RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante...

28
1 RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ex commi 611 e seguenti Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)

Transcript of RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante...

Page 1: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

1  

RELAZIONE TECNICA E

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ex commi 611 e seguenti Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015)

Page 2: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

2  

INDICE

Pag. 3 - ……Premessa Pag. 3 - ……Piano operativo di razionalizzazione – competenza all’adozione Pag. 4 – …...Tipologia di partecipazioni incluse ed escluse dal piano di razionalizzazione Pag. 4 – …...Attuazione del piano di razionalizzazione Pag. 5 – …...Criteri generali del processo di razionalizzazione Pag. 5 – …...Criterio comma 611 lett. a) Pag. 5 – …...Criterio comma 611 lett. b) Pag. 6 – …...Criterio comma 611 lett. c) Pag. 6 – …...Criterio comma 611 lett. d) Pag. 6 – …...Criterio comma 611 lett. e) Pag. 8 – …...Gli atti adottati dal Comune di Pontecagnano Faiano con riguardo alle partecipazioni

societarie Pag. 8 – …...Ricognizione delle partecipazioni 2015 Pag. 9/10 – ..Partecipazioni societarie dirette Pag. 11/12 – Partecipazioni societarie indirette Pag. 13/14 – Partecipazioni nelle società in liquidazione Pag. 16/17 – Partecipazioni in enti ed organismi diversi dalle società Pag. 18 – ….Schede tecniche riepilogative per singola partecipazione Pag. 19 – ….Scheda n.1: CSTP SPA azienda della mobilità in amministrazione straordinaria Pag. 21 – ….Scheda n.2: CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO s.c.a.r.l. Pag. 23 – ….Scheda n.3: CST SISTEMI SUD srl Pag. 24 – ….Scheda n.4: ASIS salernitana reti ed impianti spa Pag. 26 – ….Scheda n.5: AUSINO SPA servizi idrici integrati Pag. 28 – ….Conclusioni Allegate visure camerali dalla n.1 alla n.9

Page 3: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

3  

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONE TECNICA

Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015. Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Piano operativo di razionalizzazione - Competenza all’adozione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, con il rispetto delle seguenti modalità e tempistiche:

- 31 marzo 2015, definizione e approvazione di un piano operativo, corredato da relazione tecnica, con contestuale pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- 31 marzo 2016, predisposizione, da parte degli organi di vertice di ciascuna delle amministrazioni interessate, di una relazione sui risultati conseguiti e contestuale pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione e invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In tema di competenza relativa agli adempimenti, il comma 612 fa riferimento a “sindaci” ed “altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”. In realtà, con riferimento agli enti locali, se la definizione del piano operativo può ricondursi alla competenza del sindaco, come dispone testualmente la legge, si rileva comunque la riconducibilità dell’adozione dello stesso alle attribuzioni del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.e) D.Lgs. n. 267/2000 in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Page 4: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

4  

Tipologia di partecipazioni incluse ed escluse dal piano di razionalizzazione

Per quanto concerne l’attuazione degli adempimenti disposti dalla Legge di Stabilità per il 2015, si rileva in primis che l’ambito di applicazione della norma riguarda unicamente, secondo il testo del comma 611:

- le società - le partecipazioni societarie.

Sono quindi escluse dal piano di razionalizzazione le partecipazioni in altri organismi partecipati diversi dalle società, e restano pertanto escluse:

- le partecipazioni alle forme associative di cui al capo V, titolo II del Tuel (convezioni, consorzi, ecc.);

- le partecipazioni agli ambiti territoriali ottimali, qualora strutturati in forme associative diverse dalle società;

- le partecipazioni alle aziende speciali, in quanto enti strumentali ex art.114 del D.Lgs.n.267/2000.

Inoltre, visto il richiamo del comma 611 lett.a) alla messa in liquidazione o cessione delle quote societarie quale modalità per la razionalizzazione, si ritiene che siano escluse in senso stretto dal piano di razionalizzazione anche le società già in liquidazione, sebbene ciò non esoneri dal controllo delle spese e delle dinamiche sottese al processo di liquidazione, che spesso si trascina per molti esercizi con accumulo di perdite. Riguardo le partecipazioni societarie indirette, si ritiene che l’applicazione del piano di razionalizzazione possa essere limitato soltanto alle partecipazioni indirette più rilevanti, ovvero a quelle che potenzialmente possano incidere negativamente sul bilancio dell’Ente. In questo senso può essere punto di riferimento l’art.2359 del Cod.Civ. rubricato “società controllate e collegate”. Pertanto il piano di razionalizzazione, con riguardo alle partecipazioni indirette, dovrebbe prendere in considerazione solo quelle società nelle quali la società partecipata dall’Ente locale:

- controlla la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie - dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante in assemblea - esercita un’influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa. - esercita un’influenza notevole (società collegate).

Attuazione del piano di razionalizzazione Ciò premesso, non esiste, evidentemente, una percentuale prefissata di riduzione delle partecipazioni. Anzi, l’obbligo sancito dal comma 611 è solo indirettamente quello della riduzione delle partecipazioni, essendo principale quello della loro “razionalizzazione”, in armonia con il fine del contenimento della spesa, ribadito anche al comma 612. Ciò non significa che la riduzione delle partecipazioni sia ininfluente rispetto agli obiettivi che le nuove norme mirano a realizzare; significa, tuttavia, che non esiste un parametro minimo o ottimale delle riduzioni, essendo in astratto possibile che si proceda senza alcuna soppressione qualora tutti i parametri fissati dal comma 611 siano rispettati.

