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Pagina 2 Nuovo Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 11 septies, della legge 27.02.2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 30.12.2016, N.244 c.d. “Milleproroghe”. Procedura di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, 2017/2026

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Nuovo Piano di Riequilibrio Pluriennale Finanziario, ai

sensi dell’articolo 5, comma 11 septies, della legge

27.02.2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del

Decreto Legge 30.12.2016, N.244 c.d. “Milleproroghe”.

Procedura di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del Decreto Legislativo

18 agosto 2000, n.267,

2017/2026

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INDICE

Premessa

Presentazione della città di Pozzallo

SEZIONE PRIMA – FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive

adottate dall’ente locale.

1. Misure correttive adottate dall’ente locale, ai sensi dell’art.1, comma 168 della L. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla Sezione Regionale della Corte dei conti. 1.1. a Eventuali delibere della Corte dei conti ( che devono essere allegate) 1.2. b Misure correttive adottate dall’ente locale. 1.3 Valutazione dell’organo di revisione in relazione alla consistenza della “massa passiva” che l’ente dichiara di dover ripianare , sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano, attendibilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in ordine alla situazione dell’Ente. 2. Patto di stabilità

Rispetto o meno del patto di stabilità interno nell’ultimo triennio ed esposizione delle ragioni nel caso di mancato rispetto . 3. Andamenti di cassa

3.1 Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria. 3.2 Andamento nel triennio , evidenziando le principali ragioni dello squilibrio. 4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

4.1 Equilibrio di parte corrente 4.2 Equilibrio di parte capitale 4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo 5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all’ultimo triennio. 6. Risultato di gestione

7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio

8. Analisi dei residui

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi 8.2 Analisi sull’anzianità dei residui attivi 8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi 9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Dimostrazione dell’andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati. L’importo dei debiti da ripianare comprende tutti i debiti anche se risalenti nel tempo , ancora esigibili. 9.2 Evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente. 9.3 Resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, con valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri. 9.4 Attestazioni dei responsabili dei servizi sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i

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presupposti di legge. 9.4 a Debiti fuori bilancio non riconosciuti : Motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce, l’utilità e l’arricchimento per l’Ente mezzi di finanziamento con la precisazione di quali , sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge. 9.5 Risultato della verifica a campione fino alla data della delibera per l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale , sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento , da parte del Consiglio, previsto dall’art. 194 del TUEL. 9.6 Passività potenziali –sopravvenienze o insussistenze passive probabili al di fuori dei debiti fuori bilancio e da contenzioso latente- specificazione della natura, l’entità e la provenienza. . 10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato nei titoli VI e IV , riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi. 10.2 Andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi 10.3 Accertamenti e residui attivi dei Servizi per conto di terzi che non hanno il titolo giuridico per i quali il corrispondente impegno sia già stato pagato. 11. Indebitamento

11.1 Rispetto, nell’ultimo triennio, dei limiti in materia d’indebitamento disposti dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL e l’andamento nel triennio. 11.2 Verifica del rispetto del limite d’indebitamento 11.3 Ricorso nell’ultimo triennio a strumenti quali il leasing immobiliare in costruendo o operazioni di project financing. 11.4 Strumenti di finanza derivata. 12 Tributi locali e servizi a domanda individuale

13 Spese per il personale

14. Organismi partecipati

14.1 La situazione economico-finanziaria degli organismi e società partecipate, 14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato. 14.3 L’Ente non ha effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale. 14.4 Il Comune non ha concesso fideiussioni o rilasciato lettere di patronage 14.5 L’Ente non ha effettuato dichiarazioni in ordine al rispetto dei limiti all’indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL. 14.6 verifica delle criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti. 14.7 Adozione di forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati. 14.8 Adempimenti ed obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi, dismissioni, scioglimento e/o alienazioni. 14.9 Trasferimento agli organismi partecipati beni patrimoniali, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito. 15 Spesa degli organi politici istituzionali

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SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1. Aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall’Ente per il riequilibrio economico-finanziario

1.2. Equilibrio di parte corrente . Idoneità del piano a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima. 1.3 Equilibrio di parte capitale. Accertato lo squilibrio, idoneità del Piano a garantire anche il corretto equilibrio di parte capitale

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

Misure adottate/programmate dall’Ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare. L’ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna.

3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

3.1 Nel caso di debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati , forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano, a partire dall’esercizio in corso, con la quantificazione su base annua. 3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL 4. Revisione dei residui

5. debiti di funzionamento

6.Tributi locali

6.1 Analisi Se e con quali modalità l’Ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente. 7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

8. Incremento delle entrate correnti

8.1Dimostrazione dell’incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. 9. Revisione della Spesa

9.1 L’Ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. 9.2 L’ Ente , dopo aver esposto il trend della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa. Accerta le eccedenze della dotazione organica e l’eventuale soprannumero , misure adottate e quelle programmate volte a ridurne la consistenza. 9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione, di cui all’art. 243-ter del TUEL, adozione, entro il termine dell’esercizio finanziario, delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dall’art. 243-bis, comma 9, lettere a), b),c), del TUEL.

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9.3.a. Dimostrazione, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, della riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche. 9.3.b. Dimostrazione della riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 10%, della spesa per prestazioni di servizi di cui all’intervento 03 della spesa corrente, e specifica, delle misure di razionalizzazione della spesa. 9.3.c. Dimostrazione della riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie. 9.4 Ulteriori misure per il contenimento della spesa. In particolare nella forma di partenariato pubblico-privato, e se abbia deciso di ricorrere alla stipula di contratti ( decreto legge n.1/2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012) di disponibilità nell’ottica della razionalizzazione degli spazi ed uffici pubblici, con conseguenti risparmi dei costi di gestione. 9.5 Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate. 9.6 Dismissione immobili e beni dell’Ente 9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali.

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PREMESSA

La legge di conversione del Decreto Legge 20 dicembre 2016, n. 244, c.d. “decreto milleproroghe”, all'’articolo 5 , comma 11 septies, recita testualmente: “Per gli enti locali che, alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio

finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, non abbiano rispettato il termine di cui al primo periodo del comma 5, del medesimo

articolo 243-bis ovvero quello di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non conseguendo l’accoglimento

del piano secondo le modalità di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, il termine per poter deliberare un nuovo piano di riequilibrio finanziario

pluriennale, secondo la procedura di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del citato decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267, è prorogato al 30 aprile 2017. …La facoltà di cui al primo periodo

del presente comma è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale

aumento dell’avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione. Registrato

nell’ultimo rendiconto approvato dall’ente locale…” .

Il Comune di Pozzallo, con deliberazione della Giunta Comunale numero 77/2014 aveva proposto al Consiglio Comunale l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 24 luglio 2014, aveva avviato l’iter per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale , ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 , come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012. L’organo consiliare aveva approvato il piano di riequilibrio pluriennale finanziario con deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 119 . Il piano era stato trasmesso entro cinque giorni al Ministero dell’interno e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti; Il Comune di Pozzallo non si era avvalso dell’ulteriore termine assegnato dalla legge per la deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale finanziario , di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto- legge 19 giugno 2015, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo, numero 59/2016, in esito all’esame , il piano di riequilibrio pluriennale finanziario 2014-2023 venne dichiarato tardivo senza esame del merito e pertanto lo stesso non conseguì la prescritta approvazione secondo le modalità di cui all’articolo 243-quater, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’ente propose ricorso nel termine di trenta giorni avanti alla Corte dei Conti, Sezioni Riunite, in speciale composizione, la quale, pur ammettendo per l’ente la possibilità di avvalersi della disposizione di cui all’articolo 2, comma 5-bis, del decreto- legge 19 giugno 2015, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, confermò la tardività del termine di presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2014/2023 del Comune di Pozzallo. Conseguentemente dalla data di avvenuta notifica della decisione de quo venne attivata, con la nomina di un Commissario ad acta , da parte dell’ Assessorato degli enti locali della Regione siciliana, la procedura di cui all’articolo 243 quater comma 7 . Il Comune propose ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Catania, avverso il provvedimento regionale , e con ordinanza del giudice monocratico venne disposta la sospensione

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della procedura di dichiarazione del dissesto, fino alla data del 12 gennaio 2017 . A seguito della decisione sulla procedura cautelare , con atto di convocazione del Consiglio Comunale , a firma del Commissario ad acta , venne convocata la seduta consiliare per la dichiarazione del dissesto, fissando quale termine finale il 1 marzo 2017 . Il Consiglio Comunale nella seduta del 1 marzo 2017, preso atto della comunicazione del Commissario ad acta , prese atto della entrata in vigore della legge 27 febbraio 2017, n.19, . di conversione , con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, approvando la mozione per la presentazione di un nuovo piano di riequilibrio pluriennale finanziario, prendendo atto che la medesima legge disponeva la sospensione della dichiarazione del dissesto Gli articoli 243-bis, , ter e quater del Testo Unico Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, prevede la facoltà per gli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie e per gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, di avvalersi di una apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale . Tale terza fattispecie che si aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, prevedono, in una graduale articolazione, le diverse situazioni di precarietà finanziaria in cui può trovarsi la gestione amministrativa di un ente locale e parallelamente tali norme indicano le misure di risanamento possibili. Tali misure previste presuppongono innanzitutto una ricognizione della situazione debitoria dell’ente prevedendone le modalità di ripiano, nonché il ripiano, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato, e le misure necessarie per il ripristino del pareggio, laddove si prevedono disavanzi di gestione di competenza nella gestione dei residui. Di maggiore spessore sono gli interventi previsti per le condizioni di deficitarietà strutturale e ancor più quelli in tema di dissesto. In tale sistema articolato e tendenzialmente completo si è, quindi, inserita la procedura del cosiddetto “dissesto guidato” di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 che, prima dell’ultimo intervento normativo, rappresentava il rimedio di chiusura di un sistema di salvaguardia delle gestioni degli enti locali. La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale presuppone una situazione di evidente deficitarietà strutturale prossima al dissesto, che potrebbe dar luogo al procedimento del c.d. “dissesto guidato”, ma che si svolge privilegiando l’affidamento agli organi ordinari dell’ente della gestione delle iniziative per il risanamento. Il legislatore si dimostra ben avvertito della sostanziale prossimità delle situazioni regolate dal novellato art. 243 TUEL, rispetto a quelle che conducono al dissesto, tanto che vengono introdotte disposizioni tese a regolare l’eventuale coesistenza delle due procedure. Per cui l’art. 243-bis, nella sua ultima modifica, recita che il ricorso al piano di riequilibrio è precluso qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri per la deliberazione del dissesto, di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs 149/2011. Sul punto non va trascurato di considerare che, pur in presenza di una rigorosa impostazione dei criteri di risanamento della gestione, la maggiore ampiezza del tempo di esecuzione del piano, protratto in sede di conversione ad un arco decennale, vincola anche le future gestioni per cui la graduazione, negli anni di durata del piano, della percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione e degli importi da prevedere nei bilanci per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (art. 243-bis, comma 6, lettera d) deve privilegiare un maggior peso delle misure nei primi anni del medesimo piano e, preferibilmente, negli anni residui di attività della consiliatura e comunque nei primi 5 anni. La procedura per il riequilibrio finanziario è cadenzata, con termini perentori, per lo svolgimento degli adempimenti e richiede l’intervento della Corte dei conti nelle sue diverse articolazioni in fasi e

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momenti diversi del procedimento. La Sezione delle Autonomie della Corte è chiamata, preventivamente, a deliberare apposite Linee Guida necessarie ad orientare i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici degli EE.LL. Le Sezioni regionali di controllo possono fornire indicazioni alla sottocommissione sul caso concreto all’esame sin dall’avvio della fase istruttoria. All’esito della prima fase della procedura, la sottocommissione redige una relazione finale, successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale della Corte che, sulla base della valutazione della congruenza delle misure che si intendono adottare ai fini del riequilibrio, emette una deliberazione motivata per l’approvazione del piano o, in caso contrario, di diniego. La deliberazione della Corte dei conti, in ordine all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, è comunicata al Ministero dell'interno e può essere impugnata entro 30 giorni (ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione) nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le stesse Sezioni riunite decidono in unico grado i ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-quater. Le funzioni delle Sezioni regionali di controllo non sono limitate all’approvazione del piano: infatti, successivamente a tale adempimento, spetta ad esse il compito di vigilare sull'esecuzione dello stesso, effettuando, ai sensi dell’art. 243-bis, comma 6, lett. a) i controlli già previsti dall’art. 1, comma 168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ora riportati nel testo dell’art. 148-bis del TUEL, ed emettendo, all’occorrenza, apposita pronuncia. L’iniziativa è rimessa agli organi rappresentativi degli enti attraverso l’adozione della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che deve essere trasmessa, entro 5 gg. dalla data di esecutività, alla Sezione Regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno. Il Consiglio dell’Ente locale, nel termine perentorio di 90 giorni , dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, deve approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. Come precisato dalla CORTE DEI CONTI, Sezione delle Autonomie , nell'adunanza del 6 marzo 2013 “La perentorieta' dei termini normalmente si giustifica per l'esigenza di garantire la certezza del diritto

in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero pregiudicati dalla

dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive di

situazioni giuridiche. Nel caso di specie la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato

nel termine perentorio fissato dall'art. 243-bis, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in

correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si

produce l'effetto impeditivo dell'esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti

dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità

di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell'ente), dall'altro, opera la

sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, rimedio che interferisce

negativamente nella sfera giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio.

Peraltro la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce «ipso iure» gli effetti

di cui all'art 243-quater,comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non

penda la procedura ex art. 6. comma 2, decreto legislativo n.149/2011 «temporaneamente»

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sospesa), effetti del tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata

nella quale e' inserito il ripetuto termine;…”

Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è l’inserimento delle azioni di risanamento nel bilancio di previsione e l’approvazione dell’ultimo rendiconto; ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali. Al riguardo deve essere anche rilevato che l’avvio della procedura non comporta la sospensione dei termini per la presentazione dei documenti contabili; infatti a differenza di quanto previsto nel caso di dissesto dall’art. 248 del TUEL non si rinviene una norma espressa in tal senso. Nel silenzio del legislatore la norma va interpretata nel significato letterale (ubi voluit dixit), anche perché è utile disporre della rappresentazione certa e veritiera di partenza, al fine di valutare la sostenibilità del piano. L’avvio della Procedura per il risanamento pluriennale, ancor prima dell’approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori. La facoltà di revocare l’istanza di ricorso alla procedura, in linea generale ammissibile in assenza di contraria previsione, dovrebbe comunque essere esercitata non oltre i 90 giorni previsti dalla norma (ex art. 243-bis comma 5 del TUEL) per la presentazione del piano. Il piano di riequilibrio deve essere deliberato entro 90 gg. dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 dell’art. 243-bis del TUEL e, quindi, trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli EE.LL. La durata massima del Piano è decennale; esso deve essere corredato del parere dell’Organo di revisione economico-finanziario, che assume un ruolo essenziale sia nella predisposizione del piano che ai fini del controllo della sua attuazione. Il piano viene istruito dalla sottocommissione, che nel termine di 60 giorni, redige la relazione finale; tale termine può soggiacere a sospensione, nel caso in cui si renda necessario procedere ad acquisizione documentale e a richieste istruttorie, per il periodo che impiega l’Ente per fornire risposte e, comunque, non oltre i 30 giorni. Con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha approvato le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) come introdotto dall'art.3, comma 1, lettera r) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le linee Guida della Sezione delle Autonomie offrono indicazioni sulla corretta applicazione della nuova procedura, al fine di superare possibili difficoltà nell'esegesi delle norme e per renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. Le istruzioni delle linee guida, deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si rivolgono particolarmente alla fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando elementi da acquisire per una ponderata valutazione del piano. Esse mirano, in particolare, a fornire criteri per verificare l’esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell’ente, nonché l’attendibilità e sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica. In particolare, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie ha esaminato le seguenti questioni: 1) l'art. 243-bis, comma 8, lett. d) TUEL recita «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente...e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1.» L'art. 243-bis, comma 8, lett. g) TUEL, a sua volta, recita: «... nonché accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli

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enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che... abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio». In relazione a tali disposizioni e' stato ritenuto necessario chiarire se, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, la rideterminazione della dotazione organica, di cui al comma 8,debba o meno essere sottoposta al controllo della commissione di cui all'art. 155 TUEL ed in quale fase della procedura di riequilibrio, ossia prima dell'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione oppure in un diverso momento; Le indicazioni contenute nelle specifiche Linee Guida non possono non considerare le analoghe istruzioni presenti nelle Linee Guida ex art. 1, co. 166 e seguenti della legge 266/2005 - compilate dagli organi di revisione - per il bilancio e il rendiconto nelle parti in cui esaminano le stesse questioni rilevanti per la procedura di riequilibrio pluriennale. Va sottolineato, quindi, il supporto che si può ricevere, nelle valutazioni finalizzate allo svolgimento della procedura di riequilibrio, dai dati raccolti nei questionari annessi alle suddette Linee Guida, utilizzati per gli accertamenti, demandati alla Corte, in merito alla corretta attuazione degli interventi previsti dalle norme e, in particolare, per verificare la presenza di gravi squilibri finanziari nella gestione degli enti. Inoltre, le Sezioni regionali nella sede del controllo sui rendiconti e sui bilanci hanno avuto frequente occasione di rilevare situazioni di squilibrio e profili d’irregolarità e richiamato gli organi rappresentativi degli enti a porre in essere i correttivi necessari per scongiurare situazioni più gravi, che avrebbero potuto determinare il dissesto. Per tale ragione, nella fase istruttoria, è necessario acquisire le delibere delle Sezioni Regionali di controllo sui bilanci e rendiconti relative ad un significativo periodo. A tale riguardo, va anche ricordato che i dati impiegati per i riscontri in tale sede sono quelli verificati dall’organo di revisione che, per la loro provenienza, assumono maggiore significatività. Nella procedura in esame le Linee Guida non si rivolgono agli organi di revisione, ma alla sottocommissione e la guidano nella valutazione dei piani. Tali indirizzi risultano importanti anche per le Sezioni regionali a supporto delle funzioni di controllo esercitate. L’attività dei revisori è prevista sin dalla fase di redazione del piano di riequilibrio. Il loro intervento, che prosegue anche in successivi passaggi della procedura, con le cadenze temporali previste dalla legge, può rivelarsi di ausilio anche per asseverare dati e valutazioni espresse nello stesso piano durante tutto il percorso di approvazione e realizzazione e consentire momenti di confronto con le Sezioni regionali. Le istruzioni delle Linee Guida, deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, si rivolgono particolarmente alla fase istruttoria da parte della sottocommissione, indicando elementi da acquisire per una ponderata valutazione del piano; le Linee Guida non precludono l’effettuazione di ulteriori e maggiormente calibrate richieste istruttorie, da parte della competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, estese anche alla fase di verifica. Presupposto indefettibile per la positiva valutazione dei piani di rientro è che si possa constatare l’adeguamento al complesso delle regole di coordinamento della finanza pubblica contenute nelle vigenti norme in tema di finanza locale, quali il rispetto del patto di stabilità interno, le misure per la riduzione della spesa di personale e quelle in tema di società partecipate, limiti all’indebitamento, dismissioni patrimoniali, ecc.. Se al momento di avvio della procedura la situazione dell’ente non risulti allineata a tali prescrizioni è necessario che il piano contenga misure atte a consentirne il rispetto entro il primo periodo di attuazione del programma di risanamento. E’altresì necessario che il piano contenga una quantificazione veritiera e attendibile dell’esposizione

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debitoria, in stretta ottemperanza a quanto previsto dalle norme che stabiliscono il contenuto obbligatorio del piano. A tale riguardo è necessario tenere presente l’art. 6 co. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede l’allineamento con i dati contabili degli organismi partecipati. Nel contesto delle misure necessarie ad assicurare il graduale riequilibrio finanziario, assume rilievo, tra le altre, la verifica della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri, richiedendo l’adozione, ove non sia stato già provveduto, delle misure legislative di liquidazione e privatizzazione degli organismi partecipati secondo i criteri espressamente previsti. La verifica del rispetto del complesso delle regole della gestione finanziaria imposte agli enti locali è un punto fermo nel corso della procedura di risanamento; infatti le situazioni di squilibrio si generano laddove ci si è discostati da criteri di sana gestione desumibili dalle norme e dai principi contabili e in molti casi laddove si siano generati fattori critici che non trovavano rappresentazione in bilancio. Nella rilevazione dell’entità della situazione iniziale di squilibrio è, quindi, di assoluto rilievo un’attenta indagine sulla presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati dall’Ente, in modo da poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Sul punto soccorrono ampiamente tutte le valutazioni effettuate dalle Sezioni regionali di controllo nel corso degli ultimi anni in tema di effettività dell’equilibrio esposto nei documenti contabili avendo considerazione di fenomeni quali: rinvio di contabilizzazione ad esercizi successivi; debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento; presenza di residui attivi vetusti; disallineamento nelle partite di giro e nei fondi vincolati; situazioni critiche delle società partecipate in corso di emersione; contenzioso ecc.. La nuova procedura rappresenta, nell’ambito dell’attuale problematico panorama della finanza locale, un utile rimedio per scongiurare la più grave situazione di dissesto. Tuttavia essa deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento, perché potrebbe rivelarsi un dannoso escamotage per evitare il trascinamento verso una situazione di dissesto da dichiarare ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011, diluendo in un ampio arco di tempo soluzioni che andrebbero immediatamente attuate.

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Presentazione della città di Pozzallo:

Il Comune di Pozzallo è ubicato sulla costa Sud Orientale della Sicilia, in quella parte dell’isola ancora autentica e genuina, tuttora risparmiata da grossi insediamenti industriali e dalla cementificazione selvaggia. Compresa tra il Mare Mediterraneo e le vallate dell’altopiano ibleo, è una cittadina con un patrimonio naturale suggestivo, lunghe spiagge di sabbia e mare limpido. Definita "città terrazza sul Mediterraneo", Pozzallo è tra i Comuni premiati, da undici anni consecutivi, con la Bandiera Blu. Oltre ad essere l'unico Comune della Provincia di Ragusa bagnato dal mare, è il Comune più a sud d’Italia, dopo Lampedusa e Linosa, “porta mediterranea” verso Malta e le coste della vicina Africa. La linea costiera disegna un'ampia insenatura che va da Punta Raganzino fino al litorale sabbioso della Marza. Il suo territorio è poco esteso, compresso com’è tra quelli di Modica e Ispica, ed il suo ampliamento rappresenta una questione molto sentita dai cittadini e di vitale importanza per le prospettive future della nostra cittadina. Il Comune conta circa 19.000 abitanti, la sua economia si fonda prevalentemente sulle attività e sulle professioni legate al mare, al turismo ed al commercio, che, con il porto, hanno subìto un consistente incremento. Quest’ultimo rappresenta l’unico scalo commerciale della provincia di Ragusa e come tale si pone quale punto di riferimento per la commercializzazione dei prodotti dell’industria iblea e per il traffico di passeggeri con l’isola di Malta. Il porto piccolo è invece utilizzato per le attività legate alla pesca ed alle imbarcazioni da diporto. Sulla struttura portuale, che attualmente dispone di due banchine ad uso commerciale, Pozzallo punta per promuovere il suo sviluppo economico e turistico. Sul turismo e sulla promozione della sua immagine, la città ha investito molto negli ultimi anni, diventando località balneare di prestigio, che ha visto crescere, sempre più, il numero di turisti e di visitatori nella stagione estiva, grazie anche a numerose e vivaci iniziative private, che hanno aumentato e diversificato le offerte di strutture ricettive e di incontro. Queste ultime, insieme con le manifestazioni dell’Estate Pozzallese, rendono particolarmente animate le serate estive e la vita notturna, attirando dalle città limitrofe numerosi visitatori, specie tra i giovani.

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SEZIONE PRIMA – FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive

adottate dall’ente locale. 1. Misure correttive adottate dall’ente, ai sensi dell’art.1, comma 168 della L. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertati dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti: 1.1.a Delibere della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ( che vengono allegate )

Nell’ambito della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ( legge finanziaria 2006) , il legislatore ha delineato una funzione di controllo delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti di tipo collaborativo finalizzato a rappresentare agli organi elettivi dell’ente eventuali anomalie o disfunzioni gestionali. Le verifiche svolte non possono e non devono avere finalità interdittive, repressorie o sanzionatorie in quanto dirette a perseguire il fine pubblico. Ovvero, qualsiasi sia il tipo di irregolarità rilevata, esse non possono intervenire per impedire, reprimere, o sanzionare autoritariamente le irregolarità rilevate ma dovranno limitarsi a riferire sugli esiti delle verifiche fatte ai consigli degli Enti. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali sono obbligati a trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di previsione di competenza e sul rendiconto dell’esercizio stesso. Le relazioni dell’organo di revisione in ogni caso devono dare conto di alcuni punti fondamentali:

• rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; • osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma,

della Costituzione; • ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione non abbia

adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione. Si riportano di seguito le note di criticità rilevate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte

dei Conti e i rimedi adottati dalla Amministrazione comunale di Pozzallo. Si evidenzia che per i rilievi relativi al rendiconto 2013 e 2014, pervenuti rispettivamente nell’anno 2015 e nell’anno 2016 , non sussiste una specifica deliberazione consiliare concernente le misure adottate, in quanto, essendo in corso l’istruttoria il piano di riequilibrio pluriennale finanziario 2014/2023, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo, in merito a tali rilievi ha precisato che “In ordine al potere di disporre l’adozione delle necessarie misure correttive ex art. 148 bis, comma 3, il Collegio ritiene doveroso fare rinvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale intrapresa dall’ente, riservando ogni valutazione e l’adozione dei provvedimenti di competenza all’esito dell’istruttoria sul piano in sede di deliberazione ex art 243 quater , comma III, del TUEL che rimette alla Sezione la valutazione della congruenza dello stesso ai fini del riequilibrio “. In ordine all’adozione delle necessarie misure correttive e alla valutazione della loro idoneità rinvia alla pronuncia conclusiva rimessa alla Sezione sul piano di riequilibrio ex art. 243 quater, comma 3, del T.U.E.L.”.

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DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI N.330/2012

RENDICONTO 2010

RILIEVI

RISPOSTE DEL COMUNE ED AZIONI CORRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA N.53 DEL 03/09/2013 ) NON INTEGRALMENTE ACCOLTE DALLA CORTE DEI CONTI

1

Il ritardo nell’approvazione del

rendiconto 2010

L’approvazione in ritardo dell’atto, in primo luogo ha avuto effetti gravi nella normale gestione del Comune di Pozzallo che non ha potuto utilizzare le informazioni dallo stesso rendiconto evidenziate per una corretta programmazione degli anni successivi. E’ stata cura di questa Amministrazione rappresentare l’importanza di procedere in tempi rapidi ad adottare questi documenti che devono rappresentare la base di lavoro per una corretta gestione della grave situazione economica e finanziaria del Comune e per una programmazione che conduca la gestione in equilibrio economico e finanziario. Le informazioni avute in ritardo spesso non sono utilizzabili per “correggere” la gestione corrente che nel frattempo ha registrato evoluzioni significative. In diverse occasioni è stato sottolineato che il sistema di rendicontazione deve costituire una rapida ed ordinaria rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dal Comune. La finalità deve essere quella di favorire informazioni veritiere della situazione patrimoniale e finanziaria e dell’andamento economico e sui flussi finanziari. Le informazioni devono evidenziare la “responsabilità del Comune” e delle nostre articolazioni interne per le risorse a ciascuno affidate e per le decisioni prese. A tal riguardo, le informazioni devono riguardare le fonti, la destinazione e l’utilizzazione dei mezzi finanziari, le modalità di finanziamento, gli impegni e la gestione del fabbisogno di cassa e finanziario. Parimenti il sistema delle informazioni deve essere finalizzato ad evidenziare l’andamento gestionale in termini di costi e di ricavi dei servizi, nonché dei livelli di efficacia ed efficienza raggiunti. Affinché questi obiettivi diventino realtà immediata, l’amministrazione e, per essa il dirigente dei servizi

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finanziari, sollecita i dirigenti per produrre una serie di atti propedeutici per l’immediata chiusura dei rendiconti Tutti i dirigenti, con il primi collaboratori responsabili dei servizi, ed il coinvolgimento del Sig. Sindaco e degli Assessori, hanno onere di prendere parte attiva alle operazioni di chiusura e di rendicontazione. Necessitano del concorso di tutti le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, l’analisi e la rappresentazione dei risultati raggiunti, dei programmi realizzati, di quelli in corso di realizzazione, delle difficoltà registrate, in riferimento agli obblighi di legge, agli indirizzi dell’amministrazione espressi nei documenti approvati per tempo dalla stessa (relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione etc.). Si confida nel fatto che questo atto consiliare di indirizzo e censura possa suscitare nei confronti di tutti i soggetti aventi parte in causa la consapevolezza che la rendicontazione venga fatta in termini brevissimi e con metodi ed impegno straordinariamente rigorosi.

2

Il reiterato e consistente ricorso ad anticipazioni di tesoreria (anticipazione al 31/12/2010 per € 4.751.839,00) non rimborsate, manifestazione di una carenza di liquidità strutturale che si riflette negativamente sui saldi di bilancio e la correlata spesa per interessi (calcolata in € 106.142,35);

Le cause che hanno determinato e determinano il ricorso alle anticipazioni di tesoreria sono note. In parte sono dipendenti da elementi esterni che non possono essere controllati dal Comune. I ritardi della materiale erogazione delle somme che lo Stato e la Regione non possono essere direttamente corretti dal nostro Comune. La crisi di liquidità mina la stessa sopravvivenza ordinaria del Comune di Pozzallo che ha già intrapreso una forte azione di risanamento. Tale risanamento, che proseguirà anche alla luce delle risultanze del rendiconto in corso di redazione, mira ad eliminare dalla contabilità tanti residui attivi non suscettibili di incasso nel breve periodo, mira anche a consolidare un aumento delle entrate proprie (tributarie e patrimoniali), ravvicinando il più possibile il tempo intercorrente fra l’accertamento e l’incasso. Proprio per tale tentativo viene dato particolare indirizzo circa il potenziamento dei servizi tributari sia con personale qualificato che con personale esecutivo. Il tutto nei limiti delle norme che impongono il controllo della spesa del personale sia a livello di competenze individuali che di spesa complessiva. I pochi margini che la legge consente al Comune di Pozzallo devono essere utilizzati per un

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potenziamento dei servizi tributari. Sul fronte opposto si sta programmando una gestione delle funzioni comunali improntata al contenimento delle spese. Su impulso dell’amministrazione attiva il dirigente del servizio finanziario, su impulso analogo anche del Collegio dei Revisori dei conti, ha invitato gli altri dirigenti ed i responsabili dei servizi a proseguire con una gestione provvisoria delle spese ed a proporre in tempi rapidi iniziative ed attività improntate al massimo risparmio salvaguardando solo i livelli minimi di servizi. In merito al rilievo di aver superato il livello massimo di anticipazione consentita dalla legge si da specifica indicazione ed indirizzo di porre particolare attenzione ad operare nei citati limiti.

3

Il mancato rispetto, al 31/12/2010, del limite di cui al comma1, dell’art.195 TUEL, stante l’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per un importo (€ 563.829,81) superiore a quello disponibile ai sensi dell’art.222 TUEL (€293.102,76)

L’utilizzo di entrate a destinazione vincolata è stato finalizzato al pagamento degli stipendi, e non risulta comunque sforato il limite dell’anticipazione consentita per legge.

4

La presenza di residui passivi al titolo II finanziati dall’indebitamento e non movimentati da oltre due esercizi per i quali non vi sia stato l’affidamento dei lavori

Si ritiene che il volume dei residui passivi da indebitamento dipenda dalla normativa che impone di mantenere in contabilità i residui fino allo spirare dei tempi dell’ordinaria prescrizione. Tale fenomeno va in naturale diminuzione per effetto del sostanziale blocco di previsione di investimenti finanziati con mutui. Tuttavia, nei limiti dei margini utili per rispettare il Patto di stabilità interno, il Consiglio comunale formula specifica direttiva ed indirizzo a dare priorità assoluta alla definizione di tutti i lavori finanziati con mutuo che, come rilevato e censurato dall’On.le Corte, da un lato fanno sopportare all’ente il peso delle quote di ammortamento mutui e dall’altro non fanno godere del bene finanziato la collettività amministrata.

6

Difficoltà nella riscossione delle entrate proprie e conseguente formazione di ingenti residui attivi (oltre 4,8 mln/€ antecedenti al 2006);

Il rilievo spinge sicuramente questo Comune ad un atteggiamento più incisivo e propositivo per migliorare la capacità di riscossione. Tale incisività è ancora più importante in riferimento alle recenti politiche di bilancio che hanno visto l’accrescere del peso delle entrate proprie rispetto a quelle derivate. Così come si è dato specifico

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indirizzo per le soluzioni alle tensioni di tesoreria, (privilegiando tutte le politiche che potenziano i servizi tributari), ravvicinando il più possibile il momento dell’accertamento e quello dell’incasso. Proprio per tale obiettivo viene dato particolare indirizzo circa la riqualificazione del personale per aumentarne competenze e motivazione. Altro fronte che potrà incidere positivamente sulla questione è la linea già approvata da questo Consiglio comunale circa la riduzione, per scarsa propensione di incasso nel rendiconto 2011, di € 35.041,15 di residui attivi di entrate tributarie ed € 1.960.214,31 di residui attivi di entrate patrimoniali. Il Consiglio comunale, condividendo il contenuto della nota del responsabile del Servizio finanziario ha formulato indirizzo specifico di prosecuzione con la revisione della contabilità dei residui attivi applicando le indicazioni rigide dei principi contabili. Le operazioni di revisione conducono al riaccertamento delle posizioni creditorie ed all’eventuale eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o di dubbia esigibilità. In tal caso i responsabili dei servizi devono dare adeguata motivazione. L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate così come indicati nel Principio contabile n. 2 e precisamente la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti essenziali. La competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento dei residui attivi è attribuita ai soggetti preposti ai vari servizi, responsabili del procedimento con il quale è stata accertata l’entrata nell’esercizio di competenza.

Indebito utilizzo delle partite di giro (alla voce “altre per servizi

Tale situazione è frutto di una sottovalutazione che la gestione delle entrate e delle spese deve avere nel sistema

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c/terzi”) per la contabilizzazione di entrate/spese aventi natura di finanziamenti/ investimenti con possibili refluenze sul calcolo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno (Progetto SIT Halley, Porto di Pozzallo messa in sicurezza, Spese per servizi sociali, Sponsorizzazioni, Servizi vigilanza a mare regione, ecc);

bilancio e del sistema di rendicontazione. Si è già detto e dato specifico indirizzo di rivalutare e perfezionare opportunamente il sistema di rendicontazione …l’essenzialità della funzione di rendicontazione nel sistema di bilancio degli enti locali e la strategicità della medesima nel quadro della responsabilizzazione dell’ente locale. È sufficiente al riguardo citare i principi di responsabilità e unicità dell’amministrazione e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa. Così come connessa alla rendicontazione è la dimostrazione dell’osservanza del principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio della funzioni amministrative conferite. Il non perfetto utilizzo dei servizi per conto di terzi ha aggravato il sistema; già precario, di rendicontazione di questo Comune. Ne sono derivate difficoltà oggettive per “leggere” la grave situazione che si trova ad affrontare questa amministrazione e questo Consiglio comunale. Da un’analisi della forma si può convenire l’indebito utilizzo di tale parte del bilancio che, tuttavia, nella sostanza fa registrare una perfetta corrispondenza fra partite in entrata ed in uscita, con invarianza di effetto per l’equilibrio di bilancio e per il rispetto del patto di stabilità in quanto l’incremento degli impegni determinerebbe un incremento di pari importo degli accertamenti. Tuttavia, in accoglimento del rilievo mosso dalla Corte, è stato già disposto, una maggiore attenzione di tutti i soggetti che prendono parte all’attività gestionale, una limitazione dell’uso di tale parte del bilancio in modo evidente già dall’anno 2012. Ad ogni buon conto, con l’atto consiliare si esprime specifico indirizzo affinché tutti gli organi esecutivi, compresi i dirigenti ed i funzionari responsabili di servizio, disporranno l’utilizzo dei servizi per conto di terzi Come da principi contabili: Per le entrate da servizi conto terzi, la misura dell’accertamento deve garantire l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi. Le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall’ordinamento finanziario e

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contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione. Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano: (a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d’acconto irpef, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato; (b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.; (c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell’ente sia quelli che l’ente deve versare ad altri soggetti; (d) il rimborso dei fondi economali anticipati all’economo; (e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali; (f) le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai Comuni. Ad ogni accertamento di entrata consegue, automaticamente, impegno di spesa di pari ammontare. Ciascun soggetto competente per la gestione, avrà cura di verificare preventivamente e rigidamente i presupposti richiamati dall’On.le Corte. Si deve affermare l’assoluta estraneità del Comune di Pozzallo all’interesse correlato con l’entrata o con la spesa. L’ente deve agire non per il conseguimento di propri fini istituzionali ma come soggetto la cui attività è mero strumento di realizzazione degli interessi di altro soggetto. Deve verificarsi l’assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale del Comune di Pozzallo. Quando invece il Comune ha obbligo di decidere alcuni elementi essenziali delle transazioni, quali ammontare, tempi e destinatari della spesa non può farsi ricorso ai servizi per conto di terzi.

8

Mancata risposta al rilievo istruttorio, in merito alle nuove assunzioni e rinnovi contrattuali avvenuti nel 2010 atteso che, essendo nel 2009 l’incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente pari al 51%,

Le determinazioni dell’Ente in ordine alle procedure di stabilizzazione sono state determinate sull’assunto di una spesa il cui calcolo è stato effettuato secondo i principi dettati dalla normativa vigente all’epoca ed alle sue correnti interpretazioni ivi compresi i riferimenti alle spese escluse, da non computare nel calcolo complessivo della spesa da

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risulterebbero in contrasto con il disposto del comma 7, art.76, D.L. 112/2008;

porre al numeratore rispetto al denominatore delle spese correnti. E a tal proposito si ricorda che, come espressamente sancito dalla deliberazione n. 13/2012/SS.RR./PAR della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva, l’art.8, comma 4 della L.R. n. 6/2009 consente di estromettere dalla base di calcolo della spesa di personale i trasferimenti regionali di cui all’art. 4 della L.R. n.16/2006 e le somme per la stabilizzazione del personale precario ex LSU di cui alla L. n. 85/1995 e n. 16/2006, norma abrogata dall’art. 17, comma 1, della L.R. n. 13/2009, solo a decorrere dal 31 dicembre 2009, per cui, fino a tale data erano correttamente applicabili tali decurtazioni ai fini del calcolo della spesa di personale. Né all’epoca dei fatti potevano essere presi in considerazione i chiarimenti autorevoli e più che opportuni adottati con le deliberazioni delle “Sezioni Riunite” rispettivamente in sede di controllo, n. 27/2011/CONTR e in sede consultiva, n. 13/2012 per la Regione Siciliana. Va altresì rilevato che la stabilizzazione in questione, come si evince dalla deliberazione di G.M. n. 341 del 18/12/2009, rientra nella programmazione triennale 2009/2011 e segnatamente nel piano occupazionale 2009 e che la sua formalizzazione giuridica, avvenuta mediante la stipulazione dei relativi contratti civilistici, è datata 30/12/2009, pur prevedendosene la mera decorrenza dal successivo 1° aprile 2010, prevista sostanzialmente per l’attesa prudenziale della formale concessione dell’autorizzazione Regionale di cui all’art. 25 c. 4 L.R. 21/2003 nonché della formale concessione del finanziamento regionale di cui all’art. 23 c. 14 L.R. 19/2005, atti entrambi puntualmente richiesti dall’Ente con invio di tutta la documentazione di rito, per i quali tuttavia è notoria l’adozione in tempi non brevissimi, poichè legati alla convocazione della Commissione regionale dell’Impiego e ai vari riscontri finanziari per quanto riguarda il contributo. Ne consegue che i riferimenti finanziari, segnatamente in ordine al rispetto del parametro del 50% del rapporto tra spese del personale e spese correnti (ex art. 76 c. 7 D.L. 112/208 convertito con Legge 133/2008) in effetti erano dati

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dalla spesa del personale dell’anno precedente, ovvero il 2008, come infatti emerge dal parere reso nella proposta deliberativa 341/2009 dal collegio dei revisori con nota prot. n. 30682 del 14/12/2009 e le effettive verifiche vanno fatte quindi su tali dati. Perché, infatti, solo sull’assunto di tale parere, espressamente richiesto con nota prot. n. 26644 del 28/10/2009 l’Ente si è determinato alla suddetta stabilizzazione, nella contezza della sua regolarità anche per quanto concerne gli aspetti finanziari. A tal si rappresenta, a conferma di quanto già attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti, che la spesa del personale relativa all’anno 2008, è la seguente: Spesa intervento 1 (personale) 8.314.785,93 Spesa intervento 7 (IRAP) 434.049,22 Totale spesa personale 8.748.835,15 Componenti escluse (ammesse fino al 30/12/2009) -1.437.074,52 Componenti assoggettate al limite di spesa 7.311.760,63 Spese correnti dello stesso anno 2008 17.475.421,14 Incidenza spese del personale sul totale delle spese correnti 41,84% Va comunque rilevato che le rigidità strutturali delle spese del personale, derivano da un organico costituitosi in forza di norme Regionali, segnatamente negli anni ‘90. Rispetto a tale organico e al suo sovradimensionamento, cui purtroppo si è associata negli anni una sperequazione nei profili professionali necessari all’Ente, l’utilizzo del personale ex LSU ha rappresentato per l’Ente la sola possibilità di integrare profili carenti e rendere in sostanza più funzionale l’utilizzo dell’intero organico, che, va ricordato, non ha registrato in tutti questi anni altro turn-over. Senza dimenticare, inoltre, che l’assunzione mediante stabilizzazione del suddetto personale al di là di ogni giusta valutazione di carattere finanziario, è stata espressamente compulsata dalla stessa Regione Siciliana per la soluzione

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definitiva del problema del precariato con l’azzeramento del bacino dei lavoratori L.S.U.

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La necessità di verificare l’attendibilità del conto economico e del patrimonio alla luce delle lacune del sistema informatico dell’Ente che non ha consentito la perfetta corrispondenza dei dati in questione e cioè il corretto passaggio, attraverso il prospetto di conciliazione, delle risultanze della contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.

I problemi di contabilità finanziaria rilevati dai primi mesi di attività di questo Consiglio comunale sono sicuramente assorbenti rispetto a quelli connessi ad una carente rilevazione economica e patrimoniale dei fatti gestionali. Le inefficienze che sono state riscontrate sono sin troppo evidenti già senza la pur giusta rappresentazione economica che non farebbe altro che confermare bassi ricavi e alti costi. Tuttavia già dalla fine del 2012 si è avviata una sensibilizzazione per rivalutare ed aggiungere alle rilevazioni finanziarie anche quelle economiche. Si proverà a ricostruire un sistema contabile che, tramite il prospetto di conciliazione raccordi le due informazioni offrendo così al Consiglio ed alla Giunta le necessarie informazioni per migliorare la programmazione del Comune. Il Consiglio esprime atto di indirizzo specifico per invitare l’amministrazione attiva ad individuare specifica professionalità interna all’ente per rappresentare le risultanze con un sistema di contabilità non solo finanziaria ma anche economica e patrimoniale. Ciò consentirà di redigere adeguati conto del patrimonio, conto economico e, da questi, arricchire la relazione della Giunta prevista dall’art. 151 dell’Ordinamento ed esporre in modo più completo tutti gli altri indicatori economici previsti dal sistema di rendicontazione.

RENDICONTO 2011 e BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Deliberazione n. 227/2013/PRSP, del 22 luglio 2013 :

DELIBERAZIONE N.25/2014

la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione siciliana, nell’ambito dell’istruttoria per i controlli di cui all’art. 1, commi 166 e ss. della L.266/2005 , relativamente al rendiconto 2011 e al bilancio di previsione 2012, accertava il permanere di n. 17 profili di criticità , per le quali l’ente, nel corso dell’adunanza del 22 luglio 2013, forniva in merito alle stesse elementi di giudizio, ritenuti dalla Corte dei Conti non sufficienti ad escludere il permanere di molte criticità. Il Collegio, al riguardo, evidenziava che “… la precedente deliberazione di questa sezione n. 330/2012/PRSP non è stata ad oggi riscontrata dal competente organo dell’ente, e che, in ogni caso, le misure segnalate dall’ente appaiono insufficienti ed inadeguate a fronte delle criticità rilevate in quella sede: il carattere strutturale di talune criticità ed i gravi squilibri di bilancio che connotano la situazione complessiva

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dell’ente, unitamente al riemergere dei medesimi motivi di deferimenti nella presente attività di controllo, avrebbero, invece, richiesto una maggiore attenzione e una più approfondita disamina da parte dell’ente, e quindi l’urgente pianificazione e la puntuale adozione delle necessarie strutturali misure correttive, ai sensi dell’articolo 148 bis del TUEL oltre a una rendicontazione più dettagliata e completa, …”; In conclusione la Sezione, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 2011 e del bilancio di previsione 2012, in relazione alle criticità evidenziate, assumeva una pronuncia di accertamento, della descritta situazione di squilibrio economico-finanziario, della mancata copertura del disavanzo e dei profili di grave criticità, invitava l’ente a trasmettere le misure correttive adottate dall’organo consiliare entro i termini di cui articolo 148 bis, comma 3, del TUEL.

RILIEVI RELATIVI AL RENDICONTO 2011 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 RIBADITI CON LA DELIBERAZIONE N.25/2014 DELLA CORTE DEI CONTI

Il forte ritardo con cui è stato approvato il rendiconto (13/11/2012, rispetto al termine di legge 30/04/2012) Il consistente disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 nella misura di e 1.504.667,08 che non è stato ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L. La sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti e di dubbia esigibilità, specie se riferiti al Tit. I (€ 11.088.3743,81) e al Tit. III (€ 8.657.961,50) per un totale di residui attivi entrate proprie di quasi 20 milioni di euro; in presenza peraltro di una scarsa movimentazione degli stessi (in particolare le riscossioni in conto residui relativamente al recupero evasione tributaria nel 2011 ammontano a poco meno di 400 mila euro a fronte di una mole iniziale di 4 milioni 794 mila euro, iu residui rimasti da riscuotere del titolo I antecedenti il 2007 ammontano, al 31/12/2011, a € 1.719.130,40 a fronte di un importo al 01.01.2011 di € 1.940.6318,61; delle somme iscritte a ruolo antecedenti al 2007 sono stati riscossi nel 2011 € 51.340,55 a fronte di un importo di € 1.185.512,79 Il ricorso strutturale ad anticipazione di tesoreria che, al 31/12/2011, non sono state rimborsate per un ammontare di € 4.036.956,07 e con un aggravio di spesa per interessi passivi di € 128.000,00, oltre all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per € 448.0814,35; tale anomalia gestionale permane anche nell’esercizio successivo, atteso che l’anticipazione di cassa è stata mantenuta per 365 giorni ed al 31/12/2012 ammontava ad oltre due milioni di euro. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive nella misura di € 145.348,22 e la presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere nella misura di euro 459.000,00 nonché di situazioni di potenziali debiti fuori bilancio relative a spese correnti (Enel energia, Telecom, Manutencoop) per circa € 1.330.000,00, segnalati dagli organi preposti alla gestione solo a seguito di sollecitazione dell’organo di revisione, considerevoli risultano, altresì, i debiti nei confronti delle aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, dell’A.T.O. rifiuti e del Comune di Scicli, per un ammontare complessivo di € 4.258.616.59; L’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cu al pr. Cont. 2.25 tra le quali: pignoramento da personale ed altro € 109.079,42 sponsorizzazioni € 15.134,00 progetto SIT HALLEY € 200.880,00

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spese servizi sociali € 38.771,10 Impresa Busso TAR Catania € 125.336,98 Regione Sicilia contab. Speciale € 1.500.000,00 Spese nubifragio € 120.000,00 La discrasia di € 93.144,07 tra il saldo di tesoreria e il saldo contabile dell’Ente, che risale ad anni addietro e deriva dalla mancata regolarizzazione di un sospeso; per tale operazione, nonostante sia stata sollecitata dal Comune, il Tesoriere risulta ad oggi inadempiente; La mancata adozione della delibera di ricognizione delle società partecipate e dei provvedimenti conseguenti per come previsto dall’art.3 comma 27 e ss. della legge 244/2007; Il mancato rispetto del divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi non espressamente previsti per legge (art.191, comma 5, D.Lgs.267/2000), in presenza di un disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’art.193 del TUEL. Il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: il parametro 2) relativo ai residui attivi di nuova formazione (valore massimo 42%, valore registrato 79,60%), il parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, (valore massimo 65%, valore registrato 153,79%) il parametro 4) relativo ai residui passivi delle spese correnti (valore massimo 40%, valore registrato 94,40%) e il parametro 9) relativo all’esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio (valore massimo 5%, valore registrato 23,22%). Resta ancora da verificare con esattezza il rispetto del parametro 8) relativo all’ammontare dei debiti fuori bilancio formatisi nel triennio 2009/2011, atteso che per il termine formatisi non corrisponde con il termine registrati utilizzato nella dichiarazione del 16/4/2013, a firma del Segretario Generale, La mancata adozione di adeguate azioni correttive a seguito della deliberazione di questa Sezione n.330/2012, relativa al rendiconto 2010, atteso che la quasi totalità delle gravi problematiche evidenziate si è registrata anche nell’esercizio successivo.

RILIEVI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 DELIBERAZIONE

N.227/2013 Il forte ritardo con cui è stato approvato il bilancio di previsione (28/12/2012), cioè a tre giorni dal termine dell’esercizio con la vanificazione di qualsiasi attività programmatoria;

L’inadeguata previsione di un fondo svalutazione crediti (residui attivi Tit. I e III con anzianità di almeno 5 anni cioè risalenti al 2006 e periodi precedenti), reso obbligatorio nella misura di almeno il 25% dall’art.6, comma 17, della Legge 135/2012;

La presenza di un’ingente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere (€ 459.000,00) La previsione di equilibro di parte corrente assicurato da ingenti entrate aventi carattere non ripetitivo (in particolare recupero evasione tributaria per € 700.000,00 accertati nell’esercizio 2011 e per i quali, tuttavia, al 24/1/2013 non risultano iniziate le attività di riscossione);

La minima copertura del consistente disavanzo di amministrazione risultante al 31/12/2013 nella misura di € 1.504.667,08, infatti il ripiano di €1.400.000,00 è stato rinviato agli esercizi 2013-2014

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AZIONI CORRETTIVE DEL COMUNE ( DI CUI ALLA DELIBERA N.27 DEL 10/05/2014)

a) Debiti fuori bilancio. Ai debiti fuori bilancio già ricogniti con deliberazione n. 88 del 19.11.2013 del Consiglio comunale occorre aggiungere quelli relativi al costo del conferimento in discarica per il periodo dal 2003 al 2007 per € 180.000,00, da pagare al Comune di Scicli, e quelli scaturenti dal riconoscimento di indennità di espropriazione dovuta alle sorelle Manenti giusta sentenza n. 244 del 2011 della Corte d’Appello di Catania per € 515.000 circa. Inoltre, da un approfondimento ricognitivo è emerso che i debiti fuori bilancio nei confronti dell’ATO Ambiente di Ragusa sono da aumentare da € 850.000,00 a € 885.000,00 per fatture servizi ed ulteriori € 52.000,00 circa per revisione prezzi, fatto salvo anche qui l’obbligo di approfondire e giustificare tecnicamente la liquidazione dovuta in favore delle Ditte incaricate dall’ATO stessa. Circa la copertura finanziaria, sarà oggetto di dettaglio con l’approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, annotando comunque che delle superiori somme in precedenza dichiarate, in fase transattiva e di liquidazione, gran parte di queste sono rideterminate al ribasso per effetto dell’indirizzo dell’Amministrazione comunale circa il pagamento immediato o a breve accedendo ai fondi del D.L. 35/2013, qualora le parti si dichiarino disponibili ad una riduzione; I Revisori chiedono sulla scorta della delibera della Corte dei Conti, che la ricognizione dei debiti fuori bilancio venga accompagnata da una verifica minuziosa delle situazionI debitorie dell’Ente, distinguendo in maniera netta l’ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti da quelli in attesa di riconoscimento nonché dalle ulteriori passività potenziali esistenti. Inoltre occorre trasmettere a Corte dei Conti la documentazione relativa allo stato del contenzioso ed informarla altresì su eventuali procedure di esecuzione forzata a carico dell’Ente. Ad integrazione dei chiarimenti forniti nella proposta si specifica quanto segue. L’ammontare dei debiti fuori bilancio già ricogniti con deliberazione n. 88 del 19.11.2013 del Consiglio comunale, pari ad € 7.188.057,46, va così distinto:

a) Contenzioso e assistenza legale € 453.615,01 (non riconosciuti) b) Contenzioso dipendenti € 32.881,75

(riconosciuti per € 34.271,11 e impegnati) c) Servizi di telefonia € 198.545,00 (non riconosciuti) d) Spese per energia elettrica € 4.274.111,35 (non riconosciuti) e) Servizi tecnici e somma urgenza € 394.442,31

(riconosciuti a saldo per € 251.032,33) f) Servizi di ecologia (ditta Busso e ditta Garofalo) € 627.000,00

(riconosciuto a ditta Garofalo per € 152.507,26 e impegnati mentre per la ditta Busso non ancora riconosciuto)

g) Servizi sociali per minori immigrati € 70.000,00 (non riconosciuti) h) Debiti ATO Ragusa Ambiente € 850.000,00 (non riconosciuti) i) Altri beni e servizi:

� Ditta Manutencoop € 228.940,86 (riconosciuti e impegnati) � ASI € 58.521,18 (non riconosciuti)

TOTALE € 7.188.057,46

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A tale importo bisogna aggiungere altri debiti fuori bilancio di seguito elencati: � Contenzioso con Comune di Scicli € 180.000,00

(non riconosciuti e in corso di transazione) � Contenzioso sentenza n. 244/2001 (indennità esproprio) € 515.000,00

(insediato Commissario ad Acta per il riconoscimento) � ATO Ragusa Ambiente € 35.000,00 (non riconosciuti) � Revisione prezzi ditta Geo Ambiente € 52.000,00 (non riconosciuti) � Ditta Global Service (Manutencoop) € 73.669,23 (riconosciuti e imp.i)

TOTALE € 855.669,23 b) Partecipazioni esterne.

La complessiva esposizione nei confronti dell’ATO Ragusa Ambiente è di € 480.876,55, cui si deve aggiungere il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al punto a), che dovrà essere istruito per € 937.000,00. In merito alle somme a credito/debito nei confronti dell’ATO idrico, si chiarisce che risultano in contabilità crediti pari ad € 348.352,64 di cui alla nota della stessa ATO prot. n.1271 del 12.04.2014, nonché debiti pari ad € 204.275,18. Riguardo all’ultima partecipata, la V Farmacia, con la quota di proprietà del 55% del capitale, si evidenzia che risulta ad oggi un debito per € 50.000,00 per generi vari occorsi per i servizi di asilo nido e sbarchi clandestini, mentre per quanto riguarda la situazione creditoria di questo Ente, in riferimento all’art. 5 dello Statuto della società, è dovuta dalla stessa l’importo di € 100.000,00 circa, relativa al risultato gestionale dell’anno 2012, mentre per l’anno 2013 il bilancio della Farmacia non è stato ancora approvato.

c) Ricognizione debiti. In riferimento alla ricognizione dei debiti, prioritariamente si vuole precisare che il Comune di Pozzallo ha già risposto alle diverse richieste di certificazioni presentate tramite la piattaforma di cui all’allegato. Alle stesse occorre aggiungere le comunicazioni massive fatte spontaneamente da questo Ente come prescritte dalla procedura MEF. Le certificazioni non rilasciate riguardano crediti per i quali questo ufficio ragioneria non ha provvedimenti tali che dichiarino gli stessi liquidi ed esigibili. Sull’argomento si segnala che il servizio Finanziario ha già certificato l’utilizzazione dell’anticipazione concessa ai sensi del D.L. 35/2013 alla Cassa DD.PP. per un totale di € 5.482.626,35. Si precisa che sono in corso ulteriori pagamenti di debiti liquidi ed esigibili che il Comune ha registrato in contabilità utilizzando la seconda tranche dell’anticipazione della Cassa DD.PP.

