REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L ... · utilizzazione degli spazi e delle aree...

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COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE MODIFICATO CON D.C. N. 4 DEL 26/01/99 Modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 24/07/2002 1

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COMUNE DI CASTEL MAGGIORE(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONEDI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

MODIFICATO CON D.C. N. 4 DEL 26/01/99

Modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 24/07/2002

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T I T O L O I1D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I

Articolo 1Definizioni

1 Ai fini del presente Regolamento, s'intende: per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche; per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune

autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con taletermine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazionitemporanee;

per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione, anchedi fatto, di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, conconseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede adisciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone diconcessione;

per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazisoprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonioindisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati ancheattrezzati

Articolo 2Ambito e scopo del Regolamento

1 Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degliarticoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n1 446,disciplina: le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1; le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto

di concessione; i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le

occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto; la misura del canone; le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso; le agevolazioni e le sanzioni; la classificazione d'importanza di strade, aree e spazi pubblici.2 Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una correttautilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenereconto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione edel conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3Il funzionario addetto al canone

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1 E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendentecomunale designato dal Responsabile di Settore ad esaminare le richieste dioccupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.2 In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabiledella gestione medesima è l'affidatario.3 In particolare, il funzionario comunale: cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso

o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento(atto di concessione o di diniego);

cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese leattività di controllo, verifica, accertamento e riscossione;

sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette; in caso di gestione del canone affidata a terzi verifica e controlla

periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione delcanone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizionistabiliti nel capitolato d'appalto;

compie ogni altra attività disposta dalla legge e dai regolamentirilevanti in materia di canone di concessione.

T I T O L O I I1O C C U P A Z I O N I E C O N C E S S I O N I

C A P O I1OCCUPAZIONIArticolo 4

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1 Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti aldemanio o al patrimonio indisponibile del Comune deve esserepreventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge edi regolamento2 Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazisoprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, ancheattrezzati e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunqueaventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza dimanufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anchese ricorrenti.3 Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni eche necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche delrinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titoloesemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per ladistribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi,condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo pubblico,tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

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b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante rilasciodi una nuova concessione.4 Sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dalComune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con attodi durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorniferiali della settimana.5 Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possonoessere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferioreall'anno.6 Sono considerate temporanee:

a) le occupazioni delle aree di cui al comma 4, realizzate dallo stessosoggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse conatto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per unperiodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale osuperiore all'anno.7 Sono ricorrenti le occupazioni temporanee autorizzate per periodidistinti e ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetononel corso dell'anno.

Articolo 5Occupazioni per l'esercizio del commercio

1 Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 delDecreto Legislativo 31 Marzo 1998, n1 114, realizzate per l'esercizio delcommercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X delprecitato decreto.

Articolo 6Altre occupazioni

1 Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture,cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamentivigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sonosoggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo dioccupazione.2 L'esposizione di merci in sede fissa al di fuori degli esercizi divendita, comportante occupazione di suolo pubblico è soggetta aconcessione.3 Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzatenei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme di regolamento, salvo chesi tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, commi 6 e8.4 Le concessioni, relative a tende, tendoni, e simili, sono rilasciate

in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni didecoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante appositaordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute inbuon stato o che non risultino più compatibili con l'ambientecircostante.

4 Non costituiscono occupazione ai sensi del presente regolamento le

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occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico inaree a ciò destinate dal Comune.

C A P O I I1LA CONCESSIONE

Articolo 7Richiesta di occupazione

1 Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cuiall'art. 4 deve, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente,presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, depositandolaall'Ufficio Protocollo Generale, volta ad ottenere il rilascio di unapposito atto di concessione. In caso di trasmissione tramite il ServizioPostale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione delprocedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.2 Rispetto alla data d'inizio dell'occupazione, la domanda va presentatacon congruo anticipo non inferiore, comunque, a 30 giorni per leoccupazioni permanenti e a 15 giorni per quelle temporanee, salvo quantodisposto per le occupazioni d'urgenza di cui al successivo comma 6.3 La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dalComune. Essa deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale,l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e delCodice Fiscale;

a) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a),la denominazione o ragione sociale, la sede legale eamministrativa, il Codice Fiscale, nonché le generalità del legalerappresentante o dell'amministratore, anche di fatto;

a) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico chesi chiede di occupare e la relativa superficie o estensionelineare;

a) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, iltipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intendeoccupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di usodell'area;

a) la durata e la frequenza della occupazione;a) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con

deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;a) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale

rappresentante o amministratore.4 Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitareesattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da unaplanimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto afornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e,qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportantispecifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.5 In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, senon diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di

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presentazione della domanda.6 E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formaleprovvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenzao per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcunindugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda di cuiai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenutaoccupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertarela sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare laconcessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare lesanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.7 Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinatedalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scaricodelle merci.8 Per le occupazioni non intralcianti il traffico veicolare e di durata nonsuperiore alle 24 ore nell’arco della giornata, qualora riguardino piccolilavori di manutenzione, compresi quelli per allacciamenti ai servizi direte, effettuate anche con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni ditrasloco o di mantenimento del verde, gli interessati devono inoltrarecomunicazione, in carta semplice, di inizio occupazione (conforme adapposito modello predisposto a cura dell’ufficio comunale competente)nella quale dovrà essere descritta la tipologia di occupazione effettuata.Gli interessati, sotto la propria personale responsabilità, dovrannoaltresì garantire che l’occupazione:

a) non costituisce intralcio al traffico veicolare;a) di aver adottato gli accorgimenti necessari ad assicurare la

pubblica incolumità.Nella comunicazione dovranno essere altresì richiamati i contenutidell’autorizzazione di cui all’art. 13 comma 2 in quanto compatibili.

Articolo 8Istruttoria della richiesta

1 La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativoprocedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo inparticolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene esicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini,provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati edelle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.2 Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano lenorme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il terminemassimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data dipresentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta viaposta al Comune o dalla data in cui viene integrata dei dati mancanti seincompleta e comunque entro la data di inizio dell’occupazione. Nel casosiano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il terminepredetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile delprocedimento tali autorizzazioni.

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Articolo 9Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1 In base ai risultai dell'istruttoria, il funzionario competente rilasciao nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente conprovvedimento motivato.2 L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e lautilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali èsubordinata la concessione;c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione;d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di

concessione, se dovuto;e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.

3 Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contrattosoggetto a registrazione, le spese relative sono a carico delconcessionario.4 La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito delladimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto ilcanone di concessione nella misura stabilita.5 L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura latenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenzadi ogni occupazione autorizzata.6 Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, innumerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa,qualora: l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con

conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizionioriginarie;

dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio, suproposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionaleall'entità dei lavori e delle opere da realizzare.7 Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta delComune.

Articolo 10Durata della concessione

1 Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal funzionarioresponsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed inragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11

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Titolarità della concessione

1 La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui nonè consentita la subconcessione.2 E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia odi legale rappresentante, indicato dal concessionario.3 Nel caso di successione che comporta un nuovo atto concessorio si devepagare un nuovo canone anche se il precedente concessionario aveva pagatoper lo stesso o rimanente periodo il relativo canone.4 Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casidi subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, perla occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimangainalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobilemunito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione dellavariazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12Rinnovo e disdetta della concessione

1 I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sonorinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essereprorogate.2 Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione dioccupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorniprima della scadenza indicando la durata del rinnovo.3 Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea,deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessionein atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. 4 Ai fini del rilascio dell’atto di proroga si applicano le disposizionidell’art. 9 6 Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione

permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Ladisdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dàluogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13Obblighi del concessionario

1 Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio deidiritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di risponderein proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare deimedesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.2 Il concessionario oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative eregolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'attodi concessione, ha l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizzal'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dellaoccupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendoanche le opere installate, senza alcun danno a quelle preesistenti.

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In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese,utilizzando eventualmente la cauzione di cui al'art. 9;

d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14Modifica, sospensione e revoca della concessione

1 Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, inqualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovveroimporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico,dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto acorrispondere alcun indennizzo.2 La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblicoo per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone inmisura proporzionale alla durata della sospensione.3 Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non pernecessità di pubblico servizio.4 La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canoneeventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dellaoccupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione,senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.5 Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che harevocato la concessione.6 Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revocadella concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, adaltri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da partedel precedente occupante.

Articolo 15Decadenza dalla concessione

1 Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:a)qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti

le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi lenorme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b)per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessioneo di altri eventuali diritti dovuti;

c)se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmenteal suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabilitidalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d)per violazione delle norme di cui all'art. 11, relative al divieto disubconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del beneconcesso:

e)per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello peril quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo,non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita perl'inizio dell'occupazione.

2 La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmenoparziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovutorelativamente al periodo di effettiva occupazione.

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3 Sono causa di decadenza della concessione:a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta

amministrativa del concessionario.4 La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente conprovvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristinodel suolo

Articolo 16Limiti delle occupazioni

1 Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e neilimiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.2 Fuori dai centri abitati, la collocazioni di chioschi, edicole ed altreinstallazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fasciadi rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento diapplicazione del Codice della strada.3 Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previstidal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad unmassimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché inadiacenza ai fabbricati e sempre rimanga libera una zona per lacircolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioniè consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove èpermesso il passaggio pedonale.4 All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate aisensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo,ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche dellastrada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si puòautorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni delprecedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per lacircolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficientecapacità motoria5 All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essereconsentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anchecon riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e conl'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto diconcessione.

Articolo 17Uso dell'area concessa

1 Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazioneautorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste inmateria dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.2 Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sulsuolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti asalvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, inordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcunaresponsabilità.

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3 I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizicommerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolooccupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolomedesimo.

Articolo 18Occupazioni abusive

1 Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.2 Sono, altresì, considerate abusive;

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizionicontenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenzadella concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la datadi revoca o di estinzione della medesima.3 In caso di occupazione abusiva, il responsabile, previa constatazione econtestazione della relativa violazione e conseguente applicazione dellesanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizionedei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e deibeni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine perprovvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando aglioccupanti medesimi le relative spese.4 Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità perqualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.5 Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione amministrativa di cuiall'articolo 35, in base all'ammontare del canone per le analogheoccupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto dispostoal comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolaritàdella occupazione.6 Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma,l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazioneredatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti ladecorrenza dell'occupazione abusiva, questo si presume effettuata in ognicaso dal 11 Gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

T I T O L O III1C A N O N E D I C O N C E S S I O N E

C A P O I1ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1 L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativispazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonioindisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati ancheattrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base atariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto

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amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.2 Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha naturagiuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20Criteri per la determinazione della tariffa

1 La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base deiseguenti elementi:a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;c) durata della occupazione;d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dalconcessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché alsacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico edai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

Articolo 21Classificazione delle strade

1 Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suoloche per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblicicomunali sono classificati in numero tre categorie secondo l'elenco di cuiall’allegato “A” del presente Regolamento, in base alla loro importanza,desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flussoturistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale eveicolare.2 La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione delConsiglio comunale, con effetto dal 11 gennaio dell'anno successivo a quellodi adozione della deliberazione.

Articolo 22Commisurazione dell'area occupata

1 Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metriquadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metroquadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'areaoccupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in basealla superficie della minima figura geometrica piana che contiene laproiezione al suolo della copertura medesima.2 Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse conseparati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle areeoggetto di ogni singolo atto.3 La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni

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permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 percento.4 Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercatoattrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone èquella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto diconcessione.5 Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, lasuperficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area diesercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Nonhanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montantied i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con le altrestrutture ed impianti di servizio.6 Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante onell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quellarisultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazionirealizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone (commaabrogato con delibera di Consiglio n. 48/2002).

Articolo 23Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti.

1 La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è applicataper metro quadrato o metro lineare ed è determinata nelle misure di cuiall’allegato “B”. 2 Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitatadal titolare, la tariffa minima di cui all’allegato “B”, sempre conriguardo alla categoria della strada, è ridotta:- del 89 % per le occupazioni, realizzate nelle annualità successive aquella di istituzione del canone, con cavi, condutture o impianti o conqualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi eper quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizimedesimi;- del 99 % per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate dasoggetti diversi dalle aziende sopra indicate;3 Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate alsingolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dalComune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoliposti assegnati.4 Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altrieventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comuneper la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi aprestazioni di servizi.5 Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzosul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dalRegolamento.

Articolo 24Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee.

1 La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee èdeterminata per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare

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nelle misure di cui all’allegato “B”.

Articolo 25Durata della occupazione

1 Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare,indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.2 Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misuraprevista per le singole tipologie a giorno, secondo la tariffa di cuiall'art. 24.

Articolo 26Soggetto passivo

1 Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza,dall'occupante di fatto. Nel caso di più titolari o occupanti di fatto,questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

CAPO II1AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 27Agevolazioni

1 Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:a) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di durata non inferiorea 15 giorni, anche non continuativi;b) del 50 per cento per le occupazioni temporanee ricorrenti, di cuiall’art. 4 comma 7, di durata non inferiore ad un mese;c) dell' 80 per cento, per occupazioni realizzate per finalità politiche,sindacali e assistenziali, comportanti attività di vendita osomministrazione;d) del 30 per cento, per le occupazioni realizzate per l'eserciziodell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamenteautorizzato;e) dell' 80 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacoloviaggiante; (comma abrogato con deliberazione consiliare n. 48/2002);f) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,

pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa e produttoriagricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

g) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulantinei posteggi temporaneamente non occupati del mercato settimanale, nonchénei posteggi costituiti nell’ambito delle sagre, delle fiere e deimercati straordinari organizzati nel territorio comunale;

h) del 10 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,pubblici esercizi, esercizi commerciali in sede fissa e produttoriagricoli che vendono direttamente il loro prodotto, se di duratainferiore alle 24 ore.

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2 Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione chel'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e sono tra lorocumulabili.

Articolo 28Esenzioni

1 Sono esenti dal canone di concessione:a) tutte le occupazioni non superiori a un metro quadrato o lineare;b) le occupazioni con passi carrabili, intendendosi per tali i manufatticostituiti da listoni di pietra od altri materiali o da appositeinterruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del pianostradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;c) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie,dai Comuni e loro Consorzi ovvero da Consorzi tra privati realizzanti operedi urbanizzazione da cedere all’Amministrazione Comunale, e da Entireligiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;d) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziativecelebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunqueaventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, noncomportanti attività di vendita o di somministrazione;e) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative patrocinate dalComune;f) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelliindicati alla lettera c), per iniziative aventi finalità di assistenza,previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;g) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di UtilitàSociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 4 dicembre1997 n1 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafeunica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;h) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'orao che, in relazione alla medesima area di riferimento, sianocomplessivamente inferiori a un metro quadrato o lineare;i) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbiluminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili oreligiose;l) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate inoccasione di festività ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati adelimitazione di spazi di servizio;m) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;n) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degliorari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessanola circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;o) le occupazioni del sottosuolo stradale realizzate da soggetti privatiper allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazionedei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti eallacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;p) le occupazioni di spazi da parte di soggetti aggiudicatari di appalticommissionati dall’Ente per attività strettamente finalizzate allarealizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse;q) le occupazioni di cui all'articolo 7, commi 7 e 8;

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r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cuisia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzionegratuita al Comune al termine della concessione stessa;s) le occupazioni di aree cimiteriali;t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti solidi urbani e per attività di recupero e riciclaggio;u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con

esclusione delle occupazioni con linee aeree di cui all'art. 6, comma 1,e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi dicarattere stabile, nonché tende solari o pensiline;

v) le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari come definiti dalvigente Regolamento comunale in materia;x) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e

l'esercizio di distributori di carburanti;z) le occupazioni effettuate da enti erogatori di pubblici servizicostituiti in forma di S.p.a. partecipate dall’amministrazione comunale,per lavori o attività svolte direttamente o tramite appalto;za) le occupazioni di soggetti esercenti lo spettacolo viaggiante o imestieri girovaghi per i primi trenta giorni di occupazione nell'annosolare; a tal fine vengono conteggiate tutte le presenze effettuate nelterritorio comunale anche in diverse località. (comma aggiunto condeliberazione consiliare n. 48/2002).

TITOLO IV1A C C E R T A M E N T O, R I S C O S S I O N E,

S A N Z I O N I E C O N T E N Z I O S O

Articolo 29Accertamento

1 L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione,avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dellaoccupazione.2 Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamentodell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e lasussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantificala somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.3 In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compiele attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioniconseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 30Versamento per occupazioni permanenti

1 Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è

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effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio dellaconcessione.2 Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canonerelativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deveessere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.3 Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilasciodi una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo,previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno inconseguenza della precedente concessione.

Articolo 31Versamento per occupazioni temporanee

1 Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto delrilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto ilperiodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.2 Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 4, comma 7, ilversamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodoricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 32Norme comuni per il versamento

1 Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postaledel Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI CASTEL MAGGIOREVERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE -COSAP", con arrotondamento per difetto alle mille lire. E' ammesso ilversamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su appositoconto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia diIstituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.2 Qualora l'ammontare del canone superi lire 1.000.000, il Comune, surichiesta dell'interessato, può consentire il versamento in rate mensili dipari importo, fino ad un massimo di sei, con applicazione degli interessilegali a partire dalla seconda rata. La prima rata deve comunque esserecorrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancatopagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere alpagamento di tutto il debito residuo entro 10 giorni dalla scadenza dellarata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.3 Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontarenon superiore a lire 5.000.

Articolo 33Riscossione coattiva

1 La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relativesanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamentemediante la consegna del relativo ruolo al Concessionario del Serviziodella riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagliarticoli 67, 68 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio1988, n1 43 con previa messa in mora del debitore.

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2 Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitateall'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giuntacomunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.3 Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune perla rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino delsuolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 34Rimborsi

1 Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante atitolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla datadi presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato devecomunque presentare.2 Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme darimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti leobbligazioni pecuniarie.

Articolo 35Sanzioni

1 Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite conl'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da Lire 100.000 aLire 1.000.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I,Sezioni I e II della legge 24 Novembre 1981, n1 689, fatta eccezione diquanto stabilito nei successivi commi.2 Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazionidelle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, lestesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.3 Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 18 si applicala sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare delcanone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindereda eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.4 Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso incui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, previstadalle vigenti disposizioni.

Articolo 36Contenzioso

1 Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo dellaconcessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dalRegolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n1 1034 del 1971.2 Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - see quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

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T I T O L O V1D I S P O S I Z I O N I F I N A L I

E T R A N S I T O R I E

Articolo 37Disposizioni finali

1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 11Gennaio 1999.2 Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per le occupazioni dispazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n1 42 del 28/04/94 e n°73 del 28/06/94 e successive modifiche.3 Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioniincompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezionedi quelle che costituiscono norme speciali. E' abrogata ogni altra normaregolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle delpresente Regolamento.

Articolo 38Disposizioni transitorie

1 Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alladata del 11 Gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture,impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubbliciservizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali aiservizi medesimi, è determinato forfettariamente come da articolo 63, comma2, lettera f), del decreto legislativo n1 446 del 1997, prendendo a base ilnumero degli utenti alla data medesima. 2 Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31Dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanticon le norme del presente Regolamento, sono da considerarsi valide a tuttigli effetti con il semplice pagamento del canone risultantedall'applicazione della nuova tariffa.3 Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, fatti salvi icasi di occupazione abusiva, non si procede all’applicazione delle sanzionidi cui all’art. 35 e degli interessi legali qualora la violazione riguardila determinazione delle somme dovute a titolo di canone. Analogamente nonsi procede all’applicazione degli interessi nel caso di rimborso di sommeerroneamente versate dall’occupante.

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ALLEGATO “B” - TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI: La tariffa è determinata per metro quadrato o metro lineare

occupazioni ordinarie- Lire 43.000 per la 11 categoria- Lire 34.400 per la 21 categoria (riduzione del 20%);- Lire 23.650 per la 31 categoria (riduzione del 45%);

occupazioni, realizzate nelle annualità successive a quella diistituzione del canone, con cavi, condutture o impianti o con qualsiasialtro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e perquelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizimedesimi

- Lire 2.600 per la 11 categoria- Lire 2.080 per la 21 categoria (riduzione del 20%);- Lire 1.430 per la 31 categoria (riduzione del 45%);

occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversidalle aziende sopra indicate

- Lire 236 per la 11 categoria- Lire 188 per la 21 categoria (riduzione del 20%);- Lire 130 per la 31 categoria (riduzione del 45%);

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

La tariffa è determinata per ogni giorno di occupazione e per metro

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quadrato o metro lineare

- Lire 3.000 per la 11 categoria- Lire 2.400 per la 21 categoria (riduzione del 20%);- Lire 1.650 per la 31 categoria (riduzione del 55%);

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