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Donazione – Causa – Spirito di liberalità – Donazione - Negozio di trasferimento immobiliare a favore del figlio – Esecuzione di clausola pattizia di separazione dei coniugi – Donazione - Esclusione - Liberalità atipiche – Sussistenza – Nullità dell’atto di trasferimento – Esclusione - Donazione - Atto gratuito atipico – Vizi del consenso – Errore sul motivo della donazione e/o errore di diritto – Annullamento del negozio di trasferimento – Esclusione - Rif.Leg.artt.769, 787,801,809, 1322,1325, 1333,1414,1418,1419 cc; Sentenza n. 1390/06 Pronunziata il 06/06/2006 Depositata il 22/08/2006

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE PRIMA

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A nella causa civile n. 3303/98 R. G. promossa da XX

- Attore - rappresentata e difesa dall'Avv. G. Rossi del Foro di Modena

CONTRO

YY

- Convenuta - rappresentata e difesa dall'Avv. U. L'Astorina del Foro di Modena; in punto a:. All'udienza del 14/3/06 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 15/5/06 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 5/6/06 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente: per parte attrice: "contrariis rejectis, voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena: 1) In via principale: 1a) dichiarare la nullità del contratto di donazione di cui al rogito notaio Giovanni Gaiani in data 12 maggio 1988, repertorio 10798/4450, nella parte in cui XX ha donato ai figli ZZ e YY , in comunione indivisa e per quote uguali tra loro, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (una metà) su di un fabbricato urbano ad uso civile abitazione con annessa pertinenziale area cortiliva, sito in Comune di Spilamberto, via ***, civico 29, costituito da un piano terra con autorimessa, una cantina, ingresso, due ripostigli, un vano ed accessori; un piano primo con cucinotto, due bagni, quattro vani, ripostiglio ed accessori; un piano secondo, occupato da due

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soffitte (successivamente trasformate in vani abitativi); il tutto censito e distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Spilamberto, alla Partita 1002065, con ubicazione via ***, civ. n. 29, Foglio 22, mappali: 201 sub. 1, piano T, cat. C/6, classe 8, mq. 28, R.C. lire 274.400; 201 sub. 2, piano T.; 201 sub. 3, piano 1-2, cat. A/7, classe 4, vani 9, R.C. lire 1.980.000; 1b) dichiarare la nullità della donazione, diretta o indiretta, fatta da XX a favore di YY mediante rinuncia all'eredità del figlio ZZ, deceduto il 12/05/1989; 1c) dichiarare, conseguentemente, che XX ha la piena proprietà di una quota non inferiore ai 5/8 (cinque ottavi), equivalente al 62,5%, della porzione immobiliare sopra descritta; 1d) procedere alla divisione del cespite patrimoniale di cui sopra attribuendone, qualora esso risulti comodamente divisibile, i 5/8 (cinque ottavi) in proprietà esclusiva a XX e i 3/8 (tre ottavi) in proprietà esclusiva a YY , ovvero, qualora non fosse comodamente divisibile, l'intera proprietà a XX , con addebito dell'eccedenza; 1e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 2) In subordine e salvo gravame: 2a) annullare entrambe le donazioni di cui sub 1a) e 1b) per vizio del consenso e, conseguentemente, dichiarare che XX ha la piena proprietà di una quota non inferiore ai 5/8 della porzione immobiliare sopra descritta al punto 1a); 2b) procedere alla divisione del cespite patrimoniale di cui sopra attribuendone, qualora esso risulti comodamente divisibile, i 5/8 (cinque ottavi) in proprietà esclusiva a XX e i 3/8 (tre ottavi) in proprietà esclusiva a YY , ovvero, qualora non fosse comodamente divisibile, l'intera proprietà a XX , con addebito dell'eccedenza; 2c) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di trascrivere 1'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 3) In ulteriore subordine e salvo gravame: 3a) revocare per ingratitudine la donazione immobiliare fatta da XX a favore della figlia YY con il più volte menzionato atto notaio Giovanni Gaiani in data 12 maggio 1988, repertorio 10798/4450, nonché la donazione, diretta o indiretta, effettuata con la rinuncia all'eredità del figlio ZZ; 3b) dir tenuta, conseguentemente, YY a restituire a XX la piena proprietà di una quota non inferiore ai 5/8 della porzione immobiliare sopra descritta al precedente punto 1a); 3c) con sentenza che tenga luogo del rogito, attribuire a XX la piena proprietà, in comunione pro indiviso, di una quota non inferiore ai 5/8 del più volte citato e descritto immobile di Spilamberto, via ***, 29; 3d) procedere alla divisione del cespite patrimoniale predetto attribuendone, qualora esso risulti comodamente divisibile, i 5/8 (cinque ottavi) in proprietà esclusiva a XX e i 3/8 (tre ottavi) in proprietà esclusiva a YY , ovvero, qualora non fosse comodamente divisibile, l'intera proprietà a XX , con addebito dell'eccedenza; 3e) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 4) In via ancor più subordinata, nella non creduta e non voluta ipotesi di rigetto delle precedenti domande: 4a) procedere allo scioglimento della comunione esistente tra XX e YY , riferita al solo diritto di abitazione dell'immobile di via ***, 29, e, quindi, alla divisione del cespite medesimo in due parti uguali, assegnandone una, anche mediante estrazione a sorte, all'attrice quale porzione gravata dall'esclusivo suo diritto di abitazione per tutta la durata della vita; 4b) ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità. 5) Dichiarare tenuta e condannare YY a pagare all'attrice XX la somma di lire 141.095.652 per i titoli esposti nel capitolo quarto della narrativa, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore,

