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CONDIZIONI GENERALIDI ASSICURAZIONE

POLIZZA DI ASSICURAZIONEAi sensi dell’art. 30, comma 5, della legge n. 109/94

“LEGGE MERLONI”

COPERTURA ASSICURATIVA DELLARESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALEDEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTIO DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O

DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

SCHEMA TIPO 2.2

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Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministerodell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 12-3-82 pubblicato nella G.U.R.I.n. 76 del 18-3-82

Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione Mod. PROG/MERLONI/00 Ed. 01/2005sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando, Palermo

PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:90143 Palermo – Piazza Alberico Gentili, 3Tel. 091.6257900 PBXFax 091.6259351

R.E.A. di Palermo n. 88736 - Capitale Sociale E 15.000.000,00 interamente versatoRegistro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA 00675700827

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DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato: il progettista singolo, i progettisti associati o le società di professionisti o lesocietà di ingegneria incaricato/i della progettazione esecutiva;Assicurazione: il contratto di assicurazione;Certificato di collaudo provvisorio: il documento attestante l’avvenuto collaudo da effettuarsinei modi e nei termini previsti dalla Legge;Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;Lavori: le attività di cui all’art. 2, comma 1, della Legge;Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte delrilascio dell’assicurazione;Progettista dei lavori: il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell’art. 17della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa allo Schema Tipo di copertura assicurativanella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole copertureassicurative;Scoperto: la -parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato;Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attivitàassicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio erilascia la copertura assicurativa;Massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri entiaggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge,committenti dei lavori.

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SCHEMA TIPO 2.2 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀCIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERIPROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DIPROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Art. 1 - Oggetto dell’assicurazioneLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente di quanto questi siatenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo dirisarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:a) nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa;b) maggiori costiper le varianti di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie incorso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dallaStazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionalidel progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell’Assicurato e/o deiprofessionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 2 - Assicurato/ContraenteAi fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente:a) il singolo libero professionista,b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge,c) la società di professionisti,d) la società di ingegneria,e) il raggruppamento temporaneo,che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutivadell’opera oggetto dell’appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazioneLa copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per imaggiori costi, per varianti di cui all’art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazioneappaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, riportato nella SchedaTecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivomanifestatisi e notificati all’Assicurato durante il medesimo periodo e denunciatialla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:a) l’attività di, progettazione dell’opera progettata venga affidata con procedura .

giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme inmateria dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con proceduragiudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme inmateria dettate dalla

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Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;c) i lavori progettati siano eseguiti:

- dal Contraente e/o dall’Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonchéda qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazioneappaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, odi cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci aresponsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

- da soggetti di cui l’Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazionedell’incarico di progettazione.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell’indennizzoFermo il massimale indicato all’art. 8:a) le spese di cui all’art. 1, lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori

spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l’incarico diprogettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se ilprogetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizioneche il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diversodall’Assicurato/Contraente;

b) i costi di cui all’art. 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi chela Stazione appaltante affidante l’incarico di progettazione deve sostenere perla realizzazione dell’opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora ilprogetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 -Rischi esclusi dall’assicurazioneL’assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:a) conseguenti .a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali

e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o

dall’Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti

ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione,impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni odimpoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quantotrovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energianucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell’assicurazioneL’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/

Contraette ai sensi dell’art. 17, primo comma;

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b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno diemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolareesecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventiper i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data previstaper l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificatiall’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;

c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori nonsia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la coperturaassicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societàrimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione terrftorialeL’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsinell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV delRegolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazioneIl massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nellaScheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall’art. 30, comma5, della Legge in relazione all’importo dei lavori progettati.

Detto massimale non può essere inferiore:a) al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di I milione di ECU, per

lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa;b) al 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU,

per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, cherappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistriverificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicuratiQualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimalestabilito all’art.8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dipiù assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietàIn caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione valeesclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.

Art. 11 - Scoperto in caso di sinistroRimane a carico dell’Assicurato/Contraente, per uno o pia sinistri verificatisi duranteil periodo di validità dell’assicurazione, uno scoperto percentuale dell’importo di ogni

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sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.

