RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA...

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Milano • Giuffrè Editore RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE Anno LXVII Fasc. 1 - 2013 ISSN 0391-1896 Giovanni Facci ORDINAMENTO SPORTIVO E REGOLE D'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO Estratto

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MilanoS•SGiuffrèSEditore

RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILEAnnoSLXVIISFasc.S1S-S2013

ISSNS0391-1896

GiovanniSFacci

ORDINAMENTO SPORTIVO EREGOLE D'INVALIDITÀ DEL

CONTRATTO

Estratto

Ordinamento sportivoe regole d’invalidità del contratto

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le norme dell’ordinamento sportivo e le norme impera-tive. — 3. Il contratto concluso in violazione di norme regolamentari sportive. —4. (Segue): il giudizio sulla meritevolezza di tutela degli interessi perseguiti daicontratti sportivi. — 5. (Segue): l’oggetto del contratto. — 6. (Segue): il giudiziosulla meritevolezza e la simulazione del contratto. — 7. (Segue): violazione dinorme sportive e validità del contratto. — 8. La violazione dell’art. 4, l. n. 91 del1981 e la nullità testuale. — 9. La violazione dell’art. 4, l. n. 91 del 1981 e la nullitàvirtuale. — 10. Conclusioni.

1. — I contratti stipulati da soggetti appartenenti all’ordinamentosportivo e destinati ad avere efficacia nell’ordinamento statale suscitanoparticolare interesse nell’ottica del sistema delle invalidità contrattuali. Ic.d. contratti sportivi, infatti, hanno originato una singolare elaborazionegiurisprudenziale, sia in caso di violazione delle norme previste dalla l. 23marzo 1981, n. 91, disciplinante il professionismo sportivo, sia in ipotesi diinottemperanza alle disposizioni regolamentari, interne all’ordinamentosportivo; in questo modo, si è posto il problema delle conseguenze deri-vanti dall’inosservanza di siffatte disposizioni e pertanto della sorte delcontratto concluso contravvenendo a questi precetti.

Per questa ragione, appare opportuno, prima di tutto, accertare lanatura delle disposizioni che vengono in rilievo nell’ordinamento sportivo,ad iniziare dalle norme della l. n. 91 del 1981, il cui carattere imperativo sievince in prima battuta proprio dalla previsione espressa della nullità (c.d.nullità testuale), contenuta nell’art. 4, comma 1º, riguardante il contratto dilavoro subordinato sportivo. Tale disposizione, infatti, stabilisce che « ilrapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce medianteassunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, apena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazionisportive ».

Al contempo, ulteriori indici dell’imperatività delle norme della l. n. 91del 1981 sono rinvenibili, ad esempio, nello stesso art. 4, allorché siprevede l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione perl’approvazione (comma 2º); la sostituzione di diritto delle eventuali clau-sole contenti deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo (comma 3º);l’obbligo di prevedere, nel contratto individuale, una clausola che imponga

allo sportivo il rispetto « delle istruzioni tecniche e delle prescrizioniimpartite per il conseguimento degli scopi agonistici » (comma 4º); ildivieto di clausole di non concorrenza o limitative della libertà professio-nale dello sportivo, per il periodo successivo alla risoluzione del rapportoed il contestuale divieto di integrazione, durante lo svolgimento con talipattuizioni (comma 6º) (1).

Dalle disposizioni ricordate, pertanto, si evince non solo il carattereinderogabile delle norme o gli interessi generali tutelati nel caso di spe-cie (2), ma anche l’indisponibilità di tali interessi da parte dei soggetticoinvolti, ad ulteriore conferma del carattere imperativo delle disposizionidella l. n. 91 del 1981 (3).

Di conseguenza — stante la natura imperativa dei precetti della l. n. 91del 1981, nella parte in cui disciplina il contratto di lavoro sportivo — sideve valutare — allorché la nullità non sia espressamente prevista qualeconseguenza della violazione — se il contrasto con la norma imperativadetermini, ai sensi dell’art. 1418, comma 1º, c.c., la nullità del contrattooppure provochi una conseguenza diversa; la parte finale dell’art. 1418,comma 1º, c.c., infatti, contiene un’eccezione, che consente di escludere lanullità del contratto, nonostante la violazione della norma imperativa.

La nullità non è, pertanto, una conseguenza obbligata, ma un esitosoltanto possibile della violazione di una norma imperativa, essendo ri-messo all’interprete accertare se la trasgressione — alla luce della ratioispiratrice della norma violata — acquisti rilievo o meno sul piano dellanullità (4).

(1) Per un commento all’art. 4 l. n. 91 del 1981, M. DE CRISTOFARO, Società esportivi professionisti, Legge 23 marzo 1981, n. 91, in Nuove leggi civ. comm., 1983, p.573.

(2) Sull’interesse generale al corretto svolgimento della pratica sportiva e dellecompetizioni agonistiche, sotteso all’art. 4 l. n. 91 del 1981, anche il parere dell’Altacorte di giustizia, Pres. Chieppa, Rel. Luciani, del 3 dicembre 2010, in http://www.co-ni.it/fileadmin/arbitrato/Parere_3-2010.pdf.

(3) Sui diversi indirizzi ricostruttivi circa i tratti qualificanti la norma imperativa,tra gli altri, NUZZO, voce Negozio giuridico, IV) Negozio illecito, in Enc. giur. Treccani,Roma, 1990, p. 5; FERRARA, Teoria del negozio illecito, Milano, 1970, p. 25; BETTI, Teoriagenerale del negozio giuridico, in Trattato dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1960,6, p. 389. Sul graduale spostamento dell’attenzione — al fine della verifica dell’impe-ratività della disposizione violata — non tanto sul carattere inderogabile della norma odell’interesse generale tutelato, quanto sull’indisponibilità da parte dei privati dell’inte-resse protetto e della relativa tutela, che di conseguenza dovrebbe rappresentare unindice sicuro della sua imperatività (MANTOVANI, Le nullità e il contratto nullo, inTrattato del contratto, diretto da ROPPO, IV, Rimedi, a cura di Gentili, Milano, 2006, p.43; A. ALBANESE, Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Napoli, 2003,p. 57).

(4) Sulle diverse interpretazioni dell’ultima parte dell’art. 1418, comma 1º, c.c.,si segnala la ricostruzione secondo la quale l’ultima parte del comma 1º conduce adescludere la nullità quando ciò risulti dalla ratio della disposizione violata (DE NOVA, Il

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2. — Le disposizioni interne all’ordinamento sportivo — emanatedalle federazioni quali associazioni con personalità giuridica di dirittoprivato, secondo la definizione dell’art. 23, d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 edell’art. 15, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 — si pongono su un piano diversorispetto alle norme giuridiche e pertanto non sono riconducibili a questeultime. Il potere statuario e regolamentare esercitato dalle federazionisportive, infatti, è espressione del più generale potere di autonomia privata,tanto che l’efficacia delle norme sportive è limitata soltanto all’àmbito delrelativo ordinamento, nei riguardi degli organi delle federazioni stesse edegli associati (5).

In particolare, le c.d. regole sportive — lungi dal poter essere consi-derate come fonti del diritto (6) — rappresentano — secondo la s.C. (7) —atti di autonomia organizzativa contrattuale, in relazione ai quali operafrequentemente il richiamo al c.d. contratto normativo (8). Il potereregolamentare, difatti, trae il proprio fondamento giuridico non già da una

contratto contrario a norme imperative, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 440; VILLA,Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 80; G. B. FERRI, Appuntisulla validità del contratto, in Riv. dir. comm., 1996, 1, p. 385; ID., Ordine pubblico,buon costume e teoria del contratto, Milano, 1970, p. 163; MANTOVANI, Divieti legislativie nullità del contratto, in Nuova giur. civ. comm., 1987, II, p. 69; GITTI, Il contratto infrode alla legge: itinerari della giurisprudenza, in Riv. crit. dir. priv., 1989, p. 793;PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1995, p. 43). Parte della dottrina, invece, negaall’interprete un siffatto potere discrezionale, volto a delimitare l’area della nullità nonespressamente prevista dalla legge (nello specifico, A. ALBANESE, Violazione di normeimperative e nullità del contratto, cit., p. 97. Al riguardo anche CASTRONOVO, Laresponsabilità precontrattuale, in Manuale di diritto privato europeo, II, Milano, 2007,p. 344; D’AMICO, Regole di validità e di comportamento nella formazione del contratto,in Riv. dir. civ., 2002, p. 56). Evidenzia, comunque, come — a dispetto dei diversiapprocci teorici — i risultati pratici a cui approdano le diverse ricostruzioni siano inlarga misura convergenti, ROPPO, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenzaRordorf, in Danno e resp., 2008, p. 545. Al riguardo, anche D’ADDA, Nullità parziale etecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, p. 155.

(5) Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in Contratti, 2004, p. 881; Cass., 4 marzo1999, n. 1855, in Mass. Giust. civ., 1999, p. 495; Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in Giust.civ., 1987, I, p. 1678; Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, p. 2411; Cass.,11 febbraio 1978, n. 625. Sul punto anche CASTRONOVO, Pluralità degli ordinamenti,autonomia sportiva e responsabilità civile, in Eur. dir. priv., 2008, p. 547.

(6) Significativa di come, invece, un giudice statale abbia deciso secondo le regoledell’ordinamento sportivo è Trib. Crotone, 17 giugno 1993, inedita e citata in CASTRO-NOVO, Pluralità degli ordinamenti, autonomia sportiva e responsabilità civile, cit., p.555, pronunciata a séguito di incidenti verificatisi nello stadio di Crotone, a causa ditifosi della società calcistica del Palermo.

(7) Al riguardo, Cass., 3 agosto 2007, n. 17067, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 7-8.(8) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 aprile 1993, n. 4063, in Foro it.,

1994, I, c. 136. Sul contratto normativo, MESSINEO, Il contratto in genere, in Trattato dir.civ., diretto da Cicu e Messineo, XXI, 1, Milano, 1973, p. 653, il quale espressamenterichiama il contratto normativo per l’ordinamento sportivo a p. 658 nota 12.

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delega di poteri normativi da parte dello Stato, bensì dalla stessa potestàriconosciuta ad ogni formazione sociale di darsi una serie più o menocompleta di regole, al fine di disciplinare i rapporti con i propri associati,anche in vista di futuri e distinti accordi negoziali.

Al riguardo, si consideri che l’art. 23, comma 1º, statuto Coni, di cuiil d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, limita espressamente la valenza pubblici-stica degli atti delle federazioni sportive alle sole attività espressamenteindicate, oltre a quelle previste dalla legge; tra di esse, non rientra la potestànormativa e regolamentare, che pertanto è estranea all’àmbito (limitato) diattività della federazione avente rilevanza pubblicistica.

Risulta evidente, così, che le norme sportive — espressione di unpotere spettante a qualsiasi istituzione nel proprio àmbito, secondo i canonidell’autonomia privata — non possono essere assimilate alle norme giuri-diche. Ogni istituzione ha il potere di vincolare i soggetti ad essa apparte-nenti, i quali con la loro adesione manifestano la volontà di sottostare alleregole previste, comprese quelle che disciplinano i futuri eventuali accordi,posti in essere nell’àmbito della corrispondente organizzazione sociale (9).In tal modo, le norme sportive — fondate sul consenso degli appartenentialle federazioni sportive — sono considerate espressione dell’autonomiaprivata degli associati.

