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La La concessione concessione in in gestione gestione degli degli impianti impianti sportivi sportivi pubblici pubblici degli degli impianti impianti sportivi sportivi pubblici pubblici Gli Gli impianti impianti dal punto di vista statico dal punto di vista statico Dal punto di vista statico gli impianti sportivi di proprietà degli enti locali appartengono al patrimonio indisponibile (al pari delle foreste, delle cave e torbiere) dell’ente pubblico l territoriale d b d “l dd f Art. 826 c.c.: si tratta di beni destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività e allo svolgimento di attività sportive che in esso hanno luogo(Cass Sez Unite di attività sportive che in esso hanno luogo (Cass. Sez. Unite n. 10013 del 2001).

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La La concessioneconcessione in in gestionegestionedeglidegli impiantiimpianti sportivisportivi pubblicipubblicideglidegli impiantiimpianti sportivisportivi pubblicipubblici

GliGli impiantiimpianti dal punto di vista staticodal punto di vista statico

Dal punto di vista statico gli impianti sportivi di proprietà deglip g p p p p genti locali appartengono al patrimonio indisponibile (al paridelle foreste, delle cave e torbiere) dell’ente pubblico

lterritoriale

d b d “ l dd fArt. 826 c.c.: si tratta di beni destinati “al soddisfacimentodell’interesse proprio dell’intera collettività e allo svolgimentodi attività sportive che in esso hanno luogo” (Cass Sez Unitedi attività sportive che in esso hanno luogo (Cass. Sez. Uniten. 10013 del 2001).

L’appartenenza al patrimonio indisponibile comporta questeconseguenze:

a) regime giuridico (inalienabilità salvo eccezioni, non sottraibilitàalla destinazione)

b)modalità gestione: diretta dell’EP/concessione in uso al privatodell’impianto sportivo (es. concessione mineraria ovvero di unostabilimento balneare)stabilimento balneare)

GliGli impiantiimpianti sportivisportivi dal punto di vista dinamicodal punto di vista dinamicoGliGli impiantiimpianti sportivisportivi dal punto di vista dinamicodal punto di vista dinamico

Ma, dal punto di vista dinamico, la gestione di impianti sportivi aperti allaMa, dal punto di vista dinamico, la gestione di impianti sportivi aperti allacomunità locale si sostanzia in un fascio di prestazioni materialidirettamente erogate ad un novero indeterminato di beneficiari, erealizza così compiutamente le forme di un servizio pubblico locale (SPL)realizza così compiutamente le forme di un servizio pubblico locale (SPL).

Il D.Lgs 267/2000 (TUEL) all’art. 112 prevede che i servizi pubblicig / ( ) p p“abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzarefini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunitàlocali”locali .

Così se l’impianto sportivo è destinato “ad un pubblico di utenti che dellapratica sportiva si giova nell’ambito di prestazioni che per loro natura sonopreordinate a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo civile dellacomunità locale” (Tar Piemonte n. 2019/2001) si è in presenza di un spl.( / ) p p

La giurisprud. amm.va nei primi anni duemila concordemente affermava che la gestione di impianto sportivo equivaleva a splla gestione di impianto sportivo equivaleva a spl:

“Dubbi sussistono sul fatto se il caso in esame possa essere inquadrato nellaconcessione di pubblico servizio ovvero nella concessione di bene pubblico. Ilp pCollegio è dell’avviso che la fattispecie sia inquadrabile nella concessione dipubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deveintendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte aintendersi un attività economica esercitata per erogare prestazioni volte asoddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contestosociale (come nel caso in esame avente ad oggetto la gestione di impiantisportivi comunali cfr in termini generali Cons St sez IV 29 novembresportivi comunali ‐ cfr., in termini generali, Cons St., sez. IV, 29 novembre2000, n. 6325 e Cons. St., sez. VI, n. 1514/2001). [Tar Lombardia sent. 5633del 2005]

Ma oggi vi sono dei distinguo: 

“Deve affermarsi che l’affidamento in concessione di un impianto sportivodi proprietà comunale non può essere qualificato come appalto di unservizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi di proprietà comunalep , g p p p pappartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell'art. 826comma ultimo c.c..[..] Per le stesse ragioni non possono trovareapplicazione gli artt 113 e 113 bis del d lgs n 267 del 2000 cheapplicazione gli artt. 113 e 113 bis del d.lgs. n.267 del 2000, chedisciplinano, rispettivamente, l’affidamento dei servizi pubblici locali con esenza rilevanza economica.