Tuttavia l’Assicurato/Contraente dà mandato alla Società di pagare in proprio nomee conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare laSocietà stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta daldanneggiato.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legaliLa Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale egiudiziale, civile e penale - a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, oveoccorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossacontro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto delmassimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui siriferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spesevengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivointeresse.

La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali otecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nédelle spese di giustizia penale.

Art. 13 - DichiarazioniL’Assicurato/Contraente dichiara che:a) l’Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell’Albo

professionale;b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze

professionali dell’Assicurato;c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali

secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento;d) l’Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola

con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente,relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possonocomportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessacessazione dell’assicurazione (arti 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

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Art. 14 - Altre assicurazioniE Contraente e/o l’Assicurato’ devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenzae la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso disinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nomedegli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 15 - PremioL’assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6, lett. a), sempreché sia statopagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamentodel suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportatinelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisita dalla Societàindipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data previstaall’art. 6, lett. b).

Art. 16 - Modifiche dell’assicurazioneLe eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 - Obblighi dei Contraente e/o dell’AssicuratoL’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la dataeffettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenziaalla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entrotre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazionericevuta ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulatadall’Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cuiabbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento dellapropria responsabilità.

Art. 18 - Disdetta in caso di sinistroNon si applica alla presente assicurazione.

Art. 19 - Proroga dell’assicurazioneNon si applica alla presente assicurazione.Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudoprovvisorio o il certificato di.regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesidalla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6, lett.b),

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l’Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente coperturaassicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che sarannoconcordate.

Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non imputabileall’Assicurato/Contraente, la Società si impegna ad accettare il pagamento delrelativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assumela qualità di Contraente. .

Art. 20 - Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21 - Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi,per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovveroall’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 22 - Foro competenteIl foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo diresidenza o sede del convenuto.

Art. 23 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

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Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicem-bre 1996, n. 675 (di seguito denominataLegge), ed in relazione ai dati personaliche La/Vi riguardano e che formerannooggetto di trattamento, La/Vi informiamodi quanto segue:

l. Finalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è diretto all’espletamento da partedella Società delle finalità di conclu-sione, gestione ed esecuzione deicontratti e gestione e liquidazione deisinistri attinenti esclusivamente al-l’esercizio dell’attività assicurativa aisensi delle vigenti disposizioni di leg-ge; alla conclusione, esecuzione egestione di rapporti con fornitori, con-sulenti, legali, professionisti e lavora-tori autonomi in genere;

b) può anche essere diret toall’espletamento da parte della So-cietà delle finalità di informazione epromozione commerciale dei prodot-ti assicurativi, nonchè indagini di mer-cato sulla qualità del servizio erogatodalla Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei datiIl trattamento

a) è realizzato per mezzo delle opera-zioni o complessi di operazioni indi-cate all’art. 1, comma 2, lett. b), dellaLegge: raccolta; registrazione e orga-nizzazione; elaborazione, compresimodifica, raffronto/interconnessione;utilizzo, comprese consultazione, co-municazione; conservazione; cancel-lazione/distruzione; sicurezza/prote-zione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio dimezzi e let t ronic i o comunqueautomatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizza-

zione del titolare e da soggetti esternia tale organizzazione, facenti partedella catena distributiva del settoreassicurativo, in qualità di responsabili(cfr. successivo punto 9) e/o incari-cati del trattamento, nonchè da socie-tà di servizi (cfr. successivo punto 9).

3. Conferimento dei datiFerma l’autonomia personale dell’inte-ressato, il conferimento dei dati perso-nali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regola-mento o normativa comunitaria (adesempio, per antiriciclaggio, casellariocentrale infortuni, Motorizzazione Ci-vile);

b) strettamente necessario alla conclu-sione di nuovi rapporti o alla gestioneed esecuzione dei rapporti giuridici inessere o alla gestione e liquidazionedei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimentodell’attività di informazione e di promo-zione commerciale di prodotti assicu-rativi e di indagini di mercato sullaqualità del servizio erogato nei con-fronti dell’interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei datiL’eventuale rifiuto da parte dell’interessa-to di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b),comporta l’impossibilità di conclude-re od eseguire i relativi contratti di as-sicurazione o di gestire e liquidare isinistri;

b)nel caso di cui al punto 3, lett. c), noncomporta alcuna conseguenza suirapporti giuridici in essere ovvero incorso di costituzione, ma preclude lapossibilità di svolgere attività di infor-mazione e promozione commerciale

INFORMATIVA Al SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96(AREA INDUSTRIALE)

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di prodotti assicurativi, nonchè indaginidi mercato sulla qualità del servizioerogato nei confronti dell’interessato.

