RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE ... - Gare di … · progettazione, di un sottovia...

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1 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE INVESTIMENTI PROGRAMMA SOPPRESSIONE P.L. E RISANAMENTO ACUSTICO CONVENZIONE Per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione della Progettazione Definitiva e all’eventuale redazione della Progettazione Esecutiva, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, di un sottovia veicolare al km 71+004 della linea Napoli Battipaglia in comune di Battipaglia (SA). FRA la Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni, in seguito, per brevità, indicata come “RFI”, per la quale interviene nella presente Convenzione, l’ing. Giuseppe ROMEO, nato a Catanzaro il 15.5.1976, nella sua qualità di Responsabile della Struttura Organizzativa “Team Progetti Portafoglio Centro-Sud”, come risulta dalla procura speciale conferita in data 23.11.2010 con atto a rogito n. 18643 del Notaio Paolo CASTELLINI repertoriato al n. 76315, domiciliato per la carica in Roma piazza della Croce Rossa n. 1 E il sig. … … … … … … … … … … … … … … … … … … domiciliato a … … … … … … … … … … … in seguito, per brevità, indicato come “Affidatario”, il quale interviene, nel presente Atto, in rappresentanza dello Studio … … … … … … … … … … … giusta procura … … … … … … … … … … … … … … conservata agli atti della … … … … … … … … di … … … … … … … …. PREMESSO CHE

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1

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE INVESTIMENTI

PROGRAMMA SOPPRESSIONE P.L.

E RISANAMENTO ACUSTICO

CONVENZIONE

Per l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla redazione della

Progettazione Definitiva e all’eventuale redazione della Progettazione

Esecutiva, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione, di un sottovia veicolare al km 71+004 della linea Napoli

Battipaglia in comune di Battipaglia (SA).

FRA

la Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni, in seguito, per brevità,

indicata come “RFI”, per la quale interviene nella presente Convenzione,

l’ing. Giuseppe ROMEO, nato a Catanzaro il 15.5.1976, nella sua qualità di

Responsabile della Struttura Organizzativa “Team Progetti Portafoglio

Centro-Sud”, come risulta dalla procura speciale conferita in data 23.11.2010

con atto a rogito n. 18643 del Notaio Paolo CASTELLINI repertoriato al n.

76315, domiciliato per la carica in Roma piazza della Croce Rossa n. 1

E

il sig. … … … … … … … … … … … … … … … … … … domiciliato a … …

… … … … … … … … … in seguito, per brevità, indicato come “Affidatario”, il

quale interviene, nel presente Atto, in rappresentanza dello Studio … … …

… … … … … … … … giusta procura … … … … … … … … … … … … …

… conservata agli atti della … … … … … … … … di … … … … … … … ….

PREMESSO CHE

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RFI, per la soppressione dei passaggi a livello alle progressive suddette, ha

la necessità di affidare i servizi di ingegneria relativi alla redazione

Progettazione Definitiva ed eventuale redazione della Progettazione

Esecutiva, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione, di un’opera sostitutiva del P.L. al km 71+119 della linea Napoli

Battipaglia in comune di Battipaglia (SA), meglio specificate al successivo

art. 2. Il cui codice CUP è il seguente: J19G01000000001.

Ai fini suddetti è stata esperita apposita gara a procedura negoziata a seguito

della quale è risultata aggiudicataria … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Con nota prot. N. … … … del … … … … … ricevuta dall’Affidatario in data

… … … … è stata comunicata l’intervenuta aggiudicazione e pertanto si

rende ora necessario procedere alla formale stipula della presente

Convenzione. Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

RICHIAMO ALLE PREMESSE

Le premesse su esposte e gli allegati, di cui le parti dichiarano di aver preso

esatta visione, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

RFI incarica l’Affidatario e questi dichiara di accettare, ai patti e alle

condizioni del presente Atto, l’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla

redazione della Progettazione Definitiva e all’eventuale redazione della

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Progettazione Esecutiva, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza

in fase di progettazione, di un sottovia veicolare al km 71+004, sostitutivo del

P.L. al km 71+119 della linea Napoli Battipaglia in comune di Battipaglia

(SA).

Le prestazioni da svolgere, sulla base della progettazione predisposta da

RFI, sono di seguito sinteticamente elencate:

• Redazione del progetto definitivo, come disposto dall’art. 93 comma 4 del

decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

• Eventuale redazione del progetto esecutivo, come disposto dall’art. 93

comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Le prestazioni sono infine da svolgere, sulla base di tutta la normativa in

vigore al momento della stesura del progetto.

L’Affidatario dovrà ottenere, per il tramite del C.O. Soppressione P.L. di

Napoli, tutte le autorizzazioni e i benestare necessari.

L’Affidatario è obbligato inoltre a partecipare, unitamente ai rappresentanti di

R.F.I., alle sedute della Conferenza di Servizi, indetta al fine di ottenere le

prescritte autorizzazioni e benestari. Eventuali modifiche od integrazioni degli

elaborati di progetto definitivo predisposti, conseguenti a indicazioni o

prescrizioni emerse nella predetta fase di approvazione, dovranno essere

eseguite dall’Affidatario e sono comprese e compensate nel corrispettivo

contrattuale.

Le prestazioni professionali richieste sono le seguenti:

Prestazioni di base (Tabella B del D.M. 4 aprile 2001)

Progetto definitivo

c. Relazione illustrativa e elaborati grafici;

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Progetto esecutivo

f. Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi;

g. Particolari costruttivi e decorativi;

h. Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi, Analisi,

Quadro dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera;

i. Schema di contratto, Elenco e descrizione dei prezzi a corpo secondo le

fasi realizzative delle opere, Capitolato speciale d'appalto, Crono

programma;

Ulteriori Prestazioni (Tabella B1 del D.M. 4 aprile 2001)

Progetto definitivo

r1. Relazione d’indagine geotecnica;

r2. Relazione d’indagine idrologica;

r3 Relazione d’indagine idraulica;

r4 Relazione d’indagine sismica;

Progetto esecutivo

s. Piano di manutenzione dell’opera;

Prestazioni aggiuntive

Tab. B2. Coordinatore per la progettazione;

Tab. B3.1 Rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici;

Tab. B5 Piani particellari d’esproprio;

Prestazioni specialistiche

• Redazione del piano di caratterizzazione;

• Studio di compatibilità Idraulica.

