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La Responsabilità Professionale Master in infermieristica legale dott. Cristiano Cortucci Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali Sezione di Medicina Legale Responsabile prof. P. Fedeli

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Dipartimento di Discipline Giuridiche Sostanziali e Processuali

Sezione di Medicina LegaleResponsabile prof. P. Fedeli

La Responsabilit Professionaledott. Cristiano Cortucci

Master in infermieristica legale

dott. Cristiano Cortucci

dott. Cristiano Cortucci

Con il termine di Responsabilit Con il termine di Responsabilit Professionale si fa riferimento alla Professionale si fa riferimento alla chiamata in causa di un professionista chiamata in causa di un professionista (sanitario) che, nellesercizio della sua (sanitario) che, nellesercizio della sua attivit, abbia determinato eventi attivit, abbia determinato eventi protetti dalla legge e pertanto protetti dalla legge e pertanto configurabili come antigiuridici configurabili come antigiuridici

Ma chi il professionista sanitario di cui Ma chi il professionista sanitario di cui stiamo parlando? stiamo parlando?

Sino a non molti anni fa la qualifica di professionista sanitario coincideva, sostanzialmente, con quella del medico, con tutte le altre figure sanitarie relegate ad un ruolo di tipo secondario o, meglio, di tipo ausiliario

Il passaggio da professione ausiliaria a professione sanitaria, stato determinato da alcune leggi: Legge 42/1999 Legge 42/1999

(abrogativo del cosiddetto mansionario, ossia del (abrogativo del cosiddetto mansionario, ossia del decreto del Presidente della Repubblica 225/1974) decreto del Presidente della Repubblica 225/1974)

(che ha reso palese il grande sapere e le immense (che ha reso palese il grande sapere e le immense potenzialit della professione infermieristica) potenzialit della professione infermieristica)

Legge 251/2000 Legge 251/2000

Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Legge 26 febbraio 1999, n. 42 Disposizioni in materia di professioni sanitarie Disposizioni in materia di professioni sanitarie pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999Art. 1. Art. 1. (Definizione delle professioni sanitarie) (Definizione delle professioni sanitarie) 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, 1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, successive modificazioni, nonch approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eesuccessive modificazioni, nonch in ogni altra disposizione di legge, sostituita dalla denominazione professione in ogni altra disposizione di legge, sostituita dalla denominazione professione sanitaria. sanitaria. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati regolamento 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati ilil regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 () approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225 () IlIl campo proprio di attivit di responsabilit delle professioni sanitarie di cui all' campo proprio di attivit eedi responsabilit delle professioni sanitarie di cui all'articolo6, articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modificazioni comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eesuccessive modificazioni ee integrazioni, determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi integrazioni, determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma profili professionali ee degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario di formazione post-base nonch degli specifici codici deontologici, universitario eedi formazione post-base nonch degli specifici codici deontologici, () ()

Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonch della professione ostetrica" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000) Art. 1. (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dellarea delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attivit dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonch dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dellassistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nellesercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristicoostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, allintegrazione dellorganizzazione del lavoro della sanit in Italia con quelle degli altri Stati dellUnione europea. 3. Il Ministero della sanit, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) lattribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilit e gestione delle attivit di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dellorganizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Oggi linfermiere davvero Oggi linfermiere davvero responsabile dellassistenza responsabile dellassistenza infermieristica a tutto campo e a infermieristica a tutto campo e a tutto campo si occupa di tutto campo si occupa di assistenza infermieristica, cos assistenza infermieristica, cos come individuata e delineata dal come individuata e delineata dal profilo professionale, il Dm profilo professionale, il Dm 739/1994. 739/1994.

Regolamento concernente Regolamento concernente lindividuazione della figura lindividuazione della figura e del relativo profilo professionale e del relativo profilo professionale dellinfermiere dellinfermiereDecreto 14 settembre 1994, n. 739 Decreto 14 settembre 1994, n. 739Articolo 1 Articolo 1 1 E' individuata la figura professionale dell' 1 -- E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente infermiere con il seguente profilo: l' profilo: l'infermiere l'operatore sanitario che, in possesso del diploma infermiere l' operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell' universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale iscrizione all' albo professionale responsabile dell' responsabile dell'assistenzagenerale infermieristica. assistenza generale infermieristica. 2 L' 2 --L'assistenzainfermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l' prevenzione delle malattie, l'assistenzadei malati e dei disabili di tutte le et assistenza dei malati e dei disabili di tutte le et e l' e l'educazionesanitaria. educazione sanitaria.

