Licenziamento illegittimo e conseguenze sanzionatorie

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Licenziamento individuale illegittimo Regimi di tutela del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore privato Differenti tutele per lavoratori assunti da uno stesso datore di lavoro

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Licenziamento individuale illegittimo Regimi di tutela delrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel settore privato

Differenti tutele per lavoratori assunti da uno stesso datore di lavoro

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Tutelaart. 18 L. 300/70

e art. 8 L. 604/1966

Contratto a tutele crescentiD.lgs. 23/2015

I lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015 rientrano (salvo deroghe) nel campo di applicazione del D.lgs. 23/2015 istitutivo del

cosiddetto «contratto a tutele crescenti».I rapporti di lavoro già in essere a tale data, mantengono il

regime di tutela previsto dall’art. 18 della Legge n. 300/1970 «Statuto dei Lavoratori» ovvero dalla Legge n. 604/1966.

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Licenziamento illegittimo Lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015

4 differenti regimi sanzionatori

Reintegrazione con risarcimento pieno:

licenziamento discriminatorio; intimato in costanza di matrimonio; in costanza di tutela ex. d.lgs. 151/2001; per altri

casi di nullità; intimato in forma orale; per motivo illecito determinante.

*Tutela estesa a prescindere dal numero di dipendenti occupati e anche a favore dei dirigenti.

Reintegrazione con risarcimento fino a dodici mensilità:

licenziamento disciplinare con insussistenza del fatto contestato o riconducibilità a condotta punibile con sanzione

conservativa, come da CCNL o codice disciplinare applicabile; per «manifesta insussistenza» del motivo posto a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. soppressione del posto mai avvenuta, ecc.); intimato in

violazione del periodo di comporto; per insussistente inidoneità fisica o psichica alle mansioni.

Risarcimento compreso fra le dodici e le ventiquattro mensilità:

«altre ipotesi» accertate dal giudice, in cui non ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare (es. un furto di beni di modico valore, un’assenza ingiustificata, un danno prodotto

per negligenza, ecc.) e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (es. custodia cautelare per fatto estraneo

agli obblighi contrattuali, scarso rendimento, mancato adempimento dell’obbligo di repechage, ecc.).

Risarcimento compreso fra le sei e le dodici mensilità:

licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione (art. 2, C. 2, L. 604/66); per violazione della

procedura di contestazione disciplinare (art. 7, L. 300/70); per violazione della procedura di licenziamento per giustificato

motivo oggettivo (art. 7, L. 604/66).

Art. 18 Legge n. 300/1970

Aziende con + 15 dipendenti*

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Reintegrazione con risarcimento pieno conseguenze sanzionatorie:

1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione nel caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.

2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non inferiore a cinque mensilità) dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum

3. Ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di licenziamento illegittimo (con aggiunta di sanzioni e interessi legali).

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Reintegrazione con risarcimento limitato a dodici mensilità

Conseguenze sanzionatorie:

1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione nel caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.

2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, detratto aliunde perceptum e aliunde percipiendum

3. Ricostituzione della posizione previdenziale «differenziale» per tutto il periodo coperto dall’indennità risarcitoria (con aggiunta di interessi legali ma senza sanzioni).

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Risarcimento compreso fra le dodici e le ventiquattro mensilità

Conseguenze sanzionatorie:

1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, in relazione (principalmente) all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Il giudice tiene conto anche delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum).

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Risarcimento compreso fra le sei e le dodici mensilitàConseguenze sanzionatorie:

1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità, in relazione (principalmente) all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. Il giudice tiene conto anche della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal lavoratore.

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Licenziamento illegittimoLavoratori a tempo indeterminato assunti prima del 7 marzo 2015

Risarcimento compreso fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità

Conseguenze sanzionatorie:

1. Riassunzione del lavoratore oppure (a scelta del datore di lavoro) indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa fra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio, al comportamento ed alle condizioni delle parti.

La misura dell’indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai vent’anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupi più di quindici prestatori di lavoro («spalmati» su più unità produttive che, prese singolarmente, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18).

Legge n. 604/1966 Aziende fino a 15 dipendenti (art. 18 commi 8 e 9 L. 300/1970)

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Licenziamento illegittimo Lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015

4 differenti regimi sanzionatori

Reintegrazione con risarcimento pieno:

licenziamento discriminatorio; intimato in costanza di matrimonio; in costanza di tutela ex. d.lgs. 151/2001; per altri

casi di nullità; intimato in forma orale; per motivo illecito determinante; per difetto di giustificazione di inidoneità fisica

o psichica alle mansioni.*Tutela estesa a prescindere dal numero di dipendenti

occupati e anche a favore dei dirigenti.

Reintegrazione con risarcimento fino a dodici mensilità:

licenziamento disciplinare con insussistenza del fatto materiale contestato.

Tutela risarcitoria piena: 2 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24

mensilità:quando non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per giustificato motivo

soggettivo o per giusta causa.

Tutele risarcitoria attenuata: 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di

12 mensilitàlicenziamento intimato con violazione del requisito di

motivazione (art. 2, C. 2, L. 604/66); per violazione della procedura di contestazione disciplinare (art. 7, L. 300/70).

D.lgs. n. 23/2015 Aziende con + 15

dipendenti*

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Reintegrazione con risarcimento pieno conseguenze sanzionatorie:

1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione (di riferimento per il calcolo del TFR) nel caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.

2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non inferiore a cinque mensilità) dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum

3. Ricostituzione della posizione previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di licenziamento illegittimo (con aggiunta di sanzioni e interessi legali).

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Reintegrazione con risarcimento limitato a dodici mensilità

Conseguenze sanzionatorie:

1. Reintegra del dipendente o versamento di quindici mensilità di retribuzione (di riferimento per il calcolo del TFR) nel caso in cui il lavoratore comunichi tale opzione al datore di lavoro entro 30 gg. dalla sentenza.

2. Indennità risarcitoria (in ogni caso non superiore a dodici mensilità) dal giorno del licenziamento sino alla reintegrazione, detratto aliunde perceptum e aliunde percipiendum

3. Ricostituzione della posizione previdenziale «differenziale» per tutto il periodo coperto dall’indennità risarcitoria (con aggiunta di interessi legali ma senza sanzioni).

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Tutela risarcitoria pienaConseguenze sanzionatorie:

1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.

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Licenziamento illegittimoRegimi di tutela nel rapporto di lavoro subordinato

Tutela risarcitoria attenuataConseguenze sanzionatorie:

1. Indennità risarcitoria onnicomprensiva, non soggetta a contribuzione previdenziale, di importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

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Licenziamento illegittimoLavoratori a tempo indeterminato assunti dal 7 marzo 2015

Tutela risarcitoria massimo 6 mensilità Conseguenze sanzionatorie:

1. Nei casi di licenziamento ingiustificato l’indennità sarà pari ad 1 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità. In caso di vizi formali e procedurali saranno computate 0,5 mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità.

D.lgs. n. 23/2015 Aziende fino a 15 dipendenti

(art. 18 commi 8 e 9 L. 300/1970)

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Ai fini deflattivi del contenzioso si prevede che il datore di lavoro possa offrire al lavoratore licenziato una somma esente da imposizione fiscal e previdenziale pari ad 1 mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 ed un Massimo di 18 mensilità, mediante la consegna al lavoratore di un assegno circolare.Per le piccolo imprese, che non integrano I requisiti dimensionali previsti dall’art. 18, commi 8 e 9, della Legge 300/1970, le mensilità che possono essere offerte al dipendente sono del valore di 0,5 per ogni anno di anzianità lavorativa, con un minimo di 1 ed un Massimo di 6 mensilità.L’offerta può avvenire solo in una delle sedi abilitate ex art. 2113, comma 4, c.c.

OFFERTA DI CONCILIAZIONEART. 6 D.lgs. 23/2015