Responsabilità nell’appalto integrato”€¦ · 1 Traccia intervento Avv. Massimo Frontoni...
Transcript of Responsabilità nell’appalto integrato”€¦ · 1 Traccia intervento Avv. Massimo Frontoni...
1
Traccia intervento Avv. Massimo Frontoni
“Responsabilità nell’appalto integrato”
I
Occorre partire dall’ostracismo
mostrato dal legislatore della legge
109/94 (c.d. Legge Merloni), il quale
tendeva ad escludere qualsivoglia
contributo progettuale dell’appaltatore
di lavori pubblici, sostanzialmente non
previsto nel testo originario della legge:
Testo storico dell’art. 19 - Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici
1. I contratti di appalto di lavori di
cui alla presente legge hanno per
oggetto l'esecuzione di lavori da
parte dell'impresa contraente sulla
base di un progetto esecutivo, ad
eccezione di quelli riguardanti la
manutenzione periodica e gli scavi
archeologici.
2. ...
3...
4. I contratti di appalto di cui alla
presente legge, ad eccezione di quelli
riguardanti la manutenzione
periodica e gli scavi archeologici,
sono stipulati a corpo ai sensi delle
disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 326 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato F.
5. E' in facolta' delle amministrazioni
aggiudicatrici stipulare a misura, ai
sensi del terzo comma dell'articolo
326 della legge 20 marzo 1865. n.
2248, allegato F, i contratti di appalto
relativi ai restauri di beni vincolati a
norma della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni.
La più estesa forma di collaborazione
nella redazione della progettazione,
ovvero l’appalto concorso, era, infatti,
relegata ad ipotesi residuale 1
Il contributo progettuale , pur
(necessariamente ?) introdotto nei
successivi correttivi alla legge Quadro,
rimaneva significativamente limitato,
nelle successiva modifiche legislative,
ad alcune tassative ipotesi:
1 Ai sensi dell’art. 20, comma 4, infatti :
“L'affidamento di appalti mediante appalto-
concorso e' consentito ai soggetti appaltanti, in
seguito a motivata decisione, previo parere
vincolante del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione
di opere complesse o ad elevata componente
tecnologica, la cui progettazione richieda il
possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara e' effettuato sulla base di un progetto
preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 17,
nonche' di un capitolato prestazionale
corredato dall'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili”
2
“ ... I contratti di appalto di lavori
pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in
forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'articolo 2, comma 2,
aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori
pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui
all’articolo 16, comma 5, e
l’esecuzione dei lavori pubblici di cui
all’articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo
inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per
più del 60 per cento del valore
dell’opera
3) riguardino lavori di manutenzione,
restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o
superiore a 10 milioni di euro.
(lettera così sostituita dall'articolo 7,
comma 1, lettera l), legge n. 166 del
2002)
1-bis. Per l'affidamento dei contratti di
cui al comma 1, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all'articolo 16, comma
4.
1-ter. L’appaltatore che partecipa ad
un appalto integrato di cui al comma 1,
lettera b), deve possedere i requisiti
progettuali previsti dal bando o deve
avvalersi di un progettista qualificato
alla realizzazione del progetto
esecutivo individuato in sede di offerta
o eventualmente associato; il bando
indica l’ammontare delle spese di
progettazione esecutiva comprese
nell’importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in
conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di
progettazione. L’ammontare delle
spese di progettazione non è soggetto a
ribasso d’asta. L’appaltatore risponde
dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla necessità di introdurre varianti in
corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo. ..”
L’originaria impostazione ha negli
anni sempre più mostrato i suoi limiti
fino ad essere del tutto superata e
l’attuale normativa vede, invece, con
favore l’attribuzione all’appaltatore di
compiti in sede progettuale che
possono svariare dalle mere proposte
migliorative, alle vere e proprie varianti 2 nonché alla obbligazione di redigere
2 “Come è noto, l’appalto integrato di lavori si
caratterizza per il fatto che non viene posto in
gara un progetto esecutivo dettagliato e che si
consente ai concorrenti di presentare varianti
progettuali in sede di offerta, ai sensi dell’art. 76
del Codice dei contratti pubblici: quest’ultimo
dispone, al secondo comma, che “Le stazioni
appaltanti precisano nel bando di gara se
autorizzano o meno le varianti; in mancanza di
indicazione, le varianti non sono autorizzate” e,
al successivo terzo comma, che “Le stazioni
appaltanti che autorizzano le varianti
menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti
minimi che le varianti devono rispettare, nonché
le modalità per la loro presentazione”. Una volta
che il bando abbia ammesso la possibilità di
presentare varianti progettuali in sede di offerta
ai sensi dell’art. 76 del Codice, la stazione
appaltante può selezionare l’appaltatore
valutando, alla stregua dei canoni della
discrezionalità tecnica e secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il
complesso delle proposte migliorative. Perché tali
varianti siano ammissibili, a garanzia della par
condicio tra i concorrenti, è necessario che non
3
il progetto definitivo e/o esecutivo
(nell’appalto integrato e nell’affida-
mento a Contraente Generale).
Nel primo caso la rilevanza del
contributo progettuale opera nel campo
dei criteri di aggiudicazione, ove si
assiste ad una quotidiana rivalutazione
dell’offerta economicamente più
risultino alterate in misura rilevante le
caratteristiche strutturali, prestazionali e
funzionali dell’opera (cfr., tra molte: Cons. Stato,
sez. IV, 23 gennaio 2012 n. 285; Id., sez. V, 20
febbraio 2009 n. 1019)” – AVCP Parere n. 68
del 23/04/2013.; v. anche T.A.R. Roma (Lazio)
Sez. II, sent. del 17/04/2013 n. 3869 “La
proposizione di varianti, generalizzata dall'art.
