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Riforma della Cassa integrazione Bolzano 20 ottobre 2016 Beniamino Gallo

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Riforma della

Cassa integrazione

• Bolzano

• 20 ottobre 2016

• Beniamino Gallo

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La CIG e la CIGS poggiano su un nuovo impianto di regole:

Testo unico per tutti i trattamenti di integrazione salariale (D.Lgs. 14.9.2015, n. 148);

Unificati i criteri tra la CIG ordinaria e quella del settore edile;

Trattamento di CIG e CIGS destinato alle imprese che hanno una crisi temporanea di lavoro per favorirne la ripresa;

Il trattamento è escluso in caso di cessazioni anche parziale dell’attività;

Modificato il sistema di finanziamento che si basa sul principio che chi maggiormente fa uso della CIG paga di più per il finanziamento.

Criteri generali per la riforma

La riforma è stata effettuata mediante un bilanciamento tra l’intervento pubblico (CIG e CIGS) e quello privato (Fondi di solidarietà)

Parallelamente alla riforma della CIG è stato rivisto l’impianto dei Fondi di solidarietà.

Per i settori non coperti dalla CIG/CIGS né dai Fondi di settore interviene il Fondo di integrazione salariale.

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Aziende destinatarie CIG

Imprese industriali (manifatturiere, trasporti, installazione impianti, produzione e distribuzione acqua e gas);

Cooperative agricole L. 240/1984 (csc 5.01.xx/1.01.06);

Imprese agricole (csc 5.01.xx);

Cooperative di produzione e lavoro;

Imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

Imprese industriali e artigiane di escavazione e lavorazione materiale lapideo.

Sono stati uniformati i trattamenti tra CIG ordinaria ed edilizia che ora seguono le medesime regole.

Sono escluse: Aziende artigiane; Agricoltura (ha un suo trattamento specifico la CISOA); Credito e Assicurazioni; Terziario; Spettacolo; Imprese industriali degli Enti pubblici.

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Lavoratori beneficiari

LAVORATORI BENEFICIARI

Operai

Intermedi

Impiegati

Quadri

Viaggiatori e piazzisti

Soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro

Apprendisti professionalizzanti

LAVORATORI ESCLUSI

Dirigenti

Lavoratori a domicilio

Soci di cooperative ex DPR 602/1970

Personale religioso

Impiegati dipendenti da imprese agricole il cui titolare è iscritto nell’elenco dei coltivatori diretti

Apprendisti di base e di elevata formazione

E’ stata ampliata la platea dei destinatari della CIG ordinaria e straordinaria estendendo il trattamento agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

I lavoratori per i quali è programmata una sospensione oppure una riduzione di orario superiore al 50% nei 12 mesi, saranno convocati dal CPI per stipulare il patto di servizio personalizzato e per la somministrazione di politiche attive.

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Casi particolari

Lavoratori in distacco

In caso di distacco il datore di lavoro (distaccante) rimane responsabile del trattamento economico a favore del lavoratore. Se l’azienda presso cui il lavoratore è distaccato chiede la CIG, il trattamento non spetta ai distaccati in quanto non sono dipendenti dell’azienda che chiede la CIG.

Lavoratori intermittenti

Se il rapporto di lavoro era già iniziato prima della CIG, il lavoratore ha diritto alla CIG fino alla durata prevista della chiamata.

Se la chiamata era programmata ma la sospensione per CIG si verifica prima che il lavoratore venga chiamato, la CIG non spetta.

Lavoratori somministrati

Per i somministrati, il datore di lavoro è l’agenzia di somministrazione che non rientra tra le aziende destinatarie della CIG pertanto in caso di sospensione del lavoro da parte dell’utilizzatore, i lavoratori somministrati sono esclusi dalla CIG.

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Apprendisti: regole per l’accesso

Apprendistato professionalizzante

a) Datori di lavoro rientranti nel campo di intervento di CIG e CIGS

b) Datori di lavoro rientranti solo nel campo di intervento della CIGS

Agli apprendisti professionalizzanti viene esteso solo il trattamento di CIG ordinaria e non anche quello di CIGS. Per loro è dovuto solo il contributo CIG ordinaria. Per il settore edile si applicano le aliquote degli operai anche se l’apprendistato è finalizzato a una qualifica impiegatizia.

Agli apprendisti professionalizzanti viene esteso il trattamento di CIGS solo per la causale «Crisi aziendale». E’ dovuto il contributo CIGS (0,60 a carico datore di lavoro e 0,30 a carico del lavoratore).

Nessun trattamento è previsto per l’apprendistato di base e per quello di elevata formazione

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Apprendisti: effetti sul rapporto

La sospensione dal lavoro o la riduzione ha effetto sulla durata del contratto che viene prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Le ore perse per CIG devono essere rapportate a giornate.

La contribuzione CIG/CIGS è sempre dovuta

Il contributo per CIG è sempre dovuto, anche per i lavoratori per i quali il datore di lavoro beneficia dello sgravio del 100% nei primi tre anni di contratto, riconosciuto a coloro che occupano fino a nove addetti, per contratti di apprendistato stipulati entro il 31.12.2016

Prolungamento del rapporto

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Requisiti per l’accesso alla CIG

Anche per l’accesso alla CIG ordinaria il lavoratore deve possedere il requisito dei:

90 giorni di effettivo lavoro presso l’Unità Produttiva

interessata dalla CIG.