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che sarà riconosciuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dai singoli esborsi al saldo. 6) In via ulteriormente subordinata istruttoria, ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che l'atto di donazione fu suggerito dal notaio Gaiani, incaricato dal sig. GG, quale strumento giuridico volto a dare attuazione alla clausola n. 4 contenuta nel verbale di separazione consensuale. 2) Vero che prima di sottoscrivere l'atto di donazione, XX chiese al notaio assicurazioni riguardo al fatto che ella avrebbe avuto il diritto di utilizzare l'intero immobile per tutta la durata della sua vita, così come aveva fatto fino a quel momento, e che ottenne risposta affermativa. 3) Vero che un giorno del mese di ottobre 1998, XX , volendo mostrare ad un'amica la camera ed il bagno da lei costruiti al piano secondo della villetta di via ***, trovò le stanze chiuse, della qual cosa l'amica stessa se ne meravigliò. 4) Vero che, dopo la rottura dei rapporti con la figlia, XX è ricorsa alle cure dei medici, fra i quali la psicologa dott.ssa Anna Franca. 5) È vero che la dott.ssa Anna Franca ha redatto la relazione datata 30 ottobre 1998, prodotta agli atti. 6) È vero che gli importi relativi ai contributi Inps, mail, iscrizioni al REC ecc .... di competenza di YY , non entravano tra i componenti negativi dell'attività dell'impresa familiare di vendita, * ambulante di prodotti di biancheria. Si indicano a testi, con riserva d'indurne altri: …[omissis]… Si insta, inoltre, per l'ammissione di una consulenza medico legale di ufficio diretta a verificare lo stato di salute psico-fisica di XX , l'eventuale sussistenza di uno stato di malattia e se la stessa sia attribuibile alla rottura dei rapporti con la figlia YY in seguito agli avvenimenti per i quali è causa. Si chiede, infime, ammettersi la produzione dei seguenti documenti, già esibiti all'udienza del 29/04/04: distinta assegni e vaglia Banca CRV Succusrale di Spilamberto 06/03/98 con intestazione YY (due pagine); estratto conto 31/03/98 del conto corrente n. 322479 Banca CR V Succursale di Spilamberto; elenco beni strumentali anno 2001 ditta XX . 7) In ogni caso, condannare YY alla rifusione delle spese, comprese quelle generali ex art. 14 tp, competenze ed onorari di lite, oltre c.p.a. e iva come per legge". per parte convenuta: "Con espressa rinuncia alla domanda di divisione-assegnazione, visto l'esito della ctu: respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice poiché totalmente te prive di fondamento. Con vittoria di spese ed onorari di causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 18/12/98 XX, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Modena la figlia YY perché venisse dichiarata la nullità, o in via subordinata l'annullamento o, in ulteriore subordine, la revocazione per ingratitudine della donazione 12/5/88, con la quale parte attrice aveva donato ai figli YY e ZZ la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (l'altra quota di 1/2 veniva contestualmente donata dal marito agli stessi figli) dell'abitazione familiare sita in Spilamberto di Modena, riservandosi il diritto di abitazione sulla quota donata. Le ragioni della nullità consistevano, secondo parte attrice, nella mancanza dell’“animus donandi” - elemento essenziale ai fini della configurazione della donazione - nella disponente, poiché la signora XX si sarebbe determinata alla donazione esclusivamente a seguito e per effetto della sottoscrizione del verbale di separazione personale in data 17/10/87, con cui i coniugi si erano obbligati ad intestare detto immobile ai figli.

