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COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 3

SOMMARIO

PREFAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

PARTE 1 — COMMENTO DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO . . . . 9

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

CAPITOLO I — LA STRUTTURA DEL CONSIGLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131. Il Consiglio come unico soggetto giuridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Formazioni del Consiglio (articolo 2 e allegato I RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

A — Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

B — Formazione «Affari generali» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

C — Formazione «Affari esteri» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

D — Rappresentanza degli Stati membri in seno al Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Coreper, comitati e gruppi di lavoro (articoli 19 e 21 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

A — Coreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

B — Comitati istituiti dai trattati o dal Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

C — Comitati o gruppi di lavoro istituiti dal Coreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

D — Organi preparatori della presidenza del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori (articolo 20 e allegato V RIC) . . . . . . 25

5. Il segretario generale e il segretariato generale del Consiglio (articolo 23 RIC) . . . . . . . 26

A — Il segretario generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

B — Il segretariato generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

CAPITOLO II — I LAVORI DEL CONSIGLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291. Programmazione dei lavori del Consiglio (articolo 2, paragrafi 6 e 7, RIC) . . . . . . . . . . . . 29

2. Convocazione e luoghi di lavoro (articolo 1 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

A — Convocazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

B — Luogo delle riunioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3. Ordine del giorno (articolo 3 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

A — Elaborazione dell’ordine del giorno provvisorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

B — Adozione dell’ordine del giorno definitivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

C — Struttura e contenuti dell’ordine del giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Segreto professionale (articoli 5 e 6 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

A — Partecipazione alle sessioni del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

B — Presenza alle sessioni del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5. Processo verbale (articolo 13 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

A — Struttura e contenuto del processo verbale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

B — Approvazione del processo verbale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

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4 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

6. Accesso del pubblico e trasparenza (articoli da 5 a 10 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

A — Deliberazioni legislative, deliberazioni pubbliche e dibattiti pubblici. . . . . . . . . . . 42

B — Pubblicità degli ordini del giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

C — Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni a verbale e dei verbali (articoli 7 e 9 RIC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

D — Accesso del pubblico ai documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

7. Regime linguistico (articolo 14 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

A — Regime linguistico applicabile ai trattati istitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

B — Regime linguistico applicabile alle istituzioni dell’Unione europea (lingue ufficiali e lingue di lavoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

C — Uso di lingue aggiuntive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

CAPITOLO III — IL PROCESSO DECISIONALE DEL CONSIGLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531. Modalità di votazione (articolo 11 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

A — Decisione di ricorrere ad una votazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

B — Procedura di voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Richiesta di modalità di votazione alternative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

C — Impossibilità di partecipare alla votazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2. Quorum e delega di voto (articoli 4 e 11 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

A — Quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

B — Delega di voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3. Procedura scritta (articolo 12 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

A — Procedura scritta normale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

B — Procedura scritta semplificata («procedura di approvazione tacita») . . . . . . . . . . . . 61

CAPITOLO IV — GLI ATTI DEL CONSIGLIO E LA LORO FORMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631. Firma degli atti (articolo 15 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2. Titolo e forma dei regolamenti (allegato VI, parte A.1, RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3. Struttura dei regolamenti (allegato VI, parte A.2, 3 e 4, RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4. Titolo e forma degli altri atti di diritto derivato (Allegato VI, parte B, RIC). . . . . . . . . . . . . 66

5. Forma delle decisioni di cui all’articolo 25 TUE (allegato VI, parte C, RIC) . . . . . . . . . . . . . 66

6. Atti atipici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7. Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 17 RIC) . . . . . . .68

8. Notifica e trasmissione degli atti (articolo 18 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

CAPITOLO V — ALTRE DISPOSIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711. Sicurezza (articolo 24 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2. Depositario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

3. Rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo (articolo 26 RIC) . . . . . . 72

4. Corrispondenza (articolo 28 RIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

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PARTE 2 — REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO . . . . . . . . . 75

PARTE 3 — REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83ALLEGATO I Elenco delle formazioni del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

ALLEGATO II Disposizioni specifiche riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

ALLEGATO III Cifre relative alla popolazione dell’Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l’attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio . . . . 109

ALLEGATO IV Di cui all’articolo 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

ALLEGATO V Metodi di lavoro del Consiglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

ALLEGATO VI Disposizioni relative alla forma degli atti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

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PREFAZIONE

Lo scopo principale dei Commento al regolamento interno del Consiglio è aiutare le presidenze di turno, i membri del Consiglio e i funzionari del segretariato generale del Consiglio ad orientarsi nel contesto giuridico e, in particolare, nei cambiamenti risultanti dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona.

La presente pubblicazione è stata realizzata sotto la responsabilità esclusiva del segretariato generale. Si tratta di un documento di lavoro interno privo di valore giuridico.

Mi auguro che la presente guida risulti utile alle delegazioni e ai nostri colleghi del segretariato generale e che dia una risposta a molti degli interrogativi che possono sorgere in merito al funzionamento del Consiglio.

I servizi competenti del segretariato saranno naturalmente lieti di fornire qualsiasi ulteriore informazione richiesta.

Jeppe Tranholm-Mikkelsen Segretario generale Consiglio dell’Unione europea

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PARTE 1 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO

DEL CONSIGLIO

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INTRODUZIONE

Il regolamento interno del Consiglio (in seguito denominato «RIC») è uno strumento essenziale per il buon funzionamento dell’istituzione. Nel quadro istituito dal trattato sull’Unione europea (in seguito denominato «TUE») e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito denominato «TFUE»), il RIC stabilisce una serie di disposizioni che disciplinano i lavori del Consiglio.

La presente edizione del commento al RIC, che, al pari di quelle precedenti, non intende essere esaustiva né illustrare la situazione giuridica, ma piuttosto servire di guida pratica ai membri del Consiglio e ai loro rappresentanti, è suddivisa in cinque capitoli:

I. La struttura del ConsiglioII. I lavori del ConsiglioIII. Il processo decisionale del ConsiglioIV. Gli atti del Consiglio e la loro formaV. Altre disposizioni.

I ventotto articoli del RIC sono stati raggruppati per argomento nei suddetti cinque capitoli. Il RIC, nella sua ultima versione del 1o dicembre 2009 (1), è riportato in allegato insieme ai dati aggiornati sulla popolazione dell’UE per il 2016.

(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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CAPITOLO I — LA STRUTTURA DEL CONSIGLIO

Benché si riunisca in varie formazioni in funzione delle materie trattate, il Consiglio dell’Unione europea è un unico soggetto giuridico. I suoi lavori sono preparati dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (noto come «Coreper») e da comitati e gruppi di lavoro specializzati. Il Consiglio, il cui presidente provvede al regolare svolgimento dei lavori, è assistito dal segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale.

1 . IL CONSIGLIO COME UNICO SOGGETTO GIURIDICO

Il RIC si applica al Consiglio stesso (ossia a livello di ministri) e ai suoi organi preparatori (Coreper, comitati e gruppi di lavoro).

Il Consiglio è un unico soggetto giuridico che può riunirsi in varie formazioni («Agricoltura e pesca», «Ambiente» ecc.) in funzione della materia trattata (articolo 2, paragrafo 1, RIC). Fatta eccezione per le formazioni «Affari generali» e «Affari esteri» (articolo 16, paragrafo 6, TUE e articolo 2, paragrafi 2, 4 e 5, RIC), la specializzazione o le attribuzioni di ciascuna formazione non sono enunciate ma scaturiscono dalla pratica. Il numero di formazioni è stato ridotto da 22 a 16 nel 2000 e poi a nove nel 2002. Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona tale numero è risalito a dieci in seguito alla suddivisione del vecchio Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» in due formazioni del Consiglio. La procedura per stabilire l’elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», è enunciata all’articolo 236 TFUE (cfr. punto 2, parte A).

Il fatto che il Consiglio sia un unico soggetto giuridico ha tre conseguenze.

In primo luogo, un atto giuridico relativo ad una materia rientrante nella competenza dell’Unione può essere adottato formalmente da qualsiasi formazione del Consiglio. Per esempio, una formazione del Consiglio può adottare come punto «A» un testo rientrante nelle attribuzioni di un’altra formazione. Un atto del Consiglio ha lo stesso valore giuridico a prescindere dalla formazione che l’ha adottato.

In secondo luogo, il fatto che il Consiglio sia un unico soggetto giuridico determina l’assenza di gerarchie tra le varie formazioni del Consiglio. Occorre tuttavia sottolineare il ruolo di coordinamento del Consiglio «Affari generali» (cfr. punto 2, parte B) e la sua responsabilità per le questioni istituzionali, amministrative e orizzontali, nonché le attribuzioni specifiche del Consiglio «Affari esteri». Quest’ultimo ha il compito di elaborare «l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e» di assicurare «la coerenza dell’azione dell’Unione» (cfr. punto 2, parte C). L’arbitrato incombe al Consiglio europeo, che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, TUE, «dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali».

In terzo luogo, essendo il Consiglio un unico soggetto giuridico è unica anche la funzione di presidenza del Consiglio. Pertanto, le norme applicabili alla presidenza valgono per qualsiasi persona che eserciti la presidenza di una delle formazioni

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14 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

del Consiglio, compresa quella «Affari esteri», o, se del caso, per qualsiasi persona che eserciti la presidenza di uno degli organi preparatori del Consiglio, salvo disposizione contraria del RIC (articolo 1, paragrafo 5, secondo comma, RIC).

2 . FORMAZIONI DEL CONSIGLIO (ARTICOLO 2 E ALLEGATO I RIC)

A — Considerazioni generaliIl Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, stabilisce (o modifica) l’elenco delle formazioni in cui si riunisce il Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri» (articolo 2, paragrafo 1, RIC e articolo 236 TFUE). L’articolo 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie prevede che fino all’entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all’articolo 16, paragrafo 6, TUE, l’elenco delle formazioni del Consiglio sia stabilito dal Consiglio «Affari generali», che delibera a maggioranza semplice. Tale elenco è stato stabilito il 1o dicembre 2009 (2). È stato modificato il 16 settembre 2010 (3) ed è riportato nell’allegato I del RIC.

Le dieci formazioni del Consiglio sono le seguenti:

1) «Affari generali»;

2) «Affari esteri» (4);

3) «Economia e finanza» (5);

4) «Giustizia e affari interni» (6);

5) «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»;

6) «Competitività» (mercato interno, industria, ricerca e spazio) (7);

7) «Trasporti, telecomunicazioni e energia»;

8) «Agricoltura e pesca»;

9) «Ambiente»;

10) «Istruzione, gioventù, cultura e sport» (8).

Raramente si tengono ancora sessioni congiunte di due o più formazioni del Consiglio («sessioni Jumbo»). Più ministri possono tuttavia prendere parte alla stessa formazione del Consiglio. In tal caso, la presidenza dovrebbe organizzare i lavori del Consiglio raggruppando i punti dell’ordine del giorno correlati in modo da consentire a ciascun membro del Consiglio interessato di parteciparvi più facilmente.

(2) Decisione 2009/878/UE del Consiglio (Affari generali), del 1o dicembre 2009, che stabilisce l’elenco delle formazioni del Consiglio a complemento di quelle previste all’articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma del trattato sull’Unione europea (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 46).

(3) Decisione 2010/594/UE del Consiglio europeo, del 16 settembre 2010, recante modifica dell’elenco delle formazioni del Consiglio (GU L 263 del 6.10.2010, pag. 12).

(4) Comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e la cooperazione allo sviluppo.

(5) Compreso il bilancio.

(6) Compresa la protezione civile.

(7) Compreso il turismo.

(8) Compresi gli audiovisivi.

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 15

Non è raro che i membri del Consiglio proseguano le discussioni durante i pranzi organizzati in occasione delle sessioni del Consiglio, ma va rilevato che tali eventi non fanno parte delle sessioni ufficiali del Consiglio e che eventuali decisioni prese o conclusioni raggiunte devono pertanto essere adottate nella sessione ufficiale.

Infine, è prassi costante che ogni presidenza del Consiglio organizzi riunioni informali dei ministri. Tali riunioni non sono sessioni del Consiglio e non possono sostituirsi ad attività del Consiglio. Scopo delle riunioni informali è permettere una riflessione comune e uno scambio di vedute quanto più libero possibile su temi di portata generale. Tali riunioni esulano dal quadro e dalle norme procedurali stabilite dai trattati e non sono soggette al RIC. Al fine di preservare il carattere informale di dette riunioni, è stato deciso, in occasione della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Helsinki il 10 e l’11 dicembre 1999, che non deve essere redatto alcun ordine del giorno e che le discussioni non possono dar luogo né alla produzione di documenti, prima o dopo la riunione, né all’elaborazione di conclusioni o decisioni formali. Eventuali comunicati stampa devono indicare chiaramente il carattere informale delle riunioni in questione. È stato altresì deciso di limitare il numero di riunioni ministeriali informali a cinque per presidenza (9).

B — Formazione «Affari generali»Il Consiglio «Affari generali» assicura la preparazione e il seguito delle riunioni del Consiglio europeo in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, TUE), compresi il coordinamento di tutti i lavori preparatori, il coordinamento generale delle politiche, le questioni istituzionali e amministrative, i fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell’Unione, quali il quadro finanziario pluriennale e l’allargamento, nonché qualsiasi fascicolo trasmessogli dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell’Unione economica e monetaria (UEM). Assicura altresì la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio in collaborazione con la Commissione (articolo 2, paragrafo 2, RIC).

Le modalità di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo sono previste all’articolo 3 del regolamento interno del Consiglio europeo (articolo 2, paragrafo 3, RIC). Almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo, il suo presidente, in stretta cooperazione con lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio e il presidente della Commissione, elabora un progetto di ordine del giorno commentato e lo trasmette al Consiglio «Affari generali». Il Consiglio «Affari generali» discute un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo, nonché i progetti di conclusioni e di decisioni del Consiglio europeo preparati dal presidente del Consiglio europeo, nello stesso contesto di stretta cooperazione previsto per il progetto di ordine del giorno commentato. Il Consiglio «Affari generali» tiene inoltre, nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo, una sessione preparatoria finale a seguito della quale il presidente del Consiglio europeo redige l’ordine del giorno provvisorio. Successivamente è possibile aggiungervi altri punti soltanto

(9) Cfr. parte E delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo riunitosi a Helsinki nel 1999, ai cui sensi le «riunioni informali dei ministri (…) non sono sessioni del Consiglio, né possono sostituire le normali attività del Consiglio. (…) durante una presidenza si possono tenere al massimo 5 riunioni informali dei ministri».

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con l’accordo di tutte le delegazioni. Per garantire una preparazione ottimale dei lavori del Consiglio europeo, nessun’altra formazione del Consiglio o comitato preparatorio di un Consiglio può riunirsi per discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione preparatoria finale del Consiglio «Affari generali» e la riunione del Consiglio europeo, fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso. I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo devono pertanto essere trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo. L’ordine del giorno definitivo è adottato all’inizio della riunione del Consiglio europeo.

C — Formazione «Affari esteri»Il Consiglio «Affari esteri» elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza di tale azione (articolo 16, paragrafo 6, TUE e articolo 2, paragrafo 5, RIC). È responsabile dell’azione esterna dell’Unione europea in materia di politica estera e di sicurezza comune, politica di sicurezza e di difesa comune, politica commerciale comune, cooperazione allo sviluppo e aiuti umanitari (articolo 2, paragrafo 5, RIC).

La formazione «Affari esteri» è presieduta dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in seguito denominato «Alto rappresentante»). L’Alto rappresentante può tuttavia farsi sostituire dal membro del Consiglio «Affari esteri» che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio (articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, RIC). Di norma ciò accade quando il Consiglio è convocato per trattare questioni legate alla politica commerciale comune (10).

D — Rappresentanza degli Stati membri in seno al ConsiglioA norma dell’allegato I del RIC, «[s]petta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del TUE».

L’articolo 16, paragrafo 2, TUE prevede che «il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto». Ne discende, innanzi tutto, che ogni Stato membro deve essere rappresentato da un membro del governo (ministro o sottosegretario di Stato). Discende altresì dalla lettera di tale disposizione che gli Stati federali o decentrati possono anche essere rappresentati da membri di governi regionali, a condizione che siano in grado «di impegnare il governo dello Stato membro» che rappresenta, vale a dire il governo federale o centrale.

Fatti salvi l’articolo 16, paragrafo 2, TUE e le norme sul quorum (cfr. capitolo III, punto 2, parte A), spetta a ciascun membro del Consiglio comporre la propria delegazione nel modo che ritiene opportuno (11). I membri del Consiglio possono

(10) Cfr. la dichiarazione a) in riferimento all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, RIC, secondo cui «[q]uando il Consiglio “Affari esteri” è convocato per trattare questioni di politica commerciale comune, il suo presidente si fa sostituire dalla presidenza semestrale come previsto all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma».

(11) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, RIC, il Consiglio può limitare il numero massimo di persone presenti nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione.

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farsi accompagnare da funzionari che li assistono. Va rilevato che discende dal sistema dei trattati, e in particolare dall’articolo 16 TUE, che la rappresentanza dei governi degli Stati membri del Consiglio è composta da cittadini dello Stato membro interessato o è assicurata, in ogni caso, da un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea. La presenza ad una sessione del Consiglio di un cittadino di uno Stato terzo in qualità di membro della delegazione di un membro del Consiglio dovrebbe pertanto essere esclusa, in quanto gli altri membri del Consiglio potrebbero ravvisarvi un fattore suscettibile di pregiudicare l’autonomia decisionale del Consiglio (12).

L’articolo 5, paragrafo 3, RIC, stabilisce che i nominativi e le qualifiche dei funzionari che fanno parte della delegazione di un membro del Consiglio devono essere preventivamente comunicati al segretariato generale. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

Un membro del Consiglio che sia nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rappresentare (articolo 4 RIC). In pratica, tale membro è rappresentato dal rappresentante permanente o dal suo aggiunto. Tuttavia, il rappresentante è privo del diritto di voto, che può essere esercitato solo da un membro del Consiglio. Secondo l’articolo 239 TFUE, riprodotto nel RIC (articolo 11, paragrafo 3, RIC), «[i]n caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri» (detta anche «delega di voto»; cfr. capitolo III, punto 2, parte B). Qualora un membro del Consiglio si faccia rappresentare da una persona che non risponde alla definizione di «membro del Consiglio» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, TUE, tale rappresentante non è preso in conto ai fini della verifica dell’esistenza del quorum.

3 . COREPER, COMITATI E GRUPPI DI LAVORO (ARTICOLI 19 E 21 RIC)

A — CoreperCome indica il suo nome, il Coreper è composto dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri presso l’Unione europea. Il riferimento ai «governi» è stato aggiunto all’articolo 16, paragrafo 7, TUE e all’articolo 240, paragrafo 1, TFUE dal trattato di Lisbona per sottolineare che le rappresentanze permanenti esprimono la posizione dei rispettivi governi. Il Coreper si divide in due parti: la prima («Coreper parte prima») è composta dai rappresentanti permanenti aggiunti e la seconda («Coreper parte seconda») dai rappresentanti permanenti stessi.

A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, RIC, il Coreper prepara i lavori del Consiglio ed esegue i mandati che quest’ultimo gli affida; esso vigila sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

— principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti,

— norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione,

— disposizioni di bilancio,

— norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

(12) Si tratta di una questione diversa da quella riguardante le modalità della presenza di rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali a tutta o a una parte di una determinata sessione del Consiglio (cfr. capitolo II, punto 4, parte B).

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Come consentito dal trattato (articolo 240, paragrafo 1, ultima frase, TFUE), il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura (13), purché i relativi punti siano stati iscritti all’ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo deroga a tale termine decisa all’unanimità dal Coreper (articolo 19, paragrafo 7, RIC):

— decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo,

— autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio,

— decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio,

— decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all’articolo 9, paragrafo 2, RIC,

— decisione di ricorrere alla procedura scritta,

— approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio,

— decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale,

— decisione di consultare un’istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati,

— decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un’istituzione o di un organo,

— decisione di prorogare i termini di cui all’articolo 294, paragrafo 14, del TFUE,

— approvazione del testo di una lettera indirizzata a un’istituzione o a un organo.

Le decisioni di procedura spesso non assumono una forma particolare, ad eccezione di una menzione nel resoconto dei lavori del Coreper. Una lettera indirizzata a un’istituzione o a un organo può essere firmata dal presidente del Coreper.

Il Coreper parte prima prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio («Agricoltura e pesca», «Competitività», «Trasporti, telecomunicazioni e energia», «Ambiente», «Istruzione, gioventù, cultura e sport» e «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori»), mentre il Coreper parte seconda prepara i lavori di quattro formazioni («Affari generali», «Affari esteri», «Economia e finanza» e «Giustizia e affari interni»).

Il ruolo principale del Coreper consiste nel coordinare e preparare i lavori delle varie formazioni del Consiglio e nel cercare di trovare un accordo al proprio livello che sarà successivamente sottoposto all’adozione del Consiglio.

(13) La conclusione di una presidenza secondo cui, in seguito a discussione in sede di Coreper, un fascicolo dovrebbe essere rinviato al gruppo di lavoro, ad esempio perché non è ancora maturo per essere sottoposto al Consiglio o per poter avviare negoziati con il Parlamento europeo, non costituisce una decisione di procedura in quanto tale ma fa piuttosto parte della funzione centrale del Coreper quale principale organo preparatorio del Consiglio.

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In tale contesto, il Coreper provvede a un’adeguata presentazione di ciascun fascicolo al Consiglio. Esso valuta i diversi aspetti del fascicolo, definisce le opzioni disponibili e prepara le deliberazioni del Consiglio, se necessario formulando suggerimenti.

Questo ruolo centrale del Coreper è illustrato dal fatto che tutti i punti iscritti all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio devono formare oggetto di un esame preliminare del Coreper (parte prima o seconda), salvo che, per motivi di urgenza, il Consiglio decida all’unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l’esame preliminare o che il Coreper stesso abbia deciso (a maggioranza semplice) di rinunciare a tale esame preliminare (articolo 19, paragrafo 2, RIC).

Occorre tuttavia sottolineare che gli accordi definiti dal Coreper possono sempre essere rimessi in discussione dal Consiglio, che è l’unico a disporre del potere di decisione. Il Coreper non è pertanto un’istituzione dell’UE e neppure un organo decisionale che possa sostituirsi al Consiglio. Esso è certamente dotato di competenze proprie (cfr. il summenzionato elenco delle decisioni di procedura che possono essere prese dal Coreper), ma può decidere validamente solo in questo ambito ristretto. È un organo preparatorio o, come l’ha definito la Corte di giustizia, «un organo ausiliario del Consiglio che assolve, per conto di quest’ultimo, compiti di preparazione e di esecuzione. La funzione di esecuzione dei mandati affidati dal Consiglio non autorizza il Coreper a esercitare il potere decisionale, che spetta, in base al trattato, al Consiglio» (14).

Il Coreper parte seconda è presieduto dal rappresentante permanente e il Coreper parte prima dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio «Affari generali» (articolo 19, paragrafo 4, RIC).

L’ordine del giorno del Coreper è diviso in due parti: I e II. La parte I contiene punti che, come i punti «A» dell’ordine del giorno del Consiglio (cfr. capitolo II, punto 3), non richiedono in linea di principio alcuna discussione, mentre la parte II contiene punti che, come i punti «B» dell’ordine del giorno del Consiglio, comportano una discussione. Se il Coreper raggiunge un accordo su un «punto II» dell’ordine del giorno, questo punto diventerà di norma un «punto A» dell’ordine del giorno del Consiglio. Se un punto è stato risolto a livello di gruppo di lavoro, di norma diventa un punto «I/A», vale a dire un punto che sarà trattato senza discussione a livello di Coreper o di Consiglio.

In linea di principio, il Coreper si riunisce ogni settimana. I suoi lavori sono preparati la vigilia dai più stretti collaboratori dei membri del Coreper, che si riuniscono con le denominazioni «Gruppo Mertens», per il Coreper parte prima, e «Gruppo Antici», per il Coreper parte seconda. Il gruppo Antici (dal nome del suo primo presidente) fu istituito nel 1975 per esaminare gli ordini del giorno del Coreper parte seconda e regolare i dettagli tecnici e organizzativi. Il gruppo Mertens (pure dal nome del suo primo presidente) fu istituito allo stesso scopo nel 1993. Questa fase preparatoria consente anche di avere una prima idea delle posizioni che le varie delegazioni adotteranno nella riunione del Coreper.

(14) Sentenza della Corte, del 19 marzo 1996, nella causa C-25/94, Commissione c. Con-siglio, Racc. 1966-3 I, punti 26 e 27.

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B — Comitati istituiti dai trattati o dal ConsiglioI trattati o decisioni del Consiglio istituiscono alcuni comitati specifici incaricati di coordinare le attività in un settore particolare. Tuttavia, vista l’unità istituzionale prevista nel preambolo del TUE, tali comitati non pregiudicano il ruolo centrale del Coreper. In ciascuna disposizione del trattato che istituisce uno di questi comitati viene fatta salva specificamente l’applicazione dell’articolo 240 TFUE, ossia la responsabilità generale del Coreper per la preparazione dei lavori del Consiglio. Le relazioni di detti comitati devono essere disponibili con sufficiente anticipo prima della riunione del Coreper che le esamina (articolo 21 RIC).