L' infermiere: L' infermiere:a) partecipa all' a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivit; collettivit; b) identifica bisogni di assistenza infermieristica della persona e della b) identifica i i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettivit e formula relativi obiettivi; collettivit e formula i irelativi obiettivi; c) pianifica, gestisce e valuta l' c) pianifica, gestisce e valuta l'interventoassistenziale infermieristico; intervento assistenziale infermieristico; d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticod) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoterapeutiche; terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; sanitari e sociali; f) per l' f) per l'espletamentodelle funzioni si avvale, ove necessario, dell'operadel espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell' opera del personale di supporto; personale di supporto; g) svolge la sua attivit professionale in strutture sanitarie pubbliche o g) svolge la sua attivit professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell' private, nel territorio e nell'assistenzadomiciliare, in regime di dipendenza assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale. o libero-professionale.

4 L' 4 -- L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all' concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca. professionale e alla ricerca.

5 La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica 5 -- La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacit che permettano loro di fornire specifiche cliniche avanzate e delle capacit che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree: a) sanit pubblica: infermiere di sanit pubblica; a) sanit pubblica: infermiere di sanit pubblica; b) pediatria: infermiere pediatrico; b) pediatria: infermiere pediatrico; c) salute mentale psichiatria: infermiere psichiatrico; c) salute mentale --psichiatria: infermiere psichiatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; d) geriatria: infermiere geriatrico; e) area critica: infermiere di area critica. e) area critica: infermiere di area critica.

6 In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio 6 -- In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanit, ulteriori aree richiedenti una formazione ministero della Sanit, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica. complementare specifica.

7 Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero 7 -- Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanit e si conclude con il rilascio di un attestato di della Sanit e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l' l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo strettamente legata alla sussistenza di obiettive del titolo strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessit del servizio e recede in presenza di mutate condizioni necessit del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto. di fatto.

Articolo 2 Articolo 21 Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' 1 --Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita allesercizio della professione, previa iscrizione al modificazioni, abilita allesercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale. relativo Albo professionale.

Articolo 3 Articolo 31 Con decreto del ministro della Sanit di concerto con il ministro 1 -- Con decreto del ministro della Sanit di concerto con il ministro dell' dell'Universite della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i i Universit e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all' sono equipollenti al diploma universitario di cui all'articolo 2 ai fini articolo 2 ai fini dell' dell'esercizio della relativa attivit professionale e dell'accesso ai esercizio della relativa attivit professionale e dell' accesso ai pubblici uffici. pubblici uffici.

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In relazione alle indicazioni fornite dal profilo In relazione alle indicazioni fornite dal profilo professionale, linfermiere partecipa professionale, linfermiere partecipa allidentificazione dei bisogni di salute della allidentificazione dei bisogni di salute della persona, identifica bisogni di assistenza persona, identifica ii bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula infermieristica della persona e formula ii relativi obiettivi. relativi obiettivi.

Inoltre il codice deontologico degli infermieri Inoltre il codice deontologico degli infermieri fornisce una serie di strumenti per la miglior fornisce una serie di strumenti per la miglior realizzazione dellassistenza infermieristica: realizzazione dellassistenza infermieristica: ad esempio, un articolo virtualmente molto ad esempio, un articolo virtualmente molto efficace larticolo 4.7, Linfermiere efficace larticolo 4.7, Linfermiere

garantisce la continuit assistenziale garantisce la continuit assistenziale

anche attraverso lefficace gestione degli anche attraverso lefficace gestione degli strumenti informativi. strumenti informativi.

