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1 DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA 2011 2011 2011 RELATIVA ALLANNO RELATIVA ALL ANNO DI IMPOSTA 2010 PRINCIPALI NOVITARISPETTO ALLANNO PRECEDENTE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2011 PRESENTA ALCUNE NOVITA’ FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN SOPPRESSIONE DEL MODELLO VR E INSERIMENTO DEL QUADRO VR Federcoop Nullo Baldini Dott. Pierluigi Brandolini DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA PER TUTTI I CONTRIBUENTI E INSERIMENTO DEL QUADRO VR IN DICHIARAZIONE IVA.

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DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA 201120112011

RELATIVA ALL’ANNORELATIVA ALL ANNO DI IMPOSTA 2010

PRINCIPALI NOVITA’

RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2011 PRESENTA ALCUNE NOVITA’

FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN

SOPPRESSIONE DEL MODELLO VRE INSERIMENTO DEL QUADRO VR

Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini

DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA PER TUTTI I CONTRIBUENTI

E INSERIMENTO DEL QUADRO VRIN DICHIARAZIONE IVA.

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SCADENZE 2011COMUNICAZIONE ANNUALE DATI

IVA 28/02/2011

IVA AUTONOMA* Dal 1/2/2011 al 30/9/2011

MODELLO UNICO COMPRENSIVO DICHIARAZIONE IVA 30/09/2011

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* I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale iva entro il 28/2/2011 sono esonerati dalla presentazione della della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALI

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate p o ed e to de ge a de e t atedel 17/01/2011 ha approvato:

modello IVA 2011 – “ordinario” modello IVA 2011 – “base” modello IVA 26 LP/2011 – società

controllante di gruppi societari modello IVA 74 bis – liquidazione coatta e

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modello IVA 74 bis liquidazione coatta e fallimento

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IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALI

SOLO

SOGGETTIESONERATITITOLARI DI

P.IVA

OPERAZIONIESENTI

PRODUTTORIAGRICOLI

ESONERATI

CONTRIBUENTI MINIMI

Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini

ATTIVITA’ DIINTRATTENIM.E SPETTACOLO

IMPR. INDIVID.AFFITTO UNICA

AZIENDA

MINIMI

IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALISOGGETTI IRES CON PERIODO NONCOINCIDENTE CON ANNO SOLARE,

SOGGETTIOBBLIGATI

ALLA PRESENTAZIONE

IN VIAAUTONOMA

SOGGETTI CON PERIODO DI IMPOSTA CHIUSO PRIMA DEL 31 12 2010CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI SOCIETA’ CHE PARTECIPANO ALL’ IVA DI GRUPPOSOGGETTI RISULTANTI DA OPERAZ. STRAORD. AVVENUTE DOPO 1.1.2011 PER

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LA DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ESTINTO

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

FACOLTA’PRESENTAZ.CON UNICO

2010

SOGGETTI IRES CON PERIODO COINCIDENTE CON ANNO SOLARE

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

MODALITA’ DIPRESENTAZIONE

ESCLUSIVAMENTE IN VIATELEMATICA

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

TERMINI DIPRESENTAZIONE

IN VIAAUTONOMA

DICHIARAZIONEUNIFICATA

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01.02.201130.09.2011 30.09.2011

IVA BASE 2011

POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA BASE 2011 SIA I SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMAOBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA

AUTONOMA SIA QUELLI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA

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IVA BASE 2011

SOGGETTI INCLUSI: hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa inhanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in

detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva;

hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;

non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni)

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non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;

non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.

IVA BASE 2011

SOGGETTI ESCLUSI:Il modello IVA BASE/2011 non può essere utilizzato:Il modello IVA BASE/2011 non può essere utilizzato: dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello

Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta

dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;

dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a

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presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;

dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73

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IVA BASE 2011

Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE/2011 l t i t l t i d lBASE/2011 sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2011.

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IVA BASE 2011

Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito da un f t i i d d l t d i d i VA VE VF VJfrontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VT e VX.I dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro RX di UNICO 2011 da coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata.Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2011.

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

PRESENTAZ.IN VIA

TELEMATICA

DIRETTAENTRATEL

INTERNET-FISCOLINE

770 >20 SOGG

770 < = 20 SOGGO NON OBBLIGO

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TRAMITEINTERMEDIARI

SOC.DEL GRUPPO

SOGG. INCARICATI CAF, DOTT.COMM,..

SOLO ENTRATEL

IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

PRESENTAZ.IN VIA

TELEMATICA

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATAQUANDO L’A.F. HA RICEVUTO I DATI

ATTENZIONEAI

TERMINI !

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L’INTERMEDIARIO PUO’ RIFIUTARSI DI RICEVERE LA DICHIARAZIONE SE

NON E’ PIU’ IN TEMPO A TRASMETTERE

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

REPERIBILITA’DEI

MODELLI

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.ITWWW FINANZE GOV IT

SI – STAMPA IN BIANCO E NERO

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WWW.FINANZE.GOV.ITATTN. CARATTERISTICHE

TECNICHE

IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

TERMINI DIVERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO

16 3 2011VERSAMENTO

DELL’IVA DOVUTAIN BASE ALLA DICH.

ANNUALE

16 3 2011

RATEIZZARE CON INTERESSI 0,33% MESE OFRAZ. DI MESE ENTRO IL 16 11 2011

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 16 6 2011 CON 0,40% PER OGNI MESE O

FRAZ. DA 16 3 2011

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DICHIARAZIONE UNIFICATA

FRAZ. DA 16 3 2011

RATEIZZAZIONE DAL 16 6 2011 (GIA’ MAGGIOR.DELLO 0,40% DAL 16 3 2011) CON INTERESSI

PARI ALLO 0,33%ENTRO IL 16 11 2011

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IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI

TERMINI DITERMINI DIVERSAMENTO

DELL’IVA DOVUTAIN BASE ALLA DICH.

ANNUALE

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO

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DICHIARAZIONEAUTONOMA

16 3 2011

RATE MENSILI CON INTERESSI 0,33% MESE OFRAZ. DI MESE ENTRO IL 16 11 2011

Versamento TCGG

Cap. sociale

Tasse CC.GG.numerazione

e bollatura dei libri sociali perle sole società

di capitali( )

o fondo didotazione all’1/1/2010

minore o ugualea € 516.456,9

Cap. socialeo fondo di

€ 309,87

entro il 16/3/2011cod. trib. 7085

anno 2011

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(no coop) o fondo didotazione all’1/1/2010maggiore di€ 516.456,9

€ 516,46

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IVA 2011MODULISTICA

CONTRIBUENTICONTABILITA’UNIFICATA

UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)

UN MODULO CON QUADRI VA-VC-VD-VEVF-VJ-VH-VK-VL-VR-VT-VX-VO

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IVA 2011MODULISTICA

CONTRIBUENTI UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)CONTRIBUENTICONTABILITA’SEPARATE

UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)

TANTI MODULI QUANTE SONO LEATTIVITA’ SEPARATE

SEZ 2 VA, SEZ 2 e 3 VL,VC, VD, VH, VK,VR VT,VX VO COMPILATI IN

SEZ 1 VA, SEZ 1 VL,VE, VF, VJ

COMPILATI IN

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VX, VO COMPILATI INUN SOLO MODULO

COMPILATI IN CIASCUN MODULO

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IVA 2011MODULISTICA

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATADAL SOGGETTO ”AVENTE CAUSA”DAL SOGGETTO AVENTE CAUSA

UN FRONTESPIZIO CON I DATI DELSOGGETTO AVENTE CAUSA

UN MODULO PER L’AVENTE CAUSA CON ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA

OPERAZIONI

STRAORDINARIE

(FUSIONE, ECC.)

AVVENUTE NEL 2010

CON ESTINZIONE

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ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSAPER LA FRAZIONE DI MESE/TRIMESTRE

UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON I DATI FINO ALL’ULTIMO MESE/TRIMESTRECHIUSO PRIMA DELL’OP.STRAORDINARIA

DEL SOGGETTO

“DANTE CAUSA”

IVA 2011MODULISTICA

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATADAL SOGGETTO ”AVENTE CAUSA” SE E’STATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVASTATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVA

UN FRONTESPIZIO CON I DATI DELSOGGETTO AVENTE CAUSA

UN MODULO PER L’AVENTE CAUSA CON ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA

PER LA FRAZIONE DI MESE/TRIMESTRE

UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON

OPERAZIONI

STRAORDINARIE

(CONFERIMENTO, ECC.)

AVVENUTE NEL 2010

SENZA ESTINZIONE

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UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON I DATI FINO ALL’ULTIMO MESE/TRIMESTRE

CHIUSO PRIMA DELL’OP.STRAORD

DEL SOGGETTO

“DANTE CAUSA”

IL DANTE CAUSA PRESENTA LA PROPRIADICHIARAZIONE CON I DATI 2010 DELLE

ATTIVITA’ NON TRASFERITE

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IVA 2011MODULISTICA

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATASINGOLARMENTE DAI 2 SOGGETTI SE NONE’ STATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVA

OPERAZIONI

STRAORDINARIE

(CONFERIMENTO, ECC.)

AVVENUTE NEL 2010

SENZA ESTINZIONE

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OGNUNO INDICA I PROPRI DATI 2010PER L’INTERO PERIODO D’ IMPOSTA

DEL SOGGETTO

“DANTE CAUSA”

IVA 2011MODULISTICA

IL SOGGETTO AVENTE CAUSA PRESENTAENTRAMBE LE DICHIARAZIONIENTRAMBE LE DICHIARAZIONI

NEL FRONTESPIZIO DELLA DICHIARAZIONEDEL DANTE CAUSA INDICA:

I DATI DELSOGGETTO ESTINTO NELLA PARTE DEL

OPERAZIONI

STRAORDINARIE

(FUSIONE, ECC.)

AVVENUTE NEL 2011 (*)

CON ESTINZIONEI PROPRI DATI

NELLA PARTE DEL DICHIARANTE

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NELLA PARTE DEL CONTRIBUENTEDEL SOGGETTO

“DANTE CAUSA”

LA DICHIARAZIONE PRESENTATA PER ILDANTE CAUSA E’ SEMPRE IN VIA AUTONOMA

DICHIARANTE+ CODICE “9”

(*) PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

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IVA 2011MODULISTICA

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATAOPERAZIONI

LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATASINGOLARMENTE DAI 2 SOGGETTI

OGNUNO INDICA I PROPRI DATI 2010PER L INTERO PERIODO D IMPOSTA

STRAORDINARIE

(CONFERIMENTO, ECC.)

