Relazione dott. Tata def - ordinemedici.bz.it Eventi/0805201… · Requisiti Cessazione del...
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Requisiti
Rapporto professionale con il Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti) in qualità di Medici
di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta ed addetti ai servizi di continuità assistenziale
ed emergenza territoriale.
Ammontare del contributo
Per i medici addetti all’assistenza primaria, alla continuità assistenziale ed all’emergenza
sanitaria territoriale, l’ammontare della contribuzione ordinaria è stata rideterminata, a
decorrere dall’1/1/2008, nella seguente misura:
- 16,50% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
- il 10,375% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
- il 6,125% a carico del medico.
Per i pediatri di libera scelta, invece, la misura della contribuzione ordinaria è rimasta
invariata:
- 15% dei compensi assoggettati a contribuzione E.N.P.A.M., di cui:
- il 9,375% del contributo è a carico degli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale;
- il 5,625% a carico del medico. 2
Modalità di versamento
Versamento diretto all’E.N.P.A.M. dell’intero contributo da parte degli Istituti del
Servizio Sanitario Nazionale (o altri Istituti).
Aliquota modulare
I nuovi Accordi Collettivi Nazionali hanno, altresì, introdotto l’istituto dell’aliquota
modulare su base volontaria. Pertanto, i professionisti appartenenti alle categorie
professionali dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale e
dell’emergenza sanitaria territoriale, nonché i pediatri di libera scelta, ferma
restando l’aliquota stabilita a carico dell’azienda, possono scegliere di elevare la
quota contributiva a loro carico da 1 a 5 punti percentuali.
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Requisiti
Età inferiore a 65 anni;
- Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti);
- Anzianità contributiva di almeno 10 anni;
- Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
- Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto;
- Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre
gestioni previdenziali obbligatorie.
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Periodi oggetto di Riscatto
Possono essere riscattati:
- fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o –
specializzazione (nonché il corso di formazione in medicina generale) necessari per
svolgere l’attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.;
- possono, inoltre, essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i
periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare, con esclusione di quelli
coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata, fatta
eccezione per la contribuzione alla "Quota A";
- fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i
disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione
previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.;
- per gli iscritti al Fondo dei Medici di Medicina Generale, i periodi successivi alla data
d’iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell’attività e del
versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto
convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per
provvedimenti restrittivi della libertà personale.5
Requisiti
Possono chiedere di effettuare il riscatto di allineamento contributivo gli iscritti
che:
- non abbiano compiuto il 70° anno di età e non siano cessati dal rapporto
professionale con gli Istituti del S.S.N.;
- non abbiano presentato domanda di prestazione per invalidità permanente;
- abbiano completato i versamenti relativi ad un riscatto analogo o non vi abbiano
rinunciato da meno di due anni;
- abbiano una anzianità contributiva effettiva al Fondo non inferiore a cinque anni;
-siano in regola con i pagamenti relativi a precedenti riscatti.
Con tale riscatto si possono allineare uno o più anni di attività nei quali la
contribuzione è stata
inferiore a quella media annua degli ultimi 36 mesi coperti da contribuzione
effettiva. 6
Requisiti
Cessazione del rapporto professionale con gli Istituti del S.S.N. dopo il compimento del 65°
anno di età.
In caso di cessazione della attività prima di tale data, l’iscritto deve aver maturato almeno 15
anni di anzianità contributiva utile (effettiva, riscattata, ricongiunta) per poter godere del
trattamento pensionistico al compimento del 65° anno di età.
Determinazione della prestazione
Fondo dei Medici di Medicina Generale:
Si ricava il reddito relativo a ciascun anno di contribuzione ricostruendolo attraverso i
contributi versati e l’aliquota contributiva corrispondente per ciascun anno di versamento. Il
reddito annuo viene rivalutato del 100% dell’indice ISTAT; la somma di tali redditi, divisa per
gli anni di contribuzione effettiva, determina la base pensionabile. Alla base così ottenuta si
applicano le aliquote di rendimento relative a ciascun anno di contribuzione, effettiva,
ricongiunta e riscattata.
Ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1.8.2006, si procede alla
unificazione delle due basi pensionabili, sinora suddivise fra quella relativa ai periodi di
anzianità contributiva sino al 31 dicembre 2004 e quella relativa ai periodi successivi.
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Aliquote di rendimento
Fondo dei Medici di Medicina Generale:
- 1,50%, a partire dall’1.1.2004, di contribuzione effettiva, riscattata e ricongiunta;
- 1,456%, tra l’1.1.1999 ed il 31.12.2003, di contribuzione effettiva, riscattata e
ricongiunta;
- 1,40%, tra il 1.1.1995 ed il 31.12.1998, di contribuzione effettiva, riscattata e
ricongiunta;
- 2,25%, tra il 1.1.1984 ed il 31.12.1994, di contribuzione effettiva e ricongiunta;
- l’1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1983, di contribuzione effettiva e
ricongiunta;
-l’1,65%, per gli anni antecedenti il 31.12.1994, di contribuzione riscattata.