Page 5: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

5  

Criteri generali del processo di razionalizzazione

Criterio comma 611 lett.a)

Il comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015, alla lett. a), individua il primo criterio per la conduzione del processo di razionalizzazione disponendo l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle (…) finalità istituzionali dell’ente, “anche mediante messa in liquidazione o cessione”. Come già prima accennato, il richiamo della norma alla messa in liquidazione o cessione delle quote societarie quale modalità per la razionalizzazione, fa ritenere escluse in senso stretto dal piano di razionalizzazione le società già in liquidazione. In riferimento al criterio di indispensabilità della partecipazione, tale concetto non sembra avere un significato giuridico manifesto e la norma sul punto non fornisce particolari indicazioni. In generale, la Legge di Stabilità per il 2015 obbliga a ridurre o contenere le partecipazioni legittimamente detenute al momento di entrata in vigore della legge stessa, dando per scontato l’obbligo di dismettere le partecipazioni ancora detenute in spregio di preesistenti norme o principi giuridici. Il comma 611 fa, infatti, salvo l’obbligo di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali degli enti, disposto dall’art. 3, comma 27, L.n. 244 del 2007. In tal senso, se la Legge di Stabilità per il 2015 impone un nuovo obbligo, consistente nella predisposizione del piano operativo di razionalizzazione e nella riduzione delle partecipazioni, sussiste altresì il distinto e preesistente obbligo di dare corso alla dismissione delle partecipazioni ancora detenute in contrasto con il citato art. 3, comma 27, ovvero in riferimento a società non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali dell’Ente (la L. 244/2007, all’art. 3 comma 27, vieta alle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché l’assunzione o mantenimento diretto di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società). Si tratta pertanto di due obblighi distinti:

a) l’art. 3, comma 27, L. n. 244 del 2007, stabilisce il divieto di assumere partecipazioni in disarmonia con il principio di funzionalizzazione che assiste l’azione amministrativa (anche di diritto privato) e nel dovere di dismettere le partecipazioni non direttamente finalizzate alla soddisfazione degli interessi istituzionali dell’Ente;

b) l’art. 1, comma 611, L. n. 190 del 2014, impone la redazione di un piano di razionalizzazione di quelle partecipazioni che, pur potendo legittimamente essere mantenute ex art. 3, comma 27, si caratterizzino per la sussistenza di specifiche che rientrano nei criteri indicati dalla 190/2014.

Si evidenzia che il Comune di Pontecagnano Faiano ha già in precedenza assicurato l’adempimento di cui all’art. 3 comma 27 della Legge n.244/2007 con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29/05/2014, effettuando la ricognizione delle società partecipate e la connessa valutazione circa la finalizzazione delle predette partecipazioni alla soddisfazione degli interessi istituzionali dell’Ente.

Criterio comma 611 lett.b) Il comma 611 lett. b) della Legge di Stabilità per il 2015, tra i criteri per la conduzione del processo di razionalizzazione, dispone la “soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”, con

Page 6: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

6  

l’evidente finalità di eliminare le società “vuote” e ridurre i costi legati, molto spesso, a scelte più politiche che organizzativo-gestionali. L’applicazione del criterio sembra non lasciare margini di interpretazione, anche se è opportuno sottolineare che l’amministrazione socia potrà dare corso alla soppressione soltanto nell’ipotesi in cui detenga la maggioranza necessaria per adottare la delibera di scioglimento in assemblea.

Criterio comma 611 lett.c) Il criterio di cui alla lett. c) del comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 prevede ”l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”. La ratio della norma è quella di evitare l’ingiustificata proliferazione degli organismi esterni della pubblica amministrazione, in riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed ai criteri di efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, evitando duplicazioni di costo. È necessario verificare che la società partecipata non svolga attività analoga o similare a quella svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, fermo restando che la partecipazione deve comunque essere indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Se l’esito dell’indagine è positivo, cioè vi è una duplicazione, il legislatore ne impone l’eliminazione, anche attraverso operazione di fusione o internalizzazione delle funzioni.

Criterio comma 611 lett.d) Il comma 611 della legge di Stabilità per il 2015 include nel perimetro dei processi di razionalizzazione anche le società partecipate che forniscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, per i quali prevede la possibilità di aggregazioni. Tipici servizi pubblici di rilevanza economica sono quelli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti urbani. Per tali servizi le norme già prevedono l’organizzazione in ambiti territoriali ottimali e omogenei le cui dimensioni devono essere tali da consentire “economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio” (art. 3-bis comma 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138). Nel caso del servizio idrico integrato, il D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) ha integrato il Codice dell’Ambiente (D.Lgs.152/06), limitando la possibilità di perimetrare bacini di affidamento interni all’ATO ai soli casi in cui l’ATO coincida con il territorio regionale e prevedendo comunque, una dimensione di tali bacini non inferiore a quella delle province o città metropolitane. Ai sensi del già citato art. 3-bis, le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell’ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni. Tra le funzioni da esercitare obbligatoriamente ed unicamente nel contesto di tali enti di governo è esplicitamente annoverata la funzione di affidamento della gestione. Pertanto l’ente che ha il compito di governare il processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica non può che essere l’ente di governo dell’ATO. Criterio comma 611 lett.e) Il criterio e) di cui al comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015, richiamando il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni, è

Page 7: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

7  

direttamente e principalmente correlato all’impatto sulla compressione dei costi di politiche di razionalizzazione del personale e dei costi fissi di struttura. Si tenga presente, comunque, che le operazioni di riduzione dei componenti degli organi sociali e delle relative remunerazioni sono da tempo oggetto di vari interventi legislativi, soprattutto per le società controllate dalle amministrazioni pubbliche, e pertanto ulteriori riduzioni non appaiono in tal senso attuabili.