Il comitato economico e finanziario  (15), previsto all’articolo 134, paragrafo 2, TFUE, è incaricato di seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell’Unione e presentare regolarmente un relazione in merito al Consiglio e alla Commissione, nonché di formulare pareri destinati al Consiglio e alla Commissione. È altresì incaricato, fatto salvo l’articolo 240 TFUE, di contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio in vari settori, come quelli relativi alle misure di salvaguardia in materia di movimenti di capitali o quelli relativi al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, nonché di svolgere gli altri compiti affidatigli dal Consiglio. Esso è infine incaricato di esaminare la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti. Oltre a tali compiti, il comitato segue la situazione monetaria e finanziaria nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri che godono di una deroga alle norme dell’Unione economica e monetaria. Il particolare ruolo di questo comitato è espressamente sottolineato in una nota a piè di pagina relativa all’articolo 19 RIC. Il segretariato di questo organo preparatorio del Consiglio è eccezionalmente assicurato dal personale della Commissione e non da quello del segretariato generale del Consiglio.

Il comitato di politica economica  (16) contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio fornendo analisi economiche, pareri sulle metodologie e progetti di raccomandazioni politiche riguardanti, in particolare, le politiche strutturali volte a migliorare il potenziale di crescita e l’occupazione nell’Unione. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato opera in stretta collaborazione con il comitato economico e finanziario quando riferisce al Consiglio. Anche in questo caso il segretariato è assicurato dal personale della Commissione e non da quello del segretariato generale del Consiglio.

Il comitato speciale agricoltura (CSA), istituito nel maggio 1960, è incaricato specificamente della preparazione di numerose questioni di competenza del Consiglio «Agricoltura e pesca». Pertanto, questo comitato svolge nel settore agricolo (ma non in quello delle misure veterinarie e fitosanitarie) lo stesso ruolo che il Coreper svolge in altri settori. Si tratta dell’unica eccezione al monopolio del Coreper nella preparazione dei lavori del Consiglio. I punti esaminati dal CSA sono pertanto direttamente inseriti negli ordini del giorno del Consiglio «Agricoltura e pesca».

(15) Decisione 1999/8/CE del Consiglio, del 31 dicembre 1998, che adotta lo statuto del comitato economico e finanziario (GU L 5 del 9.1.2009, pag. 71).

(16) Decisione 2000/604/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, sulla composizione e lo statuto del Comitato di politica economica (GU L 257 dell’11.10.2000, pag. 28).

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Il comitato speciale per la politica commerciale comune (noto come «comitato della politica commerciale» e previsto all’articolo 207 TFUE) è incaricato di assistere la Commissione quando quest’ultima, previa autorizzazione del Consiglio, conduce negoziati per la conclusione di accordi commerciali internazionali.

Il comitato permanente istituito per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza interna nell’Unione (noto come «COSI» e istituito dall’articolo 71 TFUE) favorisce il coordinamento delle azioni degli Stati membri, fatto salvo l’articolo 240 TFUE (17).

Il comitato per l’occupazione  (18), istituito ai sensi dell’articolo 150 TFUE, è incaricato di seguire la situazione dell’occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell’Unione e di formulare pareri, sempre fatto salvo l’articolo 240 TFUE. La Commissione ha il compito di fornire al comitato il sostegno analitico e organizzativo adeguato. In tale contesto, un membro del personale della Commissione svolge la funzione di segretario per assistere il comitato. La Commissione deve tuttavia provvedere a contatti con il segretariato generale del Consiglio per l’organizzazione delle riunioni.

Il comitato per la protezione sociale (19), istituito ai sensi dell’articolo 160 TFUE, formula pareri su richiesta del Consiglio e della Commissione o di propria iniziativa. Tale comitato ha il compito di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell’Unione, di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione, nonché di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza. Anche in questo caso, la Commissione ha il compito di fornire al comitato il sostegno analitico e organizzativo adeguato. In tale contesto, un membro del personale della Commissione svolge la funzione di segretario per assistere il comitato. La Commissione deve tuttavia provvedere a contatti con il segretariato generale del Consiglio per l’organizzazione delle riunioni.

Il comitato politico e di sicurezza (CPS), previsto all’articolo 38 TUE, svolge un ruolo centrale nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Esso esercita due funzioni (20). In primo luogo, segue la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce alla definizione delle politiche formulando pareri nell’ambito del Consiglio, fatto salvo l’articolo 240 TFUE. In secondo luogo, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’Alto rappresentante, assicura il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi di cui all’articolo 43

(17) Decisione 2010/131/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa all’istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50).

(18) Decisione 2015/772/UE del Consiglio, dell’11 maggio 2015, che istituisce il comitato per l’occupazione e che abroga la decisione 2000/98/CE (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 12).

(19) Decisione 2015/773/UE del Consiglio, dell’11 maggio 2015, che istituisce un comitato per la protezione sociale e che abroga la decisione 2004/689/CE (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 16).

(20) L’allegato della decisione del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato politico e di sicurezza (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 1), definisce queste funzioni nel dettaglio.

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TUE e può, in questo contesto e se autorizzato dal Consiglio, adottare decisioni in tale settore. A norma dell’articolo 19, paragrafo 4, RIC, questo comitato deve essere presieduto da un rappresentante dell’Alto rappresentante (21).

Il comitato militare dell’Unione europea (EUMC) (22), che è composto dei capi di Stato maggiore della difesa degli Stati membri, rappresentati dai loro delegati militari, è incaricato di fornire al CPS consulenze e raccomandazioni su tutte le questioni militari all’interno dell’UE. Esso assicura la direzione di tutte le attività militari nell’ambito dell’UE.

Il comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (Civcom)  (23) è incaricato di formulare raccomandazioni e fornire consulenze sugli aspetti civili della gestione delle crisi al CPS e altri organi appropriati del Consiglio secondo le rispettive sfere di competenza.

Il comitato per la sicurezza  (24) è composto di rappresentanti della autorità nazionali di sicurezza degli Stati membri e vi partecipa un rappresentante della Commissione e del SEAE. Esso è presieduto dal segretario generale o dal suo delegato ed è competente per esaminare e valutare tutte le questioni relative alla sicurezza legate ai lavori del Consiglio e per formulare, ove opportuno, raccomandazioni per il Consiglio.

Infine, il comitato per i servizi finanziari, istituito nel febbraio 2003 (25), è incaricato di fornire consulenza al Consiglio e alla Commissione su una serie di questioni legate ai mercati finanziari. Più in particolare, tale comitato è incaricato, tra l’altro, di contribuire alla definizione della strategia a medio e a lungo termine per le questioni attinenti ai servizi finanziari, di fornire consulenza politica e di seguire le questioni di politica sia interna (come il mercato unico, compresa l’attuazione del piano d’azione per i servizi finanziari) che esterna (come l’OMC).

C — Comitati o gruppi di lavoro istituiti dal CoreperPer contribuire a preparare i lavori del Consiglio, il Coreper può istituire comitati o gruppi di lavoro e definirne il mandato (articolo 19, paragrafo 3, RIC). Tali gruppi sono composti da delegati di ciascuno Stato membro e possono avere un carattere più o meno permanente in funzione delle esigenze. Le varie attività del Consiglio sono attualmente coperte da circa 150 comitati o gruppi di lavoro di questo tipo. L’elenco di questi organi preparatori è aggiornato periodicamente dal segretariato

(21) Questa regola è prevista all’articolo 2, secondo comma, della decisione del Consiglio europeo, del 1º dicembre 2010, sull’esercizio della presidenza del Consiglio (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50).

(22) Decisione 2001/79/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce il comitato militare dell’Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 4).

(23) Decisione 2000/354/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2000, che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (GU L 127 del 27.5.2000, pag. 1).

(24) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(25) Decisione 2003/165/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che istituisce il comitato per i servizi finanziari (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 17).

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generale (26). Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, il Consiglio e il Coreper si astengono dall’istituire nuovi gruppi ad alto livello.

Le relazioni dei comitati e gruppi di lavoro del Consiglio devono essere disponibili in tempo utile per la riunione del Coreper che le esamina. A norma dell’articolo 21, primo comma, RIC, spetta alla presidenza, assistita dal segretariato generale, organizzare le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina. A tal fine, prima dell’inizio del suo mandato semestrale, la presidenza elabora un calendario delle riunioni che prevede di tenere per i vari gruppi di lavoro e comitati. Tale calendario deve essere adattato in funzione dell’andamento dei lavori. L’articolo 21, RIC, prevede che la presidenza debba rinviare a una riunione successiva del Coreper i punti legislativi sui quali il comitato o il gruppo di lavoro non abbiano ultimato i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper, a meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente.

Se un gruppo di lavoro raggiunge un accordo su un fascicolo, il punto interessato viene iscritto come punto «I» nell’ordine del giorno del Coreper e poi, di norma, come punto «A» nella pertinente parte (27) dell’ordine del giorno del Consiglio, il che tuttavia non esclude la possibilità per ogni membro del Coreper o del Consiglio, o per la Commissione, di esprimere un’opinione all’atto dell’approvazione di punti «I/A» e di far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale del Consiglio (articolo 3, paragrafo 6, RIC), ovvero di cambiare opinione e chiedere un dibattito o un rinvio del punto in questione.

D — Organi preparatori della presidenza del ConsiglioIl 1º dicembre 2009 il Consiglio europeo ha adottato una decisione sull’esercizio della presidenza del Consiglio (28), che è stata attuata con la decisione 2009/908/UE del Consiglio (29). A norma della decisione del Consiglio europeo, la presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi (cosiddetto «trio di presidenza»). Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell’Unione. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. I membri del gruppo possono tuttavia concordare tra loro modalità alternative.

La composizione del trio di presidenza e l’ordine in cui gli Stati membri esercitano la presidenza sono stabiliti nella decisione 2009/908/UE del Consiglio (30). In effetti,

(26) L’elenco integrale e aggiornato figura nel documento 10356/15 del Consiglio, del 28 luglio 2015.

(27) L’ordine del giorno provvisorio del Consiglio è diviso in una prima parte intitolata «Deliberazioni legislative» e una seconda parte intitolata «Attività non legislative». Entrambe le parti sono ulteriormente suddivise in due parti contenenti, rispettivamente, i punti «A» e i punti «B».

(28) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50.

(29) Decisione 2009/908/UE del Consiglio, del 1º dicembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio e sulla presidenza degli organi preparatori del Consiglio (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 28).

(30) Cfr. allegato I della decisione 2009/908/UE del Consiglio che fissa l’ordine delle presidenze in gruppi di tre Stati membri.

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24 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

il sistema di presidenza semestrale è stato mantenuto dopo il trattato di Lisbona. Espressione concreta del trio di presidenza sono l’esistenza del programma di 18 mesi e l’aiuto reciproco che le presidenze possono recarsi l’una all’altra, come la sostituzione di un presidente ove necessario (articolo 20, paragrafo 2, RIC).

Tutti gli organi preparatori del Consiglio sono presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza, salvo disposizione contraria o decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata (articolo 19, paragrafo 4, RIC). Ne consegue che, sebbene i comitati e i gruppi di lavoro siano di regola presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio, in singoli casi quest’ultimo può decidere diversamente. Ad esempio, per un certo periodo può conferire la presidenza di un comitato o di un gruppo di lavoro a un delegato di una determinata delegazione (scelto dai suo pari nel comitato o gruppo di lavoro) o a una persona diversa da un delegato di uno Stato membro, quale un membro del personale del segretariato generale del Consiglio.

A tale proposito, a norma della decisione 2009/908 del Consiglio e con riserva delle misure transitorie, gli organi preparatori del Consiglio «Affari esteri» sono presieduti conformemente all’allegato II di detta decisione. Pertanto, gli organi preparatori geografici, la maggior parte degli organi preparatori orizzontali relativi alla PESC e gli organi preparatori relativi alla PSDC (ad esempio EUMC, Civcom) devono essere presieduti da un rappresentante dell’Alto rappresentante.

L’allegato III della decisione di cui al precedente paragrafo elenca gli organi preparatori con presidenze fisse, alcuni dei quali hanno presidenti eletti (ad esempio Comitato economico e finanziario, Comitato di politica economica, Comitato militare ecc.), mentre altri sono presieduti da un membro del segretariato generale del Consiglio (ad esempio Comitato per la sicurezza, gruppo «Codificazione legislativa» ecc.).

Inoltre, nella preparazione di una sessione di una formazione del Consiglio che si riunisce soltanto una volta al semestre, se detta sessione si svolge durante la prima metà del semestre, le riunioni dei suddetti comitati che si svolgono nel semestre precedente possono essere presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di detta sessione del Consiglio (articolo 19, paragrafo 5, RIC).

Analogamente, se un fascicolo è trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati allorché discutono tale fascicolo, secondo modalità concordate tra le due presidenze interessate (articolo 19, paragrafo 6, primo comma, RIC). Ciò si applica fatti salvi i casi in cui il Consiglio abbia deciso un altro tipo di presidenza.

In aggiunta, nell’esame del bilancio dell’Unione, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi dal Coreper dedicate ai punti relativi al bilancio devono essere presiedute da un delegato dello Stato membro che deve esercitare la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell’anno che precede l’esercizio finanziario del bilancio in questione (articolo 19, paragrafo 6, secondo comma, RIC).

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, RIC e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale deve essere assistita dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, RIC, oppure, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest’ultimo, o un membro del trio di presidenza, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove

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necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti amministrativi e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio (articolo 20, paragrafo 2, RIC).

Pertanto, quando il presidente di un gruppo di lavoro o di un comitato è nell’impossibilità di presiedere una riunione e la presidenza non riesce a trovare un sostituto, o quando la presidenza semestrale non è in grado di fornire un presidente per un particolare gruppo, un delegato del trio di presidenza o della presidenza successiva, in linea di principio, agirà in qualità di presidente. L’obiettivo è garantire per quanto possibile la continuità. Se un presidente è sostituito da una delle suddette persone per un semestre, la presidenza riceverà l’elenco dei gruppi di lavoro interessati avallato dal Consiglio all’inizio del semestre conformemente all’articolo 19, paragrafo 4, RIC.

4 . LA PRESIDENZA E IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEI LAVORI (ARTICOLO 20 E ALLEGATO V RIC)

La presidenza vigila sul corretto svolgimento dei lavori. A tal fine, garantisce l’applicazione del RIC e il rispetto delle disposizioni dell’allegato V, intitolato «Metodi di lavoro del Consiglio», le quali si applicano sia al Consiglio che ai suoi organi preparatori:

a) in merito alla preparazione delle riunioni (punti da 1 a 5):

— la presidenza vigila affinché nessun fascicolo sia trasmesso al Coreper a meno che non vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello, e affinché i fascicoli siano rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e se corredati di un mandato preciso e ben definito,

— la presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni, ad esempio redigendo testi di compromesso, procedendo a consultazioni su problemi specifici o chiedendo alle delegazioni di comunicare per iscritto le loro reazioni a una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato,

— se del caso, le delegazioni dovrebbero esporre per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di testi, esse dovrebbero suggerire una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti dovrebbero essere presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione,

– in sede di preparazione dei lavori del Coreper, la presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile, tutte le informazioni necessarie per un’accurata preparazione, inclusi gli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell’esame di ciascun punto dell’ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggerà, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto, la presidenza mette a punto l’ordine del giorno del Coreper. Se necessario, può convocare i gruppi di lavoro che preparano i lavori del Coreper con maggiore frequenza,

— il Coreper dovrebbe evitare di rifare il lavoro già svolto nelle riunioni del gruppo Antici e del gruppo Mertens rispettivamente e, ove possibile, le delegazioni dovrebbero sollevare i punti Varie in occasione di tali riunioni anziché in sede di Coreper stesso.

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b) in merito allo svolgimento delle riunioni (punti da 6 a 16):

— nessun punto dovrebbe essere iscritto all’ordine del giorno del Consiglio a soli fini di presentazione, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative; la presidenza dovrebbe astenersi dall’iscrivere all’ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Tali informazioni dovrebbero preferibilmente essere trasmesse per iscritto nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper,

— la presidenza può limitare, per la trattazione di un punto specifico, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione e decidere di aprire o meno una sala di ascolto; può anche predisporre l’ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti a essi dedicati; può parimenti organizzare il tempo dedicato a un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l’ordine in cui possono prendere la parola. Al riguardo, all’inizio della riunione la presidenza indica il lasso di tempo che prevede di dedicare a ogni punto; si astiene dal procedere a lunghe introduzioni ed evita di ripetere informazioni già trasmesse alle delegazioni; all’inizio della discussione su un punto, comunica inoltre alle delegazioni i tempi di intervento loro concessi,

– non dovrebbero essere consentiti giri di tavolo completi; la presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche; al termine delle riunioni si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse; dal canto loro, le delegazioni dovrebbero evitare di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori e astenersi dal prendere la parola in caso di accordo su una proposta; il silenzio è interpretato come accordo di massima,

— la presidenza può chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione [articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), RIC], anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta,

— la presidenza può altresì chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

5 . IL SEGRETARIO GENERALE E IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO (ARTICOLO 23 RIC)

Fin dalla prima riunione nel settembre 1952, il Consiglio CECA istituì un segretariato diretto da un segretario generale. Al momento dell’entrata in vigore dei due trattati di Roma (CEE ed Euratom), il segretariato generale ha esteso di conseguenza le sue attività. Il segretariato e il segretario generale furono così menzionati nelle successive versioni del RIC, finché il trattato di Maastricht introdusse un riferimento esplicito agli stessi nel TCE e, qualche anno dopo, il trattato di Amsterdam fece altrettanto nel trattato sull’Unione europea. Il segretario generale è responsabile del funzionamento del segretariato generale ed è nominato dal Consiglio a maggioranza qualificata (articolo 240, paragrafo 2, TFUE). Ciò viene ribadito all’articolo 23, paragrafo 1, RIC. Il principio di unicità del Consiglio si applica pertanto anche al segretariato generale, che assiste il Consiglio e i suoi organi preparatori in tutte le attività.

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A — Il segretario generaleAlla guida del segretariato generale, il segretario generale assiste il Consiglio (articolo 240, paragrafo 2, TFUE). Dirige il segretariato generale e, sotto l’autorità del Consiglio, prende tutte le misure necessarie per assicurarne il buon funzionamento.

Il segretario generale partecipa di regola alle sessioni del Consiglio «Affari generali». Ha essenzialmente il ruolo di assicurare la continuità e il buon andamento dei lavori del Consiglio e di esserne il consulente. È inoltre responsabile della gestione del segretariato generale.

Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e dell’attuazione del suo programma di 18 mesi. Assiste la presidenza nella ricerca di soluzioni.

Il RIC menziona vari altri compiti spettanti al segretario generale, segnatamente:

a) il segretario generale è depositario di vari accordi (articolo 25 RIC; cfr. capitolo V, punto 2);

b) il segretario generale firma i processi verbali delle sessioni del Consiglio (articolo 13, paragrafo 1, RIC);

c) il segretario generale trasmette ufficialmente gli atti da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (articolo 17 RIC);

d) il segretario generale notifica talune direttive, decisioni e raccomandazioni ai rispettivi destinatari e rilascia ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del Consiglio di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio (articolo 18 RIC);

e) il segretario generale è incaricato di sottoporre annualmente al Consiglio, in tempo utile, il progetto di stato di previsione delle spese di quest’ultimo (articolo 23, paragrafo 4, RIC);

f) il segretario generale ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in esecuzione gli stanziamenti ai sensi del regolamento finanziario (articolo 23, paragrafo 5, RIC). Il segretario generale ha quindi definito i criteri, i limiti e le modalità del rimborso delle spese dei delegati degli Stati membri (31).

Il segretario generale del Consiglio svolge anche le funzioni di segretario generale del Consiglio europeo: assiste alle riunioni del Consiglio europeo e adotta tutte le misure necessarie all’organizzazione dei suoi lavori (articolo 13 del regolamento interno del Consiglio europeo).

B — Il segretariato generaleCome risulta dall’articolo 240, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 23, paragrafo 1, RIC, il compito principale del segretariato generale è assistere il Consiglio e i suoi organi preparatori in tutte le loro attività (indivisibilità del segretariato generale).

(31) Decisione n. 30/2013 del segretario generale del Consiglio relativa al rimborso delle spese di viaggio dei delegati degli Stati membri.

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Il segretariato generale è al servizio del Consiglio, che ne decide l’organizzazione. Esso è indipendente e imparziale sia nei confronti dei membri del Consiglio che nei confronti dei membri della presidenza (32). Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, assiste inoltre il Consiglio europeo, che è diventato un’istituzione distinta.

Il segretariato generale è in pari tempo il «cancelliere» del Consiglio (redazione dei resoconti, organizzazione materiale e pianificazione delle riunioni, produzione, traduzione e distribuzione dei documenti e loro archiviazione) e il suo consulente. È associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all’attuazione del suo programma di 18 mesi. Assiste la presidenza del Consiglio nei suoi compiti (articolo 23, paragrafo 3, RIC). Ad esso sono inoltre comunicati i nominativi e le qualifiche dei funzionari che accompagnano i membri del Consiglio e della Commissione (articolo 5, paragrafo 3, RIC).

Il segretariato generale, costituito da circa 3 100 funzionari e agenti, cittadini degli Stati membri dell’UE, si divide in sette direzioni generali alle quali si aggiungono il gabinetto del segretario generale e il Servizio giuridico del Consiglio.

Il Servizio giuridico assiste il Consiglio e i suoi organi preparatori, la presidenza e il segretariato generale al fine di assicurare la legittimità e la correttezza redazionale degli atti del Consiglio. Ha il diritto e il dovere di intervenire qualora lo ritenga necessario, oralmente o per iscritto, sia al livello dei gruppi di lavoro e dei comitati che al livello del Coreper o del Consiglio, fornendo pareri totalmente indipendenti su qualsiasi questione giuridica, sia su richiesta del Consiglio che su propria iniziativa. Esso rappresenta inoltre il Consiglio europeo e il Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica (33). È altresì incaricato di verificare la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all’attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l’articolo 22 RIC e l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (34).

Il Servizio giuridico ha le stesse responsabilità nei confronti del Consiglio europeo. Se richiesto, fornisce inoltre consulenza alle conferenze intergovernative di Stati membri.

(32) Al riguardo, cfr. la «Dichiarazione sul mandato» dell’SGC, che recita: «In qualità di servizio pubblico europeo aperto, efficiente, indipendente e permanente, il segretariato generale del Consiglio assicura il corretto funzionamento del Consiglio europeo e del Consiglio e presta loro tutta l’assistenza necessaria all’espletamento delle missioni loro conferite dai trattati ai fini di un ulteriore progresso dell’Unione. Il segretariato generale fornisce consulenza e sostegno ai membri del Consiglio europeo e del Consiglio e ai loro presidenti in tutti i settori di attività, nonché nel contesto di riunioni ministeriali e conferenze intergovernative».

(33) Decisione del Consiglio europeo del 19 marzo 2015 che delega il potere di nominare gli agenti incaricati di rappresentare il Consiglio europeo dinanzi alla Corte di giustizia e decisione del Consiglio del 12 giugno 1989 che delega il potere di nomina degli agenti incaricati di rappresentare il Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia.

(34) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

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CAPITOLO II — I LAVORI DEL CONSIGLIO

1 . PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO (ARTICOLO 2, PARAGRAFI 6 E 7, RIC)

Un programma di 18 mesi relativo alle attività del Consiglio è elaborato dal trio di presidenza predeterminato in carica durante detto periodo. Dette presidenze elaborano un progetto di programma insieme al presidente del Consiglio «Affari esteri», al fine di tener conto di questioni attinenti alle attività da quest’ultimo svolte nel corso del periodo in questione, e in stretta cooperazione con la Commissione e con il presidente del Consiglio europeo, previe adeguate consultazioni.

Il programma include una parte introduttiva generale che colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a lungo termine dell’Unione europea. A tal riguardo, il trio di presidenza incaricato di preparare il progetto di programma consulta il trio di presidenza successivo. Il progetto di programma riguarda, tra l’altro, i punti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l’anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.

Il progetto di programma di 18 mesi è presentato in un documento unico ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio «Affari generali» almeno un mese prima del periodo considerato. Il Consiglio «Affari generali» tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma (articolo 8, paragrafo 3, RIC).

Sulla base del programma di 18 mesi e previa consultazione della Commissione, la presidenza in carica in quel determinato periodo elabora, al più tardi una settimana prima dell’inizio del semestre interessato, progetti di ordine del giorno per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo. Essi figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. In altre parole, è un obbligo che incombe al presidente del Consiglio «Affari esteri» (l’Alto rappresentante) e a qualsiasi altro presidente del Consiglio (articolo 1, paragrafo 5, RIC). A titolo indicativo, tale documento indica i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Nel corso del semestre, in caso di necessità, la presidenza può programmare ulteriori sessioni del Consiglio o decidere di non convocare una delle sessioni programmate qualora non sia più giustificata.

2 . CONVOCAZIONE E LUOGHI DI LAVORO (ARTICOLO 1 RIC)

A — ConvocazioneAl pari dell’articolo 237 TFUE, l’articolo 1, paragrafo 1, RIC dispone che il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione. Se una delegazione o la Commissione chiedono la convocazione del Consiglio, il presidente è obbligato a convocarlo. Egli dispone tuttavia di una certa facoltà di valutazione per la scelta della data della sessione. A tal fine, deve tener conto, oltre che dell’opinione dei suoi colleghi:

— dei termini imposti dal RIC (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3),

— della possibilità che il Consiglio sia giuridicamente tenuto a riunirsi o a deliberare entro una determinata data (ad esempio nel caso previsto all’articolo 30, paragrafo 2, TUE),

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— delle norme relative al quorum affinché il Consiglio possa procedere a una votazione (articolo 11, paragrafo 4, RIC),

— della preparazione delle discussioni del Consiglio in sede di Coreper (articolo 19 RIC).

