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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 25 concernente il settore Ricerca e sviluppo Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre 2010

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

a+ Accademie svizzere delle scienzeAFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloASSM Accademia Svizzera delle Scienze MedicheASSMS Accademia svizzera di scienze morali e socialiASST Accademia svizzera delle scienze tecnicheCOST Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnicacpv. capoversoCTI Commissione per la tecnologia e l‘innovazioneFF Foglio federaleFNS Fondo nazionale svizzeroIVA Imposta sul valore aggiuntolett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)n. numeroN.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAPF Politecnico federaleOIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)RS Raccolta sistematica del diritto federaleSCNAT Accademia di scienze naturaliSER Segreteria di Stato per l‘educazione e la ricerca

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Ricerca e sviluppo

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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

La presente info IVA si fonda sulla LIVA e sull’OIVA, entrambe entrate in vigore il 1° gennaio 2010, ed è valevole da tale data. Le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 set-tembre 1999, che non corrispondono al contenuto della presente pubblica-zione, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull’IVA e riferite a fattispecie verificatesi tra il 1° gen-naio 2001 e il 31 dicembre 2009.

La presente info IVA tratta ancora espressamente solo le questioni specifiche legate al settore della ricerca e dello sviluppo e si rivolge ai fornitori di presta-zioni (prestatori) attivi in tali ambiti e che hanno sede o domicilio in territorio svizzero o all’estero, nonché ai destinatari di prestazioni simili aventi sede o domiciliati in territorio svizzero. Le spiegazioni si basano sulle seguenti dispo-sizioni legali concernenti questo settore: articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA, così come gli articoli 13, 29 lettera c e 30 OIVA.

Trovate ulteriori informazioni su determinati temi (p. es. assoggettamento, controprestazione, deduzione dell’imposta precedente) nelle corrispondenti info IVA.

Le informazioni contenute nella presente info IVA devono essere considerate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA. La pubblicazione dovrebbe permettere ai contribuenti e ai loro rappresentanti di salvaguardare i propri diritti e adempiere i propri obblighi in materia di IVA.

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

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Indice delle materie

1 Definizioni di ricerca, sviluppo e analisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.1 Ricerca fondamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.2 Ricerca fondamentale orientata all’applicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.3 Ricerca applicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Sviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.1 Sviluppo della tecnologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.2 Presviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.3 Sviluppo di prodotti e processi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Analisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2 Trattamento fiscale di prestazioni di ricerca, sviluppo e analisi . . . . . . . . . . . . . . . 92.1 Quadro generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.2 Ricerca e sviluppo sulla base di un rapporto di prestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.2.1 Diritto di utilizzazione (diritto esclusivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.2.2 Ricerca e sviluppo su mandato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.2.3 Luogo della prestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.3 Contributi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.3.1 Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.3.2 Speciali tipi di rapporto per i contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.4 Prestazioni di analisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.5 Metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3 Cooperazione in materia di formazione e ricerca secondo l’articolo 13 OIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.1 Istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’articolo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale (art. 13 cpv. 2 lett. a OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.2 Organizzazioni di pubblica utilità secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA (art. 13 cpv. 2 lett. b OIVA) e gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica (art. 13 cpv. 2 lett. c OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3.3 Istituti di formazione e ricerca esteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Allegati

I Panoramica schematica relativa alle prestazioni di ricerca e sviluppo . . . . . . . . . . 20

II Ricerca e sviluppo sulla base di un rapporto di prestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

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Ricerca e sviluppo

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1 Definizioni di ricerca, sviluppo e analisi1.1 Ricerca

Le prestazioni nell’ambito della ricerca includono tutte le attività di ricerca, quali ad esempio la ricerca fondamentale, la ricerca fondamentale orientata all’applicazione e la ricerca applicata, che vengono svolte da organismi di diritto pubblico o privati.

