Regolamento vigente del Comune di Manduria sui Dehors

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1 COMUNE DI MANDURIA Provincia di Taranto AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE Tel. e Fax 099.9795514 REGOLAMENTO Disciplinante l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico), mediante dehors stagionale e continuativo ALLEGATO “A” Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 02.02.2012

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COMUNE DI MANDURIA

Provincia di Taranto AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Tel. e Fax 099.9795514

REGOLAMENTO

Disciplinante l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico), mediante dehors stagionale e continuativo

ALLEGATO “A” Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 in data 02.02.2012

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INDICE TITOLO I – Oggetto del regolamento e definizioni Articolo 1 - Oggetto e finalità Articolo 2 - Definizioni TITOLO II - Occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors stagionali Articolo 3 - Composizione – Articolo 4 – Durata dell’occupazione Articolo 5 - Criteri generali di collocazione Articolo 6 – Criteri generali di realizzazione Articolo 7- Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors Articolo 8 - Proroga dehors stagionali Articolo 9 - Rinnovo dehors stagionali TITOLO III – L’occupazione del suolo pubblico mediante l’allestimento di dehors continuativi Articolo 10 – Durata della concessione e rinnovo Articolo 11 – Elementi di composizione del dehors continuativo Articolo 12 – Criteri generali di collocazione Articolo 13 – Procedure autorizzatorie TITOLO IV – Norme generali - disposizione transitorie e finali Articolo 14 - Attività Articolo 15 - Orario Articolo 16 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors Articolo 17 - Danni arrecati Articolo 18 – Deposito cauzionale Articolo 19 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata Articolo 20 - Misure ripristinatorie Articolo 21 - Sospensione e revoca della concessione Articolo 22 - Pagamento del canone Articolo 23 – Pagamento della tassa smaltimento rifiuti Articolo 24 – Regolarità dei pagamenti Articolo 25– Sistema sanzionatorio Articolo 26 - Disposizioni transitorie e finali

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TITOLO I

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità a principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica della Città nel rispetto dei differenti valori storici ed architettonici, delle diverse specificità ambientali esistenti e dei principi generali e di sicurezza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) sistemati in modo armonico e funzionale su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblici) – annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva.

2. I dehors dal punto di vista temporale si distinguono in:

- dehors stagionali costituiti dall’insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili posti temporaneamente, per il periodo stabilito all’art. 4, in modo funzionale ed armonico su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio pubblico per la sommistrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva;

- dehors continuativi costituita da struttura allestita su area pubblica (o privata gravata da servitù di uso pubblico) in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande o ad una struttura ricettiva, costituente “pertinenza” dello stesso esercizio, mantenuto per un periodo non superiore a cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, rinnovabile per altri cinque anni.

3. Ai fini del presente regolamento si intende con il termine “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.

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TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE L’ALLESTIMENTO DI DEHORS

STAGIONALI ARTICOLO 3 – ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS

1. Gli elementi dei dehors di cui al presente titolo sono classificati come di seguito indicato: a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;

b. fioriere ed elementi di delimitazione;

c. elementi accessori: pedane, ombrelloni, tende a pantalera, impianto di illuminazione, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;

d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Gli elementi individuati al precedente comma 1., lett. c sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata alla lettera a) e sono da installarsi nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

3. L'occupazione di area pubblica, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità da parte del Corpo di Polizia Municipale Territoriale.

4. Non sono ammessi, a protezione laterale dei dehors, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati e non possono essere riportate scritte o insegne pubblicitarie.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL’OCCUPAZIONE

1. Ai fini e per gli effetti del presente titolo il periodo di occupazione è temporaneo e stagionale.

2. L’autorizzazione è rilasciata a titolo precario e può avere durata massima di mesi nove per il periodo dal 10 aprile al 10 gennaio.

ARTICOLO 5 – CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE 1. I dehors di norma devono essere installati davanti all’esercizio pubblico e di norma devono avere una lunghezza che non ecceda i limiti dello stesso esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell’esercizio stesso.

2. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non e' consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede

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stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi di trasporto pubblici. E’, altresì, vietato installare dehors nelle aree di sosta riservata ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone invalide. Inoltre, non è consentito installare i dehors qualora collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 5 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 1,50. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso. Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in tutti i casi previsti dal D.Lgs. 42/2004 e dai PUTT Paesaggio della Regione Puglia e del parere del vincolo idrogeologico, se dovuto. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore tre metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere relativo alla viabilità. All’interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall’art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, secondo le indicazione del competente Ufficio delle viabilità. 4. E’ ammessa l’occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede. 5. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

6. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e degli edifici adiacenti. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.

7. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; in tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 3,50, al fine di consentire il deflusso dei veicoli.

8. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta. Nel caso di parchi e

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giardini il parere dell’Area Tecnica relativamente al Verde Pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.

9. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili

10. Per i dehors collocati in percorsi storici, siano assi viari o piazze, è consentita un'estensione del dehors indipendente dalla proiezione dell'esercizio, comunque non superiore a metri lineari 15. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti di eventuali esercizi commerciali e/o altri edifici la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors.

11. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.

12. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicienze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.

13. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

14. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

15. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell’autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale.

16. Comportando la collocazione del dehors un incremento dei numeri dei posti a sedere, dovrà essere valutata dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. la congruità delle unità igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 6 – CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE 1. Delimitazione dell’area.

1.1 “Di norma non sono ammesse delimitazioni del dehors. Tuttavia, per motivi di natura igienico-sanitaria, nelle zone limitrofe a strade destinate prevalentemente al traffico veicolare, dovrà essere collocata una delimitazione di altezza complessiva da terra non inferiore a 100 cm. e non superiore a 180 cm. con le seguenti modalità:

a) barriera non superiore a 60 cm. da terra, con l’aggiunta di barriera trasparente in vetro;

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b) barriera non superiore a 60 cm. da terra, e fioriere interne di altezza minima, compresa l’essenza a dimora di cm. 100.

Nei casi dubbi, il Dirigente dell’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, dovrà effettuare valutazione sull’intensità del traffico nella zona in cui si intende posizionare il dehors. Inoltre potrà essere collocata barriera di protezione nel caso di documentati motivi di sicurezza da valutarsi da parte del succitato Dirigente.

In ogni caso detta protezione non potrà essere unita in alcun modo agli elementi di copertura del dehors.”

2. Pavimentazione dell’area.

2.1 Nelle zone pedonali del centro storico come delimitato dallo strumento urbanistico generale laddove sia presente pavimentazione lapidea non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. In tal caso l’area, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica relativa sia allo stato di fatto che di progetto, potrà essere pavimentata con una pedana realizzata esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabile, con esclusione di altri materiali. Non sono ammesse pedane con profondità inferiore a mt 2.00 e non è consentito l’ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza ed a garanzia della totale amovibilità delle stesse.

2.2 Nelle altre zone sono ammesse le pedane, sempre previa presentazione di adeguata documentazione di progetto e purché risultino semplicemente appoggiate in modo da non danneggiare la superficie dell’area pubblica. Le pedane saranno realizzate esclusivamente in legno massello, trattato con impregnante idrorepellente, facilmente lavabili, con esclusione di altri materiali.

2.3 Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell’esercizio pubblico.

3. Elementi di arredo.

3.1 Tavoli e sedie: dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile.

Nelle zone pedonali del centro storico, tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un’armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, in linea con le norme del regolamento edilizio.

Tavoli e piani d’appoggio degli alimenti dovranno essere in materiale disinfettabile e, in ogni caso, non potranno recare scritte pubblicitarie di alcun genere.

3.2 Impianto di illuminazione: l’impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al D.M. 37/2008 e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferire con le segnalazioni semaforiche né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli elementi d’arredo.

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3.3 Cestini: è ammessa la collocazione di cestini purché in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

3.4 Fioriere: L’impiego di fioriere a delimitazione del dehors non è ammesso in tutto il territorio comunale, fatta eccezione il caso in cui siano collocate all’interno delle barriere di delimitazione; l’altezza complessiva, compresa l’essenza a dimora, non dovrà superare in ogni caso mt. 1.80 come previsto in precedenza.