Si precisa, inoltre, che questo Comune ha privilegiato il pagamento dei debiti rispetto alla formale ricognizione ed inserimento dati nella piattaforma degli stessi, che in ogni caso ad oggi è integralmente avvenuta.

d) Programma di risanamento. Al fine di dare risposte congrue alla persistente crisi finanziaria - definita grave e strutturale - del Comune, l’Amministrazione comunale, fermo restando un più generale piano di contenimento

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delle spese di funzionamento dell’Ente, che si sta mettendo a punto in concomitanza con la predisposizione del redigendo Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014/2016, programma in particolare i seguenti interventi di risanamento:

• Riduzione delle spese del personale mediante attivazione della procedura di dichiarazione delle eccedenze per ragioni finanziarie, ai sensi del D.L. 101/2013, come da determinazione già adottata dalla G.M. con deliberazione n. 74 del 29.04.2014, esecutiva;

• Riduzione di oneri accessori per il personale, non dovuti in modo specifico per legge;

• Potenziamento delle entrate proprie comunali, mediante integrazione dell’organico del servizio Tributi, aumento dei tributi comunali e recupero dell’evasione;

• Aumento delle compartecipazioni dell’utenza ai servizi comunali;

• Riduzione costi servizi sociali, scolastici ed altri, non obbligatori;

Alle superiori criticità è sicuramente da aggiungere quella derivante dal rendiconto 2012 (non oggetto di analisi da parte della Corte dei Conti) rappresentata dal consistente disavanzo di Amministrazione, pari ad € 7,9 milioni circa.

Viene inoltre riportata in allegato la relazione richiesta al Segretario Comunale ed al Responsabile del Settore Finanziario, dalla suddetta deliberazione della Corte dei Conti, in merito alla capacità dell’Ente di garantire adeguatamente i servizi indispensabili, che così conclude: “riferiscono che

l’Ente incontra gravi difficoltà in ordine alla capacità di garantire adeguatamente i servizi

indispensabili come sopra elencati dal D.M. 28.05.1993, dando atto, tuttavia, che gli stessi allo

stato sono comunque garantiti ma lo saranno con maggiore efficacia, pur conciliata con il

contenimento generale delle spese, a seguito dell’approvazione del Piano di riequilibrio ex art.

243–bis del TUEl, di cui con deliberazione G.M. n.77/2014 è stato proposto l’accesso alla

relativa procedura”

Emendamento approvato in occasione della deliberazione n.27/2014 PROGRAMMA DI RISANAMENTO. I Revisori chiedono di descrivere i servizi non indispensabili che sono stati ridotti o sospesi al fine di ridurre le spese correnti. Attestare il rispetto dell’art. 191, comma 5, del TUEL sul divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi non espressamente previsti per legge in presenza di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori bilancio fintantochè non vengano validamente adottati i provvedimenti di cui all’art. 193 del TUEL. Allegare un prospetto in cui siano indicati il disavanzo di gestione, l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio e dei debiti potenziali, distinti fra quelli derivanti da spese in conto capitale e quelli per spese correnti. Le entrate attese dall’alienazione degli immobili per la copertura del

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disavanzo e dei debiti derivanti da spese in conto capitale. Deve inoltre indicare l’ammontare complessivo delle entrate correnti e la quota parte di quelle obbligatorie non più comprimibili. Il tutto al fine di dimostrare le notevoli difficoltà nel riequilibrare la gestione in un triennio e l’attendibilità del riequilibrio con la procedura alternativa prevista dall’art. 243 bis del TUEL In un quadro di necessario contenimento delle spese non indispensabili, non sono stati rinnovati, alla loro scadenza nel 2013, i seguenti servizi socio assistenziali: � Servizi in favore degli anziani � Servizi in favore dei disabili � Servizi in favore dei minori Per un totale complessivo di € 348.000,00, che rappresentano una spesa che l’Ente risparmia nell’anno in corso.

E’ altresì oggetto di valutazione la cessazione dei servizi di doposcuola e Asilo Nido, con riconversione del relativo personale comunale e risparmio delle spese di circa € 50000,00. Si attesta il rispetto dell’art. 191, comma 5, del TUEL sul divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi non espressamente previsti per legge in presenza di disavanzo di amministrazione e di debiti fuori bilancio. Ciò alla luce della dichiarazione resa in allegato alla proposta, del Segretario comunale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, “che l’Ente incontra gravi difficoltà in ordine alla capacità di garantire adeguatamente i servizi indispensabili come sopra elencati dal D.M. 28.05.1993, dando atto, tuttavia, che gli stessi allo stato sono comunque garantiti ma lo saranno con maggiore efficacia, pur conciliata con il contenimento generale delle spese, a seguito dell’approvazione del Piano di riequilibrio ex art. 243–bis del TUEl, di cui con deliberazione G.M. n. 77/2014 è stato proposto l’accesso alla relativa procedura”. Circa l’ulteriore documentazione di dettaglio indicata, si rappresenta: Che il disavanzo di gestione 2012 ammonta ad € 7.878.000,00; Che i debiti fuori bilancio, tra quelli ricogniti con deliberazione n. 88/2013 e gli ulteriori debiti appurati successivamente, ammontano ad € 855.669,23, di cui € 73.669,23 già riconosciuti e impegnati. per un totale complessivo di € 740.420,79 di debito già riconosciuti e impegnati ed un residuo complessivo da finanziare di € 15.181,305 In ordine alla predisposizione di prospetto analitico in cui siano indicati il disavanzo di gestione, l’ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio e dei debiti potenziali, distinti fra quelli derivanti da spese in conto capitale e quelli per spese correnti, si riferisce: Per l’anno 2013 è già stato approntato e sottoposto alla G.M per l’approvazione il rendiconto di gestione per tale esercizio finanziario, che prevede un disavanzo di gestione di € 6.837.759,50; L’ammontare dei debiti fuori bilancio ammonta al netto di quelli già riconosciuti e finanziati, ad € 7.303.305,90, di cui in conto capitale € 515.000,00; Per l’ammontare dei debiti potenziali, l’ulteriore ed ultima ricognizione ancora in corso attiene unicamente ai debiti potenziali connessi a contenzioso dell’Ente, che l’Ufficio competente, di recente ristrutturato e potenziato, sta determinando insieme agli altri uffici competenti. Le entrate attese dall’alienazione degli immobili per la copertura del disavanzo e dei debiti derivanti

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da spese in conto capitale, ammontano ad € 2.616,300. Per tale importo, tuttavia, come già indicato nella conclusioni della proposta qui integrata, non risultano allo stato adeguate garanzie di realizzazione, poiché le contingenti difficoltà del mercato immobiliare, caratterizzato da una forte stasi e da gravi crisi di liquidità, fanno supporre tempi non brevi per la realizzazione di tali proventi, come comprovato dal vano esperimento di un primo tentativo di dismissione che determina incertezza sul miglior esito di ulteriori esperimenti e comunque sulla possibilità di fronteggiare tempestivamente per tale via le urgenze dell'attuale precaria situazione finanziaria dell'Ente. Le entrate correnti dell’Ente ammontano per l’anno 2013 ad € 17.242.620,00. Le spese correnti dell’Ente ammontano per l’anno 2013 ad € 16.758,734,87, di cui, la quota parte attinente a spese obbligatorie non più comprimibili (attinenti ai servizi essenziali di cui al D.M. 28.05.1993) ascendono a circa € 15.500.000,00. Tale squilibrio finanziario complessivo, che si presenta come squilibrio strutturale di bilancio, stante il suo ammontare: non consente di riequilibrare la gestione in un triennio con le misure previste dagli articoli 193 e 194 del d.lgs. n.267/2000; viceversa, consente e fa ritenere prevedibile ed opportuno il riequilibrio con la procedura alternativa prevista dall’art. 243 bis del TUEL, che assegna un orizzonte temporale decennale.

RILIEVI

RISPOSTE DEL COMUNE ED AZIONI CORRETTIVE

DI CUI ALLE MEMORIE PRESENTANTE ALLA CORTE DEI CONTI

1

Il forte ritardo con cui è stato approvato il rendiconto (13/11/2012, rispetto al termine di legge 30/04/2012)

Il ritardo nell’approvazione del bilancio è stato determinato dalla scadenza del mandato amministrativo a maggio 2012 e dalla necessità, sollecitata dalla stessa Corte, di verificare puntualmente i conti che presentano un disavanzo di 1,5 milioni di Euro

2

Il consistente disavanzo di amministrazione rilevato al 31/12/2011 nella misura di e 1.504.667,08 che non è stato ripianato con le modalità indicate dall’art. 193 T.U.E.L. (cfr. anche il successivo punto 16)

Il disavanzo di gestione è stato affrontato in sede di bilancio 2012 e pluriennale 2012/2014, prevedendone la copertura nell’esercizio 2012 per € 104.667,08 e per € 700.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi;

3

La sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui

L’ente sta affrontando la problematica dei residui, richiamando costantemente per quanto concerne la gestione di entrate e spese ed il riaccertamento dei residui le regole di cui all’art.179 e 1836 TUEL nonché al punto 3.45 e 46 e al punto 3.52 e 53 dei principi contabili; ciò ha determinato nel

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attivi remoti e di dubbia esigibilità, specie se riferiti al Tit. I (€ 11.088.3743,81) e al Tit. III (€ 8.657.961,50) per un totale di residui attivi entrate proprie di quasi 20 milioni di euro; in presenza peraltro di una scarsa movimentazione degli stessi (in particolare le riscossioni in conto residui relativamente al recupero evasione tributaria nel 2011 ammontano a poco meno di 400 mila euro a fronte di una mole iniziale di 4 milioni 794 mila euro, iu residui rimasti da riscuotere del titolo I antecedenti il 2007 ammontano, al 31/12/2011, a € 1.719.130,40 a fronte di un importo al 01.01.2011 di € 1.940.6318,61; delle somme iscritte a ruolo antecedenti al 2007 sono stati riscossi nel 2011 € 51.340,55 a fronte di un importo di € 1.185.512,79

2012 lo stralcio di residui attivi per 3,2 milioni di euro e di residui passivi per 1,8

4

Il ricorso strutturale ad anticipazione di tesoreria che, al 31/12/2011, non sono state rimborsate per un ammontare di € 4.036.956,07 e con un aggravio di spesa per interessi passivi di € 128.000,00, oltre all’utilizzo di fondi aventi specifica destinazione per € 448.0814,35; tale anomalia gestionale permane anche nell’esercizio successivo, atteso che l’anticipazione di cassa è stata mantenuta per 365 giorni ed al 31/12/2012 ammontava ad oltre due milioni di euro.

Che il ricorso strutturale ad anticipazioni di cassa è determinato da ritardi nei trasferimenti e lentezze nella riscossione dei tributi, cui l’ente intende rimediare attraverso una riorganizzazione dell’ufficio tributi;

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5

Il riconoscimento di debiti fuori bilancio, per sentenze esecutive nella misura di € 145.348,22 e la presenza di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere nella misura di euro 459.000,00 nonché di situazioni di potenziali debiti fuori bilancio relative a spese correnti (Enel energia, Telecom, Manutencoop) per circa € 1.330.000,00, segnalati dagli organi preposti alla gestione solo a seguito di sollecitazione dell’organo di revisione, considerevoli risultano, altresì, i debiti nei confronti delle aziende che si occupano della raccolta dei rifiuti, dell’A.T.O. rifiuti e del Comune di Scicli, per un ammontare complessivo di € 4.258.616.59;

Nel corso del 2013 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 592.128,40 a seguito di interventi di commissari ad acta attivati da giudizi di ottemperanza, mentre quelli non ancora riconosciuti saranno affrontati in sede di bilancio di previsione 2013;

6

L’irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cu al pr. Cont. 2.25 tra le quali: pignoramento da personale ed altro € 109.079,42 sponsorizzazioni € 15.134,00 progetto SIT HALLEY € 200.880,00 spese servizi sociali € 38.771,10 Impresa Busso TAR Catania € 125.336,98 Regione Sicilia contab. Speciale € 1.500.000,00

In merito alla problematica relativa ai servizi conto terzi rinvia a quanto citato nella proposta di delibera consiliare di misure correttive, nella quale si invita ciascun soggetto responsabile a verificare preventivamente e rigidamente i presupposti per la corretta imputazione richiamati dalla Corte dei Conti, segnala che nei sei mesi di gestione dell’esercizio 2013 i servizi conto terzi sono notevolmente inferiori rispetto a quelli registrati nei precedenti esercizi;

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Spese nubifragio € 120.000,00

7

La discrasia di € 93.144,07 tra il saldo di tesoreria e il saldo contabile dell’Ente, che risale ad anni addietro e deriva dalla mancata regolarizzazione di un sospeso; per tale operazione, nonostante sia stata sollecitata dal Comune, il Tesoriere risulta ad oggi inadempiente;

Da una lettura dei dati definitivi non vi è alcuna discrasia tra dati del tesoriere e rendiconto dell’Ente

8

La mancata adozione della delibera di ricognizione delle società partecipate e dei provvedimenti conseguenti per come previsto dall’art.3 comma 27 e ss. della legge 244/2007;

Era in fase di istruttoria avanzata da una proposta di delibera relativa alla ricognizione delle partecipate, che comunque sono limitate a quelle obbligatoriamente previste per legge, oltre alla farmacia comunale che garantisce un costante utile di esercizio;

9

Il mancato rispetto dei limiti di contenimento della spesa prevista dall’art.6 delle D.L. 78/2010

L’ente rispetta i limiti di contenimento di spesa per sponsorizzazioni ai sensi del D.L. 78/2010, e che l’apparente sforamento deriva dall’imputazione nella spesa sostenuta di voci rimesse dai privati per sponsorizzazioni comunali;

10

Il mancato rispetto del divieto di assumere impegni e pagare spese per i servizi non espressamente previsti per legge (art.191, comma 5, D.Lgs.267/2000), in presenza di un disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio per i quali non siano stati validamente adottati i provvedimenti di cui all’Art.193 del TUEL

In ragione del disavanzo registrato, si è richiamato il divieto di assumere spese al di fuori di quelle obbligatoriamente previste per legge e l’ente ha intrapreso immediate azioni di riequilibrio, limitandosi a spese obbligatorie o comunque con importi notevolmente inferiori a quelle degli anni precedenti;

11

Il mancato rispetto di quattro dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare: il parametro 2) relativo ai residui attivi di nuova formazione (valore massimo 42%,

Che l’ente sta migliorando la propria condizione relativamente ai parametri di deficitarietà, attraverso le azioni positive già citate in tema di residui nonché attraverso la riduzione del ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed il completamento dell’attività ricognitiva sui debiti fuori bilancio;

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valore registrato 79,60%), il parametro 3) relativo ai residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, (valore massimo 65%, valore registrato 153,79%) il parametro 4) relativo ai residui passivi delle spese correnti (valore massimo 40%, valore registrato 94,40%) e il parametro 9) relativo all’esistenza di anticipazioni di cassa a fine esercizio (valore massimo 5%, valore registrato 23,22%). Resta ancora da verificare con esattezza il rispetto del parametro 8) relativo all’ammontare dei debiti fuori bilancio formatisi nel triennio 2009/2011, atteso che per il termine formatisi non corrisponde con il termine registrati utilizzato nella dichiarazione del 16/4/2013, a firma del Segretario Generale,.

12

La mancata adozione di adeguate azioni correttive a seguito della deliberazione di questa Sezione n.330/2012, relativa al rendiconto 2010, atteso che la quasi totalità delle gravi problematiche evidenziate si è registrata anche nell’esercizio successivo.

Che si resta in attesa delle determinazioni dell’organo consiliare, già sollecitato dall’amministrazione, in ordine alle misure correttive richieste dalla Corte;

RILIEVI RELATIVAMENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

DELIBERAZIONE N.227/2013

13

Il forte ritardo con cui è stato approvato il bilancio di previsione (28/12/2012), cioè a tre giorni dal termine dell’esercizio con la vanificazione di qualsiasi attività programmatoria;

Il ritardo nell’approvare il bilancio consegue a quello determinatosi per il rendiconto 2011 e alla necessità di ripianare il relativo disavanzo,

1 L’inadeguata previsione di un L’ammontare del fondo di svalutazione crediti è adeguato

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4 fondo svalutazione crediti (residui attivi Tit. I e III con anzianità di almeno 5 anni cioè risalenti al 2006 e periodi precedenti ), reso obbligatorio nella misura di almeno il 25% dall’art.6, comma 17, della Legge 135/2012;

atteso che l‘ente ha provveduto a stralciare nel 2011 residui in misura notevolmente superiore al valore teorico del fondo svalutazione crediti;

15

La presenza di un’ingente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere (€ 459.000,00)

Per i debiti fuori bilancio l’ente sta procedendo ad una puntuale ricognizione;

16

La previsione di equilibro di parte corrente assicurato da ingenti entrate aventi carattere non ripetitivo (in particolare recupero evasione tributaria per € 700.000,00 accertati nell’esercizio 2011 e per i quali, tuttavia, al 24/1/2013 non risultano iniziate le attività di riscossione);

la consapevolezza di dover riequilibrare il flusso delle spese correnti ed ordinarie con corrispondenti risorse stabili e che, comunque, l’iniziale recupero dell’evasione si consoliderà nel tempo ed avrà effetti stabili per il futuro come base imponibile aggiuntiva;

17

La minima copertura del consistente disavanzo di amministrazione risultante al 31/12/2013 nella misura di € 1.504.667,08, infatti il ripiano di €1.400.000,00 è stato rinviato agli esercizi 2013-2014,

la copertura di € 104.667,08 sul bilancio 2012 del disavanzo relativo al precedente esercizio è stata la massima possibile attesi i tempi ridotti per intervenire sulla problematica;

Inoltre nella stessa deliberazione della corte dei conti n.227 è stato chiesto l’adempimento che è stato eseguito come di seguito riportato con la stessa delibera n.88.

Ricognizione ed esatta quantificazione degli impegni di spesa, contabilmente assunti ed in attesa di liquidazione, e dei mandati in giacenza; E’ stato allegato l’elenco degli impegni alla data del 31 Ottobre 2013, sia per la gestione di competenza che per la gestione dei residui. Dagli stessi sono stati esclusi quelli di parte capitale e quelli con correlato capitolo di entrata che non costituiscono una criticità di spesa ne’ per i vincoli di patto di stabilità, di fatto molto leggero per l’anno 2013, neppure per l’ anticipazione di tesoreria che opera con partite contrapposte. Va precisato che una parte degli impegni rilevati oggi non costituiscono ancora debito in quanto l’attività gestionale è ancora in corso (attività contrattuale propedeutica alla materiale esecuzione delle forniture e dei servizi). Si da atto che non sono stati emessi mandati di pagamento di importi significativi che non hanno trovato materiale riscontro con il pagamento del tesoriere, come da prospetto del Tesoriere al 31/10/2013

Ricognizione ed esatta quantificazione dei debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento ed al loro tempestivo riconoscimento, approntando i mezzi finanziari per farvi fronte, con le conseguenti rimodulazioni delle previsioni di bilancio; ricognizione ed esatta quantificazione delle procedure esecutive intentate contro l’ente e stato del contenzioso pendente per pretese

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creditorie dei terzi; nonché verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l’ente e la società d’ambito, evidenziando motivatamente eventuali discordanze; Sull’argomento si è iniziata la ricognizione che ha prodotto gli elenchi dei debiti fuori bilancio sotto riepilogati

a. Parcelle del servizio legale per servizi di Assistenza legale e Ctu per € 453.615,01 vedi nota prot. 24164 del 23-10-2013.

b. Contenzioso dipendenti o decreti ingiuntivi esecutivi per € 32.881,75 c. Servizi di energia elettrica per € 4.274.111,35. d. Servizi tecnici connessi ad interventi di somma urgenza € 394.442,31 (nubifragi

Novembre 2011 e Marzo 2012). e. Servizi di ecologia per € 627.000,00 (Busso+Garofalo). f. Servizi sociali per € 70.000,00 circa, in riferimento ai minori immigrati che dovrebbero

essere rimborsati dal Ministero. g. Debiti per ripiano perdite e contributi dovuti a partecipate € 850.000,00 circa ATO

rifiuti. h. Altri beni e servizi per € 228.940,86 (Manutencoop), 58.521,18(ASI).

Già nel bilancio 2013, a quella data la gestione ha consentito di impegnare € 677.441,89 per deliberazioni di debiti fuori bilancio che sono stati riconosciuti in modo quasi esclusivo con intervento di Commissari ad Acta attivati con giudizio di ottemperanza.

Ricognizione e certificazione dello stato dei servizi indispensabili ai sensi del DM 28 maggio 1993; Il Dm definisce i servizi indispensabili dei comuni

a. servizi connessi agli organi istituzionali; b. servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; c. servizi connessi all'ufficio tecnico comunale; d. servizi di anagrafe e di stato civile; e. servizio statistico; f. servizi connessi con la giustizia; g. servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; h. servizio della leva militare; i. servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; j. servizi di istruzione primaria e secondaria; k. servizi necroscopici e cimiteriali; l. servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile; m. servizi di fognatura e di depurazione; n. servizi di nettezza urbana; o. servizi di viabilità e di illuminazione pubblica.

La questione assume rilevanza invece per il grado di copertura dei servizi a domanda individuale. Quest’anno 2013, per effetto delle risultanze del rendiconto 2012 approvato il 25/09/2013 con atto n.64, il Comune di Pozzallo è risultato strutturalmente deficitario. L’art. 242 co.1 del TUEL recita: “Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.”

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Da quanto sopra è obbligatorio che la gestione avvenga con i vincoli di cui al successivo art. 243, oltre il vincolo del controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni; il controllo diventa importante e significativo sul grado di copertura del costo di alcuni servizi definiti a domanda individuale, tramite un’apposita certificazione (è da intendere in questo senso la richiesta dalla Corte dei Conti). Dal rendiconto 2012, le risultanze contabili dei servizi a domanda individuale, (ancora validi per il corrente anno), di cui al Decreto 8-3-2010 del Ministero dell'interno risultavano come in atti. Per il prossimo bilancio di previsione 2013, anche se l’obbligo decorre dal 2014, il Comune intende operare un inasprimento che porti non solo a garantire il rispetto dei limiti minimi di legge ma anche maggiori somme che possano contribuire a migliorare le condizioni economiche e finanziarie del bilancio.

Verifica dell’effettività dei residui attivi dei tit. I e III relativi all’anno 2007 ed a quelli anteriori; alla eliminazione dal conto del bilancio di tutti i residui attivi che, all’esito della procedura di riaccertamento di cui all’art. 228 del TUEL, risultino inesistenti, inesigibili e di difficile riscossione; Per il punto si richiamano le operazioni di riaccertamento eseguite per il rendiconto 2011 e per il rendiconto 2012. I risultati hanno portato alla riduzione di partite di entrata da titolo I e III per un totale di € 1.995.255,46 nell’anno 2011 e di € 5.799.788,77 nell’anno 2012.

Verifica dell’effettiva consistenza delle previsioni relative all’evasione tributaria e l’effettività dei residui attivi e da “recupero evasione tributaria”, con ogni conseguente variazione contabile. Anche per questo punto si richiamano le operazioni di riaccertamento eseguite per il rendiconto 2011 e per il rendiconto 2012. I risultati hanno portato alla riduzione di partite di entrata da titolo I e III per € 2.292.046,26 nell’anno 2012.

1.2. b Misure correttive adottate dall’ente

Il Consiglio Comunale di Pozzallo con proprio atto numero 88 , in data 19.11.2013, prendeva atto della nota pervenuta in data 13.09.2013 della Corte dei Conti e adottava le specifiche misure correttive conseguenti alle criticità rilevate dalla Sezione con la deliberazione n. 227/2013/PRSP; Deliberazione n. 25/2014/PRSP del 22 gennaio 2014, la Corte dei Conti , Sezione di Controllo per la Regione siciliana nell’adunanza del 21 gennaio 2014 , ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 148 bis del TUEL, in merito al controllo sul bilancio di previsione 2012 e sul rendiconto 2011 , prendeva atto preliminarmente, “…dell’ importante sforzo compiuto dall’ente, a fronte del preoccupante quadro

di strutturale criticità delineato nella pronuncia n. 227/2013/PRSP, (22 luglio 2013) al fine di far

emergere la reale condizione finanziaria, fermo restando che quanto emerso evidenzia le

responsabilità degli organi preposti alla gestione ed al governo dell’ente nonchè degli organi di

controllo che hanno sin qui determinato la rappresentazione di un quadro non veridico, impedendo ,

per tale via, l’attivazione immediata delle necessarie misure di salvaguardia e di risanamento

dell’ente…”; La Sezione di controllo della Corte dei Conti , in conclusione , nel confermare il persistere della crisi finanziaria strutturale dell’ente e la gravità della stessa, riteneva le misure adottate dall’ente insufficienti a ripristinare adeguatamente gli equilibri di bilancio e richiedeva sul versante delle vere e proprie misure correttive “ un ‘attenta responsabile e propedeutica verifica da parte

dell’ente in ordine alla sussistenza di effettive possibilità di ripristino degli equilibri strutturali

attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli articoli 193 e 194 del TUEL, individuando ed adottando

in tal caso tutte le misure necessarie ivi consentite, ovvero, in difetto, la valutazione opportunamente

del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ( art. 243 bis TUEL) o alla

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dichiarazione dissesto (art 244 TUEL) …” .La Sezione Regionale, onerava l’ente della trasmissione delle misure correttive adottate dall’organo consiliare entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della citata deliberazione, ai fini della relativa verifica. Il Consiglio Comunale del

Comune di Pozzallo con proprio atto n. 27 n data 10 maggio 2014 riteneva di riscontrare alla richiesta di misure correttive di cui alla deliberazione della Corte dei Conti n. 25/2014/PRSPdel

21.01.2014 , deliberando quanto segue: “… la sintesi maggiore ed esaustiva di ogni ultimo, possibile ,

tentativo di risanamento dell’Ente, al di fuori del dissesto è rappresentata da tali misure e

segnatamente dalla suddetta proposta della Giunta Municipale di Pozzallo che con deliberazione n.

77 del 2.05.2014 esecutiva”… ( la quale )”… ha dato atto che sussistono per questo comune le

condizioni previste dall’art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 , come introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n.

