Contratti di sponsorizzazione e diritti...

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Luca Ferrari 13/02/2013 Contratti di sponsorizzazione e diritti d’immagine © CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved. 2 centralità immagine (fama-notorietà) importanza profilo-carattere personaggio infungibilità risorsa

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Luca

Ferrari

13/02/2013

Contratti di sponsorizzazione e diritti d’immagine

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Contratti promo-pubblicitari:Ø centralità immagine (fama-notorietà)

Ø importanza profilo-carattere personaggio

Ø infungibilità risorsa

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Protezione dell’investimento promo-pubblicitario

Protezione della risorsa-testimonial

CRITICITA’Diritti di immagine

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immagine

Riservatezza (necessità consenso)

Identità (dir. della personalità)

Fama (dir. di sfruttamento economico)

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foto cronaca prodotto +immagine

foto in posa

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Artt. 961 e 971 L. 22/04/1941 n. 633 (Diritto d’Autore)

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L. 22 aprile 1941 n. 633 (Diritto d’Autore)Art. 961Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messoin commercio senza il consenso di questa, salve le disposizionidell'articolo seguente.

Art. 971Non occorre il consenso della persona ritrattata quando lariproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficiopubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopiscientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata afatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi inpubblico.

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Art. 7 e 10 c.c.

Uso non consentito o pregiudizievole del nome o

dell’immagine = ricorso all’autorità giudiziaria per far

cessare l’abuso.

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Right of publicity (USA)“property right” preventing third parties from appropriating

the image of a person that has some market value

– 19 stati hanno legiferato in materia;

– in altri stati esiste riconoscimento e protezione di

common law;

– no federal legislation;

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Nel Regno Unito Non c’è alcun proprietary right sull’immagine

Passing Offtort

Data Protection – Human Rights Actstatutory

Quasi-legal rightsadvertising regulations

domain names regulations

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Norma sulla legge applicabile

Art. 24 Legge 218/1995

L’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità

sono regolati dalla legge nazionale del soggetto

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Secondo il nostro diritto internazionale privato

Indipendentemente dalla legge che regola il

contratto di sponsorizzazione, compresa la licenza

d’uso dell’immagine, l’esistenza, la natura e

l’estensione del diritto sull’immagine è sempre

regolata dalla legge nazionale del licenziante

(Testimonial)

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Contratto di sponsorizzazione = contratto di

utilizzazione dell’immagine

ACCORDO, solitamente a titolo oneroso,

attraverso il quale una persona ACCONSENTE a

che la propria immagine sia utilizzata a scopi

commerciali

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“...il consenso di cui si tratta costituisce un

negozio unilaterale, che non ha ad oggetto il

diritto -personalissimo ed inalienabile-

all’immagine, ma solo il suo esercizio; dal che

deriva che il consenso, sebbeneoccasionalmente inserito in un contratto, daesso resta tuttavia distinto e autonomo.Ciò che rileva ai fini della sua revocabilità, quale

che sia il termine eventualmente indicato…”(Cass. Civ. Sez. I, 17/02/2004 n. 3014)

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Nel 2004 la Corte di Cassazione chiarisce che:

1) il diritto sull’immagine ha natura personalissima eindisponibile;

2) lo sfruttamento commerciale è comunque possibile, da partedel titolare o col suo consenso;

3) il consenso, tuttavia, non può essere oggetto di obbligocontrattuale, è atto unilaterale non patrimoniale per quantosuscettibile di gratificazione economica;

4) quale negozio unilaterale autorizzativo, nulla osta alla suarevocabilità in qualsiasi momento.

(Corte di Cassazione, 17 febbraio 2004 , n. 3014)(Corte di Cassazione, 19 novembre 2008 , n. 27506)

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Qualsiasi

impegno

contrattuale che

implichi la

disposizione

dell’immagine

deve

considerarsi, per

tale scopo,

inefficace

IMMAGINE

DIRITTO DELLA

PERSONALITA’

INDISPONIBILE

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contratto di sponsorizzazione

revoca ingiustificata e anticipata del consenso

all’utilizzo dell’immagine

“venire contra factum proprium”

esercizio abusivo del diritto

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Come tutelare lo sponsor e proteggere il suo

investimento?

Come garantire l’esclusiva sull’immagine del

testimonial?

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- attenta strutturazione del contratto

- esecuzione coattiva del contratto

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Tutela contrattuale

Tutela giurisdizionale

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Attenta stesura del contratto:Obiettivi:

A) diritto di recedere/risolvere il contratto se viene menola licenza sull’immagine

B) stabilità del contratto, sia pure senza licenza per l’usodell’immagine, a condizioni (corrispettivo) adeguate alminore valore dell’endorsement

C) divieto per tutta la durata dell’endorsement, diconcessione di licenza dei diritti sull’immagine a terziconcorrenti

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RIMEDI GIURISDIZIONALI

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Esercizio coattivo dei “diritti di sponsorizzazione”

Azienda Y cerca di sottrarre alla concorrente Azienda X unTestimonial strategico alle soglie di un primario evento sportivo

Il Testimonial “abbandona” Azienda X: cessa improvvisamente diutilizzare i prodotti -non si rende disponibile a svolgere le attivitàpromo-pubblicitarie programmate- revoca il consenso all’utilizzodell’immagine

Rimedi?

