RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

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Allegato B RELAZIONE ILLUSTRATIVA Con la presente proposta di regolamento viene data attuazione all’articolo 28 della legge regionale 69/2011. Tale articolo ha attribuito alla competenza regolamentare della Giunta regionale la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto pubblico, in attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5, in combinato disposto del comma 4, del d.lgs. 152/2006. In particolare, il regolamento in oggetto interviene per attuare: il comma 1 dell’articolo 94 che attribuisce alle Regioni la competenza ad individuare le aree di salvaguardia, il comma 4, limitatamente alla lett. c) che demanda alle Regioni la competenza a disciplinare l’impiego di fitosanitari e fertilizzanti il cui utilizzo è ammesso esclusivamente previo rispetto delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche ( art. 94 c. 4 lett. c) e c.5 lett. d)). Nel disciplinare l’impiego delle suddette sostanze nella proposta si è tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – DM 22/1/2014) che attribuisce alle Regioni il compito di adottare, misure specifiche per: a) la riduzione della presenza nell’ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambiente acquatico (punto A.5.2.1) entro 2 anni dall’entrata in vigore del PAN, allo scopo di tutelare l’acqua potabile nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del d.lgs 152/06, b) la limitazione o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate al consumo umano riportanti in etichetta le frasi di rischio SPe1 e SPe2, c) ogni altra prescrizione e limitazione nell’ambito dei piani di utilizzazione di cui all’articolo 94, comma 4, lettera c) del d.lgs 152/06, Nella proposta è stato ritenuto opportuno definire un piano per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essere rispettati per utilizzare tali prodotti da parte degli operatori agricoli e extragricoli nelle aree di salvaguardia. Si è infatti ritenuto di fornire in questo modo agli operatori uno strumento unico e valido in tutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia tali prodotti, senza la necessità di predisporre un piano a livello aziendale. ARTICOLATO Art. 1 - Oggetto Definisce il contenuto del regolamento TITOLO I - Disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari Art. 2 - Definizioni Contiene le definizioni che inquadrano in modo dettagliato le entità chiave del regolamento anche al fine di agevolare nella fase applicativa la corretta attuazione delle sue disposizioni evitando problemi interpretativi. Particolare rilievo hanno la definizione di “captazione” che identifica a quali tipologie di prelievi di acque ad uso idropotabile sono applicate le disposizioni del regolamento, quella di “ operatore “ che identifica i soggetti destinatari delle disposizioni, e quella di “ centro aziendale “ che funzionale a circoscrivere l’ ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla sez. A2 – Obblighi punto 3. Dell’ allegato 1. Art. 3 - Adempimenti della Regione e dei Comuni

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Allegato B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di regolamento viene data attuazione all’articolo 28 della legge regionale69/2011. Tale articolo ha attribuito alla competenza regolamentare della Giunta regionale la disciplinadelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate aterzi mediante impianto pubblico, in attuazione dell’articolo 94, commi 1 e 5, in combinato disposto delcomma 4, del d.lgs. 152/2006.

In particolare, il regolamento in oggetto interviene per attuare: il comma 1 dell’articolo 94 che attribuisce alle Regioni la competenza ad individuare le aree

di salvaguardia, il comma 4, limitatamente alla lett. c) che demanda alle Regioni la competenza a

disciplinare l’impiego di fitosanitari e fertilizzanti il cui utilizzo è ammesso esclusivamente previorispetto delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche ( art. 94 c.4 lett. c) e c.5 lett. d)).

Nel disciplinare l’impiego delle suddette sostanze nella proposta si è tenuto conto anche di quantoprevisto dal Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – DM 22/1/2014)che attribuisce alle Regioni il compito di adottare, misure specifiche per:a) la riduzione della presenza nell’ambiente dei prodotti fitosanitari classificati pericolosi per l’ambienteacquatico (punto A.5.2.1) entro 2 anni dall’entrata in vigore del PAN, allo scopo di tutelare l’acquapotabile nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del d.lgs 152/06, b) la limitazione o sostituzione dei prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque destinate alconsumo umano riportanti in etichetta le frasi di rischio SPe1 e SPe2,c) ogni altra prescrizione e limitazione nell’ambito dei piani di utilizzazione di cui all’articolo 94, comma4, lettera c) del d.lgs 152/06,

Nella proposta è stato ritenuto opportuno definire un piano per l’uso sostenibile dei prodottifitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) nel quale sono indicati tutti gli obblighi e i divieti che devono essererispettati per utilizzare tali prodotti da parte degli operatori agricoli e extragricoli nelle aree disalvaguardia. Si è infatti ritenuto di fornire in questo modo agli operatori uno strumento unico e valido intutti i casi in cui gli stessi intendono utilizzare tali sostanze nelle aree di salvaguardia tali prodotti, senzala necessità di predisporre un piano a livello aziendale.

ARTICOLATO

Art. 1 - OggettoDefinisce il contenuto del regolamento

TITOLO I - Disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

Art. 2 - DefinizioniContiene le definizioni che inquadrano in modo dettagliato le entità chiave del regolamento anche al finedi agevolare nella fase applicativa la corretta attuazione delle sue disposizioni evitando problemiinterpretativi. Particolare rilievo hanno la definizione di “captazione” che identifica a quali tipologie di prelievi di acquead uso idropotabile sono applicate le disposizioni del regolamento, quella di “ operatore “ che identifica isoggetti destinatari delle disposizioni, e quella di “ centro aziendale “ che funzionale a circoscrivere l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla sez. A2 – Obblighi punto 3. Dell’ allegato 1.

Art. 3 - Adempimenti della Regione e dei Comuni

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In considerazione dei vincoli all’uso del territorio ed alle attività agricole disposti dal presente atto ènecessario che le porzioni di territorio in cui sono vigenti tali limitazioni siano chiaramente identificate, erese disponibili ai soggetti coinvolti. A detta necessità viene risposto con le disposizioni di cui ai commi 1e 2 dell’articolo per le captazioni già esistenti mentre con le disposizioni del comma 3 si dispone che glistessi soggetti siano informati delle nuove concessioni e provvedano a rendere disponibili le suddetteinformazioni.Al comma 4 si dispone che i Comuni nel cui territorio ricadono le captazioni, e la relativa area disalvaguardia, provvedono ad aggiornare, se necessario, il quadro conoscitivo dei propri strumentiurbanistici ed anche ad attuare attività di informazione rivolte agli operatori che svolgono le proprieattività nelle aree di salvaguardia.Al comma 5 si dispone l’ aggiornamento dell’elenco delle sostanze, incluse tra quelle dei disciplinari didifesa integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodottiagricole e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicitàingannevole) ed il cui utilizzo è comunque vietato dal presente atto ed indicate nella tabella 1,dell’allegato 1 al presente regolamento. L’aggiornamento, disposto annualmente con delibera della Giuntaregionale, deve essere successivo all’aggiornamento dei disciplinari di difesa integrata, in quanto questiidentificano l’ insieme delle sostanze preso a riferimento per definire al suo interno, l’elenco di quelle chesaranno poi vietate nelle arre di salvaguardia. Divieto che è poi valutato anche sulla base :a) degli esiti del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee effettuato da ARPAT in attuazionedelle disposizioni di cui agli articoli 80, 81 e 120 del decreto legislativo n. 152/2006;b) del contenuto del rapporto sugli esiti dei controlli di cui all’articolo 5 del regolamento;c) delle variazioni intervenute nella classificazione di rischio ambientale e sanitario ed alle prescrizioni.d’uso relative alle singole sostanze attive.