174 convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, che consentono il ricorso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale proponendo al Consiglio Comunale l’immediata approvazione del

ricorso alla suddetta…”

1.1.a Delibere della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ( che vengono allegate )

RENDICONTO 2012

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N.227/2013

Ulteriori rilievi da parte della Corte dei Conti Sezione di Controllo di Palermo con deliberazione

n.280 del 31 ottobre 2014 in merito al rendiconto 2012, che di seguito si elencano:

1. Il ritardo nell’approvazione del rendiconto sulla gestione per l’esercizio 2012 avvenuta in data 25/09/2013;

2. La rilevazione, da parte dell’organo di revisione, di gravi irregolarità e anomalie gestionali con particolare riferimento alla mancata attività di contrasto all’evasione dei tributi, dei proventi da servizi (acquedotto, ecc.) e dei contributi per permessi di costruire che risultano iscritti tra i residui attivi da molto tempo;

3. Il disavanzo della gestione di competenza sia nel 2012 (€ 217.430,40) che nel 2011(€ 159.961,21);

4. Il disavanzo di amministrazione per l’esercizio 2012 per un importo pari ad € 7.878.161,93, non ripianato secondo le modalità di cui all’art.193 del T.U.E.L.;

5. Il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 con uno scostamento pari ad € 632.228,00;

6. I saldi negativi sia di parte corrente (€ 110.841,45) che di parte capitale (€ 106.588,97); 7. La presenza di una condizione strutturale di crisi di liquidità atteso il continuo (365 giorni nel

2012, nel 2011 e nel 2010) sistematico (da almeno 3 esercizi) e consistente ricorso ad anticipazioni di Tesoreria complessivamente pari a € 2.096.028,61 nel corso del 2012, con conseguente aggravio di spesa per interessi passivi ( € 123.000,00 nel 2012, € 128.000,00 nel 2011 ed € 106.142,35 nel 2010); Tale situazione, peraltro, persiste anche nel 2013 si rileva inoltre l’utilizzazione per cassa dei fondi avente specifica destinazione per impieghi di parte corrente, non ricostituiti al 31/12/2012, per un ammontare pari ad € 508.186,80. Tale condizione è, peraltro, confermata dalla richiesta di anticipazione di liquidità effettuata dall’Ente, ai sensi dell’art.1 comma 13 del D.L. 8 aprile 2013 n.35, per un ammontare pari ad € 17.544.129,84 concessa per € 10.965.262,70;

8. La condizione di ente strutturalmente deficitario stante il superamento di ben 6 parametri obbiettivi su 10 sforati, in particolare:

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a. L’elevato ammontare di residui attivi di nuova formazione relativi ai titoli I e III in misura percentuale pari al 68% circa delle entrate accertate ai medesimi titoli ( soglia 42%);

b. L’elevato ammontare di residui attivi relativi ai titoli I e III in misura percentuale pari al 92% circa delle entrate accertate in competenza ai medesimi titoli (soglia 65%);

c. L’elevato ammontare dei residui passivi complessivi relativi al titolo I in misura percentuale pari al 117% circa delle spese correnti impegnate (soglia 40%);

d. L’elevato ammontare della spesa di personale in misura pari al 45% circa delle entrate correnti (soglia 39%);

e. L’elevata consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell’esercizio superiore alla soglia del 1% delle entrate correnti accertate (4,6%). In particolare si segnala un elevato ammontare di debiti fuori bilancio da sentenze esecutive relative al triennio 2010/2012, per un valore complessivo di € 2.407.655,72 e di quelli ancora da riconoscere al 31/12/2012 per un importo stimato di € 7.188.057,46, finanziati solo in sede di bilancio di previsione 2013 in data 30/12/2013;

f. L’esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori alla soglia del 5% delle entrate correnti (12,5%);

9. Le carenze nella riscossione delle entrate del titolo I che nel 2012 si attesta al 36% circa, la totale assenza di quella relativa al recupero evasione tributaria per il 2012 e il 2011 e la minima entità per quanto riguarda il 2010 (7% circa);

10. La mancata riscossione, nel 2012, delle entrate relative alle sanzioni per violazione del codice della strada e l’entità minima di tali entrate per quanto riguarda gli esercizi 2010 e 2011;

11. La mancata adozione delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti previste dall’art.9 del D.L. n.78/2009;

12. L’improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2.25, con la conseguenza che la predetta anomalia possa avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità e dei limiti di spesa del personale:

a. Accoglienza immigrati per € 854.896,52; b. Nubifragio novembre 2011 per € 358.914,00 c. Pignoramenti ed altro per € 258.541,99; d. SS.SS. per € 1.955,72; e. Sponsorizzazioni per € 18.650,00; f. Fitti locali per € 6.504,12; g. Servizi cimiteriali per € 57.339,38; h. Vigilanza spiagge per € 3.600,00; i. Partenariato Italia-Tunisia per € 15.932,50;

13. La mancata osservanza degli adempimenti previsti dall’art.6, comma 4 del D.L. n.95/2012 in ordine alla predisposizione della nota informativa sulla situazione crediti/debiti reciproci tra l’ente e gli organismi partecipati, e la presenza di discordanze rilevate dall’organo di revisione;

14. Il mancato adeguamento alle disposizioni previste dal comma 28, art.9 del D.L. n.78/2010 convertito dalla Legge n.122/2010;

15. Le nuove assunzioni di personale nel corso del 2012 in presenza di una elevata incidenza della

spesa del personale sulla spesa corrente nel 2011 (47,29 % circa); 16. L’erogazione del trattamento accessorio al personale dirigente in mancanza della costituzione

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del fondo per la contrattazione decentrata per il 2012; 17. Il mancato allineamento dei dati di inventario delle immobilizzazioni con i dati del Conto del

patrimonio, come rilevato dall’organo di revisione.

1.1.a Delibere della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

RENDICONTO 2013

DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI N. 376/2015/PRSP

Con deliberazione n. 376/2015/PRSP, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, nell’adunanza del 22 ottobre 2015, ha comunicato che dalla relazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, trasmessa dall’organo di revisione dell’Ente e dall’attività istruttoria svolta, sono emerse le seguenti criticità: Dalla relazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 trasmessa dall’organo di revisione dell’Ente e dall’attività istruttoria svolta sono emerse le seguenti criticità: 1. il notevole ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 avvenuta in data 30/12/2013 e di quella del rendiconto per il medesimo esercizio avvenuta il 24/10/2014; 2. i disavanzi di amministrazione negli anni 2011, 2012 e 2013, pari rispettivamente a € 1.504.667,08, € 7.878.161,93 e € 6.713.703,76 ed il mancato ripiano di quello relativo all’esercizio 2012, secondo le modalità di cui all’art. 193 del Tuel; 3. il mancato rispetto del patto di stabilità interno, anche per l’esercizio 2013, con uno scostamento pari a 851 euro; 4. la condizione di ente strutturalmente deficitario stante il mancato rispetto di sei dei dieci parametri obiettivi di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare: a) il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% degli accertamenti delle entrate medesime; b) l’ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III, superiore al 65% degli accertamenti di competenza delle entrate ai medesimi titoli; c) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente; d) la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (1.173.723,95 euro nel 2013, dei quali 557.596,29 euro ex art. 194, lett. e), del Tuel, 777.207,75 euro nel 2012 e 750.000,00 euro nel 2011 e debiti ancora da riconoscere, al 31/12/2013, per 10.081.069,11 euro); e) l’esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; f) il ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia, di cui all'art. 193 del Tuel, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente; 5. l’elevato importo del contenzioso: il Comune, infatti, risulta convenuto o attore in opposizione a decreto ingiuntivo in contenziosi, per un ammontare complessivo di € 219.550,06, e obbligato, in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, per € 1.658.395,25; 6. il disequilibrio di parte corrente, per un importo pari a € 141.715,47; 7. la presenza di una condizione strutturale di crisi di liquidità, atteso il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre per € 2.959.077,15, con conseguente aggravio di

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spesa per interessi passivi (€ 80.742,54 nel 2013, € 123.000,00 nel 2012, € 128.000,00 nel 2011) e con un ammontare di debiti certi, liquidi ed esigibili, rimasti ancora da estinguere al 31/12/2013, per € 11.585.751,17 di parte corrente e € 2.274.075,72 di parte capitale; tale condizione risulta, peraltro, confermata dalla richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per € 17.544.129,84 e concessa per € 10.965.252,70, correlata ad un ammontare di debiti, da estinguere al 31/12/2013, per € 11.585.751,17 di parte corrente e per € 2.274.075,72 di parte capitale; 8. la mancata costituzione del fondo di svalutazione crediti ai sensi dell’art. 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, nonché dell’art. 1 comma 17 del D.L. 35/2013; 9. il riaccertamento dei residui attivi in assenza di motivazioni relative al loro mantenimento o cancellazione, come rappresentato dall’organo di revisione ; 10. l’assenza di informazioni in merito alle mancate riscossioni delle somme accertate, a seguito dell’attività di lotta all’evasione tributaria, nel triennio 2011/2013, rispettivamente pari a € 700.000,00, € 1.070.016,13 ed € 1.000.000,00; 11. l’assenza di informazioni in merito all’esiguità delle riscossioni relative alle entrate accertate per effetto delle sanzioni per violazione al codice della strada; 12. l’improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi, con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2.25, in particolare trattasi della voce genericamente indicata come “Servizi conto terzi” e pari ad € 1.230.287,76. La predetta anomalia può avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto dei limiti di spesa del personale; 13. la mancata allegazione al rendiconto 2013 del prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza, previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, secondo lo schema adottato con D.M. del 23/01//2012, il mancato invio alla Sezione regionale di controllo e la mancata pubblicazione sul sito web dell’ente stesso; 14. la mancata verifica dei fabbisogni di personale e la conseguente rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, e la mancata verifica della sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001; 15. la mancata rappresentazione, nel Conto del patrimonio, della reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 230 del Tuel, a causa del mancato allineamento dei dati del Conto con i valori d’inventario aggiornati al 31/12/2013. Si sottolinea che la maggior parte dei rilievi sopra descritti sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la deliberazione n. 129/2015/PRSP, relativa al consuntivo 2012. Con deliberazione n. 119 del 30 dicembre 2014, il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis del TUEL. Circa le misure adottate dall’ente si richiama quanto disposto dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti la quale ha testualmente disposto” In ordine al potere di disporre l’adozione delle necessarie

misure correttive ex art. 148 bis, comma 3, Il Collegio ritiene doveroso fare rinvio alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale intrapresa dall’ente, riservando ogni valutazione e l’adozione dei

provvedimenti di competenza all’esito dell’istruttoria sul piano in sede di deliberazione ex art 243

quater , comma III, del TUEL che rimette alla Sezione la valutazione della congruenza dello stesso ai

fini del riequilibrio.” “ In ordine all’adozione delle necessarie misure correttive e alla valutazione

della loro idoneità RINVIA alla pronuncia conclusiva rimessa alla Sezione sul pia sul piano di

riequilibrio ex art. 243 quater, comma 3, del T.U.E.L.”

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1.2 b Misure correttive adottate dall’Ente

Nota del 16 ottobre 2015

In relazione alle criticità riscontrate, l’Ente, con la nota suindicata, ha dedotto quanto segue: Rilievi Risposte del Comune ed azioni correttive 1 il notevole ritardo nell’approvazione del

bilancio di previsione per l’esercizio 2013 avvenuta in data 30/12/2013 e di quella del rendiconto per il medesimo esercizio avvenuta il 24/10/2014;

il ritardo nell’approvazione del bilancio e del rendiconto è dipeso dalla grave situazione finanziaria dell’Ente;

3 il mancato rispetto del patto di stabilità interno, anche per l’esercizio 2013, con uno scostamento pari a 851 euro;

il mancato rispetto del patto di stabilità è derivato dal riconoscimento di debiti fuori bilancio;

4 d) la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (1.173.723,95 euro nel 2013, dei quali 557.596,29 euro ex art. 194, lett. e), del Tuel, 777.207,75 euro nel 2012 e 750.000,00 euro nel 2011 e debiti ancora da riconoscere, al 31/12/2013, per 10.081.069,11 euro);

tali debiti sono stati generati da contenzioso;

6 il disequilibrio di parte corrente, per un importo pari a € 141.715,47;

il disequilibrio di parte corrente è dipeso principalmente dalla notevole mole di debiti fuori bilancio;

7 la presenza di una condizione strutturale di crisi di liquidità, atteso il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria non restituite al 31 dicembre per € 2.959.077,15, con conseguente aggravio di spesa per interessi passivi (€ 80.742,54 nel 2013, € 123.000,00 nel 2012, € 128.000,00 nel 2011) e con un ammontare di debiti certi, liquidi ed esigibili, rimasti ancora da estinguere al 31/12/2013, per € 11.585.751,17 di parte corrente e € 2.274.075,72 di parte capitale; tale condizione risulta, peraltro, confermata dalla richiesta di anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, per € 17.544.129,84 e concessa per € 10.965.252,70, correlata ad un ammontare di debiti, da estinguere al

l’Ente ha provveduto a ridurre le spese per prestazioni di servizi e beni di consumo;

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31/12/2013, per € 11.585.751,17 di parte corrente e per € 2.274.075,72 di parte capitale;

9 il riaccertamento dei residui attivi in assenza di motivazioni relative al loro mantenimento o cancellazione, come rappresentato dall’organo di revisione ;

il riaccertamento dei residui attivi è stato completato nel 2014;

11 l’assenza di informazioni in merito alle mancate riscossioni delle somme accertate, a seguito dell’attività di lotta all’evasione tributaria, nel triennio 2011/2013, rispettivamente pari a € 700.000,00, € 1.070.016,13 ed € 1.000.000,00;

la complessa gestione delle entrate è stata riorganizzata con nuovi funzionari responsabili;

14 la mancata verifica dei fabbisogni di personale e la conseguente rideterminazione della dotazione organica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, e la mancata verifica della sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001;

la ricognizione sui fabbisogni del personale è stata conclusa nel 2014 con dichiarazione di eccedenza del personale per ragioni finanziarie.

Ulteriori deduzioni alle criticità rilevate sul rendiconto 2013 Rilievi Risposte del Comune ed azioni correttive 2 i disavanzi di amministrazione negli anni

2011, 2012 e 2013, pari rispettivamente a € 1.504.667,08, € 7.878.161,93 e € 6.713.703,76 ed il mancato ripiano di quello relativo all’esercizio 2012, secondo le modalità di cui all’art. 193 del Tuel;

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi degli esercizi 2011, 2012 e 2013 hanno fatto emergere una situazione negativa, da squilibrio dei residui, non ripianabile ai sensi dell’articolo 193 del T.U.E.L. Si rammenta che il Decreto Legge 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge 160/2016, modificando articolo 1 comma 714 della legge di stabilità 2016 n. 208/2013, ha introdotto la possibilità per gli enti che a seguito di pronunce della Corte dei Conti avessero effettuato revisioni straordinarie, di residui, a ripartire il disavanzo in trent’anni mediante la rimodulazione e riformulazione dei piani di riequilibrio non ancora approvati. Tale norma è stata ulteriormente modificata dall’art.1, comma 434 della legge 11/12/2016, n.232 prevedendo la possibilità di rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria di cui all’art. 243 bis comma

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8 lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015 in trent’anni.

4 la condizione di ente strutturalmente deficitario stante il mancato rispetto di sei dei dieci parametri obiettivi di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare: a) il volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, superiore al 42% degli accertamenti delle entrate medesime; b) l’ammontare dei residui attivi relativi ai titoli I e III, superiore al 65% degli accertamenti di competenza delle entrate ai medesimi titoli; c) il volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente; e) l’esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti; f) il ripiano degli squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia, di cui all'art. 193 del Tuel, con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente;

Il Comune di Pozzallo è rientrato di gran parte dei parametri obbiettivi, registrando deficitarietà solo per tre parametri per effetto della revisione straordinaria dei residui, misure di razionalizzazione poste in essere dal Comune in attuazione del Piano di Riequilibrio per gli anni 2014/2023 mai esaminato nel merito dalla Corte dei Conti.

5 l’elevato importo del contenzioso: il Comune, infatti, risulta convenuto o attore in opposizione a decreto ingiuntivo in contenziosi, per un ammontare complessivo di € 219.550,06, e obbligato, in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, per € 1.658.395,25;

In merito il Comune di Pozzallo ha attuato una politica di razionalizzazione del contenzioso ed ha finanziato nel bilancio 2016/2018 approvato il 30 marzo 2017 l’importo complessivo di € 2.936493,70 interamente accantonato in sede di approvazione di Rendiconto 2015.

8 la mancata costituzione del fondo di svalutazione crediti ai sensi dell’art. 6 comma 17 D.L. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, nonché dell’art. 1 comma 17 del D.L. 35/2013;

In sede di rendiconto 2015 il Comune, pur avendo stralciato con la revisione straordinaria una notevole mole di residui attivi, ha accantonato nel risultato di amministrazione 2015 la somma di €14.295.722,77, che in percentuale dei residui mantenuti poco oltre i 40 milioni rappresentano una sostanziosa quota di copertura.

11 l’assenza di informazioni in merito

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all’esiguità delle riscossioni relative alle entrate accertate per effetto delle sanzioni per violazione al codice della strada;

12 l’improprio utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi conto terzi, con particolare riferimento ad alcune voci di spesa non in linea con il principio di tassatività di cui al principio contabile 2.25, in particolare trattasi della voce genericamente indicata come “Servizi conto terzi” e pari ad € 1.230.287,76. La predetta anomalia può avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto dei limiti di spesa del personale;

l’utilizzazione dei servizi conto terzi è stata compromessa negli anni per le somme corrisposte dallo Stato per la gestione del servizio di identificazione degli immigrati. Negli anni 2014 e 2015 l’uso è stato ridotto considerevolmente, fino quando nel 2016 sono rimaste impegnate ed accertate risorse per € 400.000,00 solo per somme rimesse dalla Prefettura per la gestione dell’HOTSPOT immigrati per i quali il Comune non ha nessuna possibilità di scelte discrezionali. Per l’anno 2017 il Comune è già stato previsto che la gestione del Servizio immigrati venga registrato nella parte delle entrate e spese correnti.

13 la mancata allegazione al rendiconto 2013 del prospetto contenente l’elenco delle spese di rappresentanza, previsto dall’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, secondo lo schema adottato con D.M. del 23/01//2012, il mancato invio alla Sezione regionale di controllo e la mancata pubblicazione sul sito web dell’ente stesso;

I prospetti sono stati redatti ed inviati anche per gli anni successivi.

15 la mancata rappresentazione, nel Conto del patrimonio, della reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 230 del Tuel, a causa del mancato allineamento dei dati del Conto con i valori d’inventario aggiornati al 31/12/2013.

La contabilità economica contestata dai Revisori è stata via via affinata fermo restando che per l’anno 2016 è stata avviata la gestione nel rispetto del principio contabile allegato 4.3;

1.1.a Delibere della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014:

Relazione ex art 1 comma 166 legge finanziaria per 2006 sul Rendiconto di gestione 2014 inviata

dall’Organo di Revisione del Comune di Pozzallo (RG) . Comunicazione conclusione istruttoria .

Con la nota indicata in oggetto l’organo di revisione ha dichiarato di non aver rilevato irregolarità contabili o anomalie gestionali né suggerito misure correttive all’Ente, pur tuttavia la Sezione di Controllo della corte dei Conti ha rilevato, allo stato degli atti , i profili di criticità sottoelencati per i quali, il Comune di Pozzallo, contestualmente all’adozione del presente Piano di Riequilibrio , assume le doverose azioni correttive :

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Rilievi Risposte del Comune ed azioni correttive 1 il ritardo nell’approvazione del

rendiconto per l’esercizio 2014 avvenuta il 4/12/2015:

In merito a tale punto , si evidenzia che a seguito delle criticità riscontrate sul rendiconto 2011 e della relazione conclusiva della Sezione regionale della Corte dei conti siciliana, pervenuta in data 7 febbraio 2015, di cui alla deliberazione n. 25I2015, e della impossibilità di rimediare altrimenti alle criticità segnalate, il Comune di Pozzallo deliberava in data 30.12.2014 con atto n.119, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Nel gennaio 2015, veniva approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio 2014. Nel mese di maggio 2015 , il Comune riceveva le prime osservazioni da parte del Ministero dell’Interno, Commissione per la Stabilità finanziaria, sul Piano di riequilibrio Pluriennale 2014/2023. La Giunta Comunale , nel mese di agosto 2015, approvava lo schema di rendiconto 2014, sul presupposto giuridico che le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi fosse stato rinviato al 2016. Nelle more di tale adempimento si insediava il Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 109 del O.R.EE.LL. Infatti, la normativa nazionale aveva previsto per tutti gli enti locali l’applicazione del sistema di armonizzazione contabile di cui al Dlgs 118/2011 a partire dal 1.1.2015. Nelle Regioni a Statuto Speciale, tali i adempimenti venivano rinviati al 1.01.2016. Infatti , la legge n. 9 del 7 maggio 2015, che aveva modificato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 3/2015, nella prima formulazione riconosceva agli enti locali la possibilità di rinviare al 2016 l’applicazione dell’armonizzazione. Successivamente , l’articolo 1 comma 2 lettera b) della legge regionale 10 luglio 2016, n. 12, pubblicata sul S.O. n. 1 della gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 17 luglio 2015 … dispone che “ 3. gli enti locali, … con

riferimento alle disposizioni del comma 2, esercitano la

facoltà di rinvio previste dal decreto legislativo n.

118/2011 e successive modifiche e integrazioni, ferma

restando l’applicazione delle disposizioni dei Titoli I,IV e

V, dello stesso decreto legislativo a decorrere

dall’esercizio finanziario 2015. “. La predetta disposizione riconosceva agli enti la facoltà di rinviare al 2016 l’adozione del piano dei conti integrato , della contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato al 2016. Conseguentemente venuta meno la facoltà di rinvio della riforma contabile, in base all’articolo 3 del Dlgs. 118/2011, gli enti locali siciliani sono stati obbligati ad approvare

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contestualmente alla approvazione del rendiconto di gestione 2014, il riaccertamento straordinario dei residui. Operativamente , in base all’articolo 3 del Dlgs 118/2011, il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi doveva essere effettuato in data 1 gennaio 2015, sul quadro dei residui attivi e passivi cristallizzato con il consuntivo 2014. La contestualità delle due operazioni, consolidamento e riaccertamento dei residui, costituiva il presupposto essenziale, in alcun modo derogabile, affinchè potesse essere garantita la corretta transizione da un regime contabile all’ altro. Dalla data di deliberazione del rendiconto alla data della operazione del riaccertamento non poteva intervenire alcuna gestione sui residui attivi e passivi. (principio contabile 9.3 ). Conclusivamente a decorrere dal 15 maggio 2015, gli enti locali siciliani sono stati legittimati a rinviare al 2016 la riforma contabile e a decorrere dal 17 luglio 2015 per effetto di una nuova modifica della legge regionale 9/2015, si disponeva l’immediato adeguamento al nuovo regime contabile . Tale incertezza del quadro normativo, ha comportato un ritardo nella successiva approvazione del rendiconto di gestione 2014 , da parte del Consiglio Comunale , per le necessarie operazioni di riconciliazione sulla gestione dei residui, pagati e riscossi dopo il 1.1.2015, dovendo ricostruirne la gestione, risalendo a ritroso fino alla data del 01.01.2015. Secondo le indicazioni su ARCONET il riaccertamento straordinario dei residui costituiva un unico atto deliberativo, obbligatorio e doveva essere effettuato nel rigoroso rispetto del principio contabile 9.3 nella stessa giornata di approvazione del rendiconto, articolata nelle seguenti fasi: 1)cancellazione residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute al 1 gennaio 2015; 2)determinazione del FPV in entrata sul bilancio 2015 ; 3) rideterminazione del risultato di amministrazione al 1.1.2015; 4) variazione bilancio 2015 e bilancio 2015/2017 armonizzato con funzione conoscitiva; 5) reimputazione entrate e spese cancellate; 6) accantonamento quota del risultato di amministrazione al 11.2015 al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) ;7) definizione entro 45 giorni del piano di rientro dell’eventuale maggiore disavanzo. Va inoltre, ricordato che l’articolo 2, comma 1, del Dl 78/2015 aveva prorogato al 15 giugno 2015 i termini per l’approvazione del riaccertamento straordinario. Durante l’anno 2015 l’ente ha dovuto adeguare il sistema informativo contabile dell’ente

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riclassificando per missioni e programmi i capitoli peg , organizzare il riaccertamento straordinario in parallelo al riaccertamento ordinario ai fini del rendiconto 2014. Acquisire le informazioni per la determinazione del F.C.D.E.

2 disavanzo amministrazione 2014 pari ad euro 13.177.157,33 e per i precedenti esercizi :

• 2013: euro 6.713.703,76

• 2012 : euro 7.878.161,93

• 2011: euro 1.504.667,08

Tali disavanzi a partire dall’esercizio finanziario 2011 sono l’effetto del saldo cancellazione straordinaria dei residui attivi e passivi, disposti con apposite determinazioni del Responsabile del Servizio finanziario. Come si evince dai dati sopra riportati i saldi negativi registrati nelle gestioni a partire dal 2012 e seguenti sono per lo più stati determinati dalla cancellazione di crediti inesigibili . Tali operazioni di bonifica dei dati di bilancio ha fatto emergere una situazione negativa da squilibrio dei residui non ripianabile ai sensi dell’articolo 193 del T.U.E.L. Si rammenta che il Decreto Legge 113/2016 , convertito con modificazioni nella Legge 160/2016, modificando articolo 1 comma 714 della legge di stabilità 2016 n. 208/2013, ha introdotto la possibilità per gli enti che a seguito di pronunce della Corte dei Conti avessero effettuato revisioni straordinarie, di residui a ripartire il disavanzo in trent’anni mediante la rimodulazione dei piani di riequilibrio non ancora approvati. Tale norma è stata ulteriormente modificata dall’art.1, comma 434 della legge 11/12/2016, n.232 prevedendo la possibilità di rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando al quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria di cui all’art. 243 bis comma 8 lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015.

3 Disavanzo di competenza pari ad euro 174.647,93

Le misure che il Comune ha adottato in esecuzione del Piano di Riequilibrio adottato il 30 dicembre 2014 non hanno consentito di registrare gli effetti positivi nell’anno 2014 bensì negli anni successivi.

4 Disequilibrio di parte capitale 1.100.228,05

Le misure che il Comune ha adottato in esecuzione del Piano di Riequilibrio adottato il 30 dicembre 2014 non hanno consentito di registrare gli effetti positivi nell’anno 2014 bensì negli anni successivi, tra l’altro il Comune a titolo di ristoro delle attività inerenti la gestione dell’HOTSPOT ha ricevuto sia da parte della Regione Sicilia sia da parte dello Stato finanziamenti che negli anni successivi hanno evitato tale disequilibrio.

5 Stato deficitario 5 parametri Il Comune di Pozzallo è rientrato di gran parte dei parametri obbiettivi, registrando deficitarietà solo per tre

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parametri per effetto della revisione straordinaria dei residui, grazie anche alle misure di razionalizzazione poste in essere dal Comune in attuazione del Piano di Riequilibrio per gli anni 2014/2023, mai esaminato nel merito dalla Corte dei Conti.

6 Consolidamento conti partecipate Il comune di Pozzallo sostanzialmente ha la partecipazione esterna solo presso la “Quinta Farmacia” comunale che ha chiuso il bilancio in attivo nell’anno 2014. L’ente deve riscuotere dei crediti per la partecipazione del ricavo annuo lordo pari al 5% non ancora riversato. Sono state richieste le quote arretrate fino all’anno 2014 pari ad € 260.323,91

7 Mancato avvio attività aggiornamento inventario e piano integrato dei conti e bilancio consolidato: adempimento rinviato al 2016

Sono in corso di adozione tutti gli atti per la chiusura dell’attività 2016 compresa una riclassificazione dell’inventario 2016 per consentire la redazione del Rendiconto secondo le regole della competenza finanziaria potenziata e della contabilità economica prevista dall’allegato 4.3 del D.Lgs n.118/2011

8 Entrate oneri urbanizzazione 314.924,52 mancato vincolo;

Il Comune pur avendo incassato € 314.924,52 ha speso somme per investimenti assorbendo integralmente la somma incassata.

9 Mancata attività di recupero evasione nel 2014 assenza riscossioni 2013 pari a 1.000.000,00;

L’assenza di riscossione è dovuta ai ritardi nei riversamenti da parte del concessionario. delle somme riscosse per tributi ed entrate patrimoniali.

10 Fondo svalutazione crediti. Riaccertamento dei residui attivi e passivi anzianità, risultato positivo per cancellazione residui passivi per € 15.916.264,28 e attivi per €.2.146952,92, onere annuo a carico bilanci futuri per €.915.783,08;

In sede di rendiconto 2015 il Comune, pur avendo stralciato con la revisione straordinaria una notevole mole di residui attivi, ha accantonato nel risultato di amministrazione 2015 la somma di €14.295.722,77, che in percentuale dei residui mantenuti poco oltre i 40 milioni rappresentano una sostanziosa quota di copertura.

11 Spese per conto terzi per €.9.270.008,03, influenza sul patto e violazione spesa personale violazione principio tassatività;

l’utilizzazione dei servizi conto terzi è stata compromesso negli anni per le somme corrisposte dallo Stato per la gestione per l’identificazione degli immigrati. Negli anni 2014 e 2015 l’uso è stato ridotto considerevolmente, fino quando nel 2016 sono rimaste impegnate ed accertate risorse per € 400.000,00 solo per somme rimesse dalla Prefettura per la gestione dell’HOTSPOT immigrati per i quali il Comune non ha nessuna possibilità di scelte discrezionali. Per l’anno 2017 il Comune è già stato

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previsto che la gestione del Servizio immigrati venga registrato nella parte delle entrate e spese correnti.

12 Organismi partecipati: piano razionalizzazione;

Il piano è stato adottato con determina sindacale n.93 del 25/11/2015 e pubblicato sul sito dell’Ente nell’apposita sezione

13 Discordanze crediti-debiti art. 6 comma 4 D.L. 95/2012;

14 Consolidamento conti; 15 Pubblicazione dati legge 33/2013; le pubblicazione sull’amministrazione trasparente sono in

continuo aggiornamento. Contiamo di completare tutte le sezioni previste nel più breve tempo possibile.

16 Aggiornamento albo e sito informatico soci e amministratori società;

17 Piano riduzione ritardi nei pagamenti;

Con l’entrata in vigore del D.L.35/2013 e D.L.78/2015 e l’accesso alle relative anticipazioni il Comune ha migliorato la capacità di pagamento ed i relativi tempi restato inteso che in esecuzione del piano di Riequilibrio in corso di adozione i risultati dovrebbero ulteriormente migliorare.

18 Piano azioni positive pari opportunità;

La proposta per l’adozione del piano in corso di esame presso gli organi competenti.

Criticità 2011 2012 2013 2014 Ritardo nell'approvazione del Bilancio Consuntivo x x x x Ritardo nell'approvazione del Bilancio di Previsione x x x x Anticipazione di Tesoreria 365 gg 365 gg 365 gg 365 gg Vetustà dei Residui Attivi e passivi x x x x Presenza di Debiti Fuori Bilancio x x x x Disavanzo gestione di Competenza e conto capitale x x x x Utilizzo improprio delle partite di giro x x x x parametri di deficitarietà strutturale 6/10 6/10 6/10 4/10 Incidenza spesa del personale sopra il 39% x x no no

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1.3 Valutazione dell’organo di revisione in relazione alla consistenza della “massa passiva” che

l’ente dichiara di dover ripianare , sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano,

attendibilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in ordine alla situazione dell’Ente.

L’organo di revisione economico-finanziario ha in passato segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto del patto di stabilità interno evidenziandolo nei propri pareri. L’Organo di revisione esprime le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della “massa passiva” che l’Ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel Piano, valutando l’attendibilità delle previsioni alla luce dell’esperienza maturata in ordine alla situazione dell’Ente.

1. PATTO DI STABILITA’

2.1 Il rispetto o meno del patto di stabilità interno nell’ultimo triennio ed esposizione delle ragioni del mancato rispetto, sono rilevati come segue:

PATTO DI STABILITA’ ULTIMO TRIENNIO 2014-2015

e PAREGGIO DI BILANCIO 2016

ANNO RISULTATO IMPORTO MOTIVAZIONI 2014

Positivo 42.000,00

2015

Positivo 265.000,00

2016

Positivo 1.239.000,00

L’articolo 7 del D.L. n. 113/2016, convertito in legge, con modificazioni, n. 160/2016, ha attenuato le

sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio, ferme restando le rimanenti sanzioni. L’Ente nell’anno 2015 ha rispettato il patto di stabilità . Per l’anno 2016 i dati definitivi verranno certificati dopo l’

3. Andamenti di cassa

.3.1 – Analisi sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria

In sede istruttoria, la Corte dei Conti, con nota del magistrato istruttore numero 51231795 del 17 novembre 2015 aveva evidenziato : “Si evidenzia il frequente ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel triennio 2012/2014, per importi

elevati, con conseguente aggravio di spesa per interessi passivi. Tale situazione non è mutata nelle

annualità successive al 2012 , con conseguente maturazione di interessi per euro 80.742,54 nel 2013

ed euro 47.000,00 nel 2014 .

Si rileva inoltre , l’utilizzazione per cassa dei fondi aventi specifica destinazione, per impieghi di parte

corrente, non ricostituiti al 31 dicembre 2013, per un ammontare pari ad euro 508.186,80.

Già nel 2012 si era rilevata l’utilizzazione per cassa dei fondi aventi specifica destinazione, per

impieghi di parte corrente, non ricostituiti al 31 dicembre per euro 508.186,80 e nel 2011 per euro

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448.814,35. L’Ente in sede di risposta ha riferito che le somme vincolate , utilizzate nel 2014 , sono

state ricostituite nel gennaio 2015.”

Si ribadisce l’avvenuto reintegro delle somme a destinazione vincolata, utilizzate nell’esercizio 2014 , rappresentando che tale obbligo è posto per legge a carico del tesoriere comunale come previsto dal Testo Unico enti locali. Proseguendo le informazioni circa le anticipazione di tesoreria per il triennio 2014-2015-2016 , l’ente come tutti i comuni , ha difficoltà ad allineare sotto il profilo temporale gli incassi ai pagamenti dell’anno, attraverso un flusso di cassa continuo ed esaustivo ai fabbisogni dell’ente. Tale anomalia che già il Presidente della Corte dei Conti ha rappresentato al Parlamento nella relazione annuale è tipico per la maggior parte degli enti locali ed è dovuto essenzialmente alle difficoltà di riscossione dei propri tributi che non è sempre imputabile ai ritardi dell’ente bensì al particolare momento congiunturale che interessa le famiglie che non sono in grado di sopportare l’ elevato grado di pressione fiscale che li attanaglia manifestando un disagio che l’ente cerca di ovviare mediante forme di dilazione di pagamento previste per legge o rateizzando i tributi nell’arco dell’anno e quand’anche nell’esercizio successivo.

L’anticipazione di cassa dell’esercizio 2015, per un ammontare di € 6.975.478,96 è stata restituita mediante l’utilizzo delle somme a destinazione vincolata che sono state reintegrate al 31.12.2016. L’esercizio finanziario 2016 ha chiuso con l’utilizzo somme a destinazione vincolata di circa 2 milioni di euro, contenuta nei limiti di cui all’articolo 222 del TUEL. Il cui reintegro avverrà nel corso dell’esercizio 2017. Tra l’altro tale reintegro sarebbe stato correttamente ricostituito con le somme del fondo di solidarietà del Ministero dell’interno che sono state erogate per il mancato invio del Certificato al Bilancio di previsione 2016 che dal sito del Ministero ammontano a circa due milioni di euro ampiamente compensative della scopertura. Gli interessi passivi posti a carico dell’esercizio 2016, per l’intero anno, per l’anticipazione di cassa ammontano ad €. 6,99 come da evidenza del tesoriere comunale.

3.2 Andamento nel triennio , evidenziando le principali ragioni dello squilibrio.

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Rendiconto

esercizio esercizio esercizio esercizio

2012 2013 2014 2015

Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. V) 2.096.028,61 2.959.750,15 6.975.478,96 6.975.478,96

Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit.III) 4.036.956,07 2.096.028,61 6.975.478,96

Entità anticipazioni non restituite al 31.12 2.096.028,61 2.959.750,15 -

Limite anticipazione concedibile ai sensi dell’art.222 TUEL 4.783.202,01 4.345.747,00 6.975.479,00 6.975.478,96

Entità delle somme maturate per interessi passivi 123.000,00 80.742,54 47.000,00 57399,06

Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con

corrispondente vincolo sull’anticipazione di tesoreria concedibile

763.488,93 508.186,80 952.771,16 3500503,85

Esposizione massima di tesoreria 3.850.000,00 4.049.000,00 6.975.478,96 3500503,85

Giorni di utilizzo delle anticipazioni 365 365 365 351

L’andamento della Cassa nel triennio è stato caratterizzato da un deficit che ha reso necessario l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, ex art. 195 TUEL come da prospetto precedente. Nell’esercizio 2016 l’anticipazione di cassa pur essendo stata attivata non ha comportato aggravio di interessi passivi a carico del bilancio comunale essendo costata 0.61 centesimi nell’ultimo trimestre dell’anno, avendo l’ente utilizzato le somme a destinazione vincolata. La somma di circa € 2 milioni di euro utilizzata al 31.12.2016 è in corso di ricostituzione nell’anno 2017. L’ente infatti pur avendo approvato il Bilancio di previsione 2016 non ha potuto compilare il certificato al Bilancio di Previsione scadente al 10 novembre 2016 registrando minori trasferimenti dello stato per l’importo di circa 2 milioni di euro.

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Permane in misura minore degli anni precedenti il disallineamento tra incassi e pagamenti imputabile alla diminuzione dei trasferimenti e alla incapacità di compensare tale gap attraverso il potenziamento della propria capacità impositiva. L’ Ente ha ricostituito integralmente la consistenza delle somme vincolate salvo l’importo di circa 2 milioni di utilizzata al 31.12.2016, che verrà reintegrata nell’esercizio 2017.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

Il 2016 è stato contrassegnato (legge 12 agosto 2016, n. 164) dall’introduzione del pareggio di bilancio e dall’avvio a regime dell’armonizzazione dei sistemi contabili, a partire dai fondamentali principi contabili della competenza finanziaria e della programmazione. Con numerose deliberazioni, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha fornito indicazioni su alcuni aspetti centrali della fase di transizione relativa alla “armonizzazione” contabile: l’archiviazione del Patto di stabilità interno, il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica, gli esiti del riaccertamento straordinario dei residui, la modalità di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità e l’adeguamento dei sistemi informativi al processo di riforma della contabilità degli Enti locali. La legge di stabilità 2016 ( legge 28 dicembre 2015 n. 208), recependo i nuovi principi ha profondamente modificato il quadro dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti territoriali, prevedendo il superamento del Patto di stabilità interno ( art 1, comma 707) e l’introducendo il nuovo

vincolo basato sul pareggio di bilancio ( art, 1 comma 710 e seguenti) ferme restando, in relazione al previgente patto di stabilità: le disposizioni in materia di patti regionalizzati di flessibilità orizzontale e verticale ( art 1 commi 728-731); nonchè le sanzioni conseguenti per gli enti locali al mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 ( art. 1 comma 707); La legge 7 agosto 2016 n. 160, di conversione, del decreto legge 24 giugno 2016 numero 113, all’articolo 9, ha previsto un prospetto di verifica del pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita. La legge 12 agosto 2016 n. 164 recante “ Modifiche alla legge 24

dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali” , all’articolo 1 ha apportato modifiche all’articolo 9 della legge 243/2012 sostituendo i previsti 4 saldi di riferimento ai fini dell’equilibrio dei bilanci, un unico saldo non negativo, sia in fase di previsione che di rendicontazione, in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel computo del saldo di bilancio viene incluso il FPV di entrata e di spesa ( deliberazione . 28/sez aut/2016/QMIG). L’articolo 188 del Testo Unico Enti Locali recita “ Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura”, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il

pareggio;

L’articolo 162 del testo Unico Enti Locali declina un aspetto fondamentale della programmazione e cioè che il bilancio di previsione , riferito ad un triennio ( art. 162 1 comma) sia deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza , comprensivo del recupero del disavanzo o dell’utilizzo dell’avanzo.

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Il punto 3 del principio contabile concernente la programmazione di bilancio prevede per ripianare eventuali disavanzi la prospettiva di riferimento è quella triennale . La programmazione triennale deve incorporare ove necessario anche le misure correttive . Infatti in caso di valore negativo del saldo intermini di competenza tra le entrate e le spese finali, l’ente “adotta misure di correzione tali da assicurare il recupero entro il triennio successivo in quote costanti

senza alcun altro elemento temporale di riferimento limitativo della modalità di pianificazione”.

In sostanza l’accertamento del disavanzo in sede di approvazione del rendiconto impone all’organo che esercita le attribuzioni istituzionali preordinate alla gestione del bilancio e all’adozione

delle misure di risanamento , di adottarle nel rispetto delle modalità, delle forme e procedure, delle finalità e dei vincoli sostanziali che discendono dai criteri di programmazione e dai principi generali di bilancio. L’articolo 188 codifica l’obbligo del recupero del disavanzo. Nelle seguenti modalità temporali: - applicando nell’esercizio in corso l’intero disavanzo; ( se sostenibile dal punto di vista finanziario) o negli esercizi successivi (triennio) considerati nel bilancio di previsione; Il ripiano pluriennale che costituisce obbligo gestionale non ha un limite nella durata del mandato elettivo in corso potendo estendersi al mandato elettivo di una nuova amministrazione di cui non costituisce impedimento giuridico – contabile.

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4.1 Equilibrio di parte corrente

Rendiconto Rendiconto Rendiconto Bilancio

esercizio esercizio esercizio esercizio

2013 2014 2015 2016

Entrate titolo I 8.317.602,56 8.425.612,62 10.318.412,78 9.490.318,95

Entrate titolo II 6.589.254,78 6.150.746,17 3.973.668,00 10.124.952,39

Entrate titolo III 2.335.763,27 3.451.919,84 4.133.077,86 2.628.722,49

Totale titoli I,II,III (A) 17.242.620,61 18.028.278,63 18.425.158,64 22.243.993,83

Spese titolo I (B) 16.758.734,87 16.533.611,15 15.446.569,89 22.820.534,17

Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III* 597.601,21 569.087,36 396.785,86 412.986,58

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) - 113.715,47 925.580,12 2.581.802,89 - 989.526,92

FPV di parte corrente iniziale (+) 299.230,13 607.564,25

FPV di parte corrente finale (-)*** 607.564,25 5.407.215,57

FPV differenza (E) 308.334,12- 4.799.651,32-

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato

alla spesa corrente (+) / Copertura

disavanzo (-) (F)**

7.105.709,27

Entrate diverse destinate a spese correnti

(G) di cui:

Contributo per permessi di costruire (fino al

2012)

Plusvalenze da alienazione di beni

patrimoniali

Altre entrate (specificare)

Entrate correnti destinate a spese di

investimento (H) di cui

28.000,00 25.000,00 25.000,00 59.554,61

Proventi da sanzioni per violazioni al codice

della strada

28.000,00 25.000,00 25.000,00 59.554,61

Altre entrate (specificare)

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote

capitale (I)

Saldo di parte corrente al netto delle

variazioni (D+E+F+G-H+I)

- 141.715,47 900.580,12 2.248.468,77 1.256.976,42

Per il Conto del Bilancio vanno indicati

Accertamenti ed Impegni di competenza.

Per il Bilancio le Previsioni definitive

* Il dato da riportare è quello del Titolo III depurato dell’intervento 1 “rimborso per anticipazioni di cassa” e, dove esistente, della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento o con utilizzo dell’avanzo d’amministrazione. **In caso di applicazione di avanzo di amministrazione (e maggiore di 0), acquisire dall’Ente la dimostrazione dell’utilizzo, DATI DESUNTI DA BILANCIO 2016-2017-2018 APPROVATO DELIBERA CC.N.17/2017 E N.21/2017 *** DATI DESUNTI DA BILANCIO 2016-2017-2018 APPROVATO DELIBERA CC.N.17/2017 E N.21/2017

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4.2 Equilibrio di parte capitale

Rendiconto Rendiconto Rendiconto BILANCIO

esercizio esercizio esercizio esercizio

2013 2014 2015 2016

Entrate titolo IV 2.976.138,50 1.752.874,14 779.515,05 1.238.414,53

Entrate titolo V *

Entrate titolo VI 110.000,00

Totale titoli IV,V, VI (M) 2.976.138,50 1.752.874,14 779.515,05 1.348.414,53

Spese titolo II (N) 1.670.919,31 2.853.102,19 572.051,28 1.655.206,38

Differenza di parte capitale (P=M-N) 1.305.219,19 - 1.100.228,05 207.463,77 - 306.791,85

F.P.V. Di parte capitale (P bis)

58.684,26 306.791,85

Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) 28.000,00 25.000,00 25.000,00 59.554,61

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale

[eventuale] (Q)

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+ Pbis+Q-F+G-H) 1.333.219,19 - 1.075.228,05 291.148,03 59.554,61

Per il Conto del Bilancio vanno indicati Accertamenti ed Impegni di competenza.

Per il Bilancio le Previsioni definitive

4.3 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Entrate

Rendiconto Rendiconto Rendiconto

esercizio esercizio esercizio

2013 2014 2015

Contributo rilascio permesso di costruire

Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni

Recupero evasione tributaria 1.000.000,00 1.250.000,00

Entrate per eventi calamitosi

Canoni concessori pluriennali

Sanzioni al codice della strada 166.000,00 108.115,16 224.679,09

Plusvalenze da alienazione

Altre *

Totale 1.166.000,00 108.115,16 1.474.679,09

Tipologia

Accertamenti di competenza

Spese

Rendiconto Rendiconto Rendiconto

esercizio esercizio esercizio

2013 2014 2015

Consultazioni elettorali o referendarie locali

Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni

pregressi

Oneri straordinari della gestione corrente 573.891,99 405.143,30 998.761,70

Spese per eventi calamitosi

Sentenze esecutive ed atti equiparati

Altre *

Totale 573.891,99 405.143,30 998.761,70

Tipologia

Impegni di competenza

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5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione riferito all’ultimo triennio:

Residui Competenza Totale

Riscossioni 6.679.805,56 20.738.819,25 27.418.624,81

Pagamenti 12.637.758,85 14.780.865,96 27.418.624,81

Residui attivi (D) 16.468.157,07 17.222.991,19 33.691.148,26

Residui passivi (E) 18.415.411,26 21.989.440,76 40.404.852,02

6.713.703,76-

6.713.703,76-

Rendiconto Esercizio 2013

Differenza

Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)

Fondo cassa al 1° gennaio

Fondo cassa al 31 dicembre (A)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)

Differenza (C=A-B)

Residui Competenza Totale

Riscossioni 10.635.522,42 20.020.403,21 30.655.925,63

Pagamenti 12.510.284,12 18.145.641,51 30.655.925,63

Residui attivi (D) 14.836.283,97 16.642.873,30 31.479.157,27

Residui passivi (E) 25.964.031,67 18.692.282,93 44.656.314,60

13.177.157,33-

13.177.157,33-

Rendiconto Esercizio 2014

Differenza

Risultato di amministrazione (+/-) (C+D-E)

Fondo cassa al 1° gennaio

Fondo cassa al 31 dicembre (A)

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (B)

Differenza (C=A-B)

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Residui Competenza Totale

Riscossioni 9.816.913,98 92.537.147,34 102.354.061,32

Pagamenti 11.829.169,79 79.863.762,85 91.692.932,64

Fondo cassa al 31

dicembre (A)

10.661.128,68

Pagamenti per azioni

esecutive non

regolarizzate al 31

dicembre (B)

Differenza (C=A-B) 10.661.128,68

Residui attivi (D) 18.882.189,14 21.614.968,35 40.497.157,49

Residui passivi (E) * 12.616.840,42 13.894.542,08 26.511.382,50

607.564,25

306.791,85

Differenza 13.985.774,99

Avanzo (+) o disavanzo (-

)

23.732.547,57

Fondi vincolati 20.628.958,92

3.103.588,65

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale

Fondi non Vincolati

Risultato di

amministrazione

Rendiconto Esercizio 2015

Fondo cassa al 1° gennaio

5.2 Nell’ultimo esercizio e nei due precedenti si è registrato il seguente risultato di

amministrazione:

esercizio 2013 - 6.713.703,76 esercizio 2014 - 13.177.157,33 esercizio 2015 23.732.547,57 Dal rendiconto , approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 4 dicembre 2015, con deliberazione numero 91, emergeva un risultato di amministrazione di euro -13.177.157,33. Tale risultato di amministrazione, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi , al 1.1.2015 , risultava come di seguito:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/14 -13.177.157,33 residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate

2.146.952,92

residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate

15.916.264,28

NUOVO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1.1.2015 592.154,03

Come si legge nella delibera n. 4/SEZAUT/2015/INPS DEL 17.02.2015, della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, il riaccertamento straordinario dei residui rappresenta un momento fondamentale

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nell’applicazione del nuovo ordinamento contabile, in quanto l’esigenza di chiarezza sottesa all’armonizzazione e la conseguente rivisitazione dei debiti e crediti alla data del 1° gennaio 2015 , “ mira a garantire il superamento di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile

derivante dall’applicazione dell’ordinamento vigente nel 2014” . A seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi, nonché alla istituzione obbligatoria dei vari fondi e risorse da accantonare ,(fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo accantonamento contenzioso, fondo accantonamento spese legali, indennità fine mandato ecc. ) il risultato di amministrazione al 1.1.2015 è stato rideterminato come da allegato 5/2 al Dlgs 118/2011, ed è pari ad euro -27.473.492,55 . Il legislatore al fine di rendere sostenibile il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, ha previsto modalità agevolate straordinarie di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione. Infatti, i commi 15-17 dell’articolo 3 del Decreto legislativo n. 118/2011 prevedono: “… l’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1°gennaio 2015, determinato dal

riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito del comma 7 e dal primo accantonamento

al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti..”.

Il Decreto Ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015 , emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 16, del Decreto legislativo n. 118/2011, individua: le modalità di calcolo del maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, definito anche “ disavanzo straordinario di amministrazione”.

Le modalità di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto alle modalità ordinarie contenute nell’art. 188 del D.Lgs n. 267/2000, previste dall’ articolo 2 del D.M. 2 aprile 2015 sono le seguenti:

a) Ai sensi dell’art. 3, comma 16, del D.Lgs n. 118/2011 , in quote annuali costanti a carico dei

bilanci degli esercizi futuri, per un periodo massimo di trenta anni (comma2); b) Mediante l’utilizzo di proventi realizzati dall’alienazione dei beni patrimoniali disponibili

(commi 4-7); c) Mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinate a

seguito di vincoli formalmente attribuiti dagli enti (comma 8, lett. a); d) Mediante l’utilizzo delle quote di avanzo destinate ad investimenti , escluse quelle finanziate da

debito (comma 8 lett.b). Questo ente nel rispetto delle modalità di ripiano sopra individuate , in attuazione dell’articolo 2, comma 9, ultimo periodo, del D.M. 2 aprile 2015, ha stabilito con atto consiliare numero 99 del 29 dicembre 2015 , di ripianare il disavanzo straordinario di amministrazione risultante al 1.1.2015 , derivante dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e scaturito per come indicato nella tabella 5/2, allegata al D.lgs. 118/2011, dal fondo crediti di dubbia esigibilità e dalle somme vincolate nonché dai vari fondi di risorse accantonate , mediante la quota annua di euro 915.783,09 a carico dei bilanci degli esercizi 2015-2045 . Totale avanzo tecnico da ripianare al 1.1.2015 euro -27.473.492,55 Al punto 4 della deliberazione consiliare n. 99/2015 si è stabilito di farsi carico di destinare i proventi del patrimonio immobiliare disponibile, una volta realizzati ai sensi dell’art. 2, commi 5-7 del D.M. 2 aprile 2015, al finanziamento del disavanzo straordinario di amministrazione mediante riduzione delle quote annuali ovvero mediante rimodulazione delle annualità di ripiano . 5.3 Negli esercizi precedenti non sono stati conservati residui attivi dei titoli I e III risalenti ad annualità antecedenti il quinquennio o crediti di dubbia esigibilità.

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6. Risultato di gestione

Risultato di gestione dell’ultimo triennio dal conto del bilancio.

2013-2014-2015

Rendiconto Rendiconto Rendiconto

esercizio 2013 esercizio 2014 esercizio 2015

Accertamenti (+) 37.961.810,44 36.663.276,51 114.152.115,69

Impegni (-) 36.770.306,72 36.837.924,44 92.758.304,93

Risultato gestione di

competenza

1.191.503,72 - 174.647,93 21.393.810,76

Applicazione dell’eventuale

Avanzo di amministrazione

non vincolato

(dell’esercizio precedente)

utilizzo dell'avanzo:

Titolo I –spese correnti 24.146.093,13 17.795.918,56 12.827.848,44

Titolo II – spese in conto

capitale

18.935.064,34 3.705.065,31 3.054.738,25

Titolo III – rimborso di

prestiti (quota capitale )

4.884.665,01 13.935.802,85 4.704.997,24

Risultato della gestione di

competenza al netto

dell’utilizzo dell’avanzo

2.096.028,61 4.968.065,30 7.090.403,70

Riscossioni in conto

competenza

(+) 20.738.819,25 20.020.403,21 92.537.147,34

Pagamenti in conto

competenza

(-) 14.780.865,96 18.145.645,51 79.863.762,85

Differenza (A) 5.957.953,29 1.874.757,70 12.673.384,49

residui attivi di

competenza

(+) 17.222.991,19 16.642.873,30 21.614.968,35

residui passivi di

competenza

(-) 21.989.440,76 18.692.282,93 13.894.542,08

Differenza (B) - 4.766.449,57 - 2.049.409,63 7.720.426,27

Risultato gestione di

competenza (A)-(B)

1.191.503,72 - 174.651,93 20.393.810,76

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

Il risultato di competenza si è

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7. Analisi della capacità di riscossione nel triennio

Rendiconto Rendiconto Rendiconto

esercizio 2011 esercizio 2011 esercizio 2013

Previsione 700.000,00 700.000,00 1.000.000,00

Accertamento (A) 700.000,00 1.070.016,13 1.000.000,00

Riscossione c/competenza (B)

Riscossione c/residui 399.354,03 363.144,25 106.297,96

Capacità di riscossione in c/competenza (B/A)%)

Dimostrazione degli esiti dell’attività di recupero dell’evasione tributaria nel triennio precedente

Le somme indicate sono riferibili direttamente all’attività di recupero dell’evasione. Si rilevano difficoltà di riscossione sia riferite al contesto economico-sociale – territoriale collegato alla grave crisi finanziaria ed occupazionale, sia a difficoltà operative ed organizzative sofferte dagli Uffici tributi.

8. Analisi dei residui

L’ente con il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, al 1° gennaio 2015, ha effettuato un radicale smaltimento dei residui vetusti di maggior dubbio in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto relativi a spese correnti. Tale attività di riaccertamento era stata già avviata negli esercizi finanziari 2012, 2013 , a seguito delle segnalazioni di criticità della Corte dei Conti , come di seguito evidenziato:

Rendiconto 2012

(DT 10/17 DEL 10.06.2013)

Rendiconto 2013

DT 791 DEL 11.06.2014)

Rendiconto 2014

(DT 614 DEL 25.06.2015)

Totale residui attivi e

passivi eliminati nel

triennio

Residui attivi eliminati

Residui passivi eliminati

Residui attivi

eliminati Residui passivi

eliminati Residui attivi

eliminati Residui passivi

eliminati Attivi passivi

8.595.043,78

Saldo negativo

-6.156.064,45

2.438.979,33

998.130,86

Saldo negativo

-33.051,36

965.079,50

8.219.341,87

Saldo negativo

-6.555.482,98

1.663.858,89

17.812.516

5.067.917

Saldo

negativo del

triennio

-12.744.597

Riaccertamento residui attivi e passivi al 1.1.2015

Rendiconto 2015 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al

31.12.2015 Minori residui attivi € 2.146.952,92

Minori residui passivi € 15.916.264,28

Minori residui attivi € 238.567,02

Minori residui passivi €. 3.231.977,42

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Come si evince dai dati sopra riportati i saldi negativi registrati nelle gestioni a partire dal 2012 sono stati determinati dal saldo di cancellazione dei crediti inesigibili. La bonifica dei dati di bilancio vetusti ha fatto emergere una situazione negativa da squilibrio dei residui non ripianabile ai sensi dell’articolo 193 del T.U.E.L. Il Decreto Legge 113/2016 , convertito con modificazioni nella Legge 160/2016, modificando articolo 1 comma 714 della legge di stabilità 2016 n. 208/2013, ha introdotto la possibilità per gli enti che a seguito di pronunce della Corte dei Conti avessero effettuato revisioni straordinarie di residui, ai sensi dell’articolo 243 , comma 8, lettera e) di poter ripianare tale disavanzo in un arco temporale di trent’anni, mediante la rimodulazione dei piani di riequilibrio non ancora approvati. Tale norma è stata ulteriormente modificata dall’art.1, comma 434 della legge 11/12/2016, n.232 prevedendo la possibilità di rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando al quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria di cui all’art. 243 bis comma 8 lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità di cui al D.M. 2 aprile 2015.