1.1.1 Ricerca fondamentale

La ricerca fondamentale è la ricerca relativa all’acquisizione generale di conoscenze senza che esse siano orientate a un’applicazione specifica. La ricerca fondamentale funge da ampliamento delle conoscenze scientifiche e costituisce le fondamenta della ricerca applicata.

1.1.2 Ricerca fondamentale orientata all’applicazione

La ricerca di base orientata all’applicazione è la continuazione della ricerca fondamentale. Coniuga la ricerca fondamentale con la ricerca applicata, mirando a un beneficio concreto ancora da sviluppare, di natura economica, tecnica, medica, sociale o culturale.

1.1.3 Ricerca applicata

La ricerca applicata pone in primo piano l’applicazione specifica o l’utilizzo in ambito economico, tecnico, medico, sociale o culturale.

1.2 Sviluppo1.2.1 Sviluppo della tecnologia

Lo sviluppo della tecnologia si occupa dell’acquisizione e del costante svi-luppo di conoscenze e capacità, puntando sulla soluzione di problemi pratici con l’aiuto della tecnica. A tale scopo utilizza i risultati derivanti da ricerca fondamentale, conoscenze orientate all’applicazione ed esperienze pratiche. L’obiettivo consiste nella costituzione e cura dei potenziali di rendimento tecnologico, ovvero delle competenze distintive in materia di tecnologia che consentono le applicazioni pratiche dirette.

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1.2.2 Presviluppo

Il presviluppo è la fase di preparazione dello sviluppo di prodotti di serie e orientati al mercato. Viene valutata la realizzazione di nuove tecnologie in prodotti e processi. Si definiscono concetti di prodotto e si creano modelli di funzione. Il presviluppo ha l’obiettivo di anticipare il rischio tecnico dei pro-getti relativi allo sviluppo di serie o di mercato. Nel presviluppo si esamina la trasferibilità di nuovi principi d’azione della ricerca (non industriale) su un assortimento di prodotti, attraverso la concentrazione su componenti di costruzione e prodotti complessi e molto rischiosi che impediscono un’intro-duzione ampiamente sicura e rapida.

La gestione dell’innovazione con la sua derivazione dalla strategia aziendale è collocata nel presviluppo. Con una gestione sistematica delle idee mediante l’applicazione di tecniche di creatività, il presviluppo agisce sull’intera impresa per creare nuove idee di prodotto.

1.2.3 Sviluppo di prodotti e processi

In questa (ultima) fase, tutti i potenziali finora creati (conoscenze, capacità, processi, prototipi di prodotti) vengono trasformati in prodotti o processi concreti e smerciabili. L’obiettivo è l’introduzione nel mercato di un prodotto nuovo o modificato.

1.3 Analisi

L’analisi è l’esame sistematico di un bene o di una situazione, con riferimento a tutti o a singoli fattori o componenti. L’analisi non apporta tuttavia qualcosa di nuovo dal punto di vista intellettuale e creativo. La prestazione di analisi consiste nella classificazione, valutazione e perizia di un bene o di una situa-zione, allo scopo di fissare i corrispondenti risultati in un rapporto (p. es. stima del valore di francobolli, oggetti d’antiquariato o veicoli d’epoca, analisi di risultati di votazioni, analisi biochimiche delle acque lacustri, analisi di mate-riali da parte di laboratori).

Esempi:l unlaboratoriostudia(analizza),sumandatodiun’industriafarmaceutica,

lacomposizionechimicadimedicinali;l unproduttoredibirraincaricaunasocietàdisondare(analizzare)l’abitu-

dinedeigiovanineiconfrontidellabirraalcolicaeanalcolica,inquantoèintenzionatoaprodurreunnuovotipodibirraanalcolica;

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l unasocietàprivatadiricercheanalizzasuincaricodell'associazionedeifabbricantidisigarette,leabitudinialfumodeigiovani.Irisultatidell'ana-lisisonomessiadisposizionedellecerchieinteressate;

l unateneoanalizza,percontodellaConfederazione,irisultatidiunavotazione.