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• inibire al Testimonial l’uso dei prodotti Azienda Y;

• inibire al Testimonial la concessione della propria

immagine all’Azienda Y;

• inibire all’Azienda Y l’induzione del Testimonial a

recedere-interrompere l’esecuzione del contratto con

Azienda X;

• inibire all’Azienda Y la conclusione di qualsiasi accordo-

collaborazione promo-pubblicitaria con il Testimonial;

• ingiungere al Testimonial l’uso dei prodotti Azienda X.22

Azienda X promuove azione cautelare nei

confronti del Testimonial e del concorrente Y:

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Commercial Court 4 Barcelona C. Ausias Marc 36-38, 3rd floor 08010 BarcelonaPreliminary interim measures 76/2006 Section MlPlaintiff AZIENDA XDefendants AZIENDA Y and TESTIMONIAL

WRITMAGISTRATE JUDGE Mr LUIS RODRIGUEZ VEGA

This WRIT issued at Barcelona, on eighth February two thousand and six.

FINDINGS OF FACT1. Court Attorney Mr ……, acting on behalf of AZIENDA X, made application forinterim measures prior to making application far ordinary proceedings based ontwo actions, namely an action for breach of agreement and an action for unfaircompetition against TESTIMONIAL and AZIENDA Y.

2. That application moreover requested that for reasons of urgency the measuresshould be awarded without hearing the other party.

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CASO 1 1/ 4

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RULING.- I hereby resolve that the following provisional measures be

awarded:

One: That TESTIMONIAL be requested to forthwith andprovisionally:

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CASO 1 2/ 4

a) to strictly fulfil the terms of the agreement by which he is bound to

AZIENDA X and, consequently, to use exclusively footwear; sport,

leisure and casual apparel and accessories; sunglasses; sport watches;

footballs, shin-guards, gloves and other football-related gear, and that

no name, logo or trade mark of any party other than AZIENDA X be

shown on those products, apart from the club’s and the national football

team’s playing outfits;

b) to cease using AZIENDA Y trade mark sport products, other than

the club’s and the national football team’s playing outfits.

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Two: That AZIENDA Y be requested forthwith andprovisionally to discontinue its negotiations withTESTIMONIAL, or as the case may be to refrain fromprovisionally enforcing the agreement it shall have enteredinto with the player.

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CASO 1 3/ 4

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In order for these measures to be effective, theplaintiff shall provide a bond amounting to ONEMILLION SIX HUNDRED THOUSAND (1,600,000)EUROS to cover damages and losses, if any,deriving from the adoption of the measures, withinfive days, and upon the failure to do so, theproceedings shall be shelved.

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CASO 1 4/ 4

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Nel nome della Regina ________ [timbro del tribunale]SENTENZATRIBUNALE DI AMSTERDAMSettore diritto civile, giudice dei provvedimenti

___________________________________________________________________________

Numero di causa e di ruolo: 477444 / KG ZA 10-2257 WT/TF

Giudizio direttissimo con sentenza emessa in data 14 gennaio 2011 nella causa della

società a responsabilità limitata SPONSOR, con sede a …..,

attrice con atto di citazione del 16 dicembre 2010,

avvocato mr.A.P. Meijboom di Amsterdam,

contro1. la società di diritto estero TESTIMONIAL MARKETING LTD, con sede a …..,

2. TESTIMONIAL,residente a …,

convenuti,

avvocato mr. C.A.B. Zeevenhooven di Amsterdam.

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CASO 2 1/ 5

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- O M I S S I S -

5. La sentenzaIl giudice

5.1. Condanna TESTIMONIAL MARKETING LTD ad osservare nelperiodo che avrà inizio entro due giorni dalla notifica della presentesentenza fino al 30 novembre 2014 tutte le sue obbligazioni in base alcontratto emendato, compresa quella che il TESTIMONIAL porti e/o usidurante partite di calcio, sessioni di addestramento e clinicsesclusivamente prodotti SPONSOR che non siano “blacked out”(all’eccezione dell’abbigliamento o outfit -se non porta il marchioSPONSOR- della squadra professionista o squadra nazionale in cuigioca il TESTIMONIAL), e a non entrare in trattativa o non invitare oprovocare offerte di contratti di terzi che impedirebbero i convenuti olimiterebbero che il TESTIMONIAL osservi qualsiasi obbligazionepersonale in base al contratto, nonché di discutere, stipulare e/oosservare tali contratti con terzi;

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CASO 2 2/ 5

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5.2. Condanna TESTIMONIAL MARKETING LTD dipagare allo SPONSOR una penalità di EUR150.000,00 per ogni volta o ogni giorno -ciò a sceltadello SPONSOR- in cui manca di ottemperare allacondanna emessa al punto 5.1, fino a che non siaraggiunto un massimo di EUR 2.500.000,00;