8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi

Re

sid

ui in

izia

li (a)

Ris

co

ss

ion

i su

res

idu

i (b

)

Ca

pa

cità

re

aliz

zo

/sm

altim

en

to

su

res

idu

i b/a

*10

0

Re

sid

ui in

izia

li (a)

Ris

co

ss

ion

i su

res

idu

i (b

)

Ca

pa

cità

re

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zo

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en

to

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res

idu

i b/a

*10

0

Re

sid

ui in

izia

li (a)

Ris

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idu

i (b

)

Ca

pa

cità

re

aliz

zo

/sm

altim

en

to

su

res

idu

i b/a

*10

0

Titolo I - Tributi propri 10.220.232,95 3.045.818,81 29,80 11.088.373,81 3.329.072,54 30,02 9.014.818,80 3.013.768,44 33,43

Titolo II - Trasferimenti correnti* 2.959.185,62 937.693,16 31,68 3.500.298,63 1.453.075,83 41,51 2.281.755,01 908.782,58 39,82

Titolo III - Entrate extratributarie 9.359.776,84 1.527.080,56 16,31 8.657.961,50 1.380.108,10 15,94 7.055.471,75 1.198.665,90 16,98

Totale entrate correnti 22.539.195,41 5.510.593,56 24,44 23.246.638,94 6.162.356,17 26,50 18.352.045,59 5.121.204,02 27,90

di cui Entrate Proprie (Titoli I e III) 19.580.009,79 4.752.900,20 24,27 19.746.335,31 4.709.280,64 23,84 16.070.290,55 4.212.426,44 26,21

Titolo IV - Alienazioni e

trasferimenti di capitale

1.987.622,58 33.848,49 1,70 2.328.565,91 10.232,12 0,43 204.174,36 31.502,33 15,42

Titolo V - Mutui, prestiti ed altre

operazioni creditizie

2.099.871,38 443.965,72 21,14 1.911.905,66 237.895,97 12,44 1.674.009,69 495.882,20 29,62

Titolo VI – entrate per servizi

c/terzi

2.818.430,15 252.372,48 8,95 3.249.534,74 744.529,56 22,91 3.915.863,49 1.011.217,01 25,82

Totale entrate 29.445.119,52 6.240.780,25 21,19 30.736.640,22 7.155.014,12 23,27 24.146.093,13 6.679.805,56 27,66

Titolo I - Spese correnti 15.215.927,68 4.306.193,31 28,30 15.786.283,72 3.259.937,01 20,65 18.935.064,34 7.144.355,87 37,73

Titolo II - Spese in conto capitale 6.023.903,23 261.071,77 4,33 6.962.187,33 508.880,17 7,30 4.884.665,01 2.333.282,85 47,76

Titolo III - Spese per rimborso di

prestiti

4.458.736,21 4.458.736,21 100,00 4.036.956,07 4.036.956,07 100,00 2.096.028,61 2.096.028,61 100,00

Titolo IV - Spese per servizi per

c/terzi

3.658.323,55 340.748,36 9,31 5.455.880,24 756.690,74 13,86 6.108.556,94 1.064.091,52 17,41

Totale Spese 29.356.890,70 9.366.749,91 31,90 32.241.307,34 8.562.464,02 26,55 32.024.255,06 12.637.758,85 39,46

ESERCIZIO 2013 Esercizio 2014 Esercizio 2015

Rendiconto Rendiconto Rendiconto

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8.3 Analisi sull’anzianità dei residui attivi

Analisi anzianità dei residui

RESIDUIEsercizi

precedenti2011 2012 2013 2014 2015 Totale

ATTIVI

Titolo I 1.983.084,67 1.009.965,05 1.001.950,87 1.088.318,51 3.625.131,32 7.271.351,90 15.979.802,32

Titolo II 250.881,30 120.067,82 171.069,84 704.641,35 3.052.945,14 4.299.605,45

Titolo III 1.891.584,82 882.200,17 1.500.496,74 1.177.970,23 2.026.652,52 2.827.562,34 10.306.466,82

tot.parte

corrente3.874.669,49 2.143.046,52 2.622.515,43 2.437.358,58 6.356.425,19 13.151.859,38 30.585.874,59

Titolo IV 72.672,09 567.715,89 529.151,44 1.169.539,42

Titolo V 35.049,38 35.049,38

tot.parte capitale 72.672,09 35.049,38 0,00 0,00 567.715,89 529.151,44 1.204.588,80

Titolo VI 71.088,97 190.428,48 30.851,21 9.898,49 470.469,42 7.933.957,53 8.706.694,10

Totale 4.018.430,55 2.368.524,38 2.653.366,64 2.447.257,07 7.394.610,50 21.614.968,35 40.497.157,49

8.3 Analisi sull’anzianità dei residui passivi

Analisi anzianità dei residui

RESIDUIEsercizi

precedenti2011 2012 2013 2014 2015 Totale

PASSIVI

Titolo I 2.068.056,33 556.187,41 679.211,16 2.210.123,35 3.284.051,32 5.459.132,84 14.256.762,41

Titolo II 239.214,94 42.865,21 224.949,38 353.419,27 910.034,87 565.368,94 2.335.852,61

Titolo IIII 10.800,00 10.800,00

Titolo IV 978.706,30 223.229,40 5.290,31 1.941,57 828.759,60 7.870.040,30 9.907.967,48

Totale 3.285.977,57 822.282,02 909.450,85 2.576.284,19 5.022.845,79 13.894.542,08 26.511.382,50

L’ente ha provveduto, al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi , ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs n.118/2011, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 241.del 12 dicembre 2015 e al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015 come previsto dall’articolo 228 del TUEL con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30.07.2016, munita del parere dell’organo di revisione. Tali cancellazioni, rapportate alla mole dei residui, risalenti a esercizi pregressi, scarsamente movimentati nel tempo, (residui attivi di parte corrente e residui passivi di parte capitale) consentono una rappresentazione più veritiera del risultato finale d’esercizio.

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati. L’importo dei debiti da ripianare comprende tutti i debiti anche se risalenti nel tempo, ancora esigibili. Secondo la Corte dei conti il debito fuori bilancio è un’obbligazione sorta senza il rispetto delle regole

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giuridiche contabili proprie degli enti. L’articolo 194 del Tuel disciplina l’ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni verso i terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuri scontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. Nel disciplinare il contenuto obbligatorio del piano di riequilibrio, l’articolo 243 bis del TUEL individua , tra gli elementi essenziali dello stesso, “la puntuale ricognizione, con relativa

quantificazione , … di eventuali debiti fuori bilancio “ ed impone all’ente di effettuare, ai fini della predisposizione del piano stesso, una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Detta quantificazione, come espressamente previsto dalle linee – guida della Sezione delle Autonomie, deve essere “veritiera” e “attendibile”. Al fine di compiere la suddetta ricognizione, è stato richiesto ai responsabili di Settore di comunicare la presenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere. Il Comune, inoltre, ha eseguito una ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art.243 bis del TUEL comma 7, aggiornando l’elenco rispetto a quello già comunicato alla Corte dei Conti in occasione dei rilievi di cui alla delibera consiliare n.27 del 10/05/2014. Le comunicazioni dei Responsabili di settore sono prodotte in allegato al piano di riequilibrio . Un parere della Corte dei Conti Sezioni , riunite per la Regione siciliana in sede consultiva numero 2 del 23 febbraio 2005 , ha chiarito che “il pagamento” dei debiti fuori bilancio può avvenire prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, purchè si tratti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in quanto, in tale ipotesi, il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio. Con deliberazione n. 376/2015/PRSP, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, nell’adunanza del 22 ottobre 2015, ha comunicato che dalla relazione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2013, la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio è superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (1.173.723,95 euro nel 2013, dei quali 557.596,29 euro ex art. 194, lett. e), del Tuel, 777.207,75 euro nel 2012 e 750.000,00 euro nel 2011 e debiti ancora da riconoscere, al 31/12/2013, per 10.081.069,11 euro. Tale quantificazione è stata ribadita nel piano di riequilibrio di riequilibrio pluriennale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 119 del 30.12.2014. La massiva passiva nel documento citato era stata quantificata in euro 10.081.069,11, di cui per debiti sentenze /parcelle e condannatori euro 1.877.945,28 e debiti per energia elettrica e gas euro 4.792.490,42. Nel corso degli esercizi finanziari 2015 e 2016 si è provveduto ad aggiornare in aumento tale dato con i debiti derivanti dal nuovo contenzioso e in diminuzione con i debiti estinti per avvenuto pagamento o per azioni esecutive intraprese dai creditori conclusesi con pignoramento delle relative somme presso il Tesoriere comunale. I debiti fuori bilancio, suindicati risultano distinti, secondo le classificazioni di cui all’articolo 194 del T.U.E.L.:

- lettera a) - sentenze esecutive 2.568.190,48 1.266.184,15 5.534.119,90 1.526.084,40 4.008.035,50

- lettera b) - copertura disavanzi

- lettera c) - ricapitalizzazioni

- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza

- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa 6.410.627,66 3.105.457,48 460.532,95 460.532,95

Totale 8.978.818,14 4.371.641,63 5.994.652,85 1.526.084,40 4.468.568,45

Totale debiti f.b. da

ripianare Articolo 194 T.U.E.L: esercizio 2016esercizio 2015esercizio 2014

Finanziamenti in

bilancio

N.B.Tabelle n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso, allegate.

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Pagina 66

9.2 Evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio

precedente.

Tabella n.1 del settore contenzioso.

Nome delle parti

Tipologia

provvedimento Sorte capitale richiesta

Sorte capitale

potenziale

Sorte capitale

pagata

Somme Impegnate

in Bilancio spese legali NOTE

1Vernisol SPA

Decreto ingiuntivo

604/16 € 4.784,34 € 3.485,05 € 496,00

2 Progetta SRL Sentenza 4/17 € 366,00 € 201,50

3Condominio Via

Bellini D.I. 478/16 € 734,12 € 291,50

4 Cavallo Impianti D.I. 1919/16 € 6.298,54 € 540,00

5 Terranova

Salvatore

Sent. I Grado

192/2016 Trib. Ragusa € 107.046,00 € 5.500,00

opposto GM

140/16

6 Tensosistem D.I. 466/16 € 3.904,00 € 3.200,00 € 625,00

7 Tecnoservice D.I. 1765/16 € 39.677,81 € 26.495,57 € 1.086,00

8 Primo Evento D.I. 156/16 € 2.000,00 € 669,52

9Livia Salvatrice

(erede) Sent. 207/04 € 1.864,28 € 853,00

10 Scar SPA D.I. 276/16 € 15.250,00 € 14.000,00 € 540,00

11 Angilieri-Agosta Citazione € 26.000,00

12Bronzi Maddalena Sent 499/16 € 540.000,00

riassunzione GM

54/17

13Savoca Lina Ric. TAR € 61.290,00

opposto GM

64/09

14Amoddio (CAGIS) Ric TAR € 26.000,00

opposto GM

231/15

15Cassarà SRL D.I. 20/09 € 60.003,60

opposto GM

42/09

16Mirasola Silvia Cit. GDP € 5.000,00

opposto GM

177/13

17Tolomeo Spettacoli D.I. 179/09 € 17.570,00 € 725,00

18Agosta Rosaria Citazione € 14.759,82

opposto GM

60/12

19ASSOD onlus

Atto Diffida e messa in

mora € 6.005,81

20CleanService D.I. 2951/16 Atto cit € 88.437,78

opposto GM

156/16

21 FGA D.I. 14082/14 € 4.428,70 € 686,00

22Mignosa Giovanni

Citazione/Causa civ.

706/13 € 15.314,33

opposto GM

164/13

23

Leasys

Atto precetto D.I.

4382/14 +

pignoramento € 9.881,93 € 6.417,19

24 Talea s.r.l. D.I. 68885/14 € 14.320,26 € 14.320,26 € 860,00

25 Lavinia Pitino D.I. Del 30.12.16 € 13.135,00 € 685,50

26Nuovi Orizzonti

D.I. 963/11 Pign x

interessi € 6.368,84 € 1.560,80

27 GEA Sent Trib 144/12 € 51.697,10 € 3.000,00

28 ECOMEDIN Tar x ott D.I. 22/13 € 56.892,33 € 22.636,20 € 1.099,38

29 Consorzio Luoghi

Comuni

D.I. 1238/15

Pignoramento presso

terzi € 451.396,26 € 7.515,18

opposto GM

210/16

30Consorzio ASI D.I. 474/11 € 1.137.314,78

opposto GM

209/11

31Consorzio ASI

D.I. 518/12 Atto

precetto € 5.500,00

32Consorzio ASI D.I. 4369/14 € 813.960,78 € 6.310,00

opposto GM

218/14

33

Consorzio ASI

D.I. 386/15 - sent.

1188/15 prov

esecutività € 177.607,68 € 2.541,50

opposto GM

34/15

34

Pegaso

Cooperativa

Sociale

D.I. 1436/16 -

Provvisoria esecutività € 339.550,35 € 1.350,00

opposto GM

143/16

35Galfo Giorgio

Agenzia Entrate sent.

383/13 € 274,00

36 Galfo Giorgio Sent. 383/13 € 11.340,00

37Ditta Cappello

Andrea

D.I. 300/06 Atto

Precetto € 4.800,00 € 1.272,46

38Anfuso ing e

Donzello ing

D.I. 73/04 Atto

Precetto € 26.435,35 € 2.077,63

39

Cuzzolino

Grazia/Coop S D.

Savio

D.I. 1053/14 Atto

precetto € 4.274,06

40Puglisi Luigi

D.I. 397/07 - Tar Sent.

1266/10 € 7.955,06

41Puccia Giovanni

Atto precetto Sent.

21/14 € 1.037,27

42 Nuove Proposte D.I. 7/11 esecutivo € 9.000,00

43NewEcoproces ex art.702 bis c.p.c. € 228.157,59

opposto GM

30/17

44Coop Sociale

l'Airone

Atto di Precetto D.I.

747/14 € 23.558,45 € 17.488,39

45Battaglia M. Luisa

+ 3

Corte Appello Sent.

1173/14 € 33.771,16

TOTALE € 377.118,60 € 4.097.844,78 € - € 108.042,66 € 40.485,97 Continua pagina seguente

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Nome delle parti Tipologia provvedimento Sorte capitale richiesta Sorte capitale

potenziale Sorte capitale pagata

Somme Impegnate

in Bilancio spese legali NOTE

€ 377.118,60 € 4.097.844,78 € 108.042,66 € 40.485,97

46Scala Vincenzo ed altri

Trib Sent. 272/12 Atto di

Precetto € 585.025,53 € 15.919,00

opposto GM

209/12

47 GDF Events Agenzia Entrate ord. 1708/12 € 7.549,00

48 GDF Events Ord.1708/12 € 5.000,00 € 5.225,00

49Fenicie Società Coop Sociale D.I. 1101/13 € 8.856,74

50 Colombo Giovanni Atto Precetto Sent 31/11 € 361,12

51 Colombo Giovanni Serit GdP Sent. 158/11 € 170,60

52Multiservice D.I. 439/11 € 80.939,00

opposto GM.

211/11

53Società Coop Sociale Isola Iblea D.I. 2113/16 esecutivo € 190.293,96 € 1.556,50

54Modica Pietrina Citazione € 24.380,00

opposto GM

26/14

55 Condominio Via Bixio D.I. 390/16 € 4.946,90 € 556,00

56 Tuzza Leandro Sent. 404/15 € 4.950,00

57Tuzza Leandro

Agenzia Entrate Registrazione Sent.

404/15 € 297,88

58Ruta Angelo

Sent 979/4/13 Commissione

tributaria € 500,00

59Caruso Teresa

Agenzia Entrate Corte Appello Sent.

235/14 € 367,50

60 C.S.R.Tar x ott. Trib Ord. 571 e 573 del

2011 (Pulmino e locali) € 2.892,87 € 3.192,87

61C.S.R. D.I. 324/09 € 204.945,72

opposto GM

164/09

62 Alfieri Pietro Sent. App. 7822/06 (Testamento) € 2.000,00 € 2.000,00

63Alfieri Pietro

Sent .Appello 1013/06 (esproprio

C.Da Recupero) € 271.723,13 € 5.000,00

64Manenti Giovanna+1

Trattenuta a titolo di imposta

Sent. 244/11 € 140.872,00

opposto GM

238/14

65GEO Ambiente Citazione proc. N.691/14 € 278.261,41

opposto GM

78/14

66GEO Ambiente Sent 3184/13 opposta CGA

opposto GM

55/14

67Cannata Valeria Citazione € 220.000,00

opposto GM

61/15

68 Oasi del Re Atto precetto sent. 302/15 € 4.278,42

69Coop Orsa Maggiore D.I. 1594/15 € 72.742,15 € 1.356,50

opposto GM

215/15

70 Manutencoop D.I. 3967/11 € 883.403,45 € 1.119.271,41

71 Manutencoop D.I. 520/13 € 354.708,55

72 Manutencoop D.I. 7154/14 € 378.315,64 € 228.940,86

73Manutencoop Totale Spese legali di cui sopra € 41.350,00

74 Cappello Giovanni D.I. 4/16 € 3.614,27

75 Zocco Francesco Sent.335/15 € 4.685,89 € 1.988,00

76Airthermica

D.I. 415/15 Atto

Precetto/pignoramento € 2.527,00 € 1.440,94

77ATO Sent. Trib. 1088/16 D.I. 887/10 € 917.495,59 € 15.720,75

78ATO D.I.564/12 € 138.047,74

opposto GM

98/12

79ATO D.I. 2623/16 € 1.130.429,11

opposto GM

146/16

80Comune di Scicli D.I. 175/08 € 2.611.340,33

opposto GM

138/08

81 Battaglia Giovanni s.a.s Atto Precetto D.I. 726/15 € 2.484,08 € 1.830,00

82 Gurrieri ing. Salvatore D.I. 64/15 € 2.169,62

83 Giannone Computer Atto di Precetto +D.I. 417/11 € 6.762,24 € 4.172,92

84 RIU La Cognata D.I.344/09 + Atto di P recetto € 26.749,22 € 21.127,96

85 Coop Tre Elle Italia D.I. 1054/16 € 42.630,00 € 15.517,32 € 39.035,85

86 De Simone Giovanni D.I. 383/16 € 4.394,72 € 4.394,72

87 Associazione 1° Evento D.I. 156/16 € 2.669,52 € 669,52 € 2.000,00

88 FLOREAL di Iemmolo Rosa D.I. 457/07 € 1.304,19

89Armenia Michele/Federica e

Modica Rosalba Sent. 1564/13 € 18.294,96

90 Marangio avv. G. (ASI) D.I. 518/12 + Atto Precetto € 7.270,53

91 So.SVI D.I..393/16 € 3.120,00

92DUSTY D.I. 412/16 € 1.610.215,05

opposto GM

61/16

93 Maucieri Rosario Sent GdP 101/13 € 2.077,24

94Modica Pietro e Azzarelli

Giovanna Citazione € 100.000,00

opposto GM

9/17

95 Terre della Contea D.I. 286/11 € 26.606,00 € 717,00

96Colombo Tiziana Citazione € 1.830,00

opposto GM

91/17

97Consorzio comunale di Ragusa D.I. 665/16 € 3.702,92 € 526,00

98 Contino ing. Lucio Maria D.I. 435/17 € 7.554,81 € 685,50

99Nocca Benedetto & Lucrezia Risarc danni € 2.792,25

100 Società Coop Sociale Isola Iblea D.I. 2113/16 Esec. 5010/17 € 190.293,96

TOTALE € 3.774.141,12 € 11.299.665,07 € 20.359,76 € 1.526.084,40 € 136.279,09

riporto pag.precedente

I debiti derivanti da sentenze o da decreti ingiuntivi esecutivi nell’importo risultante dall’allegato

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prospetto sono dotati di parziale copertura finanziaria e per la parte priva di stanziamento in bilancio, l’ente si impegna ad attuare la procedura di pagamento , compatibilmente con le proprie disponibilità di cassa, secondo l’orientamento della Corte dei Conti, Sezioni riunite per la regione siciliana, che in sede consultiva con parere n.2 del 23 febbraio 2005, ha chiarito che “ il pagamento” dei debiti fuori bilancio può avvenire prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, purchè si tratti di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in quanto, in tale ipotesi, il riconoscimento da parte del Consiglio Comunale svolge “ una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al

mantenimento degli equilibri di bilancio”

N.B.Vedi anche allegati tabelle n.2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

ELENCO PASSIVITA’ DERIVANTI DA DECRETI INGIUNTIVI E SENTENZE

DEFINITIVE:

TRIENNIO 2013-2014-2015

La Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Toscana , con la delibera n. 132/2010/VSG del 20 ottobre 2010 riguardante “ debiti fuori bilancio – Indagine trasversale – linee di orientamento”. Ha precisato, che “le spese derivanti da transazione non sono contemplate tra quelle implicanti debito

fuori bilancio. Tale istituto seppur è previsto dall’art. 1965 del Codice Civile che definisce la

transazione: il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite

già incominciata o prevengono una lite che pụ sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si

possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della

pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il

principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle

tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi

transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio “...” fatto salvo l’adozione

di appositi atti da parte della Giunta.” N.B.Vedi anche allegati tabelle n.2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

Andamento, nell’ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non

ripianati

Tabelle n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso, allegate al presente atto.

9.3 Le spese legali vengono considerate come debiti fuori bilancio. Per una valutazione del rischio legale come si vedrà nelle misure di riequilibrio viene istituito un fondo annuale per le passività potenziali. Tabella n.6 del settore contenzioso.

Tipologia provvedimento

Sorte

capitale

richiesta

Sorte capitale

potenziale

Sorte

capitale

pagata

Differenza tra

somma richiesta e

pagata

Somme

Impegnate in

Bilancio

Somme NON

presenti in

bilancio

spese

legali NOTE

Parcelle da riconoscere 142.448,08€

Diffida pagamento onorari 20.205,64€

Parcelle 133.401,60€

Tar - Richiesta Risarc danni Non Quantificato

TOTALE 296.055,32€

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9.4 L’Ente ha acquisito, dai responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un’attestazione sull’esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge. N.B. Tabelle allegate n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

9.4.a Per i debiti fuori bilancio non riconosciuti, per le motivazioni per le quali il debito è sorto, l’utilità e l’arricchimento per l’Ente, i mezzi di finanziamento e i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge si rimanda al prospetto. (Allegato “A” al presente piano di riequilibrio finanziario pluriennale.) Alla luce delle considerazioni che precedono , si espone nella tabella seguente la nuova quantificazione dei debiti effettuata sulla base delle comunicazioni dei Responsabili i dei settori: N.B. Tabelle allegate n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

Per i debiti fuori bilancio non riconosciuti Il Comune ai fini della redazione del piano di riequilibrio ha l’obbligo, legislativamente sancito già dalla disciplina ordinaria e ribadito dall’articolo 243 Bis, commi 6 e 7, ”…di provvedere alla puntuale

ricognizione… di eventuali debiti fuori bilancio “ da riportare e coprire ( articolo 243 bis, comma 6, lettera d) mediante il provvedimento di pianificazione. La non completa trasposizione nel piano di riequilibrio degli esiti della ricognizione effettuata da tutti i responsabili degli uffici costituisce evidenza della sua inattendibilità/incongruità. Data la fluidità dell’accertamento dell’importo dei debiti fuori bilancio è stata richiesta specifica attestazione ai responsabili dei settori della inesistenza di ulteriori debiti fuori bilancio. Il piano di riequilibrio espone poi i dati relativi al contenzioso giudiziario pendente prendendo in considerazione, a tal fine, gli atti giudiziari notificati al Comune fino alla data di redazione del Piano di riequilibrio finanziario . N.B. Tabelle allegate n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

Riduzione dei costi degli accessori di legge.

Tali costi sono i rappresentati da spese legali, parcelle, registrazione di sentenze, interessi e rivalutazioni, nonché spese per Commissari ad acta, per i debiti del Comune . Un beneficio in termine di riduzione di tali oneri si è avuto con i pagamenti eseguiti con i fondi di cui al D.L. 35/2013 e 78/2015 che ha soddisfatto la prima trance quasi integralmente le pretese creditorie dei cittadini e delle imprese, che hanno intrattenuto rapporti economici e finanziari con il Comune e che è in corso di completamento per la seconda trance del 2015. 9.5 Condotte verifiche a campione, fino alla data della delibera per l’accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, non si è riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall’art. 194 del TUEL.

9.6 Passività potenziali

Si elencano di seguito i principali debiti derivanti da decreti ingiuntivi opposti dall’Amministrazione: 1)Consorzio Asi : Decreto Ingiuntivo n. 4369/2014 per euro 813.960,78 opposto, con deliberazione della Giunta n. 218/2014

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2) Consorzio Asi Decreto Ingiuntivo n. 386/2015 di euro 177.607,68, opposto con deliberazione della Giunta n. 34/2015; 3)Società Cooperativa Sociale “Orsa Maggiore” Decreto Ingiuntivo n. 1594/2015 del 30.09.2015 di euro 74.994,02 opposto con deliberazione della Giunta n. 215 del 29.10.2015; 4)ATO Ragusa S.P.A. Decreto ingiuntivo 2623/2016 di euro 1.130.429,11 opposto con deliberazione della Giunta n. 146/2016. Relativamente alle vertenze suindicate si evidenzia che l’ATO ha manifestato l’intendimento di addivenire alla transazione del debito che principalmente riguarda il conferimento in discarica dei Rifiuti del territorio comunale, sulla base di una tariffa di conferimento che non ha ancora ottenuto l’approvazione regionale . Inoltre la richiesta comprende fatture già pagate e quietanzate dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. . 4)Pegaso Società Cooperativa ( Impianto Depurazione Maganuco) Decreto Ingiuntivo n.1436/2016 di euro 339.550,35 opposto con deliberazione n. 143/16; 5)Dusty S.P.A. Decreto Ingiuntivo n. 412/2016 di euro 1.610.215,05 opposto con deliberazione n. 61/2016. La società Dusty S.P.A. ha proposto un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture per le quali l’ente aveva già emesso mandato di pagamento. L’ente ha proposto opposizione al Decreto Ingiuntivo ottenendo che le fatture contestate venissero stralciate dalla provvisoria esecuzione . La ditta ha avanzato proposta transattiva. 6)Sace Fct : Decreto Ingiuntivo n. 960/2016 del 23 .5.2016 di euro 1.062.241,41 opposto con deliberazione della giunta n. 94/2016. Deliberazione n. 121/2013/PAR 27 novembre 2013: “…nel caso in cui l’esecutività della

sentenza di primo grado o la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto fossero sospese nel

giudizio di appello o di opposizione non sussisterebbe l’obbligo al riconoscimento del debito fuori

bilancio ai sensi della lett. a sopra citata. In ogni caso, però, «… l’ente potrebbe accantonare in via

prudenziale e nel rispetto dei principi di una sana e corretta gestione finanziaria, idonee risorse atte a garantire la copertura del debito in caso di eventuale soccombenza» (parere n. 15/2013 della Sez. reg. controllo per la Campania). Per far fronte ad eventuali condanne o l’insorgenza di nuove passività, l’Ente ha istituito un apposito fondo tenendo conto che il punto 5.2 del principio contabile 4/2, lettera h) prevede: “ In occasione della

prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione

dell’accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso

esistente a carico dell’ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in

quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o prudente valutazione …”Il fondo

rischi spese legali sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di

previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data di approvazione del

bilancio…”.

Non sono state identificate e valutate sopravvenienze o insussistenze passive probabili al di fuori dei debiti fuori bilancio (potenziali) da contenzioso latente. N.B. Tabelle allegate n.1,2,3,4,5 e 6 del settore contenzioso.