Art. 4 - Disposizioni per gli operatoriAi commi 1, 2 e 3 viene stabilito che le disposizioni del regolamento devono essere osservate da tutti glioperatori che utilizzano fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia delle captazioni,prendendo a riferimento se la loro attività si svolge in tutto o in parte all’interno dell’area disalvaguardia. In particolare il comma 3 chiarisce che le sole modalità ammesse di utilizzo dei fitofarmacie dei fertilizzanti nelle aree di salvaguardia siano quelle definite nel regolamento, confermando cheutilizzazioni difformi ricadono nel divieto generale disposto dall’ art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/2006 epunito ai sensi dell’ art. 134, dello stesso, con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro aseimila euro. Il comma 4 dispone che gli operatori agricoli biologici i quali nell’ effettuare trattamenti fitosanitaririspettano pienamente alle disposizioni per la produzione biologica e che impiegano i fertilizzantirispettando anche le disposizioni sui divieti e gli obblighi disposti nella sez. C dell’ allegato 1 assolvonoalle disposizioni previste dal presente regolamento. E’ qui da chiarire che il mancato assolvimento delledisposizioni per l’ agricoltura biologica implica la violazione del regolamento e quindi dell’ art. 94,comma 4, del d.lgs 152/2006.Al comma 6 si prevede che gli operatori che si avvalgono delle prestazioni di soggetti terzi nell’impiegodi fertilizzanti o prodotti fitosanitari sono tenuti ad informarli relativamente all’ubicazione dei terrenicompresi all’interno dell’area di salvaguardia, ai vincoli previsti all’interno di dette zone, alle sanzionipreviste ai sensi dell’art.137 del d.lgs n. 152/2006, per il mancato rispetto delle disposizioni delregolamento. Viene inoltre richiesto a questi operatori di verificare che i soggetti terzi attuino quantosopra disposto. Ai commi 7 e 8 sono disciplinate alcune limitate e specifiche esclusioni dall’applicazione delregolamento, relativamente ai trattamenti fitosanitari qualora ricorrano necessità di tutela della sicurezzadei trasporti, tutela sanitaria, e/o fitosanitaria sempre sotto il controllo dei competenti organi: ARPAT,ASL, Servizio Fitosanitario regionale.

Art. 5 - Monitoraggio, vigilanza e controllo Si danno disposizioni ad ARPAT, ASL, ARTEA ed ai gestori del servizio idrico integrato circa le attivitàmonitoraggio, vigilanza e controllo sull’ uso dei fitofarmaci disponendo venga redatto , attraverso unapposito atto di giunta, un programma coordinato di controlli sul rispetto delle disposizioni delregolamento che garantisca l’appropriatezza degli stessi e lo scambio dei dati sul loro esito, portando asistema anche i dati dei controlli interni dei gestori del SII attuati ai sensi del d.lgs. 31/2001. Inoltre viene

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disposta la redazione un report annuale , coordinato da ARPAT, su detti controlli e la sua trasmissionealla Regione.

TITOLO II - Individuazione delle aree di salvaguardia

Art. 6 - Tempi e modalità di presentazione della proposta di perimetrazione delle aree disalvaguardia In considerazione dell’elevato numero della captazioni coinvolte (oltre 5800) sull’intero territorioregionale, della differente rilevanza delle stesse in relazione ai volumi di acqua prelevati ed allapopolazione servita, del tipo ed entità delle attività agricole svolte all’ interno dell’ area di salvaguardia epiù in generale nel bacino di alimentazione della captazione e del livello potenziale di esposizione delleacque captate ai rischi di inquinamento il comma 3, dell’articolo 6, stabilisce i criteri di priorità nellaformulazione delle proposte di perimetrazione per le captazioni da parte di AIT sulla base delle seguentipriorità di elaborazione:a) da acque superficiali di laghi o invasi;b) da acque superficiali fluenti (fiumi/canali/torrenti);c) da acque sotterranee con portata prelevata superiore a 100 l/sec (calcolata come media annua degliultimi tre anni);d) da altre acque sotterranee non ricomprese nella lettera c) e nella lettera e).Ai commi successivi commi si prevede tra l’altro che:- il cronoprogramma di formulazione delle proposte sia definito entro 60 dall’entrata in vigore delregolamento con delibera di giunta, - nel caso di captazioni da acque sotterranee facenti capo a uno stesso campo pozzi o campo sorgenti deveessere formulata un'unica proposta di perimetrazione dell’area di salvaguardia che prende a riferimentotutte le captazione incluse nel campo pozzi o nel campo sorgenti.Il comma 4 prevede che in specifiche situazioni ambientali o sanitarie l’ AIT possa presentare proposte diperimetrazione non vincolate alla linee guida dell’Accordo stato Regioni semprechè assicurino una pariefficacia ambientale e sanitaria, anche con una proposta integrata con l’attuazione delle zone diprotezione di cui al comma 7 dell’art. 94 del decreto legislativoIl comma 7 dispone che la perimetrazione delle aree di salvaguardia resta in vigore anche nel caso in cuile captazioni sono temporaneamente inattive e decade solo a seguito della rinuncia o della revoca dellaconcessione ai sensi della l.r. 28 dicembre 2015 n. 80 e prevede che è inserita nel Sistema InformativoGeografico Regionale.

Art. 7 - Norme tecniche per l’individuazione delle aree di salvaguardia Il presente articolo indica delle disposizioni tecniche applicative delle “ Linee guida per la tutela dellaqualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l’individuazione delle aree disalvaguardia delle risorse idriche di cui all’art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 “ di cuiall’Accordo in Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome del12 dicembre 2002” tese a definire le condizioni operative di applicazione delle stesse.Di particolare importanza sono quelle di cui al comma 1 che per le captazioni da laghi o invasi consideral’intera superficie del lago o invaso come punto di captazione, e conseguentemente dispone che la lineadi riva del lago o invaso sia da considerarsi come il punto di riferimento per la misura dei 200 metri, cheidentificano il perimetro esterno dell’area di salvaguardia.Il comma 2 dispone che per campi sorgenti o sorgenti singole con portata limitata (di cui al comma 1,lettera e) dell’articolo 6) l’estensione dell’area di salvaguardia sia definita applicando criterio geometrico,come definito nelle linee guida suddette, costituito da un perimetro di 200 metri di raggio dal punto dicaptazione dal quale sono da escludere le superfici poste ad una quota, sul livello del mare, inferiore di10 metri a quella della sorgente, e le superfici destinate permanentemente a bosco.Al comma 3 pur garantendo un’efficace protezione delle acque captate da lago o invaso, data dallacondizione che esistano opere permanenti di regimazione idraulica che riconducono le acque drenanti daiterreni circostanti verso il lago o invaso a valle dello stesso, permette di escludere detta porzione dibacino dall’area di salvaguardia a condizione che sia assicurata la corretta manutenzione delle opere diregimazione e che il responsabile di detta manutenzione risulti identificato nella proposta diperimetrazione dell’AIT.