La presidenza comunica le date proposte per le sessioni di ciascuna formazione del Consiglio almeno sette mesi prima dell’inizio del semestre interessato e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate. Dette date figurano in un documento unico applicabile a tutte le formazioni del Consiglio, il che sottolinea ancora una volta che tale obbligo incombe al presidente del Consiglio «Affari esteri» (l’Alto rappresentante) come a ogni altro presidente del Consiglio.

Si tratta beninteso di una programmazione flessibile e le date previste possono essere modificate nel corso della presidenza stessa. Vengono fornite date specifiche quando, al più tardi una settimana prima dell’inizio del proprio mandato, la presidenza in carica in quel determinato periodo elabora progetti di ordine del giorno per le sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo. La presidenza può programmare riunioni supplementari o, eventualmente, annullare quelle già previste, se necessario.

Nei casi connessi agli affari esteri che richiedono una decisione rapida la presidenza può convocare una riunione straordinaria del Consiglio. Ad esempio, l’articolo 30, paragrafo 2, TUE prevede che l’Alto rappresentante convochi una riunione straordinaria del Consiglio «Affari esteri», d’ufficio o a richiesta di uno Stato membro, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.

Infine, in linea con la prassi consolidata e come summenzionato, ogni presidenza del Consiglio organizza un massimo di cinque riunioni informali dei ministri nel corso del proprio mandato (capitolo I, punto 2, parte A).

B — Luogo delle riunioniIl protocollo (n. 6) sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell’Unione europea prevede che la sede del Consiglio sia a Bruxelles e che le sessioni del Consiglio si tengano a Lussemburgo ad aprile, giugno e ottobre. Potrebbe essere necessario, in via eccezionale, che il Consiglio si riunisca in altri luoghi, ad esempio, segnatamente, in caso di negoziati internazionali a cui partecipa l’Unione. In tale caso, l’articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, RIC prevede che la decisione di tenere una sessione in un altro luogo debba essere presa all’unanimità dal Consiglio o dal Coreper.

3 . ORDINE DEL GIORNO (ARTICOLO 3 RIC)

A — Elaborazione dell’ordine del giorno provvisorioa) Iscrizione di un punto all’ordine del giorno

L’ordine del giorno provvisorio di ogni sessione è elaborato sotto la responsabilità della presidenza, tenendo conto del programma di 18 mesi del Consiglio e delle richieste di iscrizione presentate da un membro del Consiglio o dalla Commissione. Così redatto, l’ordine del giorno provvisorio viene poi trasmesso dal presidente ai membri del Consiglio e alla Commissione, almeno 14 giorni prima dell’inizio della sessione. Esso deve inoltre essere trasmesso nello stesso momento ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

Nell’elaborazione dell’ordine del giorno provvisorio, il presidente è tenuto a rispettare vari termini (fermo restando che, se si rispettano i termini di 16 e

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14 giorni per l’iscrizione di punti all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio, tali punti possono essere iscritti all’ordine del giorno definitivo a maggioranza semplice). Più nello specifico, tali termini sono:

— un termine di 16 giorni prima dell’inizio della sessione del Consiglio per il ricevimento di richieste di iscrizione di punti all’ordine del giorno provvisorio presentate da membri del Consiglio o dalla Commissione e della relativa documentazione. Il presidente è tenuto ad acconsentire a eventuali richieste presentate da un membro del Consiglio o dalla Commissione se le richieste, e la relativa documentazione, giungono al segretariato generale entro il termine (articolo 3, paragrafo 2, RIC),

— un termine di 14 giorni prima dell’inizio della sessione del Consiglio per l’elaborazione dell’ordine del giorno provvisorio da parte della presidenza e la trasmissione, insieme alla relativa documentazione, ai membri del Consiglio e alla Commissione,

— un termine di otto settimane per l’iscrizione all’ordine del giorno provvisorio, per quanto concerne una decisione, un atto legislativo o una posizione in prima lettura nel quadro della procedura legislativa ordinaria [cfr. articolo 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea e l’articolo 6 del protocollo (n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità]: l’obiettivo è consentire ai parlamenti nazionali di esprimere un parere su questioni che rivestano per loro particolare interesse oppure, laddove si applica il protocollo (n. 2), di trasmettere un parere motivato sulla conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà. Ciò impedisce al Consiglio di adottare un atto legislativo o una posizione in prima lettura nel quadro della procedura legislativa ordinaria prima che i parlamenti nazionali abbiano avuto il tempo di esaminare il testo. Ciononostante, il Consiglio può, deliberando conformemente alla modalità di votazione applicabile all’adozione dell’atto o della posizione interessata, derogare al termine di otto settimane per motivi di urgenza, che devono essere illustrati nell’atto o posizione in questione; tale termine di otto settimane inizia a decorrere dalla data in cui la proposta legislativa è pervenuta al Consiglio in tutte le lingue (articolo 3, paragrafo 3, secondo e terzo comma, RIC). Tra l’iscrizione di un progetto di atto legislativo all’ordine del giorno provvisorio e l’adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni. È possibile derogare a tale termine in casi urgenti debitamente motivati (articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, RIC),

— un termine non obbligatorio di ventuno giorni per la trasmissione dell’ordine del giorno provvisorio e della relativa documentazione ai membri del Consiglio, per quanto riguarda i lavori di cui al titolo V TFUE («Spazio di libertà, sicurezza e giustizia»). Tale termine è previsto in una dichiarazione del Consiglio che indica che il presidente si adopera per garantire che esso sia, in linea di massima, rispettato (35).

Qualora una richiesta di iscrizione di un punto all’ordine del giorno non abbia rispettato i termini summenzionati, o qualora la documentazione relativa a un punto non sia pervenuta in tempo, il punto in questione può essere iscritto all’ordine del giorno provvisorio esclusivamente se il Consiglio ne approva l’iscrizione all’unanimità quando adotta l’ordine del giorno definitivo all’inizio della sessione (cfr. punto 3, parte B).

(35) Cfr. la dichiarazione c) relativa all’articolo 3 RIC, inserita nella nota a piè di pagina 111 (della presente pubblicazione) all’articolo 3 RIC.

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b) Calcolo dei termini

Per il calcolo dei termini si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (36).

Ai fini del calcolo del termine, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1182/71, il giorno in cui si tiene la sessione del Consiglio non è computato nel calcolo dei periodi in questione, dal momento che a norma di tale disposizione «se un periodo di tempo espresso in giorni (…) deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento (…) non è computato nel periodo».

In sintesi, il giorno di iscrizione di un punto e il giorno in cui si svolge la sessione del Consiglio non sono computati ai fini del calcolo dei termini. Di conseguenza, un periodo di 14 giorni, ad esempio, deve intercorrere tra questi due eventi.

Esempio: come calcolare il periodo di 14 giorni:

Sessione del Consiglio: lunedì 30 novembre 2015Fine del periodo di 14 giorni: domenica 29 novembre 2015, a mezzanotteInizio del periodo di 14 giorni: lunedì 16 novembre 2015, alle 00:00Termine ultimo per l’invio dell’ordine del giorno provvisorio: domenica 15 novembre 2015, a mezzanotte.

c) Ritiro di un punto dall’ordine del giorno

Una volta che un punto è stato iscritto all’ordine del giorno provvisorio entro il termine (di 14 o 16 giorni), non può essere ritirato a meno che tutti i membri del Consiglio non vi acconsentano. In caso contrario, un membro del Consiglio potrebbe, ad esempio, chiedere l’iscrizione di un punto entro il termine, per poi ritirare unilateralmente la sua richiesta. In questo caso gli altri membri del Consiglio che non avevano chiesto l’inclusione del punto, dal momento che esso era già previsto sull’ordine del giorno, sarebbero privati del diritto di chiederne l’iscrizione, poiché non sarebbero più in tempo.

In termini pratici, l’ultima riunione del Coreper prima della sessione pertinente del Consiglio rappresenta l’ultima opportunità per ritirare un punto dall’ordine del giorno provvisorio. In tale riunione il presidente del Coreper controllerà se vi sono obiezioni al ritiro di un determinato punto dall’ordine del giorno provvisorio del Consiglio, punto che originariamente era stato iscritto entro il termine di 14 o 16 giorni. Se tutti sono d’accordo, il punto può essere ritirato dall’ordine del giorno provvisorio durante la riunione del Coreper che precede la sessione pertinente del Consiglio.

In alternativa, il Consiglio può decidere a maggioranza semplice di non iscrivere il punto all’ordine del giorno definitivo della sessione pertinente del Consiglio nel momento in cui adotta tale ordine del giorno definitivo. In quest’ultimo caso, la presidenza potrebbe suggerire oralmente, in fase di adozione, che il punto in questione sia posticipato a una sessione futura del Consiglio. Se il punto riguarda un atto che deve essere adottato urgentemente e che potrebbe essere adottato a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, esso potrebbe essere mantenuto sull’ordine del giorno provvisorio o iscritto a quello definitivo

(36) GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

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nonostante la riserva di una delegazione. In tale caso la delegazione interessata dovrà indicare se la sua riserva va convertita in un’astensione o un voto contrario.

Eccetto in casi di urgenza, la presidenza è tenuta a stralciare dall’ordine del giorno provvisorio eventuali punti relativi a progetti di atti legislativi il cui esame non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente a quella che precede la sessione del Consiglio (articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, RIC).

B — Adozione dell’ordine del giorno definitivoIl Consiglio adotta l’ordine del giorno definitivo all’inizio di ogni sessione. Il Consiglio adotta il proprio ordine del giorno a maggioranza semplice per tutti i punti che sono stati iscritti entro i termini. Tuttavia, l’iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli che sono stati iscritti all’ordine del giorno provvisorio entro il termine di 14 o 16 giorni richiede l’unanimità del Consiglio (cfr. sopra) (37). I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

I punti «Varie» possono essere richiesti dopo i termini di 16 e 14 giorni e iscritti all’ordine del giorno quando esso è adottato a maggioranza semplice, dal momento che tali punti dovrebbero riguardare esclusivamente elementi informativi, e non possono quindi dare luogo a decisioni né a dichiarazioni a verbale. È opportuno evitare dibattiti su tali punti. Le richieste di iscrizione di un punto «Varie» devono essere corredate di un documento esplicativo (articolo 3, paragrafo 9, RIC).

Se, in fase di adozione dell’ordine del giorno definitivo, una delegazione o la Commissione si oppongono al mantenimento di un punto che è stato iscritto all’ordine del giorno provvisorio entro il termine specificato all’articolo 3, tale punto rimane sull’ordine del giorno definitivo se una maggioranza semplice è favorevole. Ciononostante, se il termine non era stato rispettato, è necessaria l’unanimità affinché il punto sia iscritto all’ordine del giorno definitivo. Se l’obiezione riguarda il mantenimento di un punto «A», il punto può essere trattato come punto «B» se il Consiglio decide di mantenerlo sull’ordine del giorno definitivo [cfr. punto 3, parte C, lettera b)].

Qualora una presa di posizione su un punto «A» possa dare adito a un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall’ordine del giorno definitivo (articolo 3, paragrafo 8, RIC). Ciononostante, il Consiglio potrebbe decidere, a maggioranza semplice, di mantenere il punto sull’ordine del giorno come punto «A» o di trattarlo come punto «B».

(37) Va rilevato che se il punto da aggiungere riguarda una decisione per la quale, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i all’atto dell’approvazione all’unanimità dell’aggiunta del punto [allegato IV, punto 1, lettera b), RIC]. Cfr. capitolo III, punto 1, parte C.

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34 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

C — Struttura e contenuti dell’ordine del giornoa) Parte legislativa e non legislativa

In seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le sessioni del Consiglio, e di conseguenza anche l’ordine del giorno, devono essere suddivisi in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell’Unione e alle attività non legislative (articolo 16, paragrafo 8, TUE). L’ordine del giorno provvisorio, pertanto, è suddiviso in due parti: una intitolata «Deliberazioni legislative», dedicata alle deliberazioni sugli atti legislativi, e una intitolata «Attività non legislative», dedicata alle attività non legislative. I punti iscritti in ciascuna delle parti summenzionate sono ulteriormente divisi in punti «A» e punti «B» (articolo 3, paragrafo 6, RIC). È, inoltre, possibile aggiungere punti «Varie» a ognuna delle parti summenzionate, a seconda che facciano riferimento ad atti legislativi dell’Unione o ad attività non legislative.

Gli atti legislativi e non legislativi sono identificati formalmente sulla base della procedura seguita per la loro adozione. Così, costituiscono «atti legislativi» gli atti adottati tramite procedura legislativa (ordinaria o speciale), come indicato dalla base giuridica nel trattato su cui si fondano tali atti. Ciononostante, gli atti fondati su una base giuridica che non menziona di essere soggetta a una procedura legislativa non sono «atti legislativi» (38). Ciò non significa che questi ultimi non producano effetti giuridici, il che, in ogni caso, non è pertinente ai fini della classificazione degli atti nell’ordine del giorno del Consiglio. Pertanto, un atto giuridicamente vincolante che, però, non è adottato tramite una procedura legislativa ordinaria o speciale prevista nel trattato non costituisce un «atto legislativo» e non è iscritto nella parte dell’ordine del giorno intitolata «Deliberazioni legislative». Tale atto va iscritto nella parte intitolata «Attività non legislative». Inoltre, gli atti la cui base giuridica non è esplicitamente menzionata (ad esempio le conclusioni del Consiglio) devono essere iscritti nella parte intitolata «Attività non legislative».

b) Parti A e B dell’ordine del giorno

Le due parti dell’ordine del giorno, legislativa e non legislativa, sono ulteriormente divise in una sezione con punti «A» e in una sezione con punti «B» (articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, RIC). I punti «A» dell’ordine del giorno sono quelli per i quali, tenuto conto del loro stato di preparazione a livello di Coreper, un’approvazione da parte del Consiglio appare possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un’opinione in occasione dell’approvazione di tali punti e possano far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. D’altro canto, le questioni che devono essere discusse sono iscritte nella parte dedicata ai punti «B».

La prassi relativa ai punti «A» consente di evitare che le sessioni del Consiglio siano sovraccariche di punti sui quali è già raggiunto un accordo e che non richiedono quindi di essere esaminati uno per uno.

I punti «A» sono iscritti in un elenco approvato, in linea di massima, nel suo insieme dal Consiglio, di solito all’inizio della sessione. I punti «A» della parte legislativa dell’ordine del giorno sono adottati in seduta pubblica. Dal punto di

(38) Cfr. articolo 289, paragrafo 3, TFUE, che afferma: «Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa sono atti legislativi».

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 35

vista giuridico, si tratta di un insieme di votazioni che riguardano singolarmente ciascun punto «A». Tutti i punti iscritti nell’elenco dei punti «A» sono oggetto di una nota, conosciuta come nota punto «A» (o nota punto «I/A», se il punto è stato approvato dal Coreper senza dibattito, vale a dire se il punto è iscritto nella parte I dell’ordine del giorno), che indica una previsione dei risultati della votazione e l’esistenza della maggioranza richiesta, come accertato durante i lavori del Coreper. L’adozione dell’elenco dei punti «A» ha come effetto l’adozione formale di ogni punto, confermando le previsioni di voto indicate in ciascuna nota punto «A». Tali previsioni di voto possono ovviamente essere modificate dai membri del Consiglio in fase di adozione dei punti «A».

Occorre tuttavia ricordare che, qualora una presa di posizione su un punto «A» sia tale da dare adito a un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o della Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall’ordine del giorno e di conseguenza non è adottato. In tale caso il punto è posticipato a una sessione futura del Consiglio. Il Consiglio può, ciononostante, prendere una decisione diversa a maggioranza semplice (39). Il punto in questione può quindi essere iscritto nella parte «B» della medesima sessione con decisione presa a maggioranza semplice. Questa opzione sussiste esclusivamente, ovviamente, se il punto figurava sull’ordine del giorno provvisorio almeno 14 giorni prima della sessione. In caso contrario, cioè se il punto «A» in questione non figurava sull’ordine del giorno provvisorio almeno 14 giorni prima della sessione, il Consiglio può mantenerlo tra i punti «B» della stessa sessione soltanto all’unanimità (40); se non si raggiunge l’unanimità, il punto è rinviato a una sessione successiva.

Un punto sul quale una delegazione ha formulato una riserva può essere iscritto come punto «A» all’ordine del giorno del Consiglio. Qualora la riserva non venga ritirata durante la sessione del Consiglio, si considera che la delegazione che l’ha formulata esprima voto contrario. Se l’atto in questione può essere adottato a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, il punto sarà adottato se si ottiene il numero necessario di voti a favore senza l’approvazione della delegazione in questione, ma essa deve indicare se il suo voto va conteggiato come astensione o voto contrario. In caso di voto all’unanimità l’atto può essere adottato esclusivamente se la delegazione in questione si astiene.

(39) Va rilevato che, in merito alla possibilità di chiedere che un punto «A» sia ritirato dall’ordine del giorno (articolo 3, paragrafo 8), un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi di questa disposizione in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione [allegato IV, punto 2, lettera a)]. Cfr. capitolo III, punto 1, parte C.

(40) Va osservato che se il punto «A» da mantenere nell’ordine del giorno secondo la procedura prevista all’articolo 3, paragrafo 8, RIC riguarda una decisione per la quale, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i all’atto dell’approvazione all’unanimità del mantenimento del punto all’ordine del giorno [allegato IV, punto 1, lettera c), RIC]. Cfr. capitolo III, punto 1, parte C.

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36 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

c) Dicitura dei punti

Quando un punto è sottoposto al Consiglio perché deliberi su una proposta della Commissione o su un’iniziativa della Commissione, di uno Stato membro o di un altro autore (41), la sua dicitura dovrebbe riprodurre il titolo completo della proposta o iniziativa, senza nessuna modifica.

La dicitura dei punti relativi all’adozione, da parte del Consiglio, di un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nella procedura legislativa ordinaria dovrebbe, a condizione che i testi in questione siano stati messi a punto dai giuristi-linguisti, riprodurre il titolo completo del testo messo a punto, preceduto dai termini «progetto di».

La dicitura dei punti relativi ad atti atipici (42) dovrebbe riprodurre il titolo completo del testo sottoposto al Consiglio dal Coreper, preceduto da «progetto di».

d) Asterischi

Nell’ordine del giorno provvisorio, un asterisco apposto dopo un punto indica che la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere una votazione su di esso (43). Tali punti includono gli atti atipici, come le dichiarazioni del Consiglio, che sono indissolubilmente legati a un atto vincolante o al relativo progetto e di conseguenza devono essere adottati conformemente alla stessa modalità di votazione prevista per l’adozione dell’atto vincolante in questione.

I punti riguardo ai quali potrebbe essere chiesta una votazione devono essere indicati sull’ordine del giorno entro il termine specificato (cfr. punto 3, parte A). Ciò significa che, salvo decisione contraria unanime del Consiglio, i punti iscritti all’ordine del giorno entro il termine summenzionato ma privi di asterisco non possono essere messi ai voti.

I punti in questione devono essere contrassegnati con un asterisco se sono stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati (44). Si tratta di un obbligo giuridico previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, RIC. Un asterisco indica la possibilità che si tenga una votazione, ma non implica che essa avrà necessariamente luogo. L’obiettivo non è solo di consentire ai membri del Consiglio di completare tutte le necessarie procedure preparatorie e garantire che la votazione non li colga di sorpresa, ma anche di permettere alla presidenza,

(41) Ciò include le proposte della Commissione di atti giuridicamente vincolanti, vale a dire i regolamenti, le direttive di cui all’articolo 297 TFUE e le decisioni, nonché le proposte della Commissione di atti non vincolanti, vale a dire le raccomandazioni ai sensi dell’articolo 288 TFUE. Include altresì iniziative della Commissione, dell’Alto rappresentante o degli Stati membri di atti giuridicamente vincolanti a norma, ad esempio, degli articoli 76, 215 e 218 TFUE, e dell’articolo 30 TUE.

(42) Risoluzioni del Consiglio, risoluzioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, conclusioni del Consiglio, raccomandazioni diverse da quelle di cui all’articolo 288 TFUE, nonché dichiarazioni.

(43) Per quanto concerne le votazioni, cfr. capitolo III, punti 1 e 2.

(44) Ad esempio, a norma di una serie di basi giuridiche nei trattati, il parere obbligatorio del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e della Banca centrale europea e/o della Corte dei conti costituisce un presupposto per l’adozione dell’atto. È, pertanto, necessario controllare se i pareri obbligatori necessari sono stati presentati entro la data della sessione del Consiglio.

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ai membri del Consiglio o della Commissione di identificare i punti riguardo ai quali hanno il diritto di chiedere l’apertura della procedura di votazione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, RIC.

Se, per errore, un punto è stato iscritto all’ordine del giorno senza asterisco, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere di correggere tale errore.

e) Punti legislativi (pubblicità automatica)

Tutti i punti sull’ordine del giorno provvisorio del Consiglio relativi a un atto legislativo dovrebbero essere iscritti nella parte dell’ordine del giorno intitolata «Deliberazioni legislative» (articolo 3, paragrafo 6, e articolo 7 RIC). L’ iscrizione di punti in questa parte ha un’incidenza sulla trasparenza (cfr. punto 6 di seguito).

Va rilevato che, a meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, RIC, la presidenza ha l’obbligo di stralciare dall’ordine del giorno provvisorio i punti legislativi il cui esame non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente a quella che precede la sessione del Consiglio (articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, RIC).

f) Indicazioni relative alle norme in materia di trasparenza (per taluni atti non legislativi)

Ogniqualvolta il Consiglio deliberi per la prima volta su nuove proposte non legislative importanti e relative all’adozione di norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, ad eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (articolo 8, paragrafo 1, RIC), sotto il punto interessato dell’ordine del giorno del Consiglio è inserita la dicitura «deliberazione pubblica». Spetta alla presidenza identificare le nuove proposte importanti (il Consiglio o il Coreper possono decidere diversamente a maggioranza semplice). La presidenza può parimenti decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una di tali proposte siano aperte al pubblico (il Consiglio o il Coreper possono decidere diversamente a maggioranza semplice) (articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, RIC). L’ordine del giorno provvisorio deve precisare quale articolo e paragrafo del RIC si applicano nel caso in questione (cfr. capitolo II, punto 6, parte A, per i casi che rientrano in ciascun paragrafo) ed indicare, se del caso, che la deliberazione pubblica è stata proposta dalla presidenza. Di conseguenza, per le deliberazioni pubbliche devono essere inserite nell’ordine del giorno, rispettivamente, le seguenti diciture:

— «Deliberazione pubblica a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo comma»,

— «Deliberazione pubblica a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma (proposto dalla presidenza)».

Quando il Consiglio delibera in pubblico su temi specifici (articolo 8, paragrafo 2, RIC) o su programmi e priorità (articolo 8, paragrafo 3, RIC), la dicitura da inserire sotto il punto interessato dell’ordine del giorno del Consiglio è «dibattito pubblico». I dibattiti sui punti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, RIC, devono essere aperti al pubblico. L’ordine del giorno deve precisare l’articolo, compreso il paragrafo (cfr. capitolo II, punto 6, parte A), che si applica nel caso in questione e, se del caso, indicare la proposta oggetto del dibattito pubblico. Le diciture da inserire nell’ordine del giorno sono, rispettivamente, le seguenti:

— «Dibattito pubblico a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 (proposto dalla presidenza)»,

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38 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

— «Dibattito pubblico a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 (proposto dalla Commissione)»,

— «Dibattito pubblico a norma dell’articolo 8, paragrafo 2 (proposto dalla delegazione XX)»,

— «Dibattito pubblico a norma dell’articolo 8, paragrafo 3».

4 . SEGRETO PROFESSIONALE (ARTICOLI 5 E 6 RIC)

A — Partecipazione alle sessioni del ConsiglioLa «partecipazione», nel senso di prendere, formare o influenzare decisioni, deriva dalla qualità di membro del Consiglio ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, TUE, che recita: «Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale». Solo i rappresentanti degli Stati membri — che in linea di principio sono cittadini degli Stati membri dell’Unione europea — possono partecipare alle sessioni del Consiglio (cfr. capitolo I, punto 2, parte D). In questo modo viene preservata l’autonomia decisionale del Consiglio.

Analogamente, l’articolo 5 RIC prevede che, salvo in caso di deliberazione o votazione su atti legislativi, le sessioni del Consiglio non devono essere pubbliche e l’articolo 6, paragrafo 1, RIC stabilisce che «[f]atti salvi gli articoli 7, 8 e 9 e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale (…)».

Le eccezioni alla regola secondo cui solo i rappresentanti dei governi degli Stati membri possono partecipare alle sessioni del Consiglio sono espressamente previste dai trattati stessi (45) o derivano implicitamente, ma necessariamente, dal ruolo conferito dai trattati ad un’istituzione dell’Unione (46) o dalla firma di un trattato di adesione all’UE da parte di uno Stato (47).

Detta regola si applica anche ai lavori preparatori per le sessioni del Consiglio, ossia a tutti gli organi preparatori del Consiglio (Coreper, comitati e gruppi di lavoro). Tuttavia, le attività legislative svolte in seno agli organi preparatori non sono pubbliche.