Per tutti i Fondi:
Con decorrenza dal 1.8.2006, eliminazione dei coefficienti di maggiorazione per gli
ultrasessantacinquenni ed applicazione del coefficiente di rendimento annuo pro-
tempore vigente in misura doppia, nei casi di pensionamento ad una età superiore
a sessantacinque anni e fino a settanta anni, fatto salvo il principio dei diritti
acquisiti dagli ultrasessantacinquenni al momento dell’entrata in vigore delle
modifiche. 8
Note
La pensione decorre dal mese successivo alla data del raggiungimento dei
requisiti, ovvero dalla data di cessazione del rapporto professionale con il S.S.N., se
posteriore.
- L’importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati per dodici
mensilità.
- Dal 1° gennaio 2007 le pensioni erogate dai Fondi Speciali di previdenza sono
adeguate al costo della vita con una rivalutazione annua pari:
- al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, per le prestazioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo
INPS, pari, per l’anno 2010, ad € 23.803,52;
- al 50% dell’indice ISTAT, oltre detto limite.
- L’istituto dell’acconto è stato soppresso dall’1.1.1998.
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Requisiti
Cessazione dal rapporto professionale.
40 anni di contribuzione senza limiti di età ovvero 58 anni di età congiunti a 35
anni di contribuzione (effettiva, riscattata, ricongiunta) e 30 anni di anzianità di
laurea.
Decorrenza
Le scadenze temporali di accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i
liberi professionisti sono previste dall’art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449
(vedi tabella allegata).
Determinazione della prestazione
Per tutti i Fondi:
- La prestazione si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento
ordinario di vecchiaia;
- la misura della pensione viene determinata applicando alla base retributiva la
percentuale di pensione, decurtata del coefficiente di riduzione relativo all‘età del
medico alla decorrenza del trattamento.10
Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Anni
55 -25,31% -25,18% -25,05% 24,92% -24,79% -24,66% -24,53% -24,40% -24,36% -24,13% -24,00% -23,87%
56 -23,73% -23,56% -23,39% -23,22% -23,05% -22,88% -22,71% -22,54% -22,36% -22,19% -22,19% -21,84%
57 -21,66% -21,48% -21,30% -21,12% -20,94% -20,76% -20,58% -20,39% -20,21% -20,02% -19,84% -19,65%
58 -19,46% -19,28% -19,09% -18,90% -18,71% -18,51% -18,32% -18,13% -17,93% -17,74% -17,54% -17,34%
59 -17,14% -16,94% -16,74% -16,54% -16,34% -16,14% -15,93% -15,73% -15,52% -15,31% -15,11% -14,90%
60 -14,69% -14,47% -14,26% -14,05% -13,84% -13.62% -13,40% -13,19% -12,97% -12,75% -12,53% -12,31%
61 -12,08% -11,86% -11,64% -11,41% -11,18% -10,96% -10,73% -10,50% -10,27% -10,03% -9,80% -9,56%
62 -9,33% -9,09% -8,85% -8,61% -8,37% -8,13% -7,89% -7,64% -7,40% -7,15% -6,90% -6,65%
63 -6,40% -6,15% -5,90% -5,64% -5,39% -5,13% -4,87% -4,62% -4,35% -4,09% -3,83% -3,56%
64 -3,30% -3,03% -2,76% -2,49% -2,22% -1,95% -1,68% -1,40% -1,12% -0,85% -0,56% -0,28%
65 0,00% 0,28% 0,57% 0,85% 1,14% 1,43% 1,72% 2,01% 2,31% 2,60% 2,90% 3,20%
66 3,50% 3,80% 4,10% 4,41% 4,71% 5,02% 5,33% 5,64% 5,95% 6,27% 6,58% 6,90%
67 7,22% 7,54% 7,87% 8,19% 8,52% 8,85% 9,18% 9,52% 9,85% 10,19% 10,53% 10,87%
68 11,21% 11,56% 11,91% 12,26% 12,61% 12,96% 13,32% 13,68% 14,04% 14,40% 14,76% 15,13%
69 15,50% 15,87% 16,25% 16,62% 17,00% 17,38% 17,76% 18,15% 18,54% 18,93% 19,32% 19,72%
70 20,12% 11
Determinazione della prestazione
E’ dato dalla conversione in indennità di una quota pari, nel massimo, al 15% della
pensione annua (di vecchiaia o di anzianità) maturata, calcolata sulla base del
coefficiente di capitalizzazione relativo alla età del medico al momento del
raggiungimento di tutti i requisiti.
Note
La conversione in capitale di parte della pensione è consentita soltanto nel caso in
cui l’iscritto abbia maturato il diritto o sia in possesso di altra pensione superiore al
doppio del minimo INPS. In caso contrario, dovrà essere comunque garantito detto
minimo pensionistico.
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Requisiti
Il trattamento per invalidità assoluta e permanente spetta all'iscritto che prima
della cessazione del rapporto professionale e, comunque, prima del compimento
del 65° anno di età, divenga inabile in modo assoluto e permanente all’esercizio
dell’attività.
