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La Costituzione della Repubblica

Conoscerla per amarla

Battipaglia, 26 febbraio 2011Liceo scientifico E MEDI

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Nessuno può rivelarvi se non quello Nessuno può rivelarvi se non quello che già cova semi addormentato che già cova semi addormentato

nell'albore della vostra conoscenza. nell'albore della vostra conoscenza. Se il maestro è saggio veramente, Se il maestro è saggio veramente,

non vi offrirà di entrare nella casa non vi offrirà di entrare nella casa della propria sapienza;  vi condurrà della propria sapienza;  vi condurrà fino alla soglia della vostra mente.fino alla soglia della vostra mente.

Kalhil Gibran

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LA STRUTTURALA STRUTTURA

La Costituzione Italiana 139 articoli2 parti, precedute dai

Principi fondamentali (art.1 all’art. 12)

La Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini

La Parte SecondaL’organizzazione della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali

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PRINCIPI FONDAMENTALIPRINCIPI FONDAMENTALIArtt. 1-12Artt. 1-12

Principio personalista

La Costituzione coglie la La Costituzione coglie la tradizione liberale e tradizione liberale e

giusnaturalista del testo giusnaturalista del testo dell'art. 2: in esso infatti dell'art. 2: in esso infatti si dice che "la Repubblica si dice che "la Repubblica ”riconosce” e garantisce i ”riconosce” e garantisce i

diritti inviolabili diritti inviolabili dell'uomo"..dell'uomo"..

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Principio di laicitàPrincipio di laicità

La Costituzione La Costituzione all'art. 7 sancisce che all'art. 7 sancisce che

Stato italiano e Stato italiano e Chiesa cattolica sono, Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ciascuno nel proprio

ordine, sovrani e ordine, sovrani e indipendenti. indipendenti.

PRINCIPI FONDAMENTALIArtt. 1-12

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Principio pluralistaPrincipio pluralistaÈ tipico degli stati democratici. Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il pluralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali

(art. 5), delle minoranze linguistiche(art. 6), delle confessioni

religiose(art. 8), delle associazioni(art. 18), di idee ed

espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, com. 1), delle scuole (art.

33, com. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art.

33, com. 6), dei sindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49)

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Principio lavoristaPrincipio lavorista

Ci sono riferimenti già agli art. 1, com. 1 ed all'art. 4, com. 2. Il lavoro non è solo

un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo. Non è

solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva

il singolo.

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Principio democratico Principio democratico Già gli altri tre principî sono tipici degli

stati democratici, ma ci sono anche altri elementi a caratterizzarli: la

preponderanza di organi elettivi e rappresentativi; il principio di maggioranza

ma con tutela della minoranze (anche politiche); processi decisionali (politici e giudiziari) trasparenti e aperti a tutti; ma

soprattutto il principio di sovranità popolare (art. 1, com. 2).

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Principio di uguaglianza (art Principio di uguaglianza (art 3)3)

Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,

di condizioni sociali e personali, sono uguali davanti alla legge (ug formale c.1).

Lo Stato rimuove gli ostacoli che di fatto limitano l'eguaglianza e agli individui di sviluppare pienamente la loro personalità sul piano

economico, sociale e culturale (ug sostanziale c.2)

(art. 8) Tutte le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, sono egualmente libere davanti

alla legge.

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Principio solidaristaPrincipio solidaristaI diritti inviolabili sono riconosciuti

all'individuo sia considerato singolarmente sia nelle formazione sociali adeguate allo sviluppo della personalità e finalizzate alla tutela

degli interessi diffusi (interessi comuni ai diversi gruppi che si sviluppano in

forma associata).Associazioni politiche, sociali, religiose,culturali, familiari

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Principio pacifistaPrincipio pacifistaArt 11 - la Repubblica italiana ripudia la guerra

come strumento di offesa e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali

(ovvero consente l'uso di forze militari per la difesa del territorio in caso di attacco militare da parte di

altri paesi, ma non con intenti espansionisti) e accetta una limitazione alla propria sovranità (ad esempio accetta di ospitare sul proprio territorio

forze armate straniere) nell'intento di promuovere gli organismi internazionali per assicurare il

mantenimento della pace e della giustizia fra le Nazioni.