Per questa ragione, stante la natura prettamente negoziale, deve esclu-dersi che l’inosservanza della norma regolamentare o statutaria dell’ordi-namento sportivo possa divenire rilevante sotto il profilo della violazione dilegge, con conseguente nullità del contratto, ai sensi dell’art. 1418, comma1º, c.c. (10).

3. — La natura negoziale delle norme regolamentari dell’ordina-mento sportivo, espressione dell’autonomia privata delle federazioni, ponela questione dell’efficacia, al cospetto dell’ordinamento statale, di uncontratto concluso in violazione delle regole dell’ordinamento sportivo.

Il problema, in passato, si è posto soprattutto con riguardo alla validitàdegli accordi aventi ad oggetto il c.d. vincolo sportivo, conclusi senzal’osservanza delle norme regolamentari interne all’ordinamento sportivo.

A tal proposito, si può ricordare che il vincolo sportivo è statogradualmente abolito per gli sportivi professionisti con l’entrata in vigore

(9) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit. Al riguardo, si segnala anche la motiva-zione di Cass., sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775, in Giust. civ., 2005, I, p. 1625.

(10) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. civ., 1982, p. 2411, la quale censurala pronuncia di merito che « ha deciso la causa, sul riflesso che la nullità della normasportiva si estendeva immediatamente all’ordinamento dello Stato e ne ha quindidedotto la nullità del contratto di cessione del giocatore anche per quest’ultimo ordina-mento ». Su tale pronuncia e più in generale sulla natura giuridica delle norme sportive,ALPA, L’ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione, in Il caso Genoa, allaricerca di un giudice, Torino, 2005, p. 35.

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della l. n. 91 del 1981, mentre persiste, seppur con notevoli limitazionirispetto al passato, per gli sportivi dilettanti (11).

Nello specifico, il vincolo sportivo era un legame tra società ed atleta,in forza del quale la prima acquisiva un diritto di credito ad una prestazionenegativa da parte del secondo; in particolare, la prestazione consisteva nelnon svolgere attività sportiva per un’associazione sportiva diversa da quellaper la quale il giocatore era vincolato e tesserato (12). La conseguenza eraun assoggettamento dell’atleta alla volontà della società sportiva, la quale,anche contro la volontà dello stesso giocatore, poteva decidere del suotrasferimento ad altra società sportiva (13).

Gli accordi tra società aventi ad oggetto il c.d. vincolo sportivo — a cuisi attribuiva un contenuto economico patrimoniale (14) — erano del tuttoestranei al rapporto contrattuale di lavoro tra l’atleta e la società sportivae così anche alla cessione del contratto di lavoro dello sportivo professio-nista, espressamente disciplinato dal legislatore con l’art. 5 l. n. 91 del1981 (15).

Siffatti accordi — in virtù della piena legittimità riconosciuta alvincolo sportivo, confermata anche dall’art. 16 l. n. 91 del 1981 (16) —sono stati considerati astrattamente leciti per l’ordinamento generale delloStato, come fattispecie contrattuale atipica (17).

(11) Si rimanda, tra gli altri, a MINERVINI, Il trasferimento del giocatore di calcio,in Rass. dir. civ., 1984, p. 1065; BRUNO, I soggetti dell’attività sportiva, in Manuale didiritto dello sport, a cura di Di Nella, Napoli, 2010, p. 162; LIOTTA-SANTORO, Lezioni didiritto sportivo, Milano, 2009, p. 70; FERRARO, La natura giuridica del vincolo sportivo,in Riv. dir. sport., 1987, p. 3; PAGLIARA, La libertà contrattuale dell’atleta professionista,in Riv. dir. sport., 1990, p. 12.

(12) Sulle diverse ricostruzioni riguardanti il c.d. vincolo sportivo si segnalaMINERVINI, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1079. Al riguardo ancheBIGIAVI, L’associazione calcio Torino e il disastro di Superga, in Giur. it., 1951, IV, c. 88;F. BIANCHI D’URSO, Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo, in Dir. e giur., 1979, p.1; NUOVO, Intervento al Convegno « Il vincolo tra atleta e società », Milano 28-29maggio 1966, in Riv. dir. sport., 1966, p. 124; TOSETTO-MANESCALCHI, Profili giuridici delfenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associa-zione calcistiche e calciatori, in Foro pad., 1953, III, c. 49.

(13) Al riguardo STINCARDINI, La cessione del contratto: dalla disciplina codicisticaalle peculiari ipotesi di applicazione in ambito calcistico, in Riv. dir. econ. sport., 2008,p. 130.

(14) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.(15) Sulla rapporto tra la cessione del contratto ed il vincolo sportivo, tra gli altri

FERRARI, L. 23 marzo 1981, n. 91, sub art. 6, in Nuove leggi civ. comm., 1983, p. 600.(16) Al riguardo, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit., evidenzia come l’art. 16 l. n.

91 del 1981, con riguardo al vincolo sportivo, « lungi dal sanzionarne la nullità per ilpassato, lo ha espressamente riconosciuto valido ed operante anche per l’ordinamentodello Stato fino ai cinque anni successivi all’entrata in vigore della nuova disciplina ».

(17) Sul difficile inquadramento della fattispecie nelle tradizionali categorie deldiritto dei contratti, BRUNO, I soggetti dell’attività sportiva, cit., p. 162. In senso critico

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Nel caso, tuttavia, di accordo concluso con violazione di normecontenute nei regolamenti dell’ordinamento sportivo, si è ritenuto che detteviolazioni non potessero « non riflettersi sulla validità del contratto ancheper l’ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinavanodirettamente la nullità per violazione di norme imperative (I co., art. 1418c.c.), incidevano necessariamente sulla funzionalità del contratto mede-simo ed in particolare sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevoledi tutela, secondo l’ordinamento giuridico ». In altre parole, si è ritenutoche venisse meno la meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito daicontraenti, ai sensi dell’art. 1322 c.c., allorché l’accordo fosse stato realiz-zato in frode alle regole dell’ordinamento sportivo (18).

Per questa ragione, si è affermata, ad esempio, la nullità di un accordodi cessione temporanea del vincolo sportivo in violazione delle normeregolamentari riguardanti la consistenza delle compagini delle singolesocietà sportive nonché l’osservanza delle prescrizioni formali richiestedalle norme interne sportive (19). Al contempo, si è affermata la nullità delcontratto atipico di cessione di cartellini di alcuni giocatori, in violazionedelle disposizioni interne, secondo le quali il vincolo sportivo dei giocatoripuò sussistere unicamente nei confronti delle società sportive e non afavore di persone fisiche (20).

4. — I precedenti sopra ricordati — nell’affermare l’invalidità diaccordi di cessione del c.d. vincolo sportivo, effettuati in violazione dellenorme interne all’ordinamento sportivo — hanno impiegato il giudizio dimeritevolezza degli interessi perseguiti dai contraenti, ai sensi dell’art.1322 c.c. In particolare, tali accordi di cessione sono stati considerati —con ogni probabilità più per la difficoltà di inquadrare giuridicamente ilvincolo sportivo che per una vera e propria autonomia negoziale dell’ac-cordo di cessione (21) — come negozi atipici, astrattamente leciti per

circa la ricostruzione della cessione del vincolo sportivo come contratto atipico, MINER-VINI, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1080.

(18) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Giust.civ., 1994, I, p. 1230.

(19) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; nel caso di specie è stato violato il divietodi avere più di quattro giocatori in prestito; l’atto non era stato sottoscritto dai legalirappresentanti delle società e dal giocatore né era stato depositato presso la lega diappartenenza.

(20) In tal senso, Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit. Sul cartellino quale documentoche rappresenta il diritto di utilizzazione sportiva dell’atleta e costituisce il valoreeconomico delle prestazioni professionali del medesimo, così che è assoggettabile adesecuzione forzata e a misura cautelare, Trib. Brindisi, 30 novembre 1990, in Riv. dir.sport., 1992, p. 115.

(21) Sulle diverse ricostruzioni giuridiche del vincolo sportivo e sui dubbi che sisia in presenza di una fattispecie atipica, MINERVINI, Il trasferimento del giocatore dicalcio, cit., p. 1079, il quale — nel considerare il vincolo sportivo come diritto di credito

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l’ordinamento statale, ma immeritevoli di tutela, in quanto conclusi inviolazione delle norme interne all’ordinamento sportivo (22).

A questo proposito, è opportuno evidenziare che il giudizio di meri-tevolezza nel disegno originale del codice doveva limitare l’autonomiaprivata, non solo in negativo ma pure in positivo, dovendo la sceltacontrattuale, anche se di per sé non illecita, perseguire un ulteriore compitosociale attivo (23). Tale prospettiva — in quanto in linea con le idee dellegislatore del tempo e perfettamente adeguata ai caratteri dell’ordina-mento fascista e corporativista — è apparsa così non più accettabile, nelsistema attuale retto dalla Carta costituzionale ispirata alle idee della liberale social democrazia (24), tanto che si è persino proposta una letturaabrogativa della disposizione (25).

In tal modo, l’origine della disposizione — intrisa di connotati ideo-logici, con conseguente difficile inquadramento del principio di rilevanza edi utilità sociale (26) — ha determinato letture discordanti del requisitodella meritevolezza con riguardo sia all’oggetto della valutazione, sia aicriteri da utilizzare (27).

ad una prestazione negativa — propende ad identificare la cessione del vincolo neglistessi contratti traslativi, idonei a trasferire tanto le situazioni reali quanto quellecreditorie. Più in generale, sulla causalità della cessione del credito, quale espressionedel principio della causalità del negozio traslativo, con esclusione così dell’autonomianegoziale della cessione, G. MINERVINI, Lo sconto bancario, Ristampa della Scuola diperfezionamento in diritto civile dell’Università di Camerino, Napoli, 1993, p. 18;CICALA, Il negozio di cessione del contratto, Napoli, 1962, p. 132; PERLINGIERI, Dellacessione dei crediti, in Comm. c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982,p. 29.

(22) Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit.(23) Al riguardo, BRECCIA, Causa, Il contratto in generale, III, in Trattato dir. priv.,

diretto da Bessone, XIII, Torino, 1999, p. 89; tra gli altri, COSTANZA, Meritevolezza degliinteressi ed equilibrio contrattuale, in Contr. e impr., 1987, p. 427; SICCHIERO, Ladistinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, in Contr. e impr., 2004, p.547.

(24) G. B. FERRI, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale, in Riv. dir. comm.,1971, p. 91; ROPPO, Il contratto, Milano, 2011, p. 402.

(25) GUARNERI, Meritevolezza dell’interesse e utilità sociale del controllo, in Riv.dir. civ., 1994, I, p. 814.