76, d.lg. n. 163 del 2006, intesa come possibilità
di proporre variazioni migliorative al progetto
proposto dalla stazione appaltante qualora il
criterio di aggiudicazione sia, come nella
fattispecie, quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, significa che il progetto medesimo
può subire modifiche purché non si alterino le
caratteristiche essenziali (i c.d. requisiti minimi)
delle prestazioni richieste dalla "lex specialis" per
non ledere la "par condicio". Più specificamente,
la ratio di detta disposizione riposa sulla
circostanza che, allorquando il sistema di
selezione delle offerte sia basato sul criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
stazione appaltante ha maggiore discrezionalità
e soprattutto sceglie il contraente valutando non
solo criteri matematici ma la complessità
dell'offerta proposta, sicché nel corso del
procedimento di gara potrebbero rendersi
necessari degli aggiustamenti rispetto al progetto
base elaborato dall'Amministrazione. Nel caso,
invece, di offerta selezionata con il criterio del
prezzo più basso, poiché tutte le condizioni
tecniche sono predeterminate al momento
dell'offerta e non vi è alcuna ragione per
modificare l'assetto contrattuale, non è mai
ammessa la possibilità di presentare varianti”.
vantaggiosa, anche essa denigrata nella
Legge 109/94, a scapito attualmente del
criterio del prezzo più basso.
La seconda tipologia opera, addirittura,
nella determinazione stessa
dell’oggetto del contratto, venendo a e
costituire la (cronologicamente e
logicamente) prima obbligazione
dell’appaltatore.
La norme che rilevano del d.lgs 163/06
s.m.i.:
i) art. 53. Tipologia e oggetto dei
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture 1. …
2. Negli appalti relativi a lavori, il
decreto o la determina a contrarre
stabilisce, motivando, nelle ipotesi di
cui alle lettere b) e c) del presente
comma, in ordine alle esigenze
tecniche, organizzative ed economiche,
se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo dell'amministra-
zione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione
di lavori sulla base del progetto
preliminare dell'amministrazione
aggiudicatrice. Lo svolgimento della
gara è effettuato sulla base di un
progetto preliminare, nonché di un
capitolato prestazionale corredato
dall'indicazione delle prescrizioni,
4
delle condizioni e dei requisiti tecnici
inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto definitivo e il prezzo. L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente
il corrispettivo richiesto per la
progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per
l'esecuzione dei lavori.
Se già nell’appalto ordinario la
preferenza del legislatore a ricevere un
ampio contributo progettuale
dall’appaltatore è chiaro, nel caso
dell’affidamento a Contraente Generale
non si è in presenza, appunto, di una
preferenza, ma la redazione della
progettazione (almeno a livello di
esecutivo, ma anche di definitivo)
costituisce parte integrante e
sostanziale della causa del contratto,
dato lo scambio tra un corrispettivo e
la “realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera”
ii) Art. 176. Affidamento a
contraente generale
1. Con il contratto di cui all'articolo
173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all'articolo
53, affida ad un soggetto dotato di
adeguata esperienza e qualificazione
nella costruzione di opere nonché di
adeguata capacità organizzativa,
tecnico-realizzativa e finanziaria la
realizzazione con qualsiasi mezzo
dell'opera, nel rispetto delle esigenze
specificate nel progetto preliminare o
nel progetto definitivo redatto dal
soggetto aggiudicatore e posto a base
di gara, contro un corrispettivo pagato
in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo
e alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore
per pervenire all'approvazione dello
stesso da parte del CIPE, ove detto
progetto non sia stato posto a base di
gara;
b) all'acquisizione delle aree di
sedime; la delega di cui all'articolo 6,
comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n.
327, in assenza di un concessionario,
può essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) all'esecuzione con qualsiasi mezzo
dei lavori e alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in
parte, dell'opera da realizzare;
f) ove richiesto, all'individuazione delle
modalità gestionali dell'opera e di
selezione dei soggetti gestori;
g) all'indicazione, al soggetto
aggiudicatore, del piano degli
affidamenti, delle espropriazioni, delle
forniture di materiale e di tutti gli altri
elementi utili a prevenire le
infiltrazioni della criminalità, secondo
le forme stabilite tra quest'ultimo e gli
organi competenti in materia. “.
II
5
Ricostruito brevemente il quadro
normativo, occorre dare conto della
prevalenza della obbligazione
progettuale perché, nell’ottica
dell’appaltatore questa è, invece, vista
come ancillare o servente al fine di
dare esecuzione all’opera.
In buona sostanza la fase di
progettazione è letta come funzionale
solo all’esecuzione, ovvero come un
momento di passaggio dallo status di
concorrente a quello (finalmente !) di
esecutore.
Ma questa prospettiva “schiaccia”
l’obbligazione progettuale e non ne
consente la corretta lettura, il che
costituisce un evidente errore, foriero
di responsabilità per l’appaltatore e di
suoi ausiliari (progettisti incaricati).
In primo luogo, infatti, l’appaltatore è
tenuto a produrre, nei tempi prescritti
dal bando, un progetto redatto a regola
d’arte, che sarà sottoposto per
l’approvazione al committente.