Partecipazione ad una guerra in difesa di altre nazioni con le quali siano state instaurate alleanze

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Principio internazionalista Art. 10, l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute; ciò comporta un "rinvio mobile" ovvero un adattamento

automatico di tali norme nel nostro ordinamento.

Art. 11 consente, in condizioni di parità con gli altri stati, limitazioni alla

sovranità nazionale, necessarie per assicurare una pacifica coesistenza

tra le Nazioni.

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PARTE I PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINIDIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Artt. 13-54Artt. 13-54

TITOLO I: Rapporti civiliTITOLO II: Rapporti etico-socialiTITOLO III: Rapporti economici

TITOLO IV: Rapporti sociali

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Rapporti civili dall'articolo 13 al 28

Libertà individuali

Libertà collettive

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Rapporti etico-sociali dall'articolo 29 al 34

La famiglia La famiglia La salute La salute

L'arte e la cultura L'arte e la cultura La scuola

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Rapporti economicidall'articolo 35 al 47

il diritto di proprietàil diritto di proprietà

L’iniziativa economica privataL’iniziativa economica privata

L'organizzazione del lavoroL'organizzazione del lavoro

La cooperazioneLa cooperazione

Il risparmioIl risparmio

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Rapporti politici dall'articolo 48 al 54

L’elettorato

I partiti

Le tasse

I doveri

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PARTE IIPARTE IIartt. 55-139

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICAL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I TITOLO I Il ParlamentoIl ParlamentoTITOLO II TITOLO II Il Presidente della RepubblicaIl Presidente della RepubblicaTITOLO III TITOLO III Il GovernoIl GovernoTITOLO IV TITOLO IV La MagistraturaLa MagistraturaTITOLO V TITOLO V Le Regioni, le Province, i Le Regioni, le Province, i ComuniComuniTITOLO VI TITOLO VI Garanzie costituzionaliGaranzie costituzionali

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Il Parlamentodall'articolo 55 al 82

Le Camere = Parlamento

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

Le Camere = Parlamento

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica La Formazione

delle Leggi La Formazione

delle Leggi

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Il Presidente della Repubblica dall'articolo 83 al 91

Modalità di elezioneModalità di elezioneI poteri e

le responsabilità I poteri e

le responsabilità

Garanzia dell'equilibrio dei

poteri

Garanzia dell'equilibrio dei

poteri

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Il Governodall'articolo 92 al 100

Il Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri La Pubblica

AmministrazioneLa Pubblica

Amministrazione

Gli Organi Ausiliari

Gli Organi Ausiliari

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La Magistraturadall'articolo 101 al 113

Ordinamento giurisdizionale Ordinamento

giurisdizionale Norme sulla giurisdizione Norme sulla

giurisdizione

Gli Organi Ausiliari

Gli Organi Ausiliari

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I Governi Localidall'articolo 114 al 133

I ComuniI ComuniLe ProvinceLe Province

Le RegioniLe Regioni

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Garanzie Costituzionalidall'articolo 134 al 139

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale

Revisione della costituzione

e leggi costituzionali

Revisione della costituzione

e leggi costituzionali

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L’ARCHITETTURA L’ARCHITETTURA COSTITUZIONALECOSTITUZIONALE

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La Corte Costituzionale

La Corte Costituzional

e regola il sistemaDirime i conflitti

e verifica la costituzionalità

delle norme

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DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

I-XVIIII-XVIII

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La COSTITUZIONE ITALIANA

racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato lo stato italiano.

Una delle caratteristiche più importanti della Una delle caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua :nostra Costituzione è la sua :

RIGIDITA’RIGIDITA’

le sue disposizioni, infatti, le sue disposizioni, infatti, non possono essere non possono essere

modificate con le leggi modificate con le leggi ordinarie.ordinarie.

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La Costituzione nasce dalle ceneri La Costituzione nasce dalle ceneri dello STATUTO ALBERTINO, concesso dello STATUTO ALBERTINO, concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re

del Piemonte e Sardegna, ai suoi del Piemonte e Sardegna, ai suoi sudditi. Lo Statuto era una sudditi. Lo Statuto era una

Costituzione flessibile, poiché Costituzione flessibile, poiché modificabile con legge ordinaria. modificabile con legge ordinaria. Esso si ispirava al principio della Esso si ispirava al principio della

separazione anche se in pratica il re separazione anche se in pratica il re controlla tutti i poteri dello stato. controlla tutti i poteri dello stato.

