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N. 01-2013 Ristrutturazione e risparmio energetico: la detrazione  

Detrazione per ristrutturazione

Detrazione per risparmio energetico

Detrazione per acquisto mobili

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DETRAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE

Con Legge n. 449/1997 (Finanziaria 1998) è stata introdotta un’agevolazione fiscale per i

contribuenti che effettuano interventi di recupero del patrimonio edilizio, consistente in una

detrazione nella misura del 36%. Nata come agevolazione di carattere transitorio, ha riscosso

negli anni un successo tale da indurre il legislatore a darne costante conferma nel corso degli

anni ed infine, a decorrere dal 2012, a confermarla a regime.

Da ultimo, l’articolo 4, D.L. n. 201/2011 (c.d. “Decreto salva Italia”), ha disposto la conferma a

regime della detrazione in esame, a partire dal 1° gennaio 2012; l’agevolazione è stata infatti

inserita nel TUIR, e precisamente nel nuovo articolo 16-bis, rubricato “Detrazione delle spese

per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Di seguito si pongono alcuni quesiti su tale agevolazione che fino al 31.12.2013 risulta

maggiorata al 50% (rispetto all’ordinario 36%) e su un tetto di spese di 96.000 euro (rispetto

all’ordinario 48.000 euro).

Il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali

aumenti, ma non essendo ad oggi ancora in vigore, siffatta proroga nei quesiti di seguito

esposti non verrà considerata.

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1. Detraibili le spese per i rilevatori di gas

… Si può ottenere la detrazione del 36-50% per l'acquisto di un elettrodomestico per la cucina che rileva il gas? … Sono detraibili dall'Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese, pagate con bonifico "parlante", per opere volte ad evitare gli infortuni domestici (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), come, ad esempio, l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortuni e l'installazione di corrimano lungo le scale (Circolare ministeriale 7/E del 26 gennaio 2001). Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli effettuati “su impianti preesistenti, finalizzati ad evitare infortuni domestici”, come “la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (ad esempio: sostituzione del tubo del gas, riparazione di presa mal funzionante)”. Per le “opere volte ad evitare gli infortuni domestici”, infatti, “non si richiede che l'intervento sia innovativo” e che rientri in una particolare e più ampia categoria di interventi edilizi (Circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001). Non spetta l'agevolazione, però, per il semplice acquisto di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, come “l'acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas”, in quanto questa “fattispecie non integra un intervento sugli immobili” (Circolare ministeriale 13/E del 6 febbraio 2001). 2. Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico

… Un contribuente effettua nel 2012 il pagamento con un unico bonifico di una fattura in cui sono evidenziati sia lavori di ristrutturazione edilizia che di risparmio energetico. Nella causale del bonifico è stata inserita solo la dicitura "detrazione art. 16-bis" perché la banca non permetteva l'inserimento di entrambe le diciture. In sede di verifica l'A.E. potrebbe disconoscere la spesa riferita al risparmio Energetico? E, nel caso di ripetizione

del bonifico nel 2013, la spesa a quale anno dovrà essere imputata?

… Si ricorda che la detrazione d'imposta del 55%/65% per l'efficienza energetica non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali, come, per esempio, la detrazione del 50% e del 36% per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio. Perciò, nel caso in cui gli interventi realizzati su un immobile rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro bonus fiscale, rispettando ovviamente gli adempimenti previsti per l'agevolazione fiscale in questione. Fermo quanto detto, si precisa che la Risoluzione n. 55/E del 7.06.2012 ha stabilito che se nella causale del bonifico non vengono indicati i riferimenti normativi, il codice fiscale del beneficiario e il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato, la detrazione decade qualora tale errore abbia impedito di operare la ritenuta del 4%. Tuttavia è possibile la ripetizione del bonifico con le corrette indicazioni qualora lo stesso avvenga nello stesso anno. Per tale motivo si ritiene che, nel caso prospettato, l'integrazione dei presupposti nell'anno successivo faccia venir meno il diritto alla detrazione per il 2012 con la conseguenza che la detrazione "slitta" di un periodo d'imposta, poiché l'agevolazione spetta a partire dall'anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta. 3. Il balcone che diventa veranda

… I lavori per coprire una terrazza e crearne una stanza sono detraibili al 36-50 per cento? … Gli interventi relativi alla copertura di terrazze o balconi, anche sovrastanti l'appartamento in cui si abita, sono detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) se sono diretti,

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ad esempio, alla trasformazione degli stessi in verande non completamente chiuse lateralmente. In caso contrario, infatti, si viene a realizzare un nuovo vano dell'abitazione, con il conseguente aumento della cubatura. La Guida dell'Agenzia delle Entrate al 36% ha incluso la trasformazione «del balcone in veranda» tra gli interventi di ristrutturazione edilizia. La riparazione di terrazze e delle relative pavimentazioni sono considerate manutenzione ordinaria, quindi sono agevolate al 36-50% solo per le parti comuni dei condomini (Circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E). 4. Detraibile la spesa per il progettista

… È agevolata al 36-50% la spesa del professionista che fa i progetti? … Sì, sono detraibili le spese sostenute per la «progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia» (articolo 16-bis, comma 2, Tuir). Sono detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) le spese «per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse», per la «messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)», «per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti» e «per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi» (risoluzione 18 agosto 2009, n. 229/E; risoluzione Dre Lombardia 3 marzo 1999, n. 76227, circolari 24 febbraio 1998, n. 57/E, 11 maggio 1998, n. 121/E). Sono detraibili anche le «spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria per comprovare la sicurezza statica dei fabbricati, nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari» al rilascio della suddetta documentazione (Circolare ministeriale 29 dicembre 1999, n. 247/E, paragrafo 1.6).

5. Lavori in casa e in condominio

… Ho effettuato delle opere di ristrutturazione edilizia nel mio appartamento nel corso del 2013. Contemporaneamente il condominio dove è l'immobile di mia proprietà ha rinnovato la facciata e i marciapiedi circostanti. La soglia dei 96.000 euro va considerata complessivamente trattandosi dello stesso immobile? … No. Le opere su parti condominiali vanno considerate a sé. Pertanto sarà possibile portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 96.000 per l'abitazione privata oltre che la parte che sarà certificata dall'amministratore condominiale relativa alle opere eseguite su parti comuni. Il chiarimento è intervenuto nella risoluzione 442 del 17 novembre 2008 dell'agenzia delle Entrate. 6. Box scontato solo se pertinenziale

… Mio marito e io abbiamo sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un'abitazione e annesso box auto. L'idea era quella di intestare interamente la proprietà a me. Ho sentito però che l'autorimessa potrebbe permettermi un beneficio fiscale. Essendo io a suo carico, posso comunque detrarre parte della spesa? Nel caso può detrarla lui? … No. Ciò che è agevolato è l'acquisto del box limitatamente alla quota riferibile al costo di costruzione certificato dall'impresa cedente. Il beneficio è in termini di credito d'imposta nel limite del 50% fino a 96.000, da ripartire in 10 anni. Tuttavia, spetta nella misura in cui trova capienza nell'imposta dovuta. Ne consegue che in assenza di imposta o in caso di incapienza, la parte in eccesso della quota imputabile all'esercizio è persa, non spettando alcun diritto di rimborso. Non va poi dimenticato che l'acquisto del box è agevolabile solo se pertinenziale all'abitazione. Nel caso prospettato, dunque, non sarà comunque ipotizzabile l'eventuale acquisto della sola autorimessa da parte del marito, in quanto mancherebbe il vincolo di pertinenzialità. Pertanto, l'unica possibilità è l'intestazione

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(anche in quota) dell'abitazione ed eventualmente il 100% del garage al fine di poter beneficiare in misura piena della detrazione. Si ricorda che comunque per la parte di costo riferibile all'autorimessa è necessario il bonifico. Se effettuato prima dell'atto definitivo di compravendita, è necessario che l'accordo sia dimostrato da un contratto preliminare registrato nel quale emerga il vincolo pertinenziale. 7. L'agevolazione passa all'acquirente

… Ho acquistato un immobile e a oggi ho solo sottoscritto il preliminare. Il venditore mi ha evidenziato che a mia scelta può trasferirmi il credito d'imposta spettante per le opere di ristrutturazione che ha effettuato nel corso del 2012. Ciò è corretto? Come funziona? … Sì, è corretto. Il credito è trasferibile attraverso gli atti di compravendita. È facoltà del cedente scegliere di continuare a usufruire del beneficio ovvero trasferirlo all'acquirente. In assenza di indicazioni la detrazione si trasferisce al nuovo soggetto, il quale potrà procedere alla detrazione limitatamente alle quote di decimi rimaste. È consigliabile, ad ogni modo, che tale accordo sia regolato nel contratto di compravendita. 8. L'inquilino sconta i lavori

… Sono inquilino in un appartamento e in accordo con il proprietario posso eseguire delle opere di ristrutturazione. Posso accedere ai benefici fiscali previsti? … Sì. Non è necessario esserne proprietari, in quanto è sufficiente avere il possesso dell'immobile e sostenere le spese. Il contribuente, infatti, può detrarre le spese agevolabili documentabili con fattura allo stesso intestata e il cui pagamento sia stato eseguito con bonifico bancario o postale.

9. La tariffa incentivante è alternativa

… Sono detraibili al 36-50% i pannelli solari per il fotovoltaico? … L'installazione di pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica può rientrare nell'agevolazione fiscale del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), ma l'articolo 9, comma 4, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le “tariffe incentivanti” per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli “impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia” (articolo 7) non siano “applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale” sulle ristrutturazioni edilizie (Circolare 46/E del 19 luglio 2007, Risoluzione 207/E del 20 maggio 2008). La detrazione del 36% (50% per i pagamenti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo, bensì una forma di remunerazione dell'energia ceduta alla rete. Nello scegliere tra le due agevolazioni, va considerato che la detrazione del 36-50% si ripartisce in 10 anni, mentre la tariffa incentivante è spalmata su 20 anni. 10. Cumulabilità della detrazione 65%

… Viene ristrutturato un immobile dopo un evento simico beneficiando degli incentivi per la ricostruzione post terremoto. Adeguando l’immobile alle nuove disposizioni normative in campo energetico, è possibile usufruire anche delle detrazioni del 65% dell’IRPEF? … L’Art. 10 del “decreto edifici”, al comma 1, sostiene che le detrazioni in oggetto “non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’Art. 1, commi da 2 a 5”.

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Il che significa che nel caso in cui per la stessa opera (quindi per la stessa spesa), si possa usufruire di più detrazioni previste da normative nazionali (ad esempio quelle del 65%, del 50% o altri incentivi diversamente finalizzati), non essendo questi cumulabili, l’utente deve scegliere di avvalersi di una di queste agevolazioni. Qualora invece tali incentivi interessino opere diverse (sia pure nell’ambito del medesimo intervento di riqualificazione edilizia) e, in relazione a ognuna di esse, competa una diversa agevolazione, il contribuente potrà beneficiare dell’agevolazione prevista di volta in volta per ciascuna di esse. Così ad esempio, se il contribuente effettua lavori di rifacimento del tetto, rientranti solo nell’ambito agevolativo della ricostruzione a seguito di eventi sismici e, allo stesso tempo, interventi di installazione di pannelli solari interessati soltanto dalla detrazione del 65%, egli potrà beneficiare, per il primo intervento, dell’agevolazione post-sisma e, per il secondo, della detrazione del 65%. 11. Interventi di manutenzione ordinaria

… Ho sostituito le piastrelle del bagno: posso accedere alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie anche se l’immobile non costituisce abitazione principale? Sempre nel mese di luglio 2013 ho acquistato dei mobili (per il bagno), posso fruire del bonus mobili? … Purtroppo in entrambi i casi la risposta è negativa, perché la semplice sostituzione di piastrelle rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria e non di manutenzione straordinaria, e in quanto tale non può fruire della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

È invece ininfluente il fatto che l’immobile non costituisca abitazione principale. Non è infatti necessario che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento agevolato sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza entro un determinato lasso di tempo.