(26) Sulla difficile lettura della Relazione n. 603 al codice, SICCHIERO, La distin-zione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, cit., p. 545; G. B. FERRI, Merite-volezza dell’interesse e utilità sociale, cit., p. 91. Per una ampia ed elegante critica deifondamenti ideologici del principio di utilità o rilevanza sociale, GORLA, Il contratto,Milano, 1955, I, p. 224.

(27) Parte della dottrina ha finito per attribuire al giudizio di meritevolezza unsignificato coincidente a quello di liceità (G.B. FERRI, Tipicità negoziale e interessimeritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, in Riv. dir.comm., 1988, I, p. 342. Al riguardo anche STOLFI, Teoria del negozio giuridico, Padova,1961, p. 29) e ha negato un’autonomia operativa all’art. 1322, assorbito dalle norme

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Nel contesto dei contratti sportivi, comunque, non pare in dubbio lasussistenza di una specifica positiva utilità sociale del contratto, in virtùdegli interessi coinvolti (28), fermo restando che è fortemente dibattuta laconsistenza e l’autonomia di tale valutazione, rispetto al controllo sullaliceità del contratto (29).

Allo stesso modo, se la meritevolezza viene riferita all’astratto schemaregolamentare — al fine di accertare se esso sussista (30) e se sia accettabilesul piano giuridico (31) — appare evidente l’esito positivo della valutazione,in virtù della tipicità sociale di tali contratti (se non addirittura normativa,come risulta con riguardo alle fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 91 del1981) (32).

Nel contesto in esame, pertanto, i precedenti di legittimità richiamatisembrano utilizzare il giudizio di meritevolezza in senso negativo, perverificare se si è in presenza di interessi illeciti, contrari all’ordinamentogiuridico; così facendo, si attribuisce al giudizio di meritevolezza —seguendo la ricostruzione fortemente sostenuta in dottrina (33) — unsignificato coincidente con quello di liceità del contratto.

degli artt. 1343 e 1418 c.c. (DI MAJO, Il controllo giudiziale sulle condizioni generali dicontratto, in Riv. dir. comm., 1970, 1, p. 212 nota 73; PALERMO, Funzione illecita eautonomia privata, Milano, 1970, p. 175). Su un piano diverso si pone la tesi di chi —evidenziando il differente e più ampio àmbito del giudizio di meritevolezza rispetto aquello di liceità di cui all’art. 1343 c.c. — attribuisce al primo il compito di verificare seil contratto abbia una causa oppure manchi (GALGANO, Il contratto, Padova, 2007, p.145); oppure — facendosi operare il giudizio di meritevolezza a livello di tipo e cioè dischema negoziale astrattamente considerato — se lo schema astratto elaborato daiprivati sia accettabile sul piano giuridico, tenuto conto dell’assenza di una preventivaopera di tipizzazione legislativa, intesa come mera predisposizione di schemi; in talmodo, attraverso la valutazione di meritevolezza si viene a determinare, in caso di esitopositivo, la giuridicizzazione del contratto privo di una specifica disciplina positiva(GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2001, p. 796; ID., Atipicità del contratto,giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p.52).

(28) FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezzadegli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, in Fenomeno sportivo e ordinamentogiuridico, Napoli, 2009, p. 375.

(29) BRECCIA, Causa, cit., p. 91; ROPPO, Il contratto, cit., p. 402; sul controllo,invece, che il giudice deve esercitare, non solo in senso negativo, per accertare se si trattadi interessi illeciti, ma anche in senso positivo, per verificare se gli interessi perseguitidalle parti sono « meritevoli di tutela » (e potrà non ritenerli tali anche se si tratta diinteressi leciti), si segnala GALGANO, Il contratto, cit., p. 145; al riguardo anche BIANCA,Il contratto, Milano, 2000, p. 459.

(30) GALGANO, Il contratto, cit., p. 145.(31) GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 796; ID., Atipicità del contratto,

giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, cit., p. 52.(32) Lo evidenzia, FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di

meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 381.(33) ROPPO, Il contratto, cit., p. 403; G. B. FERRI, Tipicità negoziale e interessi

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Tale rilievo, nell’àmbito qui considerato, appare confermato dallacircostanza che la nullità del contratto viene affermata in virtù di unariscontrata frode alle norme regolamentari sportive, che determina cosìl’illiceità dell’accordo e quindi la non meritevolezza della tutela dell’inte-resse perseguito dalle parti.

Alla luce della predetta ricostruzione giurisprudenziale, emergerebbe,però, un significato autonomo del giudizio di meritevolezza di cui all’art.1322 c.c., rispetto alla valutazione di liceità della causa del contratto di cuiall’art. 1343 c.c.; infatti, la non meritevolezza di tutela deriverebbe dallacontrarietà del contratto atipico sportivo alle regole che non assumono laconsistenza di legge, la cui violazione non consentirebbe infatti di pronun-ciare la nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. oppure ai sensi dell’art. 1343 c.c.,per contrarietà della causa a norme imperative o all’ordine pubblico od albuon costume (34).

In altre parole, nelle ricostruzioni giurisprudenziali ricordate, il requi-sito della meritevolezza viene valutato utilizzando, non solo il parametrodelle norme imperative, ma anche indici ulteriori, rappresentati nel caso dispecie dalle regole dell’ordinamento sportivo (35).

Appare evidente, così, il rischio che — seppure mediante il riferimentoalla meritevolezza — si ponga in essere una sorta di equiparazione tra leregole c.d. sportive e le norme imperative; infatti, l’inosservanza dellenorme sportive — nonostante esse siano frutto dell’autonomia privata delleparti e siano vincolanti per i soli appartenenti all’ordinamento sportivo —determina la medesima conseguenza, prevista per la contrarietà del con-tratto a norme imperative (36).

5. — L’enfatizzazione del ruolo assegnato all’art. 1322 c.c. è di tuttaevidenza: non solo, si può dubitare dell’atipicità dei contratti di cessionedel vincolo sportivo (37), ma le vicende giurisprudenziali ricordate inprecedenza possono essere oggetto di una diversa ricostruzione.

Tale differente ricostruzione — che prescinde dal requisito di merite-

meritevoli di tutela nel contratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, cit., p. 342;STOLFI, Teoria del negozio giuridico, cit., p. 29 nota 1; DI MAJO, Il controllo giudizialesulle condizioni generali di contratto, cit., p. 212 nota 73; PALERMO, Funzione illecita eautonomia privata, cit., p. 175.

(34) SICCHIERO, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto atipico, cit.,p. 547.

(35) Secondo SICCHIERO, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contrattoatipico, cit., p. 549, il giudizio di meritevolezza diventa una clausola generale dicontrollo del contratto, al pari del giudizio di buona fede, dovendosi verificare che laselezione degli interessi in base ai quali si distingue il contratto atipico meritevole daquello immeritevole corrisponda ad una valutazione non irrazionale.

(36) Lo mette in evidenza, FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del con-trollo di meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 372.

(37) A tal proposito, si veda la nota 21.

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volezza dell’art. 1322 c.c. che, nel contesto in esame, sembra porre unasorta di equiparazione tra norme sportive e norme imperative, come taleinaccettabile — è incentrata sul profilo dell’oggetto del contratto.

Si ponga, ad esempio, il caso dell’accordo volto a costituire un vincolosportivo a favore di una persona fisica, anziché a favore di un’associazionesportiva affiliata alla federazione; in tale ipotesi, potrebbe ravvisarsi unvizio dell’oggetto del contratto, rappresentato dall’impossibilità di attuarela prestazione negoziale (38). In tal modo, si passerebbe da un giudizio divalore, quale quello di meritevolezza ad un giudizio di fatto, quale quellosulla possibilità dell’oggetto del contratto (39). Il vincolo sportivo oggettodi trasferimento, infatti, sorge in base alle norme dell’ordinamento spor-tivo, per effetto del tesseramento ad una società sportiva (40); pertanto, nonpuò sussistere nei confronti di una persona fisica.

In questo contesto, la violazione delle prescrizioni dell’ordinamentosportivo si traduce così — come evidenziato dagli stessi giudici di legitti-mità — in un ostacolo alla concreta attuazione della vicenda contrattualenell’ordinamento sportivo dove, per volontà delle parti e per la sua stessanatura, il contratto è destinato a spiegare i suoi effetti (41); la conseguenzaè che il contratto concluso in contrasto con tali prescrizioni determina lanullità per impossibilità di fatto dell’oggetto del contratto (42).

Una possibile ulteriore diversa lettura della vicenda — relativa alcontratto diretto a costituire la titolarità del cartellino di un atleta in capoad una persona fisica — può condurre a ravvisare un’ipotesi di oggettoillecito, anziché impossibile (43). Potrebbe riscontrarsi, infatti, un contrastocon princìpi di ordine pubblico, se si ammettesse che la titolarità di dirittilegati all’atleta possano essere riconosciuti anche a terzi estranei al rap-porto che lega il giocatore alla società; costoro verrebbero così a disporredirettamente dell’attività sportiva del giocatore, a prescindere dall’esi-stenza di un rapporto di lavoro tra le parti (44).

(38) VITALE, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, in Rass. dir. civ.,1996, I, p. 192.

(39) VITALE, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, cit., p. 191.(40) MINERVINI, Il trasferimento del giocatore di calcio, cit., p. 1065.(41) Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit.(42) VITALE, Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse, cit., p. 192.

L’impossibilità dell’oggetto del contratto pare caratterizzare la motivazione di Trib.Spoleto, 20 febbraio 1997, in Rass. giur. umbra, 1997, p. 417, secondo la quale « ilcontratto tipico di compravendita del titolo sportivo da un’associazione calcistica è nulloper impossibilità dell’oggetto in considerazione della incedibilità del titolo sancita neiregolamenti della F.i.g.c. ».

(43) CARINGELLA, Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale, in Riv. dir.sport., 1994, p. 670; FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meri-tevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 387; R. PARDOLESI, Innota a Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Foro it., 1994, I, c. 413.

(44) Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, cit. Su una recente controversia riguardante idiritti vantati da una persona fisica sul cartellino di un giocatore, si veda la pronuncia del

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A tal proposito, anche la stessa Corte di giustizia europea, nellepronunce sulla libera circolazione degli atleti professionisti (45), ha deci-samente negato che le prestazioni professionali dei giocatori possanocostituire oggetto di diritti diversi da quelli normalmente scaturenti da unalogica lavorativa. In tal modo, viene confermato il disfavore verso ilfenomeno del c.d. vincolo di appartenenza di un atleta alla società odassociazione sportiva, che a maggior ragione diviene del tutto inaccettabile— per le conseguenze che ne deriverebbero in termini di compatibilità conil sistema costituzionale e con il principio di libertà di esercizio dell’attivitàsportiva (46) — se tale vincolo dovesse instaurarsi non più a favore di unasocietà sportiva bensì di una persona fisica.

La conseguenza pertanto sarebbe l’illiceità dell’oggetto — e quindi delcontratto — e non la semplice nullità dell’accordo per impossibilità del-l’oggetto. La distinzione può comportare conseguenze significative, tenutoconto che il contratto illecito (per illiceità dell’oggetto o per immeritevo-lezza degli interessi, se il giudizio di meritevolezza viene a coincidere conquello di liceità) (47) ha una disciplina diversa rispetto al contratto nullo,ma non illecito (perché ad esempio l’oggetto è impossibile e non illecito).

