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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch Info IVA 07 Base di calcolo e aliquote d’imposta Sostituita dalle pubblicazioni basate sul web

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Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Gennaio 2010 | www.estv.admin.ch

Info IVA 07

Base di calcolo e aliquote d’impostaSos

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© Edito dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Maggio 2010

Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell’una o nell’altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AFC Amministrazione federale delle contribuzioniAFD Amministrazione federale delle doganeart. articoloCHF Franchi svizzeriCO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero

(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)cpv. capoversoDFI Dipartimento federale dell’internoEED Elaborazione elettronica dei datiIVA Imposta sul valore aggiuntoLDerr Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.0)lett. letteraLIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.20)N.IVA Numero di registro dei contribuenti IVAOAdd Ordinanza del DFI del 22 giugno 2007 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari

(RS 817.022.31)ODerr Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso

(RS 817.02)OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(RS 641.201)OPF Ordinanza del 18 maggio 2005 concernente l’immissione sul mercato di prodotti

fitosanitari (RS 916.161)RS Raccolta sistematica del diritto federaleTTPCP tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioniUFAG Ufficio federale dell’agricoltura

Aliquote d’imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010:Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %.

Aliquote d’imposta valevoli dal 1° gennaio 2011:Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %.

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Base di calcolo e aliquote d’imposta

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Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

Basi legali: articoli 19 e 24–25 LIVA nonché 45–56 OIVA.

La presente info IVA dà informazioni sulla base di calcolo dell’imposta e sulle aliquote d’imposta. Viene inoltre illustrata la delimitazione fiscale tra presta-zioni della ristorazione e forniture di alimenti.

Valevole con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere consi-derate come spiegazioni dell’AFC riguardanti la LIVA e l’OIVA.

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Base di calcolo e aliquote d’imposta

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Indice delle materie

1 Base di calcolo: come viene calcolata l’imposta? (art. 24 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Controprestazione (art. 3 lett. f LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.1 Forma della controprestazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.2 Diminuzioni della controprestazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.1.3 Controprestazioni in valuta estera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1.3.1 Corso di conversione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1.3.2 Corso di conversione in caso di correzioni successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.1.4 Controprestazione in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate . . . . . 101.1.5 Controprestazione in caso di prestazioni al personale (art. 47 OIVA) . . . . . . . . . . 101.2 Non fanno parte della base di calcolo della controprestazione (art. 24 cpv. 6 LIVA) 111.3 Non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Aliquote d’imposta (art. 25 LIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.1 Aliquota ridotta (2,4 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.1 Forniture imponibili all’aliquota ridotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.1.2 Altre prestazioni imponibili all’aliquota ridotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.1.3 Prestazioni imponibili all’aliquota ridotta in caso di opzione per la loro

imposizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.2 Aliquota speciale (3,6 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172.3 Aliquota normale (7,6 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Pluralità di prestazioni (art. 19 LIVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4 Delimitazione tra forniture di alimenti e prestazioni della ristorazione . . . . . . . . . 184.1 Forniture di alimenti imponibili all’aliquota ridotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184.2 Prestazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale. . . . . . . . . . . . . . . . 194.2.1 Impianti per il consumo sul posto (art. 54 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.2.2 Preparazione e/o servizio presso il cliente (art. 53 OIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.3 Delimitazione rispetto alle prestazioni che non rientrano nel settore

della ristorazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.3.1 Distributori automatici di alimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.3.2 Consegna di alimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.3.3 Alimenti da asporto (vendita di prodotti d’asporto e take away) . . . . . . . . . . . . . 214.3.3.1 Regolamentazione forfetaria per la vendita di articoli da asporto e take away

per aziende miste, chioschi e bar per spuntini e manifestazioni. . . . . . . . . . . . . . 22

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1 Base di calcolo: come viene calcolata l’imposta? (art. 24 LIVA)

La base di calcolo dell’imposta è la controprestazione. L’importo d’imposta da versare si ottiene moltiplicando la controprestazione per l’aliquota d’imposta applicabile.

