CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Federica Febi Federica Gioiosa Beatrice Paglino

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Federica FebiFederica GioiosaBeatrice Paglino

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CONTRATTO ALEATORIO

Il contratto si dice aleatorio quando il rapporto di valore fra i premi che saranno complessivamente pagati dall’assicurato e quanto dovrà venire eventualemente pagato dall’assicuratore è inizialmente incerto.

(Alea ovvero elemento di rischio che le parti non possono provvedere al momento della stipulazione).

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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE(art.1882 c.c.)

“L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita).”

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CARATTERISTICHE DELL’ ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive, oneroso, aleatorio e di durata.

• Consensuale: in quanto si perfeziona con il consenso delle parti

• Oneroso: in quanto presuppone il pagamento di un premio da parte dell’assicurato

• A prestazioni corrispettive: il pagamento del premio da parte dell’assicurato trova riscontro nell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore

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• Aleatorio: in quanto causa del contratto è il trasferimento di un alea ( rischio)

• Durata: in quanto è destinato a durare nel tempo• Formale: in quanto richiede la forma scritta ad

probationem, cioè deve essere provato per iscritto.

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COME SI FORMA IL CONTRATTO?

• Possono essere proponenti sia l’assicuratore che l’assicurato

• Se impresa di assicurazione è proponente, allora la proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di 15 o di 30 giorni (visita medica)

• Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta

• Entro tale termine il destinatario della proposta è libero di accettarla o meno

• L’accettazione determina la formazione del contratto.

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RISCHIO Nel contratto di assicurazione il rischio ha

rilevanza causale. L’assicurato verso pagamento del premio si obbliga a rivalere l’assicurato del danno da esso prodotto da un sinistro.

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ART. 1895: INESISTENZA DEL RISCHIO

• Se il sinistro si è già verificato, o se il rischio non sussiste, il contratto è privo di causa. Infatti l’art. 1895 dispone che il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito.

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ART. 1896 CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE

• L’articolo dispone che il contratto di assicurazione si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finchè la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza

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POLIZZAÈ il documento che incorpora il contratto di assicurazione. Può essere: - Nominativa- All’ordine- Al portatore

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Nominativa: intestate direttamente all’assicurato

All’ordine o al portatore: il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione.

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TIPI DI POLIZZA

• Assicurazione in nome proprio e in nome altrui: il contraente può stipulare l’assicurazione in nome proprio, ma anche in nome altrui. Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui senza averne il potere, l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o al verificarsi del sinistro.

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• Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta: il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato.

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• Assicurazione in nome o per conto di terzi: se i terzi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazione o delle reticenze relative al rischio si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893

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RAMO DANNI (art. 1904-1918)

• L’assicurazione contro danni è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE (art. 1917)

• L’assicurazione della responsabilità civile è il contratto mediante il quale l’assicuratore si obbliga, verso pagamento di un premio, a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo in dipendenza della responsabilità dedotta in contratto, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione

• È una forma di assicurazione contro i danni.

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ASSICURAZIONE RAMO VITA (art. 1919-1927)

• È il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga, entro i limiti convenuti, a pagare all’assicurato un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

• Questo contratto può essere stipulato sulla propria vita, o sulla vita di un terzo.

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CASSAZIONE CIVILE Sez.III, 5 Giugno 2007

• L’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è vicenda negoziale sui generis di contratto a favore di terzo e richiede, a pena di invalidità, la sussistenza di un interesse dello stipulante.

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IL FATTO

La Mutua Ospedaliera Commercianti è il contraente del contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa INA Assitalia, per

conto del suo associato, il Sig. B.In questo caso il Sig. B è l’assicurato.L’associato cita in giudizio la Mutua

Assicurazione Commercianti poiché l’INA non ha rimborsato le spese ospedaliere.

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Mutua AssicurazioneCommercianti

INA AssitaliaSig B.

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I MOTIVI

• Violazione di legge e vizio di motivazione

• Esclusione da parte della corte di merito di un interesse proprio dell’Associazione , sulla base che il rimborso spetta all’assicurato e non al contraente che ha stipulato per conto degli iscritti

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• Deduzione da parte dell’assicurato riguardo l’interesse dell’Associazione a stipulare nuovi contratti, al fine di aumentare il numero di associati.

• Mancata effettuazione dell’intervento presso strutture sanitarie, con integrale rimborso delle spese sostenute

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VERDETTO IN PRIMO GRADO

L’ associazione commercianti aveva stipulato il contratto di assicurazione de quo per conto dei suoi iscritti

Le prove raccolte dimostrano che i versamenti dei premi furono girati alla Assitalia, e che i funzionari della Associazione si sono limitati a seguire le pratiche

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• La Corte di Merito rigetta la domanda dell’associato

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SECONDO GRADO

La Corte d’Appello ribalta la sentenza.

La Mutua Assicurazione stipulando un contratto con l’ INA, ha assunto l’obbligo di erogare la prestazione di rimborso

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RICORSO PER CASSAZIONE

• L’ associazione era a conoscenza delle pregresse patologie del Sig. B., e ha messo a disposizione la documentazione medica per i rimborsi effettuati dalla mutua

• I funzionari hanno semplicemente curato la pratica, e versato assegni di rimborso alla moglie dell’assicurato

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LA CONTRADDITTORIETA’ DELLE MOTIVAZIONI EMERGENTE DALL’AFFERMAZONE CHE:

• “i versamenti furono girati all’Assitalia laddove poche righe prima aveva affermato che l’Associazione sembrerebbe aver ritenuto una parte dei versamenti”

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• All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso