RISARCIBILE IL DANNO DEL FIGLIO TRASCURATO DAL GENITORE NATURALE

2
 STUDIO LEGALE CECATIELLO Via Carducci, 12 -20123 Milano T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P .IV A 06067090966 www.cecatiello.it [email protected] RISARCIBILE IL DANNO DEL FIGLIO TRASCURATO DAL GENITORE NATURALE La Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio, n. 3079 conferma la responsabilità del genitore  per il mancato mantenimento di un glio naturale, anche quale danno non patrimoniale, per la lesione di valori costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 30 Della Costituzione. Il caso in esame è il seguente. Una giovane citava in giudizio il padre naturale per vedersi riconosciuto il risarcimento dei dan- ni derivante dal mancato rispetto degli obblighi di mantenimento, di istruzione ed educazione. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado aumentando il risarcimento. Il padre ricorreva in Cassazione che confermava integralmente la sentenza impugnata. La sentenza in esame ribadisce i principi della risarcibilità dei danni dipendenti dalla consuma- zione dei c.d. illeciti familiari nei rapporti genitori-gli.

description

La Cassazione conferma con una sentenza la responsabilità di mantenimento, di istruzione ed educazione del genitore nei confronti di un figlio naturale.

Transcript of RISARCIBILE IL DANNO DEL FIGLIO TRASCURATO DAL GENITORE NATURALE

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    RISARCIBILE IL DANNO DEL FIGLIO TRASCURATODAL GENITORE NATURALE

    La Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio, n. 3079 conferma la responsabilit del genitore per il mancato mantenimento di un figlio naturale, anche quale danno non patrimoniale, per la lesione di valori costituzionalmente garantiti dagli artt. 2 e 30 Della Costituzione.

    Il caso in esame il seguente.Una giovane citava in giudizio il padre naturale per vedersi riconosciuto il risarcimento dei dan-ni derivante dal mancato rispetto degli obblighi di mantenimento, di istruzione ed educazione. Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte dAppello riformava parzialmente la sentenza di primo grado aumentando il risarcimento. Il padre ricorreva in Cassazione che confermava integralmente la sentenza impugnata.La sentenza in esame ribadisce i principi della risarcibilit dei danni dipendenti dalla consuma-zione dei c.d. illeciti familiari nei rapporti genitori-figli.

  • STUDIO LEGALE CECATIELLOVia Carducci, 12 -20123 Milano

    T +39 02 72022862 F +39 02 89016054 E-mail [email protected] C.F. CCTRND70S12F205P P.IVA 06067090966www.cecatiello.it [email protected]

    La Cassazione ha chiarito che nellipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia ricono-sciuto da uno solo dei genitori, tenuto perci a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno lobbligo dellaltro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternit o di maternit naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori.Per questo motivo il genitore naturale, dichiarato in seguito a provvedimento del giudice, non pu sottrarsi alla obbligazione nei confronti del figlio per la quota parte posta a suo carico ed tenuto a provvedervi, sin dalla nascita.La domanda proposta dal figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti del genitore naturale autonoma e diversa rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso figlio quale conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rap-porto di filiazione.

    La prima fondata sullart. 30 Cost. e sugli artt. 147, 148, 155, 155-sexies c.c., mentre la se-conda si basa sulla responsabilit genitoriale, avente natura unicamente compensatoria e ripa-ratoria.

    Avvocato Armando Cecatiello, Milanowww.cecatiello.it