Per gli interventi di cui sopra sono fornite le d’indagini geognostiche, le prove

in sito e di laboratorio.

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È stato inoltre predisposto (ved. All. 2 alla Convenzione) un piano d’indagini

per la caratterizzazione, finalizzato al riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Ove l’Affidatario ritenesse insufficienti le indagini geognostiche effettuate e/o

il piano d’indagini per la caratterizzazione previsto, potrà proporre al Direttore

delle Prestazioni, per la debita approvazione, nuove indagini geognostiche

e/o nuovi piani di indagini per la caratterizzazione.

Le modifiche delle prestazioni sopra indicate saranno contabilizzate a

misura, come meglio specificato nel successivo articolo 11.

ARTICOLO 3

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione, verranno svolte secondo

le fasi che seguono, il cui contenuto è comunque più estesamente descritto

nell’Allegato 2.

FASE 1

• Rilievi topografici;

• Rilevazione dei sottoservizi interferenti con le opere da realizzare ed

individuazione degli Enti gestori;

• Indagini geognostiche per la caratterizzazione dei terreni.

FASE 2 – Progetto Definitivo

• Relazione descrittiva;

• Relazione d’indagine geotecnica;

• Relazione d’indagine idrologica;

• Relazione d’indagine idraulica;

• Relazione d’indagine sismica;

• Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

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• Elaborati grafici del progetto definitivo;

• Piano particellare d’esproprio;

• Elenco ditte da espropriare;

• Stima completa delle espropriazioni e Relazione giustificativa;

• Risoluzione delle interferenze;

• Analisi chimiche e redazione del piano di caratterizzazione;

• Studio di compatibilità Idraulica;

• Ottenimento di autorizzazioni, pareri e benestare;

FASE 3 – Progetto Esecutivo

• Relazione generale;

• Relazioni specialistiche;

• Elaborati grafici del progetto esecutivo;

• Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

• Piani di sicurezza e di coordinamento – Cantierizzazione;

• Fascicolo dell’opera;

• Cronoprogramma;

• Stima della Sicurezza;

• Elenco nuovi prezzi e Analisi;

• Computo metrico estimativo, Quadro economico, Quadro dell'incidenza

percentuale delle quantità di manodopera;

• Schema di contratto, Elenco e descrizione dei prezzi a corpo secondo le

fasi realizzative delle opere, Capitolato speciale d'appalto.

FASE 4

• Editing finale.

L’Affidatario, prima di procedere all’espletamento delle attività relative a

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ciascuna delle fasi successive alla Fase 1, dovrà ottenere l’approvazione, da

parte di RFI, delle elaborazioni relative alle fasi precedenti, inoltre, l’inizio

della Fase 3 è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni, pareri e

benestare necessari e della procedura per la dichiarazione della pubblica

utilità.

Gli elaborati di Progetto della Fase 1 e Fase 3 dovranno essere consegnati

in due copie in cartaceo. Gli elaborati di Progetto Definitivo, Fase 2,

dovranno essere consegnati in quattro copie in cartaceo nonché su supporto

informatico. Gli elaborati di Editing finale del Progetto Esecutivo, Fase 4

dovranno essere consegnati in sei copie in cartaceo nonché su supporto

informatico.

ARTICOLO 4

DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari l’Affidatario dichiara il proprio domicilio in …

… … … … … … … … … via … … … … … … … … … … … … n … … ed

elegge il proprio domicilio presso l’Ufficio … … … … … … … … … … via …

… … … … … … … … n … … o presso il sig. … … … … … … … … … … …

… … … … con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si

intenderà trasferito presso il Municipio di … … … … … ….

RFI, la cui denominazione anagrafica tributaria è “ Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A., dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Piazza della Croce

Rossa, 1 (C.A.P. 00161) e dichiara la Partita I.V.A. n. 01008081000 ed il

Codice Fiscale n. 01585570581.

L’Affidatario dichiara che il proprio domicilio fiscale è in … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

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… … … … … … … … … … … … … e che gli è stato attribuito il Codice

Fiscale n. … … … … … … … e la Partita I.V.A. n. … … … … … … … ….

ARTICOLO 5

ACCESSO DELL’AFFIDATARIO E DEI SUOI DIPENDENTI

O INCARICATI NEGLI IMPIANTI DI RFI

Nel caso in cui l’Affidatario abbia necessità di accedere agli impianti di RFI,

per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, s’impegna ad

osservare e far osservare ai suoi dipendenti o incaricati le disposizioni che

disciplinano l’esercizio ferroviario, nonché le prescrizioni vigenti nell’impianto

e quelle che verranno impartite dai dirigenti dell’impianto stesso.

In ogni caso RFI resta sollevata da ogni responsabilità per infortuni o danni

cui l’Affidatario, i suoi dipendenti o incaricati, possano essere soggetti in

conseguenza dell’esercizio ferroviario o per qualsiasi altra causa.

L’Affidatario risponde dei danni arrecati a RFI o a terzi per fatti o colpe

imputabili a lui o ai suoi dipendenti o incaricati.

RFI non si costituisce in alcun modo depositaria degli strumenti, attrezzi od

altri materiali che l’Affidatario possa introdurre negli impianti ferroviari. La

custodia e la conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono a

esclusivo carico dell’Affidatario, senza alcuna responsabilità da parte di RFI

per mancanze, sottrazioni, distruzioni parziali o totali, o deterioramenti dovuti

a qualsiasi causa.