L’attenuarsi del potere del re portò L’attenuarsi del potere del re portò alla Monarchia parlamentare. Dopo il alla Monarchia parlamentare. Dopo il

periodo totalitaristico di Benito periodo totalitaristico di Benito Mussolini, legato alla seconda Mussolini, legato alla seconda

guerra mondiale, e la liberazione guerra mondiale, e la liberazione nazionale dal nazi-fascismo delnazionale dal nazi-fascismo del 2 2

giugno 1946, si svolse un giugno 1946, si svolse un referendum per affidare al popolo la referendum per affidare al popolo la scelta tra monarchia e repubblica. scelta tra monarchia e repubblica. Il Il popolo italiano era chiamato per la popolo italiano era chiamato per la

prima volta a votare a suffragio prima volta a votare a suffragio universale. Gli elettori furono universale. Gli elettori furono

convocati per dare un duplice voto: convocati per dare un duplice voto: per il referendum e per le elezioni per il referendum e per le elezioni

dei deputati dell'Assemblea dei deputati dell'Assemblea CostituenteCostituente La scelta si concluse a La scelta si concluse a

favore della Repubblicafavore della Repubblica. .

LA STORIALA STORIA

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La Costituzione fu firmata dal presidente La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e della Repubblica Enrico De Nicola e

controfirmata dal presidente del Consiglio controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente Alcide De Gasperi e dal presidente

dell'Assemblea costituente, Terracini.La dell'Assemblea costituente, Terracini.La Costituzione fu definitivamente approvata Costituzione fu definitivamente approvata il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1°

gennaio 1948.gennaio 1948.

Nella foto, il presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini firma il documento davanti al presidente della Repubblica Enrico de Nicola.

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LeggeCostituzionale

LeggeCostituzionale

Legge Ordinaria Legge Ordinaria

Legge RegionaleLegge Regionale

Decreto legislativo e Decreto leggeDecreto legislativo e Decreto legge

Regolamento del governoD.M. e D.Pr.

Regolamento del governoD.M. e D.Pr.

Usi e consuetudiniUsi e consuetudini

Fonti Costituzionali

Fonti Primarie

Fonti

Secondarie

Fonti

Consuetudinarie

PARLAMENTO

REGIONE

GOVERNO

ORGANO CHE ORGANO CHE EMANAEMANA

ORGANO CHE ORGANO CHE EMANAEMANA

FONTE DEL FONTE DEL

DIRITTODIRITTO

FONTE DEL FONTE DEL

DIRITTODIRITTO

Costituzione

Art 117 Cost Art 117 Cost modificatomodificato

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Il diritto e’ un insieme di norme legislative o Il diritto e’ un insieme di norme legislative o consuetudinarie che disciplinano i rapporti socialiconsuetudinarie che disciplinano i rapporti sociali

Il diritto e’ un insieme di norme legislative o Il diritto e’ un insieme di norme legislative o consuetudinarie che disciplinano i rapporti socialiconsuetudinarie che disciplinano i rapporti sociali

In Italia ci sono diverse fonti del In Italia ci sono diverse fonti del diritto. diritto.

Le più importanti sono due:Le più importanti sono due:

In Italia ci sono diverse fonti del In Italia ci sono diverse fonti del diritto. diritto.

Le più importanti sono due:Le più importanti sono due:• FONTI FATTO: FONTI FATTO: consistono in

comportamenti spontanei, chiamati consuetudini.

•FONTI ATTO: FONTI ATTO: sono invece le Norme scritte, emanate da organi dello Stato.

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LA NORMA E’ UNA REGOLA

CI SONO 2 TIPI DI NORME :CI SONO 2 TIPI DI NORME :

LA NORMA

LE NORME NON GIURIDICHE, cambiano a seconda da chi le impone:la famiglia, la

comunità .Esempio: aiutare in casa, apparecchiare la

tavola

LE NORME GIURIDICHE, LE NORME GIURIDICHE, emanate dallo stato. Le norme giuridiche sono uguali per

tutti.Esempio: fermarsi al semaforo rosso

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L’insieme delle norme scritte emanate dagli organi dello Stato costituiscono l’ ORDINAMENTO GIURIDICO e rappresentano il

Le norme non hanno tutte lo stesso valore ma sono classificate in una scala gerarchica.

