RIFORMA DEL LAVORO 2012

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RIFORMA DEL LAVORO 2012 Francesco Geria – Consulente del Lavoro 1 Prato, 16 novembre 2012 www.labortre.wordpress.com

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RIFORMA DEL LAVORO 2012. Prato, 16 novembre 2012. Francesco Geria – Consulente del Lavoro. www.labortre.wordpress.com. - PowerPoint PPT Presentation

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RIFORMA DEL LAVORO 2012

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 1

Prato, 16 novembre 2012

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IL PROGRAMMA DI OGGI

1. Flessibilità in uscita: - Licenziamenti disciplinari- Licenziamenti discriminatori- Licenziamenti individuali - Licenziamenti individuali plurimi- Licenziamenti collettivi

2. Ammortizzatori sociali:- Istituzione ASPI e Mini ASPI- Cig ordinaria, straordinaria e in

deroga- I nuovi Fondi di solidarietà

bilaterali3. Altre disposizioni in materia di lavoro:

- Tutela dei collaboratori - Assunzioni agevolate e incentivi

all’esodo2

3

RIFORMA DEL LAVOROLegge del 28 giugno 2012 n. 92

G.U. n. 153 del 3 luglio 2012

in vigore dal

18 LUGLIO 2012( e succ. modifiche Decreto Sviluppo

L. 7 agosto 2012 n. 134)

PRINCIPI GENERAL

IFrancesco Geria – Consulente del Lavoro 4

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La Legge propone misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro dinamico e in grado di creare occupazione, in quantità e qualità, con graduale riduzione del tasso di disoccupazione. In particolare:

favorire l’instaurazione di rapporto di lavoro più stabili promuovendo il tempo indeterminato ;

valorizzare l’apprendistato quale modalità prevalente di ingresso al lavoro dei giovani;

ridistribuire più equamente le tutele dell’impiego, contrastando gli usi impropri degli elementi della flessibilità, adeguando la disciplina dei licenziamenti ai mutati contesti e adeguando il procedimento giudiziario accelerando la definizione delle controversie;

rendere più efficienti gli ammortizzatori sociali e le politiche di occupazione;

Principi generali

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Art. 1, c.1

…. continua

contrastare gli usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti;

promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita economica e all’impiego;

favorire nuove opportunità di impiego per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del lavoro;

Promuovere modalità partecipative di relazioni industriali in conformità con gli indirizzi europei per il miglioramento della competitività aziendale.

Principi generali

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Art. 1, c.1

AMMORTIZZATORI

SOCIALI

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 7

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2 PILASTRI«NUOVO WALFARE»

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Art. 2 L. 92/2102

Tutele FUORI dal rapporto di

lavoro

Tutele IN COSTANZA

del rapporto di lavoro

A regime dal 01.01.2016 periodo transitorio triennio 2013-2015

Tutele FUORI dal rapporto

di lavoro

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 9

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A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego) – dal 01.01.2013

SOSTITUISCE:

Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti normali;

Indennità di disoccupazione (non agricola) ordinaria con requisiti ridotti;

Indennità speciale edile; indennità di mobilità (dopo periodo transitorio di

4 anni); Rimane invariata le disoccupazione agricola.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

BENEFICIARI: Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time

che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).

ESCLUSI: Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L.

37/97 e L. 247/07).

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

A.S.P.I. e lavoratori sospesi

Nel passaggio al Senato, in via sperimentale per il triennio 2013-2015 è prevista l’erogazione Aspi a :

• Lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale;• in possesso dei requisiti ordinari;• a condizione di un intervento integrativo pari almeno al

20% dell’indennità a carico dei fondi di solidarietà bilaterali;

• La durata del trattamento non potrà superare 90 giornate da computarsi in un biennio mobile.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

REQUISITI:La nuova indennità è corrisposta al lavoratore che abbia perduto

involontariamente l’occupazione e che:

Sia in regime di disoccupazione ai sensi art. 1, c. 2 lettera c Dlgs 181/2000:

«condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e ricerca di una attività, abbia stipulato un patto di servizio con i servizi competenti» .

• E’ ricompresa la disoccupazione a seguito dimissioni per giusta causa.

Possa fa valere almeno 2 anni (104 settimane) di assicurazione e almeno 1 anno (52 settimane) di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio mobile).

NON costituisce requisito per l’accesso all’Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per:• Dimissioni;• Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di conciliazione previsto ex art.

7, L. 604/66).

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

DOMANDA LIQUIDAZIONE A.s.p.i.