1.1 Controprestazione (art. 3 lett. f LIVA)

La controprestazione ai sensi dell’IVA è un valore patrimoniale che il destina-tario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una presta-zione ai sensi dell’imposta sul valore aggiunto (F info IVA “Oggetto dell’imposta”).

La controprestazione comprende il risarcimento di tutte le spese, anche se fatturate separatamente.

Può, per esempio, trattarsi di:

l costi d’acquisto in caso di forniture, quali spese di trasporto in arrivo, dazi doganali, TTPCP;

l spese per viaggi, vitto, alloggio ecc., anche se sostenute all’estero;l spese di trasporto di beni per il destinatario della prestazione;l supplementi per piccoli quantitativi;l provvigioni di tutti i tipi che il prestatore versa a terzi e trasferisce come

fattore di costo ai suoi clienti;l tasse di diffida;l supplementi concordati per pagamenti parziali, interessi contrattuali, altri

supplementi;l mance, nella misura in cui spettano al prestatore e non al personale.

1.1.1 Forma della controprestazione

La controprestazione può consistere in pagamenti in denaro sotto forma di mezzi di pagamento svizzeri o esteri, ma anche in prestazioni valutabili in denaro.

Sono considerati prestazioni valutabili in denaro segnatamente (la paren-tesi racchiude ogni volta la controprestazione determinante):

l cambiali, ordini di pagamento, assegni bancari, assegni WIR e REKA, eurocheque e simili (l’importo così saldato);

l assunzioni di debito e promesse di pagamento di terzi (moneta scritturale, carte di credito e simili; l’importo così saldato);

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l permuta (il valore di mercato di ogni prestazione vale come contropresta-zione per l’altra prestazione);

l prestazioni effettuate per il pagamento di un debito (l’importo così sal-dato);

l accettazione di titoli (l’importo così saldato);l buoni (il controvalore della prestazione così compensata);l cessione di un credito (l’importo ceduto);l compensazione con un credito in contropartita (l’importo così saldato);l estinzione di un debito del prestatore che quest’ultimo ha verso un terzo

(l’importo così saldato);l estinzione di un debito mediante l’istituzione di un nuovo debito, per

esempio un mutuo passivo (novazione; l’importo così saldato).

N In caso di riparazioni con sostituzione di pezzi, la controprestazione comprende unicamente il costo del lavoro eseguito.

1.1.2 Diminuzioni della controprestazione

Dalla controprestazione possono essere dedotti:

l ribassi, sconti, avvisi dei difetti della cosa, perdite su debitori;l abbuoni sulla cifra d’affari, bonifici per ribassi, ristorni; l rimborsi per annullamento della prestazione (p. es. a seguito di difetti

contrattuali e simili);l ripresa di imballaggi.

Dalla controprestazione non possono essere dedotti:

l commissioni sulle carte di credito, tasse relative ad assegni e simili, specialmente sconti, spese di cambiali, diritti per ordini di pagamento ecc. La controprestazione imponibile da contabilizzare è al lordo, ossia prima della deduzione di queste spese. Si raccomanda di contabilizzare queste spese su un conto dei costi separato.

l perdite derivanti nella conversione di denaro WIR contro denaro in valuta oppure nell’utilizzo di denaro WIR per l’acquisto di beni o di presta-zioni di servizi. Si raccomanda di contabilizzare le perdite inerenti al denaro WIR su un conto dei costi separato.

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1.1.3 Controprestazioni in valuta estera

Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta svizzera. Il prestatore deve convertire in franchi svizzeri, al momento della nascita del credito fiscale, la controprestazione per le prestazioni che egli fattura in valuta estera (art. 45 cpv. 1 OIVA).

È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto (art. 45 cpv. 2 OIVA).

F Ulteriori informazioni sulla fatturazione in valuta svizzera o estera sono contenute nell’info IVA ”Contabilità e fatturazione”.

1.1.3.1 Corso di conversione

Per la conversione può essere utilizzato a scelta il corso medio mensile pub-blicato dall’AFC o il corso del giorno (vendita). I contribuenti che fanno parte di un gruppo possono operare la conversione sul corso applicato dal gruppo (art. 45 cpv. 3 e 4 OIVA).