AVVENUTE NEL 2011 (*)

SENZA ESTINZIONE

DEL SOGGETTO

“DANTE CAUSA”

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PER L’INTERO PERIODO D’ IMPOSTA“DANTE CAUSA”

(*) PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO

CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTECONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE

E’ COMPOSTO DA DUE FACCIATE

LA PRIMA CONTIENE L’INFORMATIVA PER

LA SECONDA ECONTIENE

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L INFORMATIVA PERLA PRIVACY

CONTIENEI DATI ANAGRAFICI, LA FIRMA, L’IMPEGNO ALLATRASMISS. TELEMATICA,

FIRMA DELL’ORGANO DI CONTROLLO

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ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO

CORRETTIVA NEI TERMINI

RETTIFICA O INTEGRA – NEI TERMINI – UNA DICHIARAZIONE

TIPO DIDICHIARAZIONE

NEI TERMINIGIA’ PRESENTATA

INTEGRATIVAA FAVORE

RETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I TERMINI – UNA DICHIARAZIONE

GIA’ PRESENTATA CON MINOR CREDITO/MAGGIOR DEBITO

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INTEGRATIVARETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I

TERMINI – UNA DICHIARAZIONE GIA’ PRESENTATA

ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO

ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE

DICHIARAZIONEINTEGRATIVA

DELLA DICH. DELL’ANNO SUCCESSIVO

ENTRO 31.12 DEL 4° ANNO SUCCESSIVOSE NE DERIVA UN MAGGIOR DEBITO

ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE

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DEVE ESSERE STATA VALIDAMENTE PRESENTATALA DICHIARAZIONE ORIGINARIA

(ENTRO 90 GG. SCADENZA)

ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONEDELLA DICH. DELL’ANNO SUCCESSIVO SE NE

DERIVA UN MINOR DEBITO/MAGGIOR CREDITO

DICHIARAZIONEINTEGRATIVA

A FAVORE

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ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO

FIRMA DELLADICHIARAZIONE

• BARRARE LA CASELLA PER LA SCELTA DELL’INVIO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE AL PROPRIO

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DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

• SANZIONI (30%) RIDOTTE A (10%) SE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVIENE ENTRO 30 GG:

DOMICILIO FISCALE

DECORRENTI DAL 60’ GIORNO SUCCESSIVO AL QUELLO DELLA TRASMISSIONE ALL’INTERMEDIARIO

AVVERTENZE DI COMPILAZIONE

• IL CODICE FISCALE VA SEMPRE RIPORTATO DA SINISTRA

• IL CODICE FISCALE VA RIPORTATO IN OGNI FOGLIO

• IL MODULO VA NUMERATO IN TUTTE LE PAGINE ANCHE SE NE VIENE COMPILATO UNO SOLO

• SE NON VI SONO DATI O VALORI SIGNIFICATIVI (zero) IL QUADRO NON VA COMPILATO E LA RELATIVA CASELLA NON VA BARRATA

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BARRATA

• GLI IMPORTI VANNO ARROTONDATI ALL’UNITA’ DI EURO ARROTONDANDO PER ECCESSO SE LA FRAZIONE DECIMALE E’UGUALE O SUPERIORE A 50 CENTESIMI, PER DIFETTO SE INFERIORE

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VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’

SEZ.1 – DATI ANALITICIGENERALI

2 SEZIONI

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SEZ. 2 – DATI RIEPILOGATIVI

VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.ITWWW FINANZE GOV IT

VA2 – CODICEATECO 2007

WWW.FINANZE.GOV.IT

+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’UNIFICATA=CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE

+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’ SEPARATE=IN OGNI MODULO IL CODICE RELATIVO

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NO SANZIONI SE INDICO IL CODICEGIUSTO + MOD. VARIAZIONE DATI

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VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’

1

VA5 – TELEFONIA CELLULARE

ACQUISTI APPARECCHIATURE - IMPONIBILE

ACQUISTI APPARECCHIATURE - IMPOSTA

SERVIZI DI GESTIONE IMPONIBILE

1

2

3

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SERVIZI DI GESTIONE - IMPONIBILE

SERVIZI DI GESTIONE - IMPOSTA 4

VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’

ADEGUAMENTO A PARAMETRIVA 11

SEZ. 2 – DATIRIEPILOGATIVI RELATIVI

A TUTTE LE ATTIVITA’

ADEGUAMENTO A PARAMETRI ANNO 2009 NO QUADRO VE

OPERAZIONI VS. CONDOMINII

VA 11

VA 13

VA 14

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REGIME CONTRIBUENTI MINIMI

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VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’

SEZ.2 – DATIRIEPILOGATIVI RELATIVI

A TUTTE LE ATTIVITA’SOCIETA’ NON OPERATIVE

VA 15

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VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

COMPILATO DAGLI ESPORTATORI ABITUALI CHE SIAVVALGONO DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTARE BENI

O SERVIZI ED IMPORTARE BENI SENZA APPLICAZIONEDELL’IVA, NEI LIMITI DEL PLAFOND MATURATO NELL’

ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI

PLAFOND

COLONNE 1 e 2

VOLUME D’AFFARIESPORTAZIONI

COLONNE 3 e 4

VOLUME D’AFFARIESPORTAZIONI

COLONNE 5 e 6

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PLAFONDUTILIZZATONEL 2010

+ ESPORTAZIONIE ASSIMILATEANNO 2010

+ ESPORTAZIONIE ASSIMILATEANNO 2009 (*)

(*) SOLO SE SI USA IL PLAFOND “MENSILE”

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VE – VOLUME D’ AFFARI

SEZ.1 – REGIME SPECIALEAGRICOLO E AGRICOLTORI

ESONERATI SE SUP 1/3

SEZ.2 – OPERAZIONI IMPO-NIBILI COMMERCIALI, PRO-

FESS. E AGRICOLE ORD.

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

5 SEZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE ATTIVITA’

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SEZ.4 ALTRE OPERAZIONI

SEZ.5 – DETERMINAZIONEVOLUME D’AFFARI

AMMONTARE COMPLESSIVO CESSIONIDI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZISI

VE – VOLUME D’AFFARI

DETERMINAZ.VOLUMED’AFFARI

DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIEFFETTUATE ITA, CEE, EXTRACEE,

COMPRESO L’IMPONIBILEDELLE OP. AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA

CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI

SI

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CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI,PASSAGGI INTERNI TRA CONT. SEPARATE,

OP.EFFETTUATE IN ANNI PRECEDENTICON IVA ESIGIBILE NELL’ANNO 2010NO

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PRODUTTORI AGRICOLI CHE HANNO

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.1 UTILIZZATA DA:

PRODUTTORI AGRICOLI CHE HANNO EFFETTUATO PASSAGGI DI BENI A COOP.VEO ALTRI APPLICANDO LE % FORFETTARIE

DI COMPENSAZIONE (ART. 34, C. 7)

AGRICOLTORI ESONERATI (ART 34 C 6) CON

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AGRICOLTORI ESONERATI (ART. 34, C.6) CONV.A. ANNO PRECEDENTE < € 7.000 CHE

HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 1/3PREVISTO PER OP. NON AGRICOLE

PRODUTTORI AGRICOLI (SIA REGIME ORD

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.2 UTILIZZATA DA:

CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALE,

PROFESSIONALE O ARTISTICA

PRODUTTORI AGRICOLI (SIA REGIME ORD.CHE SPECIALE) CHE HANNO EFFETTUATOCESSIONI DI PRODOTTI PER CUI NON SI

APPLICANO LE % DI COMPENSAZIONE

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PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME MISTO (ART. 34, C.5) PER CESSIONI DI BENI DIVERSIDA TAB.A, PRIMA PARTE E PER PRESTAZIONI

DI SERVIZI

AGRICOLTORI ESONERATI (ART. 34, C.6) CON V.A. ANNO PRECEDENTE < € 7.000 CHE HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 1/3

PREVISTO PER OP. NON AGRICOLE

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ARROTONDAMENTI D’IMPOSTAOPERATI IN FATTURA

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.3VE24 – VARIAZIONI E

ARROTONDAMENTIPER DIFFERENZE TRA

VE23 E REGISTRI

OPERATI IN FATTURA

IMPOSTA INDICATA IN FATTURA SUPERIOREA QUELLA REALE (SENZA NOTA VAR.)

ARROTONDAMENTI ALL’UNITA’ DI €OPERATI IN DICHIARAZIONE

Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini

VARIAZIONI +/- DI SOLA IMPOSTA REG. NEL 2010 SU FT. REG. IN ANNI PREC.

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

VE30 – totale op. che concorrono al

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ART. 8, PRIMOCOMMA, LETTERE A) E B)

CESSIONI INTRACOMUNITARIEARTT. 41

C.2

C.3

C 4

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plafond C.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI

CESSIONI DI BENI VERSO RSM

C.4

C.4

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23

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

VE33 – OP. ESENTI

INTERESSI ATTIVI

LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI

CESSIONE DI BENI ACQUISTATISENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE

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SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE

CESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILISE ESENTI

VE – VOLUME D’AFFARI

SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI

VE34 COL.1OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

COL. 2 rottami e altri materiali di recupero nei confronti di soggetti Iva;

COL 3 oro e argento puro;

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COL.3 oro e argento puro;COL.4 subappalto nel settore edile;COL.5 fabbricati strumentali;

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VE – VOLUME D’AFFARI E IMPOSTA SULLE OP. IMPONIBILI

SEZ.4 – OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE IMPONIBILI

VE36-VE37ENTI PUBBLICI

ART.6 DPR 633/72 PER LE CESSIONI DI BENI EPRESTAZIONI DI SERVIZI RESE VS. LO STATO ED ENTI PUBBLICI, L’IVA DIVENTA ESIGIBILE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, SALVA LA FACOLTA’

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PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, SALVA LA FACOLTADI NON APPLICARE TALE DEROGA

NEL PUNTO 2 DEL RIGO VE36 VANNO INDICATE LE OPERAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART.7 DL 185/08“IVA PER CASSA”

VE – VOLUME D’AFFARI E IMPOSTA SULLE OP. IMPONIBILI

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VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

IL QUADRO VF E’ DEDICATO ALLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE

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A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL QUADRO VG IL QUADRO VF CONTIENE I RIGHI DESTINATI AI CONTRIBUENTI IVA CHE NEL CORSO DELL’ANNO D’IMPOSTA HANNO EFFETTUATO

OPERAZIONI ESENTI O APPLICATO REGIMI SPECIALI IVA

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ 1 – ACQUISTI NAZIONALISEZ. 1 – ACQUISTI NAZIONALI,INTRA E IMPORTAZIONI

SEZ. 2 – TOTALE ACQUISTI E IMPORT., TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRA,

IMPORT E SAN MARINO4 SEZIONI

SEZ 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA

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SEZ.4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 3 – DETERMINAZIONE DELL IVAAMMESSA IN DETRAZIONE

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26

VF1 A VF11

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE – SEZ.1

VF1 A VF11

ACQUISTI NAZIONALI, ACQUISTI INTRASOGGETTI A IMPOSTA

E IMPORTAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA

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VF12UTILIZZO PLAFOND

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1

UTILIZZO PLAFOND

ACQUISTI NAZIONALI, INTRACOMUNITARIO IMPORTAZIONI EFFETTUATI DA

ESPORTATORI ABITUALI SENZAAPPLICAZIONE DELL’IVA E CON

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APPLICAZIONE DELL IVA E CONCONSEGUENTE UTILIZZO DEL PLAFOND

+ QUADRO VC

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27

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1

ASSICURAZIONI

VF14 – ACQUISTI ESENTI

INTERESSI PASSIVI

PRESTAZIONI SANITARIE

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NEGOZIAZIONE DI AZIONI, OBBLIGAZIONI,…

VF15ACQUISTI DA SOGGETTI MINIMI

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1

ACQUISTI DA SOGGETTI MINIMI

ACQUISTI DA SOGGETTI CHE NEL 2010 SI SONO AVVALSI DEL REGIME DEI “MINIMI”

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28

VF17IVA INDETRAIBILE

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1

- AUTOVETTURE al 60%- CARBURANTI E LUBRIFICANTI…al 60%- IMPIEGO, MANUTENZIONE, ECC. AUTO al 60%- PEDAGGI AL 60% - CELLULARI 50%

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- RAPPRESENTANZA > € 25,82- INDETRAIBILI PER AFFERENZA- EFFETTUATI DA CHI FA SOLO OPERAZIONI ESENTI- EFFETTUATI DA CHI HA OPTATO 36-BIS

VF20 A VF 24

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRACOMUNITARI, IMPORTAZIONI E ACQUISTI DA SAN MARINO

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29

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE – SEZ.2

VF23 –

ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

IMPORTAZIONI DI BENI DA BOLLETTEDOGANALI REGISTRATE

COL. 1 E 2

COL 3 E 4

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COL.3 E 4

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2

VF23

AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI SAN MARINESI CON

PAGAMENTO DI IVA

COL.5

COL.6 AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA

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QOPERATORI SAN MARINESI SENZA

PAGAMENTO DI IVA

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30

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2

BENI AMMORTIZZABILI MAT /IMM ANCHE1

VF24 – RIPARTIZIONETOTALE ACQUISTI (VF20)

BENI AMMORTIZZABILI, MAT./IMM., ANCHE< € 516,45 E PREZZO RISCATTO BENI LEASING

BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI(LEASING, LOCAZIONE, TERRENI)

ACQUISTI DI MERCI, MATERIE PRIME,

1

2

3

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Q , ,SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI

PER DIFFERENZA FRA VF20 E VF24, CAMPI 1,2 E 3

4

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3

VF30

I soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di

attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione

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attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella nel rigo VF30,

anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione

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31

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3

VF30

– casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (art. 74-ter);– casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (decreto legge n. 41/95);– casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti;– casella 4 - Attività di agriturismo (legge n. 413 del 1991);– casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (legge n. 413 del 1991);

casella 6 Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti

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– casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art. 74-quater);– casella 7 - Regime speciale per le attività agricole connesse (art. 34-bis);– casella 8 - Regime speciale per le imprese agricole (art. 34).

