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Riforma del diritto di famiglia Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 recante modifiche al codice civile in materia di filiazione in vigore dal 7 febbraio 2014

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Riforma del diritto di famiglia

Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154recante modifiche al codice civile in materia di filiazione

in vigore dal 7 febbraio 2014

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Le parole “figlio legittimo” e “figlio naturale” sono rispettivamente sostituite con le parole “figlio nato nel matrimonio” e “figlio nato fuori dal matrimonio”.

Principio dell’ unicità dello stato di figlio

Art. 1

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Crisi della coppia genitoriale: disciplina sostanziale uniforme Dalla L.54/06 (art.4) alla riforma della filiazione Riforma filiazione: introduzione dei nuovi artt.337

bis-337 octies c.c. Affidamento condiviso ed esclusivo (regola-

eccezione) Art.315 c.c. Tutti i figli hanno lo stesso stato

giuridico Art.74 c.c. La parentela è il vincolo tra le persone che

discendono dallo stesso stipite sia in caso di filiazione dentro che fuori il matrimonio. Sia nel caso di figlio adottivo.

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Titolo IX “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”

Capo I “Dei diritti e dei doveri del figlio”

(artt. 315 – 337 c.c.)

Capo II “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di

separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero

all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio”

(artt. 337-bis – 337-octies c.c.)Corpus iuris unico comune per i rapporti genitoriali con i figli

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Dalla “potestà genitoriale” alla “responsabilità genitoriale”

Potere dei genitori di disporre e dirigere l’attività dei figli;

Viene meno con la maggiore età o all’emancipazione del figlio (art. 316, 1°co. c.c.).

Rapporto paritario tra genitori e figli (v. art. 315-bis c.c.);

Scompare qualsiasi termine finale di responsabilità, fatta eccezione per alcuni aspetti particolari:

Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o la dimora assegnatagli unicamente sino alla maggiore età o all’emancipazione del minore stesso (art. 318 c.c.);

I genitori titolari della responsabilità genitoriale esercitano l’usufrutto dei beni del figlio a favore dello stesso sino alla maggiore età o all’emancipazione del minore (art. 324 c.c.).

Potestà genitoriale Responsabilità genitoriale

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La responsabilità genitoriale- art. 316 c.c. (art. 39 D. Lgs. n. 154/2013) -

È esercitata: dal genitore che ha riconosciuto il figlio; se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori l’esercizio

spetta ad entrambi.

Il genitore non esercente tale responsabilità vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio;

È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori, i quali hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.) e di stabilire la residenza abituale.

Tuttavia, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza riguardanti il figlio, ciascun genitore può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti più idonei;

Implica l’obbligo a carico dei genitori non già di “tener conto”, quanto di RISPETTARE le capacità, l’inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;

Comporta, altresì, l’obbligo di assistenza morale;

Come in passato, non cessa in caso di separazione personale o di annullamento o scioglimento del matrimonio.

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Affidamento esclusivo

Art.337 ter ult.co.c.c. “qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art.337 quater c.c. “Il giudice può disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”..Se la domanda risulta manifestamente infondata il giudice può valutare il comportamento del genitore ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, ferma l’applicazione dell’art.96 c.p.c.

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Caso pratico

Trib.Roma sez.I 25.11.2013 n.23620 “Deve essere disposto l’affidamento esclusivo della

prole, alla luce del disinteresse manifestato dal padre nei confronti della prole, che si sia tradotto, in particolare, nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell’obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori, nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali.”

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Ascolto del minore- art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 -

• Art. 336 bis c.c.: disciplina generale;

• Art. 38 bis disp. att. c.c.: modalità di audizione.

In tutti i procedimenti in cui: debbano essere adottati provvedimenti che lo riguardano

(336-bis comma I, c.c.); si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori in

materia di affidamento (art. 337-octies comma I); dove il giudice debba designare al minore un tutore (art. 348

comma III); dove si debbano assumere le decisioni più importanti per la

sua cura personale (art. 371, n. 2); durante il procedimento di divorzio (art. 4 comma VIII, l.

898/1970).

L’ascolto del minore che abbia compiuto 12 anni – o anche una età inferiore ove capace di discernimento - diviene, di fatto, sempre obbligatorio, salvo che l’adempimento, in relazione alle peculiarità del caso concreto, sia in contrasto con l’interesse del fanciullo o manifestamente superfluo.

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Ascolto del minore- art. 53 D. Lgs. n. 154/2013 -

Competenza: Presidente del Tribunale o giudice delegato; Previa autorizzazione del giudice, è ammessa la presenza di

esperti o di ausiliari, nonché dei genitori del minore, del curatore speciale dello stesso (se già nominato) e del Pubblico Ministero;

Obbligo di redazione del processo verbale, in alternativa al quale può essere effettuata una registrazione audio-visiva;

Audizione nelle cd. «sale di ascolto» (munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensori possono partecipare all’audizione solo se autorizzati dal giudice (336-bis comma II, c.c.).

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Crisi della coppia genitoriale: profili processuali Art. 38 disp.att.c.c.(2°co.)Sono emessi dal tribunale ordinario i

provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Competenza: Tribunale Ordinario Riti: procedimento di separazione e divorzio Procedimento di affidamento e mantenimento figli nati fuori

dal matrimonio (reale equiparazione?) Regime delle impugnazioni (Cass.6319/2011)

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Rapporti con gli ascendenti- art. 42 D. Lgs. n. 154/2013 -

In tema di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione personale dei genitori l’art. 317-bis c.c. dispone che:

Gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni;

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio del diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore (Tribunale per i minorenni), affinché siano adottati i provvedimenti più idonei per l’esercizio di tale diritto, peraltro, nell’esclusivo interesse del minore stesso;

Anche a seguito della riforma deve escludersi la legittimazione dei nonni a intervenire nel giudizio di separazione o divorzio, ancorché ad adiuvandum di una delle parti o delle aspettative dei figli minori della coppia.