2 Trattamento fiscale di prestazioni di ricerca, sviluppo e analisi2.1 Quadro generale

Per la valutazione del trattamento fiscale occorre innanzitutto verificare se l’attività di ricerca e sviluppo è di natura imprenditoriale. Se l’attività di ricerca e sviluppo di un’impresa avviene nel suo ambito imprenditoriale, questa è sostanzialmente di natura imprenditoriale.

Se le prestazioni di ricerca e sviluppo vengono eseguite dietro contropresta-zione, sussiste un rapporto di prestazione e la controprestazione è imponibile (F cifra 2.2). Non vi rientrano tuttavia i contributi di sostegno alla ricerca e allo sviluppo. Questo tipo di contributi non costituisce infatti una contropre-stazione per una prestazione concreta. In mancanza di un rapporto di presta-zione, questi contributi non soggiacciono pertanto all’imposta (F cifra 2.3).

Le prestazioni di analisi sono prestazioni imponibili. Se esse vengono eseguite nell’ambito di una ricerca e uno sviluppo, è determinante il trattamento fiscale relativo alla ricerca e allo sviluppo (F cifra 2.4).

L’imposta precedente può essere dedotta sulle prestazioni eseguite nell’am-bito dell’attività imprenditoriale, a patto che i costi e gli investimenti gravati d’imposta precedente non siano destinati a prestazioni escluse dall’imposta. Un’azienda che ottiene contributi per la ricerca dalla collettività pubblica (sussidi) è tenuta a ridurre proporzionalmente la deduzione dell’imposta precedente. Se la collettività pubblica dispone di un diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se si tratta di ricerca su mandato, non vi è alcun sussidio, ma una controprestazione imponibile per una prestazione concreta. Altri contributi che non rappresentano una controprestazione per una presta-zione concreta (p. es. doni) non comportano una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.

F A tale proposito è contenuto un riepilogo nell'allegato I.

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2.2 Ricerca e sviluppo sulla base di un rapporto di prestazione

Prestazioni di ricerca e sviluppo eseguite a titolo oneroso sono imponibili all’aliquota normale se

l a chi versa contributi spetta un diritto di utilizzazione (F cifra 2.2.1) sui risultati di ricerca e sviluppo; oppure

l la prestazione di ricerca e sviluppo viene erogata su mandato e per i bisogni del committente (ricerca su mandato); il committente beneficia direttamente dei risultati (F cifra 2.2.2).

Per la determinazione dell’imponibilità è irrilevante se il risultato di questo tipo di prestazione potrà in seguito essere utilizzato o no dal committente.

I risultati delle prestazioni di ricerca e sviluppo possono ad esempio consistere in rapporti, verbali, calcoli, piani e/o prototipi.

2.2.1 Diritto di utilizzazione (diritto esclusivo)

I contributi per una prestazione di ricerca e sviluppo, sulla quale chi versa i contributi ha un diritto esclusivo, sono imponibili all’aliquota normale. Sus-siste un diritto esclusivo ai fini dell’IVA se chi versa i contributi ottiene un diritto di utilizzazione.

Il diritto di utilizzazione è il diritto esclusivo di chi versa i contributi a utilizzare i risultati della ricerca. Se più soggetti che versano contributi dispongono contemporaneamente di un diritto di utilizzazione, quest‘ultimo è conside-rato dall‘AFC alla stregua di un diritto di utilizzazione esclusivo. Se uno o più soggetti che versano i contributi si assicurano esclusivamente questo diritto di utilizzare i risultati della ricerca, per il beneficiario del contributo si tratta sempre di una prestazione imponibile all‘aliquota normale, a prescindere se il diritto di utilizzazione sussista, per intero o in parte, a tempo determinato o indeterminato.

