Riordino Province PD TV

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Provincia di Padova IL RIORDINO DELLE PROVINCE Provincia di Padova 5 novembre 2012 prof. avv. Mario Bertolissi avv. Francesca Mazzonetto

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relazione sul riordino delle Province a cura di :Prof. Bertolissi, Avv. Mazzonetto

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IL RIORDINO DELLE PROVINCE

Provincia di Padova 5 novembre 2012

prof. avv. Mario Bertolissi avv. Francesca Mazzonetto

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Il problema dell’eliminazione delle Provincie di cui si parla, in realtà, da moltissimo tempo, è entrato nell’ambito di una prospettiva di attuazione più concreta a partire dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214, più noto sotto il nome di decreto Salva Italia, ove, all’art. 23, a partire dal 14° comma, sono state introdotte disposizioni che hanno svuotato, di fatto, le competenze delle Province e ne hanno modificato il sistema elettorale.

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L’art. 23 è stato impugnato avanti alla Corte costituzionale da 8 regioni, fra cui il Veneto, e la questione verrà discussa domani (6 novembre 2012).

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L’ultimo e concreto intervento legislativo sulla riorganizzazione delle Province si è avuto con il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, più noto come primo decreto sulla spending review, che all’art. 17, intitolato “Riordino delle province e loro funzioni”, risolve in sei commi la riorganizzazione delle Province delle regioni a statuto ordinario, stabilendo che saranno oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: - 2.500 Km quadrati di dimensione territoriale; - almeno 350.000 abitanti residenti nel territorio.

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Delibera del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 che fissa i criteri minimi.

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Il comma 3 delinea quindi il procedimento del riordino delle Province, stabilendo che il Consiglio delle autonomie locali nelle Regioni a statuto ordinario o, in mancanza, l’organo regionale di raccordo tra Regioni ed Enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Consiglio dei ministri, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva un’ipotesi di riordino relativa alle Province ubicate nel territorio della rispettiva Regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla trasmissione dell’ipotesi di riordino o, in mancanza della trasmissione, entro novantadue giorni dalla data di pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri contenente i criteri di riordino, pubblicazione avvenuta il 24 luglio 2012, ciascuna Regione trasmette al Governo una proposta di riordino delle Province che insistono sul suo territorio, sulla base delle ipotesi formulate dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, dall’organo regionale di raccordo tra Regioni ed Enti locali.

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Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri più volte citata. Resta comunque fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e della popolazione esistente. Quindi il quarto comma prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e perciò a decorrere dal 14 agosto 2012, con atto legislativo di iniziativa governativa, le Province vengano riordinate sulla base delle proposte regionali, con contestuale ridefinizione dell’ambito delle Città metropolitane di cui all’art. 18 del d. l. n. 95, conseguente alle eventuali iniziative dei Comuni, ai sensi dell’art. 133, primo comma, della Costituzione, nonché del comma 2 del predetto art. 18. Se nel termine dei sessanta giorni la Regione non fa pervenire al Governo la sua proposta, il provvedimento legislativo di riordino viene assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nel territorio della Regione che non ha formulato la proposta.

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Con lo schema di decreto legge ancora in corso di pubblicazione, del 31 ottobre u.s., il Governo è quindi intervenuto, ai sensi del predetto art. 17, per dare effettivo riordino alle Province, nel caso del Veneto, scavalcando la proposta della Regione, che, com’è noto, prevedeva il mantenimento dello status quo, cioè di tutte le 7 province esistenti.

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Si tratta di decreto-legge e, pertanto, entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge, altrimenti decade.

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Per quanto ci interessa il Veneto avrà il seguente assetto: Provincia di Padova - Treviso in luogo delle Province di Padova e di Treviso; Provincia di Rovigo - Verona in luogo delle Province di Rovigo e di Verona. Viene mantenuta, per le sue caratteristiche montane, la provincia di Belluno e Venezia diverrà città metropolitana.

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Il mutamento della circoscrizione avrà effetto dal 1° gennaio 2014.

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Diviene capoluogo di Provincia il Comune, tra quelli già capoluogo di Provincia, avente maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo.

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Ai fini del riordino si tiene conto delle iniziative comunali assunte ai sensi dell’art. 133, primo comma, Cost., volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data del 20 luglio 2012, per le quali è stato espresso il parere della Regione.

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Gli organi delle Province hanno sede esclusivamente nel Comune capoluogo di Provincia e non possono essere istituite sedi decentrate.

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Ai Comuni già capoluogo di Provincia continuano ad applicarsi, solo per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative al numero dei consiglieri e degli assessori comunali vigenti alla predetta data. Ciò significa che Belluno, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo e Venezia non subiranno tagli agli organi politici.

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Dal 1° gennaio 2013 saranno soppresse le Giunte.

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Entro il 30 aprile 2013 dovrà essere completata la ricognizione dei patrimoni immobiliari e degli organici.

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Entro il 30 maggio 2013 dovranno essere approvati i bilanci.

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Nel novembre 2013 si terranno le elezioni per la nomina dei nuovi organi.

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Spettano alla Provincia le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

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Le leggi dello Stato e della Regione, nelle mate r ie d i r i spe t t i va competenza , trasferiscono ai Comuni le funzioni già conferite alla Province dalla normativa vigente, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, tali funzioni siano acquisite dalla Regione.

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In caso di trasferimento delle funzioni sono trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali.

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Art. 16 L.R. del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25. Parere regionale ex art. 133 Cost.

1. Le deliberazioni comunali, nel numero e secondo i requisiti previsti all'art. 15, commi 2 e 3, devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro un anno dalla data di adozione della prima delibera comunale di promozione dell'iniziativa o, nel secondo caso, dalla data di invio ai comuni interessati della delibera della Giunta regionale con cui l'iniziativa è promossa; l'inutile decorso del termine comporta l'interruzione del procedimento, che non può essere ripetuto prima di tre anni. 2. La Giunta regionale, verificata l'esistenza delle condizioni per la prosecuzione del procedimento, presenta al Consiglio, entro sessanta giorni, la proposta di parere. 3. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni, delibera il parere di cui all'art. 133, comma 1, della Costituzione e, qualora sia di avviso favorevole, può trasformarlo in proposta di legge ai sensi dell'art. 121 della Costituzione.