DIRITTO OGGETTIVO

è la fonte più importante del nostro diritto e stabilisce i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico

LA COSTITUZIONELA COSTITUZIONE

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LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica LA LEGGE COSTITUZIONALE modifica le norme della COSTITUZIONE o ne le norme della COSTITUZIONE o ne

introduce di nuove. Le leggi di introduce di nuove. Le leggi di revisione costituzionale sono leggi revisione costituzionale sono leggi

approvate dal Parlamento secondo una approvate dal Parlamento secondo una complessa procedura detta revisione complessa procedura detta revisione costituzionale. Le leggi di revisione costituzionale. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da costituzionali sono adottate da

ciascuna Camera con due successive ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore deliberazioni ad intervallo non minore

di tre mesi, e sono approvate a di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti maggioranza assoluta dei componenti

di ciascuna Camera nella seconda di ciascuna Camera nella seconda votazione. La forma repubblicana non votazione. La forma repubblicana non

può essere oggetto di revisione può essere oggetto di revisione costituzionalecostituzionale

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Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica procedura chiamata seguito di una specifica procedura chiamata

Iter Legislativo.Iter Legislativo.

Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce Con il termine LEGGE ORDINARIA ci si riferisce alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a alle leggi emesse dal Parlamento Italiano a seguito di una specifica procedura chiamata seguito di una specifica procedura chiamata

Iter Legislativo.Iter Legislativo.L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :L’Iter Legislativo si articola in 4 fasi :

Il progetto di legge può essere proposto a Il progetto di legge può essere proposto a una delle due Camere del Parlamento dal una delle due Camere del Parlamento dal

Governo, da un membro delle due Governo, da un membro delle due Camere, da un numero di elettori Camere, da un numero di elettori

superiore a 50.000 soggetti.superiore a 50.000 soggetti.

L’iniziativaL’iniziativa

La presentazione del progetto di legge attiva il La presentazione del progetto di legge attiva il procedimento legislativo, sollecitando l'esame procedimento legislativo, sollecitando l'esame

del primo da parte dalle commissioni del primo da parte dalle commissioni competenti delle Camere. La legge, una volta competenti delle Camere. La legge, una volta

esaminata, deve essere deliberata da esaminata, deve essere deliberata da entrambe le camere.entrambe le camere.

La discussione e approvazione delle Camere

La discussione e approvazione delle Camere

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LA PROMULGAZIO

NE:

La legge viene resa ufficiale con La legge viene resa ufficiale con dichiarazione solenne del Presidente dichiarazione solenne del Presidente della Repubblica dopo aver verificato della Repubblica dopo aver verificato

che non sia in contrasto con la che non sia in contrasto con la Costituzione.Costituzione.

LA PUBBLICAZIONE:LA PUBBLICAZIONE: La pubblicazione sulla Gazzetta La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con lo scopo di far Ufficiale, con lo scopo di far

conoscere la legge a tutti i cittadini. conoscere la legge a tutti i cittadini. Dopo 15 giorni di Dopo 15 giorni di vacatio legisvacatio legis la la

legge entra in vigorelegge entra in vigore.

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Il decreto legislativo (dlgs) è un atto normativo avente forza di legge adottato dal

governo su delega del Parlamento.

Il decreto legge(dl) è un atto normativo avente forza di legge adottato

eccezionalmente dal governo senza l’autorizzazione delle camere.

E’ una legge che ha un’efficacia limitata al territorio della Regione che le emana.

In base alla potestà regolamentare del Governo, questo emana regolamenti diretti

generalmente a produrre norme subordinate a quelle primarie. I regolamenti governativi

sono fonti secondarie e come tali non possono derogare né alla Costituzione né tanto meno

alle leggi ordinarie.

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IL DECRETO MINISTERIALE (D.M.) È UN IL DECRETO MINISTERIALE (D.M.) È UN ATTO AMMINISTRATIVO EMESSO DA ATTO AMMINISTRATIVO EMESSO DA UN MINISTRO; NON HA FORZA DI UN MINISTRO; NON HA FORZA DI

LEGGE ED È AL PARI DI UN LEGGE ED È AL PARI DI UN REGOLAMENTO GOVERNATIVO. IL REGOLAMENTO GOVERNATIVO. IL DECRETO MINISTERIALE SPESSO DECRETO MINISTERIALE SPESSO

CONTIENE NORME TECNICHE DI UNO CONTIENE NORME TECNICHE DI UNO SPECIFICO ARGOMENTO COME LA SPECIFICO ARGOMENTO COME LA

NOMINA DEI DIRIGENTI DELL’ANAS, NOMINA DEI DIRIGENTI DELL’ANAS, L’ATTUAZIONE DI UN REGOLAMENTO L’ATTUAZIONE DI UN REGOLAMENTO

SANITARIO ECC.SANITARIO ECC.