Ai fini del raggiungimento dei 90 giorni si calcolano anche i periodi di assenza per:

Maternità;

Ferie; Festività e Infortuni;

In caso di subentro in appalto si deve tenere conto anche del periodo di lavoro svolto presso il datore di lavoro cedente.

Il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro non è richiesto per eventi oggettivamente non evitabili

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Finanziamento della CIG Contributo ordinario - Settori Fino a 50

dipendenti

Con più di 50

dipendenti

Imprese industriali non edili e lapidee (tutte le qualifiche)

1,70 2,00

Industria e Artigianato edile – Operai e Apprendistato professionalizzante

4,70 4,70

Industria e Artigianato edile – Impiegati 1,70 2,00

Industria e Artigianato lapideo - Operai e Apprendistato professionalizzante

3,30 3,30

Industria e Artigianato lapideo – Impiegati 1,70 2,00

Il contributo addizionale è pari al:

9% fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;

12% dalla 53^ alla 104 settimana in un quinquennio mobile;

15% dalla 105^ settimana in poi in un quinquennio mobile;

Ai fini del conteggio delle settimane si cumulano i periodi di CIG e di CIGS.

Il contributo addizionale si calcola sulla retribuzione persa (corrisponde alla differenza di accredito per CIG sull’Uniemens).

Non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

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Esempio costo contributo addizionale Retribuzione lorda persa 2.500,00

Massimale lordo CIG 1.167,91

Massimale netto 1.099,70

Contributo addizionale

Importo mensile

Per 12 mesi

Regime precedente (si tiene conto delle dimensioni aziendali)

Industria fino a 50 4% 43,99 527,86

Industria più di 50 8% 87,98 1.055,72

Edilizia e lapidei 5% 54,99 659,82

Regime attuale (si tiene conto della durata del trattamento)

Fino a 52 settimane di CIG/CIGS

9% 225,00 2.700,00

Dalla 53^ alla 104^ settimana

12% 300,00 3.600,00

Dalla 105^ settimana in poi 15% 375,00 4.500,00

Per le aziende industriali fino a 50 dipendenti, il costo del contributo addizionale aumenta da un minimo di 5 volte fino a un massimo di 9 volte quello che si pagava in precedenza.

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La CIG può essere richiesta per sospensioni e riduzioni dovute a:

Eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

Situazioni temporanee di mercato.

Cause di intervento

La transitorietà e la temporaneità dell’evento è il principio cardine sul quale si fonda la valutazione per la concessione della CIG, prima ancora della valutazione dei limiti di durata del trattamento.

Il presupposto per la CIG ordinaria è la previsione di ripresa di attività.

Un evento che possa mettere in forse la ripresa dell’attività non è integrabile a prescindere dalla durata.

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Concetto di transitorietà dell’evento Il presupposto fondamentale della transitorietà consiste nel fatto che

deve essere prevista la ripresa dell’attività

CIG seguita da CIGS: E’ possibile accogliere la domanda di CIG anche se l’impresa non riprende ma chiede la CIGS in prosecuzione in quanto la CIG e la CIGS si basano su presupposti diversi e diversi criteri di valutazione.

Si parla di previsione di ripresa e non di accertamento dell’avvenuta ripresa.

La CIG è legittima anche se la previsione di ripresa non si realizza e l’azienda al termine della CIG sospende l’attività.

La ripresa deve essere valutata a priori con riferimento al momento della presentazione della domanda.

La ripresa deve essere riferita al complesso aziendale e non ai singoli lavoratori. Per «complesso aziendale» deve essere inteso il complesso dei lavoratori interessati alla CIG.

La transitorietà è accertata anche se alcuni lavoratori cessano durante la CIG purché la maggioranza dei lavoratori in CIG riprenda.

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Concetto di non imputabilità

La non imputabilità consiste:

Nella mancanza di volontarietà, ovvero di imperizia e negligenza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori

Nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale

Non può essere invocata la non imputabilità qualora la sospensione o riduzione dell'attività derivi da fatto riferibile al committente, comportante l'inosservanza di obblighi contrattuali o di disposizioni di legge.

Esempi:

Non è integrabile l’incendio se l’imprenditore non ha mantenuto in efficienza l’impianto di spegnimento automatico.

Non è integrabile la sospensione dell’attività da parte della Pubblica autorità per violazioni di norme di carattere igienico-sanitario o di sicurezza sul lavoro.

Non è integrabile la sospensione dei lavori da parte del committente per violazioni contrattuali (anche se per colpa del committente)

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La CIG ordinaria deve tenere conto di tre diversi limiti:

Il limite tradizionale delle 52 settimane nel biennio mobile (già esistente);

il nuovo limite complessivo tra CIG ordinaria e straordinaria di 24 mesi nel quinquennio mobile;

il nuovo limite legato al numero massimo di ore integrabili (max 1/3 nel biennio mobile).

Durata del trattamento

Max 13 settimane continuative (intese come periodo da lunedì a sabato).