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Il commi 4 e 5 regolano il caso in cui la captazione attui il prelievo di acque da un ’acquifero protetto(come definito nelle suddette linee guida) ed è possibile che si determini una riduzione dei 200 mt. diraggio dell’area di salvaguardia. E’ tuttavia necessario che la continuità areale del corpo geologico deveessere accertata per una congrua estensione, tenuto conto dell’assetto idrogeologico e la proposta diperimetrazione individua il perimetro esterno della zona di rispetto nel quale sono vietate le modificazionidel suolo e del sottosuolo che possono compromettere la condizione di acquifero protetto.

. TITOLO III - Disposizioni finali e transitorie

Art. 8 - Norme transitorie Al comma 1 si prevede che nelle more dell'individuazione delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 6,la Giunta regionale con deliberazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presenteregolamento, approva la ricognizione delle captazioni esistenti e delle aree di salvaguardia, garantendocioè la certa individuazione delle captazioni poste al centro del sistema regolatorio fin qui descritto. Ladelibera aggiorna, ai sensi del punto 5 della delibera del Consiglio Regionale n. 6/2005, il quadroconoscitivo del Piano di Tutela delle Acque della Toscana.

Art. 9 - Efficacia differitaAl fine di consentire agli operatori la necessaria programmazione della loro attività l’efficacia delpresente regolamento è fissata a partire dalla data d’inizio (11 novembre) della prima annata agrariasuccessiva all’entrata in vigore del regolamento medesimo.

ALLEGATO 1 - PIANO PER L’USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E DEIFERTILIZZANTI (PUFF)

Come previsto dall’ art. 94 c. 4 lett. c) e c.5) del d.lgs. 152/2006 il piano di utilizzazione deve tenerconto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilitàdelle risorse idriche. Sulla base di tali criteri è necessario definire una disciplina che in modo equilibratotenga conto di esigenze tra loro anche contrapposte ma che tutte garantiscono funzioni essenziali comel’attività agricola, la tutela della salute e dell’ambiente, la difesa da agenti patogeni delle piante ma anchedella salute pubblica.

Le disposizioni del PUFF sono state elaborate tenendo conto di queste variabili. E infatti:a) la lista dei fitofarmaci il cui utilizzo è vietato nelle aree di salvaguardia è stata definita prendendo ariferimento lo studio “Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietàambientali e dati di utilizzo dei prodotti fitosanitari “elaborato da ARPAT nel 2015 ed aggiornato nelfebbraio2017, a cui si sono aggiunti ulteriori criteri di tutela ambientale e sanitaria;b) il legame tra le disposizioni del PUFF con le colture compatibili e le tecniche agronomiche impiegate èstata considerato utilizzando, come riferimento per la regolazione dei prodotti fitosanitari ammessi masottoposti a specifiche condizioni d’uso, i disciplinari della difesa integrata volontaria di cui alla l.r.25/1999. La difesa integrata volontaria, in base alle finalità indicate all'art. 20 del d.lgs 150/2012, è unsistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarievincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioninella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Per ciascuna sostanza il disciplinare diproduzione integrata prescrive il numero massimo di trattamenti ammissibili per coltura e per anno, leprescrizioni relative al momento di intervento e, nel caso di alcuni diserbanti, le prescrizioni relative allacopertura del suolo (totale o parziale) da adottare nella realizzazione del trattamento.c) oltre a quanto detto alla precedente lettera b) il regolamento prevede che il rispetto dei Regolamenti(CE) n. 889/2008 e n. 834/2007 relativi alla produzione biologica garantisce di per se l’assolvimento degliobblighi del PUFF

Sez. A - Disposizioni per l’ uso sostenibile dei fitofarmaci in ambito agricolo

Sezione A. 1 - Divieti

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Al punto 1 fatte salve le disposizioni di cui al successivo punto 2 viene ribadito il disposto dell’art. 94 deld.lgs 152/2006 in merito al divieto di impiego dei prodotti fitosanitari. Il punto 2 in attuazione del combinato disposto dell’art. 94, comma 4 e 5 del d.lgs 152/2006 dispone chel’uso di prodotti fitosanitari nelle zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle captazioni è ammessoesclusivamente nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:a) utilizzo delle sostanze attive previste dall’allegato II del Reg. (CE) 5 settembre 2008, n. 889 dellaCommissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativoalla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzionebiologica, l’etichettatura e i controlli;b) utilizzo delle sostanze attive individuate nei disciplinari della difesa integrata volontaria, di cui alla l.r.25/1999, applicate con le modalità previste negli stessi. Resta comunque vietato l’ utilizzo delle sostanzeattive elencate nella tabella 1 allegata al presente regolamentoNe consegue che l’utilizzo di sostanze non elencate tra quelle ammesse nei disciplinari di produzioneintegrata non è comunque ammesso e che in questo caso si resti soggetti al divieto generale imposto dalpunto 1.

A. 2 - Obblighi Sempre al fine di garantire la tutela delle acque e di permettere che l’attività di controllo possa svolgersicon efficacia vengono stabiliti i seguenti obblighi:a) la registrazione del trattamento, entro 30 giorni lavorativi dall’esecuzione del trattamento stesso, etenuta dei relativi documenti con le modalità previste dall’art.16, commi 3 e 4 del D.Lgs 150/2012 conl’utilizzo della registrazione informato elettronico sul portale di ARTEA permettendo quindi di generareun database con informazioni elaborabili e consultabili anche ai fini del controllo del corretto uso deifitofarmaci, b) il ricorso a sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari che consentano la riduzione dei fenomenidi deriva c) il mantenimento, per almeno 45 giorni dall’ultimo trattamento, di un solco interposto tra il bordo delcampo coltivato e parallelo al corpo idrico superficiale, per evitare il ruscellamento delle acque dalcampo trattato al corpo idrico stesso. Il solco, nel caso di presenza di fascia vegetata, deve essereinterposto tra il campo e la fascia stessa. Inoltre al punto 3 sono date specifiche disposizioni, prendendo a riferimento il PAN, relative al lavaggiodelle attrezzature, alla gestione dei contenitori utilizzati per l’applicazione dei prodotti fitosanitari; allapreparazione delle miscele di prodotti fitosanitari, al deposito dei prodotti fitosanitari, alla rimozione ol’estirpazione delle siepi e della vegetazione dalla zona di riva dei corpi idrici superficiali al fine dimantenere l’effetto di fascia tampone.

Sez. B - Disposizioni per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in ambito extra agricolo

Le disposizioni di cui alla suddetta sezione si rivolgono agli usi extra agricoli quali aree verdi, parchipubblici, linee di trasporto, strade. Ambiti in cui si utilizzano i fitofarmaci e che è stato ritenutoopportuno comunque disciplinare considerando che spesso detti usi sono presenti all’interno delle aree disalvaguardia.