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3

VF30

Su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata piùdi una casella. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimidi determinazione dell’IVA detraibile occorre compilare un modulo

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di determinazione dell IVA detraibile occorre compilare un moduloper ogni regime applicato

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32

VF 31 A VF37

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-A

La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodod ’ imposta operazioni esenti di cui all ’ art. 10 con esclusione delleoperazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessoriead operazioni imponibili.

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p p

VF 31 A VF37

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-A

Tipologia delle operazioni effettuate Modalità di compilazione della sezioneriservata alle operazioni esenti

operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata

1 modulo compilazione dei righi VF34,VF35, VF36 e VF37

operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF321 modulo operazioni imponibili

esclusivamente operazioni esenti con opzione art. esonero dalla presentazione della dichiarazione

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36-bis (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VF33)

operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità unificata

1 modulo compilazione del rigo VF33

operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità separata

1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF331 modulo operazioni imponibili

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33

VF 38 A VF52

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-B

I righi da VF38 a VF52 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), dell’art. 34

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VF53 A VF 55CASI PARTICOLARI

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-C

CASI PARTICOLARI

I righi da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:

– operazioni esenti occasionali;

– esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;

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-operazioni imponibili effettuate in via occasionale;

-cessioni occasionali di beni usati;

-operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse;

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34

VF53 A VF 55CASI PARTICOLARI

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-C

CASI PARTICOLARI

È ammessa la contemporanea compilazione dei tre righi in presenza di tutte le tipologie di operazioni indicate anche qualora sia stato adottato un regime speciale di determinazione dell’imposta detraibile.

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VF56 E VF 57

VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.4

Rigo VF56 totale rettifiche. L ’ articolo 19-bis2 prevede che ladetrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deveessere rettificata successivamente a quella inizialmente operataqualora il diritto alla detrazione sia variato al momento diutilizzazione dei beni e servizi

Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini

Rigo VF57 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti icontribuenti per l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione. Nelrigo, si deve tenere conto del totale delle rettifiche di cui alrigo VF56

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10/02/2011

1

COMUNICAZIONE

ANNUALE DATI IVA

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

Provvedimento di approvazione del 17/01/2011

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA

NATURA NON DICHIARATIVA

inapplicabilità sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

applicazione sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro

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10/02/2011

2

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA

SOGGETTI OBBLIGATI

società di capitali ed i tà di

imprese individuali e l t i t i

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

altri enti titolari di partita Iva

società di personee soggetti assimilati

lavoratori autonomicon V. A. superiore

ad € 25.000,00

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA

SOGGETTI ESONERATI

-contribuenti che per l’anno 2010 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva;

- soggetti di cui all’art.74 del Tuir (Stato, Comuni..);

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

- contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;-I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE

ANNUALE IVA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO;

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10/02/2011

3

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA

modalità e termini di presentazione

in via telematica entro il 28/02/2011

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

reperibilità modelli :www.finanze.it; www.agenziaentrate.it

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA CASI PARTICOLARI

soggetti consoggetti con contabilità presso

terzi

riferimento alle operazionieffettuate nel 2010

società aderenti allaliquidazione di gruppo

ciascuna società presentaautonoma comunicazione

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

soggetti concontabilità separate

presentano un unicomodello riepilogativo

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10/02/2011

4

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA CASI PARTICOLARI

riferimento a tutte lecontribuenti con

liquidazioni trimestrali

riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno

(anche periodo ottobre/dicembre)

operazioni straordinarie o trasformazioni

valutare se:* l’operazione è avvenuta nel 2010

* ovvero nel periodo dal 01/01/11al 28/02/11

* h t t l’ ti i

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

* ha comportato o meno l’estinzione del soggetto dante causa(es. soggetto incorporato)

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE I – DATI GENERALI

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTECODICE ATTIVITA’ – TABELLA ATECO 2007

SITUAZIONI SPECIFICHE (contabilità separata,adesione gruppo Iva…)

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

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10/02/2011

5

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE

CD1 campo 1CD1 campo 1

totale operazioni effettuate nel 2010 (al netto dell’Iva), interne,intracomunitarie e di esportazione (cessione di beni e prestazioni di

servizi), anche ad esigibilità differita, rilevanti ai fini Ivae annotate nel registro fatture emesse/corrispettivi

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

e annotate nel registro fatture emesse/corrispettivi

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE

CD1 2CD1 campo 2

operazioni non imponibili già comprese nel campo 1

-cessioni all’esportazione e assimilate ai servizi internazionali

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

(artt. 8, c.1, lett. a) e b), 8 – bis e 9);-cessioni verso San Marino e Città del Vaticano (art.71);

- cessioni nei confronti di esportatori abituali (art.8, c.1, lett. c);- altre operazioni non imponibili che concorrono a formare

Il plafond (es. art. 36 D.L. 41/95)

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10/02/2011

6

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE

CD1 campo 3

operazioni esenti già comprese nel campo 1

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

operazioni esenti art. 10

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE

CD1 campo 4

cessioni intracomunitarie di beni, già comprese nel campo 1

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

- cessioni di beni intracomunitari (art. 41 D. L. 331/93);-cessioni di beni intracomunitari mediante triangolazioni

( art.58 D. L. 331/93)

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10/02/2011

7

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE

CD1 campo 5

di cui cessioni beni strumentali

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE

CD2 campo 1

ammontare complessivo (al netto dell’Iva) acquisti interni, intracomunitari,importazioni rilevanti ai fini Iva,

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

panche ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi

risultanti da bolle doganali annotate nel registro acquisti di cui all’art.25

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10/02/2011

8

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE

CD2 2CD2 campo 2

ammontare acquisti non imponibili già indicati nel campo 1

-acquisti di beni o servizi interni oggettivamente non imponibili:

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

q gg p-per triangolazioni extra – Cee, art.8;

acquisti di servizi internazionali, art.9;acquisti di beni per triangolazioni Cee, art.58 D.L.331/93;acquisti di beni e servizi interni ed importazione beni con

utilizzo plafond;

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE

CD2 campo 3

acquisti esenti o importazioni non soggette, già in campo 1

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

- acquisti interni esenti,art.10;- importazioni non soggette, art.68 escluso lettera a)

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10/02/2011

9

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE

CD2 campo 4

ammontare acquisti intracomunitari di beni, già nel campo 1

acquisti intracomunitari di cui all 41 D L 331/93;

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

- acquisti intracomunitari di cui all. 41 D.L. 331/93;- acquisti da triangolazione Ceedi cui all’art. 40, c. 2, D.L. 331/93

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE

CD2 campo 5

di cui acquisti di beni strumentali

Indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei righi precedenti

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

p g p

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10/02/2011

10

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA

CD3 campi 3 e 4

imponibile ed imposta relativa alle importazioni

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

imponibile ed imposta relativa alle importazioni,senza il pagamento dell’Iva in dogana, di rottami e

materiali di recupero (art. 74, c.7 e 8)

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA

alcune precisazionialcune precisazioni

nel modello il contribuente deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche, tenendo conto delle

variazioni dell’art. 26, DPR 633/72

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

non rilevano: compensazioni effettuate nell’anno, riporto credito anno precedente, rimborsi infrannuali, eventuali operazioni

di rettifica e conguaglio effettuate in sede di dichiarazione annuale

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10/02/2011

11

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE III – DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO

CD4 : ammontare Iva esigibile relativa ad operazioni effettuate nel2010, per le quali si è verificata l’esigibilità ovvero relativa ad operazioni precedenti per le quali l’imposta è diventata

esigibile nel 2010

CD5 : ammontare Iva detratta relativa agli acquisti

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

CD5 : ammontare Iva detratta relativa agli acquistiregistrati per i quali è stato esercitato il diritto alla

detrazione nel 2010

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE III – DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO

CD6 campo 1: ammontare dell’ Iva a debito risultante dalladifferenza tra gli importi indicati in CD4 e CD5

CD6 2 t I dit i lt t d ll

Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini

CD6 campo 2 : ammontare Iva a credito risultante dalladifferenza tra gli importi indicati in CD5 e CD4

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10/02/2011

1

Rimborso IVA

Compilazione del quadro VRCompilazione del quadro VR

Richiesta di rimborso del credito Iva 2010

Una novità procedurale è intervenuta nel 2011: è stato soppresso il modello autonomo cartaceo VR storicamente utilizzato come istanza di rimborso iva.

Il modello VR è divenuto dal 2011 un quadro della dichiarazione annuale Iva.

I contribuenti che intendono chiedere il rimborso iva devono

Dott. Pierluigi Brandolini

I contribuenti che intendono chiedere il rimborso iva devono trasmettere la dichiarazione iva comprensiva del nuovo quadro VR, senza presentare il modello cartaceo.

La richiesta di rimborso implica la presentazione “anticipata” della dichiarazione annuale iva.

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10/02/2011

2

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Le condizioni di ammissibilità al rimborso sonopreviste da:

-art. 30 del DPR n.633/72

-e dall’art. 34, comma 9, DPR 633/72

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

A t 30 3 l tt ) ALIQUOTA MEDIAArt. 30, comma 3, lett. a) – ALIQUOTA MEDIA -

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edesercita esclusivamente o prevalentemente attività checomportano l’effettuazione di operazioni soggette ad impostacon aliquote maggiorate del 10% mediamente inferiori a quellesugli acquisti

Dott. Pierluigi Brandolini

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3

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. b) – OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edeffettua operazioni non imponibili per un ammontare superioreal 25% dell ’ ammontare complessivo di tutte le operazionieffettuate.

Non vanno inserite le operazioni art 7-ter/633 seppur

Dott. Pierluigi Brandolini

Non vanno inserite le operazioni art.7 ter/633 seppurfatturate ai sensi dell’art.21/633

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. c) – BENI AMMORTIZZABILI

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edeffettua acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché benie servizi per studi e ricerche.

Dott. Pierluigi Brandolini

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4

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. e) – Condizione art. 17, 2° comma

Il contribuente è un operatore non residente che ha una posizione fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72 ed è legittimato a richiedere il rimborso Iva

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. d) – Operazione non soggette ad Iva (per mancanza del requisito di territorialità)

Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20ed effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Ivaper effetto degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/72 (art.30 comma 3 lett d)

Dott. Pierluigi Brandolini

30,comma 3, lett.d)

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5

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 2 – Cessazione attività

Contribuente che ha cessato l’attività

Dott. Pierluigi Brandolini

Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 4 – ECCEDENZE

nelle dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni emerge un credito non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione; in tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze

Dott. Pierluigi Brandolini

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Esonero della garanzia

per rimborsi non superiori a € 5.164,57 p p ,

contribuenti cosiddetti “virtuosi”

contribuenti con versamenti confluiti sul conto fiscale

Dott. Pierluigi Brandolini

Compilazione del quadro VR

Nel rigo VR1, campo 1, va indicato l’importo di cui si chiede ilg , p , primborso, che deve coincidere con l’importo risultante dal rigoVX4 ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importirisultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modelloUNICO/2011

Nel rigo VR1, campo 2 deve essere indicata la quota parte delrimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la

Dott. Pierluigi Brandolini

p qprocedura semplificata di rimborso tramite l’agente dellariscossione

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7

Compilazione del quadro VR

Rigo VR2 – Causale del rimborsog

Righi VR3 e VR4 – Minore eccedenza detraibile del triennio

Il contribuente può richiedere il rimborso, anche al di fuori delleprecedenti ipotesi, se dalle dichiarazioni dei due anni precedentirisultano eccedenze detraibili riportate agli anni successivi.

