Rep. n. 20420 J REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA … · ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI...

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REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (Codice Fiscale N°80213470588) SMART CIG Z211CA7CF7 CONTRATTO che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Gene r ale della Difesa e Di r ezione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "1. D. S. INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.P.A.", con sede legale in Pisa, frazione Montacchiello, Via Enrica Calabresi n.24, per la fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari in dotazione alle Unità Navali per l'importo di 80.000,00 (ottantamila/ O O) L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di dicembre in Roma, in una sala del Comparto A dell' aeroporto di Centocelle - (NAVARM) (codice fiscale n. 80213470588) Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa Documento firmato da: TORLUCCI DOMENICO 29/12/2016 l (NAVARM) I Firmato Digitalmente da/Signed by: I MANISCALCO LlVIA l /n Data/OnDare: I giovedì 29 dicembre 2016 12:20:08 MotivazlOne/RelfSon: I Rep. n. 20420 I L ______________ J I Firmato Digitalmente da/Signed by: I CHIAPPERINI VALERIO l /n Data/OnDare: I giovedì 29 dicembre 2016 12:13:42

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REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa

e Direzione Nazionale degli Armamenti

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale N°80213470588)

SMART CIG Z211CA7CF7

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa

Segretariato Gene r ale della Difesa e Di r ezione

Nazionale degli Armamenti Direzione degli

Armamenti Navali (NAVARM) e la Società "1. D. S.

INGEGNERIA DEI SISTEMI - S.P.A.", con sede legale

in Pisa, frazione Montacchiello, Via Enrica

Calabresi n.24, per la fornitura di sistemi per le

comunicazioni satellitari in dotazione alle Unità

Navali per l'importo di € 80.000,00

(ottantamila/ O O)

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese

di dicembre in Roma, in una sala del Comparto A

dell' aeroporto di Centocelle - (NAVARM) (codice

fiscale n. 80213470588)

Innanzi a me, Dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale

Rogante del Ministero della Difesa

Documento firmato da: TORLUCCI DOMENICO 29/12/2016

l

(NAVARM)

I Firmato Digitalmente da/Signed by:

I MANISCALCO LlVIA

l /n Data/OnDare:

I giovedì 29 dicembre 2016 12:20:08 MotivazlOne/RelfSon:

I Rep. n. 20420 I

L ______________ J

I Firmato Digitalmente da/Signed by:

I CHIAPPERINI VALERIO

l /n Data/OnDare:

I giovedì 29 dicembre 2016 12:13:42

autorizzat o a ricevere gli atti di interesse

dell ' Amministrazione della Difesa , non assistito

dai testimoni secondo quanto disposto dall ' art . 47

della legge 16 /0 2 / 1913 , n . 89 ,

dalla legge del 28/11/2005 , n . 246 .

SONO COMPARSI

- il Dott . Valerio CHIAP PERINI

come modificato

Dirigente nel

Minis tero del l a Difesa (NAVARM) in rapp re sentanza

dell ' Amminist raz ione , giusta quanto risulta dal

dec r eto della Direzione degli Ar mament i Navali n03

in data 15 /04/ 2016 , registrato alla Corte dei

Cont i in data 12/05/2016 e per l ' altra parte , che

nel corso del presente contratto sa r à chiamata " la

Società ";

- Ing . Domenico TORLUCCI nato a Pescopagano (PZ) il

giorno 11 . 12 . 1952 , in qualità di Procuratore della

Socie t à "I . D. S . INGEGNERIA DEI SISTEMI

S . P . A.", con sede legale in Pisa (PI) , frazi one

Montacchie l lo , Via En r ica Calabresi n . 24 , CAP

56121 (codice f iscale n . 00672210507) come r isul ta

dal l a visura in data 23 . 12 . 2016 e da l la Revoca di

Procura e Procura n . 20512 di Repertorio in da t a

13 . 03 . 2015 .

2

Da tali do cument i , in atti , io sottoscritto

Ufficiale Rogante ho accert ato la piena capacità

del medesimo ad impegnare e rappresentare

legalment e la Società stessa .

De t ti compa r ent i, della cui identità e poteri , io

Ufficiale Rogante sono certo , hanno r ichies t o la

s t ipulazione , a mio rogito , del presente contratto

in f orma pubblico amminis t ra t iva elett ronica.

PREMESSO CHE

- in data 6/12 / 2016 è stat a pubblicata sul mercato

Elettroni c o della Pubblica Amminis trazione una

ga r a pe r l'acquisizione di n . 4 te r minali compatti

in banda Ka ;

- a tale procedur a sono stat e invi t a t e nove ditte

ed è pe r venuta una sola of f erta non r ispondent e a

quanto richiesto nel bando , in quanto riferita ad

un solo terminale;

- pe r t a nto , in quanto la suddett a ga r a è risul t ata

deserta , è possibile fare r icor so alla p r ocedu r a

negoziat a ai s e nsi dell ' a r ticolo 18 comma 2

le t tera a del decre t o l egis l ativo 15 novembre 2011

n . 208 ;

- la Socie t à , che era comp r esa t r a le nove di t te

inv i t a t e alla ga r a esperita sul ci t ato Me r cato

3

Elettronico , ha presentato offerta spontanea con

lettera protocollo PI/0736/16 in data 21 . 12.2016 ;

- a seguito dell ' o fferta spontanea sopra citata è

stata firmata dal Direttore la determinazione a

contrarre n . 62 del 22 . 12 . 2016 ;

una Commissione , nominata con O. d . s . nr . 47 in

data 21.12.2016 , ha effettuato l ' analisi dei

cost i dell ' offerta citata , valutando il prezzo

congruo per l ' amministrazione ;

è stato comunicato alla Società l ' accettazione

del prezzo offerto con Dp M D GNAV REG2016 0035178

in data 23 . 12 . 2016 ;

la Società ha sottoscritto il " Patto di

integr i tà " allegato al presente contratto ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l ' esecuzione del presente Contratto poiché

l ' appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal

D. Lgs . 208/2011 , Disciplina dei contratti pubblici

relativi ai lavori , servizi e forn i ture nei

settori della di fesa e sicurezza , valgono l e

condizioni fissate

disciplina delle

nel regolamento per

attività contrattuali

la

del

Ministero della difesa in materia di lavo r i ,

4

servizi e forn iture militari , D. P . R . 13 marzo 2013

n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo

stesso si applicano le disposizioni del D. P . R .

15 . 11 . 2012 n . 236 Regolamento per gli appalti

della difesa , nonché del D. Lgs . del 18 aprile

2016 , nr . 50 , che , benché non allegati al presente

Contratto , ai sensi dell ' art . 99 R.C.G . S. , ne

cost i tu iscono parte integrante .

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Responsabile Unico del Procedimento (R . U. P . ) è

il Direttore pro- tempore della 10 A Divisione di

NAVARM . L' eventuale nominativo del Di rettore

dell ' esecuzione del contratto verrà indicato dal

R.U.P. successivamente alla comunicazione

dell ' avvenuta approvazione del presente contratto

nei modi di legge .