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Se le condizioni generali di contratto per i mandati di prestazioni di servizi di collettività pubbliche costituiscono parte integrante dei contratti di presta-zione e se un‘eventuale clausola ivi contenuta sulla trasferibilità della pro-prietà intellettuale al committente non viene espressamente esclusa, il diritto di utilizzazione passa automaticamente a chi versa i contributi.

N Se il diritto di utilizzazione non è trasfertito o non è un componente delle condizioni generali di contratto, si deve provare se esiste eventualmente una ricerca o uno sviluppo su mandato (F cifra 2.2.2).

Nel caso di una fondazione, il cui scopo consiste nella ricerca per conto del finanziatore della fondazione, al quale spettano anche i diritti di utilizzazione della ricerca, il capitale di fondazione e altri contributi alla fondazione sono considerati come controprestazione per le prestazioni di ricerca e la fonda-zione può pertanto effettuare la deduzione dell’imposta precedente.

EsempiDiritti di utilizzazionel Unateneofaricercasurivestimentiinplasticaperlaconservazionedi

diversialimenti.Glioccorronosovvenzioniperilfinanziamentoelaricercaeliottienedaunagrandeaziendaalimentare,laqualeperilfinanzia-mentoponelacondizionedeldirittodiutilizzazionedeirisultatidiricerca.L'ateneoaccettal'incarico.Gliintroitichel'ateneoricevedall'aziendaalimentaresonoimponibiliall'aliquotanormale,inquantol'aziendaalimentaredisponedeldirittodiutilizzazioneesclusivodeirisultati.Illuogodellaprestazionediricercasitrovapressolasededell'ateneocheeffettualaricerca(F cifra2.2.3).

l L'Ufficiofederaledellestradefinanziaunteamdiricercaperlosviluppodinuovimaterialisicuripertutedamotociclista.Poichél'ufficiofederalenonrichiedealcundirittodiutilizzazione,ilcontributo(sussidio)dell'ufficiofederalenonèimponibile.Inseguitoaisussidioccorreridurreladedu-zionedell'impostaprecedentesuglioneriperlaricerca.

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2.2.2 Ricerca e sviluppo su mandato

Una ricerca su mandato viene eseguita su mandato e per i bisogni del com-mittente. Questo tipo di ricerca e sviluppo pone in primo piano l’aspetto di consulenza della prestazione. Essa serve al committente come guida decisio-nale per risolvere questioni concrete di natura economica, tecnica, medica, sociale, culturale o giuridica. Una ricerca su mandato può pertanto essere equiparata a una prestazione di consulenza ed è imponibile all’aliquota normale.

Sia la collettività pubblica, sia le aziende private possono commissionare una ricerca su mandato. Di regola, la ricerca su mandato viene utilizzata nell’am-bito della ricerca applicata.

EsempiRicerca su mandato - ricerca intesa come prestazioni di consulenzal Unfabbricantediimpiantisolariincaricaunostudiod'ingegneriadi

trovare,nell'ambitodiunprogettodiricerca,materialipiùefficaciperlarealizzazionediimpiantisolari.

l Un'impresaditrasportiincaricaunafabbricadimacchinedisviluppareunanuovalocomotivapertrenimerci.

l Unufficiofederaleconferisceaunasocietàdiconsulenzel'incaricodielaborareproposteinvistadiunariorganizzazionedell'ufficio,alloscopodimiglioraresostanzialmentel'efficienzael'orientamentoallaclientela.

Nei casi descritti, la ricerca (il fatto di cercare e acquisire nuove conoscenze) è fatta sia su mandato sia per bisogni concreti di chi versa il denaro. I paga-menti sono pertanto imponibili all‘aliquota normale.

Qualora la ricerca avvenga soltanto su mandato, ma non per i bisogni del committente, l‘indennizzo è considerato come contributo alla ricerca e allo sviluppo (F cifra 2.3).