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Le ragioni della domanda subordinata di annullamento risiedono invece nell'errore in cui sarebbe caduta la XX, errore che ne aveva irrimediabilmente viziato il consenso, al momento della stipulazione della donazione, sulla natura e sul significato del diritto di abitazione che si era riservata. Oltre a ciò, la convenuta YY avrebbe posto in essere comportamenti offensivi verso la madre tali da comportare la revocazione della donazione per ingratitudine. Parte attrice sosteneva inoltre l'invalidità della rinuncia operata dalla XX all'eredità del figlio ZZ tragicamente scomparso in un incidente stradale il 12/5/89; rinuncia che costituirebbe anch'essa donazione, essendo la signorina YY così succeduta, quale unica erede, nella intera quota dell'immobile di proprietà del fratello. Inficiate quindi di invalidità o inefficacia la donazione e la rinuncia all'eredità del figlio, l'attrice chiedeva di essere riconosciuta proprietaria nella quota di 5/8 dell'immobile di via *** e ne chiedeva conseguentemente la divisione. Parte attrice chiedeva infine il rimborso delle spese che asserisce di aver sostenuto per conto della figlia ai più svariati titoli. 2. Con comparsa di costituzione e risposta in data 29/3/99, si costituiva la convenuta YY chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice poiché totalmente infondate. Con ricorso cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 700 C.p.c. parte attrice chiedeva l'autorizzazione dl giudice «a recintare parte del locale posto al piano terra di detto fabbricato. adibita da circa 12 anni a deposito-magazzino di merce destinata alla vendita, con materiale reticolare, compensato o altro ed a serrare detta recinzione con un lucchetto le cui chiavi rimarranno nel solo possesso della ricorrente»; si costituiva nel procedimento cautelare e resisteva parte convenuta con memoria in data 14 giugno 1999, evidenziando la assoluta mancanza dei requisiti richiesti per la concessione dell'invocato provvedimento. L'istanza cautelare veniva respinta dal Giudice istruttore con ordinanza 21/6/99. 3. Reso impossibile procedere al tentativo di conciliazione dall'assenza di parte attrice all'udienza di trattazione, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, assunzione delle prove per interrogatorio formale ed espletamento di consulenza tecnica volta ad accertare la eventuale comoda divisibilità dell'immobile in questione nonché la maggiore utilità di una vendita in blocco. 4. Dopo il deposito della consulenza, il Giudice istruttore procedeva a rinnovare il tentativo di conciliazione. Le parti formulavano rispettive proposte transattive e il Giudice rinviava per proseguire il tentativo di conciliazione. In data 29 settembre 2004, presenti le parti personalmente e verificata l'impossibilità di giungere ad un accordo, si procedeva all'interrogatorio formale. All'udienza del 14/3/06 venivano quindi precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con atto di donazione rogato dal notaio dott. Giovanni Gaiani di Modena in data 12 maggio 1988, repertorio n. 10798, raccolta n. 4450, registrato a Modena il 27 maggio 1988 al n. 2253, trascritto a Modena il 2 giugno 1988 al n. 8398 del Mod. 60 e ai n. 6581 del Reg. Part. (doc. n. 1), XX donò ai figli ZZ e YY , in comunione indivisa e per quote uguali tra loro, la quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 (una metà) su di un