Prorogabili fino fino ad un massimo di 52 settimane consecutive. Per periodi non consecutivi, l’intervento della CIG può durare fino ad un massimo di 52 settimane nel biennio mobile;

La CIG può essere fruita a giornate;

Si contano sia le settimane fruite dopo che prima del 24.9.2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015);

Non si contano le settimane per evento oggettivamente non evitabile, tranne che nel settore edile dove si contano tutte le settimane.

Limite tradizionale

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E’ stato introdotto un nuovo limite di durata complessiva che tiene conto sia dei periodi di CIG che di CIGS:

Per ciascuna unità produttiva non si può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, a tal fine si cumulano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria;

Il limite può essere portato a 36 mesi in caso di utilizzo dei contratti di solidarietà perché la durata dei CDS viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Tale modalità di computo non si applica alle aziende edili e affini.

Nel settore edile, la durata massima complessiva è stabilita in 30 mesi. Non si può beneficiare dei particolari criteri di computo dei contratti di solidarietà.

Ai fini del calcolo della durata non si tiene conto dei periodi fruiti prima del 24.9.2015 ma solo di quelli successivi.

Si contano tutte le settimane comprese quelle richieste per eventi oggettivamente non evitabili.

Durata massima complessiva

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Entro i limiti di durata, è previsto un limite massimo di ore integrabili:

Per ciascuna unità produttiva non possono essere autorizzate più di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, da parte di tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente la richiesta di integrazione salariale.

Il tetto orario non si applica alle domande presentate prima del 24.9.2015 anche se riferite a periodi che si collocano parzialmente oltre tale data, mentre per le domande presentate dal 24.9.2015 si contano solo le ore relative ai periodi successivi a tale data.

Limite massimo di ore richiedibili

Esempio di calcolo con un solo dipendente con orario di 40 ore settimanali:

Le ore lavorabili in un biennio sono: 40 (orario settimanale) moltiplicato 104 (numero di settimane in un biennio) = 4.160 ore.

Nel biennio sono integrabili: 4.160 diviso 3 = 1.387 ore che corrispondono a 35 settimane (1.387 diviso 40).

In caso di sospensione a zero ore quindi l’azienda non potrà raggiungere il limite di durata delle 52 settimane nel biennio mobile.

Esempio

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Cumulo CIG con Contratto di solidarietà (CDS)

E’ possibile chiedere la CIG durante un Contratto di solidarietà purché la richiesta si riferisca a lavoratori differenti da quelli interessati dal CDS e la CIG sia richiesta per non più di tre mesi.

Non è più ammesso quindi l’intervento della CIG ordinaria per la quota di ore lavorative che devono prestare i lavoratori interessati dal CDS.

Cumulo della CIG con la CIGS e il CDS

Cumulo CIG con CIGS

Anche in caso di CIGS è possibile chiedere la CIG purché la richiesta si riferisca a lavoratori differenti da quelli interessati dalla CIGS;

I lavoratori devono essere individuati nominativamente e la diversità dei lavoratori deve sussistere per l‘intero periodo di concomitanza tra i due interventi.

In caso di concomitanza tra la CIG e la CIGS, le giornate sono computate a titolo di CIG ordinaria.

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Esempi di durata

Esempi:

12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi

12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi

12 mesi di CIGS (es. crisi) + 24 mesi di CDS: ok 36 mesi

36 mesi di CDS: ok

12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/ CIGS

oppure altri 12 mesi di CDS (Fonte: Ministero del lavoro)

Nel settore edile, dove non possono essere stipulati contratti di solidarietà, la durata massima complessiva della CIG e della CIGS è stabilita in 30 mesi per ciascuna unità produttiva. Ai fini del calcolo della durata non si tiene conto dei periodi fruiti prima del 24.9.2015 (data di entrata in vigore del decreto) ma solo di quelli successivi.

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Ai fini della CIG, l’Unità produttiva si identifica con:

La sede legale (se vi si svolge attività con dipendenti);

Gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma, che svolgano un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa e che abbiano in forza lavoratori in via continuativa;

L’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma;

Nel settore dell’edilizia e affini, ai fini della qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi, deve essere in esecuzione di un contratto di appalto;

i lavori devono avere una durata minima di almeno un mese.

Le Unità produttive devono essere registrate nell’anagrafica aziendale e utilizzate per inviare i flussi Uniemens dei lavoratori addetti.

Unità produttiva/Cantiere/Stabilimento

L’Unità produttiva ha rilevanza ai fini dei limiti di durata della CIG ordinaria, del conteggio di un terzo delle ore lavorabili nel biennio, del controllo dei 90 giorni di anzianità di lavoro effettivo e delle settimane fruite ai fini del versamento del contributo addizionale.

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Criticità gestione U.P. settore edile Per accedere alla CIG i lavoratori devono possedere i 90 giorni di effettivo

lavoro presso l’Unità produttiva.

L’Unità produttiva deve durare almeno un mese.

Per fine cantiere, fine lavoro e fine fase lavorativa non è previsto un limite minimo di durata del cantiere per essere riconosciuto come Unità Produttiva (può durare anche meno di tre mesi).

Effetti collaterali:

Se i cantieri durano più di un mese ma meno di tre mesi, nessun lavoratore raggiunge il requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro presso l’Unità produttiva per accedere alla CIG anche se i lavoratori sono in servizio da anni presso l’impresa.

