Il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi

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Il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi Dott. Massimo Cassarotto

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Il nuovo regime fiscale dei contribuenti minimi. Dott. Massimo Cassarotto. FONTI NORMATIVE E CHIARIMENTI DI PRASSI. Commi da 96 a 117 dell’art. 1 della L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008) D.M. attuativo del 2.1.2008 Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n.. 73/E - PowerPoint PPT Presentation

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Il nuovo regime fiscaledei contribuenti minimi

Dott. Massimo Cassarotto

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FONTI NORMATIVE E CHIARIMENTI DI PRASSI

• Commi da 96 a 117 dell’art. 1 della L. 244/2007 (FINANZIARIA 2008)

• D.M. attuativo del 2.1.2008

• Circolare Agenzia delle Entrate 21.12.2007 n.. 73/E

• Circolare Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n.. 7/E

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FINALITÀ DEL NUOVO REGIME

FORNIRE AI “CONTRIBUENTI MINIMI”UN REGIME FISCALE CARATTERIZZATO

DALL’APPLICAZIONE DI UNA IMPOSTA SOSTITUTIVA UNICAE DA UNA ELEVATA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

RECEPENDO E AMPLIFICANDO I TRATTI ESSENZIALIDEI SEGUENTI REGIMI SEMPLIFICATI

CONTESTUALMENTE ABROGATI

• C.D. “REGIME DELLE ATTIVITÀ MARGINALI” (ART. 14 DELLA L. 388/2000)

• C.D. “REGIME SUPER SEMPLIFICATO” (CO. DA 165 A 170, ART. 3, L. 662/1996)

• C.D. “REGIME DI FRANCHIGIA IVA” (ART. 32-BIS DEL DPR 633/1972)

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NOZIONE DI “CONTRIBUENTE MINIMO”

PERSONA FISICA

esercente attività di impresa oppure arte o professione che

nell’anno precedente

• non ha effettuato cessioni all’esportazione

• non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro

• ha conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000 euro (ragguagliati ad anno)

nel triennio precedente

• ha acquistato beni strumentali (anche mediante appalto, locazione o leasing) per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro

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CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE

Ai fini dell’applicabilità del regime dei miniminon devono essere state compiute

• CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE• OPERAZIONI ASSIMILATE DI CUI AGLI ARTT. 8, 8-BIS E 9 DEL

DPR 633/1972• OPERAZIONI CON LA CITTÀ DEL VATICANO E SAN MARINO DI

CUI AGLI ARTT. 71 E 72 DEL DPR 633/1972

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SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVOROsi tratta in particolare di

• spese per prestazioni di lavoro subordinato• spese per prestazioni di lavoro parasubordinato• spese per compensi corrisposti all’associato in partecipazione che

apporta solo lavoro• spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo

o da suoi familiari (ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare)

• non sono rilevanti le spese per lavoro autonomo occasionale• erogazione di somme sotto forma di utili di partecipazione agli

associati con apporto costituito da solo lavoro

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SOGLIA MASSIMA DI RICAVI O COMPENSI

Non rilevano i ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore o ai parametri nel caso in cui il contribuente abbia proceduto in tal senso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente a quello di possibile ingresso nel regime agevolato.

Nel computo del limite di euro 30.000 devono essere inclusi i ricavi di competenza dell’anno solare 2007 calcolati secondo le regole del regime prdinario di determinazione del reddito d’impresa e, quindi, anche nel caso in cui siano incassati nel corso del 2008.

Nel caso in cui un soggetto eserciti contemporaneamente più attività, il limite di euro 30.000 deve essere riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività.

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ACQUISTO DI BENI STRUMENTALILa Circolare dell’Agenzia delle Entrate 73/e/2007 (§ 2.1) afferma che

• il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto (netto IVA) effettuate anche presso soggetti non titolari di partita IVA. Non rileva l’eventuale cessione dei cespiti nel triennio di osservazione.

• per esigenze di semplificazione rilevanti anche ai fini del controllo, si ritiene che i beni strumentali solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo esprimano un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi

• Ai fini della determinazione del limite di euro 15.000, rilevano anche i canoni di locazione o di noleggio corrisposti per acquisire la disponibilità del bene medesimo.

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PERSONE FISICHE ESCLUSE A PRIORI DAL REGIME

• SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DI REGIMI SPECIALI IVA (AGRICOLTURA/VENDITA SALI E TABACCHI/EDITORIA/ /AGENZIE DI VIAGGIO/ALTRI REGIMI SPECIALI)

• SOGGETTI NON RESIDENTI

• SOGGETTI CHE COMPRAVENDONO IMMOBILI E VEICOLI NUOVI

• SOGGETTI CUI SONO ANCHE IMPUTATI REDDITI PER TRASPARENZA VALE A DIRE CHE ABBIANO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI , S.R.L. TRASPARENTI.