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La forn itura oggetto del presente contratto non è

soggetta a vincolo de rivante da classifica di

sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

La Società si impegna a fornire :

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nr.4 terminali sate llitar i "USAT 50 Ka"

ope rant i in banda Ka sia c ivile che militare ;

la di chia raz ione di imp iegabilità , emessa da

parte di ASI , dei suddetti terminali (valida per

tutt i i terminali consegnati)

eventuali ulteriori certificazioni (es

EUTELSAT , TELNOR) ri lasciate successivamente alla

stipula del contratto;

i dati di ide ntificazione de i materiali , come

previsto dal sistema di codificazione NATO ;

I materiali e le prestazioni dovranno

corrispondere alle prescr i zioni di cui a lla

Appendice Tecnica che , sottoscritta dai

contraent i , costituisce parte integrante del

presente contratto , al qua le si allega .

In re lazione che le attività previste sono di sola

forn itura , valutata l ' assenza di inte rferen ze e la

conseguente assenza dei costi connessi , le part i

r i tengono di non dove r procedere alla e l abora zione

de l Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferen za (D.U.V.R.I.)

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L ' importo t otale della forni tura è di € 8 0 . 000 , 00

(ottantamila/ 00) di cui 17 6 , 46 (eu ro

6

centosettantasei/46) pe r l costi inerent i alla

sicurezza del lavo r o inte r ni alla Società;

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e ga r antisce che la fo r ni tura

ogge t to del p r esente Contratto è tecnologicament e

la più adeguat a ai requisiti r ichies t i e che l

singoli prezzi patt ui t i sono l più bassi da essa

applicati a qualsiasi al t ro contraente in ambito

nazionale ed internazionale per mate r iali e

se r vizi di analoga qualità in caso di t e r mini

cont rattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione r ilevata durante il pe r iodo

di esecuzione del Cont ratto , anche mediante

controlli a campione eseguiti dall ' A.D. , si

obbliga a r idurre i p r ezzi pattuiti entro i limiti

predetti ,

percepito

restituendo quanto

in più , maggio r ato

eventualment e

degli interessi

legali mat urat i dalla data di r iscossione alla

da t a di r es t i t uzione.

Il relat ivo importo potrà esse r e dedotto dai

pagamenti che l ' Amministrazione debba anco r a

ef f ett uare, nonché dalla cauzione fo r nita dalla

Società a garanzia della buona esecuzione del

7

Contratto , che si intendono vincolati anche a

copertura de l suddetto impegno .

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal

presente contratto , come specificato all ' art . 103

de l D. Lgs . 50/2016 , l a Società ha presentato la

polizza fideiussoria n. 402626070 di € 4 . 000 , 00

(Euro quattromila/OO) ,

ASSICURAZIONI

(cod . 004710) ,

S . P . A . " ,

in data

rilasciata dal l a "AXA

Agenzia di Prato

23 . 12 . 2016 pari a l 5%

dell ' importo contrattuale , poiché la Società è in

possesso di una certificazione di sistema di

qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9001 : 2008 , come previsto dall ' art 93 ,

comma 7 del citato decreto .

Il predetto deposito sarà svincolato ,

proporzionalmente , fino alla soddisfazione di

tutti gli obblighi contrattuali e alla

l iquidazione del saldo .

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO

ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')

8 . 1 La Società dovrà presentare a verifica di

conformità (secondo le modalità descritte

nell ' articolo 8 ) entro 120 giorni solari i

8

materiali di cui all ' articolo 4 del presente

contratto .

Il termine suindicato decorrerà dal giorno

successivo a quello di ricezione , da parte della

Società della comunicazione con la quale il R.U.P.

disporrà l' avvio dell'esecuzione contrattual e .

Una volta superate le verifiche di conformità l

suddett i materiali dovranno essere consegnat i

presso MARI TELE ROMA Via della storta, 701

00123 Roma (o altro ente militare situato in

I talia , che

Amministrazione

potrà

della

esigenze logistiche)

essere

Difesa

entro 30

indicato dalla

per inderogabi li

(trenta) giorni

solari dalla r icezione della lettera con la quale

le sarà comunicata l'accettazione da parte del

R .U. P . del Certificato di verifica di Conformità

di cui al successivo capoverso 8 . 4 .

Qualora ,

maggiore,

per motivi

l' esecutore

a ll' approntamento nei

dovut i a

non

termini

cause di forza

possa procedere

previsti , si

applicherà l' art . 110 del D. P .R. 236/2012 cu i s i

rinvia .

9

8.1.1 La comunicazione di approntamento alle prove

di ve r i f ica di conformità dovrà e s pressamente

contenere la dichiarazione che:

a) i terminali rispondono alle condizioni tecniche

contrattuali ed ha superato il collaudo interno ;

b) la documenta zione attestante l risultati

ottenut i è a disposi zione de lla Commissione

responsabile della verifica di conformi tà .

Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni

di cui all'Allegato Tecnico del presente

Contratto.

8.1.2 La commissione inca r icata di effettuare l e

prove di verifica di conformità , nominata da l

R. U. P ., dovrà preventivamente eseguire gli

accertamenti re lat ivi alla ident i f icazione dei

materiali me diante codice a barre , verificando se

la Società abbia avuto la disponibilità del NUC

almeno 1 5 giorni

approntamento

conformi tà .

alle

solari prima della data di

prove di verifica di

Nel caso di i ndisponibili tà del NUC l materiali

saranno considerati non r isponde nt i al requisi t o

contrattuale e , qualo ra superati i termini per l a

comunicazione di approntamento alla verifica di

lO

confo r mità , si provvede r à all ' applicazione della

penalità riferita all'inte r o impo r to lotto.

Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi

sopra riportat i, per cause non imputabili alla

Socie t à s t essa , ai soli f ini dell'applicazione

della penalità , l t e r mini per la comunicazione di

app r ont ament o alle prove di veri f ica di con f o r mi t à

si int enderanno r ispe t tat i.

8.2 Le p r ove di veri f ica di conformi t à sa r anno

condotte secondo la seguente p r ocedura :

Il p r imo dei quat tro t erminali VSAT

acquistati dovr à essere qualificato con il Centro

Inte r forze Ges t ione e Controllo SICRAL di Vigna di

Valle con p r ove a t er r a (in ditta o presso una

s trut t u r a M.M.).

Le successive prove di verifica di conformità

(eseguite

condotte

su t utti

secondo

e

le

4 l terminali) saranno

procedure indicate nei

r e l a t ivi Tes t Memoranda che saranno sottoposti

dalla Società alla approvazione del R. U. P. almeno

30 giorni solari p r ima della da t a di app r ontamento

alle prove di verifica di con f o r mità. Ove tale

te r mine non dovesse esse r e rispettato , le p r ove di

veri f ica di con f ormi t à saranno avviat e sol t an t o a

11

partire dal 31 0 giorno solare successivo a quello

di presentazione dei Test Memoranda. In caso di

rifiuto all ' approvazione di uno o p i ù Test

Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati

all ' approvazione entro 15 giorni solari dalla data

di r i cez ione della comunicazione di avvenuto

rifiuto .

I n caso di ripresentaz i one i n ritardo , r i spetto a l

termine predetto, la Società sarà penalizzata

considerando il ritardo in questione come riferito

alle attività cui i Test memoranda si riferiscono .

Qualora la commissione incaricata ritenga , ai

sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50 del 2016 , di

dover effettuare ulter i ori prove o l tre a quelle

i ndicate nei Test Memoranda approvati , le prove

aggiuntive dovranno essere formalizzate mediante

ulteriori Test Memoranda.

