Assicurazione Tutela Legale per le imprese e la libera ... · relazione alla ristrutturazione...

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Mod_AP_v10_Ed01/2019 DIP Danni Pag. 1 di 2 Assicurazione Tutela Legale per le imprese e la libera professione Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 01/2019 Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Prodotto: “ARAG Tutela Legale Impresa v.10” Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati. Ci sono limiti alla copertura? ! Opzione Decidi Tu! prevista su espressa richiesta del contraente prevede che le spese legali sostenute per la fase giudiziale siano liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto. ! E’ prevista una carenza di 90 giorni per le vertenze contrattuali, periodo durante il quale la polizza non opera per questo tipo di vertenze. ! Per la Difesa Penale dolosa la Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 in base al massimale acquistato, in attesa della definizione del giudizio. L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei limiti di copertura è nelle condizioni di assicurazione. Che cosa è assicurato? LINEA CLASSIC Difesa penale dolosa e colposa Chiamata in causa della Compagnia RC (solo se contraente libero professionista) LINEA TOP In aggiunta a quanto previsto dalla Linea Classic, vengono inoltre coperte: Vertenze contrattuali con fornitori Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto Vertenze contrattuali con fornitori e di lavoro Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi Chiamata in causa della Compagnia di RC e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali Difesa avverso provvedimenti disciplinari (solo se contraente libero professionista) Consulenza telefonica ARAGTEL LINEA PREMIUM Alcune prestazioni della Linea Top vengono garantite : - per 1 sinistro stragiudiziale - e 1 sinistro giudiziale con valore in lite superiore a € 5.000 insorti in ciascun anno assicurativo. La polizza prevede i seguenti massimali per sinistro: € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000. La Linea Top per alcune prestazioni prevede il massimale annuo di 80.000, € 90.000, € 100.000, € 120.000. Vertenze con i clienti (opzionale) Spese di resistenza (opzionale) Retroattività (opzionale) Opposizione a sanzioni amm.ve (opzionale) Riforma fiscale/ tributaria D. Lgs. 472/97 (opzionale) Vertenze con agenti e rappresentanti (opzionale) Amministratori, sindaci, revisori e organismo di vigilanza (opzionale) Responsabilità amministrativa (opzionale) Che cosa non è assicurato? diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente fatti dolosi delle persone assicurate prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività o professione (se contraente libero professionista); fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare; vertenze con la Società. L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.

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Assicurazione Tutela Legale per le imprese e la libera professione Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 01/2019 Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Prodotto: “ARAG Tutela Legale Impresa v.10”

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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati.

Ci sono limiti alla copertura?

! Opzione Decidi Tu! prevista su espressa richiesta del contraente prevede che le spese legali sostenute per la fase giudiziale siano liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto. ! E’ prevista una carenza di 90 giorni per le vertenze contrattuali, periodo durante il quale la polizza non opera per questo tipo di vertenze. ! Per la Difesa Penale dolosa la Società provvederà all’anticipo delle spese legali fino ad un massimo di € 5.000 / € 10.000 / € 15.000 in base al massimale acquistato, in attesa della definizione del giudizio.

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei

limiti di copertura è nelle condizioni di

assicurazione.

Che cosa è assicurato?

LINEA CLASSIC ✓ Difesa penale dolosa e colposa ✓ Chiamata in causa della Compagnia RC

(solo se contraente libero professionista) LINEA TOP In aggiunta a quanto previsto dalla Linea Classic, vengono inoltre coperte: ✓ Vertenze contrattuali con fornitori ✓ Vertenze in materia di locazione, diritto di

proprietà e altri diritti reali ✓ Vertenze contrattuali relative a contratti di

appalto/subappalto ✓ Vertenze contrattuali con fornitori e di

lavoro ✓ Richiesta di risarcimento danni a persone

e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi ✓ Chiamata in causa della Compagnia di RC

e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente

✓ Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali

✓ Difesa avverso provvedimenti disciplinari (solo se contraente libero professionista)

✓ Consulenza telefonica ARAGTEL LINEA PREMIUM Alcune prestazioni della Linea Top vengono garantite : - per 1 sinistro stragiudiziale - e 1 sinistro giudiziale con valore in lite

superiore a € 5.000 insorti in ciascun anno assicurativo.

La polizza prevede i seguenti massimali per sinistro: € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000. La Linea Top per alcune prestazioni prevede il massimale annuo di € 80.000, € 90.000, € 100.000, € 120.000.

Vertenze con i clienti (opzionale) Spese di resistenza (opzionale) Retroattività (opzionale) Opposizione a sanzioni amm.ve (opzionale) Riforma fiscale/ tributaria D. Lgs. 472/97 (opzionale) Vertenze con agenti e rappresentanti (opzionale) Amministratori, sindaci, revisori e organismo di vigilanza (opzionale) Responsabilità amministrativa (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust

compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente

fatti dolosi delle persone assicurate prestazioni di servizi o forniture di beni

effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività o professione (se contraente libero professionista);

fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;

vertenze con la Società. L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle esclusioni è nelle condizioni di assicurazione.

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Dove vale la copertura?

✓ L’assicurazione ti copre per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: - in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la

richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale

avanzate da terzi;

- nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di

Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in

relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e

altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei

fornitori di beni e servizi per il Contraente;

- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali

con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria e per l’impugnazione delle

delibere condominiali e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari. Per le vertenze contrattuali con i clienti

è possibile estendere la validità territoriale a Unione Europea e Svizzera.

✓ Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all’utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein ✓ L’Assicurazione non ti copre invece per i casi assicurativi che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.

Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Puoi pagare il premio tramite Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non

trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante, Carte di credito e di debito.

Che obblighi ho?

• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio

e gli eventuali accessori sono stati corrisposti; in caso diverso è coperto dalle ore 24 del giorno in cui si

effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.

Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.

Come posso disdire la polizza?

Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100

Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma

scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un

preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411 - Fax: 045 8290449. Sito internet: www.arag.it - E-mail: [email protected] - PEC: [email protected] Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Le informazioni che seguono sono inerenti all’ultimo bilancio di ARAG SE approvato relativo all’esercizio 2017. Il patrimonio netto della Società, calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa regolamentare vigente in Germania, ammonta a 439 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 100 milioni di euro e Riserve Patrimoniali 307 milioni di euro. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa (https://www.arag.de/service/infos-und-news/blaetterkataloge/?catalog= arag-se-en-sfcr-2017). L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità ammonta a 356 milioni di Euro, l’importo del requisito patrimoniale minimo ammonta a 160 milioni di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura ammonta a 1.175 milioni di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2017, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è pari a 329,90%. Tale indice è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell’opzione e modalità di esercizio)

Opzione Decidi Tu!

L’opzione è applicabile a tutte le linee di prodotto e prevede una riduzione del 20% sul premio lordo di polizza comprensivo delle condizioni aggiuntive. Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20%, con un minimo di € 1.000 e con un massimo di € 2.500. Qualora l’assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell’opzione e modalità di esercizio)

Vertenze clienti compreso recupero crediti

La garanzia copre le spese legali e peritali per le vertenze con i clienti, compresi i casi di recupero crediti.

Assicurazione Tutela Legale per le imprese e la libera professione Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: “ARAG Tutela Legale Impresa v.10”

Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 01/2019

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Vertenze clienti escluso recupero crediti

La garanzia copre le spese legali e peritali per le vertenze con i clienti, esclusi i casi di recupero crediti.

Vertenze stragiudiziali clienti compreso il recupero crediti

La garanzia copre le spese legali e peritali per le vertenze con i clienti solo in fase stragiudiziale, compresi i casi di recupero crediti.

Spese di resistenza extracontrattuali e contrattuali

La garanzia copre le spese legali e peritali per resistere alle richieste di risarcimento di terzi.

Spese di resistenza extracontrattuali

La garanzia copre le spese legali e peritali per resistere alle richieste di risarcimento di terzi di natura extracontrattuale.

Retroattività La garanzia copre le spese legali e peritali per la difesa penale per fatti precontrattuali.

Opposizione a sanzioni amministrative

La garanzia copre le spese legali e peritali per opporsi a sanzioni amministrative.

Riforma fiscale e tributaria D. Lgs. 472/97

La garanzia copre le spese legali e peritali per opporsi a sanzioni amministrative.

Vertenze con agenti e rappresentanti

La garanzia copre le spese legali e peritali per le vertenze con agenti e rappresentanti.

Amministratori, sindaci, revisori e organismo di vigilanza

La garanzia copre le spese legali e peritali per la difesa penale e la richiesta di risarcimento danni dei soggetti assicurati.

Responsabilità amministrativa

La garanzia copre le spese legali e peritali per la difesa per responsabilità amministrativa.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP le prestazioni non sono valide per sinistri relativi: • al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; • alla materia fiscale o amministrativa; • a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di

vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; • ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad

eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; • a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo

stato di allarme; • alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che

viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; • a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; • alla compravendita o alla permuta di immobili; • ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione alla costruzione ex novo degli

edifici compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia;

• alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;

• all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; • a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso

terzi; • all’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; • all’esercizio della professione medica e di operatore sanitario;

• a contratti di agenzia, rappresentanza, mandato, a rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o a rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI;

• all’adesione ad azioni di classe (class action);

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Rischi esclusi

• alla difesa penale per abuso di minori. In caso di acquisto della Condizione Aggiuntiva “Amministratori, sindaci, revisori e organismo di vigilanza” le prestazioni non operano inoltre nei seguenti casi: • se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da

immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione,

o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non

essere a conoscenza dell'omissione da parte dei terzi obbligati di quanto disposto dal D.lgs. 209/05

e successive modifiche;

• violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze

stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;

• per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti

di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura. Nel Pacchetto sicurezza la prestazione opera per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250. Condizione aggiuntiva Responsabilità amministrativa. La Società anticiperà al contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000 in attesa della definizione del giudizio. Nella Linea Premium alcune prestazioni vengono garantite per: • 1 sinistro stragiudiziale insorto in ciascun anno assicurativo; • 1 sinistro giudiziale insorto in ciascun anno assicurativo qualora abbia un valore in lite superiore a € 5.000. Nella Linea Top le prestazioni relative a: • Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte • Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia • Vertenze individuali di lavoro vengono garantite, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati, nel limite del massimale annuo corrispondente al relativo massimale per sinistro acquistato.

Nella Linea Top la prestazione Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte opera con un valore in lite sia superiore a € 200. Le condizioni aggiuntive Vertenze con i clienti operano, sulla base dell’opzione acquistata, per un numero limitato di sinistri insorti in ciascun anno assicurativo:

• 5 sinistri stragiudiziali, di cui 1 anche in fase giudiziale

• 10 sinistri stragiudiziali, di cui 2 anche in fase giudiziale

• 15 sinistri stragiudiziali, di cui 3 anche in fase giudiziale

• 5 o 10 sinistri solo in fase stragiudiziale. La fase giudiziale è garantita solo per i sinistri con un valore in lite superiore a € 500. La prestazione Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate opera con il limite di € 10.000 per sinistro. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria (Condizione aggiuntiva Opposizione a sanzioni amministrative), la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. L’assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?

Denuncia di sinistro: L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti

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Cosa fare in caso di sinistro

derivanti dal contratto. L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella [email protected] o tramite posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail [email protected], il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR). La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.

Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da periti o legali che collaborano con la compagnia.

Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.

Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Obblighi dell’impresa

ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto.

Quando e come devo pagare?

Premio

- Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente; il premio e il massimale possono essere indicizzati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma; il premio è adeguato con processo di regolazione del premio; il premio pagato per l’assicurazione è comprensivo dell’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo.

- Le modalità di frazionamento del premio e le relative condizioni economiche sono indicate nel DIP. - Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing.

