RELATIVA ALLRELATIVA ALL ANNO DI IMPOSTA 2010 · * I contribuenti che presentano la dichiarazione...
Transcript of RELATIVA ALLRELATIVA ALL ANNO DI IMPOSTA 2010 · * I contribuenti che presentano la dichiarazione...
1
DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA DICHIARAZIONE IVA 201120112011
RELATIVA ALL’ANNORELATIVA ALL ANNO DI IMPOSTA 2010
PRINCIPALI NOVITA’
RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2011 PRESENTA ALCUNE NOVITA’
FACOLTA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IN
SOPPRESSIONE DEL MODELLO VRE INSERIMENTO DEL QUADRO VR
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
DELLA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA PER TUTTI I CONTRIBUENTI
E INSERIMENTO DEL QUADRO VRIN DICHIARAZIONE IVA.
2
SCADENZE 2011COMUNICAZIONE ANNUALE DATI
IVA 28/02/2011
IVA AUTONOMA* Dal 1/2/2011 al 30/9/2011
MODELLO UNICO COMPRENSIVO DICHIARAZIONE IVA 30/09/2011
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
* I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale iva entro il 28/2/2011 sono esonerati dalla presentazione della della COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALI
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate p o ed e to de ge a de e t atedel 17/01/2011 ha approvato:
modello IVA 2011 – “ordinario” modello IVA 2011 – “base” modello IVA 26 LP/2011 – società
controllante di gruppi societari modello IVA 74 bis – liquidazione coatta e
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
modello IVA 74 bis liquidazione coatta e fallimento
3
IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALI
SOLO
SOGGETTIESONERATITITOLARI DI
P.IVA
OPERAZIONIESENTI
PRODUTTORIAGRICOLI
ESONERATI
CONTRIBUENTI MINIMI
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
ATTIVITA’ DIINTRATTENIM.E SPETTACOLO
IMPR. INDIVID.AFFITTO UNICA
AZIENDA
MINIMI
IVA 2011 ISTRUZIONI GENERALISOGGETTI IRES CON PERIODO NONCOINCIDENTE CON ANNO SOLARE,
SOGGETTIOBBLIGATI
ALLA PRESENTAZIONE
IN VIAAUTONOMA
SOGGETTI CON PERIODO DI IMPOSTA CHIUSO PRIMA DEL 31 12 2010CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI SOCIETA’ CHE PARTECIPANO ALL’ IVA DI GRUPPOSOGGETTI RISULTANTI DA OPERAZ. STRAORD. AVVENUTE DOPO 1.1.2011 PER
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
LA DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ESTINTO
4
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
FACOLTA’PRESENTAZ.CON UNICO
2010
SOGGETTI IRES CON PERIODO COINCIDENTE CON ANNO SOLARE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
MODALITA’ DIPRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN VIATELEMATICA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
5
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
TERMINI DIPRESENTAZIONE
IN VIAAUTONOMA
DICHIARAZIONEUNIFICATA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
01.02.201130.09.2011 30.09.2011
IVA BASE 2011
POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA BASE 2011 SIA I SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMAOBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA
AUTONOMA SIA QUELLI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN FORMA UNIFICATA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
6
IVA BASE 2011
SOGGETTI INCLUSI: hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa inhanno determinato l imposta dovuta o l imposta ammessa in
detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva;
hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis;
non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni)
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
IVA BASE 2011
SOGGETTI ESCLUSI:Il modello IVA BASE/2011 non può essere utilizzato:Il modello IVA BASE/2011 non può essere utilizzato: dai soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello
Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi;
dai soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE; dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale;
dalle società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73
7
IVA BASE 2011
Le modalità ed i termini per la presentazione del modello IVA BASE/2011 l t i t l t i d lBASE/2011 sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA/2011.
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
IVA BASE 2011
Il modello di dichiarazione IVA BASE è costituito da un f t i i d d l t d i d i VA VE VF VJfrontespizio e da un modulo, composto dai quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VR, VT e VX.I dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro RX di UNICO 2011 da coloro che presentano la dichiarazione in forma unificata.Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2011.
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
8
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
PRESENTAZ.IN VIA
TELEMATICA
DIRETTAENTRATEL
INTERNET-FISCOLINE
770 >20 SOGG
770 < = 20 SOGGO NON OBBLIGO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
TRAMITEINTERMEDIARI
SOC.DEL GRUPPO
SOGG. INCARICATI CAF, DOTT.COMM,..
SOLO ENTRATEL
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
PRESENTAZ.IN VIA
TELEMATICA
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATAQUANDO L’A.F. HA RICEVUTO I DATI
ATTENZIONEAI
TERMINI !
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
L’INTERMEDIARIO PUO’ RIFIUTARSI DI RICEVERE LA DICHIARAZIONE SE
NON E’ PIU’ IN TEMPO A TRASMETTERE
9
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
REPERIBILITA’DEI
MODELLI
WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.ITWWW FINANZE GOV IT
SI – STAMPA IN BIANCO E NERO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
WWW.FINANZE.GOV.ITATTN. CARATTERISTICHE
TECNICHE
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
TERMINI DIVERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO
16 3 2011VERSAMENTO
DELL’IVA DOVUTAIN BASE ALLA DICH.
ANNUALE
16 3 2011
RATEIZZARE CON INTERESSI 0,33% MESE OFRAZ. DI MESE ENTRO IL 16 11 2011
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO 16 6 2011 CON 0,40% PER OGNI MESE O
FRAZ. DA 16 3 2011
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
DICHIARAZIONE UNIFICATA
FRAZ. DA 16 3 2011
RATEIZZAZIONE DAL 16 6 2011 (GIA’ MAGGIOR.DELLO 0,40% DAL 16 3 2011) CON INTERESSI
PARI ALLO 0,33%ENTRO IL 16 11 2011
10
IVA 2011ISTRUZIONI GENERALI
TERMINI DITERMINI DIVERSAMENTO
DELL’IVA DOVUTAIN BASE ALLA DICH.
ANNUALE
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
DICHIARAZIONEAUTONOMA
16 3 2011
RATE MENSILI CON INTERESSI 0,33% MESE OFRAZ. DI MESE ENTRO IL 16 11 2011
Versamento TCGG
Cap. sociale
Tasse CC.GG.numerazione
e bollatura dei libri sociali perle sole società
di capitali( )
o fondo didotazione all’1/1/2010
minore o ugualea € 516.456,9
Cap. socialeo fondo di
€ 309,87
entro il 16/3/2011cod. trib. 7085
anno 2011
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
(no coop) o fondo didotazione all’1/1/2010maggiore di€ 516.456,9
€ 516,46
11
IVA 2011MODULISTICA
CONTRIBUENTICONTABILITA’UNIFICATA
UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)
UN MODULO CON QUADRI VA-VC-VD-VEVF-VJ-VH-VK-VL-VR-VT-VX-VO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
IVA 2011MODULISTICA
CONTRIBUENTI UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)CONTRIBUENTICONTABILITA’SEPARATE
UN FRONTESPIZIO (SE AUTONOMA)
TANTI MODULI QUANTE SONO LEATTIVITA’ SEPARATE
SEZ 2 VA, SEZ 2 e 3 VL,VC, VD, VH, VK,VR VT,VX VO COMPILATI IN
SEZ 1 VA, SEZ 1 VL,VE, VF, VJ
COMPILATI IN
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VX, VO COMPILATI INUN SOLO MODULO
COMPILATI IN CIASCUN MODULO
12
IVA 2011MODULISTICA
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATADAL SOGGETTO ”AVENTE CAUSA”DAL SOGGETTO AVENTE CAUSA
UN FRONTESPIZIO CON I DATI DELSOGGETTO AVENTE CAUSA
UN MODULO PER L’AVENTE CAUSA CON ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
(FUSIONE, ECC.)
AVVENUTE NEL 2010
CON ESTINZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSAPER LA FRAZIONE DI MESE/TRIMESTRE
UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON I DATI FINO ALL’ULTIMO MESE/TRIMESTRECHIUSO PRIMA DELL’OP.STRAORDINARIA
DEL SOGGETTO
“DANTE CAUSA”
IVA 2011MODULISTICA
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATADAL SOGGETTO ”AVENTE CAUSA” SE E’STATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVASTATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVA
UN FRONTESPIZIO CON I DATI DELSOGGETTO AVENTE CAUSA
UN MODULO PER L’AVENTE CAUSA CON ANCHE I DATI DEL DANTE CAUSA
PER LA FRAZIONE DI MESE/TRIMESTRE
UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
(CONFERIMENTO, ECC.)
AVVENUTE NEL 2010
SENZA ESTINZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
UN MODULO PER IL DANTE CAUSA CON I DATI FINO ALL’ULTIMO MESE/TRIMESTRE
CHIUSO PRIMA DELL’OP.STRAORD
DEL SOGGETTO
“DANTE CAUSA”
IL DANTE CAUSA PRESENTA LA PROPRIADICHIARAZIONE CON I DATI 2010 DELLE
ATTIVITA’ NON TRASFERITE
13
IVA 2011MODULISTICA
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATASINGOLARMENTE DAI 2 SOGGETTI SE NONE’ STATO CEDUTO IL CREDITO/DEBITO IVA
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
(CONFERIMENTO, ECC.)
AVVENUTE NEL 2010
SENZA ESTINZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
OGNUNO INDICA I PROPRI DATI 2010PER L’INTERO PERIODO D’ IMPOSTA
DEL SOGGETTO
“DANTE CAUSA”
IVA 2011MODULISTICA
IL SOGGETTO AVENTE CAUSA PRESENTAENTRAMBE LE DICHIARAZIONIENTRAMBE LE DICHIARAZIONI
NEL FRONTESPIZIO DELLA DICHIARAZIONEDEL DANTE CAUSA INDICA:
I DATI DELSOGGETTO ESTINTO NELLA PARTE DEL
OPERAZIONI
STRAORDINARIE
(FUSIONE, ECC.)
AVVENUTE NEL 2011 (*)
CON ESTINZIONEI PROPRI DATI
NELLA PARTE DEL DICHIARANTE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
NELLA PARTE DEL CONTRIBUENTEDEL SOGGETTO
“DANTE CAUSA”
LA DICHIARAZIONE PRESENTATA PER ILDANTE CAUSA E’ SEMPRE IN VIA AUTONOMA
DICHIARANTE+ CODICE “9”
(*) PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
14
IVA 2011MODULISTICA
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATAOPERAZIONI
LA DICHIARAZIONE E’ PRESENTATASINGOLARMENTE DAI 2 SOGGETTI
OGNUNO INDICA I PROPRI DATI 2010PER L INTERO PERIODO D IMPOSTA
STRAORDINARIE
(CONFERIMENTO, ECC.)
