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1 COMUNE DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE .

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COMUNE DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE .

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TITOLO I UFFICIO D’IGIENE E ASSISTENZA SANITARIA

CAPITOLO I

UFFICIO D’IGIENE

ARTICOLO 1. AUTORITA’ SANITARIA E SUOI ORGANI

Il Sindaco, quale autorità sanitaria, provvede nel territorio del Comune, e secondo la propria competenza, alla tutela della sanità pubblica ed alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria. Il Sindaco, nell’esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria, si vale dell’Ufficiale Sanitario, medico capo dell’Ufficio d’Igiene. Tutti i servizi municipali attinenti all’origine sono, sotto la dipendenza del Sindaco e dell’Assessore a ciò delegato, esercitati dall’Ufficio Sanitario per mezzo dell’ufficio di Igiene, dei laboratori, che ne fanno parte, col concorso degli altri uffici municipali, da richiedersi secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 2. ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco, previe quelle constatazione che possono occorrere, ordinerà i provvedimenti necessari per togliere i danni od i pericoli che prediudichino o minaccino la salute pubblica. Oltre le facoltà riservatagli dagli art. 150 e 151 della legge comunale e provinciale, per i quali è autorizzato ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di igiene e polizia sanitaria, il Sindaco potrà procedere per mezzo dell’ufficiale sanitario e, in coadiuvazione del medesimo, per mezzo del personale addetto ai laboratori di vigilanza igienica e sanitaria e degli uffici di polizia e dei lavori pubblici, a quelle ispezioni e visite che possono occorrere anche nell’interno dei locali soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica. E così pure, per mezzo del personale di cui sopra, potrà far procedere a visite ed ispezioni nei cortili, negli anditi, nelle scale, nelle botteghe, nei depositi e simili. Su rapporto dell’ufficiale sanitario, indipendentemente dai verbali di contravvenzione, cui sia il caso di procedere a termini e per gli effetti di legge, il Sindaco provvederà per togliere le cause di insalubrità e potrà ordinare il sequestro e la distruzione delle derrate alimentari o di qualunque altra materia alterata o guasta la cui conservazione sia ritenuta pericolosa premesse quelle constatazioni, cui sia possibile procedere o per testimoni o coll’opera di periti.

CAPITOLO II UFFICIALE SANITARIO

ARTICOLO 3. UFFICIALE SANITARIO, MEDICO CAPO.

L’ufficiale sanitario è, previa approvazione del Prefetto, medico-capo dell’Ufficio di Igiene. Nella deliberazione di nomina del medesimo sarà dichiarato lo stipendio e l’indennità a lui dovuti. La nomina dell’ufficiale sanitario sarà eseguita secondo le norme del capo VI del testo unico delle

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leggi sanitarie e titolo III capo I del regolamento 19 luglio 1906. Con regolamento emanato dal Prefetto saranno determinate le norme generali di servizio per l’ufficiale giudiziario.

ARTICOLO 4. ATTRIBUZIONI DEL MEDICO CAPO

Il medico-capo, oltre alle attribuzioni che, nella qualità di ufficiale sanitario, gli spettano a termini delle vigenti leggi:

a) vigila all’applicazione del presente regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e d’igiene;

b) dirige e sorveglia le condotte medico-chirurgiche ed ostetriche, il servizio di profilassi delle malattie infettive, il servizio di polizia mortuaria, il servizio veterinario ed in genere tutti i servizi riguardanti l’igiene e la sanità;

c) vigila sui laboratori di chimica e microscopia; d) soprintende al personale dei servizi stessi; e) riferisce al Sindaco, o, per esso, all’assessore delegato su tutto quanto riguarda l’igiene e la

sanità pubblica nel Comune e propone i provvedimenti che crede opportuni nei singoli casi; f) denunzia, al Sindaco od all’autorità giudiziaria, le contravvenzioni alla legge ed ai

regolamenti sanitari; g) presenta ogni anno all’autorità comunale un resoconto sulle condizioni igieniche e sanitarie

del Comune, compresa la statistica demografica e la relazione sui risultati dei servizi municipali d’igiene e di assistenza medica;

h) riferisce, dietro richiesta del Sindaco, su qualunque proposta o regolamento che interessi direttamente od indirettamente la sanità pubblica con parere motivato:

CAPITOLO III LABORATORI MUNICIPALI DI VIGILANZA IGIENICA E SANIT ARIA

ARTICOLO 5. LABORATORI E SERVIZIO DI VIGILANZA IGIENICO SANITAR IA

I servizi di ispezione ed i laboratori municipali di vigilanza igienica e sanitaria, sono distinti in due sezioni: microbatteriologica e chimica, e funzionano per mezzo di personale medico e chimico nominato a norma dell’art. 42 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1 agosto 1907 e del titolo IV del Regolamento 19 luglio 1906. Per i servizi di ispezione igienico-sanitaria, oltre al personale tecnico medico e chimico, sono indicati veterinari ed impiegati speciali i quali abbiano dato prove di possedere le cognizioni pratiche necessarie a tale servizio e che sono designati col titolo di ispettori per la vigilanza sanitaria e di vigili sanitari. Tanto i laboratori quanto il personale addetto ai servizi di ispezione igienico sanitaria sono alla dipendenza dell’ufficio Sanitario.

ARTICOLO 6 ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE TECNICO

Il personale tecnico dei laboratori di vigilanza igienico sanitaria, a seconda della rispettiva competenza, in seguito a disposizione dell’Ufficiale Sanitario. Dovrà:

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a) compiere ispezioni sanitarie sulle condizioni del suolo e dell’edilizia, sulle bevande e sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso domestico messi in commercio, su quanto infine interessa la sanità pubblica e per cui è necessaria la competenza di un tecnico:

b) eseguire le perizie richiedenti esami fisici, chimici, microscopici e batteriologici sulle sostanze alimentari, sugli oggetti di uso personale o domestico, o altrimenti interessanti l’igiene e sui medicinali, rilasciando le relative relazioni;

c) dare parere circa la destinazione da dare alle sostanze ed agli oggetti ritenuti impuri, alterati o falsificati e giacenti sotto sequestro, ed eventualmente i provvedimenti da prendersi in rapporto alle constatazioni fatte;

d) fare tutti gli altri esami e le perizie che vengano richieste nell’interesse dell’amministrazione.

ARTICOLO 7

ISPEZIONI PER L’IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO Le ispezioni in rapporto all’igiene del suolo e dell’abitato si rivolgeranno :

a) alle condizioni di pulizia delle strade, delle porte, degli androni, delle scale e dei cortili e delle relative fognature;

b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra il suolo abitato e nei rispettivi strati superficiali;

c) alle industrie agricole ed alle manifatture o fabbriche che possono inquinare in qualche modo l’aria o l’acqua con pericolo per la salubrità pubblica, gli alberghi, gli spacci di ogni natura ed alle vendite di sostanze alimentari e di bevande;

d) alle fontane, ai pozzi ed alle condutture pubbliche o private di acqua potabile; e) allo stato igienico delle case di vecchia e nuova costruzione; f) gli edifici pubblici o collettivi, gli alberghi, pensioni, ecc.

ARTICOLO 8 ISPEZIONI SULLE BEVANDE, ALIMENTI, ECC.

Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti di uso personale e domestico dovranno effettuarsi:

a) nelle fabbriche, nei depositi, negli spacci o sui mercati, intendendo questa denominazione nel senso più largo;

b) nei veicoli di transito o in qualsiasi altro mezzo di trasporto.

ARTICOLO 9 ISPEZIONI E SEQUESTRI

Alle ispezioni suddette si potrà procedere in ogni tempo. Chi compie le ispezioni sanitarie deve essere munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco, da presentarsi a richiesta, o deve essere accompagnato da un agente municipale con distintivo. Agli effetti dell’art, 74 del regolamento generale sanitario, chi procede all’ispezione sanitaria, quando sìavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale, sottoscritto anche dal contravventore e, qualora questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale indicando i motivi del rifiuto. Le sostanze e gli oggetti per cui si procede alla contravvenzione saranno, qualora sia necessario, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore,

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del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale con l’indicazione dei motivi adotti. Se le sostanze sequestrate sono putrefatte anche parzialmente ed in modo lieve, o di evidente insalubrità o pericolo alla salute pubblica, sarà promosso d’urgenza l’ordine del Sindaco per la distruzione d’esse ai sensi dell’art, 151 della legge comunale e provinciale, redigendo un rapporto specificato sulle alterazioni della materia da distruggere e sulle ragioni per le quali se ne propone la distruzione.

ARTICOLO 10 SEQUESTRO PROVVISORIO E PRELEVAMENTO CAMPIONI PER L ’ANALISI

Le sostanze sospette nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L’ufficiale sanitario potrà promuovere dal Sindaco tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospette nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate. Delle sostanze che devono essere sottoposte ad analisi saranno prelevati quattro campioni, ciascuno dei quali sarà chiuso e suggellato, e porterà la firma anche del proprietario o detentore e, se questi non voglia firmare, si farà menzione in verbale del rifiuto e delle ragioni di esso. Dei quattro campioni, uno sarà consegnato al proprietario e, qualora questi lo rifiuti, se ne farà menzione nel verbale. Nel verbale redatto si indicherà il prezzo pel quale è messa in vendita la merce sospetta, il nome ed il domicilio della ditta produttrice o venditrice e la data approssimativa in cui fu ricevuta. E’ fatta facoltà al venditore di apporre i propri suggelli sui campioni prelevati in luogo di quelli dell’ufficio sanitario (meno che sul campione che a lui viene lasciato). Il verbale e tre campioni prelevati saranno consegnati all’ufficiale sanitario. Uno dei detti campioni sarà conservato a disposizione della autorità giudiziaria. Gli altri due serviranno per i necessari esami da farsi nei laboratori municipali. Di tutti i campioni non facilmente alterabili si conserverà per almeno un mese una parte sufficiente per un eventuale esame ulteriore, munendola delle indicazioni necessarie per l’identificazione. Dei contrassegni sarà fatta menzione nel verbale di prelevamento.

ARTICOLO 11 RELAZIONI D’ESAMI ESEGUITI NEI LABORATORI

Le relazioni dei laboratori devono solo indicare la natura qualitativa delle sostanze (se genuine o falsificate) o la loro composizione qualitativa, la natura ed il grado di adulterazione, senza pronunciarsi in merito alla nocività, il che è compito dell’ufficiale sanitario. Il risultato di tutti gli esami ed analisi eseguiti dai laboratori deve essere trasmesso prontamente all’ufficiale sanitario, che lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del suo visto e coll’aggiunta delle conclusioni e delle osservazioni che crederà opportune.

ARTICOLO 12 ISPEZIONI NEI LUOGHI D’ORIGINE DELLA SOSTANZA ADULE RATA

Quando dall’ispezione o dall’analisi di campioni sospetti, prelevati d’ufficio, o portati da privati, risulti il fatto di una alterazione o di una adulterazione, come pure nel caso di querele o di denunzie o di vendita di prodotti guasti, falsificati, o comunque nocivi, l’ufficiale sanitario procederà o farà procedere, immediatamente, all’ispezione con prelevamento di campioni nella fabbrica o nel

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magazzino o nello spaccio da cui il rivenditore dichiarò di aver acquistato la sostanza, se detta località si trova nel territorio del comune. Quando il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del comune, l’ufficiale sanitario ne informerà il medico provinciale per i provvedimenti di sua competenza. L’ispezione e la denuncia preindicata dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata , od all’autorità giudiziaria, il risultato dell’analisi.

ARTICOLO 13 DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

A termini dell’articolo 15 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, eseguita l’analisi, l’ufficiale sanitario con motivata conclusione, ne rimette i risultati al Sindaco per la denuncia all’autorità giudiziaria, quando siavi luogo a contravvenzione ed in caso negativo, perché ne dia notizia all’interessato.

ARTICOLO 14 DISTRUZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE ADULTER ATE

Il Sindaco, su parere dell’ufficiale sanitario, potrà ordinare la distruzione delle sostanze sequestrate e dichiarate dall’ufficio di igiene alterate, falsificate o comunque insalubri, oppure potrà permettere l’utilizzazione di esse nei modi che saranno indicati all’uopo dall’ufficio sanitario.

ARTICOLO 15 CERTIFICATI DEL RISULTATO DELL’ESAME DI SOSTANZE SE QUESTRATE

L’autorità comunale rilascerà, a richiesta e spese di coloro che erano in possesso delle sostanze sequestrate, certificato del risultato dell’esame.

ARTICOLO 16 PUBBLICAZIONE DEL NOME DEI CONTRAVVENTORI

L’autorità comunale pubblicherà ogni mese i nomi dei fabbricanti o dei venditori che risultassero, per sentenza passata in cosa giudicata, contravventori alle disposizioni speciali per l’igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso personale o domestico; quanto però ai venditori, solo quando siano recidivi.

ARTICOLO 17 ANALISI A RICHIESTA DEL PUBBLICO E DI ALTRI COMUNI

Il comune, per mezzo del personale tecnico addetto ai propri laboratori, può istituire un servizio d’analisi a richiesta del pubblico e potrà eseguire esami ed analisi per conto dei comuni della provincia, secondo le norme e la tariffa da stabilirsi in apposito regolamento. Il comune può pure inviare, dietro richiesta dei singoli comuni ed a spese di questi, personale tecnico per servizi locali di ispezione.

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ARTICOLO 18 DOVERI DEL PERSONALE ADDETTO AI LABORATORI ED ALLE ISPEZIONI.

Al personale addetto ai servizi d’ispezione od ai laboratori di vigilanza igienica e sanitaria, è vietato:

a) di esercitare direttamente od indirettamente per conto proprio o di altri, qualsiasi commercio od industria soggetti a tale vigilanza;

b) di eseguire, per conto proprio o nell’interesse di terzi, saggi e perizie riferentisi alla vigilanza sanitaria affidata ai laboratori, salvo il dispositivo dell’articolo 17;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle ispezioni o delle perizie a persone estranee all’ufficio.

ARTICOLO 19 PAGAMENTO DELLA TASSA D’ANALISI DA PARTE DEI CONTRA VVENTORI

Quando il risultato delle analisi di sostanze alimentari o di bevande, praticate d’ufficio, sia tale per cui al venditore o detentore o distributore delle medesime sia accertata la contravvenzione, questi dovrà corrispondere all’amministrazione municipale anche la tassa dell’analisi praticata a norma della tariffa in vigore per i privati, senza pregiudizio delle altre penalità stabilite al riguardo.

CAPITOLO IV VIGILANZA ZOOIATRICA

ARTICOLO 20

Alla vigilanza zooiatrica il sindaco provvede con personale veterinario addetto all’Ufficio d’igiene.

ARTICOLO 21

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE VETERINARIO Il personale veterinario:

a) vigila sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunziando sollecitamente all’ufficiale sanitario tutti i casi di malattie infettive del bestiame;

b) eseguisce i provvedimenti ordinati dal sindaco per arrestarne la diffusione; c) accerta la causa di morte accidentale o per malattie degli animali, per determinare a secondo

dei regolamenti, l’uso o la distruzione delle carni; d) riferisce sulle condizioni igieniche dei locali ad uso di stallaggio o di vaccheria e

specialmente sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte; e) visita gli animali esposti sul mercato e nelle fiere, gli animali da macello e di cui si fa la

macellazione, nonché le carni macellate, le carni insaccate, salate o comunque preparate, i laboratori e gli spacci delle medesime;

f) esamina le carni macellate e preparate che siano state sequestrate, perché sospette insalubri e di ignota provenienza o di categorie diverse da quella in cui, per disposizioni di regolamento dovrebbero appartenere, redigendo le relative perizie, e le carmi fresche e preparate che entrano in città dagli scali ferroviari e dalle barriere daziarie, riferendo all’ufficio sanitario per gli eventuali provvedimenti a tutela della salubrità della alimentazione pubblica;

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g) compila i bollettini mensili degli animali destinati alla macellazione e delle carni ammesse al consumo;

h) redige alla fine di ogni anno la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel territorio del comune.

ARTICOLO 22 DENUNZIA DI MORTE DI ANIMALI

In caso di morte, per qualsiasi evento o malattia di animali bovini, ovini, suini ed equini nel territorio del comune, i possessori di detti animali o coloro che custodiscono od occupano i luoghi in cui avvenne la morte, devono farne immediata dichiarazione all’ufficio d’igiene, indicando possibilmente il genere di malattie che ha causato la morte. E’ pure obbligatoria la denuncia degli espulsi morti e dei prodotti della concezione di almeno 5 mesi. Eguale obbligo incombe ai comandanti dei reggimenti di stanza nel comune, ai veterinari, i quali abbiano prestata qualche cura o siano venuti a cognizione del caso.

ARTICOLO 23 TRASLOCO DI ANIMALI MORTI

Sino a che l’ufficio d’igiene abbia date le disposizioni occorrenti, è vietato di far qualsiasi trasloco od operazione riguardante l’animale morto. L’ufficio d’igiene disporrà pel trasporto alla sardigna, secondo le condizioni prescritte e colle modalità da stabilirsi.

ARTICOLO 24 DIVIETO DI INTRODUZIONE NEL COMUNE DI ANIMALI MORTI

E’ vietata l’introduzione nella città o nel territorio del comune di qualunque animale morto per malattia, tranne che per essere trasportato alla sardigna.

ARTICOLO 25 SEQUESTRO ED ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE

Quando venisse presentato a qualsiasi barriera daziaria, ovvero quando si scoprisse nell’interno della città o nel territorio del comune un animale morto, senza la giustificazione anzidetta, sarà fatto trasportare sotto sequestro e rimarrà nella sala d’autopsia dell’ammazzatoio, finchè non siano fatte le opportune pratiche per l’accertamento della provenienza e della causa di morte.

ARTICOLO 26 RIMBORSO DI SPESE DI TRASPORTO, ECC.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti oltre che essere punite in conformità di legge, daranno diritto al rimborso al comune delle spese che saranno state incontrate , a termini dell’art. 151 della legge comunale, pei provvedimenti d’ufficio.

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ARTICOLO 27 MANDRE E GREGGI

I proprietari delle mandre e greggi, che entrano nel territorio per ragioni di pascolo ed i proprietari di stabili in cui debbano ricoverarsi, ne devono fare dichiarazione all’ufficio di igiene. Questo provvederà per la visita delle medesime la quale sarà di quanto in quanto ripetuta per i provvedimenti del caso.

CAPITOLO V ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA, OSTETRICA E FARMACEUT ICA

PER I POVERI

ARTICOLO 28 ASSISTENZA MEDICO-CHIRURGICA E OSTETRICA PER I POVE RI

Al servizio di assistenza medico-chirurgica-ostetrica gratuita dei poveri provvede il comune, col concorso delle altre istituzioni a ciò destinate, a termini dell’articolo 24 del testo unico delle leggi sanitarie pubblicate con R.D. 1 agosto 1907 e dell’articolo 175 della legge comunale e provinciale.

ARTICOLO 29 DIRITTO ALL’ASSISTENZA GRATUITA

Hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita:

a) i poveri nati e dimorati nel comune; b) i poveri residenti nel comune; c) i poveri non residenti nel comune, ai quali il sindaco conceda, per ragioni riconosciute

legittime, l’assistenza sanitaria gratuita e, nei casi d’urgenza, anche senza tale concessione. Dei poveri di cui alle lettere a) e b) la giunta compila un elenco annuale, sentiti i medici chirurghi condotti, da rilasciarsi ai medici condotti ed alle levatrici comunali a norma degli articoli 17 e 18 del regolamento sanitario 19 luglio 1906 n. 466. Ogni anno l’elenco sarà riveduto e le variazioni introdottevi verranno comunicate ai sanitari interessati.

ARTICOLO 30 CLASSI DI PERSONA A CUI E’ RICONOSCIUTA QUALITA’ DI POVERO

A norma dell’articolo 16 del regolamento 19 luglio 1906 n. 466 e per gli effetti dell’assistenza medico-ostetrica gratuita e della somministrazione gratuita dei medicinali, sono considerati poveri: a) gli inabili a qualsiasi lavoro proficuo; b) tutte le famiglie di lavoratori ed operai aventi reddito annuo inferiore a: L. 700 per persona sola, aumentate di: 1/4 (L. 175) per il coniuge; 1/5 (L: 140) per ogni figlio dai 2 ai 15 anni; 1/4 (L. 175) per ogni figlio dai 15 ai 18 anni; 1/3 (L. 233,33) per ogni persona oltre i 18 anni.

Si intendono componenti della famiglia le persone aventi diritto secondo la legge civile agli alimenti e conviventi fra di loro.

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c) in genere tutti i lavoratori ed operai che non hanno sicurezza di continuità di lavoro e di salario.

Non hanno diritto all’assistenza ed ai medicinali gratuiti coloro che hanno reddito di proprietà di qualsiasi natura anche se la rendita sia soltanto sufficiente al sostentamento, quando non siano inabili a qualunque lavoro proficuo. Quando però il reddito di proprietà sia minimo in confronto di quello del lavoro, tutto il reddito si considera come entrata di lavoro e si applicheranno secondo i casi le disposizioni di cui alle lettere b) e c).

ARTICOLO 31 SCHEDA DEI POVERI

Agli aventi diritto alla assistenza sanitaria gratuita verrà rilasciato, a mezzo degli uffici municipali, una scheda portante le indicazioni che saranno all’uopo prescritte. La scheda conferisce il diritto alla assistenza sanitaria gratuita ed alla somministrazione gratuita dei medicinali.

ARTICOLO 32 CIRCOSTRIZIONI PER IL SERVIZIO MEDICO E OSTETRICO

Pel servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, il territorio del comune è diviso in un dato numero di compartimenti costituiti a forma di condotta. Il numero e la circoscrizione delle condotte saranno approvati dal consiglio comunale.

ARTICOLO 33 SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI

Speciali regolamenti determinano le norme del servizio sanitario nel comune e della somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri.

ARTICOLO 34 VIGILANZA IGIENICA DA PARTE DEI MEDICI

Ogni medico condotto dovrà assiduamente vigilare sulle condizioni igieniche della sua condotta e riferirne all’ufficiale giudiziario.

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TITOLO II

CAPITOLO VI VIGILANZA SULL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARI E ED

AFFINI

ARTICOLO 35 REGISTRAZIONE DEL DIPLOMA DEGLI ESERCENTI PROFESSIO NI SANITARIE

In relazione al disposto degli art. 52 e 53 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 n. 636, i medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari ed i dentisti che intendano esercitare abitualmente nel comune la loro professione, devono fare registrare i loro diplomi presso l’ufficio di igiene entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza ed essere iscritti nell’albo di cui all’art. 3 della legge 10 luglio 1910. Allo stesso obbligo sono tenuti il medico, il chirurgo, la levatrice, il veterinario ed il dentista che vengono nel comune, non per casi speciali e contingenti, me per esercitarvi stabilmente la professione. I sanitari che intendono esercitare anche temporaneamente nel comune, ed i medici ed i chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, devono ad ogni richiesta dell’autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dalla legge. Nell’ufficio di igiene vi è un registro destinato a ricevere la firma dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

ARTICOLO 36 DENUNCIA D’ESERCIZIO PEI DROGHIERI, ECC.

I droghieri, i profumieri, i colorari, gli erbaioli, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali, di oggetti di uso domestico, che intendono di esercitare la loro industria od il loro commercio nel comune, devono darne preventivo avviso di quindici giorni all’ufficio di igiene.

ARTICOLO 37 DIVIETO D’ESERCIZIO SU SUOLO PUBBLICO

E’ proibita l’occupazione, e non sarà concessa licenza di occupazione delle vie e delle piazze o di qualsiasi altro spazio pubblico per eseguire operazioni relative all’arte salutare né per vendere sostanze di qualsivoglia genere annunziate come farmaci di uso interno od esterno.

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CAPITOLO VII bis

ARTICOLO 38 bis LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI

1. I cortili, i terreni scoperti e le aree fabbricabili nei centri abitati devono essere tenuti sgombri

a cura dei proprietari o conduttori, da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere; devono inoltre essere sistemati in modo da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza.