Rimborso

Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l’obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

- Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; trascorsi 3 mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza.

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Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la

stipulazione

Non è previsto il diritto al ripensamento dopo la stipula.

Risoluzione

Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto. Il contratto si risolve di diritto

anche in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta

amministrativa dell’azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il Cliente è la persona giuridica o la persona fisica con partita IVA (ditta individuale) che esercita una attività di impresa

(Commercio, Artigianato e Industria, Servizi, Edilizia, Alberghi e villaggi turistici) o la Libera Professione.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte retrocessa in media dall’impresa di assicurazione agli intermediari, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’esercizio 2017, è pari al 23,39% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice

Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR, Fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: [email protected]. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante.

All’Autorità di vigilanza

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [email protected] . Info su: www.ivass.it Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami.

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.

Altri sistemi alternativi di

risoluzione delle controversie

La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di

operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il

contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in

merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;

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Mod_AP_v10_Ed01/2019 DIP Aggiuntivo Danni Pag. 6 di 6

- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d.

HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO

MEDESIMO.

ARAG mette a disposizione dei propri clienti un’area riservata del proprio sito web destinata ALLA SOLA CONSULTAZIONE di

informazioni relative al contratto.

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Mod_AP_v10_Ed01/2019 Condizioni di assicurazione e Glossario Pag. 1 di 28

Glossario Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati: Addetti: soggetti assicurati, risultanti all’atto della stipulazione della polizza, di cui all’Art. 17 delle Condizioni Particolari di assicurazione ad eccezione dei lavoratori interinali e distaccati. Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di vertenze concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assistenza giudiziale: attività di difesa di un legale quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della vertenza. Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo. Carenza: periodo in cui la polizza non produce effetti Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o alle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall’assicuratore diviene concretamente efficace. Il periodo di carenza non sarà recuperato alla scadenza della polizza che invece cesserà al decorrere dell’anno dal momento della firma. Costituzione di parte civile: azione civile promossa all’interno del processo penale; Compensi per i Liberi Professionisti: importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all’annualità precedente alla stipula della polizza al netto di IVA e di contributi alla Cassa Previdenza. Compensi per la trasferta: spese di viaggio e di soggiorno dovute dal cliente al proprio avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale. Controparte: la parte avversaria in una vertenza. Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione. Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo. Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo. Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività. Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Fatturato: l’importo del volume di affari indicato dal Contraente nella dichiarazione IVA relativa all’annualità precedente alla stipula della polizza. Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Ivass (precedentemente denominato Isvap): Istituto di Vigilanza per le assicurazioni Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili. Multa: pena pecuniaria prevista per i delitti. Negoziazione assistita: accordo disciplinato dal Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la vertenza tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. Perito: Libero professionista incaricato dall’impresa di assicurazione di stimare l’entità del danno subito dall’assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in

Assicurazione Tutela Legale per le imprese e la libera professione Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: “ARAG Tutela Legale Impresa v.10” Ed. 01/2019

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parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto. Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni di Assicurazione. Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione. Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Querela: azione per mezzo della quale una persona che si ritiene offesa o danneggiata da reati non perseguibili d'ufficio chiede agli organi giudiziari di procedere contro il colpevole. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Responsabilità contrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore con la non esatta esecuzione della prestazione dovutagli in virtù del rapporto obbligatorio tra loro sorto, avente come fonte un contratto o qualsiasi atto o fatto (che non sia fatto illecito) idoneo a produrre un'obbligazione. Responsabilità extracontrattuale: è la responsabilità in capo al soggetto debitore di risarcire i danni cagionati al creditore in conseguenza della causazione di un fatto illecito. Recesso: atto con il quale una delle parti può sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale al verificarsi di determinate condizioni. Regolazione premio: forma di conguaglio del premio, prevista da un'apposita clausola contrattuale. E' applicabile quando il premio, non calcolabile a priori perché posto in relazione ad elementi variabili (fatturato, compensi, ecc.), viene corrisposto in parte anticipatamente (parte provvisoria) ed in parte a posteriori sulla base della regolazione, ossia del conteggio fatto quando sono disponibili i dati relativi all'elemento variabile prescelto. Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.. Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perchè è scaduto il termine per poterlo fare, o perchè sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza. Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso contemplato nel contratto assicurativo. Per evento dannoso si intende: - il danno o un presunto danno subito o causato dall’assicurato; - la violazione o la presunta violazione del contratto; - la violazione o la presunta violazione della norma di legge; - la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale. Società: l’impresa assicuratrice ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Spese arbitrali: spese sostenute per attivare la procedura arbitrale e per gli onorari dell’arbitro prescelto. Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore sensi di legge. Spese liquidate: spese spettanti all’avvocato definite dal giudice in sede di sentenza. Spese di domiciliazione: spese dell’avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l’avvocato incaricato dall’assicurato risieda fuori da tale distretto. Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice. Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere. Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla parte (Consulenti Tecnici di Parte). Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza. Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Tutela Legale: l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati. Unico sinistro: fatto dannoso e/o vertenza che coinvolge più assicurati. Valore in lite: determinazione del valore del sinistro.

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Settori attività: Commercio, Artigianato e Industria, Servizi, Alberghi e Villaggi turistici, Edilizia Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.

Art. 1 - Oggetto del contratto di assicurazione

1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. 2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro. 3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio. 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato. 5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. 6. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza. 7. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali . 8. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente polizza.

Art. 2 – Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio 1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso. 3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 – Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 4 - Effetto e durata del contratto 1. Il contratto produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. 3. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela legale.

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4. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.

Art. 5 - Recesso per sinistro 1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del AGENZIE 15° (quindicesimo) / BROKER / BANCHE 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, con diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 7 - Insorgenza del sinistro 1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato;

• la violazione o presunta violazione del contratto;

• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale. 2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso. 3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso. 4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene garantita con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’art. 1.

Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova 1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. 2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. 3. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. 4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 9 - Gestione del sinistro 1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario

Art. 6 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

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componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. 2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell'art. 10 per la trattazione giudiziale. 3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 10. 4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. 5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 10 – Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale SE FLAGGATO con opzione Decidi Tu! 1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario. SOLO SE OPZIONE CON LIMITAZIONI Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20% (venti per cento), con un minimo di € 1.000,00 (mille) e con un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento) fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’art. 9. 2. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato. 3. La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

Art. 11 – Disaccordo con la Società e conflitto di interesse 1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. 2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Recupero di somme anticipate dalla Società 1. Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. 2. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 1, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art. 13 - Estensione territoriale PER LINEA CLASSIC Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: ▪ in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; ▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia amministrativa.

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PER LINEA PREMIUM E TOP 1. Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: ▪ in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; ▪ nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente; ▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria e per l’impugnazione delle delibere condominiali. 2. Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all’utilizzo del web e social e media network di cui all’art. 19 pto. 4 secondo comma, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 14 – Coesistenza di copertura di Responsabilità civile 1. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell’Assicurato, la presente polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. 2. In tutti gli altri casi la presente polizza, nei limiti del massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo rischio.

Art. 15 – Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio 1. Il massimale e il premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di insorgenza. 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. 3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. 4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento proposto.

Art. 16 – Regolazione del premio 1. Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore Attività del Contraente, sono:

a) il numero degli addetti ; b) i compensi annui lordi; c) il fatturato annuo lordo; d) il numero dei posti letto;

altro elemento di rischio variabile indicato nel frontespizio di polizza. 2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato: a) in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% (ottanta per cento) degli elementi di rischio dichiarati; b) a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo.

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3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo. 4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a: a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l’elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 120 (centoventi) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo; b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto. 5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l’eventuale liquidazione dei sinistri: - insorti nel periodo oggetto della regolazione , - e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4), non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell’eventuale premio dovuto. Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione della parte fissa e provvisoria per l’annualità successiva dovranno essere almeno l’80% (ottanta per cento) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio. 6. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio. Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria. 7. Qualora in sede di gestione del sinistro, risulti che al momento della stipula del contratto o al momento della regolazione premio dell’annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’art. 1, a parziale deroga all’art. 1907 Codice Civile.

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Condizioni Particolari

1. Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti Assicurati di seguito identificati:

• Per le Società di persone: il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività;

• Per le Società di capitale: il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio. La tutela dei diritti di amministratori diversi dal legale rappresentante, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio.

• Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività. 2. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 18 – Ambito di operatività del contratto 1. Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività d’impresa assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche in qualità di utenti del web e di social e media network. 2. Le prestazioni della linea di prodotto e delle condizioni aggiuntive acquistate operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa assicurata purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio. 3. Per i terreni agricoli delle imprese che svolgono attività agricola, ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l’indicazione in polizza e il rispettivo sovrappremio. EDILIZIA Per le sedi/gli immobili ubicati in Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, non è richiesta l’indicazione in polizza e il rispettivo sovrappremio.

Art. 19 – Prestazioni garantite SOLO PER LINEA PREMIUM Le prestazioni di cui ai successivi punti 4, 5, 6, 7, 8 e 11 vengono garantite con le seguenti modalità:

• 1 (uno) sinistro stragiudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo;

• 1 (uno) sinistro giudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo qualora abbia un valore in lite superiore a € 5.000,00 (cinquemila). La Società gestisce la trattazione della vertenza nella fase stragiudiziale nei termini dell’art. 9. SOLO PER LINEA TOP Fermo restando il massimale per sinistro di € MASSIMALE POLIZZA xxxxx, le prestazioni di cui ai successivi punti 4, 7 e 8 vengono garantite nel limite complessivo di MASSIMALE ANNUO € xxxxxx per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati. Vengono garantiti gli oneri previsti dall’art. 1 per i sinistri relativi a: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 2. Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Art. 17 – Assicurati

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Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) / € 10.000,00 (diecimila) / € 15.000,00 (quindicimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata. 3. Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

• D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

• D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.

• D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente.

• D. Lgs. n. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.

• D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel Pacchetto sicurezza, in riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. SOLO PER LINEA PREMIUM E TOP 4. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte. SOLO PER LINEA TOP sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:

• all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);

• alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web;

• alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;

• alla registrazione del dominio web del Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 5. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 6. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 7. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente.

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8. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

9. Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network. 10. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato. 11. Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 12. ARAGTEL – Consulenza Telefonica Nell’ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:

“ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato per ottenere: - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle prestazioni garantite nella presente polizza; - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all’autorità giudiziaria, nel seguente orario:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ,

• il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Art. 20 – Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza; inabilitazione o interdizione del Contraente

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione. 2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l’eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra. 3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l’obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto. 4. Il Contraente, in caso di alienazione dell’azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell’art. 2 del presente contratto. 5. In caso di alienazione dell’azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

Art. 21 – Esclusioni Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi: a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; b) alla materia fiscale o amministrativa; c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici; e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

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f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; i) a fatti dolosi delle persone assicurate; j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività; m) alla compravendita o alla permuta di immobili; n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia; o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare; p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; q) all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; s) all’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; t) all’esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario; u) a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; v) a vertenze con la Società; w) all’adesione ad azioni di classe (class action); x) alla difesa penale per abuso di minori. z) a vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

Art. 22 – Condizioni aggiuntive Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali SE ACQ. EST. UE anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. 3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. 4. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) sinistro insorto / 2 (due) sinistri insorti / 3 (tre) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 5. In deroga all’art. 14 delle presenti condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 6. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’art. 13.

VERTENZE CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali SE ACQ. EST. UE anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro,

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svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. 3. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 (uno) sinistro insorto / 2 (due) sinistri insorti / 3 (tre) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 4.In ogni caso la Società non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di ingiunzione o esecutivo. 5. In deroga all’art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 6. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’art. 13.

VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali 10 (dieci) sinistri stragiudiziali SE ACQ. EST. UE. anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. 3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) sinistri / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. 4. In deroga all’art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 5.La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’art. 13.

SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI 1. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. 2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. 3. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile: - non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza; - non sia operativa perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato; - non esista. Qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive. 4. La prestazione non opera nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite; - il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

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5. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile. 6. L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro. 7. La prestazione opera in deroga all’art. 1 comma 7.

RETROATTIVITÀ’ 1. In deroga all’art. 4, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno / 2 (due) anni / 3 (tre) anni / 4 (quattro) anni / 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del contratto. 2. In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Responsabilità amministrativa” la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. 3. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei Conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura. 4. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela legale che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato. 5.Qualora un sinistro sia coperto da altra polizza sottoscritta dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE 1.La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo, di indagine o amministrativo o penale. 2. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). 3. Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97 1. La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo, di indagine o amministrativo o penale. 2. Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per sinistro e con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio.

AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 17 le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti degli amministratori, sindaci, revisori e membri dell’Organismo di vigilanza, per i quali risulti pagato il relativo sovrappremio, relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente. Il numero degli assicurati riportato nel frontespizio deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo per conto del Contraente. Al fine di accertare il numero dei soggetti assicurati al momento del sinistro e il ruolo svolto presso il Contraente, l’Assicurato dovrà produrre la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea. Sono garantite le seguenti prestazioni: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 2. Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

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Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) / € 10.000,00 (diecimila) / € 15.000,00 (quindicimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2, garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata. 3. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera. 4. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 4 della presente condizione aggiuntiva vengono riconosciute agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai membri dell’Organismo di vigilanza assicurati anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso. Le prestazioni operano come di seguito descritto:

• Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo lett. b), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

• Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Oltre a quanto previsto dall’art. 21, le prestazioni garantite dalla presente condizione aggiuntiva non operano: a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione da parte dei terzi obbligati di quanto disposto dal D.lgs. 209/05 e successive modifiche; b) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o de lla normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 1) La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. 2) La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. 3) Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. 4) Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dal precedente art. 8, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) , in attesa della definizione del giudizio. 5) L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo. ______________________________________________________________________________________________________

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Settore Libera Professione Condizioni Generali di Assicurazione Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario.

Art. 1 - Oggetto del contratto di Assicurazione 1. La Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l’intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell’Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell’organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell’arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato. 2. Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro. 3. Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio. 4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e l’Avvocato. 5. Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari. 6. L’Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza. 7. La Società non si assume il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere e delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali . 8. La lingua italiana è quella che fa fede ai fini della presente polizza.

Art. 2 – Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio 1.Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione. 2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso. 3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 3 – Altre assicurazioni L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 4 - Effetto e durata della polizza e della copertura assicurativa 1. Il contratto produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza. 2. La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti: - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa; - trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi. 3.Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

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4. Il contratto ha la durata prevista dalla polizza e, in mancanza di disdetta a mezzo lettera raccomandata, mezzi legalmente equivalenti o telefax spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.

Art. 5 - Recesso per sinistro 1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 6 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa 1. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. 2. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del AGENZIE 15° (quindicesimo) / BROKER / BANCHE 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e produce effetto dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà della Società di dichiarare risolto il contratto per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti. 3. I premi devono essere pagati alla Società ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 7 - Insorgenza del sinistro 1. Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l’evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

• il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato;

• la violazione o presunta violazione del contratto;

• la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

• la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale. 2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso. 3. Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso. 4. In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene garantita con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese di cui all’art. 1.

Art. 8 – Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova 1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. 2. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente. 3. L’Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metter li a disposizione. 4. In mancanza, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

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Art. 9 - Gestione del sinistro 1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, la Società gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. La Società si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. 2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l’Assicurato comunica alla Società gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere alla Società di valutare le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all’Avvocato scelto nei termini dell'art. 10 per la trattazione giudiziale. 3. In sede penale la difesa viene affidata direttamente all’Avvocato scelto nei termini dell’art. 10. 4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l’impugnazione presenti possibilità di successo. 5. In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l’instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte devono essere preventivamente confermate dalla Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato dei Consulenti Tecnici.

Art. 10 – Libera scelta dell’Avvocato per la fase giudiziale SE FLAGGATO con opzione Decidi Tu! 1. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l’Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all’Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest’ultimo caso, se necessario, la Società indica il nominativo del domiciliatario. SOLO SE OPZIONE CON LIMITAZIONI Le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate dalla Società applicando uno scoperto del 20% (venti per cento), con un minimo di € 1.000,00 (mille) e con un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento). Qualora l’Assicurato nomini l’Avvocato proposto dalla Società, le spese legali sostenute per la fase giudiziale sono liquidate senza applicazione dello scoperto con aumento del massimale per sinistro del 50% (cinquanta per cento) fermo il massimale per anno assicurativo ove previsto. In ogni caso nella precedente fase stragiudiziale la Società gestisce la trattazione della vertenza nei termini dell’art. 9. 2. L’Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all’Avvocato così individuato. 3. La Società non è responsabile dell'operato degli Avvocati.

Art. 11 – Disaccordo con la Società e Conflitto di interesse 1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione. 2. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Recupero di somme anticipate dalla Società 1.Spettano alla Società, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all’Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. 2.In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall’art. 1, la Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

Art. 13 - Estensione territoriale PER LINEA CLASSIC Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

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▪ in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; ▪ nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente; ▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia amministrativa e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura contrattuale avanzate da clienti. PER LINEA PREMIUM E TOP 1. Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l’Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati: ▪ in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; ▪ nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e agli altri diritti reali e per la Chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente; ▪ nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l’impugnazione delle delibere condominiali e per la difesa avverso provvedimenti disciplinari. 2. Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all’utilizzo del web e social e media network di cui all’art. 19 pto. 5 secondo comma, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 14 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile 1. Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile dell’Assicurato, la presente polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. 2. In tutti gli altri casi la presente polizza, nei limiti del massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo rischio.