In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se diammontare inferiore a € 2 582 20 per un importo non superiore al

Dott. Pierluigi Brandolini

ammontare inferiore a € 2.582,20, per un importo non superiore alminore degli importi risultanti a credito nel triennio 2010-2009-2008.

Ai fini del rimborso, il contribuente deve indicare nei righi VR3 eVR4 le eccedenze, rispettivamente, del 2008 e del 2009, da porre aconfronto con quella del 2010

Compilazione del quadro VR

Il rigo VR6 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazioneg gprioritaria del rimborso, per le quali è prevista l’erogazione entrotre mesi dalla richiesta.

Il rigo VR7 è riservato ai subappaltatori che nell’anno precedenteabbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 percento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappaltonei confronti dei quali, il limite annuo per la compensazione è

Dott. Pierluigi Brandolini

q , p pelevato ad un milione di euro.

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8

Compilazione del quadro VR

La casella del rigo VR8 attestazione delle società e degli entig goperativi deve essere barrata per segnalare, in sede di richiesta delrimborso, la condizione di operatività.

Si ricorda che deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva diatto notorio per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano lesocietà e gli enti come non operativi.

Dott. Pierluigi Brandolini

Compilazione del quadro VR

Il rigo VR9 è riservato ai contribuenti virtuosi ossia quelle impreseg q pche soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilitàspecificatamente indicate nell’articolo 38-bis, settimo comma eseguenti.

La casella 1 deve essere barrata per segnalare tale condizione.

Nella casella 2, deve essere indicato l’importo erogabile senzagaranzia.

Si ricorda che tali soggetti devono produrre la dichiarazione

Dott. Pierluigi Brandolini

Si ricorda che tali soggetti devono produrre la dichiarazionesostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38bis.

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1

DICHIARAZIONE ANNUALEDICHIARAZIONE ANNUALE

IVA 2010

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ1 – ACQUISTI BENI DA VATICANO E SAN MARINO

IMPONIBILI ED IMPOSTA

OPERAZIONI PER LE QUALI L’IMPOSTA E’DOVUTA DAL

CESSIONARIO

E SAN MARINO

VJ3 – ACQUISTI DA ESTERO AUTOFT. ART. 17, c.2

VJ6 – ACQUISTI ROTTAMI ART. 74, c 7 e 8

VJ2 – ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITI IVA

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

VJ9 – ACQUISTI INTRAC. BENI

VJ13 – ACQUISTI SUB-APP. EDILI

VJ14 – ACQ. FABB.STR.IMPONIBILI OPZIONE

QUADRO VF

NO QUADRO VE

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2

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ1 – ACQUISTI DA S.MARINO

PER I QUALI IL CESSIONARIO E’ TENUTO AL PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART.17, comma 2

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

NO IVA BASE

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ1 – ACQUISTI DA S MARINOVJ1 ACQUISTI DA S.MARINO

Ex ART.17, comma 2

REGISTRO ACQUISTI

REGISTO FATTURE EMESSE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

QUADRO VF(imponibile e imposta)

NO QUADRO VE

QUADRO VF

(rigo VF23 campo 6)

QUADRO VJ

(rigo VJ1)

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3

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ2 – ESTRAZIONI DI BENI DA DEPOSITI IVA

INDICARE L’IMPONIBILE E L’IMPOSTA DEI BENI E DEI SERVIZI CHE VENGONO ESTRATTI DAL DEPOSITO IVA, DA PARTE DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO PER ESSERE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

PARTE DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO, PER ESSERE UTILIZZATI O COMMERCIALIZZATI IN ITALIA

NO IVA BASE

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ3 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGTTI NON RESIDENTI

INDICARE ACQUISTI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI IL

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI IL CESSIONARIO/COMMITTENTE NAZIONALE HA EMESSO

AUTOFATTURA, AI SENSI DELL’ART. 17 c. 2

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4

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ3 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGTTI NON RESIDENTI

REGISTRO ACQUISTI

REGISTO FATTURE EMESSE

Ex ART.17, comma 2

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

QUADRO VF(imponibile e imposta)

NO QUADRO VE

QUADRO VJ

(rigo VJ3)

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ9 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI

INDICARE TUTTI GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI IMPONIBILI DI BENI

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

NO IVA BASE

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VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ13 – ACQUISTI DA SUB-APPALTATORI SETTORE EDILE

INDICARE ACQUISTI RELATIVI A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI EDILI SENZA

ADDEBITO D’ IMPOSTA EFFETTUATI CON

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

ADDEBITO D IMPOSTA, EFFETTUATI CON MECCANISMO “REVERSE CHARGE”, AI SENSI

DELL’ART.17, c. 6

VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

VJ14 – ACQUISTI DI FABBRICATI STRUMENTALI (art. 10, n.8 ter, lett. b) d)

INDICARE ACQUISTI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER I QUALI E’ PREVISTA L’ESTENSIONE DEL

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE

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VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI

CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI

ESENTI IVA

(art. 10, n.8 ter, lett. d)

IMPONIBILE

(art. 10, n. 8 ter, lett. b)

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

Per le quali il cedente opta, in sede di stipulazione dell’atto,

per l’applicazione dell’IVA

Se acquirente soggetto IVA con PRO RATA ≤ 25%

REVERSE CHARGE

VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SEZIONE 1 SEZIONE 2

LIQUIDAZIONI PERIODICHEVERSAMENTI

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

IMMATRICOLAZIONE AUTO UE

NO IVA BASE

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7

VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH 01 VH 12VH 01 – VH 12

CAMPO “CREDITI”

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

IVA A CREDITO DEL PERIODO, COMPRENSIVO DEL CREDITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE

DEL PERIODO PRECEDENTE

VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH 01 VH 12VH 01 – VH 12

CAMPO “DEBITI”

- IVA DOVUTA (ANCHE SE NON VERSATA) PER

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

IVA DOVUTA (ANCHE SE NON VERSATA) PER OGNI PERIODO, SE SUPERIORE AD € 25,82;

- IN GENERALE, COINCIDENZA “IMPORTI ADEBITO” DEL MODELLO F24

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8

VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH01 – VH12CAMPO “RAVVEDIMENTO”

CASELLA DA BARRARE IN CORRISPONDENZA AL PERIODO DI LIQUIDAZIONE PER IL QUALE IL CONTRIBUENTE SI E’

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

AVVALSO DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

GLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO NON DEVONO ESSERE INDICATI

VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONE PERIODICHE RIEPILOGATIVE

REGOLARIZZAZIONE DI UN OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AD UNA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE PERIODICA

GLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI REGOLARIZZAZIONE NONDEVONO ESSERE CONSIDERATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

DEL QUADRO VH, IN QUANTO PER CIASCUN PERIODO DEVE ESSERE INDICATO L’IMPORTO DA VERSARE DI COMPETENZA

DI QUEL PERIODO.

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VH – ALCUNI ESEMPI

MESE DI GENNAIO:LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 7.000LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 7.000

IVA A DEBITO NON VERSATA IL 16/02/2010 : € 7.000

MESE DI FEBBRAIO:LIQUIDAZIONE FEBBRAIO A DEBITO : € 9.000IVA A DEBITO VERSATA IL 16/03/2010 : € 9.000

ULTERIORE VERSAMENTO: IN DATA 16/03/2010CON RAVVEDIMENTO DEL DEBITO DI GENNAIO: € 7.000

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

COMPILAZIONE VHVH 1: € 7.000, barrare la casella RAVVEDIMENTO

VH 2 : € 9.000

VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH 12 VH 13

DEVE ESSERE INDICATO IL

RISULTATO DELLA RELATIVA

LIQUIDAZIONE

DEVE ESSERE INDICATO

L’AMMONTARE DELL’ACCONTO IVA

DOVUTO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

LIQUIDAZIONE, COMPRESO L’ACCONTO

EVENTUALMENTE VERSATO

DOVUTO

(SE INFERIORE A 103, 29 € NON E’ DOVUTA

ALCUNA INDICAZIONE)

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10

VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH 13 - CASELLA “METODO”

INDICARE CODICE PER METODO UTILIZZATO:

“1” – STORICO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

“2” – PREVISIONALE“3” – ANALITICO – EFFETTIVO

“4” – SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI TELECOMUNICAZIONI, SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, RACCOLTA

E SMALTIMENTO RIFIUTI ETC….

VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

VH 14 – SUBFORNITORI ART. 74, COMMA 5

LA CASELLA DEVE ESSERE BARRATA DAL SUBFORNITORE CHE SI E’AVVALSO DELLA FACOLTA’ DI VERSARE L’IVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI SUBFORNITURA

TRIMESTRALMENTE SENZA LA CORRESPONSIONE DELL’INTERESSE NELLA MISURA DELL’1%

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

DELL’INTERESSE NELLA MISURA DELL’1%.

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11

VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE

CASI PARTICOLARI CASI PARTICOLARI

- CONTRIBUENTI CHE HANNO ADOTTATO CONTABILITA’SEPARATA, PER LEGGE O PER OPZIONE (ART. 36):

COMPILARE UN UNICO MODULO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA’;

CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA’:

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

- CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA : COMPILARE IL QUADRO CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO MESE

PRECEDENTE

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE

TRE SEZIONI

SEZ . 1 – DET. IVA DOVUTA O A

CREDITO PER IL PERIODO

SEZ . 3 – DET. IVA DOVUTA O A

CREDITO “COMPLESSIVA”

SEZ . 2 – CREDITOANNO PRECEDENTE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

RELATIVA ALLE SINGOLE ATTIVITA’

RIEPILOGATIVA DI TUTTE LE ATTIVITA’

CREDITO 2009

NON RICHIESTO A RIMBORSO

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12

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-SEZIONE 1

VL1IVA A DEBITO

(somma VE25 e VJ15)

VL2 IVA DETRAIBILE (VF57)

VL3 VL4

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

IMPOSTA DOVUTA

IMPOSTA A CREDITO

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2

QUALI SOGGETTI DEVONO COMPILARE LA SEZIONE?