Il metodo prescelto va applicato almeno durante un periodo fiscale e uti-lizzato sia per il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e dell’imposta sull’acquisto sia per la deduzione dell’imposta precedente (art. 45 cpv. 5 OIVA).

I corsi medi mensili sono reperibili sul sito internet dell’AFC. L’AFC rende noto ogni volta il 25 del mese (risp. il primo giorno lavorativo dopo il 25), i corsi medi mensili applicabili nel mese seguente. Per le valute estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun corso, è valido il corso del giorno (vendita) pubbli-cato da una banca con sede in territorio svizzero.

1.1.3.2 Corso di conversione in caso di correzioni successive

In caso di accrediti o addebiti successivi dovuti a correzioni di prezzo, ritorno merci ecc., per la conversione è determinante la data dell’accredito o adde-bito successivo e non quella della fatturazione originaria.

Se i programmi contabili informatizzati sono strutturati in modo tale da poter riprendere automaticamente, in caso di modifiche della controprestazione, la base di conversione della fattura originaria, le modifiche della contropresta-zione in valuta estera possono essere convertite anche al corso medio men-

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sile, al corso del giorno (vendita) o al corso del gruppo al momento della fat-turazione, rispettivamente del ricevimento della fattura.

1.1.4 Controprestazione in caso di prestazioni a persone strettamente vincolate

In caso di prestazioni a persone strettamente vincolate, si considera contro-prestazione il valore che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti. Conformemente all’articolo 3 lettera h LIVA, appartengono alla cerchia delle persone strettamente vincolate i titolari di partecipazioni determinanti in un’impresa o persone a loro vicine; una partecipazione è considerata determi-nante se supera uno dei tre valori soglia (almeno il 10 % del capitale azionario o del capitale sociale oppure almeno il 10 % dell’utile e delle riserve o diritti di partecipazione il cui valore venale è di almeno CHF 1 milione) oppure se esiste una partecipazione corrispondente in una società di persone. Tra le persone vicine rientrano, per esempio, i famigliari del titolare dell’impresa o le società consorelle.

1.1.5 Controprestazione in caso di prestazioni al personale (art. 47 OIVA)

Per le prestazioni eseguite a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta. In caso di permuta, il valore di mercato di ogni prestazione corrisponde alla controprestazione per l’altra prestazione (p. es. salario in natura).

Le prestazioni del datore di lavoro al personale, che vanno dichiarate nel certi-ficato di salario, sono considerate effettuate a titolo oneroso. L’imposta va calcolata sull’importo considerato determinante ai fini delle imposte dirette.

Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito: per la realizzazione di tali prestazioni si presume che vi sia un motivo imprenditoriale.

Se nelle imposte dirette sono ammessi valori forfettari per la determinazione delle componenti salariali, questi valori possono - se utile - essere applicati anche per l’IVA.

F Ulteriori spiegazioni su questo tema sono contenute nell‘info IVA ”Quote private”.

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1.2 Non fanno parte della base di calcolo della controprestazione (art. 24 cpv. 6 LIVA)

Non fanno parte della base di calcolo della controprestazione e non sono perciò imponibili (enumerazione non esaustiva):

l le imposte sui diritti d’entrata e i diritti di mutazione nonché l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione;

l gli importi che il contribuente riceve dal destinatario della prestazione a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest’ul-timo, purché queste spese vengano fatturate separatamente e senza sup-plemento (partite di giro; p. es. tasse di soggiorno, esborsi, tasse e tributi di diritto pubblico);

l la parte della controprestazione inerente al valore del terreno in caso di alienazione di un bene immobile (F info IVA ”Modifiche d’utilizzazione”);

l le tasse cantonali a favore dei fondi di approvvigionamento idrico, di trat-tamento delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti incluse nel prezzo delle prestazioni di eliminazione e di erogazione, purché tali fondi versino contributi alle aziende di smaltimento dei rifiuti o alle aziende for-nitrici d’acqua;

l importi rimborsati dal prestatore, che gli servono a titolo di sicurezza (p. es. deposito, cauzione per attività locative);

l vendita di buoni (la controprestazione è imponibile al momento della riscossione);

l interessi moratori che il destinatario della prestazione deve al prestatore in seguito a ritardi di pagamento conformemente all’articolo 104 CO, nonché le spese di esecuzione.