Page 8: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

8  

GLI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

CON RIGUARDO ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Pontecagnano Faiano è stato avviato fin dall’anno 2009, per poi giungere all’ultima ricognizione effettuata nel 2014, e precisamente:

1)  con deliberazione n. 20 del 29.06.2009, il Consiglio Comunale aveva effettuato una prima ricognizione sulle partecipazioni, disponendo il mantenimento delle stesse, in ossequio alle previsioni di cui all’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007, nelle seguenti società e/o organismi partecipati: - Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano S.p.a. - Ente di Ambito Sele - Sviluppo Sele Picentino S.p.a. - Salerno Interporto S.p.a. - Ausino S.p.a. – Servizi idrici integrati - C.S.T.P. Azienda della Mobilità S.p.a.

2) con deliberazione n.169 del 09.10.2013, la Giunta Comunale proponeva al Consiglio

Comunale i provvedimenti in ordine alla ricognizione delle partecipazioni comunali negli organismi partecipati al 30/09/2013, con conseguente proposta di mantenimento o dismissione delle relative quote, ai sensi dell’art.14 comma 32 del D.L. n.78/2010 conv. Legge n.122/2010;

3) con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29.05.2014 si è da ultimo proceduto all’aggiornamento della ricognizione delle società ed organismi partecipati, effettuando inoltre - per ciascuna società - opportuna e necessaria valutazione circa la sussistenza di inerenza tra l’oggetto sociale della stessa e i fini istituzionali dell’ente, valutando ulteriormente se le stesse rientrassero o meno nell’ipotesi di cui all’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/2007 in quanto svolgenti attività che non costituiscono servizi di interesse generale nell’ambito delle competenze comunali.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 2015

Alla stregua dell’ultima ricognizione del 29.05.2014 e delle visure aggiornate effettuate presso il Registro delle Imprese, la situazione delle partecipazioni detenute alla data del presente provvedimento risulta essere riepilogativamente quella individuata nei prospetti a seguire, distinguendo tra partecipazioni societarie dirette ed indirette.

Page 9: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

9  

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Page 10: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

10  

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/03/2015 (dati sintetici assunti presso il Registro delle Imprese al 31/03/2015)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune di

Pontecagnano Faiano

Misura percentuale di partecipazione del Comune di

Pontecagnano Faiano

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

CSTP S.P.A. AZIENDA DELLA MOBILITÀ 

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  (dal 08/10/2013) C.F. 00170840656 

 

SI VEDA SCHEDA N.1 

 € 2.600.000,00 

‐n.7.871 azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 78.710,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

3,03 % 

 2010: PERDITA € 9.086.207,00 2011: PERDITA € 7.833.064,00 

2012: UTILE € 593.455,00 

2013: la società in amm.straord. dal 2013 non è tenuta alla 

redazione del bilancio annuale   

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO‐

PONTECAGNANO SOCIETA’ CONSORTILE A 

RESPONSABILITA’ LIMITATA 

C.F. 01087990659  

SI VEDA SCHEDA N.2 

€ 6.049.869,03 

 

‐quote possedute dal Comune pari a 

nominali € 219,96 

‐quota di partecipazione del Comune 0,003 % 

2010: PERDITA € 145.275,00 2011: UTILE € 10.698,00 

2012: PERDITA € 2.939.270,00 2013: PERDITA € 3.951.496 

 CST SISTEMI SUD S.R.L. 

C.F. 03564090656  

SI VEDA SCHEDA N.3 

€ 103.020,00  

‐quote possedute dal Comune pari a 

nominali € 249,90 

‐quota di partecipazione del Comune 

0,24 % 

 

2010: UTILE € 71.410,00 

2011: UTILE € 727,00 

2012: UTILE € 32.439,00 

2013: UTILE € 29.599,00 

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A. C.F. 00268520657 

SI VEDA SCHEDA N.4 

 

€ 3.807.100,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 178.950,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

4,7 % 

 2010: PERDITA € 2.103.112,00 

 2011: UTILE € 1.892,00 

 2012: UTILE € 7.910,00 

2013: UTILE € 18.036,00 

AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

C.F. 80032380653  

SI VEDA SCHEDA N.5 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE DA 

DISMETTERE 

 

€ 886.689,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 21.369,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

2,41 % 

 

2010: UTILE € 16.764,00 

2011: PERDITA € 999.216,00 

2012: UTILE € 135.078,00 

2013: UTILE € 50.010,00 

 

(*) il dettaglio di ogni singola partecipazione societaria è riportato nelle schede tecniche allegate alla presente relazione, corredate da relativa visura camerale Per tutte le partecipazioni societarie dirette evidenziate si è rilevata la necessità ed opportunità del mantenimento delle relative quote, con eccezione della partecipazione in Ausino spa per la quale si è proposta la dismissione, come dettagliatamente indicato nelle scheda tecnica allegata n.5.

Page 11: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

11  

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Page 12: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/03/2015

(dati sintetici assunti presso il Registro delle Imprese al 31/03/2015)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

Società di PRIMO LIVELLO (partecipata dal Comune) che 

a sua volta detiene la partecipazione (A)

quota % partecipazione 

societaria DIRETTA del Comune in (A)

Società di SECONDO LIVELLO ‐ partecipazioni INDIRETTE (tramite la società che detiene la partecipazione) 

(B)

quota % partecipazione 

societaria INDIRETTA del Comune in (B)

valore nominale della 

partecipazione INDIRETTA del 

comune

parco scientifico e tecnologico di Salerno e aree interne ‐ scpa in 

liquidazione (02832640656) ‐    1,8%0,05% € 109,08

metanauto service srl (03527820652) ‐  

40%1,21% € 121,20

trasporti marittimi salernitani spa in 

liquidazione (03601810652) ‐   8%0,24% € 1.251,90

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO‐PONTECAGNANO società consortile a r.l. 