2. E’ vietato mantenere in ambito privato e presso orti e giardini, qualsiasi raccolta d’acqua (sottovasi di piante e simili, pneumatici, teli di nylon che formano pozze artificiali); eventuali contenitori d’acqua di utilizzo quotidiano devono essere accuratamente tenuti coperti con strutture idonee, teli plastici o zanzariere a maglia fine.

3. Presso le officine di riparazione e qualsiasi altro punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere adottata ogni misura idonea a proteggere i pneumatici dalle intemperie per impedire la raccolta di acqua al loro interno.

4. Non è di norma consentito utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto; qualora tale uso non sia evitabile, i pneumatici devono essere dotati di fori di diametro tale da impedire il ristagno in essi di acqua piovana.

5. Al fine di limitare la diffusione della infestazione da Zanzara Tigre, nel periodo dell’anno che va indicativamente dall’inizio di aprile sino alla fine di ottobre (salvo variazioni possibili in relazione ai cambiamenti meteoclimatici in atto e secondo le valutazioni espresse dalla competente AUSL), il Sindaco emana, su proposta dell’Azienda USL, apposita ordinanza contenente le disposizioni alle quali tutta la cittadinanza, privati e aziende, sono tenuti ad adeguarsi.

6. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo e all’ordinanza sindacale sono punite con la sanzione di cui all’art. 344 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 n. 1265.

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TITOLO III IGIENE DEL SUOLO E DELL’ABITATO

CAPITOLO VII OPERE SUL SUOLO INTERESSANTI IL NATURALE DEFLUSSO D ELLE

ACQUE

ARTICOLO 38 Agli effetti dell’art. 66 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636 e dell’art. 88 del regolamento 3 febbraio 1901, i terreni posti nel forese, qualunque ne sia l’uso e la destinazione, saranno sempre conservati liberi da impaludamenti e provvisti dei necessari canali di scolo. Sono vietate tutte quelle opere che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque superficiali e di quelle sotterranee, in modo da rendere umido il terreno cagionando umidità anche agli edifici. Chiunque intende intraprendere opere sul suolo interessanti il naturale deflusso delle acque, dovrà farne domanda al sindaco, corredata di disegni indicanti ogni elemento necessario a stabilire che le opere progettate sono conformi alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, e prima dell’inizio dei lavori deve ottenere il nulla osta.

CAPITOLO VIII ACQUE SUPERFICIALI

ARTICOLO 39 CANALI IN CITTA’ E NEGLI AGGREGATI D’ABITAZIONI

E’ vietato di fare sboccare nei corsi d’acqua attraversanti gli aggregati di abitazione, e per tutto il tratto di tali corsi d’acqua compresi negli aggregati stessi, eccettuati di quelli coperti ed incanalati, nei fossi stradali e nei condotti d’irrigazione municipale, fogne od altri canali in cui vangano immessi i materiali delle latrine, le acque domestiche di lavaggio od altre acque immonde, fatta eccezione per quelle residue delle industrie, se convenientemente depurate, e per le acque meteoriche.

ARTICOLO 40 PUNTI DI SBOCCO DELLE FOGNE NEI CORSI DI ACQUA

Il Sindaco stabilirà, volta per volta, la distanza a valle dell’aggregato di abitazioni, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere fatti sboccare nei corsi d’acqua senza presumibile danno per la pubblica salute.

ARTICOLO 41 IRRIGAZIONE PRESSO L’ABITATO

E’ vietata l’irrigazione, a distanza inferiore di 50 metri da aggregati di abitazioni, nei terreni non provvisti di sufficiente e profondo drenaggio.

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ARTICOLO 42

RESIDUI INDUSTRIALI E’ vietata la immissione dei residui industriali ingombranti o pericolosi nei canali o corsi d’acqua, come pure è vietato il loro disperdimento e quello delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi specie nelle falde acquee sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi alla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli, che non siano eseguiti in modo da essere quei materiali resi innocui.

ARTICOLO 43 METODI DI EPURAZIONE DELLE ACQUE INDUSTRIALI

La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi è rimessa agli industriali stessi, salvo all’ufficio di igiene municipale il diritto di giudicare l’efficacia del metodo di depurazione proposto, e quello di vigilare a che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

CAPITOLO IX CASE D’ABITAZIONE NELLA CITTA’ E NEL SUBURBIO

ARTICOLO 44 DELIMITAZIONE DEL SUBURBIO

Il suburbio, agli effetti del presente regolamento, comprende la zona contemplata dal piano regolatore. Fino all’andata in vigore del piano regolatore si considererà come suburbio la zona che si estende ad un chilometro e mezzo dalla cinta daziaria.

ARTICOLO 45 OPERA DI DEMOLIZIONE E DI RIADATTAMENTO DI EDIFICI

A termini della legge sulle espropriazioni per utilità pubblica 25 giugno 1865 e del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 (art. 69), le opere di demolizione e di riadattamento di edifici nell’aggregato urbano e quelle per l’ampliamento del medesimo non saranno permesse se non in conformità del piano regolatore, debitamente approvato, nel quale saranno stabilite preventivamente la direzione e l’ampliezza delle strade, la sistemazione delle piazze e dei giardini e la delimitazione delle aree da fabbricarsi in armonia colle disposizioni regolamentari portate dal presente regolamento e dal regolamento edilizio.

ARTICOLO 46 PIANO REGOLATORE

In dipendenza ed agli effetti dell’articolo precedente, il comune fisserà il piano regolatore per l’estensione di suolo attorno all’aggregato urbano, sul quale ritiene necessario l’ampliamento.

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Ogni ulteriore aumento di estensione dello stesso piano sarà deliberato allorché sarà richiesto per il presunto incremento della popolazione o per il maggiore bisogno di nuove abitazioni, dipendente da altre ragioni.

CAPITOLO X STRADE ED ALTRO SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 47 LARGHEZZA DELLE STRADE

La larghezza delle strade comunali non sarà inferiore a m. 12 per le strade di 2° ordine , e m. 16 per le strade di 1° ordine e a m. 22 per le arterie principali. Una parte dello spazio stradale dovrà essere destinato ai marciapiedi nei modi stabiliti dal regolamento edilizio. La larghezza minima delle strade private sarà di m. 6 e la loro quota di livello sarà superiore di m. 0,50 al piano della campagna; tuttavia sarà permessa una sopraelevazione minore perché si raggiunga la quota di livello della più vicina strada comunale, provinciale o nazionale. I fabbricati lungo le predette strade non potranno sorgere se non alla distanza dall’asse stradale:

- di m. 9 per le strade comunali di 2° ordine e per quelle altre, preesistenti all’attuazione del presente regolamento, che non raggiungano la larghezza prescritta di 12 metri;

- di m. 14 per le arterie principali; - di m. 6 per le strade vicinali o private.

ARTICOLO 48 MARCIAPIEDI

In dipendenza dell’articolo precedente, primo capoverso, ogni proprietario è tenuto a cingere la sua proprietà prospiciente il suolo pubblico con marciapiedi nei modi prescritti dal regolamento edilizio.

ARTICOLO 49 PORTICI

Nelle case nuove i portici dovranno avere altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale alla parte alta della volta. Le abitazioni ed i negozi che prendono luce da essi dovranno avere superficie illuminante non inferiore ad un sesto della superficie del pavimento.

ARTICOLO 50 PULIZIA DI SUOLO PUBBLICO

La pulizia delle strade, piazze ed altro suolo di uso pubblico nell’aggregato urbano è di pertinenza dell’amministrazione comunale, salvo per i marciapiedi, o per quel tratto del suolo lungo le case destinato ai marciapiedi, che i proprietari delle case stesse dovranno mantenere costantemente pulito, ciascuno per la parte che rispettivamente gli tocca.

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Eguale obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe od occupano comunque locali a piano terreno, o sono concessionari di aree pubbliche.

ARTICOLO 51 DEPOSITO DI RIFIUTI SU SUOLO PUBBLICO

E’ proibito di gettare, spandere o fare deposito, anche temporaneo, nelle vie o piazze o su qualsiasi altro suolo pubblico o di uso pubblico, o su fossi o canali municipali o presso gli edifici abitati, di letame, di spazzature, di residui degli usi domestici e degli esercizi, di acque immonde o di rifiuto, di immondizie, di materie di rifiuto provenienti dagli scavi di suoli, fabbricati o dalle demolizioni di edifici impregnate di materie fetide, di materie putrefattibili, di prodotti chimici, di oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni o tali da viziare l’aria respirabile.

ARTICOLO 52 DEMOLIZIONI

In caso di demolizione anche parziale di edifici vecchi, o comunque già stati abitati, si dovrebbero praticare frequenti bagnature per impedire il sollevamento della polvere e la propagazione di germi infettivi e, dove occorra, disinfezioni. Inoltre, per evitare il sollevamento della polvere, i ponti e gli steccati delle case in demolizione dovranno essere rivestiti per tutta la loro altezza di adatto materiale (stuoie, tele, ecc.)

ARTICOLO 53 STAZIONI DI VETTURE PUBBLICHE

I luoghi dove sostano abitualmente vetture pubbliche dovranno essere lastricati, muniti di adatto scolo e provvisti di acqua abbondante colla quale si faranno frequenti lavature del suolo. E’ vietato alle vetture pubbliche e private di sostare a lungo e senza necessità nei luoghi non lastricati.

CAPITOLO XI

CONCESSIONE DI COSTRUIRE E VIGILANZA SANITARIA RELA TIVA

ARTICOLO 54 DOMANDA PER COSTRUZIONE DI EDIFICI NUOVI, ECC.

Chiunque voglia fabbricare un edifizio, rinnovarne o riadattarne uno esistente, o compiere un lavoro qualsiasi che concerna la fognatura domestica o la provvista d’acqua, dovrà richiedere il consenso del sindaco. La relativa domanda dovrà essere corredata di disegni in doppio esemplare (redatti e firmati da persona tecnica) con planimetria e spaccati dai quali risulti:

a) l’estensione, la distribuzione e l’uso del fabbricato in ogni singola sua parte; b) l’area della superficie scoperta annessavi;

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c) l’ubicazione e le dimensioni del pozzo, delle latrine dei pozzi o condotti neri e del mondezzaio.

Il progetto, così compilato, sarà sottoposto al giudizio dell’ufficiale sanitario ed a quello della commissione edilizia che emetteranno il loro voto proponendo, se del caso, quelle modificazioni che reputeranno necessarie perché l’edificio sia in armonia con quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.

ARTICOLO 55 RICOSTRUZIONE E RIFORMA DI EDIFICI ESISTENTI

Quando trattasi di ricostruzione parziale o di riforma di edifici esistenti potrà il sindaco, dietro parere favorevole dell’ufficiale sanitario e della commissione edilizia approvare progetti di fabbricati che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche, ancorché in essi non siano osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente regolamento, dalle quali però si dovrà scostarsi il meno possibile.

ARTICOLO 56 VIGILANZA SUI FABBRICATI IN COSTRUZIONE

Il personale dell’ufficio dei lavori pubblici e quello dell’ufficio d’igiene visiteranno le case durante il periodo della loro costruzione, rinnovamento o riparazione, per assicurarsi che le opere murarie che si eseguiscono rispondano al tipo approvato.

ARTICOLO 57 COPIA DEI DISEGNI NEL CANTIERE

Allo scopo di cui nell’articolo precedente, il costruttore dovrà tenere sempre nel cantiere la copia dei disegni vidimati dal sindaco col relativo nulla osta, ostensibile a richiesta degli incaricati dell’amministrazione comunale.

CAPITOLO XII TERRENI SCOPERTI DI PROPRIETA’ PRIVATA IN CITTA’

ARTICOLO 58 AREA DEI CORTILI

L’area coperta da costruzioni stabili non dovrà in ogni caso e per ciascuna proprietà eccedere i due terzi dell’area destinata a fabbricazione. Per gli effetti del presente articolo, qualunque spazio libero e scoperto, lasciato ad uso di giardino o di passaggio, sarà equiparato ai cortili. Per i cortili aventi figura oblunga non si terrà conto della proporzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media. E’ fatta eccezione per i fabbricati di carattere esclusivamente industriale, dei quali la massima parte sia ad un solo piano, per quelle aree di forma assolutamente speciale, ovvero di limitate dimensioni, per le quali a giudizio dell’ufficiale giudiziario possa ritenersi possibile, senza pregiudizio dell’igiene, utilizzare l’area fabbricabile senza cortili o pozzi di luce, nonché quando

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trattisi di ricostruzione o di riforma di edifici esistenti, che rappresentino evidenti ed importanti migliorie igieniche non altrimenti e praticamente ottenibili. Quando si tratti di edifici già esistenti, che occupino oltre i due terzi dell’area, è vietata qualsiasi sopraelevazione.

ARTICOLO 59

AREA DEI CORTILI IN RELAZIONE AI MURI CHE LI RECING ONO L’ampiezza dei cortili sarà di un quarto almeno della somma delle superfici dei muri che li recingono, esclusi i muri divisori di altezza non superiore ai metri quattro. Nei cortili in cui siano fronteggiate altre proprietà, oltre quella del richiedente, si considereranno queste fronti come fabbricate od occupate da un muro dell’altezza di metri 16, salvo regolare atto pubblico col quale il proprietario vicino si obblighi a che in detta area non venga fabbricato oltre una determinata altezza.

ARTICOLO 60 PERIMETRO DELLE AREE FABBRICABILI

Di ogni area fabbricabile sarà tracciato il perimetro, che non potrà essere oltrepassato. Qualora non si fabbrichi sull’allineamento prescritto dal piano di ingrandimento, si dovrà di regola cingere decorosamente il terreno con cancellata o muro di cinta sull’allineamento stesso, salvo le eccezioni da accordarsi dalla giunta comunale in casi speciali.

ARTICOLO 61 CORTILI CONFINANTI DI CASE DIVERSE

Agli effetti della superficie e dell’altezza dei muri prospicienti o di alcuno di essi, le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciarsi fra i diversi edifici, purchè tutti i proprietari fronteggianti, diano il loro consenso nei modi legali. Anche in tali casi, saranno ammessi tra i diversi cortili muri divisori, purchè non superino i 4 metri di altezza.

ARTICOLO 62 POZZI DI LUCE

I pozzi di luce o chiostrine sono permessi solo nel caso che sia provata l’impossibilità, per ragioni di spazio fabbricabile obbligatorio, di dare altrimenti in modo migliore aria e luce nell’interno di un corpo di fabbrica, e quando siano riservati unicamente per illuminare o ventilare latrine, acquai, passaggi e simili. In nessun caso potranno servire per illuminare stanze di abitazione, e saranno sempre costruiti in modo che in essi si produca una continua rinnovazione d’aria.

ARTICOLO 63 REQUISITI DEI POZZI DI LUCE

I pozzi di luce dovranno avere una superficie, in metri quadrati, non minore del numero dei metri lineari risultanti dalla media delle altezze delle loro pareti.

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Detta superficie sarà misurata sull’area orizzontale completamente libera, che risulta compresa entro qualsiasi sporgenza dal vivo dei muri come per esempio cornicioni, balconi, ecc. In nessun punto la distanza fra i muri contrapposti potrà essere inferiore di tre metri. Dovranno essere accessibili al piano del pavimento che dovrà essere costruito con materiale impermeabile e munito di regolare canale di scolo.

ARTICOLO 64 PAVIMENTAZIONE NELLE AREE LIBERE

Tutte le aree libere esterne ed interne adiacenti ai fabbricati dovranno essere pavimentate per la larghezza almeno di un metro. I cortili che non abbiano una superficie doppia di quella regolamentare (art. 59) dovranno esserlo per tutta la loro estensione. I cortili, riguardo alla loro quota di livello sul piano di campagna, debbono soddisfare alle condizioni stabilite per le quote di livello delle strade private (art. 47).

ARTICOLO 65 PULIZIA DEI CORTILI ED OPERAZIONI IN ESSI PERMESSE

Nei cortili, nei pozzi di luce, anditi delle porte, sulle scale e corridoi e su qualunque altra superficie di suolo privato nell’area fabbricabile, deve osservarsi il disposto dell’art. 51. Tutte queste superfici dovranno essere provvedute di scolo per le acque meteoriche, le quali però non potranno immettersi nel suolo pubblico. E’ permesso l’uso delle fosse per il letame, purché le medesime corrispondano al disposto dell’art. 208. Solo la battitura delle lane dei materassi per il servizio domestico e quella delle pedane e dei panni è permessa nei cortili e nei pozzi di luce. E’ vietato di scuotere e battere dalle finestre tappeti, panni e qualunque altro oggetto da cui possa separarsi polvere o immondizia.

ARTICOLO 66 ARRETRAMENTO DI COSTRUZIONI PROSPICENTI UNA VIA

Il proprietario di uno stabile prospiciente una via di larghezza inferiore a metri 8, il quale si disponga ad arrestare la linea esterna delle sue costruzioni per tutta la lunghezza della fronte verso l’indicata via, e lasci all’uso pubblico l’area così rimasta libera, potrà venire autorizzato dalla commissione edilizia a dare alla sua casa quella altezza che competerebbe alla via per tal modo ingrandita, salvo l’obbligo di quelle opere che, a giudizio di detta commissione, saranno giudicate necessarie per il decoro dello spazio abbandonato e dei muri laterali e di confine, nonché di quelle occorrenti per la loro stabilità.

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CAPITOLO XIII FONDAZIONE DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 67

FONDAZIONI SU TERRENI CHE HANNO SERVITO COME DEPOSI TI D’IMMONDIZIE, ECC.

Non sarà permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio in un terreno che abbia servito per l’innanzi come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri, che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse completamente ed il sottosuolo corrispondente sia stato ridotto in condizioni salubri.

ARTICOLO 68 DRENAGGI NEI TERRENI UMIDI E LATERIZI PROVENIENTI D A DEMOLIZIONI

Non sarà permesso edificare sopra un suolo abitualmente umido, od esposto all’invasione delle acque per i movimenti della falda acquea sotterranea, senza munire il terreno di sufficiente drenaggio, o provvedere in qualsiasi modo perché l’acqua non entri nei locali sotterranei. E’ proibito, per la costruzione dei muri fuori terra, l’uso dei laterizi provenienti da demolizioni, impregnati permanentemente di umidità e di sostanze organiche.

ARTICOLO 69 INTERPOSIZIONI DI MATERIALI IMPERMEABILI FRA I MUR I E LE FONDAZIONI

Nei nuovi fabbricati, o in quelli ricostruiti, le fondazioni saranno sempre separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiali impermeabili frapposti, come asfalto, cemento, cartone catramato, lastre metalliche o di pietra, mattoni di grès, ecc. atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

CAPITOLO XIV ALTEZZA DELLE CASE

ARTICOLO 70 ALTEZZA DELLE CASE

I fabbricati di nuova costruzione (o da rialzare) non potranno avere altezza maggiore di una volta e mezzo le larghezze della strada sulla quale prospettano, salvo un minimo che potrà sempre essere raggiunto di metri 9,50. Però nei tratti di strada di larghezza inferiore a metri 4,00 non sarà permesso di costruire più di due piani compreso il terreno. Quando un fabbricato sia eretto sull’angolo di due vie di larghezza differente, l’altezza che può attingere è quella che compete alla via di larghezza maggiore, però per una rientranza di soli metri 15,00 sulla via più stretta. La larghezza dello spazio libero che intercedesse fra la strada e la fronte di un edificio verrà computata per stabilire l’altezza massima di un edificio, ma non per l’edificio di fronte.

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ARTICOLO 71 CHIESE, ECC.

Sono eccettuati dalle precedenti disposizioni le chiese, gli edifici monumentali che per ragioni di necessità o di pubblico ornamento dovessero avere maggiore elevazione a giudizio del consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, nonché, nei limiti delle altezza attuali, le case esistenti alla data dell’attuazione di questo regolamento, sempreché la ricostruzione comprenda notevole miglioramento in fatto d’igiene. Si potranno pure eccedere le sovrastabilite altezze con frontespizi, lucernari, belvedere ed abbaini isolati, sempre che ciò non sia ravvisato sconveniente in linea estetica dal sindaco, sentita la commissione edilizia.

ARTICOLO 72 SOVRAELEVAZIONE DELLE CASE ESISTENTI

Nei fabbricati esistenti con cortili di dimensioni inferiori alle sovrafissate misure saranno soltanto permesse le nuove costruzioni e riparazioni che non diminuiscano le attuali proporzioni dei cortili colle circostanti altezze, né rendano minore la loro superficie attuale.

ARTICOLO 73 ALTEZZA DEI FABBRICATI IN RAPPORTO AI CORTILI ED AL LE VIE

L’altezza del fabbricato da erigersi tra un cortile ed una via o piazza sarà la minore tra quelle determinate dal primo e dalle seconde.

CAPITOLO XV

LOCALI DI ABITAZIONE

ARTICOLO 74 PROTEZIONE TERMO ACUSTICA E CONDIZIONI MICROCLIMATI CHE DELLE

ABITAZIONI Agli effetti dell’art. 80 del regolamento generale sanitario, i muri d’ambito delle case dovranno avere uno spessore tale, a seconda del materiale impiegato e del sistema di costruzione, da proteggere sufficientemente i locali dagli eccessi di temperatura. Nelle costruzioni fatte con mattoni comuni i muri d’ambito dovranno essere almeno dello spessore di cm. 28. I materiali usati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni arei provenienti da alloggi contigui e da locali o spati destinati a servizi comuni. All’uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standard consigliati dal Ministero dei lavori pubblici. Gli alloggi devono essere dotati di impianto di riscaldamento dimensionato per temperatura interna effettiva dell’aria compresa tra 18° e 20° C. Nelle condizioni di occupazione per uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

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ARTICOLO 75

ELEVAZIONE DEI PAVIMENTI Nei locali terreni destinati ad abitazione l’elevazione del pavimento sul piano stradale dovrà essere sempre almeno di metri 0,30 e lo spazio interposto, se non esiste sotterraneo, potrà essere utilizzato a vespaio o comunque riempito con ciottoli. Nelle case preesistenti è vietata l’abitazione in qualsiasi locale che in tutto od in parte della sua altezza stia dentro terra, salvo al Sindaco di permetterlo in casi speciali. “””” E’ vietato adibire, ad uso abitazione, locali che sono, anche solo parzialmente, sotterranei come anche destinare, allo stesso scopo le botteghe od i retrobottega. Tuttavia è facoltà del Sindaco, previo parere favorevole dell’ufficio sanitario, autorizzarne l’agibilità qualora presentino i seguenti requisiti:

a) altezza netta di m. 3; b) sopraelevazione fuori terra per almeno 1/3 dell’altezza; c) efficace difesa dei pavimenti e delle pareti dall’umidità con intercapedine ventilata o

fognata, larga non meno di m. 0,50, intorno ai muri esterni a partire da un piano più basso di almeno cm. 40, rispetto al piano del pavimento interno e con altri accorgimenti ritenuti, volta per volta, necessari. Inoltre il pavimento dovrà essere isolato dal terreno sottostante a mezzo di vespaio ventilato avente un’altezza minima di m. 0,30 o con altri sistemi che offrono adeguate garanzie contro la risalita delle acque sotterranee;

d) adeguata aerazione e illuminazione naturale, ottenuta con finestre, aprentesi su spazi regolamentari, aventi una superficie complessiva di almeno 1/10 della superficie del pavimento;

e) possibilità di efficace scolo delle acque di rifiuto. Inoltre anche i locali totalmente o quasi interrati (con almeno 1/3 dell’altezza fuori terra), potranno essere dichiarati agibili dal Sindaco, previo parere favorevole dell’ufficiale Sanitario, solamente quando tali ambienti, oltre a possedere i requisiti di cui alle predette lettere a) ed e), risultino avere il pavimento adeguatamente isolato dal terreno sottostante a mezzo di un vespaio o con altri sistemi che offrano adeguate garanzie contro la risalita di acque sotterranee e siano serviti da un idoneo impianto di condizionamento. In tutti i casi dovrà accertarsi che lo stato idrometrico dei locali in parola, nonché tutte le atre condizioni microclimatiche siano pianamente soddisfacenti e comunque tali da escludere un qualsiasi pregiudizio per la salute degli occupanti “”””” (Delibera del Consiglio Comunale del 25/3/1963 n. 852 di P.G: n. 319 di Reg. pubblicata all’Albo Pretorio il 31/3/1963 approvata dalla G.P.A. in data 18/12/1964 = Protocollo della Prefettura n. 16555 div. 3 del 18/1/1965)

ARTICOLO 76 L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2,70, riducibili a mt. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Al fine di assicurare un idonea coibentazione termica, dei locali posti all’ultimo piano, dovrà provvedersi, in corrispondenza dei soffitti, a mezzo di intercapedine adeguatamente aerata ed avente uno spessore non inferiore a cm. 20 o con altri sistemi ritenuti idonei dall’Ufficiale Sanitario. Al fine della coibentazione termo-acustica i materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel

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fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

ARTICOLO 77 IMPALCATI

Nei locali d’abitazione sono proibiti gli impalcati anche parziali, quando i locali che ne risultino non soddisfacciano alle condizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 78

FINESTRE Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso. Per ciascun locale ad abitazione l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell’edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, la adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi dei relativi infissi. Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E’ comunque da assicurare, in ogni caso, la aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

ARTICOLO 79 LOCALI IMBIANCATI E PAVIMENTI BEN CONNESSI

I locali d’abitazione dovranno essere puliti ed almeno imbiancati. I pavimenti dovranno essere ben connessi e, quando sia possibile, non costruiti con mattoni comuni ma con materiale meno poroso e permeabile.