Trasmessa all’Inps

Obbligatoriamente IN VIA TELEMATICA

Entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

DURATA A REGIME DAL 2016 (in base all’età dei lavoratori)

12 MESI• per lavoratori di età inferiore a 55 anni;• si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo

periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i.).

18 MESI• per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni;• entro il limite del numero di settimane di contribuzione negli ultimi due

anni.• si deducono i periodi di indennità, eventualmente fruiti nel medesimo

periodo, in relazione ad altri trattamenti brevi (mini A.s.p.i).L’indennità A.s.p.i è liquidata:• a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di

lavoro• ovvero dal giorno successivo a quello in cui si presenta la domanda (oltre il termine di

60 giorni ???)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

PERIODO TRANSITORIO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONENel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal

Decreto Sviluppo L. 134/2012)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L.92/2012

Anno

Età Durata

Note

2013

Meno di 50

8 mesi

Oltre 50 12 mesi

2014

Meno di 50

8 mesi

Da 50 a 54 12 mesi

Più di 54 14 mesi

Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

2015

Meno di 50

10 mesi

Da 50 a 54 12 mesi

Più di 54 16 mesi

Nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

VALORE DELL’ASPI:1^ FASCIAPer retribuzioni medie dei 2 anni Aspi pari al 75% di

1.180,00 ( € 885,00).precedenti inferiori o pari a 1.180,00€

2^ FASCIAPer retribuzioni medie dei 2 anni Aspi pari al 75% di 1.180,00€ precedenti superiori a 1.180,00€ + 25% della quota eccedente

sino ad un tetto massimo di 1.119,00€

IN OGNI CASO L’IMPORTO MENSILE DELL’INDENNITA’ NON PUO’ SUPERARE L’IMPORTO MASSIMO DI € 1.119,32

(massimale Cig rivalutato)

Riduzioni:- Del 15% dopo i primi sei mesi e per sei mesi;- Ulteriore 15% dopo dodicesimo mese.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

CONTRIBUZIONE:

L’Aspi è totalmente esente da contributi (compreso il 5,84% a carico lavoratore).

Previsto riconoscimento contributi figurativi per i periodi di fruizione, nella misura massima settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni.

I contributi figurativi A.s.p.i sono utili ai fini del diritto della misura dei trattamenti pensionistici.

I contributi figurativi A.s.p.i. NON sono utili ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nel caso di «sistema contributivo».

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

FINANZIAMENTO:

Contratti a tempo indeterminato :

1,31% a carico azienda + 0,30% addizionale L. 845/78.

Rimane salva la riduzione per cuneo fiscale del 0,80%+1% estesa anche soggetti esclusi in precedenza dalla Ds come le Cooperative dpr 602/70.

Contribuzione dovuta anche per apprendisti nelle aziende sino a 9 dipendenti in quanto non operante lo sgravio ai sensi L. 183/2011.

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

FINANZIAMENTO: Contratti a tempo determinato :

Contribuzione dell’1,31% + addizionale dell’ 1,4% a decorrere dai periodi contributivi maturati dal 01.01.2013;

Il contributo addizionale non si applica:a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività

stagionali (di cui DPR 1525/1963 e di quelle definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011);

c) agli apprendisti;d) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, c.2 D.lgs

165/2001)(lavoratori da liste mobilità L. 223/91 – L. 236/93 altri rapporti

agevolati ???)e) riduzione dal 4% al 2,6% per le agenzie di somministrazione iscritte al

fondo Forma.Temp.

• Restituzione del contributo addizionale alla trasformazione a tempo indeterminato nei limiti delle ultime 6 mensilità.

• Restituzione anche per le assunzioni a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine con detrazione dalle mensilità spettanti di un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla precedente cessazione.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)FINANZIAMENTO: “TICKET LICENZIAMENTI”

Rapporti di lavoro cessati: dal 1 gennaio 2013 in tutti i casi di risoluzione dei rapporti di

lavoro a tempo indeterminato (escluse dimissioni) è dovuto dalle aziende un contributo pari al 50% dell’indennità minima per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (max 1,5 volte).

a) Ricompresi i casi di:• decesso del lavoratore, • cessazione apprendistato alla qualifica.• Risoluzione consensuale (?)

b) Esclusi i casi di:• Licenziamenti per cambi di appalto• Licenziamento per conclusione e chiusura cantiere

Il contributo ingresso mobilità rimane sino al 2016, dal 2017 contributo Aspi triplicato senza accordo.