Non si potrà quindi chiedere la CIG per l’Unità produttiva in quanto ha operato per meno di 90 giorni;

Né per quei lavoratori potrà essere chiesta la CIG sulla sede legale perché non erano operativi sulla Unità Produttiva «Sede legale».

Soluzione:

Se i cantieri durano più di un mese ma meno di tre mesi, non aprire Unità Produttive autonome (l’apertura è una facoltà non un obbligo).

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Calcolo del trattamento e conguaglio delle prestazioni

La CIG è pari all’80% della retribuzione persa, entro il tetto del massimale mensile fissato annualmente.

Spetta solo per 12 mensilità, pertanto i ratei devono essere calcolati e pagati mese per mese, se c’è capienza entro il tetto del massimale mensile. Ai fini del calcolo, la retribuzione oraria del rateo deve essere sommata alla retribuzione corrente.

Anche se erogata entro il tetto del massimale mensile, l’importo deve essere ridotto del contributo pari a quello previsto per il lavoratore apprendista (5,84%).

Il conguaglio o la richiesta di rimborso devono essere effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Il termine dei sei mesi è un termine di decadenza, pertanto una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio a credito dell’azienda non sarà più operabile né su denunce Uniemens ordinarie né su flussi di regolarizzazione.

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Consultazione sindacale Preventivamente alla richiesta di CIG deve essere attivata la procedura di

consultazione sindacale inviando una comunicazione:

Alle rappresentanze sindacali aziendali;

Oppure a quelle territoriali in mancanza di quelle aziendali.

Nella comunicazione devono essere specificate:

La causa della sospensione o riduzione di attività;

La durata del periodo richiesto;

Il numero lavoratori coinvolti.

La comunicazione può essere inviata direttamente oppure attraverso l’Associazione di categoria.

La procedura deve esaurirsi entro 25 giorni, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti

La copia della comunicazione deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di CIG.

La comunicazione sindacale non è necessaria per la prima richiesta di CIG delle aziende dell’edilizia, diventa indispensabile per le richieste di proroga dopo le prime 13 settimane consecutive di sospensione dell’attività.

Settore edile e lapideo

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Presentazione della domanda di CIG

La domanda deve essere presentata telematicamente:

Entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione di orario. In caso di scadenza di sabato o festivo, si proroga al primo giorno lavorativo successivo.

Entro la fine del mese successivo per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. meteo).

Alla sede competente per lo stabilimento/Unità produttiva autonoma anche in caso di accentramento del versamento dei contributi in altra provincia.

Nella domanda deve essere inserito il «ticket» da richiedere on line sul sito dell’Inps.

In caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento:

potrà essere autorizzato a decorrere dal lunedì delle settimana immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione;

il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepito;

dovrà inoltre versare la contribuzione corrispondente.

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Chi decide sulla richiesta di CIG

Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta è possibile presentare ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee dell’INPS.

Il ricorso va presentato esclusivamente on line;

In caso di reiezione del ricorso, ovvero decorsi 90 giorni dalla presentazione, è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni.

Dal 1.1.2016 sono state abolite le Commissioni provinciali.

Le domande sono autorizzate direttamente dal direttore provinciale dell’Inps competente per la matricola aziendale se la ditta non ha Unità Operative autonome;

Sono autorizzate dal direttore della provincia nella quale opera l’Unità Produttiva autonoma, anche se i contributi si versano in un’altra provincia (accentramento).

Ricorsi

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Criteri per la concessione della CIG

Il Ministero ha introdotto l’obbligo di presentare una relazione tecnica dettagliata, da allegare alla domanda di CIG, che deve riguardare tre elementi fondamentali.

1) La temporaneità e transitorietà dell’evento;

2) La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori;

3) La previsione di ripresa dell’attività fondata su elementi oggettivi attendibili (documentazione sulla solidità finanziaria, nuovi ordini, partecipazione qualificata a gare di appalto).

Il Ministero del lavoro ha emanato un decreto (DM 95442/2016) che fissa criteri standardizzati e uniformi per l’esame delle richieste di CIG.

Il DM è entrato in vigore dal 29 giugno 2016.

Per le domande presentate prima del 29 giugno 2016 si seguono i criteri già adottati dalle Commissioni provinciali.

Relazione tecnica dettagliata

La relazione tecnica è resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e può avere conseguenze anche penali in caso di false dichiarazioni.

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Mancanza di lavoro/commesse; Crisi di mercato

Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto.

Mancanza di materie prime o componenti

Eventi meteorologici

Sciopero di un reparto o di altra impresa

Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori

Guasti ai macchinari – Manutenzione straordinaria.

Inventario; Preparazione campionario

Manutenzione ordinaria; Mancanza di fondi o difficoltà finanziarie

Contrazioni cicliche dell’orario di lavoro (stagionalità)

Sospensioni connesse alla sfera personale dell’imprenditore o dei lavoratori (decesso del titolare, intransitabilità strade ecc.)

Cause ammesse

Criteri per la concessione – Cause di intervento

Cause non ammesse

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Mancanza di lavoro e crisi di mercato La mancanza di lavoro attiene alla riduzione di ordini della singola

impresa mentre la crisi di mercato è una mancanza di ordini che dipende dall’andamento del mercato o del settore merceologico nel quale opera l’azienda.

L’attività deve essere iniziata da almeno 3 mesi.