AVVENUTE NEL 2011 (*)
SENZA ESTINZIONE
DEL SOGGETTO
“DANTE CAUSA”
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
PER L’INTERO PERIODO D’ IMPOSTA“DANTE CAUSA”
(*) PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO
CONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTECONTIENE I DATI ANAGRAFICI DEL CONTRIBUENTE
E’ COMPOSTO DA DUE FACCIATE
LA PRIMA CONTIENE L’INFORMATIVA PER
LA SECONDA ECONTIENE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
L INFORMATIVA PERLA PRIVACY
CONTIENEI DATI ANAGRAFICI, LA FIRMA, L’IMPEGNO ALLATRASMISS. TELEMATICA,
FIRMA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
15
ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO
CORRETTIVA NEI TERMINI
RETTIFICA O INTEGRA – NEI TERMINI – UNA DICHIARAZIONE
TIPO DIDICHIARAZIONE
NEI TERMINIGIA’ PRESENTATA
INTEGRATIVAA FAVORE
RETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I TERMINI – UNA DICHIARAZIONE
GIA’ PRESENTATA CON MINOR CREDITO/MAGGIOR DEBITO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
INTEGRATIVARETTIFICA O INTEGRA – SCADUTI I
TERMINI – UNA DICHIARAZIONE GIA’ PRESENTATA
ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO
ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONEINTEGRATIVA
DELLA DICH. DELL’ANNO SUCCESSIVO
ENTRO 31.12 DEL 4° ANNO SUCCESSIVOSE NE DERIVA UN MAGGIOR DEBITO
ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONEDICHIARAZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
DEVE ESSERE STATA VALIDAMENTE PRESENTATALA DICHIARAZIONE ORIGINARIA
(ENTRO 90 GG. SCADENZA)
ENTRO IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONEDELLA DICH. DELL’ANNO SUCCESSIVO SE NE
DERIVA UN MINOR DEBITO/MAGGIOR CREDITO
DICHIARAZIONEINTEGRATIVA
A FAVORE
16
ISTRUZIONI:FRONTESPIZIO
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
• BARRARE LA CASELLA PER LA SCELTA DELL’INVIO TELEMATICO ALL’INTERMEDIARIO DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’ DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE AL PROPRIO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
• SANZIONI (30%) RIDOTTE A (10%) SE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVIENE ENTRO 30 GG:
DOMICILIO FISCALE
DECORRENTI DAL 60’ GIORNO SUCCESSIVO AL QUELLO DELLA TRASMISSIONE ALL’INTERMEDIARIO
AVVERTENZE DI COMPILAZIONE
• IL CODICE FISCALE VA SEMPRE RIPORTATO DA SINISTRA
• IL CODICE FISCALE VA RIPORTATO IN OGNI FOGLIO
• IL MODULO VA NUMERATO IN TUTTE LE PAGINE ANCHE SE NE VIENE COMPILATO UNO SOLO
• SE NON VI SONO DATI O VALORI SIGNIFICATIVI (zero) IL QUADRO NON VA COMPILATO E LA RELATIVA CASELLA NON VA BARRATA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
BARRATA
• GLI IMPORTI VANNO ARROTONDATI ALL’UNITA’ DI EURO ARROTONDANDO PER ECCESSO SE LA FRAZIONE DECIMALE E’UGUALE O SUPERIORE A 50 CENTESIMI, PER DIFETTO SE INFERIORE
17
VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’
SEZ.1 – DATI ANALITICIGENERALI
2 SEZIONI
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
SEZ. 2 – DATI RIEPILOGATIVI
VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’
WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.ITWWW FINANZE GOV IT
VA2 – CODICEATECO 2007
WWW.FINANZE.GOV.IT
+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’UNIFICATA=CODICE ATTIVITA’ PREVALENTE
+ ATTIVITA’ CON CONTABILITA’ SEPARATE=IN OGNI MODULO IL CODICE RELATIVO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
NO SANZIONI SE INDICO IL CODICEGIUSTO + MOD. VARIAZIONE DATI
18
VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’
1
VA5 – TELEFONIA CELLULARE
ACQUISTI APPARECCHIATURE - IMPONIBILE
ACQUISTI APPARECCHIATURE - IMPOSTA
SERVIZI DI GESTIONE IMPONIBILE
1
2
3
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
SERVIZI DI GESTIONE - IMPONIBILE
SERVIZI DI GESTIONE - IMPOSTA 4
VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’
ADEGUAMENTO A PARAMETRIVA 11
SEZ. 2 – DATIRIEPILOGATIVI RELATIVI
A TUTTE LE ATTIVITA’
ADEGUAMENTO A PARAMETRI ANNO 2009 NO QUADRO VE
OPERAZIONI VS. CONDOMINII
VA 11
VA 13
VA 14
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
REGIME CONTRIBUENTI MINIMI
19
VA – INFORMAZIONI E DATIRELATIVI ALL’ATTIVITA’
SEZ.2 – DATIRIEPILOGATIVI RELATIVI
A TUTTE LE ATTIVITA’SOCIETA’ NON OPERATIVE
VA 15
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VC – ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI
COMPILATO DAGLI ESPORTATORI ABITUALI CHE SIAVVALGONO DELLA FACOLTA’ DI ACQUISTARE BENI
O SERVIZI ED IMPORTARE BENI SENZA APPLICAZIONEDELL’IVA, NEI LIMITI DEL PLAFOND MATURATO NELL’
ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI
PLAFOND
COLONNE 1 e 2
VOLUME D’AFFARIESPORTAZIONI
COLONNE 3 e 4
VOLUME D’AFFARIESPORTAZIONI
COLONNE 5 e 6
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
PLAFONDUTILIZZATONEL 2010
+ ESPORTAZIONIE ASSIMILATEANNO 2010
+ ESPORTAZIONIE ASSIMILATEANNO 2009 (*)
(*) SOLO SE SI USA IL PLAFOND “MENSILE”
20
VE – VOLUME D’ AFFARI
SEZ.1 – REGIME SPECIALEAGRICOLO E AGRICOLTORI
ESONERATI SE SUP 1/3
SEZ.2 – OPERAZIONI IMPO-NIBILI COMMERCIALI, PRO-
FESS. E AGRICOLE ORD.
SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI
5 SEZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE ATTIVITA’
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
SEZ.4 ALTRE OPERAZIONI
SEZ.5 – DETERMINAZIONEVOLUME D’AFFARI
AMMONTARE COMPLESSIVO CESSIONIDI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZISI
VE – VOLUME D’AFFARI
DETERMINAZ.VOLUMED’AFFARI
DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIEFFETTUATE ITA, CEE, EXTRACEE,
COMPRESO L’IMPONIBILEDELLE OP. AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA
CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
SI
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI,PASSAGGI INTERNI TRA CONT. SEPARATE,
OP.EFFETTUATE IN ANNI PRECEDENTICON IVA ESIGIBILE NELL’ANNO 2010NO
21
PRODUTTORI AGRICOLI CHE HANNO
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.1 UTILIZZATA DA:
PRODUTTORI AGRICOLI CHE HANNO EFFETTUATO PASSAGGI DI BENI A COOP.VEO ALTRI APPLICANDO LE % FORFETTARIE
DI COMPENSAZIONE (ART. 34, C. 7)
AGRICOLTORI ESONERATI (ART 34 C 6) CON
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
AGRICOLTORI ESONERATI (ART. 34, C.6) CONV.A. ANNO PRECEDENTE < € 7.000 CHE
HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 1/3PREVISTO PER OP. NON AGRICOLE
PRODUTTORI AGRICOLI (SIA REGIME ORD
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.2 UTILIZZATA DA:
CONTRIBUENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA’ COMMERCIALE,
PROFESSIONALE O ARTISTICA
PRODUTTORI AGRICOLI (SIA REGIME ORD.CHE SPECIALE) CHE HANNO EFFETTUATOCESSIONI DI PRODOTTI PER CUI NON SI
APPLICANO LE % DI COMPENSAZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME MISTO (ART. 34, C.5) PER CESSIONI DI BENI DIVERSIDA TAB.A, PRIMA PARTE E PER PRESTAZIONI
DI SERVIZI
AGRICOLTORI ESONERATI (ART. 34, C.6) CON V.A. ANNO PRECEDENTE < € 7.000 CHE HANNO SUPERATO IL LIMITE DI 1/3
PREVISTO PER OP. NON AGRICOLE
22
ARROTONDAMENTI D’IMPOSTAOPERATI IN FATTURA
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.3VE24 – VARIAZIONI E
ARROTONDAMENTIPER DIFFERENZE TRA
VE23 E REGISTRI
OPERATI IN FATTURA
IMPOSTA INDICATA IN FATTURA SUPERIOREA QUELLA REALE (SENZA NOTA VAR.)
ARROTONDAMENTI ALL’UNITA’ DI €OPERATI IN DICHIARAZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VARIAZIONI +/- DI SOLA IMPOSTA REG. NEL 2010 SU FT. REG. IN ANNI PREC.
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI
VE30 – totale op. che concorrono al
CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE ART. 8, PRIMOCOMMA, LETTERE A) E B)
CESSIONI INTRACOMUNITARIEARTT. 41
C.2
C.3
C 4
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
plafond C.1 PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI
CESSIONI DI BENI VERSO RSM
C.4
C.4
23
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI
VE33 – OP. ESENTI
INTERESSI ATTIVI
LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI
CESSIONE DI BENI ACQUISTATISENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
CESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILISE ESENTI
VE – VOLUME D’AFFARI
SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI
VE34 COL.1OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE
COL. 2 rottami e altri materiali di recupero nei confronti di soggetti Iva;
COL 3 oro e argento puro;
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
COL.3 oro e argento puro;COL.4 subappalto nel settore edile;COL.5 fabbricati strumentali;
24
VE – VOLUME D’AFFARI E IMPOSTA SULLE OP. IMPONIBILI
SEZ.4 – OPERAZIONI DIVERSE DA QUELLE IMPONIBILI
VE36-VE37ENTI PUBBLICI
ART.6 DPR 633/72 PER LE CESSIONI DI BENI EPRESTAZIONI DI SERVIZI RESE VS. LO STATO ED ENTI PUBBLICI, L’IVA DIVENTA ESIGIBILE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, SALVA LA FACOLTA’
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI, SALVA LA FACOLTADI NON APPLICARE TALE DEROGA
NEL PUNTO 2 DEL RIGO VE36 VANNO INDICATE LE OPERAZIONI EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART.7 DL 185/08“IVA PER CASSA”
VE – VOLUME D’AFFARI E IMPOSTA SULLE OP. IMPONIBILI
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
25
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
IL QUADRO VF E’ DEDICATO ALLA DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL QUADRO VG IL QUADRO VF CONTIENE I RIGHI DESTINATI AI CONTRIBUENTI IVA CHE NEL CORSO DELL’ANNO D’IMPOSTA HANNO EFFETTUATO
OPERAZIONI ESENTI O APPLICATO REGIMI SPECIALI IVA
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
SEZ 1 – ACQUISTI NAZIONALISEZ. 1 – ACQUISTI NAZIONALI,INTRA E IMPORTAZIONI
SEZ. 2 – TOTALE ACQUISTI E IMPORT., TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRA,
IMPORT E SAN MARINO4 SEZIONI
SEZ 3 – DETERMINAZIONE DELL’IVA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
SEZ.4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
SEZ. 3 – DETERMINAZIONE DELL IVAAMMESSA IN DETRAZIONE
26
VF1 A VF11
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE – SEZ.1
VF1 A VF11
ACQUISTI NAZIONALI, ACQUISTI INTRASOGGETTI A IMPOSTA
E IMPORTAZIONI SOGGETTE A IMPOSTA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VF12UTILIZZO PLAFOND
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1
UTILIZZO PLAFOND
ACQUISTI NAZIONALI, INTRACOMUNITARIO IMPORTAZIONI EFFETTUATI DA
ESPORTATORI ABITUALI SENZAAPPLICAZIONE DELL’IVA E CON
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
APPLICAZIONE DELL IVA E CONCONSEGUENTE UTILIZZO DEL PLAFOND
+ QUADRO VC
27
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1
ASSICURAZIONI
VF14 – ACQUISTI ESENTI
INTERESSI PASSIVI
PRESTAZIONI SANITARIE
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
NEGOZIAZIONE DI AZIONI, OBBLIGAZIONI,…
VF15ACQUISTI DA SOGGETTI MINIMI
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1
ACQUISTI DA SOGGETTI MINIMI
ACQUISTI DA SOGGETTI CHE NEL 2010 SI SONO AVVALSI DEL REGIME DEI “MINIMI”
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
28
VF17IVA INDETRAIBILE
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.1
- AUTOVETTURE al 60%- CARBURANTI E LUBRIFICANTI…al 60%- IMPIEGO, MANUTENZIONE, ECC. AUTO al 60%- PEDAGGI AL 60% - CELLULARI 50%
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
- RAPPRESENTANZA > € 25,82- INDETRAIBILI PER AFFERENZA- EFFETTUATI DA CHI FA SOLO OPERAZIONI ESENTI- EFFETTUATI DA CHI HA OPTATO 36-BIS
VF20 A VF 24
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRACOMUNITARI, IMPORTAZIONI E ACQUISTI DA SAN MARINO
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
29
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE – SEZ.2
VF23 –
ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI
IMPORTAZIONI DI BENI DA BOLLETTEDOGANALI REGISTRATE
COL. 1 E 2
COL 3 E 4
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
COL.3 E 4
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2
VF23
AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI SAN MARINESI CON
PAGAMENTO DI IVA
COL.5
COL.6 AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI BENI DA
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
QOPERATORI SAN MARINESI SENZA
PAGAMENTO DI IVA
30
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.2
BENI AMMORTIZZABILI MAT /IMM ANCHE1
VF24 – RIPARTIZIONETOTALE ACQUISTI (VF20)
BENI AMMORTIZZABILI, MAT./IMM., ANCHE< € 516,45 E PREZZO RISCATTO BENI LEASING
BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI(LEASING, LOCAZIONE, TERRENI)
ACQUISTI DI MERCI, MATERIE PRIME,
1
2
3
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
Q , ,SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI
PER DIFFERENZA FRA VF20 E VF24, CAMPI 1,2 E 3
4
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3
VF30
I soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori di
attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
attività devono indicare il metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta barrando la corrispondente casella nel rigo VF30,
anche in assenza di dati da inserire nella relativa sezione
31
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3
VF30
– casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (art. 74-ter);– casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (decreto legge n. 41/95);– casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti;– casella 4 - Attività di agriturismo (legge n. 413 del 1991);– casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (legge n. 413 del 1991);
casella 6 Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
– casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art. 74-quater);– casella 7 - Regime speciale per le attività agricole connesse (art. 34-bis);– casella 8 - Regime speciale per le imprese agricole (art. 34).
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3
VF30
Su uno stesso modulo non può essere, in nessun caso, barrata piùdi una casella. Nei casi di eventuale coesistenza di due o più regimidi determinazione dell’IVA detraibile occorre compilare un modulo
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
di determinazione dell IVA detraibile occorre compilare un moduloper ogni regime applicato
32
VF 31 A VF37
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-A
La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodod ’ imposta operazioni esenti di cui all ’ art. 10 con esclusione delleoperazioni esenti esclusivamente occasionali ovvero di cui ai nn. da 1 a9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessoriead operazioni imponibili.
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
p p
VF 31 A VF37
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-A
Tipologia delle operazioni effettuate Modalità di compilazione della sezioneriservata alle operazioni esenti
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità unificata
1 modulo compilazione dei righi VF34,VF35, VF36 e VF37
operazioni esenti ed operazioni imponibili con contabilità separata
1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF321 modulo operazioni imponibili
esclusivamente operazioni esenti con opzione art. esonero dalla presentazione della dichiarazione
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
36-bis (nel caso in cui la dichiarazione venga comunque presentata compilare il rigo VF33)
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità unificata
1 modulo compilazione del rigo VF33
operazioni esenti con opzione art. 36-bis ed operazioni imponibili con contabilità separata
1 modulo operazioni esenti compilazione rigo VF331 modulo operazioni imponibili
33
VF 38 A VF52
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-B
I righi da VF38 a VF52 devono essere compilati da tutti i produttori agricoli sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2° comma, lettera c), dell’art. 34
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VF53 A VF 55CASI PARTICOLARI
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-C
CASI PARTICOLARI
I righi da VF53 a VF55 sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:
– operazioni esenti occasionali;
– esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 dell’art. 10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie a operazioni imponibili;
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
-operazioni imponibili effettuate in via occasionale;
-cessioni occasionali di beni usati;
-operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse;
34
VF53 A VF 55CASI PARTICOLARI
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.3-C
CASI PARTICOLARI
È ammessa la contemporanea compilazione dei tre righi in presenza di tutte le tipologie di operazioni indicate anche qualora sia stato adottato un regime speciale di determinazione dell’imposta detraibile.