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IL REGIME DEI MINIMI QUALE REGIME NATURALE

LE PERSONE FISICHECHE RIENTRANO NELLA NOZIONE DEI “MINIMI”

E PER LE QUALI NON OPERANO CAUSE DI ESCLUSIONE A PRIORI

SONO NATURALMENTE SOGGETTE

AL REGIME FISCALE SEMPLIFICATO DEI MINIMI

SALVO OPZIONE PER IL REGIME ORDINARIO

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MODALITA’ DI INGRESSO NEL REGIME

CONTRIBUENTI CHE AVVIANO L’ATTIVITÀ

• Se presumono di possedere i requisiti lo comunicano nella dichiarazione di inizio attività

• Ai fini del possesso dei requisiti i ricavi e compensi devono essere ragguagliati ad anno

• Per chi avvia nuove attività di impresa o lavoro autonomopermane la possibilità di optare per il regime fiscale di cui all’art. 13 della l. 388/2000 (c.d. “forfettino”)

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MODALITA’ DI INGRESSO NEL REGIME

CONTRIBUENTI GIÀ IN ATTIVITÀ

IN QUANTO REGIME NATURALENON È NECESSARIO ALCUN TIPO DI COMUNICAZIONE

NÉ PREVENTIVA (CON IL MODELLO DI VARIAZIONE DATI)

NÉ SUCCESSIVA (IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE)

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MODALITÀ DI FUORIUSCITA DAL REGIME

VOLONTARIA

• conta il comportamento concludente quale ad esempio l’applicazione dell’IVA in fattura o esercitando il diritto alla detrazione dell’imposta

• l’opzione deve comunque essere comunicata nella prima dichiarazione IVA annuale presentata successivamente alla scelta

• l’opzione è valida per almeno tre anni poi si rinnova di anno in anno con il comportamento concludente e senza obbligo formale di comunicazione

• Solo per il primo esercizio di applicazione – periodo d’imposta 2008 – e’ possibile revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009

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MODALITÀ DI FUORIUSCITA DAL REGIME

PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE

PERDITA DI UNO DEI REQUISITI PER RIENTRARE NELLA NOZIONE DI “MINIMI”

E/OSOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

A PRIORI

il regime cessa di avere efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo

tuttavia nel caso di superamento del limite di ricavi o compensi di oltre il 50% ossia nel caso di ricavi o compensi oltre 45.000

euro il regime cessa di avere efficaciagià a decorrere dal periodo di imposta stesso

(“fuoriuscita immediata”)

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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL REGIME

• Modalità di determinazione del reddito e pagamento imposta sostitutiva del 20%

• Esclusione dall’IVA• Esclusione dall’IRAP• Semplificazione degli adempimenti• Esclusione dagli studi di settore

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito e’ determinato secondo il principio di cassa (anche per il reddito d’impresa)

Sono inapplicabili le norme del T.U.I.R. che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi

I contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge devono essere prioritariamente dedotti dal reddito di impresa o di lav. autonomo e, se questo non risulta capiente, l’eccedenza e’ deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del T.U.I.R.

Le spese sono deducibili a condizione che il contribuente dimostri, sulla base di criteri oggettivi, l’inerenza della spesa alla propria attività

Il valore delle spese complessivamente deducibili e’ al lordo dell’IVA

Nel caso di acquisto di un bene strumentale, l’intero costo sostenuto e’ deducibile dal reddito del periodo in cui e’ avvenuto il pagamento.

Il reddito e’ tassato forfetariamente con un’imposta sostitutiva Irpef ed addizionali pari al 20%

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DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ricavi o compensi incassati–

Spese inerenti sostenute+

(Plusvalenze – Minusvalenze)+

(Sopravvenienze attive – Sopravvenienze passive)

–Contributi previdenziali

=

REDDITO

IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%

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ESCLUSIONE DAGLI OBBLIGHI IVAL’esclusione implica che • l’imposta non si applica sulle operazioni attive. Possibilità di rettifica

ex art. 26 DPR 633/72 per fatture emesse con addebito d’imposta.• l’imposta afferente le operazioni passive non è detraibile• per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni

per le quali l’imposta è applicata e dovuta dall’acquirentec.d. “meccanismo del reverse charge” .I contribuenti minimi integrano la fattura applicando l’iva e procedono al versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