Per l’accoglimento sono valutati il calo di ordini, la diminuzione dei consumi energetici, l’andamento negativo del fatturato, il risultato di bilancio e l’indebitamento rispetto alle due annualità precedenti.

Criticità gestionale

La valutazione dei requisiti sugli ultimi due anni di bilancio (esempio 2014 e 2015 per la CIG chiesta nel 2016) appare ridondante per la causale di mancanza di ordini.

La mancanza di ordini riflette una situazione attuale e prossima mentre il bilancio i consumi energetici e l’indebitamento riflettono situazioni pregresse.

La relazione tecnica deve dare prova di un andamento involutivo degli ordini perdurante nel tempo.

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Fine cantiere/Fine lavoro

La causale di fine cantiere o fine lavoro riguarda brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro.

Il periodo complessivo di intervento di CIG non può essere superiore a tre mesi; soste superiori a 3 mesi non sono integrabili.

Fine fase lavorativa

E’ ammessa solo per lavoratori specializzati impegnati in una singola fase di lavoro da parte di aziende edili che eseguono un ciclo completo di lavoro. Non è ammessa per le aziende edili che eseguono una sola lavorazione (es. carpentieri, intonacatori, piastrellisti ecc.).

La relazione tecnica deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione illustrando la durata dei lavori e la fine degli stessi.

La relazione tecnica deve illustrare la fase lavorativa che è venuta a termine. E’ necessario allegare il verbale del direttore dei lavori.

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Perizia di variante

Deve essere dovuta a situazioni eccezionali e imprevedibili e non dalla variazione dei progetti originari o da esigenze del committente.

La relazione tecnica deve documentare le ragioni che hanno determinato la sospensione. E’ necessaria documentazione probatoria o dichiarazione della Pubblica autorità.

Mancanza di materie prime

Non deve essere imputabile al comportamento dell’imprenditore (es. mancato pagamento delle fatture precedenti).

Non deve dipendere da inadempienze contrattuali del fornitore.

Deve essere dimostrata da ricerche di mercato effettuate senza esito (tramite e-mail, contatti epistolari ecc.)

La relazione deve documentare le modalità di stoccaggio, la data dell’ordine e l’attività aziendale nel reperimento delle materie prime.

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Eventi meteo Deve trattarsi di eventi consistenti, idonei a far sospendere il lavoro.

Pioggia o neve

almeno tra 2 e 3 mm per lavori edili generali;

almeno 1,5 mm per escavazione, fondazioni, movimento terra ecc.

almeno 1 mm nei lavori di intonacatura, verniciatura pavimentazione e impermeabilizzazioni.

si tiene conto anche degli eventi meteo dei giorni precedenti.

Gelo (temperature sotto zero gradi centigradi)

Oscurità, nebbia, foschia (solo nei lavori stradali)

Vento (pari o superiore a 30 nodi - 50 km orari – ovvero anche una velocità più bassa per lavori su ponteggi, gru e tralicci e con fiamma ossidrica)

Alte temperature (oltre i 35/40 gradi, da valutare anche in relazione ai materiali utilizzati).

La relazione deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione di attività e la fase di lavorazione in atto. Devono essere allegati i bollettini meteo delle autorità competenti.

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Sciopero

Non deve trattarsi di rivendicazioni che coinvolgono le maestranze interessate alla CIG.

Può essere sia di un reparto dello stesso datore di lavoro che di un’altra azienda.

La relazione deve documentare in che modo lo sciopero ha influito sull’attività sospendendola. In caso di picchettaggio, allegare dichiarazione della pubblica autorità sull’impossibilità di accedere in azienda.

Guasto ai macchinari – Manutenzione straordinaria

Il guasto non deve essere dipeso da mancanza di manutenzione;

La manutenzione straordinaria deve essere urgente e non differibile.

La relazione deve documentare la puntuale effettuazione della manutenzione ordinaria, anche allegando eventualmente copia di appalto di lavori di manutenzione se affidata ad altre imprese.

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Criteri – Analisi delle cause di intervento

Incendio/mancanza energia elettrica/impraticabilità locali/ sospensione per ordine di pubblica autorità

Deve essere evidente la forza maggiore e in alcuni casi (es. incendio, sisma, crolli, ecc.) deve esserci stato l’intervento della pubblica autorità.

L’incendio non deve essere imputabile al datore di lavoro, ad esempio perché l’impianto di spegnimento era fuori uso.

La mancanza dell’energia elettrica non deve essere prevedibile, ad esempio non deve esserci un contratto con il quale l’impresa, in cambio di migliori tariffe, accetta il rischio di sospensione della fornitura.

L’impraticabilità dei locali non deve dipendere da violazioni di norme igienico sanitarie.

La relazione deve documentare l’evento che si è verificato, allegando, se disponibili, relazioni dei vigili del fuoco, degli Enti erogatori ecc..

La sospensione per ordine di pubblica autorità, generalmente, non è integrabile.

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Criteri – Casi particolari

Soste stagionali e contrazioni ricorrenti

La CIG non spetta alle aziende soggette a contrazioni cicliche dell’attività (la sospensione è prevedibile).

Non spetta per le lavorazioni stagionali.

La valutazione della ciclicità va fatta su un arco temporale di 5 anni (anche meno se la ciclicità è evidente e insita nel tipo di lavorazione).