In altre parole, viene in rilievo la differenza tra il contratto nulloperché illegale ed il contratto nullo perché illecito (48). In particolare, la

Tribunale arbitrale dello sport, con sede a Losanna, riportata anche da FAVELLA, Ilrapporto tra agenti di calciatori e società sportive. Lo spunto offerto dalla vicendaUdinese vs. Citerszpiler, in Riv. dir. econ. sport, 2009, p. 129.

(45) In particolare il c.d. caso Bosman di cui Corte di giustizia 15 dicembre 1995,n. 415, in Giust. civ., 1996, I, p. 601; su ulteriori interventi della Corte di giustizia nelsettore dello sport, si segnala MUSUMARRA, Il rapporto di lavoro sportivo, in Diritto dellosport, a cura di Coccia-De Silvestri-Forlenza-Fumagalli-Musumarra-Selli, Firenze, 2010,p. 222; AMATO, La libera circolazione degli sportivi nell’Unione Europea, in Lineamentidi diritto sportivo, Milano, 2008, p. 197.

(46) Al riguardo, BRUNO, I soggetti dell’attività sportiva, cit., p. 162; CARINGELLA,Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale, cit., p. 670.

(47) Per tutti, G. B. FERRI, Tipicità negoziale e interessi meritevoli di tutela nelcontratto di utilizzazione di cassette di sicurezza, cit., p. 342.

(48) Sulla tradizionale e discussa distinzione tra contratto illecito e contrattoillegale, BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, ristampa II ed., Napoli, 1994, p.114. Al riguardo anche DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 439;GALGANO, Il negozio giuridico, in Trattato dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2002, p. 280; ID., Il contratto,cit., p. 289; GENTILI, Le invalidità, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, II,Torino, 2006, p. 1407; ROPPO, Il contratto, cit., p. 747; BRECCIA, Il contratto illecito, inIl contratto in generale, III, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, Torino, 1999, p.120; FRANZONI, Della nullità del contratto, in GALGANO-PECCENINI-FRANZONI-MEMMO-CA-VALLO BORGIA, Simulazione, nullità del contratto, Annullabilità del contratto, in Comm.c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, p. 206; GAZZONI, Manuale didiritto privato, cit., p. 924; MARICONDA, Le cause di nullità, in I contratti in generale.Effetti, invalidità e risoluzione del contratto, diretto da G. Alpa e M. Bessone, in Giur.sist. dir. civ. comm., Torino, 1991, p. 372.

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disciplina del contratto illecito può essere deteriore rispetto alla disciplinariservata al negozio nullo perché illegale, come confermato, ad esempio,dal disposto dell’art. 1972 c.c., in tema di transazione su un titolo nullo,dall’art. 2126 c.c., in tema di nullità del contratto di lavoro, oppure dall’art.1417 c.c., in tema di prova della simulazione.

6. — Il giudizio di meritevolezza, di cui all’art. 1322, comma 2º, c.c.,è stato impiegato dai giudici di legittimità (49) anche in ipotesi di simula-zione relativa del corrispettivo della cessione di un contratto di un gioca-tore calciatore professionista, effettuata ai sensi dell’art. 5 l. n. 91 del 1981,comma 2º.

Tale disposizione legislativa prevede la possibilità di cedere, primadella scadenza, il contratto di lavoro da una società all’altra, con ilconsenso del giocatore e nel rispetto delle modalità fissate dalle federazionisportive nazionali (50).

Nel caso di specie, era stata effettuata — in conformità alle prescri-zioni federali — una cessione del contratto di un atleta da una societàall’altra; contestualmente con diverso contratto (dissimulato) — non con-forme alle prescrizioni interne (in quanto privo delle necessarie sottoscri-zioni e non depositato) — era stato pattuito un importo assai superiorerispetto a quello risultante dal contratto simulato. Nel ritenere invalidol’accordo, i giudici di legittimità hanno motivato facendo riferimento allanon « meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito dai contraenti », acausa della « frode alle regole dell’ordinamento sportivo » e dell’inosser-vanza « delle prescrizioni formali all’uopo richieste » (51).

Nella vicenda sopra descritta, risulta evidente, ancora una volta,l’enfatizzazione del giudizio di meritevolezza e del controllo ex art. 1322c.c. del contratto posto in essere in frode alle regole sportive (52). Nel casodi specie, infatti, si è in presenza di una simulazione relativa del corrispet-tivo (per ragioni evidentemente di natura fiscale) in una fattispecie con-trattuale (cessione del contratto di lavoro subordinato sportivo), discipli-nata dal legislatore all’art. 5, comma 2º, l. n. 91 del 1981.

Per questa ragione — fermo restando che la trasgressione di normefiscali non determina di per sé la nullità del contratto stesso, ai sensidell’art. 1418, comma 1º, c.c., poiché il sistema tributario contempla già

(49) Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.(50) Sulla cessione del contratto di lavoro sportivo, si segnala GALGANO, La

compravendita di calciatori, in Contr. e impr., 2001, p. 1; ID., Compravendita dicalciatori: il corrispettivo pagato dall’acquirente è, dunque, il prezzo della cessione, inContr. e impr., 2002, p. 440. Al riguardo anche ALBANESE, Della cessione del contratto,in Comm. c.c., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 2009, sub art. 1406, p. 247.

(51) Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.(52) Lo evidenzia FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di

meritevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 384.

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adeguate sanzioni (53) — si deve tenere in considerazione che l’art. 5,comma 2º, l. n. 91 del 1981, rinvia espressamente — per la cessione delcontratto — all’osservanza delle « modalità fissate dalle federazioni spor-tive nazionali ». Al contempo, l’art. 12 l. n. 91 del 1981 (in tema di « normesul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali »),vigente al momento dei fatti, prevedeva l’approvazione da parte dellefederazioni sportive nazionali su tutti gli atti concernenti esposizioni finan-ziarie delle società affiliate.

In tal modo — a prescindere dal rinvio del tutto pleonastico al giudiziodi meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2º, c.c. — appare chiaro chela vicenda avrebbe dovuto essere oggetto di una diversa valutazione: sel’inosservanza delle norme sportive interne potesse determinare l’invaliditàdel contratto dissimulato in virtù del richiamo espresso dell’art. 5, comma2º, l. n. 91 del 1981 o dell’art. 1352 c.c.; ugualmente, se l’inosservanzadell’art. 12 l. n. 91 del 1981 (vigente al momento dell’accordo) potessedeterminare l’inefficacia del contratto dissimulato, a causa della mancataapprovazione della federazione.

Al contempo, tuttavia, la valutazione avrebbe dovuto essere condotta,considerando che — stante la simulazione relativa riguardante il prezzo —il contratto simulato e quello dissimulato non sono due entità distinte bensìdue aspetti della medesima operazione negoziale (54). Per questa ragione,si finisce normalmente per riconoscere che i requisiti di sostanza e di formanecessari per la validità del contratto dissimulato, ai sensi dell’art. 1414,comma 2º, c.c., possano sussistere anche nel solo contratto simulato, senzadover essere presenti nell’accordo di simulazione. In caso contrario, adesempio, sarebbe praticamente irrealizzabile la simulazione di una dona-zione sotto forma di una vendita, non potendo le parti imporre al notaio ditenere occulto un atto pubblico; in particolare, se si esigesse l’atto pubblicoanche per la controdichiarazione — non potendo questa restare occulta —svanirebbe il senso del meccanismo simulatorio (55).

La differente ricostruzione della vicenda sopra descritta operata daigiudici di legittimità — che hanno ricondotto il caso al difetto di merite-volezza ex art. 1322 c.c., a causa della frode alle regole dell’ordinamento

(53) Al riguardo, Cass., 18 marzo 2008, n. 7282, in Mass. Giust. civ., 2008, p.434; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4785, in Vita not., 2007, p. 815; Cass., 22 luglio 2004,n. 13621, in Mass. Giust. civ., 2004, f. 7-8; Cass., 5 novembre 1999, n. 12327, in Mass.Giust. civ., 1999, p. 2195. In dottrina, di recente, GIULIANI, Elusione fiscale, frode allalegge e causa concreta del contratto, in Contr. e impr., 2007, p. 455.

(54) BIANCA, Il contratto, in Diritto civile, III, cit., p. 704.(55) Al riguardo, GALGANO, Il contratto, cit., p. 365; ROPPO, Il contratto, cit., p.

657; GAZZONI, Manuale di diritto privato, cit., p. 912. Sul punto, SACCO, in SACCO e DE

NOVA, Il contratto, I, in Trattato dir. civ., diretto da Sacco, Torino, 1993, p. 533.Escludono il meccanismo simulatorio in relazione agli atti la cui rilevanza giuridicadipenda esclusivamente dall’osservanza di un determinato comportamento o di unadeterminata formalità BIANCA, Il contratto, cit., p. 702; TOMMASEO, Sul patto di simula-zione del prezzo nei contratti solenni, in Giur. it., 1989, I, c. 563.

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sportivo — desta, pertanto, perplessità; non solo, infatti, si può dubitaredell’atipicità della fattispecie negoziale, ma il rischio è di valutare le normesportive — frutto dell’autonomia privata — alla stregua di norme impera-tive, la cui inosservanza di per sé determina l’invalidità dell’accordo (56).Più in generale, la soluzione della vicenda riflette la dibattuta questionecirca i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo (57). Cosìfacendo, tuttavia, vi è il pericolo di attribuire all’autonomia del secondoanche il potere di istituire regole la cui violazione comporta la nullità delcontratto, a prescindere dalle regole generali seguìte nell’ordinamentostatale; in tal modo, si arriverebbe, però, al paradosso di riconoscere — nelcaso di inosservanza dei regolamenti interni alle federazioni — l’operativitàdi una disciplina della nullità diversa — e più gravosa — rispetto al dirittopositivo.

7. — Le norme regolamentari sportive — come si è già evidenziato inprecedenza — non sono norme giuridiche, essendo espressione dell’auto-nomia negoziale delle federazioni, intese come associazioni di dirittoprivato. La conseguenza — stante la natura negoziale — è che tali normevincolano soltanto gli appartenenti all’ordinamento sportivo, in virtù delprincipio di relatività degli effetti del contratto, di cui all’art. 1372 c.c.

In alcuni casi, tuttavia, non può escludersi che la violazione di normeregolamentari possa determinare conseguenze sulla validità del contratto,anche se una delle parti sia un soggetto estraneo all’ordinamento sportivo.

Si pensi, ad esempio, al caso di un contratto di sponsorizzazione,concluso in violazione di norme della federazione, disciplinanti le modalitàdi veicolazione — nel contesto sportivo — del messaggio promozionale(come può essere, ad es., l’art. 72, norme organizzative interne alla Figc, intema di tenuta di gioco dei calciatori (58), oppure l’art. 137, regolamentoorganico della Fip (59), in tema di abbinamento).