[Tar Lecce sent. 977 del 2010]

E ancora:

“Secondo la giurisprudenza si ha un servizio pubblico allorquando l’entelocale che è a fini generali decida ad uno scopo genericamente sociale dilocale, che è a fini generali, decida ad uno scopo genericamente sociale disvolgere una data attività con carattere di continuità, e non di limitarsi adinterventi episodici. Ciò non risulta avvenuto nel caso di specie, in cui nonconsta che il Comune abbia inteso garantire indistintamente allacollettività una serie continuativa di iniziative sportive: si veda in proposito(doc. 1 ricorrente, cit.) l’art. 4 della convenzione di utilizzo dell’impianto daparte dell’affidataria, che non prevede un minimo di giornate di aperturaal pubblico. Si versa pertanto nella fattispecie di affidamento a terzi di unsingolo impianto e non già di un servizio.”singolo impianto e non già di un servizio.

[Tar Lombardia Brescia sent. 4 del 2009 – conf. CdS n. 5379 del 2012]

CONTINUACONTINUA

Cosa cambia se si è in presenza di bene o di servizio pubblico locale: 

a) la legislazione applicabile (art. 112 TUEL)

b) la competenza a decidere sull’affidamento ) p(giunta/consiglio)

Cosa non cambia?

Se vi è affidamento a terzi occorre una concessione; inoltreSe vi è affidamento a terzi occorre una concessione; inoltreper affidare a terzi è necessaria, di regola, la procedura adevidenza pubblica.

La gestione diretta

Come per tutti i beni pubblici la modalità di gestione che crea minoriproblemi di interpretazione è la gestione diretta dell’impianto:

‐l’E P sopporta tutti i costi (costruzione manutenzione e gestione);‐l E.P. sopporta tutti i costi (costruzione, manutenzione e gestione);

‐ ‐ stabilisce regolamenti d’uso e tariffe;

‐ ‐ può appaltare i servizi accessori (bar, biglietteria).p pp ( g )

‐ ‐ si consente l’accesso a tutti i cittadini senza alcuna limitazione nellafruizione.

Alla gestione diretta equivale il c.d. affidamento in house (ovvero siaffidano gli impianti ad una società a capitale interamente pubblica, cheesercita su di esso il controllo e la vigilanza e ne nomina gli amm.ri)

La gestione diretta

Come per tutti i beni pubblici la modalità di gestione che crea minoriproblemi interpretativi è la gestione diretta dell’impianto:

‐ l’E P sopporta tutti i costi (costruzione manutenzione e gestione);‐ l E.P. sopporta tutti i costi (costruzione, manutenzione e gestione);

‐ stabilisce regolamenti d’uso e tariffe;

‐ può appaltare i servizi accessori (bar, biglietteria).p pp ( g )

‐ si consente l’accesso a tutti i cittadini senza alcuna limitazione nellafruizione.

Alla gestione diretta equivale il c.d. affidamento in house (ovvero siaffidano gli impianti ad una società a capitale interamente pubblica, cheesercita su di esso il controllo e la vigilanza e ne nomina gli amm.ri)

seguesegueseguesegue

La gestione diretta, rappresenta, tuttavia, un modello che si adatta asituazioni residuali caratterizzate dalla presenza di impianti di modestedimensioni o nel caso della gestione di discipline minori, che prevedonooneri organizzativi ed economici limitati.

Vi si potrà, pertanto, fare ricorso solo dopo avere verificato che nelmercato locale di riferimento, secondo il più generale principio disussidiarietà, non esistano altri soggetti che a condizioni più vantaggiosein termini di efficacia, efficienza ed economicità, siano in grado diassicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta (Tar Lazio,assicurare il servizio con il medesimo grado di qualità richiesta (Tar Lazio,sent. 2538/2011)

La gestione indiretta (ovvero concessione in gestione)La gestione indiretta (ovvero concessione in gestione)La gestione indiretta (ovvero concessione in gestione) La gestione indiretta (ovvero concessione in gestione) dell’impiantodell’impianto--servizio pubblicoservizio pubblico

Se l’E.P. non può o non vuole accollarsi gli oneri della gestione diretta, lamodalità principe per l’affidamento in gestione a terzi di un impiantosportivo è costituita dallo strumento della concessione (mista di beni eservizi): l’E.P. trasferisce ad un concessionario, per un certo periodop p(previo pagamento di un canone) il diritto di uso e gestione dell’impiantocon relativi servizi, previa stipula di una convenzione.

