Rilievi Ministero Statuto

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Statuto Approvato Rilievi Ministero Emendamenti CUdA Art. 6, C. 3 Lettera f: Spetta al rettore. Curare l’osservanza di tutte le norme concernenti l’ordinamento universitario ed esercitare l’autorità disciplinare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti Art. 6, C. 3 Lettera f: Si ritiene opportuno integrare le disposizioni in questione, inserendo la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n° 240/10 si evince che tale principio , previsto dall’art. 88 del R.D. 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura. Inoltre occorre eliminare dalla disposizione di cui alla lettera f, il riferimento al personale amministrativo. Per le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti nelle amministrazioni pubbliche occorre rinviare a quanto disposto dal d.lgs 150/2009 Al comma 3, lettera f), sopprimere le seguenti parole: “ed esercitare l’autorità disciplinare nell’ambito delle competenze previste dalla legge nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti” (NO) Art 6 C. 5 lettera b L’elettorato attivo spetta: b) al personale tecnico amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo Art 6 C. 5 lettera b Occorre precisare la percentuale o il coefficiente di ponderazione del voto del personale tecnico amministrativo nel testo dello statuto escludendo il rinvio ad altra fonte regolamentare Art. 7 C.1 lettera g: Spetta al Senato Accademico: con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all’art. 6 comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall’inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato Accademico Art. 7 C.1 lettera g ultimo periodo: Non si ritiene legittima la previsione dell’anticipata decadenza del Senato ove la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non sia approvata, in quanto tale ipotesi di decadenza non è prevista dalla legge n° 240/2010. Comma 1 - Si propone la soppressione, nel comma 1, lettera g, della seguente frase: “in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato Accademico.” (NO)

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I rilievi del ministero sullo statuto Unict

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Statuto Approvato Rilievi Ministero Emendamenti CUdA

Art. 6, C. 3 Lettera f: Spetta al rettore. Curare l’osservanza di tutte le norme concernenti l’ordinamento universitario ed esercitare l’autorità disciplinare, nell’ambito delle competenze previste dalla legge, nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti

Art. 6, C. 3 Lettera f: Si ritiene opportuno integrare le disposizioni in questione, inserendo la competenza del Rettore ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura. Infatti dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge n° 240/10 si evince che tale principio , previsto dall’art. 88 del R.D. n° 1592/1933, non sia stato abrogato, neanche implicitamente, dalla legge di riforma. Rimane peraltro nella facoltà degli atenei di prevedere il parere consultivo del Collegio di disciplina anche nei procedimenti che possono dar luogo ad una sanzione non superiore alla censura. Inoltre occorre eliminare dalla disposizione di cui alla lettera f, il riferimento al personale amministrativo. Per le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti nelle amministrazioni pubbliche occorre rinviare a quanto disposto dal d.lgs n° 150/2009

Al comma 3, lettera f), sopprimere le seguenti parole: “ed esercitare l’autorità disciplinare nell’ambito delle competenze previste dalla legge nei confronti del personale di ogni categoria e degli studenti” (NO)

Art 6 C. 5 lettera b L’elettorato attivo spetta: b) al personale tecnico amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo

Art 6 C. 5 lettera b Occorre precisare la percentuale o il coefficiente di ponderazione del voto del personale tecnico amministrativo nel testo dello statuto escludendo il rinvio ad altra fonte regolamentare

Art. 7 C.1 lettera g: Spetta al Senato Accademico: con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all’art. 6 comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall’inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale; in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato Accademico

Art. 7 C.1 lettera g ultimo periodo: Non si ritiene legittima la previsione dell’anticipata decadenza del Senato ove la mozione di sfiducia nei confronti del Rettore non sia approvata, in quanto tale ipotesi di decadenza non è prevista dalla legge n° 240/2010.

Comma 1 - Si propone la soppressione, nel comma 1, lettera g, della seguente frase: “in caso di mancata approvazione della mozione di sfiducia, si procede al rinnovo integrale del Senato Accademico.” (NO)

Statuto Approvato Rilievi Ministero

Art. 7 Comma 2 lettera d Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da: b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. c) cinque docenti dell’ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello nell’ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

Art. 7 Comma 2 Il Senato Accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da: a) il rettore b) 13 rappresentanti dei

direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo

c) 14 docenti di ruolo eletti, rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell’ateneo

d) 5 rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di ateneo

e) 2 rappresentanti del personale TA a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo . .

Statuto Approvato Rilievi Ministero Emendamenti CUdA (in rosso)

Art. 8 Comma 2 lettere b,c Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da: b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. La scelta dei tre membri esterni effettuata dal rettore è sottoposta al voto vincolante di gradimento del senato accademico, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. c) cinque docenti dell’ateneo a tempo indeterminato, individuati dal rettore fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello nell’ambito di una rosa di candidati proposti, nel numero massimo di uno, da parte di ciascun consiglio di dipartimento fra i suoi componenti, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. Tale proposta dovrà pervenire al rettore entro il termine fissato ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.

Art. 8 Comma 2 lettere b,c Non si ritiene di poter condividere la designazione da parte del rettore di quai tutti i componenti del consiglio di amministrazione (8 su 11). L’idea di fondo della riforma universitaria è infatti quella di assicurare una governance improntata al principio dei “pesi e contrappesi”. I consiglieri del CdA, pertanto, non possono essere considerati come espressione diretta di un unico organo dell’ Ateneo. Proprio al fine di garantire tale ruolo di garanzia e terzietà, e in linea con il dettato della legge n° 240 del 2010, la loro scelta o designazione va riformulata anche tenendo conto dell’esigenza di prevedere procedure che vedano il coinvolgimento in vario modo di una pluralità di soggetti ( in proposito si rimanda alla lettera che l’On.le Ministro ha inviato ai rettori delle università il 4 maggio u.s.).. .

Si propone la soppressione delle lettere b e c del c. 2 dell’art. 8, le quali vengono sostituite dalle seguenti nuove lettere b e c: b) Tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione e per tutta la durata dell’incarico, individuati da una commissione di saggi, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale…. c) Cinque membri interni scelti tra il personale di ruolo dell’ateneo, con un posto riservato al personale T.A., individuati dalla commissione di saggi, di cui alla lettera b del presente articolo, fra soggetti che ne facciano richiesta, visto il bando emanato dalla commissione stessa, e che abbiano comprovata competenza ed esperienza in campo gestionale e professionale, che soddisfino (nel caso dei quattro docenti) la condizione di ricercatori non solo attivi ma con una attività di ricerca di chiara proiezione internazionale….. Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell’incarico, eletti dal Senato accademico in composizione allargata come più avanti indicato, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di elevato livello, con una necessaria attenzione alla

qualificazione scientificoculturale. A tal fine, il Senato accademico viene integrato con tutti i direttori di dipartimento che non siano già componenti del Senato, con un docente di ruolo rappresentante di ciascuna area scientifico-disciplinare presente in Ateneo che non sia già rappresentata in Senato, da tanti rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che, in aggiunta a quelli eventualmente già presenti in Ateneo, portino questa componente al numero di tre, e da cinque esponenti del mondo delle professioni e delle imprese. Le componenti aggiuntive del Senato accademico allargato vengono elette secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;”

Art. 27 C 2 Prestazioni a favore di terzi: Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 30% dei proventi globali della prestazione.

Art. 27 C 2 Si ritiene illegittima la disposizione, che deve essere resa conforme a quanto previsto dall’articolo 66 del D.P.R. n° 382/1980 che recita: “Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva.”