L’AVCP , con l’ atto AG 22/2011 del 7
settembre 2011 ha affermato che “la
procedura bandita dalla Stazione
Appaltante, il c.d. appalto integrato,
prevede che la redazione della
progettazione esecutiva sia una
obbligazione dedotta nel contratto e
non debba essere acquisita in sede di
gara, come peraltro precisato anche
dalla giurisprudenza amministrativa,
secondo la quale: “Non vi è dubbio che
la redazione del progetto esecutivo,
nell'appalto integrato di cui all'art. 19
della legge n. 109/94, sia dedotta in
contratto quale oggetto della
prestazione cui è tenuto l'appaltatore e
che, quindi, le relative vicende
rientrino nella fase esecutiva del
contratto” (T.A.R. Calabria,
Catanzaro, sez. I, sentenza 23 novembre 2006, n. 1413).
Il processo è ben descritto nell’art. 169
del DPR 207/10.
1. Dopo la stipulazione del contratto, il
responsabile del procedimento, con
ordine di servizio, dispone che
l’affidatario dia immediato inizio alla
redazione del progetto esecutivo.
2. Qualora il progettista dell’esecutivo
ne ravvisi la necessità, l’affidatario,
previa informazione al responsabile del
procedimento perché possa
eventualmente disporre la presenza del
direttore dei lavori, provvede
all’effettuazione di studi o indagini di
maggior dettaglio o verifica rispetto
a quelli utilizzati per la redazione del
progetto definitivo, senza che ciò
comporti compenso aggiuntivo
alcuno a favore dell’affidatario.
3. Il progetto esecutivo non può
prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto dal
comma 4 dell’art. 169 3
3 “La fattispecie dell'appalto integrato si
caratterizza per il fatto che il progetto esecutivo è
affidato all'impresa aggiudicataria
essenzialmente al fine di far compiere ad un unico
soggetto, l'appaltatore, le scelte di dettaglio:
l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato
dovrà redigere il progetto esecutivo in conformità
al progetto definitivo "senza apprezzabili
differenze di tecniche e di costo" come si legge nel
comma 4 dell'articolo 25 del d.P.R. 554/1999. Per
quanto attiene, in particolare, alle proposte
6
4. Nel caso in cui si verifichi una delle
ipotesi di cui all’articolo 132, comma
1, lettere a), b), c) e d), del codice,
ovvero nel caso di riscontrati errori od
omissioni del progetto definitivo,
diversi da quelli di cui all’articolo 119,
comma 5, le variazioni da apportarsi al
progetto esecutivo sono valutate in
base ai prezzi contrattuali e, se del
caso, a mezzo di formazione di nuovi
prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo
163. La stazione appaltante procede
all’accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni nonché al
concordamento dei nuovi prezzi
secondo quanto previsto dal capitolato
speciale allegato al progetto definitivo.4
5. Il progetto esecutivo è approvato
dalla stazione appaltante, sentito il
progettista del progetto definitivo,
migliorative sul progetto definitivo posto a base di
gara, si precisa che le stesse non possono, come
tutte le varianti, alterare la sostanza del progetto”
– AVCP parere di precontenzioso n. 120 del
22.11.2007. 4 “Nel caso in cui venga manifestata dall’impresa,
in sede di redazione del progetto esecutivo,
l’esigenza di variazioni alla qualità e alle
quantità del progetto, la stazione appaltante deve
preliminarmente valutare l’ammissibilità di dette
variazioni, riscontrando la eventuale
riconducibilità delle stesse alle ipotesi
contemplate dall’art.140 del DPR 554/99, cioè,
con riferimento al vigente D.lgs. 163/2006, alle
disposizioni di cui all’art.132, comma 1, lett.
a),b),d) del Codice dei contratti, ovvero ad errori
o omissioni del progetto definitivo. Ove sia
ritenuta legittima l’esigenza di variazioni ed
emerga l’esigenza di nuovi prezzi, questi
dovranno essere omogenei con le valutazioni
economiche poste a base di gara (ricavati dal
medesimo prezzario di riferimento, ragguagliati a
prezzi già contemplati dal contratto o, solo in
ultima ipotesi, ricavati da specifiche regolari
analisi)”: AVCP deliberazione n. 64 del
3.11.2010.
entro il termine fissato dal contratto. ….
6. Qualora il progetto esecutivo redatto
a cura dell’affidatario non sia ritenuto
meritevole di approvazione, il
responsabile del procedimento avvia la
procedura di cui all’articolo 136 del
codice.
7. In ogni altro caso di mancata
approvazione del progetto esecutivo,
la stazione appaltante recede dal
contratto e all’affidatario è
riconosciuto unicamente quanto
previsto dall’articolo 157 in caso di
accoglimento dell’istanza di recesso
per ritardata consegna dei lavori.
8. Nella ipotesi in cui non trova
applicazione l’articolo 53, comma 3-
bis, del codice, il capitolato speciale
allegato al progetto definitivo indica le
modalità per il pagamento del
corrispettivo previsto per le spese di
progettazione esecutiva.
9. Il progetto esecutivo è soggetto,
prima dell’approvazione, a verifica
secondo quanto previsto dalla parte II,
titolo II, capo II, del presente
regolamento.
La centralità della progettazione è resa
manifesta dal comma 7, laddove si
prevede il caso che il progetto, pur
privo di vizi, non sia comunque
approvato dal Committente , che recede
dal contratto senza far eseguire l’opera.
Il caso di scuola è dato dal progetto
esecutivo che, per ragioni tecnicamente
ineccepibili, abbia portato ad una
7
previsione di spesa non compatibile
con le (attuali) risorse del committente.