V t i E P il i i i i i di i i f di fVantaggi per E.P.: il concessionario si incarica di reperire i fondi per farfunzionare e manutenere l’impianto; la concessione permette così lagestione del servizio pubblico senza costi per l’amministrazione (anzitalvolta è onerosa per il concessionario).

Le modalità per la scelta del concessionarioLe modalità per la scelta del concessionario

La giurisprudenza (TAR e CDS) ha indicato che la regola dell’evidenza pubblica ed ilprincipio del concorso devono essere applicati nella concessione dei servizipubblici: l’art. 30 comma 3 del Codice dei contratti (d.lgs. 163 del 2003) codificaoggi tali principi (con riferimento alla concessione di servizi in generale).

Peraltro, anche in caso di concessione di beni pubblici, l’ente locale è tenuto adare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario. Lamancanza di una procedura competitiva circa l’assegnazione di un bene pubblicomancanza di una procedura competitiva circa l assegnazione di un bene pubblicosuscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all’ingresso almercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di nondiscriminazione ed alla trasparenza in violazione dei principi comunitari didiscriminazione ed alla trasparenza, in violazione dei principi comunitari diconcorrenza e di libertà di stabilimento [CdS sent. 3250 del 2011]

Il Il verovero discriminediscrimine: : l’economicitàl’economicità dell’impiantodell’impianto

TUTTE LE VOLTE CHE UN COMUNE VUOLE AFFIDARE INGESTIONE A TERZI L’IMPIANTO SI DOVRA’ DISTINGUERE TRA:

A) impianto redditizio = procedura di evidenza pubblica sempre necessaria(normativa sui servizi pubblici locali : art 113 TUEL abrogato ex art 23 bis della l(normativa sui servizi pubblici locali : art. 113 TUEL, abrogato ex art. 23 bis della l.113 del 2008; abrogato con referendum 2011; ora normativa di derivazionecomunitaria)

B) impianto non produttivo di reddito (ma solo rilievo sportivo ‐ sociale): garanecessaria in linea di principio (principio comunitario), ma vi sono delle deroghe

i t d ll l fi i i il 2003 d ll l i i li di i t i ll lipreviste dalla legge finanziaria per il 2003 e dalle leggi regionali di ipotesi nelle qualisi può ricorrere anche all’affidamento diretto, senza gara (infra)

GliGli indici per la valutazioneindici per la valutazione

Come valutare dunque la rilevanza economica dell’impianto ?

Appare impossibile operare distinzioni precise soltanto sulla base dellatipologia di impianto; più ragionevole è determinarla caso per caso, inbase a:

‐ tipologia

‐ attività praticate

tariffe praticate all’utenza‐ tariffe praticate all’utenza

‐modalità di gestione.

La forma societaria del gestore non è di per sé in grado di influire sullarilevanza economica, essendo indifferente che si tratti di società dicapitali, impresa sociale ovvero società dilettantistica.p p

La La giurisprudenzagiurisprudenza amm.vaamm.va

La giurisprudenza amm.va ha ampliato la nozione di rilevanza economica;

si veda in tal senso Tar Sardegna :

“deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settoreper il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una

i i l ò hé f dcompetizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme difinanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione; puòinvece considerarsi privo di rilevanza quello che, per sua natura o per ivincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcunacompetizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza” (sent.

1729 del 2005).1729 del 2005).

continuacontinua

Cds sent. 5379 del 2011 (caso Polisportiva Canonica d’Adda)

Il collegio esamina i rendiconti consuntivi del triennio 2007‐2010 e sulla base di questi dati afferma che:base di questi dati afferma che:

“A fronte di tali oggettive risultanze, ritiene il Collegio che l’impianto percui è causa debba ragionevolmente essere considerato privo di unasostanziale rilevanza economica, in quanto per le sue caratteristicheintrinseche è produttivo di introiti del tutto esigui ed insufficienti a coprire icosti di gestione, senza l’apporto significativo di specifici contributig , pp g f p fcomunali”..