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10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 La corrispondenza dell’accertato e dell’impegnato rispettivamente nei Titoli VI e IV riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi è verificata come segue:

Rendiconto

esercizio 2012

Rendiconto

esercizio 2013

Rendiconto

esercizio 2014

Rendiconto

esercizio 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 563.941,22 594.632,17 567.540,08 506.327,56

Ritenute erariali 903.289,12 1.135.577,69 1.200.551,31 936.354,27

Altre ritenute al personale c/terzi 475.720,42 531.655,74 505.801,12 505.490,05

Depositi cauzionali 7.546,19 4.658,00 5.254,00 4.904,00

Fondi per il Servizio economato 56.568,15 54.550,00 60.114,56 11.473,83

Depositi per spese contrattuali 470,99 4.185,29 10.567,50 9.543,16

Altre per servizi conto terzi* 539.102,90 997.638,09 4.323.375,27 45.320.526,80

TOTALE DEL TITOLO 2.546.638,99 3.322.896,98 6.673.203,84 47.294.619,67

Rendiconto

esercizio 2012

Rendiconto

esercizio 2013

Rendiconto

esercizio 2014

Rendiconto

esercizio 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 563.941,22 594.632,17 567.540,08 493.215,30

Ritenute erariali 903.289,12 1.135.577,69 1.200.551,31 950.488,79

Altre ritenute al personale c/terzi 475.720,42 531.655,74 505.801,12 499.797,21

Depositi cauzionali 7.546,19 4.658,00 5.254,00 2.050,00

Fondi per il Servizio economato 56.568,15 54.550,00 60.114,56 36.000,00

Depositi per spese contrattuali 470,99 4.185,29 10.567,50 10.810,96

Altre per servizi conto terzi* 539.102,90 997.638,09 4.323.375,27 45.366.174,64

TOTALE DEL TITOLO 2.546.638,99 3.322.896,98 6.673.203,84 47.358.536,90

SERVIZI CONTO TERZI

PAGAMENTI

(in conto compentenza)

SERVIZI CONTO TERZI

RISCOSSIONI

(in conto compentenza)

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Rendiconto

esercizio 2013

Rendiconto

esercizio 2014

Rendiconto

esercizio 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 600.827,12 567.700,44 506.448,40

Ritenute erariali 1.253.904,44 1.234.865,40 988.004,48

Altre ritenute al personale c/terzi 531.655,74 505.801,12 505.550,06

Depositi cauzionali 4.936,00 5.432,00 5.254,00

Fondi per il Servizio economato 110.329,12 79.279,12 100.500,00

Depositi per spese contrattuali 4.483,25 10.567,50 10.810,96

Altre per servizi conto terzi* 1.311.912,81 9.330.834,17 53.112.009,30

TOTALE DEL TITOLO 3.818.048,48 11.734.479,75 55.228.577,20

Rendiconto

esercizio 2013

Rendiconto

esercizio 2014

Rendiconto

esercizio 2015

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 600.827,12 567.700,44 506.448,40

Ritenute erariali 1.253.904,44 1.234.865,40 988.004,48

Altre ritenute al personale c/terzi 531.655,74 505.801,12 505.550,06

Depositi cauzionali 4.936,00 5.432,00 5.254,00

Fondi per il Servizio economato 110.329,12 79.279,12 100.500,00

Depositi per spese contrattuali 4.483,25 10.567,50 10.810,96

Altre per servizi conto terzi* 1.311.912,81 9.330.834,17 53.112.009,30

TOTALE DEL TITOLO 3.818.048,48 11.734.479,75 55.228.577,20

SERVIZI CONTO TERZI

IMPEGNI

(in conto compentenza)

SERVIZI CONTO TERZI

ACCERTAMENTI

(in conto compentenza)

PARTITE DI GIRO

(IN EURO)

2012 2013 2014 2015 2016

TITOLO 6

ENTRATE DA SERVIZI

PER CONTO DI

TERZI

3.958.117,97

3.818.048,48

11.734.479,75

55.228.577,20

30.845.052,71

TITOLO 4

SPESE PER SERVZI PER

CONTO DI TERZI

3.958.117,95 3.818.048,48 11.734.479,75 55.228.577,20 30.845.052,71

10.3 Fra gli accertamenti e i residui attivi dei Servizi per conto di terzi non vi sono somme che hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il corrispondente impegno sia già stato pagato.

11. Indebitamento

11.1 Si riportano i dati attestanti il rispetto, nell’ultimo triennio, dei limiti in materia d’indebitamento disposti dall’art. 119 della Costituzione e dall’art. 204 del TUEL e l’andamento nel triennio. All’organo di revisione è rimessa la trasmissione di idonea attestazione corredata da prospetto riepilogativo dell’andamento del debito nel triennio precedente e dell’incidenza dei relativi interessi

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passivi sulle entrate correnti.

+/- +/- +/-

Residuo del debito al

01.01

10.086.980,86 9.500.179,65 8.931.092,29

Estinzione mutuo

Prestiti rimborsati 586.801,21 569.087,36 396.785,86

Altre variazioni

(cancellazioni mutui e

linee di credito)

Residuo debito al 31.12 9.500.179,65 8.931.092,29 8.534.306,43

Rendiconto esercizio

2013

Rendiconto esercizio

2014

Rendiconto esercizio

2015

Evoluzione del debito CC.DD.PP.

11.2 Verifica del rispetto del limite d’indebitamento

Rendiconto

esercizio 2010

Rendiconto

esercizio 2011

Rendiconto

esercizio 2012

Rendiconto

esercizio 2013

Rendiconto

esercizio 2014Entrate correnti 19.132.809,77 17.382.989,31 16.741.149,51 17.242.620,61 18.028.278,63

Interessi passivi 602.730,02 603.034,14 588.034,14 544.219,28 680.681,77

Incidenza percentuale 3,15 3,46 3,51 3,15 3,77 L’ente nel triennio ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: Rendiconto

esercizio 2013 Rendiconto

esercizio 2014 Rendiconto

esercizio 2015 Entrate correnti 17.242.620,61 18.028.278,63 18.425.158,64 Interessi passivi 544.219,28 680.681,77 424.295,23 Incidenza percentuale 3,16% 3,78% 2,30%

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Rendiconto esercizio 2013

Rendiconto esercizio 2014

Rendiconto esercizio 2015

Residuo debito 9.995.400,31 9.397.799,10 8.828.711,74

Nuovi prestiti 0,00 0,00 0,00 Prestiti rimborsati 544.219,28 680.681,77 424.295,23

Estinzioni anticipate 0,00 0,00 0,00

Altre variazioni 0,00 0,00 0,00 Totale fine anno 9.397.799,10 8.828.711,74 8.404.416,51

Nr. abitanti al 31/12 19.606 19.579 19.552

Debito medio per abitante 479,33 450,93 429,85

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Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto

capitale registra la seguente evoluzione:

Rendiconto

esercizio 2013 Rendiconto

esercizio 2014 Rendiconto

esercizio 2015 Oneri finanziari 544.219,28 680.681,77 424.295,23 Quota capitale 597.601,21 569.087,36 396.785,86 TOTALE FINE ANNO 1.141.820,49 1.249.769,13 821.081,09

2016 2017 2018

Interessi passivi 424.295,23 377.194,23 360.000,00

entrate correnti 18.028.278,63 18.425.158,64 22.305.036,89

% su entrate correnti 2,35% 2,05% 1,61%

Limite art.204 TUEL 10,00% 10,00% 10,00%

11.3 L’Ente non ha fatto ricorso nell’ultimo triennio a strumenti quali il leasing immobiliare in

costruendo o operazioni di project financing. 11.4 Non sono attivi strumenti di finanza derivata. L’ente ha ottenuto nel 2015, sulla base del contratto di anticipazione perfezionato, ai sensi del Decreto legge 78/2015, una anticipazione di liquidità di euro 18.103.302,57 dalla Cassa depositi e Prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2014, da restituire con un piano di ammortamento a rate costanti in anni trenta, da iscrivere nel proprio bilancio. Il contratto di anticipazione non si configura né quale mutuo per investimenti data la sua natura di mera anticipazione di liquidità , né come provvista di fondi per finanziare determinate spese. La finalizzazione di tale entrata riguarda il pagamento. Il credito non è assistito da delegazione di pagamento ma è garantito , in caso di mancato pagamento, dal prelievo diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate a valere sui pagamenti di spettanza dell’ente e relativi all’imposta municipale propria , secondo le modalità previste dall’articolo1, comma 13, del D.L. n. 35/2013 .

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale

L’Ente ha soppresso ogni servizio a domanda individuale. Per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani (esternalizzato) e del servizio acquedotto si sta effettuando una riorganizzazione che consenta un puntuale monitoraggio dell’andamento delle entrate, relativamente alla fase dell’accertamento e della riscossione, per cui sono state previste le integrali coperture.

13. Spese per il personale

13.1 Nell’ultimo triennio l’Ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, come da indicazioni fornite nella successiva parte del risanamento cui si rinvia. La spesa di personale sostenuta nell’anno 2015 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557, della legge 296/2006 come da prospetto che segue:

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Rendiconto

2012

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Rendiconto

2015

spesa intervento 01 7.082.126,26 6.787.183,80 6.563.744,07 6.045.173,93

spese incluse nell'int.03 0,00 10.000,00 9.578,93 8.035,80

irap 410.479,93 424.671,00 406.340,14 400.133,94

altre spese incluse 6.999,80 45.613,00 16.000,00

Totale spese di personale 7.499.605,99 7.267.467,80 6.995.663,14 6.453.343,67

spese escluse 481.934,51 473.143,10 935.787,20 454.064,91Spese soggette al limite (c. 557 o

562) 7.017.671,48 6.794.324,70 6.059.875,94 5.999.278,76

Spese correnti 16.154.378,00 17.546.399,98 16.533.611,15 15.446.569,89

Incidenza % su spese correnti 43,44% 38,72% 36,65% 38,84%

Calcolo incedenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti

14. Organismi partecipati

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico delle società a partecipazione pubblica in virtù della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 il cui art. 18 è stato dichiarato parzialmente incostituzionale (Corte cost. n. 251/2016), essendo però stata affermata la salvezza delle disposizioni attuative (recanti norme intese alla riduzione complessiva delle società, alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica). La Legge 190/2014 all'art. 1, commi 611 e 612, ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. In particolare, il comma 611 della legge 190/2014 dispone che "al fine di assicurare il coordinamento

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell' azione amministrativa e la

tutela della concorrenza e del mercato, " gli enti locali devono avviare un processo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente

possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo

conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento

delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a

quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di

fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative

remunerazioni" .

14.1 La situazione economico-finanziaria degli organismi e società partecipate, nell’ultimo triennio,

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costi, oneri e situazioni di criticità.

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

SPESE PER Sottoscrizioni capitale* - - - - - -

Contratti di servizi 1.819.972,69 2.162.406,32 661.609,54 310.745,97 13.073,67 1.241.949,02

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto capitale

Concessioni di credito

Coperture di perdite

Aumenti del capitale

ENTRATE PER Dividendi

Rimborsi crediti

Altro (specificare)

Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Rendiconto 2013DATI AGGREGATI

ATO RAGUSA AMBIENTE

Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti

SPESE PER

Sottoscrizioni capitale* - - - - - -

Contratti di servizi

Contributi in conto esercizio

Contributi in conto capitale

Concessioni di credito

Coperture di perdite

Aumenti del capitale

Accertamenti Accertamenti Accertamenti

ENTRATE PER

Dividendi 98.655,23 81.406,25 80.262,43

Rimborsi crediti

Altro (specificare)

QUINTA FARMACIA

DATI AGGREGATIRendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato.

1) ATO RAGUSA AMBIENTE in liquidazione : Tale organismo considerato obbligatorio per legge è in fase di liquidazione per cui non si ritiene che per gli anni futuri, oltre i pagamenti previsti per gli impegni già registrati ed i debiti fuori bilancio inseriti nell’elenco sia necessario prevedere altri specifici trasferimenti. Resto inteso che permane la previsione di spese per il mantenimento del Consorzio per € 61.000,00.

2) QUINTA FARMACIA s.r.l.: per tale società non è prevista spesa da erogare in loro favore, è sono previste invece entrate sia per i dividenti che per la dismissione della quota societaria pari al 55% con un introito atteso di circa un milione di euro.

Si precisa che molti dati di questa sezione sono già richiesti agli Enti locali in sede di adempimenti ex lege n. 266/2005 e, se forniti, sono presenti nella Banca dati SIQUEL della Corte dei conti. 14.3 L’Ente non ha effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del

conferimento in conto capitale.

Per i crediti verso gli organismi partecipati non è stata compiuta un’operazione di “circolarizzazione

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Pagina 77

dei crediti” e non sono state ancora attuate forme di monitoraggio, previste nella modifica del Regolamento sui controlli interni ex art. 147 quater del TUEL a decorrere dal 01.01.2015. Il Comune non ha concesso finanziamento alle proprie partecipate. Il Comune ha invece in corso una verifica sui rapporti credito e debito con l’ATO Ragusa Ambiente. Risulta invece a credito di quote di ricavi da parte della società Quinta Farmacia . 14.4 Il Comune non ha concesso fideiussioni o rilasciato lettere di patronage a favore degli organismi partecipati. 14.5 L’Ente non ha effettuato dichiarazioni in ordine al rispetto dei limiti all’indebitamento ex artt. 202 e 204 TUEL. 14.6 Non sono state verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell’esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti. 14.7 L’Ente non ha adottato forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati. 14.8 Non ricorrono adempimenti ed obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi, dismissioni, scioglimento e/o alienazioni. 14.9 Il Comune non ha trasferito agli organismi partecipati beni patrimoniali, né a titolo oneroso né a titolo gratuito.

15. Spesa degli organi politici istituzionali

15.1 Andamento dell’ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica Per il Conto del Bilancio

vanno indicati gli Impegni di

Rendiconto

esercizio

Rendiconto

esercizio

Rendiconto

esercizio BILANCIO

Per il Bilancio le Previsioni

definitive 2013 2014 2015 2016

Spese per il funzionamento

del Consiglio

3.892,28 159,48 3.841,66 - 1,30 3.848,00 0,16 2.962,49 - 23,01

Spese per le indennità dei

Consiglieri

9.500,00 - 49,50 9.500,00 - 7.500,00 - 6.600,00 - 12,00

Gettoni di presenza dei

Consiglieri

6.000,00 - 1,64 12.000,00 100,00 12.000,00 - 10.000,00 - 16,67

Spese per il funzionamento

della Giunta

3.192,63 - 12,38 3.500,00 9,62 4.226,93 20,76 3.500,00 - 17,20

Spese per le indennità degli

Assessori

50.000,00 - 9,09 50.000,00 - 59.542,38 19,08 49.542,38 - 16,79

Totale 72.584,91 78.841,66 87.117,31 72.604,87

Var. % Var. % Var. % Var. %

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SEZIONE SECONDA

RISANAMENTO

Incremento delle aliquote dei tributi locali,

L’ente eserciterà la facoltà di incrementare le aliquote, nella misura massima consentita dalle norme

di finanza pubblica , nel breve periodo.

Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Presupposto necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è l’inserimento delle azioni di risanamento nel bilancio di previsione e l’approvazione dell’ultimo rendiconto; ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consacrata in documenti ufficiali. Il Comune di Pozzallo alla data di redazione del presente piano ha già approvato il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2015, ed ha in corso di elaborazione il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 , il cui termine non è ancora scaduto. L’ente ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2016-2017-2018 . Gli uffici preposti stanno predisponendo il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019. Per verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall’Ente per il riequilibrio economico-finanziario il Comune di Pozzallo ha tratto tutti i dati dalla bozza di Bilancio di Previsione 2017 e per gli anni successivi al primo, i dati sono tratti dalla stessa bozza, per il biennio 2018-2019, con gli adeguamenti necessari alla attendibilità delle previsioni, di cui alle misure specifiche che sono riportate in seguito. Tutte le misure riportate tengono conto della riforma contenuta nell’armonizzazione della contabilità di cui al D.Lgs. n. 118/2011 che introduce, a livello di sistema, la necessità di realizzare flussi finanziari di entrata in grado di alimentare i flussi di uscita. Con il principio della competenza finanziaria potenziata si pone l’accento sui crediti e debiti scaduti , abbandonando la tradizione di una contabilità di diritto fatta di crediti e debiti potenziali. Non si potrà più pervenire al pareggio del bilancio di competenza e di cassa, esponendo nel bilancio di previsione entrate proprie senza averle opportunamente controbilanciate in uscita con un Fondo derivante dalla valutazione del trend storico quinquennale degli anni precedenti e relativo alle entrate che presentano una accentuata criticità nella fase di riscossione. Ciò conferisce una indiscutibile attendibilità al documento di programmazione finanziaria ai fini dei suoi equilibri effettivi.

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Pagina 79

1.2 Equilibrio di parte corrente

Il Piano è idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo lo squilibrio accertato nella parte prima

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.661.128,68

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 607.564,25 - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 915.783,08 1.342.510,83 1.342.510,83

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 22.243.993,83 22.386.118,70 23.313.710,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 22.820.534,17 22.812.846,45 23.740.438,41

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.401.327,94 1.612.807,03 2.358.408,54

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 813.734,53 1.545.757,31 1.348.766,86

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.698.493,70- 2.450.807,03- 2.956.408,54-

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+) 1.698.493,70 2.450.807,03 2.956.408,54

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00- 0,00- 0,00-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL

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EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

COMPETENZA ANNO

2025

COMPETENZA ANNO

2026

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) - - - - - - - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83 1.342.510,83

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12 20.357.302,12

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI

LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-

Le poste iscritte obbligatoriamente nella parte spesa dei futuri bilanci di previsione e non impegnabili nell’esercizio, saranno utili per garantire l’eventuale copertura di ulteriori debiti fuori bilancio e delle altre passività potenziali (fondo rischi legali). Le relative economie confluiranno nell’avanzo di amministrazione e garantiranno la copertura di eventuali futuri disavanzi di amministrazione. In particolare trattasi :

• del Fondo crediti di dubbia esigibilità che per l’esercizio 2015 ammonta ad euro 1.401.327,94; • il fondo passività potenziali, nel quale è stato fatto confluire tutto l’avanzo non vincolato

realizzato alla chiusura dell’esercizio 2015.

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Equilibrio di parte capitale

Accertato lo squilibrio, si è verificare che il Piano sia idoneo a garantire anche il corretto equilibrio di parte capitale

COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+) - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 306.791,85 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.348.414,53 3.700.511,80 611.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) - 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

prestiti (-) - 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.655.206,38 3.700.511,80 611.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

COMPETENZA ANNO

2025

COMPETENZA ANNO

2026

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

per spese di investimento (2)

(+) - - - - - - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli

investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese

correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per

riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a

estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E - - - - - - - -

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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Pagina 82

2.Ripiano del disavanzo di amministrazione

Il Decreto del Ministero dell’ Economia e delle finanze del 2 aprile 2015, recante criteri e modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, detta le modalità di ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 . Per effetto della suddetta revisione dei residui l’ente ha proceduto al piano di copertura del disavanzo sulla base della deliberazione consiliare adottata il 30 dicembre 2015, che ha spalmando nell’arco temporale trentennale mediante rate annuali costanti da iscriversi annualmente nella parte passiva dei futuri bilanci. Il comma 435 della legge di stabilità 2017 consente la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti: hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014 a seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti; La suddetta operazione deve essere stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento dei residui previsto dall’art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 ; Le misure adottate e programmate dall’Ente per il ripiano integrale del disavanzo tecnico di amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni, sono compatibili con il mantenimento negli anni degli equilibri di bilancio. L’Ente illustra nelle pagine che seguono le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da

ciascuna:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

01-gen 27.473.492,55 26.557.709,47 25.117.338,44 24.220.290,63 23.323.242,82 22.426.195,01 21.529.147,20 20.632.099,39 19.735.051,58 18.838.003,77

quota disavanzo915.783,08 915.783,08 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81

31-dic 26.557.709,47 25.641.926,39 24.220.290,63 23.323.242,82 22.426.195,01 21.529.147,20 20.632.099,39 19.735.051,58 18.838.003,77 17.940.955,96

01-gen 524.587,95 472.129,16 419.670,36 367.211,56 314.752,76 262.293,96 209.835,16 157.376,36

l.232/2016 c.434

quota disavanzo al

netto

riaccertamento

straordinario

52.458,80 52.458,80 52.458,80 52.458,80 52.458,80 52.458,80 52.458,80 52.458,80

31-dic 0,00 0,00 472.129,16 419.670,36 367.211,56 314.752,76 262.293,96 209.835,16 157.376,36 104.917,56

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

01-gen 17.940.955,96 17.043.908,15 16.146.860,34 15.249.812,53 14.352.764,72 13.455.716,91 12.558.669,10 11.661.621,29 10.764.573,48 9.867.525,67

quota 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,8131-dic 17.043.908,15 16.146.860,34 15.249.812,53 14.352.764,72 13.455.716,91 12.558.669,10 11.661.621,29 10.764.573,48 9.867.525,67 8.970.477,86

01-gen 104.917,56 52.458,76

l.232/2016 c.434

quota disavanzo al

netto

riaccertamento

straordinario

52.458,80 52.458,76

31-dic 52.458,76 0,00

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

01-gen 8.970.477,86 8.073.430,05 7.176.382,24 6.279.334,43 5.382.286,62 4.485.238,81 3.588.191,00 2.691.143,19 1.794.095,38 897.047,57

quota 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,81 897.047,5731-dic 8.073.430,05 7.176.382,24 6.279.334,43 5.382.286,62 4.485.238,81 3.588.191,00 2.691.143,19 1.794.095,38 897.047,57 0,00

2. ripiano dei debiti fuori bilancio

Le modalità di copertura finanziaria, di un debito fuori bilancio prevedono oltre al ricorso a mutui limitatamente ai casi di spese di investimento, la facoltà di provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, fermo restando ed impregiudicata la non accollabilità al

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bilancio dell’ente degli importi che non corrispondano a comprovati arricchimenti ed utilità acquisite a vantaggio dell’ente. Il ricorso all’indebitamento è consentito nei limiti delle tipologie d spesa d’investimento indicate nell’art. 3, commi 8 e 19 della legge 24.12.2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha rimodulato le categorie di spesa da considerarsi quali investimenti ai fini della finanziabilità con il ricorso all’indebitamento. ( Corte dei Conti -sezione di controllo per la Toscana- Del.n. 132/2010/VSG.

I debiti fuori bilancio – modalità di copertura finanziaria e contabilizzazione

Mezzi di copertura Interventi di riferimento

Di parte corrente Avanzo di amministrazione o entrate correnti

Titolo I (spesa corrente) intervento 8 – oneri straordinari della gestione

Di parte capitale Avanzo di amministrazione o altre entrate straordinarie diverse dall’indebitamento

Titolo II (spesa in conto capitale) nell’ambito dei vari interventi a seconda della tipologia di spesa

Di parte capitale Indebitamento per tipologie di spesa previste dalla legge 350/03

Titolo II (spesa in conto capitale) nell’ambito dei vari interventi a seconda della tipologia di spesa

Come precisato nella deliberazione sopracitata “ la fattispecie degli accordi transattivi non può essere

ricondotta al concetto di debito fuori bilancio sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi

transattivi presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui

è possibile per l’Ente definire tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi dell’adempimento. Tale

decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l’ente di addivenire alla

conclusione dell’accordo. …Pertanto nel caso in cui l’ente a fronte di una sentenza esecutiva , voglia

anche per volontà o accordo con la controparte pervenire ad un accordo transattivo, non si rende

necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio

rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere . E’ di immediata evidenza

che trattandosi di una sentenza esecutiva la procedura relativa ai tempi della transazione deve

rispondere al principio di tempestività finalizzata ad evitare la formazione di ulteriori oneri impropri a

carico della parte soccombente”..

Come precisato dalla Corte, con parere n. 354/2013/SRCPIE/PAR del 17.10.2013 “… La funzione

della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito

rientra in una delle tipologie individuate dall’art. 194 del Tuel e, quindi, a ricondurre l’obbligazione

all’interno della contabilità dell’ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente

disponibili per farvi fronte.

Con particolare riferimento ai debiti derivanti da sentenza esecutiva va precisato che il significato

della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito, che già esiste, ma di

ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all’esterno di

esso…”

A seguito della legge costituzionale n. 3/2001, che ha consentito agli Enti Locali di indebitarsi esclusivamente per le spese di investimento ( art.119 Cost), l’art. 41, c. 4 della legge 448/01 ha chiarito

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che il ricorso a mutui per la copertura di debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001. Ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 del Dlgs. N. 118/2011 , “ l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”. Per ripianare i debiti fuori bilancio il comma 3 dell’articolo 193 Tuel, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, offre la possibilità , di utilizzare , per l’anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, per le spese correnti, ad eccezioni di quelle:

• provenienti dall’assunzione di prestiti già contratti; • aventi specifica destinazione per legge; • derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con

riferimento a squilibri di parte capitale. L’Organo preposto ad accertare se il debito fuori bilancio rientra tra le tipologie dell’articolo 194 del Tuel, quindi a ricondurre l’obbligazione all’interno della contabilità dell’ente, e a deliberare èil Consiglio, che individua le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte che sono quelle elencate: riduzione delle spese correnti o utilizzo di nuove entrate; applicazione di eventuale avanzo di amministrazione disponibile ai sensi di legge; utilizzo di disponibilità derivanti da adozione piano triennale di riequilibrio; vendita dei beni del patri disponibile, altre entrate in conto capitale e contrazione di prestiti, con riferimento a debiti fuori bilancio in conto capitale. La funzione della delibera consiliare di riconoscimento e finanziamento è diretta a : accertare se il debito è imputabile all’ente; accertare se rientra in una delle tipologie riconoscibili; limitare il riconoscimento per la tipologia lett. e); nei limiti dell’utilità ed arricchimento dell’ente; reperire il finanziamento; accertare le eventuali responsabilità. Partendo dalla quantificazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti o non riconosciuti nel presente piano vengono indicate le modalità di ripiano decennale , a partire dall’esercizio 2017, attraverso quote annuali che dovranno essere iscritte nei futuri bilanci di previsione. comprimento in pari misura la capacità di spesa dell’ente.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

01-gen 4.468.568,45 4.021.711,61 3.574.854,76 3.127.997,91 2.681.141,06 2.234.284,21 1.787.427,36 1.340.570,51 893.713,65 446.856,80

quota debiti

fuori bilancio

446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,85 446.856,80

31-dic 4.021.711,61 3.574.854,76 3.127.997,91 2.681.141,06 2.234.284,21 1.787.427,36 1.340.570,51 893.713,65 446.856,80 0,00

Ripiano debiti fuori bilancio EFFETTIVI

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Il ripiano/accantonamento per le passività potenziali quantificato in € 13.209.625,74 si ipotizza un accantonamento del 30% pari ad € 3.962.887,73nel periodo di 10 anni;

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

01-gen 3.962.887,73 3.566.598,96 3.170.310,19 2.774.021,42 2.377.732,65 1.981.443,88 1.585.155,11 1.188.866,34 792.577,57 396.288,80

quota debiti

fuori bilancio

396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,77 396.288,80

31-dic 3.566.598,96 3.170.310,19 2.774.021,42 2.377.732,65 1.981.443,88 1.585.155,11 1.188.866,34 792.577,57 396.288,80 0,00

Ripiano debiti fuori bilancio POTENZIALI

Per completezza si evidenzia che, la esatta quantificazione della massa debitoria per debiti fuori bilancio e per i debiti derivanti da contenzioso è stata curata dall’ente con il proprio personale interno attraverso una intensa e minuziosa attività istruttoria, con il supporto di un professionista esterno, esperto in materia legale. La ricognizione completa di tutti i debiti dell’ente, compresi i debiti per i quali manca un valido titolo giuridico, o sussiste una richiesta di pagamento equivalente o quelli che sono originati da contenzioso. Tale ricognizione ha consentito una quantificazione definitiva dei debiti e la loro classificazione, nelle casistiche previste dall’art.194 del TUEL. In termini di finanziamento del ripiano degli stessi, trattandosi per lo più di debiti di parte corrente, per acquisizione di servizi e forniture , si prevede di coprire gli stessi nell’ambito di risorse di bilancio , appositamente da allocarsi nei Bilanci di Previsione e finanziate mediante l’incremento di entrate correnti e/o la riduzione della spesa corrente, nell’arco del decennio di operatività del piano . Per una parte consistente di tali debiti sussiste una parziale copertura negli stanziamenti a residui esistenti in bilancio , la restante parte verrà, in accordo con i creditori , rateizzata e la spesa relativa troverà copertura negli stanziamenti di bilancio, oneri straordinari di parte corrente, nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio. I debiti fuori bilancio di parte capitale verranno ripianati mediante accesso a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti solo quelli più vetusti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge cost. n. 3/2001, per i quali e prevista tale forma di finanziamento dalla normativa vigente.

4. Revisione dei residui

Premesso che prima dell’adozione del Piano di Riequilibrio 2014/2026 approvato in data 30/12/2014 con atto del Consiglio n.119 era stato dichiarato un disavanzo di amministrazione di € 6.713.703,76; Il Comune, ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al primo gennaio 2015. Tale operazione ha comportato la modifica del risultato di amministrazione accertato al 31.12.2014 . L’ente ha provveduto, altresì, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2015, come previsto dall’articolo 228 del TUEL con atto della Giunta Comunale n. 126 del 30.07.2016, con il parere dell’organo di revisione. Si riepilogano di seguito le operazioni di revisione dei residui degli esercizi finanziari 2012-2013-2014: Residui attivi eliminati nel rendiconto 2012 (DT 10/17 DEL 10.06.2013): Euro 8.595.043,78 , Residui passivi Euro 2.438.979,33

Peggioramento del risultato di amministrazione: Euro -6.156.064,45

Residui attivi eliminati nel rendiconto 2013 (DT 910 DEL 10.06.2014): Euro 998.130,86 , Residui passivi Euro 965.079,50

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Peggioramento del risultato di amministrazione: Euro – 33.051,36

Residui attivi eliminati nel rendiconto 2014 (DT 614 DEL 25.06.20153): Euro 8.219.341,87 , Residui passivi Euro 1.663.858,89

Peggioramento del risultato di amministrazione: Euro -12.744.597

In esecuzione della facoltà di cui al comma 714 art.1 della L.208/2015 e successive integrazioni viene calcolato il disavanzo da ripianare in trent’ anni perché oggetto di revisione straordinaria eseguita prima dell’adozione del piano di Riequilibrio ai sensi dell’art.243 bis comma 8 lett.e). Il disavanzo rimanente al 31/12/2014 al netto del citato storno di € 6.156.064,45 e di € 33.051,36 pari ad € 554.587,95 verrà ripianato in 10 anni;

5. Debiti di funzionamento

I debiti di funzionamento risultano fortemente ridimensionati per l’effetto del pagamento dei residui passivi mediante il ricorso alle anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi del Decreto legge 35/2013 e Decreto legge 78/2015 .