(01087990659)

0,003%aeroporto di salerno ‐ costa d'amalfi 

spa (03108240650) ‐    100%0,003% € 3,15

magna grecia sviluppo s.consortile a r.l 

(03635410651) ‐    2% 0,094% € 103,40

esco cilento sele diano srl 

(05090030650) ‐    37,64% 1,77% € 1.410,00

servizi idrici integrati salernitani spa ‐ 

SIIS spa (95088320650) ‐    10% 0,47% € 564,00

AUSINO SPA ‐ SERVIZI IDRICI INTEGRATI (80032380653)  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DA 

DISMETTERE

2,41%servizi idrici integrati salernitani spa ‐ 

SIIS spa (95088320650) ‐    10% 0,241% € 289,20

0,0002% € 1,74

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA (00268520657)

4,7%

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITA' SPA in 

Amministrazione Straordinaria (00170840656)

3,03%

consorzio aeroporto salerno pontecagnano ‐ società consortile a r.l. 

(01087990659) ‐   0,005%

Dal prospetto indicato è possibile rilevare che questo Ente non possiede partecipazioni indirette di rilievo, trattandosi soprattutto di micro-partecipazioni che potenzialmente non hanno la possibilità di incidere negativamente sul bilancio dell’Ente, e rispetto alle quali peraltro questo Comune non può decidere autonomamente il mantenimento o meno delle relative quote indirette, potendo unicamente attivare un tavolo di confronto con i soci, avendo chiaro l’obiettivo di voler ridurre la detenzione di partecipazioni indirette in ossequio ai criteri di cui al comma 611 della Legge di Stabilità 2015 già evidenziati. Si evidenzia che, a seguito della proposta di dismissione della partecipazione societaria diretta detenuta in Ausino spa, viene meno anche la partecipazione indiretta detenuta in SIIS spa.

12  

Page 13: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

13  

PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

Page 14: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

14  

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31/03/2015 (dati sintetici assunti presso il Registro delle Imprese al 31/03/2015)

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

Organismo partecipato -Società IN

LIQUIDAZIONE

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune di

Pontecagnano Faiano

Misura percentuale di partecipazione del Comune di

Pontecagnano Faiano

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

SALERNO INTERPORTO S.P.A.  IN LIQUIDAZIONE dal 

25/06/2013 C.F. 03070190651 

 

SI VEDA VISURA CAMERALE ALL. N.6 

 

€ 4.000.100,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 202.931,21 

‐quota di partecipazione del Comune 

5,07 % 

2010: PERDITA € 861.217,00 2011: PERDITA € 260.037,00 2012: PERDITA € 3.538.682,00 2013: PERDITA € 443.827,00 

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO SELE PICENTINO 

S.P.A.  IN LIQUIDAZIONE dal 

19/06/2012 C.F. 03768490652 

 

SI VEDA VISURA CAMERALE ALL. N.7 

 

€ 125.064,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 22.212,00 

‐quota di partecipazione del Comune 17,76 % 

2010: PERDITA € 30.224,00  2011: PERDITA € 110.078,00 2012: PERDITA € 28.913,00 2013: non risulta presso il 

Registro Imprese 

(*) il dettaglio dei dati societari è riportato nelle allegate visure camerali Si precisa che l’ambito di applicazione degli adempimenti disposti dal comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 non riguarda le società già in liquidazione, visto il richiamo della norma proprio alle procedure di messa in liquidazione o cessione delle quote societarie quale modalità per la razionalizzazione delle partecipazioni. Con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29.05.2014, l’Amministrazione già si era espressa circa le partecipazioni nelle suindicate società in liquidazione, rilevando il rientro delle stesse nel divieto di cui al comma 27 dell’art.3 della Legge n.244/2007, in quanto non rispondenti ai fini e ai compiti istituzionali dell’ente. Tuttavia l’art.2437 bis cod.civ. non consente di recedere dalle società per azioni se è deliberato lo scioglimento delle stesse, pertanto occorre necessariamente attendere la chiusura delle rispettive fasi di liquidazione. Si evidenzia in ogni caso che lo stato di liquidazione delle società non può esonerare dal controllo delle spese e delle dinamiche sottese al processo di liquidazione (che spesso si trascina per vari esercizi con ulteriore accumulo ingiustificato di perdite), tanto più se si considera che la procedura di liquidazione è fisiologicamente destinata solo alla cessazione dell’attività ed al pagamento dei debiti della società. Per tali motivi occorre che i liquidatori evidenzino e giustifichino i costi che le partecipate continuano a sostenere durante la procedura di liquidazione, come ad esempio il compenso del liquidatore, dei componenti il collegio sindacale, costi di eventuali consulenti, dipendenti, spese di locazione per la sede e quant’altro.

Page 15: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

15  

Preso atto dell’obbligato mantenimento della partecipazione nelle società in liquidazione, si ritiene che occorra intervenire per sollecitare i rispettivi liquidatori a concludere il processo di liquidazione in tempi brevi, redigendo il bilancio finale di liquidazione, al fine di evitare la maturazione di ulteriori oneri di gestione e di conseguenti perdite di esercizio, motivando adeguatamente in caso contrario le cause dell’allungamento dei tempi di chiusura della liquidazione.

Page 16: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

16  

PARTECIPAZIONI IN ENTI ED ORGANISMI DIVERSI DALLE SOCIETA’

Page 17: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

17  

Come già si è accennato, l’ambito di applicazione degli adempimenti disposti dal comma 611 della Legge di Stabilità per il 2015 riguarda in senso stretto unicamente le partecipazioni societarie. Restano invece escluse dal piano di razionalizzazione le partecipazioni in altri organismi partecipati diversi dalle società, ovvero:

- le partecipazioni alle forme associative di cui al capo V, titolo II del Tuel (convezioni, consorzi, ecc.);

- le partecipazioni agli ambiti territoriali ottimali, qualora strutturati in forme associative diverse dalle società;

- le partecipazioni alle aziende speciali, in quanto enti strumentali ex art.114 del D.Lgs.n.267/2000.