L’affidamento degli impianti redditiziL’affidamento degli impianti redditizi

Le modalità di affidamento in gestione di siffatti impianti (se e inquanto spl) sono disciplinate oggi dalla normativa di derivazione

it i (R 1370 d l 2007 it d ll’ b icomunitaria (Reg. 1370 del 2007 a seguito dell’abrogazionereferendaria dell’art. 23 bis L. 113 del 2008);

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituitei di id i di d i i d id bbliindividuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata ma acondizione che il socio sia scelto con procedure ad evidenza pubblicae che si tratti di socio operativo;

c) In deroga è possibile affidare in house qualora “peculiaricaratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche delcontesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace eutile ricorso al mercato”.

Gli Stadi calcistici Gli Stadi calcistici -- PeculiaritàPeculiaritàG Stad ca c st cG Stad ca c st c ecu a tàecu a tà

L’affidamento degli Stadi comunali (pur essendo questi di indubbiarilevanza economica) va, normalmente, in deroga rispetto alle regolesopra affermate perché sottoposti a costi di gestione molto elevati (dalsop a a e ate pe c é sottopost a cost d gest o e o to e e at (daterreno erboso agli stewards) e quindi poco appetibili se non per le societàprofessionistiche per le quali sono invece necessarie.

In genere non si fa luogo a gara pubblica per l’affidamento in gestionedegli Stadi ove si pratica il calcio ma ad affidamento diretto alle società chedegli Stadi ove si pratica il calcio ma ad affidamento diretto alle società chemilitano nel calcio professionistico (Bologna – 1998 il primo esempio).

Oggi tutte le società calcistiche della serie A hanno in concessione loStadio di casa, di proprietà comunale (tranne la Juventus)

continua

In un recente caso (Stadio Meazza di Milano) l’affidamento senza gara a

Milan e Inter (2000) è stato oggetto di impugnazione da parte di unasocietà pubblicitaria.

Il Tar Lombardia (sent. 4880 del 2001) ha però affermato l’ammissibilità disiffatta scelta in favore della società la cui squadra militi nella massimaserie professionistica “perché l’amm.ne può ritenere che l’interessepubblico sia maggiormente soddisfatto se lo stadio è utilizzato dallasquadra che maggiormente attira l’attenzione della popolazione locale”.q gg p p

GliGli impiantiimpianti non non redditiziredditiziL’artL’art. . 90 90 comma comma 25 25 delladella L. L. 289289//2002 2002 (Fin. (Fin. 20032003))

L’art. 90 della Fin 2003 disciplina lo statuto delle società edassociazioni sportive dilettantistiche.p

Il comma 25 di questa disposizione dispone che qualora l'entebbli t it i l i t d ti di tt t li i i tipubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti

sportivi di sua proprietà “la gestione e' affidata in via preferenzialea società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozionep , psportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportivenazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criterid'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi perd'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi perl'individuazione dei soggetti affidatari. Le Regioni disciplinano conpropria legge le modalità di affidamento”.

Gli obiettivi di fondo di questo intervento:favorire una maggiore efficienza degli impianti sportivifavorire una maggiore efficienza degli impianti sportivipubblici, agevolando l'affidamento a società sportivecaratterizzate dall’elemento volontario o con caratteristichetipiche di un nuovo soggetto definibile quale “impresasportiva senza fini di lucro”, soggetto di natura ibrida cherisponde sia a norme civilistiche che in materia di ordinamentorisponde sia a norme civilistiche che in materia di ordinamentosportivo, anche nell’ottica del risparmio di costi, al fine disoddisfare gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal"patto di stabilità", disciplinato dall’art. 29 della medesima L.Finanziaria 2003.

Le ricadute della norma sono di notevole portata: buona parte dellegestioni di impianti sportivi è affidata a soggetti privati senza finalitàdi lucro o a società sportive non lucrative ma in taluni casi anche addi lucro o a società sportive non lucrative, ma in taluni casi anche adimprese operanti nel settore, o a società a partecipazione mistopubblica privata.

INVERO, l’impiantistica sportiva presenta differenti configurazionitipologiche e dimensionali, tali da comportare il ricorso adp g , porganizzazioni con potenzialità, competenze e articolazioni diverse aseconda del caso concreto.

Es. Emilia‐Romagna: su 9652 impianti censiti al 31.12.2006 il 58,9 %era gestito in froma privata, il 19,9 % in forma pubblica, l’8,8% informa mistaforma mista.

continuacontinua

Poiché la materia (ordinamento sportivo) è tra quelle di potestàconcorrente (art. 117 III comma Cost.), viene rinviato a successiveco co e te (a t co a ost ), e e ato a success eleggi regionali il compito di disciplinare le modalità di attuazione.