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2.2.3 Luogo della prestazione

Una prestazione di ricerca e sviluppo, come descritta alla cifra 2.2.1, che non rientra nell‘ambito della consulenza, è considerata effettuata nel luogo in cui l’attività è effettivamente svolta (art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA).

Il luogo della prestazione di servizi di una ricerca su mandato, invece, è deter-minato – analogamente alla consulenza – secondo il principio del luogo del destinatario. È considerato quindi luogo della ricerca su mandato quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa (art. 8 cpv. 1 LIVA).

F A tale proposito è contenuto un riepilogo nell'allegato II.

In caso di dubbi, quale luogo della prestazione di servizi viene considerato il luogo del destinatario. Il luogo dell’esecuzione dell’attività si applica solo quando si tratta esclusivamente di una prestazione di servizi scientifica senza componente di consulenza.

2.3 Contributi per il sostegno della ricerca e dello sviluppo2.3.1 Considerazioni generali

I contributi delle collettività pubbliche volti a sostenere progetti di ricerca e sviluppo, versati segnatamente alle università (settore dei PF, università canto-nali, scuole universitarie professionali secondo la legge sulle scuole universi-tarie professionali, nonché alte scuole pedagogiche) e istituzioni di ricerca analoghe, contano come contributi di ricerca (sussidi) e quindi fanno parte delle non controprestazioni secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA e l’articolo 29 lettera c OIVA, se alla collettività pubblica che versa i contributi non spetta alcun diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato. La prestazione di ricerca e sviluppo non è imponibile. Anche la menzione di chi versa i contributi in forma neutra in pubblicazioni relative alla ricerca e allo sviluppo effettuati non costituisce una controprestazione (art. 3 lett. i LIVA; F info IVA “Sussidi e doni”).

I contributi versati da soggetti diversi dalle collettività pubbliche per il sostegno della ricerca sono considerati doni ai sensi degli articoli 3 lettera i e 18 capoverso 2 lettera d IVA, se al soggetto non considerato collettività pubblica non spetta alcun diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca o se non si tratta di una ricerca su mandato.

Per quanto concerne i diritti di utilizzazione si rimanda alla cifra 2.2.

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Se le non controprestazioni sono sussidi o altri contributi di diritto pubblico, le imposte precedenti devono essere ridotte in proporzione. Questa riduzione non deve tuttavia essere effettuata dal primo beneficiario (p. es. leading house), ma dal beneficiario finale (art. 30 cpv. 2 OIVA), poiché la mera tra-smissione di sussidi costituisce soltanto un passaggio transitorio. Il distribu-tore è tenuto a indicare al beneficiario (intermedio) che si tratta soltanto di una trasmissione di sussidi.

EsempioUngruppodiricercatoririceve1000000difranchidisussididallaConfedera-zione.L‘importocomplessivovieneversatoallaASA(leadinghouse).LaASAmantienelasuaquotadi500000franchidisussidietrasmettel‘importorimanenteaglialtriduepartecipantidelgruppodiricercatori:300000franchiallaBSAe200000franchiallafondazioneC.Perlariduzionedelladedu-zionedell‘impostaprecedente,laASAdeveconsiderarel‘importodi500000franchienoniltotaledi1000000franchi,laBSA300000franchielafondazioneC200000franchi.

Inquestoesempiolaricercaèconsiderataprestazionediservizioeffettuatanelluogoincuil’attivitàvieneeffettivamentesvolta(art.8cpv.2lett.cLIVA).

EsempiRicerca fondamentale e ricerca applicataNeiseguenticasilaricerca(cercareeacquisirenuoveconoscenze)è,sì,svoltainesecuzionediunmandato,manonunicamenteperibisogniconcretidichiversaicontributi.Sechiversaicontributinonsiassicuraidirittidiutilizza-zionesuirisultatidellaricercaesenonvièunasponsorizzazioneimponibile(FinfoIVA“Sussidiedoni”),ipagamentinonsonoimponibili.Illuogodellaprestazioneèdeterminatosecondol’articolo8capoverso1LIVA(principiodelluogodeldestinatario).

l Un’universitàèincaricatadaunufficiofederaledistudiare(ricercare)leripercussionidelbuconell’ozonosullasalutedellapopolazione.

l Un’associazioneèincaricatadaunufficiofederaledistudiare(ricercare)leripercussionidellerotondesultrafficostradale.