• obbligo di assoggettare all’imposta di bollo le fatture emesse se di importo superiore ad euro 77,40

• Obbligo di annotazione sulle fatture emesse della dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100,della legge Finanziaria 2008”

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RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

L’INGRESSO NEL REGIME DEI MINIMI E COSI PURE LA FUORIUSCITA DAL MEDESIMO

• Integra il presupposto di cui al co. 3 dell’art. 19-bis2 del DPR 633/1972

• Si rende necessario operare la rettifica dell’IVA detratta in relazione a:- beni non ammortizzabili (ad esempio le rimanenze) non ancora

ceduti- servizi non ancora utilizzati- beni ammortizzabili entrati in funzione da meno di quattro anni

• La rettifica è operata nella dichiarazione annuale IVA presentata in relazione all’ultimo periodo ante regime dei minimi

• Il versamento dell’IVA dovuta per effetto della rettifica può avere luogo in 5 rate senza corresponsione di interessi:

- la prima entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA (no a versamento con Unico/no rateazione)

- le altre entro il termine annuale per il versamento dell’imposta sostitutiva

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ESENZIONE DA IRAP

I contribuenti minimi sono esclusi dall’Irap e quindi esonerati dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione.

Qualora i contribuenti siano in possesso dei requisiti per l’accesso al regime ma non se ne avvalgano, restano, in linea generale, assoggettati al tributo, salva l’insussistenza di un’attività autonomamente organizzata, così come risultano assoggettati ai relativi adempimenti.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione che detti le linee guida per individuare, in capo ai professionisti, la mancanza di un’autonoma organizzazione e la conseguente esclusione dal tributo.

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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

I contribuenti che applicano il regime dei miniminon sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:

• tenuta dei registri iva e connessi obblighi di registrazione, liquidazione e versamento dell’imposta;

• adempimenti annuali iva (dichiarazione, comunicazione dati ed elenco clienti e fornitori)

• registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sul reddito

• comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore

Nonostante l’esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA, per scelta di carattere amministrativo ed organizzativo per tutti gli altri adempimenti, il contribuente può comunque tenere i registri contabili senza che ciò integri comportamento concludente in favore del regime normale in luogo di quello dei minimi.

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SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

I contribuenti che applicano il regime dei minimi rimangono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:

• Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali;

• Certificazione dei corrispettivi;• Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre

operazioni di cui risultano debitori d’imposta, con indicazione dell’aliquota ed imposta;

• Versamento dell’imposta a debito nei casi di cui al precedente punto entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle citate operazioni;

• Presentazione agli uffici doganali degli elenchi intrastat;• Presentazione annuale della dichiarazione dei redditi e versamento

dell’imposta sostitutiva in via telematica• Per i lavoratori autonomi, tracciabilità dei compensi

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RITENUTE D’ACCONTO

Quando dovute ai sensi di leggerimangono applicabili

le ritenute IRPEF a titolo di acconto su ricavi o compensi

• Le ritenute subite si scomputano dall’imposta sostitutiva• L’eventuale eccedenza di ritenute subite può essere utilizzata

in compensazione o chiesta a rimborso secondo le regole ordinarie

Il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi, insieme al reddito complessivo di tali soggetti:

• rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art.12 T.U.I.R.)

• rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali;

• non rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all’art. 13 e 15 del T.U.I.R.

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Elementi positivi del regime

1) Vantaggio per quei contribuenti che hanno la possibilità, a fronte del mancato addebito dell’IVA nelle fatture emesse, di mantenere inalterato il prezzo delle prestazioni nei confronti dei propri clienti (tipicamente soggetti privati/consumatori finali) al fine di assorbire la perdita della detrazione IVA sugli acquisti

2) Massimo vantaggio nell’ipotesi in cui la detrazione IVA sugli acquisti era già preclusa in precedenza come nel caso di coloro che svolgevano operazioni esenti

3) Esclusione dagli studi di settore e parametri

4) Alleggerimento degli adempimenti amministrativi

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Elementi negativi del regime

1) Necessità di operare la rettifica della detrazione IVA, specie in riferimento ai casi di acquisto di beni ammortizzabili negli anni antecedenti l’ingresso nel regime;

2) Perdita di detrazioni di imposta e oneri deducibili diversi dai contributi pensionistici obbligatori in assenza di altri redditi;

3) Congelamento della deduzione delle quote di ammortamento residue al 31.12.2007

4) L’applicazione delle ritenute di acconto, se dovuta, determinerà una situazione di credito che, nel caso di lavoratore autonomo iscritto a cassa previdenziale autonoma, costringerà il contribuente ad effettuare richiesta di rimborso in Unico

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