•Soggetti che nella dichiarazione relativa all’anno 2009 hannoevidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso

•Soggetti che non possono fare confluire nel gruppo IVA il credito da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (Finanziaria 2008)

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10/02/2011

13

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2

VL 8 8

INDICARE IL CREDITO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2009 NON CHIESTO A RIMBORSO MA RIPORTATO

IN DETRAZIONE O IN COMPENSAZIONE(DA RIGO VX5 O DA QUADRO RX)

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

( )

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2

VL 9

INDICARE IL CREDITO IVA RIPORTATO NEL RIGO VL8 UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”

TRAMITE MODELLO F24 NEL CORSO DEL 2010 E FINO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

TRAMITE MODELLO F24 NEL CORSO DEL 2010 E FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011

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10/02/2011

14

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2

VL 100

COMPILAZIONE RISERVATA ALE SOCIETA’ CHE NEL 2010HANNO ADERITO A PROCEDURA LIQUIDAZIONE

DI GRUPPO E CHE NON POSSONO FARE CONFLUIRE NEL GRUPPO L’ECCEDENZA DI CREDITO DERIVANTE

DAL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE ALL’ANNO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GRUPPO

INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPOL’EVENTUALE UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

(VL10 = VL8-VL9)

NO IVA BASE

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3

O SVL 20 : RIMBORSI INFRANNUALI RICHIESTI

CREDITO MATURATO IN CIASCUNO DEI PRIMI TRE TRIMESTRI SOLARI - ART. 38 BIS, COMMA 2,

D.P.R. 633/72;

DA INDICARSI ANCHE SE I RIMBORSI NON

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

SONO STATI, IN TUTTO O IN PARTE, LIQUIDATI (PURCHE’ REGOLARMENTE RICHIESTI, TRAMITE PRESENTAZIONE TELEMATICA

MODELLO IVA TR)

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15

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3

VL 22 : CREDITO IVA RISULTANTE DAI PRIMI TREVL 22 : CREDITO IVA RISULTANTE DAI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2010 COMPENSATO IN F24

CREDITO COMPENSATO IN F24 FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIOINE DELLA DICHIARAZIONE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3

VL 23 : INTERESSI DOVUTI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

INDICARE L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER LE PRIME TRE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (1%)

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10/02/2011

16

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3

VL 26 : ECCEDENZA CREDITOVL 26 : ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE

IMPORTO DETERMINATO DALLA DIFFERENZA TRA

I RIGHI VL8 E VL9

(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO

DAI SOGGETTI CHE GIA’ HANNO COMPILATO IL V10)

VL – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE

VL 29 – CAMPO 1 : TOTALE VERSAMENTI PERIODICI,

INTERESSI TRIMESTRALI, IMPOSTA DA RAVVEDIMENTO

(NON INTERESSI!!!), ACCONTO IVA RELATIVI AL 2010

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

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10/02/2011

17

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE

VL 31 : VERSAMENTI INTEGRATIVI DI IMPOSTA, RELATIVI AL2010, EFFETTUATI A SEGUITO DI VERBALE OVVERO ALTRI MOTIVI PER OPERAZIONI GIA’ ANNOTATE NEI REGISTRI

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

vanno escluse le somme pagate a titolo di interessi e sanzioni

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE

VL 36 : INTERESSI DOVUTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNAULE

AMMONTARE INTERESSI DOVUTI DAI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER IMPOSTA DA VERSARE IN SEDE DI CONGUAGLIO ANNUALE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

VERSARE IN SEDE DI CONGUAGLIO ANNUALE

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10/02/2011

18

VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE

VL 40 : VERSAMENTO A SEGUITO UTILIZZO CREDITO IVA IN ECCESSO

NEL CASO IN CUI IL CREDITO IVA RELATIVO AL 2010 VENGA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE IN MISURA ECCEDENTE RISPETTO A QUELLA EFFETTIVAMENTE

SPETTANTE

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

codice 6099, non sono ricompresi interessi da ravvedimento operoso

VT – RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA AL CONSUMO

SEPARATA INDICAZIONE DELLECESSIONI DI BENI E DELLE

PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI:

CONSUMATORI FINALI TITOLARI DI P. IVA

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

ANCHE RIPARTO PER REGIONI DA

VT2 VT22

RIEPILOGATIVO DITUTTE LE ATTIVITA’

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10/02/2011

19

VT – RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA AL CONSUMO

CAMPO 1 – OPERAZIONI IMPONIBILI DA SOMMAIMPORTI campo 1 rigo VE23 DI TUTTI I MODULI

CAMPO 2 – IMPOSTA RELATIVA AD OP. IMPO.DA SOMMA rigo VE25 DI TUTTI I MODULI

CAMPI 3 E 5 – RIPARTO OP. IMPONIBILI CAMPO 1

IMPORTI campo 1 rigo VE23 DI TUTTI I MODULI

VT1

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

CAMPI 4 E 6 – RIPARTO IMPOSTA CAMPO 2

VO - OPZIONI

AI SENSI DEL D P R 442/97 OPZIONI E REVOCHE VANNOAI SENSI DEL D.P.R. 442/97, OPZIONI E REVOCHE VANNO COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL QUADRO VO

DELLA DICHIARAZIONE IVA, TENENDO CONTO DEL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE ADOTTATO DAL

CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL’ANNO

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

NELLE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IL QUADRO VO DEVE ESSERE PRESENTATO

IN ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NO IVA BASE

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10/02/2011

20

VX – DET. IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D’IMPOSTA

CONTRIBUENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE : COLORO CHECONTRIBUENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE : COLORO CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA

CHI PRESENTA IL MODELLO UNICO 2011 INDICA I DATI RICHIESTI NEL QUADRO RX

VX5: indicare l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare in F24

Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli

VX6 – campo 1: codice fiscale consolidante

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NOVITA’ IVA 2010NOVITA’ IVA 2010NOVITA’ IVA 2010---201120112011

• MANOVRA CORRETTIVA (D.L. N. 78/2010)

• LEGGE DI STABILITA’ 2011 (L.220/2010)

• ALTRE NOVITA’

COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 3.000

(C.D. «SPESOMETRO»)(art. 21, D.L. 78/10)

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Art. 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entratesono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimol’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematicadelle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Perl’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazionecon dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, n.d.r.]”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:

“L’articolo in esame introduce l’obbligo di comunicazione telematica

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000euro. Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizionedell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione deicomportamenti fraudolenti soprattutto in materia IVA (frodi Carosello efalse fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L’analisie l’incrocio dei dati acquisiti tramite invio telematico permetterà unarapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasionep ff gg fper una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi daticonsentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumid’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l’individuazione dispese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione dellacapacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Soggetti obbligati alla comunicazione:

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA iquali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanzialisoggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, ènecessario distinguere le seguenti ipotesi:- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazionestraordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quellosubentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i datidelle operazioni effettuate dal soggetto estinto;- nel caso in cui il soggetto non è estinto per effetto dell’operazionestraordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.Federcoop Nullo Baldini

Dott. ssa Laura Macrì

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Oggetto della comunicazione:

Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ericevute dai soggetti passivi, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizionicontrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissionedella fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 (IVA compresa).

Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, siconsidera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetticontratti.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cuiderivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettividovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore aeuro 3.000.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Esclusioni:

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- importazioni;

- esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.633/1972;633/1972;

- operazioni soggette alla comunicazione IVA “black list”;

- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazioneall’Anagrafe tributaria.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

• Non figurano tra le operazioni escluse le cessioni e gli acquistiintracomunitari di beni né le prestazioni di servizi ricevute da

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

poperatori stabiliti in altri Stati UE, nonché le prestazioni di serviziricevute da soggetti extra UE non stabiliti in paesi black list

• Restano invece escluse in quanto non rilevanti ai fini IVA in Italiale prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese nei confronti disoggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (f c IVA)soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (f.c. IVA)

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Termini di invio della comunicazione:

I soggetti effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’annosuccessivo a quello di riferimento.

Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere ilsoggetto obbligato farà riferimento al momento di registrazione o, inmancanza, al momento di effettuazione dell’operazione.

È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione diun’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca almedesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previoannullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giornidalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Protocollo n 184182 del 22 dicembre 2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Periodo d’imposta 2010 e “fase di prima applicazione”:

Per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato ad euro 25.000 alnetto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle sole operazionisoggette all’obbligo di fatturazione (es. no privati).

Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essereff fi l 31/10/2011effettuata fino al 31/10/2011.

Sono escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevantiai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione dellafattura, effettuate fino al 30/4/2011.

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Elementi da indicare nella comunicazione:

Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:a) l’anno di riferimento;b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o

committente;c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui

all’art. 4, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 605/1973;d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo

l di i i li l’i d ll’IVA li l ifi i h ile condizioni contrattuali, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che trattasidi operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le qualinon ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata.

Ai fini della comunicazione, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ilcommittente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lett.b) e c).

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Teleconferenza ItaliaOggi -

Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate

Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:

Anche l’indicazione della data dell’operazione costituisce unelemento necessario ai fini della comunicazione in oggetto. Nelcampo “data dell’operazione” va indicata la data di registrazionedell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, ladata di effettuazione dell’operazione.data di effettuazione dell operazione.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (VIES)

(art. 27, D.L. 78/10)

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

L’articolo 214 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli Stati membri prendono iprovvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale lepersone seguenti:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

persone seguenti:

a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2,che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che glidiano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le qualil’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;

b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquistiintracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), oche ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamentoall’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;all IVA dei suoi acquisti intracomunitari;

c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquistiintracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. […]

Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuanooperazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Art. 27, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2010:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

“Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni«e bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioniintracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni”;

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Art. 27, comma 1, lettera b) del D.L. n. 78/2010:

“b) ll’ i l 35 d il 7 i i i i i

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

“b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2,lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partitaIVA, l’Ufficio può emettere provvedimento di diniegodell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo IIdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, congg gmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

«7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sonostabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui alcomma 7-bis.»;”

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Art. 27, comma 1, lettera c) del D.L. n. 78/2010:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

“c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:

«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria,con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sonostabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nellabanca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioniintracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del7 ottobre 2003, n. 1798.»;”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:

“All’ d ll i d l M d ll AA7/9 l’ ib i

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

“All’atto della presentazione del Modello AA7/9 per l’attribuzionedella partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto dispecificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.

Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delleoperazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusionedall’archivio interrogabile V.I.E.S. sino al 30° giorno successivo alladata di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA Nei 30data di attribuzione all interessato del numero di partita IVA. Nei 30giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per leoperazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al 31° giorno ilsoggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia statoemanato provvedimento di diniego”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:

“Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in dataantecedente all’entrata di vigore delle nuove norme, viene rinviataal provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione dei criterie delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario delVIES”.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n 188376 e n 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Con riferimento all’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggettiche intendono effettuare operazioni intracomunitarie - introdottodall’articolo 27 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 – il Direttoredell’Agenzia delle Entrate – con i Provvedimenti protocollo n.188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010 – ha definito le modalitàdi diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazionidi diniego o revoca dell autorizzazione per effettuare operazioniintracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVAnell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essereoperazioni intracomunitarie.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie: Inizio attività

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio delloStato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono – ai sensi dell’articolo 35 delD.P.R. n. 633/1972 – presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamenteall’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la ComunicazioneUnica, se tenuti a tale adempimento.

Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontàdi porre in essere opera ioni intracom nitarie Tale olontà iene espressa compilandodi porre in essere operazioni intracomunitarie. Tale volontà viene espressa compilandoil campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversidalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale comemanifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione dellacasella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali nonsoggetti passivi d’imposta.

Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì

Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

Soggetti già titolari di partita IVA:

I soggetti già titolari di partita IVA possono:

a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitariemediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficiod ll’A i d ll E t tdell’Agenzia delle Entrate;

b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà diretrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizionedell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.

Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

• Soggetti già titolari di partita IVA - Soggetti con dichiarazione di inizio attivitàpresentata a partire dal 31/5/2010 e fino al 28/2/2011:

Entro la data del 28/2/2011, dall’archivio VIES sono esclusi:

– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/5/2010senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero

– quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione deglip p g g p gIntrastat.

Tali soggetti esclusi, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possonorichiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioniintracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare lamanifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole chetrascorrano i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

• Soggetti già titolari di partita IVA: Soggetti che hanno presentato ladichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010:

Entro la data del 28/2/2011, dall’archivio VIES sono esclusi:

– coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai finiIVA prima del 31/5/2010 eIVA prima del 31/5/2010 e

– che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni,delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni eservizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati nonabbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. […]

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:• Soggetti già titolari di partita IVA: Soggetti che hanno presentato la

dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010:

[…] I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioniintracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggettiautorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuareoperazioni intracomunitarie se si vuole che trascorrano i 30 giorni per iloperazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrano i 30 giorni per ilsilenzio assenso prima del 28/2/2011.

Per i soggetti per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30giorni dalla eventuale richiesta di inclusione nello stesso e per tutti gli altrisoggetti inclusi secondo le regole appena descritte, si procede ad una primavalutazione dei dati entro il 31/7/2011.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioniIntracomunitarie:

• Soggetti non residenti:

• I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione perl’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) – ai sensidell’articolo 35-ter del D P R n 633/1972 – possono esprimeredell articolo 35 ter del D.P.R. n. 633/1972 possono esprimerela volontà di porre operazioni intracomunitarie presentandol’istanza al Centro Operativo di Pescara, al quale dovrà esserecomunicata, con le stesse modalità, anche la volontà diretrocedere dall’opzione.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Procedura di diniego o revoca dell’autorizzazione in caso dimanifestazione della volontà:

Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porrein essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i datiforniti siano completi ed esatti ed effettuata una valutazione preliminaredegli stessi dati e del rischio.degli stessi dati e del rischio.