ARTICOLO 6

RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE PER CONTO DI RFI

RFI si riserva il diritto di verificare in corso d’opera la perfetta osservanza, da

parte dell’Affidatario, di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e

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tempestivo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente

Convenzione. A tal fine, RFI conferisce ad un proprio Funzionario, l’incarico

di “Responsabile della Convenzione per conto di RFI”.

Il predetto Funzionario, si avvale di un “Direttore delle Prestazioni” il quale,

con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale

esecuzione delle prestazioni, trasmette per iscritto all’Affidatario, tutte le

comunicazioni di RFI.

Il Responsabile ed i dipendenti di RFI, preposti al controllo delle prestazioni,

potranno accedere in qualsiasi momento, durante l’attività lavorativa, ai locali

dell’Affidatario al fine di attuare i controlli, chiedendo tutti i documenti relativi

alle prestazioni affidate, nonché i necessari dettagli e chiarimenti.

La presenza del personale di RFI presso i locali di lavoro ed i controlli e le

verifiche da esso eseguiti, non liberano l’Affidatario dagli obblighi e

responsabilità inerenti alla buona riuscita delle prestazioni oggetto della

presente Convenzione e alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né

dagli incombenti derivanti all’Affidatario stesso in forza delle leggi,

regolamenti e norme in vigore.

ARTICOLO 7

CONSEGNA E VERIFICA IN CORSO DI

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Responsabile della Convenzione per conto di RFI, entro il termine di giorni

sessanta dalla data di comunicazione dell’affidamento della Convenzione,

informa l’Affidatario, con almeno dieci giorni di preavviso, circa il giorno, l’ora

ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna delle prestazioni.

Della consegna si redige apposito verbale, da firmarsi in contraddittorio dal

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Direttore delle Prestazioni e dall’Affidatario.

Nel suddetto processo verbale viene stabilita la data dalla quale inizia a

decorrere il tempo utile per l’ultimazione delle prestazioni.

Qualora l’Affidatario non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna

delle prestazioni, o si rifiuti di riceverla o di firmare il relativo verbale, gli viene

assegnato un termine perentorio di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale,

RFI ha diritto di risolvere la Convenzione per inadempimento ai sensi del

successivo art. 23, e di incamerare, ai sensi dell’art. 1382 C.C., la cauzione

costituita dall’Affidatario per la buona esecuzione delle prestazioni, fatto

salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Ove viceversa RFI ritardasse la consegna oltre il suddetto termine di

sessanta giorni, l’Affidatario, con apposita istanza comunicata al

Responsabile della Convenzione, può chiedere di recedere dalla

Convenzione medesima.

RFI ha il diritto di verificare tutte le fasi della realizzazione delle prestazioni

che devono essere svolte dall’Affidatario, chiedendo i computi, disegni e

quant’altro di tali fasi, nonché i necessari o opportuni dettagli.

RFI ha il diritto, altresì, di esercitare la sorveglianza sulle prestazioni oggetto

della presente Convenzione e di controllare in ogni fase che le prestazioni

medesime siano costantemente conformi alle migliori e più aggiornate regole

dell’arte e a quanto stabilito dalla presente Convenzione e dai documenti ivi

richiamati.

Qualora il Direttore delle Prestazioni accerti che l’esecuzione della presente

Convenzione non proceda secondo le condizioni stabilite e a regola d’arte,

potrà fissare un congruo termine entro il quale l’Affidatario si deve

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conformare a tali condizioni.

Trascorso inutilmente detto termine, la Convenzione è risolta, salvo sempre il

diritto di RFI al risarcimento del danno.

Tali controlli e verifiche non determinano il sorgere di alcun diritto a favore

dell’Affidatario né alcuna preclusione a danno di RFI

ARTICOLO 8

SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione, per i casi di cui all’art. 91,

comma 3 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e cioè per le attività

relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi,

a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e

di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola

redazione grafica degli elaborati progettuali. L’Affidatario resta comunque

responsabile in solido dell’osservanza delle norme della presente

Convenzione da parte dei subappaltatori.

L'affidamento a terzi è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta da

parte di RFI.

La richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere corredata della

documentazione all'uopo indicata da RFI nonché da una dichiarazione circa

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a

norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con il subaffidatario; in caso di

associazione temporanea o di consorzio, detta dichiarazione dovrà essere

presentata da ciascun soggetto associato o consorziato.

L’affidamento delle prestazioni in subappalto, fatta salva la normativa vigente

al momento della richiesta di autorizzazione, è subordinato alle seguenti

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disposizioni:

• Nei confronti della Ditta subappaltatrice non deve sussistere alcuno degli

impedimenti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e successive

modificazioni;

• Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare

oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in

apposita clausola del contratto tra l'Affidatario ed il subaffidatario;

All'Affidatario è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subaffidatario, gli

stessi prezzi della presente Convenzione, dedotta una percentuale non

maggiore del 20%, nonché di trasmettere la Convenzione di subappalto, in

copia autentica entro 20 giorni dalla stipula, al Direttore delle prestazioni.

L’Affidatario ed il soggetto eventualmente controllato, controllante e/o

collegato all’Affidatario medesimo, non potranno partecipare agli appalti o

alle concessioni di lavori pubblici relativi ai lavori progettati di cui alla

presente Convenzione nonché agli eventuali subappalti.

Ciascun subappaltatore e subcontraente del primo dovrà, sotto pena di

nullità assoluta, provvedere a tracciare i flussi finanziari di cui alla legge

136/010, riferiti ai contratti, subcontratti ed atti assimilabili al subappalto di cui

al comma 11 dell’art. 118 d.lgs 163/06.

A tal fine, per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati

dall’Affidatario, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al

subappalto di cui al citato comma 11 dell’art. 118 dlgs. 163/2006, l’Affidatario,

unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a

trasmettere al Committente copia del subcontratto nel quale deve essere

inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola del seguente

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tenore: “L’impresa … … … … … in qualità di subappaltatore/subcontraente

dell’impresa … … … … nell’ambito del contratto sottoscritto con … … … … ,

identificato con il CIG n. … … … … /CUP n. … … … … , assume tutti gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge

136/2010 smi. Il committente si impegna dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla prefettura, Ufficio territoriale del Governo della

provincia di … … … … … della notizia dell’inadempimento della propria

controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità.