Rientrano in tali fattispecie le seguenti partecipazioni del Comune di Pontecagnano Faiano, così come già individuate nell’atto ricognitivo del 29/05/2014 :

Organismo partecipato ‐Aziende speciali‐  

‐Consorzi‐ 

Capitale  sottoscritto 

 

Valore nominale della partecipazione del Comune di Pontecagnano 

Faiano  

Misura percentuale di partecipazione del Comune di 

Pontecagnano Faiano 

FARMACIA PONTECAGNANO FAIANO 

AZIENDA SPECIALE DI CUI AL D.LGS.N.267/2000 

C.F. 04975210651  

SI VEDA VISURA CAMERALE ALL. N.8 

Capitale di dotazione inizialmente conferito 

€ 100.000,00 

€ 100.000,00 ‐quota di partecipazione 

del Comune 100 % 

AUTORITA’ DI  AMBITO SELE 

IN LIQUIDAZIONE C.F. 03493760650 

CONSORZIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

in fase di liquidazione 

‐quota di partecipazione del Comune 

1,13 % 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL  BACINO SA2 

IN LIQUIDAZIONE C.F. 03151600651 CONSORZIO PER LO 

SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.   

SI VEDA VISURA CAMERALE ALL. N.9 

 

In fase di liquidazione 

 

‐quota di partecipazione del Comune 

5,35 % 

(*) il dettaglio dei dati degli enti è riportato nelle allegate visure camerali

Page 18: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

18  

SCHEDE TECNICHE RIEPILOGATIVE PER SINGOLA PARTECIPAZIONE

Page 19: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

19  

SCHEDA N.1 – CSTP SPA AZIENDA DELLA MOBILITA’ IN AMM. STRAORD.

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune

Misura percentuale di partecipazione

del Comune

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

CSTP S.P.A. AZIENDA DELLA MOBILITÀ 

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA  (dal 08/10/2013) C.F. 00170840656 

 € 

2.600.000,00 

‐n.7.871 azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 78.710,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

3,03 % 

 2010: PERDITA € 9.086.207,00 2011: PERDITA € 7.833.064,00 

2012: UTILE € 593.455,00 

2013: la società in amm.str. dal 2013 non è tenuta alla redazione del bilancio 

annuale   

- sede legale: piazza Matteo Luciani 33 – Salerno; - numero di dipendenti: 522 (valore medio anno 2014 riportato in visura camerale) - amministratori: la società, precedentemente in liquidazione, è stata sottoposta a far data dal

08/10/2013 alla procedura di amministrazione straordinaria con nomina di un Commissario Straordinario giusto decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24/10/2013; la gestione è orientata al risanamento ed è sottoposta ad un Comitato di Sorveglianza nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- la società è a totale capitale pubblico;

- la società è partecipata dall’Ente per il 3,03%, ed è stata ricapitalizzata di recente anche con l’intervento finanziario del Comune;

- la partecipazione dell’Ente corrisponde ad un valore nominale delle quote possedute pari ad € 78.710,00;

- partecipazioni societarie indirette: il CSTP detiene le seguenti partecipazioni che

costituiscono partecipazioni indirette di secondo livello per il Comune di Pontecagnano Faiano:

Società partecipate indirettamente % partecipazione della 

società % partecipazione 

indiretta del Comune 

consorzio aeroporto salerno pontecagnano ‐ società consortile a r.l. (01087990659)  

< 0,005 %  0,0002% 

parco scientifico e tecnologico di Salerno e aree interne ‐ scpa in liquidazione (02832640656)  

1,8 %  0,05% 

metanauto service srl (03527820652)   40%  1,21% 

trasporti marittimi salernitani spa in liquidazione (03601810652)  

8%  0,24% 

Valutazioni in ordine al piano di razionalizzazione Il CSTP spa – azienda della mobilità in amministrazione straordinaria - gestisce il servizio pubblico di trasporto locale sul territorio comunale e produce pertanto servizi di pubblica utilità, di interesse generale, strettamente necessari (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) ed indispensabili (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Page 20: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

20  

Per questo motivo si ritiene che continuino a sussistere i presupposti legali per il mantenimento della partecipazione societaria, in coerenza peraltro alle valutazioni già espresse dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 29.05.2014. Essendo l’azienda ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, si dà atto che la valutazione dei risparmi conseguiti è oggetto di valutazioni e verifiche da parte dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico. Si dà atto inoltre che il mantenimento della partecipazione di questo Comune nella predetta società determina il mantenimento delle relative partecipazioni societarie indirette. Si allega visura del Registro Imprese presso la CCIAA (ALL.1).

Page 21: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

21  

SCHEDA N.2 – CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO S.C.A R.L.

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune

Misura percentuale di partecipazione

del Comune

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO‐

PONTECAGNANO SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA C.F. 01087990659 

€ 6.049.869,03 

 

‐quote possedute dal Comune pari a 

nominali € 219,96 

‐quota di partecipazione del Comune 0,003 % 

2010: PERDITA € 145.275,00 2011: UTILE € 10.698,00 

2012: PERDITA € 2.939.270,00 2013: PERDITA € 3.951.496 

- sede legale: Via Salvador Allende n.19 c/o Camera di Commercio – Salerno - numero di dipendenti: zero - numero di amministratori: 5 - la società è a capitale misto pubblico/privato;

- la società è partecipata dall’Ente per il 0,003%; si tratta di una micro-partecipazione del

Comune in considerazione del valore nominale delle quote possedute pari ad € 219,96; - la società è stata ricapitalizzata in passato anche con l’intervento finanziario di questo Ente.

