Contratto di Assicurazione - postevita-business.poste.it · Condizioni Generali di Assicurazione...

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Contratto di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. posta persona infortuni posta persona infortuni Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni Generali di Assicurazione, la Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro e il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione. Inoltre il documento di polizza costituisce parte integrante del presente fascicolo.

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Contratto di Assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamentela Nota Informativa.

postapersona infortuni

postapersona infortuni

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni Generali di Assicurazione,la Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

e il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione.

Inoltre il documento di polizza costituisce parte integrantedel presente fascicolo.

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Indice

Nota Informativa ......................................................................................................................PAG. 21. Informazioni relative all’Impresa assicuratrice ..........................................................................PAG. 22. Informazioni generali relative al contratto ................................................................................PAG. 23. Informazioni specifiche relative al contratto ..............................................................................PAG. 2

Definizioni ....................................................................................................................................PAG. 3

Condizioni Generali di Assicurazione ......................................................................................PAG. 4Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio..................................................PAG. 4Art. 2 - Termini di aspettativa ......................................................................................................PAG. 4Art. 3 - Premi annui......................................................................................................................PAG. 4Art. 4 - Recesso in caso di sinistro ............................................................................................PAG. 4Art. 5 - Durata e proroga dell’assicurazione ................................................................................PAG. 4Art. 6 - Recesso annuale in favore del Contraente ....................................................................PAG. 5Art. 7 - Foro competente..............................................................................................................PAG. 5Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione ............................................................................................PAG. 5Art. 9 - Oneri fiscali ......................................................................................................................PAG. 5Art. 10 - Limiti territoriali ................................................................................................................PAG. 5Art. 11 - Legge applicabile e rinvio ................................................................................................PAG. 5

Condizioni che regolano l’assicurazione Infortuni ..................................................................PAG. 6Art. 12 - Oggetto dell’assicurazione ..............................................................................................PAG. 6Art. 13 - Estensione rischio guerra ................................................................................................PAG. 6Art. 14 - Calamità naturali ..............................................................................................................PAG. 6Art. 15 - Persone assicurate ..........................................................................................................PAG. 6Art. 16 - Limiti di età ......................................................................................................................PAG. 7Art. 17 - Persone non assicurabili..................................................................................................PAG. 7Art. 18 - Esclusioni ........................................................................................................................PAG. 7Art. 19 - Esonero denuncia altre assicurazioni ..............................................................................PAG. 8Art. 20 - Garanzie prestate e somme assicurate ..........................................................................PAG. 8Art. 21 - Riduzione del premio ......................................................................................................PAG. 8Art. 22 - Variazione piano di copertura ..........................................................................................PAG. 8Art. 23 - Morte – Designazione dei Beneficiari ..............................................................................PAG. 8Art. 24 - Morte presunta ................................................................................................................PAG. 9Art. 25 - Invalidità Permanente ......................................................................................................PAG. 9Art. 26 - Liquidazione dell’Invalidità Permanente ..........................................................................PAG. 9Art. 27 - Supervalutazione dell’Invalidità Permanente grave ........................................................PAG. 10Art. 28 - Diaria da ricovero a seguito di infortunio ........................................................................PAG. 10Art. 29 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio ............................................................PAG. 10Art. 30 - Diaria da gesso................................................................................................................PAG. 11

Norme relative ai sinistri ..........................................................................................................PAG. 12Art. 31 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi ......................................................................PAG. 12Art. 32 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità ........................................................PAG. 12Art. 33 - Collegio medico ..............................................................................................................PAG. 12Art. 34 - Rinuncia al diritto di rivalsa..............................................................................................PAG. 12

Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ............................PAG. 13

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro ....................................................PAG. 16

Modulo di Denuncia Sinistro ....................................................................................................PAG. 19

Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione ............PAG. 20

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 ..............................................................PAG. 22

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1. Informazioni relative all’impresa assicuratricePoste Vita S.p.A. ha la sua sede legale e direzionegenerale in Largo Virgilio Testa, 19 - CAP 00144Roma, Italia (telefono: 06.549241 - fax:06.54924203 - sito internet: www.postevita.it). PosteVita S.p.A. è una società del Gruppo Poste Italiane.Poste Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delleassicurazioni sulla vita ( ramo I, III, V e VI ) conprovvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23marzo 1999, esteso ai rami infortuni e malattia conprovvedimento dell’ISVAP n. 2462 del 14 settembre2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del27 settembre 2006.La Società di revisione di Poste Vita S.p.A. alla datadi redazione della presente Nota Informativa èPricewaterhouseCoopers S.p.A. che ha sede inLargo Fochetti 29, Roma.

2. Informazioni generali relative al contratto

LegislazioneAl presente contratto si applica la legge italiana.

ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattualeo la gestione dei sinistri devono essere inoltratiper iscritto per la copertura infortuni a:

Poste Vita S.p.A.Ufficio Reclami

Largo Virgilio Testa, 1900144 Roma

fax: 06.54924271 e-mail: [email protected]

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfattodall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontronel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersiall'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via delQuirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.421331,corredando l'esposto della documentazione relativaal reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione allecontroversie inerenti la quantificazione delleprestazioni si ricorda che permane la competenzaesclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà diricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

PrescrizioneI diritti derivanti dal presente contratto si

prescrivono nel termine di un anno a decorreredal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ildiritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).

3. Informazioni specifiche relative al contrattoLe presenti informazioni hanno lo scopo dirichiamare l'attenzione su taluni aspettifondamentali delle garanzie e non hanno naturadi pattuizione contrattuale. Per le condizioni dicontratto, si rinvia al testo delle Condizioni diAssicurazione contenute nella polizza, unicheaventi natura vincolante tra le parti.

Durata del contrattoIl contratto di assicurazione ha durataquinquennale. Alla scadenza dei 5 anni, talecontratto, in assenza di disdetta inviata dalle partientro il termine di 30 giorni di cui all'Art. 8 delleCondizioni Generali di Assicurazione, si intenderàrinnovato tacitamente e l'assicurazione saràprorogata per la durata di un anno e cosìsuccessivamente. Sono assicurabili le persone di età non superiorea 70 anni all’atto della sottoscrizione. Lacopertura assicurativa rimarrà efficace inrelazione a ciascun Assicurato fino alla scadenzaannuale successiva al compimento del 75° annodi età, ferme restando le ipotesi di scioglimentodell’assicurazione ai sensi di legge e del presentecontratto.

Si richiama l'attenzione del Contraente sullanecessità di leggere attentamente il contratto primadi sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoliconcernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, glieventuali limiti di indennizzo, gli obblighi in caso disinistro, il recesso delle parti.

Ai sensi dell’articolo 166 del Codice delleAssicurazioni (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) leclausole che indicano decadenze, nullità olimitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico delcontraente sono riportate mediante caratteri diparticolare evidenza. Nel prosieguo le menzionateclausole sono stampate su fondo celeste.

Nota InformativaPostapersona Infortuni

L’informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta,è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP.La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.

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Ai seguenti termini, richiamati in polizza, le partiattribuiscono i significati di seguito riportati:

Assicurato: la persona il cui interesse è protettodall’assicurazione.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazionedenominato Postapersona Infortuni.

Beneficiari: l’Assicurato o, in caso di decesso diquesti, i relativi eredi legittimi o testamentari, ovveroi soggetti indicati dal Contraente ai quali la Societàdeve corrispondere la somma assicurata per il casodi morte da infortunio.

Contraente: la persona fisica che stipula il contrattodi assicurazione e si obbliga a pagare il premio.

Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista incaso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura aseguito di infortunio.

Franchigia: la parte del danno, espressa in cifrafissa o in percentuale, che in caso di sinistroindennizzabile rimane a carico dell’Assicurato.

Indennizzo: somma dovuta da Poste Vita S.p.A. atitolo di riparazione del danno subito da un proprioAssicurato al verificarsi del sinistro coperto dalpresente contratto di assicurazione.

Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violentaed esterna, che produca lesioni fisicheobiettivamente constatabili all’Assicurato.

Ingessatura: mezzo di contenzione costituito dafasce, docce o altri apparecchi e confezionato congesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibredi vetro associate a resina poliuretanica. Sonoconsiderati gessatura anche i metodi di contenzioneF.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) e llizanov.

Invalidità Permanente: la perdita, in misura totale oparziale, della capacità generica dell’Assicurato allosvolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo,indipendentemente dalla sua professione.

Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o casadi cura privata regolarmente autorizzati al ricovero inbase ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità,esclusi comunque stabilimenti termali, case diconvalescenza o lungo degenza, di soggiorno e lecliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche,

dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Massimale (Somma Assicurata): la spesa massimarimborsabile per uno o più Infortuni che danno dirittoall’indennizzo nell’anno assicurativo.

Piano di copertura: la combinazione di garanzieprescelte dal Contraente.

Polizza: il documento cartaceo che prova la stipuladel presente contratto di assicurazione.

Poste Vita S.p.A.: l’Impresa di Assicurazione,appartenente al Gruppo PosteItaliane che emette lapolizza.

Premio: il corrispettivo annuo dovuto dal Contraentea Poste Vita S.p.A.

Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto dicura, pubblico o privato, conseguente a infortunio,che comporti almeno un pernottamento.

Sforzo: impiego di energie muscolari, concentratenel tempo, che esorbitano per intensità dalle normaliattività e dagli atti di forza lavorativi dell’Assicurato.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione.