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)SOSPENSIONE A.S.P.I E RIDUZIONE INDENNITA’

Nuova occupazione:- Sospensione erogazione indennità sino ad un massimo di 6 mesi;- In caso di sospensioni di durata inferiore a sei mesi l’Aspi riprende dal momento

della iniziale sospensione;- In caso di sospensione pari o superiore a sei mesi necessaria ulteriore domanda;- I periodi di contribuzione relativi al nuovo rapporto di lavoro sono utili al ricalco

dell’Aspi o della Mini-Aspi;- Sospensione possibile d’ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie (Co).

Riduzione indennità:- In caso di avvio di attività in forma autonoma con produzione di reddito

inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. (8.000€ per lavoro dipendente, 4.800€ autonomo, 7.500€ se concorrono pensioni);

- Obbligo di informazione all’Inps da parte del lavoratore entro 1 mese dall’avvio dell’attività con dichiarazione di reddito presunto per un anno;

- La riduzione è prevista per l’80% dei proventi dichiarati e previsti (salvo conguaglio alla presentazione della dichiarazione dei redditi).

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)CONTRIBUTO AL LAVORO AUTONOMO:

Per il triennio 2013-2015:• Facoltà per il lavoratore con diritto all’Aspi, di richiede la totale liquidazione

dell’indennità (o delle mensilità residue), per avviare una attività autonoma, per una micro impresa o per associarsi in cooperativa;

• Stanziamento di copertura massima pari a 20 milioni di € per ogni anno.

DECADENZA DALL’ASPI:• Perdita dello stato di disoccupazione;• Avvio attività in forma autonoma senza segnalazione all’inps;• Raggiungimento requisiti al pensionamento di vecchiaia o anticipato;• Acquisizione diritto assegno invalidità ( salvo opzione per l’Aspi).

La decadenza decorre dal momento del verificarsi dell’evento e comporta la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)ESEMPI ASPILavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013

1^ ESEMPIORetrib. Previdenziale biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 €

20.000,00 2011 € 18.000,00

Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate

Retribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)

Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia€ 1.582,12 €1.180,00 x 75% =€ 885,00

2^ fascia€ 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% =€ 100,53

TOTALE ASPI € 985,53

a) 104 = settimane di assicurazione coperte nel bienniob) 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)ESEMPI ASPILavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013

2^ ESEMPIORetrib. Previdenziale biennio precedente € 55.000,00 di cui : 2012 €

28.000,00 2011 € 27.000,00

Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versate

Retribuzione media biennio per Aspi: € 55.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 2.289,90 (> di 1.180,00)

Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia€ 2.289,90 €1.180,00 x 75% =€ 885,00

2^ fascia€ 2.289,90 - € 1.180,00= €1.109,90 x 25% =€ 277,48

Somma € 1.162,48Indennità Aspi € 1.119,00

a) 104 = settimane di assicurazione coperte nel bienniob) 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)ESEMPIO “TICKET LICENZIAMENTO”

Lavoratore assunto il 4.3.2008 e licenziato il 31.01.2013.Retr.prev. biennio precedente € 38.000,00 di cui : 2012 € 20.000,00

2011 € 18.000,00Anzianità e contributi: 104 settimane coperte e 52 settimane versateRetribuzione media biennio per Aspi: € 38.000,00 : 104 (a) x 4,33 (b) = € 1.582,12 (> di 1.180,00)Indennità A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.582,12 €1.180,00 x 75% = € 885,00

2^ fascia € 1.582,12 - € 1.180,00= € 402,12 x 25% = € 100,53

TOTALE ASPI € 985,53

Ticket licenziamento individuale (58 mesi di anzianità di servizio):

= (€ 985,53 x 50%) x (36 :12) = € 492,77 x 3 = € 1.478,31

Ticket licenziamento collettivo senza accordo sindacale dal 01.01.2017 (58 mesi di anzianità):

= € 1.478,31 x 3 = € 4.434,93

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013BENEFICIARI: Dipendenti a tempo indeterminato o determinato sia part-time che full-time; Apprendisti (cfr: Circolare Inps n. 128 del 2 novembre 2012); Lavoratori a domicilio; Soci di cooperative solo in regime di subordinazione; Dipendenti pubblici con contratto a termine; Impiegati agricoltura; Personale artistico teatrale e cinematografico (subordinati).

ESCLUSI: Dipendenti pubblici a tempo indeterminato; Operai agricoli OTI e OTD (restano valide le disposizioni Dl86/98, L. 457/72, L. 37/97 e L. 247/07).