Ebbene, in quel caso, l’appaltatore ha
adempiuto così bene alla sua
obbligazione primaria, la redazione
della progettazione esecutiva secondo
la migliore regola dell’arte, che perde
l’oggetto principale (nella sua ottica,
ma anche nell’interesse della comunità
degli utenti) della partecipazione alla
gara, ovvero l’esecuzione dei lavori (il
paradosso dell’appalto integrato).
Proprio per evitare questo paradosso,
l’appaltatore è portato a orientare la
progettazione, in questa delicata fase in
cui è sì contraente, ma per nulla sicuro
della esecuzione dell’opera, verso lidi
più consoni alle attese (ed alle
disponibilità) del Committente.
Il percorso verso una corretta
progettazione e, di seguito, verso la
realizzazione dell’opera è costellato da
“insidie” :
a) L’appaltatore può effettuare
studi o indagini di maggior
dettaglio o verifica rispetto a
quelli utilizzati per la redazione
del progetto definitivo, ma senza
che ciò comporti compenso
aggiuntivo alcuno a favore
dell’affidatario;
b) Il progetto esecutivo non può
prevedere alcuna variazione alla
qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto
definitivo, salvo quanto disposto
dal comma 4 in ordine alle
legittime cause di varianti;
c) Sono ammesse le varianti che
ricadano in una delle ipotesi di
cui all’articolo 132, comma 1,
lettere a), b), c) e d), del codice.
Con questi presupposti è facile
comprendere come l’attività
progettuale rischi di essere fortemente
orientata alla approvazione del progetto
, a scapito della migliore espressione
progettuale.
Ma anche la “corsa alla consegna dei
lavori” presenta dei rischi notevoli e,
forse, maggiori.
Laddove, infatti, l’appaltatore , e per
esso il progettista in ATI o incaricato,
assume in questa fase dei “rischi”, si
troverà esposto , in caso di prevedibili
sopravvenienze in fase esecutiva,
all’addebito di responsabilità circa
l’errore progettuale.
Ecco, dunque, perché tra i due rischi
(mancata approvazione del progetto per
esondazione di costi o addebito
dell’errore progettuale), il minore è
certamente il primo perché non
conduce ad alcun addebito di
responsabilità.
Tuttavia, poiché la scelta tra i due
opposti (e, quindi, della alternativa
responsabilità si/no) non è la scelta
strategica ragionevolmente praticabile,
occorre indagare in che modo la
responsabilità in ordine alle scelte
progettuali si consolidi nel processo di
elaborazione ed approvazione del
progetto esecutivo.
Presupposto per un corretta assunzione
della responsabilità è la possibilità, per
l’appaltatore (ed il progettista) di
intervenire nel caso ravvisi la necessità
8
di integrare e/o modificare le risultanze
del livello progettuale curato
direttamente dalla Committente5.
5 Cfr. Lodo Arbitrale, Roma, 6.7.2012 (Pres.
Orlandi): “Nel caso di appalto integrato, la
stazione appaltante deve comunque consentire
all'appaltatore di individuare e concretamente
attuare, in sede di redazione del progetto
esecutivo, le singole parti dell'opera nel rispetto
delle prescrizioni, delle prestazioni previste nel
capitolato speciale di appalto e delle opere
identificate negli elaborati grafici e tecnici del
progetto definitivo. La predisposizione del
progetto definitivo incombe sulla stazione
appaltante; (… ) Tale fondamentale livello di
progettazione ha lo scopo di individuare con
esattezza la soluzione progettuale; con la
conseguenza che se ai livelli successivi si
rendessero necessarie delle modifiche sostanziali
dell'opera, queste non potrebbero che imputarsi a
carenze della progettazione definitiva.
Anche le disposizioni normative non lasciano
dubbio in merito alla disposizione imperativa che
il progetto definitivo individui "compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare" (art.
93, comma 4, d lgs 163/2006), con la conseguenza
che "gli elaborati grafici e descrittivi nonché i
calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo" (per come espressamente
sancito all'art. 4, comma 4, del regolamento di cui
al D.P.R. n. 554/1999). Il progetto esecutivo, che
nella fattispecie è stato affidato all'Appaltatore,
assume funzione complementare in quanto "in
conformità al progetto definitivo determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un
livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo" (art. 93, comma 5,
d. lgs. 163/2006). (…) Del resto, al principio di
inalterabilità dell'opus per iniziativa unilaterale
dell'appaltatore, già sancito dagli artt. 134 del
D.P.R. 554/1999 e 10 del d.m. 19.4.2000, n. 145,
non si sottrae l'appalto integrato, a proposito del
quale la disciplina regolamentare, ai sensi
dell'art. 140, comma 3, D.P.R, 554/1999 ha
Il principio guida deve rimanere quello
della prevalenza dell’obbligazione
progettuale, per cui il progetto
esecutivo dovrebbe sempre essere
sottoposto al Committente nella sua
migliore declinazione6.
rimarcato la necessità che "il progetto esecutivo
non può prevedere alcuna variazione alla qualità
e alla quantità delle lavorazioni previste nel
progetto definitivo salvo quanto disposto dal
comma 4". Tale eccezione (comma 4) ha
riguardo alla possibilità di apportare variazioni
alle modalità convenute dell'opera nelle ipotesi
tassativamente previste dall'art. 132, comma 1, d
lgs 163/2006, segnate (a parte il caso di errori od
omissioni del progetto definitivo) dal requisito
della "imprevedibilità" il riferimento alle ipotesi
tassativamente previste dalla legge implica che le
varianti possono avere luogo soltanto su iniziativa
all'Amministrazione”.
