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ANNO LVII 1984 VOL. LVII RIVIST A DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO COMIT ATO DI DIREZIONE R. AJELLO (NAPOU); M. ASCHERI (SIENA); M. BELLOMO (CATANIA); M. A. BENEDEITO (TORINO); L. BERLINGUER (SIENA); E. BUSSI (Mo- DENA); S. CAPRIOLI (PERUGIA); M. CARAVALE (ROMA); G. CASSAN- DRO (ROMA); A. CAVANNA (MILANO); P. COLLIVA (BOLOGNA);V. CO- LORNI (FERRARA);E. CORTESE (ROMA); P. COSTA (FIRENZE); F. CRD- SARA (TRIESTE); P. FIORELLI (FIRENZE); C. GHISALBERTI (ROMA); C. GIARDINA (PALERMO);P. GROSSI (FIRENZE); U. GUALAZZINI (PAR- MA); F. LIOTTA (ROMA); D. MAFFEI (ROMA); A. MARONGIU (ROMA); D. MARRARA (PISA); E. MAZZARESE FARDELLA (PALERMO); C. G. MOR (PADOVA);A. PADOA SCHIOPPA (MILANO); B. PARADISI (ROMA); C. PECORELLA (ROMA); G. S. PENE VIDARI (TORINO); U. PETRONIO (ROMA); V. PIANO MORTARI (ROMA); L. PROSDOCIMI (MILANO); G. ROSSI (BOLOGNA);A. ROTA (SASSARI); U. SANTARELLI (PISA); M. SBRICCOLI (MACERATA);P. UNGARI (ROMA); G. VISMARA (MILANO); M. VIORA (TORINO) Direttore Responsabilei MARIO E. VIORA Segretario di Redazione: GIAN SAVINO PENE VIDARI FONDAZIONE SERGIO MOCHI ONORY PER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO ROMA

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ANNO LVII 1984 VOL. LVII

RIVIST ADI

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

COMIT ATO DI DIREZIONER. AJELLO (NAPOU); M. ASCHERI (SIENA); M. BELLOMO (CATANIA);M. A. BENEDEITO (TORINO); L. BERLINGUER (SIENA); E. BUSSI (Mo-DENA); S. CAPRIOLI (PERUGIA); M. CARAVALE (ROMA); G. CASSAN-DRO (ROMA); A. CAVANNA (MILANO); P. COLLIVA (BOLOGNA);V. CO-LORNI (FERRARA);E. CORTESE (ROMA); P. COSTA (FIRENZE); F. CRD-SARA (TRIESTE); P. FIORELLI (FIRENZE); C. GHISALBERTI (ROMA);C. GIARDINA (PALERMO); P. GROSSI (FIRENZE); U. GUALAZZINI (PAR-MA); F. LIOTTA (ROMA); D. MAFFEI (ROMA); A. MARONGIU (ROMA);D. MARRARA (PISA); E. MAZZARESE FARDELLA (PALERMO); C. G.MOR (PADOVA);A. PADOA SCHIOPPA (MILANO); B. PARADISI (ROMA);C. PECORELLA (ROMA); G. S. PENE VIDARI (TORINO); U. PETRONIO(ROMA); V. PIANO MORTARI (ROMA); L. PROSDOCIMI (MILANO); G.ROSSI (BOLOGNA);A. ROTA (SASSARI); U. SANTARELLI (PISA); M.SBRICCOLI (MACERATA);P. UNGARI (ROMA); G. VISMARA (MILANO);

M. VIORA (TORINO)

Direttore Responsabilei MARIO E. VIORASegretario di Redazione: GIAN SAVINO PENE VIDARI

FONDAZIONE SERGIO MOCHI ONORYPER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

ROMA

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LUCAS F. BRUYNING

IL PROCESSO LONGOBARDOPRIMA E DOPO L'INVASIONE FRANCA *

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. 11processo prima dell'invasione Iran-ea - 3. Il processo dopo l'invasione franca - 4. Lo svolgimento del processosecondo la prassi (774-880) - 5. Conclusione.

1. Introduzione.

La storia altomedievale dell'Italia settentrionale e generalmentesuddivisa in due periodi: un primo dalla venuta dei Longobardi nel568 fino alla conquista carolingia del 774, un secondo dal 774 fino alnono 0 addirittura decimo secolo. Questa periodizzazione ha portatoe porta tuttora a una discussione sull'anno di svolta del 774 e alIadomanda se si puö parlare di una continuitä delle istituzioni longo-barde dopo l'invasione franca. Fino a ehe pun to il dominio franeo epenetrato nella societä, fino a ehe punto sono stati introdotti sistemifranchi a costo delle istituzioni e strutture longobarde?

Nel campo dell a storiografia giuridica tedesca e francese la que-stione e elusa, nel senso ehe le istituzioni longobarde vengono trattate

* L'articolo dello studioso straniero e edito sccondo l principl da questo seguiti perle note e .la bibliografia .. L'auto~e vu~le ringraziare Dina Aristodemo per il suo corteseaiuto ed 1 SUOl entusrasti suggerimentr.

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in una parte generale sui Germani, alIa quale segue una parte dedieataal regno franco, senza affrontare il problema specificamente italiano 1.

Un'eccezione e rappresentata ovviamente dagli storici del diritto ita-liano, che propendono per la continuitä delle istituzioni longobardedopo l'invasione del 774: basti ricordare i risultati delle indagini sullaarimannla 2, l'immunitä 3, le possibilitä di appello \ l'apparato gover-nativo a Pavia 5, eec. In sostanza questi storici negano l'introduzionedelle istituzioni franche e invitano a non applicare la nostra eoneezionedell'organizzazione giudiziaria franca a delle parti piu autonome delgrande regno. Non mancano tuttavia gli storici ehe attribuiscono al 774una funzione di rottura e accentuano la novitä dell'assetto istituzionalecreatosi.

E chiaro ehe solo nuove ricerche, basate su una analisi attenta edettagliata delle fonti, possono portare altri elementi, proficui a questadiscussione. I1 presente lavoro vuole essere un contributo, prendendoin esame una delle istituzioni giudiziarie piu importanti, il processo,su cui soprattutto la discussione si e concentrata. I1 processo infatti, inquanto elemento base dell'organizzazione giudiziaria in generale, e unadelle implicazioni piu percettibili della legislazione e perciö punto d'in-contro tra "state" e "suddito". Inoltre la presenza dei verbali di diversiprocessi (le notitiae iudicati 0 placiti) rende possibile l'indagine dellaprassi processuale.

Tutti gli storici ehe si sono interessati al processo altomedievale ea quello longobardo in particolare 6, si sono soffermati sulla domandacome veniva adottata presso i Franchi.

1 Si vedano le opere di Fustel de Coulanges, Beauchet, Chenon, Declareuil, Esrnein,Olivier-Martin, Viollet, Schröder-Künssberg, Schwerin-Thieme, von Sickel, Sohm, Wat-tenbach-Levison e Planitz-Eckhardt. Per un'indicazione completa dei titoli si veda labibliografia.

2 TABACCOG., Da; possessori dell'eta carolingia aglt esercitali dell'eta longobardain « Studi Medievali », X, 1 (1969), pp. 221-268. '

3 FISCHER DREW K., The immunity in Carolingian Italy, in «Speculum », 37(1962), pp. 182-197.

4 PADOASCHIOPPAA., Ricerche sull'appello nel diritto intermedio, 2 vol., Milano,1967.

5 BULLOUGHD. A., "Baiuli" in the Carolingian "regnum Langobardorum" and thecareer of Abbot Waldo (t 813), in « EHR., 77 (1962), pp. 625-637.

6 Tra quelli ehe non hanno mostrato quest'interesse nomineremo Waitz, Schwar-zenberg, Conrad e Planitz-Eckhardt.

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se prima e dopo l'anno 774 esisteva la distinzione tra giudici (presi-denti del tribunale) e scabini [« Urteilfinder », "trovatori di sentenza"),

Dopoche Julius Ficker pubblicö nel 1874 le sue Forschungen zur.Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens 7, nelle quali diceva tra l'altroehe i Longobardi non conoscevano la distinzione tra giudici e scabini,rna avevano uno 0 piu giudici giudicanti, molti 10hanno seguito in que-sta opinione 8. Per Ficker ci volle ancora mezzo secolo dopo la conquistadel 774, prima ehe la distinzione franca venisse adottata nell'Italia set-tentrionale 9: una conclusione ehe non e perö condivisa da aleuni deisuoi seguaci, come Leicht e Althoffer ehe vedono indizi di una veloceintroduzione del sistema franeo dopo il 774 10. Anehe gli storici italianiBesta, Vaecari e Salvioli non seguono le opinioni del Ficker 11 e sosten-gono ehe i Longobardi conoseevano giä la suddetta distinzione primadel 774, cosicche negli anni posteriori non sono le istituzioni a cam-hiare, ma solo i loro nomi.

L'opinione piu originale in merito e senza duhbio quella di AldoChecchini. La distinzione tra giudici e scabini sarebbe, secondo l'illustrestorico del diritto, di origine romana, per cui scompare la differenzatra una tradizione romana e una tradizione germanica 12. Questa teorianon ha trovato perö molti sostenitori, ne in Italia ne all'estero.

Sarä dunque soprattutto di questo aspetto del processo, anehe senon escIusivamente, ehe ci occuperemo nel presente lavoro. Piu con-cretamente tratteremo in una prima parte ilprocesso fino all'anno 774.

7 FICKER]., Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. 4 Bde, Aalen,1961 (Neudruck der Ausgabe 1868-1874). '

I FICKER J., Forschungen ..., Ill. p. 181 e sgg. e soprattutto p. 189; HARTMANNL. M .• Geschichte Italiens im Mittelalter. 4 Bde, Gotha. 1897-1911. Ill, 1. pp. 18-20;BRUNNER H.• Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechtes,Aalen 1969 (Neudruck der Ausgabe Stuttgart, 1894). p. 259; SCHMITT-WEIGANDA.•Recht~pflegedelikte in der fränkischen Zeit, Berlin, 1962 (Münsterische Beiträge zurRechts- und ~taats~issenschaf\, 7). p. 41; LEICHT P. S.• Stori~ del diritto italiano. Ildiritto pubbltco, Milane, 1950 • p, 93; ALTHOFFERB., Les scabins, Nancy, 1938, p. 12;B£YERLE F .• Die Gesetze der Langobarden. Weimar. 1947, p. 419; BRUNNERH. - SCHWE-KIN CL. VON. Deutsche Rechtsgeschichte. 2 Bde. Leipzig, 1906-1928. I. p. 207.

9 FICKER J., Forschungen ...• Ill. pp. 196 e 218.10 LEICHT P. S.• Storia ..., p. 122; ALTHOFFERB.• Les scabins ... , p. 95.11 BESTA E., 11 diritto pubblico itallano dalla caduta dell'Impero d'Occidente aUa

ricostituzione del Sacro Romane Impero, Padova, 1927, p. 205; VACCARIP .• Stud; sul-I'Europa precaroli!1g!a e carolingja, _Verona: ~956! p..154; SA.tVIOLI G.• Storia della p~o-cedura civile. e crlminale, In «Storla del diritto italiano •• diretta da Pasquale del GIU-dice. Ill. MIlano. 1925, pp. 43 e 69.

12 Cl!ECCHINI A., Scriui giuridici e storico-giuridici, 3 vol., Padova, 1958. p. 238.

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Questa prima parte sarä di carattere introduttivo, visto il comune ac-cordo quasi totale sulla validitä delle conclusioni del Ficker, e grazieanche all'eccezionale lavoro di ricerca di Franca Sinatti d'Amico, Leprove giudiziarie nel diritto longobardo 13. La seconda parte invece sarämolto piu ampia e dettagliata, basata sulla prassi processuale da! 774all'BBO.La data finale dell'BBOe scelta a causa dell'istituzione intornoa quest'anno di una scuola di iudices a Pavia e a causa del ChartulariumLangobardicum dell'anno 880, contenente istruzioni per la redazionedi documenti privati in generale e notitiae iudicati in particolare 14.

Questo determine una semplificazione ehe rese le notitiae meno adattea dedurne 10 svolgimento del processo. Geograficamente ci limiteremoalla parte settentrionale del regno longobardo, includendo la Toscana;esc1usi saranno i territori della Chiesa ed i ducati di Spoleto e Bene-vento.