12. Acquisto nuda proprietà

… Nel caso in cui due soggetti acquistino uno la nuda proprietà e l’altro l’usufrutto dell’immobile ristrutturato, la detrazione per ristrutturazione calcolata sul 25 per cento del prezzo di acquisto spetta a ciascuno nella misura del 50% della detrazione oppure tale detrazione deve essere proporzionata ai rispettivi valori della nuda proprietà e dell’usufrutto? … Per questa fattispecie di agevolazione, l’acquirente ha diritto alla detrazione Irpef indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione. Si ricorda che:

o nell’ipotesi di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell’immobile. In ogni caso, anche gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo;

o il prezzo d’acquisto su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo di vendita dell’immobile e che, come tale, contribuisce a determinare la spesa complessiva;

o la detrazione opera solo se oggetto di acquisto sia un’unità immobiliare di tipo residenziale (accatastata come “casa di abitazione”), mentre non è applicabile nel caso di acquisto di unità immobiliari che, sebbene facciano parte di un edificio interamente ristrutturato, non siano di tipo abitativo. In sostanza, non si può fruire del beneficio fiscale nell’ipotesi, ad esempio, di acquisto di un box posto all’interno di un fabbricato ristrutturato;

o l’agevolazione può applicarsi anche per le unità diverse da quelle di tipo

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residenziale solo nell’ipotesi in cui vengano acquistate contestualmente a quelle abitative e siano qualificate in atto quali pertinenze di queste ultime.

Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 e spetta entro l’importo massimo di 96.000 euro. Per il caso esposto nel quesito hanno diritto a usufruire della detrazione prevista per l’acquisto di immobili ristrutturati, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). La detrazione del 36% o 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti) va calcolata nel limite di 96.000 e forfetariamente su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto. Conseguentemente, in presenza di più soggetti che sostengono le spese per l’acquisto di una singola abitazione ristrutturata è da suddividere fra i diversi comproprietari, in base al costo di acquisto sostenuto da ciascuno di essi. Quindi, nella fattispecie prospettata, deve farsi riferimento al costo riferibile all’acquisto della nuda proprietà e all’acquisto dell’usufrutto. 13. Cambio residenza

… Padre e due figlie vivono assieme nella casa di proprietà della madre (e moglie). Le figlie acquistano dalla madre due pertinenze dell'abitazione e, con cambio d'uso/fedele ricostruzione, le trasformano in due immobili residenziali. Il padre sostiene parte delle spese di ristrutturazione come familiare convivente. Al termine dei lavori, il padre deve trasferire la residenza in una delle nuove unità abitative per continuare a detrarre i costi per le ristrutturazioni? … Con la risoluzione 14/E dell’8 febbraio 2005, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica istanza d'interpello avanzata da un contribuente, ha considerato applicabile la detrazione del 36% (attuale 50% sino al prossimo 31 dicembre 2013, ex articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986, e articolo 16 del Dl 63/2013 convertito in Legge 90/2013) in

seguito alla ristrutturazione di un fienile (ma il discorso vale per tutti gli immobili strumentali, anche per la trasformazione di pertinenze di abitazione in abitazione, come nel caso descritto dal lettore) che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lettera d dell’articolo 31 della Legge 457/1978, ora trasfuso nell’articolo 3, comma 1, lettera d, del D.P.R. 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale. Se il padre è convivente con le figlie (che acquisiscono la proprietà delle pertinenze dalla madre), e la convivenza è iniziata da prima dell’inizio dell’intervento di ristrutturazione, la detrazione compete anche al padre stesso, non proprietario, a condizione che le fatture siano a lui intestate e i bonifici siano da lui eseguiti (risoluzione 184/E del 2002). Il successivo venire meno della convivenza al termine della ristrutturazione (per trasferimento di residenza delle figlie) non fa venire meno il diritto alla detrazione per il padre (circolari 121/E e 57/E del 1998). La risposta è quindi negativa. Il padre, avendo acquisito il diritto alla detrazione come familiare convivente con le figlie, non è obbligato a trasferire la residenza in una delle case realizzate. 14. Detrazione e successiva locazione

… Vorrei sapere se la detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione, chiesta dal solo proprietario, possa essere fruita per tutti i 10 anni anche nell'ipotesi in cui, dopo qualche anno, l'immobile venga locato. Vorrei inoltre sapere se l'eventuale risposta positiva valga anche nel caso in cui la detrazione venga chiesta da un familiare (convivente da prima dell'inizio lavori) per la parte di lavori con fattura e bonifico a lui intestati.

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… La risposta è affermativa. La detrazione del 50% (articolo 16 bis, Tuir 917/1986 e articolo 16 del D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013) si applica per le spese sostenute in relazione a interventi di recupero eseguiti su immobili posseduti direttamente o anche concessi in locazione. L’acquisizione del diritto alla detrazione in 10 anni in qualità di proprietario non impedisce la successiva locazione dell’immobile medesimo. Se il diritto era stato acquisito in qualità di familiare convivente su un immobile tenuto a disposizione del nucleo familiare (bonifici eseguiti dal familiare e fatture a lui intestate), la successiva locazione dello stesso non fa venir meno il diritto alla detrazione per il familiare convivente anche se la convivenza in quell’immobile non è più possibile in quanto lo stesso viene successivamente locato. L’importante è che all’atto del sostenimento delle spese di ristrutturazione la casa oggetto dell’intervento fosse libera, cioè a disposizione anche del coniuge convivente (circolari 57/E e 121/E del 1998). 15. Ristrutturazione laboratorio

… Sono proprietario di un immobile classificato al catasto come A/3. Volevo fare dei lavori di ristrutturazione edilizia e volevo sapere se è possibile fruire della detrazione fiscale del 50%, tenendo conto che dopo la ristrutturazione dovrò adibire l'immobile a laboratorio per apparecchi acustici con relativo cambio di destinazione d’uso. … Circa gli immobili interessati dall’agevolazione, l’Amministrazione ha fornito chiarimenti in ordine a specifiche fattispecie, relative, in particolare, alla trasformazione di fabbricati strumentali in abitazioni e agli interventi eseguiti su immobili a “uso promiscuo”.

Con la Risoluzione n.14/E dell’8 febbraio 2005, l’Agenzia delle Entrate, in risposta a una specifica istanza di interpello avanzata da un contribuente, ha esaminato il caso di ristrutturazione di un fabbricato strumentale

rurale (nello specifico un fienile) che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo. L’Agenzia ha concesso la detrazione a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare l’Amministrazione ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia (di cui alla lett. d dell’art.31 della Legge 457/1978, ora trasfuso nell’art.3, comma 1, lett. d, D.P.R. 380/2001), possono ricomprendersi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici, secondo quanto stabilito dalle leggi regionali e dalla normativa locale. I lavori agevolabili riguardanti i fabbricati strumentali (da trasformare in fabbricati abitativi), dato il tenore letterale delle precisazioni amministrative, sono solo quelli volti a trasformare l’organismo edilizio al fine di mutarne la destinazione d’uso, da strumentale ad abitativo e, come tali, rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia, di cui all’attuale art.3, comma 1, lett.d, del D.P.R. 380/2001. Con riferimento al cambio di destinazione d'uso di un fabbricato (da abitativo a strumentale come studio) la detrazione Irpef per le spese relative a interventi di ristrutturazione non si rende applicabile (articolo 2, comma 10, Legge 191/2009). Anche se gli interventi vengono eseguiti su un fabbricato abitativo (A/3), il cambio di accatastamento al termine dei lavori rappresenterebbe un comportamento che in sede di verifica porterebbe alla decadenza dai benefici, anche perché il cambio di destinazione è subito dopo l’ultimazione dei lavori (a diverse conclusioni si arriverebbe se l’immobile continuasse a essere destinato ad abitazione senza variazione catastale). 16. Condizionatore

… Un cliente è intenzionato a installare un condizionatore in pompa di calore con diritto all'agevolazione pari al 50%. Nel bonifico, oltre a indicare il codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa e del beneficiario, così come gli

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estremi della fattura, dovrà indicare che trattasi di bonifico effettuato come ristrutturazione edilizia ex lege 449/97 e non di bonifico effettuato per risparmio energetico (65%)? … La risposta è negativa. Basterà indicare gli estremi normativi della detrazione del 50% (e non del 65%) nella causale di versamento, che potrebbe essere: “Acquisto e installazione di condizionatore con pompa di calore; detrazione del 50%, articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 16 Dl 63/2013”. Si ricorda che in alternativa al 50% è ora possibile applicare anche la detrazione del 65%, che è stata estesa anche ai condizionatori con pompa di calore in sede di conversione in legge del provvedimento (articolo 14 Legge 90/2013). 17. Conviventi

… Due giovani hanno in programma di sposarsi. La ragazza sta per diventare proprietaria dell'appartamento in cui andranno ad abitare. Dei due, solo il ragazzo ha un lavoro a tempo indeterminato e sosterrà i costi di ristrutturazione e arredamento della casa. Ma, non essendo proprietario, si chiede: in che modo potrà fruire delle detrazioni fiscali? Potrebbe essere sufficiente la convivenza, nel senso che il ragazzo trasferisce il proprio domicilio presso quello della promessa sposa, costituendo un proprio "stato di famiglia" presso l'anagrafe del Comune? In alternativa, quale altra soluzione è possibile? … La soluzione più facile è quella del matrimonio, in modo da fruire della detrazione del 50% come coniuge convivente. In alternativa, comunque, è possibile accedere alla detrazione come convivente non coniugato, anche se non ci sono pronunciamenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se il convivente è tale prima dell’inizio dei lavori, e si tratta di famiglia di fatto, la detrazione può essere invocata a titolo di convivente more uxorio, anche se sul punto non c’è un pronunciamento ufficiale. Infatti, in ordine alla valutazione del rapporto di convivenza fra due soggetti non sposati, ai fini

della fruibilità della detrazione Irpef del 36%-50% (articolo 16 bis Tuir 917/1986 e articolo 16 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013), la Corte di cassazione, Sezione Tributaria (sentenza 5 novembre 2008 n. 26543) ha equiparato la posizione del convivente “more uxorio” a quella del coniuge convivente. La pronuncia in questione, anche se non ancora recepita dall’Agenzia delle Entrate, assume rilevanza in quanto la Corte di cassazione perviene all’espressa assimilazione del rapporto di convivenza “more uxorio” a quella di coniugio. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene possibile la detraibilità delle spese sostenute dal convivente per intervento eseguito sulla casa della convivente. Ovviamente, per la parte delle spese sostenute dal convivente, le fatture e i bonifici devono essere a lui intestati. In alternativa, è comunque possibile, prima dell’inizio dei lavori, stipulare un contratto di comodato debitamente registrato e chiedere la detrazione come comodatario. Tale soluzione eviterebbe una eventuale futura contestazione (guida al 36%- 50% su www.agenziaentrate.it).

