Rito speciale controversie licenziamento ex art. 18 st. lav. GG.

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ex art. 18 st. lav.ex art. 18 st. lav.

GG

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Rito speciale

• Le norme che disciplinano il nuovo rito sono contenute nell’art. 1, commi 47-69, L. n. 92/2012.

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Il pacchetto normativo è introdotto dall’

Art. 1, co. 47, L. n. 92/2012 secondo cui:

• Le disposizioni del nuovo rito speciale, contenute nei commi da 48 a 68 <<si applicano alle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18, legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni>>.

• COME SI VEDRA’

• Il modello giudiziale riecheggia lo speciale procedimento “a cognizione sommaria” dell’art. 28 Stat. lav. per la repressione della condotta sindacale datoriale.

• È un procedimento sommario ma non urgente quale quello previsto dall’art. 700 cpc

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Fasi del nuovo rito

3 gradi di giudizio, in 4 fasi• 1. Fase di cognizione sommaria (necessaria):

dinanzi al giudice monocratico di primo grado• 2. Fase ordinaria di opposizione a cognizione

piena (eventuale): dinanzi allo stesso tribunale di primo grado

• 3. Fase di “reclamo”: dinanzi la Corte di Appello• 4. Giudizio di Cassazione

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1. La fase sommaria: ricorso

• La controversia viene introdotta con ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro (art. 1, c. 48) e, quindi, con le regole di competenza territoriale previste nel rito del lavoro (art. 413 cod. proc. civ.).

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1. Fase sommaria: tempi e adempimenti

A seguito della presentazione del ricorso, il Giudice:

- fissa, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti non oltre 40 giorni dal deposito del ricorso;

- assegnando un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a 25 giorni prima dell'udienza;

- nonché fissando un termine, non inferiore a 5 giorni prima della stessa udienza, per la costituzione del resistente.

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1. La fase sommaria: istruttoria e decisione

• Comparse le parti, il Tribunale procede agli “atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio” ex art. 421 cod. proc. civ. (art. 1, c. 48-49).

• L’istruttoria è limitata ai soli atti “indispensabili” e non agli atti “ammissibili e rilevanti” come previsto per la fase di opposizione a cognizione piena (art. 1, c. 57).

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1. La fase sommaria: istruttoria e decisione

• La decisione avviene con ordinanza immediatamente esecutiva, la cui efficacia non può essere sospesa o revocata fino alla pronunzia della sentenza che definisce l’eventuale giudizio di opposizione (art. 1. c. 49-50).

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1. La fase sommaria: non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)

• Si tratta di una fase sommaria, ma non cautelare, in quanto non occorre la prova di alcun periculum concreto.

• Il ricorso ex art. 700 c.p.c. si qualifica come una misura cautelare con funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito.

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1. La fase sommaria: non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)

• Il ricorso d'urgenza è subordinato alla sussistenza di una serie di presupposti, quali:

• la dimostrazione da parte del ricorrente del periculum in mora;

• del fumus boni iuris; • della irreparabilità, gravità ed imminenza del danno;• della atipicità e della sussidiarietà del tipo di tutela

richiesta, e cioè della mancanza di un rimedio ad hoc tra quelli previsti dall’ordinamento giuridico.

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1. La fase sommaria: non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)

• La giurisprudenza di merito ritiene che l'esistenza del periculum in mora vada accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socioeconomica del lavoratore, sicché il ricorrente é tenuto ad allegare e provare circostanze (in ordine alla sua situazione familiare, alla necessità di affrontare spese indilazionabili, alla compromissione del suo equilibrio psico-fisico) dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione) della retribuzione possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile, così da permettere alla controparte l'esercizio di un'effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile, non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione, poiché, in caso contrario, ogni licenziamento integrerebbe il pregiudizio imminente ed irreparabile, così da rendere il ricorso all'art. 700 c.p.c. il rimedio ordinario per la contestazione della legittimità del recesso datoriale, in contrasto con la disciplina del processo del lavoro ove è previsto che la forma naturale di impugnativa del licenziamento sia il ricorso ex art. 414 c.p.c. (Trib. S. Maria Capua Vetere, Sez. lav., 13 maggio 2010).