Termine di aspettativa: periodo iniziale dalla data didecorrenza del contratto durante il quale l’eventualesinistro non è indennizzato da Poste Vita S.p.A.

Definizioni

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PremessaLa polizza disciplinata dalle presenti condizioni puòessere sottoscritta esclusivamente presso gli ufficipostali di Poste Italiane S.p.A..

Art.1 Decorrenza dell’assicurazione -pagamento del premioL’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giornoindicato in polizza se il premio o la prima rata dipremio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalleore 24:00 del giorno del pagamento.Il premio è sempre determinato per periodi diassicurazione di un anno ed è interamente dovutodal Contraente, anche se ne sia stato convenuto ilfrazionamento in più rate.L’assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del28° giorno dopo quello di scadenza della prima ratanon pagata e riprende efficacia dalle ore 24:00 delgiorno di pagamento.Il pagamento del premio può essere effettuato con leseguenti modalità:• Pagamento annuale:

a) addebito automatico su conto BancoPosta, e a tal fine, con la sottoscrizione di separato documento (modulo di autorizzazioneall’addebito su C/C.), il Contraente rilascia aPoste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabileall’addebito per l’intera durata contrattuale,

b) addebito su Libretto di Risparmio Postale, c) Carta Postamat e Contanti qualora l’ammontare

del premio annuo non ecceda il limite di Euro 500,00.

• Pagamento mensile: addebito automatico suconto BancoPosta e a tal fine, con lasottoscrizione di separato documento (modulo diautorizzazione all’addebito su C/C), il Contraenterilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazioneirrevocabile all’addebito per l’intera duratacontrattuale. Il pagamento mensile è quindiammesso esclusivamente per i Contraenti che,all’atto dell’emissione, siano titolari di un contoBancoPosta.

Laddove non sia possibile proseguire con ipagamenti con le modalità prescelte in sede distipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degliulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero diulteriori modalità di pagamento indicate da PosteVita S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia inveceprescelto la modalità di addebito automatico suconto BancoPosta con cadenza mensile e tale contonon sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti concadenza annuale. Nel caso della modalità di pagamento con addebito

su conto BancoPosta, sia con cadenza annuale siacon cadenza mensile, il modulo di autorizzazioneall’addebito su C/C prevede che vengano effettuatiesclusivamente tre tentativi di prelievo dal contoBancoPosta di riferimento e cioè:

1) al giorno di scadenza;2) il 14° giorno successivo la scadenza;3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, neiconfronti della Società, che in caso di assenza difondi disponibili sufficienti nel conto BancoPosta diriferimento alle tre date sopra indicate, il pagamentodel premio o della rata di premio non potrà andare abuon fine. Laddove fallisca anche il terzo tentativo di prelievo, ilpagamento potrà avvenire presso l’Ufficio Postale esolo previa richiesta scritta da parte del Contraentemediante sottoscrizione dell’apposito modello, fermele successive scadenze di pagamento. In caso di mancato pagamento del premio o dellarata di premio il contratto di assicurazione si risolvedi diritto se Poste Vita S.p.A. non agisce per lariscossione nel termine di sei mesi fermo il diritto alpremio di assicurazione in corso ed al rimborso dellespese.

Art. 2 Termini di aspettativaIl presente contratto non prevede termini diaspettativa in riferimento a nessuna delle copertureassicurative prestate.

Art. 3 Premi annuiI premi annui, comprensivi di imposte, sono quelliriportati nella polizza sottoscritta dal Contraente.Il premio annuale è determinato al momento dellastipulazione del contratto, unicamente in base alnumero degli Assicurati ed in funzione del piano dicopertura prescelto.

Art. 4 Recesso in caso di sinistroDopo la denuncia di ogni sinistro, indennizzabile atermini di polizza e fino al sessantesimo giorno dalpagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possonorecedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giornida darsi mediante lettera raccomandata.In caso di recesso esercitato da una delle parti, entro15 giorni dalla data di efficacia del recesso, PosteVita S.p.A. rimborsa la parte di premio netto relativaal periodo di rischio non corso.

Art. 5 Durata e proroga dell’assicurazioneL’assicurazione ha durata quinquennale. Allascadenza dei 5 anni, in assenza di disdetta inviata

Condizioni Generali di AssicurazionePostapersona Infortuni

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dalla parte che ne ha interesse mediante letteraraccomandata e spedita almeno 30 giorni primadella scadenza contrattuale, il contratto si rinnovatacitamente e l’assicurazione è prorogata per ladurata di un anno e così successivamente, salvoquanto previsto al successivo Art.16.In caso di disdetta regolarmente inviata le garanzierelative al presente contratto cesseranno allascadenza del contratto medesimo.

Art. 6 Recesso annuale in favore del ContraenteIl Contraente ha la facoltà di recedere dal contrattoad ogni ricorrenza annuale inviando a Poste VitaS.p.A. una lettera raccomandata con preavviso di 30giorni, senza alcun onere.

Art. 7 Foro competentePer ogni controversia relativa al presente contratto èesclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria delluogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.

Art. 8 Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modifiche dell’assicurazione devonoessere provate per iscritto.

Art. 9 Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono acarico del Contraente.

Art. 10 Limiti territorialiL’assicurazione vale per il mondo intero, fermorestando quanto previsto nell’Art. 13

Art. 11 Legge applicabile e rinvioIl presente contratto è regolato dalla legge italiana,da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non èqui diversamente stabilito.

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Art. 12 Oggetto dell’assicurazioneÈ considerato infortunio l’evento dovuto a causafortuita, violenta ed esterna che produca lesionifisiche obiettivamente constatabili le quali abbianoper conseguenza diretta ed esclusiva la morte, unainvalidità permanente, il ricovero, ovvero faccianosorgere in capo all’Assicurato il diritto alle prestazionipreviste dal piano di copertura assicurativaprescelto.L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicuratosubisca nello svolgimento:a) delle attività professionali, principali e

secondarie;b) di ogni altra attività senza carattere di

professionalità attinente al tempo libero, alla vitadi relazione o alla ricreazione.

Sono compresi in garanzia anche:a) l’asfissia non di origine morbosa;b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da

assorbimento di sostanze;c) l’annegamento;d) l’assideramento o il congelamento;e) i colpi di sole o di calore; f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e

negligenza anche gravi;g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali

l’Assicurato non abbia preso parte attiva; h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;i) le ernie traumatiche e le ernie addominali da

sforzo, rimanendo inteso tra le parti che:- qualora l’ernia risulti operabile, non verrà

riconosciuto alcun indennizzo;- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti

operabile secondo parere medico, verràriconosciuto esclusivamente il grado diinvalidità permanente accertato, con il limitemassimo del 10% dell’Invalidità Permanentetotale.

In caso di contestazioni circa la natura e laoperabilità dell’ernia, la decisione potrà essererimessa al vaglio del Collegio Medico, secondo laprocedura prevista all’Art. 33;

l) gli infortuni causati da malessere o malore e daglistati di incoscienza che non siano causati dastupefacenti, allucinogeni od alcolici;

m) l’infezione e avvelenamento causati da morsi dianimali, punture di insetti e di vegetali;

n) la folgorazione;o) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti

dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana oper legittima difesa.

Art. 13 Estensione rischio guerraL’assicurazione è prestata anche durante lo stato di

guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodomassimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed inquanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppiodegli eventi bellici mentre si trova fuori dal territoriodella Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora inpace.Sono comunque esclusi dall’assicurazione gliinfortuni derivanti dalla predetta causa checolpiscano l’Assicurato nel territorio della RepubblicaItaliana, della Città del Vaticano e della Repubblica diS. Marino.

Art. 14 Calamità naturali L’assicurazione è prestata anche con riferimento agliinfortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni,eruzioni vulcaniche ma con il seguente limite:• in caso di evento che colpisca più Assicurati,

anche in forza di polizze stipulate da diversiContraenti con Poste Vita S.p.A, l’esborso massimodi quest’ultima non potrà superare il 10% deipremi netti incassati da Poste Vita S.p.A. dallapresente tipologia di contratto nell’anno precedentel’evento, rilevabile nel relativo bilancio di esercizio.

Qualora il totale degli indennizzi da liquidare daPoste Vita S.p.A. agli Assicurati eccedano il limitesopra indicato, l’indennizzo spettante a ciascunAssicurato sarà ridotto proporzionalmente al fine difar sì che non venga superato il limite aggregato diresponsabilità di Poste Vita S.p.A. ai sensi delpresente articolo.

Art. 15 Persone assicurate L’assicurazione copre i sinistri oggetto del presentecontratto relativi alle persone fisiche esplicitamenteindicate nella polizza in qualità di Assicurati, nelnumero massimo di 4 entità (compreso ilContraente), purché residenti nel territorio dellaRepubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino,della Città del Vaticano. Il Contraente è sempre unadelle persone assicurate.Trascorso il primo anno di vigenza del contratto, ilContraente avrà la facoltà di indicare, mediantecomunicazione scritta recandosi presso l’UfficioPostale, un nuovo Assicurato, purché il numerototale degli Assicurati coperti dall’assicurazionerientri nel numero massimo di 4 unità; è altresì datafacoltà al Contraente di ridurre il numero degliAssicurati, mediante comunicazione scrittarecandosi presso l’Ufficio Postale, nonché dicomunicare la sostituzione di uno o più Assicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuate unasola volta al mese nel caso di frazionamento mensilee una sola volta l’anno in caso di frazionamentoannuale.