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fabbricato urbano ad uso civile abitazione con annessa pertinenziale area cortiliva, sito in Comune di Spilamberto, via ***, civico 29, costituito da: un piano terra con autorimessa, una cantina, ingresso, due ripostigli, un vano ed accessori; un piano primo con cucinotto, due bagni, quattro vani, ripostiglio ed accessori; un piano secondo, occupato da due soffitte (successivamente trasformate in vani abitativi). Il predetto immobile è censito e distinto nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Spilamberto, alla Partita 1002065, con ubicazione via ***, civ. n. 29, Foglio 22, mappali: 201 sub. 1, piano T., cat. C/6, classe 8, mq. 28, R.C. lire 274.400 201 sub. 2, piano T.; 201 sub. 3, piano 1-2, cat. A/7, classe 4, vani 9, R.C. lire 1.980.000. La donante si riservò il diritto di abitazione personale, relativo alla quota donata, per tutta la durata della vita, ai sensi dell'art. 1022 cod. civ., sul predetto fabbricato. Con lo stesso atto, GG, marito separato dell'attrice, donò ai due figli la piena proprietà della restante interessenza sull'immobile a lui appartenente. Secondo l'impostazione attorea, la donazione traeva la sua genesi e la sua unica motivazione, non già da un impulso di spontanea liberalità da parte della donante, ma in una clausola pattizia contenuta in un verbale di separazione personale consensuale sottoscritto da XX e GG davanti al Presidente del Tribunale di Modena in data 15 ottobre 1987, che obbligava i coniugi «ad intestare l'appartamento di Spilamberto in via *** ai figli ZZ e YY, con le modalità e le condizioni che il notaio rogante indicherà, al fine di meglio tutelare le ragioni dei coniugi». Pertanto, dalla clausola in esame, sarebbe esclusa l'intenzione dei coniugi di depauperare il loro patrimonio allo scopo di arricchire, per puro spirito di liberalità, quello dei figli donatari, e quindi mancherebbe il requisito causale dei contratto di donazione. Si tratterebbe, secondo parte attrice, di un caso di eccedenza del mezzo giuridico prescelto rispetto al fine, in quanto la soluzione adottata non si sarebbe rivelata felice, essendo preferibile, per realizzare l'intestazione immobiliare ai figli mediante donazione e, nel contempo, tutelare al meglio l'interesse del coniuge assegnatario, la riserva di usufrutto generale a favore dell'attrice, e non il più ristretto diritto di abitazione. La tesi principale di parte attrice è, quindi, la nullità per assenza dello spirito di liberalità, che è legislativamente prescritto per il contratto di donazione in base all'art. 769 C.p.c., perché XX si determinò a donare ai figli nell'erronea convinzione di dovere adempiere all'obbligo giuridico che le derivava dall'aver sottoscritto quella clausola inserita nel verbale di separazione. Mentre la libertà che si richiede nel donante è qualche cosa di specifico ed assoluto, dovendo essere al di fuori di qualsiasi idea di adempimento di un dovere. 6. La tesi della nullità della donazione è erronea perché nel caso di specie non si tratta di un negozio di donazione, se non in senso formale. Il negozio con il quale, in pendenza del giudizio di separazione, o in esecuzione del giudicato di separazione, il coniuge trasferisce beni immobili ai figli in esecuzione dell'impegno assunto nelle condizioni di separazione, è privo di spirito di liberalità, e non configura una donazione quanto, se mai, un diverso contratto gratuito atipico, dotato di propri specifici presupposti e finalità e che, specificamente sotto il profilo causale, non richiede il ricorrere dello spirito di liberalità, ma partecipa di diversi presupposti causali, tra cui in primo luogo proprio l'adempimento dell'impegno assunto nelle condizioni di separazione. La valutazione di