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
VF56 E VF 57
VF – ACQUISTI E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE- SEZ.4
Rigo VF56 totale rettifiche. L ’ articolo 19-bis2 prevede che ladetrazione dell’imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deveessere rettificata successivamente a quella inizialmente operataqualora il diritto alla detrazione sia variato al momento diutilizzazione dei beni e servizi
Federcoop Nullo BaldiniDott. Pierluigi Brandolini
Rigo VF57 il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti icontribuenti per l’indicazione dell’IVA ammessa in detrazione. Nelrigo, si deve tenere conto del totale delle rettifiche di cui alrigo VF56
10/02/2011
1
COMUNICAZIONE
ANNUALE DATI IVA
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
Provvedimento di approvazione del 17/01/2011
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA
NATURA NON DICHIARATIVA
inapplicabilità sanzioni per omessa o infedele dichiarazione
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
applicazione sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro
10/02/2011
2
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA
SOGGETTI OBBLIGATI
società di capitali ed i tà di
imprese individuali e l t i t i
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
altri enti titolari di partita Iva
società di personee soggetti assimilati
lavoratori autonomicon V. A. superiore
ad € 25.000,00
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA
SOGGETTI ESONERATI
-contribuenti che per l’anno 2010 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- soggetti di cui all’art.74 del Tuir (Stato, Comuni..);
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
- contribuenti sottoposti a procedure concorsuali;-I CONTRIBUENTI CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE
ANNUALE IVA ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO;
10/02/2011
3
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA PREMESSA
modalità e termini di presentazione
in via telematica entro il 28/02/2011
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
reperibilità modelli :www.finanze.it; www.agenziaentrate.it
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA CASI PARTICOLARI
soggetti consoggetti con contabilità presso
terzi
riferimento alle operazionieffettuate nel 2010
società aderenti allaliquidazione di gruppo
ciascuna società presentaautonoma comunicazione
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
soggetti concontabilità separate
presentano un unicomodello riepilogativo
10/02/2011
4
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA CASI PARTICOLARI
riferimento a tutte lecontribuenti con
liquidazioni trimestrali
riferimento a tutte le operazioni effettuate nell’anno
(anche periodo ottobre/dicembre)
operazioni straordinarie o trasformazioni
valutare se:* l’operazione è avvenuta nel 2010
* ovvero nel periodo dal 01/01/11al 28/02/11
* h t t l’ ti i
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
* ha comportato o meno l’estinzione del soggetto dante causa(es. soggetto incorporato)
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE I – DATI GENERALI
DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTECODICE ATTIVITA’ – TABELLA ATECO 2007
SITUAZIONI SPECIFICHE (contabilità separata,adesione gruppo Iva…)
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
10/02/2011
5
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE
CD1 campo 1CD1 campo 1
totale operazioni effettuate nel 2010 (al netto dell’Iva), interne,intracomunitarie e di esportazione (cessione di beni e prestazioni di
servizi), anche ad esigibilità differita, rilevanti ai fini Ivae annotate nel registro fatture emesse/corrispettivi
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
e annotate nel registro fatture emesse/corrispettivi
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE
CD1 2CD1 campo 2
operazioni non imponibili già comprese nel campo 1
-cessioni all’esportazione e assimilate ai servizi internazionali
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
(artt. 8, c.1, lett. a) e b), 8 – bis e 9);-cessioni verso San Marino e Città del Vaticano (art.71);
- cessioni nei confronti di esportatori abituali (art.8, c.1, lett. c);- altre operazioni non imponibili che concorrono a formare
Il plafond (es. art. 36 D.L. 41/95)
10/02/2011
6
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE
CD1 campo 3
operazioni esenti già comprese nel campo 1
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
operazioni esenti art. 10
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE
CD1 campo 4
cessioni intracomunitarie di beni, già comprese nel campo 1
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
- cessioni di beni intracomunitari (art. 41 D. L. 331/93);-cessioni di beni intracomunitari mediante triangolazioni
( art.58 D. L. 331/93)
10/02/2011
7
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI ATTIVE
CD1 campo 5
di cui cessioni beni strumentali
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
indicare le cessioni di beni strumentali già comprese nei campi precedenti
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE
CD2 campo 1
ammontare complessivo (al netto dell’Iva) acquisti interni, intracomunitari,importazioni rilevanti ai fini Iva,
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
panche ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi
risultanti da bolle doganali annotate nel registro acquisti di cui all’art.25
10/02/2011
8
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE
CD2 2CD2 campo 2
ammontare acquisti non imponibili già indicati nel campo 1
-acquisti di beni o servizi interni oggettivamente non imponibili:
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
q gg p-per triangolazioni extra – Cee, art.8;
acquisti di servizi internazionali, art.9;acquisti di beni per triangolazioni Cee, art.58 D.L.331/93;acquisti di beni e servizi interni ed importazione beni con
utilizzo plafond;
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE
CD2 campo 3
acquisti esenti o importazioni non soggette, già in campo 1
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
- acquisti interni esenti,art.10;- importazioni non soggette, art.68 escluso lettera a)
10/02/2011
9
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE
CD2 campo 4
ammontare acquisti intracomunitari di beni, già nel campo 1
acquisti intracomunitari di cui all 41 D L 331/93;
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
- acquisti intracomunitari di cui all. 41 D.L. 331/93;- acquisti da triangolazione Ceedi cui all’art. 40, c. 2, D.L. 331/93
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – OPERAZIONI PASSIVE
CD2 campo 5
di cui acquisti di beni strumentali
Indicare gli acquisti di beni strumentali già compresi nei righi precedenti
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
p g p
10/02/2011
10
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE II – IMPORTAZIONI SENZA PAGAMENTO DELL’IVA IN DOGANA
CD3 campi 3 e 4
imponibile ed imposta relativa alle importazioni
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
imponibile ed imposta relativa alle importazioni,senza il pagamento dell’Iva in dogana, di rottami e
materiali di recupero (art. 74, c.7 e 8)
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA
alcune precisazionialcune precisazioni
nel modello il contribuente deve riportare le risultanze delle liquidazioni periodiche, tenendo conto delle
variazioni dell’art. 26, DPR 633/72
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
non rilevano: compensazioni effettuate nell’anno, riporto credito anno precedente, rimborsi infrannuali, eventuali operazioni
di rettifica e conguaglio effettuate in sede di dichiarazione annuale
10/02/2011
11
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE III – DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO
CD4 : ammontare Iva esigibile relativa ad operazioni effettuate nel2010, per le quali si è verificata l’esigibilità ovvero relativa ad operazioni precedenti per le quali l’imposta è diventata
esigibile nel 2010
CD5 : ammontare Iva detratta relativa agli acquisti
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
CD5 : ammontare Iva detratta relativa agli acquistiregistrati per i quali è stato esercitato il diritto alla
detrazione nel 2010
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA SEZIONE III – DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO
CD6 campo 1: ammontare dell’ Iva a debito risultante dalladifferenza tra gli importi indicati in CD4 e CD5
CD6 2 t I dit i lt t d ll
Ravenna, 9 febbraio 2011Dott. Pierluigi Brandolini
CD6 campo 2 : ammontare Iva a credito risultante dalladifferenza tra gli importi indicati in CD5 e CD4
10/02/2011
1
Rimborso IVA
Compilazione del quadro VRCompilazione del quadro VR
Richiesta di rimborso del credito Iva 2010
Una novità procedurale è intervenuta nel 2011: è stato soppresso il modello autonomo cartaceo VR storicamente utilizzato come istanza di rimborso iva.
Il modello VR è divenuto dal 2011 un quadro della dichiarazione annuale Iva.
I contribuenti che intendono chiedere il rimborso iva devono
Dott. Pierluigi Brandolini
I contribuenti che intendono chiedere il rimborso iva devono trasmettere la dichiarazione iva comprensiva del nuovo quadro VR, senza presentare il modello cartaceo.
La richiesta di rimborso implica la presentazione “anticipata” della dichiarazione annuale iva.
10/02/2011
2
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Le condizioni di ammissibilità al rimborso sonopreviste da:
-art. 30 del DPR n.633/72
-e dall’art. 34, comma 9, DPR 633/72
Dott. Pierluigi Brandolini
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
A t 30 3 l tt ) ALIQUOTA MEDIAArt. 30, comma 3, lett. a) – ALIQUOTA MEDIA -
Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edesercita esclusivamente o prevalentemente attività checomportano l’effettuazione di operazioni soggette ad impostacon aliquote maggiorate del 10% mediamente inferiori a quellesugli acquisti
Dott. Pierluigi Brandolini
10/02/2011
3
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 3, lett. b) – OPERAZIONI NON IMPONIBILI
Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edeffettua operazioni non imponibili per un ammontare superioreal 25% dell ’ ammontare complessivo di tutte le operazionieffettuate.
Non vanno inserite le operazioni art 7-ter/633 seppur
Dott. Pierluigi Brandolini
Non vanno inserite le operazioni art.7 ter/633 seppurfatturate ai sensi dell’art.21/633
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 3, lett. c) – BENI AMMORTIZZABILI
Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20 edeffettua acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché benie servizi per studi e ricerche.
Dott. Pierluigi Brandolini
10/02/2011
4
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 3, lett. e) – Condizione art. 17, 2° comma
Il contribuente è un operatore non residente che ha una posizione fiscale in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72 ed è legittimato a richiedere il rimborso Iva
Dott. Pierluigi Brandolini
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 3, lett. d) – Operazione non soggette ad Iva (per mancanza del requisito di territorialità)
Contribuente che vanta un credito superiore a € 2.582,20ed effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Ivaper effetto degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/72 (art.30 comma 3 lett d)
Dott. Pierluigi Brandolini
30,comma 3, lett.d)
10/02/2011
5
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 2 – Cessazione attività
Contribuente che ha cessato l’attività
Dott. Pierluigi Brandolini
Soggetti aventi diritto a chiedere il rimborso
Art. 30, comma 4 – ECCEDENZE
nelle dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni emerge un credito non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione; in tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze
Dott. Pierluigi Brandolini
10/02/2011
6
Esonero della garanzia
per rimborsi non superiori a € 5.164,57 p p ,
contribuenti cosiddetti “virtuosi”
contribuenti con versamenti confluiti sul conto fiscale
Dott. Pierluigi Brandolini
Compilazione del quadro VR
Nel rigo VR1, campo 1, va indicato l’importo di cui si chiede ilg , p , primborso, che deve coincidere con l’importo risultante dal rigoVX4 ovvero, in caso di dichiarazione unificata, con gli importirisultanti dai corrispondenti righi del quadro RX del modelloUNICO/2011
Nel rigo VR1, campo 2 deve essere indicata la quota parte delrimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la
Dott. Pierluigi Brandolini
p qprocedura semplificata di rimborso tramite l’agente dellariscossione
10/02/2011
7
Compilazione del quadro VR
Rigo VR2 – Causale del rimborsog
Righi VR3 e VR4 – Minore eccedenza detraibile del triennio
Il contribuente può richiedere il rimborso, anche al di fuori delleprecedenti ipotesi, se dalle dichiarazioni dei due anni precedentirisultano eccedenze detraibili riportate agli anni successivi.
In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se diammontare inferiore a € 2 582 20 per un importo non superiore al
Dott. Pierluigi Brandolini
ammontare inferiore a € 2.582,20, per un importo non superiore alminore degli importi risultanti a credito nel triennio 2010-2009-2008.
Ai fini del rimborso, il contribuente deve indicare nei righi VR3 eVR4 le eccedenze, rispettivamente, del 2008 e del 2009, da porre aconfronto con quella del 2010
Compilazione del quadro VR
Il rigo VR6 è riservato ai contribuenti ammessi all’erogazioneg gprioritaria del rimborso, per le quali è prevista l’erogazione entrotre mesi dalla richiesta.
Il rigo VR7 è riservato ai subappaltatori che nell’anno precedenteabbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 percento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappaltonei confronti dei quali, il limite annuo per la compensazione è
Dott. Pierluigi Brandolini
q , p pelevato ad un milione di euro.
10/02/2011
8
Compilazione del quadro VR
La casella del rigo VR8 attestazione delle società e degli entig goperativi deve essere barrata per segnalare, in sede di richiesta delrimborso, la condizione di operatività.
Si ricorda che deve essere prodotta la dichiarazione sostitutiva diatto notorio per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano lesocietà e gli enti come non operativi.
Dott. Pierluigi Brandolini
Compilazione del quadro VR
Il rigo VR9 è riservato ai contribuenti virtuosi ossia quelle impreseg q pche soddisfano determinate condizioni di affidabilità e solvibilitàspecificatamente indicate nell’articolo 38-bis, settimo comma eseguenti.
La casella 1 deve essere barrata per segnalare tale condizione.
Nella casella 2, deve essere indicato l’importo erogabile senzagaranzia.
Si ricorda che tali soggetti devono produrre la dichiarazione
Dott. Pierluigi Brandolini
Si ricorda che tali soggetti devono produrre la dichiarazionesostitutiva prevista alla lettera c) del predetto comma 7, dell’art. 38bis.