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1. La fase sommaria: non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)

• Nel modello prefigurato dalla legge n. 92/2012, invece, i motivi di urgenza che giustificano il ricorso ex art. 700 c.p.c. non vanno provati nel corso del medesimo giudizio cautelare, ma sono considerati tali dal legislatore.

• In astratto non può escludersi un ricorso cautelare ex art. 700 cpc che anticipi quello speciale ex L. n. 92/2012

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1. La fase sommaria: non cautelare (ex art. 700 c.p.c.)

• Tuttavia si evidenziano dubbi di fattibilità su tale permanenza:

• 1. Si ritiene che <<il requisito del periculum concreto e specifico andrebbe in siffatta circostanza valutato in modo rigorosissimo in ragione della ricordata fase sommaria tipica, sicché il pregiudizio irreparabile dovrebbe essere così imminente da non poter essere evitato con un provvedimento emesso in un paio di mesi. Il che, salve situazioni davvero eccezionali, appare improbabile>> (Vallebona)

• 2. <<non può escludersi in astratto la permanenza dell’azione cautelare ex art. 700 cpc alle controversie aventi ad oggetto il licenziamento, ma in concreto l’esame del requisito del periculum terrà conto del fatto che l’ordinamento mette a disposizione del lavoratore un rito che si caratterizza per una certa celerità>> (Tribunale di Firenze – Decisioni della Sezione Lavoro in ordine al c.d. rito Fornero).

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2. Giudizio ordinario di opposizione: ricorso

• La parte soccombente nella fase sommaria può proporre innanzi al medesimo Tribunale opposizione avverso l’ordinanza entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione di questa (art. 1, c. 51).

• L’ordinanza non opposta passa in giudicato

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2. Giudizio ordinario di opposizione: ricorso

• L’opposizione si propone “con ricorso contenente i requisiti dell’art. 414 del codice di procedura civile” (art. 1, c. 51)

• l’opposto si costituisce con “memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all’art. 416 del codice di procedura civile” (art. 1, c. 53).

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2. Giudizio ordinario di opposizione: fase a cognizione piena

• L’opposizione introduce un giudizio ordinario a cognizione piena.

• Diversamente dal precedente giudizio sommario – in cui il Giudice decide sulla base dei soli “atti indispensabili” – in questa fase l’accertamento è sugli “atti di istruzione ammissibili e rilevanti” di parte e di ufficio ex art. 421 cod. proc. civ. (art. 1, c. 57).

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2. Giudizio ordinario di opposizione: termini

• I termini sono diversi rispetto alla fase sommaria:

• - sessanta giorni per la fissazione dell’udienza (art. 1, c. 51);

• notifica di ricorso e decreto all’opposto almeno trenta giorni prima dell’udienza (art. 1, c. 52);

• costituzione dell’opposto fino a dieci giorni prima dell’udienza (art. 1, c. 51).

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2. Giudizio ordinario di opposizione: pronuncia

• La causa di opposizione è decisa con sentenza esecutiva completa di motivazione, da depositare entro dieci giorni dall’udienza di discussione (art. 1, c. 57), la cui efficacia può essere sospesa per gravi motivi dalla Corte d’appello (art. 1, c. 60).

• Non è prevista la lettura del dispositivo in udienza.

Su quest’ultimo punto: →

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2. Giudizio ordinario di opposizione: pronuncia

• Tesi maggioritaria:• la lettura del dispositivo in udienza non è più dovuta

dal giudice, che pertanto – ascoltate le parti, al termine dell’ultima udienza - potrà rinviare la propria decisione direttamente alla sentenza da depositare entro 10 giorni dall’udienza

• Tesi minoritaria:• L’art. 1, co. 57, che statuisce l’obbligo per il giudice di

depositare entro 10 giorni dall’udienza la sentenza, si colloca comunque nel quadro del rito del lavoro, modificato soltanto per specifici aspetti, che contempla la lettura del dispositivo, che pertanto anche nel nuovo rito dovrebbe precedere la pubblicazione della sentenza

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3. Reclamo in Corte di Appello

• Avverso la sentenza di primo grado può essere proposto appello (definito “reclamo”) davanti alla Corte di appello, con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza (art. 1, c. 58).