Condizioni che regolano l’assicurazione Infortuni

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Le richieste di sostituzione di uno o più Assicuratihanno effetto dal momento della ricezione da partedella società della comunicazione del Contraente.Le variazioni che comportano l’incremento delnumero degli Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00del giorno di pagamento delle maggiori sommedovute. Le variazioni che comportano la diminuzionedi Assicurati hanno effetto dalle ore 24:00 del giornodella prima scadenza di pagamento successiva allarichiesta. A maggior chiarezza rimane inteso fra le parti che ladurata dell’assicurazione e le scadenze di premio odei suoi frazionamenti, non muteranno a seguitodelle comunicazioni del Contraente previste dalpresente articolo.

Art. 16 Limiti di età Sono assicurabili le persone di età non superiore a70 anni all’atto della sottoscrizione. La coperturaassicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascunAssicurato, ferme restando le ipotesi di scioglimentodell’assicurazione ai sensi di legge e del presentecontratto, fino alla scadenza annuale successiva alcompimento del 75° anno di età, restando inteso econvenuto fra le parti che, in tale eventualità PosteVita S.p.A. non sarà obbligata ad inviare formaledisdetta dal contratto di assicurazione ai sensidell’Art. 8 che precede.L’età si calcola in anni interi trascurando la frazionedi anno inferiore a sei mesi e computando comeanno la frazione uguale o superiore a sei mesi.

Art. 17 Persone non assicurabiliNon sono assicurabili, indipendentemente dallaconcreta valutazione del pregresso o attuale stato disalute, le persone che siano o siano state affette daalcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV odalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici,paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi edisturbi mentali organici. Il Contraente è pertantotenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilitàproprio ovvero degli Assicurati diversi dalContraente, e solo a seguito di tale approfonditocontrollo potrà sottoscrivere la polizza. Il controllopreventivo sullo stato di assicurabilità dovrà essereinoltre effettuato dal Contraente all’atto dellacomunicazione di inclusione sotto la coperturadell’assicurazione di nuovi Assicurati, previstadall’Art. 15 che precede.Premesso, pertanto, che Poste Vita S.p.A. non avrebbeacconsentito a stipulare l’assicurazione laddoveavesse saputo che l’Assicurato al momento dellastipulazione dell’assicurazione, ovvero dell’estensionea nuovi Assicurati ai sensi dell’Art. 15, era affettoovvero era stato affetto da qualcuna delle patologiesopra elencate, il contratto deve considerarsi in talcaso annullabile ai sensi dell’Art. 1892 del codice

civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sonoindennizzabili.Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestinonell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie, ilContraente è tenuto a comunicarlo per iscritto allaSocietà, in quanto tale fattispecie costituisce perPoste Vita S.p.A. aggravamento di rischio per ilquale essa non avrebbe consentito l’assicurazione aisensi dell’Art. 1898 del codice civile; di conseguenza,Poste Vita S.p.A. potrà, limitatamente all’Assicuratocolpito dalle menzionate affezioni o malattie,recedere dal contratto con effetto immediato ed isinistri verificatisi successivamente all’insorgenza ditaluna delle sopraindicate patologie non sonoindennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’Art.1898 del codice civile.

Art. 18 EsclusioniFerme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’Art.17 che precede, sono esclusi dall’assicurazione gliinfortuni causati da:a) guerra, insurrezione generale, occupazione

militare ed invasione, salvo quanto previsto dalprecedente Art. 13;

b) trasformazioni o assestamenti energeticidell’atomo, naturali o provocati, e daaccelerazioni di particelle atomiche (fissione efusione nucleare, isotopi radioattivi, macchineacceleratrici, raggi X, ecc.);

c) delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti

popolari, sommosse, delitti violenti in genere;e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze

stupefacenti ed allucinogene non assunte ascopo terapeutico;

f) ubriachezza accertata;g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;h) tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti

da un infortunio verificatosi antecedentementealla data di decorrenza della polizza;

i) uso, anche come passeggero, di veicoli amotore e di natanti a motore in gare,competizioni e relative prove;

l) uso di deltaplani, ultraleggeri, parapendio e sportaerei in genere;

m) da operazioni chirurgiche, accertamenti o curemediche non resi necessari da infortunio;

n) dalla pratica, a qualunque titolo, dei seguentisport: paracadutismo, alpinismo con scalata dirocce o ghiaccio, arrampicata libera (freeclimbing), arti marziali in genere, atleticapesante, automobilismo, bob, canoa fluviale,football americano, guidoslitta, hockey arotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varieforme, motociclismo, motonautica, pugilato,rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, scialpinismo, speleologia, sport aerei in genere,

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sport subacquei relativamente ad immersionicon autorespiratore;

o) dalla partecipazione in qualità di tesserato, sottol’egida delle relative Federazioni Sportive, acorse, gare e relativi allenamenti di: baseball,calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo,equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto,pallavolo, sci e sci nautico;

p) dalla pratica di sport costituenti per l’Assicuratoattività professionale, principale o secondaria.

Art. 19 Esonero denuncia altre assicurazioni Il Contraente o l’Assicurato sono esoneratidall’obbligo di dare comunicazione per iscritto aPoste Vita S.p.A. dell’esistenza o della successivastipulazione di altre assicurazioni per lo stessorischio. Nel caso di sinistro, ai sensi dell’Art. 1910, 3°comma, del codice civile, il Contraente o l’Assicuratosarà tenuto a comunicare a Poste Vita S.p.A. l’esistenzadi qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata inrelazione al medesimo rischio.

Art. 20 Garanzie prestate e somme assicurateIl Contraente della presente polizza assicurativasceglie, all’atto della stipula, uno dei seguenti piani dicopertura: Standard, Extra o Top, che avrà efficaciaper tutti gli Assicurati.Il medesimo soggetto non può assumere la vestedi Assicurato in forza di più polizze dellapresente tipologia stipulate con Poste Vita S.p.A.Resta quindi espressamente inteso, a fini dimaggior chiarezza, che, in caso di sinistroindennizzabile a termini di polizza, Poste VitaS.p.A. non garantirà in nessun caso ad unsingolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, sommecomplessivamente superiori a quelle dovute inrelazione a) al piano prescelto e quindi, inipotesi massima, al piano Top e/o b) al medesimosinistro in forza di polizze analoghe.

Art. 21 Riduzione del premioIn caso di polizza di assicurazione che garantiscauna pluralità di Assicurati il premio previsto per ognisingolo Assicurato è ridotto del 15%.

Art. 22 Variazione del Piano di copertura Trascorso un anno di vigenza del contratto ilContraente ha la facoltà di variare, mediantecomunicazione scritta recandosi presso l’UfficioPostale, il piano prescelto fermo restando chetale piano troverà applicazione a tutti gliassicurati. Le predette variazioni potranno essere effettuateuna sola volta al mese nel caso di frazionamentomensile del premio e una sola volta l’anno incaso di pagamento annuale del premio.Le variazioni con incremento di premio(passaggio da piano Standard a piano Extra; dapiano Standard a piano Top e da piano Extra apiano Top) hanno effetto dalle ore 24:00 delgiorno di pagamento delle maggiori sommedovute.Le variazioni in decremento di premio(passaggio da piano Top a Extra; da piano Top aStandard e da piano Extra a Standard) hannoeffetto dalle ore 24:00 del giorno della primascadenza di pagamento successiva allarichiesta.

Art. 23 Morte - designazione dei Beneficiari La somma assicurata per il caso di morte vieneliquidata purché la morte dell’Assicurato risulticonseguente ad infortunio indennizzabile ai terminidi polizza e, laddove questa si verifichi entro dueanni, dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto.Poste Vita S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari lasomma assicurata indicata nella polizza e relativa alpiano di copertura prescelto.

Garanzie prestate e Somme Assicurateper ciascun Assicurato

Piani di copertura

Somme Assicurate per testa in Euro

Morte da infortunio

Invalidità permanente (IP)

Supervalutazione IP = o > 66%

Diaria da Ricovero

Rimborso spese mediche

Diaria da Gesso

Standard

75.000,00

100.000,00

100.000,00

0

5.000,00

30,00

Extra

100.000,00

150.000,00

150.000,00

50,00

10.000,00

50,00

Top

125.000,00

180.000,00

180.000,00

100,00

15.000,00

70,00

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L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabilecon quello per Invalidità Permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di unindennizzo per Invalidità Permanente, l’Assicuratomuoia entro due anni in conseguenza delmedesimo infortunio, Poste Vita S.p.A. corrispondeai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzoper morte - se superiore - e quello già pagato perInvalidità Permanente.Il Contraente può modificare la designazione sopraindicata tramite comunicazione scritta inviata a PosteVita S.p.A. All’atto della sottoscrizione della polizza, iBeneficiari delle somme liquidabili in caso di morte diciascun Assicurato sono gli eredi legittimi otestamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alladesignazione dei Beneficiari dovranno esseretrasmesse a Poste Vita S.p.A., mediante letteraraccomandata, con l’indicazione dei nuovi Beneficiarie tale comunicazione varrà quale revoca delbeneficio accordato ai vecchi Beneficiari.