dott. cristiano cortucci

Ecco che allora in questo contesto occorre Ecco che allora in questo contesto occorre chiedersi se possa trovare collocazione, chiedersi se possa trovare collocazione, tanto dal punto di vista professionale quanto tanto dal punto di vista professionale quanto dal punto di vista giuridico e questo dal punto di vista giuridico -- e questo soprattutto per evitare di incappare tra le soprattutto per evitare di incappare tra le maglie dellarticolo 348 del Codice penale che maglie dellarticolo 348 del Codice penale che si occupa occupa dellabusivo dellabusivo esercizio esercizio di di si professione il concetto di prescrizione professione -- il concetto di prescrizione infermieristica. infermieristica.dott. cristiano cortucci

Da sempre medico che prescrive e da sempre la prescrizione stata Da sempre ilil medico che prescrive e da sempre la prescrizione stata considerata atto medico. Questo perch probabilmente sino al 1999, data di considerata atto medico. Questo perch probabilmente sino al 1999, data di entrata in vigore della legge 42, gli atti sanitari diversi dagli atti medici erano entrata in vigore della legge 42, gli atti sanitari diversi dagli atti medici erano davvero pochi. davvero pochi.

Dizionario delle professioni infermieristiche della Utet, che tuttavia risale Dizionario delle professioni infermieristiche della Utet, che tuttavia risale ormai a dieci anni, or sono alla voce prescrizione afferma che si tratta della ormai a dieci anni, or sono alla voce prescrizione afferma che si tratta della trascrizione su fogli di ricettario personale o sul ricettario del Ssn degli trascrizione su fogli di ricettario personale o sul ricettario del Ssn degli esami ematochimici o strumentali a cui si deve sottoporre paziente, dei esami ematochimici o strumentali a cui si deve sottoporre ilil paziente, dei farmaci che paziente deve assumere, dei presdi terapeutici o di cicli di farmaci che ilil paziente deve assumere, dei presdi terapeutici o di cicli di terapie fisiche. terapie fisiche. Questa definizione pare non lasciare troppo spazio ad altre professioni Questa definizione pare non lasciare troppo spazio ad altre professioni diverse da quella del medico e anche altri dizionari meno specialistici non diverse da quella del medico e anche altri dizionari meno specialistici non sono di grande aiuto. sono di grande aiuto.

In letteratura medico-legale si rinvengono varie definizioni, In letteratura medico-legale si rinvengono varie definizioni, nonostante la maggior parte delle quali si riferisca perlopi alla nonostante la maggior parte delle quali si riferisca perlopi alla prescrizione farmacologica: La prescrizione lautorizzazione prescrizione farmacologica: La prescrizione lautorizzazione scritta dal medico volta a disporre la consegna al paziente del scritta dal medico volta a disporre la consegna al paziente del medicinale da parte del farmacista; la ricetta medica consiste nella medicinale da parte del farmacista; la ricetta medica consiste nella prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal medico, prescrizione terapeutica, compilata e firmata dal medico, contenente consigli dietetici e indicazioni di cure con relativa contenente consigli dietetici e indicazioni di cure con relativa posologia e modalit duso; e ancora: La prescrizione un posologia e modalit duso; e ancora: La prescrizione un istruzione dal prescrittore al dispensatore. istruzione dal prescrittore al dispensatore.

Questultima definizione non fa riferimento in maniera esplicita al Questultima definizione non fa riferimento in maniera esplicita al medico ma genericamente a colui che prescrive. medico ma genericamente a colui che prescrive.

dott. cristiano cortucci

Occorre comprendere il significato della locuzione prescrizione infermieristica.