6 In questo senso anche la giurisprudenza
amministrativa, essendosi evidenziato che “Il
grado esecutivo della definizione progettuale non
osta alla possibilità di prevedere l'offerta di
talune varianti non sostanziali, tenendo presente
del resto che pur se è vero che, in caso di
condivisione delle varianti, il progetto esecutivo
deve essere riapprovato anche con modifica del
quadro economico, è evidente che, essendo dette
proposte di variante migliorative, ciò risponde
all'evidente fine di risparmio di spesa e, nel
contempo, all'ottenimento di un'opera migliore
sotto i profili tecnico e funzionale, dunque
perfettamente in linea con i principi di efficienza
ed economicità, ma anche di tempestività”: TAR
Lazio (Roma), sez. II, sent. del 17/04/2013, n.
3869.
Si richiama anche TAR Calabria (Catanzaro) Sez.
I - sentenza 27/05/2008 n. 562:
“La Sezione, con la sentenza 2 febbraio 2004 n.
448, ha avuto modo di affermare, sia pure con
riferimento alla normativa previgente, di analogo
contenuto, che l’articolazione in sequenza
procedimentale dei tre tipi successivi di progetto
non può essere derogata o alterata perché essa
risponde espressamente alla necessità di
assicurare: “a) la qualità dell’opera e la
rispondenza alle finalità relative; b) la
conformità alle norme urbanistiche ed
ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti
9
Come ha avuto modo di affermare la
giurisprudenza: “Attraverso la
graduale definizione, progressivamente
sempre più puntuale sotto il profilo
tecnico, dell’opera da realizzare, si
cerca di rendere, da un lato,
costantemente partecipi le Pubbliche
Amministrazioni dell’attuale utilità
dell’opera e della piena rispondenza
alle esigenze per cui era stata
programmata e, dall’altro, l’intervento
approvato immediatamente
cantierabile, preservandolo dai rischi
di mancata attuazione – frequenti in
passato – imputabili a scelte
progettuali superficiali se non
addirittura irrealizzabili. Tanto, in
perfetta coerenza con l’esigenza di
un’oculata gestione del danaro
pubblico ed, in generale, con i principi
fondamentali di legalità, buon
andamento ed imparzialità della
azione della pubblica amministrazione compendiati nell’art. 97 della
Costituzione” (TAR Calabria
(Catanzaro) Sez. I - sentenza
27/05/2008 n. 562).
Successivamente, nel corso
dell’istruttoria, è necessario che sia
mantenuta una costante tracciabilità
delle modifiche richieste, per
addivenire ad una regolazione di
confini utile a disciplinare i conflitti
che, in fase di esecuzione, dovessero
nascere in relazione alla necessità dia
dottare una variante, tanto più se
conseguente a fattispecie quali :
essenziali, definitivi nel quadro normativo,
nazionale e comunitario” ( cfr. T.A.R. Puglia
Lecce, sez. I, 31 marzo 2003, n. 1415; Consiglio
Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1467; Consiglio
Stato, sez. IV, 10 gennaio 2002, n. 112; Consiglio
di stato , Sez. IV, 14 dicembre 2002, n. 6917). .
b) cause impreviste e imprevedibili
accertate nei modi stabiliti dal regolamento, …;
c) presenza di eventi inerenti alla
natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene verificatisi in corso
d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall'articolo 1664,
comma 2, del codice civile. 7
Qualora gli eventi che conducono alla
necessità della variante non siano
riconducibili alla nozione di
“imprevisto/non prevedibile” (che
accomuna i 3 casi sopra indicati per gli
appalti integrati, mentre per le
infrastrutture strategiche è prevista una
disciplina ad hoc 8 che non prevede, tra
7 Art. 1664, comma 2 c.c.: “Se nel corso
dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili,
non previste dalle parti, che rendano
notevolmente più onerosa la prestazione
dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo
compenso”.
8 In fase di progettazione, art. 169, comma 3 :
“Le varianti da apportare al progetto definitivo
approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del
progetto esecutivo sia in fase di realizzazione
delle opere, sono approvate esclusivamente dal
soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo
sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre
sostanziali modificazioni rispetto al progetto
approvato e non richiedano la attribuzione di
nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero
l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso
contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti
rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono
approvate con il consenso dei presidenti delle
regioni e province autonome interessate, espresso
con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo
165. Per le opere il cui finanziamento è stato
10
le cause legittime di variante, i casi di
cui sub b) e c)) , l’imputazione della
responsabilità tra Committente e
appaltatore ( e per esso, i progettisti in
ATI o indicati), sarà necessario risalire
assegnato su presentazione del piano economico
finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti
comporta la revisione dello stesso. Non assumono
rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle
opere lineari contenute nell'ambito del corridoio
individuato in sede di approvazione del progetto
ai fini urbanistici; in mancanza di diversa
individuazione costituiscono corridoio di
riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto
previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni”; in sede esecutiva art. 176,
comma 5, “Alle varianti del progetto affidato al
contraente generale non si applicano gli articoli
56, 57 e 132; esse sono regolate dalle norme della
parte II che costituiscono attuazione della
direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III e
dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le
eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o
integrare le omissioni del progetto redatto dallo
stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore,
mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da
forza maggiore, sorpresa geologica o
sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi
o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il
contraente generale può proporre al soggetto
aggiudicatore le varianti progettuali o le
modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a
ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle
opere; il soggetto aggiudicatore può rifiutare la
approvazione delle varianti o modifiche tecniche
ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate
nel progetto posto a base di gara, o comunque
determinino peggioramento della funzionalità,
durabilità, manutenibilità e sicurezza delle opere,
ovvero comportino maggiore spesa a carico del
soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di
ultimazione.”
alla fase di redazione ed approvazione
del P.E.