ARTICOLO 80 CUBATURA DELLE STANZE

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provviste di finestre apribili.

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Ferma restando l’altezza minima interna di mt. 2,70, l’alloggio mono-stanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

CAPITOLO XVI ABITAZIONI COLLETTIVE

ARTICOLO 81 ALBERGHI, CASE DI ALLOGGIO E SIMILI

Chiunque intenda assumere l’esercizio di alberghi, di dormitori, di affittaletti o di qualsiasi altro luogo per dare alloggio o ricovero anche temporaneo, dovrà ottenere il permesso del sindaco, mediante domanda nella quale dovranno essere indicati la via e la casa dove intende impiantare l’esercizio.

ARTICOLO 82 CONDIZIONI PRESCRITTE PER ALBERGHI, ECC.

Il sindaco, prima di rilasciare il permesso di cui all’articolo precedente, farà verificare dal personale dell’ufficio d’igiene se le condizioni dei locali corrispondano alle seguenti prescrizioni:

a) la capacità dei locali sarà tale, per cui ad ogni individuo siano assicurati almeno 25 mc. d’aria;

b) qualunque camera sarà munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei letti che dovrà contenere;

c) tutte indistintamente le pareti del locale dovranno essere immuni da umidità, pulite ed imbiancate;

d) i letti e la biancheria dovranno essere puliti e decenti; e) le latrine dovranno essere precedute da antilatrina e saranno costrutte a sistema inodoro, con

serbatoi d’acqua, a scarico automatico e provviste di sufficienti quantità di acqua; f) i pavimenti saranno formati e mantenuti in modo che riesca facile curarne la nettezza; g) non potranno collocarsi letti nei locali in cui vi siano latrine e nella cucina; h) dovranno essere forniti di acqua potabile in quantità proporzionata all’importanza

dell’albergo.

ARTICOLO 83 NUMERO DEI LETTI, ECC. NELLE CAMERE D’ALLOGGIO

Il numero dei letti da collocarsi nelle camere sarà determinato sulle basi indicate dalla lettera a) dell’articolo precedente. Quando il sindaco lo ritenga necessario, potrà prescrivere che a cura del municipio siano collocati in ogni camera cartelli indicanti il numero dei letti. Nei dormitori pubblici non potrà giacere più di un individuo nel medesimo letto. Tutte le camere formanti il locale verranno distinte progressivamente con lettera alfabetica o con numero progressivo. All’esterno del locale dovrà apporsi un’insegna indicante la qualità dell’esercizio. I locali destinati ad alloggio (fatta eccezione per le camere degli alberghi) e le latrine dovranno, durante la notte, essere sufficientemente illuminati.

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ARTICOLO 84

VISITE AI LOCALI Sarà obbligo del conducente l’esercizio di disporre che, tanto di giorno come di notte, gli agenti municipali delegati possano entrare nel suo locale per accertarsi della salubrità e della regolarità dell’esercizio stesso.

ARTICOLO 85 PENALITA’

L’inosservanza di una o più delle disposizioni sopraindicate potrà dar luogo alla sospensione o alla chiusura dell’esercizio, da ordinarsi dal sindaco.

ARTICOLO 86 SCUOLE, CONVITI, ECC.

Chiunque intenda aprire scuole private, case di custodia di bambini, convitti, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili, dovrà chiedere al sindaco la visita dell’ufficiale sanitario. Sarà concesso permesso d’apertura quando i locali rispondano alle norme del presente regolamento.

ARTICOLO 87

CONDIZIONI DI SALUBRITA’ DELLE AULE I locali destinati ad uso di scuole dovranno presentare le necessarie condizioni di salubrità riguardo all’ubicazione, al numero ed all’ampiezza delle stanze, alla luce ed alla ventilazione. Le aule scolastiche per tutto ciò che riguarda le dimensioni e gli altri requisiti igienici dovranno corrispondere alle norme stabilite dal ministero.

ARTICOLO 88 PAVIMENTI E PARETI

I pavimenti delle scuole situate al piano terreno dovranno essere o di legno ben connesso od altrimenti garantiti dalla umidità, e quelli degli altri piani di materiale atto a permettere la quotidiana pulizia. Le pareti interne saranno rivestite di materiale suscettibile di lavatura per un’altezza di almeno m. 1,50. Dovranno essere ripassate a tinta grigia, azzurrognola o bianca e mantenute in perfetto stato di nettezza.

ARTICOLO 89 LOCALI PER RICREAZIONE, DORMITORI, INFERMERIE, BAGN I

In ogni istituto scolastico, per la ricreazione degli alunni dovranno esservi convenienti locali riparati dalle intemperie nella stagione invernale e provveduti d’acqua potabile.

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Nei dormitori di detti stabilimenti, oltre alle condizioni generali di pulitezza e salubrità, che dovranno essere costantemente mantenute, è necessario che il volume d’aria assegnato per ogni letto non sia minore di mc. 20, sia provveduto alla ventilazione e nei mesi freddi al riscaldamento. I collegi, convitti, educandati e simili dovranno essere provveduti di infermeria bene areata, riscaldata, salubre ed opportunamente disposta, in modo che sia evitato il contatto degli ammalati coi sani. Annessi all’infermeria, od in altro locale apposito, vi saranno i bagni in numero sufficiente per l’igiene degli alunni.

ARTICOLO 90 TERMINE AGLI STABILIMENTI ESISTENTI PER L’ESECUZION E DEI LAVORI

PRESCRITTI Gli stabilimenti pubblici di educazione e di beneficenza, le scuole, i convitti, gli asili e dormitori, anche condotti da privati ed i luoghi di pubblico convegno e divertimenti non potranno, di regola, dopo un triennio dall’entrata in vigore del presente regolamento, permanere in edifici non conformi alle disposizioni di questo regolamento, relative alle nuove costruzioni. In difetto, il sindaco potrà ordinarne la chiusura.

CAPITOLO XVII PARTICOLARI ED ANNESSI DELLE CASE D’ABITAZIONE E DE GLI

EDIFICI E STABILIMENTI PUBBLICI

ARTICOLI 91 LATRINE E CANNE DI SCARICO

Ogni abitazione per una famiglia dovrà avere una latrina separata con le dimensioni minime planimetriche di mt. 1,20 per 0,90. Per convitti, educandati, locande, laboratori, ecc. vi sarà una latrina almeno ogni 20 persone e ve ne saranno di separate qualora vi siano persone dei due sessi. Queste latrine, con antilatrina, saranno costruite a sistema inodoro e provviste d’acqua a cacciata automatica. Il pavimento della latrine sarà fatto del materiale impermeabile e le pareti, impermeabili fino all’altezza di mt. 1,50 costruiti in modo che ne sia facile la pulizia. La stanza da bagno deve essere fornita di aperture all’esterno per il ricambio dell’aria e dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di aperture all’esterno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. Le stanze da bagno non potranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera da abitazione o nei locali ad uso di acquai, ne comunicare direttamente con essi. Le canne di scarico dovranno essere possibilmente provvedute di sifoni, o di interruttori idraulici, ventilati alla loro apertura di immissione o almeno alla loro estremità inferiore, oppure di altra chiusura equivalente, allo scopo di evitare qualsiasi esalazione. Le sopradette canne dovranno, inoltre, essere prolungate in alto oltre il tetto e munite di cappelli di ventilazione, qualora immettendo esse in un pozzo nero, questo non abbia tubo di ventilazione. La ubicazione e sopraelevazione di tali mitre dovranno essere tali da evitare esalazioni a locali abitati.

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ARTICOLO 92

LATRINE ED ORINATOI NELLE SCUOLE Nelle scuole le latrine o gli orinatoi, in numero sufficiente a giudizio dell’ufficiale sanitario, saranno a sistema inodoro automatico; avranno il pavimento e le pareti, fino all’altezza di un metro e mezzo dal suolo, di materiale impermeabile e suscettibile di lavatura e saranno provveduti di conveniente quantità di acqua.

ARTICOLO 93 LATRINE ED ORINATOI NEI LUOGHI DESTINATI A PUBBLICO CONVEGNO

I teatri o gli altri luoghi destinati a pubblici spettacoli e divertimenti, ed in genere tutti i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, dovranno essere muniti di latrine e di orinatoi in numero sufficiente a giudizio dell’ufficiale sanitario, e così disposti ed ubicati da non mancare né di luce né di aria diretta. Le latrine non dovranno in alcun modo essere visibili dalle strade. Tanto le latrine quanto gli orinatoi, dovranno essere provvisti di acqua in quantità sufficiente, di sifone ventilato nel condotto di scarico, e mantenute pulite e disinfettate in guisa che non spandano cattivo odore, e saranno precedute da antilatrina.

ARTICOLO 94 RIPARAZIONE ALLE LATRINE, TUBI DI SCARICO, ECC.

Ogni guasto delle latrine, dei lavandini e dei mondezzai da cui possano derivare trasudamenti di materie putride, esalazioni moleste, o corrompimento d’acque, umidità o sudiciume, sarà immediatamente riparato dal proprietario, e se ciò non verrà eseguito nel termine prescritto dalla competente autorità, questa, salvo le penalità comminate per le contravvenzioni al presente regolamento, provvederà d’ufficio all’esecuzione dei lavori necessari a tutte spese del proprietario renitente.

ARTICOLO 95 TROMBE DELLE SCALE

Le trombe delle scale devono ricevere aria e luce dall’esterno, e dove questo non sia possibile essere muniti di copertura a vetri con sufficiente apertura per la ventilazione salvo che non risultino provviste di idoneo impianto di aerazione meccanicamente attivato.

ARTICOLO 96 COPERTURA A VETRI DI CORTILI

E’ vietato stabilire coperture a vetri dei cortili, salvo permesso speciale da concedersi dalla giunta comunale dietro parere favorevole dell’ufficio sanitario, il quale si assicurerà che la superficie da coprirsi non è inferiore a mq. 2,50 e che il locale che ne risulterà sarà fornito di lanterna a vetri, avente um’ampiezza di almeno un terzo di quella della (…………………riga semi-cancellata ……………)

ARTICOLO 98

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STUFE E CAMINI Tutti gli impianti di combustione a carbone, petrolio e simili, nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, stabilimenti industriali, ecc. dovranno esser muniti di cappa e canna per l’eliminazione dei prodotti della combustione. Per l’uso di detti impianti dovranno essere impiegati idonei combustibili, e messi in opera ………… atti ad eliminare i residui della combustione antigienici e nocivi per la salute pubblica. Il tiraggio delle stufe a carbone sarà sempre e soltanto regolato colla limitazione dell’apertura dei relativi focolari e con valvole non completamente chiudibili. I fornelli a carbone, petrolio e simili nelle abitazioni, negli esercizi pubblici, stabilimenti industriali, ecc. saranno muniti di cappa e canna per l’eliminazione dei prodotti della combustione. L’aria d’alimentazione dei caloriferi, per norma generale, deve provenire dall’esterno.

ARTICOLO 99 CANNE DEI CAMINI

Ogni focolare dovrà avere canna propria ed isolata dalle altre, che si prolunghi fin oltre il tetto. Le bocche, canne o tubi di camini, di stufe o di forni non potranno essere addossati contro pareti di legno, salvo che ne siano separati da una distanza di almeno 15 cm. Quando occorra di attraversare con tubi conduttori di calore o fumo un solaio od altra parte di fabbrica, che possa infiammarsi, i tubi saranno di ferro od altro metallo e dovranno sul loro passaggio essere rivestiti da altro tubo di terra cotta ed isolati dalle pareti combustibili.

ARTICOLO 100 FUMAIOLI

Non si potrà far esalare il fumo inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul luogo pubblico.

ARTICOLO 101 CANALI PER ACQUA PLUVIALI

Ogni fabbricato dovrà avere il tetto, sia verso la via pubblica sia verso i cortili ed i recinti, munito di un canale di metallo di ampiezza sufficiente a ricevere e tradurre le acque pluviali ai tubi di sfogo. In detti canali di gronda, come nei tubi di sfogo, è assolutamente vietato di immettere acque luride o di lavatura domestica provenienti da cessi, acquai, bagni, ecc.

ARTICOLO 102 ALBERI E PIANTE RAMPICANTI

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Gli alberi degli orti e dei giardini dovranno essere tenuti distanti dalle abitazioni e regolati in modo che non abbiano ad arrecare umidità o difetto d’aria o di luce. Le piante rampicanti addossate alle case non dovranno invadere il vano delle finestre e diminuire la quantità di luce che penetra nella stanza.

ARTICOLO 103 IMBIANCATURA, VERNICIATURA, ECC. DEI FABBRICATI

Salvo le eccezioni riportate nel regolamento edilizio, tutte le fronti dei muri rivolti a pubbliche vie, vicoli, piazze e corsi o da questi luoghi visibili, le pareti dei muri che circondano cortili o giardini, le pareti dei pilastri, le volte ed i soffitti dei portici e delle gallerie, le cancellate, le pareti degli anditi, degli atri e delle scale debbono essere intonacati, imbiancati o colorati o verniciati e tenuti costantemente puliti ed in buono stato. I restauri e la ripulitura di dette pareti delle fabbriche dovranno essere fatti tutte le volte che il sindaco, dietro parere conforme dell’ufficio tecnico, ne riconosca la necessità.

ARTICOLO 104 SCUDERIE E STALLE PRIVATE

Le scuderie e le stalle private non debbono avere comunicazione diretta coi locali di abitazione o di spaccio e, possibilmente, essere in fabbricati distinti. Quando le stalle e le scuderie siano destinate a contenere più di 20 quadrupedi dovranno essere costrutte isolate dall’abitato.

ARTICOLO 105 PERMESSO D’USO DI NUOVA SCUDERIA

Chiunque intenda costruire una scuderia per uso privato dovrà farne domanda al sindaco e non gli sarà concesso di usarne qualora questa non risponda alle norme degli articoli 205, 206, 207 e 208.

ARTICOLO 106 TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LE SCUDERIE E STALLE

ESISTENTI Entro tre anni dalla data del presente regolamento, le scuderie e stalle preesistenti adibite ad uso privato, dovranno uniformarsi alle disposizioni degli articoli citati. L’autorità comunale però, potrà in casi speciali assegnare per alcune di esse un termine più breve, allorché ne avesse proposta dall’ufficiale sanitario. Contro coloro che non avranno adempiuto all’obbligo suesposto entro i termini predetti si provvederà a termine di legge. Le stalle bovini, nella zona suburbana, entro lo stesso termine dovranno rispondere alle norme degli articoli 156, 157 e 159 del presente regolamento

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CAPITOLI XVII E XIX (DALL’ART. 107 ALL’ART. 124)

NORME ESPRESSAMENTE ABROGATE

VEDI ORA ALLEGATO B)

CAPITOLO XX ALLONTANAMENTO DALLE CASE DELLA CITTA’ DEI RIFIUTI

DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE

ARTICOLO 125 ASPORTAZIONE DELLE SPAZZATURE DOMESTICHE, ECC

Le spazzature, i rifiuti delle cucine, i residui degli usi domestici, ecc, saranno posti in recipienti di lamiera di ferro provvisti di adatto coperchio. Il trasporto delle spazzature ecc. sarà fatto a cura del comune per mezzo di veicoli costruiti in modo da evitare le cattive esalazioni ed il disperdimento sul suolo pubblico e con apposito personale che le ritirerà tutti i giorni da ciascuna abitazione, gratuitamente per i poveri e dietro piccolo compenso, in base ad apposita tariffa, per gli abbienti.

ARTICOLO 126 SPAZZAMENTO DEI LOCALI PUBBLICI, ECC.

Lo spezzamento dei locali pubblici, dei cortili, ecc. dovrà eseguirsi previo inaffiamento, per evitare il sollevarsi di polvere.

ARTICOLO 127 IMMISSIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO NELLA FOGNATURA O IN POZZI NERI

Nelle case poste presso i canali della fognatura, non sarà permesso la costruzione di alcun pozzo nero e le malerie e le acque immonde delle latrine, dei laboratori, degli orinatoi, degli acquai, dei bagni, ecc. dovranno essere immesse direttamente nella fogna. La costruzione dei pozzi neri sarà poi obbligatoria nelle case dove non sia possibile valersi dei canali della fognatura pubblica per gli usi di cui sopra.

ARTICOLO 128 NUOVI CANALI DI FOGNATURA

Quando il municipio provvederà a mettere in esercizio nuovi canali di fognatura ne darà avviso ai proprietari delle case che ne debbono usufruire. Entro l’anno da detto avviso, a cura dei proprietari si dovrà provvedere alla soppressione dei pozzi ed all’allacciamento della fognatura domestica colla canalizzazione stradale. Eseguite tali immissioni, i pozzi neri saranno vuotati, e riempiti di terra non infetta a cura e spese dei proprietari, sotto il controllo degli agenti comunali.

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L’autorità comunale potrà ordinare l’immediata soppressione dei pozzi neri in pessimo stato o che, per la loro prossimità a pozzi d’acqua, possano far temere, a giudizio dell’ufficiale sanitario, di diventare causa dell’inquinamento dell’acqua stessa. Si eseguiranno le opere d’ufficio a spese dei proprietari che, entro i termini assegnati, non avranno adempiuto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

ARTICOLO 129 OPERE PRIVATE DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA

Nessuno potrà eseguire opera qualsiasi sul suolo pubblico e condotti sotterranei per allacciamento, riparazioni di scarichi, immissioni nella fognatura pubblica, canalizzazioni interne di case, ecc, senza averne ottenuto l’approvazione dal sindaco. La domanda relativa sarà corredata dalle indicazioni e dai documenti seguenti:

a) la pianta alla scala 1% del sotterraneo, colla indicazione della rete di distribuzione e dei dettagli relativi alle immissioni nella fogna;

b) la sezione da cui risultino il numero dei piani e le altezze del fabbricato; c) l’indicazione dell’area complessiva della proprietà e di quella destinata a cortile od a

giardino. Per le case di nuova costruzione, i progetti di fognatura dovranno essere presentati contemporaneamente al progetto delle case stesse. Terminata l’opera di canalizzazione interna della casa, e prima che essa venga messa in attività, dovrà farsi richiesta della visita dell’ufficio dei lavori pubblici per constatare se le opere furono eseguite in conformità al progetto approvato ed a regola d’arte. La licenza di abitabilità per le case nuove o riformate sarà rilasciata solo dopo esito favorevole di tale visita.

ARTICOLO 130 POZZI NERI

I pozzi neri o fosse fisse, nei casi contemplati dal secondo comma dell’art, 127, non saranno mai stabiliti in un sottosuolo coperto da fabbricati né su suolo pubblico. Saranno tenuti distaccati di almeno m. 0,50 dai muri degli edifici, e fra questi e le pareti dei pozzi neri sarà interposto uno strato di terreno argilloso ben compresso o di calcestruzzo. Disteranno almeno m. 10 da qualunque pozzo, condotto, o serbatoio d’acqua potabile e saranno costruiti a perfetta tenuta, con angoli arrotondati e fondo concavo e della profondità non maggiore di metri 4. Le pareti ed il fondo avranno uno spessore di cm. 40, saranno costruiti in buona muratura di mattoni e con malta idraulica, intonacati con cemento e ………… con volta dello spessore di 14 cm. almeno. Potranno essere costruiti e coperti anche in cemento armato edile…………. e spessore necessari per la loro stabilità. Saranno sempre muniti di canna di ventilazione fino sopra il tetto, salvo la maggiore altezza cui questa dovesse essere portata per non recare danno o molestia ai vicini. Non sarà in alcun caso permesso l’uso di bottini o fosse mobili. Le bocche dei pozzi neri dovranno avere una chiusura con lastra di pietra o di ghisa per essere fatte in modo da impedire qualsiasi esalazione e permettere una facile e completa vuotatura. I pozzi neri dovranno avere capacità proporzionata al numero di abitanti della case cui servono in modo da richiedere vuotatura ogni 3 mesi circa. I pozzi neri già esistenti, situati in località ove non sia possibile o non possa essere permesso di valersi dei canali della fognatura pubblica, entro tre anni dalla promulgazione del presente regolamento dovranno essere conformati alle prescrizioni di questo articolo. In difetto si procederà all’esecuzione d’ufficio a spese dei proprietari.

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ARTICOLO 131 VUOTATURA DEI POZZI NERI

Spetta al proprietario dello stabile curare la vuotatura dei pozzi neri almeno una volta all’anno ed in ogni epoca prima che siano completamente ripieni. Sarà di regola obbligatorio lo spurgo con vuoto atmosferico colle cautele ritenute dalla amministrazione comunale atte ad evitare moleste esalazioni. Lo spurgo con mastelli e verricelli non potrà praticarsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto salvo speciale ordine o permesso per motivi eccezionali. Gli espurghi, il trasporto delle materie dei pozzi neri e dl letame saranno praticati nei mesi dal marzo all’ottobre compresi, dalla mezzanotte alle cinque. Nel novembre, dicembre, gennaio e febbraio dalla mezzanotte alle sette. Sarà compreso in questo orario il trasporto fino alla porta più vicina della città. L’apertura del pozzo nero non si dovrà fare prima dell’arrivo delle botti, ed appena fatto discendere il tubo di aspirazione, la bocca sarà chiusa convenientemente; e le operazioni dovranno succedersi immediatamente l’una dopo l’altra vino al vuotamento del pozzo, senza recare ingombro al suolo pubblico, salvo cause di forza maggiore. Appena terminata la vuotatura si dovrà sgomberare e lavare e pulire immediatamente quella parte di suolo pubblico ove fosse avvenuto lo spargimento di materie in modo che non resti nessuna traccia dello spargimento avvenuto. Le sopradette norme dovranno pure seguirsi per la vuotatura dei pozzetti, degli acquai e dei pubblici e privati orinatoi.

ARTICOLO 132 TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DELLE MATERIE DEI POZZI NERI

Le materie estratte dai pozzi neri saranno trasportate fuori città, dovranno, possibilmente, essere utilizzate subito in luoghi distanti non meno di 100 metri da aggregati di abitazione e a non meno di 1500 metri dalla attuale cinta daziaria, con un’ammenda da L. 30 a L. 500 ai contravventori.

ARTICOLO 133 CONCIMAZIONE DELLE ORTAGLIE

E’ vietato di adoperare materie fecali per la concimazione di qualsiasi ortaglia. I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a lire trenta.