Il Comune ha una potenziale situazione debitoria nei confronti della società di che trattasi per euro 1.403.429,21 di cui euro 1.350.053,25 in c/capitale ed euro 53.527,64 in c/gestione fino al 2013. La società ha emesso decreto ingiuntivo, non esecutivo, nei confronti del Comune per la debitoria di che trattasi; l’Ente ha opposto la predetta ingiunzione, e attende l’esito del relativo ricorso. Contabilmente le quote in c/capitale sono parzialmente coperte dai residui passivi dei pertinenti capitoli di bilancio per Euro 531.097,14; le quote in c/gestione sono interamente coperte dai relativi residui passivi iscritti in bilancio. Le risorse presenti nei citati residui passivi, oltre la parziale differenza ancora da stanziare in c/capitale pari ad Euro 818.956,11, attendono l’esito del ricorso cui si è fatto cenno. Nelle more l’Ente ha provveduto e provvederà a tenere vincolata prudenzialmente quota parte dell’Avanzo di Amministrazione.

- partecipazioni societarie indirette: il Consorzio Aeroporto detiene le seguenti partecipazioni

che costituiscono partecipazioni indirette per il Comune di Pontecagnano Faiano:

Società partecipate indirettamente % partecipazione della 

società 

% partecipazione indiretta del Comune 

aeroporto di salerno ‐ costa d'amalfi spa (03108240650)  

100 %  0,003% 

Valutazioni in ordine al piano di razionalizzazione La società Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano a r.l. ha lo scopo di consentire, tramite l’ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli enti consorziati, la compiuta attuazione dell’opera “Aeroporto Salerno-Pontecagnano” nella sua più ampia accezione, e la gestione del patrimonio consortile.

Page 22: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

22  

La circolare Anci del 03/11/2010 esplicativa dell’art.3 comma 27 Legge n.244/2007 afferma che le partecipazioni in società aeroportuali possono essere mantenute, ai fini della suddetta norma, in quanto perseguono “finalità istituzionali legale alla mobilità e al collegamento dei territori ai fini di pubblica utilità”. Il relativo patrimonio consortile strutturalmente è situato in parte sul territorio di questo Ente, e alla costituzione e sviluppo dello stesso patrimonio il Comune ha contribuito considerevolmente nel corso degli anni. E’ inoltre in bozza lo schema di DPR che inserisce l’aeroporto Salerno-Pontecagnano tra gli scali di interesse nazionale, presentato nel 2014 dal Presidente del Consiglio Renzi unitamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla firma del Presidente della Repubblica. Il possesso della quota di partecipazione del Comune è funzionale pertanto per garantire la presenza politica e amministrativa all’interno della società. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che la società di che trattasi persegua finalità di interesse generale, strettamente necessarie (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) ed indispensabili (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche e soprattutto in considerazione delle prospettive di sviluppo annesse al riconoscimento dello scalo tra quelli di interesse nazionale, come da bozza di DPR cui si è fatto menzione. Non va peraltro sottaciuto che la società non ha dipendenti, e risulta composta di soli amministratori, rientrando nella casistica di cui al comma 611 lett.b) dell’art.1 Legge n.190/2014, risultando pertanto verificata una delle ipotesi previste tra i criteri generali cui deve ispirarsi il processo di razionalizzazione ovvero “sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”. Pur tuttavia si evidenzia che, non solo la micro-partecipazione del Comune non consentirebbe di deliberare lo scioglimento e dunque la soppressione della società, ma anche che l’eventuale dismissione della quota, sebbene esigua, priverebbe invece l’Ente dell’opportuna presenza all’interno della società stessa. Tale considerazione risulta ulteriormente integrata e supportata anche valutando la relativa ricaduta finanziaria per questo Ente, evidenziando che, proprio alla luce dell’esiguità della partecipazione, essa non appare atta a determinare spese di rilievo in capo all’Ente (si consideri ad esempio che la quota in c/gestione relativa al 2013 è di soli € 151,68), ferma restando la potenziale debitoria in essere cui si è accennato, derivante dal mancato apporto di conferimenti di capitali in esercizi passati nei quali la partecipazione del Comune superava il 10%, il cui esito dipenderà dalle conclusioni alle quali perverrà il giudizio in corso. Per tali motivi si ritiene che continuino a sussistere i presupposti per il mantenimento della partecipazione societaria, in coerenza peraltro alle valutazioni già espresse dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 29.05.2014, con riserva di sottoporre tempestivamente all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta di recesso dalla società ove dovessero intervenire fattori o circostanze atte a modificare le valutazioni di merito, di opportunità, o comunque finanziarie effettuate nella presente sede. Si dà atto infine che il mantenimento della partecipazione di questo Comune nella predetta società determina il mantenimento della relativa micro-partecipazione societaria indiretta. Si allega visura del Registro Imprese presso la CCIAA (ALL.2).

Page 23: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

23  

SCHEDA N.3 – CST SISTEMI SUD SRL

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune

Misura percentuale di partecipazione

del Comune

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

 CST SISTEMI SUD S.R.L. 

C.F. 03564090656 

€ 103.020,00  

‐quote possedute dal Comune pari a nominali € 249,90 

‐quota di partecipazione del Comune 

0,24 % 

 

2010: UTILE € 71.410,00 

2011: UTILE € 727,00 

2012: UTILE € 32.439,00 

2013: UTILE € 29.599,00 

 

- sede legale: Viale della Repubblica 8 – Capaccio (SA) - numero di dipendenti: n.1 a tempo indeterminato – n.3 a tempo determinato interinale – n.2

collaboratori - numero di amministratori: 3 - la società è a totale capitale pubblico;

- la società è partecipata dall’Ente per il 0,24%; si tratta di una micro-partecipazione del Comune

in considerazione del valore nominale delle quote possedute pari ad € 249,90; - quota associativa in c/gestione annua pari ad € 12.926.75