2. Il processo prima dell'inuasione [ranca.

Dalle fonti normative longobarde, dalle notitiae iudicati pubblicateda Luigi Schiaparelli nel Codice diplomatico longobardo 15 e dallavorosopracitato della Sinatti d'Amico, e possibile una ricostruzione abba-stanza precisa della Iisionomia del processo longobardo. In questa sedee import ante segnalare tre principi di base dell'ordinamento proces-suale germanico altomedievale. Il primo e cbe diritto, penalizzazione eprocesso devono sostituire la [aida 16 barbarica e devono dunque rispon-dere al senso di giustizia dei longobardi. Questo comporta come secon-do principio ehe il processo e visto come una "gara" tra d~e parti,

13 SINATTI D'AMICO F., Le prove giudizlarie nel diritto longobardo. Legislll%ionee prassi da Rotari ad Astol!o, Milano, 1968.

14 MANARESIC., I placit; del « Regnum Italiae », I, Roma, 1955 (Fonti per la sto-ria d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 92). pp. XVII-XVIII. Anche FICKERJ., Forschungen ...• I, p. 28 parIa di questo cambiamento del for-mulario, senza perö dame le ragioni. .

15 SCHIAPARELLI1.. Codice diplomatico longobardo, 2· vol., Roma, 1929.1933(Fonti per la storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano, 62, 63). 11 terzevolume (libro primo) e realizzato nel 1973 da Carlrichard BRÜHLe contiene i diplom]dei re longobardi. Abbreviazione CDL I, CDL 11, CDL Ill.

16 Edictus Rotbart, c. 74, p. 26. Vedi anche Rothari, c. 45, p. 20. Le Leges Lange.bardorum vengono qui consultate nell'edizione BEYERLEF., Die Gesetze der Lal1gobar.den, Weimar, 1947 (Germanenrechte, 3). . ..

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senza ruolo di rilievo per igiudici, per 10 "state", e senza la distinzionetra diritto civile e diritto penale 17. Terzo principio di base e il fattoehe l'accusato e innocente se si purifica dell'accusa con i mezzi di provaehe gli sono assegnati 18. Tutto questo da origine a un processo moltoformale e formalista, quasi senza posto per la "oeritas", per il"fatto" 19.

Di questo processo formalista ci parIa l'Editto di Rotari: il pro-cesso si svolge fra due parti, delle quali una muove l'accusa e esige sod-disfazione, l'altra pUDe deve purificarsi con ilmezzo di prova assegna-togli. Ilgiudice ha un ruolo secondario; il suo compito piu import antee di giudicare, ilehe equivale ad assegnare ilmezzo di prova, di regolaun giuramento purgatorio.Il procedimento processuale si e sviluppato soprattutto durante

il regno di Liutprando (713-744).11 processo diventa meno formalista,piu flessibile e adattato alle circostanze del tempo, dando un posto dimaggior rilievo alIa ricerca della ueritas, Nuovi mezzi di prova, la provascritta e la prova testimoniale, vengono introdotti nel processo e algiudice vengono assegnati compiti piu importanti neIlo svolgimentodella causa ~.

I1 risultato di questo sviluppo e reperibile nelle carte del secolo(>uavo, ehe ci danno un'idea delle fasi del processo in pratica.

I1 processo viene presieduto da uno 0 piu giudici, presenti accantoad .altre persone nominate dalla notitiae iudicati 21. Dopo che le duepard sono comparse in giudizio 22, il processo comincia con l'accusa,mossa oralmente dall'attore 23. L'accusa contiene una richiesta di soddi-sfazione 24. All'accusa segue la risposta dell'accusato e una discussionespesso movimentata tra le parti. Durante questa discussione le partihanno la possibilita di presentare ai giudici le prove per comprovare le

17 Rothari, c. 9, pp. 6-8. Cfr. SINATTID'Asnco F., p. 25.18ar. SINATTI D'AMICO F., pp. 26-29 e p. 36 e sgg.19 Cfr. SINATTI D'AMICO F., pp. 49-50 e soprattutto le note.~ Si veda soprattutto la seconda parte dell'opera gia citata di Franca SINATTI

D'AMICO.21 ce. per es. CDL I, 20, p. 78; 21, p. 86; 81, p. 237j CDL 1I, 163, pp. 110·

111.22 efr. per es. CDL T, 17, p. 48; 19, p. 79; CDL n, 163, p. 111; 182, p. 158.23 ar. per es. CDL I, 17, p. 48; CDL 1I, 163, p. 111; 182, p. 158.24 ar. per es. CDL 1I, 163, p. 111; 182, p. 158. .

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loro dichiarazioni: per 10 piu e una prova scritta 25, rna spesso vengonopresent ate anche prove testirnoniali 26. I presidenti in giudizio control-lano questi rnezzi di prova e fanno delle inchieste al riguardo. Spessoviene richiesto alla parte provatrice un giurarnento per confermare lavaliditä della prova Tl.

In qualehe processo, conformemente alle disposizioni delle leggilongobarde, i giudici ernettono una sentenza di prova: l'accusato devedimostrare la sua innocenza tramite un giuramento purgatorio, unaprova scritta 0 una prova testimoniale 28. In altri processi perö, i giudicisi fanno un'idea della causa in base ai dati apportati dalle parti e ema-nano una sentenza finale e definitiva 29. Sia la sentenza di prova che lasentenza finale vengono giudicate dal giudice presidente 0 dai giudicipresidenti; non si puö dunque parlare di una distinzione tra giudici etrovatori di sentenza 30. Dopo la sentenza la causa e finita e per evitarefuturi disaccordi sull'esito, viene redatta una notitia iudicati 31.

3. Il processo dopo l'inuasione [ranca.

Dopo I'incoronazione di Carlo Magno con la corona ferrea, ilregnolongobardo diviene parte del grande regno carolingio. Ciö non toglieperö, ehe per aleuni aspetti il regno longobardo riceva un trattamentospeciale in confronto ad altre regioni conquistate, come si vede dai"capitulari italiani" ernanati da Carlo e dai suoi successori.

Sarä perö chiaro ehe la tendenza unificatrice di Carlo Magno, coslaccentuata dagli storici, e sfociata nella volontä di applicare leggi, strut-ture e istituzioni franche anche in Italia. Questa uniformitä del granderegno si dovrebbe soprattutto cercare nelle istituzioni giuridiche, comeilprocesso. Prima di vedere se questa tendenza carolingia e risultata in

25 Cfr. per es. COL I, 81, p. 237; COL 11, 163, p. 111; 182, p. 159.26 Cfr. per es. COL 11, 182, p. 159.Tl Ibidem.28 Cfr. per es. COL I, 20, p. 83; 21, p. 87.29 Cfr. per es. COL 11, 163, p. 112.30 Cfr. SINATTI D'AMICO F., Le prove..., pp. 372-374.31 Cfr. per es. COL I, 20, p. 83; COL 11, 163, p. 112; 182, p. 160.

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una applicazione di fatto, consideriamo sommariamente 10 svolgimentodel processo come prescritto dal diritto franeo 32.

I1 regno franeo e suddiviso in contee, ciascuna governata da unconte, che deve essere visto come funzionario regio con potere delegato,basato suI bannus dominicus. Questo potere delegato da al conte lafacolta di agire da capo militare della contea, custode del "law andorder" e giudice regio locale. In queste funzioni egli viene assistito daaltri funzionari, come il vicecomes, il vicarius e il centenarius.

11conte e presidente del tribunale popolare che si riunisce regolar-mente nella contea e a cui fino all'anno 769 dovevano partecipare tuttigli uomini liberi. Ne! 769 Carlo Magno limita questo dovere a due 0tre sedute all'anno (« Echtes Ding », « justice ordinaire »). Per le altresedute (« Gebotenes Ding », « justice extraordinaire ») l'obbligo vieneabolito.

Le diverse fasi del processo non sono molto difIerenti da quelleche abbiamo vista nel regno longobardo prima dell'anno 774. Il pro-cesse comincia sempre con un'accusa. L'attore cita l'accusato davanti altribunale e se le due parti sono presenti, il processo puö cominciarecon la discussione tra le parti, nella quale l'attore ripete e argomental'accusa, mentre l'accusato riconosce 0 nega la sua colpa.

La fase di giudizio, ehe, se l'accusato nega, segue questa discus-sione, si distingue perö essenzialmente dalla stessa fase nel processolongobardo: ilconte 0 il suo sostituto ha infatti scelto tra i liberi pre-senti da sette a dodici rachimburgi, probabilmente notabili delluogo,che conoscono i diversi diritti personali. I1 conte ordina loro di trovaree poi di proporre una sentenza.

32 I dati per questa visione panoramica del processo franeo sono rieavati dalle se-guenti opere (cfr, anehe la bibliografia): BETHMANN·HoLLWEG M. A. VON. Der Civil-prozess ...• IV. pp. 23-~6, pp. 340-393, pp. 420-526; BRUNNER H. - SCHWERIN ~L •. VON.Deutsche Rechtsgeschzchte. I, p. 558 e sgg. e Il, .p. 435 e sgg.; CHENON E .• Histoire ...•. 2.34 e 5GG.; CoNRAD R, Deutsche Rechtsg~~c~lchte p. 178 e sgg.; FICKER J., For-

;chungen .... Il.I. ~p. 228-232; FISCHER I.•Komgtum pp. 6-.38; F~STEL DE CoULAN-GES N. D., Histoire .... Ill. pp. 304-317, pp. 360-393, p. 406 e sgg., GANSHOF F. L.•Recherches ... , p. 13 e sgg.; HALPHEN L., Charlemagne ..., pp. 165-170; HARTMANN L.M., Geschichte ..., Ill. 1, p. 17 e sgg.; PLANITZ H. - ECI?IARDT K., Deutsche Rechtsge-schichte ..., pp. 86-90, p .. 102 e sgg.; SALVIOLI G., Storia .... PI?: 47-76; S~.HMIDT-WEI-AND A RechtspflegedelIkte .... pp. 54-57, p. 115 e sgg.; SCHRODER R. - KUNSSBERG E.

G N &"'rbuch ..., p. 178 e sgg.; SCHWERIN CL. VON- THIEME H., Grundzüge .... p. 98VO gg. VIOLLET P •• Histoire ... , p. 293 e sgg.; WAlTZ G., Deutsche Verlassungsge-~chichie ..., I. p. 443 e sgg.• Ill, p. 170 e sgg.• IV. p. 365 e sgg.

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Dopo ehe i rachimburgi hanno trovato una sentenza, questa vienepronunciata dal conte, cosicche si puö parlare di una chiara distinzionetra giudice e trovatore di sentenza. Anche dopo la suddetta riforma diCarlo Magno del 769 questa distinzione rimane intatta, anche se inun'altra forma. Intorno all'anno 780 Carlo sostituisce i rachimburgicon un collegio fisso, gli scabini. Questi, nominati dal conte 0 dai misstdominici, sono da sette a dodici in numero per ogni contea; il lorocompito e quello di trovare la sentenza.

La sentenza, pronunciata dal conte e, come dai Iongobardi, quasisempre una sentenza di prova, dopo la quale l'accusato deve dimo-strare la sua innocenza. Per far questo egli aveva originariamente adisposizione ilgiuramento purgatorio, ildueUo e diverse ordalie. Dopola sua promessa di eseguire la sentenza di prova entro un certo limitedi tempo, il processo puö essere considerato finito. La colpevolezzanon sarä perö stabilita ehe dopo l'espletamento della prova 33.

Anche presso i Franchi la legislazione processuale non e statica, masi sviluppa nel corso del tempo. Mentre nell'epoca merovlngia il pro-cesso era ancora formalista e quasi esclusivamente una questione trale parti in causa, nell'epoca carolingia la stretta formalista e assai allen-tata in favore della veritä e di un ruolo piu importante per i funzionariregi. La citazione di parte (mannire) viene per esempio sostituita sem-pre piu spesso dalla citazione regia (bannire ). Anche durante ilprocessoi1conte 0 i1suo sostituto ha una parte piu attiva: di frequente e lui eheinterroga le parti, ehe ordina di rispondere 0 di prestare giuramento,azioni fino allora riservate alle parti. La distinzione tra giudici e trova-tori di sentenza, ora scabini, resta perö intatta.

Un altro aspetto dell'evoluzione della legislazione processuale fran-ca e l'introduzione di nuovi mezzi di prova e la riforma di quelli vecchi.Piu attenzione viene per esempio data ai congiuratori ehe assistonol'accusato nel suo giuramento purgatorio: non giurano piu simulta-neamente, ma uno dopo l'altro. Come nuovo mezzo di prova vengonointrodotte la prova scritta e la prova testimoniale.

NeU'interesse della giustizia, il funzionario carolingio utilizza piufrequentemente il suo diritto di inquisitio, 11 conte puö mettersi al

33 Sulla discussione se una sentenza di prova PUD essere considerata una vera sea-tenza, cfr, SINATTI P'AMICO F .• Le prove .... p. 33. nota 12.