La giurisprud. amm.va ha chiarito che la norma non esclude tuttavial’obbligo di indire una procedura selettiva improntata ai principi ditrasparenza e non discriminazionetrasparenza e non discriminazione,

anzi

il Tar Lombardia (sent. 5633 del 2005) ha affermato che la necessitàil Tar Lombardia (sent. 5633 del 2005) ha affermato che la necessitàdella gara emerge nella stessa disposizione laddove si prevede lapredeterminazione dei criteri per la scelta degli affidatari.

LeLe leggileggi regionali di dettaglioregionali di dettaglio

l l l h f d ll lI legislatori regionali hanno in genere approfittato della legge289/2002 per disciplinare l’affidamento di tutte le tipologie diimpianti sportivi di proprietà degli enti locali.Altri tratti comuni:a) regola generale = scelta del concessionario attraverso unaprocedura ad evidenza pubblica (=gara), nel rispetto delle regolecomunitarie;b) eventuale ricorso all’affidamento diretto (senza gara) nel caso disocietà in house (es. MILANOSPORT) ovvero di impianto checonsenta solo attività amatoriali e ricreative (es. una bocciofila);c) requisiti di cui gli enti locali devono tenere conto nellavalutazione comparativa delle domande (esperienza maturata,p ( pqualificazione professionale degli istruttori, numero di tesserati,corrispettivo etc.)d) stipula di una convenzione.) p

LrLr LombardiaLombardia n. 27 del 2006n. 27 del 2006

La legge lombarda prende in esame, al fine di disciplinarli, tutti gli impiantisportivi, abbiano o meno rilevanza economica.

Sono esclusi dall’applicazione della legge soltanto gli impianti quali stadi,palazzetti ed altri nei quali la pratica sportiva non è consentita ai cittadinima essi possono accedere solo come spettatori (art 5 comma 1)ma essi possono accedere solo come spettatori (art. 5, comma 1).

Impianti privi di rilevanza economica: di regola gara pubblica ma (art. 5,comma 2 e 3) affidamento diretto (ovvero senza gara pubblica) in duecomma 2 e 3) affidamento diretto (ovvero senza gara pubblica) in duediversi casi:a) società in house;b) utilizzatori stessi dell’impianto nel caso di impianto che consenta solob) utilizzatori stessi dell impianto nel caso di impianto che consenta soloattività ricreative, con gestione facile e costi esigui.

LL L b diL b di (2)(2) i i tii i ti ilil iiLrLr LombardiaLombardia (2) (2) –– impiantiimpianti a a rilevanzarilevanza economicaeconomica

A meno che non venga operata la gestione diretta da parte dell’ente pubblico, gliimpianti (redditizi e non) debbono essere affidati in via preferenziale a società eimpianti (redditizi e non) debbono essere affidati, in via preferenziale, a società eass.ni sportive dilettantistiche ovvero enti di promozione sportiva a seguito di unaprocedura pubblica di selezione (art. 2, comma 3; si nota che questa nozione nonha riscontro nella legislazione nazionale;forse equivale a procedura ristretta ?).

Qualora non sia pervenuta alcuna risposta da dette società dilettantistiche, èpossibile affidare l’impianto ad altri soggetti mediante procedura ad evidenzapubblica (ovvero gara aperta).pubblica (ovvero gara aperta).

Per entrambe le procedure vengono stabiliti (art. 3) dei criteri da seguire tra i qualisi segnalano:a) la differenziazione delle procedure tra redditizi e non;b) alcuni elementi da tenere presenti per stabilire quale sia la proposta piùvantaggiosa come il radicamento sul territorio, il numero di tesserati, laqualificazione professionale degli istruttori il corrispettivo per la concessione iqualificazione professionale degli istruttori, il corrispettivo per la concessione, iprezzi etc..