B. 1 - Divieti Fatte salve le disposizioni del successivo punto B3 vengono confermati i divieti di cui all’articolo 5 delpresente regolamento e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999.

B. 2 - Obblighi Fatte salve le disposizioni del successivo punto B3 vengono confermati gli obblighi di cui all’art. 6comma 1, lett. a) e lett. b), e agli articoli 3 e 6 della l.r. 36/1999

B. 3 - Utilizzazione nella gestione delle reti di trasporto ferroviario, stradale, e del verde pubblico Ai punti 2 e 3 si prevede che l’ uso di prodotti fitosanitari nella gestione delle reti di trasporto ferroviario estradale è sottoposta ai divieti di cui al punto B.2 e agli obblighi di cui al punto B.3 della presentesezione.

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Inoltre il punto 3 dispone che gli enti titolari o gestori delle linee ferroviarie, delle autostrade; e dellestrade extraurbane principali (di cui all’ art. 2 del D.Lgs 285/1992 s.m.i) del verde urbano o del verde auso della popolazione concordano preventivamente con il Servizio fitosanitario regionale i tempi e lemodalità di esecuzione dei trattamenti fitoiatrici. Il punto 4 disciplina la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del regolamento. Infatti su richiestadel soggetto gestore della rete di trasporto ferroviario e stradale, al solo fine di garantire la sicurezza delleinfrastrutture e dei trasporti effettuati, la ASL, rilevato che tale impiego è inevitabile per garantire tali fini,e sentiti il Servizio Fitosanitario Regionale, l’ ARPAT, ed il Gestore del servizio idrico integrato, puòautorizzare, nelle zone di rispetto, trattamenti fitosanitari anche con le sostanze contenute nella tabella 1 ocon modalità diverse da quelle previste dall’art. 7. Il trattamento deve avvenire non prima di 30 giornidall’autorizzazione e previo coordinamento circa gli aspetti operativi sulle modalità e le tempistiche diesecuzione tra il gestore del servizi idrico integrato ed il soggetto gestore della rete di trasporto ferroviarioe stradale.

Sez. C - PRESCRIZIONI PER L’USO SOSTENIBILE DEI FERTILIZZANTI E GESTIONE DELSUOLO IN AMBITO AGRICOLO ED EXTRAGRICOLO

C.1 – DivietiSi dispone che nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia sono vietati:a) l’ accumulo o deposito di concimi chimici e fertilizzanti; b) il pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente neglieffluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

C.2 - Obblighi Si dispone che nella zona di rispetto delle aree di salvaguardia vigono i seguenti obblighi:a) esecuzione della fertilizzazione azotata organica e di sintesi secondo le modalità previste per le ZoneVunerabili da Nitrati, di cui al titolo IV bis del D.P.G.R. 46/R/2008 e successive modifiche eintegrazioni;b) registrazione delle date degli interventi di fertilizzazione nonché la tipologia e la quantità difertilizzante utilizzato;c) giustificazione, mediante documenti, degli interventi di fertilizzazione, da commisurare ai fabbisognidella coltura.

TABELLA 1 - Sostanze attive vietate all’interno delle aree di salvaguardia di capta-zioni da acque superficiali e sotterranee di cui all'art.94 del D.lgs. 152/2006

Criteri di selezione delle sostanze attive da sottoporre al divieto d’ uso nelle aree di salvaguardia

La lista dei fitofarmaci il cui utilizzo è vietato nelle aree di salvaguardia è stata elaborata tenendoconto della valutazione integrata dei seguenti aspetti: a) per le acque superficiali l’impatto sulla matrice acqua e sulla matrice ecosistema come definito nellostudio ARPAT di seguito descritto;b) per acque sotterranee invece è stato valutato, sempre in relazione allo studio ARPAT, il potenziale dipercolazione della sostanza nel suolo e nella falda per mezzo del coefficiente GUS (GroundwaterUbiquity Score),b) per tutela della salute, in relazione ai possibili danni derivanti dall’esposizione a tali sostanze in ambitonon professionale (l’ambito professionale è stato escluso in quanto resta disciplinato dalle specifichedisposizioni a tutela degli operatori), le frasi di rischio risultanti dalla classificazione armonizzata CPLdell’ECHA dell’Unione Europea per le singole sostanze attive,c) per il comportamento agronomico: le sostanze vietate sono state selezionate prendendo a riferimentoquelle presenti nei disciplinari di produzione integrata volontaria della Regione Toscana in relazione allacategoria fitoiatrica, alla disponibilità di sostanze alternative nell'ambito del range di organismi nocivibersaglio per le varie colture per cui sono registrate, ed al livello di impatto sulle colture conseguente aldivieto d’ uso. Per ciascuna sostanza il disciplinare di produzione integrata prescrive riporta il numeromassimo di trattamenti ammissibili per coltura e per anno, le prescrizioni relative al momento di

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intervento e, nel caso di alcuni diserbanti, le prescrizioni relative alla copertura del suolo (totale oparziale) da adottare nella realizzazione del trattamento.

In particolare:

a) Relativamente all’impatto sulle acque superfic iali e sulla matrice ecosistema Per la valutazione di cui al presente punto sono state selezionate le sostanze attive da vietare sulla basedel seguente criterio; una sostanza attiva viene inclusa tra quelle candidate ad essere vietate di cui allatabella 1 attraverso una valutazione integrata dei seguenti criteri:

1) l'essere inclusa nelle tabelle 1A e 1B dell'allegato 1 alla parte III del decreto legislativo, cheelencano rispettivamente le sostanze, in relazione al livello di presenza rilevato dal monitoraggio ARPAT,possono determinare: la classificazione di non buono dello stato chimico del corpo idrico, oppure loscadimento di uno due classi dello stato ecologico del corpo idrico;

Riguardo alla tabella 1B si fa presente che contiene anche la voce “Pesticidi singoli “ alla quale siapplica la seguente disposizione “ Per tutti i singoli pesticidi (inclusi i metaboliti) non presenti in questatabella si applica il valore cautelativo di 1 ug/l, fatta eccezione per le acque destinate ad uso potabile,per le quali si applica il valore di 0,1 ug/l “

2) l’essere stata rilevata nel corso del monitoraggio delle acque effettuato da ARPAT nel triennio 2013-2015.