Art. 15 – Indicizzazione - adeguamento del massimale e del premio 1. Il massimale e il premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue: a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente; b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione; c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua. Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di insorgenza. 2. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. 3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. 4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all’aggiornamento proposto.

Art. 16 – Regolazione del premio 1) Il premio annuo lordo di polizza è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore Attività del Contraente, sono:

a. il numero degli addetti ; b. i compensi annui lordi;

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c. il fatturato annuo lordo; d. il numero dei posti letto;

altro elemento di rischio variabile indicato nel frontespizio di polizza. 2) Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato: a. in una parte fissa, in via provvisoria, al momento della stipula del contratto ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% (ottanta per cento) degli elementi di rischio dichiarati; b. a saldo, mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo. 3) Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest’ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo. 4) Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a: a. comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l’elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 120 (centoventi) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo; b. versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto. 5) In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l’eventuale liquidazione dei sinistri: - insorti nel periodo oggetto della regolazione , - e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4), non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell’eventuale premio dovuto. Nell’ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta per cento) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione della parte fissa e provvisoria per l’annualità successiva dovranno essere almeno l’80% (ottanta per cento) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio. 6) La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio. Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria. 7) Qualora in sede di gestione del sinistro, risulti che al momento della stipula del contratto o al momento della regolazione premio dell’annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all’art. 1, a parziale deroga all’art. 1907 Codice Civile.

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Condizioni Particolari

1. Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati le prestazioni di cui all'art. 1 vengono garantite a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati: il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente. La tutela dei diritti di amministratori, sindaci, revisori, membri dell’Organismo di vigilanza è garantita solo qualora sia stata acquistata la condizione aggiuntiva e pagato il relativo sovrappremio. 2. Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 18 – Ambito di operatività del contratto 1. Le seguenti prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell’ambito dell’attività professionale assicurata, esercitata dal Contraente, descritta in polizza e per l’esercizio della quale è necessaria l’iscrizione a l’Ordine Nazionale del notariato , anche in qualità di utenti del web e di social e media network. 2.Le prestazioni della linea di prodotto e delle condizioni aggiuntive acquistate operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale assicurata purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio. CONSIGLIO DEL NOTARIATO E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di notaio che sia regolarmente abil itato all’esercizio della professione e iscritto al Consiglio Nazionale del Notariato. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall’Autorità giudiziaria, purché inerenti

l’attività professionale, - l’attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie; - l’attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell’azienda fallita); - l’attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si

trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- l’attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società e i sinistri conseguenti ad omesse o non documentate visure catastali presso l’ufficio del registro immobiliare.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa, l’attività svolta dal Contraente in qualità di dottore commercialista o esperto contabile che sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall’Autorità giudiziaria, purché inerenti l’attività professionale; - l’attività svolta dal Contraente quale componente di Commissioni Tributarie; - l’attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell’azienda fallita); l’attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - l’attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società. CONSIGLIO FORENSE E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di avvocato che sia regolarmente ab ilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo, compresi i praticanti, purché abilitati. Sono coperte l’attività di assistenza e consulenza purché prevista e riconosciuta dalla tariffa professionale. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall’Autorità giudiziaria, purché inerenti l’attività professionale; - l’attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie;

Art. 17 – Assicurati

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- attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; - l’attività di sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle società. La Società non riconoscerà in copertura le spese legali laddove, il legale incaricato per la gestione del sinistro, sia lo stesso Contraente/Assicurato di polizza. ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di consulente del lavoro che sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - le funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati al Contraente dall’Autorità giudiziaria, purché inerenti l’attività professionale; - e l’attività di rappresentanza ed assistenza del contribuente svolta dal Contraente dinanzi le Commissioni Tributarie; - l’attività di curatore fallimentare (escluso il rischio dell’azienda fallita); - l’attività di sindaco in società ed enti, anche per società quotate in borsa o in società che alla data di effetto della polizza si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. CONSIGLIO ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di architetto, pianificatore, paesaggista o conservatore che sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - l’attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni; - l’attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista. CONSIGLIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di geometra che sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto al Collegio dei Geometri. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - l’attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni; - l’attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista. CONSIGLIO DEI GEOLOGI E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di geologo che sia regolarmente abi litato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo l’attività di consulenza in genere e il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni. CONSIGLIO INGEGNERI E’ pertanto oggetto di copertura assicurativa l’attività svolta dal Contraente in qualità di ingegnere che sia regolarmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’Albo. Sono inoltre comprese a titolo esemplificativo e non limitativo: - l’attività di consulenza in genere, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazione o relazioni; - l’attività di direttore dei lavori, collaudatore, progettista.

Art. 19 – Prestazioni garantite SOLO PER LINEA PREMIUM Le prestazioni di cui ai successivi punti 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 vengono garantite con le seguenti modalità:

• 1 (uno) sinistro stragiudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo;

• 1 (uno) sinistro giudiziale per ogni prestazione insorto in ciascun anno assicurativo qualora abbia un valore in lite superiore a € 5.000,00 (cinquemila). La Società gestisce la trattazione della vertenza nella fase stragiudiziale nei termini dell’art. 9.

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SOLO PER LINEA TOP Fermo restando il massimale per sinistro di € MASSIMALE POLIZZA xxxxx, le prestazioni di cui ai successivi punti 5, 8 e 9 vengono garantite nel limite complessivo di MASSIMALE ANNUO € xxxxxx per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati. Vengono garantiti gli oneri previsti dall’art. 1 per i sinistri relativi a: 1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 2 Difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) / € 10.000,00 (diecimila) / € 15.000,00 (quindicimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata. 3 Pacchetto sicurezza. La prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a € 250,00 (duecentocinquanta), per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

• D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente. Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.

• D. Lgs. n. 193/07 in materia di Sicurezza alimentare.

• D. Lgs. n. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente. Le prestazioni valgono anche per i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell’ambiente.

• D. Lgs. n. 196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono anche per la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell’assicuratore di Responsabilità civile, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.

• D. Lgs. n. 231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel Pacchetto sicurezza, in riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, ad eccezione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, e per l’opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale. La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall’impresa assicurata. 4 Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Contraente. La prestazione viene garantita esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La prestazione non opera nel caso in cui la Compagnia di Responsabilità civile contesti il mancato pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. In merito alle circostanze sopra elencate, la

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Società si riserva di richiedere all’Assicurato di fornire eventuale documentazione probatoria. In tali casi l’Assicurato si obbliga a rimborsare le eventuali spese legali o peritali che la Società ha anticipato. SOLO PER LINEA PREMIUM E TOP 5 Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte. SOLO PER LINEA TOP sempreché il valore in lite sia superiore a € 200,00 (duecento). Sono inoltre comprese le seguenti vertenze contrattuali relative:

• all’acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);

• alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web;

• alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;

• alla registrazione del dominio web del Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 6 Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili assicurate. Per vertenze in materia di usucapione, l’insorgenza del sinistro coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione purché la richiesta sia avvenuta in costanza di polizza. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 7 Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 8 Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili assicurate. La prestazione opera con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per sinistro e vale esclusivamente a favore del Contraente. 9 Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente.

10 Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network. 11 Ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili assicurate. Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. La prestazione vale esclusivamente a favore del Contraente. 12 Difesa avverso provvedimenti disciplinari qualora l’Assicurato sia iscritto ad un Ordine/ Collegio Professionale/ Registro professionale. La prestazione opera per la difesa prestata avanti il competente organo giudicante in caso di procedimento disciplinare a carico dell’Assicurato. 13 ARAGTEL – Consulenza Telefonica Nell’ambito di tutte le materie previste nella presente polizza è istituito un Servizio di consulenza telefonica al:

ARAGTEL” è a disposizione dell’Assicurato per ottenere: - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti; - chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle prestazioni garantite nella presente polizza; - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all’autorità giudiziaria, nel seguente orario:

• dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 ,

• il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

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Art. 20 – Fallimento, concordato preventivo, liquidazione, alienazione, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo, inabilitazione o interdizione del Contraente

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione. 2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell’azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l’eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra. 3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue l’obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto. 4. Il Contraente, in caso di alienazione dell’azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza, deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell’art. 2 del presente contratto. 5. In caso di alienazione dell’azienda i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso. 6. Il contratto si risolve di diritto in caso di sospensione, in caso di radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente, e in caso di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui una delle precedenti circostanze riguardi un Assicurato diverso dal Contraente, lo stesso non potrà più beneficiare delle prestazioni previste dalla polizza. Dalla risoluzione del contratto consegue la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione e l’obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto. 7. Il Contraente che sia sospeso o radiato dall’Albo, o sia inabilitato o interdetto all’esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.

Art. 21 – Esclusioni Salvo quanto diversamente previsto, le prestazioni non sono valide per sinistri relativi : a) al diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni; b) alla materia fiscale o amministrativa; c) a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto,

sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) ad attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione dei sinistri

conseguenti a trattamenti medici; e) a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; f) ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust; g) a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente; h) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato

veicolato o su funi metalliche; i) a fatti dolosi delle persone assicurate; j) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; k) a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie; l) a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua professione; m) alla compravendita o alla permuta di immobili; n) ad interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici compresi i

connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell’Edilizia;

o) all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare; p) alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; q) all’attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; r) a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; s) all’attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori; t) all’esercizio della professione medica e di operatore sanitario; u) a contratti di agenzia, rappresentanza, mandato, a rapporti di libera collaborazione tra intermediari assicurativi o a

rapporti con i collaboratori iscritti alla sezione E del RUI; v) a vertenze con la Società; w) all’adesione ad azioni di classe (class action); x) alla difesa penale per abuso di minori. z) per vertenze con la Banca che intermedia il presente contratto.

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Art. 22 – Condizioni aggiuntive

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

VERTENZE CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali SE ACQ. EST. UE anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. 3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. 4. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, limitatamente ad 1 (uno) sinistro insorto / 2 (due) sinistri insorti / 3 (tre) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 5. In deroga all’art. 14 delle presenti condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 6. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’art. 13.

VERTENZE CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali di cui 1 (uno) giudiziale / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali di cui 2 (due) giudiziali / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali di cui 3 (tre) giudiziali SE ACQ. EST. UE anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) / 10 (dieci) / 15 (quindici) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. 3. Entro il limite di sinistri stragiudiziali indicati al comma precedente, la prestazione viene garantita anche per la fase giudiziale limitatamente ad 1 (uno) sinistro insorto / 2 (due) sinistri insorti / 3 (tre) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento). 4. In ogni caso la Società non riconoscerà alcuna spesa relativa al recupero dei crediti, né per il procedimento di ingiunzione o esecutivo. 5. In deroga all’art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 6. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’art. 13.

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VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO IL RECUPERO CREDITI: 5 (cinque) sinistri stragiudiziali 10 (dieci) sinistri stragiudiziali SE ACQ. EST. UE. anche in UE

1. Le prestazioni vengono garantite esclusivamente per la fase stragiudiziale per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente. La Società, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell’accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti. 2. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata. 3. La prestazione viene garantita con il limite di 5 (cinque) sinistri / 10 (dieci) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo. In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, l’ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione. 4. In deroga all’art. 14 delle presenti Condizioni di Assicurazione, anche nel caso di coesistenza ed operatività della polizza di Responsabilità civile stipulata dal Contraente, la Società provvederà alla liquidazione integrale delle spese assicurate entro il limite del massimale di polizza. SOLO SE IN UE 5. La prestazione viene garantita anche per le vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero dei crediti che non siano in contestazione, insorte e che devono essere trattate in Unione Europea ed in Svizzera. La prestazione opera in deroga all’Art. 13.