ARTICOLO 9

CAUZIONE - ANTICIPAZIONE

A garanzia dell’esatto e completo adempimento delle obbligazioni poste a

carico dell’Affidatario, il medesimo ha costituito idonea cauzione di € … … …

… … … (Euro … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …)

pari al 10% (dieci percento) del corrispettivo previsto dalla presente

convenzione mediante (1) … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

La cauzione di cui sopra sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti

di RFI verso l’Affidatario, dopo la data di emissione del verbale di regolare

esecuzione di cui al successivo articolo 22.

RFI, ai sensi dell’art. 1382 C.C., ha diritto di incamerare la cauzione per il

risarcimento di danni subiti, senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti

dell’Affidatario per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente

la somma incamerata.

L’Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui RFI si sia avvalsa, in

tutto o in parte, durante l’esecuzione della Convenzione.

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Non saranno erogate anticipazioni sul prezzo della convenzione.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’AFFIDATARIO

E PERSONE INCARICATE DEL SERVIZIO

Prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, l’Affidatario dovrà

comunicare ad RFI il nominativo del Responsabile delle attività derivanti dalla

presente Convenzione (Responsabile della Commessa).

L’Affidatario, a richiesta di RFI, è tenuto a partecipare agli incontri ed alle

riunioni che verranno svolti sulla progettazione oggetto della presente

Convenzione.

Nella compilazione degli elaborati l’Affidatario, in merito alle modalità delle

prestazioni oggetto della presente Convenzione, dovrà attenersi alle

disposizioni che saranno impartite da RFI. In generale gli elaborati del

progetto dovranno recare il nominativo del soggetto responsabile che li ha

emessi, unitamente alla firma del Responsabile della Commessa che ne

attesta la rispondenza alle specifiche progettuali fornite da RFI.

L’Affidatario per lo svolgimento del servizio s’impegna ad avvalersi dei

seguenti professionisti con le rispettive qualifiche professionali e relative

iscrizioni all’Ordine:

• … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

• … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

• … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

L’Affidatario che abbia la necessità di modificare il suddetto gruppo di

professionisti, dovrà comunicare tale necessità a RFI con lettera

raccomandata A.R. entro 5 (cinque) giorni dal sorgere della stessa necessità.

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La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

• Nominativo del professionista da sostituire;

• Nominativo del professionista sostituto e relativo curriculum professionale.

RFI s’impegna a comunicare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della

suddetta comunicazione la propria eventuale accettazione.

La firma del progettista incaricato dovrà essere accompagnata dal timbro

dell’Ordine professionale di appartenenza; se i progettisti sono più di uno

devono essere nominativamente indicati e sono responsabili in solido per le

attività professionali globali o specialistiche per cui sono incaricati.

RFI, in caso di giustificato motivo, potrà chiederne il cambiamento

immediato, senza che per tale circostanza si debbano accordare indennità di

sorta all’Affidatario od alla persona sostituita.

RFI, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere all’Affidatario, il quale è

obbligato ad eseguirle, prestazioni in più o in meno rispetto a quelle previste

fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo indicato al seguente

articolo 11, purché tali prestazioni non mutino sostanzialmente l’oggetto del

presente affidamento e/o Ia natura delle prestazioni in esso previste.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo globale, al netto del ribasso del … … … % (… … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … per cento)

offerto dall’Affidatario ammonta a € (2) … … … … … … … (Euro … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … …).

Il corrispettivo globale netto è stato ottenuto applicando il ribasso offerto a

tutte le prestazioni professionali richieste nonché al rimborso spese.

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Relativamente alla Redazione del Piano di Caratterizzazione richiamato al

precedente art. 2, resta inteso che il relativo importo, già compreso nel

corrispettivo globale netto suddetto, è stato determinato sulla base delle

quantità previste dal Programma di Indagini per la Caratterizzazione riportato

nell’allegato 2 “Specifiche Tecniche”.

Nel caso occorresse un diverso programma di Indagini di Caratterizzazione o

qualora fossero necessarie ulteriori indagini geognostiche, si determineranno

i nuovi importi applicando alle reali quantità eseguite i prezzi indicati dalla

tariffa “IG” e “BA” edizione 2010 e per quel che riguarda le indagini

geognostiche l’importo di € 2.500,00 (VA.1) per la Relazione Geologica e per

quel che riguarda la caratterizzazione dei terreni, l’importo € 3.000,00 (VA.2)

per la Relazione terre e rocce da scavo. Gli importi così determinati saranno

soggetto al ribasso offerto.

Saranno inoltre rimborsati gli eventuali costi sostenuti e documentati per il

rilascio di pareri obbligatori sui progetti o per tasse.

L’Affidatario si obbliga a gestire direttamente i rapporti contabili e

amministrativi con i professionisti, gli studi, le ditte ed i laboratori incaricati

per prestazioni non direttamente eseguite.

Il suddetto corrispettivo comprende e compensa tutti gli oneri del presente

appalto che restano a carico dell’Affidatario, salvo quanto diversamente

disposto, inclusi i contributi alle Casse degli Ordini Professionali, da versare

direttamente dai Tecnici Professionisti che interverranno nell'esecuzione

delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché del costo della polizza che il

progettista deve stipulare ai sensi dell’articolo 111 del Decreto Legislativo 12

aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

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ARTICOLO 12

PAGAMENTI

Gli stati di avanzamento delle prestazioni saranno emessi con le modalità

appresso indicate.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato nella Convenzione, viene

compilato un apposito stato di avanzamento in contraddittorio con

l’Affidatario ed emesso il documento di entrata merci, copia del quale è

rilasciata all’Affidatario.

I pagamenti, disposti a conclusione delle attività relative alle Fasi di cui all’art.