3) classe di potenziale impatto (CIP) nei confronti della matrice acqua o della matrice ecosistema sullabase dello studio “Fitofarmaci – Proposta di un indicatore di pressione elaborando proprietà ambientali edati di utilizzo dei prodotti fitosanitari “ elaborato da ARPAT nel 2015, ed aggiornato nel 2017 con lasuddivisione delle 3 classi di rischio originarie in 5 classi come riportate nel presente documento(1). Diseguito, è riportata una sintesi della metodologia adottata dallo studio ed un esempio di applicazione adun ipotetica sostanza attiva

Per caratterizzare l’impatto dei prodotti organici di sintesi da attività agricola, l’indicatore proposto introduce un “peso specifico ambientale” percaratterizzare la pressione esercitata sull’ambiente dai fitofarmaci impiegati e rendere meglio confrontabili quantità derivanti da prodotti diversicaratterizzati da un diverso comportamento e destino ambientale.Per i dati ambientali è stata utilizzata la banca dati PPDB (2) prodotta nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione, che èuna delle banche dati più accreditate e complete in materia di pesticidi. Nella tabella che segue sono riportati gli indicatori utilizzati per descriverele principali proprietà ambientali, eco-tossicologiche e tossicologiche di una sostanza chimica, insieme alle soglie, suggerite dagli autori stessidella banca dati PPDB, per differenziare il potenziale impatto su determinati recettori. Tenendo conto di queste soglie, viene assegnata una classedi impatto potenziale basso, medio o alto, rispettivamente classe “1”, “2” o “3”, ad ogni sostanza attiva per ogni recettore.

INDICATORI DI PROPRIETÀ AMBIENTALI, ECO-TOSSICOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE CON SOGLIE E CLASSI DI POTENZIALE IMPATTO ATTESO

Indicatore Proprietà ambientale,

eco-tossicologica, tossicologica

Classe di impatto potenziale

1 2 3basso medio alto

1 Solubilità in acqua a 20°C (mg/l) affinità per l'acqua ≤ 50 50-500 > 500

2 Koc (ml/g) mobilità nel suolo > 500 75-500 ≤ 75

3 DT50 suolo (giorni) persistenza nel suolo ≤ 30 30-100 >100

4 DT50 acqua - idrolisi pH7 (giorni) persistenza in acqua ≤ 30 30-100 >100

5 DT50 sedimento (giorni) persistenza nei sediment ≤ 30 30-100 >100

6 GUS potenziale di percolazione < 1,8 1,8-2,8 > 2,8

7 log Kow affinità al bioaccumulo ≤ 2,7 2,7-3 > 3

8 LD50 acuta mammiferi (orale mg/kg BW/day) tossicità per i mammiferi >2000 100-2000 <100

9 LD50 acuta uccelli (mg/kg) tossicità per gli uccelli >2000 100-2000 <100

10 LC50 acuta pesci (96h-mg/l) tossicità per i pesci >100 0,1-100 <0,1

11 EC50 acuta invertebrat acquatci (48h mg/l) tossicità per invertebrat acquatci >100 0,1-100 <0,1

12 LD50 acuta api (48h ug/ape) tossicità per le api >100 1-100 <1

13 LC50 acuta lombrichi (14d mg/kg) tossicità per lombrichi >1000 10-1000 <10

14 Distruttore endocrino effetti sul sistema endocrino no possibile si

15 Effetti su riproduzione/sviluppo effetti sulla riproduzione no possibile si

16 ADI (mg/kg bw) intervalli di classe propost dall’autore dose giornaliera accettabile > 0,1 0,01-0,1 ≤ 0,01

1http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/fitofarmaci-2013-proposta-di-un-indicatore-di-pressione-elaborando-proprieta-

ambientali-e-dati-di-utilizzo-dei-prodotti-fitosanitarihttp://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/fitofarmaci-classe-di-impatto-potenziale-cip

2 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/atoz.htm

Page 8: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Popolando lo schema tenendo conto dei valori specifici per ogni indicatore, è possibile ottenere un profilo per ogni sostanza attiva sia di tipoqualitativo che quantitativo. In questo modo possono essere confrontate fra loro più sostanze attive sia in fase preventiva, volendo, ad esempio,scegliere fra più prodotti di analogo utilizzo agronomico quello a minore impatto specifico o di comparto, sia in fase consuntiva, dovendo, adesempio calcolare la pressione esercitata in un determinato territorio e in un determinato periodo temporale attraverso le quantità effettiveutilizzate di prodotti e il loro rispettivo “peso specifico ambientale”. Sono state classificate oltre 500 diverse sostanze attive con la classe diimpatto potenziale (CIP) sia per singolo recettore/proprietà che per matrice/comparto (si veda tabella esemplificativa che segue).

METODO PER LA VALUTAZIONE DELLE CLASSI DI IMPATTO POTENZIALE DELLE SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE NEL PRODOTTI FITOSANITARI

Procedura, parametri, criteri ESEMPIO DICLASSIFICAZIONE PER SOSTANZA POTENZIALE DI CONTAMINAZIONE DELLA RISORSA IDRICA

PARAMETRI CARATTERIZZANTILIMITI DI CLASSE DI IMPATTO POTENZIALE punteggio per

parametro1 (basso) 2 (medio) 3 (alto)

affinità per l'acqua Solubilità in acqua a 20°C (mg/l), ≤ 50 50-500 > 500 3mobilita nel suolo Koc (ml/g), > 500 75-500 ≤ 75 1persistenza nel suolo DT50 suolo (giorni), ≤ 30 30-100 >100 1idrolisi pH7 (gg.), persistenza in acqua DT50 acqua - ≤ 30 30-100 >100 3

persistenza nei sedimenti DT50 sedimento (giorni), ≤ 30 30-100 >100 2potenziale di percolazione GUS – acque sotterranee, < 1,8 1,8-2,8 1,8-2,8 > 2,8 1

Classificazione di impatto potenziale -CIP 11 tot. impatti acqua

Somma impatti acqua Criterio aggiuntivo CIP -acqua6 - 9 1 - basso

10 - 14(n° classi “1”>= n° classi “2” oppure n° classi “1”>= n° classi “3” 2 - medio basso 2 - medio basso 2 - medio(n° classi “3”>= n° classi “1” oppure n° classi “3”>= n° classi “2” 2 - medio alto

15 - 18 3 - alto

POTENZIALE IMPATTO SULL’ECOSISTEMA - tossicità per animali. punteggio perparametro

PARAMETRI CARATTERIZZANTILIMITI DI CLASSE DI IMPATTO POTENZIALE

1 (basso) 2 (medio) 3 (alto)

affinita al bioaccumulo log Kow , ≤ 2,7 2,7-3 > 3 1tossicita per i mammiferi LD50 acuta mammiferi (orale mg/kg BW/day), >2000 100-2000 <100 2tossicita per gli uccelli LD50 acuta uccelli (mg/kg), >2000 100-2000 <100 2tossicita per i pesci LC50 acuta pesci (96h-mg/l), >100 0,1-100 <0,1 2tossicita per invertebrati acquatici EC50 acuta invertebrati acquatici (48h mg/l), >100 0,1-100 <0,1 2tossicita per le api LD50 acuta api (48h ug/ape), >100 1-100 < 1 2tossicita per lombrichi LC50 acuta lombrichi (14d mg/kg), >1000 10-100 < 1 2

Classificazione di impatto potenziale - CIP 13 tot impattiecosistema

Somma impatti ecosistema Criterio aggiuntivo CIP -Ecosistema6 - 9 1 - basso

10 - 14(n° classi “1”>= n° classi “2” oppure n° classi “1”>= n° classi “3” 2 - medio basso 2 - medio 2 - medio(n° classi “3”>= n° classi “1” oppure n° classi “3”>= n° classi “2” 2 - medio alto