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Caso pratico: rischia la decadenza dalla potestà genitoriale il padre vedovo che impedisce ai suoceri di vedere i nipoti

Il caso è questo: un padre, morta prematuramente la moglie, madre del suo bambino, impedisce al piccolo di avere rapporti con i nonni materni.

Questi allora, insieme alla zia materna, si rivolgono al Tribunale per i minori ottenendo un provvedimento che li autorizza un pomeriggio a settimana ad incontrare il nipote presso la loro abitazione.

Ma la pronuncia non piace al padre che continua ad avere atteggiamenti ostativi. La vicenda giunge in Cassazione ed è qui che i giudici confermano che un padre non può impedire ai suoceri di frequentare il proprio figlio perchè questo comporterebbe privare il minore di una significativa sfera affettiva, resa ancora più importante dall'assenza della madre.La Corte sottolinea inoltre la necessità che venga ascoltato il minore all'interno del processo, nominando un curatore speciale in modo da evitare il conflitto di interessi con il padre; secondo i giudici di legittimità infatti, "è errato ritenere che l'audizione del minore possa costituire una restrizione della libertà personale, costituendo al contrario una espansione del diritto del minore alla partecipazione al procedimento che lo riguarda.

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Procedimento

Competenza: Tribunale per i Minorenni Ricorso ex art.333 c.c.: il diritto degli ascendenti

nei confronti del genitore che impedisce la serena coltivazione del legame affettivo con il minore, si inquadra quale procedimento de potestate

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Procedimenti de potestate

Art.330 c.c. DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE SUI FIGLI “Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, il giudice può disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento dei genitore che maltratta o abusa del minore”

Breve cenno agli ordini di protezione 342 BIS s.s.C.C. Art.333 c.c. CONDOTTA DEL GENITORE PREGIUDIZIEVOLE AI FIGLI “Quando la

condotta non è tale da dare luogo ad una pronuncia di decadenza ex art.330 c.c.ma appare comunque pregiudizievole per il figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i comportamenti più convenienti e può anche disporre l’allontanamento dalla di lui residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”

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Art.709 ter c.p.c. Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni

Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all’art.710 c.p.c. è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente:

1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento ei danni a carico dei uno dei genitori nei confronti dell’altro 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa

pecuniaria a favore della cassa delle Ammende.

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Profili processuali

Art.38 disp.att.c.c. “Sono di competenza del TM i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ult.co. C.c. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c. resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.”

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Di chi è la competenza per la decadenza?

Interpretazioni contrastanti: criticità del dettato normativo.

Orientamento Tm di Catania (decreto 22.05.2013) In pendenza di procedimenti separativi, divorzili o di

affidamento dei figli nati fuori da matrimonio, i provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. restano di competenza del Tribunale Minorile.

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Nuovo procedimento di riconoscimento art,250 c.c.co.4 1) Rifiuto del consenso al riconoscimento dell'altro genitore;

2) Il genitore che vuole riconoscere il figlio, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore;

3) Notifica del ricorso con cui si chiede il riconoscimento del figlio, nonostante l'opposizione.

Consideriamo l'ipotesi in cui il genitore non si opponga: a) il genitore che aveva rifiutato in consenso non propone opposizione

entro trenta giorni dalla notifica b) il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante

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In caso di opposizione

a) il genitore che aveva rifiutato in consenso propone opposizione entro trenta giorni dalla notifica

b) il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata,

c) Nel caso in cui accolga il ricorso, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante, e assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262 c.c.

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Cognome del figlio riconosciuto- art. 262 c.c. -

Resta fermo il principio secondo cui se il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio è effettuato contemporaneamente dai genitori, il figlio assume il cognome del padre.

Novità:se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre non solo aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, ma anche anteponendolo a questo;

se il cognome al figlio è stato attribuito dall’ufficiale di stato civile e la filiazione nei confronti del genitore sia stata accertata o riconosciuta successivamente, il figlio assume il cognome del padre, nel caso in cui il riconoscimento sia attuato da entrambi i genitori o quello dal genitore che lo ha riconosciuto, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello attribuitogli dall’ufficiale giudiziale di stato civile, salva l’eventualità che il cognome attribuitogli dall’ufficiale di stato civile sia divenuto autonomo segno della sua identità personale.

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Figli incestuosiart. 22 D. Lgs. n. 154/2013

Il nostro ordinamento ammetteva in passato il riconoscimento (atto con il quale i genitori trasformano il fatto della procreazione in un rapporto di filiazione rilevante per il diritto) dei figli incestuosi solo nel caso in cui al tempo del concepimento i genitori ignoravano il rapporto di parentela tra loro.

Se solo uno dei genitori era in buona fede il riconoscimento poteva essere fatto esclusivamente da lui.

A prescindere dalla buona o cattiva fede dei genitori, il figlio nato da persone, tra le quali esiste “un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta”, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Ante riforma Post riforma

Viene meno il divieto di riconoscimento dei figli incestuosi.

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Successioni: Il diritto di commutazione