6. Tributi locali

6.1. Il Comune si è avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura consentita dalle norme di legge, a partire dal Bilancio di Previsione 2016. Il comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n, 232 , “ Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” attraverso la modifica del comma 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n, 208, ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 , nel 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste : la tassa sui rifiuti (Tari) , le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale ovvero il canone occupazione spazi ed aree pubbliche ed il canone idrico.Invece il canone per l’autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) se pure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco ( C.Cost. sent. N. 141/2009). La lettera b) dell’articolo 42, prevede che i comuni che hanno optato per il 2016 per il mantenimento della maggiorazione Tasi nella misura applicata per il 2015 possono continuare a farlo anche nel 2017 sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale. Per l’anno 2017 viene confermata la tariffa vigente per il 2016 proporzionata ai costi attuali del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In sede di approvazione del Piano finanziario della Tari 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di adeguare il gettito Tari all’intero costo del servizio di Igiene Ambientale. Il Consiglio Comunale ha deliberato la Tasi al 2 per mille sull’abitazione principale ed all’1 per mille per gli altri immobili, tenendo conto che per l’anno 2014 il totale delle aliquote IMU e Tasi non poteva superare le aliquote vigenti per singole categorie di immobili nell’anno 2013. In merito ai tributi il Comune ha approvato l’introduzione della IUC con regolamento approvato il 9 settembre 2014.

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Le misure inerenti le entrate si concludono con la previsione dall’anno 2017 delle somme pretese dal Comune di Pozzallo per le violazioni del codice della strada che sono state segnalate dal settore Polizia Municipale come ruolo in corso di formazione. Tutte le somme previste per le violazioni al Codice della Strada saranno destinate nel rispetto delle finalità previste dall’art.208, tenendo conto che le entrate previste dai ruoli vengono impegnate in uscita solo quando vi è ragionevole certezza di incasso. Il programma di spesa da finanziare con i proventi del Codice della strada viene approvato annualmente con delibera di Giunta Municipale. Il principio contabile applicato all’accertamento ed alla riscossione dei proventi per sanzioni per violazioni al Codice della Strada stabilisce che “l’accertamento avviene alla data di notifica del verbale” in quanto la notifica è titolo esecutivo del verbale . Per i verbali non riscossi “ si provvede ad integrare l’accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo” e per le sanzioni archiviate /annullate in sede di autotutela “ si provvede alla riduzione dell’accertamento originario”, nel caso in cui il contravventore provveda ad effettuare il pagamento in contanti l’accertamento è contestuale alla riscossione. Con riferimento alle tariffe del servizio acquedotto,l’Ente ha provveduto per l’anno 2016 ad aumentare le tariffe del Servizio dimostrando la copertura integrale dei costi della relativa gestione. Dall’anno 2015 è stata istituita l’imposta di soggiorno con una tariffa giornaliera di € 1,00 per tutte le strutture ricettive, ridotte ad € 0,50 per le strutture di bassa categoria. Tali entrate saranno adeguate alle norme statali (leggi di stabilità) di anno in anno emanate. E’ prevista l’istituzione di una serie di diritti di istruttoria per i servizi richiesti al SUAP ed all’Ufficio Commercio per l’importo di € 21.000,00 a decorrere dall’anno 2016, atteso che va ancora approvato il regolamento. Per contrastare l’evasione è stato programmato un piano che prevede un recupero evasione ICI/IMU e un recupero evasione da servizio idrico anche con ricorso a soggetto esterno che verrà remunerato esclusivamente sugli incrementi degli incassi che il Comune potrà registrare. Sia l’entrata da recupero evasione come anche l’entrata che viene prevista in aumento per le entrate tributarie per il consolidamento delle basi imponibili, a seguito di una puntale ricognizione di tutte le informazioni rilevanti ed utili per individuare le imposte a beneficio di questo Ente, consentiranno di mantenere il Riequilibrio Economico Finanziario anche per gli anni 2017 e 2018 e seguenti.

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

I servizi a domanda individuale trovano classificazione nel Dm 31 dicembre 1983 , emanato in attuazione del dl 28 febbraio 1983 n. 55, come convertito dalla legge 26 aprile 1983, n, 131. Sono definiti servizi pubblici a domanda individuale tutte quelle attività poste in essere dal Comune non per obbligo istituzionale, ma a richiesta dell’utente. Deve trattarsi di servizi non dichiarati gratuiti per legge nazionale o regionale. Non sono considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina dell’articolo 6 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55. Il Comune gode di amplissima discrezionalità , nella quantificazione del tasso di copertura tariffaria del costo di gestione del servizio, che non trova nella legge alcuna limitazione . L’ente, una volta determinato il costo complessivo del servizio, che comprende i costi diretti ed indiretti, su base previsionale, viene valutata, in relazione alle disponibilità di bilancio, la quota parte di finanziabile con risorse comunali e quella residua da porre direttamente a carico dell’utenza. Tra i servizi a domanda individuale si evidenziano : il servizio di asili nido, la gestione degli impianti sportivi (piscine campi, da tennis, le palestre ecc), la gestione dei mattatoi, la refezione scolastica, il trasporto scolastico, l’assistenza domiciliare, l’assistenza scolastica, le rette di ricovero, i mercati e le

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fiere, i musei, il servizio di trasporto funebre e di illuminazione votiva. Ai sensi dell’articolo 243, comma 2, lett. a) del decreto Legislativo 18.08.2000 i comuni strutturalmente deficitari hanno l’obbligo della copertura “in misura non inferiore al 36 per cento” dei costi dei servizi a domanda individuale. “ I costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per

cento del loro ammontare”.

Il Comune di Pozzallo nella sostanza ha optato di non erogare servizi a domanda individuale, poiché la situazione economica e finanziaria non rende sostenibili ulteriori spese non obbligatorie a carico del bilancio dell’Ente. Sono fatti salvi i servizi esternalizzati con costi a carico del concessionario.

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 Le misure che sono state illustrate nelle pagine precedenti dimostrano la capacità dell’Ente di poter far fronte nel decennio alle criticità che sono state rilevate nella parte introduttiva. Il Piano di Riequilibrio prevede l’acquisizione di una entrata straordinaria rappresentata dal recupero integrale del costo sostenuto dal Comune per l’espropriazione di aree destinate alla edificazione di edilizia convenzionata (Cooperative 7 maggio e 2 ottobre). Tale introito verrà utilizzato per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione. Si richiama al riguardo la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Piemonte , n354/2013/SRCPIE/PASR , che precisa:

“… Conseguentemente, per il finanziamento dei debiti fuori bilancio dei quali sia riconosciuta la

legittimità con la deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’art. 194 c.1 e 193 c.3 , possono essere

utilizzate le seguenti risorse nell’ordine di priorità indicato: a) riduzione di spese correnti o utilizzo

di nuove entrate,per le quali l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria

competenza;

applicazione dell’eventuale avanzo disponibile; c) utilizzo di disponibilità derivanti dall’adozione del

piano triennale di riequilibrio di cui all’art. 193 c.3, d) vendita di beni del patrimonio disponibile con

riferimento a squilibri di parte capitale;

e) contrazione di mutuo passivo esclusivamente per spese di investimento ( principio contabile n. 2

punto 99)..”

Si riepilogano comunque i provvedimenti che sono stati adottati dal Comune per adeguare le

proprie entrate tributarie e patrimoniali :

ALIQUOTE ICI/IMU: principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per Imu);

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016

Aliquota abitazione principale

9,60x1000-IMU 9,60X1000-IMU 9.60 (TASI 1X1000) -IMU

9.60 (TASI 1X1000) -IMU

9.60 (TASI 1X1000) -IMU

Detrazione abitazione principale

€200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Altri immobili 9,60x1000 9,60x1000 9,60x1000 9,60x1000 9.60x1000

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Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale differenziazione:

Aliquote

addizionale Irpef

2012 2013 2014 2015 2016

Aliquota massima 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90

Fascia esenzione 0 0 0 0 0

Differenziazione aliquote

SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO

Tariffe servizi reflui fognari Delibera Giunta Municipale n. 74 del 3.05.2016

Tariffe servizi depurazione acque reflue Delibera Giunta Municipale n. 128 del 30.07.2016

Tariffe servizio acquedotto

delibera Giunta Municipale n. 125 del 30.07.2016

Tasi

delibera Consiglio Comunale n. 69 del 09/09/2014

Tari

delibera Consiglio Comunale n. 106 del 05/11/2014

delibera Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2016

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COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.661.128,68

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 607.564,25 - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 915.783,08 949.506,64 949.506,64

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 22.243.993,83 22.386.118,70 23.313.710,66

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 22.820.534,17 22.779.122,92 23.706.714,88

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 1.401.327,94 1.612.807,03 2.358.408,54

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) - 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 813.734,53 1.545.757,31 1.348.766,86

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 1.698.493,70- 2.450.807,03- 2.956.408,54-

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+) 1.698.493,70 2.450.807,03 2.956.408,54

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base

a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata

dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

O=G+H+I-L+M 0,00- 0,00- 0,00-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL

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EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIOCOMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

COMPETENZA ANNO

2025

COMPETENZA ANNO

2026

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) - - - - - - - -

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 949.506,64 949.506,64 949.506,64 949.506,64 949.506,64 949.506,64 949.506,64 949.506,64

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81 23.048.579,81

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente

destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31 20.750.306,31

di cui:

- fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54 2.358.408,54

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti

obbligazionari (-) 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86 1.348.766,86

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) - - - - - - - -

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI

LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (2)

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00-

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE

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COMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL

BILANCIO

2016

COMPETENZA ANNO

2017

COMPETENZA ANNO

2018

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+) - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 306.791,85 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 1.348.414,53 3.700.511,80 611.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al

rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) - 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche

disposizioni di legge o dei principi contabili (-) - 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) - 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) - 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) - 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) - 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei

prestiti (-) - 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.655.206,38 3.700.511,80 611.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

COMPETENZA ANNO

2019

COMPETENZA ANNO

2020

COMPETENZA ANNO

2021

COMPETENZA ANNO

2022

COMPETENZA ANNO

2023

COMPETENZA ANNO

2024

COMPETENZA ANNO

2025

COMPETENZA ANNO

2026

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto

per spese di investimento (2)

(+) - - - - - - - -

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli

investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese

correnti in base a specifiche disposizioni di legge o

dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per

riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di

investimento in base a specifiche disposizioni di

legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a

estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00 611.000,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie(-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale(+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E - - - - - - - -

EQUILIBRI DI BILANCIO DI PARTE CAPITALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

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9. Revisione della Spesa

Di seguito si intende fornire dimostrazione della riduzione della spesa corrente dell’intervento 03 e dell’intervento 05 nei termini previsti dall’articolo 243 bis , comma 9, lett. b) e c) del Tuel. Preliminarmente si dà atto che il Comune ha già adottato la delibera di Giunta Municipale n.175 del 30/09/2014 che approva il Piano triennale 2014/2016 di razionalizzazione delle spese ex art.2 comma 594 legge 244 del 2007. Si riepilogano comunque le principali politiche di contenimento delle spese che interesseranno significativamente i bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2017 e successivi. Le maggiori spese per i consumi energetici della illuminazione pubblica è dovuta al regime di salvaguardia applicato agli utenti morosi. Per gli enti “cattivi pagatori” scatta l’incremento tariffario secondo un regime imposto dall’Autorità per l’Energia definite di salvaguardia. E’ intendimento della Amministrazione procedere ad una politica di pagamenti da concordare con il gestore per approdare alla condizione di Ente cui applicare la tariffa ordinaria. Dimostrazione delle politiche di riduzione della spesa programmate e di quelle già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia intermini assoluti, sia in termini percentuali della spesa. Avvalendosi della normativa di cui al Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101, coordinato con la legge n.125/2013, a partire dal 2014, l’ente ha dichiarato l’eccedenza di diverse unità di personale dipendente per le quali è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale scelta si è rivelata appropriata in quanto ha portato ad una riduzione della spesa di personale quantificata in €.358.261,00 per l’anno 2014, e di i €.586.340,00 per l’ anno 2015 è di €.255.064,00 dall’anno 2016. Dal 2017 in poi si avrà un collocamento a riposo del personale dipendente con un risparmio di circa € 50.000,00. Complessivamente la spesa annua a regime è stata ridotta di €.1.549.665,00 cui si aggiunge il risparmio annuo di circa € 131.721,00 per IRAP. L’Ente non ha previsto di accedere al fondo di rotazione, di cui all’art. 243-ter del TUEL.

9.1 L’Ente dimostra di nei prospetti che seguono di avere programmato e già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Si è preso atto che nel caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il Decreto emanato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, indica modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell’anticipazione.

9.2 L’Ente, espone il trend della spesa per il personale nel triennio precedente:

Rendiconto 2012 Rendiconto 2013 Rendiconto 2014 Rendiconto 2015

spesa intervento 01 7.082.126,26 6.787.183,80 6.563.744,07 6.045.173,93

spese incluse nell'int.03 0,00 10.000,00 9.578,93 8.035,80

irap 410.479,93 424.671,00 406.340,14 400.133,94

altre spese incluse 6.999,80 45.613,00 16.000,00

Totale spese di personale 7.499.605,99 7.267.467,80 6.995.663,14 6.453.343,67

spese escluse 481.934,51 473.143,10 935.787,20 454.064,91

Spese soggette al limite (c. 557 o 562) 7.017.671,48 6.794.324,70 6.059.875,94 5.999.278,76

Spese correnti 16.154.378,00 17.546.399,98 16.533.611,15 15.446.569,89

Incidenza % su spese correnti 43,44% 38,72% 36,65% 38,84%

Calcolo incedenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti

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Politiche di riduzione della spesa adottate

Politiche di riduzione della spesa programmate nel periodo di durata del piano

L'art. 243-bis, comma 8, lett. d) TUEL recita «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio

finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente...e' soggetto al controllo sulle dotazioni

organiche previste dall'art. 243, comma 1.» L'art. 243-bis, comma 8, lett. g) TUEL, a sua volta, recita: «... nonche' accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di

cui all'art. 243-ter, a condizione che... abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione

organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in

aumento per la durata del piano di riequilibrio».

In relazione a tali disposizioni la Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione n. 11/SEZAUT/2013 sez ha chiarito se , nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, la rideterminazione della dotazione organica, di cui al comma 8, debba o meno essere sottoposta al controllo della commissione di cui all'art. 155 TUEL ed in quale fase della procedura di riequilibrio, ossia prima dell'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione oppure in un diverso momento; L'art. 5 del decreto-legge n. 174/2012 recita «In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 243-bis e seguenti di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, in presenza di

eccezionali motivi di urgenza, puo' essere concessa con decreto del Consiglio dei Ministri...

un'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 4 da riassorbire in sede di

predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio». In relazione a detta norma, atteso che per l'anticipazione di cui all'art. 5 non e' previsto il vincolo di destinazione richiesto dall'art. 4, comma 5, e' emersa la necessita' di verificare se la mancanza di tale indicazione espressa possa essere intesa nel senso che per la prima anticipazione non sussista l'obbligo di finalizzazione della spesa ex art. 4, comma 5. La Corte dei Conti ha chiarito la questione se il controllo, da parte della commissione di cui all’ art.155 TUEL, nel caso di richiesta di accesso al fondo di rotazione, debba o meno precedere l'inizio dell'istruttoria del piano di riequilibrio da parte della sottocommissione. La Corte dei Conti in proposito ha ritenuto che la rideterminazione della dotazione organica a cui deve provvedere l'ente, che intende accedere al fondo di rotazione, costituisce sotto il profilo formale-procedimentale una condizione per l'accesso al fondo (art. 243-bis, comma 8 lett. g) ). Il medesimo provvedimento, sotto il profilo sostanziale rappresenta, poi, una delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio (art. 243-bis, comma 6, lett. c), come ribadito anche dall'art. 1, comma 1 del decreto interministeriale, emanato ai sensi dell'art.243-ter, che ha stabilito i criteri necessari per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione. Nella considerazione che tale misura concorre a determinare la riduzione percentuale delle spese correnti, nel caso di accesso al fondo, essa deve necessariamente confluire nel piano di riequilibrio. Inoltre la riduzione della spesa corrente rientra tra i parametri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile. La rideterminazione della dotazione organica costituisce un provvedimento a contenuto tipizzato (art. 259, comma 6 TUEL) adottato dall'ente locale, che acquista efficacia in seguito all'approvazione da parte della Commissione di cui all'art. 155 TUEL della proposta di rideterminazione. L'approvazione, che integra un controllo di merito, non ammette forme surrogatorie e conserva una propria autonomia funzionale. Per queste ragioni la rideterminazione della dotazione organica deve essere sottoposta al controllo della commissione ex art. 155 TUEL per l'esame e l'approvazione, ma “ non costituisce una condizione di avvio dell'istruttoria del piano di riequilibrio

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che, per gli aspetti non condizionati da questa specifica valutazione, potra' essere avviata e proseguita. Seconto la Corte “ …Peraltro, al fine di evitare possibili sfasature tra i tempi, determinati per legge,

relativi alla presentazione e all'esame del piano di riequilibrio, in tutti i suoi passaggi procedimentali,

e il tempo necessario alla commissione ex art. 155 TUEL per esaminare la proposta di

rideterminazione della dotazione organica, quest'ultima deve essere coeva alla presentazione della

delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio. In caso contrario la sottocommissione competente

all'istruttoria del piano dovra' assegnare un termine breve per l'integrazione documentale…”

Il provvedimento della commissione ex art. 155 TUEL, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, dovra' essere adottato e trasmesso alla sottocommissione per l'istruttoria del piano di riequilibrio non oltre il termine stabilito dall'art. 243-quater, comma 1, compresi, ove assegnati, gli ulteriori trenta giorni per l'eventuale supplemento istruttorio. In coerenza si pone anche il richiamo operato dall'art. 243-bis, comma 8, lett. d) ai controlli sulle

dotazioni organiche previste dall'art. 243, comma 1 del TUEL, che, “… alla stregua delle altre

misure per assicurare il risanamento,costituiscono parametri dinamici di riequilibrio per tutto il

periodo di durata del piano…”. In ossequio a tale delibera di indirizzo , l’Ente provvederà alla contestuale rideterminazione della dotazione organica e alla programmazione del fabbisogno di personale 2017. 9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione, di cui all’articolo 243-ter del TUEL, l’Ente ha l’obbligo di adottare , entro il termine dell’esercizio finanziario le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dall’articolo 243.-bis , comma 9, lettere a), b), c), del TUEL , ossia : 9.3.a. Dimostrazione, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, della riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5 e 26, comma 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto enti locali) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche. 9.3.b. Dimostrazione della riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 10%, della spesa per prestazioni di servizi di cui all’intervento 03 della spesa corrente, e specifica, delle misure di razionalizzazione della spesa. 9.3.c. Dimostrazione della riduzione, entro il termine di un triennio, almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie.

Riduzione della spesa per il servizio fonia e trasmissione dati.

La legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e che in particolare, l’art. 2,al comma 594 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche; b) delle autovetture di servizio; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

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Riduzione della spesa per i servizi sociali.

Dall’anno 2014 la riduzione dei servizi sociali è stata operata in modo significativo limitando i servizi da rendere all’utenza a quelli obbligatori per legge. In specifico sono stati sospesi i servizi di asilo nido e assistenza domiciliare, comportanti una spesa annuale di circa 700.000,00 . Dall’anno 2017 è stata ridotta, altresì, la spesa per i contratti di lavoro, tramite agenzia interinale, per n. 3 assistenti sociali. Per gli anni 2018 e 2019, tale spesa sarà posta a carico del fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi della legge 328/2000, nell’ambito del piano di zona del distretto socio sanitario n. 45. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 72 del 15.03.2017 è stata approvata la integrazione al piano di zona del distretto socio - sanitario n. 45 2013-2015 e del bilancio del distretto. Tale integrazione si è resa necessaria per la attribuzione di fondi aggiuntivi da parte della Regione Sicilia per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013 -2015, giusta Decreto Presidenziale del 29 novembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 16.12.2016. Nell’allegato 4, Piano finanziario -2° annualità – azione n. 9 Titolo azione servizio sociale professionale è stata prevista la spesa per euro 74.065,83, per l’attività professionale di n. 3 assistenti sociali, da destinare ai servizi sociali del Comune di Pozzallo , per 52 settimane/annue e per h/3.526,95/ anno. Le prestazioni che il servizio sociale professionale dovrà assicurare sono le seguenti:

• sostegno alla famiglia; • assistenza e tutela dell’infanzia e dell’età evolutiva; • sostegno e integrazione sociale dei cittadini anziani e di quelli disabili, soggetti a rischio di

emarginazione; • prevenzione di situazioni individuali e collettive di disagio/predisposizione piano d’intervento

individualizzato; • integrazione scolastica alunni disabili; • interventi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Si evidenzia che ha assicurato il servizio residenziale ai soggetti affetti da disturbi pschici, presso comunità alloggio per disabili, dietro un compenso fisso e retta giornaliera. Il Comune ha richiesto all’ASP competente il rimborso delle somme quantificate per i ricoveri relativi agli anni dal 2007 al 2016. Con nota in data l’Asp non ha disconosciuto il credito invitando l’ente a produrre la documentazione. L’art 3 della L.r 22/86 stabilisce l’obbligo di garantire la assistenza a persone non autosufficienti, l’articolo 16 del D.P. 4/6/1996 prevede la integrazione una quota di partecipazione a carico del fondo sanitario nazionale .

Riduzione dei servizi scolastici.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2014 sono stati sospesi i servizi di doposcuola, di trasporto scolastico, di mensa scolastica con conseguente riduzione della spesa corrente per tali servizi.

Riduzione dei servizi manutentivi.

I servizi idrici fognari e depurativi, potranno essere razionalizzati soprattutto in termini di costi e dei di consumi dell’energia elettrica ; i costi per i servizi di igiene ambientale, potranno subire una riduzione con l’incremento della raccolta differenziata. Altri benefici potranno conseguirsi con le proposte progettuali di organizzazione dei servizi degli aspiranti appaltatori in sede di gara .In merito agli altri servizi manutentivi una razionalizzazione si prevede tramite l’accorpamento e la concentrazione degli interventi al fine di evitare la frammentazione e realizzare maggiori economie di scala.

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9.4. L’Ente non ha programmato misure per il contenimento della spesa Non sono state programmate ulteriori misure per il contenimento della spesa in particolare nella forma di partenariato pubblico-privato. L’ente non ha deciso di ricorrere alla stipula di contratti ( decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012) di disponibilità, nell’ottica della razionalizzazione degli spazi ed uffici pubblici, con conseguenti risparmi dei costi di gestione.

9.5. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate

Non sono possibili programmi di riduzione delle spese di gestione delle società partecipate (art. 9 d.l. 95/2012 cit.) anche in riferimento al contenimento dei costi per gli amministratori. Non sono stati adottati provvedimenti di riduzione della spesa del personale, tra i quali l’inserimento, nei nuovi contratti, della clausola di cuui all’articolo 243 comma 3 bis del TUEL, con riguardo alla riduzione delle spese per il personale delle medesime anche in applicazione dell’articolo 18, comma 2 bis, del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazione dalla legge n. 133 del 2008. Sono state effettuate con riferimento alla partecipata Quinta Farmacia s.r.l. le misure di allineamento contabile, previste dall’art. 9 comma 4 del D.L. n.95/2012, non è stato possibile con l’ATO Ragusa Ambiente, s.p.a., in liquidazione.

9.6. Dismissione immobili e beni dell’Ente

L’Ente aveva avviato a febbraio e luglio 2014 procedure di alienazione del patrimonio immobiliare, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, con esiti infruttuosi perché le gare sono andate totalmente deserte. Non si è avuto il trasferimento d’immobili o cessioni di quote societarie. L’Ente nel periodo di riferimento del piano intende perfezionare con i proprietari di aree residenziali di edilizia economica gli atti di trasferimento in proprietà delle aree edificate avendo acquisito al patrimonio del Comune la proprietà delle aree e pagando ai proprietari il corrispettivo commisurato ai parametri di legge in sede di contenzioso.

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ''Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria e per lo sviluppo'', convertito dalla legge di 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella G.U. 16 settembre 2011, n. 216 , ha previsto la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica negli enti locali, più comunemente noti come “costi della politica”. La Corte dei Conti, Sezione Sardegna, ha ritenuto applicabile la previsione statale , anche nelle Regioni a Statuto speciale , pur in presenza di una specifica legge regionale derogatoria, manifestando “le

perplessità legate alla necessità di trovare la copertura delle relative spese nei bilanci degli enti locali

e alla necessità di rispettare, comunque, un proprio piano di contenimento delle spese nell’ottica del

coordinamento della finanza pubblica a livello nazionale”. Infatti con Circolare dell’Assessorato Regionale alle Autonomie locali n. 1 del 13/01/2011 eè stato esclusa l’applicabilità in Sicilia delle disposizioni statali . La legge regionale Legge 26 giugno 2015, n. 11 recante “ Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie” (G.U. Serie Speciale – Regioni n. 36 del 19.09.2015), all’articolo 2, prevede che:

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“1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della

presente legge, la misura massima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'art.

19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni e' determinata

ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile

2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82, comma 8,

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, …”.

Gli Organi dell’ente, tuttavia, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016 hanno adottato provvedimenti di riduzione della spesa per le indennità spettante ai componenti dell’Organo esecutivo attraverso una decurtazione volontaria, del 25%, percependole in misura inferiore a quelle previste dalla tabella A allegata al D.M. n. 119/2000, tenendo conto, altresì, della riduzione del 10% prevista dalla finanziaria 2006. Si prevede che i costi per gli organi politici istituzionali subiranno riduzioni ulteriori in ragione della riduzione del numero dei componenti degli organi elettivi a partire dell’esercizio 2017. Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli

Impegni di competenza.

Rendiconto

esercizio

Rendiconto

esercizio

Rendiconto

esercizio BILANCIO

Per il Bilancio le Previsioni definitive 2013 2014 2015 2016

Spese per il funzionamento del Consiglio 3.892,28 159,48 3.841,66 - 1,30 3.848,00 0,16 2.962,49

Spese per le indennità dei Consiglieri 9.500,00 - 49,50 9.500,00 - 7.500,00 - 6.600,00

Gettoni di presenza dei Consiglieri 6.000,00 - 1,64 12.000,00 100,00 12.000,00 - 10.000,00

Spese per il funzionamento della Giunta 3.192,63 - 12,38 3.500,00 9,62 4.226,93 20,76 3.500,00

Spese per le indennità degli Assessori 50.000,00 - 9,09 50.000,00 - 59.542,38 19,08 49.542,38

Totale 72.584,91 78.841,66 87.117,31 72.604,87

Var. % Var. % Var. %

In merito alle spese in argomento il Comune ha già deliberato, con atto n.190 del 27/10/2014 la riduzione dei compensi e delle indennità del Sindaco della Giunta e dei Gettoni di presenza dei consiglieri, ai sensi dell’art.6 comma 10 del D.L 150/2013, della riduzione volontaria n.192/2013 e riduzione del 30% prevista dalla normativa per il mancato rispetto del patto di stabilità 2013.

Misure di salvaguardia per la gestione prudenziale del Piano di Riequilibrio.

E’ stato creato un fondo per le passività potenziali, dal 2015, per far fronte dell’elevato contenzioso che potrebbe investire la gestione del Comune, atteso che le politiche di entrate sono state già fissate ai livelli massimi consentiti dalla legge. Il fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) previsto inizialmente per l’importo di €14.295.722,77, calcolato sui residui attivi al 31/12/2014, viene annualmente aggiornato sulla base del trend storico riferito alle entrate che presentano maggiore criticità nella riscossione.