Neicasidescrittiicontributisonosussidichecomportanounariduzionedelladeduzionedell’impostaprecedente.

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Negliesempiseguenti,laricerca(ilfattodicercareeacquisirenuovecono-scenze)nonèeffettuataperibisognidichiversaicontributi,mairisultatipossonoservireaibisogniconcretidichiversaicontributi.Sechiversaicontributinonsiassicuraidirittidiutilizzazionesuirisultatidellaricercaesenonvièunasponsorizzazioneimponibile(FinfoIVA“Sussidiedoni”),ipagamentinonsonoimponibili.Illuogodellaprestazioneèdeterminatosecondol’articolo8capoverso2letteracLIVA(luogodell’esecuzionedell’atti-vità).

l Unistitutodiricerchesioccupadiricercafondamentalenell’ambitodellaricercasulcancroericeveregolarmentecontributidaunufficiofederale,senzaaltrecondizioniall’infuoridelvincolocheicontributisianodestinatiallaricercainquestosettore.

l Unufficiofederalesostienefinanziariamenteunostudioprivatocheanalizzaleconseguenzedelconsumotelevisivosulrendimentoscolasticodeigiovani.

l Uncostruttorediautomobiliricevelarichiestadiun’universitàdisostegnonell’ambitodellaricercadienergiealternative.Atalfineilcostruttoreversaundeterminatoimportosenzaporrealtrecondizioni.

Contrariamenteaiprimidueesempi,dovesitrattadicontributiinformadisussidi(conriduzionedelladeduzionedell’impostaprecedente),icontributidelcostruttorediautomobilivannoconsideraticomedoni(senzariduzionedelladeduzionedell’impostaprecedente).

F Vedi in proposito anche l’allegato II.

2.3.2 Speciali tipi di rapporto per i contributi

I contributi del FNS, della CTI e della SER, nonché i contributi delle accademie nazionali di ricerca (ASSMS, ASSM, ASST, SCNAT e a+) ai ricercatori sono considerati sussidi e non sono imponibili, se a chi versa i contributi non spetta alcun diritto di utilizzazione del risultato di ricerca oppure se non si tratta di una ricerca su mandato. Si tratta di sussidi (non controprestazioni secondo l’art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA).

I contributi dall’estero (p. es. COST o National Institutes of Health [NIH]) per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo senza il trasferimento del diritto di utilizzazione, ovvero senza un mandato, vengono trattati alla stregua dei contributi versati da soggetti in territorio svizzero.

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Info IVA 25 concernente il settore

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Per progetti comuni finanziati dalla CTI i contributi di imprese dell’economia privata a un richiedente principale (università) – ad esempio in forma di prestazioni di lavoro, assunzione dei costi dell’infrastruttura, contributi in contanti – sono considerati contributi di sostegno e non sono imponibili, se a chi versa i contributi non spetta alcun diritto esclusivo sul risultato di ricerca.

N Se, nel quadro dell’esecuzione di un mandato di ricerca, è conferito un submandato a un terzo, si tratta di una prestazione propria che non fa parte delle prestazioni del progetto di ricerca; il relativo trattamento fiscale deve essere esaminato in sede separata in base alle considerazioni della presente info IVA.

2.4 Prestazioni di analisi

Le prestazioni di analisi sono imponibili all’aliquota normale, a prescindere dal fatto che i risultati delle analisi vengono utilizzati dal committente a scopi scientifici, di consulenza o di altro tipo. Il luogo della prestazione è determi-nato secondo l’articolo 8 capoverso 1 LIVA (principio del luogo del destina-tario).