In pratica, la Commissione è di fatto sempre presente e partecipa alle sessioni del Consiglio e alle riunioni dei suoi organi preparatori a tutti i livelli e in tutti i settori d’azione

(45) Per esempio, la partecipazione del presidente della Banca centrale europea è prevista dall’articolo 284, paragrafo 2, TFUE, ai cui sensi «[i]l presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest’ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC».

(46) La Commissione, nell’esercizio del diritto di iniziativa conferitole dal trattato, presenta al Consiglio proposte o altri progetti di strumenti che deve essere in grado di spiegare, difendere o modificare. Per questo motivo è abitualmente «invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio» (articolo 5, paragrafo 2, RIC). Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d’iniziativa (articolo 5, paragrafo 2, RIC).

(47) La partecipazione di rappresentanti degli Stati aderenti all’Unione europea alle riunioni degli organi preparatori del Consiglio, in qualità di osservatori con diritto di parola, dopo la firma del trattato di adesione e prima della sua entrata in vigore, è giustificata dal fatto che gli Stati aderenti, firmando il trattato di adesione, hanno accettato l’acquis dell’Unione nella sua integralità, anche dopo la conclusione dei negoziati. Dopo la firma del trattato di adesione le disposizioni dell’acquis sono tuttavia vincolanti per gli Stati aderenti, sebbene questi ultimi non possano giuridicamente prendere parte alla loro adozione.

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(articolo 5, paragrafo 2, RIC), anche se l’atto che il Consiglio deve adottare non esige una proposta della Commissione. La partecipazione della Commissione ai lavori del Consiglio è agevolata dal fatto che solitamente essa riceve, alla stessa stregua delle rappresentanze permanenti, la documentazione elaborata dal segretariato generale del Consiglio. La Banca centrale europea è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d’iniziativa. Il Consiglio decide raramente di deliberare senza la presenza della Commissione, ma ciò può verificarsi, ad esempio, quando esso si occupa di questioni interne (nomina di funzionari, controversie dinanzi alla Corte di giustizia ecc.). In questi casi, il Consiglio (o il pertinente organo preparatorio) decide a maggioranza semplice (articolo 5, paragrafo 2, RIC).

Rappresentanti di altri organi o istituzioni dell’Unione europea sono occasionalmente invitati ad assistere ai lavori del Consiglio (48) a seconda della materia trattata e dell’opportunità. Qualsiasi invito è oggetto di una decisione preliminare del Consiglio presa a maggioranza semplice.

B — Presenza alle sessioni del ConsiglioLa partecipazione alle sessioni del Consiglio non va confusa con la presenza occasionale di rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali, che talvolta sono invitati ad assistere come osservatori a talune sessioni del Consiglio o riunioni dei suoi organi preparatori dedicate a un punto specifico.

L’articolo 6, paragrafo 1, RIC prevede che «(…) le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente». A norma di tale articolo, il Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, può decidere a maggioranza semplice (49) di aprire le sue deliberazioni — o di divulgarne il contenuto, tra l’altro mediante la trasmissione di documenti (50) — a talune persone (o categorie di persone).

La presenza di osservatori deve essere autorizzata dal Consiglio per un punto specifico dell’ordine del giorno. In tal caso, la presidenza ne deve dare preventivo avviso ai membri del Consiglio. Per quanto riguarda il punto interessato, il Consiglio (o il pertinente organo preparatorio) decide implicitamente, a maggioranza semplice, di non far valere il segreto professionale previsto all’articolo 6, paragrafo 1. L’osservatore deve lasciare la sala al termine delle deliberazioni su tale punto o su richiesta della presidenza. Un osservatore terzo può essere invitato dalla presidenza del Consiglio ad esprimere il proprio parere o ad informare il Consiglio in merito al tema trattato.

(48) Ad esempio, rappresentanti della Corte di giustizia o della Corte dei conti sono invitati, di norma, per assistere a sessioni del Consiglio in cui sono discusse questioni che rivestono interesse per tali istituzioni e altrettanto vale per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

(49) È richiesta l’unanimità se l’invito di terzi costituisce una decisione politica con attinenza alla PESC.

(50) Un esempio di trasmissione di documenti è espressamente previsto all’articolo 6, paragrafo 2, RIC: «Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti».

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Da un punto di vista giuridico, il terzo non partecipa alle deliberazioni che portano all’adozione di una decisione da parte del Consiglio, ma semplicemente fornisce al Consiglio informazioni a cui quest’ultimo può attingere prima di adottare la decisione.

Le stesse regole valgono per le riunioni degli organi preparatori del Consiglio. Spetta alla presidenza organizzare i lavori in modo da preservare l’autonomia decisionale del Consiglio.

5 . PROCESSO VERBALE (ARTICOLO 13 RIC)

A — Struttura e contenuto del processo verbaleL’articolo 13 RIC prevede che di ogni sessione del Consiglio sia redatto un processo verbale. Tale processo verbale riprende sommariamente le decisioni prese e talvolta il contenuto delle discussioni svoltesi nella sessione in questione (51). Esso costituisce una prova documentale dei lavori che descrive e dell’osservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto.

In linea generale, il processo verbale contiene tre elementi per ogni punto dell’ordine del giorno:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

— le dichiarazioni fatte dal solo Consiglio, quelle fatte congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l’iscrizione.

Per quanto riguarda la menzione dei documenti, tutti i documenti sottoposti al Consiglio sono numerati e recano una sigla destinata a consentirne l’identificazione.

Per quanto riguarda le decisioni prese o le conclusioni adottate, la pratica di redazione dei processi verbali del Consiglio tende verso una descrizione molto succinta della decisione presa. Di fatto, il contenuto delle discussioni del Consiglio è espresso più ampiamente nei comunicati stampa elaborati dal segretariato generale del Consiglio dopo ogni sessione del Consiglio che nel processo verbale della sessione. I comunicati stampa rientrano nell’esclusiva responsabilità del segretariato generale.

Le dichiarazioni a verbale rispecchiano le posizioni dei relativi autori. Esse non possono in alcun modo limitare la portata o gli effetti dell’atto giuridico, che possono essere determinati esclusivamente in funzione del contenuto dell’atto stesso (52); le dichiarazioni a verbale possono servire soltanto per confermare

(51) Il segretariato generale redige inoltre un resoconto sommario delle riunioni del Coreper.

(52) Nella sua sentenza del 15 aprile 1986, la Corte ha affermato che «[s]econdo la costante giurisprudenza della Corte, la portata oggettiva delle norme del diritto comunitario è determinata solo da queste stesse norme, tenuto conto del loro contesto. Una dichiarazione del genere [riferito a una “dichiarazione iscritta (…) nel verbale del Consiglio” di cui al punto 16 della sentenza] non può quindi incidere su detta portata». Causa C-237/84, Commissione c. Regno del Belgio, Racc. 1986 01247, punto 17. Cfr. anche la sentenza della Corte, del 10 dicembre 1991, nella causa C-306/89, Commissione c. Repubblica ellenica, Racc. 1991 I-05863, punto 8.

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 41

un’interpretazione basata sul testo dell’atto stesso. Una dichiarazione non può pertanto essere posta a fondamento dell’interpretazione di una disposizione di un atto di diritto derivato se il contenuto della dichiarazione stessa non è espresso nel testo della disposizione interessata (53).

Per motivi di certezza giuridica e di legittimo affidamento, il Consiglio dovrebbe astenersi da dichiarazioni che contraddicano le disposizioni giuridiche, vi aggiungano elementi o diano loro un’interpretazione specifica. A tale riguardo, il Consiglio ha riconosciuto che «[p]ertanto, l’adozione di dichiarazioni interpretative degli atti legislativi dovrebbe, nella misura del possibile, essere evitata e il contenuto di eventuali dichiarazioni dovrebbe eventualmente essere incorporato nel testo dell’atto» (54).

Le dichiarazioni del Consiglio non fanno parte dell’atto giuridico in quanto tale e pertanto non sono soggette alle norme procedurali previste dai trattati per l’adozione di tali atti. Non è necessario che la Commissione convenga sul loro contenuto, né che il Parlamento sia consultato al riguardo. Le dichiarazioni non possono avere effetti normativi: ad esempio, non possono obbligare la Commissione ad agire in un determinato modo, dato che quest’ultima è tenuta a rispettare le norme derivanti dall’atto legislativo stesso.

Per quanto riguarda le procedure di adozione, le dichiarazioni a verbale del Consiglio il cui contenuto sia direttamente connesso ad un atto legislativo devono essere adottate con lo stesso metodo di voto usato per l’atto legislativo stesso. Per converso, le dichiarazioni aventi un contenuto intrinseco che non sia direttamente connesso all’adozione di un atto giuridico da parte del Consiglio costituiscono posizioni politiche adottate dal Consiglio e pertanto devono essere adottate per consenso.

B — Approvazione del processo verbaleIl progetto di processo verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni dalla sessione del Consiglio e presentato al Consiglio o, nella maggior parte dei casi, al Coreper per approvazione [articolo 13, paragrafo 2 e articolo 19, paragrafo 7, lettera f), RIC].

Prima dell’approvazione del processo verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione più particolareggiata del processo verbale su un punto dell’ordine del giorno. Una dichiarazione di un membro del Consiglio o della Commissione che non sia stata formulata oralmente o comunicata a tutti i partecipanti prima o nel corso della sessione non può essere

(53) Sentenze della Corte, del 26 febbraio 1991, nella causa C-292/89, Antonissen, Racc. 1991 I-00745, punto 18; dell’8 giugno 2000, nella causa C-375/98, Epson Europe, Racc. 2000 I-04243, punto 26; del 10 gennaio 2006, nella causa C-402/03, Skov Æg c. Bilka Lavprisvarehus A/S, Bilka Lavprisvarehus A/S c. Jette Mikkelsen e Michael Due Nielsen, Racc. 2006 I-00199, punto 42; del 27 febbraio 2007, nella causa C-354/04 P, Gestoras Pro Amnistía e altri c. Consiglio, Racc. 2007 I-01579, punto 60; del 27 febbraio 2007, nella causa C-355/04 P, Segi e altri c. Consiglio, Racc. 2007 I-01657, punto 60.

(54) Dichiarazione del Consiglio in occasione dell’adozione dell’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1). Cfr. anche la dichiarazione fatta nella stessa occasione dal Parlamento europeo.

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iscritta nel processo verbale. Dopo essere stato approvato, il processo verbale è firmato dal segretario generale del Consiglio, il quale può delegare la firma ai direttori generali del segretariato generale del Consiglio.

Una volta approvato, l’addendum al processo verbale riguardante la parte «Deliberazioni legislative» delle sessioni del Consiglio è trasmesso direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui è comunicato ai governi degli Stati membri.

6 . ACCESSO DEL PUBBLICO E TRASPARENZA (ARTICOLI DA 5 A 10 RIC)

Il principio di apertura previsto all’articolo 1 TUE trova riscontro nelle attività del Consiglio. Secondo tale principio, ormai enunciato specificamente nei trattati, «[i]l Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo» (articolo 16, paragrafo 8, TUE) (55). Pertanto, la disposizione del RIC ai cui sensi «le sessioni del Consiglio non sono pubbliche» (articolo 5, paragrafo 1, RIC) si applica soltanto quando il Consiglio non delibera né vota su progetti di atti legislativi. Altrettanto vale per la disposizione ai cui sensi «le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale» (articolo 6, paragrafo 1, RIC), che è temperato dalle disposizioni riguardanti le deliberazioni legislative, le deliberazioni pubbliche e i dibattiti pubblici (A), la pubblicità degli ordini del giorno (B), la pubblicità delle votazioni e delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio (C) e l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (D).

A — Deliberazioni legislative, deliberazioni pubbliche e dibattiti pubbliciLe deliberazioni e votazioni del Consiglio su atti legislativi sono aperte al pubblico. Si tratta di un obbligo imposto dal trattato al quale non sono ammesse deroghe (articolo 16, paragrafo 8, TUE e articolo 7 RIC). Inoltre, l’articolo 8 RIC precisa in quali casi e a quali condizioni il Consiglio apre al pubblico le sue deliberazioni su atti non legislativi e in quali casi il Consiglio tiene dibattiti pubblici.

a) Deliberazioni legislative (atti legislativi — articolo 7 RIC)

Vige la regola che il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera su progetti di atti legislativi. L’ intera deliberazione (compresa la votazione finale) deve pertanto aver luogo in pubblico quando riguarda atti legislativi. Di fatto, gli ordini del giorno del Consiglio sono organizzati in modo da individuare, in una parte intitolata «Deliberazioni legislative», i punti legislativi (siano essi punti «A», punti «B» o punti «Varie») che devono essere adottati, discussi o resi pubblici.

Tutti i documenti sottoposti al Consiglio citati nella parte «Deliberazioni legislative» dell’ordine del giorno sono resi pubblici (articolo 7, paragrafo 2, RIC).

b) Deliberazioni pubbliche (atti non legislativi — articolo 8 RIC)

A norma dell’articolo 8 RIC, la prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte non legislative importanti è aperta al pubblico qualora le proposte contengano norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri. Occorre distinguere tra le norme giuridicamente vincolanti adottate per mezzo di regolamenti,

(55) Cfr. anche l’articolo 15, paragrafo 2, TFUE, ai cui sensi «[i]l Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo».

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di direttive o di decisioni sulla base del trattato, che devono o possono essere rese pubbliche, e i provvedimenti di carattere interno, gli atti amministrativi o di bilancio, gli atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o gli atti non vincolanti, che non sono accessibili al pubblico.

Spetta alla presidenza identificare le nuove proposte importanti, sebbene il Consiglio o il Coreper possano esplicitamente decidere diversamente a maggioranza semplice. Inoltre, la presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una delle summenzionate proposte non legislative siano altresì aperte al pubblico. Anche in questo caso il Consiglio o il Coreper possono decidere diversamente a maggioranza semplice.

I punti interessati dovrebbero essere iscritti nella parte «attività non legislative» dell’ordine del giorno del Consiglio ed accompagnati dall’indicazione specifica «deliberazione pubblica» [articolo 8, paragrafo 4, lettera a), RIC].

c) Dibattiti pubblici

A norma dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, RIC, il Consiglio tiene dibattiti pubblici su questioni specifiche e dibattiti pubblici su programmi e priorità.

i) Dibattiti pubblici su questioni specifiche

Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell’Unione europea e dei suoi cittadini su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata (articolo 8, paragrafo 2, primo comma, RIC). Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti (ad esempio, il quadro comunitario per i servizi sanitari).

ii) Dibattiti pubblici su programmi e priorità

Il Consiglio è tenuto ad aprire al pubblico i seguenti dibattiti di orientamento (articolo 8, paragrafo 3, RIC):

— dibattiti in sede di Consiglio «Affari generali» sul programma di 18 mesi del Consiglio,

— dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità,

— la presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al Consiglio.

d) Modi per aprire al pubblico deliberazioni legislative, deliberazioni pubbliche e dibattiti pubblici (articolo 7, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafo 4, ultimo comma, RIC)

Le deliberazioni legislative, le deliberazioni pubbliche e i dibattiti pubblici del Consiglio sono aperti al pubblico come segue: le sessioni del Consiglio sono diffuse con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, nonché mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell’Unione europea con video-streaming. Una versione registrata di una tale sessione del Consiglio è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio (www.consilium.europa.eu).

Se del caso, il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

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44 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Il segretariato generale del Consiglio informa il pubblico in anticipo delle date e dell’ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo.

B — Pubblicità degli ordini del giornoLe disposizioni specifiche sull’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, figuranti nell’allegato II del RIC, prevedono che il segretariato generale del Consiglio renda accessibili al pubblico, non appena diffusi, gli ordini del giorno provvisori di sessioni del Consiglio [articolo 11, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato II del RIC]. Lo stesso vale per gli ordini del giorno degli organi preparatori del Consiglio, a condizione che non vi si applichi nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 (56). La norma in materia di accesso del pubblico, di conseguenza, non si applica al comitato politico e di sicurezza, al comitato militare, al gruppo del Comitato militare, al gruppo politico-militare, al comitato per la sicurezza e ai gruppi «Terrorismo» (aspetti interni e internazionali). L’ordine del giorno provvisorio è disponibile prima della riunione, ed è aggiornato qualora siano apportate modifiche. Dal 1º gennaio 2000 l’elenco degli ordini del giorno provvisori è disponibile pubblicamente su Internet (www.consilium.europa.eu).

C — Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni a verbale e dei verbali (articoli 7 e 9 RIC)

L’articolo 7 riguarda la pubblicità della procedura legislativa. Specifica in quali casi e a quali condizioni i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione, nonché le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione (57) sono resi pubblici (articolo 7, paragrafo 4).

L’articolo 9 riguarda la pubblicità in altri casi. Specifica in quali casi e a quali condizioni i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio, nonché le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale che riguardano gli atti pertinenti (58) sono resi pubblici.

Le «votazioni» includono le decisioni prese all’unanimità (escluse quelle prese di comune accordo) e le decisioni prese a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice. Ad eccezione dei casi in cui le deliberazioni del Consiglio sono aperte al pubblico ai sensi degli articoli 7 e 8 RIC, sono le votazioni formali, vale a dire i risultati delle votazioni (chi ha votato per cosa), a essere rese pubbliche, cioè le votazioni tramite le quali il Consiglio adotta un atto o la propria posizione in forza del potere decisionale conferitogli dai trattati o da un atto basato su di essi. Di conseguenza, i risultati delle votazioni non sono di solito resi pubblici quando il Consiglio tiene votazioni «indicative» o quando rientrano nella fase preparatoria di un processo decisionale (quando riguardano, ad esempio, il conferimento di un’autorizzazione alla Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale, e le direttive a tale fine) (articolo 9, paragrafo 3, RIC).

Il principio della pubblicità dei risultati delle votazioni si applica, ovviamente, sia alle decisioni prese come punti «A» che a quelle prese come punti «B».

(56) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(57) Per quanto concerne le «dichiarazioni a verbale» e il «verbale», cfr. capitolo II, punto 5.

(58) Ibidem.

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Una «dichiarazione di voto» è una breve esposizione delle motivazioni specifiche che hanno portato un membro del Consiglio a votare in un certo modo (voto a favore, contrario o astensione); dovrebbe aggiungere qualcosa alle motivazioni indicate nei considerando dell’atto pertinente o, in caso di voto contrario, non dovrebbe semplicemente esprimere un rifiuto di tali motivazioni, bensì fornire maggiori delucidazioni.

Per quanto concerne la pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio, delle dichiarazioni a verbale e dei punti del verbale che riguardano gli atti pertinenti, è necessario operare una distinzione tra i casi in cui essi sono resi pubblici automaticamente e quelli in cui sono resi pubblici da una decisione del Consiglio o del Coreper.

a) Pubblicità automatica

I risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio, le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale che riguardano gli atti pertinenti sono resi pubblici automaticamente quando:

– il Consiglio delibera e vota su atti legislativi,

— il Consiglio delibera su alcuni atti non legislativi che sono aperti al pubblico (articolo 8, paragrafo 1, RIC),

— si riunisce il comitato di conciliazione istituito dall’articolo 294 TFUE. Nei casi in cui i membri del Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione, sono resi pubblici i risultati delle votazioni dei loro rappresentanti, nonché le relative dichiarazioni di voto.

Nei casi summenzionati i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio, le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale che riguardano gli atti pertinenti sono resi pubblici e il Consiglio non può decidere altrimenti.

b) Pubblicità tramite decisione del Consiglio o del Coreper

I risultati delle votazioni sono resi pubblici tramite una decisione del Consiglio o del Coreper quando il Consiglio agisce nel quadro del titolo V TUE (PESC) e in alcuni altri casi.

Quando il Consiglio agisce nel quadro del titolo V TUE (PESC), il Consiglio o il Coreper prendono una decisione all’unanimità in risposta a una richiesta di un membro del Consiglio o del Coreper, mentre negli altri casi la decisione è presa a maggioranza semplice in risposta a una richiesta di un membro del Consiglio o del Coreper. Non è possibile prendere una decisione globale, all’inizio di una sessione del Consiglio, per rendere pubblici i risultati delle votazioni. È soltanto possibile prendere una decisione caso per caso, dopo ogni votazione. Il presidente, di conseguenza, dopo ogni votazione deve chiedere ai membri del Consiglio se i risultati della stessa debbano essere resi pubblici (in pratica, tutto questo è incluso nelle note punto «A»).

Quando i risultati delle votazioni sono resi pubblici nei casi summenzionati, anche le dichiarazioni di voto pronunciate al momento della votazione sono rese pubbliche su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del RIC, del principio della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio. La decisione è adottata a maggioranza semplice. A riguardo è opportuno sottolineare che, in fase di elaborazione delle dichiarazioni di voto, i membri del Consiglio devono

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rispettare il principio del segreto professionale delle deliberazioni del Consiglio previsto all’articolo 6, paragrafo 1, RIC.

Per quanto concerne le dichiarazioni di voto, va rilevato che queste non possono mai essere espresse dopo l’evento; devono sempre essere comunicate al Consiglio quando si tiene la votazione, oralmente o per iscritto. Ciò è necessario affinché i membri del Consiglio possano valutare in che misura la dichiarazione è compatibile con il RIC, la certezza del diritto e gli interessi del Consiglio. La Commissione deve altresì essere in grado di presentare eventuali osservazioni. Inoltre, ogni membro del Consiglio deve essere in grado di decidere se ritiene opportuno chiedere che anche la dichiarazione relativa al proprio voto sia resa pubblica.

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all’adozione degli atti di cui ai casi sopraindicati sono anch’essi resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper a maggioranza semplice, su richiesta di uno dei loro membri.

In tutti i casi in cui si procede a una votazione, spetta al gruppo Antici, al gruppo Mertens e al CSA esaminare tali dichiarazioni prima dell’adozione definitiva dell’atto. Gli elenchi dei punti «A» sottoposti al Consiglio recano, se del caso, la sigla «D» per indicare che l’atto in questione è eventualmente corredato di una o più dichiarazioni nel verbale del Consiglio. Di conseguenza il Consiglio, allorché adotta un punto «A» recante questa sigla, decide ipso facto che le dichiarazioni in questione non sono coperte dal segreto professionale e possono di conseguenza essere rese pubbliche.

D — Accesso del pubblico ai documentiA norma dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, ogni cittadino ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Le condizioni alle quali tale diritto può essere esercitato sono definite nel regolamento n. 1049/2011 (59) e, più nello specifico per quanto concerne il Consiglio, nell’allegato II del RIC. Sono illustrate nei dettagli nella guida del Consiglio «Trasparenza — Accesso ai documenti».

7 . REGIME LINGUISTICO (ARTICOLO 14 RIC)

Occorre distinguere il regime linguistico che si applica ai trattati (TUE, TFUE ed Euratom) e ai trattati che li modificano (A) dalle norme applicabili alle istituzioni dell’Unione europea (lingue ufficiali e lingue di lavoro) (B). Inoltre, al Consiglio può essere autorizzato l’uso di lingue aggiuntive il cui status è riconosciuto a norma della costituzione di uno Stato membro (C).

A — Regime linguistico applicabile ai trattati istitutiviI testi dei trattati su cui si basa l’Unione europea fanno fede in 24 lingue, vale a dire la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua

(59) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

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rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese (60).

B — Regime linguistico applicabile alle istituzioni dell’Unione europea (lingue ufficiali e lingue di lavoro)

Il regime applicabile alle istituzioni si basa sull’articolo 342 TFUE.

a) Testi di base

L’articolo 342 TFUE incarica il Consiglio di fissare all’unanimità il regime linguistico delle istituzioni dell’Unione «senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea». Su tale base il Consiglio ha pertanto adottato, il 15 aprile 1958, il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (61) e il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica (62), che sono stati modificati regolarmente dai vari atti di adesione («regolamento n. 1»). Oggi, tale regolamento prevede 24 lingue ufficiali e lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione europea. Le disposizioni principali di tale regolamento sono le seguenti:

— le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese (articolo 1),

— i testi indirizzati alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua mentre i testi diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o a una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro sono redatti nella lingua di tale Stato (articoli 2 e 3). Fa fede solo la versione linguistica utilizzata in tale corrispondenza,

— i regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle lingue ufficiali (articoli 4 e 5). Tutte le versioni linguistiche fanno fede.

(60) Cfr. articolo 55 TUE, l’articolo 358 TFUE, l’articolo 225 del trattato Euratom e gli atti dei trattati di adesione, da ultimo l’articolo 14 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. Cfr. a riguardo la decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 5 dicembre 2011, relativa all’ammissione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (GU L 112 del 24.04.2012, pag.6).

(61) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015 (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 1).

(62) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 401), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2264 del Consiglio, del 3 dicembre 2015 (GU L 322 dell’8.12.2015, pag. 1).