• Oppure, in mancanza di entrambe, si applica il termine di sei mesi dal deposito della sentenza previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (art. 1, c. 61).

• L’udienza deve essere fissata nei sessanta giorni dal deposito del ricorso e i termini sono gli stessi del primo grado (art. 1, c. 60).

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3. Reclamo in Corte di Appello

• Come per l’appello nel rito del lavoro sono ammessi nuovi mezzi di prova solo se indispensabili ai fini della decisione o se non erano proponibili “in primo grado” (art. 1, c. 59). La preclusione di domande ed eccezioni nuove non è espressa, ma si ricava dal sistema.

• La decisione avviene anche qui, dopo eventuali note difensive, con sentenza da depositare entro dieci giorni dall’udienza di discussione e senza lettura del dispositivo (art. 1, c. 60).

• L’efficacia esecutiva di tale sentenza può essere sospesa dalla Corte di appello per gravi motivi in pendenza di ricorso per cassazione (art. 1, c. 62).

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4. Giudizio di Cassazione

• La sentenza di appello è ricorribile per cassazione entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione (art. 1, c. 62) oppure, in mancanza di entrambe, nel termine di sei mesi dal deposito della sentenza previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. (art. 1, c. 64).

• L’udienza di discussione è fissata dalla Cassazione “non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso” (art. 1, c. 63). (art. 3, D.I. 19 maggio 2009)

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• Si compone di 2 fasi:• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:• Atto introduttivo

- Si introduce con ricorso davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

- L’atto può essere molto stringato; non è necessario formulare in modo completo le istanze istruttorie, né produrre tutti i documenti; non vi sono preclusioni per istanze successive.

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:• Termini

- l’azione va promossa entro 180 giorni dall’impugnazione (270 per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012)

- l’udienza deve essere fissata entro 40 giorni dal deposito del ricorso il ricorso deve essere notificato entro 25 giorni prima dell’udienza

- il convenuto si deve costituire 5 giorni prima dell’udienza.

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:• Procedimento

- Il giudice sente le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.

• Conclusione

- Questa fase si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata, se non con la sentenza emessa all’esito della seconda fase

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:

OPPOSIZIONE• Atto introduttivo

- Si propone con ricorso avanti il Tribunale che ha emesso l’ordinanza.

- Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c.; è quindi un normale ricorso di lavoro e si applicano le preclusioni del processo del lavoro

- Si possono dedurre circostanze nuove, non dedotte nella prima fase di giudizio e proporre istanze istruttorie diverse

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:

OPPOSIZIONE• Termini

- Il ricorso va depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza

- L’udienza viene fissata entro 60 giorni dal deposito ricorso

- Il ricorso deve essere notificato almeno 30 giorni prima dell’udienza

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:

OPPOSIZIONE• Termini

- Il convenuto deve costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza depositando una memoria che abbia i requisiti di cui all’art. 416 c.p.c. : si applicano anche a lui le normali preclusioni del rito del lavoro

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:

OPPOSIZIONE• Termini

- Se chiama in causa un terzo deve farlo con la memoria di costituzione

- In questo caso (o anche se è il Giudice a estendere il contraddittorio a un terzo) il Giudice fissa nuova udienza entro 60 giorni e il terzo si deve costituire 10 giorni prima dell’udienza

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Sintesi

GIUDIZIO I GRADO• SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO:

OPPOSIZIONE

- Il Giudice sente le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione ammissibili

- Assegna eventuale termine per note

- Decide con sentenza che deposita entro i 10 gg. successivi all’udienza discussione (probabilmente non c’è più lettura del dispositivo in udienza)

- La sentenza è provvisoriamente esecutiva

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Sintesi

II GRADO: GIUDIZIO IN APPELLO• Procedimento

- la Corte di Appello può sospendere l’esecutività della sentenza di I grado se sussistono gravi motivi

- Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o nuovi documenti, salvo che:

a) siano indispensabili;

b) che la parte dimostri di non aver potuto proporli prima.