Ovviamente, si ancora distanti dallesperienza inglese, e dalle Ovviamente, si ancora distanti dallesperienza inglese, e dalle competenze degli infermieri del Regno Unito. Nel Regno Unito, competenze degli infermieri del Regno Unito. Nel Regno Unito, soprattutto a partire dal 2000 si allargato enormemente dibattito soprattutto a partire dal 2000 si allargato enormemente ilil dibattito sullestensione dellesercizio della prescrizione da parte di personale non sullestensione dellesercizio della prescrizione da parte di personale non medico, compresi infermieri, farmacisti e assistenti sanitari e nel maggio medico, compresi infermieri, farmacisti e assistenti sanitari e nel maggio del 2006 si arrivati allapertura ai cosiddetti infermieri prescrittori del 2006 si arrivati allapertura ai cosiddetti infermieri prescrittori indipendenti dellintero Formulario nazionale britannico. indipendenti dellintero Formulario nazionale britannico. chiaro che occorrono, e gli infermieri del Regno Unito la posseggono, chiaro che occorrono, e gli infermieri del Regno Unito la posseggono, una preparazione e una formazione specifica che consistono in un corso una preparazione e una formazione specifica che consistono in un corso di formazione e pratica che dura tre anni, dove gli infermieri affrontano di formazione e pratica che dura tre anni, dove gli infermieri affrontano aspetti di farmacologia, diagnosi, doveri legali, etica, dosaggi e scenari aspetti di farmacologia, diagnosi, doveri legali, etica, dosaggi e scenari dei pazienti. dei pazienti.Anche in Spagna si sta cercando di trovare una collocazione giuridica al concetto di prescrizione infermieristica intesa come documento che il paziente possa utilizzare nelle farmacie per ricevere i farmaci o i prodotti prescritti dallinfermiere.

Ecco che allora si pu giungere ad un concetto di prescrizione infermieristica cos esprimibile: la definizione degli interventi assistenziali da parte dellinfermiere, per conto dellequipe infermieristica Alla luce di questa definizione va detto che la prescrizione infermieristica consisterebbe in unazione autonoma del professionista infermiere in risposta a una diagnosi infermieristica.

Diagnosi che costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici volti a raggiungere risultati che rientrano nella sfera di competenza dellinfermiere.dott. cristiano cortucci

Ritornando al concetto di Responsabilit Professionale .

Attitudine a rispondere del proprio operato professionale in caso di Attitudine a rispondere del proprio operato professionale in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante errore od omissione, davanti ad un giudicante

Valutazione a posteriori da parte di un soggetto esternoImpegno a realizzare una condotta professionale corretta Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nellinteresse di salute dellassistito nellinteresse di salute dellassistito

Valutazione a priori, prima e durante la prestazione dopera dello stesso soggetto agente (valutazione che viene fatta dallo stesso professionista)

Secondo la prima definizione laccezione di Secondo la prima definizione laccezione di responsabilit sostanzialmente negativa in quanto responsabilit sostanzialmente negativa in quanto emerge quando ormai danno avvenuto emerge quando ormai ilildanno avvenuto

Nel caso della seconda definizione laccezione che ne Nel caso della seconda definizione laccezione che ne deriva positiva in quanto, teoricamente, controllo deriva positiva in quanto, teoricamente, ilil controllo che professionista mette in atto impedirebbe la che ilil professionista mette in atto impedirebbe la realizzazione del danno realizzazione del danno

dott. cristiano cortucci

La prima definizione si presenta secondo un ottica La prima definizione si presenta secondo un ottica fondamentalmente negativa in quanto: fondamentalmente negativa in quanto:

Presuppone la centralit del professionista della salute rispetto al malato Il comportamento funzionale a prevenire sanzioni Pu costringere ad una pratica professionale di tipo difensivo, con eventuali danni allassistito da omesso intervento qualificato o, invece, da eccessiva ed ingiustificata condotta iper-interventista Pu determinare lesasperazione di aspetti formali

La Responsabilit Professionale La Responsabilit ProfessionalePenale Civile Amministrativa Deontologica

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La conflittualit per un insuccesso terapeutico non sempre nasce per un errore, essendo linsuccesso insito proprio nellatto sanitario; in questo contesto che assume valenza la percezione della qualit della prestazione sanitaria, per cui linsuccesso pu essere accettato se non si ha la sensazione di disfunzioni strutturali dellorganizzazione sanitaria. Per la stessa situazione il paziente pu avere o meno un atteggiamento di rivalsa nei confronti di una struttura a seconda che la percepisca o meno come inefficiente

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Sezione di Medicina Legale

Il sistema della responsabilit del personale sanitario ha vissuto una continua metamorfosi giurisprudenziale, ispirata alternativamente ad unestensione della tutela del danneggiato, che veda leso il diritto costituzionale alla salute (articolo 32 della costituzione), e della non aprioristica colpevolizzazione del sanitario

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La metodologia di analisi critica delloperato del personale sanitario, in ipotesi di responsabilit professionale, la medesima nei vari ambiti Diversi sono i possibili percorsi per ottenere il risarcimento

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Quali protagonisti e quali ruoli? Quali protagonisti e quali ruoli?