Art. 24 Morte presuntaQualora a seguito di infortunio indennizzabile aitermini di polizza il corpo dell’Assicurato non vengaritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, PosteVita S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previstoper il caso di morte. La liquidazione della sommaassicurata non potrà comunque essere richiestaprima che siano trascorsi sei mesi dallapresentazione dell’istanza per la dichiarazione dimorte presunta ai sensi dell’Art. 60 e seguenti delcodice civile.Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione,risulti che la morte non si sia verificata o checomunque non sia dipesa da infortunioindennizzabile, Poste Vita S.p.A. avrà diritto alrimborso dell’intera somma liquidata.In caso di avvenuta restituzione integraledell’importo corrisposto da Poste Vita S.p.A., l’Assicuratoerroneamente ritenuto deceduto potrà far valere ipropri diritti per l’invalidità eventualmente subita,anche se, nel frattempo, fossero trascorsi più didue anni dall’evento subito, rimanendo inteso chei termini di prescrizione per far valere i propri dirittidi indennizzo decorreranno dal momento in cui iBeneficiari avranno integralmente corrisposto lesomme di cui sopra a Poste Vita S.p.A.

Art. 25 Invalidità PermanenteSe l’infortunio ha per conseguenza una InvaliditàPermanente e questa, anche se successiva allascadenza del contratto, si verifica entro due anni dalgiorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Poste Vita S.p.A.liquida l’indennità da corrispondersi a titolo diInvalidità Permanente calcolandola sulla relativasomma assicurata indicata nella polizza, secondo leseguenti modalità:

• se l’infortunio ha come conseguenza l’InvaliditàPermanente totale, Poste Vita S.p.A. corrispondel’intera somma assicurata indicata nella polizza;

• se l’infortunio ha come conseguenza unaInvalidità Permanente parziale, l’indennizzodovuto da Poste Vita S.p.A. viene calcolato sullasomma assicurata indicata nella polizza, inproporzione al grado di Invalidità Permanenteaccertato.

L’Invalidità Permanente deve essere accertatafacendo riferimento ai valori riportati per lespecifiche menomazioni nella tabella INAIL di cuiall’allegato 1 del D.P.R. 1124 del 30.06.1965riportata a pag. 22. La perdita totale ed irrimediabile dell’usofunzionale di un organo o di un arto vieneconsiderata come perdita anatomica dello stesso;se trattasi di minorazione, le percentuali sopraindicate vengono ridotte in proporzione allafunzionalità perduta.La perdita totale, anatomica o funzionale, di piùorgani o arti comporta l’applicazione di unapercentuale d’invalidità pari alla somma dellesingole percentuali dovute per ciascuna lesione,fino al limite massimo del 100%.Nel caso di menomazioni di uno o più dei distrettianatomici e/o articolari di un singolo arto, siprocederà alla valutazione con somma matematicafino a raggiungere, al massimo, il valorecorrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.In caso di perdita anatomica o riduzionefunzionale di un organo o di un arto già minorato,le percentuali sopraindicate sono diminuitetenendo conto del grado di invalidità preesistente.Nei casi di Invalidità Permanente non specificatinella tabella INAIL sopra citata, l’indennità è stabilitatenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casielencati, della misura nella quale è per semprediminuita la capacità generica dell’Assicurato ad unqualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dallasua professione. Per la valutazione delle menomazionivisive ed uditive si procederà alla quantificazionedel grado di Invalidità Permanente tenendo contodell’eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 26 Liquidazione dell’Invalidità PermanentePer ogni grado di Invalidità Permanente accertatosecondo i criteri stabiliti nell’Art. 25, la liquidazionedell’indennizzo dovuto da Poste Vita S.p.A. vienedeterminata come segue:• se l’Invalidità Permanente risulta pari o inferiore al 3%

non verrà riconosciuto alcun indennizzo (e pertanto il3% di Invalidità Permanente opera come Franchigia);

• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al 3% enon superiore al 20%, l’indennizzo verrà liquidatosecondo la percentuale riconosciuta ridotta del 3%(Franchigia);

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• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al20% e non superiore al 50%, l’indennizzo verràliquidato secondo la percentuale riconosciuta;

• se l’Invalidità Permanente risulta superiore al50%, l’indennizzo verrà comunque liquidato nellamisura del 100% della somma assicurataindicata nella polizza.

Art. 27 Supervalutazione dell’Invalidità PermanentegraveIn caso di infortunio indennizzabile nei termini di cuialla polizza, dal quale derivi all’Assicuratoun’Invalidità Permanente di grado pari o superioreal 66%, accertata secondo i criteri stabiliti nell’Art.25, Poste Vita S.p.A. corrisponderà all’Assicurato, aseconda del piano di copertura prescelto, unulteriore capitale come indicato nella tabella dell’Art.20.L’Assicurato avrà il diritto di convertire, in tutto o inparte, il capitale complessivamente liquidabile (siaa titolo di Invalidità Permanente, sia a titolo diInvalidità Permanente grave come sopraindividuata) in una rendita vitalizia, manifestandoper iscritto a Poste Vita S.p.A. di voler sottoscrivereuna polizza di rendita vitalizia a premio unicoemessa dalla medesima Poste Vita S.p.A., a tassidi rendita vitalizia immediata calcolati in riferimentoalle stesse condizioni tecniche previste da PosteVita S.p.A. per il prodotto Piano IndividualePensionistico (PIP) in vigore al momento dellarichiesta.La conversione del capitale in rendita potrà essererichiesta dall’Assicurato solo a condizione chel’importo della prima annualità di rendita sia almenodi Euro 3.000,00.

Art. 28 Diaria da ricovero a seguito di infortunioIn caso di ricovero a seguito di infortunioindennizzabile nei termini di cui alla polizza, Poste Vita S.p.A. corrisponderà la diaria assicurataprevista nel piano di copertura prescelto per ciascungiorno di degenza in Istituto di cura, fino ad unmassimo di 300 giorni per ogni infortunio ed annoassicurativo.La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo adegenza ospedaliera ultimata, previa presentazionedi copia conforme all’originale della cartella clinica,recante quanto meno il tipo di infortunio, il giorno dientrata e di uscita dall’Istituto di cura.L’indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricoverosuperiore a 2 giorni consecutivi, rimanendo inteso trale parti che, in ogni caso, per i primi 2 giorniconsecutivi di degenza non verrà riconosciuto alcunindennizzo da parte di Poste Vita S.p.A. La base dicalcolo dei giorni di degenza è data dalla somma deipernottamenti effettuati, indipendentemente dall’orariodi accettazione e dimissione dall’Istituto di cura.

Art. 29 Rimborso spese mediche a seguito diinfortunioPoste Vita S.p.A. rimborserà, fino alla concorrenzadel massimale annuo assicurato indicato in polizzaalla voce garanzia “Rimborso spese mediche aseguito di infortunio”, esclusivamente le spese dicarattere sanitario direttamente conseguenti, esostenute per le attività di seguito indicate:a) rette di degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto

chirurgo, anestesista, materiale di intervento,diritti di sala operatoria, medicinali, durante ilricovero in Istituto di cura pubblico o privato;

b) intervento chirurgico anche ambulatoriale;c) visite mediche specialistiche e acquisto di

medicinali previste dal Prontuario dei farmaci;d) applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e

docce di immobilizzazione;e) artroscopia diagnostica ed operativa;f) analisi ed accertamenti diagnostici strumentali

anche specialistici quali, ad esempio: TAC(tomografia assiale computerizzata), ecografia,doppler, holter, scintigrafia, risonanza magneticanucleare;

g) accertamenti diagnostici di laboratorio, esamiclinici, immunologici, microscopici;

h) accertamenti diagnostici radiologici, radioscopie,radiografie, stratigrafie, angiografie;

i) terapie fisiche anche specialistiche quali adesempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia,trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia,massoterapia;

l) presidi ortopedici, limitatamente a: corsettiortopedici, protesi e tutori di funzione artisuperiori, inferiori e tronco, protesi oculari;

m) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti adeliminare danni estetici conseguenti all’infortuniodenunciato;

n) cure termali effettuate nei 90 giorni successiviall’infortunio denunciato;

o) trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dalluogo dell’infortunio all’Istituto di cura o posto dipronto soccorso.

Restano sempre escluse le spese dentarie diqualsiasi genere.L’operatività della presente garanzia è subordinata aun ricovero di almeno 3 giorni consecutivi o alriconoscimento di una Invalidità Permanentesuperiore al 3%, entrambi conseguenti ad infortunioindennizzabile a termini di Polizza. La presentegaranzia viene prestata con una franchigia del 10%con un minimo di Euro 200,00 di franchigia a caricodell’Assicurato per ogni sinistro, con la specificazioneche per sinistro, ai sensi del presente articolo, siintende l’intero ciclo di cura relativo allo stessoinfortunio.Il rimborso viene effettuato da Poste Vita S.p.A.previa presentazione, in originale, di apposita

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domanda, corredata dai documenti giustificativi,debitamente quietanzati (notule del medico, ricevutedel farmacista, conti dell’Istituto di cura ecc.) e dallacertificazione medica (ivi compresa l’eventualecartella clinica).Fermo quanto previsto nell’Art. 19, qualora l’Assicuratoabbia presentato a terzi l’originale delle notule,distinte ovvero ricevute per ottenerne il rimborso,Poste Vita S.p.A. effettua il pagamento di quantodovuto a termini della presente garanzia dietropresentazione di copia della certificazione dellespese effettivamente sostenute al netto di quanto acarico dei predetti terzi.Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengonoeseguiti in Italia al cambio medio del mese in cui laspesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavatodalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi. A seguitodi richiesta scritta dell’Assicurato, Poste Vita S.p.A.restituirà i predetti documenti originali, previaapposizione sugli stessi della data di liquidazione edell’importo liquidato.