In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per leattività di controllo ai fini dell’IVA, entro i suddetti 30 giorni, emanaprovvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione deglielementi elencati di seguito.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Elementi oggetto di valutazione:

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Elementi oggetto di valutazione:Gli elementi che vengono valutati al fine di emanare il provvedimento di diniegosono:– mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n.633/1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;– mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n.633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivioinformatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;– analisi del rischio della posizione del contribuente;– riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per laidentificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112,effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del7/10/2010, n. 904; [...]

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Elementi oggetto di valutazione:[ ] ifi d ll i i i i

Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

[...] – verifica delle seguenti situazioni:a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più lapropria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o peril quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attivitàeconomica;b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiacomunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazionetributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA oavrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;avrebbe cessato d ufficio la partita IVA;– riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA neicinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione delladichiarazione di volontà;– precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, delrappresentante legale, degli amministratori o dei soci;– altri elementi rappresentativi di criticità e di rischio.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Analisi del rischio della posizione del contribuente:

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Analisi del rischio della posizione del contribuente:La valutazione sarà fondata su:– elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimentodell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggettorichiedente l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;– elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedentel’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e/oincongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;– elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, ale e e d sc o co duc b o e de a d tta d v dua e, arappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedentel’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;– elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/oindirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.Viene, inoltre, effettuata una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati daisoggetti titolari di partita IVA.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

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Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca:

Il provvedimento di diniego può essere emesso entro 30 giorni dalla datain cui il contribuente ha espresso la volontà di porre in essereoperazioni intracomunitarie. I provvedimenti di revoca comportanol’esclusione dall’archivio VIES.

I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi allep g p gCommissioni tributarie territorialmente competenti – ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 – entro 60 giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anchea mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982.

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Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

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Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico:

Al 31° giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porrein essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, laposizione viene inserita nell’archivio VIES. Il contribuente, pertanto,dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propriaposizione nell’archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematicadelle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVApattribuitogli.

Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla strutturadell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA nei 30giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potràrichiedere la non inclusione nel suddetto archivio. Federcoop Nullo Baldini

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Controlli nei confronti dei soggetti inclusi entro 6 mesi dalladichiarazione di volontà:

Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio VIES sono effettuaticontrolli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione delladichiarazione di volontà.

A seguito di questi controlli l’eventuale esclusione dall’archivio èA seguito di questi controlli, l eventuale esclusione dall archivio èeffettuata con provvedimento di revoca emesso dalla strutturadell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA ed èsubordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente.

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Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010

Controlli periodici:

In base ai criteri di valutazione del rischio sono periodicamente verificatele posizioni registrate nell’archivio VIES.

Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l’avviodell’attività di controllo o per l’emanazione di un provvedimento direvoca della registrazione nell’archivio L’esclusione potrà essererevoca della registrazione nell archivio. L esclusione potrà essereeffettuata, comunque, sulla base di elementi, emersi nell’ambitodell’ordinaria attività di controllo.

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Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:

Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamenteprestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasialtro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà aicompetenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

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NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI (art. 31, D.L. 78/10)

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Novità in materia di compensazioni

– Preclusione alla autocompensazione in presenzaPreclusione alla autocompensazione in presenzadi debito su ruoli definitivi (art. 31, comma 1, D.L.n. 78/2010)

– Compensazioni di crediti vantati verso entipubblici con somme dovute a seguito di iscrizionea ruolo (art. 31, comma 1-bis, D.L. n. 78/2010)

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Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Art 31 comma 1 del D L n 78/2010:Art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:

“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cuiall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importodei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti aruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto iltermine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui alperiodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento

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p p pp pdell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativiaccessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino aconcorrenza dell’ammontare indebitamente compensato [...]”.

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

“[ ] La sanzione non può essere applicata fino al momento in cuiArt. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:

[...] La sanzione non può essere applicata fino al momento in cuisull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale oamministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per centodi quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodoprecedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla datadella definizione della contestazione. È comunque ammesso ilpagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte

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erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei creditirelativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giornidall’entrata in vigore del presente decreto [...]”.

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Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Art 31 comma 1 del D L n 78/2010:Art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:

“Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate edella Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza deldivieto previsto dal presente comma anche mediante specifici pianioperativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cuiall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602 [pagamento mediante compensazionevolontaria con crediti d’imposta, n.d.r.], non operano per i ruoli di

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p , ] p pammontare non superiore a millecinquecento euro”.

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :

“Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina lemodalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione nonvada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti”.

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Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :

“La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31,comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 [...] presuppone l’adozionedi un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanzeche disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte aruolo. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare dicrediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazionese non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto

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p p qil termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva diimpossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questodebito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritieneche tale ultima condizione configuri una circostanza che incidedirettamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione”.

Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :

“Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengonosanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoliscaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione nonintacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una voltaemanato il citato decreto ministeriale”.

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Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi

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Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:

Il limite di 1.500 euro dell’importo iscritto a ruolo e scaduto, previstodall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, è un limite assoluto e, pertanto, nelcaso il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscrittoa ruolo, non potrà effettuare compensazioni se non assolve,precedentemente, il pagamento del debito per il quale è scaduto iltemine di pagamento

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temine di pagamento.

Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

Art. 31, comma 1-bis del D.L. n. 78/2010: “Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 nAl decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, dopo l’articolo 28-ter è inserito il seguente:«Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con somme dovute aseguito di iscrizione a ruolo). – 1. A partire dal 1º gennaio 2011, icrediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confrontidelle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitarionazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono esserecompensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal

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fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9,comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza peril pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguitodell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionataalla verifica dell’esistenza e validità della certificazione”.

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Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo

Art. 31, comma 1-bis del D.L. n. 78/2010:

“[ ] Q l l i l’ l l l’ d l S i i i i“[...] Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitarionazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggettodella certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessaindicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruoloemesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confrontidella regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitarionazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presentedecreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite

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decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilitecon decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al finedi garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanzapubblica». Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Serviziosanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo”.

NOVITA’ IN TEMA DISANZIONI TRIBUTARIE

(art. 1, commi 18-22, L. 220/2010)

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Novità in materia di sanzioni tributarie

– Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istitutideflattivi del contenzioso (art. 1, commi 18 - 22L. n. 220/2010)

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 18)

Art. 1, comma 18 della L. n. 220/2010:

“A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituitedalle seguenti: «un terzo»;b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituitedalle seguenti: «un terzo»;c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»”.

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 19)

A t 1 19 d ll L 220/2010Art. 1, comma 19 della L. n. 220/2010:

“A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell’articolo 48 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti:«del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalleseguenti: «al 40 per cento»”.

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 20)

Art. 1, comma 20 della L. n. 220/2010:

“A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un

dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; allalettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti:«un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo»,

i i i d ll i d iovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;b) all’articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;c) all’articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»”.Federcoop Nullo Baldini

Dott.ssa Laura Macrì

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 21)

Art. 1, comma 21 della L. n. 220/2010:

“Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimentoagli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate adecorrere dal 1º febbraio 2011”.

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 22)

A t 1 22 d ll L 220/2010Art. 1, comma 22 della L. n. 220/2010:

“Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsipresentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui alcomma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse adecorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b)e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti

i d d l 1º f bb i 2011”emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011”.

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso

Vengono aumentate le sanzioni per gli istituti deflattivi:

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso

Vengono aumentate le sanzioni per gli istituti deflattivi:

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Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 20)

Teleconferenza ItaliaOggi -

Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:

ÈD. È possibile, in base al dettato letterale della norma, procedere allaeffettuazione del ravvedimento operoso in modo rateizzato, pagando cioènon integralmente quanto dovuto in un’unica soluzione, ma sanandocomunque la violazione entro il termine massimo previsto dalla norma e cioèentro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta nel quale è stata commessa la violazione?

R. Con l’articolo 1, comma 20, lettera a), della L. 13/12/2010, n. 220 sonostate aggiornate, a far data dall’1/2/2011, esclusivamente le percentuali diriduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. Resta, invece,preclusa la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute atitolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazionerelativa al periodo d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.

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NOVITA’ IN TEMA DINOVITA’ IN TEMA DITERRITORIALITA’ PER ALCUNE

PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 7-quinquies, DPR 633/72)

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NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.

• Il «pacchetto IVA» di cui alla Direttiva UE 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ed al d.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha modificato i principi relativi al luogo di tassazione dei servizi

• La regola generale è la tassazione nel paese del committente (se soggetto passivo di imposta) o nel paese del prestatore se il committente non è un soggetto passivo di imposta

• Il pacchetto contiene anche norme «in progressione» che entrano in vigore il 1° gennaio del 2011, 2013 e 2015vigore il 1 gennaio del 2011, 2013 e 2015

• Dal 1° gennaio 2011: nuovo art. 7 quinquies relativo ai servizi CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI

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NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.

• Dal 1° gennaio 2011:

• B2B: si applica la regola generale (domicilio del prestatore) tranne che per le prestazioni relative all’accesso alle predette manifestazioni che continuano ad assumere rilevanza nel luogo della materiale esecuzione

• B2C: resta invariata la regola in vigore per il 2010 (luogo della materiale esecuzione)

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NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, ECC.

Anno Prestatore Cliente Iva dovuta RegolaPRESTAZIONIPRESTAZIONI DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSEDI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSEDAL 2010 I-UE-EXTRAUE

SOGG.PASSIVII-UE-EXTRAUE SOGG.PASSIVI E NON

SI PRESTAZIONE SVOLTA IN ITALIA

NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORISVOLTA FUORI DAL TERR.ITAL.

ALTRE PRESTAZIONIALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONEDI SERVIZI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONENEL 2010 I-UE-EXTRAUE

SOGG.PASSIVII-UE-EXTRAUE SOGG.PASSIVI E NON

SI PRESTAZIONE SVOLTA IN ITALIA

NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORI DAL TERR.ITAL.

DAL 2011 I-UE-EXTRAUE SOGG PASSIVI

ITALIA SOGG PASS SI STABILIMENTO COMM ( )SOGG.PASSIVI COMM. (reg.gen.)

UE-EXTRAUESOGG PASS

NO STABILIMENTO COMM. (reg. gen.)

I-UE-EXTRAUE NON SOGG PASS

SI PRESTAZIONE SVOLTA ITA

NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORI ITA

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NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.

LA FIERA IN GERMANIA IL CONVEGNO IN ITALIASOCIETA’ ITALIANA CHE CONVEGNO IN ITALIASOCIETA ITALIANA CHE PARTECIPA A FIERA IN GERMANIA ACQUISTANDO PASS PER L’ACCESSO E AFFITTANDO UNO STAND

CONVEGNO IN ITALIA ORGANIZZATO DA SOCIETA’ TEDESCA CHE SI SERVE DI UNRELATORE ITALIANO

Per il 2010 sia i pass per l’accesso che la locazione dello stand vengono ft alla società

Per il 2010 la relazione va assoggettata ad iva italiana. A partire dal 2011 vale la regola delstand vengono ft alla società

italiana con iva tedesca. A partire dal 2011 i pass continuano a seguire la stessa regola, mentre la locazione dello stand segue la regola generale (reverse charge)

partire dal 2011 vale la regola del domicilio del committente: il relatore ita emetterà fattura f.c.iva (si intrastat) e l’imposta viene assolta dalla società tedesca con reverse charge

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COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI REALIZZATE CON OPERATORI

ECONOMICI «BLACK LIST»

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Riferimenti normativi e di prassi• D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. “decreto incentivi”): l’articolo 1 introduce

l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni egli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate osoggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio in Paesi c d “black list”residenza o domicilio in Paesi c.d. black list

• D.M. 30 marzo 2010: stabilisce le modalità e i termini per l’effettuazione dellacomunicazione

• D.M. 5 agosto 2010: specifica l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo dicomunicazione in relazione a specifici settori di attività ovvero a particolaritipologie di soggetti

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.85352 del 28maggio 2010: approva il modello per la comunicazione

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot n 102282 del 5• Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 102282 del 5agosto 2010: approva le specifiche tecniche per la comunicazione

• Risoluzione AdE n. 121/E del 19 novembre 2010• Circolare AdE n. 53/E del 21 ottobre 2010• Circolare AdE n. 54/E del 28 ottobre 2010• Circolare AdE n. 2/E del 28 gennaio 2011

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1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicanoall’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti,effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede

Soggetti obbligati alla comunicazioneD.M. 30 marzo 2010 – Articolo 1 comma 1

effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto delMinistro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

a) cessioni di beni;b) prestazioni di servizi rese;b) prestazioni di servizi rese;c) acquisti di beni;d) prestazioni di servizi ricevute.