In ipotesi di questo genere, la violazione delle norme sportive — lungidall’essere vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo —determina però l’impossibilità materiale di dare esecuzione, nell’ordina-

(56) FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meritevolezzadegli interessi dedotti nei contratti c.d. sportivi, cit., p. 384, sottolinea come la vicendadenoti una sostanziale valutazione delle regole sportive come norme di altro ordina-mento giuridico, retto da princìpi diversi da quelli che caratterizzano la disciplina delcontratto in generale.

(57) Sul punto anche ALPA, L’ordinamento sportivo tra autonomia e Costituzione,in Il caso Genoa, alla ricerca di un giudice, Torino, 2005, p. 25.

(58) Le norme organizzative della Federazione italiana gioco calcio sono consul-tabili al sito: http://www.figc.it/it/93/3817/Norme.shtml.

(59) Il regolamento organico Fip è consultabile al sito: http://www.fip.it/public/statuto/regolamento%20organico.pdf.

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mento sportivo, alla prestazione di cui è creditore lo sponsor nei confrontidello sponsee (60).

In tal modo, si può porre la questione della nullità del contratto, aisensi dell’art. 1436 c.c., per impossibilità di fatto dell’oggetto (veicolazionedel messaggio promozionale nell’ordinamento sportivo), nonostantel’estraneità dello sponsor all’ordinamento sportivo (61).

Di conseguenza, l’eventuale invalidità del contratto può determinareuna responsabilità precontrattuale, ex art. 1338 c.c., a carico dello sponsee,che doveva conoscere la causa d’invalidità; detta nullità — per impossibi-lità materiale di eseguire la prestazione — non può far ritenere, invece, chele norme sportive siano efficaci anche nei confronti dei soggetti estraneiall’ordinamento sportivo, al di là dei rapporti associativi interni alle fede-razioni.

Diversa è l’ipotesi in cui la violazione delle norme sportive non incidasulla possibilità di dare esecuzione alla prestazione contrattuale; in questocaso, la violazione delle norme sportive non dovrebbe produrre alcuneffetto sulla validità del contratto, concluso da un soggetto estraneoall’ordinamento sportivo, sempre che si tratti di prestazione lecita.

Così, ad esempio, si è giustificata la validità di un accordo di media-zione, finalizzato a consentire il trasferimento di un calciatore dilettante dauna società all’altra, dietro pagamento di un corrispettivo a favore di unsoggetto estraneo all’ordinamento sportivo (62). Nel caso di specie, si èmotivato che le norme sportive — nel vietare che possa trarsi direttamenteo indirettamente un profitto dall’esercizio dell’attività dilettantistica — nonsono vincolanti per i soggetti estranei all’ordinamento sportivo.

In questo precedente, comunque, ha assunto un rilievo decisivo — aifini della validità dell’accordo — la liceità della prestazione, espressamenteevidenziata dai giudici, e la conseguente legittimità del compenso perl’attività svolta. Per questa stessa ragione — incentrata sulla liceità dellaprestazione e sul conseguente diritto ad una controprestazione — si èaffermata la validità dell’accordo con cui una società sportiva, per l’operaprestata nella preparazione atletica di un giocatore, si era impegnata alpagamento di un corrispettivo — a favore del prestatore d’opera estraneo

(60) Gli arbitri, ad esempio, potrebbero impedire ad una squadra di calcio discendere in campo con una tenuta da gioco, che viola quanto previsto dall’art. 72, normeorganizzative interne alla Figc, in tema di tenuta di gioco dei calciatori.

(61) Lo sponsor, comunque, è considerato un soggetto rilevante per l’ordina-mento sportivo, come testimoniato dalla tendenza a riconoscere la legittimazione dellosponsor ad impugnare, davanti agli Organi della federazione sportiva, un provvedimentofederale sanzionatorio (come ad esempio una retrocessione) nei confronti dello sponsee.Al riguardo, Pret. Brindisi, 30 luglio 1985, in Riv. dir. sport., 1986, p. 327; Cass., sez.un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Giur. it., 1990, I, c. 1282. In dottrina, M. BIANCA,L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il ruolo dello sponsor, in Fenomeno sportivoe ordinamento giuridico, Napoli, 2009, p. 543; FILOSTO, Contratto di sponsorizzazione eprovvedimenti federali, in Contr. e impr., 2006, p. 1002.

(62) Cass., 24 settembre 1994, n. 7856, in Giur. it., 1995, I, 1, c. 1014.

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all’ordinamento sportivo — al momento della cessione dell’atleta ad unadiversa società (63).

Più in generale, la liceità della prestazione giustifica la legittimità deldiritto al compenso, anche se l’avente diritto è parte dell’ordinamentosportivo; significativa è una recente pronuncia della s.C., che privilegia ildiritto al corrispettivo di chi ha prestato l’attività sportiva, sulla base di unaccordo con il quale era stato pattuito un compenso, a discapito dellenorme regolamentari che invece escludevano l’onerosità delle presta-zioni (64).

Appare d’altronde in contrasto con l’art. 36 cost. una disposizionedell’ordinamento sportivo che neghi il diritto alla retribuzione a chi svolgecon continuità e professionalità l’attività sportiva; di conseguenza, è indub-bio che il giudice statale — in una ipotesi come quella in esame — debbaintervenire al fine di tutelare i diritti fondamentali del singolo (65). Alcontempo, sarebbe iniquo — alla luce anche dell’orientamento della Cortedi giustizia (66) — non riconoscere la qualifica di lavoratore ed i conse-guenti diritti economici a chi effettua una prestazione sportiva in condi-zioni di subordinazione, a prescindere dalla circostanza che l’attività siaprestata a favore di una società professionistica oppure formalmentedilettantistica.

Il principio è che anche il c.d. professionista di fatto (67) ha diritto a

(63) Cass., 3 aprile 1987, n. 3218, in Giust. civ., 1987, I, p. 1678.(64) Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 111; nel caso

di specie, un’associazione sportiva dilettantistica si era obbligata a riconoscere uncompenso nei confronti di un allenatore, in violazione delle norme sportive vigenti, cheprevedevano che gli allenatori svolgessero la propria attività a titolo gratuito e avesserodiritto soltanto ad un rimborso spese purché pattuito per iscritto. Al riguardo, si èribadito come non abbia alcuna base normativa « l’assunto che qualsivoglia violazionedelle regole dell’ordinamento sportivo comporti tout court la nullità dei contratticonclusi tra società o associazioni e sportivi »; in particolare, si è confermata lapronuncia di merito che ha escluso la nullità dell’accordo, sia per la « mancata osser-vanza della forma vincolata — non potendo la violazione di una disposizione regola-mentare trovare sanzione nell’ordinamento statale, governato dal principio generaledella libertà delle forme — sia la nullità per la pattuizione di un compenso, non violandol’onerosità della prestazione alcuna norma imperativa ».

(65) Al riguardo, GALGANO, Deontologia forense e pluralità degli ordinamentigiuridici, in Contr. e impr., 2011, p. 292, evidenzia come l’autonomia degli ordinamentigiuridici, non statuali, trovi un evidente limite allorché siano violati i diritti fondamentalidel singolo, nella formazione sociale in cui si svolge la sua personalità. Al riguardo ancheRUOTOLO, Giustizia sportiva e Costituzione, in Riv. dir. sport., 1998, p. 407; VIDIRI,Autonomia dell’ordinamento sportivo: natura privata delle federazioni e riparto dellagiurisdizione, in Giust. civ., 2011, p. 1759.

(66) Corte giust., 11 aprile 2000, n. 51, in Riv. dir. sport., 2001, p. 434.(67) Sulle problematiche connesse allo status di professionista di fatto, AGRIFO-

GLIO, Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto dilavoro sportivo punto d’incontro tra ordinamenti, in Eur. dir. priv., 2011, p. 257;

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ricevere un’equa retribuzione quale corrispettivo dell’attività sportivasvolta con continuità e professionalità nei riguardi della società di appar-tenenza; a nulla rileva che il c.d. professionista di fatto non possa essereparte di un contratto di lavoro tipico (68), ai sensi dell’art. 4 l. n. 91 del1981, riservato esclusivamente a chi consegue la qualifica di professionista,secondo l’art. 2 della stessa legge n. 91 del 1981.

La conseguenza è che gli accordi con cui viene pattuito un corrispet-tivo a favore dell’atleta c.d. professionista di fatto — anche se conclusi inviolazione delle norme dell’ordinamento sportivo — sono in genere validie fanno sorgere il diritto a ricevere il compenso, nonostante l’attività siasvolta nell’àmbito di un contesto formalmente dilettantistico.

8. — Significativo è il disposto dell’art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91, che— nel disciplinare il lavoro subordinato dello sportivo professionista —dispone alcune formalità, ai fini della costituzione del rapporto con lasocietà. In particolare, la norma — senza dubbio di natura imperativa (alriguardo si veda il par. n. 1) — prevede non solo la forma scritta a pena dinullità e l’utilizzo dell’accordo tipo predisposto, ma anche l’obbligo deldeposito del contratto presso la federazione sportiva per l’approvazione.

In altre parole, è previsto un iter procedurale che si articola in tredistinti momenti (tanto che la giurisprudenza di legittimità (69) si èespressa in termini di « fattispecie formale complessa a formazione pro-gressiva »): i) ricorso alla forma scritta; ii) redazione del suddetto contrattosulla base del contratto tipo, che viene concordato dalle organizzazioni dicategoria (realizzabile attraverso la sottoscrizione di appositi moduli oformulari); iii) deposito del contratto presso la competente federazionesportiva per consentirne il controllo (70).

Siffatti requisiti (forma e utilizzo del contratto tipo predisposto) edadempimenti (deposito) sono riprodotti anche negli accordi collettivi sti-pulati dalle federazioni sportive e dai rappresentanti delle categorie inte-ressate, come previsto dallo stesso art. 4 l. n. 91 del 1981.

In particolare, l’accordo collettivo tra la Federazione italiana giococalcio, la Lega nazionale professionisti e l’Associazione italiana calciatori,del 5 settembre 2011, all’art. 2.1, prevede, a pena di nullità, che il contrattoindividuale tra società e calciatore professionista debba essere redattosull’apposito modulo conforme al contratto tipo. È altresì previsto l’ob-bligo del deposito entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la lega

DENTICI, Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno ecomunitario, in Eur. dir. priv., 2009, p. 1059; SFERRAZZA, Il rapporto di lavoro delcalciatore dilettante, in Dir. lav., 2006, 1, p. 415.

(68) LIOTTA SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 56.(69) Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, cit.(70) VIDIRI, Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e

forma ad substantiam, in Giust. civ., 1999, p. 1615; ID., Sulla forma scritta del contrattodi lavoro sportivo, in Giust. civ., 1993, p. 683.

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competente, che — effettuate le verifiche di sua competenza — devecurarne la trasmissione alla federazione per la relativa approvazione, aisensi dell’art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 91.

Analoga previsione è contemplata anche dall’accordo collettivo riguar-dante i giocatori professionisti di pallacanestro, il quale prevede non soloche la mancanza della forma scritta determina la nullità, ma anche ildeposito quale condizione di efficacia, nonché la nullità delle pattuizioninon risultanti dal contratto depositato.