15 - 18 3 - alto

Parametri caratterizzanti la tossicità nei confronti dell’uomoPARAMETRI CARATTERIZZANTI

LIMITI DI CLASSE DI IMPATTO POTENZIALE1 (basso) 2 (medio) 3 (alto)

effetti sul sistema endocrino Distruttore endocrino, no possibile si 3effetti sulla riproduzione Effetti su riproduzione/sviluppo, no possibile si 1dose giornaliera accettabile ADI (mg/kg bw) (*), > 0.1 0.01-0.1 <= 0.01 2

6 Somma impatti uomo

Classificazione di impatto potenziale - CIP COMPLESSIVO CIP totale 30 Tot. impatti

potenziali (11+13+6) CIP – acqua 11 CIP – ecosistema 13 CIP – uomo 6

Somma impatti Criterio aggiuntivo CIP totale16-26 1 - basso

27-37(n° classi “1”>= n° classi “2” oppure n° classi “1”>= n° classi “3” 2 - medio basso 2 - medio 2 - medio(n° classi “3”>= n° classi “1” oppure n° classi “3”>= n° classi “2” 2 - medio alto

38-48 3 - alto

Page 9: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Per avere un maggior dettaglio analitico per la selezione delle sostanze, la classificazione di ARPATsuddivisa in tre livelli è stata trasposta in una classificazione 5 livelli suddividendo in tre fasce il livellomedio (che già l’elaborazione ARPAT del 2015 distingueva in tre sottolivelli ).

Classi di impatto ARPAT Classe CIP utilizzata per la selezioneAlto 5

Medioalto 4medio 3basso 2

Basso 1

Relativamente all’ impatto sulla salute l’indice sopra descritto è stato utilizzato come indicazioneaccessoria in alla classificazione descritta al successivo punto B, che offre informazioni di maggiorespecificità.

b) Relativamente all’impatto sulle acque sotterranee Per la valutazione di cui al presente punto èstato preso a riferimento l’Indice di GUS (GroundwaterUbiquity Score). L’indice è basato sul presupposto che la diversità del comportamento nel suolo deidiversi prodotti fitosanitari siano dovute alla loro diversa mobilità (Koc) e diversa persistenza nel suolo(DT50). Il coefficiente si calcola come:

GUS = Log DT50 * (4 – Log Koc) dove

DT50 = tempo di semivita nel suolo, Il tempo di dimezzamento nel suolo indica il tempo misurato in giorni necessario per ottenere la degradazione del50% della sostanza attiva. Più elevato è tale valore, maggiore è la persistenza della sostanza attiva.

Koc = coefficiente di adsorbimentoIl coefficiente di ripartizione carbonio organico del suolo –acqua, indica la capacità di adsorbimento di una sostanzaattiva alla componente organica del suolo; più elevato è questo valore e minore è la mobilità della molecola nel suoloe quindi la sua tendenza a ripartirsi in acqua

Sono state considerate inseribili nella lista le sostanze attive:- con indice GUS superiore a 2; per alcune sostanze per le quali il valore dell’indice GUS non èdisponibile (codice 0) in via precauzionale si sono inserite tra quelle candidate.- quelle rilevate nel monitoraggio delle acque effettuato da ARPAT nel triennio 2013-2015.

c) Relativamente ai possibili effetti sulla salute:Per la valutazione di cui al presente punto si sono utilizzate le informazioni per ogni singola sostanze de-rivanti dall’applicazione del regolamento CE n. 1272/2008 cosiddetto CLP. Il regolamento CLP a partiredal 1° giugno 2015, è l’unica norma in vigore nell’UE per la classificazione ed etichettatura delle sostanzee delle miscele (si basa sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanzechimiche (GHS) delle Nazioni Unite) ed ha lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della sa-lute e dell’ambiente, nonché la libera circolazione di sostanze, miscele e articoli. Uno dei principaliobiettivi del regolamento CLP è determinare se una sostanza o miscela presenta proprietà che permettonodi classificarla come pericolosa. In questo contesto, la classificazione è il punto di partenza per la comuni-cazione di pericolo. Oltre alla comunicazione dei pericoli attraverso le prescrizioni in materia di etichet-tatura, il regolamento CLP costituisce anche la base per numerose disposizioni legislative sulla gestionedei rischi legati alle sostanze chimiche. Quando le informazioni pertinenti (ad es. dati tossicologici) su una sostanza o una miscela soddisfano icriteri di classificazione del regolamento CLP, i pericoli di una sostanza o di una miscela vengono identi-ficati assegnando una determinata classe e categoria di pericolo. Le classi di pericolo nel regolamentoCLP riguardano pericoli fisici, per la salute, per l’ambiente e ulteriori pericoli. Frasi di rischio risultantidalla Classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella bancadati della Europea Chemical Agency dell’unione Europea rilevata alla data del 25 gennaio 2018(https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database) Per le sostanze selezionate si sono presi in considerazione le frasi di rischio, relative agli aspetti sanitari diseguito, elencate:

H340: può causare difetti genetici - H341: sospettato di causare difetti genetici

Page 10: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

H350: può causare il cancro - H351: sospettato di causare il cancro H360: Può nuocere alla fertilità o al feto - H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H370: provoca danni agli organi - H372: provoca danni agli organi in caso di esposizione

prolungata o ripetuta - H373: può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungatao ripetuta

Alla conclusione del processo di valutazione risultano candidate ad essere inserite nella lista dellesostanze vietate:1. le sostanze che rispondo ai criteri di cui alla lettera A1 e B relativamente alle captazioni di acquesuperficiali ;2. le sostanze che rispondo ai criteri di cui alle lettere A2 e B relativamente alle captazioni di acquesotterranee che risultano nella tabella 1.

Si segnala inoltre che le sostanze contrassegnate con la nota (1) nella tabella 1 (che a seguitodell’aggiornamento 2017 dell’indice CIP effettuata da ARPAT hanno conseguito una classificazione diimpatto per le acque più bassa, rispetto alla versione precedente) sono state comunque mantenute nellapresente tabella in considerazione delle frasi di rischio sanitario che le caratterizzano e che sono rilevanti.

RELATIVAMENTE AL COMPORTAMENTO AGRONOMICO su alcune delle sostanze attivecandidate ad essere vietate è stata poi fatta una valutazione del comportamento agronomico inteso avalutare come il divieto d’ uso potesse essere potenzialmente critico al fine di garantire un adeguatolivello di protezione delle colture ed in special modo di quelle rilevanti per l’agricoltura toscana. In questaprospettiva sono stati valutati i seguenti aspetti:- disponibilità o meno di sostanze alternative che garantiscono un livello comparabile di protezione dellecolture, tenendo presente per ogni categoria fitoiatrica le sostanze alternative vietate - livello di impatto sulle colture rilevanti per l’agricoltura toscana.