1.3 Non controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA)

Flussi di mezzi finanziari (di regola pagamenti in denaro) cui non fa riscontro alcuna prestazione ai sensi dell’IVA non sono considerati controprestazioni (cosiddette non controprestazioni). In assenza di prestazioni, non sono perciò imponibili. Ne fanno parte:

l i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma;

l i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;

l i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d’acqua;

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l i doni;l i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contri-

buti di risanamento e le rinunce a crediti;l i dividendi e altre quote di utili;l i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una

branca da un’unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;

l gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;l gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e

simili;l le indennità per attività svolte a titolo indipendente, quali onorari di

membri di un consiglio d’amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;

l i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all’estero esente dall’imposta;

l gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.

F Ulteriori informazioni concernenti le non controprestazioni e le relative conseguenze (p. es. riduzione o correzioni della deduzione dell’imposta precedente) sono contenute nelle info IVA ”Oggetto dell’imposta“, ”Sus-sidi e doni” e ”Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”.

2 Aliquote d’imposta (art. 25 LIVA)

Una volta stabilito l’ammontare della controprestazione, questo viene molti-plicato per la corrispondente aliquota d’imposta; si ottiene così l’importo d’imposta da versare. La controprestazione corrisponde al 100 % (contropre-stazione netta). A questo importo viene aggiunta l’IVA. Una contropresta-zione IVA inclusa viene detta controprestazione lorda (con l’aliquota ridotta questo corrisponde al 102,4 %, con l’aliquota speciale al 103,6 % e con l’ali-quota normale al 107,6 %); vedi anche l’info IVA ”Rendiconto e versamento dell’imposta”.

Tre sono le aliquote d’imposta applicate: l’aliquota ridotta (2,4 %), l’aliquota speciale (3,6 %) e l’aliquota normale (7,6 %).

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2.1 Aliquota ridotta (2,4 %)2.1.1 Forniture imponibili all’aliquota ridotta

L’aliquota ridotta viene applicata alla fornitura dei seguenti beni:

l Acqua trasportata in condotte:

N Il trattamento delle acque di scarico rappresenta una prestazione di servizi di smaltimento imponibile con l’aliquota normale.

l Derrate alimentari e additivi secondo la LDerr (F cifra 4.1):– alimenti conformemente all’articolo 3 capoverso 2 LDerr;– alimenti speciali conformemente all’articolo 2 dell’ordinanza del DFI

del 23 novembre 2005 sugli alimenti speciali (RS 817.022.104);– materie prime, prodotti intermedi e semilavorati secondo l’articolo 2

capoverso 1 lettera j ODerr;– additivi conformemente all’articolo 4 capoverso 2 LDerr (ossia additivi

ammessi conformemente alla OAdd), nella misura in cui sono utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari;

– coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 2 capoverso 1 let- coadiuvanti tecnologici conformemente all’articolo 2 capoverso 1 let-tera n ODerr.

Non sono considerati forniture di derrate alimentari imponibili all’aliquota ridotta:– alimenti offerti nell’ambito di prestazioni della ristorazione, che sono

imponibili all’aliquota normale; F cifra 4.2;– bevande alcoliche (tenore di alcool superiore allo 0,5 percento in

volume: vedi l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche; RS 817.022.110) e prodotti del tabacco; le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco non sono considerati ali-menti bensì generi voluttuari e sono perciò sempre imponibili all’ali-quota normale.

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l Bestiame (vale a dire cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali), pollame (vale a dire polli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone), pesci e altri animali (p. es. conigli, struzzi, selvaggina) per scopi com-mestibili.

l’aliquota ridotta è inoltre valida anche per i trattamenti di cura agli ani-mali sopra citati.