DOMANDA On-line come per l’Aspi da inoltrare all’Inps entro 60 giorni dalla data di spettanza del trattamento.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013REQUISITI:• Versamento di almeno 13 settimane di contribuzione per

attività lavorativa negli ultimi 12 mesi• Non necessaria anzianità contributiva (oggi richiesto per

disoccupazione con requisiti ridotti)

NON costituisce requisito per l’accesso alla Mini-Aspi la cessazione del rapporto di lavoro per:

• Dimissioni;• Risoluzione consensuale (salvo tramite tentativo di

conciliazione previsto ex art. 7, L. 604/66).

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

Mini - A.s.p.i. - dal 01.01.2013VALORE MINI-ASPI • Stesse condizioni e previsioni dell’ Aspi.

DURATA MINI-ASPI• Corresponsione mensile;• Per tante settimane pari al 50% delle settimane di contribuzione

dell’ultimo anno;• Prevista detrazione periodi già fruiti;• Liquidata a decorrere dall’ 8° giorno successivo alla data di cessazione

dell’ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo dalla data di presentazione della domanda;

• Deve risultare il mantenimento dello stato di disoccupazione.

SOSPENSIONE: prevista in caso di nuova occupazione, anche in base alle comunicazioni rilevate d’ufficio (Co), nel limite massimo di 5 giorni.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

Mini A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)ESEMPIO MINI-ASPILavoratore assunto il 4.9.2012 e licenziato il 31.01.2013

1^ ESEMPIOReddito dal 4.9.2012 al 31.01.2013 € 6.5000,00.

Anzianità e contributi: 22 settimane integralmente versate.

Retribuzione media Mini-Aspi: € 6.500,00 : 22 (a) x 4,33 (b) = € 1.279,32 (> di 1.180,00)

Indennità Mini-A.s.p.i.: 1^ fascia € 1.279,32 €1.180,00 x 75% = € 885,00

2^ fascia € 1.279,32 - € 1.180,00= € 99,32 x 25% = € 24,83

TOTALE ASPI € 909,83

a) 22 = settimane di versate nel periodo di assunzioneb) 4,33 = settimane medie mensili (52/12)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

LA TUTELA DEI PARASUBORDINATI

Dal 2013 erogazione indennità ai collaboratori coordinati e continuativi (compresi i cdt “a progetto”) se iscritti in via esclusiva alla Gestione separata a condizione che:

1) Nell’anno precedente:

• Abbiano operato in regime di mono-committenza;• Abbiano un reddito complessivo lordo fiscale non superiore a

20.000,00€;• Abbiano avuto un periodo di disoccupazione ininterrotta di almeno 2

mesi;• Abbiano accreditate almeno 4 mensilità alla gestione separata.

2) Nell’anno di riferimento (quello in cui si chiede l’indennità)

• Abbiano il possesso di almeno 1 mese di accreditamento alla gestione separata.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

MISURA DELL’INDENNITA’ “UNA TANTUM”

Pari a una somma del 5% (7% per il 2013-2015) minimale annuo di reddito imponibile per il versamento dei contributi

alla gestione artigiani e commercianti

X minor numero tra mensilità accreditate anno precedente

e quelle non coperte da contribuzione.

• NB: L’indennità è liquidata in un’unica somma se pari o inferiore a € 1.000,00 altrimenti in importi mensili di pari rata (quante ??)

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

TABELLA VALORE “UNA TANTUM” PARASUBORDIANTIReddito imponibile 2012 gestione artigiani-commercianti = 14.930,00

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 l. 92/2012

Mesi accredita

ti

Mesi scoper

ti

7% (2013-2015) 5% (dal 2016)

4 8 4.180,00 2.896,005 7 5.226,00 3.733,006 6 6.271,00 4.479,007 5 5226,00 3.733,008 4 4.180,00 2.896,009 3 3.135,00 2.240,0010 2 2.090,00 1.493,0011 1 1.045,00 747,0012 0 0 0

Aumento aliquote contributive.Dall’anno 2012 i contributi dovuti alla gestione separata Inps da tutti gli iscritti, nonché la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentati dell’1%.