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Stabili organizzazioni istituite all’estero:“[ ] l’ bbl d d ll d bb

Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare Assonime n.35 del 27 ottobre 2010

“[...] l’obbligo di trasmissione della comunicazione non dovrebberiguardare le stabili organizzazioni istituite all’estero da soggettid’imposta nazionali: tali stabili organizzazioni, infatti, sotto il profilodell’ambito territoriale dell’IVA, non sono considerate soggettipassivi d’imposta, condizione richiesta, invece, dall’art. 1, comma 1,del decreto “incentivi” ai fini dell’individuazione dei soggetti chedevono osservare il nuovo adempimento”.

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Soggetti obbligati alla comunicazioneRisoluzione n.121/E del 29 novembre 2010

Stabili organizzazioni istituite all’estero:Nel caso in cui “le operazioni avvengono tra la stabile organizzazione di un

i id i I li bili i P bl k lisoggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, esoggetti economici ivi operanti, va adempiuto l’obbbligo di comunicazione dicui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.Infatti, non si può ignorare che da un punto di vista economico la stabileorganizzazione agisce nell’interesse della casa madre, soggetto passivod’imposta residente in Italia.La ratio di tale impostazione risiede nella prevenzione e nel contrasto dellefrodi Iva negli scambi con l’esterofrodi Iva negli scambi con l estero.Infine, stesso obbligo di comunicazione riguarda la casa madre per leoperazioni che direttamente compie con soggetti stabiliti in Paesi black list”.- Conferma in circolare n. 2/2011, par. 1.10 (operazioni svolte verso paeseblack list da stabile organizzazione di contribuente italiano in paese nonblack list)

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Soggetti obbligati alla comunicazione

Acquisti da operatore economico con rappresentante fiscale:

• SI GUARDA IL SOGGETTO «RAPPRESENTATO»• Gli acquisti effettuati dal rappresentante fiscale nominato in un paese

black list di un fornitore non black list NON vanno comunicate (circolare n.2/E/2011)

• Gli acquisti effettuati dal rappresentante fiscale di un fornitore black listvanno comunicate a prescindere dal paese in cui è nominato ilrappresentante fiscale (black list o no): circolare n. 53/2010

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Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con laquale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deveessere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio inuno dei Paesi black list”.

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Concetto di operatore economico:

Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“Per quanto riguarda il concetto di operatore economico – vale a diredella controparte delle operazioni effettuate ovvero ricevute dalsoggetto passivo IVA – si ritiene che possa essere definito tale“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo,un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultatidi detta attività” ai sensi dell’art. 9, comma 1, della direttiva2006/112/CE [ ]”2006/112/CE [...] .

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Concetto di operatore economico:“[...] Ai fini della verifica dello status di operatore economico, [...] si

Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

possono utilizzare come elementi probatori:- l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalleautorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti losvolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionaleo artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilioin detti Stati o, in alternativa,- la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento dap gparte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale oartistica”.

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Individuazione dei Paesi black list:Per quanto riguarda l’individuazione dei tali Paesi black list,

I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“l’articolo 1 del decreto legge fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiatoai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all’art.2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito,Tuir) – e al D.M. 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati oterritori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione delledisposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia dip gimprese estere controllate e collegate”.

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I Paesi c.d. “black list”D.M. 4 maggio 1999

Articolo 1: si considerano fiscalmente privilegiati i seguenti Stati e territori:

1. Alderney 16. Emirati Arabi Uniti 31. Liberia 46. Sark

2. Andorra 17. Ecuador 32. Liechtenstein 47. Seicelle2. Andorra 17. Ecuador 32. Liechtenstein 47. Seicelle3. Anguilla; 18. Filippine 33. Macao 48. Singapore

4. Antigua e Barbuda 19. Gibilterra 34. Malaysia 49. Saint Kitts e Nevis5. Antille Olandesi 20. Gibuti 35. Maldive 50. Saint Lucia

6. Aruba 21. Grenada 36. Malta [esclusa dal

D.M. 27/7/2010, n.d.r.]

51.Saint Vincent e Grenadine

7. Bahama 22. Guernsey 37. Mauritius 52. Svizzera8. Bahrein 23. Hong Kong 38. Monserrat 53. Taiwan

9. Barbados 24. Isola di Man 39. Nauru 54. Tonga10 B li 25 I l C 40 Ni 55 T k C i10. Belize 25. Isole Cayman 40. Niue 55. Turks e Caicos

11.Bermuda 26. Isole Cook 41. Oman 56. Tuvalu12. Brunei 27. Isole Marshall 42. Panama 57. Uruguay

13. Cipro [esclusa dal

D.M. 27/7/2010, n.d.r.]

28. Isole Vergini

Britanniche

43. Polinesia Francese 58. Vanuatu

14. Costa Rica 29. Jersey 44. Monaco 59. Samoa15. Domenica 30. Libano 45. San Marino Federcoop Nullo Baldini

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I Paesi c.d. “black list”D.M. 4 maggio 1999

Articolo 1: Stati o territori a regime fiscale privilegiato

1. Andorra 2. Anguilla 3. Aruba 4. The Bahamas

5. Barbados 6. Barbuda 7. Belize 8. Bermuda9. The British Virgin

Islands

10. Brunei 11. The Cayman

Islands

12. The Channel Islands

(Alderney, Guernsey, Herm, Jersey and Sark)

13. Cyprus 14. The Cook Islands 15. Djibouti 16. French Polynesia17. Gibraltar 18. 19. Guatemala 20. Hong Kong

21. The Isle of Man 22. Kiribati 23. Lebanon 24. Liberia25. Liechtenstein 26. Macao 27. Maldives 28. Malaysia

29. The Marshall Islands 30. Montserrat 31. Nauru 32. The Netherlands

AntillesAntilles33. Nevis 34. New Caledonia 35. Niue 36. Philippines37. Oman 38. Solomon Islands 39. Saint Helena . Kitts

41. Saint Lucia 42. Saint Vincent and

the Grenadines

43. Seychelles 44. Singapore

45. Tonga 46. The Turks and

Caicos Islands

47. Tuvalu 48. The US Virgin Islands

49. Vanuatu 50. SamoaFedercoop Nullo Baldini

Dott.ssa Laura Macrì

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Articolo 2

I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’articolo 1:1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività diesplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti neisettori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;3) (Numero abrogato);3) (Numero abrogato);4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25%del fatturato fuori dal Principato.

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Articolo 31. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività perciascuno di essi indicate:

I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società chegodono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimentiprevisti dal Foreign Investment Code;2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio diAntigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche eintegrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L.18/1975 e successive modifiche e integrazioni;3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives LimitationLaw [esclusa dal D.M. 27/7/2010, n.d.r.];4) Costarica con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle societàesercenti attività ad alta tecnologia;5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle impostesui redditi;7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscalidell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

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Articolo 38) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale L. 31/07/1929;10) Malta con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al Malta Financial

I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta FinancialServices Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act[esclusa dal D.M. 27/07/2010, n.d.r.];11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale,gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shoreCompanies e alle International Companies;12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico TaxIncentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama,alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;14) S i if i t ll i tà tt ll i t t li i i li li l i tà h ldi14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding,ausiliarie e “di domicilio”;15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivitàoff-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimocomma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi oprovvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

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Individuazione dei Paesi black list:“[...] in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi

d li i i d

I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010

contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescinderedalla condizione soggettiva dell’operatore economico. In altritermini, affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, è sufficiente chel’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paesecontemplato da una sola delle suddette liste e indipendentementedalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore.Pertanto, ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione ilsoggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni diservizi nei confronti di un operatore economico persona fisicastabilito in un Paese non incluso nell’elenco di cui al D.M. 4 maggio1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 2001”.

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Individuazione dei Paesi black list:

I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“[...] non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamenteprevisti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001; ad esempio,è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA cheeffettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di unoperatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti diuna società insediata nelle Export Processing Zones di cui all’art. 3,n 8) del D M 21 novembre 2001”n. 8), del D.M. 21 novembre 2001 .

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1. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al

I Paesi c.d. “black list”D.M. 5 agosto 2010 – Articolo 1

gg gg , , p , g4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilionei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001,prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRep bblica italiana del 4 agosto 2010 n 180Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:

1) Cipro;2) Malta;3) Corea del Sud.

- Circolare AdE n. 2/2011 – non rilevano neanche ai fini delladeterminazione della periodicità di presentazione (par. 3.1) Federcoop Nullo Baldini

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Ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n.40 e del D.M. 30marzo 2010 le operazioni da segnalare sono:

Operazioni oggetto di comunicazione

marzo 2010, le operazioni da segnalare sono:• le cessioni di beni;• le prestazioni di servizi rese;• gli acquisti di beni;• le prestazioni di servizi ricevute.Le operazioni devono essere distinte in imponibili, non imponibili,esenti e non soggette agli effetti dell’IVA.

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Importazioni e esportazioni:“Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioniintercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, ilriferimento all’acquisto e alla cessione di beni contenuto nellanormativa in commento deve intendersi comprensivo anche delleoperazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatorieconomici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuoridel territorio della Comunità Europea e, dunque, anche allei i i ll i i”importazioni e alle esportazioni”.

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Importazioni e esportazioni:

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

Importazioni e esportazioni:“L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cuil’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessipresso un “deposito IVA” ai sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, ovvero nel caso in cui l’importazione deibeni sia seguita dall’introduzione degli stessi in un “deposito IVA”.

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Importazioni (par 1 1)

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011

Importazioni (par.1.1)• Le importazioni vanno indicate tenendo conto dei dati delle

bollette doganali• Se prima di registrare nei registri IVA la bolletta doganale,

registro l’operazione in contabilità, si segnalano i dati indicati incontabilità e quando si riceve la bolletta doganale si integrano idati eventualmente mancanti ai righi A28 e A29

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1. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1,

Operazioni oggetto di comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 2

gcomma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con lequali si realizzano operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagliadempimenti di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente delleRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo l’obbligo dicomunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuatecomunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuatenell’ambito di dette attività.

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“[ ] in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alle

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

[...] in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alleoperazioni effettuate - l’obbligo di comunicazione sussiste per lesole operazioni imponibili attive; sono, quindi, escluse dal predettoobbligo di segnalazione le operazioni imponibili passive, anche inconsiderazione del fatto che per i soggetti che hanno optato per ladispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633del 1972 è precluso il diritto alla detrazione dell’imposta”.

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1. L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,

Operazioni oggetto di comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 3

gg , , , ,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni diservizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Statoagli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese oricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenzao domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto delMinistro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 diversi da quellidell economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelliesclusi ai sensi dell’art. 1.

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Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti:L’articolo 3 del D M 5 agosto 2010 estende l’obbligo di

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

L articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010 estende l obbligo dicomunicazione “anche alle prestazioni di servizi territorialmente nonrilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi blacklist o ricevute dai soggetti medesimi”.