Art. 30 Diaria da gessoIn caso di infortunio indennizzabile ai termini indicatiin polizza che determini ingessatura, conseguente afrattura o lesione di capsula legamentosa, entrambecomprovate da referto radiologico, Poste Vita S.p.A.corrisponderà all’Assicurato l’indennità giornalieraprevista dal piano di copertura applicabile.L’indennizzo viene corrisposto per un massimo di 30giorni per evento.La garanzia si intende inoltre estesa anche aiseguenti casi in cui non sia possibile applicarel’ingessatura:- frattura del bacino o dell’anca;- frattura cranica;- frattura di almeno 6 costole;- frattura della colonna vertebrale.Indipendentemente dal numero degli infortuniverificatisi nel corso dell’annualità assicurativa, il numero massimo dei giorni di diaria liquidabili nonpotrà comunque essere superiore a 100 giorni peranno. Ai fini del pagamento della diaria, il giorno diapplicazione della gessatura e quello della rimozionesono congiuntamente considerati come un sologiorno. L’indennità giornaliera da gesso non è cumulabile conquella da ricovero. In caso di ricovero con applicazionedi ingessatura Poste Vita S.p.A. corrisponderà solo ladiaria di importo più elevato.I giorni di ricovero con ingessatura vanno in ogni casoa ridurre i limiti di 30 giorni per evento ed i 100 giorni peranno previsti dalla presente garanzia.

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Art. 31 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativiIn caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, conl’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e dellecause che lo hanno determinato, corredata di certificatomedico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giornidall’infortunio o dal momento in cui il Contraente,l’Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto lapossibilità, utilizzando l’apposito modulo di denunciaqui allegato predisposto da Poste Vita S.p.A.

La denuncia deve essere inviata, tramiteRaccomandata A.R. compilando il Modulo didenuncia sinistro allegato a:

(a) Casella Postale “Poste Vita S.p.A.“ c/o Europ Assistance Service S.p.A.Ufficio Liquidazione Sinistri Infortuni Poste Vita S.p.A.Piazza Trento, 8 - 20135 Milano;

ovvero

(b) al diverso indirizzo comunicato da Poste VitaS.p.A. mediante lettera Raccomandata con A.R.

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denunciadel sinistro può comportare la perdita totale oparziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art.1915 del Codice Civile.Successivamente l’Assicurato deve inviaretempestivamente al medesimo indirizzo, fino aguarigione avvenuta, i certificati medici sul decorsodelle lesioni. Quando l’infortunio abbia cagionato la mortedell’Assicurato o quando questa sopravvenga duranteil periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiaridovranno darne tempestivo avviso a Poste Vita S.p.A.L’Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari,devono consentire a Poste Vita S.p.A. o alle personeindicate da Poste Vita S.p.A. le indagini, le perizie, levalutazioni e gli accertamenti necessari ovveroritenuti opportuni dalla medesima Poste Vita S.p.A.,a tal fine sciogliendo dall’eventuale segretoprofessionale gli incaricati delle predette attività.

Art. 32 Minorazioni preesistenti e criteri diindennizzabilitàPoste Vita S.p.A. corrisponde l’indennizzo per leconseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio chesiano indipendenti da condizioni fisiche opatologiche preesistenti o sopravvenute; pertantol’influenza che l’infortunio può aver esercitato su talicondizioni, come pure il pregiudizio che essepossono portare all’esito delle lesioni prodottedall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi

non indennizzabili.Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difettofisico, l’indennizzo per Invalidità Permanente è liquidatoper le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortuniocome se esso avesse colpito una persona fisicamenteintegra, senza riguardo al maggior pregiudizioderivante dalle condizioni preesistenti.

Art. 33 Collegio medicoIn caso di controversie mediche sulla naturadell’evento o sulla misura dell’indennità dacorrispondere all’Assicurato, nonché sui criteri diliquidazione contrattualmente stabiliti, le partipotranno concordare di conferire per iscritto unapposito mandato irrevocabile per la decisione di taliquestioni ad un Collegio di tre medici, nominati unoper parte ed il terzo di comune accordo fra le partiovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso didisaccordo la nomina del terzo medico potrà essererichiesta dalla parte più diligente, al Presidente delConsiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nellacittà o nella provincia dove si riunisce il Collegiomedico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sededi Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo diresidenza dell’Assicurato. Ciascuna delle partisostiene le proprie spese e remunera il medico daessa designato, contribuendo per la metà dellespese e competenze per il terzo medico, esclusaogni solidarietà. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove neriscontri l’opportunità, l’accertamento definitivodell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dalCollegio stesso, nel qual caso il Collegio può intantoconcedere una provvisionale sull’indennizzo.Le decisioni del Collegio medico sono prese amaggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità dilegge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno deimedici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le partirinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casidi violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.I risultati delle operazioni peritali del Collegio medicodevono essere raccolti in apposito verbale da redigersiin doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Art. 34 Rinuncia al diritto di rivalsa Poste Vita S.p.A. rinuncia, a favore dell’Assicurato odei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previstodall’Art. 1916 del codice civile verso i terziresponsabili dell’infortunio.

Norme relative ai sinistri

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In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno2003 n° 196 (di seguito denominato Codice) Lainformiamo sul trattamento dei Suoi dati personalie degli Assicurati e sui diritti connessi(1).

Trattamento dei dati personali per finalitàassicurativa

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativirichiesti o previsti a Suo favore o degli Assicuratila nostra Società deve disporre di dati personaliche riguardano Lei e gli Assicurati - dati raccoltipresso di Lei o presso altri soggetti(2) e/o datiche devono essere forniti da Lei o da terzi perobblighi di Legge(3) - e deve trattarli al fine didare esecuzione agli obblighi derivanti da questocontratto, in adempimento di specifici obblighi dilegge o regolamentari o della normativa europeaovvero per finalità assicurativa(4), secondo leordinarie e molteplici attività e modalità operativedell’assicurazione.

Trattamento dei dati personali per ricerche dimercato e/o finalità promozionali

Inoltre, previo Suo esplicito consenso, alcuni deidati personali raccolti saranno trattati al fine dirilevare la qualità dei servizi o i bisogni dellaclientela, effettuare ricerche di mercato e indaginistatistiche, nonché di svolgere attività promozionalidi servizi e/o prodotti propri.Precisiamo che il consenso è, in questo caso, deltutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto nonprodurrà alcun effetto circa la fornitura dei servizie/o prodotti assicurativi indicati nella presenteinformativa. Pertanto, secondo che Lei sia o nonsia interessato alle opportunità sopra illustrate,può liberamente concedere o negare il consensoper la suddetta utilizzazione dei dati nello spazioad esso dedicato del modulo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali o degli Assicurati sonotrattati, in particolare per il servizio di liquidazionedei sinistri, la fornitura dei prodotti e delleinformazioni da Lei richieste, mediante l’ausilio distrumenti elettronici o anche senza tale ausilio.Per il caso della valutazione della qualità deiservizi, ricerche di mercato ed indaginistatistiche, sempre che a ciò acconsenta, anchemediante l’uso di fax, del telefono anchecellulare, della posta elettronica o di altretecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suoconsenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolarenell’ambito del servizio di liquidazione danni cheriguardano Lei o gli Assicurati abbiamo necessità ditrattare anche dati “sensibili”(5), come ad esempionel caso di perizie mediche. Le chiediamo diesprimere il Suo consenso per il trattamento di talidati per queste specifiche finalità.Il conferimento dei Suoi dati personali e degliAssicurati non è obbligatorio per legge, tuttaviasenza i Suoi dati e degli Assicurati non potremmofornire i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o inparte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.Alcuni dati viceversa devono essere comunicati daLei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede adesempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoio degli Assicurati dati devono da noi esserecomunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismipubblici, quali Isvap - Casellario Centrale Infortuni -UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori diAssicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché – in casodi richiesta – all’Autorità Giudiziaria e alle Forzedell’Ordine.

Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate,i dati, secondo i casi, possono o debbono esserecomunicati:a soggetti che operano in qualità di titolari autonomidel trattamento, anche in virtù di obblighi di legge odi regolamento e ad altri soggetti appartenenti alsettore assicurativo o correlati con funzionemeramente organizzativa o aventi natura pubblicache operano - in Italia o all’estero - come soggettitutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”(6);a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostroconto - compiti di natura tecnica od organizzativa,alcuni di questi operanti anche all’estero, in qualità di“responsabile” o “incaricato” del trattamento dei dati. Si tratta per quest’ultimi, in modo particolare, disoggetti facenti parte del Gruppo Poste Italiane,della società Poste Vita S.p.A. e della catenadistributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori diassicurazione e riassicurazione ed altri canali diacquisizione di contratti di assicurazione; consulentitecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarieper conto della Società, quali professionisti legali,periti e medici, società di servizi per ilquietanzamento; società di servizi a cui siano affidatila gestione, la liquidazione ed il pagamento deisinistri (indicate nel modulo-denuncia), tra cui

Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003

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centrale operativa di assistenza (indicata nelcontratto), società di consulenza per tutela giudiziaria(indicata nel contratto), clinica convenzionata (sceltadall’interessato); società di servizi informatici etelematici o di archiviazione; società di servizi postali(per trasmissione, imbustamento, trasporto esmistamento delle comunicazioni alla clientela)indicate sul plico postale; società di revisione e diconsulenza (indicata negli atti di bilancio); società diinformazione commerciale per rischi finanziari;società di servizi per il controllo delle frodi; società direcupero crediti. In aggiunta, qualora Lei acconsentaspecificamente, anche i soggetti terzi specializzatinelle attività di ricerche di mercato, rilevazione dellaqualità dei servizi o dei bisogni della clientela.In considerazione della complessità della nostraorganizzazione e della stretta interrelazione fra levarie funzioni aziendali, precisiamo infine che qualiresponsabili o incaricati del trattamento possonovenire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendentie/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvoltinel perseguimento delle finalità sopra indicatenell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformitàalle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantementeaggiornato e può conoscerlo agevolmente egratuitamente chiedendolo a:

Poste Vita S.p.A. Ufficio Privacy

Largo Virgilio Testa, 19 00144 Roma

tel. 06/549241 fax 06/54924203

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabiliin essere, nonché informazioni più dettagliate circa isoggetti che possono venire a conoscenza dei dati inqualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

Esercizio dei diritti

La informiamo infine che è previsto il dirittodell’interessato di conoscere in ogni momento qualisono i dati in nostro possesso e come essi vengonoutilizzati. E’ previsto anche il diritto per l’interessatodi farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento(7).Per l’esercizio dei diritti dell’interessato previsti dalCodice è possibile rivolgersi a:

Poste Vita S.p.A. Ufficio Privacy

Largo Virgilio Testa, 19 00144 Roma

tel. 06/549241 fax 06/54924203

il cui responsabile pro-tempore è anche responsabiledel trattamento.

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NOTE

1) Come previsto dall’art. 13 del Codice (decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che Lariguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risultiAssicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altrioperatori assicurativi (quali agenti, broker diassicurazione, Assicuratori ecc.); soggetti che, persoddisfare le Sue richieste (quali una coperturaassicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.),forniscono informazioni commerciali; organismiassociativi e consortili propri del settore asicurativo(v. nota 5, quarto e quinto trattino); altri soggettipubblici (v. nota 5, sesto e settimo trattino).

3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro ilriciclaggio.

4) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente,tenuto conto anche della raccomandazione delConsiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati sianotrattati per: predisposizione e stipulazione di polizzeassicurative; raccolta dei premi; liquidazione deisinistri o pagamento di altre prestazioni;riassicurazione; coassicurazione; prevenzione eindividuazione delle frodi assicurative e relativeazioni legali; costituzione, esercizio o difesa deidiritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specificiobblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovimercati assicurativi; gestione e controllo interno;attività statistiche.

5) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato disalute, a malattie ed infortuni.

6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i datipossono essere trattati o comunicati da taluni deiseguenti soggetti:- assicuratori, coassicuratori (indicati nel

contratto) e riassicuratori; agenti, sub-agenti,mediatori di assicurazione e di riassicurazione,produttori, ed altri canali di acquisizione dicontratti di assicurazione;

- banche e intermediari finanziari; - professionisti legali;- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese

assicuratrici, per la raccolta, elaborazione ereciproco scambio con le imprese assicuratrici,alle quali i dati possono essere comunicati, dielementi, notizie e dati strumentali all’eserciziodell’attività assicurativa e alla tutela dei dirittidell’industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settoreassicurativo - che operano in reciproco scambiocon tutte le imprese di assicurazioneconsorziate, alle quali i dati possono esserecomunicati -, quali: Consorzio Italiano perl’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, perla valutazione dei rischi vita tarati, perl’acquisizione di dati relativi ad assicurati eassicurandi e il reciproco scambio degli stessidati con le imprese assicuratrici consorziate, alle

quali i dati possono essere comunicati, perfinalità strettamente connesse con l’assunzionedei rischi vita tarati nonché per la riassicurazionein forma consortile dei medesimi rischi, per latutela de i diritti dell’industria assicurativa nelsettore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degliHandicappati, per la valutazione dei rischi vita disoggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi AssicurativiPubblici, la quale, in base alle specifichenormative, gestisce lo stralcio del Contoconsortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per levittime della strada, il Fondo di garanzia per levittime della caccia, gli aspetti amministrativi delFondo di solidarietà per le vittime dell’estorsionee altri Consorzi costituiti o da costituire, lariassicurazione dei rischi agricoli, le quote dellecessioni legali delle assicurazioni vita;commissari liquidatori di imprese diassicurazione poste in liquidazione coattaamministrativa (provvedimenti pubblicati nellaGazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegniprecedentemente assunti e la liquidazione deisinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulleAssicurazioni Private e di Interesse Collettivo, aisensi della legge 12 agosto1982, n. 576, e dellalegge 26 maggio 2000, n. 137;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italianodei Cambi, ai sensi della normativaantiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6febbraio 1980, n. 15, così come sostituitodall’Art. 2 della legge 15 luglio 1991 n. 197;Casellario Centrale Infortuni, ai sensi deldecreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;CONSOB - Commissione Nazionale per leSocietà e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno1974, n. 216; COVIP - Commissione divigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell’art. 17del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;Ministero del lavoro e della previdenza sociale,ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazionisociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGIecc.; Ministero dell’economia e delle finanze -Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forzedell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.);altri soggetti o banche dati nei confronti deiquali la comunicazione dei dati è obbligatoria.L’elenco completo e aggiornato dei soggetti èdisponibile gratuitamente chiedendolo alServizio indicato in informativa.

7) Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del Codice inmateria di protezione dei dati personali. Lacancellazione e il blocco riguardano i dati trattati inviolazione di legge. Per l’integrazione occorrevantare un interesse. Il diritto di opposizione puòessere sempre esercitato nei riguardi del materialecommerciale e pubblicitario, della vendita diretta odelle ricerche di mercato. Negli altri casil’opposizione presuppone un motivo legittimo.

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Nell’ipotesi che Lei subisca un infortunio, indennizzabilea termini di polizza, La invitiamo a seguire le seguentiindicazioni per rendere più agevoli e tempestive leoperazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.Le consigliamo di fotocopiare il “Modulo di DenunciaSinistro” riportato a pag. 19 e di utilizzare un Moduloper denunciare ogni singolo sinistro. Detto Modulodovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile inogni sua parte e sottoscritto a cura dell’Assicurato (odei Beneficiari), facendo particolare attenzione allesezioni “Dati del Contraente” e “Dati dell’Assicuratoche ha subito l’infortunio”.

Nella sezione “Dati relativi all’infortunio” indichicon una crocetta la casella relativa alla tipologia diinfortunio che intende denunciare, descrivendo nelmodo più dettagliato e completo possibile:- le cause;- le circostanze;- le conseguenze dell’infortunio;senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alladata, ora e luogo di accadimento dell’infortunio.

Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito,entro 15 giorni dalla data di accadimentodell’infortunio, con Raccomandata A.R. a:

(a) Casella Postale “Poste Vita S.p.A.” c/o Europ Assistance Service S.p.A.Ufficio Liquidazione Sinistri Infortuni Poste Vita S.p.A.Piazza Trento 8 – 20135 Milano

ovvero

(b) al diverso indirizzo comunicato da Poste VitaS.p.A. mediante lettera Raccomandata con A.R.

E’ considerata come data di denuncia sinistro la datadi spedizione della denuncia attestata dal timbrodell’Ufficio Postale.

Contestualmente all’invio del suddetto Modulo osuccessivamente, non appena disponibile, vatrasmesso anche il Certificato del pronto soccorso oanaloga certificazione medica se l’infortunio harichiesto un intervento di primo soccorso.Inoltre, in funzione del tipo di richiesta di indennizzo,bisogna inviare i seguenti documenti:

A) Diaria da Ricovero1. Copia conforme all’originale della cartella clinica

dalla quale risultino il periodo di degenza e ladiagnosi relativa al ricovero.

B) Invalidità Permanente1. Certificato di pronto soccorso o analoga certificazione.2. Documentazione relativa a visite specialistiche

e/o diagnostiche effettuate successivamenteall’infortunio e comprovanti l’evoluzione dello stesso.

3. Successivamente certificato medico che attesti lastabilizzazione dei postumi invalidanti.

C) Rimborso Spese Mediche1. Documenti giustificativi, debitamente quietanzati

(notule del medico, ricevute del farmacista, contidell’ospedale o clinica ecc.) e dalla certificazionemedica (ivi compresa l’eventuale copia conformedella cartella clinica).

D) Morte1. Certificato di morte in originale.2. Copia conforme all’originale del referto dell’Autorità di

Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possanorilevare le precise circostanze del decesso.

3. Certificato di Atto Notorio in originale o, in caso dieredi testamentari, copia autenticata del testamentoe, in caso di eredi minori, autorizzazione del GiudiceTutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte delTutore.

E) Diaria da Gesso1. Certificato dell’Istituto di cura con diagnosi e

attestazione dell’applicazione dell’ingessaturae della sua rimozione.

2. Documentazione radiologica.

Poste Vita S.p.A. si riserva la facoltà di richiedereeventuale ulteriore documentazione necessaria allavalutazione del sinistro (ad esempio per il caso diMorte da infortunio: copia del referto autoptico, copiaconforme all’originale della cartella clinica completanel caso in cui sia stato necessario il ricovero inospedale, ecc…) e alla corretta identificazionedell’avente diritto.