Penale Stato indagato - parte civile Civile paziente sanitario azienda sanitaria compagnia di assicurazioni

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Sezione di Medicina Legale

Quali modalit di azione? Querela in ambito penale Querela in ambito penale Richiesta di risarcimento in ambito civile Richiesta di risarcimento in ambito civile Entrambe Entrambedott. cristiano cortucci

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Tra Penale e Civile la diversit la conseguenza Tra Penale e Civile la diversit la conseguenza naturale delle differenti filosofie di fondo: naturale delle differenti filosofie di fondo:

Nel sistema penale vengono messi in discussione i beni pi preziosi dellimputato (libert personale innanzitutto) Nel sistema civile il baricentro rappresentato dalla posizione del paziente danneggiato

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Lindagine medico legale.

Larticolo 27 della costituzione recita La responsabilit penale personale. Pertanto, per poter citare in giudizio un professionista sanitario vi dovrebbe essere almeno qualche indizio colposo disponibile riguardo al ruolo avuto in una determinata prestazione sanitaria, per poter stabilire: la colpa (o il dolo ex art. 43 c.p) la colpa (o il dolo ex art. 43 c.p) il nesso di causalit (ex art. 40 41 42 c.p) il nesso di causalit (ex art. 40 --41 --42 c.p) levento di danno conseguito levento di danno conseguito

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Nel caso che levento di danno o di pericolo sia prodotto di una Nel caso che levento di danno o di pericolo sia ilil prodotto di una consapevole e colposa condotta di pi persone si configura la cooperazione consapevole e colposa condotta di pi persone si configura la cooperazione nel delitto colposo, prevista dallart. 113 c.p.: Nel delitto colposo, quando nel delitto colposo, prevista dallart. 113 c.p.: Nel delitto colposo, quando levento stato cagionato dalla cooperazione di pi persone, ciascuna di levento stato cagionato dalla cooperazione di pi persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per delitto stesso. queste soggiace alle pene stabilite per ilildelitto stesso. concorso di cause indipendenti: si tratta di una pluralit di reati, caratterizzati concorso di cause indipendenti: si tratta di una pluralit di reati, caratterizzati da plurime differenti condotte non collegate da un rapporto soggettivo, da plurime differenti condotte non collegate da un rapporto soggettivo, nonostante lunicit dellevento criminoso; nonostante lunicit dellevento criminoso; cooperazione di reato che unico ed attribuito a pi condotte tra loro collegate cooperazione di reato che unico ed attribuito a pi condotte tra loro collegate sotto ililprofilo causale. E ililcaso ad esempio in cui i i componenti di una quipe sotto profilo causale. E caso ad esempio in cui componenti di una quipe medico-chirurgica, dopo sufficiente ed consapevole consultazione, medico-chirurgica, dopo sufficiente ed consapevole consultazione, unanimemente stabiliscono di eseguire un delicato intervento chirurgico che unanimemente stabiliscono di eseguire un delicato intervento chirurgico che potrebbe essere rinviato nonostante lassenza delle necessarie garanzie, potrebbe essere rinviato nonostante lassenza delle necessarie garanzie, relativamente alla disponibilit di relativamente alla disponibilit di personale o di mezzi strumentali. personale o di mezzi strumentali.

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Interpretazione giuridica e medico legale

Principio del Non affidamento affidamento: primo e pi datato indirizzo, sostenuto da Principio del Non affidamento: primo e pi datato indirizzo, sostenuto da Crespi (1960), secondo quale capo-quipe risponde degli errori commessi Crespi (1960), secondo ilil quale ilil capo-quipe risponde degli errori commessi da qualunque sanitario subordinatogli dallordine gerarchico. da qualunque sanitario subordinatogli dallordine gerarchico. Tale principio vive in riferimento alla maggior responsabilit incombente sul Tale principio vive in riferimento alla maggior responsabilit incombente sul primario di chirurgia e sul capo-quipe quali sono garanti del buon primario di chirurgia e sul capo-quipe i i quali sono i i garanti del buon funzionamento del reparto o del gruppo, rispettivamente affidatigli. funzionamento del reparto o del gruppo, rispettivamente affidatigli.