8 . 2 .1 Sulla base di quanto rilevato , la

commiss ione indica se l e prestazioni siano o meno

collaudabili , ovvero , qualora vengano riscontrati

difetti di lieve entità e comunque tali da non

pregiudicare la funzionalità e l'estetica del

bene , l 'organo di verifica ha facoltà di concedere

un termine , da concordare con il R .U. P ., entro il

12

quale l'esecutore deve provvedere all ' eliminazione

del difetto. Tale te r mine non può esse r e assegnato

più di una volta in relazione alla medesima

p r estazione .

ineliminabili

Qualo r a tali difetti risultino

la commissione determina, nel

ve r ba l e , l a somma che , in conseguenza dei difetti

riscontra t i , deve detrarsi dal credito

dell'esecutore.

8 . 2 . 2 Gli esiti delle prove di Ve r i f ica di

Conformità dovranno essere oppo r tunamente

verbalizzat i dalla commissione ed inoltrati alla

Società per p r esa visione .

8 . 3 . Il procedimento di verifica di conformità

dovrà essere condotto secondo le modalità di cui

al Titolo IV, Capo II, Sezione III del D. P .R.

236/2012(artt .11 2/116)

8 . 4 . A conclusione delle suddette prove di

verifica di conformità con esito positivo , la

Commissione , tenuto conto

osservazioni aggiuntive ,

tempest i vament e ad inviare il

delle eventuali

provvederà

Cert i f i cato di

Veri f ica di Conformità al R .U. P . ai fini della

relativa accettazione .

13

Detta verifica sarà condotta sulla base della

documentazione tecnica amministrativa messa a

disposizione dal R.U.P. ed in particolare sulla

base degli esiti delle prove condotte e dei

documenti contabili .

8.5. La verifica di conformità dovrà concludersi

con l'emissione del Certificato di Verifica di

conformi tà e l a sua accettaz ione da parte del

R. U. P ., da comunicare alla Società entro il

termine di 90 giorni solari decorrenti dalla data

della comunicazione di approntamento alla prove di

verifica di conformità inoltrata dalla Società .

8 .6. Le operazioni necessarie alle prove di

verifica di conformi tà sono svolte a spese della

Società. Nel caso in cui essa non ottemperi a

siffatto obbligo, la commissione dispone che si

provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal

corrispettivo dovuto alla Società stessa .

8 . 7 . Tutte l e comunicazioni da parte della

Società , soggette a termini stabi liti nel presente

contratto , saranno effettuate , facendo fede l a

data di ricezione da parte dell' Amministrazione,

mediante Posta Elettronica Certificata al seguente

indirizzo: navarm@postacert .di fesa .i t

14

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

Non è p r evisto i l subappalto .

ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

CONTRATTUALE)

10 . 1 . Nessuna variazione o modi f ica al Cont ratto

può essere i ntrodotta dalla Socie t à contraente .

10.2. L' Amminis t razione Di f esa può ammettere

variazioni a l Cont ratto qua l ora:

sussistano esigenze de r ivanti da sop r avvenut e

disposizioni legislat ive e r egolament a r i ;

sussis t ano cause impreviste e i mpr evedibili

accertat e dal R. U. P . o intervenga la possibilità

di u t ilizzar e materiali , componenti e tecnologie

non esis t enti al momento in cui ha avuto inizio la

p r ocedu r a di selezione del contraente , che possono

determinare , senza aumento di cos t o , signi f icativi

miglioramenti nella qualità delle prestazioni

eseguite . In par t icolare , qualora nel co r so

de l l ' esecuzione cont r attua l e qualche componente

non f osse più di no r male produzione o f osse

sost i t ui t o da altro/i similare/i con diverso P/N

e/o codi f ica NSN , la Società p r esent e r à una lis t a

di possibi l i sos t itut i al R . U. P . che deciderà in

merito . L' event uale codi f icazione dei componenti

15

individuati, secondo la procedura NATO, sarà a

cura della Società senza oneri aggiuntivi per

l' A . D ..

L 'importo in aumento o in diminuzione relativo a

tali variant i non può superare il cinque per cento

dell'importo originario del Contratto e deve

trovare copertura nella somma stanziata per

l' esecuzione della prestazione . Tali varianti sono

approvate dal R.U.P ..

10.3. Sono inoltre ammesse , nell ' esclusivo

interesse dell' A . D., le varianti , in aumento o in

diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla

migliore funzionalità delle prestazioni oggetto

del Contratto , a condizione che tali varianti non

comportino modifiche sostanziali e siano motivate

da obiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della

stipulazione del Contratto .

Le suddette variazioni , richieste dall'A.D. in

aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni

originariamente

formalizzate :

dedotte in Contratto , sono

fino alla concorrenza di un quinto del prezzo

complessivo previsto dal Contratto , mediante

16

sottoscrizione di un atto di sottomissione da

parte della Società , agli stessi patti , prezzi e

condizioni del Contratto originario senza diritto

ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo

re lativo alle nuove prestazioni ;

qualo ra superino tale limite, mediante

stipulazione di un atto aggiuntivo al Contratto

principal e , previ a acquisizione del consenso della

Società contraente .

10.4 Ai sensi dell'art . 101, commi 4 e 5 , del

D. P . R . 236/2012 , in caso di mancato accordo sulle

variazioni tecniche , il Contratto può essere

r isol to e alla Società è r iconosciuto, mediante

verbale motivato e in contraddittorio con l a

Società , il corrispettivo di quanto eseguito e del

mate r iale acquistato e non altrimenti impiegabile.

I n caso di mancato accordo sul prezzo delle

variazioni , la Società ha ugua lmente l'obbligo di

le variazioni s tesse e il prezzo è eseguire

stabilito dall'Amminis traz ione, salvo

contestaz i one da parte della Società stessa .

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Società , per cause

imputabili, non sia in grado

17

ad

di

essa non

u l t imare

l' esecuzione de lle p r estazioni contrattuali nei

te r mini s t abiliti dal Contra tto , ha facoltà di

r ich i ede r e la proroga di t ale termine .

La r ichiesta di p r oroga deve esse r e fo r mulata

t empes t ivame nt e ed adeguat ament e mot ivat a ne i

con fr ont i del R . U . P ., con congr uo an t icipo

r ispett o alla scadenza de l t e r mine contratt uale .

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL

CONTRATTO)

Ai sensi dell ' a rt. 107 del D. Lgs . 5 0/2016 , qualo r a

r icorrano circos t anze speciali non p r evedibili al

moment o dell a stipula zione del contra tto tali da

impedi r e tempo r aneame nte l ' e s e cuzione o l a

r ea l izzazione a r egola d ' ar t e della p r es t azione ,

il R . U. P . (o il D. E . C., se nominato) ne o r dina la

sospensione , ind icando le ragioni e l ' imputabilità

delle medesime , secondo le modalità p r ecisate dal

suddetto a r ti colo .

Ai sensi del comma 2 del ci t a t o a rt . 107 , l a

sospe nsione può al tresi essere dispos t a dal R . U. P .

(o i l D. E . C. , se nominat o) , per ragion i d i

pubblico interesse o necessità , t r a cui

l' int e rruzione di f inan z iament i pe r e sigenze di

f inanza pubblica .

18

Ai sensi dell ' art. 106 del D.P.R. 236/2012 , sono

conside r a t e di pubblico interesse ai fini della

sospensione dell ' esecuzione del cont ratto le

esigenze operati ve connesse ai compi ti d' isti tuto

delle Forze Armate , e rientrano tra le circostanze

speciali le esigenze connesse all ' evoluzione

t ecnologica e alla complessità del bene in

acqu i sizione , determinando il momento in cui sono

venute meno le ragioni di pubblico int eresse o di

necessità che hanno determinato la sospensione

dell'esecuzione del cont ratto .