Orbene, se in quella fase vi è una
tracciabilità degli interventi a carico del
progetto esecutivo da parte del
Committente, potrà essere esclusa
(salvo il caso di errori marchiani) la
responsabilità dell’Appaltatore che,
anzi , aveva ben colto il rischio ed
attrezzato la risposta progettuale
adeguata, non accettata dal
Committente9.
Vengono in evidenza, in questa fase,
alcuni principi fondamentali in tema di
adempimento dell’obbligazione:
a) l’art. 1176 del c.c. a tenore del
quale nell'adempimento delle
obbligazioni inerenti all'esercizio
di un'attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con
9 Sebbene relativamente a Legge n. 109/94 appare
utile il richiamo a AVCP Deliberazione n. 41 del
01/06/2006: “Si ravvisa responsabilità del
progettista nella mancata tempestiva segnalazione
delle effettive esigenze finanziarie in ordine
all’intervento da realizzare e nella carenza di
verifiche ed accertamenti in fase progettuale,
propedeutici per una corretta progettazione. In
simili circostanze la variante è riconducibile
esclusivamente ad errate ed incomplete
valutazioni in sede di redazione ed approvazione
del progetto originario. Conseguentemente,
l’azione amministrativa posta in essere dalla
stazione appaltante e dai soggetti intervenuti
nella fase di redazione ed approvazione, sia del
progetto originario sia di quello di variante, non
è stata rispettosa della normativa generale e
speciale applicabile e dalla stessa non si è
conseguito il giusto prezzo, poiché l’affidamento
degli ulteriori lavori è stato sottratto alla
procedura ad evidenza pubblica” .
11
riguardo alla natura dell'attività
esercitata 10
;
b) l’art. 1218 c.c. secondo il quale
il debitore che non esegue
esattamente la prestazione
dovuta è tenuto al risarcimento
del danno, se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da
impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non
imputabile,
c) a norma dell’art. 1227 c.c. se il
fatto colposo del creditore ha
concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo
la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono
derivate. Il risarcimento non è
dovuto per i danni che il
creditore avrebbe potuto evitare
usando l'ordinaria diligenza.
Da tali principi generali, trova
conferma la circostanza che dovrebbe
essere ovvia ma non è, come risulta
dall’esperienza, sempre ben colta nel
processo di esame ed approvazione del
P.E., che il progettista deve eseguire la
10 Cass. Civile, Sez. II (Sent.), 22.03.2012, n. 4602
“ In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è
tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte,
osservando nell'esecuzione della prestazione la
diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c.,
comma 2, quale modello astratto di condotta che
si estrinseca (sia esso professionista o
imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con
impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed
obiettivamente necessari od utili, in relazione alla
natura dell'attività esercitata, volto
all'adempimento della prestazione dovuta ed al
soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonchè
ad evitare possibili eventi dannosi.”
prestazione progettuale con la diligenza
adeguata alla natura dell’attività
esercitata e che eventuali errori ed
inesattezze comportano una
responsabilità patrimoniale .
Il limite di tal responsabilità , oltre
all’esatto adempimento, è dato dalla
ingerenza del committente che può
giungere fino all’esimente e ,
comunque, alla riduzione del
risarcimento per concorso colposo del
creditore .
L’esimente si può ravvisare nel caso
estremo di nudus minister 11
.
L’appaltatore (anche in caso di appalto
integrato) che deve seguire un progetto
fornitogli dal committente è
responsabile verso quest’ultimo per i
vizi dell’opera derivanti da errori dello
stesso progetto, sia nel caso in cui, pur
essendosi accorto di tali errori, non li
abbia tempestivamente denunziati al
committente, sia se non li abbia
rilevati, ma avrebbe potuto e dovuto
riconoscerli con la normale diligenza
nei limiti delle sue cognizioni tecniche.
Laddove, invece, abbia manifestato il
proprio dissenso e sia stato indotto (si
pensi al rischio concreto e
11 L’appaltatore opera come c.d. . nudus minister e
va esente da responsabilità laddove il
committente, pur reso edotto delle carenze e degli
errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione
al progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale
ipotesi risultando l'appaltatore ridotto a mero
nudus minister (cfr, Cass. 12 aprile 2005 n. 7515;
Cass. 30 maggio 2003 n. 8813).
12
frequentemente agitato dal committente
di “non approvazione del P.E.”) ad
eseguire l’opera nonostante il progetto
come nudus minister per le inesistenze
del committente, l’appaltatore
/progettista è esente da responsabilità
(salvo casi limite di rilevanza penale ) .
Il fulcro della questione torna, dunque,
alla prova delle istruzioni vincolanti del
committente e della necessità che
l’intero processo di istruzione del P.E.
sia, anche mediante verbali di riunioni
per la Qualità, ad essere tracciato e
ricostruibili in caso di successive
varianti
Non sempre, tuttavia, l’istruttoria del
P.E. espone chiaramente le matrici di
responsabilità, trincerandosi spesso i
Committenti nella richiesta di riduzione
del costo dell’intervento , senza
precisare (strumentalmente) su quali
previsioni e come intervenire.