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validità sul piano causale prescinde, pertanto, dalla presenza dello spirito di liberalità e, nel caso concreto, la ricorrenza dei requisito causale non può certamente dirsi assente o viziato per illiceità od impossibilità. Trattasi, in breve, di negozio valido dal punto di vista causale. La conclusione è confortata, da ultimo, da due circostanze sottolineate dalla stessa Difesa attorea, e cioè che non si trattava neppure di un vero e proprio obbligo a donare, ma del diverso obbligo ad intestare ai figli la casa, e che detto impegno era assunto "al fine di meglio tutelare l'interesse dei coniugi", in quanto appunto lo scopo della donazione è quello di arricchire il donatario e non quello di tutelare al meglio l'interesse del donante. D'altra parte, non a caso in queste ipotesi si rileva che il negozio attuativo dell'assunzione dell'obbligo di trasferimento e/o intestazione immobiliare assunto dal coniuge nell'ambito della separazione, non va visto di per sé, ma come una pattuizione di un più ampio regolamento di interessi, comprendente anche, a seconda dei casi, un contratto a favore di terzi, una proposta di contratto con obbligazioni del solo proponente, e simili schemi di liberalità (cfr. Cass. II, 21/12/87, n. 9500; II, 23/12/88, n. 7044; I, 17/6/92, n. 7470). 7. In via di mero subordine, rispetto alta domanda principale di nullità, parte attrice ha chiesto l'annullamento della donazione per vizio del consenso ai sensi degli artt. 1427 e seg. C.c.. L'attrice afferma infatti che fu estranea alla individuazione dello strumento giuridico che avrebbe dovuto dare attuazione alla clausola n. 4 del verbale di separazione con la quale i coniugi si erano impegnati ad intestare l'immobile ai figli; fu estranea alla preparazione dell'atto, fatta dal notaio officiato dal marito, con il quale la XX parlò e si incontrò soltanto in occasione della stipula; non sapeva quale atto fosse stato studiato e predisposto; il giorno del rogito chiese esplicitamente al notaio se con l'atto che si accingeva a firmare essa avrebbe avuto il diritto di continuare ad utilizzare l'intero immobile vita natural durante, come se fosse suo; soltanto dopo avere ottenuto una risposta da lei erroneamente ritenuta positiva e tranquillizzante, appose la sottoscrizione all'atto di donazione. La tesi subordinata di parte attrice è, quindi, l'annullamento perché la XX diede il suo assenso per errore in quanto non aveva compreso che a lei sarebbe stato riservato soltanto il ristretto diritto di abitazione e, per di più, su una parte soltanto della casa. 8. La tesi dell'annullabilità del negozio è erronea. Se al negozio gratuito atipico si applicassero le norme sulla donazione, la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 787 C.c. per la rilevanza dell'errore sarebbe di tutta evidenza, in quanto non può dirsi che il motivo risulti dall'atto e sia l'unico determinante la liberalità. Ma anche escludendo l'applicazione al negozio gratuito atipico delle norme proprie dell'errore nella donazione, dal momento che l'errore invocato da parte attrice si configura come errore di diritto, è parimenti evidente l'assenza dei presupposti richiesti dall'art. 1429, n. 4, C.c.. Infatti, dall'esame dell'atto non risulta in alcun modo che l'errore, così come dedotto da parte attrice (cioè errore sul fatto che, con lo strumento tecnico adottato, essa avrebbe mantenuto il diritto di continuare ad utilizzare l'intero immobile vita natural durante) sia stato l'unica (o principale) ragione che ha indotto l'attrice alla stipula. È altresì evidente che l'unica (o principale) ragione che ha indotto l'attrice alla stipula è, come sottolineato dalla stessa Difesa attorea, l'esecuzione dell'impegno assunto