La sospensione permane per il tempo strettamente

necessario a

impos t o

dell'appalto.

far cessare

l'int erruzione

le cause che hanno

dell'esecuzione

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo

di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione s t essa ,

oppu r e superi l sei mesi complessivi , la società

può richiedere la risoluzione del cont ra t to senza

indenni tà; qualora l'A. D. abbia motivo di oppo r si

alla risoluzione , corrisponderà alla società l

maggio r i oneri derivanti dal prolungamento della

sospensione ol t re i termini suddett i.

19

Al di fuori dei casi menzionati , la sospensione

dell ' esecuzione , per qualunque causa , non comporta

la corresponsione alla società di alcun compenso o

indennizzo .

ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

DELL'AMMINISTRAZIONE)

13.1. Fatte salve le ipotesi di r isoluzione

previste dagli artt . 10 . 4 , 12 e 15 del presente

contratto , l ' Amminist razione può r isolve re il

contratto nei casi e con le modalità di cui agli

artt . 108 del d . lgs . 50/20 16 , nonché 124 del

d . P . R . 236/2012 .

13 . 2 L ' Amminis tra zione ha altresì di r itto di

recede re dal contratto in qualunque tempo , ai

sensi e con le modalità di cui all ' art . 107 del

d . P . R . 236/2012 .

ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e di retta

re sponsabilità dei dirit t i di privativa

industr iale e di esclusività che possano essere

vantati da i terzi per le prestazioni oggett o de l

presente Contratto , tenendo indenne

l ' Amminis traz ione Difesa da qualsiasi p r etesa ,

20

azione o addebito , ai sensi del l' art . 128 del

D. P . R . 236/2012 .

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete

all ' Amministrazione Difesa di vigilare

su l l ' andamento de lla fabbricazione dei materiali o

sulla esecuzione delle prestazioni da fornire ,

essa può procedere a verifica di conformità nel

corso dell ' esecuzione contrattuale , incaricando

proprio personale a tale scopo . In tal caso la

Società deve essere invitata ai controlli e deve

essere redatto apposito verbale . I verba l i , da

trasmettere a l R . U. P . entro quindici giorni

success i vi alla data dei controlli , rifer i scono

anche sull ' andamento dell ' esecuzione contrattuale

e sul rispetto dei termini contrattuali e

contengono le osservazioni ed l suggerimenti

ritenuti necessari .

A ta l e scopo la Società dovrà tenere aggiornato il

piano temporale dell ' impresa e comunicare

tempest i vamente a l l ' Ammin i strazione le

dei informazioni necessarie per l ' esecuzione

controlli .

21

La Società , ne l l ' ambi t o di ta l e ve r ifica , dovrà

p r esentare il p r op r i o documento di valutazione dei

r ischi .

Nel caso che i controlli r isultassero impossibi l i

per il ri f iut o da part e

consent i r l i o , comunque ,

informaz i oni necessa r ie

l' Ammi n i s t raz i one ha facol t à

della

di

pe r

di

Società

f o r nire

di

l e

eseguirli ,

r i so l ve r e il

Cont r a t to con incamerament o della cauzione pe r

g r ave r ita r d o ne l l ' esecuzione de l le p r es t azioni .

ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell ' a r t . 106 comma 13 de l

50/2016 , sono ammess e le cessioni di

D. LgS .

crediti

s t i pulat e con atto pubblico o sc r ittura p r ivat a

autent icat a e tempes t ivamente noti f icate a l la 12 A

Divisione d i NAVARM .

L ' Ammi nis t razione ha

cess i oni di cre di t o

f acoltà

con

di r ifiutare

comunicazione

l e

da

no t i f i ca r si a l cedent e e al c e ss i ona r i o entro

qua r an t acinque gio r ni dalla not i f ica de lla

cess i one .

ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

17 .1. Succe ssivamente al l a r ice zione del

Cert i f icat o di Ve r i f ica di Con f o r mità e dei

22

relativi allegati da parte del R.U.P. si procederà

al pagamento delle prestazioni eseguite e allo

svincolo della cauzione prestata .

La Società provvederà all ' emissione delle fatture

elettroniche intestate alla Di visione di

NAVARM. Dette fatture dovranno essere inoltrate

secondo le modali tà di cui al D.M. 3 aprile 2013 ,

ftRegolamen to in mater ia di emissione , trasmissione

e ricevimento della fattura elettronica da

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ", e

corredate dal Codice Univoco Uffi cio ft AKNT6P ".

La Commissione , come specificato capitolo 8 ,

provvederà ad inviare tempestivamente a l R.U. P . un

dossie r completo costituito dal Certificato di

Ver i fica di Conformità ,

Una volta che l materiali verranno ricevut i da

Mari tele Roma questo provvederà ad inoltrare al

R .U. P . l document i di ricezione e di assunzione a

carico di inventario, nonché altri document i

relativi a ll' esecuzione contrattuale ritenuti

r ilevant i a i f ini della liquidazione del credito

(in particolare il conteggio degli eventuali

giorni di ritardo ) . Il R.U. P . successivamente

all ' accettazione del Certificato di Verifica di

23

Conformità provvederà all 'invio dello stesso ,

co r redato del r elativo dossie r , a lla 12 A Divisione

di NAVARM.

17.2.11 pagamento avverrà nel modo seguent e :

90% dell'importo cont ra t tuale dopo

l' accettazione da parte del R .U. P . del re l ativo

Cert ificat o di Veri f ica di Conformità ;

1 0% dell' impo r to contrattuale , alla scadenza

del periodo di garanzia a t tes t a t o con

dichia r azione di f ine garanzia emesso da pa r te di

una Commissione nomi nata dal R.U.P. ed inviato

tempestivamente a Navarm 12 A Divisione e pe r

conoscenza al R. U . P .; il pagamento della p r esente

r ata potrà essere effettuato anticipatamente su

r ichiesta della Società e dietro p r esentazione di

idonea cauzione di pari importo, che sarà

svincolata anch ' essa a seguito della dichiarazione

di fine garanzia ;

Ai sensi e per gli effett i del D.Lgs . n .

231/2002 e successive modi f iche, le part i

concordano che i pagament i saranno disposti, dalla

12a Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta)

gio r ni solari decor r ent i dal verificarsi

24

dell ' ultima in ordine di tempo delle seguenti

circostanze:

1. accettazione da parte del R.U. P . del

Certificato di Verifica di Conformità;

2 . consegna dei materiali in fornitura

regola r mente eseguita e verificata dall'ente

mili tare destinatar io;

3. ricezione da parte della 12~ Divisione della

fattura elettronica.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio

di interesse nella misura stabilita dall ' art. 5

del citato dec reto legislativo. Gli interessi di

mo ra deco rreranno dal giorno successivo alla data

di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 18 (PENALITA')

18.1. Ai f ini dell ' applicazione delle penalità l

termini di tempo, previsti al precedente articolo

8 saranno sommati e considerati come un unico

termine complessivo . Qualora la Società incorra in

ritardi rispetto ai suddetti termini sarà

sottoposta alla penalità giornaliera pari alO, 8

per mille dell'importo , fino ad un massimo del 10 %

(dieci per cento) dell ' importo totale.