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A una lingua ufficiale e di lavoro, l’irlandese, si applicano misure di deroga temporanea a questi principi. La lingua irlandese è una delle lingue facenti fede dei trattati istitutivi. Dal 1º gennaio 2007 è anche diventata una delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione europea in forza di un emendamento al regolamento n. 1 (63), che ciononostante istituisce le seguenti misure di deroga temporanea:

— per un periodo rinnovabile di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2007, le istituzioni dell’Unione europea non saranno vincolate dall’obbligo di redigere tutti gli atti in irlandese e di pubblicarli in detta lingua nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta, ciononostante, di una deroga parziale nella cui portata non rientrano i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio (vale a dire mediante codecisione), che dovrebbero pertanto essere adottati e pubblicati in tutte le lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni, inclusa la lingua irlandese,

— entro quattro anni dal 1º gennaio 2007 e successivamente ad intervalli quinquennali, il Consiglio determinerà all’unanimità se revocare tale deroga.

b) Modalità di applicazione interna (articolo 14 RIC)

A norma dell’articolo 6 del citato regolamento n.1, le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione di questo regime linguistico nei propri regolamenti interni. Il Consiglio l’ha fatto all’articolo 14 RIC. Tale articolo non contiene disposizioni in materia di interpretazione; si occupa esclusivamente del regime linguistico per quanto concerne i documenti sottoposti al Consiglio.

i) Il principio

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, RIC, «(…) il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore» (vale a dire il succitato regolamento n. 1 del Consiglio) (64). Il termine «progetto» riguarda segnatamente le proposte della Commissione che devono essere presentate al Consiglio nelle 24 lingue ufficiali, o 23 laddove si applichi la deroga per l’irlandese. Se il Consiglio non dispone della documentazione pertinente in tutte le lingue ufficiali il giorno della sessione, una delegazione può opporsi alla discussione di un punto a norma dell’articolo 14

(63) Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3). Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha deciso di prorogare la deroga prevista dall’articolo 2 del regolamento n. 920/2005 per un periodo di 5 anni a partire dal 1º gennaio 2012 tramite il regolamento n. 1257/2010 del Consiglio che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5).

(64) Va rilevato che, secondo la procedura prevista all’articolo 14, paragrafo 1 (decisione adottata all’unanimità per deliberare e decidere in base a documenti e progetti che non sono redatti in tutte le lingue), a norma dei trattati, quando uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i [allegato IV, paragrafo 1, lettera h), RIC]. Cfr. capitolo III, punto 1, parte C.

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RIC. Più nello specifico, l’articolo 14, paragrafo 2, RIC dà la possibilità a ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto in tutte le lingue ufficiali (65).

Di conseguenza, il servizio di traduzione del segretariato generale del Consiglio si impegna significativamente per garantire che la documentazione sia disponibile in tutte le lingue necessarie (23 o 24) alle sessioni del Consiglio. Fatte salve le possibilità di deroga esposte in appresso, un atto potrà essere adottato soltanto quando sarà disponibile nella debita forma (vale a dire messo a punto dai giuristi-linguisti) nelle 24 — o, se del caso, 23 — lingue ufficiali.

Se all’ordine del giorno provvisorio di una sessione del Consiglio figura una proposta della Commissione che la Commissione, contrariamente al regolamento n. 1, non ha trasmesso al Consiglio in tutte le lingue, il punto in questione non può essere iscritto all’ordine del giorno definitivo a meno che il Consiglio non ne accetti l’iscrizione all’unanimità (analogamente a un punto iscritto in ritardo; cfr. articolo 3, paragrafi 4 e 7 RIC). Ciononostante, è possibile considerare che tale consenso sia raggiunto tacitamente con l’adozione dell’ordine del giorno definitivo all’inizio della sessione, senza che sia necessario adottare una decisione di procedura separata. Se il Consiglio è vincolato a un termine di procedura (ad esempio in una procedura antidumping o in una procedura legislativa ordinaria), la trasmissione formale della proposta al Consiglio si verifica — e il termine inizia a decorrere — soltanto una volta che il Consiglio ha ricevuto la proposta in tutte le lingue.

Va osservato che:

— i regolamenti, le direttive o le decisioni adottate nel quadro della procedura legislativa ordinaria, i regolamenti del Consiglio e della Commissione, le direttive del Consiglio e della Commissione indirizzate a tutti gli Stati membri e le decisioni del Consiglio e della Commissione che non specificano a chi sono indirizzate non possono entrare in vigore (né essere notificati agli Stati membri) o essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale a meno che il testo in questione esista in tutte le lingue ufficiali (articoli 4 e 5 del regolamento n. 1), vale a dire nelle 24 — o, laddove si applichi la deroga per l’irlandese — 23 lingue ufficiali,

— una posizione in prima lettura del Consiglio adottata conformemente alla procedura legislativa ordinaria è trasmessa al Parlamento europeo soltanto se il testo è disponibile nelle 24 lingue ufficiali.

ii) Deroghe

L’articolo 14, paragrafo 1, RIC prevede la possibilità di derogare alla norma secondo cui il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti conformemente al regime linguistico. Il Consiglio può decidere di derogare a tale norma, a condizione che la decisione sia adottata all’unanimità e motivata dall’urgenza.

• Decisione unanime di derogare alla norma

Il Consiglio può derogare alla norma prevista all’articolo 14, paragrafo 1, RIC esclusivamente con accordo unanime. Lo stesso dicasi sia per i casi in cui il Consiglio delibera semplicemente senza adottare un atto o adotta un atto privo

(65) Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi di questa disposizione in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione [allegato IV, paragrafo 2, lettera d), RIC]. Cfr. capitolo III, punto 1, parte C.

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di effetti giuridici (una dichiarazione o conclusione) che per i casi in cui il Consiglio adotta un atto giuridico (un regolamento, direttiva, decisione o posizione in prima lettura nel quadro della procedura legislativa ordinaria).

Ciononostante, soltanto quando il Consiglio deve adottare un atto giuridico tale accordo deve assumere la forma di una decisione di procedura, adottata separatamente e all’unanimità, facendo riferimento alla necessità urgente di adottare l’atto in meno lingue rispetto a quanto previsto dal regime linguistico. Tale decisione di procedura deve figurare nel verbale della sessione del Consiglio interessata. Per quanto concerne i punti «A», essa può essere indicata espressamente nella nota punto «I/A» trasmessa al Consiglio o, per quanto concerne i punti «B», può essere adottata oralmente durante la sessione. In questo caso la presidenza deve riconoscere esplicitamente tale decisione di procedura. Una volta adottata la decisione di procedura, il Consiglio può adottare l’atto in questione conformemente alle modalità di votazione previste nella base giuridica dello stesso. Così, in pratica, ogni volta che il Consiglio fa ricorso alla deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, RIC quando adotta un atto giuridico, è necessario che:

— ciò venga indicato nei documenti che gli sono presentati (relazione al Consiglio, note punto «I/A»),

— la decisione di ricorrere alla deroga sia iscritta a verbale del Consiglio e se ne illustrino brevemente le motivazioni,

— sia in esso anche menzionata l’eventuale decisione di sospendere la pubblicazione o la notifica dell’atto in attesa che il testo sia disponibile nelle 24 — o, se del caso, 23 — lingue ufficiali (rendendo così non urgente la questione),

— le versioni linguistiche mancanti siano adottate in seguito dal Consiglio (punto «I/A»).

Per contro, se le deliberazioni del Consiglio non riguardano l’adozione di un atto giuridico, è possibile ritenere che l’unanimità sulla deroga sia raggiunta tacitamente se non vengono sollevate obiezioni quando il Consiglio tratta il punto in questione, senza che sia necessario adottare formalmente una decisione di procedura separata.

• Motivi di urgenza

Le circostanze possono essere considerate urgenti in particolare nei casi seguenti:

— quando la mancata adozione di un atto rischia di implicare la violazione del diritto internazionale da parte dell’Unione,

— quando il Consiglio deve rispettare un termine di procedura (ad esempio in una procedura antidumping o in una procedura legislativa ordinaria),

— quando è imperativa una decisione rapida nel settore della PESC (cfr. articolo 30, paragrafo 2, TUE),

— quando vi è il rischio di un vuoto giuridico.

In pratica, questa deroga è utilizzata principalmente nei primi mesi successivi all’adesione di nuovi Stati membri dell’Unione europea, in quanto le traduzioni rivedute nelle loro lingue possono non essere disponibili nei termini previsti.

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In linea di massima, un atto di portata generale (regolamento, direttiva, decisione indirizzata a tutti gli Stati membri, nonché le decisioni che non specificano a chi sono indirizzate) non può entrare in vigore a meno che non sia stato redatto e pubblicato in tutte le lingue ufficiali. Alla luce del principio della certezza del diritto, un atto di portata generale non è applicabile ai destinatari prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza (66). Tale possibilità sussiste quando un atto è redatto in conformità al regime linguistico ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Ciononostante, in casi di urgenza, le decisioni di cui all’articolo 25 TUE — atti la cui pubblicazione deve essere decisa caso per caso (67) — possono entrare in vigore prima che siano redatti in tutte le lingue, eccetto quando incidono sulla situazione giuridica di singoli, che siano persone fisiche o giuridiche (come nel caso di un divieto di visto, congelamento dei beni ecc.) (68).

Così, con l’eccezione delle decisioni di cui all’articolo 25 TUE summenzionate, le circostanze relative all’adozione di un atto di portata generale non possono di fatto mai essere considerate urgenti. Non è possibile sostenere che un atto di portata generale richieda un’adozione urgente quando non è stato redatto in tutte le lingue e pertanto non avrà effetto giuridico, dal momento che non può entrare in vigore immediatamente. È questo il caso, ad esempio, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria, come anche dei regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché delle direttive indirizzate a tutti gli Stati membri e delle decisioni del Consiglio e della Commissione che non specificano a chi sono indirizzate. Ai sensi dell’articolo 297 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 342 TFUE e con gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 1, tali atti entrano in vigore soltanto dopo che sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali.

Detto questo, quando un atto di questo tipo è comunque adottato in meno lingue rispetto a quanto previsto dal regime linguistico, è importante che la clausola finale relativa alla sua entrata in vigore faccia riferimento a una data definita in relazione alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, invece di menzionare una data specifica. Ciò è necessario al fine di evitare problemi giuridici (come l’effetto retroattivo di un atto non previsto dal legislatore) nel caso in cui le versioni linguistiche mancanti siano convalidate in ritardo rispetto alla data indicata in origine.

Va rilevato che una direttiva o decisione individuali possono entrare in vigore in forza della loro notifica al destinatario nella lingua di questo (cfr. articolo 3 del regolamento n. 1) prima che siano redatte in tutte le lingue e, se del caso, pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

(66) Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte del 25 gennaio 1979, causa 98/78 Racke, Racc. 1979 00069, punto 15.

(67) A norma dell’articolo 17, paragrafo 3, RIC, «Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all’unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale (…) le decisioni di cui all’articolo 25 del TUE».

(68) Nel settore PESC, gli atti del Consiglio possono essere adottati secondo una procedura scritta semplificata (detta «COREU» — cfr. articolo 12, paragrafo 2, RIC), particolarmente adeguata alle situazioni d’urgenza che giustificano il ricorso alla deroga prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, RIC (cfr. capitolo III, punto 3, parte B).

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52 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Quando il Consiglio ricorre alla deroga per adottare un atto in meno lingue ufficiali rispetto a quanto previsto dal regime linguistico, l’unica data di adozione dell’atto in questione è quella della sua adozione da parte del Consiglio in meno lingue rispetto a quanto previsto dal regime linguistico.

C — Uso di lingue aggiuntiveLe conclusioni del Consiglio del 13 giugno 2005 (69) rispecchiano l’auspicio di tener conto delle lingue diverse da quelle ufficiali e di lavoro il cui status è riconosciuto dalla costituzione di uno Stato membro in tutto o parte del proprio territorio o il cui impiego in quanto lingua nazionale è autorizzato dalla legge. L’obiettivo è di consentire al Consiglio — ed eventualmente alle altre istituzioni e organi dell’UE — di utilizzare tali lingue sulla base di un accordo amministrativo concluso tra lo Stato membro in questione e il Consiglio, secondo cui:

— le traduzioni in tali lingue degli atti adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio possono essere pubblicate (senza avere valore giuridico),

— il governo di uno Stato membro può utilizzare una di queste lingue per intervenire in una riunione (interpretazione passiva),

— i cittadini dello Stato membro in questione possono inviare una comunicazione a un’istituzione o un organo in una di queste lingue, tramite un organo designato da tale Stato membro, e possono ricevere una risposta in tale lingua.

Il Consiglio ha concluso un accordo di questo tipo con il Regno di Spagna (70) relativamente alle lingue il cui status è riconosciuto dalla costituzione spagnola, vale a dire le lingue catalana/valenziana, basca e galiziana.

(69) GU C 148 del 18.6.2005, pag. 1.

(70) GU C 40 del 17.2.2006, pag. 2.

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 53

CAPITOLO III — IL PROCESSO DECISIONALE DEL CONSIGLIO

1 . MODALITÀ DI VOTAZIONE (ARTICOLO 11 RIC)

A — Decisione di ricorrere ad una votazioneAi sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, RIC, la decisione di tenere una votazione è presa dalla presidenza, che ne valuta l’opportunità, anche se può esservi costretta da una decisione del Consiglio adottata a maggioranza semplice. L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, RIC prevede che qualsiasi membro del Consiglio o la Commissione possa chiedere una votazione. In tal caso la presidenza è tenuta ad aprire la procedura di votazione, a condizione che lo decida la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio (71). Questa disposizione riflette la norma generale, non scritta, in virtù della quale la presidenza è sempre «nelle mani» del Consiglio: quest’ultimo può sempre fare astrazione da una decisione di procedura del suo presidente.

Tuttavia, come indicato precedentemente (cfr. capitolo II, punto 3), la serie di regole applicate per l’elaborazione dell’ordine del giorno provvisorio rende impossibili le votazioni «a sorpresa». L’apposizione di un asterisco dopo un punto sull’ordine del giorno provvisorio, per indicare che su tale punto potrebbe aver luogo una votazione, rammenta costantemente ai membri del Consiglio l’eventualità di tale votazione. Non implica, ciononostante, che una votazione debba necessariamente avere luogo. La presidenza può decidere se indire una votazione sulla base della sua valutazione dell’opportunità della stessa.

B — Procedura di votoA norma dell’articolo 11, paragrafo 2, RIC, i membri del Consiglio votano nell’ordine stabilito in base all’elenco delle presidenze successive, cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza. Non sempre si segue questa prassi, che tuttavia è segnatamente rispettata nelle circostanze in cui il voto è particolarmente importante o allorché la posizione delle delegazioni non è sufficientemente chiara. Il più delle volte alla fine del dibattito la presidenza chiede ai membri di pronunciarsi con voto favorevole, voto contrario o astensione. Indipendentemente dalla prassi seguita, va rilevato che il Consiglio procede a una votazione ogni volta che adotta un atto conformemente al trattato.

Può succedere che un membro del Consiglio desideri ottenere dalle sue autorità nazionali la conferma della posizione che deve assumere, o che le formalità

(71) Va rilevato che quando, a norma dei trattati, i membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione non si tiene conto del voto di tali membri per quanto concerne la decisione di ricorrere a una votazione [allegato IV, paragrafo 1, lettera f ) RIC].

Inoltre, un membro del Consiglio non può avvalersi di questa disposizione in caso di decisioni per le quali, a norma dei trattati, egli non possa prendere parte alla votazione [allegato IV, paragrafo 2, lettera b), RIC].

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54 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

interne destinate a definire la sua posizione non siano concluse. Egli esprimerà in tal caso una riserva che potrà essere sciolta successivamente, esclusivamente nel corso della stessa sessione. Se alla fine della sessione la riserva non è stata sciolta ed è stata convertita in un voto contrario o in un’astensione in seguito a cui non si è potuta raggiungere la maggioranza richiesta, il punto non è adottato. Fatto salvo il ricorso alla procedura scritta, la votazione formale può aver luogo soltanto nel corso di una sessione del Consiglio.

Quando il Consiglio delibera su proposta della Commissione, può anche verificarsi il caso che la Commissione non possa, in una fase della procedura, dare l’accordo circa le modifiche che il Consiglio intende apportare alla proposta. Una situazione del genere modifica le modalità di votazione del Consiglio in quanto, a norma dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio deve deliberare all’unanimità se desidera adottare un atto che costituisca modifica della proposta della Commissione su cui essa non è d’accordo. In pratica, pertanto, il voto in sede di Consiglio ha luogo soltanto dopo che la Commissione ha preso chiaramente posizione su un’eventuale modifica della sua proposta. Non è, ciononostante, necessario nessun documento scritto a tale fine: la Commissione può emendare la sua proposta conformemente alle modifiche auspicate dal Consiglio anche oralmente nel corso della sessione.

Infine, il Consiglio (o i suoi organi preparatori) fa spesso ricorso a un cosiddetto voto «indicativo» che consente di precisare la posizione dei suoi membri nei confronti del punto in esame. Il voto «indicativo» non è un voto ai sensi del trattato e non produce effetti giuridici. Una votazione di questo tipo non è oggetto di pubblicità (articolo 9, paragrafo 3, RIC). A tempo debito dovrà pertanto aver luogo un’adozione formale (72).

Le modalità di votazione in seno al Consiglio sono previste all’articolo 238 TFUE. Fino al 31 ottobre 2014 le modalità di votazione erano quelle stabilite dall’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie. Il trattato prevede tre modalità di votazione, vale a dire: il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri, a maggioranza qualificata o all’unanimità. Per quanto concerne l’adozione degli atti del Consiglio, il «consenso» o il «comune accordo» (73) non costituiscono una modalità di votazione ai sensi del trattato. Generalmente, e ad eccezione dei casi in cui il trattato prevede esplicitamente il ricorso al comune accordo, tali modalità sono utilizzate per l’adozione di atti atipici di natura politica, privi di base giuridica nel quadro del trattato, come le risoluzioni, le conclusioni e le dichiarazioni.

Dal momento che le decisioni ai sensi del RIC sono sempre di procedura, la modalità di votazione applicabile in via generale a norma del RIC è la maggioranza semplice, a meno che le disposizioni dello stesso non prevedano specificatamente altre modalità (articolo 1, paragrafo 5, primo comma, RIC).

(72) Per quanto concerne la votazione per iscritto, cfr. capitolo III, punto 3.

(73) Gli atti dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sono adottati «di comune accordo», il che implica un accordo di tutti gli Stati membri. Essi non costituiscono atti del Consiglio. Il TFUE, ad esempio, prevede in alcune disposizioni l’adozione di un atto da parte degli stessi Stati membri o dei loro governi anziché da parte del Consiglio (cfr. l’articolo 253 sulla nomina dei giudici e degli avvocati generali presso la Corte di giustizia, l’articolo 254 sulla nomina dei giudici del Tribunale, l’articolo 341 sulla determinazione della sede delle istituzioni ecc.).

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 55

a) Voto a maggioranza semplice

Ai sensi dell’articolo 238, paragrafo 1, TFUE, per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono, vale a dire che per 28 Stati membri vale una maggioranza di 15 membri. Ciò avviene ad esempio per l’adozione del RIC o di decisioni di procedura (articolo 240, paragrafo 3, TFUE), per le richieste di studi o di proposte rivolte alla Commissione (articolo 241 TFUE) o anche per decisioni prese in applicazione dell’articolo 337 TFUE (74). Il trattato contiene disposizioni specifiche sulla modalità di votazione applicabile quando non si applica la modalità usuale della maggioranza qualificata.

b) Voto a maggioranza qualificata

Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona il voto a maggioranza qualificata è la modalità di votazione applicabile in via generale (articolo 16, paragrafo 3, TUE). Si applica, in particolare, ai settori soggetti alla procedura legislativa ordinaria.

Nel voto a maggioranza qualificata, ogni rappresentante degli Stati membri dispone di un determinato numero di voti, la cui ponderazione è definita all’articolo 3, paragrafo 3, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati.

Dal 1º novembre 2014 si applica il nuovo sistema della «doppia maggioranza» (articolo 16, paragrafo 4, TUE e articolo 238, paragrafo 2, TFUE). In base a tale sistema, è raggiunta la maggioranza qualificata in sede di Consiglio se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i) articolo 16, paragrafo 4, TUE: quando il Consiglio delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, deve votare a favore almeno il 55 % dei membri del Consiglio (vale a dire 16 membri a favore sui 28 membri attuali), rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

Inoltre, la minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In pratica, ciò significa che se 25 membri — sui 28 attuali — votano a favore, si ritiene che la maggioranza qualificata sia stata raggiunta, e la percentuale della popolazione che totalizzano diventa irrilevante per la definizione della maggioranza qualificata;

ii) articolo 238, paragrafo 2, TUE: quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, deve votare a favore almeno il 72 % dei membri del Consiglio (vale a dire 21 membri sui 28 membri attuali), rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

Nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, la maggioranza qualificata è raggiunta se sono soddisfatte le seguenti condizioni (articolo 238, paragrafo 3, TFUE):

i) quando il Consiglio delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, deve votare a favore almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

(74) Cfr. sentenza della Corte del 9 novembre 1995, causa C 426/93, Germania c. Consiglio, Racc. I-3723.

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56 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Inoltre, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta;

ii) quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante, deve votare a favore almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati.

Il Consiglio approva ogni anno i dati relativi alla popolazione totale di ogni Stato membro, sulla base dei dati annuali trasmessi dagli Stati membri all’Ufficio statistico dell’Unione europea. Tali dati, come da ultimo modificati, sono elencati nell’allegato III del RIC.

Richiesta di modalità di votazione alternativeDal 1º novembre 2014 al 31 marzo 2017 un membro del Consiglio può chiedere che l’adozione di un atto avvenga in conformità alle modalità della «votazione ponderata» definite all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati. Tali modalità, modificate nell’atto di adesione della Croazia, stipulano che affinché un atto sia adottato a maggioranza qualificata ci debbano essere almeno 260 voti a favore (su 352), rappresentanti almeno la maggioranza dei membri (15 su 28) nel caso di atti da adottare su proposta della Commissione, o rappresentanti almeno i due terzi dei membri (19 su 28) se l’atto non richiede una proposta della Commissione.

I voti dei membri sono ponderati secondo lo schema seguente:

DE, FR, IT, UK 29

ES, PL 27

RO 14

NL 13

BE, CZ, EL, HU, PT 12

BG, AT, SE 10

DK, IE, HR, LT, SK, FI 7

EE, CY, LV, LU, SI 4

MT 3

Una richiesta può essere presentata in forma scritta od orale. La richiesta dovrebbe riguardare l’adozione di un singolo atto a maggioranza qualificata, e dovrebbe identificare tale atto in modo adeguato. Se la richiesta è presentata per iscritto al segretariato generale, dovrebbe essere trasmessa a tutte le delegazioni mediante un documento ST. Se è presentata oralmente, a una riunione del Coreper o a una sessione del Consiglio, dovrebbe essere iscritta a verbale. La richiesta rimane valida fino a quando non è esplicitamente ritirata.

Quando un atto deve essere adottato mediante procedura scritta, in seguito a una decisione del Consiglio o del Coreper, la richiesta deve essere presentata prima dell’avvio della procedura scritta. Se il presidente propone di utilizzare tale procedura, si deve partire dal presupposto che si applichi il sistema di votazione generale (cioè la «doppia maggioranza»), a meno che una delegazione non chieda o abbia chiesto in precedenza l’applicazione delle modalità della «votazione ponderata»; tale richiesta può essere presentata dopo che il presidente ha proposto di utilizzare tale procedura, ma al più tardi prima che tutti i membri vi abbiano acconsentito. (Per ulteriori informazioni sulla procedura scritta, cfr. punto 3).

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 57

c) Unanimità

L’articolo 238, paragrafo 4, TFUE prevede che le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostino all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità.

In aggiunta ai casi in cui il Consiglio adotta un atto emendando una proposta della Commissione (articolo 293, paragrafo 1, TFUE), l’unanimità è richiesta da vari articoli del TFUE, come quelli riguardanti l’armonizzazione dell’imposizione indiretta (articolo 113), l’armonizzazione legislativa in settori diversi da quelli di cui all’articolo 114 TFUE (articolo 115), talune misure di tutela dell’ambiente (articolo 192, paragrafo 2) nonché talune misure nei settori della politica sociale (articolo 153, paragrafo 2 e articolo 155, paragrafo 2), oltre che, naturalmente, la clausola di flessibilità sotto forma di articolo 352.

C — Impossibilità di partecipare alla votazioneEsistono casi in cui i trattati prevedono l’impossibilità per uno o più membri del Consiglio di prendere parte a votazioni per l’adozione di talune decisioni. In questi casi, l’articolo 16 RIC prevede che non si tenga conto dei voti di tali membri del Consiglio o del Coreper ai fini dell’applicazione di determinate disposizioni del RIC elencate nel suo allegato IV (75). Si tratta delle disposizioni seguenti:

a) articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

b) articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all’ordine del giorno provvisorio);

c) articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto «B» dell’ordine del giorno di un punto «A» che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall’ordine del giorno);

d) articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

e) articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi ai casi diversi da quelli in cui il Consiglio adotta gli atti non legislativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, RIC);

(75) Va tuttavia rilevato che secondo la dichiarazione g) in riferimento all’articolo 16 e all’allegato IV «[i]l Consiglio conviene che le disposizioni di cui all’articolo 16 e all’allegato IV sono applicabili agli atti per l’adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l’articolo 7 del TUE». La dichiarazione prevede inoltre che «[p]er quanto riguarda il primo caso di applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell’esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all’articolo 16 e all’allegato IV del regolamento interno».