18. Acquisto fabbricato ristrutturato

… Due coniugi hanno acquistato in comproprietà, dopo il 6 giugno, un immobile ristrutturato, per il quale è possibile fruire del beneficio fiscale del 50% sul 25% del valore indicato in atto. L'immobile viene adibito a seconda casa. Si chiede se l'agevolazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in parti uguali tra i due cointestatari? … Per favorire la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari a destinazione residenziale, l’articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito in Legge 134/2012 e l’articolo 16 della Legge 90/2013, potenziano la detrazione Irpef del 36% (articolo 16-bis D.P.R. 917/1986– Tuir). In particolare, per le spese sostenute, mediante bonifico, dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 83/2012) al 31 dicembre 2013, la percentuale di detrazione spettante viene aumentata dal 36% al 50%, nel limite massimo di spesa che, da 48.000, passa a 96.000 euro, ferme restando tutte

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le altre modalità applicative dell’agevolazione. Il potenziamento del beneficio riguarda anche la fattispecie indicata nel comma 3 del predetto articolo 16-bis, che agevola l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione, o da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla vendita dell’immobile (circolare 29/E del 2013). Per tale fattispecie, la detrazione del 36% “a regime” viene riconosciuta forfetariamente sul 25% del corrispettivo d’acquisto dell’abitazione, nel limite massimo di 48.000 euro (ora 96.000), a condizione che l’intervento di recupero abbia interessato l’intero fabbricato (l’applicabilità della maggiore detrazione anche a tale fattispecie è stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi 2013, modello Unico e 730/2013 e ora nella medesima circolare 29/E del 2013). Per tale fattispecie, non è necessario nemmeno il pagamento con bonifico bancario o postale. Basterà indicare in sede di dichiarazione dei redditi il codice fiscale dell’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e che provvede alla cessione dell’immobile. La ripartizione della detrazione, in caso di acquisto in comproprietà tra coniugi, avviene sulla base dell’intestazione delle fatture che se cointestate, senza diversa divisione, si presume al 50%. Se, dopo l’acquisto del fabbricato, viene installato un impianto di allarme, le relative spese fruiscono della detrazione del 50% (quale intervento idoneo a prevenire il compimento di atti illeciti da parte di terzi). 19. Stufa a pellet

… L’acquisto e l’istallazione della stufa a pellet può fruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge? L’acquisto della stufa non è legato all’intervento di riqualificazione dell’immobile. … Il punto h del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR, prevede la detrazione fiscale per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di

fonti di energia rinnovabili. Le predette opere, possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Per la stufa a pellet, l’installazione della stessa fruisce della detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir) potendo conseguire un risparmio energetico. 20. Detrazione e pagamento

… In relazione alle disposizioni previste dal decreto energia, ci sono novità con riferimento alle procedure per ottenere la detrazione del 50% relativa alle ristrutturazioni? In particolare cambia qualcosa per il bonifico? Quale causale bisogna mettere? … Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2013, l’agevolazione passa dal 36% al 50%. La detrazione sarà applicabile su una spesa massima raddoppiata da 48.000 mila euro a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano valide tutte le altre regole per beneficiare dell’agevolazione in questione, dal momento che le modifiche riguardano soltanto le spese ‘‘relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’’. La detrazione del 36% (ora 50%) non richiede particolari procedure, in particolare è necessario essere in regola con assenzi e procedure tecnico –burocratiche, e richiedere correttamente il bonus compilando gli appositi righi nella dichiarazione dei redditi. Un adempimento a cui bisogna prestare attenzione è il pagamento delle spese attraverso il bonifico. Si ricorda che i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento; codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita IVA del

beneficiario del pagamento.

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Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane S.p.A. devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori (art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). 21. Trasferimento agli eredi

… A seguito del decesso nel 2012 di un contribuente il quale scontava una detrazione Irpef sul 36% relativamente a una ristrutturazione edilizia, l’unica erede del contribuente defunto con immediata e diretta disponibilità dell’immobile è la moglie, la quale però nel 2012 non ha redditi ed è totalmente a carico del marito. La rata relativa alla detrazione per le ristrutturazioni del 2012 si perde? L’erede non ha nulla da dichiarare, è possibile inserirla nella dichiarazione che deve presentare l’erede? … Nel caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione Irpef relativamente a delle spese per la ristrutturazione (previste dall’articolo 16-bis del TUIR) bisogna andare a considerare le precisazioni che sono state fatte nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n. 15/E. “Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’unità abitativa oggetto di ristrutturazione il beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Resta fermo che qualora la detenzione dell’immobile venga esercitata congiuntamente da più eredi la detrazione potrà essere ripartita tra gli stessi in parti uguali”. Il beneficio fiscale si trasmette relativamente per le quote non detratte dal defunto agli eredi (e nel caso di specie dovrebbe al coniuge superstite) che dopo la morte conserva la diretta e materiale detenzione dell’immobile. Nella circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”, cui fa riferimento l’art. 2, comma 5 della Legge n. 289 del 2002, sussiste qualora l’erede

assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l’immobile ad abitazione principale. Per quanto concerne il coniuge che ha rinunciato all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, si deve ritenere che la rinuncia all’eredità abbia fatto venir meno la condizione di erede e che, pertanto, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione, pur disponendo della detenzione materiale e diretta del bene, non nella qualità di erede, bensì di legatario ex lege. Tuttavia è necessario che anche l’erede sia in possesso della documentazione richiesta dalla norma agevolativa per poter fruire del beneficio. Con riferimento al caso specifico, la detrazione del coniuge defunto andrà persa perché essendo l’unica erede la moglie che ne avrebbe diritto, la stessa non ha redditi Irpef ulteriori da cui poter detrarre la quota decennale della detrazione. 22. Destinazione d’uso

… Si vogliono accorpare due immobili (acquistati) accatastati C/2 con ingressi separati e chiedere il cambio di destinazione d’uso da magazzino a civile abitazione. Siccome si devono fare degli interventi di ristrutturazione edilizia, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali ora del 50% anche se ancora si parla di magazzini che però cambieranno destinazione d’uso e diventeranno abitazione? … L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 14/E del 2005, ha chiarito che la detrazione del 36% ora 50% (prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, e dall’articolo 11 del D.L. 83/2012) è ammessa per la ristrutturazione di un fabbricato strumentale (quindi anche per un fabbricato accatastato in C/2) che solo al termine dei lavori assumerà la destinazione d’uso abitativo, e a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento risulti chiaramente il mutamento della destinazione d’uso. La stessa Agenzia afferma che, ai fini del beneficio, deve risultare dal provvedimento

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autorizzativo dell’intervento che la ristrutturazione determinerà il cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato. Con la circolare 121/E del 1998, viene ancora precisato dall’Agenzia delle Entrate che nell’ipotesi di intervento su un fabbricato con variazione del numero delle unità immobiliari, la detrazione del 36% ora 50% si applica nei limiti previsti e comunque con riferimento alle unità immobiliari presenti all’inizio dell’intervento. In assenza di altre precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel caso proposto in domanda, la detrazione compete per il 50% per 96.000 euro su ciascuna unità immobiliare (quelle prima dell’accorpamento) da ripartirsi in 10 quote annuali. 23. Bonifici irregolari

… A seguito di una ristrutturazione di un appartamento nel periodo marzo- aprile 2013 con richiesta delle agevolazioni del 50%, sono stati effettuati i pagamenti tramite bonifici. In alcuni bonifici non è stato indicato il codice fiscale dei fruitori della detrazione (la stessa persona dell’ordinante il bonifico). È possibile sanare questa irregolarità formale?? … Il contribuente può provare a detrarre le spese sostenute. Tuttavia solo in sede di verifica e richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria potrà essere valutato se l’omessa indicazione del codice fiscale del beneficiario debba essere considerata un mero errore formale tenuto conto che il bonifico è stato nel caso specifico emesso dal titolare del conto corrente.

Sull’argomento non esiste a tutt’oggi una posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate anche se le indicazioni del bonifico sono previste nel D.M. 41/1998 e l’incompletezza dello stesso porta all’inapplicabilità della detrazione medesima. Con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 sulla perdita dei benefici fiscali per i bonifici di pagamento incompleti, è stato chiarito che non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il

bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti o non sia indicata la causale del versamento. La detrazione potrà essere riconosciuta solo nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all’impresa con un nuovo bonifico nel quale siano inseriti correttamente i dati previsti dalla norma. Solo l’emissione di un nuovo bonifico completo con l’annullamento del precedente, sana l’incompletezza del primo bonifico. 24. Acquisto immobili ristrutturati

… L'incremento della percentuale di detrazione Irpef dal 36% al 50%, per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, si applica anche agli acquisti di abitazioni di fabbricati interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia? … È previsto un aumento della detrazione riconosciuta ai fini Irpef per gli interventi di recupero edilizio di cui al co. 1, art. 16-bis, Tuir, elevandola alla misura del 50% delle spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013, aumentando altresì il limite massimo delle spese per singola unità immobiliare dall'attuale euro 48.000 a euro 96.000. Poiché vale il principio di cassa, la nuova percentuale e il nuovo limite di spesa si applicano a tutti i pagamenti effettuati nel periodo 26 giugno 2012 – 31 dicembre 2013, indipendentemente dalla data di inizio degli interventi a cui i pagamenti si riferiscono. Pertanto, in presenza di lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2012 e pagati a partire dal 26 giugno 2012, la detrazione riconosciuta è del 50% nel limite massimo di euro 96.000. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2012 hanno confermato la possibilità di usufruire della detrazione del 50%, da calcolare sull'importo massimo di 96.000 euro, anche in relazione alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati. Il valore su cui determinare lo

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sconto Irpef non può comunque superare il 25% del prezzo di acquisto risultante dall'atto pubblico di compravendita, a prescindere dal valore degli interventi eseguiti dall'impresa. L'agevolazione Irpef spetta solo se l'intero fabbricato dove è situata la casa acquisita è stato interessato da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. La cessione o l'assegnazione deve avvenire entro sei mesi dalla fine dei lavori e lo sconto fiscale spetta all'acquirente o all'assegnatario (articolo 16-bis, comma 3, Tuir). Lo sconto Irpef è pari al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) del 25% del prezzo di acquisto, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti. Il 25% del prezzo di acquisto, cioè la spesa su cui calcolare la detrazione del 36% o del 50%, non può superare l'importo di 48.000 euro (96.000 euro dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), il quale deve essere riferito congiuntamente all'abitazione e alla pertinenza. 25. Cumulo delle detrazioni

… In seguito a una ristrutturazione di un immobile, sono stati sostituiti gli infissi in legno, per il risparmio energetico e per i quali è stata avviata la pratica per la detrazione del 65%. Inoltre è stata effettuata la ristrutturazione di due bagni e di una stanza dell’immobile. È possibile portare in detrazione (al 50%) le spese relative a questi ultimi lavori di manutenzione ordinaria? … Per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria ai fini del 36/50%, sono agevolabili solo gli interventi sulle parti comuni condominiali e non anche per i lavori inerenti le singole unità immobiliari.  

Per fruire della detrazione, occorre che l’intervento sia di manutenzione straordinaria (come ad esempio il rifacimento integrale dei bagni, non basta la semplice sostituzione delle piastrelle).