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corrente delle circostanze in loco riguardanti la causa ehe deve giudi-care. I missi dominici possono indagare in ogni contea se ci sono deiread impuniti, 0 se ci sono reclami riguardanti la giustizia del conte 0

del suo sostituto.La forma di svoIgimento processuale secondo it sistema legislativo

franco, qui sommariamente deseritta, pUD avere avuto it suo influssosulla prassi longobarda dopo il 774. A parte le caratteristiehe che i duesistemi, queUo franeo e quello longobardo prima del 774, hanno incomune, la differenza maggiore sta, come s'e visto, nel fatto ehe il pro-cesso franeo conosee una distinzione tra giudici e trovatori di sentenza,mentre ilprocesso longobardo non ha questa differenza. Occorre perciöesaminare 10 svolgimento processuale dopo l'anno 774 e in particolarevedere se la suddetta distinzione, contenuta nell'istituzione degli sea-bioi come trovatori di sentenza, si sia inserita nella prassi processualede1l'Italia settentrionale.

4.. Lo svolgimento del processo secondo la prassi (774-880).

a) Le fonti

Per la nostra ricerca suUaprassi longobarda dopo I'invasione francautilizzeremo le re1ativamente numerose notitiae iudicati che ci sonopervenute e ehe sono state edite da Cesare Manaresi in I placiti del« Regnum Italiae »34. Le restrizioni geografiche e cronologiche 35, giäannunciate nell'introduzione, portano ad un numero di 54 notitiae 36

come materiale di ricerca.

b) GH antefatti del processo

Tratteremo qui in breve le vicende che precedono il processo, maehe stanno in stretto rapporto con esso. Prima di tutto dobbiamo met-rere in evidenza ehe iproeessi spesso non sono sedute uniche, ma sonocomposti da scadenze ehe si tengono in luoghi e momenti diversi.

34 MANARESI C., I placiti...; abbreviazione Manaresi, seguito dal numero della cartaedella pagina (eventualmente la riga).

35 Cfr. anche Manaresi, p. XIII.J6 Per evitare una confusione terminologica dobbiamo sottolineare ehe abbiamo

eelto il termine notitia per indicare i verbali giudiziari, invece di placitum come faManaresi. Dalle fonti risulta ehe il termine notitia e il piu utilizzato.

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Qualehe volta la notitia segue dettagliatamente le diverse scadenze".Un buon esempio di una notitia, della quale abbiamo l'impressioneehe sia stata seritta simultaneamente all'azione, e Manaresi 55. Dopol'ordine di emanazione della « notitia iudieati » e la datazione, segue,al posto delle sottoserizioni, questo brano: «Et dum talia hee omniafactum [uisset, tunc ipse Chunerado avocato cepit querere... »38. L'at-tore promuove cioe in extremis un'aeeusa, ehe viene presa in conside-razione dal tribunale.

Altre notitiae invece cominciano con una scadenza processuale po-steriore, nella quale l'attore da un resoconto piu 0 meno ampio dellescadenze anteriori 39. Queste non possono essere considerate come an-tefatti, per cui le tratteremo piu avanti.

Gli incarichi a messi regi, i cosiddetti missatica, possono inveceavere un rapporto con processi di cui ci sono pervenuti i verb ali. Di-stingueremo questi incarici in missatica generali e missatica partico-lari. In un missaticum generale il sovrano puö dare il compito ad al-cuni missi di badare ai suoi interes si in regioni distanti e spesso turbo-lente. Nell'804 i messi Izzo, Cadolao e Aio ricevono cosl da CarloMagno l'incarico di recarsi in Istria per mettersi al corrente della si-tuazione della Chiesa, della giustizia e dei reati contro il popolo esoprattutto contro i piu deboli: «pro causis de rebus sanetorum Deiecclesiarum et de iustitia dominorum nostrorum seu et de violentiapopuli, pauperorum, orfanorum et viduarum ... » 40. La giustizia innorne del re e una parte importante del missaticum generale, comemette in evidenza anche un incarico ehe due messi ricevono per il loroviaggio in Toscana: «singulorum hominum iustitiam [aciendam » 41.

Per missatica particolari s'intendono quegli incarichi, che si limi-tano a un solo processo. Probabilmente questi incarichi risulterannoda un'accusa portata davanti al re, il quale decide di mandare miss;per indagare la causa. Naturalmente si tratta di cause importanti,

37 Cfr. per es. Manaresi, 6, pp. 14-18; 15, pp. 41-44; 29, pp. 89-92; 51, pp. 169-173; 73, pp. 265-269.

38 Manaresi, 55, p. 192, r. 23 e sgg. '39 Cfr. per es. Manaresi, 48, pp. 156-160; 59, pp. 208-217; 69, pp. 249-252.40 Manaresi, 17, p. 50, r. 1 e sgg.41 Manaresi, 61, p. 222, r. 1 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 62, p. 224; 69, p. 249;

70, p. 253.

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come la vertenza tra il vescovado di Siena e quello di Arezzo 42. Nonsempre perö la notitia da informazioni sull'incarico dei messi, presentiin giudizio 43.

A parte l'ordine del sovrano a un giudice di riesaminare una causagia giudicata 44, non ci sono pervenuti ulteriori dati sugli antefatti delprocesso. Sfortunatamente le azioni delle parti prima del processo nonvengono prese in considerazione dalla notitia ehe in quasi tutti i casicomincia con l'avviso della seduta giudiziaria.

c) L'avviso della seduta giudiziariaQuasi tutte le notitiae cominciano con l'avverbio «Dum », se-

guito 0 preceduto da una invocazione divina. La frase ehe segue an-nuncia la seduta giudiziaria, qualehe volta il luogo di essa e soprat-rutto la composizione del collegio di giudici.

I membri di questo collegio risiedono in giudizio (residere in iudi-cio 0 semplicemente residere). 11piu delle volte il termine e utilizzatonella prima persona plurale: «Dum in Dei nomine ... in iudicio ressi-deremus nos... » 45. Con nos vengono indicati i presidenti del tribu-nale, tra i quali viene fatta una distinzione tra il primo presidente equelli ehe presiedono la seduta con lui («cum» 46, «et nos insimul» 47,

« una simul cum» 48). Questa distinzione non e, a mio avviso, essen-ziale. Molte volte si vedrä infatti ehe il primo e stato anteposto perriverenza alIa sua aha autoritä; ilmissus e quasi sempre nominato perprime 49 e anche se i messi presenti sono piu di uno, essi vengono an-teposti so. Pure in easi di altre « alte» autoritä come ilduca 51 0 il ve-

42 Per le missatica particolari si veda Manaresi, 42, pp. 132-139; 49, pp. 160-166.43 Or. per es. Manaresi, 44. pp. 144-147; 45, pp. 147·151; 59, pp. 208·217; 78,

pp. 283·287.44 Cfr. Manaresi, 16, pp. 44-48; 26, pp. 80-84. Cfr. anche PADOA SCHIOPPA A..

FJcerche .... pp. 190-192e p. 253 e sgg.45 Manaresi. 45. p. 148, r. 1 e sgg.46 Or. per es. Manaresi, 36, p. 110, r. 3.47 Or. per es. Manaresi, 9, p. 25, r. 6 e sgg.48 Or. per es. Manaresi, 63, p. 227, r. 5 e sgg.; 70, p. 253, r. 3 e sgg.49 Cfr. Manaresi, 36, p. 110, r. 1 e sgg.; 49, p. 161, r. 15 e sgg.; 63, p. 227. r. 2

e sgg.; 68, p. 247, r. 1 e sgg.; 70. p. 252. r. 3 e sgg.; 71. p. 255, r. 1 e sgg.SO Si veda Manaresi, 42, p. 133. r. 1 e sgg.; 44. p. 145, r. 1 e sgg.; 57, p. 199. r. 'I

e sgg.; 61, p. 221. r. 10 e sgg.; 78. p. 284, r. 1 e sgg.51 Si veda Manaresi, 6. p. 14, r. 10 e sgg.; 51. p. 169. r. 1 e sgg.; 73. p. 266. r. 1

e sgg.

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scovo 52 questa distinzione puö essere fatta. I1 formulario delle diversenotitiae non mostra perö molta uniformitä: anche autoritä piu « bas-se » possono essere nominate per prime 53 e a Lucca vediamo che ilvescovo alcune volte e nominata prima dei lociservatores 54, altre volteperö dopo 55.

Possiamo perciö dire ehe di regola la seduta viene presieduta dapiu di un presidente, indicati dalla notitia con nos 56. Nel1'avviso dellaseduta giudiziaria viene quasi sempre fatta una distinzione tra questipresidenti e gli altri presenti, chiamati dal Ficker « Beisitzer» 57. Laloro presenza viene introdotta con le parole «residentibus nobi-scum» 58, «ubi nobiscum aderant » 59 0 simili. Seguono poi i nomidi certe persone, degne evidentemente di essere nominate: prima quellecon indicazione della loro funziane, poi quelle senza questa informa-zione supplementare. Spesso si nomina anche il loro luogo di origine 60.

Oltre ai presidenti e iBeisitzer, sono presenti altre persone, non degnedi essere nominate: «et reliqui plures »61, « et alii plures » 62.

In piu 0 meno la meta delle notitiae esaminate, ilcompito del tri-bunale e reso esplicito narmalmente con le parole « ad singulorum bo-minum causas audiendum vel deliberandum »63, Sad interessante ve-dere se questo e compito di tutti i membri 0 solo di una categoria diessi. In quattro casi 64 il compito e connesso con tutti i presenti, per-

52 Si veda Manaresi, 9, p. 25, r. 6 e sgg.; 47, p. 155, r. 2 e sgg.53 Per esempio Manaresi, 87, p. 313, r. 1 e sgg.54 Manaresi, 9, p. 25, r. 6 e sgg.55 Manaresi, 7, p. 18, r. 9 e sgg.; 15, p. 42, r. 2 e sgg.56 I casi in cui per i presidenti viene utilizzata la 3" persona e per i trovatori di

sentenza la prima plurale, saranno trattati piu oltre. Come vedremo si tratta di ecce-zioni.

57 FICKER J., Forschungen ..., Ill, p. 1.58 Per es. Manaresi, 19, p. 60, r. 11.59 Per es. Manaresi, 9, p. 25, r. 9 e sgg.60 Per es. Manaresi, 87, pp. 313-314.61 Per es. Manaresi, 19, p. 60, r. 14.62 Per es. Manaresi, 60, p. 2lB, r. 1.63 Si veda Manaresi, 40, p. 126, r. 3 e sgg. Naturalmente ci sono malte varianti

come per esempio: «iustitiam faciendum ac deliberandum » (Manaresi, 19, p. 60, r. 10e sgg.).

64 Manaresi, 15, p. 42, r. 4 e sgg.; 49, p. 162, r. 9 e sgg.; 60, p. 218, r. 1 e sgg.;81, p. 292, r. 6 e sgg.

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sino con gli alii plures. In 16 casi, perö 65, la deserizione del compitosegue subito dopo la presentazione dei presidenti e non puö dunqueessere portato in relazione con gli altri membri.

£ troppo presto per trarre conclusioni sulla differenza di ruolo trapresidenti e altri giudici. Il contenuto di questi termini ci sarä piuchiaro se esamineremo illoro ruolo nelle altre fasi del processo.

Prima di far ciö, sarä utile eonsiderare fin d'ora alcuni punti del-l'influsso franeo sulle istituzioni longobarde. In primo luogo la prassimostra chiaramente ehe nelle regioni da noi esaminate non esiste untribunale del conte come preseritto dalla legislazione franea. La mag-gioranza di presidenti e la grande varietä delle loro funzioni 10 esclu-dono. Qualehe volta un conte e presidente, ma mai e presidente unico,mentre altri processi vengono presieduti da autoritä diverse daI conte.

Un secondo punto da ehiarire e la domanda se la riforma di CarloMagno del 769 (la limitazione dell'obbligo di attendere le sedute giu-dlziarie a due 0 tre sedute soltanto) e stata introdotta nell'Italia set-tentrionale. Da quel ehe risulta dalle notitiae esaminate, oeeorre ri-spondere negativamente a questa domanda. L'unico « generalem pla-citum» e degli anni 851-852, quando Lodovico II soggiorna a Pa-via 66. Per il resto abbiamo solo a ehe fare con proeessi, fatti in occa-sione di una determinata lite e nulla indiea una distinzione tra "justiceordinaire" e "justice extraordinaire", Naturalmente la frequenza dellaformula et rellqui plures non consente di avanzare un'ipotesi suI nu-mero delle persone presenti, ma e molto improbabile ehe indiehino

, rutti gli uomini liberi deHa contea.Terzo e ultimo punto e l'istituto degli scabini. Mentre piu avanti

vedremo quale era illoro ruolo durante 10 svolgimento del proeesso,ci limiteremo adesso all'apparizione del termine neUe notitiae, Tro-viamo la prima menzione nei verbali giudiziari di uno seabino in unanotitia del 796, emanata a Pisa. Nella presentazione del tribunale siparla di « Dondo idem scabino de Pisa », ehe viene cos1 messo allostesso livello dei « locopositi » nominati prima 67. Dall'inizio del nono

6S Manaresi, 19, p. 60: 20, p, 65: 25, p. 78: 29, p. 90: 31, p. 96; 33, p. 103:40, p. 126: 51, p. 169: 55, p. 189: 59, p. 210: 67, p. 243: 73, p. 266: 7B, p. 284:87 p. 313: 8B, p. 316: 89, p. 319. '

• 66 Manaresi, 56, p. 194, r. 1 e sgg.: «Dum in Dei nomine domnus Hludouuicusimperator suurn.generalernplacitum detineret civitatem Ticinensem, ... It.

et Manaresl, 9, p. 25, r. 9.

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secolo il termine « seavinis » appare molte volte nelle notitiae, spessoseguito da! norne della cittä di provenienza 68. I1 numero degli scabinicambia spesso: vediamo uno, due 0 tre scabini risiedere in tribunale,ma anche numeri piu elevati figurano nei verbali, cosicche non e pos-sibile stabilire una regola fissa.

"d) La comparizione delle parti

11resoconto quasi cronologico del processo della notitia proseguecon la comparizione delle parti. La seduta e cominciata e ivi appaionol'attore e l'accusato: «Ibique ueniens ... »ffJ, spesso seguito da «innostri presentia » 70 0 « in eorum presentia » 71. In qualehe caso vieneindicato ehe le parti appaiono « in iudicium » 72.

L'attore e nomina to per primo, seguito, dopo le parole « nee nonet » 0 « nee non ex alia parte» 73, dalla controparte, l'accusato. Quasisempre la notitia mette in evidenza ehe le parti hanno una lite: «alter-eationem habentes »74 «altereationem inter se babentes »7S. Le for-mule « causas avendo » 76, « causatlonem habentem contra» 77 e « in-tentionem abentes » 78 sono meno frequenti.

Chi sono queste parti? Possono essere individui, ma anche istitu-zioni come veseovadi, monasteri, eontee, eec. Spesso le parti si fannoaceompagnare da un rappresentante, detto adoocatus, Specialmente leistituzioni religiose utilizzano questa possibilitä 79, ma anche membri

68 Per esempio Manaresi, 31, p. 96, r. 5: «scavints ipsius civitatis ~j 36, p. 111r. 3: «scaoinus de Parma »; 62, p. 224, r. 7 e sgg.: «omnes scablnis Pisensis, Chuni:mundo scabino Lucensis ». Per l'apparizione del termine scablnus neUe notitiae si vedaFrCKER J., Forschungen..., Ill, p. 196 e sgg.

ffJ Per es. Manaresi, 40, p. 126, r. 6.70 Per es. Manaresi, 45, p. 149, r. 5; 67, p. 243, r. 7 e sgg.71 Per es. Manaresi, 49, p. 162, r. 10 e sgg.; 68, p. 247, r. 12 e sgg.; 89, p. 319,

r. 11 e sgg.72 Cfr. per es. Manaresi, 55, p. 189, r. 11; 62, p. 224, r. 11 e sgg.; 78, p. 284, r. 14.73 Si veda per es. Manaresi, 34, p. 106, r. 13 e p. 107, r. 1 e sgg.; 52, p. 174, r. 2j ,

57, p. 199, r. 20; 68, p. 247, r. 14 e sgg.74 Si veda per es. Manaresi, 7, p. 19, r. 1; 44, p. 145, r. 12; 67, p. 243, r. 11 e sgg.75 Si veda per es. Manaresi, 29, p. 90, r. 12; 51, p. 170, r. 4; 69, p. 250, r. 2.76 Manaresi, 20, p. 66, r. 1.77 Manaresi, 42, p. 133, r. 21.78 Manaresi, 48, p. 157, r. 9. Si veda anche Manaresi, 59, p. 211, r. 2 e sgg.j

66, p. 238, r. 10.79 Per es. Manaresi, 29, p. 90, r. 11; 36, p. 111, r. 11; 42, p. 133, r. 20 e sgg.;

78, p. 284, r. 17 e sgg,

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individuali del clero appaiono con illoro advocatus davanti al tribu-nale 80: In ogni caso la rappresentanza e norma quando la parte eun minorenne 0 una donna. 11primo viene rappresentato da suo pa-dre 81 0 daI suo tutore 82, la donna da uno 0 due religiosi 83 0 da suomarito 84. Questa rappresentanza non significa perö ehe la donna 0

ilminorenne non possono essere coinvolti nel processo. La donna puöessere interrogata e fare una confessione as,e anche al minorenne pos-sono essere fatte delle domande 86. .

, Le parti compaiono simultaneamente in tribunale. Come abbiamovisto, la notitia non ci da ulteriori informazioni sulle azioni delle partiprima del processo: essa indica solo la Ioro "venuta" (venientes). Al-cune volte appare il termine mallare. Una delle parti racconta ai giu-did ehe ha citato l'altra parte: «Mallavi» 87, « Mallavimus » BB.

Il conte e altri funzionari locali hanno secondo la delegazione delbanntts reale la possibilitä di citare qualcuno davanti aI tribunale. Ora,nel periodo 774-880 solo in due casi si parla esplicitamente di unabannitio. Nell'827 diciassette uomini di Oulx muovono un'accusa con-tro ilmonastero di Novalesa in un tribunale vicino a Torino, presiedutodaI missus Boso. Quest'ultimo poi cita l'abate del monastero: «Tuncipse Boso comes, vel misso domni imperatoris in suis presentiis velsuprascriptis hominibus fecit venire ...-» 89. L'altro esempio viene daMilano: nelI'anno 8591'arcivescovo ordina al diacono Giso di far corn-padre due parti davanti al tribunale: « ... commendavit Gisoni dia-

80 Si veda per es. Manaresi, 40, p. 126, r. 8 e sgg.; 55, p. 189, r. 15; 57, p. 199,r. 21.

81 Manaresi, 6, p. 15, rr. 15-16.82 Manaresi, 71, p. 255, r. 12.83 Manaresi, 11, p. 30, r. 12 e p. 31, r. 1 e sgg,84 Manaresi, 34, p. 106, r. 12 e sgg.; 62, p. 224, r. 12 e sgg.as Manaresi, 34, p. 108, r. 1 e sgg.: «Interrogada est ipsa Luba ad suprascriptis

audidoribus, ut. si Ipsa.~liquid poterint ~e~portare de sua lioertat«; qui projessa est etida mani/estavlt SICut, iugale suo Dominica, quod... »; Manaresi, 62, p. 226, r. 4 e5gg.: «Qui de presente prejatum Leonem una cum Adelinda con;uge sua profess; suntet dixerunt ... ». ,

86 Manaresi, 71, p. 256, r. 2 e sgg.: «Hoc dicta interrogaoimus ipso Cbuneradoinlan/uTo et predicto Fraiperto procburator elus quit ex hoc voluisserunt responders ».

~ Manaresi, 48, p. 157, r. 10; 69, p. 250, r. 3.BB Manaresi, 59, p. 211, r. 11. ~ da notare ehe in questi casi ci si riferisce a

un'altra scadenza del processo.89 Manaresi, 37, p. 115, r. 15 e sgg.

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cono et vicedomino suo, ut [acerit venire sui presentia ... »90. Che soloin due casi si parli esplicitamente di un ruolo maggiere del funzionarioregia nella citazione, non significa che questo non avvenga piu frequen-temente. Soprattutto in quei casi in cui messi regi ricevono l'incaricodi indagare una certa causa, le parti potranno non fare a meno di corn-parire.

e) La presentazione dell'accusa

Con la presentazione delI'accusa, l'attore dichiara la sua lite con lacontroparte davanti ai giudici, cosicche il processo pUDcominciare. Iltermine usato nei verbali e molto spesso « Dicebat ... » 91, qualehe voltaanche « Cepit dicere... » 92 0 « Dicendum nobis... »93: la presentazioneavviene dunque oralmente. Se ci sono piu attori, la notitia usa il plu-rale «Dicebant ... » 94 0 « Ceperunt dicere... »95. Possiamo perö pre-supporre ehe l'accusa viene presentata da uno di loro.

Spesso e oscuro a chi l'accusa viene presentata. Solo in aleuni casisi pUDdedurre dal contesto ehe essa e diretta al tribunale 0 ai presi-denti di esso 96, 0 invece alIa controparte 97.

Ana fine deIl'accusa, l'attore qua1che volta fa una proposta di pro-cedura, ehe consiste spesso in una proposta suI mezzo di prova ehel'attore ha in mente. Un esempio di questo andamento 10 troviamo inun nrocesso Iucchese dell'anno 873. L'attore Firmo, presentata l'ac-cus~ concernente certi beni, propone ai giudici di far leggere due docu-menti da lui portati in giudizio: «Faciatis eas legi» 98. Piu avanti,trattando dei mezzi di prova, ritorneremo a questo caso. La piu partedelle volte l'accusa conclude con un'esortazione generale al tribunale

90 Manaresi, 64, p. 230, r. 11 e sgg. .91 Cfr. per es. Manaresi, 40, p. 126, r. 10: 44, p. 146, r. 13: 45, p. 149, r. 7.92 Cfr. Manaresi, 15, p. 42, r. 13: 16, p. 46, r. 5; 73, p. 266, r. 12.93 Cfr. Manaresi, 51, p. 170, r. 4: 52, p. 174, r. 4: 55, p. 190, r. 194 Cfr. Manaresi, 59, p. 211, r. 3: 67, p. 243, r. 12: 78, p. 285, r. 6.95 Cfr. Manaresi, 42, p. 133, r. 24.96 Si veda Manaresi, 7, p. 19, r. 2, dove l'accusa comincia con: «Domine ..... Cfr.

anche Manaresi, 29, p. 90, r. 13 (<< Audire me dignetis... »): 33, p. 103, r. 13; 55, p.190, r. 1.. '11 Si veda per es. Manaresi, 11, p. 31, r. 7 e sgg.; 46, p. 152, r. 6 e sgg.; 68,p. 247, r. 17 e sgg.; 88, p. 317, r. 1 e sgg. .

98 Manaresi, 73, p. 266, r. 16. Cfr. anche Manaresi, 81, p. 293, r. 3.

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ell fare giustizia, di dare un giudizio: «Unde quero ut inter nos deturiudicium »99. Queste parole :6.nalipossono assumere una forma dram-matica, come appare in un processo in Istria dell'804. Gli attori con-c1udono la loro accusa contro il duca, presentata 'ai messi di CarloMagno con le parole: «Si nobis succurrit domnus Carolus imperatorpossumus euadere: sin autem, melius est nobis mori, quam oiuere » 100.

f) La risposta delI'accusato e la preparazione della fase probatoria

Dopa la presentazione dell'accusa, il testo delIa notitia diventameno legato a un formulario :6.sso.E vera ehe la risposta dell'accusatocomincia in quasi tutte le notitiae con le parole « Respondebat ... » 101,

«Ad bee respondebat ... »102 0 «Hac contra respondebat ... »103, maquel ehe segue e la ulteriore discussione delle parti varia a secondadella causa. . . . .

Certo e che l'accusato risponde quasi sempre con una negazione,dicendo « Non est oeritas quod dicis... »104, «Veritas est quia... » lOS

o negando con altre parole il contenuto dell'accusa. Solo in aleuni casil'accusato confessa subito dopo la presentazione dell'accusa 106.

Per l'accusato c'e, oltre aIla negazione e aIla confessione, la possi-bilitä di affermare di non conoscere l'oggetto della lite 107. In questoeaso la seduta viene rinviata, cosicche l'accusato si puö informare. Seper esempio la lite ha come oggetto delle terre, ne! giudizio di rinvioall'attore sarä ordinato di mostrare queste terre all'accusato.

99 Manaresi. 45, p. 150, r. 15 e sgg.; 51, p. 170, r. 7 e sgg.; 62, p. 225, r. 8 esgg. Cfr. anche Manaresi, 57, p. 200, r. 4 (<<Deinde quero accipere iustitia,.); 61, p,222, r, 14 e sgg. (<< Unde querimus habere iustltiam w).

