REGOLAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE EX ARTICOLO … · trasmissione degli stessi all’Osservatorio...

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Testo approvato il 19/12/2013 rev. Dicembre 2013 REGOLAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE EX ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189 DEL COMITATO ETICO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA A GEMELLIDELLUNIVERSITÀCATTOLICA DEL SACRO CUORE E ANNESSO POLICLINICO UNIVERSITARIO. PARTE PRIMA REGOLAMENTO GENERALE Art. 1 Definizione Ai sensi della normativa vigente il CE è un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. Art. 2 Funzioni Ai sensi della normativa vigente oltre alla valutazione dei protocolli di sperimentazione il CE svolge attività consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana. Tale attività è svolta con il supporto dell’Istituto di Bioetica. Il CE può proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica e di metodologia della ricerca clinica. Art. 3 Frequenza e validità delle riunioni Il CE si riunisce di regola due volte al mese, nelle date concordate fra i membri, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La convocazione è fatta dal Presidente attraverso l'Ufficio di Segreteria tecnico- scientifica. La riunione è valida se è presente la metà più uno dei componenti. Art. 4 Compiti e responsabilità del Presidente Il Presidente ha la responsabilità del buon funzionamento del CE e nello specifico ha il compito di: a) stabilire l'ordine del giorno e convocare le riunioni; b) moderare le riunioni del CE; c) rappresentare il CE nei rapporti con gli enti e le istituzioni esterne; d) scegliere e convocare, membri esperti ad hoc; e) convocare i componenti a chiamata; f) definire le modalità di lavoro del CE; g) valutare tutte le richieste di utilizzo di farmaci per uso compassionevole e off- label e definire per ogni pratica la necessità di procedere con approvazione di urgenza (consultando membri esperti su tematiche specifiche), o rinviare il parere alla prima seduta utile; h) firmare tutti i pareri espressi dal CE e i verbali delle singole sedute. Art 5 Compiti del Vicepresidente Il Vicepresidente svolge i compiti assegnati al Presidente in caso di assenza o di impossibilità dello stesso a svolgerli. Il Vicepresidente, inoltre, ha il ruolo, con il supporto della Segreteria Tecnico-scientifica, di organizzare l’attività di formazione prevista nei compiti del CE.

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Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

REGOLAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE EX ARTICOLO 4 COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 13

SETTEMBRE 2012 N. 158, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2012 N. 189

DEL COMITATO ETICO DELLA FACOLT DI MEDICINA E CHIRURGIA A GEMELLI DELLUNIVERSIT

CATTOLICA DEL SACRO CUORE E ANNESSO POLICLINICO UNIVERSITARIO.

PARTE PRIMA REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1 Definizione

Ai sensi della normativa vigente il CE un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non,

che ha la responsabilit di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone in

sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela.

Art. 2 Funzioni

Ai sensi della normativa vigente oltre alla valutazione dei protocolli di sperimentazione il CE svolge attivit

consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attivit scientifiche e assistenziali, allo scopo di

proteggere e promuovere i valori della persona umana. Tale attivit svolta con il supporto dellIstituto di

Bioetica.

Il CE pu proporre iniziative di formazione di operatori sanitari relativamente a temi in materia di bioetica e

di metodologia della ricerca clinica.

Art. 3 Frequenza e validit delle riunioni

Il CE si riunisce di regola due volte al mese, nelle date concordate fra i membri, e comunque ogni volta che

se ne ravvisi la necessit. La convocazione fatta dal Presidente attraverso l'Ufficio di Segreteria tecnico-

scientifica.

La riunione valida se presente la met pi uno dei componenti.

Art. 4 Compiti e responsabilit del Presidente

Il Presidente ha la responsabilit del buon funzionamento del CE e nello specifico ha il compito di:

a) stabilire l'ordine del giorno e convocare le riunioni; b) moderare le riunioni del CE; c) rappresentare il CE nei rapporti con gli enti e le istituzioni esterne; d) scegliere e convocare, membri esperti ad hoc; e) convocare i componenti a chiamata; f) definire le modalit di lavoro del CE; g) valutare tutte le richieste di utilizzo di farmaci per uso compassionevole e off- label e definire per

ogni pratica la necessit di procedere con approvazione di urgenza (consultando membri esperti su

tematiche specifiche), o rinviare il parere alla prima seduta utile;

h) firmare tutti i pareri espressi dal CE e i verbali delle singole sedute.

Art 5 Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente svolge i compiti assegnati al Presidente in caso di assenza o di impossibilit dello

stesso a svolgerli. Il Vicepresidente, inoltre, ha il ruolo, con il supporto della Segreteria Tecnico-scientifica,

di organizzare lattivit di formazione prevista nei compiti del CE.

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

Il Comitato stabilisce che, per garantire una continuit di funzionamento, in caso di assenza del

Presidente e del Vicepresidente le funzioni vengano svolte dal membro pi anziano in carica.

Art 6 La Segreteria Tecnico-Scientifica

Ai sensi della normativa vigente allUfficio di Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico sono

attribuite le seguenti funzioni amministrative e tecnico scientifiche :

a) Funzioni amministrative:

I. espletare tutte le funzioni di redazione, conservazione e trasmissione degli atti del CE;

II. ricevere la documentazione, verificare la completezza e la validit formale del materiale

presentato e procedere allaccettazione dello stesso;

III. predisporre e rendere disponibile la documentazione ai membri del CE, gli ordini del giorno e le

convocazioni;

IV. preparare ed inviare i pareri espressi sui singoli studi;

V. raccogliere ed archiviare i documenti attinenti allistituzione del CE e aggiornare i registri delle

sperimentazioni e dei pareri unici;

VI. provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle sperimentazioni cliniche allOsservatorio

delle Sperimentazioni Cliniche del Ministero della Salute, come disposto dallo stesso.

b) Funzioni tecnico-scientifiche:

I. consulenza a supporto degli sperimentatori nella preparazione del materiale da sottoporre

allesame del CE (schede informative/moduli di consenso, modulistica ecc);

II. verifica dellottemperanza di modifiche minori ai protocolli e moduli informativi per il paziente

secondo il parere favorevole condizionato gi espresso dal CE;

III. valutazione, per quanto di competenza, delle comunicazioni attinenti alle attivit del centro di

sperimentazione, provenienti da sponsor, Enti Istituzionali, e Autorit competenti e

mantenimento dei contatti con le societ scientifiche e con le aziende;

IV. valutazione, gestione e comunicazione dei dati relativi alle singole sperimentazioni e

trasmissione degli stessi allOsservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei farmaci per

gli studi no profit, secondo quanto riportato dalla normativa vigente;

V. attivit di vigilanza e monitoraggio delle singole sperimentazioni in particolare accertando che il

promotore/sperimentatore trasmetta le comunicazioni di avvio e di conclusione delle singole

sperimentazioni, le relazioni annuali e le pubblicazioni prodotte e verifica degli eventi avversi;

VI. supportare il Vicepresidente nella organizzazione dei percorsi di formazione nellambito

dellattivit di ricerca per i membri del CE e per i ricercatori;

VII. supportare la farmacista delegata dal CE alla organizzazione di un adeguato monitoraggio sui

singoli progetti profit e no profit.

c) Compiti e responsabilit del Segretario:

I. organizzare e coordinare le attivit della Segreteria Tecnico-Scientifica;

II. redigere i verbali delle riunioni e invio ai membri del CE.

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Dicembre 2013

Art. 7 Doveri dei componenti e loro avvicendamento

a) Ogni componente ha il dovere di partecipare attivamente alle attivit del CE garantendo limpegno necessario ad effettuare le attivit connesse alla valutazione dei protocolli di ricerca, e non pu delegare

altri in proprio luogo.

b) Tutti i componenti del CE - inclusi gli esperti esterni convocati ad hoc e i membri a chiamata - sono vincolati al segreto dufficio sugli atti connessi alla loro attivit all'interno del CE. A questo proposito

essi firmeranno uno specifico documento di impegno.

c) Tutti i membri sono tenuti a sottoscrivere annualmente una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quelle ricerche per le quali possa sussistere un conflitto di interesse di tipo diretto o

indiretto, secondo quanto stabilito dallart. 8. Tale dichiarazione va modificata ogniqualvolta cambino le

condizioni.

d) Ai membri del CE richiesta la disponibilit a partecipare a periodici corsi di aggiornamento sui temi specifici dellattivit dei CE.

e) Un componente decade dalla carica, oltre che per conclusione del mandato e per dimissioni, anche quando la sua condotta sia incompatibile con l'attivit del CE o quando non ottemperi ai doveri richiesti

ed in particolare quando violi manifestamente la dovuta riservatezza sui lavori del CE come pure quando

sia assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, o assente giustificato per pi del 50% delle

sedute annuali. La decadenza va deliberata dal CE a maggioranza nella prima seduta utile e trasmessa

allAutorit che ha nominato il componente.

f) A tutti i membri del CE viene corrisposto un gettone per le attivit di valutazione.

Art. 8 Conflitto di interesse

Sulla base delle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale dell8/2/13, Art. 3, e ripresi dalla Deliberazione n.

146 del 12/6/13 della Regione Lazio, lindipendenza del Comitato Etico deve essere garantita, tra laltro,

dallestraneit e dalla mancanza di conflitti di interesse dei membri rispetto alla sperimentazione proposta.

Secondo la normativa vigente i componenti del Comitato etico si impegnano a non pronunciarsi per quelle

sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interesse diretto o indiretto tra cui: il

coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione della sperimentazione; l 'esistenza di

rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con lo sperimentatore, con lazienda

che conduce lo studio sperimentale o produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il

prodotto alimentare oggetto della sperimentazione, con lEnte Promotore della sperimentazione.