Per quanto concerne il cumulo tra la detrazione del 50 e del 65% non vi sono problemi. Nell’ipotesi di un contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su un fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50 e 65%. Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede espressamente che la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi. In tale ambito la circolare 36/E del 2007 ha chiarito che, stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell’ambito della detrazione Irpef del 36/50%, in tema di recupero edilizio, il contribuente può avvalersi per le medesime spese in via alternativa dell’una o dell’altra agevolazione, nel rispetto della specifica normativa e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. La risoluzione 152/E/2007 ha chiarito che nel caso in cui sullo stesso fabbricato abitativo (come nel caso posto in domanda) siano eseguiti interventi di ristrutturazione già agevolati ai fini del 36/50%, che comprendano lavori diretti anche al risparmio energetico (come la sostituzione di infissi) il contribuente può scegliere limitatamente a questi ultimi di applicare la detrazione del 65% a condizione però che per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 36-50%, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate le spese relative a uno o più interventi che sono finalizzati al risparmio energetico. Naturalmente infine, non bisogna dimenticare tutti gli adempimenti necessari per poter beneficiare dell’una o dell’altra agevolazione. 26. Acquisto di materiali

… Un contribuente sta svolgendo dei lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione. Alcuni lavori verranno svolti in economia. Si chiede se è possibile fruire della detrazione del 50% (ex

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36%) anche per l’acquisito dei materiali con cui fare gli interventi in economia. … Gli interventi di ristrutturazione godono della detrazione del 50% (ex 36%). Tra i costi sostenuti risultano detraibili le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre

prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali

comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici

ai sensi del D.M. 37/2008 - ex Legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (Legge 1083/71);

le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di

conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e

sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di

bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;

gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente

collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio. Alla luce di quanto sopra esposto, il contribuente potrà godere della detrazione del 50% per le spese indicate nel quesito.

27. Edifici a destinazione mista

… Oggetto di lavori di ristrutturazione è un edificio composto da due appartamenti, un garage, un negozio, uno studio. Successivamente il negozio ha assorbito lo studio variando la destinazione d’uso e il suo classamento. I lavori di ristrutturazione (concernenti il risparmio energetico) hanno riguardato il rifacimento del tetto. Si può optare per l’agevolazione del 50% sull’intera spesa del tetto, anziché del 65% che prevede maggiori adempimenti? … Ci troviamo nell’ipotesi di un edificio a destinazione mista. Nell’ipotesi di lavori su parti comuni di un edifico appunto a destinazione mista (quindi abitativa e non abitativa come nel caso di specie), la detrazione del 50% compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle che sono riservate a una destinazione diversa solo nell’ipotesi che l’edificio sia prevalentemente a destinazione abitativa.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc. Se l’edificio è prevalentemente a destinazione residenziale (ovvero superficie oltre il 50% a destinazione abitativa), la detrazione si applica per i lavori su parti comuni anche relativamente ai millesimi riferiti nel caso di specie al negozio. In sostanza si potrà optare per l’applicazione della detrazione del 50% in alternativa alla detrazione del 65% (articolo 4 del D.L. 201/2011), evitando la comunicazione dei lavori (obbligatoria) all’ENEA.

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28. Lavori condominiali anticipati

… Durante dei lavori condominiali, vengono effettuati dei pagamenti anticipati da parte del singolo condomino alla ditta costruttrice. L’amministratore deve rilasciare la ricevuta al condomino anche per le somme anticipate? Per ottenere l’agevolazione fiscale del 50%, il condomino deve seguire una procedura autonoma? Cosa bisogna indicare nel bonifico per non invalidare la richiesta di detrazioni i fiscali in caso di pagamento anticipato e diretto da parte del condomino alla ditta costruttrice? … La prassi seguita per i lavori condominiali, prevede che le spese siano pagate dall’amministratore e non dai singoli condomini.

Comunque non vi è nessun impedimento al fatto che alcuni condomini possano provvedere direttamente a pagare interamente la propria quota per fruire della detrazione del 50%. Nella delibera assembleare dovrebbe essere precisato che alcuni condomini pagano direttamente le spese condominiali indicando la propria quota di tabella millesimale di proprietà delle parti comuni. L’amministratore poi, nel riparto tra i condomini, riporterà la quota detraibile da ciascuno, e indicherà che una quota parte è stata pagata direttamente da alcuni condomini, in modo che per ciascuno dei condomini venga rispettata la quota di tabella millesimale della proprietà delle parti comuni. L’amministratore in pratica deve indicare quale quota di spese è stata pagata direttamente dai condomini e quale tramite l’amministratore. Nel bonifico del singolo condomino dovrà indicarsi il codice fiscale del singolo condomino, il codice fiscale del contribuente, la partita Iva della ditta appaltatrice e la causale di versamento: articolo 16 Bis del TUIR 917/1986. 29. Moglie a carico

… Un contribuente è proprietario dell'abitazione principale al 50% con la moglie.

Per questo immobile sono state sostenute spese per il risparmio energetico. Per godere della detrazione del 65% è stata predisposta e inviata la comunicazione all’Enea, ma la fattura, attestante la spesa, è stata intestata per metà della somma al marito e per la restante metà alla moglie. Dato che la moglie è fiscalmente a carico del marito, quest'ultimo può detrarre anche l’importo risultante dalla fattura intestata alla moglie? … Tra gli adempimenti previsti per la fruizione del bonus del 65% è prevista la necessità di trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine e documentazione varia. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). La scheda informativa relativa agli interventi realizzati, è redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’intervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. Per quanto concerne i pagamenti, è previsto che:

i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale.

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

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la causale del versamento;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

L’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità, nell’ipotesi di comproprietà (marito e moglie, nel caso esaminato), di ripartire in quote uguali o differenti l’importo detraibile per ciascuno (circolari 121/E/1998 e 15/E/2005). La suddivisione delle spese è quella che risulta nelle fatture. In tal senso, se le spese sono interamente sostenute dal solo marito (fattura interamente a lui intestata e bonifico da lui eseguito), la detrazione compete a quest’ultimo per intero, anche se è proprietario solo di una parte del fabbricato. Si consiglia, dunque, di far emettere un’unica fattura a lui intestata, per evitare possibili contenziosi. Tra l’altro, la moglie è a carico del marito e, nell’ipotesi in cui i due coniugi siano conviventi, per il marito è sempre possibile fruire interamente della detrazione in qualità di coniuge convivente. Infatti, la risoluzione 184/E del 12 giugno 2002 prevede che per due coniugi conviventi, con la moglie a carico del marito, vi sia la possibilità per il marito di utilizzare la detrazione come coniuge convivente, cosa che va specificatamente annotata nel bonifico. Nella causale del bonifico, quindi, andrà indicato che si tratta di un unico titolare del diritto. Va detto che ai fini del 65%, l’asseverazione, la certificazione energetica e la scheda informativa devono essere intestate al soggetto che effettivamente sostiene le spese. A tal fine, nell’attestato di qualificazione energetica, per precisione, occorre indicare sia il nome del proprietario che quello del familiare convivente che fruisce della detrazione e a cui sono intestati bonifici e fatture. Nella scheda informativa è invece espressamente richiesto di indicare solo il nome del soggetto che sostiene le spese.

30. Pozzo per acqua piovana

… Un cliente ha ristrutturato un pozzo per poter portare nell’abitazione l’acqua piovana. È detraibile come risparmio energetico o come ristrutturazione? … Si ritiene che a seconda della tipologia di intervento, ovvero a seguito di un’operazione di ristrutturazione, lo stesso (dato che il pozzo serve a portare l’acqua nell’abitazione) “potrebbe” essere considerato ad esempio nell’ambito della sostituzione o riparazione dell’impianto idraulico della casa (intervento questo ammissibile), e in tal caso ci potrebbero essere le condizioni per beneficiare della detrazione del 50%. Siamo sicuramente nel campo delle ristrutturazioni edilizie e si ricorda che tra i lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale abbiamo tra gli altri:

quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). La detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Prendendo come riferimento la guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate, tale intervento potrebbe rientrare negli interventi di manutenzione ordinaria i quali sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni degli edifici residenziali. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice

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civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Con riferimento al quesito posto si ritiene dover dare una risposta negativa alla detrazione se non si trovi nella condizione sopra riportata. Nel caso di specie, quindi, i lavori inerenti la ristrutturazione di un pozzo, o una cisterna per la raccolta delle acque piovane, se non sono tra quelli realizzati su una parte comune non rientrano nell’ambito applicativo del 36%-50%. 31. Caminetto

… Sto ristrutturando un appartamento sul quale intendo beneficiare della detrazione del 50%. Inoltre, sarei intenzionata ad acquistare anche un caminetto. Lo posso considerare come "mobile" fruendo dell'ulteriore bonus del 50% (nella misura massima di 5.000 euro)? … La risposta è negativa. L’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperarsi in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi), che si va ad aggiungere al limite dei 96.000 euro previsto per le ristrutturazioni edilizie. L’agevolazione spetta

in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013 sostengono spese per interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali per i quali è stata richiesta la detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 16, D.L. 63/2012, convertito in Legge 90/2013; guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it). Possono, a tal fine, essere acquistati tutti i mobili e non anche gli oggetti di arredo, come può essere un caminetto. Tuttavia l’installazione del caminetto, come impianto che può conseguire un risparmio energetico, può rientrare nelle spese detraibili ai fini del 50% per le ristrutturazioni edilizie (vedi guida al 50% su www.agenziaentrate.it). Nell'ipotesi di rifacimento dell’impianto elettrico dell’abitazione, anche l’acquisto di led e faretti rientra nei benefici fiscali previsti per le ristrutturazioni edilizie. 32. Accatastamento

… Dal marzo 2010 vivo in una casa, rifinita di tutto e di nuova costruzione, regolarmente accatastata e in regola con i pagamenti fiscali e delle bollette. Il costruttore non mi ha ancora consegnato le varie certificazioni (impianto elettrico e idraulico), non ha rilasciato il certificato di chiusura lavori perché ha dovuto richiedere il rinnovo di concessione edilizia (in quanto scaduto) per una variante, di fatto eseguita sin dalla costruzione, ma ancora da regolarizzare a livello di sola documentazione. Manca ovviamente l'abitabilità, la strada è stata intitolata, ma non è stata ancora asfaltata. Avrei intenzione di effettuare lavori per risparmio energetico mediante la coibentazione delle pareti e del tetto. Posso fruire del 65%? … L’articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (cosiddetto 55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Contestualmente è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi

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relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis del Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione si applica per i soli lavori eseguiti su fabbricati esistenti, cioè accatastati prima dell’inizio dei lavori agevolati. A tal fine occorre quantomeno la richiesta di accatastamento al termine dei lavori, ai sensi degli articolo 23 e 24 del D.P.R. 380/2001. Viceversa, se la richiesta di accatastamento non è stata fatta, il fabbricato deve considerarsi come in corso di costruzione e, come tale, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica non fruiscono della detrazione del 65 per cento. Se la casa è già stata accatastata (non in corso di costruzione), i lavori devono considerarsi comunque conclusi, quindi la detrazione si applica anche in assenza di rilascio della dichiarazione di fine lavori. Se invece si tratta, come sembra nel caso specifico, di un accatastamento provvisorio o come fabbricato in corso di costruzione, la dichiarazione di fine lavori non è stata allegata alla richiesta di accatastamento e il fabbricato è considerato ancora in corso di costruzione, per cui non fruisce della detrazione. 33. Pannelli fotovoltaici