Alla luce del quadro normativo sopra indicato, viene generalmenteaffermata la nullità del contratto di lavoro stipulato tra atleta e società inviolazione dell’art. 4 l. n. 91 del 1981 e delle disposizioni previste dall’ac-cordo collettivo, anche se tale contratto contempla condizioni più favore-voli al prestatore di lavoro e quindi all’atleta (71).

Si pone però la questione se l’invalidità del contratto — in formascritta, ma non redatto sull’apposito modulo e quindi non depositato —derivi direttamente dall’art. 4 l. n. 91 del 1981 oppure eventualmentedall’art. 1352 c.c., a causa dell’inosservanza della forma convenzionale dicui all’accordo collettivo (72).

Significativa è la motivazione dei giudici di legittimità relativa ad unavicenda riguardante scritture riportanti condizioni migliorative per uncalciatore professionista, rispetto a quanto previsto dal contratto deposi-tato.

Nel caso di specie — nell’escludersi che l’art. 4 l. n. 91 del 1981 abbiacome finalità solo quella di evitare clausole peggiorative a danno deidipendenti — la nullità testuale (art. 1418, comma 3º, c.c.) previstadall’art. 4 viene riferita non solo al requisito della forma scritta, ma anchealle ulteriori prescrizioni formali (utilizzo del contratto tipo e deposito). Siritiene, infatti, che, in caso contrario (73), sarebbe frustrata la ratio delladisposizione, volta a consentire l’approvazione del contratto (art. 4,comma 2º) ed i controlli delle federazioni (art. 12), che persistono anche

(71) Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, cit.; Cass. civ., sez. lav., 12ottobre 1999, n. 11462, cit. Riconosce, invece, validità ed efficacia ai contratti intercorsitra società italiane ed atleti, nonostante essi siano diversi rispetto al contratto tipo, iltribunale arbitrale (Fat) della Federazione internazionale pallacanestro (Fiba), aventesede in Ginevra, il quale decide le controversie « ex aequo et bono » (Fat, 15 maggio2009, 0024/08, Sakellariou, Dimitropoulos v/ Avellino BC; Fat, 13 febbraio 2009,0012/08, Burlacu v/ Avellino BC; Fat 4 dicembre 2008, 0006/08, Thomas, PrioritySports & Scotti v/ S.S. Basket Napoli s.r.l.; tutte le decisioni sono pubblicate sul sitodella Fiba).

(72) Le regole in materia di formalismo convenzionale, infatti, possono derivarenon solo da un accordo individuale sulla forma tra le parti del contratto, ma anche dauna disposizione contemplata in un contratto collettivo: Cass., 14 maggio 1996, n. 4471,in Giust. civ., 1997, I, p. 169; Cass., 28 novembre 1994, n. 10121, in Dir. giur. agr.,1995, p. 343; Cass., 13 giugno 1990, n. 5731, in Orient. giur. lav., 1990, p. 72.

(73) Per una diversa lettura della nullità testuale dell’art. 4, si veda comunque ilpar. successivo.

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secondo la nuova formulazione dell’art. 12 l. n. 91 del 1981, comesostituito dall’art. 4, comma 2º, d.l. 20 settembre 1996, n. 485 (74).

Siffatta impostazione — nell’estendere la previsione della nullitàtestuale anche al caso del mancato utilizzo del contratto tipo e del man-cato deposito — pone in secondo piano, rendendolo inutile, l’accerta-mento dell’invalidità ai sensi dell’art. 1352 c.c., per l’inosservanza dellaforma convenzionale complessa imposta ad substantiam dall’accordo col-lettivo.

Una ricostruzione incentrata sulla nullità testuale prevista dal legisla-tore — e non sulla violazione di una forma volontaria voluta per la validitàdel contratto — permette così di superare gli esiti assai discordanti circa leconseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni convenzionali diforma (75). Al contempo, tale ricostruzione rende irrilevante la questionecirca una possibile rinuncia delle parti all’obbligo di rispetto della formaconvenzionale, voluta, implicitamente, con la redazione di un accordo, informa scritta, ma non conforme al contratto tipo.

Il principio generale della libertà di forme, infatti, determina unainterpretazione di stretto diritto del patto sulla forma, tanto che si ritieneche esso possa essere modificato o risolto in modo non formale, anche perfatti concludenti (76). Senza contare, inoltre, che se la nullità scaturiscedalla legge (art. 4 l. n. 91 del 1981), e non invece da una forma conven-zionale ex art. 1352 c.c., le differenze si manifestano anche sul pianoprocessuale, considerando che — in ipotesi di violazione dell’accordo sullaforma — si dubita che l’invalidità possa essere rilevata d’ufficio, potendoessere fatta valere soltanto dalle parti medesime (77).

9. — Una lettura differente — rispetto a quanto evidenziato nel par.

(74) Sull’obbligo — ai sensi del dell’art. 4, comma 2º, l. 91 del 1981 — di inviodei contratti alla federazione per l’approvazione, si segnala anche l’Alta corte di giustiziasportiva, Pres. e rel. Chieppa, parere n. 2/2010, del 30 luglio 2010, pubblicata sul sitodel Coni: http://www.coni.it/index.php?7475.

(75) Lo ricorda FEDERICO, L’elaborazione giurisprudenziale del controllo di meri-tevolezza degli interessi dedotti nei contratti c.d.d. sportivi, cit., p. 386. Sui diversiinquadramenti circa il trattamento giuridico dell’ipotesi di difetto della forma conven-zionale, si segnala DI GIOVANNI, La forma, in I contratti in generale, in Trattato deicontratti, a cura di Gabrielli, II, Torino, 2006, p. 911; LISERRE, Il formalismo volontario,in Il contratto in generale, III, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, XIII, Torino,1999, p. 475; BIANCA, Diritto civile, cit., p. 306; ROPPO, Il contratto, cit., p. 238; CERDONIO

CHIAROMONTE, Questioni irrisolte intorno ai patti sulla forma di futuri contratti, in Riv.dir. civ., 2004, p. 241.

(76) GALGANO, Il contratto, cit., p. 98; BIANCA, Diritto civile, cit., p. 307.(77) Al riguardo, DI GIOVANNI, La forma, cit., p. 922; ROPPO, Il contratto, cit., p.

238; VIDIRI, Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma adsubstantiam, in Giust. civ., 1999, p. 1616 nota 13.

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precedente — dell’art. 4 l. n. 91 del 1981 porta a ritenere che la nullitàtestuale si riferisca soltanto alla mancata adozione della forma scritta.

In particolare, la collocazione dell’inciso « a pena di nullità », sùbitodopo la previsione dell’adozione della forma scritta ad substantiam —piuttosto che all’inizio della disposizione o sùbito dopo la statuizioneconcernente la conformità del contratto individuale al c.d. contratto tipo —pone in luce l’intenzione del legislatore di sanzionare la sola ipotesi dimancanza della forma scritta e non anche il mancato utilizzo del contrattotipo collettivo (78).

A conferma dell’assunto, vi è il rilievo che le norme di carattereproibitivo sanzionatorio, quale quella in oggetto, debbono essere valutatesecondo un canone di stretta interpretazione; a ciò si aggiunga che unaprevisione della nullità — estesa anche alla mancata adozione del c.d.contratto tipo — renderebbe forse inutile il disposto dell’art. 4, comma 3º,dove è prevista la sostituzione ope legis delle clausole integranti deroghepeggiorative con quelle corrispondenti al contratto tipo (79).

Tale impostazione — volta a limitare la previsione espressa dellanullità (art. 1418, comma 3º, c.c.) di cui all’art. 4 l. n. 91 del 1981 alla solainosservanza del requisito della forma scritta — è stata seguìta da unprecedente di legittimità, in una vicenda riguardante la validità o meno diun accordo circa un premio promozione a favore di giocatori di calcioprofessionisti, non previsto nel contratto depositato (80).

In tal modo, la violazione dei precetti relativi alla conformità alcontratto tipo ed al deposito presso la federazione è stata ricondotta all’art.1418, comma 1º, c.c., trattandosi di norme imperative (al riguardo si vedail par. n. 1) e non al comma 3º dello stesso art. 1418 c.c.

Nello specifico, nel valutare se la violazione possa determinare lanullità (virtuale) del contratto oppure se la legge disponga diversamente, siè valorizzata la riserva finale del comma 1º dell’art. 1418 c.c.; si è cosìritenuto che questo sia uno dei casi in cui il legislatore ha dispostodiversamente, in quanto alla federazione sportiva nazionale è demandatoespressamente il potere di approvare il contratto.

Tale approvazione — valutata alla luce dell’art. 4 e dell’art. 12 l. n. 91del 1981 — viene considerata come il tipico atto nel quale si esprime lafunzione amministrativa di controllo (in senso ampio) successivo allaconclusione del contratto, ma condizionante l’efficacia dello stesso. Per

(78) CARINGELLA, Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavorosportivo, in Riv. dir. sport., 1994, p. 686. In giurisprudenza, anche Trib. Perugia, 21maggio 1993, in Riv. dir. sport., 1993, I, p. 2837.

(79) CARINGELLA, Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavorosportivo, cit., p. 688.

(80) Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, cit.; in questo senso èorientata anche l’Alta corte di giustizia sportiva, Pres. e rel. Chieppa, nel parere n.2/2010, del 30 luglio 2010, cit.

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questa ragione, si ravvisa una sorta di condizione legale condicio iuris,poiché l’evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno allafattispecie costitutiva, già perfezionatasi in tutti i suoi elementi (81).

Viene così in rilievo il c.d. criterio del minimo mezzo, secondo il qualela nullità per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell’art. 1418, comma1º, c.c., è esclusa se l’esigenza perseguita dal legislatore mediante laprevisione di uno specifico rimedio — diverso dalla nullità — sia compiu-tamente realizzata con l’irrogazione di una specifica sanzione o più ingenerale con l’applicazione del rimedio previsto (82).

Nel caso di specie, secondo la predetta ricostruzione, la legge hadisposto diversamente rispetto alla nullità del contratto, in quanto haassicurato l’effettività della norma violata con la previsione di un rimediodistinto dall’invalidità qual è l’inefficacia del contratto.

Alla luce di tale ricostruzione — che rende anch’essa irrilevantel’accertamento dell’invalidità ai sensi dell’art. 1352 c.c. — la stipulazionesenza l’osservanza della forma scritta determina la nullità dell’atto, ai sensidell’art. 1418, comma 3º, c.c.

La conformità al contratto tipo e l’obbligo del deposito, invece, sonoadempimenti funzionali ad ottenere l’approvazione. La conseguenza è chel’inosservanza delle suddette previsioni determina non la nullità, bensìl’inefficacia del contratto (83), a causa della mancata approvazione dellostesso da parte della federazione (84).