ARTICOLO 134 ACQUAI E SIMILI

I tubi di scarico degli acquai, delle tinozze per bagno ed ogni altro smaltitolo di acqua domestica, dovranno essere muniti di chiusura atta ad evitare qualsiasi esalazione. Uguale cautela dovrà sempre adottarsi per qualsiasi bocca di immissione che dalla proprietà privata comunichi con canali immondi, siano essi pubblici o privati. I sopradetti tubi di scarico ed ogni altro smaltitolo di acqua domestica nei pozzi e canali neri dovranno essere impermeabili e ben connessi nei giunti in modo da impedire qualsiasi filtrazione ed esalazione ed avere tubi distinti da quelli delle latrine.

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ARTICOLO 135

MODO DI COSTRUZIONE DEI CONDOTTI I condotti per gli scarichi liquidi di ogni natura, tanto interni quanto esterni alla proprietà, dovranno essere fatti con tubi impermeabili di grès, verniciati internamente, o di altro materiale approvato dall’ufficio dei lavori pubblici. Le unioni dei diversi pezzi dovranno essere fatte colla maggior cura, in modo che le connessioni riescano a perfetta tenuta di acqua e di gas, e non presentino scabrosità o sporgenze all’interno I tubi delle latrine, degli acquai o di qualunque scarico, quando siano interni ai muri, dovranno essere collocati entro canne pure intonacate e distaccati dalle pareti di esse. Nei casi in cui si riconosca impossibile per circostanze eccezionali, giudicate ammissibili esclusivamente dall’ufficio dei lavori pubblici, lo stabilire un condotto diretto per lo smaltimento delle sostanze luride nella fogna stradale, potrà essere accordata la costruzione di un piccolo pozzetto raccoglitore, impermeabile, affetto isolato, e che sarà raccordato colla fogna pubblica mediante uno sfioratore, se la differenza di livello lo permette. Nella località dove esiste regolare fognatura, i tubi di discesa dell’acqua pluviale e di rifiuto di qualunque natura non avranno diametro inferiore a centimetri otto. Nei luoghi ove occorrono sensibili cambiamenti di direzione o di pendenze, saranno costruiti pozzetti d’ispezione con sovrastanti chiusini, a chiusura ermetica quando si tratti di acque luride. La pendenza dei condotti di immissione privati nelle fogne pubbliche non dovrà essere minore di 1/100 per le acque meteoriche e di 3/100 per le acqua e materie luride.

ARTICOLO 136 POZZI NERI NELLE CASE DEL SUBURBIO

Tutte le case del suburbio dovranno esser provviste di pozzi neri, sia per le latrine, sia per gli acquai.

ARTICOLO 137 IMMISSIONE DELLE ACQUE IMMONDE NELLE FOGNE SCOPERTE DEL SUBURBIO L’immissione delle acque immonde delle latrine delle case, dei laboratori, magazzini, stabilimenti pubblici, nelle fogne scoperte del suburbio e nei colatori pubblici non sarà permessa se non alle seguenti condizioni:

a) sia ogni latrina munita di una media quantità di 10 litri di acqua per ogni persona a cui debba servire nella giornata;

b) sia ogni latrina provveduta di apparecchi a chiusura idraulica permanente e di apparecchi di cacciata dell’acqua stessa;

c) sia ogni ………… caduta munito di canale di comunicazione diretta con le dette fogne o coi collettori, canale che deve essere tenuto secondo le norme dell’art. 135.

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ARTICOLO 138 IMMISSIONE DELLE ACQUE DOMESTICHE DI LAVAGGIO NELLE FOGNE

SCOPERTE DEL SUBURBIO Sarà pure permessa l’immissione delle acque domestiche di lavaggi nelle fogne scoperte del suburbio e nei colatori pubblici a mezzo di condotti, purchè questi siano coperti ed impermeabili nei tratti del loro percorso che distano meno di m. 25 da qualsiasi fabbricato.

CAPITOLO XXI

CASE DI ABITAZIONI AL FORESE

ARTICOLO 139 DEFINIZIONE DI FORESE DI AGGREGATO DI ABITAZIONI

Sono soggette alle prescrizioni del presente capitolo tutte le case del territorio del comune che non sono comprese nella zona del piano regolatore e, fino all’approvazione di questo, le case che distano dalla cinta daziaria attuale più di un chilometro e mezzo. Per aggregato di abitazioni si intende, agli effetti del presente regolamento, un gruppo di case che ricoveri più di 50 abitanti.

ARTICOLO 140 OBBLIGO DI DOMANDA PER COSTRUIRE

Chiunque intenda costruire una casa o ricostruire le attuali nel contado deve ottenere prima l’approvazione del sindaco, dietro parere favorevole dell’ufficiale sanitario, presentando all’uopo domanda con pianta schematica della casa di cui risultino:

a) le dimensioni dei singoli ambienti, e la loro destinazione; b) l’ampiezza delle finestre; c) il modo di derivazione dell’acqua per uso potabile; d) l’ubicazione delle latrine ed il luogo di deposito dei rifiuti domestici; e) l’indicazione precisa del confine della proprietà e della distanza da fabbricati esistenti a

distanza inferiore a metri 10; f) l’ubicazione di stalle, porcili annessi e l’indicazione di distanza approssimativa da aggregati

di abitazione. Alla pianta della case devono andare unite le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione.

ARTICOLO 141 TERRENO PER LE COSTRUZIONI

Il terreno sul quale si vorrà costruire una casa colonica dovrà essere asciutto e salubre. In caso contrario non sarà concessa l’autorizzazione se non in seguito a lavori di risanamento, consistenti in opere di drenaggio. I cortili, le aie, gli orti o giardini annessi alla casa rurale dovranno essere provveduti di sufficiente scolo per evitare impaludamenti.

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ARTICOLO 142

DISTANZA DEI FABBRICATI DALLE STRADE COMUNALI, VICI NALI E PRIVATE Quando una proprietà confini con una via comunale, vicinale o privata, il proprietario potrà costruire a distanza non minore di metri 6 dalla linea mediana di tale via.

ARTICOLO 143 SPESSORE DI MURI DI AMBITO E MARCIAPIEDE

I muri d’ambito, se costruiti in mattoni comuni, dovranno avere almeno uno spessore di centimetri 25. Ogni casa ad uso di abitazione rurale dovrà essere contornata da uno spazio di suolo di centimetri 80 difeso con acciottolato.

ARTICOLO 144 NUMERO DELLE STANZE

I proprietari dei fondi dovranno curare che le case adibite ad abitazione dei lavoratori dei fondi stessi, contengano un numero di stanze da letto sufficiente al ricovero di tutti i lavoratori e loro famiglie calcolando per ogni persona adulta una cubatura d’aria di almeno mc. 20 e per ogni ragazzo inferiore ai 15 anni di mc. 10.

ARTICOLO 145 LIVELLO DEL PIANTERRENO

Gli ambienti ad uso di abitazione a piano terreno dovranno avere sempre un livello superiore di cm. 15 da quello del terreno circostante ed il pavimento posto sopra uno strato di cm. 20 di ghiaia. Detto pavimento dovrà essere ben connesso e di facile pulitura.

ARTICOLO 146 ALTEZZA DEGLI AMBIENTI E FINESTRE

Le camere d’abitazione avranno un’altezza minima di m. 3 misurata all’impostatura del soffitto, ed un volume d’aria non inferiore a mc. 30. Le finestre non dovranno avere una superficie minore del decimo di quella del pavimento.

ARTICOLO 147 CAMERE D’ABITAZIONE A TETTO

Le camere d’abitazione poste sotto il tetto dovranno avere un controsoffitto, un’altezza minima di m. 2.50 se coperte a tetto piano, capacità di almeno mc. 25 e le finestre con superficie di almeno 1/15 di quella del pavimento. Per le camere a tetto inclinato il punto più basso non dovrà mai essere inferiore a m. 1,80.

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ARTICOLO 148 TELAIO A VETRI ED IMPOSTE. ALLEVAMENTO DEI BACHI DA SETA

Tutte le camere destinate ad abitazione dovranno avere almeno una finestra, che prenda luce direttamente dall’esterno. Le finestre saranno provviste di telaio a vetri e di imposte ben connesse. Nelle camere da letto è vietato l’allevamento dei bachi da seta.

ARTICOLO 149 CANNA PER IL FUMO

Ogni focolare dovrà avere una apposita canna per il fumo, protratta sopra il tetto e terminata con fumaiolo.

ART. 150 – 151 – 152 – 153 : NORME ESPRESSAMENTE ABROGATE

VEDI ORA ALLEGATO B)

ARTICOLO 154 LATRINE E POZZI NERI

Ogni fabbricato dovrà essere provveduto di latrina costrutta in modo che prenda aria e luce direttamente dall’esterno con finestra di superficie non minore di cm. 50 per lato e non sia in comunicazione diretta con camere da letto e colla cucina. L’ampiezza della latrina sarà di almeno m. 1,20 x 0,90. Il pavimento delle latrine sarà impermeabile. Le condutture di scarico saranno di materiali impermeabili. Le materie fecali non potranno essere immesse che nei pozzi neri, costrutti all’aperto, mai in un sottosuolo coperto da fabbricato e distanti non meno di dieci metri dai pozzi. La muratura, dello spessore di 30 cm. almeno, sarà rivestita internamente da uno strato di cemento, in modo da rendere il pozzo nero impermeabile. Saranno pure consigliate le latrine a torba o a terra secca e gli impianti di depurazione biologica secondo il processo Mouras.

ARTICOLO 155 SCOLI DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Tutte le case coloniche dovranno essere provviste di acquaio la cui tubazione metterà capo in apposito serbatoio costruito colle norme dei pozzi neri. Sarà permesso l’allontanamento delle acque luride degli acquai fino all’aperto nei campi, condottate regolarmente fino al punto di sbocco. Nei gruppi di case però sarà obbligatorio il serbatoio a meno che, a spese dei proprietari, non venga costruito canale impermeabile pel trasporto di dette acque ad oltre 25 metri dalle abitazioni agglomerate.

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ARTICOLO 156 STALLE, OVILI, PORCILI, ECC.

Le stalle pei bovini, gli ovili, i porcili ed i pollai, quando facciano colla casa un sol corpo, non dovranno essere in comunicazione con essa. Nelle case di nuova costruzione non sarà permesso usufruire degli ambienti posti sopra stalle o porcili ad uso di abitazione.

ARTICOLO 157

PARTICOLARI DELLE STALLE Le stalle pei bovini e le scuderie per equini dovranno essere ampie e con altezza dal pavimento al soffitto non minore di metri 2,80. I porcili e gli ovili dovranno avere altezza non minore di metri 2 ed avere oltre la porta d’ingresso altre aperture in numero sufficiente ed in diretta corrispondenza coll’esterno per nodo da assicurare una efficace ventilazione e conveniente illuminazione. Le stalle e le scuderie dovranno avere il pavimento costrutto con laterizi o con pietre ben connesse o di asfalto o cemento ed avere gli scoli necessari. Le orine dovranno essere raccolte in appositi pozzetti o dirette al letamaio mediante condotti coperti a fondo concavo ed impermeabile. I pozzetti dovranno rispondere a tutte le condizioni costruttive e di distanze indicate per i pozzi neri all’art. 130. Ogni stalla, scuderia , porcile ed ovile dovrà esserne provvisto. Le stalle dovranno avere le pareti, le rastrelliere e le mangiatoie fatte in modo da potere essere facilmente pulite e, in caso di bisogno, completamente disinfettate. I porcili annessi ai caseifici e stabilimenti in genere nei quali si pratichi l’allevamento dei maiali per l’utilizzazione dei cascami delle industrie, dovranno essere lavati abbondantemente con acqua, alla quale nei mesi estivi saranno aggiunte sostanze deodoranti.

ARTICOLO 158 LAVORI PER L’IGIENE NELLE STALLE

Per evitare danno a coloro che accudiscono alle stalle, per l’igiene della raccolta del latte o per evitare molestia al vicinato, potranno venire ordinati dall’autorità sanitaria comunale i lavori necessari per rendere salubri le stalle esistenti. I lavori verranno eseguiti d’ufficio, a spese dei proprietari, qualora questi non li abbiano eseguiti nei termini fissati.

ARTICOLO 159 LETAMAI

”Il letame dovrà essere raccolto a mucchi o in fosse. I mucchi dovranno possibilmente posare su piattaforme od aie impermeabili costruite in modo che i liquidi provenienti dal letame stesso non s’infiltrino nel terreno circostante. Questo modo di tenere il letame è permesso solo nelle case isolate nella campagna e distanti dalle abitazioni agglomerate non meno di 50 metri. Le fosse per il letame dovranno essere costruite a norma dell’art. 208 senza bisogno di copertura e sfiatatoio. I mucchi di letame e le fosse, dovranno distare non meno di m. 10 da qualunque abitazione isolata, dai pozzi, acquedotti, serbatoi d’acqua potabile e dalle strade.

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Negli aggregati di abitazioni il letame ed i rifiuti domestici dovranno essere tenuti in fosse coperte. “”

Tali norme non corrispondono evidentemente più alle esigenze della vita moderna. Il sistema di raccogliere il letame a mucchi o in fosse, non convenientemente riparati, non fornisce indubbiamente sufficienti garanzie igieniche, sia per le esalazioni che ne derivano, sia per le dispersioni di liquido. Si rende pertanto opportuno modificare il testo del precisato articolo, stabilendosi che le stalle, ove siano ricoverati due o più bovini adulti, siano dotate di apposita concimaia, con platea impermeabile ed apposito raccoglitore dei liquidi dispersi. A nome della Giunta, propongo pertanto – conclude il relatore – che il soprariportato testo dell’art. 159 del vigente regolamento Comunale d’Igiene sia così sostituito:

“” Tutte le stalle rurali per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti dovranno essere dotate, qualora già non lo siano, di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi ed avente platea impermeabile. Detta concimaia dovrà distare almeno 20 metri da qualunque abitazione isolata, dai pozzi, acquedotti, serbatoi d’acqua potabile e dalle strade ed essere costruita in muratura, con platea impermeabile avente una superficie minima di mq. 4 per ogni capo adulto della stalla “” “” Dovrà inoltre essere fornita di recipiente o bottino a perfetta tenuta per i liquidi scolanti, della capacità di lt. 500 per ogni capo adulto.”” “” A giudizio dell’ufficio Igiene potrà essere prescritta la copertura della concimaia a mezzo di vetrate o con altro materiale ritenuto idoneo o addirittura il trasporto della stessa in altro luogo a cura e spese del proprietario, qualora esalazioni putrefattive rechino molestia o danno a quanti abitano nelle vicinanze.”” “” Le disposizioni in parola non si applicano alle concimaie delle scuderie la cui costruzione e manutenzione restano disciplinate dalle disposizioni dell’art. 208 del vigente Regolamento. “”

ARTICOLO 160 OBBLIGO AI PROPRIETARI DI PROVVEDERE FOSSE O LUOGO PER I RIFIUTI

ANIMALI E DOMESTICI Presso ciascuna casa di campagna dovrà il proprietario costruire una fossa o assegnare un tratto di terreno sufficientemente esteso per depositarvi il letame e le immondizie domestiche, secondo le norme dell’articolo precedente.

ARTICOLO 161 VUOTATURA DEI POZZI NERI

La vuotatura dei pozzi neri nella zona di 80 metri da abitazioni agglomerate deve eseguirsi dalle ore 24 alle 5 del mattino dal marzo all’ottobre compreso, dalle 22 alle 7 negli altri mesi.

ARTICOLO 162 PARETI E SOLAI IMPERMEABILI

Le pareti divisorie ed i soffitti dei locali nei quali si compiono operazioni agricole dalle quali può venire alterazione dell’aria delle abitazioni come le tinaie, i locali per la confezione dei formaggi, quando questi locali formano corpo con esse, devono essere impermeabili.

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ARTICOLO 163 AMBIENTI SOTTERRANEI

Non sarà permesso l’uso a scopo d’abitazione degli ambienti in tutto od in parte sotterranei.

ARTICOLO 164 PERMESSO DI ABITARE

Nessun edificio di nuova costruzione destinato ad abitazione oppure modificato o riparato con nuove murature potrà essere integralmente o parzialmente abitato se non sia stato dichiarato in tutto od in parte abitabile dall’autorità sanitaria comunale.

ARTICOLO 165 TERMINE MINIMO PER L’ABITABILITA’

L’abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in ogni caso se non almeno tre mesi dopo l’ultimazione dei muri, volti, intonachi e pavimenti. Ultimate dette parti se ne dovrà dare avviso all’ufficio sanitario municipale.

ARTICOLO 166 PULIZIA DEI CORTILI, ECC.

I cortili, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi delle case e simili dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di nettezza.

ARTICOLO 167 CASE DI VILLEGGIATURA, ALBERGHI, SCUOLE, ECC.

Per le case di villeggiatura, alberghi, case d’alloggio, istituti d’educazione, scuole, ecc. al forese oltreché le disposizioni degli articoli precedenti valgono quelle portate dai capitoli XV, XVI e XVII , in quanto siano applicabili.

ARTICOLO 168 CASE ESISTENTI

Per le case esistenti dovranno i proprietari uniformarsi alle disposizioni degli articoli 143 comma 2°, 144, 145, 146 comma 2°, 149, 151, 152, 153. 154, 155, 159, 160 e 163 nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per quelle disposizioni che sono portate anche dal regolamento locale d’igiene in vigore prima del presente, disposizioni cui si dovrà subito ottemperare.

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ARTICOLO 169 OBBLIGO DI PROVVEDERE RICOVERI NOTTURNI

I proprietari di fondi coltivati mediante l’opera temporanea di operai avventizi non aventi abitazione stabile nel comune, hanno l’obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni.

ARTICOLO 170 SCELTA DEI RICOVERI

Saranno destinati all’uso di cui al precedente articolo di preferenza i magazzini o anche baracche provvisorie le cui pareti e coperture siano di materiale e fattura tale da difendere l’ambiente interno dalle piogge e dagli eccessi della temperatura esterna, ed il cui suolo sia previamente spianato ad un livello più elevato del terreno circostante, e difeso dalle invasioni delle acque superficiali, mediante apposito fosso perimetrale esterno.

ARTICOLO 171 REQUISITI DEI RICOVERI

I ricoveri notturni dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) i locali ad uso di ricovero per le persone saranno divisi da quelli che ricoverano il bestiame; b) il materiale (paglia e simili) eventualmente destinato per lettiera sarà rinnovato almeno ogni

otto giorni; c) il dormitorio degli uomini sarà sempre separato da quello delle donne; d) i dormitori avranno una cubatura minima di venti mc. per persona e saranno provvisti di

sufficiente ventilazione naturale; e) la provvista di acqua da bere sarà comoda e fuori dei ricoveri saranno poste latrine in

numero proporzionato agli operai (una ogni 40), distinte per gli uomini e per le donne.

ARTICOLO 172 ESECUZIONE DEI LAVORI

Le case rurali che siano riconosciute pericolose dal punto di vista igienico dovranno essere dai proprietari, nei termini fissati, riparate od ampliate a seconda di quanto verrà prescritto. Nel caso di inadempimento sarà osservata la procedura di cui all’art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907. Nello stesso modo si provvederà in confronto di quei proprietari che avendo obbligo di provvedere agli operai di ricoveri notturni non vi provvedano in modo adeguato.

CAPITOLO XXII ISPEZIONE DELLE CASE ABITATE, STABILIMENTI INDUSTRI ALI,

FABBRICHE, ALBERGHI, ECC.

ARTICOLO 173

ISPEZIONI ALLE ABITAZIONI Il sindaco potrà far eseguire dal personale tecnico sanitario ispezioni alle case abitate di qualsiasi specie e destinazione, per riconoscere se corrispondano alle prescrizioni della legge sanitaria, dei regolamenti per l’applicazione della stessa e del regolamento presente.

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Qualora le case predette fossero giudicate in tutto od in parte insalubri e non si potessero attuarvi miglioramenti, oppure i proprietari si rifiutassero di attuarli nel termine all’uopo loro prefisso, si procederà contro i contravventori in base al presente regolamento e le case stesse saranno dal sindaco in tutto od in parte dichiarate inabitabili e fatte chiudere ai sensi dell’art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907.

ARTICOLO 174 LIBERO INGRESSO NEI LUOGHI PUBBLICI

Agli effetti della vigilanza dell’abitato, l’ufficiale sanitario od un impiegato alla sua dipendenza avrà libero e gratuito ingresso in ogni luogo di pubblico trattenimento, nei teatri, serragli, circhi equestri, baracche di funamboli e simili.

ARTICOLO 175 CHIUSURA DI STABILIMENTI, ECC.

Per cura dell’ufficio d’igiene municipale, saranno fatte frequenti ispezioni tecnico sanitarie ai convitti, ospedali, asili, scuole pubbliche e private, stabilimenti di beneficenza, teatri, luoghi di pubblico divertimento, stabilimenti industriali, dormitori, caffè, osterie, trattorie, fabbriche e depositi insalubri o pericolosi e simili. Quando i proprietari, conduttori e direttori non ottemperassero alle disposizioni del presente regolamento che rispettivamente li riguardano, entro il termine stabilito nelle relative disposizioni transitorie pei casi in esse contemplati, oppure entro il termine che, per gli altri casi, sarà loro prefisso, oltre le pene sancite pei contravventori del presente regolamento, potrà il sindaco ordinare la immediata chiusura degli istituti, stabilimenti ed esercizi medesimi; e ciò sempre senza pregiudizio delle altre facoltà accordate al sindaco dall’art. 151 della legge comunale T.U. 11 maggio 1908.

ARTICOLO 176 ISPEZIONE AI FABBRICATI ESISTENTI PRIMA DELL’ATTUAZ IONE DEL

PRESENTE REGOLAMENTO Per l’applicazione degli articoli precedenti, entro tre anni dalla attuazione del presente regolamento, il sindaco farà procedere all’ispezione dei fabbricati esistenti a mezzo del personale dell’ufficio d’igiene e di quello dei lavori pubblici, e valendosi all’uopo anche della commissione edilizia. Tali visite devono essere fatte eseguire d’urgenza quando in una casa d’abitazione si verifichino malattie infettive.

ARTICOLO 177 CONDIZIONI MINIME DI ABITABILITA’ DEI FABBRICATI PR EESISTENTI

Le case ed i fabbricati di qualsiasi specie in città e nel suburbio preesistenti all’attuazione del presente regolamento, saranno sottoposti alle disposizioni del regolamento stesso riguardante gli edifici di nuova costruzione in quanto siano praticamente applicabili. Non potrà mai derogarsi dalle condizioni portate dagli articolo 64, 65 comma 2°, 80, 91, 98, 99, 100, 101, 106, 108 comma 2°, 124 e dalle seguenti:

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1. Ogni ambiente d’abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra all’aria libera con superficie illuminante con minore di 1/12 della superficie del pavimento della stanza.

2. Ogni ambiente dovrà essere pulito ed almeno imbiancato. 3. Nessun ambiente d’abitazione avrà superficie di pianta inferiore a mq. 8 e cubatura inferiore

a mc. 25 4. I pavimenti dovranno essere ben connessi. 5. Le soffitte abitabili avranno un’altezza media minima di m. 2.50 con nessuna parete

inferiore a m. 1,80 di altezza. Dovrà esservi sempre un controsoffitto con spazio d’aria interposto dello spessore di almeno cm. 20.

6. Nessun ambiente d’abitazione dovrà presentare tracce di umidità di qualche entità. Nessun ambiente che, entro il termine di un anno, non risponda alle prescrizioni del presente articolo potrà venire affittato ed abitato.

CAPITOLO XXIII PERMESSO DI ABITABILITA’ DELLE CASE DI NUOVA COSTRU ZIONE

ARTICOLO 178 LICENZA DI ABITARE

Nessun fabbricato nuovo o sostanzialmente modificato può essere occupato o rioccupato totalmente o parzialmente se non dietro licenza del sindaco. Tale autorizzazione sarà accordata, per quanto riguarda l’igiene, in base ad un’ispezione dell’ufficiale sanitario o di un suo delegato, incaricato di verificare se l’edificio risponda alle prescrizioni dell’art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 e dell’art. 83 del regolamento generale sanitario ed a quelle del presente regolamento. Questa disposizione vale anche pei locali destinati da uso di caffè, trattorie, ristoranti, alberghi, negozi, officine e simili. L’eventuale rifiuto del sindaco di autorizzare che una casa o parte di essa, di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, sarà a cura del medesimo notificato agli interessati. E’ facoltà del sindaco di ordinare e fare eseguire lo sgombro delle case che venissero abitate contro il precedente disposto e di assoggettare a procedimento per violazione delle norme sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare od abiti i locali costruiti o riparati, prima che sia stata riconosciuta l’abitabilità dei medesimi.