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CASO 2 3/ 5

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5.3. Condanna il TESTIMONIAL ad osservare nel periodoche avrà inizio entro due giorni dalla notifica della presentesentenza fino al 30 novembre 2014 tutte le sue obbligazionipersonali in base al contratto emendato, per quanto egli neabbia garantito l’osservanza nella garanzia allegata alcontratto emendato, compreso quella di portare e/o usaredurante partite di calcio, sessioni di addestramento e clinicsesclusivamente prodotti SPONSOR che non siano “blackedout” (all’eccezione dell'abbigliamento o outfit -se non porta ilmarchio SPONSOR- della squadra professionista o squadranazionale in cui gioca il TESTIMONIAL), e di svolgere tutte lecomparse personali e pubbliche attività come previste dalcontratto.

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CASO 2 4/ 5

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5.4. Condanna il TESTIMONIAL di pagare allo

SPONSOR una penalità di EUR 150.000,00 per ogni

volta o ogni giorno -ciò a scelta dello SPONSOR- in

cui manca di ottemperare alla condanna emessa al

punto 5.3, fino a che non sia raggiunto un massimo

di EUR 2.500.000,00.

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CASO 2 5/ 5

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registrazione del nome/foto come marchio

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Art. 7 Codice della Proprietà Industriale: Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni

suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi

i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della

confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a

distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Nome come marchio

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Art. 191 Codice della Proprietà Industriale: Diritto alla registrazione

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga

di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di

servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne

facciano uso con il suo consenso.

Immagine come marchio

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Art. 81 Codice della Proprietà Industriale: Ritratti di persone, nomi e segninotori

I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso

delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli.

Immagine come marchio

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Art. 83 Codice della Proprietà Industriale: Ritratti di persone, nomi e segninotoriSe notori, possono essere registrati o usati come marchio solo

dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al

comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario,

scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni

e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli

emblemi caratteristici di questi.

Immagine come marchio

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L’appropriazione degli elementi distintivi e individualizzanti di un

personaggio famoso (nella specie: lo pseudonimo e il numero della

maglia di un noto calciatore) è soggetto alla disciplina di cui all’art.

8, co. 3 cpi, alla sola condizione che tali elementi siano conosciuti

in un ambiente non ristretto, anche se settoriale, e siano suscettibili

di sfruttamento economico, se usati (anche) come segno distintivo.

(Trib. Napoli, Sezione IP, ordinanza 23 luglio 2009 – Ivan Lavezzi

Ezequiel, S. S. Calcio Napoli s.p.a. c. Primal s.r.l.)

Immagine come marchio

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Registrazione del diritto d’immagineSe una celebrità registra il proprio nome/immagine/numerodi maglia come marchio può usare tale segno distintivo percontraddistinguere prodotti o servizi (profumi; scarpe; t-shirt).

Non invece per promuovere altri marchi, prodotti, servizi ebrand secondo i canoni di una licenza per campagnapubblicitaria.

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Image Rights (Bailiwick of Guernsey) Ordinance, 2012Ø In vigore dal 3 dicembre 2012

Ø Nuova (pioneristica?) forma di diritto di proprietà intellettuale che

consente:

• la registrazione e commercializzazione di una “image” da parte di

una “personality”; e

• il conseguente diritto esclusivo di sfruttamento della immagineregistrata

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4040

Ø Definizioni:• Personality:

§ persona fisica (anche se vissuta o morta fino a 100 anni prima

della registrazione; anche come gruppo di persone);

§ persona giuridica;

§ personaggio fittizio (es. cartone animato; James Bond)

• Image:§ ritratto (foto, disegno etc.); nome; voce; firma; espressione; altra

caratteristica distintiva

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4141

• Rimedi- misure cautelari:

i) inibitoria dalla produzione, utilizzo e commercializzazione del

materiale illecito

ii) rimozione e distruzione del materiale illecito

iii) qualunque altro rimedio volto ad assicurare la distruzione del

materiale illecito

- risarcimento del danno• Autorità competente: Royal Court di Guernsey

20122 MILANO

Galleria San Carlo, 6

Tel. +39 02 778061

Fax +39 02 76021816

Email: [email protected]

00196 ROMA

Via Flaminia, 135

Tel. +39 06 89262900

Fax +39 06 89262921

Email: [email protected]

35137 PADOVA

Galleria dei Borromeo, 3

Tel. +39 049 8775811

Fax +39 049 666086

Email: [email protected]

30135 VENEZIA

Santa Croce, 251

Tel. +39 041 2440266

Fax +39 041 2448469

Email: [email protected]

D-80539 MÜNCHEN

Ludwigstrasse 10

Tel. +49 (0)89 9901 6090

Fax +49 (0)89 9901 60999

Email: [email protected]

GRAZIE

Avv. Luca Ferrari

[email protected]

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