10. — L’elaborazione giurisprudenziale formatasi in tema d’invali-dità del contratto sportivo, concluso in violazione di norme interne all’or-dinamento federale, appare conseguenza del tradizionalmente difficileinquadramento delle federazioni sportive e della loro attività. È noto,

(81) In questo senso, sia pure implicitamente, si è espressa Cass., 23 aprile 1998,n. 4207, in Mass. Giust. civ., 1998, p. 874. Il potere di approvazione pare persistere,nonostante la l. 18 novembre 1996, n. 586 abbia modificato notevolmente l’originariaformulazione dell’art. 12, decapitandone il contenuto; è rimasto inalterato, infatti, ildisposto dell’art. 4 l. 91 del 1981, il cui comma 2º prevede espressamente l’approvazionedel contratto da parte delle federazioni. In senso dubitativo, invece, PARDOLESI, Sull’ef-ficacia dell’accordo (sportivo) dissimulato nell’ordinamento statale, in Corr. giur., 2004,p. 895; in senso diverso Cass. civ., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, cit.

(82) Sul c.d. criterio del minimo mezzo, si segnala DE NOVA, Il contratto contrarioa norme imperative, cit., p. 446; VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, cit.,p. 131.

(83) Sulla distinzione tra invalidità del contratto ed inefficacia, tra gli altri, A. DI

MAJO, La nullità e i suoi confini, in Il contratto in generale, VII, a cura di A. di Majo-G.B.Ferri-Franzoni, in Trattato dir. priv., diretto da Bessone, XIII, Torino, 2002, p. 58;GALGANO, Il contratto, cit., p. 351; ROPPO, Il contratto, cit., p. 688.

(84) Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, cit.

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infatti, che gli interpreti si sono interrogati a lungo sulla natura giuridica siadelle federazioni sia degli atti emanati dalle stesse (85).

In particolare, la ricostruzione giurisprudenziale esaminata — nel-l’equiparare di fatto le norme dell’ordinamento sportivo alle norme impe-rative e nel considerare la frode all’ordinamento sportivo alla stregua dellafrode alla legge, come se le norme interne fossero espressione di unapotestà normativa delegata dal legislatore statale (86) — sembra riflettereuna concezione pubblicistica delle federazioni, ormai del tutto superata.

Tale concezione era condizionata dalla qualifica di organi del Coni(ente avente natura pubblicistica) attribuita alle stesse federazioni dallegislatore con la l. n. 426 del 1942, oggi abrogata, nonché dalla previsionedella valenza pubblicistica di specifici aspetti dell’attività federale, ricono-sciuta dall’art. 15, comma 1º, d.lgs. n. 242 del 1999, tutt’ora vigente,nonché dai controlli sull’attività delle federazioni da parte del Coni, comeprevisto nello statuto del Coni.

A sèguito dell’intervento legislativo di cui al d.lgs. 242 del 1999,tuttavia, il riconoscimento espresso della natura privatistica delle federa-zioni sportive nazionali dovrebbe rappresentare un indice sicuro anchedella natura privatistica delle norme emanate dalle stesse federazioni. A ciòsi aggiunga che la potestà normativa e regolamentare delle federazioni nonrientra nell’àmbito limitato di attività a cui viene riconosciuta valenzapubblicistica, ai sensi dell’art. 23, comma 1º, statuto Coni, di cui al d.lgs.8 gennaio 2004, n. 15.

Per questa ragione, il potere statuario e regolamentare delle federa-zioni sportive deve essere ricondotto al più generale potere di autonomiaprivata che l’ordinamento giuridico statale riconosce ad ogni formazionesociale, così come confermato anche dal recente intervento della Cortecostituzionale, in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e legitti-mità della giustizia associativa (87).

Al contempo, le norme sportive — in quanto espressione dell’autono-mia privata e fondate sul consenso degli appartenenti alle federazioni —sono efficaci e vincolanti nei confronti dei soli associati; tale rilievo non puòessere smentito dalle ipotesi — del tutto eccezionali — in cui le normeinterne incidano (determinandone l’invalidità) sui contratti conclusi daisoggetti estranei all’ordinamento sportivo.

In casi di questo genere, infatti, l’inosservanza delle norme sportive —che non possono certo considerarsi vincolanti per i soggetti estraneiall’ordinamento sportivo — può impedire l’esecuzione della prestazionecontrattuale nell’ordinamento sportivo, provocando di conseguenza un’im-

(85) Al riguardo l’excursus di VIDIRI, Autonomia dell’ordinamento sportivo: na-tura privata delle federazioni e riparto della giurisdizione, in Giust. civ., 2011, p. 1759.

(86) Al riguardo il precedente di Cass., 3 luglio 1968, n. 2228, in Riv. dir. sport.,1968, p. 151.

(87) Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in Giust. civ., 2011, p. 1145.

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possibilità di fatto della prestazione (88). L’invalidità del contratto puòessere dichiarata, pertanto, a causa dell’impossibilità materiale di esecu-zione della prestazione e non per un’efficacia delle norme regolamentari, aldi là dei rapporti associativi interni alle federazioni, come se si trattasse diatti normativi, aventi natura pubblicistica (89).

In altre parole, non appare in discussione, allo stato, la natura nego-ziale delle prescrizioni regolamentari e la conseguente efficacia per le soleparti dell’ordinamento sportivo, in virtù del principio di relatività deglieffetti del contratto.

Ad ulteriore conferma della natura pattizia delle norme sportive, vi èl’intervento del legislatore di cui alla l. 17 ottobre 2003, n. 280 (90), che —nel dettare disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva e nell’indi-care le materie demandate alla competenza interna del sistema di giustiziasportiva e quelle riservate al giudice statale — ha espressamente riservatoproprio alla giustizia associativa sportiva anche questioni che hanno peroggetto l’osservanza e l’applicazione di norme regolamentari, organizzativee statuarie dell’ordinamento sportivo (91).

Per questa ragione, appare del tutto azzardata ogni ricostruzionegiurisprudenziale che, di fatto, finisce per ritenere invalido il contratto, peril contrasto in sé con norme interne all’ordinamento sportivo; senzacontare, inoltre, che quando è una norma imperativa ad essere violata, lanullità — in virtù della riserva finale dell’art. 1418, comma 1º, c.c. — nonrappresenta il risultato obbligato, ma un esito soltanto possibile (92). Diconseguenza, sarebbe ancor più paradossale se l’invalidità del contrattopotesse derivare in modo pressoché automatico dall’inosservanza dellenorme interne all’ordinamento sportivo.

Al contempo, anche l’impiego del giudizio di meritevolezza avviene,nel contesto in esame, in modo per lo più improprio. Si può dubitare,infatti, dell’effettiva atipicità dell’accordo negoziale, nei precedenti giuri-

(88) Significativo è il caso del contratto di sponsorizzazione, concluso in viola-zione delle norme regolamentari, su cui ci si soffermerà nella continuazione.

(89) Sul punto, invece, LIOTTA-SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, cit., p. 22.(90) Per un’ampia disamina della l. n. 280 del 2003, si segnala COLAGRANDE,

Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, in Nuove leggi civ. comm., 2004, p.705. Sul d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. n. 280 del 2003, si segnala ilcommento di DE MARZO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinteautonomistiche e valori costituzionali, in Corr. giur., 2003, p. 1265.

(91) ROMANO, L’organizzazione dell’attività sportiva, in Manuale di diritto dellosport, cit., p. 119.

(92) Il rapporto di regola ed eccezione tra la prima parte dell’art. 1418 c.c. e lariserva finale dello stesso comma 1º, infatti, è fortemente attenuato, in virtù dell’ampiopotere discrezionale normalmente riconosciuto all’interprete, al quale è riconosciuta laresponsabilità di delimitare l’area della nullità non espressamente prevista dal legislatore(lo sottolinea DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, cit., p. 442; MANTO-VANI, Le nullità e il contratto nullo, cit., p. 44; GITTI, Il contratto in frode alla legge:itinerari di giurisprudenza, cit., p. 797).

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sprudenziali che richiamano l’art. 1322 c.c., al fine di dichiarare l’invaliditàdel contratto concluso in violazione delle norme sportive (93); inoltre, taliprecedenti — nell’utilizzare il giudizio di meritevolezza in senso negativoper verificare se si è in presenza di interessi illeciti, contrari all’ordinamentogiuridico — finiscono sempre per valutare il requisito della meritevolezzautilizzando, non il parametro delle norme imperative, dell’ordine pubblicoo del buon costume, ma indici ulteriori, rappresentati dalle regole dell’or-dinamento sportivo, espressione dell’autonomia negoziale (94).

Il rischio è così di equiparare, di fatto, un atto di autonomia privata aduna norma imperativa (95). Si deve considerare, invece, che i regolamentisportivi — frutto dell’autonomia privata — sono generalmente ricondottialla figura del c.d. contratto normativo (96), inteso come strumento diautodisciplina degli interessi privati, in vista della conclusione di futuricontratti. Nel contratto normativo, infatti, si manifesta la potestà che ogninucleo sociale ha di darsi una particolare disciplina giuridica di regole,coesistenti ma autonome rispetto all’ordinamento statale, anche se con unàmbito di applicazione circoscritto dal punto di vista dei soggetti destina-tari (97).

I contratti normativi, pertanto, non costituiscono fonti di produzionedi norme giuridiche, perché le regole concordate sulla futura conclusione dicontratti — non essendo emanate dallo Stato o da soggetti cui lo Statoabbia delegato il potere legislativo — esplicano effetti soltanto nei con-fronti di coloro che le hanno pattuite; in altre parole, le regole provengonodai contraenti stessi. In tal modo, la violazione del contratto normativo —attuata attraverso la conclusione di un contratto particolare difforme —consiste nell’inadempimento dell’obbligazione di contrarre in un certomodo e pertanto nell’inadempimento di un’obbligazione di fare (incoerci-bile) (98).

Davanti a tale inadempimento, la concezione classica attribuisce alcontratto normativo un’efficacia meramente obbligatoria; di conseguenza,si nega al contratto normativo efficacia cogente, tale da penetrare nelcontenuto del contratto singolo anche contro la volontà delle parti (99). In

(93) Questo è ad esempio il caso di Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, cit.(94) Al riguardo, SICCHIERO, La distinzione tra meritevolezza e liceità del contratto

atipico, cit., p. 549.(95) In questo senso, anche CARINGELLA, Tratta dei giocatori e profili di meritevo-

lezza sociale, cit., p. 666.(96) In particolare, Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, cit.; Cass., 5 aprile 1993, n.

4063, cit.; in dottrina, MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p. 658 nota 12, espressa-mente richiama il contratto normativo per l’ordinamento sportivo.

(97) Al riguardo, MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p. 657; sul contrattonormativo come fenomeno di autonomia privata, ampiamente GUGLIELMETTI, I contrattinormativi, Padova, 1969, p. 39.

(98) MESSINEO, Il contratto in genere, cit., p. 667.(99) Sul punto ampiamente, GITTI, Contratti regolamentari e normativi, Padova,

1994, p. 40; D’ARCANGELO, Il contratto normativo, in Obblig. e contr., 2008, p. 62.

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caso contrario, infatti, si finirebbe per teorizzare uno schema di sostitu-zione legale di clausole, analogo a quello delineato dall’art. 1339 c.c., main assenza di un’espressa previsione di legge.