3 ed a seguito dell’accettazione ed approvazione da parte di RFI, saranno ri-

partiti, facendo riferimento al corrispettivo specificato all’art. 11, come segue:

• Fase 1 importo pari al 10 % (dieci per cento);

• Fase 2 importo pari al 40 % (quaranta per cento);

• Fase 3 importo pari al 30 % (trenta per cento);

• Fase 4 importo pari al 20% (venti per cento).

Nell’ipotesi di mancata realizzazione delle fasi 3 e 4 per esigenze di RFI o

per mancata approvazione del Progetto Definitivo, nulla l’Affidatario avrà a

pretendere, se non i pagamenti delle Fasi regolarmente ultimate ed

approvate dal Direttore delle Prestazioni per conto di RFI.

Qualora lo stato di avanzamento non sia emesso nei termini di cui sopra, per

cause imputabili a RFI, spettano all’Affidatario gli interessi legali sulle somme

dovute. A partire dal 31° giorno sulle somme dovute spettano all’Affidatario

gli interessi commisurati alle prime rate ABI.

Una volta emesso lo stato di avanzamento, l’Affidatario può emettere fattura,

alla quale deve allegare copia del documento di “entrata merci“. Il pagamento

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delle somme dovute ha luogo alla fine del secondo mese successivo alla

data emissione fattura. Qualora il pagamento avvenga oltre il termine stabilito

al precedente comma, a partire da tale data e sino alla data del soddisfo, per

i primi novanta giorni, spettano all’Affidatario gli interessi legali sulla somma

dovuta per i lavori eseguiti. Qualora il pagamento ritardi oltre 90 giorni, dal

91° giorno, sulle somme dovute per i lavori eseguiti, spettano all’Affidatario

gli interessi commisurati al prime rate ABI.

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fatture relative agli importi ed

alle scadenze secondo le previsioni del presente Atto.

L'emissione delle fatture da parte dell'Affidatario deve essere

preventivamente autorizzata a mezzo invio allo stesso, da parte del Centro di

Costo (CDC) competente, dei relativi documenti di entrata merci emessi dal

sistema informativo aziendale (SAP), attestanti la prestazione resa,

contenenti l'indicazione dell'importo da addebitare, e debitamente sottoscritti.

L'emissione dei documenti di entrata merci potrà eventualmente essere

anticipata da preavvisi di fatture del contraente.

Le fatture, da emettere in originale e due copie, dovranno indicare il numero

del relativo documento di entrata merci, ed essere intestate e spedite a: Rete

Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato in

Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 (C.A.P. 00161), per conto del

Programma Soppressione P.L. Intera Rete.

1. L’affidatario dovrà effettuare le transazioni di cui all’articolo 3 della legge

136/2010 avvalendosi di banche o della società Poste Italiane;

2. A tale riguardo l’affidatario medesimo ai sensi della citata legge 136/010,

ha comunicato al Committente con nota n … … … … … del … … … … …

19

… … … gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,

estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …;

3. I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario/postale

sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che

l’adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con

salvezza del Committente da ogni responsabilità conseguente; E’ obbligo

dell’Affidatario comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la

predetta nota e sopra riportati

4. L’Affidatario, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

ARTICOLO 13

CESSIONE DEI CREDITI

Ove non espressamente consentito dal committente, i crediti derivanti dai

contratti delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato non possono formare

oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi

altro atto di disposizione verso terzi.

Le cessioni, le delegazioni o i mandati all’incasso a favore di Fercredit spa, si

intendono fin d’ora consentiti.

ARTICOLO 14

ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore delle Prestazioni per conto di RFI, constatato l’avvenuto

compimento delle prestazioni, provvederà ad eseguire tutte le verifiche

20

occorrenti e ad emettere apposito verbale di ultimazione delle prestazioni, in

contraddittorio con l’Affidatario.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ PER DANNI

L’Affidatario resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della

regolare esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

L’Affidatario è responsabile nei confronti dei terzi, e senza possibilità di

rivalsa nei confronti di RFI, per i danni contrattuali ed extracontrattuali

dipendenti e/o connessi con l’esecuzione delle obbligazioni assunte con la

presente Convenzione. L’Affidatario, perciò, dando esplicita manleva, tiene

indenne RFI nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto,

pretesa o molestia che Terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in

connessione con le obbligazioni da esso assunte con la presente

Convenzione.

Nel caso in cui a RFI fosse richiesto da Terzi il pagamento di somme, a

qualsiasi titolo, per cause dipendenti e/o connesse con le obbligazioni

oggetto della presente Convenzione, l’Affidatario sarà tenuto a pagarle in sua

vece, o comunque a rimborsarle a RFI, a prima richiesta e senza poter

opporre eccezioni di alcun tipo.

Resta inteso altresì che RFI non assume alcuna responsabilità per danni che

dovessero derivare all’Affidatario e ai suoi dipendenti, coadiutori e ausiliari

autonomi, o alle loro cose, nell’espletamento delle prestazioni oggetto della

presente Convenzione.

La responsabilità dell’Affidatario per danni è da intendersi assunta anche nei

confronti del personale e delle cose di RFI.

21

ARTICOLO 16

PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali,

nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e di dettaglio

predisposti dall’Affidatario nell’ambito delle Prestazioni allo stesso affidate, ivi

compresi quelli attinenti il settore informatico, rimangono di proprietà di RFI

sin dal momento della loro redazione. È fatto espresso divieto all’Affidatario

di cedere a Terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

Parimenti è fatto divieto all’Affidatario dì utilizzare tali documenti per finalità

che non siano connesse all’esecuzione della presente Convenzione.

Qualora l’Affidatario producesse nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al

medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere “autore”, mentre la

proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti, a

tutti gli effetti, a RFI.

RFI si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e

l’acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini

istituzionali, sia per l’eventuale commercializzazione del prodotto originale

realizzato e del bene acquisito senza che ciò determini a favore

dell’Affidatario compensi ed indennità di sorta.