10/02/2011
1
DICHIARAZIONE ANNUALEDICHIARAZIONE ANNUALE
IVA 2010
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ1 – ACQUISTI BENI DA VATICANO E SAN MARINO
IMPONIBILI ED IMPOSTA
OPERAZIONI PER LE QUALI L’IMPOSTA E’DOVUTA DAL
CESSIONARIO
E SAN MARINO
VJ3 – ACQUISTI DA ESTERO AUTOFT. ART. 17, c.2
VJ6 – ACQUISTI ROTTAMI ART. 74, c 7 e 8
VJ2 – ESTRAZIONE DI BENI DA DEPOSITI IVA
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
VJ9 – ACQUISTI INTRAC. BENI
VJ13 – ACQUISTI SUB-APP. EDILI
VJ14 – ACQ. FABB.STR.IMPONIBILI OPZIONE
QUADRO VF
NO QUADRO VE
10/02/2011
2
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ1 – ACQUISTI DA S.MARINO
PER I QUALI IL CESSIONARIO E’ TENUTO AL PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART.17, comma 2
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
NO IVA BASE
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ1 – ACQUISTI DA S MARINOVJ1 ACQUISTI DA S.MARINO
Ex ART.17, comma 2
REGISTRO ACQUISTI
REGISTO FATTURE EMESSE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
QUADRO VF(imponibile e imposta)
NO QUADRO VE
QUADRO VF
(rigo VF23 campo 6)
QUADRO VJ
(rigo VJ1)
10/02/2011
3
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ2 – ESTRAZIONI DI BENI DA DEPOSITI IVA
INDICARE L’IMPONIBILE E L’IMPOSTA DEI BENI E DEI SERVIZI CHE VENGONO ESTRATTI DAL DEPOSITO IVA, DA PARTE DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO PER ESSERE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
PARTE DEL COMMITTENTE/CESSIONARIO, PER ESSERE UTILIZZATI O COMMERCIALIZZATI IN ITALIA
NO IVA BASE
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ3 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGTTI NON RESIDENTI
INDICARE ACQUISTI BENI E SERVIZI DA SOGGETTI RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI IL
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
RESIDENTI ALL’ESTERO PER I QUALI IL CESSIONARIO/COMMITTENTE NAZIONALE HA EMESSO
AUTOFATTURA, AI SENSI DELL’ART. 17 c. 2
10/02/2011
4
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ3 – ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA SOGGTTI NON RESIDENTI
REGISTRO ACQUISTI
REGISTO FATTURE EMESSE
Ex ART.17, comma 2
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
QUADRO VF(imponibile e imposta)
NO QUADRO VE
QUADRO VJ
(rigo VJ3)
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ9 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI
INDICARE TUTTI GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI IMPONIBILI DI BENI
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
NO IVA BASE
10/02/2011
5
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ13 – ACQUISTI DA SUB-APPALTATORI SETTORE EDILE
INDICARE ACQUISTI RELATIVI A PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI EDILI SENZA
ADDEBITO D’ IMPOSTA EFFETTUATI CON
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
ADDEBITO D IMPOSTA, EFFETTUATI CON MECCANISMO “REVERSE CHARGE”, AI SENSI
DELL’ART.17, c. 6
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
VJ14 – ACQUISTI DI FABBRICATI STRUMENTALI (art. 10, n.8 ter, lett. b) d)
INDICARE ACQUISTI DI FABBRICATI STRUMENTALI PER I QUALI E’ PREVISTA L’ESTENSIONE DEL
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE
10/02/2011
6
VJ – DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA SU PARTICOLARI OPERAZIONI
CESSIONE IMMOBILI STRUMENTALI
ESENTI IVA
(art. 10, n.8 ter, lett. d)
IMPONIBILE
(art. 10, n. 8 ter, lett. b)
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
Per le quali il cedente opta, in sede di stipulazione dell’atto,
per l’applicazione dell’IVA
Se acquirente soggetto IVA con PRO RATA ≤ 25%
REVERSE CHARGE
VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE
SEZIONE 1 SEZIONE 2
LIQUIDAZIONI PERIODICHEVERSAMENTI
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE
NO IVA BASE
10/02/2011
7
VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH 01 VH 12VH 01 – VH 12
CAMPO “CREDITI”
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
IVA A CREDITO DEL PERIODO, COMPRENSIVO DEL CREDITO RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE
DEL PERIODO PRECEDENTE
VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH 01 VH 12VH 01 – VH 12
CAMPO “DEBITI”
- IVA DOVUTA (ANCHE SE NON VERSATA) PER
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
IVA DOVUTA (ANCHE SE NON VERSATA) PER OGNI PERIODO, SE SUPERIORE AD € 25,82;
- IN GENERALE, COINCIDENZA “IMPORTI ADEBITO” DEL MODELLO F24
10/02/2011
8
VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH01 – VH12CAMPO “RAVVEDIMENTO”
CASELLA DA BARRARE IN CORRISPONDENZA AL PERIODO DI LIQUIDAZIONE PER IL QUALE IL CONTRIBUENTE SI E’
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
AVVALSO DELL’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
GLI INTERESSI DA RAVVEDIMENTO NON DEVONO ESSERE INDICATI
VH – SEZIONE 1 - LIQUIDAZIONE PERIODICHE RIEPILOGATIVE
REGOLARIZZAZIONE DI UN OMESSO VERSAMENTO RELATIVO AD UNA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE PERIODICA
GLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI REGOLARIZZAZIONE NONDEVONO ESSERE CONSIDERATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
DEL QUADRO VH, IN QUANTO PER CIASCUN PERIODO DEVE ESSERE INDICATO L’IMPORTO DA VERSARE DI COMPETENZA
DI QUEL PERIODO.
10/02/2011
9
VH – ALCUNI ESEMPI
MESE DI GENNAIO:LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 7.000LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 7.000
IVA A DEBITO NON VERSATA IL 16/02/2010 : € 7.000
MESE DI FEBBRAIO:LIQUIDAZIONE FEBBRAIO A DEBITO : € 9.000IVA A DEBITO VERSATA IL 16/03/2010 : € 9.000
ULTERIORE VERSAMENTO: IN DATA 16/03/2010CON RAVVEDIMENTO DEL DEBITO DI GENNAIO: € 7.000
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
COMPILAZIONE VHVH 1: € 7.000, barrare la casella RAVVEDIMENTO
VH 2 : € 9.000
VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH 12 VH 13
DEVE ESSERE INDICATO IL
RISULTATO DELLA RELATIVA
LIQUIDAZIONE
DEVE ESSERE INDICATO
L’AMMONTARE DELL’ACCONTO IVA
DOVUTO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
LIQUIDAZIONE, COMPRESO L’ACCONTO
EVENTUALMENTE VERSATO
DOVUTO
(SE INFERIORE A 103, 29 € NON E’ DOVUTA
ALCUNA INDICAZIONE)
10/02/2011
10
VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH 13 - CASELLA “METODO”
INDICARE CODICE PER METODO UTILIZZATO:
“1” – STORICO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
“2” – PREVISIONALE“3” – ANALITICO – EFFETTIVO
“4” – SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI TELECOMUNICAZIONI, SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, RACCOLTA
E SMALTIMENTO RIFIUTI ETC….
VH – SEZIONE 1- LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
VH 14 – SUBFORNITORI ART. 74, COMMA 5
LA CASELLA DEVE ESSERE BARRATA DAL SUBFORNITORE CHE SI E’AVVALSO DELLA FACOLTA’ DI VERSARE L’IVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI SUBFORNITURA
TRIMESTRALMENTE SENZA LA CORRESPONSIONE DELL’INTERESSE NELLA MISURA DELL’1%
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
DELL’INTERESSE NELLA MISURA DELL’1%.
10/02/2011
11
VH – LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE
CASI PARTICOLARI CASI PARTICOLARI
- CONTRIBUENTI CHE HANNO ADOTTATO CONTABILITA’SEPARATA, PER LEGGE O PER OPZIONE (ART. 36):
COMPILARE UN UNICO MODULO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA’;
CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA’:
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
- CONTRIBUENTI CHE AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA : COMPILARE IL QUADRO CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO MESE
PRECEDENTE
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE
TRE SEZIONI
SEZ . 1 – DET. IVA DOVUTA O A
CREDITO PER IL PERIODO
SEZ . 3 – DET. IVA DOVUTA O A
CREDITO “COMPLESSIVA”
SEZ . 2 – CREDITOANNO PRECEDENTE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
RELATIVA ALLE SINGOLE ATTIVITA’
RIEPILOGATIVA DI TUTTE LE ATTIVITA’
CREDITO 2009
NON RICHIESTO A RIMBORSO
10/02/2011
12
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE-SEZIONE 1
VL1IVA A DEBITO
(somma VE25 e VJ15)
VL2 IVA DETRAIBILE (VF57)
VL3 VL4
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
IMPOSTA DOVUTA
IMPOSTA A CREDITO
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2
QUALI SOGGETTI DEVONO COMPILARE LA SEZIONE?
•Soggetti che nella dichiarazione relativa all’anno 2009 hannoevidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso
•Soggetti che non possono fare confluire nel gruppo IVA il credito da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo (Finanziaria 2008)
10/02/2011
13
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2
VL 8 8
INDICARE IL CREDITO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL 2009 NON CHIESTO A RIMBORSO MA RIPORTATO
IN DETRAZIONE O IN COMPENSAZIONE(DA RIGO VX5 O DA QUADRO RX)
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
( )
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2
VL 9
INDICARE IL CREDITO IVA RIPORTATO NEL RIGO VL8 UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”
TRAMITE MODELLO F24 NEL CORSO DEL 2010 E FINO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
TRAMITE MODELLO F24 NEL CORSO DEL 2010 E FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2011
10/02/2011
14
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE- SEZIONE 2
VL 100
COMPILAZIONE RISERVATA ALE SOCIETA’ CHE NEL 2010HANNO ADERITO A PROCEDURA LIQUIDAZIONE
DI GRUPPO E CHE NON POSSONO FARE CONFLUIRE NEL GRUPPO L’ECCEDENZA DI CREDITO DERIVANTE
DAL PERIODO D’IMPOSTA PRECEDENTE ALL’ANNO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GRUPPO
INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPOL’EVENTUALE UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
(VL10 = VL8-VL9)
NO IVA BASE
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3
O SVL 20 : RIMBORSI INFRANNUALI RICHIESTI
CREDITO MATURATO IN CIASCUNO DEI PRIMI TRE TRIMESTRI SOLARI - ART. 38 BIS, COMMA 2,
D.P.R. 633/72;
DA INDICARSI ANCHE SE I RIMBORSI NON
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
SONO STATI, IN TUTTO O IN PARTE, LIQUIDATI (PURCHE’ REGOLARMENTE RICHIESTI, TRAMITE PRESENTAZIONE TELEMATICA
MODELLO IVA TR)
10/02/2011
15
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3
VL 22 : CREDITO IVA RISULTANTE DAI PRIMI TREVL 22 : CREDITO IVA RISULTANTE DAI PRIMI TRE TRIMESTRI DEL 2010 COMPENSATO IN F24
CREDITO COMPENSATO IN F24 FINO ALLA DATA DI PRESENTAZIOINE DELLA DICHIARAZIONE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3
VL 23 : INTERESSI DOVUTI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI
INDICARE L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER LE PRIME TRE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (1%)
10/02/2011
16
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALESEZIONE 3
VL 26 : ECCEDENZA CREDITOVL 26 : ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE
IMPORTO DETERMINATO DALLA DIFFERENZA TRA
I RIGHI VL8 E VL9
(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO
DAI SOGGETTI CHE GIA’ HANNO COMPILATO IL V10)
VL – LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
VL 29 – CAMPO 1 : TOTALE VERSAMENTI PERIODICI,
INTERESSI TRIMESTRALI, IMPOSTA DA RAVVEDIMENTO
(NON INTERESSI!!!), ACCONTO IVA RELATIVI AL 2010
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
10/02/2011
17
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE
VL 31 : VERSAMENTI INTEGRATIVI DI IMPOSTA, RELATIVI AL2010, EFFETTUATI A SEGUITO DI VERBALE OVVERO ALTRI MOTIVI PER OPERAZIONI GIA’ ANNOTATE NEI REGISTRI
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
vanno escluse le somme pagate a titolo di interessi e sanzioni
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE
VL 36 : INTERESSI DOVUTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNAULE
AMMONTARE INTERESSI DOVUTI DAI CONTRIBUENTI TRIMESTRALI PER IMPOSTA DA VERSARE IN SEDE DI CONGUAGLIO ANNUALE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
VERSARE IN SEDE DI CONGUAGLIO ANNUALE
10/02/2011
18
VL – LIQUIDAZIONE IMPOSTA ANNUALE
VL 40 : VERSAMENTO A SEGUITO UTILIZZO CREDITO IVA IN ECCESSO
NEL CASO IN CUI IL CREDITO IVA RELATIVO AL 2010 VENGA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE IN MISURA ECCEDENTE RISPETTO A QUELLA EFFETTIVAMENTE
SPETTANTE
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
codice 6099, non sono ricompresi interessi da ravvedimento operoso
VT – RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA AL CONSUMO
SEPARATA INDICAZIONE DELLECESSIONI DI BENI E DELLE
PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATENEI CONFRONTI DI:
CONSUMATORI FINALI TITOLARI DI P. IVA
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
ANCHE RIPARTO PER REGIONI DA
VT2 VT22
RIEPILOGATIVO DITUTTE LE ATTIVITA’
10/02/2011
19
VT – RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA AL CONSUMO
CAMPO 1 – OPERAZIONI IMPONIBILI DA SOMMAIMPORTI campo 1 rigo VE23 DI TUTTI I MODULI
CAMPO 2 – IMPOSTA RELATIVA AD OP. IMPO.DA SOMMA rigo VE25 DI TUTTI I MODULI
CAMPI 3 E 5 – RIPARTO OP. IMPONIBILI CAMPO 1
IMPORTI campo 1 rigo VE23 DI TUTTI I MODULI
VT1
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
CAMPI 4 E 6 – RIPARTO IMPOSTA CAMPO 2
VO - OPZIONI
AI SENSI DEL D P R 442/97 OPZIONI E REVOCHE VANNOAI SENSI DEL D.P.R. 442/97, OPZIONI E REVOCHE VANNO COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL QUADRO VO
DELLA DICHIARAZIONE IVA, TENENDO CONTO DEL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE ADOTTATO DAL
CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL’ANNO
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
NELLE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IL QUADRO VO DEVE ESSERE PRESENTATO
IN ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
NO IVA BASE
10/02/2011
20
VX – DET. IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D’IMPOSTA
CONTRIBUENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE : COLORO CHECONTRIBUENTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE : COLORO CHE PRESENTANO LA DICHIARAZIONE IVA IN VIA AUTONOMA
CHI PRESENTA IL MODELLO UNICO 2011 INDICA I DATI RICHIESTI NEL QUADRO RX
VX5: indicare l’importo che si intende riportare in detrazione nell’anno successivo o che si intende compensare in F24
Ravenna, 9 febbraio 2011 Dott. Piertommaso Caldarelli
VX6 – campo 1: codice fiscale consolidante
1
NOVITA’ IVA 2010NOVITA’ IVA 2010NOVITA’ IVA 2010---201120112011
• MANOVRA CORRETTIVA (D.L. N. 78/2010)
• LEGGE DI STABILITA’ 2011 (L.220/2010)
• ALTRE NOVITA’
COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 3.000
(C.D. «SPESOMETRO»)(art. 21, D.L. 78/10)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
2
Art. 21, comma 1 del D.L. n. 78/2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
“Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entratesono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimol’aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematicadelle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Perl’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazionecon dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, n.d.r.]”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:
“L’articolo in esame introduce l’obbligo di comunicazione telematica
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.000euro. Tale disposizione mira a rafforzare gli strumenti a disposizionedell’amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione deicomportamenti fraudolenti soprattutto in materia IVA (frodi Carosello efalse fatturazioni) ma anche in ambito di imposizione sul reddito. L’analisie l’incrocio dei dati acquisiti tramite invio telematico permetterà unarapida ed efficace individuazione di soggetti a rischio frode ed evasionep ff gg fper una mirata ed immediata azione di controllo. Gli stessi daticonsentiranno una più puntuale ricostruzione della congruità dei volumid’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni nonché l’individuazione dispese e consumi di particolare rilevanza utili alla individuazione dellacapacità contributiva, in specie ai fini dell’accertamento sintetico”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
3
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Soggetti obbligati alla comunicazione:
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA iquali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanzialisoggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, ènecessario distinguere le seguenti ipotesi:- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazionestraordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quellosubentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i datidelle operazioni effettuate dal soggetto estinto;- nel caso in cui il soggetto non è estinto per effetto dell’operazionestraordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.Federcoop Nullo Baldini
Dott. ssa Laura Macrì
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Oggetto della comunicazione:
Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ericevute dai soggetti passivi, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizionicontrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissionedella fattura il predetto limite è elevato a euro 3.600 (IVA compresa).
Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, siconsidera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetticontratti.
Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cuiderivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettividovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore aeuro 3.000.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
4
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Esclusioni:
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n.633/1972;633/1972;
- operazioni soggette alla comunicazione IVA “black list”;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazioneall’Anagrafe tributaria.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
• Non figurano tra le operazioni escluse le cessioni e gli acquistiintracomunitari di beni né le prestazioni di servizi ricevute da
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
poperatori stabiliti in altri Stati UE, nonché le prestazioni di serviziricevute da soggetti extra UE non stabiliti in paesi black list
• Restano invece escluse in quanto non rilevanti ai fini IVA in Italiale prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese nei confronti disoggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (f c IVA)soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato (f.c. IVA)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
5
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Termini di invio della comunicazione:
I soggetti effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’annosuccessivo a quello di riferimento.
Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere ilsoggetto obbligato farà riferimento al momento di registrazione o, inmancanza, al momento di effettuazione dell’operazione.
È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione diun’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca almedesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previoannullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giornidalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Protocollo n 184182 del 22 dicembre 2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Periodo d’imposta 2010 e “fase di prima applicazione”:
Per il periodo d’imposta 2010 l’importo è elevato ad euro 25.000 alnetto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle sole operazionisoggette all’obbligo di fatturazione (es. no privati).
Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essereff fi l 31/10/2011effettuata fino al 31/10/2011.
Sono escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevantiai fini IVA per le quali non ricorre l’obbligo di emissione dellafattura, effettuate fino al 30/4/2011.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
6
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Protocollo n. 184182 del 22 dicembre 2010:
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Elementi da indicare nella comunicazione:
Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione:a) l’anno di riferimento;b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o
committente;c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui
all’art. 4, primo comma, lett. a) e b), del D.P.R. n. 605/1973;d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo
l di i i li l’i d ll’IVA li l ifi i h ile condizioni contrattuali, e l’importo dell’IVA applicata o la specificazione che trattasidi operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le qualinon ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata.
Ai fini della comunicazione, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, ilcommittente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lett.b) e c).
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Teleconferenza ItaliaOggi -
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:
Anche l’indicazione della data dell’operazione costituisce unelemento necessario ai fini della comunicazione in oggetto. Nelcampo “data dell’operazione” va indicata la data di registrazionedell’operazione e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, ladata di effettuazione dell’operazione.data di effettuazione dell operazione.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
7
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DI EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (VIES)
(art. 27, D.L. 78/10)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
L’articolo 214 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli Stati membri prendono iprovvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale lepersone seguenti:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
persone seguenti:
a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2,che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che glidiano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le qualil’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199;
b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquistiintracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), oche ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamentoall’IVA dei suoi acquisti intracomunitari;all IVA dei suoi acquisti intracomunitari;
c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquistiintracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. […]
Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuanooperazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
8
Art. 27, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2010:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
“Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni«e bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioniintracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto-legge 30agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni”;
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Art. 27, comma 1, lettera b) del D.L. n. 78/2010:
“b) ll’ i l 35 d il 7 i i i i i
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
“b) all’articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l’opzione di cui al comma 2,lettera e-bis) entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partitaIVA, l’Ufficio può emettere provvedimento di diniegodell’autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo IIdel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, congg gmodificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;
«7-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sonostabilite le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui alcomma 7-bis.»;”
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
9
Art. 27, comma 1, lettera c) del D.L. n. 78/2010:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
“c) all’articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. Ai fini del contrasto alle frodi sull’IVA intracomunitaria,con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sonostabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nellabanca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioniintracomunitarie, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del7 ottobre 2003, n. 1798.»;”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:
“All’ d ll i d l M d ll AA7/9 l’ ib i
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
“All’atto della presentazione del Modello AA7/9 per l’attribuzionedella partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto dispecificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.
Contestualmente sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delleoperazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusionedall’archivio interrogabile V.I.E.S. sino al 30° giorno successivo alladata di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA Nei 30data di attribuzione all interessato del numero di partita IVA. Nei 30giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per leoperazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al 31° giorno ilsoggetto viene inserito nell’archivio VIES, qualora non sia statoemanato provvedimento di diniego”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
10
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Relazione illustrativa al D.L. n. 78/2010:
“Per quanto riguarda le partite IVA già attribuite in Italia in dataantecedente all’entrata di vigore delle nuove norme, viene rinviataal provvedimento del direttore dell’Agenzia la definizione dei criterie delle modalità per la loro esposizione nel sistema comunitario delVIES”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n 188376 e n 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Con riferimento all’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggettiche intendono effettuare operazioni intracomunitarie - introdottodall’articolo 27 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 – il Direttoredell’Agenzia delle Entrate – con i Provvedimenti protocollo n.188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010 – ha definito le modalitàdi diniego o revoca dell’autorizzazione per effettuare operazionidi diniego o revoca dell autorizzazione per effettuare operazioniintracomunitarie e i criteri di inclusione delle partite IVAnell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essereoperazioni intracomunitarie.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
11
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie: Inizio attività
I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio delloStato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono – ai sensi dell’articolo 35 delD.P.R. n. 633/1972 – presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamenteall’Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la ComunicazioneUnica, se tenuti a tale adempimento.
Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontàdi porre in essere opera ioni intracom nitarie Tale olontà iene espressa compilandodi porre in essere operazioni intracomunitarie. Tale volontà viene espressa compilandoil campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversidalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale comemanifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione dellacasella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali nonsoggetti passivi d’imposta.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
Soggetti già titolari di partita IVA:
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitariemediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficiod ll’A i d ll E t tdell’Agenzia delle Entrate;
b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà diretrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizionedell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
12
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
• Soggetti già titolari di partita IVA - Soggetti con dichiarazione di inizio attivitàpresentata a partire dal 31/5/2010 e fino al 28/2/2011:
Entro la data del 28/2/2011, dall’archivio VIES sono esclusi:
– i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31/5/2010senza manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero
– quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione deglip p g g p gIntrastat.
Tali soggetti esclusi, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possonorichiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioniintracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al 29/1/2011 per effettuare lamanifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, se si vuole chetrascorrano i 30 giorni per il silenzio assenso prima del 28/2/2011.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
• Soggetti già titolari di partita IVA: Soggetti che hanno presentato ladichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010:
Entro la data del 28/2/2011, dall’archivio VIES sono esclusi:
– coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai finiIVA prima del 31/5/2010 eIVA prima del 31/5/2010 e
– che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni,delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni eservizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati nonabbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. […]
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
13
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:• Soggetti già titolari di partita IVA: Soggetti che hanno presentato la
dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31/5/2010:
[…] I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioniintracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggettiautorizzati alle operazioni intracomunitarie. I contribuenti hanno tempo fino al29/1/2011 per effettuare la manifestazione di volontà ad effettuareoperazioni intracomunitarie se si vuole che trascorrano i 30 giorni per iloperazioni intracomunitarie, se si vuole che trascorrano i 30 giorni per ilsilenzio assenso prima del 28/2/2011.
Per i soggetti per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30giorni dalla eventuale richiesta di inclusione nello stesso e per tutti gli altrisoggetti inclusi secondo le regole appena descritte, si procede ad una primavalutazione dei dati entro il 31/7/2011.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioniIntracomunitarie:
• Soggetti non residenti:
• I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione perl’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) – ai sensidell’articolo 35-ter del D P R n 633/1972 – possono esprimeredell articolo 35 ter del D.P.R. n. 633/1972 possono esprimerela volontà di porre operazioni intracomunitarie presentandol’istanza al Centro Operativo di Pescara, al quale dovrà esserecomunicata, con le stesse modalità, anche la volontà diretrocedere dall’opzione.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
14
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni Intracomunitarie:
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Procedura di diniego o revoca dell’autorizzazione in caso dimanifestazione della volontà:
Entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porrein essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i datiforniti siano completi ed esatti ed effettuata una valutazione preliminaredegli stessi dati e del rischio.degli stessi dati e del rischio.
In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per leattività di controllo ai fini dell’IVA, entro i suddetti 30 giorni, emanaprovvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione deglielementi elencati di seguito.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
15
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Elementi oggetto di valutazione:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Elementi oggetto di valutazione:Gli elementi che vengono valutati al fine di emanare il provvedimento di diniegosono:– mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n.633/1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;– mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal D.P.R. n.633/1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivioinformatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;– analisi del rischio della posizione del contribuente;– riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per laidentificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112,effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del7/10/2010, n. 904; [...]
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Elementi oggetto di valutazione:[ ] ifi d ll i i i i
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
[...] – verifica delle seguenti situazioni:a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più lapropria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o peril quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attivitàeconomica;b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbiacomunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazionetributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA oavrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;avrebbe cessato d ufficio la partita IVA;– riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA neicinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione delladichiarazione di volontà;– precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, delrappresentante legale, degli amministratori o dei soci;– altri elementi rappresentativi di criticità e di rischio.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
16
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Analisi del rischio della posizione del contribuente:
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Analisi del rischio della posizione del contribuente:La valutazione sarà fondata su:– elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimentodell’attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria da parte del soggettorichiedente l’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;– elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto richiedentel’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie; in particolare, omissioni e/oincongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;– elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, ale e e d sc o co duc b o e de a d tta d v dua e, arappresentante legale, agli amministratori, ai soci del soggetto richiedentel’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie;– elementi di rischio relativi a collegamenti con soggetti direttamente e/oindirettamente coinvolti in fenomeni evasivi.Viene, inoltre, effettuata una verifica sulla esattezza e completezza dei dati dichiarati daisoggetti titolari di partita IVA.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca:
Il provvedimento di diniego può essere emesso entro 30 giorni dalla datain cui il contribuente ha espresso la volontà di porre in essereoperazioni intracomunitarie. I provvedimenti di revoca comportanol’esclusione dall’archivio VIES.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi allep g p gCommissioni tributarie territorialmente competenti – ai sensi del D.Lgs. n.546/1992 – entro 60 giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anchea mezzo posta ai sensi della L. n. 890/1982.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
17
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
i à i i i i i i i i
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Modalità di inclusione delle partite IVA nell’archivio informatico:
Al 31° giorno dalla manifestazione di volontà da parte del soggetto di porrein essere operazioni intracomunitarie, in mancanza di diniego, laposizione viene inserita nell’archivio VIES. Il contribuente, pertanto,dalla stessa data, potrà constatare l’avvenuta inclusione della propriaposizione nell’archivio, verificando nei sistemi di interrogazione telematicadelle partite IVA comunitarie la validità del numero di identificazione IVApattribuitogli.