3.5 Gli elementi d’arredo dovranno essere contenuti all’interno dell’area del dehors e le eventuali strutture metalliche dovranno essere trattate con vernici antichizzate tipo ferromicaceo di colore grigio scuro.

4. Elementi di copertura: tende.

4.1 La copertura dei dehors è sempre richiesta con esclusione di dehors su percorsi porticati.

Le coperture dovranno avere forma regolare e medesimo colore.

In nessun caso, in nessun modo ed in nessuna zona sarà consentito ancorare la copertura ai sottostanti elementi del dehors.

Le tende a pantalera sono costituite da uno o più teli retraibili fissati alle pareti tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo.

Qualora siffatta copertura non sia ancorabile al filo di fabbrica dell’edificio per documentati motivi, il sostegno potrà essere costituito da struttura metallica con ancoraggio a terra.

4.2 L’impiego delle tende a pantalera è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all’interno delle gallerie e di porticati. Nelle zone sottoposte a vincolo ambientale la loro collocazione è subordinata al rilascio di Autorizzazione Paesaggistica.

4.3 Non è consentito l’abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio.

4.4 Sulle tende possono essere collocate solo scritte relative all'attività equiparabili all'insegna che dovranno essere autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicità.

5. Elementi di copertura: ombrelloni.

5.1 Dovranno essere di forma quadrata o rettangolare ed avere una solida struttura in legno naturale, con palo centrale o laterale.

L’impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano; in ogni caso la proiezione a terra della copertura non potrà fuoriuscire dall’occupazione autorizzata.

In particolare, per i centri storici e per tutti gli ambiti di pregio ambientale e quindi sottoposti a vincolo è ritenuta adatta una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Le coperture dovranno essere facilmente pulibili e non presentare incavi o anfratti in cui si possa accumulare polvere e di difficile pulizia.

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Eventuali scritte o simboli pubblicitari potranno essere collocati esclusivamente sulla mantovana laterale degli ombrelloni.

5.2 Di norma non è ammesso l’uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. In casi particolari, fermo restando ogni altra prescrizione o indicazione in merito, per evidenti ragioni oggettive, a seguito di motivata e documentata richiesta, l’Area Tecnica, Ufficio Urbanistico potrà fornire il consenso alla collocazione di coperture composite, e cioè in parte con tenda a pantalera e in parte con ombrelloni.”

6. Varie:

6.1 In casi particolari, dove si presentasse la possibilità di un progetto d’area integrato, ad esempio la realizzazione di tutti i plateatici di una stessa via o piazza ) verranno tenute in considerazione strutture nuove appositamente progettate in funzione dell’ambiente urbano di inserimento, purché l’inserimento di tali manufatti nel contesto, per quanto riguarda forma, volume, colore e materiali, sia corretto.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di una struttura ricettiva che intenda collocare un dehors stagionale suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione.

2. Tale concessione e' rilasciata dal Servizio Attività Produttive previo parere tecnico di competenza dell’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell’atto di autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza proroga dell’autorizzazione ovvero della revoca;

c) non accompagnate dal pagamento della relativa tassa o con tassa pagata parzialmente.

4. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il richiedente deve presentare formale istanza in bollo almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Responsabile delle Attività Produttive che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni. Trascorso tale termine varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

5. Le domande di cui al comma 4, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 5.1 progetto (tre copie) in scala adeguata in cui siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione e contenere:

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a. lo stato di fatto dell'area interessata, con l’indicazione delle strutture dei servizi, alberi, segnaletica stradale, arredi urbani, ecc.;

b. la viabilità vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire;

c. l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.

d. relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi della superficie occupata con specifiche relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli – sedie – pedane – coperture – delimitazioni - elementi di illuminazione – fioriere - cestini ecc.);

e. fotografie a colori (formato minimo 9x12), frontali e laterali, del luogo dove è richiesta l’installazione del dehors;

f. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;

g. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;

h. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

i. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;

l. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;

m. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;

n. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

o. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere l’eventuale nulla-osta igienico sanitario;

p. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);

q. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili;

r. valutazione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. attestante la congruità delle unità igieniche presenti nel locale e la potenzialità produttiva della cucina e le dimensioni dei locali dispensa e spogliatoio per gli addetti ai sensi delle vigenti norme.