ARTICOLO 17

IMPEGNO Dl RISERVATEZZA

L’Affidatario si impegna a non rivelare a Terzi e a non usare in alcun modo,

per motivi che non siano attinenti all’esecuzione della Convenzione, le

informazioni tecniche, relative a procedimenti, disegni, attrezzature,

apparecchiature, macchine e quant’altro, venga messo a sua disposizione da

22

RFI o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione

della Convenzione.

L’obbligo di segretezza è, per L’Affidatario, vincolante per tutta la durata

dell’esecuzione della Convenzione per tutti gli anni successivi alla sua

conclusione, fintantoché le informazioni delle quali l‘Affidatario stesso è

venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L’Affidatario è inoltre responsabile nei confronti di RFI dell’esatta osservanza

da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari, degli ausiliari e

dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso d’inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Affidatario è tenuto a

risarcire a RFI tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

È fatto divieto all’Affidatario di fare, o autorizzare Terzi a fare, pubblicazioni

sulle progettazioni che l’Affidatario medesimo deve eseguire o avrà

compiute. È pure fatto divieto all’Affidatario di pubblicare o di far pubblicare a

Terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni tipo, schemi, profili o

planimetrie che appartengono a RFI, senza prima averne ottenuto il

benestare scritto. È altresì fatto divieto all’Affidatario di comunicare o

mostrare a Terzi disegni tipo di RFI, tranne che per le necessità derivanti

dall’esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 18

DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Non è consentito all’Affidatario cedere la presente Convenzione in tutto o in

parte.

ARTICOLO 19

RAPPORTI CON I TERZI

23

Premesso che il titolare di tutti i rapporti con terzi resta RFI, l’Affidatario

provvederà a fornire l’assistenza ed il supporto per richiedere a soggetti terzi,

sia pubblici che privati, le approvazioni, i pareri, i nulla osta e quanto altro

necessario per l’esecuzione delle prestazioni, oggetto dell’appalto, senza altri

oneri per RFI, essendo dette prestazioni comprese e compensate nel

corrispettivo dell’affidamento.

Sulla base di un programma concordato tra le parti, l’Affidatario potrà

promuovere i necessari contatti con i terzi, apprestando tutta l’attività di

carattere operativo, strutturale e di documentazione, tesa al tempestivo

raggiungimento degli obiettivi del presente atto, compresa la materiale

consegna finale degli elaborati progettuali ai soggetti interessati.

Nel caso in cui, nell’ambito dell’attività, fosse necessario procedere a

pubblicazioni sulla stampa oppure a comunicazioni ai proprietari delle aree

ove è prevista la realizzazione delle opere, le spese vive saranno rimborsate

da RFI dietro presentazione dei relativi giustificativi.

ARTICOLO 20

CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore

delle Prestazioni per conto di RFI, senza poter sospendere o ritardare il

regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia l’eventuale contestazione o

riserva che egli sollevi o inadempimento che egli contesti. Eventuali

contestazioni, domande o riserve dovranno essere presentate al

Responsabile della Convenzione congiuntamente alla consegna, al Direttore

delle Prestazioni, degli elaborati relativi alle Fasi di lavoro previste al

precedente articolo 3.

24

Le contestazioni, domande o riserve dell’Affidatario devono:

• essere formulate in modo specifico ed indicare dettagliatamente le ragioni

sulle quali si fondano;

• precisare quali ne siano le conseguenze, in particolare se e quali

conseguenze ne derivino a livello economico e/o di corrispettivi o

indennizzi.

Se l’Affidatario non formula le contestazioni con il rispetto di tutte le

condizioni di cui al precedente comma decade da ogni suo eventuale diritto

di farle valere successivamente o in altra sede.

ARTICOLO 21

TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ

Il termine utile per portare a compimento tutte le prestazioni oggetto del

presente Atto viene stabilito in complessivi giorni 150 (centocinquanta)

naturali consecutivi, a decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna.

Si stabiliscono, inoltre, sempre a decorrere dalla data indicata nel verbale di

consegna, i termini temporali intermedi di giorni naturali consecutivi:

• 40 (giorni quaranta) per il completamento della Fase 1;

• 80 (giorni ottanta) per il completamento della Fase 2;

• 140 (giorni centoquaranta) per il completamento della Fase 3.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza del termine utile per portare a

compimento tutte le prestazioni, l’Affidatario incorrerà, per ogni giorno di

ritardo, nella penalità pari all’1,00 per mille dell’importo netto contrattuale, e

comunque non superiore complessivamente al 10% dello stesso, da

trattenersi direttamente sull’importo delle situazioni lavori.

Ai fini della determinazione del termine utile precedente non sono stati

25

considerati i tempi di approvazione, da parte di RFI, della documentazione

prodotta dall’Affidatario, per ciascuna delle fasi indicate al precedente art. 3.

Il termine utile sopra riportato non comprende altresì i tempi necessari

all’ottenimento di eventuali approvazioni e/o autorizzazioni da parte di Enti

e/o terzi e quelli connessi alla dichiarazione della pubblica utilità dei lavori.

Resta inteso comunque che i tempi sopra citati, sono esclusivamente quelli

utilizzati da parte di Enti e/o terzi e quelli necessari ad espletare le

incombenze di legge per la dichiarazione della pubblica utilità; pertanto non

saranno riconosciuti i tempi trascorsi a causa di carenze e/o negligenze

imputabili all’Affidatario. Il suddetto termine utile non è soggetto a proroga,

salvo che per i motivi connessi ad eventi non dipendenti dalla volontà e dalla

responsabilità dell’Affidatario.

Quando circostanze speciali impediscano che le prestazioni procedano

utilmente ed a regola d’arte, RFI ha facoltà di ordinarne la sospensione,

anche parziale, salvo ordinarne la ripresa quando siano cessate le cause

della sospensione stessa. Le sospensioni ordinate da RFI, quale che ne sia il

numero, la durata e la causa, non determinano alcun diritto dell’Affidatario a

compensi, indennizzi o altro.