Tramite apposita istanza, da presentarsi direttamente alla strutturadell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA nei 30giorni dalla iniziale manifestazione di volontà, il contribuente potràrichiedere la non inclusione nel suddetto archivio. Federcoop Nullo Baldini
Dott. ssa Laura Macrì
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n 188376 e n 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Controlli nei confronti dei soggetti inclusi entro 6 mesi dalladichiarazione di volontà:
Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio VIES sono effettuaticontrolli più approfonditi entro 6 mesi dalla ricezione delladichiarazione di volontà.
A seguito di questi controlli l’eventuale esclusione dall’archivio èA seguito di questi controlli, l eventuale esclusione dall archivio èeffettuata con provvedimento di revoca emesso dalla strutturadell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’IVA ed èsubordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
18
Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle EntrateProtocollo n 188376 e n 188381 del 29 dicembre 2010
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Protocollo n. 188376 e n. 188381 del 29 dicembre 2010
Controlli periodici:
In base ai criteri di valutazione del rischio sono periodicamente verificatele posizioni registrate nell’archivio VIES.
Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l’avviodell’attività di controllo o per l’emanazione di un provvedimento direvoca della registrazione nell’archivio L’esclusione potrà essererevoca della registrazione nell archivio. L esclusione potrà essereeffettuata, comunque, sulla base di elementi, emersi nell’ambitodell’ordinaria attività di controllo.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
Teleconferenza ItaliaOggi -Ri t i iti ti ll’A i d ll E t t
Manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie
Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:
Gli operatori che effettuano o intendono effettuare esclusivamenteprestazioni di servizi intracomunitarie devono, al pari di qualsiasialtro operatore IVA, manifestare espressamente tale volontà aicompetenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
19
NOVITA’ IN TEMA DI COMPENSAZIONI (art. 31, D.L. 78/10)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Novità in materia di compensazioni
– Preclusione alla autocompensazione in presenzaPreclusione alla autocompensazione in presenzadi debito su ruoli definitivi (art. 31, comma 1, D.L.n. 78/2010)
– Compensazioni di crediti vantati verso entipubblici con somme dovute a seguito di iscrizionea ruolo (art. 31, comma 1-bis, D.L. n. 78/2010)
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
20
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Art 31 comma 1 del D L n 78/2010:Art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:
“A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cuiall’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importodei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti aruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto iltermine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui alperiodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
p p pp pdell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativiaccessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino aconcorrenza dell’ammontare indebitamente compensato [...]”.
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
“[ ] La sanzione non può essere applicata fino al momento in cuiArt. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:
[...] La sanzione non può essere applicata fino al momento in cuisull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale oamministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per centodi quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodoprecedente, i termini di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla datadella definizione della contestazione. È comunque ammesso ilpagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei creditirelativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto delMinistero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 180 giornidall’entrata in vigore del presente decreto [...]”.
21
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Art 31 comma 1 del D L n 78/2010:Art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010:
“Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate edella Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza deldivieto previsto dal presente comma anche mediante specifici pianioperativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cuiall’articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602 [pagamento mediante compensazionevolontaria con crediti d’imposta, n.d.r.], non operano per i ruoli di
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
p , ] p pammontare non superiore a millecinquecento euro”.
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :
“Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500euro, non sono sanzionabili fino all’emanazione del decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze che ne disciplina lemodalità. Questo a condizione che l’operazione di compensazione nonvada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti”.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
22
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :
“La piena operatività della disposizione contenuta nell’articolo 31,comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 [...] presuppone l’adozionedi un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanzeche disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte aruolo. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare dicrediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazionese non assolve, preventivamente, l’intero debito per il quale è scaduto
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
p p qil termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva diimpossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questodebito anche mediante compensazione, l’Agenzia delle Entrate ritieneche tale ultima condizione configuri una circostanza che incidedirettamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione”.
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011 :
“Di conseguenza, fino all’emanazione del decreto non si ritengonosanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoliscaduti, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione nonintacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una voltaemanato il citato decreto ministeriale”.
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
23
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Teleconferenza ItaliaOggiTeleconferenza ItaliaOggi
Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:
Il limite di 1.500 euro dell’importo iscritto a ruolo e scaduto, previstodall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, è un limite assoluto e, pertanto, nelcaso il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscrittoa ruolo, non potrà effettuare compensazioni se non assolve,precedentemente, il pagamento del debito per il quale è scaduto iltemine di pagamento
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
temine di pagamento.
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Art. 31, comma 1-bis del D.L. n. 78/2010: “Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 nAl decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, dopo l’articolo 28-ter è inserito il seguente:«Art. 28-quater. - (Compensazioni di crediti con somme dovute aseguito di iscrizione a ruolo). – 1. A partire dal 1º gennaio 2011, icrediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confrontidelle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitarionazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono esserecompensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall’articolo 9,comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza peril pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguitodell’iscrizione a ruolo. L’estinzione del debito a ruolo è condizionataalla verifica dell’esistenza e validità della certificazione”.
24
Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo
Art. 31, comma 1-bis del D.L. n. 78/2010:
“[ ] Q l l i l’ l l l’ d l S i i i i“[...] Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitarionazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggettodella certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessaindicato, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruoloemesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confrontidella regione, dell’ente locale o dell’ente del Servizio sanitarionazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presentedecreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilitecon decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al finedi garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanzapubblica». Per i crediti maturati nei confronti degli enti del Serviziosanitario nazionale si applica comunque quanto previsto dal comma 1-ter, secondo periodo”.
NOVITA’ IN TEMA DISANZIONI TRIBUTARIE
(art. 1, commi 18-22, L. 220/2010)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
25
Novità in materia di sanzioni tributarie
– Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istitutideflattivi del contenzioso (art. 1, commi 18 - 22L. n. 220/2010)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 18)
Art. 1, comma 18 della L. n. 220/2010:
“A decorrere dal 1º febbraio 2011 al decreto legislativo 19 giugno1997, n. 218, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:a) all’articolo 2, comma 5, le parole: «un quarto» sono sostituitedalle seguenti: «un terzo»;b) all’articolo 3, comma 3, le parole: «un quarto» sono sostituitedalle seguenti: «un terzo»;c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «un quarto», ovunquericorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
26
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 19)
A t 1 19 d ll L 220/2010Art. 1, comma 19 della L. n. 220/2010:
“A decorrere dal 1º febbraio 2011, al comma 6 dell’articolo 48 deldecreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successivemodificazioni, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti:«del 40 per cento» e le parole: «ad un terzo» sono sostituite dalleseguenti: «al 40 per cento»”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 20)
Art. 1, comma 20 della L. n. 220/2010:
“A decorrere dal 1º febbraio 2011, al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un
dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; allalettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti:«un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo»,
i i i d ll i d iovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;b) all’articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;c) all’articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»”.Federcoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
27
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 21)
Art. 1, comma 21 della L. n. 220/2010:
“Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con riferimentoagli atti definibili emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate adecorrere dal 1º febbraio 2011”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 22)
A t 1 22 d ll L 220/2010Art. 1, comma 22 della L. n. 220/2010:
“Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsipresentati a decorrere dal 1º febbraio 2011. Le disposizioni di cui alcomma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse adecorrere dal 1º febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b)e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti
i d d l 1º f bb i 2011”emessi a decorrere dal 1º febbraio 2011”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
28
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso
Vengono aumentate le sanzioni per gli istituti deflattivi:
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso
Vengono aumentate le sanzioni per gli istituti deflattivi:
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
29
Sanzioni in ipotesi di applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso (art. 1, comma 20)
Teleconferenza ItaliaOggi -
Risposte ai quesiti posti all’Agenzia delle Entrate:
ÈD. È possibile, in base al dettato letterale della norma, procedere allaeffettuazione del ravvedimento operoso in modo rateizzato, pagando cioènon integralmente quanto dovuto in un’unica soluzione, ma sanandocomunque la violazione entro il termine massimo previsto dalla norma e cioèentro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta nel quale è stata commessa la violazione?
R. Con l’articolo 1, comma 20, lettera a), della L. 13/12/2010, n. 220 sonostate aggiornate, a far data dall’1/2/2011, esclusivamente le percentuali diriduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso. Resta, invece,preclusa la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute atitolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazionerelativa al periodo d’imposta nel quale è stata commessa la violazione.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
NOVITA’ IN TEMA DINOVITA’ IN TEMA DITERRITORIALITA’ PER ALCUNE
PRESTAZIONI DI SERVIZI (art. 7-quinquies, DPR 633/72)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
30
NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.
• Il «pacchetto IVA» di cui alla Direttiva UE 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 ed al d.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha modificato i principi relativi al luogo di tassazione dei servizi
• La regola generale è la tassazione nel paese del committente (se soggetto passivo di imposta) o nel paese del prestatore se il committente non è un soggetto passivo di imposta
• Il pacchetto contiene anche norme «in progressione» che entrano in vigore il 1° gennaio del 2011, 2013 e 2015vigore il 1 gennaio del 2011, 2013 e 2015
• Dal 1° gennaio 2011: nuovo art. 7 quinquies relativo ai servizi CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI E SIMILI
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.
• Dal 1° gennaio 2011:
• B2B: si applica la regola generale (domicilio del prestatore) tranne che per le prestazioni relative all’accesso alle predette manifestazioni che continuano ad assumere rilevanza nel luogo della materiale esecuzione
• B2C: resta invariata la regola in vigore per il 2010 (luogo della materiale esecuzione)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
31
NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, ECC.
Anno Prestatore Cliente Iva dovuta RegolaPRESTAZIONIPRESTAZIONI DI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSEDI ACCESSO ALLA MANIFESTAZIONE E ATTIVITA’ CONNESSEDAL 2010 I-UE-EXTRAUE
SOGG.PASSIVII-UE-EXTRAUE SOGG.PASSIVI E NON
SI PRESTAZIONE SVOLTA IN ITALIA
NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORISVOLTA FUORI DAL TERR.ITAL.
ALTRE PRESTAZIONIALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONEDI SERVIZI COMPRESA L’ORGANIZZAZIONENEL 2010 I-UE-EXTRAUE
SOGG.PASSIVII-UE-EXTRAUE SOGG.PASSIVI E NON
SI PRESTAZIONE SVOLTA IN ITALIA
NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORI DAL TERR.ITAL.
DAL 2011 I-UE-EXTRAUE SOGG PASSIVI
ITALIA SOGG PASS SI STABILIMENTO COMM ( )SOGG.PASSIVI COMM. (reg.gen.)
UE-EXTRAUESOGG PASS
NO STABILIMENTO COMM. (reg. gen.)
I-UE-EXTRAUE NON SOGG PASS
SI PRESTAZIONE SVOLTA ITA
NO PRESTAZIONE SVOLTA FUORI ITA
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
NUOVA TERRITORIALITA’ PER FIERE, SERVIZI CULTURALI, SPORTIVI, ECC.
LA FIERA IN GERMANIA IL CONVEGNO IN ITALIASOCIETA’ ITALIANA CHE CONVEGNO IN ITALIASOCIETA ITALIANA CHE PARTECIPA A FIERA IN GERMANIA ACQUISTANDO PASS PER L’ACCESSO E AFFITTANDO UNO STAND
CONVEGNO IN ITALIA ORGANIZZATO DA SOCIETA’ TEDESCA CHE SI SERVE DI UNRELATORE ITALIANO
Per il 2010 sia i pass per l’accesso che la locazione dello stand vengono ft alla società
Per il 2010 la relazione va assoggettata ad iva italiana. A partire dal 2011 vale la regola delstand vengono ft alla società
italiana con iva tedesca. A partire dal 2011 i pass continuano a seguire la stessa regola, mentre la locazione dello stand segue la regola generale (reverse charge)
partire dal 2011 vale la regola del domicilio del committente: il relatore ita emetterà fattura f.c.iva (si intrastat) e l’imposta viene assolta dalla società tedesca con reverse charge
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
32
COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI REALIZZATE CON OPERATORI
ECONOMICI «BLACK LIST»
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Riferimenti normativi e di prassi• D.L. 25 marzo 2010, n.40 (c.d. “decreto incentivi”): l’articolo 1 introduce
l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni egli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate osoggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio in Paesi c d “black list”residenza o domicilio in Paesi c.d. black list
• D.M. 30 marzo 2010: stabilisce le modalità e i termini per l’effettuazione dellacomunicazione
• D.M. 5 agosto 2010: specifica l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo dicomunicazione in relazione a specifici settori di attività ovvero a particolaritipologie di soggetti
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n.85352 del 28maggio 2010: approva il modello per la comunicazione
• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot n 102282 del 5• Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate prot. n. 102282 del 5agosto 2010: approva le specifiche tecniche per la comunicazione
• Risoluzione AdE n. 121/E del 19 novembre 2010• Circolare AdE n. 53/E del 21 ottobre 2010• Circolare AdE n. 54/E del 28 ottobre 2010• Circolare AdE n. 2/E del 28 gennaio 2011
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
33
1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicanoall’agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti,effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede
Soggetti obbligati alla comunicazioneD.M. 30 marzo 2010 – Articolo 1 comma 1
effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto delMinistro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:
a) cessioni di beni;b) prestazioni di servizi rese;b) prestazioni di servizi rese;c) acquisti di beni;d) prestazioni di servizi ricevute.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Stabili organizzazioni istituite all’estero:“[ ] l’ bbl d d ll d bb
Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare Assonime n.35 del 27 ottobre 2010
“[...] l’obbligo di trasmissione della comunicazione non dovrebberiguardare le stabili organizzazioni istituite all’estero da soggettid’imposta nazionali: tali stabili organizzazioni, infatti, sotto il profilodell’ambito territoriale dell’IVA, non sono considerate soggettipassivi d’imposta, condizione richiesta, invece, dall’art. 1, comma 1,del decreto “incentivi” ai fini dell’individuazione dei soggetti chedevono osservare il nuovo adempimento”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
34
Soggetti obbligati alla comunicazioneRisoluzione n.121/E del 29 novembre 2010
Stabili organizzazioni istituite all’estero:Nel caso in cui “le operazioni avvengono tra la stabile organizzazione di un
i id i I li bili i P bl k lisoggetto economico residente in Italia, stabilita in un Paese black list, esoggetti economici ivi operanti, va adempiuto l’obbbligo di comunicazione dicui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.Infatti, non si può ignorare che da un punto di vista economico la stabileorganizzazione agisce nell’interesse della casa madre, soggetto passivod’imposta residente in Italia.La ratio di tale impostazione risiede nella prevenzione e nel contrasto dellefrodi Iva negli scambi con l’esterofrodi Iva negli scambi con l estero.Infine, stesso obbligo di comunicazione riguarda la casa madre per leoperazioni che direttamente compie con soggetti stabiliti in Paesi black list”.- Conferma in circolare n. 2/2011, par. 1.10 (operazioni svolte verso paeseblack list da stabile organizzazione di contribuente italiano in paese nonblack list)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Soggetti obbligati alla comunicazione
Acquisti da operatore economico con rappresentante fiscale:
• SI GUARDA IL SOGGETTO «RAPPRESENTATO»• Gli acquisti effettuati dal rappresentante fiscale nominato in un paese
black list di un fornitore non black list NON vanno comunicate (circolare n.2/E/2011)
• Gli acquisti effettuati dal rappresentante fiscale di un fornitore black listvanno comunicate a prescindere dal paese in cui è nominato ilrappresentante fiscale (black list o no): circolare n. 53/2010
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
35
Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“Affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, la controparte con laquale il soggetto passivo IVA intrattiene rapporti economici deveessere un operatore economico avente sede, residenza o domicilio inuno dei Paesi black list”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Concetto di operatore economico:
Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“Per quanto riguarda il concetto di operatore economico – vale a diredella controparte delle operazioni effettuate ovvero ricevute dalsoggetto passivo IVA – si ritiene che possa essere definito tale“chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo,un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultatidi detta attività” ai sensi dell’art. 9, comma 1, della direttiva2006/112/CE [ ]”2006/112/CE [...] .