100 Manaresi, 17, p. 55, r. 15 e sgg.101 Si veda per es. Manaresi, 6, p. 15, r. 15; 20, p. 66, r. 5 e sgg.; 30, p. 93, r. 18

e sgg. .102 Si veda per es. Manaresi, 18, p. 58, r. 19 e sgg.; 49, p. 162, r. 18; 59, p. 212,

r.25.103 Si veda per es. Manaresi, 9, p. 26, r. 7 e sgg.; 64, p. 230, r. 32 e sgg.104 Manaresi, 18, p. 58, r. 19 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 19, p. 61, r. 6 e sgg.;

49, p. 162, r. 18 e sgg. .lOS Manaresi, 20, p. 66, r. 6 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 42, p. 133, r. 31 e sgg.;

70, p. 253, r. 16 e sgg.106 Manaresi, 31, p. 97, r, 17 e sgg.; 88, p. 317, r. 9 e sgg.107 Cfr. per es. Manaresi, 51, p. 170, r. 8 e sgg.; 60, p. 218, r. 7 e sgg.; 62, p. 225,

r. 9 e sgg.

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Invece dell'accusato, sono spesso i giudici che prendono la paroladopo la presentazione dell'accusa, cominciando, dopo la eventuale let-tura della prova proposta dall'attore, con l'interrogatorio dell'accu-sato U~. La prima domanda che gli pongono e cosa ha da dire contro leasserzioni dell'attore 109.

Anche il resto di questa fase processuale puö avere il carattere diun interrogatorio delle parti da parte dei giudici. In altri casi perövediamo le parti litiganti rispondere alle affermazioni della contro-parte, senza un intervento diretto dei giudici 110. Non sempre d'altron-de la notitia da un resoconto completo dello svolgimento della discus-sione lIl.

A questo pun to dobbiamo perö sottolineare che il processo non epiu solo una lite tra le due parti. Piu ancora ehe nel periodo longo-bardo i giudici agiscono come regolatori e iniziatori. Abbiamo vistocome i giudici interrogano prima l'accusato e poi ambedue le parti.Piu avanti nel processo avranno un ruolo import ante nella fase proba-toria e soprattutto nel giudizio. Nella fase ehe stiamo trattando ades-so, le azioni del tribunale mirano a raccogliere un maggior numero didati per la fase probatoria e a dare la possibilitä alle parti di fornirele loro prove. A questo scopo le parti vengono interrogate e tutte leprove fomite vengono lette, 0, se sono testimonianze, ascoltate.. .

Dopo un'afIermazione di una delle parti viene molto spesso do-mandato alla controparte cosa puö opporre a questa afIermazione 112.

In un processo a Milano dell'874, dopo la duplica dell'attore, seguela domanda agli accusati, cosa vogliono dire in merito e se possono,

108 Or. Manaresi, 15, p. 43, r. 1 e sgg.; 34, p. 107, r. 9 e sgg.; 48, p. 158, r, 9e sgg.; 73, p. 267, r. 27 e sgg.

109 Si veda per es. Manaresi, 71, p. 256, r. 2 e sgg.: «Hac dicta, interragavimusipso Cbunerado inlantulo et predicto Fraiperto prochurator eius quit ex hoc ooluisse-runt respondere It.

110 Per es. Manaresi, 11, p. 31: «Respondebat ... Respandebet ... Dicebat ... IlU au-tem dicebant..... Si veda anche Manaresi 6, pp. 15-16; 30, p. 93j 33, p. 104: 78,p.285.

111 Or. per es. Manaresi, 45, p. 150, r. 20 e sgg.: «Dum bee et alia multas interse exinde baberent contenciones, ..... Cfr, anche Manaresi, 47, p. 155, r. 7 e sgg.

112 Si veda per es. Manaresi, 55, p. 191, r. 22; 67, p. 245, r. 20 e sgg.; 71, p. 256,r. 2 e sgg.

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tramite un diploma, una inquisitio, testimoni 0 altro, dimostrare le_Ir. •• 113loro auermazlOnI .

Se parliamo di un ruolo attivo dei giudici nel processo, dobbiamodomandarci se questo vale per tutti imembri del tribunale 0 solo peruna parte di essi. Dopo 10 studio delle notitiae risulta ehe la rispostaa questa domanda e diflicile a causa della vaghezza nell'indicare chi faleggere le prove scritte e chi interroga le parti. Possiamo perö dire ehecon ogni probabilitä nei primi tempi dopa la conquista franca sono iprcsidcnti del tribunale a svolgere questo ruolo attivo. Nel 785 il ve-scovo interroga da presidente un testimone e solo dopa la delegazionedella causa in mano ai lociseroatores, questi ultimi diventano attivi 114.

In un altro processo degli anni 801-802 sono pure i presidenti (trelociservatores di Lucca) a essere attivi negli interrogatori 115.

Molti altri esempi confermano questo andamento: qualehe volta116 I' t 117 f I I . .e un conte 0 un octserua or a ar eggere e prove scntte e a In-

terrogare, altre volte sono scabini 118, scabini con il vescovo 119, miss;dominici 120 0 lociseruatores Ut, ma sempre sono i presidenti del tribu-nale a svolgere questo ruolo.

Ciö cambia quando sarä adottata la distirizione tra giudici e trova-tori di sentenza, ehe tratteremo fra poco. La prima volta in cui non ipresidenti, ma altri membri del tribunale svolgono un ruolo attivo, enel contempo, come vedremo, la prima volta ehe suddetta distinzionee adottata: in un processo nelle vicinanze di Torino dell'827 sono in-

113 Manaresi, 78, p. 286, r. 5 e sgg.: «Hoc dictum, tunc interrogauerunt supra-scripHs auditores predict?s Helibertus epis~opus.et Andreas et G!lndoaldus adv?cato-res, quid ex hac eaus.adte.ereuoierent, ut St lor;tttans aut per mommen, aut per inqui-sitione, aut per testimonia, aut per ullam rauonem ostendete aut .prouare poterunt,quod ... ,..

114 Manaresi, 6, pp. 20-21.ns Manaresi, 15, pp. 4244.116 Manaresi, 30, p. 94.117 Manaresi, 20, p. 66.118 Manaresi, 18, p. 58. GIi auditores possono essere identificati con gli scabini,

che agiscono in questo processo come giudici unici. Cfr. anche FICKER J., Forteben-gen..., Ill, p. 212.

119 Manaresi, 19, p. 61 e p. 64.120 Manaresi, 17, p. 51.121 Manaresi, 15, p. 42; 29, p. 91.

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fatti gli seabini e non il presidente 0 altri membri del tribunale, ainterrogare le parti 122.

Dopo quest' anno si constata ehe piu volte altri membri ehe non sianopresidenti svolgono un ruolo attivo nel proeesso 123. Nella grande mag-gioranza dei casi perö, la situazione prima dell'827 rimane inalterata:ipresidenti, 0 da soli 1240 con altri 125, sono attivi. Non possiamo per-do parlare di uno spostamento della direzione attiva del processo daipresidenti ai « Beisitzer» dopa l'anno 827.

g) 11giudizio di rinvio e la nuova scadenza

Un avvenimento abituale nei proeessi studiati e quello ehe vorreichiamare il giudizio di rinvio: il tribunale giudica che la causa vienerinviata a una nuova scadenza, cosicche nel frattempo possano essereeseguite delle azioni necessarie. '

Abbiamo giä visto come il processo puö essere rinviato se l'accu-sato sostiene di non conoscere i fatti contenuti nell'accusa 126, Rin-viando ilprocesso, si da all'aeeusato la possibilitä di informarsi, Moltopiu spesso i1 giudizio di rinvio e allo stesso tempo giudizio di prova.Se la parte non puö fornire le sue prove seduta stante, una nuova sea-denza e stabilita per l'adempimento delle prove 127. Il giudizio dirin-vio e spesso preceduto da una proposta di prova da partedi una delleparti. I eonvenuti per esempio, alla fine della diseussione delle partiin un proeesso luechese dell'822, dicono: «Avemus de res ipsa ear-tula ». A quanto pare non sono in grado di fornire subito il docu-mento, perehe il giudizio e il seguente: '« Et dum inter eos talis ver-teretur causatio iudicavimus et vuadia dare fecimus ipsi iam dicti Na-tali et Auriperto eidem Guntelmi clerici de cartula illa unde dixeruntquod de res ipsa aberent ante nos in iuditio addutta, et ipso Guntelm; ,

122 Manaresi, 37, p. 117. Si tratta qui della seconda scadenza.123 Si veda Manaresi, 49, pp. 162-165; 51, pp. 170-172; 55, pp. 190-191.124 Manaresi, 42, p. 134 e sgg.; 44, p. 146; 48, p. 158;' 52, p. 174; 59, p. 213;

81, p. 294.125 Manaresi, 40, p. 127; 46, p. 153; 62, p, 226; 64, p. 231; 78, p. 286; 61,

p.245.126 Cfr. Manaresi, 29, p. 90, r. 15 e sgg.; 51, p. 170, r. 8 e sgg.; 60,'p. 218, r. 7

e sgg.; 62, p. 225, r. 9 e sgg., 127 Se la parte e in grado di provare direttamente, un giudizio di rinvio non e

necessario. Si veda per es. Manaresi, 9, p. 26; 18, p. 59; 70, p. 254.

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clerico [eclmus eorum dare uuadia ut esse parate » 128. Agli accusativiene dunque imposto di comprovare la loro affermazione alla pros-sima scadenza, mentre gli attori devono promettere di comparire perricevere le prove.

La formula « ... iudieavimus et ouadia dare [ecimus ... » e la piufrequente nelle notitiae 129. Anche utilizzate sono le parole « ... feci-

d di 130 t . d" d d'mus are oua ta... » ,« ... une per nostrum tu tctum e it ... oua-diam de... » 131 e « ... suspensimus causam ipsam, ut ... » 132. Molto rarae la forma latina di uiadia, cioe « vadimonium» 133. L'obbiettivo delgiudizio di rinvio e chiaro: la parte deve dimostrare ciö ehe afferma(« Tunc eorum iudicatum est, ut perporterent qualiter dixerunt ») 134.

Nell'esempio citato qui sopra dell'822 135, le due parti si dannowadia a vicenda; in molte altre notitiae viene adottato questo siste-ma 136. Una parte promette tramite la eonsegna di uiadia ehe dimo-strera quello ehe afferma [« ut sicut adserebat; taliter consignare »),l'altra parte ehe sad. presente a ricevere questa prova {« ut esse pa-rato recipiendum ab eo ipsa consignationem ») 137. In altre notitiae siparIa perö solo di wadia fornite dalla parte ehe deve provare 138. Pos-siamo supporre ehe l'apparizione della controparte e evidente.

Qualehe volta la notitia ci inform a ehe una 0 tutte e due le partigarantiscono ulteriormente la loro promessa nominando dei fideiusso-res 139 e ehe e stato fatto un appuntamento per la nuova scadenza(constituto) 140.La piu parte delle notitiae non porta perö questi dati.

128 Manaresi, 33, p. 104, r. 5 e sgg.129 Si veda per es. Manaresi, 6, p. 16, r. 11 e sgg.; 19, p. 62, r. 23 e sgg.; 29,

p. 90, r, 16 e sgg.; 51, p. 171, r. 14 e sgg.; 73, p. 269, r. 3 e sgg.130 Manaresi, 40, p. 127, r. 18 e sgg. Cfr, anche Manaresi, 15, p. 43, r. 9 e sgg,131 Manaresi, 73, p. 267, r. 30 e sgg,lJl Manaresi, 48, p. 159, r. 17 e sgg,133 Manaresi, 90, p. 325, r. 6. Cfr. anche Manaresi, 81, p. 292, r. 17.134 Manaresi, 68, p. 248, r. 6 e sgg.135 Manaresi, 33, p. 104, r. 5 e sgg.136 efr. per es. Manaresi, 29, p. 90, r. 16 e sgg. e p. 91, r. 9 e sgg.; 40, p. 127,

18 e 5gg.; 51, p. 170, r. 9 e sgg. e r. 24 e sgg. e p. 171, r. 14 e sgg.; 60, p. 218,r. 9 e sgg.; 71, p. 257, r. 22 e sgg.r. 137 Manaresi, 29, p. 91, r. 9 e sgg.

138 Si veda per es. Manaresi, 6, p. 16, r. 11 e sgg.; 19, p. 62, r. 23 e 5gg.; 44,p. 146, r. 16 e sgg.; 70, p. 254, r. 5 e sgg.; 90, p. 325, r. 5 e sgg.

139 efr. Manarest, 6, p. 16, r. 17; 49, p. 162, r. 24; 62, p. 225, r. 15; 71, p. 257,r. 24; 90, p. 325, r. 7..

t40 Per es. ManareSI, 51, p. 170, r. 14 er. 27; 62, p. 225, r. 16; 73, p. 268. r. 1e r. 12 e p. 269, r. 8.

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Il giudizio di rinvio viene pronunciato dai presidenti del tribu-nale 141 e solo qualehe volta da tutti i membri assieme 142. Dopo l'anno840 ci sono dei casi in cui i « Beisitzer» hanno questo compito 143. Inaltri casi non si parla di un vero e proprio giudizio, ma viene consta-tato 10 scambio di wadia tra le parti 144.