N La fornitura di tutti i restanti animali (p. es. pesci ornamentali, gatti, cani, uccelli ornamentali) e i trattamenti di cura agli stessi sono imponibili all’aliquota normale.

l Cereali;

l Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, marze come pure fiori recisi e rami, anche trasformati in composizioni, mazzi, corone e simili;

l Alimenti (foraggi) e strame per animali, acidi per l’insilamento:– i foraggi sono prodotti con i quali vengono alimentati direttamente gli

animali (p. es. anche insetti da foraggio per anfibi). Vengono trattati allo stesso modo prodotti di ogni tipo destinati alla produzione di mangimi per animali o per essere miscelati a mangimi per animali (p. es. anche additivi per l’insilamento).

– prodotti da spargere (strame) come paglia, segatura per stallaggi, let- prodotti da spargere (strame) come paglia, segatura per stallaggi, let-tiera per gatti, sabbia per uccelli ecc., nella misura in cui sono usati per l’allevamento degli animali.

l Concimi, preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura:– i prodotti fertilizzanti sono sostanze nutritive per il miglioramento

delle rese del suolo e delle piante. Vengono trattati allo stesso modo gli additivi per sostanze fertilizzanti, i prodotti di compostaggio, i pro-dotti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi, ecc.

– sono considerati preparati fitosanitari tutti i prodotti fitosanitari ammessi ai sensi dell’articolo 3, rispettivamente degli articoli 4 e 5 OPF. Sono così imponibili all’aliquota ridotta tutti i prodotti contenuti nell’elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato in forma elettronica dall’UFAG in base all’articolo 57 capoverso 1, rispettivamente all’arti-colo 32 OPF, oppure nell’Elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati senza omologazione.

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l Medicinali:l’articolo 49 OIVA stabilisce che cosa s’intende per medicinale.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l'info IVA concernente il set-tore ”Sanità”.

l Giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario: gli articoli 50–52 OIVA stabiliscono che cosa s’intende per giornali, riviste,

libri e carattere pubblicitario.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l'info IVA concernente il settore ”Stampati”.

2.1.2 Altre prestazioni imponibili all’aliquota ridotta

L’aliquota ridotta si applica inoltre alle seguenti prestazioni:

l Prestazioni di servizi delle società radio-televisive, ad eccezione delle prestazioni di servizi con carattere pubblicitario.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l'info IVA concernente il settore ”Telecomunicazioni e prestazioni di servizi in materia d’informatica”.

l Lavorazione del suolo nel settore dell’agricoltura, che precede diret-tamente la produzione di prodotti naturali, a loro volta destinati principal-mente all’alimentazione umana o quale foraggio e strame per animali. Inoltre, la lavorazione di tali prodotti se sono ancora legati al suolo.

Esempi– Lavori agricoli (p. es. seminare, arare, erpicare, concimare, irrorare

alberi da frutta, viti o verdure);– lavori di raccolta (p. es. di erba e fieno, cereali, verdure, uva).

L’aliquota ridotta si applica anche, per esempio, all’essiccatura di erba, cereali ecc. come pure alla pressatura di balle di paglia in base ad un parti-colare incarico.

F Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concer-nente il settore ”Produzione naturale e attività affini”.

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2.1.3 Prestazioni imponibili all’aliquota ridotta in caso di opzione per la loro imposizione

In caso di imposizione volontaria (opzione) delle prestazioni escluse dall’im-posta, l’aliquota ridotta si applica:

l alle prestazioni di servizi culturali eseguite direttamente al pub-blico, nella misura in cui viene richiesta una determinata contro-prestazione:– rappresentazioni teatrali, musicali e coreografiche, nonché proiezioni

cinematografiche;– spettacoli di attori, musicisti, danzatori e altri artisti esecutori, nonché

di baracconisti, compresi i giochi di abilità; – visite di musei, gallerie, monumenti, luoghi storici, nonché di giardini

botanici e zoologici;– prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e centri di docu- prestazioni di servizi da parte di biblioteche, archivi e centri di docu-

mentazione, segnatamente la consultazione di testi, registrazioni di suoni e immagini nei loro locali.

F Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell‘info IVA concer-nente il settore ”Cultura”.

l alle controprestazioni richieste in caso di manifestazioni sportive, compresi i diritti di partecipazione a tali manifestazioni e le rela-tive prestazioni accessorie

F Per ulteriori informationi in merito vedi anche l’info IVA concernente il settore ”Sport”.

l alle prestazioni di servizi culturali e alle forniture di opere d’arte da parte dei loro autori come scrittori, compositori, cineasti, pittori e scul-tori, nonché alle prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscos-sione per la diffusione di queste opere.

F Per ulteriori informazioni in merito vedi l'info IVA concernente il settore ”Cultura”.

N In caso di opzione, gli agricoltori, i selvicoltori o gli orticoltori, impongono le forniture di prodotti della propria azienda all’aliquota d’imposta determinante. Lo stesso vale per la vendita di bestiame da parte dei commercianti di bestiame e per la vendita di latte alle aziende di trasformazione da parte dei centri di raccolta del latte.

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In caso di imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta, per tutte le restanti prestazioni è determinante in linea di massima l’aliquota normale.

2.2 Aliquota speciale (3,6 %)

L’aliquota speciale per le prestazioni del settore alberghiero (3,6 %) è applica-bile alle offerte di alloggio inclusa l’eventuale prima colazione, anche se quest’ultima viene esposta separatamente in fattura.

F Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore ”Albergheria e ristorazione”.

2.3 Aliquota normale (7,6 %)

Tutte le restanti prestazioni imponibili, che non sono assoggettate all’ali-quota speciale o all’aliquota ridotta, sono imponibili all’aliquota normale.

Esempil analisi di medicinali;l analisi di derrate alimentari;l lavori agricoli e di orticoltura;l taglio di alberi e lavori di cura del bosco; triturazione di scarti da giardino

per il compostaggio.

3 Pluralità di prestazioni (art. 19 LIVA)

Se viene eseguita e fatturata una pluralità di prestazioni, per stabilire l’ali-quota d’imposta determinante bisogna distinguere tra:

l più prestazioni indipendenti le une dalle altre;l combinazioni di prestazioni e insiemi di prestazioni;l prestazione complessiva;l prestazioni principali e prestazioni accessorie.

Le prestazioni indipendenti le une dalle altre sono trattate singolarmente ai sensi dell’IVA.

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EsempioIn caso di acquisto di una rosa da un fiorista si tratta di una prestazione impo-nibile singola. Se oltre a questa rosa acquista anche un bigliettino d’auguri, il consumatore riceve più prestazioni singole (la rosa e il bigliettino). Sebbene la vendita avvenga nello stesso momento, si tratta di due operazioni di ven-dita indipendenti. La vendita della rosa è imponibile all’aliquota ridotta e la vendita del bigliettino d’auguri all’aliquota normale.

FUlteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore ”Oggetto dell’imposta”.

4 Delimitazione tra forniture di alimenti e prestazioni della ristorazione4.1 Forniture di alimenti imponibili all’aliquota ridotta

Sono considerati alimenti ai sensi della cifra 2.1 i prodotti destinati all’alimen-tazione umana. Si tratta essenzialmente di prodotti agricoli (inclusi prodotti hors-sol) o prodotti ittici destinati al consumo diretto o che mediante una semplice preparazione vengono resi pronti al consumo (p. es. frutta, verdura, uova, funghi commestibili, pesci, pane, latte, cioccolato).