Quella che sembra mancare, dunque, è
un leale confronto tra appaltatore e
committente che consegue , giocoforza,
ad interessi che sono divergenti , pur
tendendo entrambi a realizzare l’opera :
Come ha osservato la giurisprudenza,
“…Non è possibile negare, tuttavia,
che rispetto agli appalti tradizionali,
svolti sulla base del progetto esecutivo
redatto dall’amministrazione, l’appalto
integrato può creare situazioni in cui
un’impresa si accorga della presenza
di lavorazioni inutili o eccessive ovvero
omesse, proprio perché la gara viene
svolta sulla base del solo progetto
definitivo, ossia, per definizione, di uno
schema progettuale generale e
completo, ma tuttavia privo di quegli
approfondimenti, soprattutto tecnici,
propri della fase propriamente
esecutiva …In conclusione, la
possibilità di modificare il progetto
definitivo qualora, in sede di redazione
del progetto esecutivo, emergano
errori od omissioni del primo, resta
subordinata alla sussistenza di un
duplice ordine di fattori sottratti alla
mera discrezione dell’offerente: - che
ciò avvenga in fase di esecuzione del
contratto, proprio per evitare che
proposte di modifica avanzate in sede
di gara introducano un ulteriore
elemento di valutazione (non
debitamente parametrato) rispetto al
mero prezzo; - che sia la stessa
stazione appaltante a procedere
all’accertamento delle cause,
condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni,
riconoscendo, in sostanza, i propri
errori ed omissioni compiuti nel
progetto definitivo (art. 140, comma 4,
Regolamento), con ciò assumendosi
tutte le responsabilità che ne conseguono.
12
12 TAR Lombardia, Sezione Brescia - Sentenza
13/01/2006 n. 42
(legge 109/94 Articoli 13, 17, 19) “L’appalto
integrato si caratterizza per il fatto che la
prestazione a carico dell’appaltatore consiste
nella progettazione esecutiva di cui all’art. 16,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m. e nella successiva esecuzione dei lavori, per
cui la gara è indetta sulla base del progetto
definitivo di cui all’art. 16, comma 4, della
suddetta legge, redatto a cura della stazione
appaltante. Inoltre, dall’art. 90, comma 5, del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. si può
dedurre che la possibilità di integrare o ridurre
le quantità di lavorazioni valutate carenti o
eccessive ovvero di inserire voci mancanti
deve essere giustificata sulla base degli elaborati grafici e del capitolato speciale posto a
13
base di gara cioè, nel caso di appalto integrato,
quelli attinenti al progetto “definitivo”. Ciò
risponde ad un’esigenza procedurale volta a
garantire la comparabilità delle offerte secondo
l’unico criterio di aggiudicazione prescelto, ossia
il prezzo a corpo fisso ed invariabile, senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla qualità delle opere o
provviste. Qualora, al contrario, si ammettesse la
possibilità di introdurre modifiche al progetto
definitivo (ancorché meramente tecnico-
dimensionali), necessarie per la migliore
ingegnerizzazione del progetto (in fase esecutiva),
si introdurrebbe nel confronto comparativo un
ulteriore elemento di valutazione, consistente nel
previo esame delle varianti proposte. In sostanza
le imprese sarebbero chiamate ad anticipare
l’elaborazione progettuale esecutiva ad un
momento antecedente la stipula del contratto,
obbligando così la stazione appaltante alla
relativa valutazione, con conseguente
appesantimento della procedura di gara e
stravolgimento dello schema dell’appalto
integrato in cui la progettazione esecutiva
costituisce invece prestazione contrattuale (e non,
come accade nell’appalto concorso, componente
dell’offerta da valutare in sede di gara - cioè ai
fini dell’aggiudicazione - da parte dell’apposita
commissione). Legittimare tale modus operandi
significherebbe, quindi, equiparare la procedura
dell’appalto integrato a quella dell’appalto
concorso, con mutazione della base progettuale di
riferimento (progetto definitivo nel primo caso e
preliminare nel secondo). Tuttavia, mentre nel
caso di appalto concorso, in cui lo scopo è quello
di valersi della capacità progettuale degli
offerenti, l’offerta ha per oggetto proprio il
progetto esecutivo e il relativo prezzo, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attraverso i
parametri individuati dall’art. 21, comma 2, lett.
a), della legge n. 109/1994, e questo rende,
pertanto, necessario disporre, già in sede di gara,
di un progetto esecutivo completo da sottoporre
ad esame e verifica ai fini dell’aggiudicazione.
Nel caso di appalto integrato l’elaborazione del
progetto esecutivo è, invece, rinviata a dopo
l’aggiudicazione, proprio perché, secondo lo
schema di tale procedura, non potendo il progetto
esecutivo apportare variazioni rispetto al progetto
definitivo, l’aggiudicazione può avvenire solo
sulla base del prezzo più basso (la prestazione a
corpo per la realizzazione della medesima opera
è, pertanto, perfettamente comparabile con le
altre in sede di gara).Non è possibile negare,
tuttavia, che rispetto agli appalti tradizionali,
svolti sulla base del progetto esecutivo redatto
dall’amministrazione, l’appalto integrato può
creare situazioni in cui un’impresa si accorga
della presenza di lavorazioni inutili o eccessive
ovvero omesse, proprio perché la gara viene
svolta sulla base del solo progetto definitivo,
ossia, per definizione, di uno schema progettuale
generale e completo, ma tuttavia privo di quegli
approfondimenti, soprattutto tecnici, propri della
fase propriamente esecutiva. E’, peraltro, onere
non eludibile da parte della stazione appaltante
curare con particolare attenzione la
predisposizione del progetto definitivo, proprio
per evitare che nella successiva fase di
progettazione esecutiva emergano differenze tali
da modificare sensibilmente le quantità di
lavorazioni e, di conseguenza, il rapporto
sinallagmatico con l’offerta aggiudicataria la
quale, formulata a corpo (con prezzo quindi fisso
ed invariabile a norma degli artt. 19, comma 4,
della legge n. 109/1994 e s.m. e 326 della legge n.