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Sintesi

II GRADO: GIUDIZIO IN APPELLO• Procedimento

- Sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, la Corte procede agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza che viene depositata in cancelleria entro 10 gg. dall’udienza di discussione

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Sintesi

III GRADO: CORTE DI CASSAZIONE• Termini

- Il ricorso va proposto entro 60 gg. dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

- La Corte fissa l’udienza entro 6 mesi dalla proposizione del ricorso

- La sospensione dell’esecutività della sentenza di Appello non va richiesta alla Corte di Cassazione, ma alla Corte di Appello, che può sospendere se ci sono gravi motivi.

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 47

• La riforma introduce un rito speciale per le controversie “aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni” (art. 1, c. 47).-

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 47

ESCLUSE

• Pertanto sono escluse dal rito speciale le controversie relative a licenziamenti in cui non ci sia alcuna domanda di applicazione dell’art. 18 stat. lav.

• Si tratta di licenziamenti ingiustificati rientranti nel campo di applicazione dell’art. 8, l. n. 604/1966 in ragione delle dimensioni dell’organico o della natura di organizzazione di tendenza del datore di lavoro (tutela obbligatoria).

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 47

Tuttavia

• il rito speciale resta applicabile se il lavoratore:

- deduce l’esistenza di un organico sufficiente all’applicazione dell’art. 18 stat. lav., gravando l’onere della prova del contrario sul datore di lavoro (Cass. Sez. Un. n. 141/2006)

-oppure chiede l’applicazione dell’art. 18, co. 1-3., deducendo trattarsi di un licenziamento vietato o inefficace per difetto di forma

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 47

• In questo caso, secondo la dottrina:

“anche la domanda subordinata di tutela debole ex art. 8 della legge n. 604/1966 per l’ingiustificatezza del recesso rientrerà per trascinamento nel rito speciale, dovendosi altrimenti ipotizzare una assurda separazione tra domanda principale e domanda subordinata relative allo stesso licenziamento perfino, in ipotesi, per lo stesso vizio di ingiustificatezza” (così Vallebona).

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 47

INCLUSE

• Sono espressamente e ragionevolmente ricomprese nel rito speciale le “questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro” (art. 1, c. 47), che sono pregiudiziali alla controversia sul licenziamento se è contestata la natura subordinata del rapporto

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 48

• Ai sensi dell’art. 1, co. 48, sono ammesse anche altre domande “fondate sugli identici fatti costitutivi”.

• Trattasi di fattispecie difficili da ipotizzare.

Su questo punto: →

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 48

• Difficilmente potrebbe trattarsi di una domanda per risarcimento di danni non patrimoniali derivanti dal licenziamento a tutela reale (ad es. danni morali ed esistenziali), poiché in siffatta circostanza il “fatto costitutivo” non sarebbe identico ma ulteriore.

Page 41: Rito speciale controversie licenziamento ex art. 18 st. lav. GG.

5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 48

• Né potrebbe trattarsi di un ricorso azionato per l’ottenimento di un risarcimento di danni di qualsiasi tipo che derivano da un fatto ulteriore rispetto al licenziamento, come nel caso del licenziamento ingiurioso, poichè in tale circostanza è lo stesso illecito ad essere non identico.

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5. Campo di Applicazione: art. 1, co. 48

• Potrebbe invece trattarsi dell’ipotesi in cui nel ricorso avverso un licenziamento ex art. 18 st. lav. (tutela reale) si proponga anche una domanda subordinata di indennizzo ex art. 8 L. 604/66 (tutela obbligatoria).

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Regime intertemporale

• Per espressa previsione dell’art. 1, co. 67, il nuovo rito si applica solo “alle controversie instaurate successivamente all’entrata in vigore della legge” (art. 1, c. 67).

• Il riferimento alle “controversie” e non ai “giudizi” significa che il nuovo rito non si applica ai giudizi di impugnazione successivi alla nuova legge in controversie instaurate prima.