5. Comunicazione dei datia) l dati personali possono essere co-

municati - per le medesime finalità dicui al punto 1) lett. a), e per esseresottoposti a trattamenti aventi le me-desime finalità o obbligatori per legge- agli altri soggetti del settore assicu-rativo, quali assicuratori,coassicuratori e riassicuratori, media-tori di assicurazione ed altri canali diacquisizione di contratti di assicura-zione (ad esempio, banche e SIM);legali, periti e autofficine; società diservizi o persone fisiche a cui sianoaffidati la gestione, la liquidazione edil pagamento dei sinistri ovvero la con-tabilità e l’assistenza in materia fiscale,tributaria o del lavoro, nonchè societàdi servizi informatici o diarchiviazione; organismi associativi(ANIA) e consortili propri del settoreassicurativo; ISVAP, Ministero dell’In-dustria, del Commercio e dell’Artigia-nato, CONSAP, UCI, Commissione divigilanza sui fondi di pensione, Mini-stero del lavoro e della previdenzasociale ed altre banche dati nei con-fronti delle quali la comunicazione deidati è obbligatoria (ad esempio, Uffi-cio Italiano Cambi, Casellario centra-le infortuni, Motorizzazione Civile e deitrasporti in concessione);

b) inoltre, i dati personali possono esse-re comunicati, per le finalità di cui alpunto 1, lett. b), a società del gruppodi appartenenza (società controllanti,controllate e collegate, anche indiret-tamente, ai sensi delle .vigenti dispo-sizioni di legge), e a pubbliche Ammi-nistrazioni ai sensi di legge.

6. Diffusione dei datil dati personali non sono soggetti a diffu-sione

7. Trasferimento dei dati all’esterol dati personali possono essere trasferitiverso Paesi dell’Unione Europea e ver-so Paesi terzi rispetto all’Unione Euro-pea. In tale ultimo caso la Società rendenoto di avere stipulato con il soggetto ap-partenente al paese terzo, contratto re-datto in conformità della deliberazione n°35 del 10/10/2001 del Garante per la pro-tezione dei dati personali, nonché dellaDecisione della Commissione delle Comu-nità Europee del 15/06/2001 n° 2001/497/CE e successive modificazioni. I contrattiin parola sono disponibili presso la Sededella Società e si trovano altresì deposi-tati presso il Notaio Marcello Orlando diPalermo.

8. Diritti dell’interessatoL’art. 13 della Legge conferisce all’inte-ressato l’esercizio di specifici diritti, tracui quelli di ottenere dal titolare la con-ferma dell’esistenza o meno dei propridati personali e la loro messa a disposi-zione in forma intelligibile; di avere cono-scenza dell’origine dei dati, nonché dellalogica e delle finalità su cui si basa il trat-tamento; di ottenere la cancellazione, latrasformazione in forma anonima o ilblocco dei dati trattati in violazione di leg-ge, nonché l’aggiornamento, larettificazione o, se vi è interesse, l’inte-grazione dei dati; di opporsi, per motivilegittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del tratta-mentoTitolare del trattamento è la Progress As-sicurazioni in persona del Sig. GiovanniFicarra. Responsabile, ai fini della citatalegge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tuttidomiciliati presso la sede della Società inPalermo, Piazza A. Gentili, 3.

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CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell’informativa di cui sopra,Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

Acconsento/iamo• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al

rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle

predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett.a), della medesima informativa o obbligatori per legge

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa(paesi UE e Paesi extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o inessere con la Società Assicuratrice

.....................................................Acconsento/iamo (*)• al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per f inalità

d’ informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini dimercato sulla qualità del servizio erogato

• alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), dellapredetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicu-rativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

• al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa(Paesi LIE e Paesi extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodottiassicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigentenormativa.

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

..........................................................................................................................................

(firma)...........................................................................................................................

Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell’interessato (leggibili)

.........................................................................................................................................

(firma)...........................................................................................................................

(*) (ove l’interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all’estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi,nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato, deve premettere la parola “non” alla parola“acconsento/iamo”).