Sono inoltre assoggettati all’aliquota ridotta:

l prodotti non destinati al consumo diretto ma che vengono utilizzati per la lavorazione di alimenti (p. es. materie prime, prodotti intermedi e semila-vorati);

l prodotti commestibili (p. es. cereali) e bevande analcoliche utilizzati per la fabbricazione di prodotti imponibili fiscalmente con l’aliquota normale (p. es. bevande alcoliche quali vino, sidro, vino di frutti, birra, acquaviti, liquori) o per prodotti dell’industria chimica, farmaceutica o cosmetica;

l alimenti speciali destinati a un’alimentazione particolare. Tali alimenti spe-ciali rispondono, in base alla loro composizione oppure allo speciale pro-cedimento di fabbricazione, alle particolari esigenze nutrizionali di per-sone che per motivi di salute necessitano di un’alimentazione di altro genere o che contribuiscono a conseguire determinati effetti fisiologico-nutrizionali o fisiologici (p. es. succedanei del sale commestibile, alimenti per lattanti, alimenti per persone con aumentato fabbisogno energetico e nutrizionale, lievito alimentare);

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l additivi, sostanze cioè che per motivi tecnologici o di gusto vengono aggiunte, direttamente o indirettamente, agli alimenti (p. es. lievito in pol-vere, coloranti, mezzi frigorigeni e addensanti, edulcoranti, sali minerali, vitamine, antiossidanti, conservanti, budelli naturali o artificiali commesti-bili) o per conferire agli alimenti un odore o un sapore particolare (p. es. aromi);

l sostanze ausiliarie per la lavorazione, vale a dire sostanze o preparati che per motivi tecnologici vengono utilizzati nella lavorazione di materie prime, prodotti intermedi, semilavorati o alimenti (p. es. prodotti di sfor-matura, labfermento [caglio], anidride carbonica).

4.2 Prestazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale

Si è in linea di massima in presenza di prestazioni della ristorazione quando:

l è dato un impianto per il consumo sul posto; oppurel il prestatore prepara o serve l’alimento presso il cliente o in un luogo da

lui designato.

4.2.1 Impianti per il consumo sul posto (art. 54 OIVA)

Per impianto per il consumo sul posto s’intende la disponibilità in loco di par-ticolari impianti per la consumazione di alimenti. Sono considerati tali, per esempio, tavoli, tavoli alti, banchi e altri ripiani a disposizione per il consumo o impianti equivalenti, presenti su treni e autobus. È irrilevante che le installa-zioni o gli impianti appartengano al contribuente o a terzi e che il cliente li uti-lizzi effettivamente. Altrettanto irrilevante è che le installazioni o gli impianti siano in numero sufficiente a permettere a tutti i clienti di consumare sul posto.

Non sono considerate impianti per il consumo, ad esempio:

l le sedie e le panchine senza tavolo che servono principalmente a permet-tere ai clienti una breve pausa;

l nei chioschi o ristoranti in campeggi: le tende e le roulotte dei locatari.

Se non c’è alcun impianto per il consumo, la somministrazione di alimenti è considerata alla stregua di una fornitura ed è imponibile all’aliquota ridotta. Se è disponibile un impianto per il consumo (può trattarsi anche di un solo tavolo alto), la somministrazione di alimenti è considerata una prestazione della ristorazione ed è imponibile all’aliquota normale.

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4.2.2 Preparazione e/o servizio presso il cliente (art. 53 OIVA)

Si è in presenza di una prestazione della ristorazione anche quando il pre-statore prepara o serve gli alimenti presso il cliente o in un luogo da lui designato.

È considerato preparazione, per esempio, il fatto di cuocere, congelare, riscaldare, frullare, preparare o mescolare alimenti (p. es. insalate), ma non il semplice mantenimento della temperatura di alimenti pronti per il consumo.

Per servizio s’intende il fatto di servire gli alimenti nei piatti, preparare buffet freddi e caldi, versare le bevande nei bicchieri, apparecchiare e sparecchiare i tavoli e servire gli ospiti, nonché la direzione e la sorveglianza del personale di servizio, la gestione e il rifornimento dei buffet a libero servizio.

4.3 Delimitazione rispetto alle prestazioni che non rientrano nel settore della ristorazione

Non rientrano tra le prestazioni della ristorazione:

l gli alimenti destinati ad essere consegnati. Gli alimenti sono consegnati al cliente nel luogo da lui designato senza ulteriore preparazione o servizio (F cifra 4.3.2);

l gli alimenti destinati ad essere asportati. Il cliente non consuma gli ali-menti nell’esercizio del contribuente (F cifra 4.3.3). Per ulteriori informa-zioni in merito vedi l’articolo 55 capoverso 2 OIVA.