Monocommittenza

La CIG spetta anche alle aziende che lavorano per un unico committente (in passato la motivazione non era integrabile).

CIG e Ferie

In caso di sospensione a zero ore, le ferie arretrate non hanno più rilevanza sulla concessione della CIG.

In caso di riduzione di orario le ferie non possono essere differite.

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CIGS - Causali di intervento

I criteri per l’approvazione del programma di intervento sono stati dettati con il DM 94033 del 13.1.2016.

L’intervento di CIGS è ammesso nei casi di crisi strutturali per le quali non è utilizzabile la CIG ordinaria, per una delle seguenti causali:

Riorganizzazione aziendale;

Crisi aziendale;

Contratto di solidarietà.

Non è più disciplinata la causale della “Ristrutturazione e conversione aziendale” che ora risulta inclusa nella “Riorganizzazione aziendale”;

Il Contratto di solidarietà che in passato godeva di una normativa specifica, è diventato una causale specifica di CIGS;

Dal 1.1.2016 non è più ammessa la CIGS per le procedure concorsuali e per la cessazione dell’attività produttiva o di un ramo d’azienda;

Per le imprese in procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa, sussistendo i presupposti, il trattamento di CIGS potrà essere autorizzato anche in futuro.

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Aziende destinatarie della CIGS

Con più di 15 dipendenti Industria (compresa edilizia e lapidei) con più di 15 dipendenti nel semestre

precedente Imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti nel semestre precedente

Con più di 50 dipendenti Commercio con più di 50 dipendenti nel semestre precedente Agenzie di viaggio/turismo (anche operatori turistici) con più di 50 dipendenti

nel semestre precedente Logistica con più di 50 dipendenti nel semestre precedente Connessa a crisi dell’appaltante CIGS Artigianato dell’indotto con più di 15 dipendenti nel semestre precedente Imprese non industriali di pulizia con più di 15 dipendenti nel semestre

precedente Imprese appaltatrici del servizio mensa con più di 15 dipendenti nel semestre

precedente Senza limiti dimensionali Imprese editrici, senza limiti dimensionali Vettori aerei e società derivate, senza limiti dimensionali Imprese del settore aeroportuale, senza limiti dimensionali Partiti e Associazioni politiche, senza limiti dimensionali, dal 1.1.2014

Aziende destinatarie della CIGS

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LAVORATORI BENEFICIARI

Operai

Intermedi

Impiegati

Quadri

Viaggiatori e piazzisti

Soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro

Apprendisti professionalizzanti

I lavoratori devono essere in possesso del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro.

LAVORATORI ESCLUSI

Dirigenti

Lavoratori a domicilio

Soci di cooperative ex DPR 602/1970

Personale religioso

Impiegati dipendenti da imprese agricole il cui titolare è iscritto nell’elenco dei coltivatori diretti

Apprendisti di base e di elevata formazione

Per gli apprendisti professionalizzanti il trattamento è ammesso solo per la causale «Crisi aziendale».

Lavoratori beneficiari della CIGS

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CIGS – Durata del trattamento Riorganizzazione aziendale

Massimo 24 mesi nel quinquennio mobile.

Non sono più ammesse proroghe in caso di programmi particolarmente complessi.

Crisi aziendale

Massimo 12 mesi nel quinquennio mobile. Non sono ammesse proroghe;

Un nuovo intervento può essere richiesto solo dopo che sia trascorso un periodo pari a due terzi del precedente periodo autorizzato.

Contratto di solidarietà

Massimo 24 mesi nel quinquennio mobile.

Si può ampliare fino a 36 mesi in quanto i primi 24 mesi si computano per metà.

Per ciascuna unità produttiva non si può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, a tal fine si cumulano i periodi di CIG ordinaria e straordinaria;

Si computano solo i periodi fruiti dopo il 24.9.2015;

I trattamenti derivanti da accordi già conclusi al 24.9.2015 mantengono la durata già prevista in precedenza. Comunque i periodi successivi al 24.9.2015 si computano ai fini dei 24 mesi nel quinquennio mobile.

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CIGS – Ore massimo autorizzabili

Riorganizzazione aziendale e Crisi aziendale

Nell’ambito della durata prevista, per le causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale possono essere autorizzate ore di sospensione fino a un massimo dell’80% delle ore lavorabili nel periodo richiesto;

Non è più ammessa la sospensione a zero ore per l’intero periodo di CIGS;

Le disposizioni relative al numero massimo di ore autorizzabili entrano in vigore dal 25.9.2017 (due anni dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015).

Contratto di solidarietà

Sono previsti due limiti:

la riduzione media non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al CDS;

per ciascun lavoratore non si può avere una riduzione superiore al 70% come media di riduzione nell’arco dell’intero periodo di CDS.

I limiti vanno calcolati sulle persone interessate al CDS e non sull’intero complesso aziendale.

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Limitazioni al recupero del TFR

Riorganizzazione aziendale e Crisi aziendale

Per i lavoratori licenziati al termine o nel corso della CIGS:

Non è più possibile recuperare il TFR a carico della CIGS per i periodi antecedenti il licenziamento;

Ora l’intero TFR rimane sempre a carico del datore di lavoro.