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
36
Concetto di operatore economico:“[...] Ai fini della verifica dello status di operatore economico, [...] si
Soggetti obbligati alla comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
possono utilizzare come elementi probatori:- l’eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalleautorità fiscali competenti degli Stati black list attestanti losvolgimento di un’attività economica (imprenditoriale, professionaleo artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilioin detti Stati o, in alternativa,- la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento dap gparte della stessa di un’attività imprenditoriale, professionale oartistica”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Individuazione dei Paesi black list:Per quanto riguarda l’individuazione dei tali Paesi black list,
I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“l’articolo 1 del decreto legge fa espresso rinvio al D.M. 4 maggio1999 – recante la lista dei Paesi aventi un regime fiscale privilegiatoai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche di all’art.2, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito,Tuir) – e al D.M. 21 novembre 2001 – recante la lista degli Stati oterritori a regime fiscale privilegiato ai fini dell’applicazione delledisposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir in materia dip gimprese estere controllate e collegate”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
37
I Paesi c.d. “black list”D.M. 4 maggio 1999
Articolo 1: si considerano fiscalmente privilegiati i seguenti Stati e territori:
1. Alderney 16. Emirati Arabi Uniti 31. Liberia 46. Sark
2. Andorra 17. Ecuador 32. Liechtenstein 47. Seicelle2. Andorra 17. Ecuador 32. Liechtenstein 47. Seicelle3. Anguilla; 18. Filippine 33. Macao 48. Singapore
4. Antigua e Barbuda 19. Gibilterra 34. Malaysia 49. Saint Kitts e Nevis5. Antille Olandesi 20. Gibuti 35. Maldive 50. Saint Lucia
6. Aruba 21. Grenada 36. Malta [esclusa dal
D.M. 27/7/2010, n.d.r.]
51.Saint Vincent e Grenadine
7. Bahama 22. Guernsey 37. Mauritius 52. Svizzera8. Bahrein 23. Hong Kong 38. Monserrat 53. Taiwan
9. Barbados 24. Isola di Man 39. Nauru 54. Tonga10 B li 25 I l C 40 Ni 55 T k C i10. Belize 25. Isole Cayman 40. Niue 55. Turks e Caicos
11.Bermuda 26. Isole Cook 41. Oman 56. Tuvalu12. Brunei 27. Isole Marshall 42. Panama 57. Uruguay
13. Cipro [esclusa dal
D.M. 27/7/2010, n.d.r.]
28. Isole Vergini
Britanniche
43. Polinesia Francese 58. Vanuatu
14. Costa Rica 29. Jersey 44. Monaco 59. Samoa15. Domenica 30. Libano 45. San Marino Federcoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
I Paesi c.d. “black list”D.M. 4 maggio 1999
Articolo 1: Stati o territori a regime fiscale privilegiato
1. Andorra 2. Anguilla 3. Aruba 4. The Bahamas
5. Barbados 6. Barbuda 7. Belize 8. Bermuda9. The British Virgin
Islands
10. Brunei 11. The Cayman
Islands
12. The Channel Islands
(Alderney, Guernsey, Herm, Jersey and Sark)
13. Cyprus 14. The Cook Islands 15. Djibouti 16. French Polynesia17. Gibraltar 18. 19. Guatemala 20. Hong Kong
21. The Isle of Man 22. Kiribati 23. Lebanon 24. Liberia25. Liechtenstein 26. Macao 27. Maldives 28. Malaysia
29. The Marshall Islands 30. Montserrat 31. Nauru 32. The Netherlands
AntillesAntilles33. Nevis 34. New Caledonia 35. Niue 36. Philippines37. Oman 38. Solomon Islands 39. Saint Helena . Kitts
41. Saint Lucia 42. Saint Vincent and
the Grenadines
43. Seychelles 44. Singapore
45. Tonga 46. The Turks and
Caicos Islands
47. Tuvalu 48. The US Virgin Islands
49. Vanuatu 50. SamoaFedercoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
38
Articolo 2
I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001
Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all’articolo 1:1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività diesplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti neisettori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;3) (Numero abrogato);3) (Numero abrogato);4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25%del fatturato fuori dal Principato.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Articolo 31. Le disposizioni indicate nell’art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività perciascuno di essi indicate:
I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001
1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l’esenzione dall’Oil Income Tax, alle società chegodono di esenzioni o riduzioni d’imposta in settori fondamentali dell’economia angolana e per gli investimentiprevisti dal Foreign Investment Code;2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio diAntigua, quali quelle di cui all’International Business Corporation Act, n.28 del 1982 e successive modifiche eintegrazioni, nonchè con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L.18/1975 e successive modifiche e integrazioni;3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives LimitationLaw [esclusa dal D.M. 27/7/2010, n.d.r.];4) Costarica con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere nonché con riferimento alle società4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle societàesercenti attività ad alta tecnologia;5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l’attività all’estero;6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell’esenzione dalle impostesui redditi;7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l’esportazione che usufruiscono dei benefici fiscalidell’Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
39
Articolo 38) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale L. 31/07/1929;10) Malta con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al Malta Financial
I Paesi c.d. “black list”D.M. 21 novembre 2001
10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta FinancialServices Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act[esclusa dal D.M. 27/07/2010, n.d.r.];11) Mauritius, con riferimento alle società “certificate” che si occupano di servizi all’export, espansione industriale,gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shoreCompanies e alle International Companies;12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico TaxIncentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama,alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;14) S i if i t ll i tà tt ll i t t li i i li li l i tà h ldi14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding,ausiliarie e “di domicilio”;15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivitàoff-shore.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimocomma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi oprovvedimenti dell’amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Individuazione dei Paesi black list:“[...] in virtù del rinvio effettuato ad entrambi i decreti, le liste in essi
d li i i d
I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010
contenute devono essere applicate congiuntamente e a prescinderedalla condizione soggettiva dell’operatore economico. In altritermini, affinché ricorra l’obbligo di comunicazione, è sufficiente chel’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paesecontemplato da una sola delle suddette liste e indipendentementedalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore.Pertanto, ad esempio, è tenuto all’obbligo di comunicazione ilsoggetto passivo IVA che effettua cessioni di beni e prestazioni diservizi nei confronti di un operatore economico persona fisicastabilito in un Paese non incluso nell’elenco di cui al D.M. 4 maggio1999, ma previsto in quello del D.M. 21 novembre 2001”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
40
Individuazione dei Paesi black list:
I Paesi c.d. “black list”Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“[...] non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamenteprevisti dagli articoli 2 e 3 del D.M. 21 novembre 2001; ad esempio,è tenuto all’obbligo di comunicazione il soggetto passivo IVA cheeffettua cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di unoperatore economico stabilito in Kenia anche qualora non si tratti diuna società insediata nelle Export Processing Zones di cui all’art. 3,n 8) del D M 21 novembre 2001”n. 8), del D.M. 21 novembre 2001 .
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
1. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 maggio 2010, n. 73, le operazioni realizzate, dal 1° luglio 2010 al
I Paesi c.d. “black list”D.M. 5 agosto 2010 – Articolo 1
gg gg , , p , g4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilionei seguenti Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001,prima delle modifiche operate dal decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRep bblica italiana del 4 agosto 2010 n 180Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180:
1) Cipro;2) Malta;3) Corea del Sud.
- Circolare AdE n. 2/2011 – non rilevano neanche ai fini delladeterminazione della periodicità di presentazione (par. 3.1) Federcoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
41
Ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n.40 e del D.M. 30marzo 2010 le operazioni da segnalare sono:
Operazioni oggetto di comunicazione
marzo 2010, le operazioni da segnalare sono:• le cessioni di beni;• le prestazioni di servizi rese;• gli acquisti di beni;• le prestazioni di servizi ricevute.Le operazioni devono essere distinte in imponibili, non imponibili,esenti e non soggette agli effetti dell’IVA.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Importazioni e esportazioni:“Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioni
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
Coerentemente con la finalità di monitorare tutte le operazioniintercorse con operatori economici stabiliti nei paradisi fiscali, ilriferimento all’acquisto e alla cessione di beni contenuto nellanormativa in commento deve intendersi comprensivo anche delleoperazioni di acquisto e di cessione effettuate con operatorieconomici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi posti al di fuoridel territorio della Comunità Europea e, dunque, anche allei i i ll i i”importazioni e alle esportazioni”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
42
Importazioni e esportazioni:
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
Importazioni e esportazioni:“L’obbligo di segnalazione sussiste anche nel caso in cuil’esportazione dei beni sia preceduta dalla custodia degli stessipresso un “deposito IVA” ai sensi dell’art. 50-bis del decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, ovvero nel caso in cui l’importazione deibeni sia seguita dall’introduzione degli stessi in un “deposito IVA”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Importazioni (par 1 1)
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011
Importazioni (par.1.1)• Le importazioni vanno indicate tenendo conto dei dati delle
bollette doganali• Se prima di registrare nei registri IVA la bolletta doganale,
registro l’operazione in contabilità, si segnalano i dati indicati incontabilità e quando si riceve la bolletta doganale si integrano idati eventualmente mancanti ai righi A28 e A29
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
43
1. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1,
Operazioni oggetto di comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 2
gcomma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le attività con lequali si realizzano operazioni esenti ai fini dell’imposta sul valoreaggiunto, sempre che il contribuente si avvalga della dispensa dagliadempimenti di cui all’art. 36-bis del decreto del Presidente delleRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo l’obbligo dicomunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuatecomunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuatenell’ambito di dette attività.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
“[ ] in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alle
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
[...] in base al tenore letterale della norma che fa riferimento alleoperazioni effettuate - l’obbligo di comunicazione sussiste per lesole operazioni imponibili attive; sono, quindi, escluse dal predettoobbligo di segnalazione le operazioni imponibili passive, anche inconsiderazione del fatto che per i soggetti che hanno optato per ladispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633del 1972 è precluso il diritto alla detrazione dell’imposta”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
44
1. L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1, comma 1, deldecreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,
Operazioni oggetto di comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 3
gg , , , ,dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è esteso alle prestazioni diservizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Statoagli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e che sono rese oricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenzao domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto delMinistro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministrodell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 diversi da quellidell economia e delle finanze 21 novembre 2001, diversi da quelliesclusi ai sensi dell’art. 1.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti:L’articolo 3 del D M 5 agosto 2010 estende l’obbligo di
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
L articolo 3 del D.M. 5 agosto 2010 estende l obbligo dicomunicazione “anche alle prestazioni di servizi territorialmente nonrilevanti nello Stato agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto,effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi blacklist o ricevute dai soggetti medesimi”.