… È mia intenzione potenziare l'impianto fotovoltaico, con un contratto di "scambio sul posto" con tariffa non incentivata, da 2 a 2,5 Kwp. Il potenziamento è realizzabile aggiungendo moduli fotovoltaici con potenza 0,5 Kwp senza sostituire l'inverter che è già predisposto per una potenza più elevata. Chiedo se sia possibile fruire dell'agevolazione fiscale del 50% ripartita in 10 anni, facendo il bonifico per lavori finalizzati al risparmio energetico. … La risposta è affermativa. Anche i pannelli fotovoltaici, installati su abitazioni, sono ammessi alla detrazione del 50%. L’Agenzia delle Entrate con una specifica risoluzione (22 aprile 2013, n. 2/E), ha ammesso le spese per gli impianti fotovoltaici tra quelle cui si applica la detrazione del 50% quali impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (lettera H, articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e

articolo 16 del D.L. 63/2013), anche in assenza di opere edilizie, senza necessità di acquisire una specifica certificazione (qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare il conseguimento di un risparmio energetico dell’edificio). A tal fine, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio di edifico residenziale. Gli impianti realizzati fra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 fruiscono, pertanto, della detrazione Irpef pari al 50%, con un limite di spesa pari a 96.000 euro per singola unità abitativa. Ovviamente se si opta per il 50%, l’elettricità prodotta non fruisce della tariffa incentivante del Conto energia (articolo 12, comma 2, D.M. 5 aprile 2012), mentre il cumulo è possibile solo con il meccanismo dello scambio sul posto (ovvero la possibilità di mettere in rete l'energia elettrica prodotta in eccesso per poi prelevarla successivamente per l'autoconsumo) e il ritiro dedicato (la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico al Gse – Gestore servizi elettrici). I pagamenti dell’impianto devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale parlante, con tutte le indicazioni previste dalla legge (cioè indicazione completa del codice fiscale del soggetto che sostiene la spesa, della partita Iva della ditta venditrice e installatrice dell’impianto e della causale di versamento). 34. Fabbricato di prossima costruzione

… Un contribuente può sostenere spese per ristrutturazione energetica del 65 per cento su un fabbricato che tra qualche mese acquisterà? … La risposta è affermativa, a patto che sussista un giusto titolo di detenzione del bene. La detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013) si applica, infatti, anche per gli interventi di risparmio energetico eseguiti su edifici non posseduti, ma detenuti in comodato o locazione. Se, pertanto, le spese sono sostenute dal locatario o comodatario (divenuti tali in seguito a un contratto debitamente registrato), la detrazione si applica senza problemi. Viceversa, se l’immobile sarà acquistato solo dopo il

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sostenimento delle spese e senza un valido titolo di detenzione, la detrazione non trova applicazione (vedi guida al 55%-65% su www.agenziaentrate.it). 35. Lavori del tetto

… Vorrei sapere se si può detrarre come risparmio energetico, al 65%, il rifacimento del tetto (manto di copertura esistente in amianto regolarmente effettuato e smaltito), sostituito con pannelli grecati, coibentati con schiume poliuretaniche di spessore 80 mm, con densità kg/mc 40, considerato che l'edificio, di proprietà familiare, consta di 8 alloggi e 4 negozi. In caso contrario, opera la detrazione del 50%? … La risposta è affermativa. La detrazione del 65% (articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito dalla Legge 90/2013), si rende applicabile anche per il rifacimento del tetto dell’edificio (struttura opaca orizzontale). In particolare, la detrazione è subordinata al conseguimento, al termine

dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, occorre inviare all’Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato; circolare 36/E del 2007; Guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Se non si conseguissero i suddetti requisiti di trasmittanza termica, in alternativa, è possibile l’applicazione della detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/1986 e articolo 16, D.L. 63/2013) a condizione che l’edificio sia a prevalente destinazione abitativa (oltre il 50% della superficie dei piani sopraterra deve essere destinata ad abitazione). In sostanza, la superficie degli 8 alloggi deve essere superiore a quella dei quattro negozi.

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DETRAZIONE PER RISPARMIO ENERGETICO

La detrazione del 55%, ora 65%, consiste nella possibilità, per i contribuenti che pongono in

essere interventi di risparmio energetico, di scomputare la percentuale stabilita delle spese

sostenute dall’Irpef o Ires dovuta. L’agevolazione nel corso degli anni è stata oggetto di

numerosi interventi normativi.

Il D.L. n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, aveva prorogato la detrazione Irpef/Ires del 55% per

gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, commi da 344

a 349, Finanziaria 2007, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, fermi

restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

L’art. 14, D.L. n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia” ha prorogato ulteriormente tale detrazione fino

al 31.12.2013, prevedendo che la stessa spetti nella misura incrementata del 65%.

Di seguito si pongono alcuni quesiti su tale agevolazione. Si fa presente che il disegno di legge

di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali aumenti, ma non

essendo ad oggi ancora in vigore siffatta proroga, nei quesiti di seguito esposti non verrà

considerata.

36. Risparmio energetico per le società di persone

… Una SAS è proprietaria di un immobile cielo-terra composto da 30 appartamenti, oltre negozi al piano terreno. Come unica attività la società affitta l'immobile appena descritto. La Società deve procedere alla sostituzione della centrale termica centralizzata (attualmente a gasolio) per installarne una più efficiente a gas e inoltre vorrebbe ristrutturare i singoli appartamenti (rifacimento impianti, sostituzione finestre, rifacimento bagni, etc.). Si chiede se i soci della società possono usufruire delle detrazioni per ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico. In caso affermativo, in che misura? Il limite di spesa va considerato sulle singole unità accatastate o sull'intero edificio? … Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Pertanto, l'agevolazione spetterebbe anche ai soci delle Sas (che producono redditi in forma associata) alle stesse condizioni previste

per gli imprenditori individuali. Per il periodo d'imposta 2013 la detrazione del 50% si applica per le spese sostenute dall'inizio del periodo d'imposta fino al 31 dicembre 2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro. Il limite di spesa andrebbe considerato con riferimento a ogni singolo fabbricato, anche se non individualmente identificato in catasto. 37. Bonus del 55-65% anche al parente

… Il familiare convivente del proprietario dell'abitazione, può beneficiare della detrazione del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico? … Come per le ristrutturazioni edilizie detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), possono rientrare tra i soggetti agevolati del bonus del 55-65% anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (articolo 5, comma 5, Tuir), conviventi in modo stabile e fin dall'inizio dei lavori con il possessore o detentore dell'immobile, a patto

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che sostengano tutte o parte delle spese per gli interventi (circolare Entrate 34/E del 4 aprile 2008). L'estensione alle convivenze vale solo per i lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e non su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione. 38. Pagamenti frazionati

… Ho realizzato nel mio immobile interventi di riqualificazione energetica che si sono conclusi lo scorso anno, in gran parte già pagati ma che in piccola parte (le sole spese professionali relative al tecnico abilitato che redigerà la documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni) saranno saldati quest'anno. Nella richiesta di detrazione da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, devo riportare tutte le spese, sia già sostenute che preventivate? E ancora, in questo caso specifico, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione predisposto dalla stessa Agenzia per i lavori che continuano oltre il periodo di imposta? … Come stabilito dalla Risoluzione dell’AdE n°244/E del 11/09/2007, “a nulla rilevando il momento o i momenti di effettuazione dei pagamenti […]”, il termine dei lavori dal quale far decorrere i 90 giorni di tempo utili per trasmettere la richiesta di detrazione all’ENEA può essere documentato dal collaudo dei lavori, dalla dichiarazione di conformità degli stessi, o dalla D.I.A. se richiesta. Pertanto, in possesso di uno di questi documenti, si ritiene che nella richiesta di detrazione che occorre trasmettere ad ENEA per usufruire delle agevolazioni in oggetto, si possano riportare tutte le spese, sia già sostenute che da sostenersi, e poiché i lavori sono stati iniziati e conclusi nell’anno, che non occorra inviare nessuna comunicazione all’AdE. Qualora, però, le spese preventivate non siano state riportate nella documentazione trasmessa all'ENEA, si ricorda che questa può essere riaperta e modificata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

nella quale la spesa può essere portata in detrazione. 39. Agevolabile l'acquisto di impianti a pellet

… Si può chiedere la detrazione del 55-65% per l'installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati a pellet? … Può essere agevolata al 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) anche l'installazione di impianti alimentati da biomasse combustibili, come la legna, il pelles, il cippato, il mais, il biodiesel, ecc. impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili . La detrazione è possibile solo nell'ambito della riqualificazione energetica generale dell'edificio, che consente di ottenere un valore di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei valori del decreto dello Sviluppo economico 11 marzo 2008 (articolo 1, comma 344, Legge 296/06). In alternativa al bonus Irpef e Ires del 55-65%, se l'intervento è realizzato su un'unità immobiliare a destinazione abitativa, è applicabile la detrazione (solo Irpef) del 36-50%, in quanto opera finalizzata al risparmio energetico. In particolare, sono agevolati al 36% i “generatori di calore che utilizzino come fonte energetica prodotti di trasformazione di rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali a condizione che, in condizione di regime, presentino un rendimento, misurato con metodo diretto non inferiore al 70%” (articolo 1, comma 1, lettera g, D.M. 15 febbraio 1992; circolare ministeriale 57/E del 24 febbraio 1998). 40. Abbinamento 50% e 65% per lavori diversi

… Dal luglio 2012 ho iniziato i lavori di ristrutturazione di un’abitazione, per il quale ho regolare permesso di ristrutturazione e autorizzazione Asl. A giugno 2013 ho esaurito il plafond di 96.000 euro tra pagamenti del 2012 e 2013. Ora devo sostituire gli infissi. Posso utilizzare il bonus per il risparmio energetico?

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… La risposta è affermativa. L’articolo 14 del D.L. 63/2013 prevede la proroga della detrazione Irpef/Ires per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti (55%), che si applica nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, con esclusione degli interventi di: sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Contestualmente, è prevista la proroga della medesima detrazione, sempre nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articoli 1117 e 1117-bis Codice civile) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Pertanto, anche per le spese di sostituzione degli infissi, sino al 31 dicembre 2013, si applica la detrazione per gli interventi di risparmio energetico, ivi compresi la sostituzione degli infissi che si cumula con la detrazione del 50% sino a 96.000 euro (articolo 16 D.L. 63/2013). Per il resto, nessun problema per il cumulo tra il 50% e il 65%. Nell’ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65%. Il D.M. 19 febbraio 2007 prevede espressamente che la detrazione del 55% (ora 65%) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione Irpef del 36%-50%). In tale ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell’ambito della detrazione Irpef del 36%-50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell’una o dell’altra agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi

di ristrutturazione, già agevolati ai fini del 36%-50%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico (sostituzione degli infissi), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 65 per cento, a condizione che, per le relative spese, il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 36-50 per cento, e a condizione che nella fattura rilasciata al contribuente vengano individuate specificamente le spese relative a uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra agevolazione. Pertanto, se si è già raggiunto il limite massimo di spese rilevanti ai fini del 50%, è sempre possibile fruire del 65% per la sostituzione degli infissi. 41. Attestazione energetica

… Nell'ambito del beneficio della detrazione fiscale del 55% - 65% per interventi di risparmio energetico su involucro edilizio, tra i documenti da trasmettere ad Enea risulta contemplato l'attestato di certificazione energetica rilasciato secondo i regolamenti degli enti locali oppure, in sostituzione e in assenza di tali regolamenti, l'attestato di qualificazione energetica rilasciato secondo lo schema, allegato a, del decreto attuativo asseverato da un tecnico abilitato; mi chiedo se, a prescindere dalle previsioni del Comune di appartenenza in materia di rilascio di certificazione energetica su edifici, sia sufficiente trasmettere ad Enea direttamente l'attestato di "qualificazione" asseverato dal tecnico, in modo da facilitare tale adempimento, soprattutto nei tempi di rilascio, che sono più lunghi se il rilascio è a carico del Comune. … La detrazione del 55%-65% (articolo 4 del decreto legge 201/2011, convertito in Legge 214/2012 e articolo 14 D.L. 63/2013), si rende applicabile anche per gli interventi su involucro edilizio, come nel caso di specie. In particolare, la detrazione in tal caso è subordinata al conseguimento, al termine dell’intervento, di una riduzione della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio, in base ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato B del decreto 11 marzo 2008. Per