N Se una prestazione di ricerca comprende anche prestazioni di analisi, l’AFC considera il tutto come una prestazione complessiva unica di ricerca (art. 19 cpv. 3 LIVA). Una ripartizione di questo tipo di prestazioni complessive fra una parte di ricerca e una parte di analisi non è possibile.

2.5 Metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie

Il rendiconto secondo i metodi delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie costituisce un’agevolazione amministrativa. La possibilità di allestire i rendi-conti mediante aliquote forfetarie sussiste tra l’altro anche per le scuole pubbliche e private, associazioni, fondazioni. Se i presupposti per l’applica-zione di aliquote forfetarie non sono soddisfatti, è possibile calcolare l’im-posta mediante aliquote saldo.

F Per maggiori dettagli in merito vedi le info IVA “Aliquote saldo” e “Ali-quote forfetarie”.

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Ricerca e sviluppo

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3 Cooperazione in materia di formazione e ricerca secondo l’articolo 13 OIVA

Le prestazioni eseguite tra istituti di formazione e ricerca che partecipano alla cooperazione in materia di istruzione e ricerca sono escluse dall’imposta, se effettuate nell’ambito della cooperazione, a prescindere dal fatto che la cooperazione in materia di istruzione e di ricerca si presenti quale soggetto fiscale.

Sono considerati istituti di formazione e ricerca:

a. gli istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’arti-colo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confederazione e Cantoni in virtù di una base legale;

b. le organizzazioni di utilità pubblica secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA;

c. gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica.

Le imprese dell’economia privata non sono considerate istituti di formazione e ricerca ai sensi dell’articolo 13 OIVA.

3.1 Istituti del settore delle scuole universitarie che, nell’ambito dell’arti-colo 63a della Costituzione federale, sono promossi da Confedera-zione e Cantoni in virtù di una base legale (art. 13 cpv. 2 lett. a OIVA)

Nella lettera a dell’articolo 13 capoverso 2 OIVA rientrano gli istituti del settore delle scuole universitarie secondo la prevista legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario sviz-zero (LASU; disegnoFF20094063). In caso di collaborazione tra questi istituti si presume che le prestazioni erogate fra loro avvengano nell‘ambito della cooperazione. Pertanto, a questo proposito non è necessario produrre una particolare prova.

Questa supposizione si applica anche agli ospedali universitari che nelle rispettive collettività pubbliche sono strettamente collegati alle università nel settore della formazione e della ricerca.

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EsempioLescuoleuniversitarieprofessionaliA–Esiunisconopercreareunacoopera-zionediformazione.LascuolauniversitariaprofessionaleBsioccupadelcontrollingeacquistahardwareesoftwarepertuttiipartecipantidellacooperazionediformazione.Lacompensazionediquesteprestazioniaimembridellacooperazionediformazione(A,C–E)oaimembridiun’altracooperazionediformazioneèesclusadall’imposta.Incasodirendicontosecondoilmetodoeffettivo,lascuolauniversitariaprofessionaleBnonpuòdedurrel’impostaprecedenteperleprestazioniinquestione.

3.2 Organizzazioni di pubblica utilità secondo l’articolo 3 lettera j LIVA nonché le collettività pubbliche secondo l’articolo 12 LIVA (art. 13 cpv. 2 lett. b OIVA) e gli ospedali pubblici, a prescindere dalla loro forma giuridica (art. 13 cpv. 2 lett. c OIVA)

In caso di collaborazione tra istituti secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera b rispettivamente c OIVA, non si presume che le prestazioni erogate fra loro avvengano nell‘ambito di una cooperazione di formazione e ricerca (restano riservati gli ospedali universitari; F cifra 3.1). Spetta ai partecipanti dimo-strare che il rapporto di prestazione è escluso dall’imposta a causa di una cooperazione di formazione e ricerca. L’AFC raccomanda la stipulazione di contratti scritti, in modo da potere produrre questa prova.