SONO LE REGOLE CONVENZIONALI SONO LE REGOLE CONVENZIONALI STABILIZZATE, OGGETTIVIZZATE, STABILIZZATE, OGGETTIVIZZATE, DISPIEGATE NEL TEMPO E NELLA DISPIEGATE NEL TEMPO E NELLA

COSCIENZA GIURIDICA.COSCIENZA GIURIDICA.

IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È ATTO DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA. CON IL D.P.R. VENGONO EMANATI I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI ED ALTRI ATTI DEL

GOVERNO A CONTENUTO AMMINISTRATIVO E NORMATIVO.

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GLI ORGANI ISTITUZIONALI

IL PARLAMENTO

Il Parlamento della Repubblica italiana è l'organo costituzionale titolare della funzione legislativa, ha una struttura

bicamerale perfetta, ovvero è composto da due Camere aventi funzioni identiche:

La Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati

E’ formata da 630 deputati, che vengono detti deputati; la

carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio

universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle

camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia

compiuto i 25 anni. Sede della Camera dei deputati è Palazzo

di Montecitorio

E’ formata da 630 deputati, che vengono detti deputati; la

carica di deputato è sempre elettiva, con suffragio

universale e diretto, e ha durata quinquennale, salvo il caso di scioglimento anticipato delle

camere. Può diventare deputato qualsiasi cittadino che nel giorno dell'elezioni abbia

compiuto i 25 anni. Sede della Camera dei deputati è Palazzo

di Montecitorio

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Il Senato della Repubblica

Il Senato della Repubblica

E’ composto da 315 senatori cui vanno aggiunti i senatori a vita

(ossia, salvo rinuncia, gli ex Presidenti della Repubblica e, su nomina del Presidente della Repubblica, «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e

letterario». La carica di senatore è elettiva, con durata

quinquennale (salvo scioglimenti anticipati

eccezionali) Sede del Senato è Palazzo Madama a Roma.

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per l'elezione del Presidente della Repubblica per la quale ai parlamentari si aggiungono i

rappresentanti delle Regioniper l'elezione dei cinque membri della Corte

costituzionale di nomina parlamentare

per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura

per l'elezione di 45 cittadini fra i quali estrarre i giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente

della Repubblica

per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della

Repubblicaper la messa in stato di accusa dello stesso Presidente della

Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione

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Il Governo è un organo costituzionale Il Governo è un organo costituzionale complesso ed è l'espressione della maggioranza complesso ed è l'espressione della maggioranza

parlamentare, cioè della coalizione di partiti parlamentare, cioè della coalizione di partiti che hanno ottenuto il maggior numero di seggi che hanno ottenuto il maggior numero di seggi

in Parlamento.in Parlamento.Il Governo è composto a sua volta da altri Il Governo è composto a sua volta da altri

organi dotati di autonomia come il Consiglio dei organi dotati di autonomia come il Consiglio dei Ministri che costituisce un organo collegiale a Ministri che costituisce un organo collegiale a

sé stante. sé stante. Il Presidente della Repubblica nomina il Il Presidente della Repubblica nomina il

Presidente del Consiglio e i Ministri da lui Presidente del Consiglio e i Ministri da lui proposti.proposti.

I Ministri sono responsabili, individualmente, I Ministri sono responsabili, individualmente, degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di degli atti dei loro dicasteri e, collegialmente, di

quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.quelli deliberati dal Consiglio dei Ministri.Il Governo ha sede a Palazzo Chigi, a RomaIl Governo ha sede a Palazzo Chigi, a Roma

