SCHEDA SL

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LAVORATORI E ATTREZZATURE: SL –FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 1 FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 2 - Contenuti minimi ai sensi dall’accordo Stato Regioni del 21-12-2011 Finalità: formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (art 37 comma 1 D. Lgs. 81/08). La formazione si articola in 2 moduli uno di FORMAZIONE GENERALE della durata minima di 4 ore e uno di FORMAZIONE SPECIFICA con durata da 4 a 12 ore secondo le macro categorie dei codici ATECO relativi all’Azienda luogo di lavoro del lavoratore. Prerequisiti: Lavoratori, come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08. Durata: Tre diversi livelli di rischio: BASSO 8 ore (4 ore Form. generale + 4 ore Form. Spec.) MEDIO 12 ore (4 ore Form. generale + 8 ore Form. Spec.) ALTO 16 ore (4 ore Form. generale + 12 ore Form. Spec.) (per tutti obbligo di frequenza del 90% delle ore corso) Note: In coerenza con le previsioni di cui all’art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti dall’art. 2 comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazioni e gli organismi paritetici, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Il mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Nelle metodologie di insegnamento/apprendimento occorre favorire un approccio interattivo, è quindi opportuno: a) garantire un equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni nonché lavori di gruppo b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem-solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su SL

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LAVORATORI E ATTREZZATURE: SL –FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI 1

FORMAZIONE ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 2 - Contenuti minimi ai sensi dall’accordo Stato Regioni del 21-12-2011

Finalità: formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza (art 37 comma 1 D. Lgs. 81/08). La formazione si articola in 2 moduli uno di FORMAZIONE GENERALE della durata minima di 4 ore e uno di FORMAZIONE SPECIFICA con durata da 4 a 12 ore secondo le macro categorie dei codici ATECO relativi all’Azienda luogo di lavoro del lavoratore.

Prerequisiti: Lavoratori, come definito dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08.

Durata: Tre diversi livelli di rischio: BASSO 8 ore (4 ore Form. generale + 4 ore Form. Spec.) MEDIO 12 ore (4 ore Form. generale + 8 ore Form. Spec.) ALTO 16 ore (4 ore Form. generale + 12 ore Form. Spec.) (per tutti obbligo di frequenza del 90% delle ore corso)

Note: In coerenza con le previsioni di cui all’art.37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti dall’art. 2 comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche e integrazioni e gli organismi paritetici, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. Il mancanza il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dall’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Nelle metodologie di insegnamento/apprendimento occorre favorire un approccio interattivo, è quindi opportuno: a) garantire un equilibrio fra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e

pratiche e relative discussioni nonché lavori di gruppo b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul

problem-solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su

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problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione

c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche

d) favorire ove possibile metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore Per abbattere le barriere linguistiche, potranno essere previsti per i lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.

Codici Ateco: Livello di rischio BASSO Attività afferente al gruppo di rischio basso: Settore ATECO 2002 Commercio ingrosso e dettaglio – Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli - lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc)

G

Alberghi e ristoranti H Immobiliari, informatica K Associazioni, culturali, sportive O Servizi domestici P Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Q ATECO 2007 Commercio ingrosso e dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli

G-45-46- 47

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione I- 55- 56 Attività finanziarie e assicurative K- 61- 65-66 Attività immobiliari L- 68 Attività professionali scientifiche e tecniche N-69-70-71

72-73-74-75 77- 78-79-80

81-82 Servizi di informazione e comunicazione J-58-59-60-61

62-63 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento K-90-91-92-93 Altre Attività di servizi S-94-95- 96 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; Produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

T-97-98

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali U-99

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Livello di rischio MEDIO Attività afferente al gruppo di rischio medio: Settore ATECO 2002 Agricoltura A Pesca B Trasporti magazzinaggi comunicazioni I Assistenza sociale non residenziale N Pubblica amministrazione L Istruzione I ATECO 2007 Agricoltura silvicoltura e pesca A-01-02-03 Trasporto e magazzinaggio H-49-50- 51

52-53 Sanità e assistenza sociale Q-88 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale Obbligatoria

O-84

Istruzione P-85

Livello di rischio ALTO Attività afferente al gruppo di rischio alto: Settore ATECO 2002 Estrazione di minerali CA Altre industrie estrattive CB Costruzioni F Industrie alimentari ecc. DA Tessili, abbigliamento DB Conciarie, cuoio DC Legno DD Carta, editoria, stampa DE Materiali non metalliferi DI Produzione lavorazione metalli DJ Fabbricazione macchine e apparecchi meccanici DK Fabbricazione macchine app. elettrici elettronici DL Autoveicoli DM Mobili DN Produzione di energia elettrica,gas, acqua E Smaltimento rifiuti O Raffinerie – Trattamento combustibili nucleari DF Industria chimica, fibre DG Gomma, Plastica DH Sanità, Assistenza sociale residenziale N ATECO 2007 Estrazione di minerali da cave e miniere B-05-06-07

08-09 Costruzioni F- 41- 42- 43 Attività manifatturiere C-10-11-12

13-14-15-16 17-18-23-24 25-26-27-28 29-30-31-32

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Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata D- 35 Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

E-36-37-38-39

Attività manifatturiere C-19-20-21-22 Sanità e Assistenza sociale Q-86-87

Contenuti: FORMAZIONE GENERALE (costituisce credito permanente): Con riferimento alla lettera a) del comma 1e 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA: Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento ai rischi individuati all’ articolo 28, comma 1.

Rischi infortuni Le procedure di sicurezza in agricoltura Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall’alto, Rischi chimici: Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, R. cancerogeni/biologici (cenni) Rischi fisici, Rumore, Vibrazione,

Microclima, illuminazione e videoterminali (cenni) DPI Organizzazione del lavoro, Rischi derivanti dalle relazioni con l’ambiente, con le persone, da interventi di pulizia Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Sicurezza antincendio Procedure Pronto Soccorso, Incidenti e infortuni mancati Altri Rischi

La verifica dell’apprendimento non è obbligatoria. La trattazione dei rischi sopra indicati (Formazione specifica) va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre la formazione generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi all’accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.