- partecipazioni societarie indirette: non possedute

Valutazioni in ordine al piano di razionalizzazione La CST Sistemi Sud srl. è società strumentale con capitale interamente pubblico, costituita per la produzione di beni e servizi strumentali degli enti soci, ex art.13 DL n.223/2006. La società ha per oggetto la gestione di beni strumentali soprattutto nel campo dell’informatica. Si dà atto che i servizi che questo Ente si è prefisso di conseguire con l’adesione al CST e al Progetto Riuso di Simel sono stati solo parzialmente resi e ottenuti dal Comune, a causa del contenzioso instauratosi tra il CST e il RUP del Progetto Riuso, ing. Ciaraldi. Nelle more della definizione del predetto contenzioso, si dà atto che la società persegue finalità di interesse generale, strettamente necessarie (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) ed indispensabili (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Per tali motivi, sempre nelle more della definizione del cennato contenzioso, si ritiene che continuino a sussistere i presupposti legali per il mantenimento della partecipazione societaria, in coerenza peraltro alle valutazioni già espresse dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 29.05.2014. In ordine ai risparmi conseguibili, pur non avendo questo Ente una quota di partecipazione che consenta di esercitare alcuna forma di controllo sulla società, si ritiene di poter sollecitare gli amministratori a ridurre i costi della governance, trasformando l’attuale Consiglio di Amministrazione in Amministratore Unico. Si allega visura del Registro Imprese presso la CCIAA (ALL.3).

Page 24: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

24  

SCHEDA N.4 – ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune

Misura percentuale di partecipazione

del Comune

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A. C.F. 00268520657 

 

€ 3.807.100,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 178.950,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

4,7 % 

 2010: PERDITA € 2.103.112,00 

 2011: UTILE € 1.892,00 

 2012: UTILE € 7.910,00 

2013: UTILE € 18.036,00 

 

- sede legale: Via Wenner 61 – Salerno; - numero di dipendenti: 97 (valore medio anno 2014 riportato in visura camerale) - numero di amministratori: 3; - la società è a totale capitale pubblico;

- la società è partecipata dall’Ente per il 4,7%; - la partecipazione dell’Ente corrisponde ad un valore nominale delle quote possedute pari ad €

178.950,00;

- partecipazioni societarie indirette: l’ASIS detiene le seguenti partecipazioni che costituiscono partecipazioni indirette di secondo livello per il Comune di Pontecagnano Faiano:

Società partecipate indirettamente % partecipazione della 

società % partecipazione 

indiretta del Comune 

Magna grecia sviluppo società consortile a r.l. (03635410651) 

2 %  0,094% 

Esco cilento sele diano srl (05090030650)  37,64 %  1,77% 

Servizi idrici integrati salernitani spa – SIIS spa (95088320650)  

10%  0,47% 

Valutazioni in ordine al piano di razionalizzazione L’ASIS fornisce servizi pubblici locali di rilevanza economica, precipuamente quelli riguardanti la gestione del servizio idrico integrato. Per tali servizi di rilievo economico, le norme già prevedono l’organizzazione in ambiti territoriali ottimali e omogenei le cui dimensioni devono essere tali da consentire “economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio” (art. 3-bis comma 1 D.L. 13 agosto 2011 n. 138). Nel caso del servizio idrico integrato, il D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) ha integrato il Codice dell’Ambiente (D.Lgs.152/06), limitando la possibilità di perimetrare bacini di affidamento interni all’ATO ai soli casi in cui l’ATO coincida con il territorio regionale e prevedendo comunque, una dimensione di tali bacini non inferiore a quella delle province o città metropolitane. Ai sensi del già citato art. 3-bis, le funzioni di governo degli ATO sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, che aggregano gli enti locali ricadenti nell’ATO e la cui individuazione spetta sempre alle Regioni. Tra le funzioni da esercitare obbligatoriamente ed unicamente nel contesto di tali enti di governo è

Page 25: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

25  

esplicitamente annoverata la funzione di affidamento della gestione. Pertanto l’ente che ha il compito di governare il processo di aggregazione delle società pubbliche che erogano il medesimo servizio pubblico locale di rilevanza economica non può che essere l’ente di governo dell’ATO. Ciò premesso, l’ASIS ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato nell’area dell’Alta e Bassa Valle del Sele, in particolare nel territorio dei comuni soci, e svolge servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Si evidenzia che, fino all’anno 2005, la gestione del servizio idrico presso questo Ente era svolta direttamente in economia dallo stesso Comune di Pontecagnano Faiano. Tuttavia la Legge 5 gennaio 1994 n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” aveva già disposto la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti territoriali ottimali, imponendo, altresì, a Comuni e Province di organizzare il Servizio Idrico Integrato in modo da garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e delegando alle Regioni la definizione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra enti locali in esso ricadenti. In attuazione di tale disposizione, la L.R. 21 maggio 1997 n. 14 “Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36” stabiliva che i Comuni e la Provincia di Salerno ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale “Sele” dovevano provvedere a costituire un consorzio obbligatorio di funzioni denominato Ente di Ambito “Sele”, che tale si costituì, partecipato da 144 Comuni consorziati e dalla Provincia di Salerno. Nel 2003, sulla scorta della normativa in essere, l’Assemblea Generale dell’Ente di Ambito affidava alla Società Servizi Idrici Integrati Salernitani Scarl - S.I.I.S. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio d’ambito Sele. Per effetto di tale affidamento, a seguito di Conferenza di servizi del 23/11/2005 tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la SIIS, venivano concordate tutte le attività operative per il trasferimento effettivo della gestione del servizio idrico al nuovo gestore – affidatario in quanto tale ex lege a seguito di deliberazione dell’ATO, a far data dal 2006. Dal 2015, a seguito di statuizioni da parte dell’Ente di Ambito Sele, la gestione del servizio idrico è transitata all’ASIS spa.