Il CE dellUCSC ritiene sulla base delle proprie SOP di dover distinguere tre diversi livelli di attivit da

parte dei componenti:

1. svolgere la funzione di relatore della sperimentazione 2. partecipare alla discussione sulla sperimentazione 3. votare sul parere in merito alla sperimentazione

In ogni caso di conflitto esclusa la partecipazione al voto.

Membri di un Istituto, al quale appartiene il PI della sperimentazione, non possono partecipare allattivit

prevista al punto 1; possono partecipare a quanto previsto al punto 2.

Consulenti o membri di Advisory Board dellAzienda o di Ente promotore della sperimentazione non

possono partecipare ad alcuna delle attivit di cui sopra. Anche nel caso in cui il PI o un co-investigator sia

membro del CE non pu partecipare ad alcuna attivit. In entrambi i casi gli interessati possono essere

ascoltati per fornire eventuali chiarimenti.

Chi abbia ricevuto compensi a titolo personale (es. onorari per conferenze, consulenze) negli ultimi due anni

dallAzienda o Ente promotore della sperimentazione pu partecipare a quanto previsto al punto 2, ma non

all attivit prevista al punto 1.

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Dicembre 2013

Il CE ha altres considerato che il conflitto di interessi pu manifestarsi anche al di fuori delle ipotesi tipiche

di cui sopra: ad esempio non avere un conflitto di interessi con Azienda, Ente promotore o PI di cui si sta

valutando il protocollo potrebbe ugualmente condizionare il giudizio qualora si abbia una cointeressenza con

Aziende, o Enti promotori o PI concorrenti. Il CE fa pertanto affidamento sulla sensibilit dei suoi membri

nel segnalare situazioni che possano configurare un potenziale conflitto di interesse.

Tutte le situazioni di cui sopra devono essere dichiarate dagli interessati allinizio della seduta e devono

essere riportate nel verbale e il comitato etico delibera immediatamente sulle relative conseguenze.

Art. 9 Tipi di richieste

In relazione alle funzioni e competenze al CE richiesto di:

a) valutare dal punto di vista etico-scientifico, metodologico, gli aspetti economici e di impatto sul budget, dei protocolli di ricerca o emendamenti;

b) valutare, come previsto dalla normativa vigente, la qualificazione del ricercatore ai fini della conduzione della responsabilit nonch gli aspetti scientifici ed etici della ricerca proposta. Dopo tale valutazione il

CE chiamato ad emettere, prima dellinizio della sperimentazione per cui stato interpellato, il parere

semplice o il parere unico nel caso lo sperimentatore responsabile sia il coordinatore nazionale , entro

i termini di scadenza secondo la normativa vigente. Nessuna sperimentazione clinica che coinvolga

personale e sedi dell'Universit Cattolica del S. Cuore potr avere inizio in alcun modo senza il

preventivo parere favorevole del CE, pena sanzioni amministrativa-pecuniaria secondo la normativa

vigente;

c) nel caso di sperimentazioni cliniche ai fini del miglioramento della pratica clinica (no profit), quale parte integrante dellassistenza sanitaria, verificare che dette sperimentazioni siano realmente rilevanti e

integranti lassistenza sanitaria, leventuale impatto economico sulla struttura assistenziale e che non vi

siano fini di lucro o di sviluppo industriale n altre cointeressenze di tipo economico con lazienda

produttrice del farmaco in studio, e che la propriet dei dati ai sensi della normativa vigente appartenga

al promotore che non ha finalit di lucro;

d) ratificare il protocollo per uso terapeutico di medicinale sperimentale richiesto per uso al di fuori della sperimentazione clinica (quando non esista valida alternativa terapeutica al trattamento di patologie gravi

o di malattie rare o di condizioni di malattia che pongono il paziente in pericolo di vita), gi approvato

con procedura durgenza dal Presidente;

e) valutare ed approvare le schede informative e i moduli di Consenso elaborati dalle Unit Operative Assistenziali;

f) esprimere un parere in merito agli orientamenti etico-assistenziali in situazioni cliniche di particolare rilevanza etica. In tal caso, il CE pu adottare una procedura d'urgenza per attuare una consulenza etica

anche avvalendosi delle specifiche competenze presenti presso lIstituto di Bioetica dellUCSC;

g) esprimere un parere relativamente a protocolli di ricerca biomedica, psico-pedagogica, sociale o di altra natura che coinvolga soggetti umani, da effettuarsi in altre Sedi e Facolt dellUCSC.

h) valutare gli aspetti etico-scientifici, nonch le schede informative e moduli di consenso informato, delle richieste di utilizzo di farmaci off-label.

Art. 9 Procedure Operative

Sulla base di quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nel presente regolamento,

il CE adotta al proprio interno le modalit e le procedure operative pi adatte e funzionali per

ladempimento dei compiti istituzionali.

Art 10 Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge.

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Dicembre 2013

PARTE SECONDA: PROCEDURE OPERATIVE

1. OBIETTIVO

Le SOP permettono di:

a) conservare una documentazione scritta di tutti gli stadi del processo, migliorando la tracciabilit delle attivit svolte;

b) uniformare le procedure anche se attivate da individui differenti; c) fornire nuovi strumenti ai membri del team coinvolti nel processo e di conseguenza

migliorare la qualit del loro lavoro;

d) fornire una serie di check-list semplici da usare e che possano garantire una qualit uniformemente elevata dellimpegno dei singoli nellambito della ricerca clinica.

2. RIFERIMENTI

L istituzione, lorganizzazione e il funzionamento del CE seguono quanto previsto dal DM del 8

febbraio 2013 Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati Etici e della

deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 146 del 12 giugno 2013:

Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio.

Per quanto riguarda la propria attivit, i metodi di valutazione e le decisioni, il CE fa riferimento ai

seguenti decreti e normative:

a) decreto legislativo n. 211 del 24/06/2003, recante Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa allapplicazione della buona pratica clinica nellesecuzione delle sperimentazioni cliniche di

medicinali per uso clinico;

b) decreto del Ministero della Salute del 17/12/2004, recante Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative allesecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con

particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante

dellassistenza sanitaria;

c) decreto ministeriale 8 maggio 2003 recante, Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica;

d) decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre 2001 recante, Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e

protocolli terapeutici sperimentali;

e) decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante, Modalit di inoltro della richiesta di autorizzazione allAutorit competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la

dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato

etico;

f) decreto legislativo n. 200 del 6 novembre 2007 recante, Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di

sperimentazione a uso umano, nonch requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione

di tali medicinali;

g) decreto ministeriale 14 luglio 2009 Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

h) tutta la normativa vigente i) linee-guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni

cliniche dei medicinali, concordate nell'ambito della International Conference on Harmonization

(ICH) nella versione 1996 e recepite con Decreto del Ministero della Sanit del 15/07/1997 n. 162

(G.U. n. 191 del 18/08/1997);

j) Dichiarazione di Helsinki del 1964 e tutti i successivi aggiornamenti; k) Convenzione del Consiglio dEuropa per la protezione dei diritti delluomo e della dignit

dellessere umano (Convenzione di Oviedo del 04/04/1997, ratificata con Legge 28/03/2001);

l) normative che regolano la sperimentazione dei dispostivi medici [direttiva 90/385/CEE, recepita con D.Lgs. 14/12/1992 n. 507 (G.U. n. 305 del 30/12/1992); direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs.

24/2/1997 n. 46 (G.U. n. 54 del 06/03/1997); direttiva 98/79/CE, recepita con D.Lgs. 08/09/2000 n.

332 (G.U. n. 269 del 17/09/2000); decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37attuazione della direttiva

2007/47/CE e tutta la normativa vigente;

http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/normativa/2003_05_08_dm%20uso%20terap.pdfhttp://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/normativa/2001_09_21_dpr%20439%20fase%20I.pdf

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Dicembre 2013

m) Norma tecnica armonizzata UNI EN ISO 14155:2012 Indagine clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona pratica clinica

n) decreto del Ministero della Salute del 02/08/2005 (G.U. n. 210 del 09/09/2005) per gli studi osservazionali, oltre che la Determinazione AIFA 20 marzo 2008 Linee guida per la

classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci;

o) decreto legislativo 196/ 2003 del Garante Privacy. Codice in materia di protezione dei dati personali, Garante Privacy nonch lAutorizzazione al trattamento dei dati genetici 22

febbraio 2007; Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni

cliniche di medicinali (Deliberazione n. 52 del 24 luglio 2008); Autorizzazione n. 9/2012

Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013) e successivi aggiornamenti. Documenti

dellEuropean Forum GCP (EF-GCP) Guidelines and Recommendations for European Ethics

Committees (1997); Operational Guidelines for Ethics Committees That Review Biomedical

Research (2000);

p) Council for International Organizations of Medical Sciences International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects Geneva 2002;

q) Documenti del Comitato Nazionale di Bioetica in particolare I Comitati etici 27 febbraio 1992; I comitati etici in Italia: problematiche recenti 18 aprile 1997; Orientamenti per i

comitati etici in Italia 13 luglio 2001.

a) Steering Committee on Bioethics (Council of Europe). Guide for Research Ethics Committee Members . Adopted on 3 December 2010

b) Regolamento generale di Ateneo UCSC (art. 75-83).

3. DEFINIZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

1. Sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull'uomo finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o pi medicinali sperimentali, e/o

a individuare qualsiasi reazione avversa ad uno a pi medicinali sperimentali, e/o a studiarne

l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione, con l'obiettivo di accertarne la

sicurezza e/o l'efficacia;

2. Sperimentazione non interventistica (studio osservazionale): uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non decisa in anticipo da un

protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere il

medicinale del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non si

applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per l'analisi dei dati raccolti

sono utilizzati metodi epidemiologici;

3. Promotori della sperimentazione: una persona, societ, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilit di avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;

sperimentatore: un medico o un odontoiatra qualificato ai fini delle sperimentazioni, responsabile

dell'esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro. Se la sperimentazione svolta da un

gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile del gruppo definito

sperimentatore principale;

4. Dossier per lo sperimentatore: la raccolta di dati clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali;

5. Medicinale sperimentale: una forma farmaceutica di un principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica compresi i

prodotti che hanno gi ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione ma che sono utilizzati o

preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella autorizzata, o quando

sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma

autorizzata;

6. Protocollo: il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione, il termine

protocollo comprende il protocollo, le versioni successive e le modifiche dello stesso;

7. Soggetto: la persona che partecipa a una sperimentazione clinica, sia come destinataria del medicinale in sperimentazione sia come controllo;

http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/normativa/direttive_OsSC-000099-000000.pdf

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Dicembre 2013

8. Consenso informato: la decisione di un soggetto candidato ad essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata, presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione scritta

circa la natura, il significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo aver ricevuto la

relativa documentazione appropriata. La decisione espressa da un soggetto capace di dare il

consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che non in grado di farlo, dal suo rappresentante

legale o da un'autorit, persona o organismo nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in

materia. Se il soggetto non in grado di scrivere, pu in via eccezionale fornire un consenso orale alla

presenza di almeno un testimone, nel rispetto della normativa vigente;

9. Comitato etico: un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilit di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in

sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul

razionale scientifico, sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneit degli sperimentatori, sulla

adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e

per ottenerne il consenso informato;

10. Ispezione: svolgimento da parte del Ministero della Salute e/o di autorit regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per la

garanzia di qualit e di qualsiasi altra risorsa che le predette autorit giudicano pertinenti. L'ispezione

pu svolgersi presso il centro di sperimentazione, presso le strutture del promotore della

sperimentazione e/o presso le strutture di organizzazione di ricerca a contratto, oppure in altri luoghi

ritenuti appropriati da tali Autorit.

11. Nota informativa per il paziente: documento allegato al modulo di consenso che secondo quanto previsto dal par. 4.8.10 dellall. 1 al DM del 15 luglio 1997 (linee per la buona pratica clinica)

deve indicare in modo conciso, chiaro e comprensibile la natura e lo scopo dello studio, i rischi e i

benefici previsti, nonch tutte le informazioni necessarie al paziente per poter esprimere un consenso

informato.

12. Dispositivo medico (secondo il D.Lgs 46/97 e s.m.i): Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software

informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato

nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di

diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio,

sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il

quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui destinato, con mezzi

farmacologici o immunologici n mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere

coadiuvata da tali mezzi. dispositivi medici disciplinati dal decreto legislativo n. 46 del 1997 (cio tutti

quelli che non sono n impiantabili attivi, n diagnostici in vitro) sono suddivisi in quattro classi

(classe I, IIa, IIb e III), secondo le regole di classificazione specificate nellallegato IX dello stesso

decreto. I dispositivi di classe I, sono quelli che presentano minori rischi sotto il profilo della

sicurezza, i dispositivi di classe III, sono quelli di maggiore criticit.

a. Dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo (collegato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da

quella prodotta direttamente dal corpo umano o dalla gravit) destinato ad essere impiantato

interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante

intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo lintervento.

b. Dispositivo per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad essere messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1 del

D.Lgs 46/97 e s.m.i. in un ambiente clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini

cliniche, al medico debitamente qualificato assimilata ogni altra persona, la quale, in base alla

propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali indagini.

c. (marchio di conformit europea): secondo la Decisione 93/465/CEE del Consiglio DEuropa del 22 luglio 1993, il marchio che indica che un prodotto conforme a tutte le

disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo" e ne consente la libera

commercializzazione entro il mercato europeo.

d. Fabbricante : la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a

proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa

persona o da un terzo per suo conto.

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Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

4. ABBREVIAZIONI

CE: Comitato Etico

STS: Segreteria Tecnico Scientifica

OsSC: Osservatorio nazionale sulla Sperimentazione Clinica

IB: Investigator Brochure

RCP: Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

CV: Curriculum Vitae

PU: Parere Unico

Odg: Ordine del giorno

GCP: Good Clinical Practice

CTA: Clinical Trial Application

DispMed: Dispositivo Medico

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Dicembre 2013

5.1 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARERE

5.1.1 SPERIMENTAZIONI INTERVENTISTICHE CON MEDICINALI

La valutazione di sperimentazioni con medicinali viene fatta dal CE sulla base della

documentazione prevista e redatta secondo le norme di Buona Pratica Clinica, nonch le linee-guida

stabilite in ambito europeo e secondo le indicazioni ministeriali in materia. La richiesta di valutazione

etico-scientifica dei protocolli di sperimentazione, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del

21 dicembre 2007, va indirizzata al Presidente del CE e la documentazione va consegnata presso la

STS (Segreteria del Comitato Etico, Policlinico Gemelli, L go F. Vito 1, 00168, Roma; ubicata presso

Ex Collegio Joanneum stanza 407/408/414 secondo piano tel 06/3015-5556, 06/3015-6124; fax

06/3015-5345; e-mail [email protected]) del CE stesso, rispettando le scadenze che mensilmente

vengono stabilite e comunicate tramite il CED (ALL-USER) e attraverso il sito dellOsSC (http://oss-

sper-clin.agenziafarmaco.it/) nella bacheca del CE stesso.

La documentazione richiesta andr presentata in 1 copie cartacee + 1 CD ed descritta in seguito.

a. lettera di trasmissione: il promotore deve presentare e firmare una lettera di trasmissione che riporti il numero Eudract, il codice di protocollo assegnato dal Promotore, il titolo

dello studio e ogni altra informazione ritenuta rilevante dal richiedente stesso. Nel caso di uno studio

no profit il Promotore, attraverso la STS, provveder alla richiesta del numero Eudract;

b. CTA form (appendice 5 del DM 21 dicembre 2007) o modulo di domanda che identifica la sperimentazione in modo univoco e indica i riferimenti chiave per la conduzione dello

studio (organizzazioni, responsabili). In caso di sperimentazione no profit, il Promotore, in

collaborazione con la STS, deve collegarsi allOsservatorio, compilare, stampare e consegnare il

modulo firmato e datato al CE, quale parte della domanda. La firma del Promotore conferma che

questi responsabile della completezza e correttezza delle informazioni fornite;

c. modulistica centro-specifica scaricabile sul sito Intranet dellazienda (http://www.rm.unicatt.it/intranet) o dalla bacheca dellOsSC. (ALL.1);

d. sinossi in lingua italiana del protocollo di ricerca; e. protocollo della ricerca proposta. Il contenuto e il formato del protocollo deve rispettare

quanto previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997,

recante Recepimento delle linee guida dellUnione Europea di Buona Pratica Clinica per la

esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (ALL.2). La versione del protocollo

presentata deve comprendere tutti gli emendamenti gi stabiliti al momento della presentazione e una

definizione di conclusione dello studio. Il Protocollo deve essere identificato da un titolo e un codice

attribuito dal promotore; dal numero e dalla data della versione, che verranno aggiornati in caso di

emendamento; e da eventuali titoli abbreviati. Il protocollo deve essere firmato dal promotore e

contenere tra laltro una previsione dei rischi/benefici, e ove applicabile una lista dei sottostudi e dei

centri partecipanti;

f. dossier per lo sperimentatore: lIB deve essere redatta con le informazioni e le evidenze disponibili aggiornate, a supporto del razionale dello studio clinico proposto e della sicurezza

duso del farmaco sperimentale. LRCP sostituir lIB a condizione che il farmaco sia autorizzato in

uno qualsiasi degli Stati membri e venga utilizzato secondo quanto previsto dallautorizzazione

allimmissione in commercio. Secondo quanto stabilito dal D.lgs 24 giugno 2003 n. 211 e la

direttiva 2001/20/CE i Promotori devono fornire prodotti medicinali fabbricati nel rispetto dei principi

della buona pratica di fabbricazione e pertanto andr presentata la documentazione necessaria per

verificare tale requisito. Secondo quanto previsto dal DM 21 Dicembre 2007 si devono inoltre

presentare dati non clinici di farmacologia e tossicologia, precedenti studi clinici e tutti i dati sulluso

clinico del farmaco proposto. Si deve inoltre prevedere una sezione che contenga un breve riassunto

che analizzi criticamente i dati non clinici e clinici in relazione ai potenziali rischi e benefici dello

studio proposto. Nel testo devono essere, inoltre, individuati quegli studi conclusi anticipatamente con

le motivazioni della conclusione. In caso di IB pi vecchia di 6 mesi si chiede dichiarazione firmata

dallo Sponsor e datata non oltre 30 giorni dalla data di sottomissione della domanda che attesti che

non c modifica del rapporto rischio/ beneficio rispetto a quanto riportato nella IB e che non si ha

necessit di modificare linformazione al paziente.

mailto:[email protected]://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/http://www.rm.unicatt.it/intranet

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

g. metodologia di arruolamento: le procedure per larruolamento dei soggetti come pure la selezione di gruppi di particolari soggetti devono essere descritte in dettaglio nel protocollo. Quando

larruolamento di soggetti avviene tramite informazioni al pubblico, copia del materiale utilizzato deve

essere allegato al resto della documentazione, compreso ogni stampato audio/e video. Tali documenti

devono specificare:

- la struttura ove si svolge la sperimentazione; - il nome del farmaco/sostanza in sperimentazione,; - le procedure proposte per la gestione delle risposte di adesione, comprese quelle relative alle

informazioni da fornire ai soggetti che hanno aderito ma che non possono essere inclusi nello studio.

Come previsto dallallegato 13 del DM 21 Dicembre 2007 gli annunci devono chiaramente descrivere:

- la natura di ricerca dello studio,; - lo scopo dello studio; - la tipologia di soggetti da arruolare; - lo sperimentatore responsabile dello studio; - la persona da contattare per informazioni; - leventualit che i soggetti che rispondono allavviso verranno inseriti in un registro; - la procedure per contattare i soggetti interessati a partecipare allo studio; - gli eventuali indennizzi a copertura delle spese vive nei casi previsti; - la precisazione che la risposta allavviso da parte dei potenziali soggetti non da intendersi come

una adesione alla partecipazione ma solo come un interesse ad ottenere ulteriori informazioni.

Nel caso vengano arruolati soggetti sani necessario specificare il setting di arruolamento di tali

soggetti, leventuale pagamento previsto, e nel caso si tratti di popolazioni vulnerabili (es. studenti di

medicina) le modalit previste per superare tale criticit.

h. la scheda informativa e il modulo di consenso per i soggetti di sperimentazione, (pazienti/volontari). Tali moduli devono essere redatti in italiano, nella versione definitiva con una

data di elaborazione e una versione, (possono essere previste schede di consenso per i soggetti capaci;

scheda per il rappresentante legale/tutore; modulo di assenso per ladolescente/bambino; consenso per

lo studio genetico).

Le informazioni devono rispettare quanto previsto dal par. 4.8.10 dellall. 1 al DM del 15 luglio 1997

linee per la Buona Pratica Clinica. (ALL. 3). Le informazioni relative ai rischi devono precedere

lesposizione delle procedure dello studio e la sezione della fertilit deve essere conforme con la

policy di questo CE. Inoltre secondo quanto previsto dallappendice 14 del DM del 12 dicembre 2007

il consenso espresso in modo conciso, chiaro e comprensibile deve contenere:

- qualora siano necessarie cure aggiuntive in seguito alla sua partecipazione allo studio e se tali cure differiscono da quelle normalmente previste per le sue condizioni cliniche, una descrizione

delle misure da adottare per lassistenza del soggetto al termine della sua partecipazione allo

studio;

- tutte le misure adottate per la salvaguardia della privacy del soggetto devono essere in linea con quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e tutta la normativa vigente. In

particolare:

o informazioni su come vengono codificati, archiviati e protetti i dati relativi allidentit del soggetto e ai suoi materiali biologici (o ogni altro registrato);

o quali sono le persone che avranno accesso alle liste codificate, dove e per quanto tempo tali liste sono conservate, chi responsabile di tale conservazione;

o il diritto di poter richiedere, da parte del soggetto, la situazione aggiornata dei dati registrati che lo riguardano ed eventuali correzioni di errori, nonch sapere chi il

responsabile della conservazione dei dati e chi ne ha accesso;

o la possibilit di ritirare il proprio consenso senza fornire alcuna giustificazione e di richiedere che tutti i campioni precedentemente raccolti ed identificabili siano distrutti,

per evitare analisi future;

o in caso di ritiro del consenso da parte del soggetto, la garanzia che nessuna nuova informazione sar raccolta e aggiunta ai dati esistenti o alle banche dati;

o una persona di riferimento dalla quale poter ottenere ulteriori informazioni sullo studio, sui diritti dei partecipanti e su chi interpellare in caso di danni correlati alla

partecipazione alla sperimentazione.

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

In accordo a quanto stabilito dal DM 21 dicembre 2007 in caso sia previsto un sottostudio di

farmacogenetica si deve avere un consenso ad hoc (ove applicabile, le informazioni sulla parte genetica

dovranno essere fornite separatamente) che contenga le seguenti informazioni:

- razionale e scopi dei test genetici; le analisi programmate; informazioni nel caso in cui campioni verranno conservati e utilizzati per possibili future analisi; il periodo di

conservazione dei dati genetici e dei campioni biologici; gli accorgimenti adottati per non

consentire lidentificabilit degli interessati;

- la facolt di limitare lambito di comunicazione dei dati genetici e il trasferimento dei campioni biologici, nonch lutilizzo di questi per ulteriori scopi; la possibilit di astenersi

dallessere sottoposti ai test genetici, pur potendo partecipare allo studio principale; la

volont, o meno, di acquisire eventuali informazioni critiche per il loro stato di salute,

derivanti dai risultati degli studi di farmacogenetica.

i. curriculum vitae dello sperimentatore (e di tutti i collaboratori) aggiornato in cui si evincano informazioni sulle esperienze acquisite nel settore scientifico oggetto di sperimentazione;

j. certificato assicurativo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente; lo sponsor deve inoltre presentare una dichiarazione con cui si espliciti se la copertura assicurativa del protocollo

di carattere generale (nel senso che comprende una pluralit di rischi) oppure riguarda

esclusivamente il protocollo in questione. Nel primo caso si deve altres dichiarare che non vige alcun

massimale aggregato o massimale ulteriore rispetto a quello relativo al protocollo e alla singola

persona. Nel caso in cui persistano dubbi il Ce si riserva la possibilit di richiedere la polizza

integrale.

k. autorizzazione scritta dellAIFA quale Autorit competente. l. precedenti pareri di altri CE relativamente allo studio proposto (sia i pareri positivi sia

quelli negativi), oltre al parere unico del comitato etico della struttura italiana alla quale afferisce lo

sperimentatore coordinatore per lItalia;

m. importi e le eventuali modalit di retribuzione o di compenso o gli emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e leventuale indennit dei soggetti

inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto; si precisa che leventuale indennit

per mancato guadagno possibile solo per i volontari sani partecipanti alla sperimentazione. Per

quanto riguarda leventuale rimborso delle spese sostenute dai pazienti per recarsi nel centro di

sperimentazione si ritiene sia prevedibile solo se la sperimentazione si svolga in centri altamente

specializzati e coinvolga patologie particolari o rare. In tal caso il rimborso per la copertura delle spese

vive se approvata dal CE, non pu essere erogato se non attraverso lamministrazione dellUCSC;

n. budget dettagliato dei costi per lo studio evidenziando eventuali costi aggiuntivi, oltre che lidentificazione delle fonti di finanziamento a copertura di tali costi;

o. lista dei centri partecipanti; p. lettera al medico curante ove applicabile; q. attestazione del versamento alla struttura della quota, ove previsto dalla normativa

vigente, per istruire la pratica di valutazione etico-scientifica, secondo quanto stabilito dalla delibera

146/13 della Regione Lazio .

r. copia del verbale della Giunta di Dipartimento e del Consiglio di Istituto nella cui seduta stata approvata la sperimentazione; o lettera sostitutiva in cui il Direttore di

Istituto/Dipartimento si impegna a discutere lo studio nella prima seduta utile. Nel caso in cui

lapprovazione del CE sia antecedente a suddette autorizzazioni, il parere sar rilasciato con la

specifica che linizio dello studio vincolato allacquisizione delle stesse.

NEL CASO DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA

CLINICA (studi no-profit), va presentata la dichiarazione relativa alleventuale utilizzo di fondi,

attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende farmaceutiche o comunque da

terzi. (DM 17.12.04, art 2 c.6). In questo caso va sempre allegata copia del contratto tra Promotore e

Azienda. La documentazione, inoltre, deve contenere tutti gli elementi necessari affinch il CE possa

valutare la rispondenza ai requisiti del DM 17.12. 2004 per gli studi no profit, e in particolare deve

essere presentata una dichiarazione che attesti che:

- il promotore della sperimentazione sia una istituzione pubblica o ad essa equiparata o, nel caso di associazioni o gruppi cooperativi privati, che sia chiaramente esplicitato nello statuto della struttura

stessa la natura non a fini di lucro;

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

- la propriet dei dati relativi alla sperimentazione, alla sua esecuzione, ai suoi risultati appartengono alla struttura che funge da promotore, e i risultati della sperimentazione siano

pubblicabili per decisione autonoma del promotore;

- il promotore della sperimentazione non sia il proprietario del brevetto del farmaco in sperimentazione o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

- la sperimentazione non sia finalizzata allo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro, ma che sia uno studio finalizzato al miglioramento della pratica clinica e parte integrante

dellassistenza sanitaria.

Secondo quanto stabilito dalla delibera della Regione Lazio n. 146 del 12 giugno 2013 in caso queste

sperimentazioni siano supportate da sponsor esterni necessario prevedere il pagamento del fee per il

Comitato Etico.

5.1.2 SPERIMENTAZIONI NON INTERVENTISTICHE (OSSERVAZIONALI)

Per questa tipologia di studi saranno inoltre applicate le disposizioni previste dalla Circolare n. 6

del 2 settembre 2002 (GU n 214 del 12 settembre 2002): Attivit dei Comitati Etici istituiti ai sensi del

decreto ministeriale 18 marzo 1998 e dalla Determinazione AIFA 20 marzo 2008. La valutazione del CE

sar basata per le parti applicabili su quanto previsto per le sperimentazioni con medicinali (lettera di

trasmissione; modulistica centro specifica; sinossi; protocollo; metodologia di arruolamento; scheda

informativa e il modulo di consenso; CV delle persone coinvolte nello studio; lista dei centri

partecipanti; convenzione in caso di studio sponsorizzato). La documentazione da presentare la

seguente:

un protocollo contenete i seguenti elementi: le motivazioni e le ipotesi della ricerca; le attese dello

studio; i criteri di analisi e di interpretazione dei risultati; il calcolo della dimensione del campione e la

proposta di analisi statistica appropriata; che nessun costo aggiuntivo sostenuto per la conduzione e la

gestione degli studi osservazionali deve gravare sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale;

convenzione con il Promotore che consenta di verificare la trasparenza delle sponsorizzazioni ed i

relativi aspetti economici in particolare gli aspetti finanziari e gli eventuali compensi previsti per il

responsabile dello studio; la propriet dei dati e la trasparenza dei risultati (deve essere esplicito e scritto

limpegno da parte del promotore a rendere pubblici i risultati dello studio), il rispetto dei diritti dei

partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio e la tutela della privacy, la

possibilit di individuare un comitato scientifico che abbia la responsabilit della gestione/conduzione

dello studio; si devono inoltre identificare, cos come per gli studi interventistici, il budget dei costi per lo

studio evidenziando eventuali costi aggiuntivi, oltre che lidentificazione delle fonti di finanziamento a

copertura di tali costi;

lelenco dei dati che si vogliono raccogliere; la descrizione delle procedure messe in atto per

garantire la confidenzialit dei dati; la lettera al medico curante; la dichiarazione della natura

osservazionale dello studio (Appendice 1 della Determina AIFA).

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

5.1.3 SPERIMENTAZIONI INTERVENTISTICHE CON DISPOSITIVI MEDICI

La valutazione di sperimentazioni con DispMed viene fatta dal CE sulla base della documentazione

prodotta, la quale dovr essere redatta secondo le norme di Buona Pratica Clinica, in particolare la norma

UNIENSO 14155:2012 Valutazione clinica dei dispositivi medici per soggetti umani - Buona Pratica

Clinica (tale norma tratta la buona pratica clinica per la progettazione, la condotta, la registrazione ed i

rapporti delle indagini cliniche effettuate nei soggetti umani al fine di valutare la sicurezza e le prestazioni

dei dispositivi medici a fini legislativi) e secondo le norme legislative in materia. La richiesta di

valutazione etico-scientifica dei protocolli di sperimentazione, secondo quanto previsto dal decreto

ministeriale del 21 dicembre 2007, va indirizzata al Presidente del CE e la documentazione va consegnata

presso la STS (Segreteria del Comitato Etico, Policlinico Gemelli, L go F. Vito 1, 00168, Roma; Ex

collegio Joanneum secondo piano, stanza 407/408/414 tel 06/3015-5556, 06/3015-6124; fax 06/3015-

5345; e-mail [email protected]) del CE stesso, rispettando le scadenze che mensilmente vengono

stabilite e comunicate tramite il CED (ALL-USER) e attraverso il sito dellOsSC (http://oss-sper-

clin.agenziafarmaco.it/) nella bacheca del CE stesso. La documentazione richiesta andr presentata in 1

copia cartacea + 1 CD ed di seguito descritta.

INDAGINI CLINICHE PROFIT

Dispositivi con marchio per la destinazione duso oggetto di indagine

a. lettera di trasmissione: il promotore deve presentare e firmare una lettera di trasmissione che riporti il codice di protocollo assegnato dal Promotore, il titolo dello studio e ogni altra

informazione ritenuta rilevante dal richiedente stesso.

b. modulistica centro-specifica scaricabile sul sito Intranet dellazienda (http://www.rm.unicatt.it/intranet) o dalla bacheca dellOsSC. (ALL.1);

c. sinossi in lingua italiana del protocollo di ricerca; d. protocollo della ricerca proposta. Il contenuto e il formato del protocollo deve rispettare

quanto previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio

1997 e dalla norma tecnica UNI EN ISO 14155:2012. In particolare, la giustificazione per la

progettazione dellindagine clinica deve essere basata sulla valutazione di dati pre-clinici e sui

risultati della valutazione clinica di prestazioni e sicurezza del dispositivo oggetto di indagine o

di dispositivi e terapie simili. Lindagine clinica deve essere progettata in modo da valutare se

il dispositivo oggetto dindagine sia idoneo agli obiettivi ed alla/e popolazione/i alla/e quale/i

sia destinato e da garantire che i risultati ottenuti abbiano rilevanza clinica e validit scientifica.

La versione del protocollo presentata deve comprendere tutti gli emendamenti gi stabiliti al

momento della presentazione e una definizione di conclusione dello studio. Il Protocollo deve

essere identificato da un titolo e un codice attribuito dal promotore; dal numero e dalla data

della versione, che verranno aggiornati in caso di emendamento; e da eventuali titoli abbreviati.

Il protocollo deve essere firmato dal promotore e prevedere, tra laltro, una breve sezione che

analizzi criticamente i dati non clinici e clinici in relazione ai potenziali rischi e benefici che

possano derivare sia dalluso del dispositivo oggetto dindagine che dalle procedure cliniche

previste nello studio proposto. La sintesi dellanalisi dei rischi (effettuata in conformit alla

norma UNI EN ISO 14971:2012) deve essere utilizzata come base per identificare gli effetti

indesiderati previsti del dispositivo caratterizzati per natura, incidenza, gravit ed esito;

e. dossier per lo sperimentatore: lIB deve essere redatta con le informazioni e le evidenze disponibili aggiornate, a supporto del razionale dello studio clinico proposto e della sicurezza

duso del dispositivo oggetto di indagine clinica. Si devono inoltre presentare, se esistenti,

precedenti studi clinici a supporto della dichiarazione di conformit del dispositivo alla

normativa vigente (marchio CE) per lindicazione oggetto di indagine. LIB deve essere

aggiornato per tutta la durata dellindagine clinica man mano che siano disponibili nuove

informazioni significative (ad esempio, un variazione significativa del rischio, etc) . Nel testo

devono essere, inoltre, individuati quegli studi conclusi anticipatamente con le motivazioni

della conclusione;

f. modulo di rapporto dei casi (CRF): moduli sviluppati per raccogliere i dati relativi ad ogni

soggetto arruolato. Devono includere informazioni sulla condizione di ogni soggetto al suo

mailto:[email protected]://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/http://oss-sper-clin.agenziafarmaco.it/http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrZxp91GT4O41M&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce-marcatura.it%2F&ei=WptEUsKVPIrV4ATki4Ao&psig=AFQjCNHdQOSe5lipsRrl5Fj3C9jK2Ak70Q&ust=1380314331027447http://www.rm.unicatt.it/intranet

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

ingresso e durante tutto il corso dellindagine e dellesposizione al dispositivo oggetto dellindagine

(il Protocollo deve specificare quali dati possano essere registrati direttamente nel CRF) . Se

necessario, il CRF va modificato in funzione di eventuali modifiche del Protocollo;

g. metodologia di arruolamento: le procedure per larruolamento dei soggetti come pure la

selezione di gruppi di particolari soggetti devono essere descritte in dettaglio nel protocollo.

h. la scheda informativa e il modulo di consenso per i soggetti di sperimentazione,

(pazienti/volontari). Tali moduli devono essere redatti in italiano, nella versione definitiva con una

data di elaborazione e una versione.

Le informazioni devono rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dal DM del 15 luglio

1997 linee per la Buona Pratica Clinica e quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 14155:2011,

paragrafo 4.7 Consenso informato. Inoltre, secondo quanto previsto dallappendice 14 del DM del

12 dicembre 2007, il consenso espresso in modo conciso, chiaro e comprensibile deve contenere:

qualora siano necessarie cure aggiuntive in seguito alla sua partecipazione allo studio e se tali cure

differiscono da quelle normalmente previste per le sue condizioni cliniche, una descrizione delle

misure da adottare per lassistenza del soggetto al termine della sua partecipazione allo studio; tutte

le misure adottate per la salvaguardia della privacy del soggetto devono essere in linea con quanto

previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e tutta la normativa vigente. In

particolare:

- informazioni su come vengono codificati, archiviati e protetti i dati relativi allidentit del soggetto e ai suoi materiali biologici (o ogni altro registrato);

- quali sono le persone che avranno accesso alle liste codificate, dove e per quanto tempo tali liste sono conservate, chi responsabile di tale conservazione;

- il diritto di poter richiedere, da parte del soggetto, la situazione aggiornata dei dati registrati che lo riguardano ed eventuali correzioni di errori, nonch sapere chi il

responsabile della conservazione dei dati e chi ne ha accesso;

- la possibilit di ritirare il proprio consenso senza fornire alcuna giustificazione e di richiedere che tutti i campioni precedentemente raccolti ed identificabili siano distrutti,

per evitare analisi future;

- in caso di ritiro del consenso da parte del soggetto, la garanzia che nessuna nuova informazione sar raccolta e aggiunta ai dati esistenti o alle banche dati;

- una persona di riferimento dalla quale poter ottenere ulteriori informazioni sullo studio, sui diritti dei partecipanti e su chi interpellare in caso di danni correlati alla

partecipazione alla sperimentazione.

Le informazioni relative ai rischi devono precedere lesposizione delle procedure dello studio e la

sezione della fertilit deve essere conforme con la policy di questo CE.

i) curriculum vitae dello sperimentatore (e di tutti i collaboratori) aggiornato in cui si evincano

informazioni sulle esperienze acquisite nel settore scientifico oggetto di sperimentazione;

l) certificato assicurativo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente; lo sponsor deve inoltre presentare una dichiarazione con cui si espliciti se la copertura assicurativa del

protocollo di carattere generale (nel senso che comprende una pluralit di rischi) oppure

riguarda esclusivamente il protocollo in questione. Nel primo caso si deve altres dichiarare

che non vige alcun massimale aggregato o massimale ulteriore rispetto a quello relativo al

protocollo e alla singola persona. Nel caso in cui persistano dubbi il Ce si riserva la

possibilit di richiedere la polizza integrale.

m) precedenti pareri di altri CE relativamente allo studio proposto (sia i pareri positivi sia quelli negativi), oltre al parere unico del comitato etico della struttura italiana alla quale

afferisce lo sperimentatore coordinatore per lItalia;

n) importi e le eventuali modalit di retribuzione o di compenso o gli emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e leventuale indennit dei

soggetti inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto; si precisa che

leventuale indennit per mancato guadagno possibile solo per i volontari sani partecipanti

alla sperimentazione. Per quanto riguarda leventuale rimborso delle spese sostenute dai

pazienti per recarsi nel centro di sperimentazione si ritiene sia prevedibile solo se la

sperimentazione si svolga in centri altamente specializzati e coinvolga patologie particolari o

rare. In tal caso il rimborso per la copertura delle spese vive se approvata dal CE, non pu

essere erogato se non attraverso lamministrazione dellUCSC.

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

o) budget dei costi per lo studio evidenziando i costi a carico del fabbricante , cio i costi che saranno sostenuti per la fornitura di dispositivi per indagini cliniche che non siano gi stati

acquisiti nel rispetto delle normali procedure di acquisizione dei beni e per eventuali costi

aggiuntivi rispetto alla normale pratica clinica, secondo quanto disposto dalla normativa

vigente (art. 14 comma 8 del d.Lgs 46/97 come modificato dal D.Lgs 37/2010)

p) lista dei centri partecipanti; q) lettera al medico curante ove applicabile; r) attestazione del versamento alla struttura della quota, ove previsto dalla normativa

vigente, per istruire la pratica di valutazione etico-scientifica, secondo quanto stabilito dalla

delibera 146/13 della Regione Lazio .

s) copia del verbale della Giunta di Dipartimento e del Consiglio di Istituto nella cui seduta stata approvata la sperimentazione; o lettera sostitutiva in cui il Direttore di

Istituto/Dipartimento si impegna a discutere lo studio nella prima seduta utile. Nel caso in cui

lapprovazione del CE sia antecedente a suddette autorizzazioni, il parere sar rilasciato con la

specifica che linizio dello studio vincolato allacquisizione delle stesse. .

Per le indagini cliniche con dispositivi con marchio per la destinazione duso oggetto

di indagine vige lobbligo per lo Sperimentatore di inviare al Ministero della Salute, al

momento dellarruolamento del primo paziente, una comunicazione di avvio indagine,

secondo le modalit riportate nel portale del Ministero. Ci allo scopo di alimentare ed

aggiornare il registro europeo delle indagini cliniche relative a dispositivi medici

(EUDAMED) Tale obbligo non sussiste esclusivamente per le indagini cliniche con

dispositivi con marchio per la destinazione duso oggetto di indagine classificati come

IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro, classe W secondo la Classificazione Nazionale

dei Dispositivi Medici)

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrZxp91GT4O41M&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce-marcatura.it%2F&ei=WptEUsKVPIrV4ATki4Ao&psig=AFQjCNHdQOSe5lipsRrl5Fj3C9jK2Ak70Q&ust=1380314331027447http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrZxp91GT4O41M&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce-marcatura.it%2F&ei=WptEUsKVPIrV4ATki4Ao&psig=AFQjCNHdQOSe5lipsRrl5Fj3C9jK2Ak70Q&ust=1380314331027447

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

Dispositivi privi di marchio per la destinazione oggetto di indagine

Sono compresi in tale categoria:

1. DispMed privi di marchio CE; 2. DispMed marcati CE ma sottoposti ad indagine clinica per un indicazione duso diversa da

quella certificata;

3. DispMed marcati CE ma modificati nella loro struttura; In aggiunta alla documentazione necessaria per gli studi relativi ai dispositivi di cui al punto 5.2.1.a, si

richiede dichiarazione di avvenuta notifica dello studio al Ministero della Salute secondo le

modalit previste dalla normativa vigente. La notifica pu essere inviata contestualmente alla richiesta

di parere al CE. Per i dispositivi medici appartenenti alle classi di rischio III, IIa e IIb invasivi a lungo

termine la sperimentazione pu iniziare, previa acquisizione del parere positivo del CE, dopo almeno

60 giorni dallinvio della notifica (si applica il principio del silenzio-assenso). Per dispositivi

appartenenti alle classi di rischio I, IIa e IIb non invasivi a lungo termine lindagine pu iniziare prima

che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica, previa acquisizione del parere positivo del CE. Il Ministero

della Salute pu disporre linterruzione di uno studio gi avviato, qualora, in relazione allindagine

clinica, ravvisi rischi per la sanit pubblica e/o lordine pubblico

INDAGINI CLINICHE NO PROFIT

NEL CASO DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA PRATICA

CLINICA (studi no-profit), va presentata la dichiarazione relativa alleventuale utilizzo di fondi,

attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a disposizione da aziende produttrici o comunque da

terzi. (DM 17.12.04, art 2 c.6). La documentazione da presentare quella prevista al paragrafo

precedente. In aggiunta, deve contenere tutti gli elementi necessari affinch il CE possa valutare

la rispondenza ai requisiti del DM 17.12. 2004 per gli studi no profit, e in particolare deve essere

presentata una dichiarazione che attesti che: il promotore della sperimentazione sia una istituzione

pubblica o ad essa equiparata o, nel caso di associazioni o gruppi cooperativi privati, chiaramente

esplicitato nello statuto della struttura stessa la natura non a fini di lucro; la sperimentazione non

abbia fini di lucro, ma che sia uno studio finalizzato al miglioramento della pratica clinica e parte

integrante dellassistenza sanitaria, la propriet dei dati relativi alla sperimentazione, alla sua

esecuzione, ai suoi risultati appartengono alla struttura che funge da promotore, e i risultati della

sperimentazione siano pubblicabili per decisione autonoma del promotore; il promotore della

sperimentazione non sia il proprietario del brevetto del dispositivo in sperimentazione.

Nel caso sia previsto un supporto economico esterno si richiede di visionare sempre il contratto

stipulato tra il promotore e lente finanziatore.

Nel caso sia previsto un supporto economico esterno si richiede il pagamento del fee per il CE.

5.1.4 VALUTAZIONE DI EMENDAMENTI

Lart 10 del Dlgs 211/03 prevede la possibilit di apportare emendamenti alla conduzione dello studio

clinico, dopo il suo inizio.

Gli emendamenti si distinguono in sostanziali non sostanziali.

- emendamenti sostanziali: sono cos definiti perch impattano sulla sicurezza e lintegrit psico-fisica dei soggetti, il valore scientifico dello studio, la conduzione e la gestione dello studio, la qualit

e la sicurezza del farmaco sperimentale utilizzato, sono soggetti ad approvazione da parte del CE

(secondo quanto disposto dallappendice 4 del DM 21.12.2007).

- emendamenti non sostanziali: non impattano sulla sicurezza, sono soltanto notificati al CE e pertanto protocollati e visionati dalla STS.

Per lespressione del parere in caso di emendamenti sostanziali, il Promotore deve presentare:

- lettera di trasmissione firmata che evidenzi il numero Eudract, il codice di protocollo, il titolo dello studio e il numero dellemendamento. Il testo deve indicare gli elementi interessati

dallemendamento;

- modulo riportato in appendice 9 del suddetto decreto compilato e stampato dallOsservatorio (tale procedura sar effettuata in collaborazione con la STS per gli studi no profit), un estratto dei

documenti modificati;

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrZxp91GT4O41M&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce-marcatura.it%2F&ei=WptEUsKVPIrV4ATki4Ao&psig=AFQjCNHdQOSe5lipsRrl5Fj3C9jK2Ak70Q&ust=1380314331027447

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

- la nuova versione dei documenti modificati, ove le modifiche siano cos ampie e/o sostanziali da giustificare una nuova versione, contraddistinta da un numero aggiornato di versione e data;

- se applicabili andranno presentate informazioni di supporto contenenti un riassunto dei dati; - una valutazione aggiornata del rapporto rischio/beneficio; - possibili conseguenze per i soggetti gi inclusi nello studio; possibili conseguenze per la

valutazione dei risultati;

- eventuale CTA-form aggiornata. Tutta la documentazione deve arrivare sia nella versione track-changes sia nella forma definitiva.

5.1.5 USO TERAPEUTICO DI MEDICINALE SPERIMENTALE

Ai sensi del DM 8 maggio 2003, in caso di richiesta di autorizzazione alluso terapeutico di farmaco

sottoposto a sperimentazione del farmaco, va preparata la seguente documentazione:

- un protocollo contenente le motivazioni cliniche della richiesta; a dose; il modo e i tempi di somministrazione del medicinale;

- i dati relativi allefficacia e alla tollerabilit del farmaco; il livello di comparabilit tra i pz arruolati nella sperimentazione clinica e i pazienti per i quali formulata la richiesta; le modalit

di raccolta dati; storia clinica del paziente; modulo di consenso informato nominale; disponibilit

della ditta alla fornitura del farmaco.

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente il protocollo presentato per la richiesta del farmaco

deve essere notificato contestualmente allAIFA- Ufficio ricerca e sperimentazione clinica.

5.1.6 USO TERAPEUTICO DI DISPOSITIVO PRIVO DI MARCHIO PER LA DESTINAZIONE DUSO

RICHIESTA

Ai sensi del D.Lgs n 507 del 14 Dicembre 1992 (articolo 5 comma 5-sexies) e del D.Lgs n46 del

24 Febbraio 1997 (art.11 comma 14-bis), possibile richiedere al Ministero della Salute

autorizzazione alluso compassionevole di dispositivi medici per i quali non siano state completate o

espletate le procedure di valutazione di conformit per il trattamento di singoli pazienti, in casi

eccezionali di necessit ed urgenza. La richiesta di autorizzazione al Ministero della Salute prevede,

tra laltro, linvio del parere del Comitato Etico competente. Quando i tempi per lemissione del parere

non siano ritenuti compatibili con lurgenza del caso clinico, il medico invia al Ministero della Salute

dichiarazione in cui attesti tale urgenza e che stata presentata istanza di parere al Comitato Etico. La

documentazione da presentare per la richiesta del parere al Comitato Etico la seguente: lettera

indirizzata al Presidente del Comitato Etico, in cui si richiede lautorizzazione allutilizzo Nominale

(uso compassionevole di dispositivo medico privo di marchio CE per la destinazione duso richiesta)

del dispositivo per il/la paziente (indicare dati anagrafici); storia clinica del/della Paziente

comprensiva dei vantaggi derivanti dallutilizzo del dispositivo sul/sulla Paziente in questione;

dichiarazione che contenga la descrizione del dispositivo medico e della sua azione principale e che

attesti che allo stato attuale non esiste un dispositivo medico marcato CE compatibile con le

indicazioni del caso n eventuali alternative; dichiarazione di avvenuta richiesta al Ministero della

Salute di autorizzazione alluso compassionevole del dispositivo privo di marchio CE (secondo le

modalit riportate nel sito web del Ministero stesso http://www.salute.gov.it nella sezione Temi e

professioni/Dispositivi medici ed altri prodotti/Dispositivi Medici/Sperimentazioni cliniche/Servizi

on-line/Uso compassionevole), una scheda che riporti lo schema del trattamento e gli eventuali

trattamenti concomitanti, la durata del trattamento, le procedure per monitorare la situazione del

paziente durante il trattamento e la descrizione dei criteri per leventuale sospensione; articoli di

letteratura scientifica relativi al dispositivo in esame se disponibili; informazioni su eventuali

autorizzazioni in Paesi extraeuropei; scheda informativa ai fini del consenso (vedi fac-simile allegato)

- da adattare per ogni paziente - che dovr essere approvata dal Comitato Etico prima di essere

sottoposta al paziente; lettera di richiesta del dispositivo privo di marchio CE al fabbricante;

dichiarazione di impegno del fabbricante a fornire gratuitamente il dispositivo;

Lo sperimentatore dovr attendere che il CE, con procedure durgenza, autorizzi luso

nominale/ compassionevole del dispositivo. Successivamente il dispositivo potr essere inviato

dallAzienda produttrice alla Farmacia Interna.

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=WrZxp91GT4O41M&tbnid=rCh_ACzRk6NtWM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ce-marcatura.it%2F&ei=WptEUsKVPIrV4ATki4Ao&psig=AFQjCNHdQOSe5lipsRrl5Fj3C9jK2Ak70Q&ust=1380314331027447http://www.salute.gov.it/

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

5.1.7 USO OFF LABEL

Anche in caso di farmaco off- label il CE pu essere chiamato ad esprimere un parere valutando:

protocollo (contenente le motivazioni cliniche della richiesta supportata dalla bibliografia, da inviare

come articoli completi in copia, la dose, il modo e i tempi di somministrazione del medicinale, i dati

relativi allefficacia e alla tollerabilit del farmaco); la storia clinica del paziente; il modulo di

consenso informato nominale, Lassunzione di responsabilit da parte del medico richiedente. Il CE

dar su tali richieste una valutazione etico-scientifica rinviando gli aspetti economico/amministrativi

alla Direzione Sanitaria a cui sar inviato il parere. Alla luce della normativa vigente non si potranno

accettare richieste ripetitive o richieste di farmaci senza il supporto di studi di fase 2.

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

6 RIUNIONI

6.1 ATTIVIT LEGATE ALLA SEDUTA PLENARIA DEL COMITATO ETICO

a) La dead-line per la presentazione del materiale da parte dei promotori 4 settimane prima della seduta. Una volta pervenuto il materiale la STS del CE registra tutta la documentazione

pervenuta, attribuendo alla pratica nel suo complesso una data e un numero di protocollo e

controllando la completezza formale della richiesta. Nel caso il materiale non sia completo, entro

7 giorni la STS contatta il Promotore al fine di completare la documentazione. Ai fini del rispetto

della scadenza prevista nella normativa vigente per lespressione del parere del CE, lUfficio di

Segreteria attribuisce il numero di protocollo alla pratica e considera la data di ricevimento solo

in presenza di tutta la documentazione richiesta ai fini della valutazione. La scadenza prevista

rimane sospesa fino alla completezza documentale e nel caso di richiesta di informazioni

integrative, fino a tale acquisizione (D.Lvo 211/2003, art. 6, c. 4). Una volta avuta la

documentazione completa la segreteria ha 7 giorni per caricare il materiale sulla piattaforma

WEB.

b) Una volta dato un protocollo allo studio, viene nominato un relatore designato dal Presidente tra i membri componenti del CE, o convocati ad hoc sulla base delle competenze. Tale relatore, a cui

fatta pervenire dalla STS attraverso la piattaforma WEB tutta la documentazione di cui

all'articolo precedente, ha il compito di illustrare il protocollo a tutti gli altri componenti

inserendo entro 15 giorni dal ricevimento una relazione scritta che evidenzi eventuali criticit.

c) Tutti gli altri componenti, ognuno per la propria competenza, avranno la possibilit di inserire entro 2 giorni dalla seduta eventuali osservazioni. Sulla base del consenso/dissenso espresso in

questa fase, potranno essere identificati i protocolli che saranno oggetto di discussione collegiale

in seduta plenaria, con la eventuale convocazione dello Sperimentatore. Nel caso i membri non

inseriscano alcuna osservazione sar implicito un consenso al progetto.

d) Per questioni particolari che potrebbero esulare dalle competenze professionali e/o scientifiche dei membri del CE, il Presidente, pu nominare come relatore un esperto esterno, senza diritto di

voto, qualificato nelle questioni in oggetto, al quale viene inviata copia di tutta la documentazione

presentata dal richiedente.

e) Il relatore compila, attraverso la piattaforma web,un modulo di istruttoria (ALL.5) del suo parere che rimane agli atti. Il parere ufficiale , tuttavia, quello emerso dalla discussione collegiale nel

corso della riunione del CE.

f) Per la richiesta di uso terapeutico di farmaco sottoposto a sperimentazione viene messa in atto una procedura durgenza che prevede linvio del materiale al Presidente, il quale pu avvalersi di

esperti interni o esterni al Comitato Etico, e successiva autorizzazione. Tale autorizzazione verr

ratificata nella prima seduta utile.

g) La seduta plenaria si terr una volta al mese. h) Il CE svolge due sedute plenarie al mese, con la possibilit, in entrambi i casi di partecipazione

telematica per i componenti. In particolare la seconda seduta sar condotta con possibilit di

collegamento telematico per la maggior parte dei componenti. Durante questa seduta sar fatta in

modo particolare una valutazione di tutti gli emendamenti, consensi presso Unit Operative,

nonch richieste di uso off-label, richieste di uso terapeutico di farmaco sottoposto a

sperimentazione, risposte a pareri sospensivi e problematiche varie che possano emergere durante

il mese. Tutto il materiale verr caricato sulla piattaforma appena disponibile e verr discusso

secondo un odg opportunamente preparato. Il verbale delle sedute verr inviato entro il giorno

successivo per approvazione a tutti i membri.

6.2 ATTIVIT PREVISTE PER LE SEDUTE DEL CE

Prima della seduta necessario preparare tutta la documentazione da sottoporre allattenzione del

CE. La STS ha il compito di organizzare i documenti in funzione dellodg. Allinizio della riunione il

Presidente verifica la presenza del numero legale e verifica che i componenti non si trovino in condizioni

di incompatibilit o di conflitto di interessi. Una volta verificati tali elementi il Presidente d inizio alla

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

seduta. Le riunioni sono verbalizzate a cura della STS; il verbale inviato per email il giorno successivo

alla seduta, approvato per via telematica entro i due giorni successivi, e firmato dal Presidente.

Il verbale contiene le seguenti indicazioni:

- orario, data e luogo della riunione; - membri presenti con lindicazione di chi presiede la seduta; - punti di discussione all'ordine del giorno; - membri che si allontanano dalla seduta quando viene discusso il protocollo nel quale hanno

conflitti di interesse;

- parere emesso per i singoli punti, con l'indicazione di come la decisione stata presa (per consenso o per votazione);

- eventuali pareri di minoranza; (su richiesta di chi ha espresso il parere di minoranza tale parere andr riportato anche nel parere finale da fornire al richiedente);

- data e firma del Presidente. - Se ritenuto necessario dal CE, potranno essere invitati a partecipare alla riunione, in audizione,

oltre agli esperti ad hoc, anche lo sperimentatore e/o lo sponsor per presentare il protocollo o

fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti in merito allo stesso; questi non deve essere presente

nella fase di discussione del parere.

6.3 ELEMENTI CONSIDERATI NELLA REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELLA

VALUTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

In accordo con quanto definito nel D. lgs 211/03 e alla normativa vigente, il CE nel procedere alla

valutazione dei protocolli tiene conto in particolare, dei seguenti elementi di valutazione:

- la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica e del disegno dello studio, il razionale del progetto di sperimentazione, l'idoneit e la completezza delle informazioni fornite dalla

documentazione presentata e la capacit di tali informazioni di rispondere alle questioni etico-

scientifiche che sorgono nel contesto dello studio;

- l'adeguatezza del protocollo in relazione agli obiettivi dello studio (tenendo conto delle regole e delle normative vigenti), l'analisi statistica (calcolo della dimensione del campione e potere statistico)e

l'efficienza scientifica (cio la possibilit di ottenere risultati interpretabili che consentano di

raggiungere solide conclusioni con il minor numero possibile di soggetti esposti), e la giustificazione

dei rischi prevedibili e degli inconvenienti (incluso l'eventuale uso di placebo) calcolati in rapporto ai

benefici attesi per i soggetti e/o per altri; la giustificazione per la ricerca su persone che non sono in

grado di dare personalmente il loro consenso informato;

- se le sperimentazioni abbiano gruppi di controllo; - che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo

se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se luso del placebo comporti disagio, sofferenza,

prolungamento di malattia o rischio;

- l'eventuale autorizzazione del Ministero della Salute e/o dellIstituto Superiore di Sanit per i casi particolari previsti dalla normativa (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439

e decreto legislativo 29 maggio 1991 n. 178 e successive modificazioni, richiamati nel D.Lvo

211/2003, art. 9 c. 5 e 6) e il parere unico emesso da altro CE;

- l'idoneit del ricercatore per lo studio proposto in relazione alla sua qualificazione ed esperienza; - l'adeguatezza della sede e dello staff di supporto, la disponibilit delle strutture e l'organizzazione

degli interventi di emergenza, durante tutto il corso della sperimentazione (incluso il follow-up dei

soggetti);

- l'adeguatezza, completezza e comprensibilit delle informazioni scritte da fornire ai soggetti, ai loro familiari, tutori e (se necessario) rappresentanti legali;

- le modalit con cui sar condotto l'arruolamento iniziale dei soggetti, con cui sar data la completa informazione, con cui sar ottenuto il consenso dai soggetti capaci e dai rappresentanti legali

dei soggetti incapaci di dare un consenso personale;

- l'assicurazione che i soggetti saranno informati di ogni altro dato, per loro rilevante, che diventasse disponibile durante lo studio;

- le misure adottate per ricevere e rispondere a dubbi e reclami dei soggetti nel corso dello studio;

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

- le misure per il risarcimento in caso di danno o morte di un soggetto, attribuibile alla partecipazione allo studio (caratteristiche della polizza);

- lentit degli eventuali compensi e indennizzi per i volontari sani; - la garanzia che, se opportuno, i medici curanti dei soggetti saranno informati con il consenso dei

soggetti stessi (pazienti/volontari);

- le misure che saranno adottate per assicurare la riservatezza dei dati personali del soggetto con riferimento alla legislazione vigente;

- gli importi e le eventuali modalit di retribuzione o di compenso o di emolumenti o di qualsiasi natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori, leventuale indennit dei soggetti inclusi nella

sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto;

- che lacquisizione del consenso informato non una garanzia sufficiente n di scientificit, n di eticit del protocollo di studio e, che non esime il CE dalla necessit di una valutazione globale del

rapporto rischio/ beneficio del trattamento sperimentale;

- che nel protocollo deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati-positivi e negativi- da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di dati sensibili e di tutela brevettuale, e che non devono sussistere

vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

In riferimento a problematiche di particolare rilevanza etica il CE adotta specifiche linee-guida:

per studi che coinvolgono soggetti in et fertile (ALL. 6);

studi genetici (ALL.7);

procedure operative per la comunicazione di eventi avversi in accordo alla Farmacovigilanza di

questo Policlinico (ALL.8);

facsimili di schede informative e relativi moduli di consenso (ALL.9).

7. PARERE

7.1 CONDIZIONI PER LA DECISIONE

Il parere validamente espresso in caso di presenza di numero legale e non ammessa delega per i

membri assenti. Il Parere si pu esprimere allunanimit o in caso questa non venga raggiunta si

procede a espressione di parere per maggioranza tramite votazione pubblica.

7.2 PARERI DI MINORANZA

Se uno o pi componenti del CE esprimono parere contrario alla maggioranza, le motivazioni di

tale parere, chiaramente definite, saranno, su loro richiesta, verbalizzate e e riportate nel parere finale

per il richiedente.

7.3 PROCEDURE DI RAPIDA REVISIONE E APPROVAZIONE

In caso di modifiche non sostanziali in studi in corso che abbiano gi ottenuto il parere

favorevole, il CE delega la STS affinch venga effettuata una rapida revisione.

7.4 TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEL PARERE

Il parere motivato relativo al protocollo esaminato viene inviato per iscritto entro le scadenze

previste dalla normativa vigente:

- nel caso di partecipazione a sperimentazioni multicentriche come centro coordinatore e richiesta di emissione di parere unico, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dal

promotore della sperimentazione nella forma prescritta, al promotore stesso, allAIFA, se pertinente, e

agli altri CE interessati;

- nel caso di partecipazione a sperimentazioni multicentriche come centro collaboratore entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere unico al promotore della sperimentazione, agli altri CE dei

centri partecipanti e alle Autorit competenti; nel caso di partecipazione a sperimentazioni

multicentriche come centro collaboratore, quando non sia gi stato espresso parere unico, il CE si

impegna a comunicare eventuali osservazioni al CE del centro coordinatore nel pi breve tempo

possibile, entro la scadenza prevista per lemanazione di detto parere unico;

- nel caso di sperimentazioni monocentriche, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta, al promotore stesso,

al Ministero della Salute e allAutorit competente, tranne che per i casi per cui prevista la proroga

per legge. Nel periodo di esame della domanda il CE pu una sola volta chiedere di acquisire

Testo approvato il 19/12/2013 rev.

Dicembre 2013

informazioni integrative, in questo caso il termine previsto sospeso fino allacquisizione delle

informazioni;

- secondo quanto previsto per legge, non ammessa alcuna proroga al termine suddetto, fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia genica e la terapia cellulare somatica, nonch

tutti i medicinali che contengono organismi geneticamente modificati, per le quali ammessa una

proroga di 30 giorni. Tale termine prorogato di altri 90 giorni in attesa dellautorizzazione rilasciata

dal Ministero della Salute. (D. Lvo 211/2003, art. 6 c.3, 4 e 5, art. 7).

- in caso di emendamento per le sperimentazioni monocentriche il CE emette un parere entro 35 giorni a decorrere dalla data di ricevimento. In caso di studio multicentrico il CE coordinatore emette

detto parere entro 20 giorni e i CE satelliti possono solo accettarlo a rifiutarlo entro i successivi 15

giorni;

7.5 FORMULAZIONE E TRASMISSIONE DEL PARERE

Il parere formulato secondo le seguenti tipologie:

- favorevole; - favorevole con la richiesta di modifiche minori della scheda informativa. In tal caso

lottemperanza delle richieste potr essere valutata dalla STS, dopo tale revisione il Presidente potr

procedere a firmare una presa datto, autorizzando lavvio della sperimentazione;

- sospensivo in attesa di ricevere documentazione modificata/integrazione alla documentazione. La nuova documentazione pervenuta dovr essere riportata nella prima seduta utile (plenaria o

telematica) affinch il CE possa esprimere un parere definitivo..

- non favorevole; - in caso di studi farmacologici per i quali non si abbia ancora lespressione del Parere Unico,

previsto, secondo la normativa vigente, che il CE valuti in fase pre-istruttoria il materiale. Le criticit

emerse dalla valutazione preistruttoria verranno fatte avere al CE Coordinatore prima dellespressione

del Parere Unico, nonch verranno richieste al Promotore eventuali modifiche al consenso. Solo dopo

lespressione del parere unico, la documentazione verr riportata in seduta ed il CE esprime un parere

di accettazione/rifiuto dello stesso.

Una volta firmato il parere viene inviato: al promotore (interno e/o esterno) via e-mail tramite gli

indirizzi indicati nella lettera di trasmissione; al servizio ricerca per lattivazione del contratto o in caso di

contributi di ricerca; allo sperimentatore via e-mail tramite lindirizzo indicato nella modulistica interna.

La Segreteria invier al Servizio Ricerca anche la lista degli studi approvati per poter procedere con la

delibera amministrativa a firma del Direttore Amministrativo.

8 ATTIVIT PER IL MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Lart. 3.1.4. delle GCP prevede che il CE periodicamente riesamini ogni studio clinico ad intervalli

ritenuti appropriati per il grado di rischio per i soggetti, comunque almeno una volta lanno. Ciascun

protocollo sar sottoposto a monitoraggio almeno una volta durante lo svolgimento della sperimentazione,

se di breve durata (settimane o mesi), o almeno una volta lanno nel caso di durata pi lunga (anni), e

comunque ogni volta che si presentino le situazioni di cui all'articolo successivo. Ai fini del

monitoraggio il responsabile della sperimentazione dovr far pervenire al CE un rapporto sullandamento

del protocollo nelle date indicate dal CE stesso o dovr riferirne in audizione qualora richiesto. Nel caso il

responsabile non ottemperi a tali disposizioni sanzionato dal CE con specifiche modalit.

Il monitoraggio attuato tramite:

I. relazioni dei ricercatori in merito alle sperimentazioni (particolarmente per le sperimentazioni no profit). Il CE verifich