25

18.2. Il ritardo nell' adempimento degli obblighi

relativi alla codificazione , per cause non

imputabili alla Società , non darà luogo ad

applicazione della penale ; al contrario il ritardo

per cause imputabili alla Società darà luogo

al l' applicazione della penale secondo le modalità

previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai

precedenti paragrafi saranno conteggiate

separatamente ed addebitate cumulativamente , ma il

loro ammontare complessivo non potrà superare il

10% dell'importo complessivo contrattuale .

1 8 . 4 . Qualora il ritardo nell ' adempimento

determini una penale superiore al dieci per cento

dell'importo contrattuale , il R.U.P. ha la facoltà

di proporre all ' organo competente la risoluzione

del Contratto per grave inadempimento.

18.5. L ' eventuale domanda della Società per

ottenere l a disapplicazione delle penalità nel l e

quali f osse incorsa , dovrà essere presentata , a

pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni

solari decorrenti dalla data di ricezione della

comunicazione via PEC con la quale è stata

comunicata l'applicazione delle penalità . La

26

domanda , completa degli eventuali document i

giustificativi o contenente l ' espressa r ise rva

della loro presentazione appena possibile , è

indirizzata al R . U. P ., il quale provvederà ad

inoltrarla all ' ufficio competente ,

corredata de l le proprie osservaz ioni .

dopo aver l a

ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revi sione dei prezz i .

ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quant o stabilito dall ' art . 5 del D. P . R .

20/04/94 n0367 e ai sensi dell ' art 3 della Legge

13 agosto 2010 n . 136 , e successive modificazioni e

integraz ioni , i pagamenti in dipendenza de l

presente contratto saranno effettuati con ordine

di pagamento , mediante accreditamento sul Conto

Corrente bancario dedicato , IBAN n° IT39Q 02008

14006 000004495350 intestato al nome della Società

contraente presso la Banca UNICREDI T SPA e le

persone delegate ad operare su di esso sono l

Signori :

Giovann i BARDELL I , c . f . BRDGNN50E08G702C ;

Paolo CAPPAGLI , c . f . CPPPLA63L28G702J .

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie

saranno comunicate tempes tivamente dalla Società .

27

Essa dichiara di esonerare l ' Amministrazione della

difesa da ogni responsabilità per l pagamenti

eseguiti nel modo sopraindicato .

ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La Società assume l'obbligo di garantire la

tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art.3 della L. 136/2010, e successive

modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il

subcontraente che ha notizia dell'inadempimento

della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui al presente

articolo ne dà immediata comunicazione alla

stazione appaltante e alla Prefettura

Territoriale del Governo - di Roma .

Ufficio

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Il periodo di garanzia ha la durata di 365

(trecentosessantacinque) giorni solari e decorre

dalla data di consegna dei materiali presso l'ente

militare destinatario.

In tale periodo la Società si impegna a riparare o

sostituire a sua cura e spese quelle parti che per

difetti di realizzazione, di lavorazione o del

materiale impiegato, non rilevati all ' atto delle

28

prove di verifica di conformità , si dimostrassero

inadeguate , ovvero si rendessero inservibili ,

nonostante il corretto impiego , il funzionamento

normale e la costante sorveglianza .

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le

parti della fornitura che , pur essendo state

accettate , non rispondano alle prescrizioni della

documentazione tecnica , per quanto riguarda sia l e

materie prime sia l componenti impiegati , oppure

risul tino non conformi ai documenti contrattuali

per difetti di lavorazione od altra causa ,

nonostante il corretto impiego e la costante

sorveglianza da parte dell ' A. D.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire

saranno ritirate dalla Società e restituite dalla

Società stessa a sua cura e spese .

Al termine del periodo di garanzia verrà redatto

un apposito Verbale di Fine Garanzia a cura di una

Commissione nominata dal R . U. P ..

ARTICOLO 23

LAVORO)

(OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL

23 . 1. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi

in materia di lavoro ed assicurazioni sociali ,

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e

29

con l ' applicazione delle sanzioni in essa

previste .

23 . 2 In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento

contributiva relativo al

impiegato nell ' esecuzione

l ' Amministrazione

pagamento

all ' inadempienza

trattiene

l' importo

per il

unico di

personale

de l

regolarità

dipendente

contratto ,

dal certificato di

corrispondente

successivo versamento

diretto agli enti previdenziali ed assicurativi .

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società , in conformità con

quanto previsto dagli articoli 16 - bis e 16 - ter del

R.D. 18 novembre 1923 , n . 2440 , le spese di copia ,

stampa , carta bollata , registrazione e quante

altre inerenti al presente Contratto , per le quali

la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente

Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello

Stato di Roma l a somma indicata a tale titolo

dall ' Ufficia l e Rogante , con specificazione

ana l itica.

Il versamento della somma di cui al precedente

comma , dovrà essere effettuato entro 5 (cinque)

giorni solari dalla data di stipulazione del

30

presente Contratto , con la conseguenza che , in

caso di ritardo , il re lativo importo dovrà essere

aumentato degli inte ress i legali decorrent i dalla

data di scadenza dei cinque giorni fino alla data

de ll ' effett ivo versamento . L ' attestato de l

versamento dovrà essere immediatamente prodotto al

Minis tero de lla Di fesa - NAVARM , 12 A Divisione

per essere allegato a l Contratto .

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del

presente Contratto , ai s e nsi dell ' articolo 8 bis

del D. P . R . 633 / 1972 , in quanto r i fer i te a beni

des t inat i a ll ' impiego a bordo de lle Uni tà Navali ,

non sono soggette all ' Impos ta sul Valore Aggiunto .

L' impos ta di registro , gius ta quanto disposto

dall ' articolo 40 del D. P . R . 131 / 1986 , e successive

modi f icazioni , è dovuta nella misu ra fissa di €

200 , 00 .

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA SOCIETA')

A tutti gli effetti del presente contratto la

Società e legge domicilio in Pisa , frazione

Montacchiel l o , Via En r ica Calabres i n . 24 , presso

la propria sede l egale .

ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

31

Il contraente , con riferimento a lle prestazioni

oggetto del presente Contratto , e in aggiunta al l a

sottoscr i zione del patto di integrità citato nelle

premesse e allegato al presente Contratto , si

impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori , a qualsiasi titolo , per quanto

compatibili con il ruolo e l ' attività svolta , gli

obb l igh i d i condotta previsti dal D. P.R . 62/20 13

recante il " Codice di comportamento dei dipendenti

pubb l ici" , ai sensi dell ' art . 2 comma 3 dello

stesso D. P . R ..

A riguardo , si dà atto che l ' Amministrazione ha

trasmesso al contraente , ai sens i dell ' art . 17 del

D.P.R. 62/2013 , copia del Decreto stesso , per

promuoverne l ' integrale conoscenza . Il contraente

si impegna a trasmettere copia dello stesso ai

propri collaboratori e a fornire prova

dell ' avvenuta comunicazione qualora richiesta .

La violazione degli obblighi di cui al D. P . R .

62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso

per caso che tenga conto della gravità e della

entità della medesima , comportando l' applicazione

di sanzioni che vanno dalla multa sino alla

risoluzione del Contratto .

32

Qualora riscont ri l ' eventuale violazione ,

l'Amministrazione contesterà per isc r itt o al

contraente il fatto , assegnando un congruo termine

per la presentazione di eventuali controdeduzioni .