Dall’anno 2015 pertanto la società partecipata ASIS – precedente adduttore e distributore di acqua per questo Ente - è il gestore del servizio idrico integrato presso il Comune di Pontecagnano Faiano, come tale individuato dall’ATO Autorità di Ambito Sele. La società produce pertanto servizi di pubblica utilità, di rilevante interesse generale, strettamente necessari (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) ed indispensabili (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Per questo motivo continuano a sussistere i presupposti legali per il mantenimento della partecipazione societaria, in coerenza peraltro alle valutazioni già espresse dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 29.05.2014. Si dà atto inoltre che il mantenimento della partecipazione di questo Comune nella predetta società determina il mantenimento delle relative partecipazioni societarie indirette. Si allega visura del Registro Imprese presso la CCIAA (ALL.4).

Page 26: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

26  

SCHEDA N.5 – AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI INTEGRATI

Organismo partecipato -Società-

Capitale sociale

Valore nominale della

partecipazione del Comune

Misura percentuale di partecipazione

del Comune

Risultati del bilancio degli

esercizi finanziari 2010/2013

AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI 

C.F. 80032380653 

 

€ 886.689,00 

‐azioni possedute dal Comune pari a 

nominali € 21.369,00 

‐quota di partecipazione del Comune 

2,41 % 

 

2010: UTILE € 16.764,00 

2011: PERDITA € 999.216,00 

2012: UTILE € 135.078,00 

2013: UTILE € 50.010,00 

 

- sede legale: Via Pasquale Atenolfi 46 – Cava de’ Tirreni (SA) - numero di dipendenti: 68 (valore medio anno 2014 riportato in visura camerale) - numero di amministratori: 3; - la società è a totale capitale pubblico;

- la società è partecipata dall’Ente per il 2,41%; - la partecipazione dell’Ente corrisponde ad un valore nominale delle quote possedute pari ad €

21.397,00;

- partecipazioni societarie indirette: l’AUSINO SPA detiene le seguenti partecipazioni che costituiscono partecipazioni indirette di secondo livello per il Comune di Pontecagnano Faiano:

Società partecipate indirettamente % partecipazione della 

società % partecipazione 

indiretta del Comune Servizi idrici integrati salernitani spa – SIIS spa 

(95088320650)  10%  0,241% 

Valutazioni in ordine al piano di razionalizzazione La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque reflue; in particolare la fornitura idrica di questo Comune è assicurata parzialmente dalla Regione Campania mediante alimentazione dall’acquedotto dell’Ausino. Tuttavia, a differenza di quanto con precedenti delibere assunto, si è accertato che in realtà la fornitura idrica assicurata al Comune dalla Regione Campania, mediante alimentazione dall’acquedotto Ausino, non è in alcun modo dipendente dalla partecipazione societaria dell’Ente nell’omonima società Ausino spa, che gestisce il servizio idrico integrato per altri Comuni partecipanti, ma non per questo Ente. Alla luce delle suesposte considerazioni si dà atto che la società Ausino spa non produce servizi di pubblica utilità e di rilevante interesse generale per questo Ente, e quindi la partecipazione del Comune nella predetta società NON è necessaria (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) nè indispensabile (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Per questo motivo si ritiene che NON sussistano i presupposti legali per il mantenimento della partecipazione societaria in Ausino Spa, e se ne propone pertanto il recesso e la dismissione, in coerenza alle norme della Legge di Stabilità 2015 che impongono la razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Page 27: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

27  

Si dà atto inoltre che la dismissione della partecipazione di questo Comune nella predetta società determina la dismissione anche della relativa partecipazione societaria indiretta. Si allega visura del Registro Imprese presso la CCIAA (ALL.5).

Page 28: RELAZIONE TECNICA E PIANO OPERATIVO DI ......e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture

28  

CONCLUSIONI Alla luce della relazione esposta e delle motivazioni tecniche e di merito dettagliatamente indicate nelle schede tecniche innanzi riportate, si rende il presente Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, così come richiesto dalla norma di cui ai commi 611 e ss. dell’art.1 della Legge di Stabilità 2015 L.190/2014. Si dà atto che per ogni società si è proceduto alla valutazione circa il servizio e l’interesse generale sotteso alla detenzione delle partecipazioni stesse, apprezzandone la necessità (art.3 comma 27 Legge n.244/2007) ed indispensabilità (comma 611 lett. a) art.1 Legge n.190/2014) in connessione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Le conclusioni circa tali valutazioni, ulteriormente integrate da proposte di razionalizzazione, sono riportate nella presente relazione e nelle schede tecniche innanzi elaborate. Riepilogativamente si è proposta la dismissione di una sola partecipazione societaria in quanto sono state ritenute non più sussistenti le ragioni e i presupposti legali per il mantenimento della relativa quota, in coerenza alle norme della Legge di Stabilità 2015 che impongono la razionalizzazione delle partecipazioni societarie. Si evidenzia ulteriormente che, sebbene la definizione ed approvazione del predetto Piano sia ricondotta per legge alla competenza del Sindaco, come dispone testualmente la norma, sussiste comunque la riconducibilità dello stesso alle attribuzioni del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.e) D.Lgs. n. 267/2000 in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. Si sottopone pertanto il presente provvedimento alla Giunta Comunale per opportuna presa d’atto nonchè per tutti gli adempimenti consequenziali connessi alla trasmissione dello stesso al Consiglio Comunale nell’esercizio della funzione “propositiva” di cui all’art.48 c.2 del D.Lgs.n.267/2000. Si dà atto infine che, successivamente all’approvazione in Consiglio Comunale, l’Ente provvederà a trasmettere gli atti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e a pubblicare gli stessi sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del comma 612 della Legge n.190/2014. Pontecagnano Faiano, 30 marzo 2015 IL SINDACO F.to Dott. Ernesto Sica Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott.ssa Manuela Sacco