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tale categoria di interventi, il limite massimo di detrazione, è pari a 60.000 euro. Entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori occorre ovviamente inviare all’ Enea la prescritta documentazione (asseverazione, certificazione energetica e scheda informativa sull’intervento, rilasciati dal tecnico abilitato, circolare 36/E del 2007, vedi guida al 55% su www.agenziaentrate.it). Il recupero dell’importo detraibile avviene in 10 rate di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti i pagamenti dell’intervento. A tal fine, l’asseverazione è distinta dalla certificazione energetica dell’intervento che è l’unica che deve essere inviata all’Enea, mentre l’asseverazione è conservata dal contribuente. L'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che attesta la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti è un documento distinto dalla certificazione, che deve contenere i dati generali dell'edificio, quelli relativi all'involucro edilizio ed all'impianto di riscaldamento, i dati climatici e quelli relativi alle tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili (se presenti), i risultati della valutazione energetica e le indicazioni dei potenziali interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche. 42. I conviventi scontano le spese

… Il familiare convivente del proprietario dell'abitazione, può beneficiare della detrazione del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico? … Come per le ristrutturazioni edilizie detraibili al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), possono rientrare tra i soggetti agevolati del bonus del 55-65% anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (articolo 5, comma 5, Tuir), conviventi in modo stabile e fin dall'inizio dei lavori con il possessore o detentore dell'immobile, a patto che sostengano tutte o parte delle spese per gli interventi (circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34/E). L'estensione alle convivenze vale solo per i lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico" e

non per quelli effettuati su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione (circolare Agenzia delle Entrate 31 maggio 2007, n. 36/E, paragrafo 1). 43. Domanda all’ENEA

… Per fruire delle detrazioni fiscali del 65% cosa occorre inviare all'ENEA? Come posso sapere se la mia domanda è stata accettata? … La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa all’Enea per via telematica tramite l'applicativo raggiungibile dalla homepage del proprio sito, la documentazione costituita: dall’Attestato di qualificazione energetica

(Allegato A al “decreto edifici”); e la scheda descrittiva degli interventi

realizzati (Allegato E); in alcuni casi, una documentazione

semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici);

da una sola scheda informativa semplificata (Allegato F, nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari).

Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale Identificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell'avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea né in caso di invio corretto né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, e documentazione varia, che invece deve essere conservata a cura dell'utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, è facoltà dell'Agenzia richiedere l'esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. L'allegato A inoltre deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all'impianto per accedere alle detrazioni.

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44. Anche le persiane sono agevolate

… Se si cambiano le finestre e gli infissi, si può beneficare della detrazione del 55-65% sugli interventi del risparmio energetico anche per le persiane? … Sì, tra gli infissi vanno comprese anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, gli scuri o le persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso. Per gli interventi relativi a finestre comprensive di infissi, oltre alla «fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso», possono essere agevolati al 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) anche gli interventi che miglioreranno le «caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni» (articolo 3, comma 1, lettera b, decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007). 45. Per la srl importo al netto dell’Iva

… Una Srl ha sostenuto spese per lavori di riqualificazione energetica. L’Iva sulle fatture di tali lavori è stata normalmente detratta. Ai fini della detrazione del 55% - 65%, l’importo da considerare è il totale pagato (quindi totale fattura compresa l’Iva) oppure la detrazione Ires va calcolata sul totale imponibile (al netto dell’Iva)? … Anche ai fini del 55%-65% (articolo 4 del decreto legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011, articolo 11 D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 e D.L. 63/2013), l’Iva rientra tra le spese sostenute detraibili, ma solo se effettivamente rimane a carico della società o impresa che effettua i lavori di risparmio energetico. In sostanza, poiché siamo di fronte a una Srl e l’intervento è eseguito su un suo fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività, l’Iva risulta detraibile e non rimane a carico della società, che se la detrae secondo i principi

dell’articolo 19 e seguenti del D.P.R. Iva. Pertanto, l’importo detraibile dall’Ires della Srl è pari al 55% del corrispettivo della fattura al netto dell’Iva che l’impresa si detrae 46 Premio concesso in caso di leasing

… L'investimento detraibile al 55-65% può essere effettuato con un leasing? … La detrazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013) può essere usufruita anche se l'investimento è stato effettuato attraverso contratti di locazione finanziaria. In questo caso, lo sconto spetta all'utilizzatore del bene o dell'opera e non alla società concedente. Il costo da considerare per calcolare il 55-65% di detrazione Irpef o Ires è quello che è stato sostenuto dalla società di leasing, la quale lo addebiterà all'utilizzatore assieme ai canoni. Non rileva per l'agevolazione, quindi, il pagamento dei canoni di leasing (comprensivi degli interessi), del maxi canone e del riscatto finale. 47. Incentivi all'acquisto dei pannelli

… Per l'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda, un contribuente ha già pagato 90mila euro e deve ancora versare il saldo di altri 10mila euro. Qual è il suo importo massimo detraibile e in che percentuale? … La norma istitutiva della detrazione del 65% prevede dei limiti di "detrazione" (non di spesa) per i vari tipi di intervento. Per i pannelli solari termici, «spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro». Aumentare la percentuale di detrazione dal 55% al 65%, mantenendo invariato il suo importo massimo, significa diminuire la spesa massima agevolabile. Quindi, questa è passata da 109.090,91 euro (60.000 / 55%) a 92.307,69 euro (60.000 / 65%), per di pannelli solari termici. Ma per la norma il valore della spesa massima

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non è rilevante, in quanto vale solo l'importo massimo della detrazione, che per i pannelli solari è di 60.000 euro. Per arrivare a questa cifra, il contribuente, che ha speso di più di quanto potenzialmente agevolabile, può scegliere quali bonifici indicare in Unico 2014. 48 Decorrenza bonus maggiorato

… Per gli interventi sul risparmio energetico, una persona fisica deve terminare i lavori entro la fine del 2013, per ottenere la detrazione Irpef del 65% sulle spese preventivate? … Indipendentemente dall'inizio o dalla fine dei lavori (prima o dopo il 6 giugno 2013 o il 31 dicembre 2013), le persone fisiche o i lavoratori autonomi (professionisti) sono agevolati con la super detrazione del 65% solo per le spese pagate dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Non rileva il fatto che prima di questo periodo siano già stati pagati degli acconti. Per questi bonifici si beneficerà della detrazione del 55%, mentre per quelli che si faranno fino alla fine del 2013, si potrà usufruire del 65%. 49. Per le imprese conta la data di consegna

… Per gli interventi sul risparmio energetico, un'impresa deve terminare i lavori entro la fine del 2013, per ottenere la detrazione del 65% sulle spese pagate? … Per le imprese, non rileva la data del pagamento per il bonus del 55 65%, ma vale il periodo di competenza economica del costo, che coincide per i beni mobili, con la data della consegna o spedizione, mentre per le prestazioni di servizi con la data della loro ultimazione. Per l'acquisto di beni mobili, però, il semplice acquisto di un bene agevolabile (ad esempio, finestra con bassa trasmittanza termica o pannello solare per l'acqua calda) non può fruire della detrazione del 65%, in quanto la normativa fa sempre riferimento all'installazione o alla sostituzione dei beni installati e non al loro semplice acquisto. Per i contratti di appalto, senza la stesura degli stati di avanzamento lavori (Sal), se le prestazioni terminano entro la

fine del periodo agevolato, tutti i costi sostenuti sono agevolati, anche quelli dei servizi prestati prima del 2007 (articolo 109, Tuir e circolare 54/E/2002, risposta 1.3). Ma se l'ultimazione dei servizi avviene dopo, nessun costo è agevolato, anche con pagamenti già effettuati. Per l'appalto con Sal, sono agevolati i costi valorizzati in base agli stati di avanzamento lavori, accettati e compresi nel periodo incentivato. 50 Condizionatore con pompa di calore

…Voglio installare in casa mia un condizionatore con funzione anche di pompa di calore. Posso accedere alle detrazioni fiscali di cui al decreto del 19 febbraio 2007? … L'intervento dal 1/1/2008 è agevolato dall'art. 1 c. 5 del citato "decreto edifici" che ammette a detrazione la "sostituzione" di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione del calore. Il predetto articolo non precisa tuttavia se la sostituzione debba essere totale o anche solo parziale, ma la risoluzione 458/E del 1° dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate, basandosi sulla mancanza di un'esplicita citazione della parola "parziale" sul testo dell'art. 1 c. 5 del decreto, ha interpretato che il beneficio si intende limitato alla sola sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza, purché ovviamente la pompa di calore abbia prestazioni non inferiori a quelle prescritte dall'allegato I al D.M. 6/8/09. Viene così esclusa - secondo l'AdE - la possibilità di sostituire solo parzialmente un impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore al contrario di quanto invece può avvenire se l'impianto preesistente viene sostituito parzialmente con una caldaia a condensazione.

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51 Pannelli solari

… Ho intenzione di installare pannelli solari per produrre acqua calda. Quali documenti devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche dei pannelli? … Occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 8 del "decreto edifici" (documento da conservare): tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici"; 2) Scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato (allegato F) da compilare a video e da inviare all'ENEA. Per le caratteristiche dei pannelli, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del "decreto edifici". 52 Impianto climatizzazione invernale

… Devo sostituire l'impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione. Quale documentazione devo acquisire e quali devono essere le caratteristiche della caldaia? … Dal 15/8/09 occorrono solo due documenti: 1) Asseverazione di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 9 del "decreto edifici"; tale asseverazione può essere anche resa nella forma di cui all'art. 4, c. 1, lettera a) del "decreto edifici" (documento da conservare). 2) Scheda informativa che contenga i dati di cui all'allegato E del decreto (da compilare a video e da inviare all'ENEA). Per le caratteristiche della caldaia, si può far riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del "decreto edifici". 53 Fonti rinnovabili

… Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili? … Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente

detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al D.M. 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici. 54 Asseverazione

… Chi può firmare l'asseverazione di un intervento e l'attestato di qualificazione (o certificazione) energetica previsto dal decreto? E le spese sono detraibili? … La documentazione prevista dal decreto (asseverazione e attestato di qualificazione energetica) può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Tuttavia, nelle regioni in cui vige una legislazione regionale più restrittiva, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. Le parcelle dei professionisti sono comunque anch'esse detraibili ai sensi di questi incentivi. 55 Abitazione di proprietà della moglie

… Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente? … Sì. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti

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di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI/IMU pagata, se dovuta; se l'edificio non è esistente, non è concessa l'agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). 56 Tipologia di materiale

… Il materiale X che sto usando per coibentare le pareti della mia casa può essere ammesso a detrazione? … Le detrazioni si riferiscono a tecnologie e non a specifici materiali. Il tecnico che cura l'intervento globale avrà il compito di scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti scegliere i materiali che assicurino il raggiungimento degli obiettivi prescritti. 57 Pannelli solari

… I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi? … Il D.M. 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera. 58 Generatore di calore ad alto rendimento

… Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è possibile utilizzare generatori di calore ad alto rendimento diversi

dalle caldaie a condensazione? E quali sono i documenti da trasmettere ad ENEA? … Dal 2008, ai sensi del comma 347 della finanziaria 2007 sono ammesse a detrazione anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia, purché questi rispondano ai requisiti prestazionali previsti dall’allegato I del “decreto edifici”. Quindi, anche per le pompe di calore e gli impianti geotermici, come per le caldaie a condensazione, dal 2008 è possibile trasmettere ad ENEA solo l’Allegato E. Nel caso invece di altri tipi di impianti termici, si può sempre usufruire delle detrazioni fiscali ma facendo riferimento al comma 344 della legge finanziaria, sempre che, al termine dei lavori, gli stessi assicurino un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell’allegato A al D.M. 11/03/08. In quest’ultimo caso, la documentazione da trasmettere ad ENEA non è stata semplificata nel tempo e rimane ancora costituita dall’Allegato A e dall’Allegato E. 59 Fine dei lavori

… La fine dei lavori da cui decorre il termine per la presentazione della domanda all'ENEA è da intendersi dalla chiusura del cantiere o dalla data di emissione della fattura? … All'ENEA non va inviata una domanda, bensì una documentazione tecnica (attestato di qualificazione energetica e/o scheda informativa). La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. 60 Iva e descrizione fattura

… L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 65% da detrarre è comprensivo di IVA?