Ove ques t e non siano presentate o non risult ino

a ccogliibili , l ' Amminist r azione da r à applicazione

alle sop r a menzionat e disposizioni.

ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il p r esente cont ratto , ment re vincola la Società

contraent e fin dal moment o della sua

sottoscrizione , non sarà obbligatorio pe r

l ' Amminist r azione Di f esa se non dopo che sa r à

approvat o nei modi di legge .

L ' Amminis trazione aggiudicatrice p r ovvede a

comunicare all ' affidatario l ' inte r venut a

regis t razione del decreto approvativo del

contratto .

In caso di mancata approvazione del cont r a tto

l ' affidat a r io ha diritto soltanto al rimborso

delle somme versate per le spese contrat tuali ,

aument ate degli interessi legali decorrenti dalla

data di versamento f ino alla data di e f fettivo

r imborso .

33

E richiesto , io Ufficiale Rogante ho ricevuto

quest ' atto del quale ho dato lettura alle parti

contraenti , le quali da me interpellate l o

approvano e con me lo sottoscrivono .

P. LA SOCIETA'

Ing. Domenico TORLUCCI

Ai sensi e per gli ef f etti degli articoli 1341 e

13 42 C. C. , la Società dichiara di approvare

espressamente le seguenti clausole :

ART . 6 - Clausola di salvaguardia;

ART . 8 Termini di adempimento e approntamento

alla verifica di conformità ;

ART . 17 - Pagamenti ;

ART. 26 - Obblighi di condotta.

P . LA SOCIETA'

Ing. Domenico TORLUCCI

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

Dott . Va~erio CHIAPPERINI

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott . ssa Livia MANISCALCO

34

ALLEGATO TECNICO ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E

RELATIVI TERMINI

1 . 1 (Requisito di codificazione)

1 . I dat i di codi f icazione che la Ditt a si impegna identi f icativi , da quelli barre .

r ispondent i a f o r nire ,

di ges t ione

al requisito contra ttua le , sono compos t i dai da t i

e dai relat ivi codici a

2 . La codi f i c a z ione e /o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovr anno segui r e la p rocedu r a SIAC messa a punt o da Se g redi fe sa V Repa rto Innova zione Te cnologica 3° Uff icio Codi f i c azione , Assicura z ione di Qua l i t à , No r mazione Tecnica e Standardizzazione . Le in f ormazioni , l link , la documentaz i one , la no r mat i v a sulla Codi f icazione ed i Support i Didattici sulla Codifica zione r elat ivi alla p r o cedu r a SIAC sono disponib ili presso i l sito Int e r net http : //www . di f esa . i t /Seg re t ario - SGD- DNA/SGD- DNA/CODMAT /SIAC . h t m.

3 Per l ' inse r iment o de i da t i contra ttua l i la Società dovr à impiega r e i seguent i codic i :

• codice CEO DIFE de ll ' Ente AppaI t an t e : CV Al e ssandr o BATTAGLIA direttore pro- t empore della 10 A Divisione , codice 900020-0 .

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consenti r e da pa r te del l' Or gano Centrale di Codi f ica z ione l ' e s e cu zione delle a tt ivi t à di ' screening ', per ver i f icare l ' event ual e esis t en za di a rt icoli già codi f icati e aggio r na re l p r op r i dati di a r chivio , l a Socie tà dovr à f ar pervenire , qualo r a già individuati gli a r ticoli in f as e di de f inizione del requisi t o ovvero dopo la de f inizione degli a r ticoli da a pp r ovvigi ona r e ne l co r so di specifica riunione / a t tivi t à p r e l imina r e che NAVARM 10 A Di vis i one ri t errà d i e f fettuar e , sia a NAVARM 10 A Di visione , sia l ' Organo Cent r al e di Codi f icazione , ent r o gio r ni 150 decorrenti dalla data di avvio de ll ' e s e cuzione contra ttuale nei modi di legge , l a lis t a degli a r ticoli in fo r nitu r a e lencandoli nella ' Spa r e Pa r t List f o r Codi f icat ion ' (SPLC) . Tale lista dovr à e sse r e present a t a a nche se gli a rt ico l i in fo r ni t u r a r isu l t ino già codi f icat i . Per g l i a r ticoli di o r igi ne este r a dovr à esse r e , altresì , present ato il Fo r m AC\13 5 N. 7 , cont ene nt e in f o r mazioni tecnico amminis tra t ive aggiunt ive . II f orma t o e le in f o r mazioni pe r la compilazione sono cont enute nella Guida al Sistema di Codificazione . NAVARM 1 0 A

Divisione , c omunque r esponsab ile , dal punt o di vista tecnico , de lla r ispondenza al cont r atto del contenuto dei da t i codifica tivi (liste e sche de ), pot r à interveni r e entro gio r ni 12 per r ichiede r e la Società le modi f iche necessa r ie al soddis f aciment o del requisi to contrat tua l e . L ' Or gano Centra l e di Codi f icazione pot r à comunque r i chiede r e a NAVARM 10 A Divisione la ve r ifica dei da t i

l

forni ti dalla Società qualora non r i tenuti congru i per l' avvio dell ' iter codificati vo . In entrambi l casi , i l termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l ' acquisizione dei dati corretti . Trascorso il termine previsto per NAVARM lO Divisione , l ' Organo Centrale di Codificazione , pur in assenza di comunicazioni da parte di quest ' u l timo provvedere entro 15 g i orn i al completamento delle attività di screening .

1.3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell ' esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l ' O. C. C. ritiene necessario aggiornare i dati , di origine nazionale o ' Non NATO', la Soc i età dovrà invi are le proposte di schede CM- 03 e GM-02 , debitamente compilate , a NAVARM 10A Divisione e al l' Organo Centrale di Codificazione . Questi provvedere entro 30 giorni all ' assegnazione de l NUC , informandone l a Società , NAVARM 10A Divisione e l ' Ente Logistico\Organo codif i catore d i Forza Armata . Qualora la presentazione del l e proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste , il completamento dell ' iter codificativo (screening e assegnazione NUC ) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti . NAVARM 10A Divisione , comunque responsabile , dal punto di vista tecnico , della rispondenza al contratto de l contenuto dei dati codificativi (l i ste e schede) , potrà intervenire entro 12 giorni per r i chiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale . L ' Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM 10A Divisione la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti e congrui per l ' attività e codificativa . I n entrambi l casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a que l lo necessario per l ' acquisizione dei dati corretti . Per consentire all ' Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati , ne ll' attesa di comp l etare l ' iter codificativo con l ' Uffic i o di codi ficazione estero competente , l' Organo Centra l e di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definiti vi assegnati dall ' Ufficio di Codificazione estero competente .

1.4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dat i dovrà avven i re di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall ' Organo Centrale d i codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET)

1.5 (Norme in vigore)

Le norme tipologia

procedurali sull' attività di atto negozia l e , sono

2

codificativa , per contenute nella

ciascuna ' Guida al

Si stema di Codi f i caz i one ' emanata da ll ' Organo Ce ntra l e di Codi ficazione e d isponibi l e presso i l suo s i t o INTERNET, che cont i e ne anche i nformaz i on i d i dettaglio su i dat i di gest i one e su l la moda l ità d i predisposiz i one dei connessi codici a barre .