Le notitiae cominciano il resoconto delIa nuova scadenza con l'an-nuncio della venuta delle parti il giorno convenuto: «Postea, dum inconstituto ambas partes ante nos reoersi fuisserunt in iudicio ... » 145.

A queste parole segue qualehe volta la nuova composizione del tribu-nale 146. In molte altre notitiae non c'e menzione di una nuova compo.sizione e viene ripetuta quella iniziale 147.

Riunito il tribunale e comparse le parti, la parola e alla parte eheha ricevuto uiadla per la prova della controparte: viene richiesta laprova promessa: «Ostende nobis preceptum illum qualiter mibi oua-diam dedisti » 148, « Fac nobis consignationem, sicut nobis vuadiam de-disti » 149, « Ecce paratus sum consignations ipsa da te recipiendum,sicut mihi per iudicio istius Taiti et Aipi lociseruatores ouadia dedi-sti »ISO. Se queste parole vengono dalIa parte ehe aveva pronunciatol'accusa in prima istanza, e possibile ehe venga ripetuta l'accusa ini-ziale 151. In tutti i casi la parola e adesso alIa parte ehe deve fornire laprova. Siamo cos1 arrivati alla fase probatoria.

141 Cfr. per es. Manaresi, 15, p. 43, r. 9 e sgg.; 29, p. 90, r. 16 e sgg. e p. 91,r. 9 e sgg.; 48, p. 159, r. 17 e sgg.; 73, p. 267, r. 30 e sgg. e p. 268, r. 8 e sgg.

142 Per es. Manaresi, 6, p. 16, r. 11 e sgg.; 40, p. 127, r. 18 e sgg.143 Cfr. Manaresi, 44, p. 146, r. 6 e sgg.; 49, p. 162, r. 23 e sgg.144 Si veda per es. Manaresi, 64, p. 231, r. 3 e sgg.; 71, p. 257, r. 22 e sgg.145 Manaresi, 29, p. 90, r. 21 e sgg.; 33, p. 104, r. 9 e sgg.; cl sono naturalmente

molte varianti di questa formula. Cfr. Manaresi, 6, p. 16, r. 18 e sgg.; 40, p. 127, r. 21e sgg.; 60, p. 218, r. 12 e sgg.; 90, p. 325, r. 7 e sgg.

146 Cfr. per es. Manaresi, 31, p. 97, r. 8 e sgg.: 62, p. 225, r. 19 e sgg.; 68, p. 248r. 8 e sgg. Le osservazioni fatte piu indietro sulla composizione alla prima seadenz~valgono naturalmente anehe qui.

147 Ci sono anehe dei easi in cui alcune seadenze variano di eomposizione meutrealtre scadenze dello stesso processo non variano. Cfr. Manaresi, 51, p. 170: 73: p. 268.

148 Manaresi, 40, p. 127, r. 29 e sgg.149 Manaresi, 6, p. 16, r. 23 e sgg. Si veda anehe Manaresi, 68, p. 248, r. 12 e sgg.;

90, p. 325, r. 9 e sgg.ISO Manaresi, 29, p. 91, r. 15 e sgg. Si veda anehe Manaresi, 71, p. 257, r. 31 e

sgg.; 73, p. 268, r. 2 e sgg. e r. 22 e sgg. e p. 269, r. 9 e sgg.151 Cfr. per es. Manaresi, 37, p. 116, r. 7 e sgg.: 51, p. 170, r. 15 e sgg.; 64,

p. 231, r. 15 e sgg.

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h) I mezzi di prova, la procedura e la confessione di colpa

Durante il processo le parti possono dimostrare le loro asserzioni.Questa dimostrazione pUDessere messa in atto dopo ehe, come abbia-mo visto, e stato giudicato un giudizio di rinvio, contenente un giu-dizio di prova. Qualehe volta questo giudizio di prova non comportaun rinvio del processo 152. La parte ehe deve provare passa allora su-bito alla dimostrazione. Dato che questa procedura e assai compli-cata, vediamo nella maggior parte dei casi che le parti comincianol'adempimento della prova, senza che sia stato emesso un giudizio diprova. Se si tratta di una prova scritta, questa viene letta dopo chee stata presentata in tribunale 153.

Quali mezzi di prova hanno a disposizione le parti? Dei "vecchi"roezzi possiamo dire ehe sono caduti in disuse, come d'altronde ab-biamo gin visto alla fine del periodo Iongobardo. Mentre nessuna no-titia ci parla del duello giudiziario 0 delle altre ordalie, troviamo uncaso in cui viene aggiudicato un giuramento purgatorio all'accusato 154.

Nell'anno 840, in un processo Iucchese circa certe terre, una earta discambio, vecchia 40 anni, non viene considerata prova sufficiente. Datoehe le parti non sono in grado di present are dei testimoni, gli scabinipronunciano il seguente giudizio di prova: «Hec relecta, dum ambepartes nullum testem propter longinquitatem inde dare projessi sunt,iudieatum est ad suprascriptis scauinis ut ... diceret iuratus a Dei euan-gelia cum sagramentalibus suis iuxta legem, qualiter ... » ISS. Nella se-guente seadenza processuale l'accusato presta questo giuramento e vin-ce la causa.

Come abbiamo detto, questo e l'unico caso nel periodo 774-880,in cui un giuramento purgatorio viene aggiudicato a una parte. Inrutti gli altri casi la dimostrazione avviene con mezzi, ai nostri occhipiu obbiettivi: la prova testimoniale, la prova scritta e la prova del-rauetor.

152 Manaresi, 7, p. 21 (due volte); 9,' p. 26; 70, p. 254.153 Cfr. per es. Manaresi, 15, p. 42, r. 16 e sgg.; 30, p. 94, r. 3 e sgg.; 46, p. 153,

t, 3 e sgg.; 60, p. 219, r. 4 e sgg.; 73, p. 266, r. 16 e sgg.154 Manaresi, 44, pp. 144-147.ISS Ibidem, p. 146, r. 6 e sgg.

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Auctor e colui ehe esegue un'azione giuridica, il « Urheber ». Laprova dell' auctor ha luogo, quando una parte dichiara di possedere unacerta cosa (per esempio delle terre) in base a un'azione giuridica e poifa venire l'auetor di questa azione davanti al tribunale 156. Quest'ulti-mo viene allora interrogate dai giudici e piu 0 meno considerato come(contro )parte al posto della parte che l'ha presentato. '

La prova scritta e il mezzo di prova piu utilizzato nel nostro pe-riodo. Le parti si tempestano a vicenda con diplomi regi 157, donazio-ni 158, carte di vendita 159 e notitiae 160. Persino una carta perduta puöavere un ruolo, se ci sono dei testimoni ehe l'hanno vista 0 scritta 161.

Dopo ehe la carta e stata presentata, i giudici la fanno leggere.La notitia ci fornisce il contenuto di essa: «Nos autem [ecimus car-tula ipsa ante nos relegi. Continebatur in ea quomodo ... »162. Anchese vengono presentate piu carte, queste vengono lette e riprese nellanotitia 163.

Se una parte presenta un diploma regio, questo e spesso accettatocome prova obbiettiva e i giudici passano subito alla fase del giudi-zio 164. Tutte le altre prove scritte devono prima essere controllate.Qualehe volta questo avviene tramite un interrogatorio di testimoniche possono confermare la carta 165. Altre volte i giudici controllanochiedendo alla controparte ehe cosa puö opporre alia prova, Su questadomanda ritorneremo piu avanti, ma e import ante sottolineare ehe hidomanda serve come controllo della prova scritta. La controparte puöinfatti confessare, ma puö anche negare, obbligandosi a presentare una

156 Si veda Manaresi, 64, pp. 230-231, dove l'accusato d'altronde non riesce a for-nire l'auetor. efr. anehe Manaresi, 51, p. 170; 69, p. 250.

157 Cfr. Manaresi, 30, p. 94; 40, p. 127; 42, p. 134; 46, p. 153; 65, p. 236.: 158 efr. Manaresi, 20, p. 66; 25, p. 78; 33, p. 104; 52, p. 174; 55, p. 190; 70.

p. 253; 81, p. 293.159 Cfr. Manaresi, 51, p. 170; 73, pp. 266-267.160 Cfr. Manaresi, 37, p. 116; 59, p. 213; 68, p. 247; 77, pp. 279-282.161 Manaresi, 7, p. 21. r. 8 e sgg.162Manaresi, 20 p. 66, r. 11 e sgg. Formule ill questo tipo sono molto frequenti.

Si veda per es. Manaresi, 33, p. 104, r. 10 e sgg.; 46, p. 153, r. 3 e sgg.; 59, p. 213.r. 22 e sgg.; 73, p. 266, r. 16 e sgg.

163 Si veda per es. Manaresi, 42, p. 134 e sgg.164 efr. Manaresi, 30. p. 94; 46, p. 153; 65, p. 236.165 Or. Manaresi, 77, p. 282, r. 8 e sgg.

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controprova, 0 scritta 0 testimoniale 166. Essa puö anche sostenere ehela carta presentata e falsa: nel caso sarä questa a doverne dare laprova 167. Possiamo perciö concludere ehe la prova scritta e accettatain giudizio se la controparte non ha niente da opporre.

Ultimo mezzo di prova da trattare e la prova testimoniale. I testi-.moni devono rispondere a certe condizioni: devono essere «Mondhomines» 168, « credentes et idoneos homines» 169, « bonos et recepti-biles » 1"10. Secondo i dati che ci sono forniti dalle notitiae, questo si-gnlfica in pratica che i giudici devono controll are se i testimoni pos-seggono heni del valore almeno equivalente alloro wergeld: «Et dumeos boni et receptibiles inuenissemus per Sesemundus, Angelmannuset Petronem suorum abentem vuidregildum ... » 171. Per accertarlo ven-gono interrogati altri testimoni 172. Una volta vediamo dei testimoniconfess are di non avere il loro wergeld: «... quod de suorum pro-prietate inter mobilem et immobilem suum non baberent ouidercbil-

173 'dum» . .Se i testimoni sono « bonos et receptibiles ... et unusquisque suo-

rum haberent ouiregildum » 174, allora la loro testimonianza puö essereascoltata. Sono i giudici a interrogarli: «Tunc predicte testimoniaseparatim diligent er unum ad unum eos inquirere cepimus » 175. Que-sto « unum ad unum » potrebbe significare ehe i testimoni vengonodivisi l'uno dall'altro. Infatti vediamo altrove: « ... sie nos iudicesipsos testes unum ab alio separari [ecimus et minutius a/que ;diligen-ter inquisivimus »176. I giudici fanno portare la Bihbia e fanno giu-rare i testimoni di dire la veritä: « ... [ecimus adduci saneti Dei euan-gelia et unus ad unus ad ipsa Dei euangelia iurare [ecimus ut quid

166 Per es. Manaresi, 19, p. 62, r. 15 e sgg.; 68, p. 248, r. 2 e sgg.167 Si veda Manaresi, 36, pp. 111·112; 60, pp. 219·220; 70, pp. 253·254.168 Manaresi, 26, p. 82, r. 17.169 Manaresi, 71, p. 259, r. 33.170 Manaresi, 59, p. 214, r, 21 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 70, p. 254, r. 8 e sgg,171 Manaresi, 70, p. 254, r. 8 e sgg. Cfr. anehe Manaresi, 69, p. 251, r. 16 e sgg.172 Si veda per es. Manaresi, 51, p. 172, r. 1 e sgg.173 Manaresi, 66, p. 240, r. 32 e sgg.174 Manaresi, 59, p. 214, r. 22 e sgg.175 Manaresi, 33, p. 105, r. 1 e sgg.176 Manaresi, 49, p. 164, r. 1 e sgg. Cfr. anehe Manaresi, 52, p. 172, r. 5 e sgg.

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exinde seirent et nos eos de hac causa interrogaremus nobis certe di-cere ueritatem » m. Avviene anche ehe i testimoni prima rilascino laloro testimonianza e poi (forse su richiesta delIa controparte) 178, laconfermano con un giuramento: «Sicut testimonium rededimus, sicfuit certa veritate » 179. In tutti i casi la prova testimoniale viene con-c1usacon un giuramento di parte, nel quale viene confermata la testi-monianza presentata. La parte giura che i testimoni hanno detto laveritä: «Qualiter testi isti de causa ista da parte domni regis testimo-nium reddiderunt ueritatem dixerunt » 180.

Le parti utilizzano, come abbiamo visto, carte e testimoni per di-mostrare la loro ragione; spesso ambedue i mezzi di prova vengonoadottati in un processo 181. Aleune volte i giudici, nell'ambito della loroinchiesta, fanno appelIo a dei testimoni per rintracciare la veritä 182.