Tali operazioni devono essere oggetto di comunicazione, aprescindere dalla circostanza che per esse non sorgano obblighi diprescindere dalla circostanza che per esse non sorgano obblighi diregistrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

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Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti:

“Si tratta delle seguenti operazioni:

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

- prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatorieconomici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-UE che, ai sensidegli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, nonassumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fraquelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all’obbligodi fatturazione;- prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenzao domicilio in un Paese black list, prive del requisito della territorialità”.

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• Spese di trasferta dei dipendenti (par. 1.2.): non vanno comunicate le prestazioni di servizi di cui fruisce il dipendente se dette spese sono correttamente classificate nel costo del personale

Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011

correttamente classificate nel costo del personale• Cessioni gratuite di beni (par. 1.3): sono escluse le cessioni gratuite di

beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa inferiori a € 25,82 ovvero di beni per i quali non è stata detratta l’iva in acquisto, in quanto operazioni f.c. IVA

• Operazioni dei tour operator (par. 1.7): pur se teoricamente imponibili, non essendo evidenziata in fattura l’IVA separatamente, devono essere indicate tra le operazioni non soggette.d cate t a e ope a o o soggette

• Carte carburanti (par. 1.8): siccome la disciplina della scheda carburante si applica solo agli acquisti effettuati in Italia, i rifornimenti effettuati in paesi black list sono operazioni non soggette ad IVA e dunque non vanno comunicati

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1. Il modello di comunicazione [approvato, con le relative istruzioni,con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.

85352 d l 28 i 2010 d ] è if i

Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 2

n.85352 del 28 maggio 2010, n.d.r.] è presentato con riferimento:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, neiquattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni,un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nellecondizioni richieste dalla lettera a).2. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestritrasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che sitrovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestrigià trascorsi.

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3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazionecon periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità

il l’i l

Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 2

mensile per l’intero anno solare.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicitàtrimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la sogliaindicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione conperiodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia èsuperata. In tal caso le comunicazioni sono presentate,appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicitàtrimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongonol’anno solare.

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Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:

“[...] al fine di stabilire la periodicità – mensile o trimestrale – dellapresentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beniovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestriprecedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazionenelle scritture contabili obbligatorie)”.

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Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:“[...] il superamento della soglia deve essere accertato distintamentecon riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate neiconfronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevutedai medesimi soggetti, indicate nell’articolo 1 del D.M. 30 marzo2010, vale a dire:- cessioni di beni (comprese le esportazioni);- prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari);- acquisti di beni (comprese le importazioni);- prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari)- prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari).Il superamento della soglia per una singola categoria di operazionidetermina l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco dioperazioni”.

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Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:“[...] In sede di prima applicazione dell’adempimento in esame, per stabilire

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

[...] In sede di prima applicazione dell adempimento in esame, per stabilirela periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:- cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o menodella soglia di 50.000 con riferimento ai quattro trimestri precedenti il 1°luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate leoperazioni), quindi, già a partire dal 1° luglio 2009;- prestazioni di servizi, per le quali - atteso che le regole relative allaterritorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1° gennaio2010 d ll diffi l à d i di id2010 e tenuto conto della conseguente difficoltà ad individuare conesattezza l’ammontare dei servizi resi a operatori non stabiliti e di quelliricevuti dagli stessi fino al 31 dicembre 2009 - il superamento o meno dellapredetta soglia dovrà essere verificato con riferimento ai due trimestriprecedenti il 1° luglio 2010, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2010”.

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Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:• Le transazioni con Cipro Malta e Corea del Sud non rilevano ai fini

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011

• Le transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud non rilevano ai finidella determinazione della periodicità già in occasione del primoinvio del modello (par. 3.1.)

• I trimestrali che hanno optato per la periodicità mensile nel 2010e intendono mantenere tale scelta anche nel 2011 devononuovamente barrare la casella «variazione di periodicità» nellacomunicazione di gennaio 2011 (l’opzione vale per l’intero anno

l ) 3 2solare) – par. 3.2

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Momento rilevante ai fini della comunicazione:

Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010

Momento rilevante ai fini della comunicazione:“[...] il momento rilevante per determinare il periodo in cuicomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con ladata di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente oalternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazionirealizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi afiscalità privilegiata”.

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Momento rilevante ai fini della comunicazione:

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenzadel requisito della territorialità – che, come si è detto, sono inclusetra quelle oggetto di comunicazione a norma dell’art. 3 del D.M. 5agosto 2010 e che non rientrano tra quelle per le quali è obbligatorial’emissione della fattura – il momento rilevante, ai fini dellacomunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili, q gobbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da partedell’operatore economico”.

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Momento rilevante ai fini della comunicazione:

Periodicità e termini di presentazioneCircolare Assonime n.35 del 27 ottobre 2010

Momento rilevante ai fini della comunicazione:“Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprenderele importazioni nella comunicazione dovrebbe essere [...] quellodella data di registrazione delle bollette doganali nel registrodell’art. 25 del d.p.r. n. 633.”.

Confermato in circolare n. 2/2011, par.1.1

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Momento rilevante ai fini della comunicazione:

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebitodell’imposta l’operazione rileva, ai fini della comunicazione inesame, [nel momento della registrazione nelle scritture contabiliobbligatorie o, in mancanza, in quello del pagamento da partedell’operatore economico, n.d.r.] in base ai criteri sopra indicati, dariferire all’autofattura ovvero al documento ricevuto dall’operatoref f psammarinese integrato con l’indicazione dell’imposta”.

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Momento rilevante ai fini della comunicazione:• Le note di variazione relative ad operazioni effettuate prima del 1°

Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011

• Le note di variazione relative ad operazioni effettuate prima del 1°luglio 2010 non vanno comunicate (par. 2.2)

• Le fatture di acconto vanno comunicate con riferimento alla datadi registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti (par.2.3.)

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Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 3

1. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrateper via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alperiodo di riferimento [con riguardo alle operazioni realizzate apartire dal 1° luglio 2010, n.d.r.].

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Presentazione della comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 4 comma 3

3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli dicomunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010sono presentati entro il 2 novembre 2010.

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Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematicaentro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento

Presentazione della comunicazione

entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.Pertanto, le prime comunicazioni mensili dovevano essere inviateentro il 31 agosto 2010, ma tale termine è stato spostato al 2novembre 2010 dal D.M. 5 agosto 2010 per le dichiarazioni mensilidi luglio ed agosto 2010.Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada disabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giornoferiale successivo.

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La comunicazione può essere presentata in via telematica:

Presentazione della comunicazione

• direttamente dal contribuente;• tramite intermediari abilitati.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore prot.n.102282 del 5 luglio 2010, ha approvato le specifiche tecniche perla trasmissione telematica.

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• «nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla

Presentazione della comunicazionein caso di operazioni straordinarieCircolare n.2 del 28 gennaio 2011

gg gcomunicazione si estingua a seguito di un’operazionestraordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare ilmodello di comunicazione per il quale il termine di presentazionenon risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazionestraordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuateanteriormente dal soggetto estinto»

• « nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento• « nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimentodebbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dalsoggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggettorisultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potràpresentare un’unica comunicazione riepilogativa…»

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SanzioniD.L. 25 marzo 2010, n.40

Articolo 1, comma 3:

3. Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovveroper la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri siapplica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nellastessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18stessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

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SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“[...] la fattispecie di omessa presentazione della comunicazione o ditrasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita conla sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2065, elevata aldoppio”.

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“[...] al fine di garantire il corretto adempimento del richiamatoobbligo di comunicazione, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge

SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

g ggdispone l’inapplicabilità alla fattispecie sanzionatoria soprarichiamata dell’istituto del cumulo giuridico nel caso di concorsodi violazioni e di continuazione, previsto dall’articolo 12 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472.[...] Pertanto, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo dicomunicazione in esame realizzato indifferentemente nella formacomunicazione in esame - realizzato indifferentemente nella formadell’omissione ovvero dell’incompletezza o non veridicità dei datiesposti - ciascuna violazione soggiace alla pena per essa previstasecondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità diapplicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni”. Federcoop Nullo Baldini

Dott.ssa Laura Macrì

SanzioniCircolare n.54/E del 28 ottobre 2010

“Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame edin considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovanoverosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti aifini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di primaapplicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possanoincorrere in errori nella compilazione del modello diincorrere in errori nella compilazione del modello dicomunicazione”.

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“[...] Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenzaall’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante

SanzioniCircolare n.54/E del 28 ottobre 2010

disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente –l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicheràsanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione deimodelli di comunicazione relativi:- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare ilmodello con periodicità trimestrale;

i d l li b 2010 l- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare ilmodello con periodicità mensile.Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventualiviolazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazioneintegrativa”. Federcoop Nullo Baldini

Dott.ssa Laura Macrì

SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010

“Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalladisciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in temadi sanzioni.Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione dellacomunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti oinesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.

472 d l 1997”n. 472 del 1997”.

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Di hi i i i l’ l i i d l

SanzioniCircolare n. 2/E del 28 gennaio 2011

• Dichiarazione integrativa: entro l’ultimo giorno del mesesuccessivo alla scadenza del termine per la comunicazioneoriginaria si può presentare una nuova comunicazione corretta ecompleta senza corresponsione di alcuna sanzione

• Scaduto il termine del mese successivo è applicabile ilravvedimento operoso ai sensi della lett. b) dell’art. 13/472,secondo cui gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguitipossono essere regolarizzati entro un anno dalla omissione odall’errore, con applicazione della sanzione in misura ridotta pariad un ottavo del minimo (per le violazioni commesse dal 1°febbraio 2011 – prima era un decimo del minimo)- par. 4.1.

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– le disposizioni si applicano, in via generale, alle operazionieffettuate dall’1/7/2010;

Efficacia

– non concorrono già a partire dall’1/7/2010 quelle realizzate consoggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud;

– non concorrono già a partire dall’1/7/2010 le operazionieffettuate da soggetti che si avvalgono della dispensa dagliadempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972;

– l’estensione dell’obbligo di comunicazione alle prestazioni diservizi territorialmente non rilevanti in Italia ai fini IVA trovaservizi territorialmente non rilevanti in Italia ai fini IVA trovaapplicazione con riferimento alle operazioni effettuatedall’1/9/2010. Si ritiene che al fine di verificare se sussiste omeno l’obbligo di comunicazione, occorre far riferimento alla datadi registrazione dell’operazione nei registri IVA.

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REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.

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REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.

RIFERIMENTI:

• DPR 633, ART.17, C. 6• DECISIONE CONSIGLIO UE 22 NOVEMBRE 2010• CIRCOLARE AdE n. 59/E , 23 DICEMBRE 2010

DECORRENZA:

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• CESSIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1° APRILE 2011

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REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.

AMBITO OGGETTIVO:

DPR 633, ART. 17 CONSIGLIO UE NOV 2010Apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle cc.gg. e loro componenti ed accessori (c. 6, lett. b)

Telefoni cellulari, concepiti comedispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo

Personal computer e loro Dispositivi a circuito integrato

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pcomponenti ed accessori (c.6, lett .c)

p gquali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale

REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.

AMBITO SOGGETTIVO:l bbl d l l d• Il nuovo obbligo riguarda le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio

• quindi l’utilizzatore (soggetto passivo IVA) riceverà una ft con iva se l’acquisto è effettuato da un dettagliante e senza IVA (con reverse) se l’acquisto è effettuato da un

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(con reverse) se l acquisto è effettuato da un grossista

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REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.

AMBITO SOGGETTIVO:l bbl d l l d• Il nuovo obbligo riguarda le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio

• quindi l’utilizzatore (soggetto passivo IVA) riceverà una ft con iva se l’acquisto è effettuato da un dettagliante e senza IVA (con reverse) se l’acquisto è effettuato da un

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(con reverse) se l acquisto è effettuato da un grossista