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5.2 Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante del settore viabilità e urbanistica.

6. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal Settore Urbanistica, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione.

7. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale su suolo pubblico, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. deve presentare domanda per ottenimento di autorizzazione paesaggistica che avrà valore anche per le eventuali installazioni stagionali negli anni successivi senza limite di tempo all’invariare delle strutture.

8. In caso di installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia.

9. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione comunale paesaggistica, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo. La domanda per l’autorizzazione paesaggistica così come la domanda per il rilascio della successiva autorizzazione amministrativa deve essere presentata congiuntamente all’Ufficio Protocollo del Comune.

10. Per quanto riguarda il procedimento ambientale, alla domanda per l’autorizzazione Paesaggistica per interventi in zone sottoposte a vincolo di tutela è necessario allegare la seguente documentazione:

a) relazione paesaggistica (obbligatoria), redatta in conformità al D.P.C.M. 12.12.2005 (G.U. n. 25/2006), (4 copie).

b) elaborati grafici:

- Estratto di P.R.G. con precisa localizzazione dell’intervento e relative norme di attuazione ( 4 copie);

- Tavole di inquadramento generale dell’area interessata dall’intervento in scala opportuna ( 4 copie);

- Rilievo dello stato dei luoghi ed elaborati progettuali dell’intervento, predisposti con particolare attenzione alle caratteristiche dei luoghi e/o dei fabbricati interessati e, più in generale, del contesto di appartenenza, testimoniati con piante, sezioni, prospetti, quotati (4 copie).

11. La mancanza anche di solo uno dei documenti succitati, costituisce improcedibilità dell’istanza sino ad avvenuta regolarizzazione.

12. Nel caso di revoca dell’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico con dehors, per i motivi previsti al comma 3 lettera c) del presente articolo, il titolare dell’esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 4 del presente articolo a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria di importo pari a 3 volte la tassa da corrispondere a favore della Città di Manduria. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza

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dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio contestate per la violazione di disposizione normative o regolamentari relative a dehors o all’esercizio di attività mediante dehors. L’importo della fidejussione per il dehors sarà decurtato delle spese sostenute dall’Amministrazione per l’eventuale rimozione del dehors nei casi di accertata occupazione abusiva così come previsto dal comma 3 dell’art 7.

13. Dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione il Responsabile del Servizio Attività Produttive preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione all’Ufficio Tributi, al concessionario del servizio di gestione e riscossione della TOSAP, al Comando di Polizia Municipale e al Settore Urbanistica.

14. L’allestimento di dehors aperti destinati a soddisfare esigenze temporanee stagionali non ha natura edilizia e, pertanto, è assoggettata a sola autorizzazione amministrativa se ricadenti su suolo pubblico e, nelle zone a vincolo, ad autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica avrà valore anche per le eventuali installazioni stagionali negli anni successivi senza limite di tempo all’invariare delle strutture.

15. A seguito di autorizzazione l’installazione di nuovo dehors o la sua modifica dovrà avvenire sotto la direzione di tecnico abilitato che, in caso di mancata differente espressa designazione preventivamente comunicata al Comune, coinciderà con colui che ha sottoscritto il progetto presentato. Al termine dell’installazione, tale tecnico attesterà la conformità del dehors a quanto previsto nell’atto autorizzativo.

ARTICOLO 8 - PROROGA DEHORS STAGIONALI La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale (270 giorni nell’arco dell’anno solare) può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza in bollo al Responsabile Servizio Attività Produttive, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all’occupazione di cui si chiede la proroga. Resta fermo che la proroga potrà essere richiesta unicamente nell’ambito del periodo di cui all’art. 4. ARTICOLO 9 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI 1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità. 2. In occasione del rinnovo dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con de hors stagionale, il titolare dell’esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l’installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei tributi comunali inerenti il dehors riferiti all’anno precedente ed il nulla osta di cui alle lettere d), e) del comma 4 dell’art. 7. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione sono stabiliti in giorni 30. 3. Dell'avvenuto rilascio della concessione il Responsabile del Servizio Attività Produttive deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TRIBUTI ai fini TARSU e TOSAP, al Comando di Polizia Municipale e all’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica. 4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare il dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

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5. Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 14, la mancata presentazione delle foto o il mancato visto di conformità.

TITOLO III OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE ’ALLESTIMENTO DI DEHORS

CONTINUATIVI ARTICOLO 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO 1. Le occupazioni con dehors continuativi sono soggette a concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i pagamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del Settore Urbanistica. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. 2. Per il rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors continuativo, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima della scadenza. L’istanza deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente. E’ causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni. 2. Qualora l’esercente non abbia interesse a proseguire nell’utilizzo del dehor continuativo lo stesso dovrà essere immediate rimosso. ARTICOLO 11 - ELEMENTI DI COMPOSIZIONE DEL DEHORS CONTINUATIVO 1. Gli elementi di composizione dei dehors, ammessi dal presente titolo, sono classificati come di seguito indicato: a) tavoli, sedie, poltroncine e panche; b) elementi di delimitazione; c) pedane; d) elementi di copertura e riparo (ombrelloni o tende a pantalera) e) impianto di illuminazione; f) elementi accessori: cestini per i rifiuti, impianti di diffusione sonora 2. Sono ammissibili dehors continuativi aperti con strutture similari a quelle previste nel titolo II del presente Regolamento per i dehors stagionali e con i criteri di realizzazione ivi indicate. 3. Sono ammissibili altresì dehors continuativi chiusi. I dehors chiusi possono essere realizzati a partire dalle strutture di base dei dehors stagionali, con la precisazione che le stesse non sono vincolanti nel dettaglio, ferme restando le specifiche di cui agli articoli che seguono.

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Ad esse, quindi, possono essere aggiunti ulteriori elementi, sia strutturali che di completamento, a condizione che gli inserimenti avvengano nel rispetto dell’aspetto esteriore della struttura e che siano tali da garantirne l’uniformità tipologica con le restanti strutture aperte o stagionali. Nel caso di posizionamento di dehors continuativi chiusi in zona pedonale del centro storico come definito dal P.R.G, comprese le vie che lo circuiscono, su entrambi i lati, della zona ambientale, come definita dal P.R.G., comprese le vie di delimitazione su entrambi i lati, con particolare attenzione per tutta la Via XX Settembre dall’Arco di sant’Angelo alla Via Per Lecce, per Piazza Garibaldi, per Piazza Vittorio Emanuele II e per Piazza Vittorio Veneto, sarà consentito il posizionamento di de hors secondo le tipologie di n. 1 e n. 2 allegate con pedana anche laddove sia presente pavimentazione lapidea. 4. Non sono ammissibili dehors continuativi costituiti da soli tavoli e sedie. Alla stessa disciplina e alle stesse tipologie devono essere soggetti gli interventi per l’insediamento di de hors chiusi su Via Pacelli e Viale Mancini, fino alla Stazione ferroviaria. Nelle restanti parti del territorio possono essere installati con riferimento alla stessa disciplina sopra riportata de hors chiusi come dalle tipologie allegate dal n. 1 al n. 6. ARTICOLO 12 - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE 1. Collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all’esercizio pubblico, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell’esercizio stesso di cui l’esercente abbia la disponibilità. In ogni caso i dehors continuativi non potranno essere collocati o estendersi davanti ad altra proprietà o davanti ad altri esercizi. 2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall’ingresso dell’esercizio cui sono annessi è necessario l’attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l’eccezione del caso in cui il dehors venga realizzato in isole od aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione. Non è consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta, di fermata o nelle aree di fermata di mezzi per il trasporto pubblico. E’ parimenti vietato installare dehors nella aree di sosta riservate ai veicoli per il carico/scarico delle merci ed ai veicoli al servizio delle persone invalide. 3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall’intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza sarà misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere dell’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica comunale e del Comando di Polizia Municipale. All’interno delle aree pedonali dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata corrispondente al minimo del modulo di corsia previsto dall’art. 140 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l’installazione del dehors occulti la segnaletica verticale, il titolare dell’esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultato sentito il Comando di Polizia Municipale. E’ ammessa l’occupazione dei marciapiedi purché sia lasciato libero uno spazio per i flussi pedonali che di norma non deve essere inferiore a metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensioni inferiore a metri 2,00, nel qual caso deve essere lasciato libero l’intero marciapiede e la pedana potrà essere collocata a filo dello stesso. A giudizio del Comando di Polizia Municipale e dell’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica in strade con particolari caratteristiche morfologiche o con ridotto volume di traffico veicolare potrà derogarsi ai contenuti di cui al presente comma.

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Il dehors collocato dalle strutture ricettive quale spazio di sosta e ristoro della clientela, dovrà essere posizionato in aderenza al fabbricato sede della struttura stessa, fatto salvo il rispetto delle norme di circolazione stradale. L’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica valuterà caso per caso le circostanze in cui si richieda la collocazione del dehors in particolari contesti non precisamente inquadrabili nelle casistiche citate nel presente articolo o comunque problematiche. 4. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare, adeguata segnalazione. 5. Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno od incidente a persone e cose sarà a totale carico del titolare dell’autorizzazione, restando esonerato il Comune da ogni responsabilità sia civile che penale. 6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. ARTICOLO 13 - PROCEDURE AUTORIZZATORIE 1.Il titolare di un esercizio pubblico con somministrazione di alimenti e bevande o di struttura ricettiva che intenda collocare un dehors continuativo dovrà presentare il progetto con le stesse modalità di cui all’art. 7, con la richiesta di permesso di costruire come previsto dal Regolamento Edilizio. La domanda deve contenere: - richiesta di concessione di suolo pubblico. - apposita segnalazione di ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le disposizioni dettate dalla vigente normativa regionale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti. parere preventivo del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della competente A.S.L. 2. Il permesso di costruire è rilasciato a titolo temporaneo, pertanto revocabile in qualunque momento per motivate esigenze di pubblico interesse. 3. Il titolare per la collocazione di un dehors continuativo in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. deve presentare altresì domanda per ottenimento di autorizzazione paesaggistica. In caso di installazione a ridosso o in prossimità di edifici di interesse storico-artistico vincolati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. o su sedime stradale pubblico assoggettato a vincolo di tutela in centro storico, l’autorizzazione è subordinata al parere favorevole da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia. 4. Al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione comunale paesaggistica, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo allegando apposita documentazione. 5. Le varie istanze/segnalazioni dovranno essere presentate unicamente allo Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.)

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TITOLO IV NORME GENERALI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 14 - ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei dehors non potranno essere installati banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la mescita e la preparazione di bevande od alimenti, ivi compreso banco/frigo per gelati e/o attrezzature similari.

3. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

4. Nei debhors è consentita la musica in filodiffusione e/o piccoli intrattenimenti musicali alle condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 15 della L.R. n. 38 del 2006 nonché di quelli temporali e di immissione sonora previsti dalle normative, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia; in ogni caso, non devono recare pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell’esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico.

ARTICOLO 15 - ORARIO

Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui e' annesso ed è comunque soggetto all’osservanza degli orari stabiliti nell’apposita ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 16 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del Dirigente del Responsabile Attività Produttive che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con soltanto 5 giorni di preavviso.

2. La concessione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa nei seguenti casi:

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a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento e' autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

4. In caso di revoca il Responsabile del servizio Attività Produttive deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Settore TRIBUTI ai fini TARSU e TOSAP, al Comando di Polizia Municipale e all’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica.

ARTICOLO 17 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A titolo di garanzia per l’Amministrazione sarà preliminarmente costituito un deposito cauzionale (mediante polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria), prestato a favore del Comune di Manduria, per una somma corrispondente ad un’annualità dell’importo del canone, da rinnovarsi annualmente, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, a copertura degli oneri per eventuali rimozioni forzose, per eventuali morosità nel pagamento del canone concessorio e per pendenze derivanti da sanzioni per la violazione di disposizioni normative relative all’allestimento del dehors o all’esercizio dell’attività. Tale somma sarà svincolata decorsi tre mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico o dalla data, se successiva, di effettiva rimozione del dehors.

2. L’importo del deposito cauzionale sarà decurtato, oltre che delle comminate sanzioni, anche delle spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione per la rimozione del dehors, dei danni causati al suolo pubblico e delle morosità.

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ARTICOLO 19 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costituitivi dei dehors devono essere tenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri elementi non autorizzati.

3. La concessione dell’occupazione di suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.

5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.

6. Gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente mantenuti all'interno dell’apposita delimitazione prevista dal progetto, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.

7. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 20 - MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

2. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al responsabile del Servizio Attività Produttive. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, Il responsabile del Servizio Attività Produttive emette un atto di diffida con cui intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

3. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato

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per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

4. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 21 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. Sia necessario effettuare lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi. In tal caso la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell’esercizio, per comprovati motivi di tutela dell’incolumità pubblica l’Ente competente all’attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture ed i costi saranno a carico del titolare dell’autorizzazione;

b.. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;

c. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;

d. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

e. i manufatti non risultino essere nelle stesse condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. in caso di realizzazione difforme dal permesso di costruire rilasciato, non ripristinato entro i termini previsti dalla comunicazione inviata dagli uffici comunali;

b. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano mantenuti con le modalità previste nell'articolo 13;

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c. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;

d. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;

e. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;

f. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;

g. nel caso di mancato rispetto delle modalità di proroga e/o rinnovo delle autorizzazioni/concessioni.

4. La revoca della concessione di suolo pubblico comporta la rimozione della struttura soprainstallata, con oneri totalmente a carico del concessionario

5. I provvedimenti di sospensione e/o revoca sono adottate dai Dirigenti competenti, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione e/o revoca sono accertate dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Nel caso di sospensione o di revoca dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta dell’autorizzato, in detrazione alla tassa dell’anno successivo.

ARTICOLO 22 - PAGAMENTO DEL CANONE

1.Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare il dehors.

2.Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

ARTICOLO 23 - PAGAMENTO DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Le modalità di denuncia, del versamento della tassa giornaliera di smaltimento e dell'iscrizione ai ruoli della relativa tassa sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 507/93 e riportate nel vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

ARTICOLO 24 - REGOLARITA DEI PAGAMENTI

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Il Servizio e la società riscossione dei Tributi effettuano le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di concessione e per le somme non corrisposte notifica immediatamente all’interessato e all’istituto che ha rilasciato la fidejussione, apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di 60 giorni dall’avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell’atto di concessione da parte dell’organo che lo ha rilasciato ed escusse le quote di canone non versate e le spese di rimozione sostenute dal Comune.

ARTICOLO 25 – SISTEMA SANZIONARORIO

1. Fermo restando l’obbligo dell’assolvimento della tassa (TOSAP), per l’intera durata del periodo di eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico, così come definita dal Regolamento TOSAP e dal presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);

2. Per l’occupazione abusiva del suolo pubblico trova inoltre applicazione quanto previsto dall’art. 3, commi 16,17 e 18 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

3. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione di legge o da altri regolamenti, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00) con pagamento in misura ridotta, di cui all’art. 16, comma 2 della legge 689/1981, pari ad € 250,00;

4. In ogni caso, ove ricorrano, sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici vigenti.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I titoli II e III del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili anche ai de hors installati su area privata. L’Area Tecnica – Ufficio Urbanistica valuterà caso per caso i progetti di dehors su area privata visibili dalla pubblica via nel caso in cui questi si discostino da quanto previsto dall’art. 6 del presente regolamento per quanto concerne gli elementi costituenti i de hors e in generale i criteri di sua realizzazione.

2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di suolo pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana e al Regolamento Edilizio.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento disciplinante l’occupazione temporanea di suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di passaggio pubblico, per spazi attrezzati di somministrazione annessi a locali di pubblico esercizio (de hors) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 5 marzo 2007.