Dopo l'adempimento della prova, i giudici chiedono all'altra parte,ehe cosa possa rispondere, ehe cosa possa opporre alIa carta 0 ai testi-moni: « ... si testimonia ipsa reprouare poterent, ut aliquid haberetquod exinde adversus eos diceret » 183 0 « Relectas ipsas monlminas,interrogavimus eundem Vualpertum, quit adversus cartulas ipsas di-cere voleret » 184. In aleuni casi viene persino precisato in ehe modola controparte possa opporre: « ... ut si haberent aut preceptum veliudicatum aut testem vel qualibed factionem ... ita ostendere» 185.

Se la risposta a queste domande e affermativa, la controprova saräpresentata e trattata come la prova. In moltissimi casi perö a questa

177 Manaresi, 59, p. 214, r. 23 e sgg, Cfr, anche Manaresi, 56, p. 196, r. 3 e sgg.(«iuratus dixit»).

178 Cfr. Manaresi, 16, p. 47, r. 22 e sgg.: «Et dum pre/ati sacerdotes taliter testi-ficat! [uissent, interrogauimus ipsum AIpulum presbiterum, si uoleret eos in sacramentomittere, qui dixit: "Volo" ».

179 Manaresi, 9, p. 26, r. 30 e sgg. Si veda anche Manaresi, 7, p. 22, r. 2 e 5gg.;19, p. 63, r. 6 e sgg.; 33, p. 105, r. 11 e sgg.; 49, p. 164, r. 15 e sgg.

1110 Manaresi, 19, p. 63, r. 11 e sgg, Cfr. anche Manaresi, 33, p. 105, r. 14 e sgg.;51, p. 172, r. 16 e sgg.; 59, p. 215, r. 4 e sgg, .

181 Un buon esempio e Manaresi, 66, p. 237 e sgg,182 Si veda per es. Manaresi, 48, p. 159, r. 1 e sgg.; 77, p. 282, r.8 e sgg.183 Manaresi, 7, p. 21, r. 32 e sgg.184 Manaresi, 67, p. 245, r. 20 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 20, p. 67, r. 3 e sgg.;

49, p. 164; 52, p. 174; 57, p. 202, r. 21 e sgg.; 81, p. 294, r. 16 e sgg.185 Manaresi, 42, p. 137, r. 10 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 64, p. 231, r. 31 e

p. 232, r. 1 e sgg.

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domanda quasi retorica segue la confessione della controparte, con laquale siamo arrivati all'ultima parte di questa fase processuale. I pro-eessi studiati risultano di regola in una eonfessione di una delle parti,ehe puö essere fatta a diversi momenti del processo. Come abbiamovisto, ci sono dei easi in cui l'accusato confessa subito dopo Ja presen-tazione dell'accusa, integralmente 186 0 parzialmente 187. Troviamo an-ehe delle confessioni dopo la discussione tra le parti, senza che siastata giudicata una sentenza di prova 188, 0 dopo ehe una delle parti sie informata sul contenuto della lite 189. La parte ehe non e in grado dipresentare la prova assegnatale nel giudizio di rinvio, eonfessa pure 190.

Normalmente perö la confessione segue la dimostrazione, 0 megliol'adempimento della prova e la domanda consueta dei giudici. La con-fessione significa ehe viene accettata la prova presentata e ehe vienedata causa vinta alia controparte 191.

Alcuni indizi fanno congetturare ehe la presentazione di una con-fessione e legata a delle regole. Vediamo per esempio in una notitiadell'859 a Piacenza: « Cum taliter semel et bis fuisset professus ... » 192

e nell'865: « Cum ita semel et bis proflteretur, ... » 193. Una volta vienepersino menzionato ehe la confessione e ripetuta « bis et ter » 194. Pos-siamo concIudere ehe una confessione deve essere ripetuta piu volteper essere legale.

186 Si veda per es. Manaresi, 88, p. 317, r. 9 e sgg.187 Si veda per es. Manaresi, 6, p. 16, r. 24 e sgg.; 7, p. 19, r. 18 e sgg.188 Cfr. per es. Manaresi, 47, p. 155, r. 7 e sgg.; 63, p. 228, r. 19 e sgg.; 78,

p. 286, r. 15 e sgg.189 Per es. Manaresi, 61, p. 222, r. 25 e sgg.190 Cfr. Manaresi, 29, p. 91, r. 23 e sgg.; 40, p. 127, r. 30 lino a p. 128, r. 1 e

sgg.; 68, p. 248, r. 14 e sgg.; 73, p. 269, r. 11 e sgg.191 Cfr, per es. Manaresi, 20, p. 67, r. 5 e sgg.; 42, p. 137, r. 15 e sgg.; 59, p. 215,

r 16 e sgg.; 67, p. 245, r. 22 e sgg.; 81, p. 294, r. 21 e sgg. Una volta avviene ehel;aCCUsato gia durante l'adempimento della prova eade ai piedi del vescovo, dando laconfessione (Manaresi, 70, p. 254, r. 9 e sgg.).

192 Manaresi, 63, p. 228, r. 24 e sgg.193 Manaresi, 70, p. 254, r. 14 e sgg.194 Manaresi, 90, p. 327, r. 8 e sgg.195 Solo in aleuni easi questo giudizio finale manca: la causa viene eseguita subito

dopo la confessione. Cfr. Manaresi, 31, p. 97; 40, p. 128; 45, pp. 148-151; 47, pp.154-156. Si veda anche FICKER J., Forschungen ..., I, p. 24.

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i) I1 giudizio finale e l'esecuzione

In quasi tutti i processi da noi studiati troviamo un giudizio fina-le 195. Qualehe volta questo avviene in uno dei primi stadi del pro-cesso, per esempio dopo la dlscussione delle parti 196 0 addirittura dopola presentazione dell'accusa 197. Piu di frequente perö il giudizio cadedopo ehe una delle parti ha fornito con successo la sua prova 198 0

dopo ehe in occasione della nuova scadenza processuale la parte none in grado di present are la prova promessa 199.

Nella maggior parte dei casi la sentenza finale segue all'adempi-mento della prova di una delle parti e alla susseguente confessionedella controparte 200. 11giudizio e allora basato sia sulla prova ehe sullaconfessione, come si puö dedurre da! "considerans" che 10 precede. Lamotivazione del giudizio puö essere di carattere generale: «Et dumomnia hec factum [uisset ... » 201, ma puö anche riferire esplicitamentealIa fase probatoria e alIa confessione ehe l'hanno preceduta: « ... sicutArnulfu oicedomoi per testimonia consignabit et per sagramentum fir-mauetunt et secundum ipsorum manijestationem iudicabimus, ut ... »~.Molto spesso ci si accontenta di un riferimento alIa confessione appenafatta: «Professione hac facta, ... »203. Possiamo concludere ehe appa-rentemente sia necessario motivare la sentenza con un riferimento allefasi anteriori del processo.

La terminologia delle notitiae per l'emanazione della sentenza emolto varia, ma le parole « ... recte nobis paruit esse et ita iudicavi..

196 Manaresi, 11, p. 31, r. 33 fino a p. 32, r. 1 e sgg.197 Manaresi, 25, p. 79, r. 20 e sgg.198 Si veda per es. Manaresi, 18, p. 59, r. 15 e sgg.; 36, p. 112, r. 33 e sgg.;

51, p. 172, r. 19 e sgg.; 87, p. 315, r. 9 e sgg.199 Per es. Manaresi, 34, p. 107, r. 21 e sgg.; 61, p. 223, r. 3 e sgg.; 73, p. 269,

r. 16 e sgg.; 88, p. 317, r. 15 e sgg, .200 Per es. Manaresi, 7, p. 22, r. 14; 20, p. 67, r. 11 e sgg.; 52, p. 175, r. 6 e

sgg.; 62, p. 226, r. 9 e sgg.; 81, p. 295, r. 5 e sgg. .201 Manaresi, 7, p. 22, r. 14. Cfr. per es. anche Manaresi, 11, p. 31, r. 33 e sgg.;

25, p. 79, r. 20 e sgg.; 51, p. 172, r. 19 e sgg. .202 Manaresi, 9, p. 27, r. 14 e sgg.20J Manaresi, 52, p. 175, r. 6. Si veda anche Manaresi, 60, p. 220, r. 11 e sgg.;

70, p. 254, r. 14 e sgg.; 81, p. 294, r. 27 e sgg. . .

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mus, ut ... »204 sono le piu frequenti ed e da notare come questa for-mula si mantenga durante il nostro periodo.

Dopo « ut » segue ildictum del giudizio, nel quale la causa vienedecisa e vengono presi i provvedimenti per l'esecuzione della sentenza,di cui parleremo oltre. In aIcuni casi il giudizio stabilisce che la partesoccombente deve dare al vincitore delle uiadia per garantire la pro-

di . 20Smessa esecuzione :".

Ci occuperemo ora del problem a di chi giudicava nei processi del-l'Italia settentrionale tra gli anni 774 e 880. Possiamo intravedere unadistinzione tra giudici e trovatori di sentenza come prescriveva la leggefranca, ° troviamo che la pratica longobarda di uno 0 piu giudici-giu-dicanti si mantenne anche dopo l'anno 774?

Prima di tutto dobbiamo ricordare che la risposta a questa do-manda e resa difficile dalla vaghezza delle notitiae nell'uso dei termininos, iudices, auditores, omnes eec. Utilizzando perö dati ricavati daaltre fasi processuali, possiamo trarre delle conclusioni attendibili.

I1 primo processo ehe abbiamo studiato ha luogo a Lucca nel-l'anno 785. In una sentenza su una parte della causa vediamo: «Etdum talis inter eos uerteretur intentio, iustum nobis paruit esse unacum suprascriptis sacerdotes et baremannos ita iudicaoimus, ut ... » ~.:E: chiaro ehe qui non viene attuata una distinzione, ma ehe tutti imembri nominati in occasione della presentazione del tribunale sonocoinvolti. Anche le sottoscrizioni della notitia confermano questa vi-

• 1Jf1Slone •Lo stesso vale per il processo seguente a Lucca del 786 n. Nell'an-

no 796 giudicano a Pisa tre presidenti del tribunale, mentre il vescovo(anehe lui presidente) e i « Beisitzer » non svolgono questo ruolo 209.

Nemmeno qui si puö parlare di una distinzione.

204 Manaresi, 20, p. 67, rr. 13-14. Cfr. anche Manaresi, 46, p. 153, r. 22j 61, p.223, r. 3 e sgg.j 77, p. 282, r. 2_2e sgg.; 89, p. 322, r. 16 e sgg, .

20S Si veda per es. Manaresi, 11, p. 32, r. 1 e sgg.; 59, p. 216, r. 2 e sgg.206 Manaresi, 6, p. 17, r. 3 e sgg.'P1 Ibidem, p. 17, r. 32 e sgg. Cfr. FICKER J., Forschungen ... , III, p. 197.208 Manaresi, 7, p. 22, r. 14 e sgg. efr. anche PICKER J., Forschungen .... Ill, pp.

197-199.'Sf) Manaresi, 9, p. 27, r. 13 e sgg. efr. PICKER J., Forschungen .... Ill, p. 202.

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La mancanza di una distinzione tra giudici e trovatori di sentenzaviene confermata negli altri processi dopa il 774 210. In aleuni casi ve-diamo che giudicano i presidenti senza gli altri presenti 211, nel restodei casi sia i presidenti ehe i « Beisitzer» 212.

In nessuno di questi processi i presidenti sono esclusi dal giudizio.La prima volta che questa esclusione avviene e nell'827 (piu di ein-quant'anni dopa la conquista franca) a « Contenaseo » nelle vicinanzedi Torino 213. Dopo che in prima istanza la causa e stata delegata da!missus al conte di Torino, il tribunale si riunisce alIa seconda scadenzasotto la presidenza del conte. « Beisitzer» sono un vescovo, un uassusimperiale, un capellanus imperiale, tre « scaoinis », qualehe vasso delconte ed altri. Dopo la prova di una delle parti e la confessione del-l'altra, gli scabini passano al giudizio: .« Dum ipsis suprascriptis sea-vinis hee omnia taliter audissent vel eognovissent, rectum apparuiteorum esse et iudieaverunt, ut ... »214. Bisogna sottolineare ehe gli sea-bini non sono co-presidenti come avvenne finora. Sono dunque gli sea-bini che giudicano e non il presidente 0 gli altri « Beisitzer ». Da rile-vare d'altronde ehe nella sottoserizione non viene fatta una distinzionetra i1 presidente e gli scabini, ehe sottoscrivono con «... qui in hisactis interfuit » 215.

Se la distinzione tra giudici e trovatori di sentenza viene fatta quiper la prima volta, ciö non significa perö ehe e diventata regola pro-cessuale dopo l'anno 827. Delle 29 notitiae ehe dopo 1'827 conten-gono un giudizio finale, solo alcune adottano la distinzione. A Luecaper esempio nell'840 un giudizio di rinvio in prima istanza e: « :.. iudi-catum est ad suprascriptis scaoinis, ut ... »216. Questi (due) scabini sono« Beisitzer» assieme ad altri e accanto ai missi presidenti, che svol-

210 Cfr. FICKER J., Forschungen ... , Ill, pp. 198-213.211 Manaresi, 11, p. 31, r. 33 e sgg.; 17, p. 56, r. 2 e sgg.; 18, p. 59, r. 15 e

sgg.; 19, p. 64, r. 16 e sgg.; 36, p. 112, r. 33 e sgg.212 Manaresi, 15, p. 43, r. 33 e sgg.; 20, p. 67, r. 11 e sgg.; 25, p. 79, r. 20 e sgg.;

29, p. 91, r. 27 e sgg.; 30, p. 94, r. 10 e sgg.; 33, p. 105, r. 20 e sgg.; 34, p. 107,r. 21 e sgg.

21.3 Manaresi, 37, pp. 113-118.214 Manaresi, 37, p. 117, r. 20 e sgg. Cfr. FICKER J., Forschungen ..., Ill, pp.

233-234.215 Manaresi, 37, p. 117, r. 29 e sgg.216 Manaresi, 44, p. 146, r. 6 e sgg.

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gono un ruolo attivo nelIo svolgimento del processo. Nel giudiziofinale in seconda istanza si parla solo di « ... iudieatum est, ut ... » 217,

ma possiamo supporre ehe anche qui viene giudicato dai due scabini.I presidenti sono esc1usi dal giudizio, dato che la notitia li indica con« nos ».

La seguente distinzione la troviamo in un processo trentino del-1'845: «Nos autem suprascriptis scavinis vel auditores dum taliter eosmanifestantes audissemus, sie iudicauimus, ut ... » 218. Anche con « audi-tores » vengono indicati probabilmente gli scabini, perehe in un giu-dizio di prova anteriore sono solo loro ehe giudicano: «Tune nos su-prascripti scauinis iudicauimus ut ... »219. D'altra parte e notevole ehesia il presidente ehe gli scabini aggiungano « iuditium dedi» alIa loro

•• 220sottosCrlZlOne .Chiari esempi delIa distinzione franca, 1i troviamo in un processo

a Pavia (851-852) 221 e uno vicino a Piacenza (854) 222. In ambedue icasi, i presidenti sono chiaramente esclusi dal giudizio. Meno chiaroe se tutti i « Beisitzer» 0 solo una parte di essi emanano la sentenza.

Mentre in due ulteriori notitiae la distinzione e possibile, ma diffi-eile da dimostrare data la disattenzione del notarius 223, possiamo direehe negli altri processi viene giudicato da tutti i membri del tribu-nale 224 0 solo dai presidenti 225. Per quanto si pUDdedurre dalIe notitiaetramandateci, appare chiaro che la distinzione tra giudici e trovatori disentenza viene adottata soltanto alcune volte nel periodo 827-880.Generalmente sono i presidenti, soli 0 assieme ad altri, a giudicare.

Un'ultima osservazione deve essere fatta sull'esecuzione della cau-sa, per quanto non sia avvenuta dopo la redazione della notitia. Come

217 Ibidem, p. 146, r. 20 e sgg.218 Manaresi, 49, p. 165, r. 6 e sgg.219 Ibidem, p. 162, r. 23 e sgg.220 Ibidem, p. 165, r. 18 e sgg.221 Manaresi, 56, p, 197, r. 3 e sgg.222 Manaresi, 59, p. 215, r. 24 e sgg.223 Manaresi, 67, p. 245, r. 24 e sgg.; 88, p. 317, r. 15 e sgg. Cfr. anche FICKER

J Forschungen ..., Ill, resp. pp. 238 e 241. La disattenzione del notarius e chiara so-~attutto nell'uso della parola «nos •.

p 224 Si veda per es. Manaresi, 51, p. 172, r. 19 e sgg.; 64, p. 233, r. 13 e sgg.;78, p. 286, r. 24 e sgg.; 89, p. ~22, r. 16 e sgg.

22SSi veda per es. Manaresi, 42, p. 138, r. 20 e sgg.; 69, p. 251, r. 26 e sgg.

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abbiamo visto, puö sueeedere ehe l'esecuzione avvenga subito dopo laconfessione, senza ehe sia stata emessa una sentenza 226. Se abbiamo aehe fare con dei processi in cui deve essere restituita una terra dellaquale era disputato il possesso, l'esecuzione avviene con il trapassosimbolico di un ramo, con ilquale la parte soccombente rimette in pos-sesso la parte vincitrice: « ... per fuste de manu ... reuestioit » 227. Men-tre in genere l'esecuzione avviene dopo la conc1usione della causa,abbiamo trovato un caso, in cui viene aeeordata una nuova scadenzaproeessuale per iltrapasso dei beni sotto la sorveglianza di testimoni 228,

k) La fine della causa, l'emanazione della notitia e le sottoscrizioni

In quasi tutti i casi la notitia aggiunge dopo il giudizio finale: «Etfinita est causa» 229, indicando ehe la lite e conclusa. Anche le formule« Et [enlta est inter eos causatio » 230 e « Et [enita est inter eos inten-tio » 231 hanno questo significato.

Tutte le notitiae proseguono con i provvedimenti del tribunale perla loro redazione. Uno di questi puö essere l'incarico allo serittore diserivere la notitia: « Et bunc notitia iudicati Istaipertu notarium scri-oere ammonuemus » 232. Qualehe volta l'incarico e preceduto dall'or- .dine di emanazione e di consegna alIa parte vincitrice 233. All'incaricoallo serittore, ehe puö anehe essere formulato nella prima persona sin-golare, segue sempre la datazione 234.

226 Per es. Manaresi, 47, p. 155, r. 16 e sgg,m Manaresi, 68, p. 248, r. 21 e sgg, Cfr. anche Manaresi, 31, p. 97, r. 23 e sgg.;

66, p. 241, r. 19 e sgg.; 71, p. 260, r. 10 e sgg.228 Manaresi, 11, p. 32, r. 10 e sgg.229 Manaresi, 44, p. 146, r. 24. Cfr. anche Manaresi, 52, p. 175, r. 20; 63, p.

228, r, 20; 77, p. 283, r. 4 e sgg.230 Manaresi, 6, p. 17, r. 27. Cfr. anche Manaresi, 29, p. 91, r. 31; 55, p. 192,

r. 15; 88, p. 317, r. 25. . .231 Manaresi, 15, p. 44, r. 6 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 49, p. 165, r, 9; 60,

p. 220, r. 18 e sgg.; 81, p. 295, r. 10. .232 Manaresi, 9, p. 27, r. 19 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 18, p. 59, r. 21 e sgg.j

40, p. 128, r. 9 e sgg.; 73, p. 269, r. 21 e sgg.233 Si veda per es. Manaresi, 11, p. 32, r. 17 e sgg.; 29, p. 91, r. 32 e sgg.j 48,

p. 159, r, 22 e sgg.; 57, p. 204, r, 13 e sgg.234 Per es. Manaresi, 49, p. 165, r. 9 e sgg.; 70, p. 254, r. 17 e sgg.; 89, p. 322,

r. 21 e sgg.

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Dopo la redazione della notitia, questa viene riletta (<< ••• et eorumrelectum est») 235, dopodiche si passa alIa sottoscrizione. Le sottoscri-zioni delle notitiae sono molto varie. I termini piu usati sono: (manumea) subscripsi, interfui(t), ibi fui(t), in his actis interjuiit). QuesteclliIerenze di terminologia non corrispondono a una differenza del ruoloprocessuale del sottoscrivente. Solo i presidenti adottano una sotto-scrizione piu ampia che gli altri presenti. Nell'anno 818 per esempio,un presidente sottoscrive con: «Signum + manus Oddoni comiti, quibunc noticiam iudicati fieri iussit », mentre gli altri firmano soltantocon: «in bis actis interjui » 0 « qui interjui »236. In molte altre noti-tiae perö questi termini vengono interscambiati tra di loro, per cui eimpossibile trarne delle conclusioni 237. Anche in quei processi, neiquali viene adottata la distinzione tra giudici e trovatori di sentenza,le sottoscrizioni non sono diverse da come abbiamo visto qui sopra 238.

Una volta vediamo gli scabini adottare una sottoscrizione tanto ampiaquanto quella del presidente, ma non differente da essa 239. '.

Se qualcuno non e stato presente a tutto il processo, questo fattosarä menzionato nella sua sottoscrizione: « ... in quantum ante mefactum est interjui » 2400 « interjui, ut supra» 241.

~ Con le sottoscrizioni siamo arrivati alla fine della notitia edellatrattazione dell'andamento processuale. Tiriamo ora le somme.

,. Conclusione.

In base allo studio delle notitiae del periodo 774-880 abbiamo ot-tenuto un'idea abbastanza concreta dello svolgimento del processo nel-

23S Manaresi, 64, p. 233, r. 25. Cfr. anche Manaresi, 66, p. 241, r. 22 e sgg.; 78,p. 287, r. 2 e sgg.

136 Manaresi, 30, p. 94, r. 23 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 6, p. 17, r. 32 e sgg.;20, p. 68, r. 1 e sgg.; 60, p. 22?, r. 24 e sgg.

237 Si veda per es. Manaresi, 16, p. 48, r. 9 e sgg.; 34, p. 108, r. 7 e sgg.; 51,p. 173, r. 1 e sgg.; 63, ~. 228, r. 33 e sgg.; 78, p. 287, r. 8 e sgg.

238 Si veda Manaresi, 37, p. 117, r. 28 e sgg.; 44, p. 146, r. 30 e sgg.; 56, p. 197,r. 14 e sgg.; 59, p. 216, r. 12 e sgg.

139 Manaresi, 49, p. 165, r. 18 e sgg.240 Manaresi, 33, p. 106, r. 9 e sgg.241 Manaresi, 48, p. 159, r. 27 e sgg. Cfr. anche Manaresi, 59, p. 216, r. 14 e

Igg.; 71, p. 260, r. 21 e sgg.

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l'Italia settentrionale dopo la conquista franca. Confrontando i risul-tati di questa ricerca con l'andamento del processo nel periodo longo-bardo, possiamo constat are una grande continuitä: l'anno 774 non eun anno cruciale. Se paragoniamo le diverse fasi del processo nei dueperiodi, vediamo che 10 svoIgimento di alcune fasi rimane pressochsidentico: il tribunale consiste in uno 0 piu giudici assistiti da altripresenti, le due parti convengono davanti a questo tribunale e una diesse present a l'accusa, dopo di ehe inizia formalmente la lite tra leparti, il dibattimento giudiziario. Anche nella terminologia utilizzatanelle notitiae si avverte quest a continuitä. Altre fasi si sono sviluppatenel corso del tempo: il ruolo maggiore dei giudici nel processo e l'usopiu frequente della prova scritta edella prova testimoniale indicanola volontä di diminuire il formalismo processuale in favore della veri-tas. Questi cambiamenti non sono perö invenzioni 0 riforme franche,ma derivano chiaramente da sviluppi gia in atto sotto i re longobardi.

La differenza maggiore tra i1 processo presso i Franchi e quellopresso i Longobardi e la distinzione che i Franchi facevano tra giudici(presidenti) e scabini (trovatori di sentenza). I Longobardi invece nonescludevano mai il presidente dal giudizio. Dall'esame delle notitiae delperiodo franeo risulta ehe dopo la conquista franea la distinzione tragiudici e scabini non e mai stata veramente introdotta nel regno longo--bardo. Mentre fino all'827 i presidenti del tribunale non sono maiesclusi dal giudizio, dopo l'anno 827 si verifies un periodo di transi-zione, nel quale solo in aleuni processi viene adottata la distinzionefranea, mentre nella maggior parte dei casi la procedura rimane 10n-gobarda.

La dominazione franea non ha cambiato notevolmente i1 processogiudiziario nell'Italia settentrionale. Come per altre istituzioni, giaesaminate da altri storici, la continuitä vale anehe per questa impor-tante istituzione giuridica. E perö neeessario, come si e osservato al-l'inizio, metterla alla prova in altri campi, come, per esempio, l'appa-rato amministrativo locale, le istituzioni ecclesiastiche, i diritti per so-nali, ecc., prima di trarre delle conclusioni piu generali suquesto pro-blema della continuitä, che tanto continua a entusiasmare gli storicidell'alto medioevo.

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