Per le sostanze sottoposte alla verifica di cui al presente punto qualora sia stato verificato che sussistonole seguenti condizioni:1) non risultano nella banca dati ECHA frasi di rischio risultanti dalla Classificazione ed etichettatura ar-monizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella banca dati della Europea Chemical Agencydell’ Unione Europea rilevata alla data del 14 novembre 2017 ed aggiornate alla data del 25 gennaio 2018(https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database) di cui alla colonna L della ta-bella 1, 2) relativamente alle captazioni di acque superficiali:

a) impatto sulla matrice acqua risulta con un CIP acqua inferiore a 4,b) non rilevata, o rilevata con valori inferiori al 50 % al valore limite previsto dal D.Lgs 31/2001 per le acque potabili distribuite, nelle acque superficiali captate per essere destinate alla potabilizzazione;

3) relativamente alle captazioni di acque sotterranee coefficiente di GUS inferiore a 3;la sostanza in questione è stata riammessa all’ uso semprechè siano rispettate le modalità, le condizioni ele prescrizioni relative alla difesa integrata volontaria suddetta secondo le modalità applicative definitenei disciplinari di produzione integrata periodicamente definiti ed aggiornati dalla giunta regionale (daultimo, e tuttora vigente con la delibera di giunte regionale n. 577 del 18 febbraio 2015).

Nella colonna C della tabella 1 sono riportati gli esiti finali del complesso delle valutazioni sopra descrittedistinte per le acque superficiali e per le acque sotterranee. E’ qui da evidenziare che l’utilizzo di sostanze non elencate tra quelle ammesse nei disciplinari diproduzione integrata non è comunque ammesso (si veda in proposito la sezione A.1 – Divieti, del PUFFdi cui allegato 1 della presente proposta di regolamento).

Page 11: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

TAB. 1. SOSTANZE ATTIVE VIETATE ALL’ INTERNO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DI CAPTAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI e SOTTERRANEE DI CUI ALL' ART.94 DEL D.Lgs 152/2006

colonna A denominazione della sostanza attiva

colonna B numero CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) - codice univoco di identificazione della sostanza

colonna C Tipologia di captazioni per le quali è vietato l’utilizzo della sostanza: captazioni di acque superficiali (fiumi, laghi/invasi) e captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti). Si = presenza del vieto, NO = assenza del divieto

colonna D Categoria fitoiatrica che descrive la tipologia di azione della sostanza: A= acaricida, Af = aficida, Al=alghicida, Au=altri usi, B=battericida, D=disseccante, E=erbicida, Fm=fumigante, I = insetticida, Me=metabolita, Mo=mollu-schicida, N=nematadocita, R= repellente, Re=regolatore della crescita = R0=rodenticida, S=sinergizzante, T=preservante, F = funghicida.

colonna ELa sostanza attiva concorre alla definizione dello stato chimico ( tab. 1A) ed ecologico (tab 1B) delle acque superficiali ai sensi dell' art. 75 del D.Lgs 152/06. Sono contrassegnate, con A o B le sostanze inclusa nelle tabel-le suddette dell' allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/06, che elencano le sostanze, che in relazione al livello di presenza rilevato dal monitoraggio ARPAT, possono determinare; la classificazione di non buono dello stato chimico del corpo idrico (tab.1A) o lo scadimento di una due classi dello stato ecologico del corpo idrico.

colonna F Sostanze rilevata durante il monitoraggio effettuato da ARPAT per la determinazione dello stato chimico delle acque sotterranee nel periodo 2013-2015

colonna G Sostanze rilevata durante il monitoraggio effettuato da ARPAT per la determinazione dello stato chimico e dello stato ecologico delle acque superficiali nel periodo 2013-2015

colonna H Sostanze rilevata ( con concentrazione superiore a 0,05 ug/l uguale al 50% del valore soglia per la voce “Pesticidi singoli o totali “ di cui all’ allegato 1 al D.Lgs 31/2001) durante il monitoraggio effettuato da ARPAT sulle ac-que superficiali captate per essere destinate a successiva potabilizzazione (POT) 2013-2016.

colonna I Comportamento ambientale definito sulla base della metodologia elaborata da ARPAT - 1=rischio basso, 2=medio basso,3=medio,4=medio alto,5=alto. Il Coefficiente di GUS è stato utilizzato per le sole acque sotterranee

Colonna L Per la selezione delle sostanze di cui alla presente tabella sono state utilizzate, tra le altre le informazioni relative alle frasi di rischio ambientali e sanitarie risultanti dalla classificazione ed etichettatura armonizzata (CLH) della sostanza attiva come risultante nella banca dati della Europea Chemical Agency dell’Unione Europea rilevata alla data del 25 gennaio 2018 (https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database)

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SOSTANZA ATTIVAPRESENZA DI DI-

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ZIONI

COMPOR-TAMENTOAGRONO-

MICO

STATO ACQUECOMPORTAMEN-TO AMBIENTALE

CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA - Allegato VI - Regolamento CE n.1272/2008 - CLP Regulation

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1 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) 94-75-7 SI NO E, R Me B X 1 3 3 X 2 Abamectina 71751-41-2 SI SI A,I,N 1 1 5 X X X X X 3 Aclonifen 74070-46-5 SI SI E A 1 2 4 X X X

11

Page 12: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

4 Acrinatrina 101007-06-1 SI NO I,A 1 1 5 6 Amidosulfuron 120923-37-7 SI SI E 3 5 1 X X 7 Azimsulfuron 120162-55-2 SI SI E X 3 5 1 X X 8 Azinofos etile 2642-71-9 SI NO I, A B 1 1 5 X X 9 Azinofos metile 86-50-0 SI NO I B 1 1 5 X X

10 Azoxistrobina 131860-33-8 SI SI F X X X 2 3 3 X X 11 Bentazone 25057-89-0 SI SI E B 3 5 2 X 13 Bifenox 42576-02-3 SI NO E A 1 1 4 14 Boscalid 188425-85-6 SI NO F X X X 2 3 3 15 Bromoxinil - fenolo 1689-84-5 SI SI E, Me 1 2 3 X X X 16 Bromoxinil - ottanato 1689-99-2 SI SI E 1 1 5 X X X 18 Cimoxanil 57966-95-7 SI SI F X 1 2 3 X X X X19 Ciproconazolo 94361-06-5 SI SI F X X 3 5 3 X X X X20 Ciprodinil 121552-61-2 SI SI F X X 1 2 4 X X 21 Ciprosulfamide 221667-31-8 SI SI E, Re 0 5 5 22 Ciromazina 66215-27-8 SI SI I 2 5 2 23 Clodinafop 105512-06-9 SI SI E, Me 2 5 3 X X X24 Clofentezine 74115-24-5 SI SI A 2 1 4 25 Clomazone 81777-89-1 SI SI E 3 5 3 26 Clopiralid 1702-17-6 SI SI E 3 5 3 27 Clorantraliniprole 500008-45-7 SI SI I X 3 5 2 28 Cloridazon 1698-60-8 SI SI E X 2 3 1 X X 29 Clorpirifos 2921-88-2 SI NO I A X X 1 1 5 X X 30 Clorpirifos-methyl 5598-13-0 SI NO I, A B X 1 1 5 X X 31 Clorprofam 101-21-3 SI SI E, R 1 3 3 X X X32 Clortoluron 15545-48-9 SI SI E, X X X 3 5 2 X X X X 33 Clotianidin 210880-92-5 SI SI I, Me 3 5 4 X X 34 Demeton S-metile 919-86-8 SI NO I, A B 1 2 5 X 35 Demeton -S-metisolfone 17040-19-6 SI SI I, A, Me B 0 5 5 X 36 Dicamba 1918-00-9 SI NO E X 1 4 1 X 37 Difeconazolo 119446-68-3 SI NO F 1 3 4 38 Dimetoato 60-51-5 SI NO I, A, Me B X X X 1 2 4 39 Dimetomorf 110488-70-5 SI NO F X X X 2 3 3 X