2248 del 1865 All. F), sarebbe riferita ad opera
(cioè prestazione contrattuale) parzialmente
diversa. Ad evitare detta inaccettabile
incongruenza provvede l’art. 140, comma 3, del
citato Regolamento, che disciplina la successiva
fase di esecuzione del contratto, disponendo che il
progetto esecutivo non possa prevedere alcuna
variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo
che si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 25,
comma 1, lettere a), b) e c) della legge n.
109/1994 e s.m., ovvero nel caso siano riscontrati
errori od omissioni del progetto definitivo. Il che
rappresenta coerente sviluppo della previsione
contenuta nell’art. 25, comma 3, del Regolamento
medesimo, secondo cui il capitolato (di cui è
corredato il progetto definitivo) deve prevedere,
tra l’altro, “le modalità di controllo del rispetto
da parte dell’affidatario delle indicazioni del
progetto definitivo”. La combinata lettura di
queste ultime disposizioni con il sopra richiamato
art. 90, comma 5, del Regolamento stesso rafforza
allora la conclusione che il progetto definitivo,
proprio perché costituisce la base del confronto
concorrenziale, debba restare inalterato durante e
dopo lo svolgimento della gara, salvo l’esigenza
di apportare le varianti comunque ammissibili in
corso d’opera (ex art. 25, comma 1, lett. a), b) e
c) della legge n. 109/1994 e s.m.). In conclusione,
la possibilità di modificare il progetto definitivo
14
Ma il riconoscimento, in sede di
progettazione esecutiva, di una
omissione del progetto definitivo
risveglia, nel Committente (che ha da
poco – con la firma del contratto -
cessato la veste di stazione appaltante)
non giustificati timori di violazione
della par condicio che, sommati alla
cronica carenza finanziaria fanno
propendere per l’adozione della
variante non in sede di progettazione
ma in sede esecutiva.
qualora, in sede di redazione del progetto
esecutivo, emergano errori od omissioni del
primo, resta subordinata alla sussistenza di un
duplice ordine di fattori sottratti alla mera
discrezione dell’offerente: - che ciò avvenga in
fase di esecuzione del contratto, proprio per
evitare che proposte di modifica avanzate in sede
di gara introducano un ulteriore elemento di
valutazione (non debitamente parametrato)
rispetto al mero prezzo; - che sia la stessa
stazione appaltante a procedere all’accertamento
delle cause, condizioni e presupposti che hanno
dato luogo alle variazioni, riconoscendo, in
sostanza, i propri errori ed omissioni compiuti nel
progetto definitivo (art. 140, comma 4,
Regolamento), con ciò assumendosi tutte le
responsabilità che ne conseguono. Resta quindi
preclusa all’offerente la possibilità di apportare
modifiche, alla lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’opera (o ai
documenti che ne stanno alla base), diverse da
quelle conseguenti alla rigorosa verifica condotta
sulla base degli elaborati e del capitolato speciale
del progetto definitivo posto a base di gara.
Anche le modifiche, considerate ammissibili, alla
lista delle lavorazioni e forniture previste per
l’esecuzione dell’opera (o ai documenti che ne
stanno alla base), devono essere adeguatamente
giustificate dall’impresa offerente, al fine di
evitare che in questo modo (cioè agendo sulle
quantità) si possano conseguire riduzioni del
prezzo complessivo aggirando così l’obbligo di
sottoporsi a verifica di anomalia (generalmente
condotta solo sui prezzi unitari proposti
all’offerente)”.
Ebbene, se la variante è necessaria e
non riferibile ad un errore progettuale
(e tale è la caratteristica della pressoché
totalità delle varianti in sede
esecutiva…), si è in presenza ,
semplicemente, di un rinvio del
momento in cui sarà noto il reale costo
dell’opera 13
.
In altri termini, il costo delle
lavorazioni suppletive rappresenta
(tendenzialmente) una costante sia se
fatto emerge in sede di progettazione
esecutiva, sia che emerga in sede
esecutiva.
Quello che non è invariabile è,
purtroppo, il fattore tempo : l’adozione
di una variante in corso d’opera
comporta significativi perditempo in
ragione della lentezza decisionale del
committente pubblico, da un lato e
dalla difficoltosa ricerca delle risorse
suppletive.
E’ qui che si annida il baco degli
extracosti, derivanti dal danno sociale
per l’indisponibilità dell’opera, costi
sociali per la sicurezza e, infine, dalle
richieste risarcitorie dell’appaltatore
che si trova s sostenere i costi per un
periodo più ampio di quello
13
Peraltro tale modus operandi appare anche, ex
post, come una elusione del principio
fondamentale dettato dal’art. 12 del R.D. 18
novembre 1923, n. 2440
Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato, a tenore
del quale “I contratti debbono avere termini e
durata certa e non possono essere stipulati con
onere continuativo per lo Stato, se non per
ragioni di assoluta convenienza o necessità da
indicarsi nel decreto di approvazione del
contratto.”
15
preventivato in sede di gara ed a
postergare i ricavi in misura speculare.
Un effettiva tracciabilità delle scelte
operate in sede di redazione ed
approvazione della progettazione
esecutiva potrebbe costituire una
formidabile spinta ad anticipare,
appunto nella fase progettuale,
l’adozione di quelle stesse varianti poi
adottate in fase esecutiva e, al
contempo, a semplificare la risoluzione
delle (a quel punto residue)
controversie per claims in corso
d’opera.