ARTICOLO 179 VISITA DEL PERSONALE TECNICO ALLE CASE NUOVE, RIPAR ATE, ECC.

L’ispezione di cui all’articolo precedente sarà eseguita in due periodi distinti e sempre dietro richiesta del proprietario. La prima visita avrà luogo quando chi costruisce o modifica o ripara con nuove murature una casa o parte di essa, avrà ultimate le parti integrali delle fabbrica, (muri, tetti, scala, volte delle cantine, impalcatura, ecc.) La seconda visita si farà, dietro richiesta, ad opere ultimate, almeno sei mesi dopo per le case di città e del suburbio, tre mesi dopo per quelle del forese, per riconoscerne le condizioni di perfetto asciugamento.

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Quando si tratti di costruzioni parziali o di speciali fabbriche destinate esclusivamente a stabilimenti industriali, o delle quali è assolutamente escluso l’uso di abitazione o di soggiorno prolungato, il detto termine, a parere dell’ufficiale sanitario, potrà essere abbreviato. Sul voto favorevole del personale tecnico delegato a questa secondi visita, il sindaco concederà l’abitabilità. Non risultando sufficiente il prosciugamento dell’edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di due mesi sempre dietro domanda del proprietario. Quando sorga dubbio sul sufficiente prosciugamento dei muri, si procederà al prelevamento di almeno due campioni della malta interposta fra il muro e verrà proposta l’abitabilità se la malta conterrà meno del 3,6% di acqua igroscopica dal maggio all’ottobre e meno del 2,5% dall’ottobre al maggio.

ARTICOLO 180 VISITE SUPPLEMENTARI

Quando occorrono nuove visite, per accertare la buona esecuzione dei lavori atti a rendere la casa rispondente alle norme del presente regolamento, per lavori non ancora compiuti o male eseguiti all’atto della seconda visita, il proprietario dovrà versare all’amministrazione comunale l’importo della trasferta e della diaria dovuta al tecnico che si recherà sul luogo per la constatazione.

ARTICOLO 181 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nel caso di esecuzione di opere, le quali non corrispondano alle prescrizioni dei regolamenti ed ai progetti approvati, il sindaco potrà ordinare l’immediata sospensione dei lavori con riserva di ulteriori provvedimenti.

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TITOLO IV TUTELA IGIENICA DEL LAVORO

CAPITOLO XXIV DISPOSIZIONI GENERALI PER LE INDUSTRIE E STABILIMEN TI

INDUSTRIALI

ARTICOLO 182 CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

A termini dell’art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. Decreto 1 agosto 1907 e dell’art. 102 del regolamento generale 3 febbraio 1901, in base all’elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, la giunta municipale, a richiesta dell’ufficiale sanitario, procederà alla classificazione degli stabilimenti industriali e depositi in attività d’esercizio nel comune, e determinerà, di caso in caso, sentito l’ufficiale sanitario, se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni, e se per gli altri siano adottate le cautele speciali necessarie ad evitare nocumento al vicinato. L’accertamento, fatto dalla giunta comunale, della classe cui appartiene uno stabilimento o deposito, deve essere, a mezzo di agenti del comune, notificato al proprietario. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso, da parte di qualsiasi interessato, al prefetto, il quale deciderà, sentito il consiglio sanitario provinciale.

ARTICOLO 183 APERTURA DI FABBRICHE

Chiunque intenda aprire manifatture e fabbriche o istituire depositi, oltre a darne avviso al prefetto, a sensi dell’art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, se si tratta di industrie comprese nell’elenco delle industrie insalubri, dovrà farne preventiva dichiarazione in iscritto al sindaco, indicando la qualità dell’industria, la località all’uopo destinata, le materie prime da elaborarsi, le singole operazioni che vi si eseguiscono, i metodi di preparazione e le precauzioni che intende adottare nell’interesse pubblico ed in quello degli operai. La giunta comunale stabilirà, previa ispezione dell’ufficiale sanitario, a quale classe la manifattura, la fabbrica od il deposito appartengono e se sono state osservate le disposizioni dell’art. 68 precitato.

ARTICOLO 184 INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE NELL’ABITATO

A sensi del 5° capoverso dell’art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie, spetta alla giunta municipale, su conforme parere dell’ufficiale sanitario, permettere che sia mantenuta nell’abitato una industria o manifattura iscritta alla prima classe, quando l’ufficiale stesso abbia accertato che, per l’introduzione dei nuovi metodi o di speciali cautele, l’esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

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ARTICOLO 185 CHIUSURA DI FABBRICHE

A sensi dell’art. 94 del regolamento generale 3 febbraio 1901 spetta alla giunta municipale, sopra proposta dell’ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche e l’allontanamento di depositi, salvo il disposto dell’articolo precitato e, nei casi di urgenza, al sindaco, che provvederà colle facoltà attribuitegli dall’art. 151 della legge comunale. Contro tale ordine l’interessato potrà ricorrere nei modi e per gli effetti degli art. 95 e 96 del regolamento indicato.

ARTICOLO 186 LABORATORI E INDUSTRIE CUI SI RIFERISCONO LE DISPOS IZIONI

Sono soggette alle disposizioni di questo capo, per quanto rispettivamente vi trovano riferimento, l’impianto e l’esercizio di qualunque industria, nonché dei laboratori in genere, pel cui normale funzionamento, tanto col sussidio di macchine che mediante semplice lavoro manuale, si trovino a lavorare più di 5 persone, se senza macchine, qualunque numero se con macchine mosse a mano, a termini del regolamento 19 giugno 1909.

ARTICOLO 187 CONDIZIONI SPECIALI DI SALUBRITA’

I locali destinati ad uso di laboratorio o di stabilimento industriale, oltre ad avere le condizioni generali di salubrità stabilite dal presente regolamento pei locali d’abitazione, dovranno:

a) avere il pavimento e le pareti mantenute costantemente in stato di pulizia, e ciò ove non osti la natura dell’industria ;

b) aver almeno 10 mc. di spazio per ciascuna persona che vi sta a lavorare ; c) avere attivata una sufficiente ventilazione, anche ad ambiente chiuso ; d) essere illuminati in modo che tutti i lavoratori possano attendere al loro lavoro senza sforzo

dell’apparato visivo ; e) essere provvisti di acqua pura, in quantità sufficiente ed in condizioni tali da escludere ogni

pericolo di contaminazioni per parte dei prodotti o rifiuti dell’opificio, o per altra causa qualunque.

Nei locali di lavoro ove si ha sviluppo di polveri o di puzzolenti esalazioni, lo spazio minimo calcolato per ciascun lavorante sarà di mc. 25, e l’aria vi dovrà essere opportunamente rinnovata mediante attiva ventilazione artificiale. Quando poi lo sviluppo di materiale polverulento fosse notevole o vi fosse emanazione di gas deleteri, si dovrà altresì provvedere all’aspirazione rapida delle polveri e dei gas mediante appositi apparecchi, oppure impedire il sollevamento del materiale polverulento, mantenendolo costantemente umido o con altri mezzi razionali e, dove non sia possibile applicare tali provvedimenti, si dovrà mettere a disposizione degli operai apposito apparecchio da applicarsi al naso ed alla bocca, destinato a filtrare l’aria di respirazione.

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ARTICOLO 188 CONDIZIONI GENERALI DI SALUBRITA’

Non sarà ammessa alcuna eccezione alle disposizioni generali riflettenti l’altezza, la cubatura e la superficie di diretta illuminazione degli ambienti se non per locali di uso affatto speciale, che escludano nel modo più assoluto ed evidente la permanenza anche temporanea di persone, oppure quando ciò sia richiesto da necessità imprescindibili dell’industria e nei limiti di tali necessità (come per camere d’ossidazione, refrigeranti, fotografiche, essiccatoi, soppalchi a servizio di macchine e simili).

ARTICOLO 189 LOCALE PER LA REFEZIONE

Gli stabilimenti industriali, con un contingente normale di oltre 50 operai, devono essere provvisti di un locale apposito separato dai locali di lavoro, destinato alla refezione giornaliera. In detto locale si potranno conservare i cibi destinati alla refezione ed anche eventualmente riscaldarli. Annesso a questo locale si troverà un lavabo con un numero sufficiente di catinelle e provvisto anche di sapone perché gli operai possano lavarsi mani e viso.

ARTICOLO 190 LAVABO, SPOGLIATOIO, ECC.

In quegli stabilimenti e laboratori ove si lavorano materiali nocivi alla salute, sarà proibito agli operai di portare cibi o bevande, e di mangiare o bere nei locali di lavoro e sarà loro dato modo di lavarsi mani e viso prima di mangiare, nel lavabo attiguo al locale della refezione di cui detti esercizi debbono essere provvisti. Questi esercizi saranno anche provvisti di appositi spogliatoi, separati dai locali di lavoro e divisi in doppio riparto. Negli spogliatoi gli operai riporranno i loro abiti ed uno speciale abito da lavoro da indossare prima di entrare nei locali di lavoro. Gli operai prima di uscire dalla stabilimento o dal laboratorio dovranno lavarsi mani e viso usando anche liquidi disinfettanti qualora sia necessario.

ARTICOLO 191 DOCCIE

Negli stabilimenti, laboratori o riparti di essi, dove si sviluppano esalazioni nocive o sgradevoli, polveri, fuliggine, o dove in qualunque altro modo gli operai siano soggetti ad insudiciarsi, si dovrà provvedere anche ad un servizio giornaliero di docce in numero proporzionato a quello degli operai.

ARTICOLO 192 LATRINE

In ogni stabilimento industriale e laboratorio vi sarà una latrina per ogni 30 persone e ve ne saranno di separate qualora vi siano persone dei due sessi. Le latrine, provviste di antilatrina, saranno costrutte a sistema inodoro e provviste d’acqua a cacciata automatica, con pavimento e pareti di materiale impermeabile, fornite di finestrini almeno su due lati e senza comunicazione diretta con gli stabilimenti o laboratori.

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ARTICOLO 193

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SOCCORSI D’URGENZA Presso tutti quegli stabilimenti industriali o laboratori nei quali gli operai vanno soggetti a piccoli infortuni d’asfissia, d’avvelenamento acuto, ecc. devono essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure, di cui la scienza e l’esperienza hanno dimostrato l’opportunità, per proteggere la salute di chi lavora. Negli stabilimenti industriali dovrà inoltre trovarsi un locale apposito con tutto il necessario pei primi soccorsi d’urgenza. Le istruzioni sui primi soccorsi d’urgenza saranno stampate ed affisse nei locali di lavoro.

ARTICOLO 194 DURATA E DISTRIBUZIONE DEGLI ORARI

Spetta al sindaco di vigilare, per mezzo dell’ufficiale sanitario, sulla durata e distribuzione degli orari ordinari negli stabilimenti industriali e laboratori, in quanto può avere rapporto con lo stato di salute degli operai che vi sono addetti, non che di curare l’osservanza di ogni disposizione di legge sul lavoro, specialmente su quello delle donne e dei fanciulli. L’ufficiale sanitario potrà accedere negli stabilimenti in qualunque ora.

ARTICOLO 195

STABILIMENTI ESISTENTI Gli stabilimenti industriali e laboratori esistenti all’attuazione del presente regolamento, dovranno in un tempo non maggiore di due ani dall’attuazione medesima, uniformarsi alle disposizioni degli articolo 191, 192, 193, 195, 196 e 197. Anche prima dello spirare del termine su citato, potrà il sindaco, sentito l’ufficiale sanitario, prescrivere innovazioni intese a migliorare le condizioni igieniche dei locali di lavoro, nonché proporzionare nei medesimi il numero degli operai alle condizioni di capacità ed areazione dell’ambiente.

CAPITOLO XXV INDUSTRIE SPECIALI

ARTICOLO 196 INDUSTRIA DELLA SETA

Nei luoghi abitati, sono vietati gli ammassi di crisalidi. Questi dovranno essere trasportati fuori dall’abitato, nel tempo e nelle località riconosciuti idonei dall’autorità municipale. Nelle filande, qualora l’acqua delle bacinelle non potesse direttamente defluire nella fognatura, dovrà essere trasportata in luoghi lontani dall’abitato almeno 200 metri ed alla distanza di 100 metri dalle pubbliche vie, o per mezzo di acquedotti coperti ed impermeabili o giornalmente per mezzo di carri-botte ben chiusi. I magazzeni di galetta potranno essere tollerati nell’abitato purché, a giudizio dell’ufficiale sanitario offrano le necessarie garanzie per la salute del vicinato.

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ARTICOLO 197 DEPOSITI DI MATERIE FECALI

Non si possono stabilire nel comune, neppure nella zona rurale di esso, depositi di materie fecali, a scopo agricolo o commerciale se non alle seguenti condizioni:

a) il deposito dovrà distare almeno 400 metri da aggregati d’abitazione ed almeno 50 metri dalle strade pubbliche o da altre proprietà, e su questa ultima zona di rispetto sarà vietata la fabbricazione di edifici destinati a permanenza di persone;

b) le materie fecali dovranno raccogliersi in serbatoi coperti e costrutti con fondo e pareti impermeabili;

c) l’immissione delle materie nei serbatoi e l’estrazione di esse dovranno essere fatte con mezzi atti ad evitare spandimento.

ARTICOLO 198 AMMASSI DI MATERIE FACILI A PUTREFARE

Salvo quanto è stabilito dall’art. 197 è vietato tenere ammassi di concime, di spazzature o di altre materie facili a fermentare e putrefare, se non alla distanza di almeno 200 metri dalle abitazioni agglomerate e 50 metri da ogni abitazione isolata o strada pubblica.

ARTICOLO 199 MACERAZIONE DELLE PIANTE TESSILI

La macerazione delle piante tessili è permessa solo nell’aperta campagna, lontano almeno 200 metri da ogni aggregato di abitazioni, da scuole, convitti, manifatture industriali situati a valle ed alla distanza di almeno 50 metri da qualunque casa isolata, pozzo, serbatoio d’acqua o acquedotto. Le vasche dovranno essere fatte in modo da impedire qualunque impaludamento. Durante la macerazione, l’acqua dovrà ricoprire costantemente i materiali delle vasche ed essere ricambiata il più spesso possibile. Finita la macerazione, la vasca dovrà essere accuratamente ripulita ed i residui che si estrarranno dal fondo dovranno essere sparsi all’asciutto sul terreno circostante o distrutti.

ARTICOLO 200

LAVATOI PUBBLICI Chi intende esercitare un lavatoio pubblico dovrà farne dichiarazione al sindaco, che concederà permesso d’esercizio quando il lavatoio risulti:

a) impiantato in locali bene arieggiati ed illuminati, aventi le pareti intonacate ed imbiancate ed i pavimenti in buono stato, fatti di pietra, di cemento, di asfalto o di altro materiale impermeabile ed inclinati verso una bocca di scarico nelle fogne pubbliche munita di sifone;

b) avere abbondante quantità d’acqua che non abbia servito ad altro uso domestico od industriale per cui possa essere stata in qualche modo inquinata;

c) essere fornito di un deposito per la biancheria sporca ed uno per la biancheria pulita; d) essere dotato di vasche separate per la prima lavatura e per la risciacquatura della biancheria

lavata.

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ARTICOLO 201 ALLEVAMENTO DEL BESTIAME E CASE DI CURA ZOOIATRICHE

Non è permesso allevare o tenere bestie bovine, maiali, capre, pecore ed altri animali di specie consimili se non negli edifici colonici nella campagna. Il sindaco potrà rilasciare speciale permesso per tenere in città poche capre, pecore, vacche od asine lattifere, dietro visita di un veterinario comunale il quale accerti che la stalla nella quale gli animali si vogliono ricoverare è nelle condizioni igieniche volute dal presente regolamento. Darà pure caso per caso quelle disposizioni che saranno ritenute necessarie. E’ vietato tenere in città case di cura zooiatriche o stazioni di allevamento o deposito di cani, gatti e conigli, cavie, polli e d’altri animali senza il permesso del sindaco, il quale potrà concederlo dopo che l’ufficio d’igiene avrà riferito che tali esercizi, industrie o depositi, possono funzionare nelle condizioni volute dalla igiene e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.

ARTICOLO 202 STALLE DI SOSTA

E’ permessa nel suburbio la costruzione e la continuazione dell’uso delle stalle di sosta per bovini ed ovini, quando:

a) rispondano alle condizioni dell’art. 157; b) siano in fabbricati distinti e lontani almeno 10 metri da case ad uso abitazione; c) vi sia una stalla, completamente separata dalla principale, sulla quale possano venire subito

ricoverati gli animali sospetti od affetti da malattie contagiose; d) venga curata una pulizia scrupolosa:

ARTICOLO 203 PORCILI E PARCHI DI MAIALI

I porcili dovranno distare almeno 20 metri dalle abitazioni agglomerate e dalle strade pubbliche; quando contengono oltre 20 animali ne disteranno 50 metri. I così detti parchi di maiali, cioè la riunione di un buon numero di questi in luogo scoperto circondato da palizzata, od altro, non sono permessi che ad una distanza non minore di metri 50 dalle case agglomerate e dalle strade pubbliche e di 10 metri da case isolate. I detti parchi dovranno essere provvisti di pavimento impermeabile ed inclinato, con relativo scolo coperto e comunicabile col pozzo nero.

ARTICOLO 204 APERTURA DI NUOVE SCUDERIE PER USO PUBBLICO

Chiunque intende aprire una scuderia ad uso pubblico o per servizi pubblici deve farne domanda almeno 15 giorni prima e gli verrà concesso permesso d’apertura, quando i locali soddisfino alle condizioni degli articoli seguenti.

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ARTICOLO 205 CONDIZIONI D’ESERCIZIO PER LE SCUDERIE PUBBLICHE

Le scuderie pubbliche e quelle adibite a servizi pubblici dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) non avere porte o finestre aperte direttamente nelle vie e piazze ritenute principali dalla giunta comunale;

b) non avere comunicazioni dirette con locali d’abitazione o di spaccio di sostanze alimentari e, possibilmente, essere in fabbricati distinti;

c) avere una cubatura di almeno mc. 30 per ogni cavallo. Per le scuderie che accolgono un numero incostante di animali, che vi hanno permanenza solo temporanea, è permesso che nei giorni di mercato venga ricoverato un numero di cavalli maggiore di quello che sarebbe consentito in ragione della cubatura. Però in ogni caso non dovranno mai essere posti cavalli negli anditi, accessi e cortili;

d) avere un’altezza minima di metri 3,50. Per le scuderie nuove o ricostruite l’altezza minima sarà di metri quattro, la larghezza di metri 4,50, se ad una fila di posti di metri 8 se a due file;

e) avere il pavimento almeno 10 cm. più alto del livello esterno del suolo, costruito con cemento idraulico mescolato a pietrisco o con mattoni ben cotti disposti in costa e connessi con cemento. Tale pavimento avrà una pendenza dell’1-2% verso un canaletto di scolo, che sarà costruito con materiale impermeabile ed avrà sfogo nei canali di fognatura od in pozzo nero con interposizione di adatto sifone o di altra chiusura equipollente atta ad impedire le cattive emanazioni;

f) avere soffitto a volta e, possibilmente, a voltini di mattoni poggiati su travi di ferro le cui ali siano riparate dall’umidità;

g) avere pareti raccordate col pavimento e tra loro ad angoli arrotondati, intonacate con cemento e calce idraulica fino all’altezza di metri due dal suolo. Al di sopra, le pareti ed il soffitto arricciati ed imbiancati;

h) essere provvisti di finestre, aperte su due pareti opposte, comunicanti direttamente coll’esterno e con superficie non inferiore al 7% della somma della superficie di due pareti contigue della scuderia;

i) avere una o più canne di ventilazione, di conveniente ampiezza (dai 10 ai 20 centimetri di diametro) che attraversino il soffitto, e riescano sul tetto;

j) avere mangiatoie in cemento od in altro materiale impermeabile con appositi fori nei punti più declivi per le occorrenti operazioni di pulizia e di disinfezione;

k) avere porte e finestre lisce nelle parti prospicienti verso l’interno e colorite a biacca ed olio

ARTICOLO 206 PULIZIA DELLE SCUDERIE E LETTIERA

I pavimenti ed i fognoli delle scuderie dovranno essere tenuti colla massima pulizia: dovrà farsi la lavatura quotidiana con abbondante acqua, alla quale, nei mesi estivi, saranno aggiunte sostanze deodoranti. La lettiera delle scuderie sarà abbondante e fatta con paglia, foglie od altro strame asciutto o con torba, esclusi i materiali provenienti da pagliericci.

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ARTICOLO 207 CORTILI E RIMESSE

Ogni stallaggio deve essere provvisto di cortile o rimessa con superficie sufficiente al ricovero dei veicoli. Le rimesse che servono anche alla pulizia delle vetture saranno provviste di scolo per le acque di lavatura. E’ vietata l’occupazione anche momentanea di suolo pubblico con veicoli ed attrezzi ed è pure vietato l’attaccare cavalli su suolo pubblico.

ARTICOLO 208 CONCIMAIE E TRASPORTO DEL LETAME

Ogni stallaggio dovrà essere munito di concimaia, che dovrà essere lontana dal pozzo o dalla pompa e situata nel luogo più acconcio per evitare molestie al vicinato. Le concimaie, saranno sia in forma di fosse sia di cabine sopra terra. Dovranno essere costruite col fondo e colle pareti di pietra naturale od in muratura laterizia dello spessore di 28 centimetri almeno, fatte con calce idraulica, bene intonacata all’interno con cemento idraulico, oppure costruite in calcestruzzo od in cemento armato dello spessore necessario a renderle stabili. Le concimaie sopraterra saranno a doppia parete con intercapedine. Le fosse e cabine saranno, in ogni caso, chiuse con imposte che assicurino l’esatta chiusura e che siano metalliche (in varie sezioni trasversali se la fosse è molto lunga) o di legno rivestito di lamiera metallica e non sarà mai permesso che a mezzo di porte, finestre o di altra apertura siano in diretta comunicazione con strade, piazze od altri spazi pubblici. Le dette concimaie dovranno avere una capacità proporzionata al numero dei cavalli che possono tenersi nella stalla, calcolando circa un mezzo metro cubo per cavallo. Le concimaie dovranno essere munite di sfiatatoio di diametro proporzionato alla capacità della fossa e che ecceda dal livello delle case circostanti quando l’importanza della concimaia, a giudizio dell’ufficiale sanitario, lo richieda. Il deposito del letame dovrà essere assolutamente provvisorio. La fossa dovrà essere frequentemente vuotata e sempre prima che sia completamente piena. Il trasporto del letame dall’interno della città alla campagna sarà permesso soltanto con carri costruiti in modo da impedire qualsiasi scolo o disperdimento e qualsiasi esalazione nociva o disgustosa: essi saranno a chiusura ermetica e possibilmente metallici. Il trasporto con carri scoperti sarà tollerato nelle ore notturne dalle 21 alle 7 nei mesi invernali (ottobre-marzo) e dalle 23 alle 5 nei mesi estivi (aprile-settembre).

ARTICOLO 209 CHIUSURA DI SCUDERIE PUBBLICHE

L’autorità comunale ordinerà la chiusura delle scuderie pubbliche che non rispondessero, dopo sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, a tutte le prescrizioni indicate. Potrà ordinare la chiusura entro un termine più breve di quelle scuderie che, non rispondendo alle più elementari norme igieniche, arrecano molestia al vicinato.