Per poter rientrare nell’articolo 13 capoverso 2 lettera b OIVA, gli istituti menzionati devono effettivamente essere responsabili del settore di forma-zione e ricerca e operare in esso. Le loro prestazioni nell’ambito delle coopera-zioni di formazione e ricerca in qualità di partecipanti a questo tipo di coope-razioni sono escluse dall’imposta.

EsempiLadirezionedellapubblicaeducazionedelCantoneXavviacondueistitutidelsettoredellescuoleuniversitarieunacooperazionediformazioneericerca.Nellostudiocheverràcondottositrattadipronosticarelapossibileevoluzionenelsettoredellaformazioneuniversitariaprofessionale.Concreta-mente,sivuoleanalizzarelapossibileinfluenzadeimezzielettronicinell’am-bitodell’insegnamentoeleesigenzedirisorsechenederivano.Sonoesclusedall’impostasialeprestazionidelladirezionedellapubblicaeducazione,siaquelledeidueistitutidelsettoredellescuoleuniversitarieperilraggiungimentodelloscopocomunediquestacooperazionediformazioneericerca.

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Ricerca e sviluppo

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L’approvvigionamentoelettricodelCantoneXfornisceaidueistitutidelsettoredellescuoleuniversitarieelettricitàegas.LeprestazionidelCantonenonavvengononell’ambitodiunacooperazionediformazioneericerca.NellamisuraincuigliistitutinonappartenganoallamedesimacollettivitàpubblicadelCantone(art.38OIVA),questeprestazionisonoimponibiliall’aliquotanormale.

3.3 Istituti di formazione e ricerca esteri

La qualificazione degli istituti di formazione e ricerca esteri avviene appli-cando per analogia l’articolo 13 capoverso 2 OIVA e le condizioni secondo le cifre 3.1 e 3.2.

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Info IVA 25 concernente il settore

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Allegati

I Panoramica schematica relativa alle prestazioni di ricerca e sviluppo

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Ricerca e sviluppo

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Info IVA 25 concernente il settore

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Ricerca e sviluppo

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II Ricerca e sviluppo sulla base di un rapporto di prestazione

IDEA MANDATO

Ricercatore o gruppo diricerca ha una

Committente(impresa, collettività pubblica)

conferisce un

alricercatore o gruppo di

ricercacerca

nonper i bisogni del

committente

per i bisogni delcommittente

senza diritto diutilizzazione

con diritto diutilizzazione

riduzione delladeduzione

dell’impostaprecedente o

neutro ai fini delladeduzione

dell’impostaprecedente

con diritto alladeduzione

dell’impostaprecedente

principio del luogodell’esecuzione

dell’attività

controprestazioneimponibile

cifra 2.2.1

principio del luogodell’esecuzione

dell’attività

sussidioo dono

cifre 2.3.1e 2.3.2

cifre 2.2.2e 2.4

controprestazioneimponibile

principio del luogodel destinatario

principio del luogodel destinatario

sussidioo dono

cifre 2.3.1e 2.3.2

$

$persona che versa i contributi

$

RICERCA

Principio del luogodell’esecuzione dell’attività

(art. 8 cpv. 2 lett. c LIVA)

MANDATO

Principio del luogo deldestinatario

(art. 8 cpv. 1 LIVA)

riduzione delladeduzione

dell’impostaprecedente

o neutro ai finidella deduzione

dell’impostaprecedente

con diritto alladeduzione

dell’impostaprecedente

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Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Leinformazionirilasciatedaaltriufficinonsonogiuridicamentevincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [email protected] Vogliateassolutamenteindicareilvostroindirizzo postale,ilvostronumeroditelefonoe,sedisponibile, ilvostroN.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03598_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

605.530.25 I

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