Contratti di solidarietà

Il recupero è ancora ammesso ma con delle limitazioni:

Il recupero del TFR non è ammesso per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo;

o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo entro 90 giorni dal termine di fruizione della CIGS per Contratto di solidarietà;

ovvero entro 90 giorni dal termine di fruizione di un ulteriore periodo di CIGS concesso entro 120 giorni dal trattamento precedente.

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Presentazione della domanda di CIGS

La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito del Ministero del lavoro mediante la procedura CIGSonline:

entro 7 giorni dalla conclusione dell’accordo sindacale;

In caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento:

potrà essere autorizzato a decorrere dalla settimana immediatamente precedente rispetto alla data di presentazione;

il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori la somma equivalente all'importo di CIG non percepito;

dovrà inoltre versare la contribuzione corrispondente.

La sospensione o riduzione di orario potrà decorrere entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Il Ministero autorizza il trattamento mediante un decreto pubblicato sul sito e comunicato alle aziende e all’Inps.

Ricevuta l’autorizzazione ministeriale, l’impresa presenta all’Inps domanda di autorizzazione al conguaglio o al pagamento diretto.

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Fondi di solidarietà Per i settori non coperti dalla normativa CIG (ordinaria e straordinaria)

devono essere istituiti dei Fondi di solidarietà;

Lo scopo è di assicurare ai lavoratori sospesi un trattamento equivalente alla Cassa integrazione nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa CIG o CIGS.

A seguito delle innovazioni apportate dal D.Lgs. 148/2015, il sistema dei Fondi di solidarietà vede le seguenti tipologie di Fondi:

Fondi di solidarietà obbligatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti;

Fondi bilaterali alternativi derivati dalla trasformazione dei fondi bilaterali dell’Artigianato del delle Imprese di somministrazione già esistenti;

Fondo di Integrazione salariale, nel quale è confluito il Fondo di solidarietà residuale che ha mantenuto la sua operatività fino al 31.12.2015

Fondi facoltativi che possono essere istituiti nei settori già coperti dalla Cassa integrazione, con finalità specifiche.

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Fondi di solidarietà – Prestazioni previste

Il sistema dei fondi di solidarietà garantisce ai lavoratori una tutela assimilabile a quella prevista per le aziende rientranti nel campo di intervento della CIG e o della CIGS.

Le tipologie di prestazioni previste dal sistema dei Fondi sono:

L’assegno ordinario: è una prestazione analoga alla CIG e alla CIGS (compresi i contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di intervento della CIGS);

L’assegno di solidarietà: è una prestazione analoga al contratto di solidarietà di tipo B previsto per le aziende non rientranti nel campo di intervento della CIGS;

L’assegno straordinario (eventuale): è una prestazione analoga alla indennità di mobilità;

L’assegno emergenziale (eventuale): è una prestazione specifica di alcuni fondi che garantiscono una prestazione integrativa ai lavoratori licenziati.

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Fondi di solidarietà – Assegno ordinario L’assegno ordinario è una prestazione assimilabile al trattamento di CIG o di

CIGS.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comitato amministratore per i Fondi bilaterali, dal direttore provinciale per il Fondo di integrazione salariale.

Durata e importo del trattamento

I Fondi possono stabilire la durata dell’assegno che deve essere non inferiore a 13 settimane nel biennio mobile e non superiore alla durata prevista dalla causale integrata.

L’importo non può essere inferiore al trattamento di integrazione salariale.

Causale Durata

Minima Massima

Eventi transitori non imputabili al datore di lavoro e al lavoratore

13 settimane

52 settimane nel biennio mobile

Situazione temporanea di mercato (causale tipica della CIG ordinaria)

52 settimane nel biennio mobile

Riorganizzazione aziendale (causale di CIGS)

24 mesi nel quinquennio mobile

Crisi aziendale (causale di CIGS) 12 mesi nel quinquennio mobile

Contratto di solidarietà 24 + 12 mesi nel quinquennio mobile

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Fondi di solidarietà – Assegno di solidarietà L’assegno di solidarietà è una prestazione assimilabile ai contratti di

solidarietà di tipo B previsti in passato per le aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

E’ una prestazione prevista esclusivamente dal Fondo di Integrazione salariale (ex Fondo residuale) e dal Fondo alternativo dell’Artigianato. Per gli altri Fondi di solidarietà la prestazione è inglobata nell’Assegno ordinario.

E’ pari al trattamento di integrazione salariale.

L’autorizzazione è rilasciata dal Comitato amministratore per il Fondo FSBA, dal direttore provinciale per il Fondo di integrazione salariale.

Riepilogando:

Per i Fondi obbligatori la prestazione è una sola: l’assegno ordinario che ingloba sia le causali tipiche della CIG che della CIGS che quelle specifiche del Contratto di solidarietà;

Per il Fondo di integrazione salariale e il FSBA le prestazioni sono due, una per le motivazioni di CIG e CIGS (Assegno ordinario), l’altra per la causale del contratto di solidarietà (Assegno di solidarietà).

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Che cos’è

E’ una prestazione che i Fondi di solidarietà possono prevedere facoltativamente.

Consiste in un assegno di sostegno al reddito per i lavoratori in esodo, in alternativa alla procedura di esodo prevista dalla legge 92/2012.