LrLr Emilia n. 11 del 2007Emilia n. 11 del 2007

La legge emiliana esclude dal raggio di copertura della sua normativa:a) gli impianti di rilevanza economica per i quali trova applicazione l’art.113 TUEL (ora l’art 23 bis L 113 del 2008);113 TUEL (ora l art. 23 bis L. 113 del 2008);b) gli impianti gestiti direttamente dagli enti locali ovvero affidati in house(cioè da società da loro costituite a capitale interamente pubblico ovveropartecipate da società ed ass.ni dilettantistiche)p p )

Ciò che resta (tra gli impianti privi di rilevanza economica) deve essereaffidato in via preferenziale alle società ed ass.ni dilettantistiche di cuipall’art. 90 fin. 2003

La regola generale per queste ipotesi è la procedura di evidenza pubblica(art. 3) ma in deroga si può procedere ad affidamento diretto ovverosenza gara (unico soggetto presente sul territorio; impianto che consentesolo attività amatoriali e ricreative)

LrLr Umbria n. 5 del 2007Umbria n. 5 del 2007

La legge n. 5 trova applicazione a tutte le tipologie di impianti, siano o meno redditizi, nelcaso in cui l’ente territoriale (proprietario) non intenda gestirlo direttamente.

Il testo umbro prevede l’affidamento diretto (senza gara) in tre casi (art. 4):a) presenza di un solo soggetto nel territorio, che promuova la disciplina sportiva

praticabile nell’impianto (es. pallamano);b) affidamento ad una società a capitale interamente pubblico o a maggioranza in mano) p p gg

pubblica;c) soggetti sportivi operanti nel territorio che costituiscano un unico soggetto.

Negli altri casi l’individuazione degli affidatari deve avvenire con procedura di evidenzaNegli altri casi l individuazione degli affidatari deve avvenire con procedura di evidenzapubblica, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 (profili economici e tecnici della gestione;qualità proposta sportiva; qualità proposta gestionale rispetto a giovani, disabili edanziani; radicamento territoriale).

Nel caso di impianti con rilevanza economica oltre ai criteri individuati si prevede(correttamente) il rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa statale e comunitaria.

-

LrLr Toscana n. Toscana n. 6 6 del del 20052005

La breve legge regionale della Toscana si applica a tutti gli impianti sportivi diproprietà pubblica non gestiti direttamente, indipendentemente dallaproduttività economica.

- Detti impianti debbono essere affidati in via preferenziale alle società ed ass.nidilettantistiche e solo nel caso di infruttuoso esito delle procedure diselezione tra esse si possa prevederne l’affidamento a soggetti diversi map p ggsecondo i principi fissati per le prime (art. 2).

- Si individua in un apposito regolamento dell’ente pubblico territoriale l’attol l bili l l’ ffid i i h d à inel quale stabilire le norme per l’affidamento in gestione, che dovrà avvenire

con selezione pubblica secondo criteri stabiliti dall’art. 3.

Tra dette modalità si prevede che della procedura di selezione sia dato avviso- Tra dette modalità si prevede che della procedura di selezione sia dato avvisopubblico e che la selezione sia effettuata in base alla presentazione di progettiche consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione.

I regolamenti comunali per la concessione in gestioneI regolamenti comunali per la concessione in gestioneI regolamenti comunali per la concessione in gestione I regolamenti comunali per la concessione in gestione degli impiantidegli impianti

D di i i il di b i f i è il R lDa un punto di vista pratico, il testo di base con cui confrontarsi è il Regolamento per la concessione in gestione.

Numerosi sono i Comuni che hanno adottato un regolamento di questo tipo, le cuidisposizioni vanno, comunque, valutate alla luce della legislazione e dellagiurisprudenza che abbiamo esaminato.

Delibera di Consiglio per gli indirizzi; atti gestionali e tariffe attribuiti alla GiuntaDelibera di Consiglio per gli indirizzi; atti gestionali e tariffe attribuiti alla Giunta 

Questo atto disciplina: 

– tipologie di impianti

– procedure per l’affidamento in gestione

– criteri per la scelta del concessionario (parte economica; parte qualitativa)

bbli hi d i i i– obblighi dei concessionari

– controlli e sanzioni

– convenzione tipoconvenzione tipo

Concludendo

Due diversi modelli gestionali:

1) Gestione diretta ovvero affidamento in house (evitando la i di d di l d l i i )necessità di una procedura di scelta del concessionario)

2) Gestione indiretta = affidamento in gestione a soggetto terzo

a) impianti privi di rilevanza economica

Finanziaria 2003 e leggi regionali attuative; a parte deroghe anche per affidare questi impianti serve una gara

b) impianti con rilevanza economica

art. 23 bis L. 113 del 2008 : gara; società partecipata; in house