Se vengono osservati adeguati provvedimenti organizzativi (art. 56 OIVA), che permettono una chiara delimitazione tra prestazioni della ristora-zione e prestazioni che non rientrano in questo settore, queste prestazioni sono imponibili all’aliquota ridotta.

4.3.1 Distributori automatici di alimenti

La vendita di alimenti tramite distributori automatici è imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante che accanto al distributore automatico sia o no presente un impianto di consumo sul posto.

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Se il distributore automatico è gestito da terzi e il datore di lavoro contribuisce con un versamento supplementare in favore del gestore del distributore, per quest’ultimo si tratta di una quota di cifra d’affari imponibile all’aliquota d’im-posta corrispondente (che dipende dalla qualificazione fiscale della merce). Il datore di lavoro può procedere alla deduzione dell’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale.

La vendita della merce deve avvenire mediante l’inserimento di denaro nell’apposita fessura, rispettivamente mediante l’addebito di un mezzo di pagamento non in contanti (chiave elettronica ecc.), al distribu-tore automatico, senza alcun intervento da parte del venditore. Nella maggior parte dei casi, nei distributori automatici i mezzi di pagamento non in con-tanti possono essere anche ricaricati. Di conseguenza, occorre adottare un provvedimento organizzativo affinché il distributore automatico possa regi-strare le cifre d’affari secondo il tipo di merce venduta e non secondo gli incassi.

Se l’infrastruttura del distributore automatico è messa a disposizione gratuita-mente, non occorre imporre un corrispondente valore di locazione né presso il gestore del distributore automatico né presso il proprietario dell’area in cui è installato il distributore automatico.

4.3.2 Consegna di alimenti

Il contribuente deve comprovare che si tratta di una consegna imponibile all’aliquota ridotta. Il modo migliore per farlo è avvalersi di giustificativi (p. es. bollettini di consegna, fatture, ricevute).

F Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”. L’info IVA ”Contabilità e fattura-zione“ fornisce ragguagli su forma e contenuto di un giustificativo cor-retto.

4.3.3 Alimenti da asporto (vendita di prodotti d’asporto e take away)

Il contribuente deve comprovare che si tratta di una consegna imponibile all’aliquota ridotta. Il modo migliore per farlo è avvalersi di giustificativi (p. es. bollettini di consegna, fatture, ricevute).

F Ulteriori informazioni in merito sono contenute nell’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione”. L’info IVA ”Contabilità e fattura-zione“ fornisce ragguagli su forma e contenuto di un giustificativo cor-retto.

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4.3.3.1 Regolamentazione forfetaria per la vendita di articoli da asporto e take away per aziende miste, chioschi e bar per spuntini e manifestazioni

In presenza di impianti per il consumo sul posto, le aziende miste nonché i bar e chioschi per spuntini possono conteggiare con un forfait le loro pre-stazioni della ristorazione imponibili all’aliquota normale, nella misura in cui non dispongono di più di 20 posti a sedere o in piedi. Lo stesso vale per chi organizza determinate manifestazioni.

L’applicazione del forfait è facoltativa. Il contribuente che decide di adottare questa semplificazione deve utilizzare questa procedura durante almeno un periodo fiscale (un anno).

L’info IVA concernente il settore “Albergheria e ristorazione” informa in merito alle modalità di applicazione della regolamentazione forfetaria per manifestazioni, chioschi e bar per spuntini, nonché aziende miste. Tale pubbli-cazione contiene pure uno schema per l’accertamento dell’aliquota d’imposta applicabile alla vendita di alimenti da asporto e take away.

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Competenze

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per• la riscossione dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;

• la riscossione dell’imposta sull’acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all’estero.

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per• la riscossione dell’imposta sull’importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [email protected] Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell‘AFC riguardanti l‘IVA sono ottenibili:• in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03362_it)

• in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna

www.bundespublikationen.admin.ch

605.525.07 I

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