-L’inabilità assoluta e permanente deve essere accertata dall’apposita
Commissione Medica costituita presso ciascun Ordine provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri, commissione che può avvalersi anche della
consulenza di esperti in particolari discipline
- Il Presidente dell’Enpam, o un componente dell’Organo statutario competente da
lui delegato, esaminati gli atti della Commissione medica provinciale, può
richiedere il parere medico-legale della Commissione Medica Centrale, costituita
presso la sede dell’Ente, sullo stato di inabilità dell’iscritto. La Commissione
centrale può essere integrata di volta in volta da medici specialisti in particolari
discipline, nominati dagli organi statutari della Fondazione.13
Decorrenza
Dal mese successivo alla domanda, ovvero dal mese successivo a quello della
cessazione del rapporto professionale con il S.S.N., se posteriore.
Determinazione della Prestazione
E’ una pensione pari al trattamento ordinario maturato dall’iscritto all’atto del
riconoscimento dell’invalidità assoluta e permanente, senza l’applicazione dei
coefficienti di riduzione per età; inoltre le aliquote di rendimento vengono
incrementate per il numero degli anni mancanti al 65°, fino a un massimo di 10.
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Note
Non è consentita la conversione di parte della pensione in un’indennità in capitale.
L’Ente può effettuare controlli periodici per accertare la permanenza dello stato di
invalidità: in caso di ripresa dell’attività, o di perdita dello status, la pensione viene
revocata.
In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate tutte le
condizioni per il diritto alla pensione di invalidità, i ratei della stessa maturati e non
riscossi competono agli eredi.
- Ai titolari di trattamenti pensionistici per invalidità assoluta e permanente a
carico dei Fondi di Previdenza E.N.P.A.M. aventi decorrenza dal 1° gennaio 1998,
viene garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, per
l’anno 2010, ad € 13.873,65.
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Requisiti
Decesso dell’iscritto in costanza di contribuzione al Fondo.
Sono considerati superstiti:
- il coniuge;
- i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali riconosciuti dall’iscritto o
giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i
superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge ed i superstiti dei
quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti, sino al raggiungimento del 21° anno
di età ovvero sino al 26° anno di età se studenti. Si prescinde dai suddetti limiti di età nel
caso in cui i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultino a carico di questi ed inabili in
modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo, a seguito di accertamento da parte
dell’apposita Commissione Medica costituita presso gli Ordini provinciali dei Medici e degli
Odontoiatri.
Nel caso in cui manchino o non abbiano titolo a prestazione i sopra individuati soggetti:
- i genitori, se a carico dell’iscritto prima del decesso;
- in caso di assenza di entrambi i genitori, i fratelli e le sorelle, sempreché siano totalmente
inabili a lavoro proficuo ed a carico dell’iscritto.16
Decorrenza
Dal mese successivo al decesso.
Determinazione della Prestazione
E’ un’aliquota della pensione di invalidità che sarebbe spettata al professionista
ove fosse divenuto totalmente e permanentemente invalido al momento del
decesso.
- Aliquote più frequenti:
- solo il coniuge 70%;
- coniuge + 1 figlio 60% + 20%;
- coniuge + 2 o più figli 60% + 40%;
- solo un figlio 80%;
- due figli 90%;
- tre o più figli 100%. 17
Note
Dal In caso di decesso dopo la cessazione del rapporto e prima del compimento
del 65° anno di età dell’iscritto che abbia maturato 5 anni di anzianità contributiva,
spetta ai superstiti un’aliquota del trattamento di pensione ordinario che sarebbe
spettato al professionista stesso. Qualora non sussista il requisito dei 5 anni, ai
superstiti spetta la restituzione dei contributi con le stesse aliquote previste per le
pensioni indirette o di reversibilità.
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Requisiti
Cessazione del rapporto professionale prima del compimento dei 65 anni.
Anzianità contributiva inferiore a 15 anni.
Decorrenza
Al compimento del 65° anno di età.
Determinazione della Prestazione
E’ un’indennità in capitale pari all’88% dei contributi versati, maggiorati degli
interessi semplici al tasso annuo del 4,50%.
Note
Sono comunque coperti i rischi di invalidità e premorienza verificatisi prima del
compimento del 65° anno età.19
Requisiti
Inabilità totale e temporanea con conseguente sospensione di ogni attività
professionale.
- Rapporto professionale in atto con gli Istituti del S.S.N..
- Età inferiore a 70 anni.
Decorrenza
Spetta a partire dal 31° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità e può essere
erogata per un periodo massimo di 24 mesi anche non continuativo.
Determinazione della Prestazione
L’indennità giornaliera è pari ad 1/30 del 62,5% del compenso medio mensile
calcolato sulla base dei 3 mesi precedenti il mese di sospensione dell’attività.
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Note
Dopo la ripresa dell’attività l’indennità spetta dopo un nuovo periodo di carenza di
30 giorni.
In questo caso, essa non può comunque essere corrisposta per un periodo
superiore a 24 mesi nell’arco degli ultimi 48.
La misura dell’indennità giornaliera, le modalità di erogazione, la decorrenza e la
durata della prestazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, su
conforme parere del Comitato Consultivo del Fondo.
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