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in sede di separazione. Lo strumento tecnico adottato, e la natura del residuo diritto conservato in capo alla donante, resta del tutto secondario come ragione del negozio e, in particolare, sotto questo profilo è del tutto ragionevole ritenere secondaria, per l'attrice, la distinzione tra l'estensione del diritto di usufrutto e quello di abitazione. 9. La domanda di dichiarare la nullità della donazione, diretta o indiretta, fatta da XX a favore di YY mediante rinuncia all'eredità del figlio ZZ, deceduto il 12/5/1989, è giuridicamente infondata in quanto la rinunzia all'eredità, ai sensi dell'art. 525 C.c., è impugnabile esclusivamente per violenza o dolo, ipotesi che nel caso di specie non sono nemmeno allegate da parte attrice. 10. In via di ulteriore subordine rispetto alle proposte azioni di nullità e di annullamento, l'attrice ha chiesto che la donazione alla figlia YY della quota di comproprietà dell'immobile di cui è causa sia revocata per ingratitudine della donataria, resasi colpevole di ingiuria grave nei confronti della donante. La domanda è risultata infondata per difetto di prova. Nessun elemento integrante i presupposti previsti dall'art. 801 C.c. è stato realmente dedotto da parte attrice, ma, in ogni caso, non è stato provato. Per quanto in particolare riguarda l'ipotesi dell'ingiuria grave, maggiormente percorsa da parte attrice, non sono provati comportamenti riconducibili a tale nozione. L'istruttoria sul punto non è stata ammessa per le modalità di deduzione della prova orale, contenenti giudizi e valutazioni indeducibili in prova testimoniale e, in tali condizioni, la richiesta consulenza tecnica d'ufficio (sullo stato di salute psichica dell'attrice a seguito dei contrasti con la figlia) risulta del tutto esplorativa e pertanto inammissibile. 11. La domanda di condanna della convenuta al rimborso del 50% delle spese relative ai servizi domestici per l'immobile, sostenute dal 1989 al Giugno 1998 viene efficacemente contestata da parte convenuta. Rileva, infatti, parte convenuta che le ragioni dell' infondatezza della pretesa si rinvengono proprio nella narrativa dell'atto di citazione dedicata all'analisi della relazione madre-figlia prima della crisi, localizzata nell'ultimo anno di convivenza. A pagina 12 dell'atto di citazione, descrivendo il clima di piena intesa tra madre e figlia, l'attrice riconosce che la comunanza di interessi era così profonda dall'aver dato vita ad una amministrazione comune con unica cassa, costituita proprio con il conto corrente bancario (di cui l'attrice produce gli estratti dal 1989 al 1998) acceso presso la Cassa di Risparmio di Vignola, succursale di Spilamberto al nome esclusivo della XX, con delega ad operare a favore della figlia YY, in cui veniva versato appunto il denaro comune derivante dall'attività commerciale, e con il conto corrente bancario n° 322479/8 acceso presso lo stesso Istituto bancario al nome esclusivo della YY per ogni altra spesa comune e personale di ciascuna. Sicché le spese relative ai servizi domestici e di manutenzione ordinaria della casa (che il dettato dell'art. 1025 c.c. attribuisce al titolare del diritto di abitazione), nonché quelle relative alla comune attività di impresa (installazione di una pensilina, per il ricovero del furgone dell'azienda e posa del porfido nel cortile per agevolare l'utilizzo dello stesso furgone) sono state sostenute in pari misura da entrambe le parti. La convenuta sostiene poi che le poche spese sostenute dalla XX e riguardanti esclusivamente la YY, sono state da quest'ultima sempre rimborsate alla madre, come dimostrano le copie degli assegni bancari rilasciati dalla YY a favore della madre per svariati milioni prodotti in copia (doc nn. 5, 6 e 7). Per il resto la copiosa documentazione prodotta da parte attrice è costituita in larga misura da appunti

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su foglietti vergati a mano, di nessuna efficacia probatoria. In altri casi viene chiesto il rimborso di spese delle quali, dai documenti prodotti, il pagamento risulta effettuato dalla stessa YY (cfr., tra gli altri, i doc. nn 26, 27, 28). Parimenti prive di significato probatorio certo sono gli estratti del conto corrente bancario su cui, come si è detto, venivano versate le entrate della azienda, non potendosi attribuire alla convenuta YY le uscite (prelievi e addebiti) sulla base della XX annotazione dell'operazione bancaria, priva di specifica causale. 12. In via ulteriormente subordinata, parte attrice chiede, "nella non creduta e non voluta ipotesi di rigetto delle precedenti domande", di procedere alla divisione immobiliare del cespite oggetto di causa. In proposito è stata effettuata la consulenza tecnica d'ufficio che ha attestato la non comoda divisibilità dell'immobile formulando, altresì, tre ipotesi per la vendita in blocco. Sul punto, nella comparsa conclusionale parte attrice (pag. 26) si legge: «soltanto nel non creduto caso in cui il Tribunale dovesse respingere tutte le suddette domande e ritenesse l'immobile di Via *** non comodamente divisibile, l'attrice, considerata la rinuncia fatta dalla convenuta in sede di conclusioni, dichiara anch'essa di rinunciare alla divisione». Trattasi, dunque, di una rinuncia alla domanda subordinata, condizionata al rigetto delle altre domande. Ipotesi che si è, in effetti, verificata e, quindi, la domanda di divisione deve intendersi rinunciata e, sul punto, è cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia da parte di entrambi i contendenti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande di accertamento, nullità, annullamento, revocazione e condanna avanzate da XX verso YY con atto di citazione notificato in data 18/12/98; dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di divisione immobiliare; dichiara tenuta e condanna XX a rifondere a YY le spese processuali, che liquida nella somma complessiva di €. 8.500, 00, di cui €. 1.500, 00 per spese, €. 2.500, 00 per competenze ed €. 4.500, 00 per onorari, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.p.a. come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 6/6/06. Consegnato per il deposito in Cancelleria il giorno 28/7/06.

Il Giudice

(Dr. G. Pagliani) Depositata in Cancelleria il 22 AGO 2006