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ARTICOLO 210 DEPOSITI DI STRACCI

I depositi di cenci saranno permessi soltanto nel suburbio e dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere composti di almeno due ambienti, in uno dei quali si eseguirà esclusivamente l’accettazione della merce e la sua pesatura, restando vietato in esso qualunque deposito anche temporaneo di stracci e qualunque lavoro di cernita e di pulizia;

b) i pavimenti dei locali dovranno essere ben connessi e possibilmente in cemento, i muri intonacati e imbiancati almeno una volta all’anno;

c) ciascun locale di deposito sarà provvisto di un tubo del diametro minimo di cm. 10 che salirà fino ad un metro oltre il tetto, a meno non occorra elevarlo maggiormente per evitare odori molesti ad abitazioni che avessero finestre a tale livello;

d) i locali d’accettazione saranno muniti di abbondante dotazione d’acqua; Trascorsi tre mesi dall’andata in vigore del presente regolamento, verrà ordinata la chiusura dei depositi già esistenti che non rispondessero alle condizioni esposte.

ARTICOLO 211 CUMULI DISTINTI PER MATERIALI FACILMENTE COMBUSTIBI LI E DIVIETO DI

DISPORRE OSSA, ECC. Nei locali di deposito i cenci dovranno essere disposti in cumuli distinti ed isolati dalle materie di natura diversa facilmente combustibili (ritagli di carta, ecc.). Non si potranno depositare cenci luridi, ossa, sostanze fetenti e putrescibili e sostanze provenienti da località ove siansi verificati casi di malattie contagiose.

ARTICOLO 212 DIVIETO DI SCUOTERE STRACCI E LORO TRASPORTO

E’ proibito depositare anche momentaneamente, stendere per asciugare e scuotere cenci su suolo pubblico e nei cortili privati. Il trasporto degli stracci dovrà venire fatto in sacchi incatramati e ben chiusi, o in balle compresse o cerchiate.

ARTICOLO 213 DEPOSITI DI PELLE ESSICATE

I locali di deposito di pelli essiccate dovranno rispondere ai requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 210.

ARTICOLO 214 LOCALI DI DEPOSITO ED ESSICAMENTO DI PELLI FRESCHE

I locali di deposito ed essiccamento delle pelli fresche non saranno permessi in nessun caso nell’abitato urbano. Le concerie ed i suddetti depositi, fuori dell’abitato, dovranno rispondere alle seguenti condizioni:

a) essere ampi e provvisti di abbondante ventilazione naturale o artificiale;

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b) avere pavimenti costruiti con materiale impermeabile a superficie unita (asfalto, cemento, ecc.) con canaletti di scolo muniti di griglie metalliche e pareti munite di intonaco idrofugo fino all’altezza di m. 2;

c) possedere abbondante dotazione di acqua pura colla quale si eseguiranno i lavaggi ai pavimenti ogni giorno, usando, nella stagione calda, anche sostanze deodoranti.

ARTICOLO 215 PREPARAZIONE E VENDITA DELLE BUDELLA

La preparazione e la vendita delle budella e delle vesciche non saranno permesse che nel macello pubblico od in altre apposite località, fuori dell’abitato, indicate dall’autorità comunale.

ARTICOLO 216 CONDIZIONI D’ESERCIZIO DEI DEPOSITI DI PELLI E DELL E CONCERIE

Nei locali di deposito di pelli e nelle concerie:

a) le porzioni di pareti provviste di semplice arricciatura dovranno essere raschiate ed imbiancate almeno una volta all’anno;

b) non saranno ammesse alla lavorazione che pelli fresche e perfettamente conservate (fatta eccezione per le pelli opportunamente preparate e completamente disseccate);

c) le pelli appena arrivate nella fabbrica dovranno essere sottoposte ad opportuni metodi antiputrefattivi, compatibili con le esigenze tecniche dell’industria e dovranno venire lavorate sollecitamente;

d) le fosse ed i bacini dovranno essere perfettamente impermeabili e posti nella parte più internata degli stabilimenti;

e) l’immissione dei residui nei canali della fognatura non potrà farsi nei canali stradali, se non previo trattamento atto ad evitare odori molesti e l’eventuale corrosione delle pareti delle fogne;

f) le unghie e le ossa dovranno essere trasportate immediatamente fuori dall’abitato.

ARTICOLO 217

FORNACI Chiunque intende impiantare una fornace nel comune dovrà farne domanda al sindaco che concederà il permesso di apertura quando l’interessato dimostri che la sua industria soddisfa alle condizioni seguenti:

a) lo scolo delle acqua resti assicurato o la presenza delle acque nelle cave sia continua e possa ricambiarsi naturalmente e continuamente;

b) esistano locali appositi ad uso latrine con pozzi neri costutti a regola d’arte; c) sia provvisto servizio speciale di acqua potabile; d) vi siano locali speciali per il consumo della refezione; e) si disponga di un locale per bagno a doccia ove gli operai possano lavarsi periodicamente; f) siano provvisti ricoveri notturni conformi al disposto degli art. 170 e 171 per gli operai non

aventi abitazione stabile nel Comune. Per le fornaci esistenti dovrà essere provveduto a dette norme entro due anni dall’andata in vigore del presente regolamento.

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ARTICOLO 218 RISAIE

Per le risaie s’intendono far parte del presente regolamento tutte le norme che in applicazione dell’articolo 73 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1° agosto 1907 verranno sancite nel regolamento provinciale.

ARTICOLO 219 PANIFICI

L’ufficiale sanitario col concorso degli uffici di pulizia municipale curerà l’applicazione della legge 22 marzo 1908 n. 105 sull’abolizione del lavoro notturno nei panifici e del relativo regolamento 28 giugno 1908. L’ufficiale sanitario eseguirà gli esperimenti che fossero resi necessari, in seguito a domanda di concessione di anticipazione di lavoro, nella industria della panificazione.

ARTICOLO 220 CARNI INSACCATE, PANIFICI, PANIFICAZIONE ACQUE-GASS OSE E GHIACCIO

Per quanto riguarda l’industria delle carni insaccate, vedi gli articoli 208 e seguenti, per quella della industria lattiera gli articolo 296 e seguenti, per quella della panificazione gli art. 342 e seguenti e per quella delle acque gassose minerali e del ghiaccio gli articoli 378 e seguenti.

ARTICOLO 221 INDUSTRIE SOGGETTE A RISCHI DI INCENDIO E D’ESPANSI ONE

Le industrie soggette a rischi di incendio o d’esplosione o comunque pericolose, non possono esercitarsi che nelle condizioni di isolamento e di sicurezza determinate dalla legge di pubblica sicurezza e devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) distare almeno 50 metri dalle strade pubbliche, dalle case, tettoie, magazzini, ed in genere da qualunque edificio;

b) devono essere provviste di abbondante luce naturale; c) deve essere proibito l’accesso a persone con sigari, lume, ecc.; d) le materie prime ed i prodotti infiammabili devono trovarsi in recipienti chiusi, robusti ed

essere mantenuti nelle condizioni migliori per non risentire l’influenza di ogni sorgente calorifica;

e) si terranno recipienti voluminosi ed i serbatoi di sostanze combustibili ed insolubili in detto liquido quali la benzina, il petrolio;

f) il travaso sarà eseguito solo a mezzo di pompe; g) gli apparecchi di riscaldamento saranno perfettamente isolati, lontani ai materiali e provvisti

di adatti mezzi di protezione; h) essere provviste di mezzi adeguati per estinguere l’incendio in caso di bisogno (getti di

vapore, sabbia, ecc.); i) i locali dovranno essere costruiti con materiali leggeri, e provvisti di parafulmine; j) dovranno venire adottati tutti gli altri provvedimenti che saranno ritenuti necessari

dall’autorità sanitaria.

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ARTICOLO 222 INDUSTRIE CON PRODUZIONE DI FUMO, GAZ MOLESTI E PUL VISCOLO

In genere in tutte le operazioni industriali in cui si fa uso di focolai e che danno origine a prodotti gazzosi molesti, irritanti, tossici o comunque nocivi, saranno provvisti mezzi atti ad impedire che lo sviluppo del fumo, ecc. arrechi nocumento al vicinato ed agli operatori (camini, cappe, raffreddamento, ventilazione artificiale, distanza da strade, ecc.). Negli stabilimenti in cui si produce, solleva o spande pulviscolo si adotteranno ventilazione per aspirazione, finestre provviste di rete metalliche a maglie fitte, inumidimento dei pavimenti, ecc.

ARTICOLO 223 INDUSTRIE RUMOROSE

Fermo il disposto dell’art. 36 della legge di pubblica sicurezza, l’esercizio delle operazioni industriali accompagnate da rumore molesto, o capace di produrre tremolio nel pavimento, nei muri, è subordinato alle condizioni che l’autorità comunale crederà di prescrivere caso per caso. Tali restrizioni saranno più rigorose per gli opifici che sorgono in vicinanza a scuole od ospedali. I locali dove si effettuano operazioni rumorose devono mantenersi il più possibilmente chiusi. Potrà esigersi che siano dotati di muri molto spessi e di doppie porte.

ARTICOLO 224 MATERIE CAPACI DI TRASMETTERE INFEZIONI

Nelle industrie in cui si lavorano materie prime capaci per qualsiasi causa di trattenere e trasmettere germi di malattie infettive, si devono adottare tutte le cautele atte a prevenire i rischi d’infezione sia rispetto al vicinato che per gli operai.

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TITOLO V IGIENE DEGLI ALIMENTI, DELLE BEVANDE

CAPITOLO XXVI DALL’ART. 225 ALL’ART. 394

NORME ESPRESSAMENTE ABROGATE

VEDI ORA ALLEGATO A)

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TITOLO VI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE

CAPITOLO XXXIII MISURE GENERALI CONTRO LE MALATTIE GENERALI

ARTICOLO 395 DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE

Agli effetti dell’art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 è obbligatoria per i medici la denuncia delle seguenti malattie:

a) il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo e vaioloide, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite e croup, la febbre puerperale, il colera, la febbre gialla, la peste bubbonica, ed altre malattie diffusive o sospette di esserlo che venissero indicate dall’autorità sanitaria con speciali ordinanze;

b) la tubercolosi polmonare: 1° - negli ospizi di mendicità o di invalidi, negli orfanotrofi, nelle carceri, negli alberghi, nei convitti, scuole e conventi; 2° - nei brefotrofi, ospedali e case di salute; 3° - nelle latterie e vaccherie; 4° - dovunque in seguito alla morte o a cambiamento d’alloggio dell’infermo.

c) la malaria; d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario; e) i casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; ed i casi di carbonchio, morva o farcino nell’uomo.

La levatrice che assistendo una puerpera, rilevasse in essa che la temperatura superi i 38 gradi (ascellari) e manchi il medico, ha l’obbligo di denunziare la puerpera all’ufficio sanitario. E’ obbligatoria anche la denuncia della tigna, tracoma, orecchioni, tosse convulsiva, pellagra, varicella, risipola, meningite cerebro-spinale epidemica. L’autorità sanitaria potrà, con speciale ordinanza, rendere obbligatoria anche per gli albergatori od affittacamere la denunzia di una o più delle suindicate malattie.

ARTICOLO 396 INDICAZIONI NECESSARIE NELLE DENUNCIE

Nella denuncia dovrà essere indicato:

a) il nome e cognome, l’età, l’abitazione e la provenienza dell’infermo, e possibilmente anche il giorno in cui incominciò la malattia;

b) la diagnosi della malattie; c) le misure del medico adottate per prevenire la diffusione della malattia; d) l’indicazione della scuola; e) il nome e cognome di coloro che abitano coll’infermo e frequentano scuole, istituti, ecc. I

moduli per le denuncie vengono gratuitamente forniti ai medici dall’ufficio comunale d’igiene;

f) tutte le osservazioni che il medico crederà di fare per norma dell’ufficio sanitario. Le denuncie debbono essere inviate colla massima sollecitudine a detto ufficio. L’ufficio d’igiene rilascerà ricevuta della denuncia al medico che ne farà richiesta.

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ARTICOLO 397

ISTRUZIONI DA IMPARTIRSI DAL MEDICO CURANTE In tutti i casi di malattie infettive e diffusive, il medico curante dovrà dare alle persone che assistono o avvicinano l’infermo le istruzioni necessarie per impedire la propagazione del contagio. Nei casi indicati nella lettera a) dell’art, 395 dovrà inoltre suggerire il conveniente isolamento dell’infermo e delle persone che lo assistono e, all’occorrenza, richiedere dal comune il trasporto del malato in locali d’isolamento.

ARTICOLO 398 AVVISO DI GUARIGIONE E DI CAMBIAMENTO D’ALLOGG IO

Il sanitario ha l’obbligo di avvisare l’ufficio d’igiene quando è avvenuta la guarigione del malato da malattia infettiva, quando questo viene ricoverato all’ospedale o trasferito durante la malattia in altra abitazione e ciò perché l’ufficio stesso possa far praticare le necessarie disinfezioni.

ARTICOLO 399 A CHI SPETTA L’OBBLIGO DI DENUNCIA

Oltre al medico curante, i direttori di collegi, di educatori, di istituti, di ricoveri, di case di lavoro o di pena, gli albergatori, compresi coloro che tengono pensioni, locande, pubblici dormitori e simili, i direttori di opifici, di scuole e simili hanno pure l’obbligo di denunziare al sindaco i casi di malattie infettiva di cui sopra, quando i colpiti siano convittori, ricoverati, persone che abbiano dimora in detti stabilimenti, vi siano impiegati, vi alloggino o li frequentino.

ARTICOLO 400 INDAGINI E PROVVEDIMENTI NEI CASI DI MALATTIE INFETTIVE

Ricevuta la denuncia di un caso di malattia infettiva, l’ufficiale sanitario, o personalmente o per mezzo del personale tecnico da lui dipendente, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell’abitazione, e si accerterà, anche con frequenti visite, che il medico curante abbia dato, e la famiglia eseguisca le istruzioni di cui all’art. 397. Tanto il medico curante come ai membri della famiglia dell’infermo contagioso, od a coloro che lo assistono è fatto obbligo di coadiuvare ed ubbidire l’ufficiale sanitario nella esecuzione di quei provvedimenti che egli crederà d’ordinare nell’interesse dell’igiene pubblica. Fra le precauzioni ed i provvedimenti necessari si intendono sempre obbligatori l’isolamento del malato e la distruzione o disinfezione efficace delle escrezioni, delle materie di espettorazione, di deiezione o di vomito, delle biancherie, panni, effetti letterecci ed altri oggetti di uso personale o domestico esposti ad essere delle stesse materie contaminati e degli ambienti in cui sono stati gli ammalati.

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ARTICOLO 401 MALATTIE ESOTICHE

Per le malattie esotiche (colera, peste bubbonica, febbre gialla, ecc.) l’isolamento potrà essere esteso non solo all’infermo ed alle persone che lo assistono, ma anche agli abitanti della stessa casa o del gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.

ARTICOLO 402 DISINFEZIONI

E’ obbligatoria la disinfezione delle abitazioni dei malati di malattie infettive indicate nell’art. 395 comma a) e b). Essa sarà limitata alla camera del malato o anche estesa a tutta l’abitazione secondo che l’autorità sanitaria sarà per prescrivere. La disinfezione sarà praticata, al termine della malattia o nel caso che il malato sia mandato all’ospedale o altrove, esclusivamente a cura dell’ufficio di igiene.

ARTICOLO 403 DIVIETO DI ASPORTARE BIANCHERIA, ECC. DALLA STAN ZA DEL MALATO

PRIMA DELLE DISINFEZIONI E’ proibito asportare dalla camera del malato biancherie ed oggetti prima che siano stati disinfettati, nonché di sbattere tappeti, scopare a secco ed in qualsiasi modo sollevare polvere nelle abitazioni di malati contagiosi, prima che sia praticata la disinfezione.

ARTICOLO 404 ISOLAMENTO A DOMICILIO

Quando risulti che l’isolamento a domicilio non viene osservato, l’autorità comunale provvederà perché l’isolamento sia assicurato per mezzo di personale che sorvegli il sequestro del malato, a spese della famiglia di quest’ultimo. Il sequestro del malato contagioso a domicilio non cessa se non dietro autorizzazione scritta dell’ufficiale sanitario.

ARTICOLO 405 TRASPORTO DEI MALATI

E’ vietato servirsi pel trasporto di malati di malattie contagiose di pubbliche o private vetture. Il trasporto viene praticato per cura dell’amministrazione comunale ed a mezzo di vetture destinate a quest’uso, le quali saranno di volta in volta disinfettate. Quando, nonostante il divieto, si fosse usata una pubblica o privata vettura, questa dovrà, prima di venire di nuovo usata, essere sottoposta a disinfezione rigorosa dagli agenti comunali; a tale scopo coloro che si valsero di tale vettura o la richiesero o comunque concorsero ad eseguire con essa il trasporto, dovranno immediatamente dare ogni opportuna indicazione all’autorità municipale.

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ARTICOLO 406 SPESA PER LE DISINFEZIONI

Tanto il trasporto , quanto le disinfezioni degli oggetti e delle cose ordinati dall’autorità sono gratuiti, per gli inscritti nell’elenco dei poveri. Quando siano richieste dai privati il comune si farà rimborsare, in base a tariffa, le spese incontrate per questa operazione. La tariffa dovrà essere approvata dalla competente autorità.

ARTICOLO 407 RIPULITURA ANNUALE DI STABILIMENTI PUBBLICI

Potrà il sindaco assoggettare a generale disinfezione o a ripulitura periodicamente, almeno una volata all’anno, gli alberghi, le locande, le pensioni. Sono obbligatorie le generali disinfezione e ripuliture almeno una volta all’anno per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici o privati, pei convitti, seminari e conventi. Per le disinfezioni detti istituti, convitti, ecc., potranno valersi degli apparecchi e del personale municipali, che il Comune fornirà dietro compenso da determinarsi in base alla predetta tariffa, equamente ridotta.

ARTICOLO 408 ISPEZIONE ALLE CASE

Quando in una casa si verifichino malattie infettive il sindaco vi farà eseguire dal personale sanitario le ispezioni necessarie, per verificare, se la stessa corrisponde alle prescrizioni delle leggi sanitarie, del relativo regolamento generale e del presente regolamento. Ove ciò non fosse, e vi fosse pericolo per chi l’abita, il sindaco potrà dichiarare inabitali e fare chiudere la casa o parte di essa.

ARTICOLO 409 LEVATRICI

Le levatrici sono tenute all’osservanza del regolamento speciale pel servizio ostetrico approvato con R. Decreto 28 febbraio 1890 e delle annesse istruzioni.

ARTICOLO 410 FEBBRE PUERPERALE

Ricevuta la denuncia di un caso di febbre puerperale, l’ufficiale sanitario, oltre prendere i provvedimenti contro la diffusione della malattia, indagherà quale abbia potuto essere la causa occasionale dell’infezione e, qualora ne sia il caso, farà denuncia all’autorità giudiziaria.

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CAPITOLO XXXIV VACCINAZIONI

ARTICOLO 411 VECCINAZIONE GRATUITA

A termini dell’art. 130 e 131 dl testo unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 l’autorità comunale provvede, per mezzo dell’ufficio di igiene e dei medici condotti alla vaccinazione gratuita di tutti gli abitanti del territorio del comune, e cura che l’obbligatorietà . ……… …………… profilattica sia da tutti rispettata secondo le norme del presente regolamento.

ARTICOLO 412 OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE

L’obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per tutti i neonati, almeno entro il semestre solare successivo a quello in cui avvenne la nascita. Sono esclusi da tale obbligo:

1) i bambini che abbiano nel frattempo sofferto il vaiuolo; 2) quelli che da certificato medico per iscritto risultino in condizioni speciali di malattia da non

poter subire senza pericolo tale operazione entro detto periodo di età.

ARTICOLO 413 BAMBINI CHE FURONO ESONERATI DALLA VACCINAZION E

I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla inoculazione nel primo anno di vita devono però esservi assoggettati almeno entro il secondo anno. In caso di dubbio sul pericolo che possa esservi per la vaccinazione di un bambino, tanto pel disposto del precedente, quanto del presente articolo, sarà esso risolto dall’ufficiale sanitario o da chi per esso, dietro esame del bambino.

ARTICOLO 414 RIVACCINAZIONE NEI CASI D’ESITO NEGATIVO

I bambini vaccinati la prima volta senza successo dovranno essere rivaccinati nell’anno successivo.

ARTICOLO 415 RIVACCINAZIONI IN CASI DI PERICOLO DI DIFFUSIONE DI VAIUOLO

All’infuori del periodo di età accennato, la vaccinazione dovrà ripetersi nello stesso individuo ogni qualvolta, per condizioni speciali di pericolo di diffusione di vaiuolo, sia ritenuto necessario dall’ufficio sanitario comunale.

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ARTICOLO 416 RIVACCINAZIONE NEGLI ABITANTI IN CASE OVE SIA SI VERIFICATO UN

CASO DI VAIUOLO Tutte le persone che abitano in una casa o in un corpo di fabbricato nel quale siasi verificato un caso di vaiuolo, sono obbligate a sottoporsi alla vaccinazione (che verrà praticata dai medici dell’ufficio d’igiene sul luogo) indipendentemente dall’essere state già altra volta vaccinate, fatta solo eccezione per quelle che i predetti medici vaccinatori riconoscano doversi per ragioni speciali dispensare. Le persone che si trovano assenti nel momento in cui viene praticata detta vaccinazione, hanno l’obbligo di presentarsi all’ufficio d’igiene a farsi vaccinare nei giorni e nelle ore nelle quali fossero chiamati con apposito invito.

ARTICOLO 417 FANCIULLI OBBLIGATI ALLA RIVACCINAZIONE

Nessuno potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private o in istituti di educazione e di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine od opifici industriali di qualunque natura, se avendo oltrepassato l’anno 11° di età, non presenti un certificato autentico dell’autorità comunale di avere subito una vaccinazione in data non anteriore all’8° anno di età. I direttori di scuole, di istituti, di fabbriche, di officine o chiunque sia a capo di una collettività di persone in cui siano accolti fanciulli al disopra di 11 anni, sono tenuti all’osservanza di questa disposizione come pure all’osservanza dell’obbligo della nuova vaccinazione fra il 10° e l’11° anno dei fanciulli che devono restare sotto la loro direzione. Essi dovranno ad ogni richiesta dell’autorità, rendere ostensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni dei fanciulli a loro affidati.

ARTICOLO 418 PRESENTAZIONE DEI VACCINATI

Tutti i vaccinati devono essere presenti o devono presentarsi al medico vaccinatore fra il settino ed il decimo giorno dalla vaccinazione e, di tutte le vaccinazione eseguite e del loro esito, devono i medici visitatori stessi dare notizia all’ufficio di igiene per la registrazione. Nelle dichiarazioni del medico vaccinante deve essere indicato il nome e prenome del vaccinato, l’anno ed il giorno della nascita e deve essere constatato se per l’avvenuta vaccinazione fu soddisfatto all’obbligo legale o se la vaccinazione deve essere ripetuta. Ove l’operazione abbia avuto buon esito si rilascerà pure gratuitamente dall’ufficio d’igiene apposito certificato. In difetto della verifica non potrà essere rilasciato certificato alcuno.

ARTICOLO 419 RESPONSABILITA’ DEI GENITORI PER NON AVVENUTA VACCINAZIONE

Dell’adempimento delle disposizioni degli articoli precedenti, pel disposto dell’art. 51 della legge sanitaria, dell’articolo 11 del regolamento speciale sulla vaccinazione e dell’art. 12 del regolamento 18 giugno 1891, pei nati nel comune che non hanno ancora raggiunto la maggiore età sono responsabili i genitori o le persone che li rappresentano.

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ARTICOLO 420

SESSIONI DI VACCINAZIONE PUBBLICA Si terranno annualmente due pubbliche sessioni gratuite di vaccinazione, l’una in primavera e l’altra in autunno, nei luoghi e nelle ore che il sindaco indicherà con apposito manifesto per facilitare l’affluenza dei vaccinandi. Presso l’ufficio d’igiene si praticherà ogni giovedì dalla ore 10 alle ore 12 la vaccinazione gratuita.

ARTICOLO 421 ELENCO DEI VACCINATI

L’ufficiale sanitario, mediante apposito elenco dei nati vivi, verificherà alla fine di ogni semestre, se tutti i nati del comune durante il semestre antecedente sono annotati come vaccinati con successo e promuoverà in caso contrario dal sindaco i provvedimenti di sua competenza. Lo stesso ufficio sanitario, dovrà assicurarsi, sul principio di ogni anno scolastico che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 417.

CAPITOLO XXXV VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA NELLE SCUOLE, CONVITTI , ECC.

ARTICOLO 422 VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA NELLE SCUOLE

Alla vigilanza igienico sanitaria delle scuole pubbliche e private e degli asili provvede l’ufficiale sanitario per mezzo di tecnici dell’ufficio d’igiene e col concorso, ove occorra, dei medici condotti comunali.

ARTICOLO 423

RECLAMI ALL’UFFICIO SANITARIO Ogni direzione scolastica deve rivolgersi, quando se ne verifichi la necessità, con sollecitudine all’ufficiale sanitario

ARTICOLO 424 MALATTIE CONSIDERATE CONTAGIOSE

Sono considerate come contagiose e perciò esigono l’allontanamento dalla scuola le seguenti malattie: le diverse forme di congiuntivite e di tigna, la scabbia, la pitiriasi (pediculosis vestimentorum et capitis), l’impetigine, la foruncolosi, la scarlattina, la difterite e croup, il morbillo, il vaiuolo e vaioloide, la varicella, la parotite infettiva (orecchioni), la tosse convulsiva, la febbre tifoidea, il colera, la tubercolosi e la sifilide. Possono essere dannose alla comunità e comporteranno l’allontanamento dalla scuola le seguenti malattie, appena presentino sintomi che si ripetono: l’epilessia, l’isterismo a forma catalettica o convulsiva, la corea, i tic nervosi, l’ozena, ecc.

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ARTICOLO 425 OBBLIGO AI PARENTI DI DENUNCIARE LA MALATTIA DI CUI SONO AFFETTI I

FIGLI SCOLARI Ai parenti degli alunni è fatto obbligo di denunciare alla direzione della scuola la malattia per cui è assente l’alunno, non più tardi di due giorni dopo cominciata l’assenza. I direttori ed i maestri delle scuole cureranno che venga osservata questa prescrizione.

ARTICOLO 426 ALLONTANAMENTO DALLE SCUOLE DEGLI INDIVIDUI AFFETTI DA MALATTIE

TRASMISSIBILI

Lo scolaro, l’insegnante od altre persone addette alle scuole, colpiti da una delle malattie di cui al 1° comma dell’articolo 424, le quali obbligano quasi sempre l’infermo a letto, non potranno far ritorno alle scuole che in seguito a presentazione di un certificato del medico curante, da cui risulti la completa guarigione e l’assenza di ogni ulteriore pericolo di diffusione da parte dell’individuo guarito; il quale certificato sarà vistato dall’autorità sanitaria; comprovante che furono eseguite tutte le misure di disinfezione tanto degli oggetti infetti che della abitazione. Per la difterite il certificato dovrà attestare che l’esame batteriologico, del muco della faringe e delle tonsille è negativo in quanto ai bacilli della difterite. In caso contrario la riammissione non dovrà avvenire che dopo visita al domicilio dell’infermo da parte del medico scolastico e, in mancanza di questi, dell’ufficiale sanitario, che dovranno fissare l’epoca della riammissione, subordinatamente sempre all’esecuzione delle misure di espurgo che si riterranno necessarie.

ARTICOLO 427 INSEGNANTI ED INSERVIENTI AFFETTI DA MALATTIE TRASM ISSIBILI

Gli insegnanti e gli inservienti delle scuole pubbliche e private e degli asili affetti da malattie contagiose o sospette tali, saranno pure esclusi dai locali scolastici fino a guarigione completa constatata da un medico dell’ufficio d’igiene e per i periodi suindicati.

ARTICOLO 428 ALUNNI, INSEGNANTI ED INSERVIENTI CHE CONVIVONO CON PERSONE

AFFETTE DA MALATTIE TRASMISSIBILI Dalle scuole e dagli asili saranno allontanati gli alunni, gli insegnati e gli inservienti, i quali convivono con persone affette da malattie trasmissibili quando, a giudizio dell’ufficiale sanitario, non sia stato provveduto ad un rigoroso isolamento delle persone malate; e l’allontanamento durerà, a datare dal sicuro isolamento o dalla guarigione o dalla morte dell’infermo per: - 8 giorni nei casi di scarlattina; - 6 giorni nei casi di colera; - 8 giorni nei casi di difterite o croup; - 10 giorni nei casi di morbillo o di tosse ferina; - 12 giorni nei casi di vaiuolo; - 14 giorni nei casi di varicella; - 16 giorni nei casi di orecchioni; - 10 giorni nei casi di tifo addominale; corrispondenti al probabile periodo di incubazione.

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ARTICOLO 429 CHIUSURA DI SCUOLE

Quando in una classe si manifesta un caso di vaiuolo, di difterite o croup, di scarlattina, di morbillo o ripetuti casi di orecchioni o di tosse convulsiva, la classe sarà chiusa pel tempo necessario a farne la disinfezione completa; in caso di vaiuolo si procederà inoltre alla rivaccinazione di tutti gli allievi della classe, ad eccezione di quelli che fossero stati vaccinati con esito felice da meno di due anni. Il sindaco, dietro avviso dell’ufficiale sanitario, potrà ordinare la chiusura temporanea di una classe ove siansi manifestati in breve tempo più casi di malattia contagiosa, prescrivendo anche, se necessario, la chiusura dell’intera scuola. La riapertura della classe o della scuola, si farà dopo cessato qualsiasi pericolo di ulteriore diffusione del male e dopo eseguite le necessarie disinfezioni.

ARTICOLO 430 DISINFEZIONI ANNUALI DELLE SCUOLE, ECC.

Tutte le scuole, i convitti, gli asili e gli istituti di istruzione e di educazione in genere dovranno essere disinfettati almeno una volta all’anno. Nei convitti e negli istituti di istruzione e d’educazione le persone affette da malattie trasmissibili dovranno essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile provvedere al rigoroso loro isolamento.

ARTICOLO 431 PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI

La pulizia dei locali scolastici dovrà essere fatta ogni giorno fuori dell’orario di lezione e di ricreazione, rimuovendo i banchi ove non siano fissi e previa bagnatura del pavimento ovvero con panni bagnati se il pavimento è di legno. Per la pulitura dei banchi e della cattedra si dovranno usare strofinacci umidi.

CAPITOLO XXXVI MALATTIE CELTICHE, SIFILIDE, TUBERCOLOSI, ECC.

ARTICOLO 432 MALATTIE CELTICHE E SIFILITICHE

Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche e della sifilide trasmessa per baliatico mercenario provvede il regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 dall’articolo 168 all’articolo 186.

ARTICOLO 433 TUBERCOLOSI NEGLI ISTITUTI

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Gli ospizi di mendicità o di invalidi, gli orfanotrofi, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti d’istruzione e di educazione ed i conventi non possono ricevere o trattenere in cura infermi denunciati per tubercolosi polmonare, se, a ……….

ARTICOLO 434 E’ proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usati di vestiario e letterecci che non siano stati disinfettati e puliti. A questo scopo la prima verrà trasportata in sacchi gialli greggi, la seconda in sacchi bianche puliti.

ARTICOLO 436 RECIPIENTI PER GLI SPUTI

Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nei laboratori di confezioni di materie alimentari, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico, devono tenersi recipienti speciali per raccogliervi gli sputi, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi a tenore del presente articolo del regolamento. Verrà curata una scrupolosa disinfezione e pulizia dei recipienti. E’ vietato di sputare oltre che nei locali pubblici anche nei tram, sugli omnibus ed in genere in tutte le vetture al servizio del pubblico.

ARTICOLO 437 ESCLUSIONE DAGLI STABILIMENTI DI CONFEZIONI DI MAT ERIE ALIMENTARI

DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE TRASMISSIBIL I Saranno esclusi dal lavoro nei panifici, nei laboratori di carne ed in tutti gli altri stabilimenti ove si confezionano alimenti, tutti coloro che saranno riconosciuti affetti da malattie veneree e sifilitiche, da malattie contagiose della pelle e da tubercolosi. Per l’ammissione a detti laboratori occorre la presentazione di certificato medico che dichiari immuni i lavoranti dalle malattie preindicate.

ARTICOLO 438 BARBIERI

I barbieri ed i parrucchieri devono:

a) indossare, durante l’esercizio della professione, una sopraveste con maniche strette ai polsi; b) tenere le mani, gli istrumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio colla più

scrupolosa nettezza, usando la sterilizzazione degli istrumenti con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione antisettica (soda commerciale al 2%) ogni volta servito;

c) non servirsi di piumacciuolo per spargere la cipria sulla pelle rasata. Per spargere e levare la cipria di adopereranno rispettivamente solo polverizzatori a secco e battufoli di cotone da distruggersi, questi ultimi dopo averli usati una volta;

d) ricoprire l’appoggiatoio del capo per i clienti con foglio di carta da ricambiarsi ad ogni servizio;

e) dopo ogni servizio di barba (qualora non si usi di battufoli di cotone da fissarsi ad una pinza e da rinnovarsi per ogni cliente) lavare la coppa ed il pennello e quindi immergerli in una soluzione disinfettante;

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f) non fare uso dei netta rasoi di gomma, ma bensì di pezzuole di bucato o anche semplicemente di fogli di carta da ricambiarsi ad ogni servizio;

g) pulire e disinfettare frequentemente le spazzole.

ARTICOLO 439 SPUGNETTE NELLE RIVENDITE DI FRANCOBOLLI

In ogni rivendita di francobolli debbono trovarsi sul banco vasetti con spugna imbevuta di soluzione disinfettante da servire per bagnare i francobolli.

ARTICOLO 440 SIEROTERAPIA PREVENTIVA PER LA DIFTERITE

In caso di minaccia di epidemia difterica il sindaco potrà disporre che ai bimbi d’età inferiore ai 16 anni che, a giudizio dell’ufficiale sanitario è da temersi siano stati contagiati o possano contagiarsi a causa di contatti con malati, genga praticata la sieroterapia preventiva.

CAPITOLO XXXVII MISURE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE E CONTAGIOSE DE L

BESTIAME

ARTICOLO 441 MALATTIE DELLE QUALI E’ OBBLIGATORIA LA DENUNCIA

Agli effetti dell’art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1 agosto 1907 le malattie contagiose o sospette tali cui sono applicabili le misure sanitarie fissate dal presente regolamento sono:

1. La peste bovina, la pleuro-polmonite essudativa, il carbonchio ematico e sintomatico, l’afta apizootica, la vaginite granulosa, l’aborto epizootico, la tubercolosi, la morva ed il farcino, il farcino criptococcico, il morbo coitale maligno, la rogna ed il vaiolo degli ovini, l’agalassia contagiosa delle pecore, il mal rossino, la setticemia o peste dei suini, la rabbia, il colera dei polli, il tifo essudativo dei gallinacei o peste aviaria, il barbone bufalino, nonché quelle altra malattie che l’autorità superiore ritenesse in seguito a nuovi studi quali contagiose e quindi trasmissibili;

2. Tutte quelle malattie che assumessero una gravità ed una diffusione eccezionale; come ad esempio l’adenite e la influenza degli equini, la mastite contagiosa delle vacche, la diarrea dei vitelli, la difterite dei polli, od altre che il sindaco indicasse come oggetto di denuncia con speciale ordinanza.

Qualunque morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comunque già accertata dovrà essere denunciata.

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ARTICOLO 442 PERSONE CHE DEBBONO ESEGUIRE LA DENUNCIA

Sono obbligati a denunciare al sindaco la comparsa di qualunque malattie infettiva e diffusiva compresa nell’articolo precedente, o sospetta di esserlo, e a denunciare la morte improvvisa di animali:

1. I proprietari di animali e i detentori a qualunque titolo, compresi i negozianti, o coloro che ne fanno le veci o li rappresentano, come gli agenti, i fattori, gli amministratori, i conduttori e gli allevatori;

2. Gli albergatori e conduttori di stalle di sosta, anche quando gli animali vengano ricoverati nelle loro stalle per un giorno solo, i capi stazione delle ferrovie e tramwie che abbiano avuto avviso di morti e di malattie avvenute durante il carico o scarico o lungo il viaggio;

3. I medici veterinari civili e militari, e i veterinari che ispezionando animali e carni da macello trovino le lesioni di una malattia contagiosa.

ARTICOLO 433 MODALITA’ DELLE DENUNCIE

La denuncia di cui all’articolo precedente deve essere fatta per iscritto e possibilmente firmata ed accompagnata dalla dichiarazione di un medico-veterinario, se chiamato, nella quale sarà indicato:

a) la specie, il sesso, ed il numero degli animali; b) la diagnosi certa o presuntiva della malattia, e se si tratta di caso sospetto o di morte

improvvisa per causa ignota; c) la stalla, casa privata, stazione di allevamento, la mandria o l’armento in cui il caso si è

verificato; il nome ed il domicilio del proprietario o detentore; d) le notizie intorno alle cause ed origini del caso; e) le altre osservazioni che il veterinario stimasse opportuno di fare per norma dell’ufficio; f) le misure più urgenti prescritte per impedire il diffondersi della malattia in attesa di ulteriori

provvedimenti. La denuncia deve essere fatta recapitare immediatamente all’ufficio di igiene. I proprietari ed i veterinari curanti hanno l’obbligo di coadiuvare nell’applicazione di tali misure il personale dell’ufficio d’igiene e di uniformarsi alle sue istruzioni.

ARTICOLO 444 SEQUESTRO FIDUCIARIO E DI RIGORE

Il sindaco trasmette la denuncia nel modo più sollecito al prefetto e provvede subito all’isolamento ed al sequestro degli animali infetti o sospetti. L’isolamento ed il sequestro possono essere fiduciari, cioè affidati alla responsabilità del proprietario che risponde di fronte all’autorità di ogni eventuale infrazione e di rigore, cioè con l’intervento del personale municipale. Il sequestro di rigore viene dichiarato tale con decreto del sindaco. Qualora la causa che lo determina sia attribuibile ad inosservanza delle disposizioni stabilite col sequestro fiduciario, ogni spesa pel personale di vigilanza è a carico del proprietario del bestiame.

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ARTICOLO 445 DISPOSIZIONI GENERALI CHE DEVONO VENIRE OSSERVATE D URANTE IL

SEQUESTRO I proprietari e conduttori delle stalle dovranno curare che durante il sequestro sia fiduciario che di rigore vengano osservate le seguenti disposizioni:

1. L’accesso alla stalla degli animali infetti ed a quella degli animali che furono nella possibilità di essere contaminati sarà assolutamente vietato a tutti gli estranei al servizio (negozianti, macellai, mendicanti, ecc.);

2. Nessun animale che abbia avuto rapporto cogli animali malati deve essere portato fuori dalla stalla, dal recinto o dal pascolo in cui si è verificata la malattie, salvo permesso espresso per iscritto dall’ufficio d’igiene;

3. Dovranno essere prese misure perché cani vaganti, polli, ed altri animali non possano entrare nelle stalle;

4. Le persone addette alla cura ed al governo degli animali non dovranno avere contatto con persone estranee e non si potrà asportare foraggi, attrezzi, arnesi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia.

ARTICOLO 446 REVOCA DEL DECRETO DI ZONA INFETTA

Per la revoca del decreto di infezione di zona infetta di afta apizootica, di carbonchio ematico e delle malattie infettive dei suini, il sindaco riferirà al prefetto, dopo l’avvenuta guarigione o morte dell’ultimo caso e dopo che siano state eseguite le necessarie disinfezioni.

ARTICOLO 447 DISINFEZIONI DELLE STALLE, ANIMALI ED ATTREZZI INFETTI

Le disinfezioni devono essere rigorosamente praticate sulle pareti e sui pavimenti delle stalle e simili luoghi chiusi che contengono od hanno contenuto animali infetti o sospetti, su tutti gli arnesi od attrezzi ivi contenuti o che sono stati a contatto cogli animali infetti e sugli stessi animali vivi, sia che abbiano superato la malattia, sia che siano solo sospetti (per aver coabitato od avuto rapporto con quelli malati) di avere sulla superficie del loro corpo agenti infettivi; sia sui cadaveri che debbono venire trasportati dalla stalla alla sardigna, nonché sul personale addetto alla custodia degli animali infetti o sospetti.

ARTICOLO 448 SORVEGLIANZA DELLE DISINFEZIONI

Le disinfezioni ai luoghi ed agli oggetti indicati nell’articolo precedente devono essere sempre eseguite sotto la direzione di incaricati dell’ufficio di igiene e colla osservanza delle prescrizioni ed ordinanze di polizia veterinaria.

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ARTICOLO 449 STAZIONI DI MONTA TAURINA O SUINA

Chiunque intenda di aprire una stazione di monta taurina o suina dovrà almeno dieci giorni prima farne domanda al sindaco, il quale, su referto favorevole dell’ufficiale sanitario e dietro osservanza delle norme che verranno stabilite per l’approvazione dei tori da esibirsi alla monta, rilascerà permesso scritto a mantenersi esposto all’ingresso della stalla. Le stalle e porcilaie ove trovansi tori o verri per servizio di monta pubblica saranno poste sotto la sorveglianza dell’ufficio sanitario ed i proprietari dovranno mantenersi strettamente alle norme che saranno dettate.

CAPITOLO XXXVIII DISTRUZIONE DEI CADAVERI D’ANIMALI

ARTICOLO 450 Gli animali morti di malattie contagiose e tutti quelli giudicati non atti al consumo dovranno essere trasportati alla sardigna comunale per esservi sterilizzati cogli apparecchi atti ad usufruirli a scopo industriale. Il trasporto degli animali di cui sopra verrà effettuato con appositi carri a cura dell’amministrazione comunale. Nel regolamento interno del macello comunale saranno determinate le norme alle quali dovranno sottostare i proprietari di animali da inviarsi al digestore, tanto in riguardo alla richiesta del servizio quanto per il rimborso di spese e ricupero dei materiali sterilizzati. Le piccole parti di animali che dovessero venire distrutte lo potranno essere dal veterinario sul luogo con adatte sostanze chimiche.

CAPITOLO XXXIX VIGILANZA DEI MERCATI

ARTICOLO 451 VIGILANZA VETERINARIA SUL MERCATO

Il sindaco, per mezzo del personale veterinario comunale, provvede alla vigilanza sanitaria sul mercato del bestiame. Durante le fiere ed esposizioni che si terranno nel comune, un veterinario comunale dovrà essere sempre presente.

ARTICOLO 452 CERTIFICATO DI SANITA’ E D’ORIGINE PER IL BEST IAME

Gli animali che arrivano al mercato, alla fiera od esposizione, se provengono dall’interno del regno devono essere accompagnati dal certificato d’origine del sindaco del comune di provenienza (mod. A) e, se provengono dall’estero, dal certificato di sanità e d’origine. Occorrendo, verranno

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rilasciati i certificati di origine, sul mod. A, anche per gli animali provenienti dal territorio del comune. Per gli animali da spedirsi all’estero e provenienti dal comune di Reggio Emilia, il veterinario comunale estende i certificati, previa visita sanitaria, sui moduli appositi (mod. B e C) e li fa controfirmare dal sindaco.

ARTICOLO 453 IRREGOLARITA’ DEI CERTIFICATI

Qualora il proprietario di animali non presentasse il certificato di sanità e di origine, o che il certificato presentato fosse irregolare (per cancellature, correzioni, omissione di date o di visto del sindaco, o numero e specie di animali non corrispondenti, o scaduto per la validità della data, ecc.) il veterinario ordina il sequestro degli animali, se questi risultano affetti o sospetti di malattia contagiosa, in caso contrario li respinge. Nell’uno o nell’altro caso si redige apposito verbale di contravvenzione che sarà trasmesso al medico provinciale.

ARTICOLO 454 ANIMALI MORTI

Gli animali morti nei vagoni o nel mercato devono essere collocati sopra apposito carretto provvisto dall’autorità municipale e trasportati immediatamente nella sala delle autopsie dell’ammazzatoio. Si deve avere cura di non lasciare disperdere sul terreno sangue, escrementi od altro materiale che possa nel caso di malattia contagiosa, diffondere la malattia. Detti trasporti devono essere effettuati colla scorta di un agente municipale.

ARTICOLO 455 VIGILANZA SULLE DISINFEZIONI DEI CARRI FERROVIARI

L’autorità comunale, fino a quando non avrà assunto direttamente di provvedere alla disinfezione dei carri ferroviari che hanno servito al trasporto degli animali o dei loro avanzi, provvederà alla sorveglianza delle disinfezioni stesse eseguite dalle amministrazioni ferroviarie.

ARTICOLO 456 INGRESSO NELLE STALLE DI OSSERVAZIONE

E’ vietato al proprietario degli animali o ai suoi dipendenti l’accesso alle stalle d’osservazione senza autorizzazione del direttore del macello che ha la diretta sorveglianza in dette stalle.

ARTICOLO 457 SPESE DI MANTENIMENTO DI ANIMALI NELLE STALLE D’OSS ERVAZIONE

Le spese di mantenimento, cura e simili degli animali ricoverati nelle stalle di osservazione sono a carico del proprietario.

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ARTICOLO 458 VISITA ALLE STALLE E SCUDERIE

I medici veterinari comunali avranno diritto di entrare nelle scuderie e stalle del bestiame in transito, comprese quelle dei negozianti di animali, in quelle di animali adibiti a pubblici servizi e negli stalli pubblici e riferiranno sulle condizioni di spazio, di aerazione, di pulizia, ecc. suggerendo i provvedimenti necessari. I proprietari od esercenti devono permettere il libero accesso al personale dell’ufficio d’igiene e fornire tutti gli schiarimenti richiesti.

ARTICOLO 459 SOSPENSIONE DEI MERCATI E PERIODO DI OSSERVAZIONE

In caso di minaccia di epizoozia aftosa o per limitarne la diffusione, il sindaco potrà provocare dal prefetto l’ordine di sospensione dei mercati e delle fiere e dell’obbligatorietà di un periodo di osservazione dei bovini provenienti da altri comuni o provincie.

CAPITOLO XL MISURE SANITARIE SPECIALI CONTRO LA TUBRECOLOSI, L’ AFTA EPIZOOTICA, IL CARBONCHIO EMATICO, IL MOCCIO E LA R ABBIA

CAPITOLO 460 TUBERCOLOSI NELLE LATTIFERE

A termini dell’art. 162 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, ove sia accertato un caso di tubercolosi in una vaccheria addetta alla produzione del latte, l’animale infetto dovrà essere separato e la stalla disinfettata e non vi si potrà introdurre altro capo di bestiame che non abbia sostenuto favorevolmente la prova della tubercolina o quell’altra prova, autorizzata dall’ufficio d’igiene che risultasse più efficace. La prova della tubercolina sarà estesa a tutti gli animali della stessa stalla. Gli innesti della tubercolina necessari, saranno gratuitamente praticati dal personale sanitario dell’ufficio d’igiene e con tubercolina fornita dal comune.

ARTICOLO 461 TUBERCOLOSI NEL PERSONALE DI SERVIZIO DI VACCH ERIE

Quando sia denunciato un caso di tubercolosi presso una vaccheria, anche se riguarda il personale di servizio, la vendita del latte non potrà farsi senza prima bollitura eseguita sotto la vigilanza dell’autorità sanitaria, e ciò fino a che non sìasi provveduto a rimuovere la causa di insalubrità.

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ARTICOLO 462 INDAGINI SULLA ORIGINE DEI CASI DI MALATTIE CONTA GIOSE

Ricevuta la denunzia di un caso nell’uomo o negli animali di carbonchio ematico, di moccio o farcino o di rabbia, l’autorità sanitaria dovrà rintracciarne l’origine e prendere tutti i provvedimenti di polizia sanitaria atti ad impedire il propagarsi del contagio.

ARTICOLO 463 MACELLAZIONE DI ANIMALI IN ZONA INFETTA

Emanato dal prefetto il decreto col quale il Comune o parte del medesimo è dichiarata zona infetta da alfa epizootica, il trasporto degli animali fuori della zona infetta, a scopo di macellazione, può essere permesso dal sindaco con dichiarazione scritta, purché il trasporto stesso sia fatto sopra carri od in vagoni ferroviari piombati, senza interruzione fino al macello di destinazione. Le società ferroviarie non possono accettare detti animali se non si presenti l’accennata dichiarazione del sindaco.

ARTICOLO 464 CANI E GATTI NELLA ZONA INFETTA

I cani e gatti compresi nella zona dichiarata infetta d’afta epizootica dovranno essere tenuti rinchiusi o legati fino dopo alla disinfezione della stalla infetta.

ARTICOLO 465 MACELLAZIONE SUL LUOGO DI ANIMALI AFTOSI

Gli animali aftosi possono essere macellati nel posto, previa ispezione del veterinario comunale e le carni possono essere ammesse al consumo come carni di bassa macelleria.

ARTICOLO 466 MORVA

Nei casi sospetti di morva negli equini, si procederà a tutte le prove sperimentali di diagnosi suggerite dall’ufficiale sanitario e l’animale non potrà essere lasciato a libera pratica se non dietro licenza dell’ufficiale stesso. Ad uguale trattamento saranno sottoposti gli equini che si fossero trovati nella medesima stalla od avessero comunque avuto contatto coll’animale morvoso.

ARTICOLO 467 CARBONCHIO EMATICO

Gli animali morti per carbonchio o sospetto carbonchio non devono essere sottoposti ad alcuna operazione né allo scuoiamento. Il loro trasporto verrà fatto con veicoli speciali, avendo cura di chiudere le aperture naturali con materiale imbevuto di denso latte di calce col quale si tratteranno anche le parti imbrattate.

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ARTICOLO 468 VACCINAZIONE ANTICARBONCHIOSA

In caso di minaccia di epizoozia carbonchiosa, il sindaco potrà provocare dal prefetto l’ordine della vaccinazione anticarbonchiosa estendendola in proporzioni più o meno larghe a seconda delle esigenze che saranno del caso.

ARTICOLO 469 DENUNZIA DI POSSESSO DI CANI

Coloro che posseggono o detengono cani devono denunziarli entro il mese di dicembre d’ogni anno agli uffici municipali. Coloro che venissero in possesso di cani lungo il corso dell’anno, sono tenuti a darne denuncia entro 15 giorni del conseguito possesso, la denuncia è obbligatoria anche per i possessori di cani che hanno diritto all’esenzione della tassa. Il denunciante riceverà gratuitamente dall’ufficio municipale, all’atto della denuncia, una piastrina metallica sulla quale sarà impresso un numero progressivo corrispondente a quello della fatta denuncia. Detta piastrina dovrà essere apposta in modo duraturo e fisso sul collare. In caso di smarrimento della piastrina, o quando questa si fosse logorata, in modo da non essere più distinguibili i segni sopra di essi impressi, ne verrà rilasciata un’altra dietro pagamento del valore delle piastra.

ARTICOLO 470 SOSTITUZIONE E CESSAZIONE DI POSSESSO DI CANI

La sostituzione di un cane denunciato con un altro deve pure essere, a cura del possessore, notificato all’ufficio di polizia nei modi e termini sopraindicati. Coloro che per qualsiasi causa cessano di possedere cani devono farne dichiarazione e restituire la piastrina all’ufficio di polizia.

ARTICOLO 471 OBBLIGO DELLA MUSERUOLA, ECC.

In tutti i luoghi pubblici od aperti al pubblico, nel territorio del Comune ed in qualunque ora del giorno e della notte, i cani dovranno essere muniti di museruola e della piastrina indicante l’avvenuta denuncia. La museruola metallica o di robuste cinghie di cuoio dovrà essere a paniere e costrutta in modo da rendere impossibile al cane di mordere o di sporgere il muso e dovrà essere solidamente fissata. In caso che il cane, ancorché munito di museruola, riuscisse a mordere sarà considerato come ne fosse privo. I cani bull-dogs, i grandi danesi, i mastini, i cani di Terranova e tutti i cani di indole feroce dovranno inoltre essere sempre condotti a mano a mezzo di robusto guinzaglio.

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ARTICOLO 472 CANI ESENTI DALL’OBBLIGO DELLA MUSERUOLA

Sono esenti dall’obbligo di portare la museruola i cani da caccia, fuori città, quando seguono i cacciatori e quelli adibiti alla custodia di mandre o di fabbricati, ma per le sole ore della notte. I cani da guardia, quando sono senza museruola, debbono essere tenuti dentro recinti dai quali non possano uscire sulla strada.

ARTICOLO 473 CANI PRIVI DI MUSERUOLA

I cani trovati in luogo aperto, non muniti di museruola o di piastrina, verranno catturati e condotti nel canile municipale. Trascorsi 3 giorni si provvederà giusta le vigenti disposizioni. Sono a carico del proprietario tutte le spese di custodia e di mantenimento.

ARTICOLO 474 MORSICATURA DI CANI

Tutti i casi di morsicatura inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo o ignoti, devono essere denunziati al sindaco e per esso all’ufficio di igiene. I proprietari, detentori o custodi, oltre i medici-veterinari hanno l’obbligo di denunziare immediatamente al sindaco tutti i casi manifesti od anche soltanto sospetti di rabbia nel cane o in qualunque altro animale domestico od agricolo.

ARTICOLO 475 UCCISIONE ED OSSERVAZIONE DI CANI MORSI DA ANIMALI RABBIOSI

L’animale morsicato o sospetto di essere stato morsicato da altro animale rabbioso, sospetto di esserlo o rimasto ignoto verrà di regola ucciso. Qualora il proprietario si opponga al provvedimento, il cane morso verrà isolato nel canile municipale a spese del proprietario stesso e posto sotto la sorveglianza dell’ufficiale sanitario o di un veterinario all’uopo delegato. Il periodo di osservazione non sarà mai inferiore a 4 mesi. Non verrà mai concessa l’osservazione fuori dal canile municipale. Per gli animali d’altra specie si provvederà caso per caso per il periodo d’osservazione che di regola dovrà venire fatto nelle stalle annesse al macello comunale. Accertati i sintomi clinici della rabbia, l’osservazione verrà troncata e l’animale senz’altro ucciso. Il periodo di osservazione verrà pure interrotto e l’animale ucciso, qualora altri animali morsicati contemporaneamente dallo stesso animale vengano a presentare i sintomi della rabbia oppure le esperienze di laboratorio, fatte a spese degli interessati, abbiano dimostrato che l’animale morsicatore era rabbioso.

ARTICOLO 476 ANIMALI RABBIOSI

L’animale che presenta sintomi sospetti di rabbia, quando sia ben accertato che non ha morsicato alcuna persona, sarà senz’altro ucciso; se avrà invece morsicato qualche persona od animale verrà tenuto in osservazione colle modalità dell’articolo precedente finchè si sia potuto accertare od escludere trattarsi di rabbia; l’accertamento clinico dovrà, se è possibile, dopo la morte

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dell’animale, essere corroborato coll’esperimento di laboratorio tutte le volte che vi siano persone morsicate.

ARTICOLO 477 DISTRUZIONE DEI CADAVERI

Le carogne di animali rabbiosi saranno rese innocue colla distruzione. La località ove trovavasi l’animale e gli attrezzi che sono stati a suo contatto verranno disinfettati.

ARTICOLO 478 CANI MORSICATORI

I cani morsicatori che non presentano sintomi sospetti saranno tenuti in osservazione nel canile municipale almeno per 15 giorni a carico del proprietario.

ARTICOLO 479 ANIMALI DA MACELLO MORSI DA CANI SOSPETTI

Le carni di animali da macello stati morsicati da animali sospetti possono essere utilizzate quando sia trascorso favorevolmente il periodo d’osservazione di cui all’art. 475, ovvero quando le esperienze di laboratorio abbiano dimostrato che l’animale morsicatore non ara rabbioso, le dette carni, escluso il pezzo su cui venne inferta la morsicatura, che verrà distrutto, potranno essere utilizzate a scopo alimentare, quando l’animale sia stato ucciso, previo permesso del sindaco, nei primi sette giorni dalla morsicatura.

ARTICOLO 480 INDAGINI SUI CANI SOSPETTI UCCISI

Nei casi in cui il cane sospetto, che ha morsicato persone od altri animali, venga a morire o sia stato ucciso, a cura degli agenti municipali verrà fatto trasportare al laboratorio dell’ufficio d’igiene per le opportune indagini.

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TITOLO VII POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO XLI

DENUNCIA DEI DECESSI

ARTICOLO 481 DENUNCIA DEI DECESSI.

I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali o di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunziare all’ufficio di stato civile ogni caso di morte, che si verifichi tra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso, per ottenere l’autorizzazione del trasferimento del cadavere. L’obbligo della denuncia si estende agli espulsi morti ed ai prodotti della concezione, qualunque sia l’epoca della gestazione. All’atto della denuncia devono indicare esattamente l’ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, a norma dei moduli compilati dalla direzione generale della statistica del regno. I medici chirurghi, le levatrici esercenti nel Comune devono notificare all’ufficiale sanitario l’espulsione degli embrioni e feti non vitali, della quale vengono a conoscenza, indicando l’età della vita endouterina, il sesso e le cause certe o probabili dell’aborto o della morte del feto.

ARTICOLO 482 DENUNCIA DI DECESSI IN PERSONE PRIVE DI ASSISTENZA

All’infuori dei casi contemplati nell’articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il sindaco anche per mezzo degli agenti municipali o l’autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte. Nei casi di morte sul suolo pubblico, ogniqualvolta, pel breve tempo trascorso, o per mancanza di caratteri assoluti della morte, questa non possa ritenersi che presunta, il defunto sarà trasportato colle maggiori cautele e riguardi possibilmente alla propria abitazione ed altrimenti alla camera d’osservazione del cimitero. Quando la morte possa essere tosto accertata il trasporto si farà direttamente alla camera di deposito del cimitero, a meno che siavi sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

CAUSE DI MORTE A termini dell’art. 55 del testo unico delle leggi sanitarie, tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunziare al sindaco la malattia che, secondo loro scienza e coscienza, ne è stata la causa, attenendosi all’elenco nosologico delle cause di morte compilato dalla direzione generale della statistica del regno e consegnato il modulo colla diagnosi entro 12 ore dal decesso a chi ne fa la denuncia all’ufficio dello stato civile o direttamente all’ufficio stesso. Quando siavi sospetta causa delittuosa, la denunzia deve essere pure fatta all’autorità giudiziaria a termini dell’articolo 439 del codice penale. L’obbligo di denunziare la causa riconosciuta della

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morte all’ufficio di stato civile è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall’autorità giudiziaria o da quella politica.

ARTICOLO 483 MORTE APPARENTE

Quando vi sia un lontano sospetto di morte apparente, il medico incaricato di verificare i decessi metterà in opera i mezzi opportuni per richiamare in vita la persona e ripeterà la sua visita una o più volte finché non abbia avuto la piena certezza del decesso.

ARTICOLO 484

DECESSI PER CAUSE CRIMINOSE E PER MALATTIE INFETTIV E Il medico ha l’obbligo di indagare sulle cause del decesso soltanto quando:

a) sìavi indizio che autorizzi il sospetto di morte per causa criminosa. In questo caso ne farà pronta denuncia all’autorità giudiziaria, e ne farà speciale menzione nella scheda di accertamento;

b) possa ritenere o abbia il sospetto che il decesso sia avvenuto per malattia infettiva. In questo caso ne darà pronto avviso all’ufficio di igiene e suggerirà e adotterà intanto i provvedimenti di isolamento e di disinfezione reclamati dal bisogno.

ARTICOLO 485 RIMOZIONE DEI CADAVERI

E’ vietato di rimuovere il cadavere dal posto, lavarlo, vestirlo od aprire, nella fredda stagione, le finestre della camera dov’esso giace, se la morte non fu prima dichiarata per iscritto dal medico curante ed in mancanza di questo si dovrà attendere l’accertamento del medico necroscopo municipale.

ARTICOLO 486 RICEVIMENTO DI RESTI UMANI

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano od anche soltanto di ossa umane chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informare il sindaco o l’autorità di pubblica sicurezza.

CAPITOLO XLII CUSTODIA E TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 487

CUSTODIA DEI CADAVERI I cadaveri che vengono trasferiti alla sala di osservazione, saranno guardati e custoditi a cura del Comune. Tutti gli altri sono affidati per la custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, che dovranno provvedere a che non siano impedite eventuali manifestazioni di vita.

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ARTICOLO 488 DEPOSIZIONE DEI FERETRI

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per le cure ulteriori e la deposizione nel feretro. Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito o almeno avviluppato decentemente in pannolini.

ARTICOLO 489 CHIUSURA DELLA CASSA

E’ vietato di chiudere nella cassa il cadavere e di applicare materia plastica sul viso del medesimo, per ritrarne la effige o la così detta “maschera” prima che la morte sia stata ufficialmente accertata. In ogni caso se ne deve fare preventiva dichiarazione al sindaco.

ARTICOLO 490 PERIODO D’OSSERVAZIONE

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l’autopsia, l’imbalsamazione, l’inumazione o la cremazione prima che siano trascorse 24 ore di osservazione, a partire dal momento del presunto decesso.

ARTICOLO 491 PROLUNGAMENTO DEL PERIODO D’OSSERVAZIONE

In caso di morte improvvisa od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, sulla proposta del medico visitatore, deve essere autorizzata dal sindaco una più larga durata di osservazione, che però di regola, non oltrepasserà le 48 ore.

ARTICOLO 402 ABBREVIAMENTO DEL PERIODO D’OSSERVAZOINE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa, ed il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta del medico visitatore, il sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo di decesso o nella apposita camera di osservazione.

ARTICOLO 493 PERMANENZA DI SALME NEL DOMICILIO

Il sindaco può permettere di ritenere a domicilio il cadavere per un periodo non eccedente i 3 giorni purché gli consti in modo non dubbio da attestazione scritta dell’ufficiale sanitario, che ogni pericolo per la salute privata o pubblica sia escluso o rimosso.

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ARTICOLO 494 INUMAZIONE E TUMULAZIONE

E’ vietato trasportare e seppellire cadaveri, se non racchiusi in casse. Per le inumazioni le casse dovranno essere di legno di abete o di pioppo. Per le tumulazioni sarà sempre necessaria una cassa metallica con pareti saldate a fuoco, oppure la cassa di legno foderata di lamina saldata a fuoco.

ARTICOLO 495 CHIUSURA DEI FERETRI

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto. Ogni cadavere deve essere sepolto in feretro chiuso. I feretri non possono venire chiusi che alla presenza e coll’assistenza dei necrofori municipali.

ARTICOLO 496 DIVIETO DI POMPE FUNEBRI NELL’ACCOMPAGNAMENTO DI MO RTI DI

MALATTIE CONTAGIOSE E’ vietata qualunque pompa funebre ai cadaveri di persone morte di vaiolo, difterite, scarlattina, tifo esantematico, colera e di altre malattie esotiche che dal sindaco venissero specialmente indicate. Detti cadaveri saranno trasportati direttamente dall’abitazione al cimitero nelle ore stabilite dal sindaco, e senza accompagnamento di altre persone, all’infuori di quelle strettamente necessarie pel trasporto. Quando infierissero epidemie di difterite, morbillo, ipertosse o di altre malattie diffusive dell’infanzia, il sindaco su proposta dell’ufficiale sanitario, potrà vietare che negli accompagnamenti funebri intervengano bambini.

ARTICOLO 407 SOSTA NELLA CHIESA

Quando il cadavere viene portato in chiesa non vi potrà rimanere oltre il tempo necessario pel compimento del rito religioso.

ARTICOLO 498 CASSE PER IL TRASPORTO DI SALME FUORI DEL COMUNE

I cadaveri che debbono essere trasportati da un Comune ad un altro, od all’estero, devono essere chiusi in una cassa metallica a pareti spesse, saldate a fuoco, e poscia in cassa di legno forte. Questa avrà pareti dello spessore di almeno 3,1/2 cm. e sarà costruita e disposta secondo le norme prescritte dagli art. 32 e 33 del regolamento speciale di polizia sanitaria.

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ARTICOLO 499 INIEZIONI CAVITERIE NEI CADEVERI

Pei trasporti in ferrovia a distanza di oltre trenta chilometri, o, a qualunque distanza, nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il sindaco provvede a che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità addominale, con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille, di acido fenico al 5% di desoderol al 10% o con formalina ed avvolto in un lenzuolo imbevuto nella prima delle dette soluzioni.

ARTICOLO 500 TRASPORTO DI SALME FUORI DEL COMUNE

I trasporti di cui all’articolo precedente, osservate tutte le cautele igieniche prescritte nell’atto di autorizzazione, devono farsi direttamente, senza soste, con veicoli decorosi e adatti allo scopo, sotto la sorveglianza municipale. I necrofori non devono lasciare la salma prima che sia stata chiusa in vagone piombato, se alla stazione ferroviaria, o prima di averla convenientemente affidata a persone che ne assumano la responsabilità all’uscita dal Comune, se il trasporto si fa per le strade ordinarie. Chiunque, in qualsiasi modo, distolga i necrofori dall’adempimento di questo loro compito, sarà passibile di contravvenzione.

ARTICOLO 501 TRASPORTO DI SALME DA ALTRO COMUNE

Quando l’importazione di un cadavere nel Comune non avvenga col mezzo della ferrovia, ma con altro veicolo per le strade comuni, dovrà farsi il trasporto col veicolo medesimo direttamente al cimitero, dove ne sarà fatta la consegna al custode.

CAPITOLO XLIII AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

ARTICOLO 502 PERMESSO PER LE AUTOPSIE

E’ vietato procedere ad autopsie senza licenza del sindaco, che non le concederà se non su richiesta dei parenti del defunto, i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l’autopsia e lo scopo di questa. La stessa domanda può essere fatta dal medico ed in questo caso dovrà essere accompagnata dal consenso dei parenti del defunto. E’ fatta eccezione per gli istituti ospedalieri e per i casi contemplati dall’art. 41 del regolamento di polizia mortuaria per i quali i cadaveri a scopo d’indagine o di studio potranno essere consegnati, dietro richiesta regolare all’ufficio di stato civile.

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ARTICOLO 503 LUOGO PER LE AUTOPSIE

L’autopsia dovrà aver luogo nelle ore che saranno prescritte nella licenza e, per regola generale, esclusivamente nella camera annessa al cimitero. Soltanto in circostanze assolutamente eccezionali potrà il sindaco permetterla nella abitazione del defunto, con le cautele indicate dall’ufficiale sanitario. All’autopsia non potranno assistere che le persone strettamente necessarie.

ARTICOLO 504 DIVIETO D’ASPORTAZIONE DI PARTE DI CADAVERI

E’ vietato asportare, dopo l’autopsia, cadaveri o parti di essi, senza l’autorizzazione del sindaco ed il consenso della famiglia dell’estinto.

ARTICOLO 505 IMBALSAMAZIONE

E’ vietato procedere all’imbalsamazione di un cadavere senza averne chiesta l’autorizzazione al sindaco che la concederà alle condizioni prescritte dagli art. 47 e 48 del regolamento speciale di polizia mortuaria.

ARTICOLO 506

PERIODO D’OSSERVAZIONE PRIMA DELLE AUTOPSIE ED IMBA LSAMAZIONI

E’ vietato procedere ad autopsie od imbalsamazioni se non dopo decorse 24 ore dalla morte nei casi ordinari, e 48 ore nei casi di morte improvvisa. Il sindaco potrà concedere un’abbreviazione di questi termini, quando vi sia putrefazione precoce del cadavere o la morte sia accertata da altri segni evidenti.

CAPITOLO XLIV DEPOSITO D’OSSERVAZIONE, CAMERE MORTUARIE E CIMITER I

ARTICOLO 507 LOCALI D’OSSERVAZIONE DEL CIMITERO

Nel cimitero suburbano si terranno locali di osservazione per ricevere i cadaveri di persone:

a) morti in abitazioni anguste e povere dove sia pericoloso trattenerle per il periodo di tempo prescritto;

b) morti in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via, od in luogo pubblico, dove non possono essere lasciati;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. I locali, per le due prime categorie di cadaveri, saranno disposti in modo che ne sia possibile l’assistenza da parte dei parenti.

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Per i cadaveri non assistiti verrà provveduto con apparecchi adatti perché qualunque eventuale manifestazione di vita sia avvertita dal custode. Nei locali su indicati non potranno essere portati i cadaveri di persone morte per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite, colera o per altre malattie esotiche che il sindaco potesse specialmente indicare.

ARTICOLO 508 CUSTODI DEL CIMITERO

Il custode del cimitero è responsabile dell’esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri nella sala mortuaria, contenute negli articolo 49, 50, 51, 52, 53 del regolamento speciale di polizia mortuaria. I custodi dei cimiteri sono tenuti a riferire al sindaco qualunque inconveniente dovessero rilevare riguardo le prescrizioni sopradette.

ARTICOLO 509 ISPEZIONI PERIODICHE AI CIMITERI

In sindaco ordinerà ispezioni tecnico igieniche periodiche, ed ove occorra straordinarie, dirette a vigilare:

a) che siano osservati il piano regolatore delle fosse nell’area destinata al seppellimento comune, e le norme di occupazione;

b) che le fosse siano scavate alla profondità stabilita, e ricolme secondo le istruzioni contenute nel regolamento speciale di polizia mortuaria;

c) che l’estensione dell’area destinata al seppellimento sia mantenuta nella misura determinata dal succitato regolamento agli articoli 117 e seguenti in rapporto al numero dei morti da seppellirvi;

d) che gli scoli delle acque meteoriche e i drenaggi siano sufficienti e regolarmente mantenuti; e) che le sepolture destinate a tumulazioni definitive o temporanee siano costruite e cementate

in modo da impedire infiltrazioni; f) che la camera mortuaria, la sala di osservazione e quella annessa per l’autopsia e l’ossario

siano nelle condizioni volute dal suddetto regolamento speciale; g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza e siano riparati o rimossi i

monumenti pericolanti.

ARTICOLO 510 NORME PER LE INUMAZIONI PORTATE DAL REGOLAMENTO SPE CIALE DI

POLIZIA MORTUARIA Le norme per le inumazioni, tumulazioni, cremazioni ed esumazioni contenute nel regolamento speciale di polizia mortuaria, fanno parte integrante del presente regolamento. Gli ispettori e custodi di cimiteri sono responsabili della loro rigorosa osservanza.

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ARTICOLO 511 REGOLAMENTO LOCALE SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA

Con regolamento speciale saranno determinate tutte le modalità per le sepolture nei cimiteri, le tariffe relative ai trasporti, l’acquisto di sepolture, ecc.

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TITOLO VIII

CAPITOLO XLV DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

ARTICOLO 512 CONTRAVVENZIONI REGOLATE DALLA LEGGE COMUNALE E PRO VINCIALE

Nelle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme contenute negli art. 219 e 220 della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 N. 269.

ARTICOLO 513 INFRAZIONI PUNITE A NORMA DELLE LEGGI SANITAR IE

Le infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento e quelle in esso richiamate saranno punite a termini dell’art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1° agosto 1907 N. 636 salvo che le medesime siano altrimenti punite da leggi o da regolamenti speciali.

ARTICOLO 514 DATA DI ATTIVAZIONE. REGOLAMENTI ANTERIORI

Il presente regolamento andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione, e da quel giorno si intenderà abrogata qualunque disposizione anteriore riguardante l’igiene e la sanità pubblica nel comune di Reggio-Emilia, all’infuori di quelle richiamate nel presente regolamento. ==================== Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio comunale nelle sedute 24, 25 Gennaio, 18 Febbraio, 21, 22, 29 Aprile e 11 Luglio 1910; 13 settembre e 6 Dicembre del 1912; 15 maggio del 1913.