Contribuzione gestione separata INPS

Art. 22, c. 1 – Legge 12.11.2011 – Patto di Stabilità

Aliquote

Sino al 31.12.2011 Dal 01.01.2012Generalit

àIscritti altra

forma pensionistica

Generalità Iscritti altra forma pensionistica

26,72%

17,00% 27,72% 18,00%

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DAL 2014 – RIFORMA LAVORO (come mod. Decreto Sviluppo L. 134/2012)

Incremento graduale della contribuzione per raggiungere, nel 2018, il 33,72% o il 24% per i soggetti

già iscritti ad altra previdenza obbligatoria(2012 – 27,72% /18% ------ 2013 – 27,72% / 20%)

LA NUOVA PROCEDURA DI MOBILITA’

L’impresa ammessa alla cigs, può attuare la procedura di licenziamento (e non più mobilità) nel caso non riesca a reimpiegare i lavoratori sospesi.

Le imprese, nelle comunicazioni alle Rsa faranno riferimento alla dichiarazione di licenziamento collettivo ed al programma di riduzione del personale.

Nei casi di meno di 10 lavoratori interessati alla riduzione, la riduzione dei termini va riferita al licenziamento collettivo.

Esperita la procedura o raggiunto l’accordo l’azienda può licenziare i dipendenti eccedenti (e non più collocarli in mobilità).

L’impresa ha l’obbligo di comunicare al centro impiego competente l’elenco dei lavoratori licenziati.

L’impresa potrà recuperare le somme versate quale “ticket d’ingresso” qualora licenzi meno lavoratori di quanto dichiarato nella procedura preventiva.

La procedura preventiva potrà non contenere tutti i requisiti attuali ma questi potranno essere aggiunti ed indicati nell’accordo.

Tutele FUORI rapporto lavoro

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Art. 2 L. 92/2102

PERIODO TRANSITORIO INDENNTIA’ MOBILITA’Nel triennio 01.01.2013 – 31.12.2015 (così come modificato dal

Decreto Sviluppo L. 134/2012)

A.s.p.i. (Assicurazione sociale per l’impiego)

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Art. 2 L.92/2012

Anno Età Durata Note2013 e2014

Sino 40 anni 12 mesi

Nei territori del Mezzogiorno la durata è aumentata rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi.Oltre i 40 e sino a

5024 mesi

Oltre i 50 36 mesi

2015 Sino 40 12 mesi

Oltre i 40 e sino a 50

18 mesi

24 nel Mezzogiorno

Oltre i 50 24 mesi

36 nel Mezzogiorno

2016 Sino a 50 12 mesi

Oltre i 50 18 mesi

Oltre i 40 e sino a 50

18 mesi

Solo per il Mezzogiorno

Oltre i 50 24 mesi

Tutele IN COSTANZA di rapporto

di lavoro

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 37

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CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (settore industria e indotto).- Nessuna variazione prevista ( Utilizzo 52 settimane nelle ultime

104).

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (settore industria e indotto +15 dip.).

- Cassa integrazione per crisi aziendale e cessazione attività invariata.

- Cassa integrazione per riorganizzazione aziendale invariata.- Cassa integrazione ristrutturazione aziendale invariata.- Cassa integrazione procedure concorsuali prevista sino al

31.12.2015 solo in caso di reale possibile ripresa dell’attività lavorativa e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi, definiti con DM del Ministero del Lavoro (come mod. da L. 134/2012). Abolizione dal 01.01.2016.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (aziende sino a 15 dip. e non coperte da Cigo/Cigs).

- Periodo residuale transitorio per il 2013-2016 in deroga alla normativa vigente, per una durata non superiore a 12 mesi annui , con ammissioni di proroghe con riduzione del trattamento (riduzione 10% prima proroga – 30% seconda proroga – 40% proroghe successive).

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Art. 2 L.92/2012

Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Istituzione di fondi solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla Cigo o Cigs con + 15 dip.;

Entro il 18.01.2013 le OO.SS. devono stipulare le intese per la costituzione dei fondi; Entro il 18.04.2013 i fondi devono essere istituiti presso l’Inps, Previsti per i casi di sospensione e riduzione attività lavorativa; Finanziamento: aliquota 0,30% sulle retribuzioni imponibili previdenziali (dal 2017??).

TIPOLOGIE DI FONDI BILATERIALI

1. Fondi solidarietà bilaterali ORDINARI2. Fondi solidarietà bilaterali ALTERNATIVI3. Fondi solidarietà bilaterali RESIDUALI (Istituiti dal Min. Lav. qualora entro il

31.03.2013 non siano stati creati i precedenti).

CONTRIBUZIONE DOVUTA AI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

• Aliquote di finanziamento stabilite dai decreti istitutivi e ripartite per 2/3 datore e 1/3 lavoratore.