I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sulconto BancoPosta, Libretto di Risparmio Postale,ovvero con assegno postale intestato all’avente diritto.A tal fine le ricordiamo di compilare con esattezza icampi relativi alla modalità di pagamento prescelta e,nel caso, agli estremi del conto BancoPosta o delLibretto di Risparmio Postale sul quale si vuole ricevereil pagamento dell’indennizzo.

Leggere attentamente la sottostante informativa privacyprima di compilare il Modulo di Denuncia Sinistro.

Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro

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INFORMATIVA PRIVACY RELATIVAMENTEALL’ATTIVITÀ LIQUIDAZIONE SINISTRI (1)

Finalità del trattamento dei dati personaliI dati personali forniti mediante la compilazione delpresente “Modulo di Denuncia Sinistro” o da altrisoggetti (2) sono trattati al fine di:dare esecuzione al contratto assicurativo e più ingenerale per finalità assicurativa (3), in particolare perprocedere all’attività di liquidazione dei sinistri;adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento odella normativa europea connesso all’esecuzionedel contratto assicurativo;rilevare la qualità dei servizi o i bisogni dellaclientela, effettuare ricerche di mercato e indaginistatistiche, nonché svolgere attività promozionali diservizi e/o prodotti propri.

Modalità del trattamento dei dati personaliI Suoi dati personali sono trattati, in particolare per ilservizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura deiprodotti e delle informazioni da Lei richieste,mediante l’ausilio di strumenti elettronici o anchesenza tale ausilio. Per il caso della valutazione dellaqualità dei servizi, ricerche di mercato ed indaginistatistiche, anche mediante l’uso di fax, del telefonoanche cellulare, della posta elettronica o di altretecniche di comunicazione a distanza.

Natura del conferimento dei dati personali, Suoconsenso ed eventuali conseguenze di un rifiutoPer la fornitura di servizi assicurativi ed in particolarenell’ambito del servizio di liquidazione danni che Lariguardano abbiamo necessità di trattare anche dati“sensibili”(4), come ad esempio nel caso di periziemediche. Le chiediamo di esprimere il consenso peril trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.Il conferimento dei Suoi dati personali non èobbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi datinon potremmo fornirLe i servizi e i prodottiassicurativi in tutto o in parte ovvero procederealla liquidazione del sinistro.Alcuni dati viceversa devono essere comunicati daLei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede adesempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoidati devono da noi essere comunicati, per obbligo dilegge, ad enti e organismi pubblici, quali Isvap -Casellario Centrale Infortuni - UIC - MotorizzazioneCivile - Enti Gestori di Assicurazioni SocialiObbligatorie, nonché – in caso di richiesta –all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.Solamente qualora Lei acconsenta specificamente, idati che Lei ci invierà, o da noi detenuti, sarannoutilizzati dalla nostra Società per le finalità ulterioriindicate (rilevazione qualità dei servizi, ricerche dimercato e indagini statistiche con le modalitàindicate).

Comunicazione dei dati a soggetti terziPer le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebberoessere comunicati a soggetti che operano in qualitàdi titolari autonomi del trattamento per finalitàassicurativa, anche in virtù di obblighi di legge,ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono -per nostro conto - compiti di natura tecnica odorganizzativa, alcuni di questi anche all’estero, inqualità di “responsabile” o “incaricato” deltrattamento dei dati. Si tratta in modo particolare di soggetti facenti partedel Gruppo Poste Italiane, della società Poste VitaS.p.A. e della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazioneed altri canali di acquisizione di contratti diassicurazione; consulenti tecnici ed altri soggettiche svolgono attività ausiliarie per conto dellaSocietà, quali professionisti legali, periti e medici,società di servizi per il quietanzamento, società diservizi cui sono affidate la gestione, la liquidazionee il pagamento dei sinistri, centrali operative diassistenza e società di consulenza per la tutelagiudiziaria, cliniche convenzionate, società di serviziinformatici e telematici o di archiviazione dati;società di servizi postali indicate nel plico postale;società di revisione e di consulenza; società diinformazione commerciale per rischi finanziari,società di servizi per il controllo delle frodi, società direcupero crediti. In aggiunta, qualora Leiacconsenta specificamente, anche i soggetti terzispecializzati nelle attività di ricerche di mercato,rilevazione della qualità dei servizi o dei bisognidella clientela.In considerazione della complessità della nostraorganizzazione e della stretta interrelazione fra levarie funzioni aziendali, Le precisiamo infine chequali responsabili o incaricati del trattamentopossono venire a conoscenza dei dati tutti i nostridipendenti e/o collaboratori di volta in voltainteressati o coinvolti nel perseguimento dellefinalità sopra indicate nell’ambito delle rispettivemansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute. L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantementeaggiornato e può conoscerlo agevolmente egratuitamente chiedendolo a:

Poste Vita S.p.A. Ufficio Privacy

Largo Virgilio Testa, 19 00144 Roma

tel. 06/549241 fax 06/54924203

ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabiliin essere, nonché informazioni più dettagliate circa isoggetti che possono venire a conoscenza dei datiin qualità di incaricati. I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

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Esercizio dei dirittiLa informiamo inoltre che Lei ha il diritto diconoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati innostro possesso e come essi vengono utilizzati. Haanche il diritto di farli aggiornare, integrare,rettificare o cancellare, chiederne il blocco edopporsi al loro trattamento(5).

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a

Poste Vita S.p.A. Ufficio Privacy

Largo Virgilio Testa, 19 00144 Roma

tel. 06/549241 fax 06/54924203

il cui responsabile pro-tempore è ancheresponsabile del trattamento.Responsabile del trattamento dei dati personali,relativamente alla gestione e liquidazione deisinistri, è Europ Assistance Service S.p.A, PiazzaTrento, 8 - 20135 Milano.

La ringraziamo per la Sua attenzione ecollaborazione ricordandoLe che un moduloincompleto, non firmato o, nei casi previsti, nonaccompagnato dalla documentazione sopra descrittanon potrà dare luogo all’avvio della istruttoria diliquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni divalutazione e conseguentemente di indennizzo deldanno subito.

Maggiori informazioni relative le modalità didenuncia del sinistro possono essere richiestechiamando il numero verde 800.316.181 di PosteVita S.p.A.

(1) Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali ( D. Lgs. N. 196/2003 )(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono all’ azienda informazioni

commerciali, finanziarie, professionali, etc.(3) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9,

che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri opagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azionilegali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisidi nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(4) Sono considerati sensibili i dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni.(5) Questi diritti sono previsti dall’ art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i

dati trattati in violazione di legge. Per l’ integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitatonei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi l’ opposizionepresuppone un motivo legittimo.

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Da spedire a mezzo Raccomandata A.R. a:

Dati del ContraenteCognome ................................................................................Nome ............................................................Numero di polizza ..................................................................Data di nascita (gg/mm/aa) ..........................Luogo di nascita ....................................................................................................................Sesso qM qFCodice Fiscale Recapito telefonico ................................................

Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunioCognome ................................................................................Nome ............................................................Data di nascita (gg/mm/aa) .......................... Luogo di nascita ............................................Sesso qM qFIndirizzo ........................................................ C.A.P. .............. Comune.................................. Prov. ............Codice Fiscale Recapito telefonico ................................................

Dati relativi all’infortunio (barrare con “x” il caso che interessa):Diaria da ricovero q Invalidità permanente q Rimborso Spese Mediche qMorte q Diaria da gesso qData accadimento (gg/mm/aa) .......................... Ora .............. Luogo dell’infortunio ....................................Descrizione causa e circostanze dell’infortunio ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Descrizione conseguenze immediate ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):q Accredito su C/C BancoPosta N° .................................................... ABI 07601 CAB ......................q Accredito su libretto postale (Libretto N° ........................................................................)q Assegno postale (Indicare se recapitare c/o domicilio oppure c/o Ufficio Postale) ................................

Data..................................................

Firma dell’Assicurato (o di chi ne esercita la potestà in caso di minore) ......................................................

I documenti da inoltrare in caso di sinistro sono indicati nella “Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro” allegataalle Condizioni Generali di Assicurazione. Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.316.181 di Poste Vita S.p.A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILIPreso atto dell’Informativa privacy contenuta all’interno della guida alla compilazione del presente modulo e parte integrante delle Condizioni Generali diAssicurazione Mod. 0213 Edizione 22/05/2007:

1) acconsento al trattamento dei miei dati personali sensibili per la gestione e liquidazione del sinistro denunciato; funzionale alla conclusione edesecuzione del rapporto con Poste Vita S.p.A.

Firma dell’Assicurato ............................................................................................

2) acconsento all’utilizzazione dei miei dati personali per finalità promozionali e per la valutazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato ed indaginistatistiche, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

q Si q No Firma dell’Assicurato ............................................................................................

Postapersona Infortuni Modulo di Denuncia Sinistro

MODULO DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

ovvero(a) Casella Postale (b) al diverso indirizzo comunicato da Poste Vita S.p.A.