IL GOVERNOIL GOVERNO

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Il Governo può esercitare la Il Governo può esercitare la funzione legislativa quando:funzione legislativa quando:

il Parlamento stesso conferisce al il Parlamento stesso conferisce al Governo, con un'apposita legge di Governo, con un'apposita legge di

delega, il compito di provvedere ad delega, il compito di provvedere ad emanare decreti legislativi aventi emanare decreti legislativi aventi

forza di leggeforza di leggeemana autonomamente e sotto la sua emana autonomamente e sotto la sua

responsabilità, decreti-legge per responsabilità, decreti-legge per fronteggiare situazioni impreviste e fronteggiare situazioni impreviste e

che richiedono un intervento che richiedono un intervento legislativo immediato. In questo caso, legislativo immediato. In questo caso, il Parlamento si riserva, nei sessanta il Parlamento si riserva, nei sessanta

giorni successivi, di convertire in giorni successivi, di convertire in legge, anche con modifiche, il legge, anche con modifiche, il

decreto. In caso contrario, il decreto decreto. In caso contrario, il decreto legge decade.legge decade.

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità del nostro paese. E’ eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e abbia compiuto i 50 anni. Resta in carica 7 anni.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità del nostro paese. E’ eletto, a scrutinio segreto, dal Parlamento in seduta comune. Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e abbia compiuto i 50 anni. Resta in carica 7 anni.

E’ stato eletto il 10 Maggio 2006 dal precedente Presidente Carlo Azelio Ciampi. Il suo mandato scadrà il 15 Maggio del 2013. E’ l’undicesimo presidente e risiede a Roma presso il Palazzo del Quirinale

L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è Giorgio Napolitano

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Le funzioni del Presidente della Repubblica

•Può inviare messaggi alle camere. •Può inviare messaggi alle camere.

•Comanda le forze armate

•Può diminuire le pene.

•Può diminuire le pene.

•Può sciogliere le camere.

•Può sciogliere le camere.

•Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri

•Nomina il Presidente del Consiglio e i ministri

•Può promulgare le leggi

•Può promulgare le leggi•Può rinviare le leggi al

parlamento.•Può rinviare le leggi al

parlamento.

•Nomina 5 membri della Corte Costituzionale.

•Nomina 5 membri della Corte Costituzionale.

•Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

•Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

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La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello La MAGISTRATURA è il terzo potere fondamentale dello STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili, STATO e si definisce come l'insieme degli organi civili,

penali e amministrativi dello stato che svolgono la penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione giurisdizionale.funzione giurisdizionale.

E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine dipotere al fine di

tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati.stato o da parte di privati.

E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro E’ un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere al fine dipotere al fine di

tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello tutelare i giudici da pressioni degli altri organi dello stato o da parte di privati.stato o da parte di privati.Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato

istituito un organo, il istituito un organo, il Consiglio Superiore della MagistraturaConsiglio Superiore della Magistratura, , presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33

membri eletti ogni 4 anni. membri eletti ogni 4 anni.

Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato istituito un organo, il istituito un organo, il Consiglio Superiore della MagistraturaConsiglio Superiore della Magistratura, ,

presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 presieduto dal Presidente della Repubblica e composto da 33 membri eletti ogni 4 anni. membri eletti ogni 4 anni.

I magistrati possono essere I magistrati possono essere nominati solo attraverso nominati solo attraverso

concorso, sono soggetti soltanto concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in consenso e neppure trasferiti in

altra sede.altra sede.

I magistrati possono essere I magistrati possono essere nominati solo attraverso nominati solo attraverso

concorso, sono soggetti soltanto concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro sollevati dal servizio senza il loro consenso e neppure trasferiti in consenso e neppure trasferiti in

altra sede.altra sede.

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MAGISTRATURA

MAGISTRATURAORDINARIA

MAGISTRATURA SPECIALE

È destinata a risolvere specifiche controversie

indicate dalla legge

CIVILE: quando giudica i rapporti privati

PENALE:quando accerta le responsabilità di reati contro

la persona e definisce la pena

AMMINISTRATIVA: accerta e giudica i rapporti in cui

è parte la Pubblica Amministrazione

NON AMMINISTRATIVA:accerta e giudica i comportamenti

in particolari ambiti ad es. il tribunale militare

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Siete pronti ?A cimentarvi negli organi di partecipazione ?

A scrivere qualcosa sulla Costituzione ?Ad affrontare la prima prova di italiano

della maturità ?La conoscenza della Costituzione potrà

esserVi utile. Tutto quel che vi è scritto serve a Voi; non delegate ad altri.

Siate arbitri dei Vostri interessi e del …. Vostro futuro.

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In bocca al lupo !

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