• Aliquota: - non inferiore allo 0,30% / 1,5%; - la contribuzione potrà assorbire l’aliquota per i fondi formazione

interprofessionali.

Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro

39

Art. 2 L.92/2012

PRESTAZIONI DEI FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

• Per le stesse cause di intervento previste per la Cigo;• Assicurare un assegno ordinario pari all’integrazione salariale di durata

non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da considerare in un biennio mobile;

a titolo esemplificativo: 52 sett. anno – 4 sett. di ferie = 48 sett. lavorabili48 sett. lavorabili x 40 ore/ sett. = 1.920 ore/anno lavorabili x 2 = 3.840 ore/biennio lavorabili3.840 ore/biennio lavorabili / 8 = 480 ore / 160 mese = 3 mesi (ex 90gg)

Altre prestazioni facoltative:• Prestazioni integrative rispetto a quanto garantito dall’Aspi;• Assegni straordinari per il sostegno al reddito nei processi di

incentivazione all’esodo, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;

• Contributi al finanziamento per programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale (anche in concomitanza con interventi promossi da Fondi nazionali o Europei).

Tutela in COSTANZA di rapporto di lavoro

40

Art. 2 L.92/2012

FLESSIBILITA’

IN USCITA

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 41

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• Dimissioni• Impossibilità sopravvenuta o forza maggiore• Licenziamento• Mancato superamento periodo di prova• Decesso del lavoratore• Raggiungimento requisiti pensione di vecchiaia• Risoluzione consensuale• Scadenza del termine

LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

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LE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO

Individuale (L. 604/66)

Individuale plurimo (meno di 5 in 120 giorni)

Disciplinare ( art. 7 Dpr 300/70)

Collettivo (L. 223/91)

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I LIMITI SOSTANZIALIIl principio della causalità del recesso

GIUSTA CAUSA(2119 c.c.)

• Causa che non consente

la prosecuzione, neanche provvisoria, del

rapporto di lavoro

GIUSTIFICATO MOTIVO

(L. 604/1966)

• SoggettivoNotevole inadempimento

• Oggettivo

Ragioni inerenti l’impresa e il suo

regolare funzionamento

44

La nozione di giusta causa

• Secondo una prima interpretazione dottrinale: a) il gravissimo inadempimento; b) qualsiasi altra circostanza o situazione esterna grave.

• Secondo una seconda interpretazione dottrinale: a) solo gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali e irrilevanza delle cause esterne

45

La nozione di giustificato motivo:

• Oggettivo:

Ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione

del lavoro e al regolare funzionamento di essa

• Soggettivo:

- notevole inadempimento

degli obblighi contrattuali(es: inosservanza norme

sicurezza, ritardi reiterati, assenze ingiustificate)Insindacabilità delle

scelte datoriali – libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.)

46

Licenziamento disciplinare

Contestazione dell’addebito Difesa del lavoratore assistito

Adozione del provvedimento, nel rispetto del CCNL e dei regolamenti/codici

disciplinari aziendali

Obblighi procedurali

Licenziamentonulloviolazione

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L’impugnativa del licenziamento

Art. 6, l. 604/1966:- Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza

entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione.

L’impugnativa può essere: GIUDIZIALE: tramite azione legale;

STRAGIUDIZIALE: qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore (art. 6, l. 604/1966).

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Unità produttive

fino a 15 dipendenti

Unità con più

di 15 dipendentio datori

con più di 60 dipendenti nella provincia

Area della stabilitàobbligatoria:

alternativa rimessa al datore di lavoro

Area della stabilità reale:

ordine giudiziale di reintegra

In riferimento alle dimensioni delle unità produttive

LE TUTALE APPLICABILI

49

la RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

La Riforma non incide sui requisiti sostanziali di validità del licenziamento.