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f) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

g) articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue);

i) articolo 17, paragrafo 2, lettera a) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell’articolo 76 del TFUE);

j) articolo 17, paragrafo 2, lettera b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

k) articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

È inoltre stabilito che un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi di talune disposizioni del RIC in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione. Si tratta delle disposizioni seguenti:

l) articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto «A» dall’ordine del giorno);

m) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l’apertura della procedura di voto);

n) articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

o) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

2 . QUORUM E DELEGA DI VOTO (ARTICOLI 4 E 11 RIC)

A — QuorumIl requisito del quorum va considerato alla luce dell’articolo 16, paragrafo 2, TUE, secondo cui il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto, e dell’articolo 239 TFUE, secondo cui, in caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (cfr. parte B). Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione è pertanto necessaria la presenza fisica della maggioranza dei membri del Consiglio (con 28 membri, la maggioranza è di 15).

L’esistenza del quorum deve essere verificata al momento dell’adozione di atti e decisioni del Consiglio.

Naturalmente, il quorum è essenziale sia per l’adozione di punti «A» sia per l’adozione di un atto o di una decisione come «punto B».

Spetta al presidente, assistito dal segretariato generale, verificare l’esistenza del quorum ogni qualvolta il Consiglio eserciti il suo potere decisionale.

B — Delega di votoL’articolo 11, paragrafo 3, RIC riproduce l’articolo 239 TFUE prevedendo che «[i]n caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo

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degli altri membri» (76). Ogni membro del Consiglio può pertanto ricevere una delega di voto da un solo altro membro, e non di più.

La delega di voto non è soggetta ad alcun tipo di formalità ed è consueta. Una volta raggiunto il quorum, si può legittimamente presumere che un membro assente del Consiglio abbia delegato il proprio voto a un altro membro del Consiglio. In tal caso, si presume altresì che il voto di un membro assente sia stato espresso da un altro membro del Consiglio.

La delega di voto prevista all’articolo 11, paragrafo 3, RIC, è diversa dalla rappresentanza di un membro del Consiglio prevista all’articolo 4 RIC. Un membro del Consiglio che sia nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rappresentare. In pratica, la posizione del membro impossibilitato è espressa dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro interessato, anche se, da un punto di vista formale, il potere di rappresentanza non comprende il diritto di voto, che può essere esercitato solo da un membro del Consiglio.

3 . PROCEDURA SCRITTA (ARTICOLO 12 RIC)

Il ricorso alla procedura scritta è dettato da motivi di urgenza. Tali motivi sorgono, per esempio, nel caso in cui la mancata adozione di un atto del Consiglio entro una determinata data creerebbe un vuoto giuridico o, in linea generale, nel caso in cui un atto debba essere adottato entro un certo termine ma non è stata programmata una sessione del Consiglio, né è possibile organizzarne una in tempo utile.

Il RIC prevede due tipi di procedura scritta, ossia la procedura scritta normale e la procedura scritta semplificata (detta «procedura di approvazione tacita»).

A — Procedura scritta normaleNell’ambito di questa procedura, esistono due possibilità per decidere il ricorso alla votazione per iscritto:

— la decisione di ricorrere alla procedura scritta può essere presa preventivamente all’unanimità, in una sessione del Consiglio o in sede di Coreper (77),

— altrimenti, e in circostanze specifiche, la presidenza può proporre il ricorso alla procedura scritta nel contesto della stessa procedura scritta. In tal caso, la decisione di accettare il ricorso alla procedura scritta fa parte della procedura stessa: tutti i membri del Consiglio devono accettare il ricorso alla procedura scritta prima di esprimere la loro posizione di merito.

In entrambi i casi, anche la Commissione deve accettare il ricorso alla procedura scritta se questa riguarda una materia da essa sottoposta al Consiglio.

(76) Allorché un membro del Consiglio o del Coreper non può prendere parte alla votazione, egli non può ricevere una delega di voto [allegato IV, punto 2, lettera c)].

(77) Va rilevato che, secondo la procedura prevista all’articolo 12, paragrafo 1, RIC (decisione unanime di ricorrere alla procedura scritta), nel caso in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possano prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i [allegato IV, punto 1, lettera g) del RIC].

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60 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Pertanto, qualora sia già stato deciso in sede di Consiglio o di Coreper di ricorrere alla procedura scritta, il solo quesito posto per iscritto ai membri del Consiglio è se siano d’accordo sull’adozione dell’atto in questione, se siano contrari o se si astengano. Le condizioni per l’adozione dell’atto sono soddisfatte non appena sia pervenuto un numero di risposte positive corrispondente al numero di voti richiesti secondo le modalità di votazione applicabili all’adozione dell’atto in questione.

Tuttavia, se il ricorso alla procedura scritta non è stato preventivamente deciso in sede di Consiglio o di Coreper, occorre, da un lato, che i membri del Consiglio ed eventualmente la Commissione (qualora la procedura riguardi una materia da essa sottoposta al Consiglio) rispondano al primo quesito riguardante il ricorso alla procedura scritta e, dall’altro, che i membri del Consiglio esprimano la loro posizione sul secondo quesito relativo all’adozione dell’atto, che rimane soggetta alle pertinenti modalità di votazione.

Per accelerare lo svolgimento delle procedure scritte, le risposte devono essere inviate al funzionario del segretariato generale responsabile del fascicolo. Naturalmente le risposte devono essere scritte (è sufficiente un messaggio di posta elettronica). Non sono in alcun caso sufficienti risposte orali.

Il termine per la risposta, se non è già stato convenuto in sede di Consiglio o di Coreper, è fissato in funzione dell’urgenza. L’ importanza di rispettare il termine deve essere sottolineata soprattutto qualora l’adozione dell’atto si imponga entro una particolare data. In caso di ritardo nelle risposte, il segretariato generale procede a un sollecito. Se il ritardo persiste, occorre valutare caso per caso se il termine al di là del quale la procedura deve essere chiusa sia ragionevole e se il risultato debba essere considerato negativo.

Il segretariato generale, dopo essersi assicurato che sono soddisfatte le condizioni per l’adozione dell’atto, prende le disposizioni necessarie per la firma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o la notifica ai destinatari.

È compito del segretariato generale chiudere le procedure scritte e constatarne i risultati.

In tale contesto, tutti i membri del Consiglio, ed eventualmente la Commissione, sono altresì informati di eventuali dichiarazioni unilaterali fatte da altri membri del Consiglio o dalla Commissione. Deve essere loro concesso un breve periodo di tempo per decidere se rispondere a tali dichiarazioni. Le dichiarazioni non pregiudicano né lo svolgimento, né la conclusione della procedura scritta per l’adozione dell’atto in questione.

Gli atti adottati mediante procedura scritta sono regolarmente oggetto di comunicati stampa elaborati caso per caso dal servizio stampa del segretariato generale. In tali occasioni, i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni sono resi pubblici a norma dell’articolo 9 RIC (cfr. capitolo II, punto 6, parte C).

Il segretariato generale redige un elenco mensile degli atti adottati secondo la procedura scritta, comprendente anche le eventuali dichiarazioni e motivazioni di voto. Le parti dell’elenco che riguardano l’adozione di atti legislativi devono essere rese pubbliche.

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Il segretariato generale provvede inoltre ad archiviare almeno quanto segue:

— la comunicazione che ha dato avvio alla procedura scritta, il documento su cui verte la procedura e le eventuali dichiarazioni del Consiglio,

— le risposte dei membri del Consiglio ed eventualmente della Commissione e le eventuali dichiarazioni unilaterali,

— l’originale, debitamente firmato, dell’atto adottato dal Consiglio.

B — Procedura scritta semplificata («procedura di approvazione tacita»)La procedura scritta semplificata è da intendersi come una procedura scritta nel cui ambito la mancata risposta di un membro del Consiglio entro la scadenza del termine stabilito implica l’accettazione dell’adozione dell’atto in questione. A differenza della procedura scritta normale, i membri del Consiglio non sono tenuti a rispondere espressamente. È per questo motivo che la procedura è detta anche «procedura di approvazione tacita».

La procedura di approvazione tacita è avviata su iniziativa della presidenza, sebbene qualsiasi membro del Consiglio e la Commissione abbiano la facoltà di suggerire il ricorso a tale procedura alla presidenza. Anche in questo caso la presidenza fissa il termine della procedura in funzione dell’urgenza della questione. L’atto oggetto della procedura è considerato adottato alla scadenza del termine, salvo obiezioni di un membro del Consiglio. La Commissione non è autorizzata a sollevare obiezioni al riguardo. Qualora un membro del Consiglio sollevi obiezioni all’adozione di un atto, quest’ultimo deve formare oggetto di un punto iscritto all’ordine del giorno del Consiglio secondo consuetudine.

Il Consiglio può procedere mediante procedura di approvazione tacita in quattro casi:

— al fine di adottare il testo di una risposta ad un’interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper (78),

— al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper,

— al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni o altri organi in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati,

(78) Dichiarazione e) in riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c), RIC: «Conformemente alla prassi costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di tre giorni lavorativi».

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62 COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

— al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU (79) [«procedura di approvazione tacita (COREU)»] (80).

Come nel caso della procedura scritta normale, il segretariato generale constata la conclusione delle procedure scritte semplificate.

In caso di obiezioni di un membro del Consiglio, il testo interessato non è adottato e si dovrebbe seguire la consueta procedura preparatoria per gli atti del Consiglio, vale a dire che il testo è trasmesso al Coreper se si tratta di un atto che quest’ultimo può adottare a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, RIC, o è trasmesso al Coreper/Consiglio se si tratta di un atto che deve essere adottato dal Consiglio, oppure è approvato mediante procedura di approvazione tacita una volta chiarita la questione in seno al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(79) Secondo le conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 (doc. 7896/95), la rete COREU consente lo scambio di informazioni tra i ministeri degli Affari esteri degli Stati membri e la Commissione nonché la concertazione sulle analisi politiche relative a questioni multilaterali o alla situazione di paesi terzi. La rete è riservata solo alle questioni disciplinate dalle disposizioni del titolo V, il che esclude le questioni istituzionali e le questioni relative all’utilizzazione del bilancio dell’Unione per le quali sono d’applicazione anche altri titoli del trattato. Pertanto, la rete non può essere utilizzata per esporre o trattare argomenti riguardanti l’Unione né, di conseguenza, per quanto attiene alle relazioni esterne dell’Unione.

(80) Dichiarazione f ) in riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, lettera d): «Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio, del 12 giugno 1995, relative ai metodi di lavoro del Consiglio».

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Marzo 2016 | IT | COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 63

CAPITOLO IV — GLI ATTI DEL CONSIGLIO E LA LORO FORMA

La forma degli atti del Consiglio è disciplinata dall’articolo 15 e dall’allegato VI del RIC. La pubblicazione di tali atti e la loro notifica ai destinatari sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 17 e 18 RIC. Riveste inoltre rilevanza generale l’articolo 22 RIC, secondo cui al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all’attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998.

1 . FIRMA DEGLI ATTI (ARTICOLO 15 RIC)

Al pari dell’articolo 297 TFUE, l’articolo 15 RIC prevede l’obbligo di firma degli atti che sono adottati dal Consiglio, da solo o, conformemente ad una procedura legislativa, con il Parlamento europeo.

Tali atti devono essere firmati dal presidente del Consiglio in carica al momento della loro adozione e dal segretario generale del Consiglio, che può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

In pratica, il presidente del Consiglio appone la firma sull’ultima pagina del testo originale dell’atto (si tratta di una pagina multilingue); la firma ha luogo in occasione della sessione del Consiglio che ha adottato l’atto. Il segretario generale appone quindi la sua firma sulla stessa pagina del testo, il cui originale è trasmesso agli archivi del segretariato generale del Consiglio, dove viene conservato in una camera blindata.

Gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, che devono essere firmati congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio, sono firmati in occasione della conferenza stampa congiunta in cui viene annunciata l’adozione dell’atto oppure durante una sessione plenaria del Parlamento europeo.

Qualora un atto del Consiglio sia adottato in meno versioni linguistiche rispetto a quanto previsto nel regime linguistico in vigore (articolo 14 RIC), le altre versioni linguistiche devono essere firmate dal presidente della sessione del Consiglio in cui sono state «convalidate», anche se ciò avviene durante una presidenza successiva a quella in cui l’atto è stato formalmente adottato e firmato. Il motivo è che il Consiglio è un unico soggetto, e si applica il principio della continuità istituzionale.

In tale caso, la data di adozione dell’atto è quella della prima adozione in meno versioni linguistiche. La data della «convalida» delle versioni linguistiche rimanenti non rappresenta la data di adozione.

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2 . TITOLO E FORMA DEI REGOLAMENTI (ALLEGATO VI, PARTE A .1, RIC)

L’allegato VI, parte A, precisa i vari elementi che devono figurare nel titolo dei regolamenti che sono adottati dal Consiglio, da solo o con il Parlamento europeo nel quadro di una procedura legislativa:

— il termine «regolamento»,

— il numero d’ordine,

— la data dell’adozione,

— l’oggetto.

I regolamenti di esecuzione adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE devono anche recare i termini «regolamenti di esecuzione» nel loro titolo.

Si tratta di elementi che il regolamento deve obbligatoriamente contenere e che ne consentono l’identificazione; inoltre, il titolo degli atti che sono adottati dal Consiglio, da solo o nel quadro della procedura legislativa ordinaria con il Parlamento europeo, comprende altresì il nome della o delle istituzioni che sono autori dell’atto e l’indicazione dell’Unione europea o di Euratom.

La struttura del preambolo dei regolamenti adottati dal Consiglio, da solo o nel quadro della procedura legislativa ordinaria con il Parlamento europeo, è precisata all’allegato VI, parte A.1, lettere da b) a f).

Il preambolo deve contenere:

— la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea» o la formula «Il Consiglio dell’Unione europea»,

— l’indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola «visto»,

— la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi,

— la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula «considerando quanto segue:»; i considerando sono numerati,

— la formula «hanno adottato il presente regolamento» o la formula «ha adottato il presente regolamento», seguita dal dispositivo del regolamento.

Questa struttura include gli elementi previsti dall’articolo 296 TFUE e soddisfa altresì l’obbligo definito da tali disposizioni di dichiarare le motivazioni alla base dell’atto.

Per quanto riguarda i «visto», va osservato che le basi giuridiche del regolamento e gli atti di procedura preliminare sono riportati in questo ordine e introdotti dalla formula «visto». Va altresì rilevato che, stando al Formulario degli atti messi

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a punto nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea (81), le proposte, i pareri, le approvazioni ecc. nonché le consultazioni sono indicate nei «visto» all’inizio del preambolo di un atto, subito dopo il riferimento alle basi giuridiche, ricorrendo alla formula «visto» o «previa consultazione di», mentre i pareri e le consultazioni non obbligatori sono menzionati dopo i «visto» ricorrendo a formule come «visto il parere di…» o «previa consultazione di…» ecc.

I «visto» sono seguiti dai «considerando», i quali costituiscono la motivazione propriamente detta del regolamento. Questi sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:» e sono anche numerati.

3 . STRUTTURA DEI REGOLAMENTI (ALLEGATO VI, PARTE A .2, 3 E 4, RIC)

Il dispositivo del regolamento contiene articoli che possono essere raggruppati, in ordine discendente, in parti, titoli, capi e sezioni (o in alcuni di essi); nessun’altra denominazione, come «norma» o «principio» è consentita per descrivere o suddividere i componenti del dispositivo del regolamento.

Per tener conto dell’articolo 297 TFUE per quanto concerne l’entrata in vigore dei regolamenti, si prevede che il Consiglio — qualora decida, da solo o, conformemente alla procedura legislativa ordinaria, con il Parlamento europeo, che il regolamento entri in vigore a una data diversa dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale — debba inserire tale precisazione nell’ultimo articolo del regolamento. Se del caso, tale articolo può contenere dettagli sulla data in cui il regolamento entra in vigore. L’ultimo articolo di un regolamento è seguito da una formula che ne rispecchia la portata generale e la natura vincolante, ai sensi dell’articolo 288 TFUE. In alcuni casi un regolamento non è applicabile in tutti gli Stati membri [cfr. allegato VI, parte A.4, lettera a), punto ii), RIC].

Sono poi indicati il luogo e la data di adozione del regolamento.

(81) Formulario degli atti messi a punto nell’ambito del Consiglio dell’Unione europea, edizione del gennaio 2015, pagina 77, capo 2:

«a) I visti, che figurano all’inizio del preambolo, servono a indicare: — la base giuridica dell’atto, — le proposte, le iniziative, le raccomandazioni, le richieste o i pareri previsti

dai trattati (gli atti procedurali non previsti dai trattati sono menzionati in un considerando finale).

b) Nel caso degli atti legislativi, si aggiungono i visti relativi: — alla trasmissione del progetto di atto ai parlamenti nazionali, — alla procedura seguita (procedura legislativa ordinaria o speciale). c) È opportuno verificare se quanto è indicato costituisca un visto nel senso

summenzionato o non rientri invece nei considerando. Ad esempio: — se il richiamo del contenuto essenziale delle disposizioni diverse dalla base

giuridica si rivela necessario ai fini della buona comprensione dell’articolato o in vista del controllo di legittimità, tale richiamo deve essere fatto nei considerando,

— taluni atti preliminari (pareri di organi tecnici, consultazioni non obbligatorie) si collocano di norma alla fine dei considerando e vengono citati mediante formule quali “il comitato…ha reso un parere…”, “il comitato… è stato consultato...”.

d) Tutti i progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali e di conseguenza contenere il visto corrispondente».

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Un regolamento del Consiglio è solitamente «fatto a Bruxelles», salvo se adottato ad aprile, giugno e ottobre, mesi in cui le sessioni del Consiglio si tengono a Lussemburgo (82). I regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria indicano come luogo della firma, a seconda dei casi, Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo.

Alla fine del dispositivo del regolamento figura il nome del firmatario, o dei firmatari: a seconda dei casi, il nome del presidente del Parlamento europeo (in calce al dispositivo, a sinistra) e quello del presidente del Consiglio (sulla stessa riga, a destra), oppure solo il nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell’adozione del regolamento. Si tratta della presentazione del testo del regolamento quale figura nella Gazzetta ufficiale. Il nome del segretario generale (anch’esso, in virtù dell’articolo 15 RIC, firma il testo del regolamento adottato) non appare nella Gazzetta ufficiale.

4 . TITOLO E FORMA DEGLI ALTRI ATTI DI DIRITTO DERIVATO (ALLEGATO VI, PARTE B, RIC)

L’allegato VI, parte B, definisce norme relative al titolo, preambolo e dispositivo degli altri atti del Consiglio: prevede, pertanto, che le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri includano nel titolo, rispettivamente, il termine «direttiva», «decisione», «raccomandazione» o «parere».

Le direttive o decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE devono anche recare i termini «direttiva di esecuzione» o «decisione di esecuzione» nel loro titolo.

Non si accenna, tuttavia, agli altri elementi (numero d’ordine, data di adozione, oggetto) che devono figurare nel titolo dei regolamenti. In pratica, però, tutti gli atti del Consiglio contengono tutti questi altri elementi, che ne consentono l’individuazione. Per quanto concerne il preambolo e il dispositivo, l’allegato VI, parte B, rimanda alle disposizioni della parte A, che si applica mutatis mutandis e fatte salve le disposizioni del TFUE in materia di direttive e decisioni (83).

5 . FORMA DELLE DECISIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 25 TUE (ALLEGATO VI, PARTE C, RIC)

L’allegato VI, parte C, definisce semplicemente il titolo da attribuire alle decisioni di cui all’articolo 25 TUE (PESC).

Tali decisioni devono recare il seguente titolo: «decisione del Consiglio», un numero d’ordine [(PESC) anno/numero], la data di adozione e l’indicazione dell’oggetto.

(82) Per i luoghi di lavoro del Consiglio, cfr. capitolo II, punto 2.B.

(83) Ad esempio: la formula relativa alla portata generale e alla natura vincolante dell’atto di cui alla parte A.4 figura solo nei regolamenti; nelle direttive, l’ultimo articolo indica gli Stati membri destinatari.

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6 . ATTI ATIPICI

Occorre altresì menzionare alcuni tipi di atti (ad esempio dichiarazioni, risoluzioni, conclusioni) che le istituzioni utilizzano frequentemente, sebbene non siano previsti dai trattati.

In sede di dibattito e adozione di conclusioni o altri atti non previsti dai trattati, si applicano i seguenti orientamenti:

a) durante tutta la durata dei negoziati su un progetto di atto legislativo, l’adozione di qualsiasi forma di documento, anche avente un oggetto puramente politico, che non rientra nella procedura legislativa descritta dai trattati deve essere vietata a norma dell’articolo 296, ultimo comma, TFUE qualora il contenuto del documento riguardi questioni trattate dal progetto di atto legislativo;

b) le conclusioni — e, in via accessoria, le risoluzioni e le dichiarazioni non associate all’adozione di un atto giuridico — rappresentano la modalità di espressione ordinaria del Consiglio nei casi in cui tale espressione non rientra nell’esercizio dei poteri d’azione conferiti dai trattati. Esse hanno in linea di principio valore d’impegno o di presa di posizione strettamente politici, privi di effetti giuridici. Non essendo atti giuridici del Consiglio ai sensi dei trattati, esse non sono soggette alle regole di procedura definite dalle basi giuridiche alle quali potrebbero collegarsi in ragione del loro contenuto sostanziale se costituissero l’esercizio di un potere decisionale. In assenza di una procedura d’adozione formale stabilita dal diritto dell’Unione, il Consiglio si pronuncia per consenso, ovvero senza ricorrere a votazione ma senza poter ignorare il parere sfavorevole di uno dei suoi membri;

c) quando il Consiglio, in deroga al suddetto principio, adotta sotto forma di conclusioni atti aventi effetti giuridici o destinati ad averne, quali posizioni dell’Unione nell’ambito della PESC, posizioni dell’Unione in seno a un organismo internazionale chiamato ad adottare atti aventi effetti giuridici o richieste alla Commissione di presentare una determinata proposta, deve rispettare le regole di procedura (comprese le modalità di votazione) previste dai trattati in funzione della base giuridica che conferisce al Consiglio il potere d’agire che esso esercita adottando, sotto forma di conclusioni, un atto giuridico. La circostanza che delle conclusioni contengano, oltre a un atto giuridico, altri elementi aventi carattere politico non può giustificare l’adozione dell’insieme, e dunque di tale atto, per consenso;

d) si stabilisce se un progetto di conclusioni miri o meno a produrre effetti giuridici tramite l’analisi concreta del fine e del contenuto del documento, indipendentemente dalla sua denominazione;

e) è esclusa l’adozione sotto forma di conclusioni di atti aventi effetti giuridici quando i trattati stabiliscono la forma in cui deve intervenire un’azione del Consiglio e tale forma è incompatibile con le conclusioni. A titolo di esempio, non esiste incompatibilità di principio con la forma delle conclusioni quando è previsto che il Consiglio debba adottare una decisione o una raccomandazione, fermo restando che in tal caso si applicano le regole di procedura e le modalità di votazione del trattato (compresa la maggioranza qualificata abituale stabilita dall’articolo 16, paragrafo 3, TUE) e non il consenso;

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f) dato che il funzionamento dell’Unione è sottoposto al principio di attribuzione (articoli 4 e 5 TUE), le istituzioni dell’UE — e tra esse il Consiglio — non possono, senza andare al di là delle loro competenze, prendere posizione, anche in documenti di carattere puramente politico, su questioni prive di qualsiasi legame con i settori di attività dell’Unione. Conclusioni che trattassero esclusivamente tali questioni dovrebbero essere adottate dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno (o in margine) al Consiglio. Conclusioni che riguardassero in parte tali questioni, senza che sia stata decisa una separazione tra le materie attribuite all’Unione e quelle che non lo sono, dovrebbero essere adottate insieme dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

7 . PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA (ARTICOLO 17 RIC)

La Gazzetta ufficiale si divide in due serie, «L» e «C».

La serie «L» si compone di quattro rubriche (84):

— rubrica L I: atti legislativi (regolamenti, direttive, decisioni e bilanci),

— rubrica L II: atti non legislativi (accordi internazionali, regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, orientamenti, regolamenti interni e di procedura, atti adottati da organismi creati da accordi internazionali),

— rubrica L III: altri atti (Spazio economico europeo),

— rubrica L IV: atti adottati prima del 1º dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom.

La serie «C» si compone di cinque rubriche:

— rubrica C I: risoluzioni, raccomandazioni e pareri,

— rubrica C II: comunicazioni (accordi interistituzionali, dichiarazioni comuni, comunicazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea),

— rubrica C III: atti preparatori (iniziative degli Stati membri, Parlamento europeo, Consiglio, Commissione europea, Corte di giustizia dell’Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Banca europea per gli investimenti, organismi dell’Unione europea),

— rubrica C IV: informazioni (informazioni provenienti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell’Unione europea; informazioni provenienti dagli Stati membri; informazioni relative allo Spazio economico europeo; informazioni provenienti dagli Stati terzi),

— rubrica C V: avvisi (procedimenti amministrativi, procedimenti giurisdizionali, procedimenti relativi all’attuazione della politica commerciale comune, procedimenti relativi all’attuazione della politica della concorrenza, altri atti).

(84) Per un elenco completo, cfr. documento 6700/1/10 REV 1 dell’8 giugno 2010.

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Ai sensi dell’articolo 17 RIC, gli atti legislativi adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria o speciale e gli atti non legislativi in forma di regolamenti e direttive destinate a tutti gli Stati membri, nonché decisioni che non designano i destinatari, devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è una condizione dell’applicabilità di detti atti e può condizionarne l’entrata in vigore (articolo 297, paragrafo 1, e articolo 297, paragrafo 2, secondo comma, TFUE).