Tuttavia, numerosi sono i i fattori estranei alle loro competenze, che non Tuttavia, numerosi sono fattori estranei alle loro competenze, che non consentono concretamente a queste figure sanitarie di svolgere consentono concretamente a queste figure sanitarie di svolgere compiutamente la loro funzione di garanzia (scelta non condivisa del personale compiutamente la loro funzione di garanzia (scelta non condivisa del personale sanitario, limiti logistici e strutturali, non sempre e costante presenza, sanitario, limiti logistici e strutturali, non sempre e costante presenza, complessit della gestione di strutture multidisciplinari e complesse) complessit della gestione di strutture multidisciplinari e complesse)

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Interpretazione giuridica e medico legale

Vi poi un secondo indirizzo, sostenuto dal Cattaneo (1989), che sostiene una Vi poi un secondo indirizzo, sostenuto dal Cattaneo (1989), che sostiene una sorta di responsabilit di gruppo o per fatto altrui (che contrasta con larticolo sorta di responsabilit di gruppo o per fatto altrui (che contrasta con larticolo 27 della costituzione gi citato) 27 della costituzione gi citato)

Un terzo indirizzo (Principio dellAffidamento puro), sostenuto tra gli altri Un terzo indirizzo (Principio dellAffidamento puro), sostenuto tra gli altri da Iadecola, che afferma: Ciascun partecipe risponde solo del corretto da Iadecola, che afferma: Ciascun partecipe risponde solo del corretto adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono adempimento dei doveri di diligenza e di perizia inerenti ai compiti che gli sono affidati, senza essere gravato per principio dal defatigante obbligo di sorvegliare affidati, senza essere gravato per principio dal defatigante obbligo di sorvegliare comportamento altrui, con la positiva conseguenza che in tal modo ciascun ilil comportamento altrui, con la positiva conseguenza che in tal modo ciascun membro del gruppo lasciato libero, nellinteresse del paziente, di adempiere in membro del gruppo lasciato libero, nellinteresse del paziente, di adempiere in modo qualificante e responsabile alle proprie mansioni. modo qualificante e responsabile alle proprie mansioni.

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Interpretazione giuridica e medico legale

personalit della responsabilit penale in quanto consente di circoscrivere entro limiti personalit della responsabilit penale in quanto consente di circoscrivere entro limiti ragionevoli la responsabilit per colpa sul presupposto che, essendo ciascun individuo ragionevoli la responsabilit per colpa sul presupposto che, essendo ciascun individuo capace di intendere di volere dotato di attitudine allautodeterminazione responsabile, capace di intendere ee di volere dotato di attitudine allautodeterminazione responsabile, ognuno dovr evitare solo pericoli scaturenti dalla propria condotta non dovr spingere ognuno dovr evitare solo i ipericoli scaturenti dalla propria condotta eenon dovr spingere la diligenza sino prevedere prevenire comportamenti pericolosi di altre persone. la diligenza sino aaprevedere eeprevenire comportamenti pericolosi di altre persone.

principio di affidamento maggiormente aderente al principio costituzionale di IlIl principio di affidamento maggiormente aderente al principio costituzionale di

Si tratta di una soluzione che in linea con la diffusa divisione e specializzazione dei compiti ed assicura agli operatori il migliore adempimento delle prestazioni personali richieste, liberi dalla costante preoccupazione di controllare laltrui opera. Tale importante limitazione della responsabilit per colpa ha tuttavia alcune eccezioni volte ad evitare esasperate parcellizzazione della responsabilit.