Novità:1. Obbligo di motivazione contestuale;2. Rimodulazione delle sanzioni per i licenziamenti

disciplinari, discriminatori , individuali illegittimi e art. 18 dpr 300/70;

3. Introduzione della fattispecie di «licenziamento economico»;

4. Abbreviazione dei termini per il deposito del ricorso al giudice (dopo l’impugnazione stragiudiziale)

50

OBBLIGO MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Art. 2 L. 604/1966 : le motivazioni del licenziamento potevano essere fornite in un momento successivo, a seguito di richiesta da parte del lavoratore (nei 15 giorni successivi rispetto alla data di comminazione del licenziamento) ed entro un termine di 7 giorni

L. 92/2012

La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione

dei motivi che lo hanno determinato

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

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Le sanzioni per licenziamento illegittimo

ANTE RIFORMA

Vecchio art. 18 Statuto dei Lavoratori: unica sanzione in caso di licenziamento intimato in violazione dei dettami di legge nelle aziende con più di 15 dipendenti- Reintegrazione posto di lavoro / risarcimento del danno (o indennità alternativa alla reintegrazione)

RIFORMA INTRODUZIONE DI QUATTRO REGIMI SANZIONATORI, TRA I QUALI IL GIUDICE PUO’ SCEGLIERE IN BASE ALLA FATTISPECIE

1. Reintegrazione con risarcimento integrale delle mensilità perdute dal licenziamento alla reintegrazione (con un minimo di 5 mensilità) – deduzione aliunde perceptum – facoltà del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità).

2. Reintegrazione con risarcimento massimo pari a 12 mensilità – deduzione aliunde perceptum – deduzione retribuzioni che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con normale diligenza alla ricerca di una nuova occupazione - facoltà del lavoratore per indennità sostitutiva della reintegrazione (15 mensilità).

3. Indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata dal giudice tra 12 e 24 mensilità - Criteri: anzianità dipendente, dimensione attività economica, comportamento del dipendente, condizioni delle parti – il rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data di licenziamento.

4. Indennità risarcitoria omnicomprensiva da 6 a 12 mensilità – il rapporto viene dichiarato risolto dalla data di licenziamento.

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

52

ESEMPIO 1LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO art. 18, commi 1-3 del nuovo testo• intimato per motivi discriminatori (razza, religione, sesso, convinzioni politiche etc);• in costanza di matrimonio;• in violazione delle disposizioni T.U. a tutela di maternità e paternità;• nullo per espressa previsione di legge;• per motivo illecito;• comminato in forma orale.

Sanzioni applicabili:• Reintegrazione (a prescindere dal numero dei dipendenti) - in alternativa, su

richiesta del lavoratore entro 30 gg dal deposito della sentenza, indennità pari a 15 mensilità

• In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria nella misura minima di 5 mensilità pari alla retribuzione spettante dalla data del licenziamento alla data della reintegra (dedotto aliunde perceptum e percipiendium);

• In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle somme riconosciute al dipendente

Ambito di applicazione:• Tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori, a prescindere dalla dimensione

occupazionale, per tutti i dipendenti (dirigenti compresi).NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende

servizio entro 30 giorni dall’invito datoriale

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON REINTEGRO art. 18, comma 4 del nuovo testoIl licenziamento viene intimato sulla base di giustificato motivo soggettivo o giusta causa, ma il giudice ritiene che non ricorrano gli estremi per uno dei seguenti motivi:• Insussistenza del fatto contestato;• Il fatto non rientra tra le condotte che danno adito al licenziamento secondo CCNL o

codici aziendali.

Sanzioni applicabili:• Reintegrazione - in alternativa, su richiesta del lavoratore entro 30 gg dal deposito

della sentenza, indennità pari a 15 mensilità;• In aggiunta alla reintegrazione o all’indennità sostitutiva, indennità risarcitoria pari

ad un massimo di 12 mensilità (dedotto aliunde perceptum e quanto il lavoratore avrebbe percepito da nuova occupazione da cercarsi con normale diligenza – cd aliunde percipiendum)

• In aggiunta il datore di lavoro dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la reintegra

Ambito di applicazione:• TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip.

(5 in agricoltura).NB: l’obbligo di reintegrazione si intende risolto se il dipendente non riprende

servizio entro 30 giorni dall’invito datoriale.

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 2

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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA REINTEGRO art. 18, comma 5 del nuovo testo

Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa ma per ragioni diverse da quelle esposte nell’esempio 2.

Sanzioni applicabili:• Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo

variabile tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;• L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del

lavoratore, della dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione delle parti (il giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati).

Ambito di applicazione:

• TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura).

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 3

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LICENZIAMENTO ECONOMICO (intimato per ragioni di carattere tecnico-organizzativo)

Il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo.