L’articolo 17 RIC dispone inoltre che siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

— le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative motivazioni,

— le iniziative presentate al Consiglio conformemente all’articolo 76 TFUE per l’adozione di un atto legislativo,

— gli accordi internazionali conclusi dall’Unione,

— gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

Dell’entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gazzetta ufficiale deve essere fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono inoltre pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

— le proposte della Commissione o le iniziative di un quarto degli Stati membri presentate al Consiglio ai sensi dell’articolo 76 TFUE in casi diversi da quelli summenzionati (ad esempio sono escluse le iniziative di cui all’articolo 76 TFUE presentate per l’adozione di un atto legislativo),

— le direttive e le decisioni di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE (direttive non legislative non destinate agli Stati membri e decisioni che designano il destinatario), le raccomandazioni e i pareri, ad eccezione delle decisioni di cui all’articolo 25 TUE.

Le decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 25 TUE sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale con decisione del Consiglio o del Coreper presa caso per caso all’unanimità.

Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, con decisione del Consiglio o del Coreper (85), caso per caso e tenuto conto della eventuale pubblicazione dell’atto di base, a cura del segretario generale:

— le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all’articolo 25 TUE,

— le decisioni adottate conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, primo e secondo trattino, TUE,

— altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni.

(85) Ai fini di tali decisioni, se uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i [allegato IV, paragrafo 1, lettera k)].

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Qualora un accordo concluso tra l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, spetta al Consiglio decidere se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo (articolo 17, paragrafo 5, RIC).

8 . NOTIFICA E TRASMISSIONE DEGLI ATTI (ARTICOLO 18 RIC)

I due primi paragrafi dell’articolo 18 incaricano il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome di notificare o trasmettere un certo numero di atti agli Stati membri.

Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il segretario generale del Consiglio, o un direttore generale che agisca in suo nome, notifica ai destinatari i seguenti atti:

— gli atti non legislativi sotto forma di direttive che non sono destinate a tutti gli Stati membri e decisioni che designano i loro destinatari,

— le raccomandazioni,

— le decisioni di cui all’articolo 25 TUE.

Le decisioni di cui all’articolo 25 TUE e le raccomandazioni sono notificate solo se non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale. Tuttavia, le direttive e le decisioni che designano uno specifico destinatario sono sempre notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione. Nei casi in cui tali atti sono pubblicati in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), RIC, la pubblicazione non li rende applicabili ai loro destinatari. Secondo l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, la loro efficacia è subordinata alla notificazione. La pubblicazione ha dunque solo fini informativi.

In base al regime linguistico (cfr. capitolo II, punto 7), i testi diretti dalle istituzioni a uno Stato membro o ad una persona appartenente alla sua giurisdizione sono redatti nella lingua di tale Stato.

A norma dell’articolo 18, paragrafo 3, RIC, il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate dei seguenti atti:

— le direttive e decisioni di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE (rivolte a specifici destinatari),

— le raccomandazioni del Consiglio.

Per tutti gli atti atipici, la prassi è informarne gli Stati membri e la Commissione.

Avvalendosi della possibilità conferitagli di delegare i suoi poteri, il segretario generale, con decisione n. 351/84 dell’11 aprile 1984, ha autorizzato, nei settori che rientrano nelle rispettive competenze delle direzioni generali, i direttori generali o, in caso di impedimento, i direttori in ordine di anzianità della direzione generale interessata, a firmare a suo nome le notificazioni e comunicazioni degli atti del Consiglio di cui all’articolo 18 RIC.

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CAPITOLO V — ALTRE DISPOSIZIONI

1 . SICUREZZA (ARTICOLO 24 RIC)

L’articolo 24 RIC dispone che le regole in materia di sicurezza sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Sulla base di tale disposizione e dell’articolo 240 TFUE (ex articolo 207, paragrafo 3, TCE), il Consiglio ha adottato norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (86) che stabiliscono i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per proteggere le informazioni classificate dell’Unione europea. La decisione 40/2015 del segretario generale del Consiglio attua tali norme di sicurezza presso l’SGC.

2 . DEPOSITARIO

Come permesso dagli articoli 77 e 78 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, il segretario generale del Consiglio può essere designato depositario di accordi conclusi dall’Unione o dalla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali.

Gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consiglio (articolo 25, primo comma, RIC). In tal caso, il segretario generale provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui trattasi (articolo 25, secondo comma, RIC).

Le funzioni di depositario di accordi internazionali sono fissate sia da testi generali (ad esempio la Carta delle Nazioni Unite e la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) sia dai testi degli accordi specifici che designano i depositari. Questi ultimi sono o uno degli Stati membri parti dell’accordo in questione o il segretario generale di un’organizzazione internazionale che sia parte dell’accordo o sotto l’egida della quale sia stato firmato e concluso l’accordo stesso.

In seno al segretariato generale del Consiglio, le funzioni di depositario di accordi sono svolte principalmente dall’ufficio degli accordi, istituito il 15 giugno 1978, che fa parte della DGF 2A. Le funzioni svolte sono quattro (87):

— la funzione di depositario in senso stretto, ossia segnatamente l’elaborazione dei testi degli atti da concludere e delle copie autenticate, nonché la loro trasmissione alle parti interessate; la centralizzazione di tutte le informazioni concernenti gli atti firmati (ratifiche, notificazioni, adesioni ecc.) e la loro trasmissione alle parti interessate; e la registrazione di tutti questi dati,

— la funzione protocollare (segnatamente al momento della firma),

— la messa a punto linguistica delle versioni di accordi in lingue non comunitarie,

— la stampa dei testi.

(86) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(87) Alcune funzioni di depositario sono svolte da altri servizi del segretariato generale.

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3 . RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO DINANZI AL PARLAMENTO EUROPEO (ARTICOLO 26 RIC)

A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, prima frase, la rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo è assicurata dalla presidenza o, con l’assenso di quest’ultima, da un membro del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, RIC, dalla presidenza successiva o dal segretario generale del Consiglio. Tuttavia, la presidenza, se lo ritiene opportuno, può altresì conferire ad alti funzionari del segretariato generale il mandato di rappresentare il Consiglio dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo. Non è necessario che tale mandato sia formale, ma è sufficiente che la presidenza abbia manifestato la sua intenzione in modo chiaro e preciso.

Nel caso del Consiglio «Affari esteri», la rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo o alle sue commissioni è assicurata dall’Alto rappresentante, a meno che non si faccia sostituire dal membro di tale formazione del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. Anche in questo caso, l’Alto rappresentante, se lo ritiene opportuno, può altresì conferire ad alti funzionari del Servizio europeo per l’azione esterna o, se del caso, del segretariato generale il mandato di rappresentare il Consiglio «Affari esteri» dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo.

Il segretario generale ha dato istruzioni in seno al segretariato per l’attuazione di tale disposizione. Di conseguenza, un funzionario del segretariato generale, quando rappresenta il Consiglio, deve evitare tassativamente di prendere impegni sia a nome della presidenza sia a nome del Consiglio, salvo che disponga di un mandato esplicito e chiaro a tal fine.

Al fine di rispettare l’articolo 26 RIC, la rappresentanza del Consiglio deve pertanto essere assicurata, in linea di principio, dal segretario generale, altrimenti la rappresentanza del Consiglio dinanzi alle commissioni può essere assicurata soltanto da un funzionario (un direttore generale o, in via eccezionale, un direttore) a tal fine designato dal segretario generale. Qualora la presidenza solleciti direttamente un funzionario, quest’ultimo ne avverte quanto prima il segretario generale per via gerarchica al fine di ottenerne l’autorizzazione.

La direzione «Relazioni interistituzionali» deve essere preventivamente informata di qualsiasi comparizione dinanzi al Parlamento al fine di garantire un coordinamento ottimale e permetterne la preparazione.

Qualora il Parlamento europeo istituisca una commissione temporanea d’inchiesta in virtù dell’articolo 226 TFUE, il Consiglio può designare un funzionario del segretariato generale che compaia dinanzi a tale commissione a suo nome [articolo 3, paragrafo 3, della decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l’esercizio del diritto d’inchiesta del Parlamento europeo (88)]. Tale funzionario si esprime soltanto su istruzione del Consiglio (89).

(88) Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA (GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1).

(89) Cfr. , ad esempio, la designazione di un funzionario del segretariato generale nel settembre 1996 per la commissione temporanea d’inchiesta sulla BSE («morbo della mucca pazza»).

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4 . CORRISPONDENZA (ARTICOLO 28 RIC)

L’articolo 28 RIC dispone che la corrispondenza destinata al Consiglio deve essere indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio. La corrispondenza indirizzata alla presidenza del Consiglio deve essere trasmessa a tutti i membri del Consiglio.

L’ indirizzo del Consiglio è:

Consiglio dell’Unione europeaRue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIË

L’ indirizzo Internet del Consiglio è:

www.consilium.europa.euEmail: [email protected]

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PARTE 2 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO

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REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente (90).

Al più tardi un anno prima dell’inizio di un semestre e in stretta cooperazione con lo Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre, il presidente del Consiglio europeo comunica le date previste per le riunioni del Consiglio europeo durante il semestre in questione.

Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo (91).

2. Il Consiglio europeo si riunisce a Bruxelles.

In circostanze eccezionali, il presidente del Consiglio europeo, con l’accordo del Consiglio «Affari generali» o del comitato dei rappresentanti permanenti, che deliberano all’unanimità, può decidere che una riunione del Consiglio europeo si tenga in un altro luogo.

Articolo 2

Preparazione e seguito dei lavori del Consiglio europeo

1. Il presidente del Consiglio europeo assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali» (92).

2. Il Consiglio «Affari generali» prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (93).

3. Il presidente instaura una cooperazione e un coordinamento stretti con la presidenza del Consiglio e il presidente della Commissione, segnatamente attraverso incontri regolari.

4. In caso di impedimento per malattia, in caso di decesso o qualora si ponga fine al suo mandato conformemente all’articolo 15, paragrafo 5, del trattato sull’Unione europea, il presidente del Consiglio europeo è sostituito, se del caso fino all’elezione

(90) Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del trattato sull’Unione europea (in prosieguo «TUE»).

(91) Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, ultima frase, del TUE.

(92) Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera b), del TUE.

(93) Questo paragrafo riprende l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase, del TUE.

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78 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO | IT | Marzo 2016

del suo successore, dal membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio.

Articolo 3

Ordine del giorno e preparazione

1. Per la preparazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».

Un’ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest’ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l’ordine del giorno provvisorio.

2. Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun’altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al temine della quale è stato stabilito l’ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo adotta l’ordine del giorno all’inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell’ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

Composizione del Consiglio europeo,delegazioni e svolgimento dei lavori

1. Ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo si svolge per una durata massima di due giorni, salvo decisione contraria del Consiglio europeo o del Consiglio «Affari generali», su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio riferisce al Consiglio europeo, in consultazione con il suo presidente, sui lavori del Consiglio.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO 79

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo (94). Tale scambio di opinioni ha luogo all’inizio della riunione del Consiglio europeo, a meno che il Consiglio europeo all’unanimità non decida diversamente.

Incontri a margine della riunione del Consiglio europeo, con rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali o altre personalità, possono tenersi soltanto in via eccezionale e previo accordo del Consiglio europeo, che delibera all’unanimità, su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

3. Le riunioni del Consiglio europeo non sono pubbliche.

4. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori (95).

Se l’ordine del giorno lo richiede,, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione (96).

Il numero totale di partecipanti per delegazione autorizzati ad accedere all’edificio in cui ha luogo la riunione del Consiglio europeo è limitato a venti persone per Stato membro e per la Commissione e a cinque per l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale numero non comprende il personale tecnico addetto a compiti specifici di sicurezza o di sostegno logistico. I nominativi e le qualifiche dei membri delle delegazioni sono preventivamente comunicati al segretariato generale del Consiglio.

Il presidente assicura l’applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei lavori.

Articolo 5

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Il Consiglio europeo è rappresentato dinanzi al Parlamento europeo dal presidente del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo (97).

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio presenta al Parlamento europeo le priorità della sua presidenza e i risultati raggiunti durante il semestre.

(94) Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo «TFUE»).

(95) Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 2, del TUE.

(96) Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, del TUE.

(97) Questo comma riprende l’articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del TUE.

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80 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO | IT | Marzo 2016

Articolo 6

Prese di posizione, decisioni e quorum

1. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente (98).

2. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, il Consiglio europeo adotta una decisione e procede a una votazione, la votazione ha luogo su iniziativa del suo presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio europeo, purché la maggioranza dei suoi membri si pronunci in tal senso.

3. Affinché il Consiglio europeo possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio europeo. All’atto della votazione il presidente verifica l’esistenza del quorum. Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione sono esclusi dal calcolo del quorum.

4. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri (99).

Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto (100).

5. Le decisioni di procedura adottate dal Consiglio europeo in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice (101).

Articolo 7

Procedura scritta

Le decisioni del Consiglio europeo relative ad una questione urgente possono essere adottate mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il presidente del Consiglio europeo proponga di ricorrere a tale procedura. La votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio europeo aventi diritto di voto accettano tale procedura.

Il segretariato generale del Consiglio redige periodicamente un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

Articolo 8

Processo verbale

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, il cui progetto è elaborato dal segretariato generale del Consiglio entro un termine di quindici giorni. Il progetto è presentato al Consiglio europeo per l’approvazione e successivamente firmato dal segretario generale del Consiglio.

(98) Questo paragrafo riprende l’articolo 15, paragrafo 4, del TUE.

(99) Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, primo comma, del TFUE.

(100) Questo comma riprende l’articolo 235, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

(101) Questo paragrafo riprende la regola enunciata all’articolo 235, paragrafo 3, del TFUE.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO 81

Il processo verbale contiene:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio europeo;

— la menzione delle conclusioni approvate;

— le decisioni prese;

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio europeo e quelle di cui un membro del Consiglio europeo ha chiesto l’iscrizione a verbale.

Articolo 9

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redattinelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1. Salvo decisione contraria presa dal Consiglio europeo all’unanimità e motivata dall’urgenza, il Consiglio europeo delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio europeo può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1 che egli designa.

Articolo 10

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e del processo verbale e accesso ai documenti

1. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, adotta una decisione, il Consiglio europeo può decidere, secondo la modalità di votazione applicabile per l’adozione di detta decisione, di rendere pubblici i risultati delle votazioni nonché le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale relativi all’adozione di tale decisione.

Quando i risultati delle votazioni sono resi pubblici, anche le dichiarazioni di voto rese al momento della votazione sono rese pubbliche, su richiesta del membro interessato del Consiglio europeo, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio europeo.

2. Le disposizioni riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio che figurano nell’allegato II del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti ai documenti del Consiglio europeo.

Articolo 11

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

Fatte salve le disposizioni applicabili all’accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio europeo sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio europeo non decida diversamente.

Il Consiglio europeo può autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio europeo che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità dell’articolo 10.

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82 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO | IT | Marzo 2016

Articolo 12

Decisioni del Consiglio europeo

1. Le decisioni adottate dal Consiglio europeo sono firmate dal suo presidente e dal segretario generale del Consiglio. Le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le decisioni che designano i destinatari sono notificate a questi ultimi dal segretario generale del Consiglio.

2. Le disposizioni relative alla forma degli atti che figurano nell’allegato VI del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti alle decisioni del Consiglio europeo.

Articolo 13

Segretariato, bilancio e sicurezza

1. Il Consiglio europeo e il suo presidente sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio, sotto l’autorità del suo segretario generale.

2. Il segretario generale del Consiglio assiste alle riunioni del Consiglio europeo. Egli adotta tutte le misure necessarie per l’organizzazione dei lavori.

3. Il segretario generale del Consiglio ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la corretta gestione. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.

4. Le norme di sicurezza del Consiglio si applicano con gli opportuni adattamenti al Consiglio europeo.

Articolo 14

Corrispondenza destinata al Consiglio europeo

La corrispondenza destinata al Consiglio europeo è indirizzata al suo presidente, al seguente indirizzo:

Consiglio europeorue de la Loi 175B-1048 Bruxelles

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 83

PARTE 3 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 85

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Disposizioni generali, convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione (102).

2. Sette mesi prima dell’inizio del semestre interessato, per ciascuna formazione del Consiglio e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell’adozione delle decisioni operative. Dette date figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo (103).

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri (di seguito «Coreper»), deliberando all’unanimità, possono decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

4. (104) La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di diciotto mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell’Unione.

Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

5. Le decisioni adottate dal Consiglio o dal Coreper in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice, tranne quando questo preveda un’altra modalità di votazione.

Nel presente regolamento interno, salvo disposizione specifica, i riferimenti alla presidenza o al presidente valgono per qualsiasi persona che esercita la presidenza di una delle formazioni del Consiglio o, se del caso, di uno dei suoi organi preparatori.

(102) Questo paragrafo riprende l'articolo 237 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «TFUE»).

(103) Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea.

(104) Questo paragrafo riprende l'articolo 1 della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 50).

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86 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 2

Formazioni del Consiglio, ruolo della formazione «Affari generali» e della formazione «Affari esteri» e programmazione

1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, in funzione delle materie trattate. L’elenco delle formazioni del Consiglio, eccettuate quella «Affari generali» e quella «Affari esteri», è adottato dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata (105). L’elenco delle formazioni del Consiglio è riportato nell’allegato I.

2. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione (106). È responsabile del coordinamento generale delle politiche, delle questioni istituzionali e amministrative, dei fascicoli orizzontali con implicazioni per diverse politiche dell’Unione europea, quali il quadro finanziario pluriennale e l’allargamento, così come di qualsiasi fascicolo affidatogli per esame dal Consiglio europeo, tenuto conto delle norme di funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

3. Le modalità di preparazione delle riunioni del Consiglio europeo sono previste all’articolo 3 del regolamento interno del Consiglio europeo, come segue:

a) Per la preparazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio europeo, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio europeo il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».

Un’ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest’ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l’ordine del giorno provvisorio.

b) Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun’altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio

(105) Queste due frasi riprendono, adattandolo, l'articolo 16, paragrafo 6, primo comma, del trattato sull'Unione europea (di seguito «TUE») e l'articolo 236, lettera a), del TFUE

(106) Queste due frasi riprendono l'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 87

europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al temine della quale è stato stabilito l’ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.

c) Il Consiglio europeo adotta l’ordine del giorno all’inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell’ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.

4. Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell’ambito di una programmazione pluriennale conformemente al paragrafo 6 (107).

5. Il Consiglio «Affari esteri» elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione (108). È responsabile dell’insieme dell’azione esterna dell’Unione europea, segnatamente la politica estera e di sicurezza comune, la politica di sicurezza e di difesa comune, la politica commerciale comune, la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari.

Il Consiglio «Affari esteri» è presieduto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che può, all’occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio (109).

6. Ogni diciotto mesi il gruppo predeterminato di tre Stati membri che esercitano la presidenza del Consiglio durante tale periodo conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, prepara un progetto di programma delle attività del Consiglio per detto periodo. Il progetto è preparato con il presidente del Consiglio «Affari esteri», per quanto riguarda le attività di detta formazione durante tale periodo. Il progetto di programma è preparato in stretta cooperazione con la Commissione e il presidente del Consiglio europeo previe adeguate consultazioni. È presentato in un documento unico almeno un mese prima del

(107) Questo paragrafo riprende l'articolo 3, prima frase, della decisione del Consiglio europeo del 1 dicembre 2009 sull'esercizio della presidenza del Consiglio.

(108) Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del trattato UE.

(109) Cfr. la dichiarazione a) che segue: a) In riferimento all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma «Quando il Consiglio “Affari generali” è convocato per trattare questioni di politica

commerciale comune, il suo presidente si fa sostituire dalla presidenza semestrale come previsto all'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma.»

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88 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

periodo considerato, ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Affari generali (110).

7. La presidenza in carica in quel determinato periodo fissa, per ciascuna formazione del Consiglio e previe adeguate consultazioni, progetti di ordine del giorno indicativi delle sessioni del Consiglio previste per il semestre successivo, in cui sono menzionati i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tali progetti sono fissati al più tardi una settimana prima dell’inizio del semestre interessato, sulla base del programma di diciotto mesi del Consiglio e previa consultazione della Commissione. Essi figurano in un documento unico valido per tutte le formazioni del Consiglio. Se necessario, possono essere previste ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente programmate.

Se nel corso di un semestre una sessione prevista per tale periodo non dovesse più apparire giustificabile, non è convocata dalla presidenza.

Articolo 3 (111)

Ordine del giorno

1. Tenuto conto del programma di diciotto mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l’ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell’inizio della sessione. Esso è trasmesso nello stesso momento ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

2. L’ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell’inizio della sessione stessa. L’ordine

(110) Cfr. la dichiarazione b) che segue: b) In riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 «Il programma di diciotto mesi includerà una parte introduttiva generale che

colloca il programma nel contesto degli orientamenti strategici a più lungo termine dell'Unione. Le tre presidenze incaricate di preparare il progetto di programma di diciotto mesi consulteranno le tre presidenze successive riguardo a tale parte, nel quadro delle “adeguate consultazioni” di cui al paragrafo 6, terza frase. Il progetto di programma di diciotto mesi dovrebbe riguardare anche, tra l'altro, i punti pertinenti scaturiti dal dialogo sulle priorità politiche per l'anno in questione, svolto su iniziativa della Commissione.»

(111) Cfr. le dichiarazioni c) e d) che seguono: c) In riferimento all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 «Il presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del

giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventuno giorni prima dell'inizio della sessione stessa.» d) In riferimento agli articoli 1 e 3

«Fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 2, del TUE, conformemente al quale, nei casi che richiedono una decisione rapida, una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.»

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 89

del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere una votazione. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

3. Qualora sia applicabile il termine di otto settimane previsto dal protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea e dal protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i punti relativi all’adozione di un atto legislativo o di una posizione in prima lettura nel quadro di una procedura legislativa ordinaria sono iscritti all’ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso detto periodo di otto settimane.

Il Consiglio può derogare al termine di otto settimane di cui al primo comma se l’iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui all’articolo 4 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea. Il Consiglio si pronuncia conformemente alla modalità di votazione applicabile per l’adozione dell’atto o della posizione interessata.

Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l’iscrizione di un progetto di atto legislativo all’ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l’adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni (112).

4. Possono essere iscritti all’ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 3, la presidenza stralcia dall’ordine del giorno provvisorio i punti relativi a progetti di atti legislativi l’esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

6. L’ordine del giorno provvisorio è diviso in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi e alle attività non legislative. La prima parte è intitolata «Deliberazioni legislative» e la seconda «Attività non legislative».

I punti iscritti in ciascuna delle due parti dell’ordine del giorno provvisorio sono divisi in punti A e punti B. Sono iscritti come punti A i punti per i quali un’approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un’opinione in occasione dell’approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

7. Il Consiglio adotta l’ordine del giorno all’inizio di ogni sessione. Per l’iscrizione all’ordine del giorno di un punto che non figuri nell’ordine del giorno provvisorio è richiesta l’unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono

(112) Questo comma riprende l'articolo 4, ultima frase, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

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90 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati.

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto «A» possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chiedano, tale punto viene ritirato dall’ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9. Le domande di iscrizione di un punto «Varie» sono corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all’articolo 11, un membro del Consiglio che sia nell’impossibilità di partecipare ad una sessione può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo (113). Negli altri casi le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all’articolo 8.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d’iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. I nominativi e le qualifiche di tali funzionari sono preventivamente comunicati al segretariato generale. Il numero massimo di persone presenti nello stesso tempo nella sala di riunione del Consiglio per ciascuna delegazione, compresi i membri del Consiglio, può essere fissato dal Consiglio.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare rilasciato dal segretariato generale.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1. Fatti salvi gli articoli 7, 8 e 9 e le disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni in materia di accesso del pubblico ai documenti.

(113) Questa frase riprende l'articolo 16, paragrafo 8, prima frase, del TUE.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 91

Articolo 7

Procedura legislativa e pubblicità

1. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine il suo ordine del giorno contiene una parte «Deliberazioni legislative».

2. I documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nella parte «Deliberazioni legislative» del suo ordine del giorno sono resi pubblici, come pure lo sono gli elementi del processo verbale del Consiglio riguardanti tale parte dell’ordine del giorno.

3. L’apertura al pubblico delle sessioni del Consiglio per la parte «Deliberazioni legislative» dell’ordine del giorno è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell’Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi.

Il segretariato generale provvede a informare il pubblico in anticipo delle date e dell’ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo.

4. I risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione previsto dalla procedura legislativa ordinaria, nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti del verbale che riguardano la riunione del comitato di conciliazione sono resi pubblici.

5. In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall’adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle che accompagnano l’adozione dell’atto e che sono destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Articolo 8

Altri casi di deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

1. Quando il Consiglio riceve una proposta non legislativa relativa all’adozione di norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad eccezione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni), la prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte importanti è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente.

La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su una delle proposte di cui al primo comma siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper.

2. Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell’Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

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92 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell’importanza della questione e del suo interesse per i cittadini.

3. Il Consiglio «Affari generali» tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di diciotto mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale nonché i successivi dibattiti in seno al Consiglio sono pubblici.

4. Al momento dell’invio dell’ordine del giorno provvisorio a norma dell’articolo 3:

a) i punti dell’ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma del paragrafo 1 sono contrassegnati dai termini «deliberazione pubblica»;

b) i punti dell’ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 2 e 3 sono contrassegnati dai termini «dibattito pubblico».