12

Page 13: RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

40 Diquat 85-00-7 SI SI E 1 4 3 X X X 42 Esfenvalerate 66230-04-4 SI NO I 1 2 5 X X 44 Fenamifos 22224-92-6 SI NO N 1 3 5 X X 45 Fenazaquin 120928-09-8 SI NO A 1 2 5 X X 46 Fenexamide 126833-17-8 SI NO F X X X 1 1 5 X 47 Fenpiroximate 134098-61-6 SI NO A 1 1 5 X X 48 Fluazifop-p-butile (1) 79241-46-6 SI SI E 1 1 5 X X X 49 Fluazinam 79622-59-6 SI SI F 1 1 5 X X X 50 Fluopicolide 239110-15-7 SI SI F X X X 3 5 5 51 Fluopyran 658066-35-4 SI SI F 3 5 5 X 52 Flutriafol 76674-21-0 SI SI F X 3 5 5 53 Folpet 133-07-3 SI SI F 1 1 5 X X 55 Glifosate 1071-83-6 SI NO E X X X 1 2 5 X 56 Halosulfuron 100784-20-1 SI SI E 3 1 5 58 Imazamox 114311-32-9 SI SI E 3 5 5 X X 59 Imazosulfuron 122548-33-8 SI NO E 1 4 5 60 Imidacloprid 138261-41-3 SI SI I X X X 3 5 5 X X 61 Ioxinil 1689-83-4 SI SI E 1 2 5 X X X X62 Iprovalicarb 140923-17-7 SI SI F X X X 3 3 5 63 Isoxadifen etile 163520-33-0 SI SI E 0 5 5 X X 64 Lenacil 2164-08-1 SI SI E X X X 2 4 5 X X X 65 Linuron 330-55-2 SI SI E B X X 2 3 5 X X X X X66 Mancozeb (1) 8018-01-7 SI SI F 1 1 5 X X 67 MCPA 94-74-6 SI SI E B 3 4 5 X X 68 Mecoprop- P 16484-77-8 SI NO E 1 4 5 X 69 Metalaxil-M 70630-17-0 SI NO F X X X 1 3 5 70 Metamidofos 10265-92-6 SI SI I, A, Me B 2 2 5 X 71 Metazaclor 67129-08-2 SI SI E X X 2 3 5 X X X 72 Metobromuron 3060-89-7 SI SI E 2 3 5 73 Metosulfuron metile 74223-64-6 SI SI E, Me X X 3 5 5 X X 74 Metossifenozide 161050-58-4 SI SI I 3 5 5 75 Miclobutanil 88671-89-0 SI SI F 3 5 5 X X 76 Milbemectina 51596-10-2 SI NO I, A, N 1 2 5

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77 Nicosulfuron 111991-09-4 SI SI E X X 3 5 5 78 Ometoato 1113-02-6 SI NO I, A, Me B 1 2 5 X 79 Ortosulfamuron 213464-77-8 SI SI E 3 3 5 80 Oxadiazon 19666-30-9 SI SI E X X X 2 3 5 X X 81 Oxasulfuron (1) 144651-06-9 SI SI E 2 2 5 X X X82 Ossifluorfen 42874-03-3 SI NO E X X X 1 2 5 83 Penconazolo 66246-88-6 SI SI F X X 1 4 5 X X X 84 Pendimetalin 40487-42-1 SI NO E X X X 1 2 5 X X 85 Penoxsulam 219714-96-2 SI SI E X 3 5 5 86 Piridaben 96489-71-3 SI NO I, A 1 1 5 X X 87 Pirimetanil 53112-28-0 SI NO F X X X 2 3 5 X 88 Pirimicarb 23103-98-2 SI SI I 2 5 5 X X X 89 Piroxsulam 422556-08-9 SI SI E 2 5 5 90 Profoxidim (1) 139001-49-3 SI SI E 1 1 5 X X 91 Propamocarb 24579-73-5 SI SI F X X 2 5 5 92 Propaquizafop 111479-05-1 SI SI D 0 2 5 93 Propiconazolo 60207-90-1 SI NO F X X X 2 3 5 X X 94 Propizamide 23950-58-5 SI SI E X X X 1 2 5 X X X 95 Propoxicarbazone Na 181274-15-7 SI SI E 3 5 5 X X 96 Prosulfuron 94125-34-5 SI SI E 3 5 5 X X 98 Quizalofop-p-etile 76578-14-8 SI NO E X X 1 2 5 99 Rimsulfuron 122931-48-0 NO SI E X 3 3 5 100 Spiroxamina 118134-30-8 SI SI F X X 1 2 5 X X X X101 Spirotetramat 203313-25-1 SI SI I 1 1 5 X X X 102 Sulcotrione 99105-77-8 SI SI E 3 4 5 X X X X103 Tebuconazolo 107534-96-3 SI SI F X X X 3 4 5 X X X 104 Tebufenozide 112410-23-8 SI NO I X 1 3 5 X 105 Tebufenpirad 119168-77-3 SI SI A 1 1 5 X X X106 Teflutrin 79538-32-2 SI NO I 1 2 5 X X 107 Tembotrione 335104-84-2 SI SI E 2 5 5 X X X X108 Terbutilazina 5915-41-3 SI SI E, Al B X X X 3 3 5 X X X109 Thiamethoxam 153719-23-4 SI SI I 3 5 5 X X 110 Tiofanate-metil (1) 23564-05-8 SI SI E X 1 1 5 X X X

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111 Tralcoxidim 87820-88-0 SI SI F X X 1 2 5 X X 112 Triadimenol 55219-65-3 SI SI E 3 5 5 X 113 Triasulfuron 82097-50-5 SI SI F X X 3 5 5 X X 114 Triciclazolo 41814-78-2 SI SI E 3 5 5 115 Tritosulfuron 142469-14-5 SI SI F 3 3 5 X X 201 Piraclastrobina 175013-18-0 SI SI F X X 1 1 5 202 Kresoxim metile 143390-89-0 SI SI F,B,T X X 1 1 5 X X X 203 Mepanipirim 110235-47-7 SI SI X X 2 2 5 X X X

NOTE(1) Sostanze che a seguito dell’ aggiornamento 2017 dell’ indice CIP effettuata da ARPAT hanno conseguito una classificazione di impatto per le ac-

que più bassa, rispetto alla versione precedente ma che sono state comunque mantenute nella presente tabella in considerazione delle frasi di rischio sanitario che le caratterizzano e che sono rilevanti.

(2) La frase di rischio H361, include tutte le sottoclassi previste dalla classificazione.

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