1.6 (Collaudo dei materiali)

La tassat i v i tà de i termi n i di art i coli i n for nitura prescinde codi f i caz i one .

approntamento a l collaudo degli da l comp l etame nto de ll ' i ter di

1 . 7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte de ll' Organo Centra l e d i Codif i caz i one de lla documentazione codi f i cat i va presentata dalla Soc i età rende gli art i coli , ancorché approntat i a l collaudo , non r i spondent i a l requ i s i to contrattua l e . In caso di necess i tà e urgenza , previ a autor i zza zione de l Di retto r e , Navarm 10 A Di v i s i one può di sporre , i n assenza de lla conc l us ione de ll' i ter codificati vo , il collaudo de i mater i a l i e procedere all ' accettaz i one degl i stessi con riserva ' , cos ì da poterli prontamente u t ili zzare con codi ficazione trans itoria (assegnata da MARI COMLOG i n attuazione de lla normativa vigente ) .

1 . 8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 10 A Di v i s i one de ll' attestaz i one di codif i cat i ve svo l te .

r i ch i e de r à a ll ' O. C. C. l a avvenuta esecuzione de lle

1.9 (Riferimenti e garanzie)

redaz i one att i vità

La Soc i età potrà prendere contatt i di rett i con l ' Organo Centra l e d i Codi f i caz i one per di r imere dubb i o superare ostacoli che dovessero i nsorgere durante l ' a t t i v i tà codi f i cat i va . Ne ll ' amb i to de lla Garanz i a Contrattual e , NAVARM 10 A Di v i s i one potrà r i chie dere a lla Soc i età tutte l e az i on i r i tenute necessari e per comp l etare o integrare l e attivi tà codi f i cat i ve eventua lmente g i à svo l te .

1 . 10 (Codice a Barre)

DOpO avere comp l etato l a procedura di codificazione me diante s i stema NATO, r i cevut i l numer i un i f i cat i di codi f i ca zione , l a Soc i età s i impegna a forn i re l mater i a li oggetto de l cont r atto corredat i di r i conosc imento medi a nte CAB da reali zzare secondo lo standard EAN/ 128. Il s uddetto CAB deve contenere l e seguent i i nformazion i obb l igatorie (cod ice d i riconoscimento)

Applicat i on Ide nt i f i er (A.I.)= 700 1 N. U. C. (N. S . N.)

l La riserva si riferisce al completamento dell 'iter codificativo. 3

Application Identifier (A. I )= 241 REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number] .

Per l materiali già codificati , che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte de l l ' ufficio di codificazione (screening) , la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario . In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro. Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO , la Società deve , comunque , fornire l ' identificazione con CAB di tipo commerciale . L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagl i STANAG 4280 - 4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego . A corredo dei materiali oggetto della fornitura , la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico , sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel) , la corrispondenza fra il CAB , il NSN ed il REFERENCE , al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento. All ' atto del collaudo , la commissione incaricata , dovrà : (a) verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NUC almeno giorni solari 15 prima della data di effettiva presentazione al collaudo ; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC , che quelle relative al REFERENCE . Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE ; (b) accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste . Qualora la verifica o l ' accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo , la presentazione al collaudo non sarà considerata valida .

ART . 2 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

2.1 ASSICURAZIONE QUALITA'

La Società I . D.S . S . p . a . è tenuta ad attivare, per l ' intera durata del Contratto un Sistema Qualità Aziendale conforme alla normativa ISO 9001 : 2015 in corso di validità e senza esclusione di alcun paragrafo o ISO 9001 : 2008 , in corso di validità (i certificati ISO 90 O 1 : 2 O O 8 sono validi solo nelle more che la Ditta aggiorni il proprio certificato , alla sua naturale scadenza , secondo la più recente norma) .

2.2. CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La Società , alla fine delle prestazioni/forniture emetterà un " CERTIFICATO DI CONFORMITA'" (C . O. C . ) della ditta produttrice degli apparati acquistati che invierà al R . U. P . , incaricato ad effettuare le prove di verifica di conformità .

4

2 . 3 TEST MEMORANDA

I " Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dalla Società all ' approvazione della 10 A Divisione titolare del contratto. In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda , gli stessi dovranno essere ripresentati all ' approvazione entro l tempi indicati dalla 10 A Divisione titolare del contratto . Qualora durante l ' esecuzione delle verifiche di conformità fosse ritenuto necessario , dal personale incaricato , effettuare ul teriori prove 01 tre a quelle previste , esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda .

ART. 3 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH)

All ' atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto , la Società fornirà alla Commissione preposta una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi , che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola . Nel caso in cui le sostanze superino , ai sensi del suddetto Regolamento , la quantità di una tonnellata metrica l ' anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni :

a ) codice ELINCS / EC number sole o in preparato ;

b) peso totale della sostanza

e CAS di tutte le sostanze , da

L' attestato dovrà riportare inoltre il nominativo del legale rappresentante della Società ai fini del programma REACH . In ogni caso la Società fornirà l codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza . Ai sensi de l suddetto Regolamento la DIREZIONE si configura come "utilizzatore a valle" . La mancanza della Dichiarazione e dell ' eventuale Attestato e delle schede di sicurezza , ove necessarie , non consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali .

ART. 4 Legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

La Società dovrà dichiarare e garantire , in virtù degli obblighi su di essa gravanti ai sensi della Legge 27 marzo 1992 , n . 257 " norme relative alla cessazione dell ' impiego dell ' amianto e successive modifiche ", che la fornitura oggetto del presente contratto , comprensiva degli eventuali materiali subappaltati e/o sub- forniti , non contiene amianto .

5

SEGRETARlATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGli ARMAMENTI NAVAli

3" Reparto _ Sistema di Combaliinulnto

lO' Divisione - SlgtemJ di Coml/nJCIluonl Integrale di Bordo

Appondleo Toenlea por fornitura di slstoml por lo comunicazioni satollitari in dotaziono allo

Unità Navali

&5 ,~"~.,,

CO, DocLmento Revi5ione Fa io

NAVARM 10' DIVISIONE Fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari in O 2 di 4 dotazione alle Unità Navali

INDICE

1 GENERALITÀ ......................................................................................................................................................... 3

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ....................................................................................................................... 3

3 DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA FORNITURA ............................................................................... 3

3.1 FORNITURA DI NRA TERMINALI SATELLITARI IN BANDA KA ................................................................................ 3

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10a Divisione SMART CJ.G. Z211CA7CF7 29/12/2016

CO, DocLmento Revi5ione Fa io

NAVARM 10' DIVISIONE Fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari in O 3 di 4 dotazione alle Unità Navali

1 Generalità La presente appendice tecnica (A.T.) ha per oggetto la descrizione della fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari della ditta LD.S. S.p.a. per le esigenze di ammodernamento delle comunicazione satellitari delle Unità Navali.

2 Normativa di riferimento La fornitura dei materiali e delle attività descritti nella presente A.T. dovrà essere conforme alla normativa di seguito riportata:

ALL-G-006

ALL-G-007

UNI EN ISO 9001:2008

REGOLAMENTO (CE) 1907/2006

Guida al Sistema di Codificazione NATO (Ed. ottobre 1996).

Norme applicative della circolare nr.417 in data 30 aprile 1982 sulle competenze e responsabilità degli organi centrali nel settore della gestione dei materiali nel sistema NATO (Ed. ottobre 1995).

Sisterui di gestione per la qualità. Requisiti.

Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

3 Descrizione dell'oggetto della fornitura

3.1 Fornitura di terminali satellitari in banda Ka

Si riportano, nella tabella a seguire, i materiali di prevista fornitura:

Part Denomination Prezzo

Q/ty Unitario

Terminale satellitare IDS Skytech USAT 50 Ka operante io banda € 20.000,00 n.4

Ka (sia civile che militare)

Ciascun terminale dovrà essere rispondente alle caratteristiche tecniche di seguito indicate:

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NAVARM 10' DIVISIONE Fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari in

O 4di 4 dotazione alle Unità Navali

Nota: I campi contrassegnati con * sono obbligatori Nr. Caratteristica Tipoloai. - Reaol. di Ammissione Valori 1 * Marca Tecnico - Nessuna regola 2 Nome commerciale dell'Antenna Wireless Tecnico - Valore unico ammesso Antenna satellitare in banda Ka estesa, sia

civile che militare 3 * Unità di misura Tecnico - Valore unico ammesso Pezzo - effettivo 4 4 Tipo contratto Tecnico - Valore unico ammesso Acquisto 5 'Banda di lavoro (ka militare) Tecnico - Valore unico ammesso RX 20.7-21.2 GHz

TX 30.5-31.0 GHz 6 * Stabilizzazione Tecnico - Valore unico ammesso su 3 assi 7 * Cambio banda di lavoro Tecnico - Valore unico ammesso Effettuabile senza l'utilizzo di strumenti di

misura 8 * Configurazione dual-antenna Tecnico - Valore unico ammesso Configurabili come sistema dual-antenna

tramite l'impiego di idonea Unità di commutazione (non compresa)

9 * Alimentazione compatibile con gli Tecnico - Valore unico ammesso 115-220V 50/60Hz standard di bordo

lO ' Accuratezza di tracking ['l Tecnico - Valore massimo ammesso 0.2 11 * Stabilizzazione: Velocità di Roli Tecnico - Valore unico ammesso Almeno +/-30'/sec 12 * Stabilizzazione: Velocità di Pitch Tecnico - Valore unico ammesso Almeno +/-30'/sec 13 * Limiti di velocità vento relativo per Tecnico - Valore minimo ammesso 100

l'impiego Inodil 14 * Limiti di velocità raffiche di vento per Tecnico - Valore minimo ammesso 120

l'impiego [nodi] 15 * Temperatura di funzionamento Tecnico - Valore unico ammesso Nel ",nqe -20 'C+60'C o più ampio 16 'EMC Tecnico - Valore unico ammesso Nel rispetto della IEC 60945 17 'Diametro riflettore Icml Tecnico - Valore massimo ammesso 75 - effetlvo 50 18 'Inqombro radome - altezza Icml Tecnico - Valore massimo ammesso 90 - effetlvo 60 19 'Ingombro radome - diametro [cm] Tecnico - Valori compresi tra <60 - effetlvo 57 20 ' Peso complessivo dell'ADE Tecnico - Valori compresi tra <30 - effetlvo 25 21 * Polarizzazione Tecnico - Valore unico ammesso Circolare LHCP/RHCP 22 'EIRP massima (banda civile IdBW!) Tecnico - Valori compresi tra <50 - effetlvo 48 23 'G/T [dB/W] @20' elevazione Tecnico - Valori compresi tra <14 - effetlvo 13 5 24 ' Interoperabilità Tecnico - Valore unico ammesso ATHENA FIDUS 25 ' Certificazioni (Athena Fidus. Global Tecnico - Lista di scelte 1. 2 o 3 - effettivo 1

eXpress, Eutelsat) almeno 1 richiesta 26 * Modem/tecnologie impiegabili Tecnico - Valore unico ammesso TDMA iDirect. FDMA tipo Comtech 570L e

DVB-S2Ipo Salink 1910 27 ' Qualifica/Collaudo Tecnico - Valore unico ammesso Come da documento tecnico in alleqato 28 * Modalità di switching tra banda civile e Tecnico - Lista di scelte Remoto o Locale - effettivo Remoto

militare 29 'Banda di lavoro (ka civile) Tecnico - Valore unico ammesso RX 19.7-20.2 GHz

TX 29.5-30.0 GHz

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REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

PATTO DI INTEGRITÀ

relativo a: fornitura di sistemi per le comunicazioni satellitari in dotazione alle Unità Navali per l'importo di € 80.000,00 (ottantamila/OO). SMART CIG Z211CA7CF7

tra

la DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI (NAVARM)

e la Società IDS Ingegneria Dei Sistemi S.p.A. (di seguito denominata Società), sede legale

in Pisa - Loc. Montacchiello (P I) via Enrica Calabresi n. 24

codice fiscale/P.IVA 00672210507, rappresentata dall ' Ing. Domenico Torlucci

in qualità di Procuratore

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme

al! 'offerta. La mancata consegna del citato documento. debitamente sottoscritto.

comporterà l'inammissibilità dell'offerta.

VISTO

la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione" ;

il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale

Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

approvato con delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il "Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni";

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato

D

emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

il "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa" approvato

dal

Ministro della difesa il 29 gennaio 2014;

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione

e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" convertito, con

modificazioni, dalla legge II agosto 2014, n. 114;

il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale

Anticorruzione il 15 luglio 2014;

il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della

corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"

emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2015-2017 del

Ministero della Difesa; SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. I - Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini

della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a

non offrire, accettare o richiedere somme didenaroo qualsiasi altra ricompensa,

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine

dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative

alla gara in oggetto;

ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o

sostanziale) con altri concorrenti e chenon si è accordata e non si accorderà con altri

partecipanti alla gara;

ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di

integrità e degli obblighi in esso contenuti;

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e

dipendenti nell' esercizio dei compiti loro assegnati;

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui

sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all' oggetto della gara in

D

causa.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni

anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato

dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

esclusione del concorrente dalla gara;

escussione della cauzione di validità dell' offerta;

risoluzione del contratto;

escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 - Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli I e 2, in aderenza alle

prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l.

114/2014:

la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue,

pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del

contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del

tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a

giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni

relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui

all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la

compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p.,

319 C.p., 319-bis C.p., 319- ter C.p., 319-quater C.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p.,

346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della

Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola

risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà

comunicazione all' Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in

alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto

contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l.

90/2014.

D

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in

vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato

dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua

pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o

raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere

presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto

comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra

la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità

Giudiziaria competente.

Roma, lì 29/12/2016

Per la Ditta:

Ing. Domenico Torlucci

D

DICHIARAZIONE SOSTITVTIVADI CERTIFICAZIONE (art.46 T.V. - D.P.R.- n. 445 del 28/1212000)

Il Sottoscritto Ing. Domenico TORLUCCI nato a Pescopagano (PZ) il giorno 11.12.1952, in qualità di

Procuratore della Società "LD.S. - INGEGNERlA DEI SISTEMI - S.P.A.", con sede legale in Pisa (PI),

frazione Montacchiello, Via Enrica Calabresi n.24, CAP 56121 (codice fiscale n. 00672210507)

consapevole del divieto posto dall'art.53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,

dichiara

di non avere concluso e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non

aver attribuito e si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto del Segretariato Generale della Difesa e sue Direzioni e Reparti nei

confronti della Società medesima per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il dichiarante

Ing. Domenico TORLUCCI