“Poste Vita S.p.A.” c/o Europ Assistance Service S.p.A. mediante lettera Raccomandata con A.R.Ufficio Liquidazione Sinistri Infortuni Poste Vita S.p.A. Piazza Trento 8 – 20135 Milano

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Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell’Art. 58, può esseredichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso in operazioni bellichealle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia alseguito di essi, o alle quali si è comunque trovatopresente, senza che si abbiano più notizie di lui, esono trascorsi due anni dall’entrata in vigore deltrattato di pace o, in mancanza di questo, tre annidalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità; 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dalnemico, o da questo internato o comunquetrasportato in paese straniero, e sono trascorsi dueanni dall’entrata in vigore del trattato di pace, o, inmancanza di questo, tre anni dalla fine dell’anno incui sono cessate le ostilità, senza che si siano avutenotizie di lui dopo l’entrata in vigore del trattato dipace ovvero dopo la cessazione delle ostilità; 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio enon si hanno più notizie di lui, dopo due anni dalgiorno dell’infortunio o, se il giorno non è conosciuto,dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure ilmese è conosciuto, dalla fine dell’anno in cuil’infortunio è avvenuto.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione dimorte presunta La dichiarazione di morte presunta nei casi indicatidall’art. 60 può essere domandata quando non si èpotuto procedere agli accertamenti richiesti dallalegge per la compilazione dell’atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza deltribunale su istanza del pubblico ministero o di alcunadelle persone indicate nei capoversi dell’art. 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accoglierel’istanza di dichiarazione di morte presunta, puòdichiarare l’assenza dello scomparso.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o perconto di chi spettaSe l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per contodi chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighiderivanti dal contratto, salvi quelli che per loro naturanon possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e ilcontraente, anche se in possesso della polizza, non puòfarli valere senza espresso consenso dell’assicuratomedesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possonoopporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore edelle spese del contratto, il contraente ha privilegiosulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso

grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze condolo o colpa graveLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente,relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbedato il suo consenso o non lo avrebbe dato allemedesime condizioni se avesse conosciuto il vero statodelle cose, sono causa di annullamento del contrattoquando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contrattose, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciutol’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, nondichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo diassicurazione in corso al momento in cui ha domandatol’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per ilprimo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termineindicato dal comma precedente, egli non è tenuto apagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, ilcontratto è valido per quelle persone o per quelle cose allequali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senzadolo o colpa graveSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, ledichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa diannullamento del contratto, ma l’assicuratore puòrecedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioneda farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui haconosciuto l’inesattezza della dichiarazione o lareticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza delladichiarazione o la reticenza sia conosciutadall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiaratodi recedere dal contratto, la somma dovuta è ridottain proporzione della differenza tra il premioconvenuto e quello che sarebbe stato applicato se sifosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terziNelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, sequesti hanno conoscenza dell’inesattezza delledichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, siapplicano a favore dell’assicuratore le disposizionidegli artt. 1892 e 1893.

Art. 1898 Aggravamento del rischioIl contraente ha l’obbligo di dare immediato avvisoall’assicuratore dei mutamenti che aggravano ilrischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose

Testo degli articoli del Codice Civilerichiamati nelle Condizioni di Assicurazione

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fosse esistito e fosse stato conosciutodall’assicuratore al momento della conclusione delcontratto, l’assicuratore non avrebbe consentitol’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premiopiù elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandonecomunicazione per iscritto all’assicurato entro unmese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avutoin altro modo conoscenza dell’aggravamento delrischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato sel’aggravamento è tale che l’assicuratore nonavrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopoquindici giorni, se l’aggravamento del rischio è taleche per l’assicurazione sarebbe stato richiesto unpremio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo diassicurazione in corso al momento in cui ècomunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi itermini per la comunicazione e per l’efficacia delrecesso, l’assicuratore non risponde qualoral’aggravamento del rischio sia tale che egli nonavrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo statodi cose fosse esistito al momento del contratto;altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto delrapporto tra il premio stabilito nel contratto e quelloche sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosseesistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premioSe il contraente non paga il premio o la prima rata dipremio stabilita dal contratto, l’assicurazione restasospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui ilcontraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga ipremi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalleore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quellodella scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti ilcontratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, neltermine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la ratasono scaduti, non agisce per la riscossione;l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento delpremio relativo al periodo di assicurazione in corso eal rimborso delle spese. La presente norma non siapplica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratteseparatamente più assicurazioni presso diversiassicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte leassicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso,gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso atutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando

a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato puòchiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovutasecondo il rispettivo contratto, purché le sommecomplessivamente riscosse non superino l’ammontaredel danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regressocontro gli altri per la ripartizione proporzionale inragione delle indennità dovute secondo i rispettivicontratti. Se un assicuratore è insolvente, la suaquota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato,fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, neidiritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvoil caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se ildanno è causato dai figli, dagli affiliati, dagliascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicuratostabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore delpregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anchealle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro econtro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazioneIl diritto al pagamento delle rate di premio siprescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazionesi prescrivono in un anno e quelli derivanti dalcontratto di riassicurazione in due anni dal giorno incui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, iltermine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiestoil risarcimento all’assicurato o ha promosso contro diquesto l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta delterzo danneggiato o dell’azione da questo propostasospende il corso della prescrizione finché il credito deldanneggiato non sia divenuto liquido ed esigibileoppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.La disposizione del comma precedente si applicaall’azione del riassicurato verso il riassicuratore per ilpagamento dell’indennità.

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Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Lesione

Sordità completa di un orecchio

Sordità completa bilaterale

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio

Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi

Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)

Stenosi nasale assoluta unilaterale

Stenosi nasale assoluta bilaterale

Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa lafunzione masticatoria:a) con possibilità di applicazione di protesi efficace

b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace

Perdita di un rene con integrità del rene superstite

Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica

Per la perdita di un testicolo non si corrispondono indennità

Esiti di frattura della clavicola bene consolidata,senza limitazione deimovimenti del braccio

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto inposizione favorevole quando coesista immobilità della scapola

Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto inposizione favorevole con normale mobilità della scapola

Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale

b) per amputazione al terzo superiore

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio

Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano

Perdita di tutte le dita della mano

Perdita del pollice e del primo metacarpo

Perdita totale del pollice

Perdita totale dell'indice

Perdita totale del medio

Perdita totale dell'anulare

Perdita totale del mignolo

Perdita della falange ungueale del pollice

Perdita della falange ungueale dell'indice

Perdita della falange ungueale del medio

Perdita della falange ungueale dell'anulare

15%

60%

35%

40%

---

8%

18%

11%

30%

25%

15%

---

5%

50% 40%

40% 30%

85% 75%

80% 70%

75% 65%

70% 60%

65% 55%

35% 30%

28% 23%

15% 13%

12%

8%

12%

15% 12%

7% 6%

5%

3%

Indennità

a destra a sinistra

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Perdita della falange ungueale del mignolo

Perdita delle due ultime falangi dell'indice

Perdita delle due ultime falangi del medio

Perdita delle due ultime falangi dell'anulare

Perdita delle due ultime falangi del mignolo

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110o-75o:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi

Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa oquasi:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione

Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea

Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:

a) in semipronazione

b) in pronazione

c) in supinazione

Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizionefavorevole

Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale oamputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di unapparecchio di protesi

Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto

Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore,quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l 'applicazionedi un apparecchio articolato

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede

Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso

5%

11% 9%

8%

6%

8%

30% 25%

35% 30%

45% 40%

25% 20%

55% 50%

40% 35%

45% 40%

55% 50%

35% 30%

18% 15%

22% 18%

25% 22%

35% 30%

45%

80%

70%

65%

55%

50%

30%

16%

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

LesioneIndennità

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Note1. In caso di menomazione binoculare, si procede al

conglobamento delle valutazioni effettuate inciascun occhio.

2. La valutazione riferita all’acutezza visiva quale risultadopo la correzione ottica, sempre che la correzionestessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione èriferita al visus naturale.

3. Nei casi in cui la valutazione riferita all’acutezza visivaraggiunta con correzione, il grado di inabilitàpermanente, calcolato secondo le norme cheprecedono, viene aumentato in misura variabile da 2a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.

4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendol’altro normale, è valutato il 16% se si tratta diinfortunio agricolo.

5. In caso di afachia monolaterale:- con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%- con visus corretto di 7/10 18%- con visus corretto di 6/10 21%- con visus corretto di 5/10 24%- con visus corretto di 4/10 28%- con visus corretto di 3/10 32%- con visus corretto inferiore a 3/10 35%

6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzioneottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, siapplica la tabella di valutazione delle menomazionidell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per lacorrezione ottica e per la mancanza del potereaccomodativo.

Perdita totale del solo alluce

Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcunaindennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto èvalutato il

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio

Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri enon oltrepassi i cinque centimetri

Perdita totale della voce

7%

3%

35%

20%

11%

35%

1/10 9/10 1% 2%

2/10 8/10 3% 6%

3/10 7/10 6% 12%

4/10 6/10 10% 19%

5/10 5/10 14% 26%

6/10 4/10 18% 34%

7/10 3/10 23% 42%

8/10 2/10 27% 50%

9/10 1/10 31% 58%

10/10 0 35% 65%

Altre menomazioni della facoltà visiva

Visus perduto Visus residuo Indennizzo dell’occhio conacutezza visiva minore

(occhio peggiore)

Indennizzo dell’occhio conacutezza visiva maggiore

(occhio migliore)

Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

LesioneIndennità

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La pagina 25 è rappresentata dal documento di polizza che forma parte integrante del presente fascicolo.

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Mod

. 02

35

Ed.

Ago

sto

2007

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