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… In base all'art. 7, c. 2, lettera r) del D. L. 70/2011 e alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia si consiglia di ignorare questa facilitazione solo "virtuale", in quanto il regime di applicazione dell'IVA permane diverso. Infatti, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa (L. 488/1999, art. 7, c.1), per quanto riguarda la prestazione di servizi, l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre questo importo l'aliquota è al 22%. Per la seconda domanda, qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende. 61 Il calcolo del limite

… Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente? … Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l'ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, eccezion fatta per gli interventi di riqualificazione globale ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 344 per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condomini. 62 Edificio esistente

… Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

… Un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Ancora, è “esistente”, se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'IMU (ex ICI), se dovuta. Inoltre, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’art.2 del D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n° 63, coordinato con la Legge di conversione 3 agosto 2013, n° 90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

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63 Sostituzione infissi e comunicazione Enea

…Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari, è necessario inviare all'ENEA solo la scheda informativa semplificata (allegato F). Al punto 14 del modulo telematico "costo dell'intervento" cosa deve essere indicato: il costo al netto o al lordo delle spese professionali? … Nel caso di invio del solo allegato F, le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell'asseverazione per i pannelli solari in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre l'attestato di qualificazione energetica non è più richiesto e l'allegato F stesso può essere redatto e spedito dall'utente finale senza l'intervento di un tecnico. Quindi al punto 14 deve essere indicato il costo dell'intervento al netto delle spese professionali. Se tuttavia sono ancora presenti tali spese, queste sono comunque detraibili e se ne può tener conto al punto 15 in cui viene richiesto l'ammontare di dette spese. 64 Recupero del sottotetto

… Sto recuperando il sottotetto - attualmente non abitabile e non riscaldato - di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 65% per il lavoro di rifacimento della copertura? … Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza, ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto

e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile, ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati. 65 Condominio

…Sono il direttore dei lavori di un condominio che sta effettuando lavori di risparmio energetico (caldaia a condensazione, valvole termostatiche, ecc.). Il condominio, come sostituto di imposta, applica già sulla mia parcella le ritenute d'acconto di legge ma, dal momento che il pagamento avviene con bonifico, la mia banca mi ha effettuato un’ulteriore ritenuta. È legittima questa doppia imposizione? … La questione è regolata dalla Circolare AdE n. 40/E del 28/7/10, che fornisce chiarimenti sulla ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, introdotta dall'art. 25 del D.L. 31/5/2010 n. 78. Tale ritenuta è stata poi ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 in virtù dell'art. 23, c. 8 del D.L. 98/2011. La doppia imposizione, in linea di principio, va evitata. Quindi, ad esempio, se la parcella del professionista è gravata da IVA, la ritenuta della banca opererà sull'importo del bonifico al netto dell'IVA. Ancora, qualora il condominio fosse tenuto ad operare la ritenuta del 4%, prevista dall'art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 a titolo di acconto dell'imposta sul reddito su quanto dovuto a imprese e professionisti per prestazioni di servizi o cessione di beni, anche in questo caso il condominio non opererà alcuna ritenuta, lasciando alla banca il compito di applicare la sola ritenuta del 10%/4% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. Infine, qualora il destinatario del bonifico goda di un regime fiscale per il quale è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta in questione potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

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66 Ampliamento dell’edificio

… Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, prevedendo anche un suo ampliamento. Non intendo demolirlo, quanto piuttosto riqualificarlo dal punto di vista energetico. Una volta regolarizzata la nuova situazione catastale dell’immobile, posso usufruire delle detrazioni fiscali del 65%, sia per gli interventi che riguardano la parte esistente che per quelli che riguardano la parte ampliata? … Nel caso di ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento, anche in base alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011 che hanno fatto maggiore chiarezza in materia, la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento viene considerato “nuova costruzione”. Inoltre, la Circolare n° 39/E ha precisato che in questo caso il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio (e che dovrebbe quindi necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347. 67 Demolizione e ricostruzione

… Ho intenzione di effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile. Intendo demolirlo e ricostruirlo in modo più efficiente dal punto di vista energetico, usufruendo delle detrazioni fiscali del 65%. Alla luce della recente normativa, sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che ha ora o è sufficiente che la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria? … La Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il c.d. Decreto del Fare), in vigore dal 21 agosto 2013, ha rivisto la definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nel Testo Unico Edilizia eliminando all’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R.

380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Dal 21 agosto 2013, quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente, senza che sia necessario rispettarne la sagoma. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi “volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”. Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l’intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come “ristrutturazione edilizia” (ossia l’immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del D.M. 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, riteniamo agevolabili ai sensi di queste detrazioni gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria. 68 Sostituzione persiane

… È agevolabile la spesa per la sostituzione della porta di ingresso? E quella del box auto adiacente? Se sì, queste porte come devono essere considerate? … L'art. 2 del D.M. 11/3/08, come modificato dal D.M. 26/1/10, equipara definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come "chiusure apribili e assimilabili", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, riprendendo e completando quanto già stabilito dall'art. 4 c. 4 lettera c) del D.P.R. 59/09. Quindi la sostituzione di porte può essere agevolata, ma condizione indispensabile è che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, si ritiene che la sostituzione della porta del box auto possa essere ammessa ad agevolazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.

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69 Asseverazione caldaia

… Sto per installare una caldaia a condensazione sostituendone un'altra. Devo richiedere l'asseverazione dell'impianto direttamente al produttore o posso avvalermi di un tecnico di mia fiducia? E il tecnico installatore deve essere indicato dal produttore della caldaia o posso sceglierlo io? … Se la potenza nominale è uguale o superiore a 100 kW occorre l'asseverazione dell'impianto che lei può richiedere a un tecnico di sua fiducia. Se, viceversa, la potenza è inferiore a 100 kW, lei può scegliere: o richiede l'asseverazione al tecnico che preferisce o richiede una certificazione al produttore della caldaia e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica (se installate perché tecnicamente compatibili) che attesti il rispetto degli stessi requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del "decreto edifici". La scelta del tecnico installatore spetta solo al contribuente .

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DETRAZIONE PER ACQUISTO MOBILI

70. Il tetto del bonus mobili

… In un’abitazione privata, dove sono in corso importanti lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica dal 2012, con fine lavori prevista entro fine 2013, è possibile fruire del bonus mobili con il pagamento delle ultime fatture, anche se questi ultimi pagamenti non beneficiano del bonus del 50 e del 65 per cento, perché la capienza dei relativi benefici fiscali è già stata raggiunta con i pagamenti effettuati nel 2012? … La risposta è affermativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% fino a 96.000 euro, articolo 16, comma 1, della Legge 90/2013) è altresì riconosciuta una detrazione

dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è esclusa se si tratta di interventi riguardanti non la singola abitazione, ma parti comuni condominiali o il box pertinenziale, mentre si applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari per i quali si applica la detrazione del 50 per cento. L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50 per cento (proprio come nel caso di specie, circolare 29/E del 2013). Nella situazione illustrata dal lettore, le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per interventi di ristrutturazione non fruiscono della

Con il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90

il Legislatore ha introdotto una serie di incentivi volti a contrastare la crisi del settore

industriale.

In particolare, l’articolo 16, comma 2 del citato Decreto riconosce una specifica detrazione

IRPEF, nella misura del 50%, con riferimento a determinate spese “di arredamento” sostenute

entro il 31.12.2013 nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare

il decreto prevede che “ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è

altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo

ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute

dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi

elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature

per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di

ristrutturazione”.

Il disegno di legge di stabilità per il 2014 prevede una proroga di ulteriori 12 mesi di tali

aumenti, ma non essendo ad oggi ancora in vigore siffatta proroga, nei quesiti di seguito

esposti non verrà considerata.

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detrazione del 50% in quanto si è già superato il tetto dei 96.000 euro (limite massimo cui commisurare la detrazione). Tuttavia, poiché l'intervento è iniziato non prima del 26 giugno 2012, la detrazione per i mobili si applica senza problemi, sempre a condizione che tali spese siano state sostenute (tramite pagamento con bonifico o carta di credito) tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. In tema di detrazioni del 50 per cento, su ristrutturazione e arredi, e del 65 per cento, su interventi di risparmio energetico, si annuncia una proroga. 71. Bonus mobili legato alla ristrutturazione

… Nell'ottobre 2010 abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo di un immobile, ma i nostri tecnici non hanno mandato la comunicazione obbligatoria all'Enea. Non abbiamo, quindi, beneficiato della detrazione del 36% per le ristrutturazioni, ma solo di quella del 55% per il risparmio energetico. Abbiamo diritto alle detrazioni sull'acquisto dei mobili, visto che non sono ancora stati chiusi i lavori? … La risposta è negativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, prevede che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi). L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986, articolo 11 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012, articolo

16 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, guida al 36%-50% su www.agenziaentrate.it). Viceversa, l’avere fruito della detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico nel corso del 2010 non consente l’applicazione della detrazione per l’acquisto dei mobili. Si sottolinea che, anche se gli interventi comunque non sono stati ancora chiusi (cioè, se sono in corso a tutt’oggi), la detrazione compete solo se dal 6 giugno 2013 sono sostenute spese (pagate con bonifico bancario o postale) per ristrutturazioni edilizie (e non energetiche) che fruiscono della detrazione del 50 per cento. 72. Bonus mobili i beneficiari

… Chi sono i potenziali beneficiari del bonus mobili? … Tutte le persone fisiche che presentano dichiarazione dei redditi e pagano imposte allo Stato, purché abbiano eseguito un intervento di recupero del patrimonio edilizio di una unità immobiliare. In particolare: - il proprietario o il nudo proprietario; - il titolare di un diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione o superficie; - chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato; - i soci di cooperative divise e indivise; - gli imprenditori individuali, i soci delle società semplici, snc e sas, tutti limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile su cui si interviene, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e la condizione di convivente o comodatario sussista all'inizio dei lavori. Sono definiti familiari, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. 73. Soggetti incapienti

… Sono esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi (ad esempio perché ho

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un reddito da pensione inferiore ai 7.500 euro oppure un reddito da collaborazione occasionale inferiore a 4.800 euro), ho diritto ugualmente al bonus? … L’art. 16, comma 2, del decreto, prevede che: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta […]”. Pertanto, in linea generale, l’agevolazione in esame spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. Per effetto del richiamo alla fruizione della detrazione di cui al comma 1, art. 11, D.L. n. 83/2012 i contribuenti ammessi a beneficiare della detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono quindi i medesimi soggetti che fruiscono della detrazione del 50% per aver sostenuto spese, riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del succitato decreto). Il contribuente indicato nel quesito non può godere della detrazione. Per godere del bonus mobili occorre essere "fiscalmente attivi" per lo Stato e avere quindi un debito Irpef. Nei casi citati non sussiste questa pre-condizione. 74. Bonus mobili acquisto immobile ristrutturato

… Posso comperare i mobili agevolati anche se compero una casa ristrutturata da un'impresa? … Una novità positiva consiste nella possibilità di accesso al bonus mobili per gli acquisti di immobili, ristrutturati da imprese e cooperative, purché avvengano entro sei mesi dal termine dei lavori. Ad esempio, una giovane coppia che compra un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l'arredamento.