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Interpretazione giuridica e medico legale

Ciascun specialista chiamato a collaborare risponde delle conseguenze delle Ciascun specialista chiamato a collaborare risponde delle conseguenze delle proprie specifiche azioni, in relazione alla propria posizione gerarchica e non si proprie specifiche azioni, in relazione alla propria posizione gerarchica e non si vede come possa essere tenuto nel contempo a vigilare loperato altrui non solo vede come possa essere tenuto nel contempo a vigilare loperato altrui non solo con una irrealistica assiduit, ma anche con un atteggiamento di sfiducia con una irrealistica assiduit, ma anche con un atteggiamento di sfiducia nellopera degli altri addetti (Fiori, 1999). nellopera degli altri addetti (Fiori, 1999). Lo stesso autore peraltro fa notare come, in ambito di rapporti di collaborazione Lo stesso autore peraltro fa notare come, in ambito di rapporti di collaborazione paritaria tra specialisti in differenti discipline, giuristi sono concordi nel paritaria tra specialisti in differenti discipline, i i giuristi sono concordi nel ritenere che, anche se ognuno dei componenti gruppo deve soggiacere al ritenere che, anche se ognuno dei componenti ilil gruppo deve soggiacere al principio dellaffidamento, la generica diligenza di ciascuno non deve venir meno principio dellaffidamento, la generica diligenza di ciascuno non deve venir meno quando per circostanze oggettive o soggettive vi sia ragione di dubitare quando per circostanze oggettive o soggettive vi sia ragione di dubitare delladeguatezza di tale affidamento. In definitiva criterio della prevedibilit e delladeguatezza di tale affidamento. In definitiva ilil criterio della prevedibilit e della evitabilit ritornerebbe in ogni caso ad integrare quello dellaffidamento della evitabilit ritornerebbe in ogni caso ad integrare quello dellaffidamento (Fiori, 1999). (Fiori, 1999).

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Va infine riportata la sentenza delle sezioni Unite penali n. 30328 del 2002 (sentenza Franzese) la quale rappresenta, in ambito penale, larchitrave della responsabilit professionale in quanto ha sancito, in ambito di causalit omissiva, come il nesso di causalit (n.c) tra lelemento controfattuale e levento penalmente rilevante deve fondarsi su: Il n.c pu essere ravvisato quando, (omissis) si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dellevento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensit lesiva. Non consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilit espresso dalla legge statistica la conferma o, meno, dellipotesi accusatoria sullesistenza del nesso causale, poich il giudice deve verificarne la validit nel caso concreto (omissis) cos che, allesito del ragionamento probatorio che abbia altres escluso linterferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la conclusione che la condotta omissiva del medico stata condizione necessaria dellevento lesivo con alto o elevato grado di credibilit logico razionale o probabilit logica

La Responsabilit Civile distinguibile in:

Responsabilit di ordine CONTRATTUALE (1218 Responsabilit di ordine CONTRATTUALE (1218 c.c) c.c) Responsabilit di ordine EXTRACONTRATTUALE Responsabilit di ordine EXTRACONTRATTUALE o acquiliana (art. 2043 c.c) o acquiliana (art. 2043 c.c)

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RESPONSABILIT CONTRATTUALE (art. 1218 cc)

il debitore che non esegue esattamente la prestazione il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno, se non dovuta tenuto al risarcimento del danno, se non prova che linadempimento o il ritardo stato prova che linadempimento o il ritardo stato determinato da impossibilit della prestazione determinato da impossibilit della prestazione derivante da causa a lui non imputabile derivante da causa a lui non imputabile

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Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 )non possibile affermare che levento si sarebbe o meno verificato, ma si pu dire che il paziente ha perso, per effetto di detto inadempimento, delle chances, che statisticamente aveva, anche tenuto conto della particolare situazione concreta

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Cassazione Civile (n. 4400 del 2004 )ulteriormente ribadendo poi che . Vertendosi in tema di responsabilit contrattuale, essendo pacifico lerrore diagnostico e quindi linadempimento, la prova della mancanza di colpa doveva essere fornita dal debitore della prestazione, con la conseguenza che nellincertezza sulla stessa se ne doveva giovare il creditore e non il debitore (la USL), . .

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paziente/sanitario (latto foriero di danno compiuto da un solo sanitario) paziente/equipe sanitaria (il danno stato concausato da comportamenti colposi di pi operatori, come pu verificarsi nel corso di atti chirurgici ovvero nel succedersi dellassistenza nelliter clinico con coinvolgimento di diverse professionali (medico infemiere, tecnico sanitario di radiologia medica etc) paziente/struttura sanitaria (apparecchiature mal funzionanti, infezioni nosocomiali, ecc.)