Senza contare, inoltre, che anche chi attribuisce, comunque, efficaciareale o dispositiva al contratto normativo riconosce che tale efficacia siaimpedita da un successivo accordo a ciò rivolto, cosicché le parti consen-sualmente possono escludere dal contenuto del contratto particolare quelleclausole predisposte in precedenza, in vista di esso (100).

Più in generale si nega che il contratto particolare — difforme rispettoal contratto normativo — sia di per sé invalidabile od inefficace; si ritiene,invece, che lo stesso si perfezioni e sia regolato dalle clausole pattuite dalleparti, in base al principio che la volontà particolare manifestata nel negoziosingolo prevale su quella generale espressa nel contratto normativo (101).

L’inadempimento del contratto normativo, in ogni caso, non rimaneprivo di conseguenze; in particolare, nel contesto in esame, l’inosservanzadei regolamenti sportivi — intesi quali accordi riconducibili al contrattonormativo — determina in primis l’applicazione dei provvedimenti sanzio-natori e disciplinari previsti dall’ordinamento sportivo, in caso di inosser-vanza di norme regolamentari interne.

A ciò si aggiunga che l’inosservanza di una convenzione di forma (102),eventualmente prevista dal regolamento interno all’ordinamento sportivo,deve essere valutata ai sensi dell’art. 1352 c.c., fatto salvo il principiogenerale della libertà di forme che determina un’interpretazione di strettodiritto dell’accordo (103).

Più rilevante — ai fini della valutazione dell’invalidità del contrattoconcluso in violazione di norme sportive — è comunque l’ipotesi giàricordata, in cui l’inosservanza delle prescrizioni regolamentari determiniun ostacolo alla concreta attuazione della vicenda contrattuale nell’ordina-mento sportivo. In altre parole, può accadere che l’inosservanza nel con-tratto particolare delle norme regolamentari provochi un’impossibilitàoggettiva ed assoluta di eseguire la prestazione contrattuale, da svolgersiall’interno dell’ordinamento sportivo; così, ad esempio, è significativo ilcaso del contratto di sponsorizzazione concluso dalle parti in contrasto con

(100) GITTI, Contratti regolamentari e normativi, cit., p. 41, il quale ammette cheil contratto normativo possa avere efficacia reale intesa essa come non necessità che leclausole con esso predisposte entrino a far parte del contenuto dei successivi contrattiparticolari, né che esse siano espressamente riprodotte o richiamate, tenuto contodell’effetto integrativo rispetto ai successivi singoli contratti.

(101) GUGLIELMETTI, I contratti normativi, cit., p. 147; al riguardo anche MAIORCA,voce Normativo (contratto), in Dig., Torino, 1995, p. 169.

(102) Sui rapporti tra il patto sulla forma ed il contratto normativo, MESSINEO, Ilcontratto in genere, cit., p. 670; GUGLIELMETTI, I contratti normativi, cit., p. 120 nota 122e la bibliografia ivi indicata.

(103) Ritengono modificabile il patto sulla forma, anche per fatti concludenti,GALGANO, Il contratto, cit., p. 198; BIANCA, Diritto civile, cit., p. 307.

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le norme interne all’ordinamento sportivo, disciplinanti, a livello generale,le modalità di veicolazione del messaggio promozionale dello sponsee (104).

In tale ipotesi, l’inosservanza delle norme federali in tema di sponso-rizzazione può comportare l’impossibilità assoluta di realizzare la presta-zione contrattuale nell’àmbito dell’ordinamento sportivo, con conseguentenullità del contratto per impossibilità dell’oggetto, ferma restando, comun-que, la responsabilità precontrattuale, ex art. 1338 c.c., a carico della parteche conosceva o doveva conoscere l’impossibilità.

La prestazione può essere materialmente ineseguibile anche nellaricorrente eventualità di accordo volto a costituire la titolarità di uncartellino in capo ad una persona fisica; è ravvisabile, infatti, una impos-sibilità oggettiva di eseguire la prestazione poiché il tesseramento — attoprodromico alla formazione del cartellino — può costituirsi soltanto afavore di una associazione o società sportiva. A ciò si aggiunga che lavicenda può essere oggetto di una diversa lettura volta a ravvisare unoggetto illecito anziché impossibile; in caso contrario, infatti, si arriverebbeal risultato inaccettabile — perché in contrasto con il sistema costituzionalee con il principio di libertà di esercizio dell’attività sportiva (105) — diammettere la costituzione di un vincolo di appartenenza di un atleta afavore di una persona fisica.

Deve escludersi, comunque, che ogni inosservanza di una normasportiva possa determinare una impossibilità materiale di attuare la pre-stazione contrattuale nell’ordinamento sportivo; significative, ad esempio,sono le ipotesi in cui — a fronte di un’attività lecita prestata con continuitàe professionalità — sia pattuito un corrispettivo, nonostante il regolamentosportivo lo escluda.

Nel caso di specie, l’avvenuta esecuzione della prestazione fa sorgereil diritto al pagamento; in questo senso, va interpretato il recente arresto dilegittimità (106), che — nel riflettere l’ambigua posizione dei c.d. profes-sionisti di fatto — riconosce il diritto al compenso a chi, con continuità eprofessionalità, abbia svolto l’attività sportiva, a prescindere da quantoprevisto nei regolamenti federali.

Se si ragionasse diversamente si arriverebbe ad un risultato del tuttoinaccettabile: ritenere che il contratto tra soggetti dell’ordinamento spor-tivo sia retto da norme diverse rispetto al diritto positivo. L’autonomiariconosciuta all’ordinamento sportivo, tuttavia, non può comportare chel’inosservanza dei regolamenti interni alle federazioni sportive — espres-sione dell’autonomia negoziale — possa determinare di per sé l’invaliditàdel contratto.

(104) Tale ipotesi viene in rilievo anche per dimostrare che le norme sportivepossono incidere anche sui contratti conclusi da soggetti estranei all’ordinamentosportivo, nonostante le norme sportive non siano certo vincolanti per essi.

(105) Al riguardo, BRUNO, I soggetti dell’attività sportiva, cit., p. 162; CARINGELLA,Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale, cit., p. 670.

(106) Cass., 27 gennaio 2010, n. 1713, cit.

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È evidente, invece, che davanti al giudice civile — quale giudicenaturale della controversia riguardante rapporti patrimoniali tra apparte-nenti all’ordinamento sportivo (riservata alla giurisdizione del giudiceordinario, ai sensi dell’art. 3 l. 280 del 2003) — l’inosservanza di normeregolamentari debba essere valutata alla stregua di un inadempimentocontrattuale, fatta salva l’ipotesi in cui il legislatore abbia espressamenteconsiderato il rispetto delle norme regolamentari quale condizione diefficacia dell’accordo.

Questo, ad esempio, è il caso dell’art. 5, comma 2º, l. 91 del 1981,dove il legislatore — nel disciplinare la cessione del contratto di lavoro dauna società ad un’altra — ha richiamato oltre al consenso dell’« altraparte » — e quindi dello sportivo — anche l’osservanza delle « modalitàfissate dalle federazioni sportive nazionali ». In questa ipotesi, pertanto, ilrispetto delle norme sportive — nonostante l’estraneità alle norme impe-rative — condiziona direttamente l’efficacia del contratto di cessione. Taleprevisione legislativa, d’altro canto, potrebbe confermare — se mai ve nefosse bisogno — che la violazione delle norme sportive in sé e per sé noninficia la validità o l’efficacia del contratto; il disposto dell’art. 5, comma 2º,infatti, starebbe a dimostrare la necessità di un’espressa previsione legisla-tiva, affinché le norme regolamentari possano incidere sull’efficacia di unaccordo, quale quello di cessione. In caso contrario, quanto previstodall’art. 5, comma 2º — circa l’osservanza delle « modalità fissate dallefederazioni sportive nazionali » — sarebbe del tutto inutile.

Più in generale, le norme regolamentari sportive — come quelle di ognialtro ordinamento giuridico a cui è riconosciuta autonomia — dovrebberooperare su di un piano ed in un àmbito del tutto distinto rispetto a quelloriservato alle norme di legge dello Stato (107). Può accadere, tuttavia, chele norme regolamentari interne alle federazioni e le leggi emanate dalloStato — nonostante siano destinate a coesistere ciascuna nel proprioordinamento, secondo i princìpi di autonomia e di originarietà, caratteriz-zanti la nota teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamentigiuridici (108) — rischino talvolta di sovrapporsi. A tal proposito, è signi-ficativa una vicenda riguardante un contratto di mandato tra agente dicalciatori (ma anche avvocato) ed un calciatore (109); tale mandato —avente ad oggetto l’attività di assistenza e la rappresentanza del giocatore

(107) Sul punto, particolarmente efficace è lo scritto di GALGANO, Deontologiaforense e pluralità degli ordinamenti giuridici, cit., p. 291.

(108) Al riguardo, GALGANO, Deontologia forense e pluralità degli ordinamentigiuridici, cit., p. 292. Sulla teoria istituzionalistica della pluralità degli ordinamentigiuridici, dovuta a SANTI ROMANO (L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946) ed inparticolare sull’ordinamento sportivo nell’àmbito della pluralità degli ordinamenti, sisegnala CESARINI-SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963, p. 56; M.S. GIANNINI, Primeosservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sport., 1949, p. 13; più direcente, SANINO-VERDE, Il diritto sportivo, Padova, 2011, p. 10.

(109) Trib. Udine, 16 gennaio 2006, in Contratti, 2007, p. 31.

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nella definizione del contratto di prestazione sportiva con società profes-sionistica — conteneva disposizioni in contrasto con le norme regolamen-tari interne alla federazione, quali la previsione della durata e la misura delcompenso a favore del procuratore.

Nel caso di specie, l’avvocato nonché agente di calciatori aveva fattovalere la domanda davanti al giudice civile, invocando altresì che l’attivitàprofessionale fosse stata esercitata quale avvocato e non quale procuratoresportivo. Il giudice civile adìto — ritenendo l’avvocato/procuratore spor-tivo comunque soggetto alle disposizioni federali — giunge alla conclu-sione dell’invalidità del contratto, sotto il profilo della meritevolezza ex art.1322, comma 2º, in virtù del contrasto con le norme dell’ordinamentosportivo.

Una diversa impostazione della vicenda — coerente con il principiodella piena separazione ed autonomia tra i distinti ordinamenti giuridici —avrebbe, invece, dovuto accertare se l’accordo fosse valido, alla streguadelle norme e dei princìpi generali dell’ordinamento statale, davanti al cuigiudice è stata avanzata la domanda di pagamento del corrispettivo perl’attività svolta dall’avvocato/procuratore sportivo. Contestualmente, su diun piano differente, avrebbero dovuto manifestarsi gli effetti dell’autoritàdell’ordinamento sportivo: sanzionando a livello disciplinare la conclu-sione di un accordo, in violazione di norme regolamentari interne, che leparti, invece, si erano impegnate a rispettare, con l’adesione alla federa-zione.

GIOVANNI FACCI

Ricercatore dell’Università di Bologna

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