Requisiti

I lavoratori devono essere in possesso di requisiti anagrafici e contributivi tali da poter accedere al pensionamento di vecchiaia o anticipato non oltre 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

L’azienda esodante deve versare la contribuzione correlata per tutto il periodo di godimento dell’assegno straordinario, calcolata sulla retribuzione persa

Chi decide sulla domanda

La decisione è del Comitato amministratore del Fondo.

Fondi di solidarietà – Assegno straordinario

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Fondi di solidarietà obbligatori

L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupino mediamente più di 5 dipendenti nel semestre precedente.

Sono costituiti presso l’Inps e rappresentano una Gestione previdenziale dell’Ente.

Prestazioni obbligatorie

I Fondi hanno l’obbligo di:

Erogare un assegno ordinario di importo almeno pari al trattamento di integrazione salariale.

Prestazioni facoltative

Oltre alla prestazione obbligatoria dell’assegno ordinario, possono:

Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI;

L’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni;

Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

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Fondi di solidarietà alternativi

Nei settori dove erano operanti consolidati sistemi di bilateralità alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, il funzionamento dei Fondi è stato salvaguardato purché si adeguassero alle nuove regole entro il 31.12.2015;

Alla data di scadenza si sono adeguati:

Il Fondo bilaterale dell’Artigianato (FSBA);

Il Fondo di solidarietà per le imprese di somministrazione (Forma.Temp).

Differenza tra Fondi obbligatori e Fondi alternativi

La differenza consiste nel fatto che:

i Fondi obbligatori sono costituiti presso l’Inps e rappresentano una gestione previdenziale dell’Ente;

i Fondi alternativi non sono costituiti presso l’Inps ma sono gestiti autonomamente dalle parti sociali.

Hanno quindi autonomia gestionale e contabile, sono solo sottoposti al controllo da parte del Ministero del lavoro.

Questi due sono gli unici Fondi alternativi, in futuro non sarà possibile costituirne altri.

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Fondi di solidarietà alternativi - Prestazioni

Prestazioni obbligatorie

I Fondi alternativi hanno l’obbligo di garantire almeno una delle seguenti prestazioni:

Erogare un assegno di durata e importo almeno pari all’assegno ordinario.

L’assegno di solidarietà la cui durata è stabilita dal Fondo ma comunque deve essere non inferiore a 26 settimane nel biennio mobile.

Prestazioni facoltative

Oltre a una della prestazioni precedenti possono:

Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI;

L’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni.

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Fondo di solidarietà facoltativi

Nei settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le parti sociali possono costituire i Fondi facoltativi.

Prestazioni

Essendo operanti in settori già coperti dalla CIG, non possono avere la finalità di erogare l’Assegno ordinario e quello di solidarietà. Possono perseguire solo finalità ulteriori:

Erogare una prestazione integrativa rispetto a quanto garantito dalla NASPI;

Erogare prestazioni integrative del trattamento di integrazione salariale;

Erogazione dell’assegno straordinario per agevolare l’esodo dei lavoratori che raggiungano il requisito per il pensionamento nei successivi 5 anni;

Contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

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Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) Per i datori di lavoro operanti nei settori o con classi di ampiezza non

rientranti nel campo di intervento della CIG e/o della CIGS e per i quali non sono stati costituiti Fondi di solidarietà, è operante il Fondo di integrazione salariale.

Il FIS è operativo dal 1.1.2016 ed ha assorbito il Fondo residuale che ha cessato di operare al 31.12.2015.

Soggetti interessati

Rientrano nel campo di intervento i datori di lavoro con più di 5 dipendenti nel semestre precedente.

Si parla ora di datori di lavoro e non più di imprese per cui sono obbligati al FIS anche le Associazioni di categoria e altri soggetti in passato esclusi dal versamento al Fondo residuale.

Prestazioni erogate

Le aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti possono chiedere solo l’assegno di solidarietà (assimilabile ai CDS di tipo B).

Quelle con più di 15 dipendenti possono chiedere sia l’Assegno ordinario (assimilabile alla CIG) che l’Assegno di solidarietà.

Competenza a decidere

Il direttore provinciale dell’Inps.

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Fondo intersettoriale Trento e Bolzano Le province autonome di Trento e Bolzano possono sostenere la costituzione di

un Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale.

Sono obbligatoriamente tenuti all’iscrizione al Fondo tutti i datori di lavoro:

non rientranti nel campo di applicazione della CIG o della CIGS;

né tenuti al versamento a un Fondo di solidarietà ordinario o alternativo;

con almeno il 75% del personale occupato in unità produttive ubicate nella provincia autonoma di Trento e Bolzano.

I datori di lavoro che già aderiscono a un Fondo hanno la facoltà di aderire al Fondo territoriale se in possesso del requisito relativo ai dipendenti occupati nelle province autonome.

In tal caso la contribuzione versata al Fondo di integrazione salariale resta acquisita al Fondo.

Il Fondo deve prevedere l’erogazione di prestazioni analoghe a quelle previste dai Fondi obbligatori (almeno l’assegno ordinario e facoltativamente la prestazione di integrazione del reddito, l’assegno di esodo e il finanziamento della formazione).

Il finanziamento deve prevedere una aliquota non inferiore a quella stabilita per il Fondo di integrazione salariale per le aziende fino a 15 dipendenti (almeno 0,45%).

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