Tali operazioni devono essere oggetto di comunicazione, aprescindere dalla circostanza che per esse non sorgano obblighi diprescindere dalla circostanza che per esse non sorgano obblighi diregistrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
45
Prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti:
“Si tratta delle seguenti operazioni:
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
- prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatorieconomici aventi sede, residenza o domicilio in un territorio extra-UE che, ai sensidegli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. n. 633 del 1972, nonassumono rilevanza nel territorio dello Stato. Tali operazioni non rientrano fraquelle che, a norma del successivo art. 21, sesto comma, soggiacciono all’obbligodi fatturazione;- prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenzao domicilio in un Paese black list, prive del requisito della territorialità”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
• Spese di trasferta dei dipendenti (par. 1.2.): non vanno comunicate le prestazioni di servizi di cui fruisce il dipendente se dette spese sono correttamente classificate nel costo del personale
Operazioni oggetto di comunicazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011
correttamente classificate nel costo del personale• Cessioni gratuite di beni (par. 1.3): sono escluse le cessioni gratuite di
beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa inferiori a € 25,82 ovvero di beni per i quali non è stata detratta l’iva in acquisto, in quanto operazioni f.c. IVA
• Operazioni dei tour operator (par. 1.7): pur se teoricamente imponibili, non essendo evidenziata in fattura l’IVA separatamente, devono essere indicate tra le operazioni non soggette.d cate t a e ope a o o soggette
• Carte carburanti (par. 1.8): siccome la disciplina della scheda carburante si applica solo agli acquisti effettuati in Italia, i rifornimenti effettuati in paesi black list sono operazioni non soggette ad IVA e dunque non vanno comunicati
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
46
1. Il modello di comunicazione [approvato, con le relative istruzioni,con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.
85352 d l 28 i 2010 d ] è if i
Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 2
n.85352 del 28 maggio 2010, n.d.r.] è presentato con riferimento:a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, neiquattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni,un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nellecondizioni richieste dalla lettera a).2. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestritrasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che sitrovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestrigià trascorsi.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazionecon periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità
il l’i l
Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 2
mensile per l’intero anno solare.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicitàtrimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la sogliaindicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione conperiodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia èsuperata. In tal caso le comunicazioni sono presentate,appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicitàtrimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongonol’anno solare.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
47
Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:
“[...] al fine di stabilire la periodicità – mensile o trimestrale – dellapresentazione del modello, si deve tener conto delle cessioni di beniovvero delle prestazioni di servizi registrate nei quattro trimestriprecedenti nei registri IVA (se precedente, rileva la annotazionenelle scritture contabili obbligatorie)”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:“[...] il superamento della soglia deve essere accertato distintamentecon riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate neiconfronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevutedai medesimi soggetti, indicate nell’articolo 1 del D.M. 30 marzo2010, vale a dire:- cessioni di beni (comprese le esportazioni);- prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari);- acquisti di beni (comprese le importazioni);- prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari)- prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari).Il superamento della soglia per una singola categoria di operazionidetermina l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco dioperazioni”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
48
Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:“[...] In sede di prima applicazione dell’adempimento in esame, per stabilire
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
[...] In sede di prima applicazione dell adempimento in esame, per stabilirela periodicità della comunicazione occorre distinguere tra:- cessioni di beni, per le quali si dovrà verificare il superamento o menodella soglia di 50.000 con riferimento ai quattro trimestri precedenti il 1°luglio 2010 (termine a partire dal quale devono essere segnalate leoperazioni), quindi, già a partire dal 1° luglio 2009;- prestazioni di servizi, per le quali - atteso che le regole relative allaterritorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1° gennaio2010 d ll diffi l à d i di id2010 e tenuto conto della conseguente difficoltà ad individuare conesattezza l’ammontare dei servizi resi a operatori non stabiliti e di quelliricevuti dagli stessi fino al 31 dicembre 2009 - il superamento o meno dellapredetta soglia dovrà essere verificato con riferimento ai due trimestriprecedenti il 1° luglio 2010, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2010”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Periodicità mensile o trimestrale della comunicazione:• Le transazioni con Cipro Malta e Corea del Sud non rilevano ai fini
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011
• Le transazioni con Cipro, Malta e Corea del Sud non rilevano ai finidella determinazione della periodicità già in occasione del primoinvio del modello (par. 3.1.)
• I trimestrali che hanno optato per la periodicità mensile nel 2010e intendono mantenere tale scelta anche nel 2011 devononuovamente barrare la casella «variazione di periodicità» nellacomunicazione di gennaio 2011 (l’opzione vale per l’intero anno
l ) 3 2solare) – par. 3.2
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
49
Momento rilevante ai fini della comunicazione:
Periodicità e termini di presentazione Circolare n.53/E del 21 ottobre 2010
Momento rilevante ai fini della comunicazione:“[...] il momento rilevante per determinare il periodo in cuicomprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con ladata di registrazione – nei registri IVA ovvero, se precedente oalternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazionirealizzate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi afiscalità privilegiata”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Momento rilevante ai fini della comunicazione:
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“Per le prestazioni di servizi rese non soggette ad IVA per carenzadel requisito della territorialità – che, come si è detto, sono inclusetra quelle oggetto di comunicazione a norma dell’art. 3 del D.M. 5agosto 2010 e che non rientrano tra quelle per le quali è obbligatorial’emissione della fattura – il momento rilevante, ai fini dellacomunicazione, è quello della registrazione nelle scritture contabili, q gobbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da partedell’operatore economico”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
50
Momento rilevante ai fini della comunicazione:
Periodicità e termini di presentazioneCircolare Assonime n.35 del 27 ottobre 2010
Momento rilevante ai fini della comunicazione:“Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprenderele importazioni nella comunicazione dovrebbe essere [...] quellodella data di registrazione delle bollette doganali nel registrodell’art. 25 del d.p.r. n. 633.”.
Confermato in circolare n. 2/2011, par.1.1
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Momento rilevante ai fini della comunicazione:
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“Anche nel caso di acquisti di beni da San Marino senza addebitodell’imposta l’operazione rileva, ai fini della comunicazione inesame, [nel momento della registrazione nelle scritture contabiliobbligatorie o, in mancanza, in quello del pagamento da partedell’operatore economico, n.d.r.] in base ai criteri sopra indicati, dariferire all’autofattura ovvero al documento ricevuto dall’operatoref f psammarinese integrato con l’indicazione dell’imposta”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
51
Momento rilevante ai fini della comunicazione:• Le note di variazione relative ad operazioni effettuate prima del 1°
Periodicità e termini di presentazioneCircolare n.2/E del 28 gennaio 2011
• Le note di variazione relative ad operazioni effettuate prima del 1°luglio 2010 non vanno comunicate (par. 2.2)
• Le fatture di acconto vanno comunicate con riferimento alla datadi registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti (par.2.3.)
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Periodicità e termini di presentazioneD.M. 30 marzo 2010 – articolo 3
1. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrateper via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alperiodo di riferimento [con riguardo alle operazioni realizzate apartire dal 1° luglio 2010, n.d.r.].
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
52
Presentazione della comunicazioneD.M. 5 agosto 2010 – articolo 4 comma 3
3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto delMinistro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, i modelli dicomunicazione relativi ai periodi mensili di luglio ed agosto 2010sono presentati entro il 2 novembre 2010.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
Il modello è presentato all’Agenzia delle Entrate per via telematicaentro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento
Presentazione della comunicazione
entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.Pertanto, le prime comunicazioni mensili dovevano essere inviateentro il 31 agosto 2010, ma tale termine è stato spostato al 2novembre 2010 dal D.M. 5 agosto 2010 per le dichiarazioni mensilidi luglio ed agosto 2010.Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada disabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giornoferiale successivo.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
53
La comunicazione può essere presentata in via telematica:
Presentazione della comunicazione
• direttamente dal contribuente;• tramite intermediari abilitati.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore prot.n.102282 del 5 luglio 2010, ha approvato le specifiche tecniche perla trasmissione telematica.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
• «nel caso in cui nel corso dell’anno il soggetto obbligato alla
Presentazione della comunicazionein caso di operazioni straordinarieCircolare n.2 del 28 gennaio 2011
gg gcomunicazione si estingua a seguito di un’operazionestraordinaria, il soggetto risultante è tenuto a presentare ilmodello di comunicazione per il quale il termine di presentazionenon risulti ancora scaduto al momento in cui l’operazionestraordinaria ha effetto, anche se relativo ad operazioni effettuateanteriormente dal soggetto estinto»
• « nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimento• « nel caso in cui relativamente ad un periodo di riferimentodebbano essere comunicate operazioni in parte effettuate dalsoggetto estinto ed in parte effettuate dal nuovo soggettorisultante dall’operazione straordinaria, quest’ultimo potràpresentare un’unica comunicazione riepilogativa…»
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
54
SanzioniD.L. 25 marzo 2010, n.40
Articolo 1, comma 3:
3. Per l’omissione delle comunicazioni di cui al comma 1, ovveroper la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri siapplica, elevata al doppio, la sanzione di cui all’articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Nellastessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18stessa logica non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“[...] la fattispecie di omessa presentazione della comunicazione o ditrasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti è punita conla sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2065, elevata aldoppio”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
55
“[...] al fine di garantire il corretto adempimento del richiamatoobbligo di comunicazione, l’articolo 1, comma 3, del decreto legge
SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
g ggdispone l’inapplicabilità alla fattispecie sanzionatoria soprarichiamata dell’istituto del cumulo giuridico nel caso di concorsodi violazioni e di continuazione, previsto dall’articolo 12 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472.[...] Pertanto, in caso di ripetuta violazione dell’obbligo dicomunicazione in esame realizzato indifferentemente nella formacomunicazione in esame - realizzato indifferentemente nella formadell’omissione ovvero dell’incompletezza o non veridicità dei datiesposti - ciascuna violazione soggiace alla pena per essa previstasecondo le regole del cumulo materiale, senza possibilità diapplicare il cumulo giuridico alle relative sanzioni”. Federcoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
SanzioniCircolare n.54/E del 28 ottobre 2010
“Tenuto conto del carattere di novità dell’adempimento in esame edin considerazione delle difficoltà che gli operatori si trovanoverosimilmente a gestire per l’individuazione dei dati rilevanti aifini in esame, è ragionevole ritenere che, in sede di primaapplicazione della nuova disciplina, i soggetti interessati possanoincorrere in errori nella compilazione del modello diincorrere in errori nella compilazione del modello dicomunicazione”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
56
“[...] Pertanto, sussistendo “obiettive condizioni di incertezza”, in aderenzaall’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – recante
SanzioniCircolare n.54/E del 28 ottobre 2010
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente –l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicheràsanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione deimodelli di comunicazione relativi:- al trimestre luglio/settembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare ilmodello con periodicità trimestrale;
i d l li b 2010 l- ai mesi da luglio a novembre 2010, per i soggetti tenuti a presentare ilmodello con periodicità mensile.Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventualiviolazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazioneintegrativa”. Federcoop Nullo Baldini
Dott.ssa Laura Macrì
SanzioniCircolare n.53/E del 21 ottobre 2010
“Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalladisciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in temadi sanzioni.Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione dellacomunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti oinesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
472 d l 1997”n. 472 del 1997”.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
57
Di hi i i i l’ l i i d l
SanzioniCircolare n. 2/E del 28 gennaio 2011
• Dichiarazione integrativa: entro l’ultimo giorno del mesesuccessivo alla scadenza del termine per la comunicazioneoriginaria si può presentare una nuova comunicazione corretta ecompleta senza corresponsione di alcuna sanzione
• Scaduto il termine del mese successivo è applicabile ilravvedimento operoso ai sensi della lett. b) dell’art. 13/472,secondo cui gli adempimenti omessi o irregolarmente eseguitipossono essere regolarizzati entro un anno dalla omissione odall’errore, con applicazione della sanzione in misura ridotta pariad un ottavo del minimo (per le violazioni commesse dal 1°febbraio 2011 – prima era un decimo del minimo)- par. 4.1.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
– le disposizioni si applicano, in via generale, alle operazionieffettuate dall’1/7/2010;
Efficacia
– non concorrono già a partire dall’1/7/2010 quelle realizzate consoggetti stabiliti nei territori di Cipro, Malta e Corea del Sud;
– non concorrono già a partire dall’1/7/2010 le operazionieffettuate da soggetti che si avvalgono della dispensa dagliadempimenti di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972;
– l’estensione dell’obbligo di comunicazione alle prestazioni diservizi territorialmente non rilevanti in Italia ai fini IVA trovaservizi territorialmente non rilevanti in Italia ai fini IVA trovaapplicazione con riferimento alle operazioni effettuatedall’1/9/2010. Si ritiene che al fine di verificare se sussiste omeno l’obbligo di comunicazione, occorre far riferimento alla datadi registrazione dell’operazione nei registri IVA.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
58
REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.
Federcoop Nullo BaldiniDott.ssa Laura Macrì
REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.
RIFERIMENTI:
• DPR 633, ART.17, C. 6• DECISIONE CONSIGLIO UE 22 NOVEMBRE 2010• CIRCOLARE AdE n. 59/E , 23 DICEMBRE 2010
DECORRENZA:
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
• CESSIONI EFFETTUATE A PARTIRE DAL 1° APRILE 2011
59
REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.
AMBITO OGGETTIVO:
DPR 633, ART. 17 CONSIGLIO UE NOV 2010Apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle cc.gg. e loro componenti ed accessori (c. 6, lett. b)
Telefoni cellulari, concepiti comedispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo
Personal computer e loro Dispositivi a circuito integrato
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
pcomponenti ed accessori (c.6, lett .c)
p gquali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.
AMBITO SOGGETTIVO:l bbl d l l d• Il nuovo obbligo riguarda le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio
• quindi l’utilizzatore (soggetto passivo IVA) riceverà una ft con iva se l’acquisto è effettuato da un dettagliante e senza IVA (con reverse) se l’acquisto è effettuato da un
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
(con reverse) se l acquisto è effettuato da un grossista
60
REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E P.C.
AMBITO SOGGETTIVO:l bbl d l l d• Il nuovo obbligo riguarda le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio
• quindi l’utilizzatore (soggetto passivo IVA) riceverà una ft con iva se l’acquisto è effettuato da un dettagliante e senza IVA (con reverse) se l’acquisto è effettuato da un
Federcoop Nullo BaldiniDott. ssa Laura Macrì
(con reverse) se l acquisto è effettuato da un grossista