Nel caso di sospensione totale, i termini di cui sopra sono differiti di un

numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione afferente il termine.

Nel caso di sospensione parziale, l’eventuale proroga di detti termini deve

essere concordata in contraddittorio tra le Parti. In tal caso, le proroghe

concordate non avranno effetti sui tempi di consegna delle fasi relative alla

progettazione di quelle opere non interessate dalla sospensione.

ARTICOLO 22

26

ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore delle Prestazioni procede all’accertamento della regolare

esecuzione delle prestazioni poste a carico dell’Affidatario entro il periodo di

mesi sei a partire dalla data di compilazione del verbale d’ultimazione.

Dell’eseguito accertamento si compila apposito processo verbale, nel quale

vengono descritte le operazioni svolte ed i risultati degli accertamenti esperiti.

Il processo verbale, entro 20 giorni, deve essere firmato in segno

d’accettazione da parte dell’Affidatario.

All’atto della firma l’Affidatario può aggiungere esclusivamente le riserve che

crede di proprio interesse e che siano direttamente dipendenti dalle

risultanze del certificato di regolare esecuzione.

Se l’Affidatario non appone la firma nel termine predetto o procede alla

sottoscrizione senza riserve, le risultanze del processo verbale si intendono

definitivamente accettate, con implicita rinuncia dell’Affidatario a far valere in

qualsiasi sede e tempo eventuali pretese in ordine alle prestazioni eseguite.

Se nonostante ogni precedente verifica, controllo, benestare o approvazione,

il Direttore delle Prestazioni per conto di RFI riscontra, in sede di

accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, vizi, difetti,

difformità, carenze o altro, anche quando manchi una qualsiasi colpa

dell’Affidatario:

a) ha diritto di chiedere che l’Affidatario, entro un ragionevole tempo fissato

da RFI stessa, elimini a propria cura e spese e con il minimo pregiudizio

per gli interessi di RFI tutti i vizi, difetti, difformità, carenze o altro;

b) alternativamente, a scelta di RFI, oppure ove l’Affidatario non provveda a

quanto richiesto, ha diritto di far eseguire da altri quanto necessario o

27

opportuno per eliminare i suddetti vizi, addebitandone il relativo importo

all’Affidatario;

c) alternativamente, a propria scelta, il responsabile della Convenzione per

conto di RFI ha diritto alla riduzione proporzionale del corrispettivo.

In tutti casi sopra indicati RFI ha diritto, in caso di colpa dell’Affidatario, al

risarcimento del danno.

ARTICOLO 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI

INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

RFI ha il diritto di risolvere la Convenzione nel caso in cui l’Affidatario abbia

dato luogo anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti:

• mancata presentazione per la formalizzazione della Convenzione entro il

termine stabilito da RFI medesima;

• falsità nelle dichiarazioni rese;

• sospensione o rallentamento delle prestazioni;

• cessione, anche di fatto, in tutto o in parte della presente Convenzione;

• concessione in subappalto, in tutto o in parte, delle prestazioni affidate

ove non espressamente autorizzato in base al precedente articolo 8;

• cumulo di penali, a qualsiasi titolo comminate, per un importo complessivo

superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo della Convenzione;

• mancata e non corretta esecuzione, a perfetta regola d’arte ed in

conformità della Convenzione, di tutto o di parte delle prestazioni affidate;

• verificarsi di violazioni della normativa vigente in materia di antimafia da

parte dell’Affidatario;

• Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle Condizioni

28

Generali, costituisce motivo di risoluzione del Contratto ai sensi

dell'art.1456 codice civile il mancato utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni, di cui al precedente articolo dei pagamenti.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI,

da farsi con lettera raccomandata a.r..

ARTICOLO 24

EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione della Convenzione, sia che avvenga ai sensi del precedente

articolo 23, sia in base alle norme generali del Codice Civile (art. 1453 e

segg.), oppure per il mancato rispetto dell’obbligo di cui al precedente

articolo dei pagamenti obbliga l’Affidatario a consegnare tutti i documenti di

progettazione, gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti tutti, di base e di

dettaglio, elaborati dall’Affidatario o comunque dal medesimo posseduti in

ragione dell’affidamento della presente Convenzione.

Dal momento in cui la Convenzione viene risolta, l’Affidatario non avrà diritto

a percepire alcun compenso eventualmente spettante, fin tanto che le

prestazioni non siano state completamente ultimate da parte di RFI o di altri.

Qualora, dopo l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, il costo totale

sostenuto da RFI per la complessiva esecuzione e completamento delle

prestazioni risultasse superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto

all’Affidatario, se dette prestazioni fossero state dallo stesso ultimate,

l’Affidatario medesimo dovrà rifondere a RFI il maggior costo e RFI

medesima avrà il diritto di trattenere tali maggiori costi dalle somme ancora

eventualmente dovute all’Affidatario, nonostante le contestazioni di

29

quest’ultimo e comunque fermi restando tutti gli altri diritti di RFI per il

riconoscimento di ulteriori danni.

ARTICOLO 25

RECESSO

RFI ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di

giustificazioni, di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento

e qualunque sia lo stato di avanzamento delle prestazioni. Il recesso di RFI

ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Affidatario con lettera

raccomandata a.r.. In caso di recesso l’Affidatario è obbligato ad effettuare la

consegna di tutta la documentazione fino ad allora prodotta ed ha diritto al

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e accettate da RFI,

senza peraltro poter vantare alcun diritto o pretesa per danni, spese,

mancato guadagno o altro nei confronti di RFI stessa.

ARTICOLO 26

TRASPARENZA PREZZI

L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,

direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o

altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a

facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a

facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della

presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti né a

30

compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l’Affidatario non

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della

presente Convenzione, la stessa si intenderà automaticamente risolta ai

sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 C.C., per fatto e colpa dell’Affidatario

che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti

dalla risoluzione e cancellato dall’albo fiduciario, ove esistente.