Sanzioni applicabili:• Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra

12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto esente da contribuzione.• L’indennità viene determinata tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, della

dimensione occupazionale, dell’attività economica e alla condizione delle parti (il giudice deve riportare nella sentenza i criteri adottati)

• Il giudice deve tenere conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di nuova occupazione

Ambito di applicazione:

• TUTELA REALE: Per i datori, anche non imprenditori, che occupano più di 15 dip. (5 in agricoltura) e nel limite di 4 licenziamenti (oltre scatta la procedura di mobilità L. 223/91)

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 4

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LICENZIAMENTO AFFETTO DA VIZI FORMALI

• Vizio di motivazione art. 2, comma 2, L. 604/1966 (mancanza motivi)

• Vizio di procedura disciplinare art. 7 L.300/70 o art. 7 L. 604/1966

Sanzioni applicabili:

• Pagamento di indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 6 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto

• L’indennità viene determinata tenendo conto della gravità del vizio (obbligo di motivazione da parte del giudice).

• Non c’è reintegra.

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012) ESEMPIO 5

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La procedura di conciliazione preventiva

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro:• cui si applica la tutela reale (+ 15 dipendenti).• deve essere preceduto da una comunicazione preventiva alla DTL dove ha

sede l’unità produttiva.

OPERATIVITA’DATORE DI LAVORO : - Comunica alla DTL l’intenzione di procedere al licenziamento per g.m.o., indicando i motivi del licenziamento e illustrando le misure intraprese per la ricollocazione e la salvaguardia del posto

di lavoro.DTL : - convoca le parti entro 7 giorni.PROCEDURA : - da concludersi entro 20 giorni dalla richiesta di convocazione.LICENZIAMENTO : - può essere intimato dopo che sia decorso il termine di conclusione della procedura o se il tentativo fallisce.

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

58

L’impugnazione del licenziamento

Comunicazione del licenziamento

Impugnazione stragiudiziale

Deposito del ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro

Entro 60 giorni

Entro 180 giorni (non più 270 come previsti dal Collegato Lavoro L. 183/2010)

La RIFORMA FORNERO (L.92/2012)

59

ALTRE DISPOSIZION

I

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ESODO LAVORATORI ANZIANI.

CONDIZIONI• Nei casi di eccedenza di personale;• Azienda con più di 15 dipendenti;• Lavoratori che raggiungono i requisiti pensionistici nei 4 anni successivi alla

cessazione.

MISURA• L’azienda corrisponde ai lavoratori interessati un prestazione incentivante

all’esodo di pari importo al trattamento di pensione;• L’azienda corrisponde all’Inps la contribuzione figurativa;• L’azienda corrisponde mensilmente la provvista per la prestazione e per la

contribuzione figurativa.

OBBLIGHI e TUTELE• Il datore presenta domanda di autorizzazione all’Inps;• L’azienda deve presentare apposita fidejussione bancaria a garanzia della

solvibilità degli obblighi;• In caso di mancato versamento della provvista l’Inps non eroga le prestazioni e

dopo 180 escute la fidejussione.

Assunzioni agevolate

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Art. 4, c.1-7

LAVORATORI CON ALMENO 50 ANNI DI ETA’: disoccupati dal oltre 12 mesi; a decorrere dal 1 gennaio 2013;1. Assunzione a tempo determinato anche in somministrazione

(anche parti time) : Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 12 mesi.2. Trasformazione a tempo indeterminato (anche parti time) :la riduzione del 50% si prolunga sino al 18° mese dalla data di assunzione.3. Assunzione a tempo indeterminato (anche parti time): Riduzione del 50% contribuzione carico datore per 18 mesi.

Disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 dell’art.4, si applicano anche:• nel rispetto del regolamento Cee 800/2008, alle assunzioni di donne di

qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali U.E;

• alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Assunzioni agevolate

62

Art. 4, c.8-15

DECADENZA INCENTIVI ( in aggiunta alle cause già in vigore).Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi quelli di cui:- art. 8, comma9, L.407/90- art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91- art. 25, comma 9 , L. 223/91a) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente

stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione;

b) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione;

c) Se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni presso diverse unità produttive;

d) Con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro.

Assunzioni agevolate

63

Art. 4, c.8-15

CUMULO PERIODI.Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata:- si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in

favore dello stesso soggetto , a titolo subordinato o somministrato;- non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo

stesso lavoratore verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.

Modifica art. 8, c.9, L 407/1990.• Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano

effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010).

COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE.• L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie

inerenti l’instaurazione e la modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Assunzioni agevolate

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Art. 4, c.8-15

LA SICUREZZA NEI

RAPPORTI DI

LAVORO

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 65

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Prospetto di raccordo

Arrivederci alla prossima …. manovra !

F i n e

Francesco Geria – Consulente del Lavoro 66