L’apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi quale quella prevista all’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 9

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali negli altri casi

1. Quando il Consiglio adotta atti non legislativi di cui all’articolo 8, paragrafo 1, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all’adozione di detti atti sono resi pubblici.

2. Inoltre i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a) quando il Consiglio agisce nell’ambito del titolo V del TUE, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

b) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a) e b) del primo comma, le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch’esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e i punti del verbale relativi all’adozione degli atti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3. Salvo nei casi in cui sono aperte al pubblico in virtù degli articoli 7 e 8, le deliberazioni del Consiglio che conducono a votazioni indicative o all’adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 93

Articolo 10

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell’allegato II.

Articolo 11

Modalità di votazione e quorum

1. Il Consiglio procede alla votazione su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2. I membri del Consiglio votano nell’ordine degli Stati membri stabilito in base all’elenco delle presidenze successive cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri (114).

4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All’atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l’esistenza del quorum.

5. In caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, il 65 % della popolazione dell’Unione o, qualora non tutti gli Stati membri prendano parte alle votazioni, della popolazione degli Stati membri partecipanti e il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti sono calcolati conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all’allegato III. Tali cifre si applicano anche tra il 1º novembre 2014 e il 31 marzo 2017 qualora, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, un membro del Consiglio chieda che un atto sia adottato in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo ed un membro del Consiglio chieda che si verifichi che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione.

6. Con effetto al 1º gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’allegato III. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(114) Questo paragrafo riprende l'articolo 239 del TFUE.

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94 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 12

Procedura scritta normale e procedura di approvazione tacita

1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all’unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta. Detto elenco contiene le eventuali dichiarazioni destinate a essere iscritte nel processo verbale del Consiglio. Le parti dell’elenco che riguardano l’adozione di atti legislativi sono rese pubbliche.

2. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante una procedura scritta semplificata detta «procedura di approvazione tacita»:

a) al fine di adottare il testo di una risposta ad un’interrogazione scritta o, se del caso, ad una interrogazione orale rivolta al Consiglio da un membro del Parlamento europeo, previo esame del progetto di risposta da parte del Coreper (115);

b) al fine di nominare i membri del Comitato economico e sociale e i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni, previo esame del progetto di decisione da parte del Coreper;

c) al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni, altri organi o altri organismi in tutti i casi in cui tale consultazione sia richiesta dai trattati;

d) al fine di attuare la politica estera e di sicurezza comune mediante la rete COREU («procedura di approvazione tacita (COREU)») (116).

In tal caso, il testo pertinente è considerato adottato alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell’urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

3. Il segretariato generale constata l’espletamento delle procedure scritte.

(115) Cfr. la dichiarazione e) che segue: e) in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a), b) e c) «Conformemente alla prassi costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di

norma di tre giorni lavorativi.»

(116) Cfr. la dichiarazione f ) che segue: f ) in riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d) «Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente

alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 (doc. 7896/95), relative ai metodi di lavoro del Consiglio.»

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 95

Articolo 13

Processo verbale

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal segretario generale, il quale può delegare il suo potere di firma ai direttori generali del segretariato generale.

Il verbale contiene, di regola, per ogni punto dell’ordine del giorno:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l’iscrizione.

2. Il progetto di verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l’approvazione.

3. Prima dell’approvazione del verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere la redazione più particolareggiata del verbale su un punto dell’ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

4. I processi verbali delle parti «Deliberazioni legislative» delle sessioni del Consiglio sono trasmessi, dopo la loro approvazione, direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.

Articolo 14

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all’unanimità e motivata dall’urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Articolo 15

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente alla procedura legislativa ordinaria e degli atti adottati dal Consiglio è apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare il suo potere di firma a direttori generali del segretariato generale.

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96 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 16 (117)

Impossibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all’allegato IV, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (di seguito «Gazzetta ufficiale»), a cura del segretario generale:

a) gli atti di cui all’articolo 297, paragrafo 1 e paragrafo 2, secondo comma, del TFUE;

b) le posizioni in prima lettura adottate dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, nonché le relative motivazioni;

c) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all’articolo 76 del TFUE per l’adozione di un atto legislativo;

d) gli accordi internazionali conclusi dall’Unione.

Dell’entrata in vigore di tali accordi è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

e) gli accordi internazionali conclusi dall’Unione nel settore della politica estera e di sicurezza comune, salvo decisione contraria del Consiglio in base agli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (118);

Dell’entrata in vigore degli accordi pubblicati nella Gazzetta ufficiale è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale.

2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a) le iniziative presentate al Consiglio conformemente all’articolo 76 del TFUE in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);

b) le direttive e le decisioni di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, le raccomandazioni e i pareri, ad eccezione delle decisioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

(117) Cfr. la dichiarazione g) che segue: g) In riferimento all'articolo 16 e all'allegato IV «Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato IV

sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del TUE.

Per quanto riguarda il primo caso di applicazione delle disposizioni relative alla cooperazione rafforzata, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato IV del regolamento interno.»

(118) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 97

3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all’unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale, le decisioni di cui all’articolo 25 del TUE.

4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell’eventuale pubblicazione dell’atto di base, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale:

a) le decisioni di applicazione delle decisioni di cui all’articolo 25 del TUE;

b) le decisioni adottate conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del TUE;

c) altri atti del Consiglio quali conclusioni e risoluzioni.

5. Qualora un accordo concluso tra l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell’accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 18

Notifica degli atti

1. Le direttive e le decisioni di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome.

2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale o da un direttore generale che agisca in suo nome:

a) le raccomandazioni;

b) le decisioni di cui all’articolo 25 del TUE;

3. Il segretario generale o un direttore generale che agisca in suo nome rilasciano ai governi degli Stati membri e alla Commissione copie autenticate delle direttive e decisioni del Consiglio di cui all’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, del TFUE, nonché delle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 19 (119)

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1. Il Coreper ha l’incarico di preparare i lavori di tutte le sessioni del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso (120), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione europea e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

(119) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71).

(120) Cfr. la dichiarazione h) che segue: h) In riferimento all'articolo 19, paragrafo 1 «Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in

particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.»

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98 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

b) norme che fissano i poteri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione;

c) disposizioni di bilancio;

d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

2. Tutti i punti iscritti all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest’ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all’adozione del Consiglio. Esso provvede a un’adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all’unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l’esame preliminare.

3. Su iniziativa o con l’avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l’elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all’ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio «Affari generali».

Il comitato politico e di sicurezza è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Gli altri organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», sono presieduti da un delegato dello Stato membro che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. L’elenco di cui al paragrafo 3, secondo comma, indica altresì gli organi preparatori per i quali il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 4 della decisione del Consiglio europeo sull’esercizio della presidenza del Consiglio, un altro tipo di presidenza.

5. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché dei gruppi di lavoro, che si svolgono nel semestre precedente sono presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

6. Fatti salvi i casi in cui si applica un altro tipo di presidenza, se un fascicolo sarà trattato essenzialmente durante un semestre, un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre può, durante il semestre precedente, presiedere riunioni di comitati, diversi dal Coreper, e gruppi di lavoro allorché discutono tale fascicolo. L’attuazione pratica di questo paragrafo è oggetto di un accordo tra le due presidenze interessate.

Nel caso specifico dell’esame del bilancio dell’Unione per un determinato esercizio finanziario, le riunioni degli organi preparatori del Consiglio diversi

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 99

dal Coreper dedicate alla preparazione di punti dell’ordine del giorno del Consiglio relativi all’esame del bilancio sono presiedute da un delegato dello Stato membro che eserciterà la presidenza del Consiglio durante il secondo semestre dell’anno che precede l’esercizio finanziario in questione. Lo stesso si applica, con l’accordo dell’altra presidenza, alla presidenza delle sessioni del Consiglio nel momento in cui sono discussi detti punti riguardanti il bilancio. Le presidenze interessate si consulteranno sulle modalità pratiche.

7. In conformità delle pertinenti disposizioni di cui sopra, il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all’ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l’unanimità del Coreper (121):

a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio o di non aprire al pubblico una determinata deliberazione del Consiglio (articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3);

d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio nei casi previsti all’articolo 9, paragrafo 2;

e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

g) decisione di pubblicare o non pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

h) decisione di consultare un’istituzione o un organo in tutti i casi in cui detta consultazione non è richiesta dai trattati;

i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un’istituzione o di un organo;

j) decisione di prorogare i termini di cui all’articolo 294, paragrafo 14, del TFUE;

k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un’istituzione o a un organo.

(121) Cfr. la dichiarazione i) che segue: i) In riferimento all'articolo 19, paragrafo 7 «Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura

sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 7, dia luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.»

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100 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

1. La presidenza assicura l’applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. La presidenza provvede segnatamente a rispettare e a far rispettare le disposizioni dell’allegato V concernenti i metodi di lavoro del Consiglio.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei dibattiti essa può inoltre, salvo decisione contraria del Consiglio, adottare ogni misura necessaria, al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione nelle riunioni, e in particolare:

a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l’apertura di una sala di ascolto;

b) predisporre l’ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare, segnatamente limitando la durata degli interventi dei partecipanti e determinando l’ordine in cui possono prendere la parola;

d) chiedere alle delegazioni di presentare per iscritto, entro una determinata data, le loro proposte di modifica di un testo in discussione, se del caso con una breve spiegazione;

e) chiedere alle delegazioni che hanno posizioni identiche o simili su un determinato punto, testo o parte di testo, di invitare una di esse a esprimere la posizione da esse condivisa, in riunione o per iscritto prima della riunione.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 4, 5 e 6, e le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza semestrale è assistita in tutti i suoi compiti, sulla base del programma di diciotto mesi o in virtù di modalità alternative tra essi convenute, dagli altri membri del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4. È inoltre assistita, se del caso, dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest’ultimo, o un membro del gruppo summenzionato, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 101

Articolo 21 (122) (123)

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi ad atti legislativi per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

Articolo 22

Qualità redazionale (124)

Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all’attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l’accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria (125).

Nell’arco dell’intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell’ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

(122) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 134 del TFUE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109 e GU L 5 del 9.1.1999, pag. 71).

(123) Cfr. la dichiarazione j) che segue: j) In riferimento all'articolo 21 «Le relazione dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le

deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.»

(124) Cfr. la dichiarazione k) che segue: k) In riferimento all'articolo 22 «Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere gli Stati membri

all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 76, lettera b), del TFUE, segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.»

Cfr. la dichiarazione l) che segue: l) In riferimento all'articolo 22 «I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di

codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.

I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.»

(125) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

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102 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 23

Il segretario generale e il segretariato generale

1. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Il Consiglio decide in merito all’organizzazione del segretariato generale (126).

Sotto l’autorità del Consiglio, il segretario generale adotta tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all’attuazione del suo programma di diciotto mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest’ultima nella ricerca di soluzioni.

4. Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest’ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

5. Il segretario generale ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione.

Articolo 24

Sicurezza

Le regole in materia di sicurezza sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 25

Funzioni di depositario di accordi

Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso dall’Unione o dalla Comunità europea dell’energia atomica e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi di cui trattasi.

Articolo 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

La rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dalla presidenza o, con l’assenso di quest’ultima, da

(126) Il paragrafo 1 e il paragrafo 2, primo comma, riprendono l'articolo 240, paragrafo 2, del TFUE.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 103

un membro del gruppo predeterminato di tre Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafo 4, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del segretariato generale.

Nel caso del Consiglio «Affari esteri», la rappresentanza del Consiglio dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni è assicurata dal presidente. Egli può, all’occorrenza, farsi sostituire dal membro di tale formazione che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. Su mandato del presidente, il Consiglio «Affari esteri» può altresì farsi rappresentare dinanzi alle commissioni del Parlamento europeo da alti funzionari del Servizio europeo per l’azione esterna o, se del caso, del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 27

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano nell’allegato VI.

Articolo 28

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europearue de la Loi, 175B-1048 Bruxelles

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104 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

ALLEGATO I

ELENCO DELLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Affari generali (127);

2. Affari esteri (128);

3. Economia e finanza (129);

4. Giustizia e affari interni (130);

5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori;

6. Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio) (131);

7. Trasporti, telecomunicazioni e energia;

8. Agricoltura e pesca;

9. Ambiente;

10. Istruzione, gioventù, cultura e sport (132).

Spetta a ogni singolo Stato membro determinare in che modo è rappresentato a livello di Consiglio, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del TUE.

Più ministri possono partecipare in qualità di titolari ad una stessa formazione del Consiglio; l’ordine del giorno e l’organizzazione dei lavori sono stabiliti in conseguenza (133).

(127) Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del TUE.

(128) Questa formazione è istituita dall'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma, del TUE.

(129) Compreso il bilancio.

(130) Compresa la protezione civile.

(131) Compreso il turismo.

(132) Compresi gli audiovisivi.

(133) Cfr. la dichiarazione m) che segue: m) In riferimento all'allegato I, secondo comma «La Presidenza strutturerà gli ordini del giorno del Consiglio in maniera tale da agevolare

la partecipazione dei rappresentanti nazionali interessati raggruppando punti dell'ordine del giorno correlati fra loro, in particolare nel caso in cui una determinata formazione del Consiglio debba trattare gruppi di temi chiaramente delineabili.»

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 105

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L’ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Ambito di applicazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

Articolo 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non deve essere divulgato, il terzo interessato è consultato se:

a) si tratta di un documento sensibile, quale definito all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

b) il documento proviene da uno Stato membro e:

— è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001; o

— lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

2. In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il segretariato generale, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che esso può o non deve essere divulgato.

3. Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

4. Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e il segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l’articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell’intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l’attenzione del terzo sull’articolo 279 del TFUE.

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106 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Articolo 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un’altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all’indirizzo [email protected] o per fax al n. +32(0)2 281 63 61.

Il segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell’istituzione o dello Stato membro interessato, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 4

Documenti provenienti dagli Stati membri

Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al segretariato generale.

Articolo 5

Domande deferite dagli Stati membri

Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

Articolo 6

Indirizzo per le domande

Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al

segretario generale del Consiglio, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, per posta elettronica all’indirizzo [email protected] o per telefax al n. +32(0)2 281 63 61

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

Fatto salvo l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal segretariato generale.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

Fatto salvo l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 107

Articolo 9

Oneri

Gli oneri per la produzione e l’invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

Articolo 10

Registro pubblico dei documenti del Consiglio

1. Il segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

2. Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1º luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (134), e l’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

Articolo 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

1. Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati, e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

— «diffusione» la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati;

— «documenti legislativi» i documenti relativi all’esame e all’adozione di un atto legislativo.

3. Il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l’autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall’autore o con l’accordo di questi;

b) ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

4. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a) ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

b) altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

(134) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

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108 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

5. Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi ed altri documenti:

a) note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi e atti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno trasmessi al Consiglio da altre istituzioni od organi dell’Unione europea o, fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

b) documenti sottoposti al Consiglio citati in corrispondenza dei punti figuranti nel suo ordine del giorno compresi nella parte «deliberazioni legislative» o contrassegnati dai termini «deliberazione pubblica» o «dibattito pubblico» a norma dell’articolo 8 del regolamento interno;

c) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note relative a punti «I/A» e punti «A») riguardanti progetti di atti legislativi e atti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento interno nonché i progetti di atti legislativi e di atti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, cui esse fanno riferimento;

d) atti adottati dal Consiglio nel corso di una procedura legislativa ordinaria o speciale e progetti comuni approvati dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

6. Dopo l’adozione di uno degli atti di cui al paragrafo 5, lettera d), o l’adozione definitiva dell’atto di cui trattasi, il segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima di uno di tali atti e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori (risultati dei lavori), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 109

ALLEGATO III

Cifre relative alla popolazione dell’Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l’attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio

Ai fini dell’attuazione dell’articolo 16, paragrafo 4, TUE, dell’articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE e dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo n. 36, la popolazione dell’Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell’Unione, per il periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, sono le seguenti:

Stato membro Popolazione Percentuale della popolazione dell'Unione

Germania 81 089 331 15,93

Francia 66 352 469 13,04

Regno Unito 64 767 115 12,73

Italia 61 438 480 12,07

Spagna 46 439 864 9,12

Polonia 38 005 614 7,47

Romania 19 861 408 3,90

Paesi Bassi 17 155 169 3,37

Belgio 11 258 434 2,21

Grecia 10 846 979 2,13

Repubblica ceca 10 419 743 2,05

Portogallo 10 374 822 2,04

Ungheria 9 855 571 1,94

Svezia 9 790 000 1,92

Austria 8 581 500 1,69

Bulgaria 7 202 198 1,42

Danimarca 5 653 357 1,11

Finlandia 5 471 753 1,08

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110 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

Slovacchia 5 403 134 1,06

Irlanda 4 625 885 0,91

Croazia 4 225 316 0,83

Lituania 2 921 262 0,57

Slovenia 2 062 874 0,41

Lettonia 1 986 096 0,39

Estonia 1 313 271 0,26

Cipro 847 008 0,17

Lussemburgo 562 958 0,11

Malta 429 344 0,08

Totale 508 940 955

Soglia (62 %) 315 543 392

Soglia (65 %) 330 811 621

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 111

ALLEGATO IV

DI CUI ALL’ARTICOLO 16

1. Nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

a) articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

b) articolo 3, paragrafo 7 (iscrizione all’ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all’ordine del giorno provvisorio);

c) articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell’ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall’ordine del giorno);

d) articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

e) articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera b), secondo e terzo comma (pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio e dei punti di tale verbale relativi ai casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1);

f) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

g) articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) (135);

i) articolo 17, paragrafo 2, lettera a) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell’articolo 76 del TFUE);

j) articolo 17, paragrafo 2, lettera b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

k) articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

(135) Cfr. la dichiarazione n) che segue: n) In riferimento all'allegato IV, paragrafo 1, lettera h) «Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come

base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.»

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112 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

2. Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

a) articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall’ordine del giorno);

b) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l’apertura della procedura di voto);

c) articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

d) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera, qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 113

ALLEGATO V

METODI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Preparazione delle riunioni1. La presidenza vigila affinché un gruppo di lavoro o un comitato trasmetta un

fascicolo al Coreper solo quando vi siano ragionevoli prospettive di progresso o chiarimento delle posizioni a quel livello. Per contro, i fascicoli sono rinviati a un gruppo di lavoro o a un comitato solo se necessario e, comunque, solo se corredati del mandato di trattare problemi precisi e ben definiti.

2. La presidenza adotta le misure necessarie per far avanzare i lavori tra le riunioni. Essa potrà, ad esempio, con l’accordo del gruppo di lavoro o del comitato, avviare nel modo più efficace possibile le consultazioni necessarie su problemi specifici, al fine di riferire su eventuali soluzioni al gruppo o comitato interessato. Essa potrà altresì condurre consultazioni scritte, chiedendo alle delegazioni di rispondere per iscritto ad una proposta prima della successiva riunione del gruppo di lavoro o del comitato.

3. Se del caso, le delegazioni espongono per iscritto, prima dello svolgimento di una riunione, le posizioni che probabilmente assumeranno in tale riunione. Qualora ciò comporti proposte di modifica di un testo, esse suggeriscono una precisa formulazione del testo. Ove possibile, i contributi scritti sono presentati congiuntamente dalle delegazioni che condividono la medesima posizione.

4. Il Coreper evita di rifare il lavoro già svolto nel quadro della preparazione dei suoi lavori. Ciò vale segnatamente per i punti I, le informazioni relative all’organizzazione e all’ordine dei punti trattati e le informazioni riguardanti l’ordine del giorno e l’organizzazione delle future riunioni del Consiglio. Ove possibile, le delegazioni sollevano i punti Varie in sede di preparazione dei lavori del Coreper anziché in sede di Coreper stesso.

5. La presidenza trasmette alle delegazioni, il più presto possibile in sede di preparazione dei lavori del Coreper, tutte le informazioni necessarie per consentire un’accurata preparazione del medesimo, incluse le informazioni sugli obiettivi che la presidenza conta di raggiungere al termine dell’esame di ciascun punto dell’ordine del giorno. Inversamente, la presidenza incoraggia, se del caso, le delegazioni a informare le altre delegazioni nel corso della preparazione dei lavori del Coreper sulle posizioni che esse assumeranno in sede di Coreper. In tale contesto la presidenza mette a punto l’ordine del giorno del Coreper. Se le circostanze lo richiedono, la presidenza può convocare con maggiore frequenza i gruppi di preparazione dei lavori del Coreper.

Svolgimento delle riunioni6. Nessun punto è iscritto all’ordine del giorno del Consiglio a soli fini di

presentazione da parte della Commissione o di membri del Consiglio, a meno che non sia previsto un dibattito su nuove importanti iniziative.

7. La presidenza si astiene dall’iscrivere all’ordine del giorno del Coreper punti meramente informativi. Le informazioni in questione, quali l’esito delle riunioni svoltesi in un’altra sede o con uno Stato terzo o un’altra istituzione, le questioni

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114 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

procedurali od organizzative e altre sono di preferenza trasmesse alle delegazioni nel quadro della preparazione dei lavori del Coreper, se possibile ogni volta per iscritto, e non sono ripresentate in sede di Coreper.

8. All’inizio di una riunione la presidenza fornisce le eventuali ulteriori informazioni necessarie in merito al suo svolgimento, indicando in particolare il lasso di tempo che prevede di dedicare ad ogni punto. Essa si astiene dal procedere a lunghe introduzioni nonché dal ripetere informazioni già note alle delegazioni.

9. All’inizio di una discussione su un punto sostanziale la presidenza, a seconda del tipo di dibattito richiesto, indica alle delegazioni la durata massima consentita per i relativi interventi. Nella maggior parte dei casi gli interventi non dovrebbero superare i due minuti.

10. In linea di massima sono preclusi giri di tavolo completi; dovrebbero svolgersi soltanto in circostanze eccezionali, per questioni specifiche; in tal caso la presidenza stabilisce il tempo degli interventi.

11. La presidenza inquadra per quanto possibile il dibattito, in particolare chiedendo alle delegazioni di esprimersi in merito ai testi di compromesso o a proposte specifiche.

12. Nel corso e al termine delle riunioni la presidenza si astiene dal procedere a lunghe sintesi delle discussioni intercorse, limitandosi a brevi conclusioni sui risultati raggiunti quanto al merito e/o a una conclusione di procedura.

13. Le delegazioni evitano di tornare su punti già sollevati da precedenti oratori. I loro interventi sono sintetici, sostanziali e pertinenti.

14. Si incoraggiano le delegazioni schierate su posizioni simili a consultarsi per raggiungere una posizione comune su un punto specifico, da far presentare ad un unico portavoce.

15. Nel discutere un testo, le delegazioni presentano per iscritto proposte redazionali concrete anziché limitarsi ad esprimere il proprio disaccordo su una particolare proposta.

16. Salvo diversa indicazione della presidenza, le delegazioni si astengono dal prendere la parola in caso di accordo su una particolare proposta: il silenzio è interpretato come accordo di massima.

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Marzo 2016 | IT | REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO 115

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI

A . Forma dei regolamenti1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal

Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

a) il titolo «regolamento», un numero d’ordine, la data dell’adozione e l’indicazione del loro oggetto; Quando si tratta di un regolamento di esecuzione adottato dal Consiglio conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, il regolamento reca il titolo «regolamento di esecuzione»;

b) rispettivamente la formula «Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea» o la formula «Il Consiglio dell’Unione europea»;

c) l’indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola «visto»;

d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula «considerando quanto segue:»; i considerando sono numerati;

f) rispettivamente la formula «hanno adottato il presente regolamento» o la formula «ha adottato il presente regolamento», seguita dal dispositivo del regolamento.

2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3. L’ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell’entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4. L’ultimo articolo di un regolamento è seguito:

a)

i) dalla formula: «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»;

o

ii) dalla formula: «Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base ai

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116 REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO | IT | Marzo 2016

trattati», nei casi in cui un atto non sia applicabile a tutti e in tutti gli Stati membri (136);

b) dalla formula: «Fatto a …, addì …»; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

e

c) se trattasi:

i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

«Per il Parlamento europeo Il presidente»»

«Per il Consiglio Il presidente»»

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell’adozione del regolamento;

ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

«Per il Consiglio Il presidente»»

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell’adozione del regolamento.

B . Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo

e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo «direttiva» o «decisione».

Quando si tratta di una direttiva o di una decisione di esecuzione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE, questa reca il titolo «direttiva di esecuzione» o «decisione di esecuzione»;

2. Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo «raccomandazione» o «parere».

3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati, alle direttive e alle decisioni.

C . Forma delle decisioni di cui all’articolo 25 del TUETali decisioni recano il titolo

«decisione del Consiglio», un numero d’ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l’indicazione dell’oggetto.

(136) Cfr. la dichiarazione o) che segue: o) In riferimento all'allegato VI, sezione A, paragrafo 4, lettera a), punto ii) «Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia

applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.»

Page 119: Commento AL regolamento interno del Consiglio Regolamento ...

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite: • una sola copia:

tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• più di una copia o poster/carte geografiche: presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*). (*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento: • tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Page 120: Commento AL regolamento interno del Consiglio Regolamento ...

Conseil de l'Union européenneSecrétariat général

Rue de la Loi/Wetstraat 1751048 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGIËTel. +32 (0)2 281 61 11www.consilium.europa.eu

COMMENTO AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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