ARTICOLO 27

TRANSAZIONE FORO COMPETENTE

Fermo quanto stabilito nella disciplina vigente in tema di contratti pubblici,

tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione, risoluzione

validità, esistenza del contratto di appalto o, comunque, a questo connesse

e, più in generale, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti

dall’esecuzione del contratto di appalto, possono essere risolte in via

transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice civile.

L’accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Per tutte le controversie non risolubili in via transattiva, è competente, in via

esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 28

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Le spese di scritturazione della Convenzione e delle copie occorrenti, nonché

quelle per le tasse di bollo, di registro, postali e quelle relative agli atti che

occorrono per la gestione dell’atto dal giorno della consegna della

prestazione professionale fino alla data di emissione del certificato di

31

regolare esecuzione, sono a totale carico dall’Affidatario.

Si stabilisce che i tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto, sono a

carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a

variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni di servizi il cui corrispettivo è

soggetto all’I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai

sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131 e, ove ne venisse

richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa,

giusto l’articolo 40 del citato decreto.

L’Affidatario dichiara a tutti gli effetti di legge che il servizio per

l’espletamento della prestazione di cui al presente atto, viene effettuato

nell’esercizio di impresa, giusto l’articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

e successive modificazioni e che pertanto esso, ai sensi dell’articolo 1 del

D.P.R. citato è soggetto all’I.V.A.

ARTICOLO 29

POLIZZA ASSICURATIVA

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre

una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, contenente l'impegno a

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico

riferimento ai lavori progettati.

Tale polizza, emessa a garanzia dei rischi derivanti dallo svolgimento delle

attività di propria competenza, dovrà essere prodotta a far data

dall'approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio, così come previsto

32

all’articolo 111 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

La polizza del Progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di

progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve

sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 1, lettera e), resesi

necessarie in corso di esecuzione.

ARTICOLO 30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Affidatario acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n

196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle

attività di RFI, nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di

riservatezza cui è ispirata l’attività di RFI sulla base delle informazioni di

seguito riportate. Per trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del

citato decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione,

conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,

utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e

distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L’Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali

connesse o strumentali all’attività di RFI per le quali si indicano, a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

• dare esecuzione ad obblighi di legge;

• per esigenze di tipo operativo o gestionale;

• per esigenze preliminari alla stipula della presente Convenzione e relativi

annessi;

• per dare esecuzione alle prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei, anche

33

automatizzati, a garantire la sicurezza e la riservatezza atti a memorizzare,

gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di

strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri

soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti

di volta in volta.

L’Affidatario è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,

potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo

30 giugno 2003 n 196, come di seguito riportati:

• diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti di

dati che possono riguardarlo;

• diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le

modalità di trattamento;

• diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione

riguardante i dati oggetto di trattamento;

• diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;

• diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco

dei dati trattati in violazione di legge;

• attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica,

integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere,

sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

• opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati

personali che lo riguardano.

34

ARTICOLO 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nel presente Atto, le parti

concordemente rinviano alle Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di

opere, lavori, e fornitura in opera delle Società del gruppo FS, per quanto

applicabili, approvate nella seduta del Consiglio di Amministrazione di

Ferrovie dello Stato S.p.A. 15 APRILE 2009 emanate con disposizione di

gruppo n 125/AD del 15 aprile 2009, nonché al codice civile ed alle altre

norme applicabili in materia.

ARTICOLO 32

ALLEGATI

Sono allegati alla Convenzione stessa per farne parte integrante e

sostanziale:

All. 1 Dichiarazione dell’Affidatario rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui

agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile;

All. 2 Specifiche tecniche di progettazione;

All. 3 Prescrizioni per la gestione dei servizi di progettazione sulla base di

documenti di pianificazione della qualità (Specifica di assicurazione

qualità DI QUA SP AQ 002 A).

Redatto in duplice originale in bollo, di cui uno per RFI e l’altro per l’Ufficio

del Registro in caso d’uso e che l’Affidatario acconsente che vengano

custodite da RFI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

PER RFI S.p.A. PER L’AFFIDATARIO

35

SOMMARIO

ART. 1 RICHIAMO ALLE PREMESSE 2

ART. 2 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 2

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 5

ART. 4 DOMICILIO 7

ART. 5 ACCESSO DELL’AFFIDATARIO E DEI SUOI DIPENDENTI O

INCARICATI NEGLI IMPIANTI DI R.F.I. 8

ART. 6 RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE PER CONTO DI R.F.I. 8

ART. 7 CONSEGNA E VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DELLE

PRESTAZIONI 9

ART. 8 SUBAPPALTO 11

ART. 9 CAUZIONE - ANTICIPAZIONE 13

ART. 10 OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'AFFIDATARIO E PERSONE

INCARICATE DEL SERVIZIO 14

ART. 11 CORRISPETTIVO 15

ART. 12 PAGAMENTI 17

ART. 13 CESSIONE DEI CREDITI 19

ART. 14 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 19

ART. 15 RESPONSABILITÀ PER DANNI 20

ART. 16 PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI 21

ART. 17 IMPEGNO DI RISERVATEZZA 21

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE 22

ART. 19 RAPPORTI CON I TERZI 22

ART. 20 CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO 23

ART. 21 TERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ 24

36

ART. 22 ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 25

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E

IRREGOLARITÀ 27

ART. 24 EFFETTI E DISCIPLINA DELLA RISOLUZIONE 28

ART. 25 RECESSO 29

ART. 26 TRASPARENZA PREZZI 29

ART. 27 TRANSAZIONE E FORO COMPETENTE 30

ART. 28 SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE 30

ART. 29 POLIZZA ASSICURATIVA 31

ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 32

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI 34

ART. 32 ALLEGATI 34

LEGENDA

(1) Indicare gli estremi della cauzione.

(2) € 145.600,00 (Euro centoquarantacinquemilaseicento/00) al lordo del

ribasso offerto dall’Affidatario.