Relazione Assicurazione

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“Vivi come se dovessi morire domani.

Impara come se dovessi vivere per sempre”

Gandhi

“Chi più desidera vive più a lungo” Khalil GIBRAN

Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.

Corso di aggiornamento professionale

Rimini - dicembre 2008

Corso organizzato da M&IT Consulting

“L’ASSICURAZIONE R.C.A.

dei veicoli immatricolati all’estero”

di Milena Orlandi

Ufficiale Polizia Municipale - Macerata

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Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.

“L’ASSICURAZIONE R.C.A. dei veicoli immatricolati all’estero”

di Milena Orlandi

Ufficiale Polizia Municipale – Macerata

La disciplina relativa all’assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e natanti

è convenuta nel Codice delle assicurazioni private, Dlgs. 209/2005, in particolare nel

titolo X e relativo regolamento (DM 1.4.2008 n. 86).

Per i veicoli immatricolati in Italia, per i veicoli di San Marino e Città del

Vaticano, la copertura assicurativa è dimostrata mediante certificato e contrassegno

assicurativo.

I veicoli immatricolati all’estero, ai fini dell’adempimento dell’obbligo

assicurativo, vanno distinti in due categorie:

1. veicoli immatricolati in uno stato appartenente allo SEE e assimilati;

2. veicoli immatricolati in stati “terzi”.

Veicoli immatricolati in stati dello SEE e assimilati

Appartengono allo SEE i seguenti paesi:

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO

DANIMARCA

ESTONIA

FINLANDIA

FRANCIA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

GRECIA

IRLANDA

ISLANDA

LETTONIA

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LIECHTENSTEIN

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

MONACO

NORVEGIA

OLANDA

POLONIA

PORTOGALLO

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA SLOVACCA

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA

SVEZIA

UNGHERIA

Sono da considerare assimilati i seguenti paesi:

ANDORRA

CROAZIA

SVIZZERA

In base ai commi 3 b) e 4 dell’art. 125 del D.lgs. 209/2005 i veicoli a motore

immatricolati in uno di questi stati si considera che abbiano assolto

dell’assicurazione R.C.A. per il solo fatto della loro immatricolazione (c.d.

“stazionamento abituale”) in detti paesi. Per questi veicoli non occorre alcun

documento assicurativo né sono richiesti particolari controlli perché si

considerano sempre assicurati.

E cosa accade se il veicolo non è provvisto di una copertura assicurativa?

L’Ufficio Centrale Italiano provvede al risarcimento del danno per conto

dell’Ufficio Nazionale del paese di immatricolazione del veicolo estero. Quindi la

mancanza di assicurazione non ha effetti rilevanti sul risarcimento dei danni

provocati da un veicolo non assicurato, poiché il danneggiato troverà un ente,

appunto l’U.C.I., che provvederà al risarcimento del danno.

Quando un organo di polizia interviene per rilevare un sinistro nel quale è

coinvolto un veicolo apparentemente immatricolato in uno dei sopra elencati

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stati, i controlli dovranno essere incentrati sulla regolarità dei documenti di

circolazione esibiti. Solo un accurato controllo potrà fornire la conferma che il

veicolo è immatricolato in quel determinato stato estero e quindi in regola con

l’adempimento assicurativo. Il controllo del numero di telaio del veicolo è

fondamentale.

Veicoli immatricolati in stati “terzi”

Sono da considerare stati “terzi” quelli non appartenenti allo SEE e assimilati

elencati al punto precedente. I veicoli immatricolati in tali stati sono soggetti al

controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo assicurativo che si intende

assolto con:

- possesso di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) in corso di

validità;

- un contratto di assicurazione “frontiera” di durata non inferiore a 15 giorni e

non superiore a 6 mesi.

Al contrario di quanto previsto al punto precedente la mancanza di tale

documentazione, in caso di sinistro stradale, comporta riflessi negativi per il

danneggiato.

Il danneggiato potrà solo usufruire dei benefici del fondo di garanzia per le

vittime della strada ma per i danni materiali il risarcimento sarà decurtato della

franchigia prevista dalla legge.

Il controllo assicurativo di un veicolo immatricolato in uno stato “terzo” si

concentrerà sulla carta verde.

Gli elementi da controllare in una carta verde sono:

1. data di inizio e data di scadenza;

2. corrispondenza tra i documenti di circolazione del veicolo e la targa

riportata sulla carta verde;

3. il Bureau estero che l’ha rilasciata, tenendo presente che ogni Bureau è

abilitato ad emettere carte verdi solo per i veicoli immatricolati nel proprio

paese. Eccezioni: se in un paese non esiste un Bureau e se la carta verde è

unita ad una polizza di frontiera.

E’ consigliabile acquisire sempre, in caso di sinistro stradale, soprattutto se

grave, la fotocopia della carta verde, per poter procedere in seguito, ad un

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controllo più approfondito interpellando l’U.C.I. che nel giro di 36 ore circa da

una risposta certa.

Inviare copia del rapporto del sinistro stradale unitamente alla fotocopia della

carta verde all’U.C.I. corso Sempione, 39 - Milano

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