SPESE DI RESISTENZA EXTRACONTRATTUALI E CONTRATTUALI 1. La prestazione viene garantita per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale e contrattuale avanzate da clienti o da terzi nei confronti degli Assicurati, per fatti illeciti o inadempimenti contrattuali di questi ultimi. 2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. 3. La prestazione opera invece a primo rischio nel caso in cui l’assicurazione di Responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. Qualora l’assicuratore di Responsabilità civile non abbia interesse a resistere alle richieste di risarcimento, del terzo o del cliente, avendo esaurito il massimale per liquidare il danno, la prestazione opera per le spese successive. 4. La prestazione non opera nel caso in cui: - l’assicurazione di Responsabilità civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l’assicuratore di Responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite; - il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione; - la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operativa perché non è stato pagato il premio o l’adeguamento del premio o perché non sussiste responsabilità dell’Assicurato. 5. La copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l’Accertamento tecnico preventivo antecedente l’intervento dell’assicuratore di Responsabilità civile. 6. L’operatività della presente condizione aggiuntiva è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro. 7. La prestazione non opere per le spese relative al recupero dei crediti. 8. La prestazione viene garantita con il limite di 1 (uno) sinistro insorto / 2 (due) sinistri insorti in ciascun anno assicurativo. 9. La prestazione opera in deroga all’art. 1 comma 7.

RETROATTIVITÀ. 1. In deroga all’art. 4, la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad 1 (uno) anno / 2 (due) anni / 3 (tre) anni / 4 (quattro) anni / 5 (cinque) anni anteriormente alla data di effetto del contratto. 2. In caso di acquisto della condizione aggiuntiva “Responsabilità amministrativa” la retroattività opera anche per la difesa in procedimenti instaurati avanti la Corte dei Conti. 3. Quanto sopra purché l’Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale o la difesa avanti la Corte dei Conti relative ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza non sono oggetto di copertura.

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4. Qualora il Contraente, precedentemente al presente contratto, abbia sottoscritto e corrisposto relativo premio per una polizza di Tutela legale che preveda la denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto, il Contraente si impegna a denunciare i sinistri insorti prima della stipula del presente contratto anche alla Compagnia presso la quale era precedentemente Assicurato. 5.Qualora un sinistro sia coperto da altra polizza sottoscritta dal Contraente con la Società per il medesimo rischio, la presente condizione aggiuntiva non è operativa.

OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell’attività indicata in polizza. Il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo, di indagine o amministrativo o penale. 2. Nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria, la prestazione vale allorché la somma ingiunta, per la sola violazione, sia pari o superiore a € 1.000,00 (mille). 3. Sono escluse sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

RIFORMA FISCALE E TRIBUTARIA D.LGS 472/97 1.La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti tributari e fiscali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 472/97 ed eventuali successive modifiche. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta. Il sinistro insorge alla data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo, di indagine o amministrativo o penale. 2.Le spese relative al ricorso saranno rimborsate solo in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

VERTENZE CON AGENTI E RAPPRESENTANTI La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti con il limite di € 10.000,00 (diecimila) per sinistro e con il limite annuo pari al massimale riportato nel frontespizio.

AMMINISTRATORI, SINDACI, REVISORI E ORGANISMO DI VIGILANZA Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 17 le prestazioni riportate di seguito vengono garantite a tutela dei diritti degli amministratori, sindaci, revisori e membri dell’Organismo di vigilanza, per i quali risulti pagato il relativo sovrappremio, relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente. Il numero degli assicurati riportato nel frontespizio deve corrispondere alla totalità dei soggetti che ricoprono il relativo ruolo per conto del Contraente. Al fine di accertare il numero dei soggetti assicurati al momento del sinistro e il ruolo svolto presso il Contraente, l’Assicurato dovrà produrre la visura camerale, la visura camerale storica o altra documentazione idonea. Sono garantite le seguenti prestazioni: 1 Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. 2. Difesa penale per delitti dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la Società anticiperà al Contraente le spese legali fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) / € 10.000,00 (diecimila) / € 15.000,00 (quindicimila) in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. L’assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società la copia della sentenza. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 2 garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell’Assicurato sottoposti a sequestro nell’ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell’attività assicurata.

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3. Vertenze per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi per fatti illeciti degli Assicurati. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’assicuratore di Responsabilità civile per spese legali di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando la polizza di Responsabilità civile non esiste, o non opera, o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente prestazione non opera. 4. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Le prestazioni di cui ai punti 1 e 4 della presente condizione aggiuntiva vengono riconosciute agli amministratori, ai sindaci, ai revisori e ai membri dell’Organismo di vigilanza assicurati anche per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi propri o del Contraente, anche in forza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, sempreché connessi all'espletamento di incarichi affidati dal Contraente stesso. Le prestazioni operano come di seguito descritto:

• Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dal presente articolo lett. b), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

• Richiesta di risarcimento danni extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Oltre a quanto previsto dall’art. 21, le prestazioni garantite dalla presente condizione aggiuntiva non operano : a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione da parte dei terzi obbligati di quanto disposto dal D.lgs. 209/05 e successive modifiche; b) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza; c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 1. La prestazione garantisce le spese per sostenere la difesa per Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per giudizi instaurati avanti la Corte dei Conti nei confronti dell’Assicurato, salvo il caso in cui sia obbligato un soggetto terzo. 2. La Società rimborserà anche le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo. La prestazione opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, compreso l’invito a dedurre e l’audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro. 3. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l’importo indicato nella stessa. 4. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il sinistro con le modalità previste dal precedente art. 8, la Società provvederà, su richiesta motivata, all’anticipo delle spese legali e/o peritali, fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila) , in attesa della definizione del giudizio. 5. L’Assicurato è obbligato a restituire alla Società ogni somma eventualmente anticipata nel caso siano accertati, nei suoi confronti mediante sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo.