REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI … · Il presente Regolamento, emanato ai sensi...

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REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO approvato dal Senato accademico l’11 luglio 2016 approvato dal Consiglio di amministrazione il 27 luglio 2016 emanato con D.P. n. 90 del 27 luglio 2016, integrato con deliberazione del Senato accademico del 27 gennaio 2017 e in pari data del Consiglio di amministrazione Art. 1 - Definizioni 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005, le modalità con le quali la Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (nel prosieguo “l’Università” o “l’Ateneo”) istituisce posti e conferisce contratti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni. 2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 3. La partecipazione ai bandi pubblici emanati dall’Università per il conferimento dei contratti comporta l’accettazione piena ed incondizionata delle previsioni contenute nel presente Regolamento. Art. 2 - Modalità di proposta dei contratti di ricercatore a tempo determinato 1 Fatti salvi i poteri di iniziativa attribuiti dallo Statuto agli organi di governo dell'Ateneo, le proposte per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato sono formulate, di norma, dai singoli Consigli di Facoltà che deliberano con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 2. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l’indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare. Nella richiesta deve essere evidenziato il settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini della specificazione del relativo profilo. 3, Sulle proposte dei Consigli di Facoltà esprime parere il Senato accademico. Su ciascuna proposta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta l'opportunità riguardo ai requisiti quantitativi e qualitativi dell’Ateneo e la sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi strategici previsti nel Programma triennale dell’Università. Art. 3 - Tipologia 1. L’Università può conferire due tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato: 1.1. Contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 (junior) di durata triennale prorogabili per solo una volta e per soli due anni. Tali contratti possono prevedere sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito. 1.2. Contratti di cui all’art 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile, esclusivamente a tempo pieno, riservati a soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (Junior) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 449/1997 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo o di borse post dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 230/2005. 2. La durata complessiva dei rapporti di cui al comma precedente con il medesimo soggetto, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. 3. I ricercatori a tempo determinato afferiscono ad una delle Facoltà/Dipartimento (di seguito “Strutture dipartimentali”) previste nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. I destinatari dei contratti di cui al presente articolo assumono il titolo di “ricercatore a tempo determinato”, integrato da quello di “assistant professor” quando svolgono, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di inquadramento temporaneo, prevalente attività di docenza. Art. 4 - Natura del rapporto 1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. 2. Il contratto di diritto privato con il ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale.

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REGOLAMENTODIATENEOPERILRECLUTAMENTODEIRICERCATORIATEMPODETERMINATO

approvato dal Senato accademico l’11 luglio 2016 approvato dal Consiglio di amministrazione il 27 luglio 2016

emanato con D.P. n. 90 del 27 luglio 2016, integrato con deliberazione del Senato accademico del 27 gennaio 2017 e in pari data del Consiglio di amministrazione

Art.1-Definizioni 1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005, le modalità con le quali la Libera Università degli Studi di Enna “Kore” (nel prosieguo “l’Università” o “l’Ateneo”) istituisce posti e conferisce contratti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni. 2. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari. 3. La partecipazione ai bandi pubblici emanati dall’Università per il conferimento dei contratti comporta l’accettazione piena ed incondizionata delle previsioni contenute nel presente Regolamento. Art.2-Modalitàdipropostadeicontrattidiricercatoreatempodeterminato 1 Fatti salvi i poteri di iniziativa attribuiti dallo Statuto agli organi di governo dell'Ateneo, le proposte per il conferimento di contratti di ricercatore a tempo determinato sono formulate, di norma, dai singoli Consigli di Facoltà che deliberano con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 2. Ciascuna proposta deve essere corredata delle linee di ricerca che il Dipartimento è interessato a sviluppare e deve contenere l’indicazione delle attività didattiche alle quali il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a partecipare. Nella richiesta deve essere evidenziato il settore concorsuale e indicati uno o più settori scientifico-disciplinari, ai fini della specificazione del relativo profilo. 3, Sulle proposte dei Consigli di Facoltà esprime parere il Senato accademico. Su ciascuna proposta delibera il Consiglio di amministrazione, il quale ne valuta l'opportunità riguardo ai requisiti quantitativi e qualitativi dell’Ateneo e la sostenibilità alla luce delle risorse disponibili e degli indirizzi strategici previsti nel Programma triennale dell’Università. Art.3-Tipologia 1. L’Università può conferire due tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato: 1.1. Contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 (junior) di durata triennale prorogabili per solo una volta e per soli due anni. Tali contratti possono prevedere sia il regime di tempo pieno sia il regime di tempo definito. 1.2. Contratti di cui all’art 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010 (senior) di durata triennale non rinnovabile, esclusivamente a tempo pieno, riservati a soggetti che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a) (Junior) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 449/1997 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo o di borse post dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 398/1989, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di contratti stipulati ai sensi dell'art.1, comma 14, della Legge n. 230/2005. 2. La durata complessiva dei rapporti di cui al comma precedente con il medesimo soggetto, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente. 3. I ricercatori a tempo determinato afferiscono ad una delle Facoltà/Dipartimento (di seguito “Strutture dipartimentali”) previste nel Regolamento didattico di Ateneo. 4. I destinatari dei contratti di cui al presente articolo assumono il titolo di “ricercatore a tempo determinato”, integrato da quello di “assistant professor” quando svolgono, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di inquadramento temporaneo, prevalente attività di docenza. Art.4-Naturadelrapporto1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e il ricercatore è di tipo subordinato a tempo determinato. 2. Il contratto di diritto privato con il ricercatore è stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne il trattamento fiscale e previdenziale.

3. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a) dell’art. 24 della Legge 240/2010 è corrispondente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato, secondo il regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), dell’art. 24 della legge 240/2010, il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, eventualmente elevabile, con delibera del Consiglio di amministrazione, fino a un massimo del 30 per cento. 4. L’Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortuni e alla responsabilità civile. Art.5-Pubblicitàdegliatti 1. Il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato avviene a seguito di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, come definite nei successivi commi. 2. I bandi per la selezione dei ricercatori a tempo determinato sono emanati dal Presidente dell’Università e resi pubblici sul sito web dell’Ateneo e mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale e sui portali del MIUR e dell’Unione Europea. 4. I termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Università. 5. Nel bando sono indicati espressamente o attraverso il rinvio a specifiche fonti: 5.1. la tipologia contrattuale e, per i soli contratti junior, il regime di impegno eventualmente adottabile; 5.2. il settore concorsuale e l’eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 5.3. la Struttura dipartimentale di riferimento; 5.4. la decorrenza, di norma il 1° novembre dell’anno accademico successivo, e la durata: per la tipologia a) triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio; per la tipologia b) triennale non rinnovabile; 5.5. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa distinti per tipologia contrattuale; 5.6. le modalità di svolgimento della prova selettiva; 5.7. i diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato; 5.8. il trattamento economico e previdenziale; 5.9. i casi di incompatibilità. 6. Quando il bando non indica il numero massimo delle pubblicazioni presentabili, il candidato può produrre un numero illimitato di pubblicazioni, eventualmente segnalando alla Commissione giudicatrice quelle che egli ritenga più significative in relazione al settore concorsuale e al profilo. Le pubblicazioni scelte devono essere trasmesse in formato pdf su supporto digitale ovvero inviate per posta all’Università entro i termini di scadenza indicati nel bando. In ogni caso, la Commissione giudicatrice si esprime sul complesso delle opere che il candidato ritiene di presentare e non soltanto su quelle segnalate. Art. 6 - Requisiti di partecipazione alla procedura di valutazione per il conferimento di contratti diricercatoreatempodeterminato1. Alle selezioni per ricercatori a tempo determinato sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. 2. Limitatamente alle selezioni per i contratti senior, di cui all'art. 3, comma 1.2, la partecipazione è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti indicati nell'articolo stesso. 3. I bandi sono pubblicati per almeno 30 giorni consecutivi, ridotti a quindici ove si ravvisi l’urgenza della procedura, ed i termini utili decorrono dalla data di pubblicazione sul sito dell’Università. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 4. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure: a) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio; b) i soggetti che rientrino nel divieto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Art.7-Incompatibilitàelimiticontrattualispecifici 1. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e quelle connesse al regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito. 2. Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione, né con assegni di ricerca ex articolo 51 Legge n. 449/1997 e articolo 22 Legge n. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato. 3. Per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 5. Ai dipendenti delle Pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitori della selezione, si applicano le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

4. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all’estero. L’autorizzazione è concessa dal Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio di Dipartimento in cui vanno specificate le eventuali riduzioni all’impegno didattico richiesto in contratto. Art.8-Commissionegiudicatrice 1. La valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione unica per il reclutamento di cui all’articolo 5 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale accademico e di ricerca, composta dal Rettore, o su sua delega, dal Pro-Rettore, che la presiede, da due Presidi di Facoltà, indicati dal Rettore e dal Direttore Generale, il quale interviene senza diritto di voto con funzioni di segretario verbalizzante. 2. La Commissione unica per il reclutamento è integrata da un professore appartenente al settore concorsuale oggetto della procedura valutativa, scelto dal Presidente dell’Università tra i professori di ruolo di prima fascia appartenenti all’Università o ad altri atenei italiani o stranieri. 3. Ciascuna procedura deve concludersi entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle candidature che la riguardano. La Commissione può operare anche mediante strumenti telematici, ad esclusione delle fasi nelle quali è prevista la presenza dei candidati. Il predetto termine può essere prorogato con provvedimento dell’organo che ha emanato il bando di reclutamento, per una sola volta per un periodo di novanta giorni. Le procedure non prorogate sono da ritenersi a tutti gli effetti revocate. In tal caso i documenti presentati dai candidati sono restituiti agli stessi a cura e spese dell’Università. 4. Della Commissione non possono fare comunque parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010, nei due anni precedenti l’avvio della procedura selettiva. Della Commissione, altresì, non possono far parte i professori che siano componenti della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva o che ne abbiano fatto parte nei tre anni precedenti l’attivazione della procedura medesima. Art.9-SvolgimentodellaValutazioneComparativa 2. La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi. La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. La prima fase si conclude con l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. 3. La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. Durante la discussione ha luogo anche l’accertamento delle competenze nella lingua straniera, inglese quando non diversamente indicato nel bando, e sugli aspetti professionali del ruolo nel contesto dell’Ateneo. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. La Commissione indica infine gli 1. Le candidature ai posti e ruoli oggetto del presente Regolamento sono valutate, nel rispetto della vigente normativa, dalla Commissione unica di Ateneo di cui all’articolo 8 che valuta il curriculum e la produzione scientifica dei candidati e prevede una discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri definiti nel bando e in numero, comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa. Art.10-Conclusionedelprocedimento 1. Le risultanze finali dei lavori della Commissione giudicatrice sono pubblicate sul sito web dell’Ateneo. 2. In esito alla procedura di valutazione, la chiamata dei vincitori è disposta dal Presidente dell’Università, il quale accerta preliminarmente il rispetto e la sussistenza delle condizioni che ne avevano determinato la richiesta e la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 3. Il procedimento avviato con il bando e chiuso con il decreto di accertamento della regolarità degli atti è unico: pertanto non ricorre l’obbligo di dare comunicazione agli interessati dell’avvio di ciascuna fase di esso. Art.11-Stipuladelcontrattoindividualedilavorodelricercatoreatempodeterminato 1. Entro quarantacinque giorni dal decreto di approvazione degli atti, il Presidente procede agli accertamento di cui al comma 2 dell’articolo 10 e dà atto delle relative risultanze con provvedimento motivato. 2. Ai fini della eventuale stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, l'interessato è tenuto a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti. 3. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Presidente dell’Ateneo e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni: 3.1. data di inizio e termine del rapporto di lavoro; 3.2. regime di impegno del ricercatore, fermo restando che per i ricercatori con contratto senior l'impegno lavorativo è a tempo pieno; 3.3. trattamento economico complessivo; 3.4. trattamento previdenziale e assicurativo; 3.5. Facoltà/Dipartimento di riferimento;

3.6. il settore concorsuale. 4. In caso di progetti pluriennali coperti annualmente da finanziamenti esterni, il contratto deve prevedere l’eventualità della risoluzione in caso di mancato rifinanziamento. 5. All’atto della stipula l’interessato è invitato a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento. Art.12-CompitideiRicercatoriatempodeterminato 1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto: 1.1. svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore concorsuale che ne identifica il profilo; 1.2. svolge attività didattica e può assumerne il coordinamento, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti organi; 1.3. partecipa alle commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Ateneo, anche seguendo la stesura delle tesi; 1.4. svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento; 1.5. può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della norma vigente; 1.6. partecipa alle attività della Facoltà di appartenenza e alle riunioni delle commissioni didattiche e/o paritetiche secondo le modalità disciplinate nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo e dei corsi di studio. 2. L’impegno annuo complessivo è stimato in 1500 ore per il regime a tempo pieno. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito. Il Senato accademico ne disciplina l’articolazione. Art.13-Valutazioneaifinidelrinnovocontrattuale 1. Nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto, l'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto junior, ai fini dell'eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni e con il consenso dell'interessato, è valutata dalla Commissione unica per il reclutamento, di cui all’articolo 5 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento del personale accademico e di ricerca, sulla base di una relazione predisposta dalla Struttura dipartimentale di riferimento. 4. La Commissione, con motivato parere, sulla base della valutazione comparativa tra i candidati, individua un vincitore, ovvero delibera che nessuno dei candidati risponde alle esigenze per le quali il posto bandito è stato richiesto. 5. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei suoi membri, in caso di parità prevale il voto del presidente. 2. La valutazione della Commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell’attività didattica e di ricerca in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare. 3. Tale relazione costituisce parte integrante del processo di valutazione rispetto alla proroga del contratto e all’eventuale candidatura per la procedura di selezione per il conferimento di contratti senior. 4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al presente articolo, la proposta di proroga della Struttura dipartimentale competente e la valutazione della Commissione sono vagliate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, sentito il Senato accademico e verificata la copertura finanziaria e la coerenza con la programmazione nell’impiego delle risorse e sulla base del rendiconto della qualità scientifico-didattica del titolare del contratto, può autorizzare la proroga del contratto junior fino a un massimo di due anni. Art.14-Cessazionedelrapportodilavoro 1. Il ricercatore che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Presidente, al Rettore, al Direttore Generale ed alla Struttura dipartimentale di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso. 2. In caso di mancato preavviso l'Ateneo trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato. 3. La risoluzione del contratto è determinata: 3.1. dalla scadenza del contratto; 3.2. dal recesso del ricercatore; 3.3. per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile; 3.4. da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici. Art.15-Normefinalietransitorie 1. I ricercatori di cui al presente regolamento sono computati ai fini dell’inserimento dei Corsi di Studio dell’offerta formativa delle Facoltà. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto ed alla normativa vigente per le materie trattate, in quanto applicabile. 3. Il presente Regolamento, emanato con decreto presidenziale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Ateneo.