75. Bonus mobili e ristrutturazione

… Voglio fruire del bonus mobili. Come faccio a dimostrare che ho eseguito lavori di ristrutturazione?? … Se i lavori eseguiti necessitano di Dia, Scia o Cil occorre conservare, oltre ai documenti che attestino il pagamento dei lavori, anche tale documentazione. Se i lavori non necessitano di questi titoli occorre conservare, oltre ai documenti che attestino il pagamento, anche dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio lavori e attestare che gli interventi rientrano tra quelli agevolabili. È consigliabile conservare anche perizie tecniche che attestino l'esecuzione a regola d'arte (per es. nel caso di rifacimento in autonomia di impianti idrici o elettrici). 76. Balconi condominiali e bonus mobili

… La manutenzione straordinaria dei balconi condominiali, per la quale godiamo della detrazione del 50 per cento, dà accesso alla possibilità di acquistare mobili fino a 10.000 euro, detraendo il 50% in 10 rate, secondo quanto previsto dal D.L. 63/2013? I materassi sono considerati nella categoria "mobili"? … La risposta a entrambi i quesiti è negativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013 prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro) sia altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi). La detrazione ricalca quella già in vigore sino al 31 dicembre

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2009 (allora pari al 20% da recuperare in cinque anni) e introdotta dall’articolo 2 del D.L. 5/2009, convertito nella Legge 33/2009 e oggetto di una specifica circolare da parte dell’Agenzia delle Entrate (35/E del 16 luglio 2009) cui è possibile fare riferimento in attesa dell’emanazione di nuovi pronunciamenti in materia. Con riferimento agli interventi edili che consentono l’applicazione della detrazione del 50 per cento, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 35/E, ha escluso il beneficio nei casi in cui gli interventi di ristrutturazione abbiano a oggetto parti comuni degli edifici (come nel caso di specie) o siano relativi alla manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o, infine, riguardino la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. La norma fa infatti riferimento espresso all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Pertanto, essendo stati eseguiti lavori su parti comuni condominiali, l’acquisto dei mobili non fruisce della detrazione. Quanto ai materassi, essi sono considerati oggetti di arredo e completamento e non mobili. Come tali, non possono fruire della detrazione. 77 Prestazione dell’architetto e bonus mobili

… Ho iniziato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento il 2 ottobre 2012. L'ultimo versamento alla ditta, con bonifico, è stato effettuato il 13 dicembre 2012. Il pagamento con bonifico per acquisto di pavimenti è avvenuto il 29 maggio 2013. Il pagamento con bonifico dell'architetto, per chiusura cantiere, è avvenuto l'8 agosto 2013. Ho acquistato tutti i mobili della cucina, con bonifico di 9.500 euro, il 31 luglio 2013. Ho diritto alla ulteriore detrazione fiscale per acquisto mobili? … La risposta è affermativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro, articolo 16, comma 1, della Legge 90/2013), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori

spese documentate, fino a un limite massimo di 10.000 euro, per l'acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta ai contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%, e che dal 6 giugno 2013 sostengano spese per acquisto di mobili destinati ad arredare il fabbricato oggetto dell'intervento edile. Nel caso di specie, i bonifici per il pagamento dell’architetto sono stati eseguiti proprio in questo lasso temporale quindi la detrazione per l’acquisto dei mobili trova completa applicazione (circolare 29/E del 2013). 78. Rifacimento intonaco e bonus mobili

… La Legge 90/2013 sui bonus fiscali per la casa consente di detrarre le spese per mobili (fino a 10.000 euro) anche con la sola realizzazione dell'impianto d'allarme? Oppure serve un intervento di ristrutturazione? Quest'ultimo può essere anche di piccolo valore? La tinteggiatura interna è detraibile anche per i singoli appartamenti o solo per i condomini? Se, oltre alla tinteggiatura viene fatto un intervento sull'intonaco, ad esempio, per inserirvi le tracce dell'impianto d'allarme, la tinteggiatura è detraibile? … Dai contenuti della circolare 29/E del 2013, emerge che, per godere del bonus mobili, non basta un piccolo intervento, ma ne occorre uno quantomeno di manutenzione straordinaria all'interno dell'appartamento. Se l’impianto di allarme è installato nella casa, la risposta è affermativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro, articolo 16, comma 1, Legge 90/2013) è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese

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documentate, fino a un limite massimo di 10mila euro, per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari per i quali è concesso il beneficio del 50 per cento (per esempio, anche per l’impianto di allarme). Il beneficio viene riconosciuto a favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50 per cento, e che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 sostengono spese per l'acquisto di mobili destinati ad arredare il fabbricato oggetto di intervento edile. Il rifacimento anche dell’intonaco, oltre che la ritinteggiatura della facciata, trasforma l’intervento in manutenzione straordinaria, come tale agevolato ai fini della detrazione del 50% (si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). 79. Pagamento del divano

… Avendo in corso alla data del 6 giugno 2013 lavori di ristrutturazione nel mio appartamento, ho acquistato agli inizi di luglio un mobile, volendo fruire delle relative agevolazioni. Ho pagato regolarmente con bonifico bancario; tuttavia, nel modulo per il bonifico già predisposto dalla mia banca si poteva indicare come causale la ristrutturazione edilizia o la riqualificazione energetica. Ho indicato la prima, inserendo comunque i riferimenti della fattura, da cui si può ricavare in maniera inequivoca che si tratta di acquisto di un mobile. Potrei avere problemi ai fini della fruizione dell'agevolazione? … La risposta è negativa. Il pagamento delle spese ai fini della detrazione per l’acquisto dei mobili (articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013, può essere effettuato:- con bonifico (bancario o postale); analogamente a quanto disposto ai fini del cosiddetto “36%-50%”, il bonifico deve contenere

la causale relativa ai lavori di ristrutturazione agevolabili, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva, ovvero il codice fiscale, del beneficiario del bonifico (venditore dei mobili o elettrodomestici);- con carta di credito o debito. In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare 29/E/2013, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Viene, invece, esclusa la possibilità di effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture di acquisto dei beni, con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se è stato effettuato il bonifico, è sufficiente che si sia indicato l’utilizzo del bonus per le ristrutturazioni. 80. Prodotti artigianali

… In merito alla detrazione per ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili, ex articolo 16 del D.L. 63 del 4 giugno 2013, chiedo conferma del fatto che l'acquisto degli stessi possa avvenire anche rivolgendosi ad artigiani ebanisti, oltre che ad aziende del settore. … La risposta è affermativa. L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che, ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro, ex articolo 16, comma 1 della Legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate, fino a un limite massimo di 10mila euro, per l'acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (a per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti

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persone fisiche che, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 abbiano eseguito o hanno in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50% (circolare 29/E del 2013), e che dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 sostengano spese per acquisto di mobili destinati ad arredare il fabbricato oggetto di intervento edile. L’acquisto dei mobili può essere fatto anche da artigiani (per esempio, su appalto) oltreché da negozi di mobili. Nella circolare 29/E del 2013 è precisato che sono esclusi dai beni agevolati solo gli acquisti di pavimentazioni, tendaggi e altri componenti di arredo. È chiaro, in tal senso, che se si acquistano materiali da assemblare per realizzare un mobile, tali spese non risultano detraibili. Viceversa, se si acquista, per appalto, un mobile su misura da un artigiano, anche tali spese sono detraibili. 81. Acquisto del salotto

… Dopo aver completato la ristrutturazione della mia abitazione ho intenzione di acquistare un salotto per arredamento. Si chiede se tale spesa possa fruire del bonus mobili del 50%. … La risposta è affermativa. L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50 per cento. La norma agevola l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, pertanto il salotto sicuramente rientra, in presenza di tutti gli altri citati requisiti di legge, tra i beni cui si applica la detrazione. 82. Mobili per cucina

… Vorrei sapere se è possibile fruire del "bonus mobili" per l'acquisto di tavolo, sedie, credenza eccetera per il soggiorno, avendo in corso, da aprile 2013, la richiesta di agevolazione del 50% per la sostituzione di finestre in legno con quelle

in Pvc (acconto pagato in aprile). In caso affermativo, le procedure sono le medesime?

… La risposta è affermativa, se vengono sostenute spese per la sostituzione delle finestre che fruiscono del 50% a partire dal 6 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013. In particolare, l’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, definitivamente convertito nella Legge 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione spetta in favore dei contribuenti persone fisiche che, dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, abbiano in corso interventi di recupero edilizio su singole unità immobiliari residenziali, per i quali è stata richiesta la detrazione del 50%. Per fruire della detrazione per l’acquisto dei mobili, i lavori di ristrutturazione (sostituzione di infissi, nel caso di specie) possono essere anche iniziati prima del 6 giugno; l’importante, per fruire della detrazione per i mobili è che, a tale data, i lavori non siano ultimati o, comunque, anche se ultimati vengano sostenute spese dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (cioè effettuati pagamenti con bonifico bancario), relative all’effettuazione di interventi di recupero edilizio. 83. Adempimenti

… Sono un commerciante di arredi, apparecchi di illuminazione, materassi, grandi elettrodomestici: devo applicare io il bonus mobili? … L’articolo 16, comma 2, del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazione del 50% sino a 96.000 euro), sia altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili ed

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elettrodomestici a basso consumo energetico, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (detrazione massima pari a 5.000 euro, da recuperare in 10 rate di 500 euro, in sede di dichiarazione dei redditi). Per chi vende arredi, apparecchi di illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà il cliente a raccogliere la documentazione relativa all'acquisto e a compilare la sua dichiarazione dei redditi a partire dal 2014. 84. Tipologia di negozi

… In quali negozi posso fare acquisti validi per il bonus mobili?

… È possibile acquistare mobili in qualsiasi negozio. Si tratta infatti di una detrazione Irpef, non vi sono negozi convenzionati. Il beneficio si applica ai beni acquistati (purché pagati secondo le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate), a prescindere dai punti vendita in cui viene effettuato l'acquisto. Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi). 85. Obblighi del commerciante … Sono un commerciante di arredi, apparecchi di illuminazione, materassi, grandi elettrodomestici: devo applicare io il bonus mobili? … No. Per chi vende arredi, apparecchi di illuminazione o materassi non cambia nulla: sarà il cliente a raccogliere la documentazione

relativa all'acquisto e a compilare la sua dichiarazione dei redditi a partire dal 2014. La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).

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