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REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (A.L.P.I.) Febbraio 2011 Regione Basilicata Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

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REGOLAMENTO AZIENDALE

PER L’ESERCIZIO

DELL’ATTIVITA’

LIBERO PROFESSIONALE

INTRAMURARIA

(A.L.P.I.)

Febbraio 2011

Regione Basilicata Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

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Regolamento Aziendale per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) 2

REGIONE BASILICATA Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

INDICE

Premessa ..................................................................................................................................................... 4

Titolo 1 - Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) ........................................................................ 5

Ar t . 1 - De f in iz io ne ............................................................................................................ 5

Ar t . 2 - Ca t ego r ie p r o fes s io na l i .................................................................................... 6

Ar t . 3 - So gge t t i d es t ina t a r i ............................................................................................ 6

Ar t . 4 - T ipo lo g ie ................................................................................................................ 7

Titolo 2 - ALPI svolta in spazi interni all’azienda o in strutture esterne non accreditate ................................ 8

Ar t . 5 - T ipo lo g ie ................................................................................................................ 8

Ar t . 6 - T ar i f fe ..................................................................................................................... 8

Ar t . 7 - Mo da l i t à d i p r e no t az io ne e c a s sa ............................................................... 11

Ar t . 8 - At t iv it à d i sup po r to d ir e t t o .......................................................................... 12

Ar t . 9 Fo ndo spec ia le pe r i l s uppo r t o ind ir e t t o .................................................... 12

Titolo 3 - Attività libero professionale svolta negli studi professionali privati ..............................................14

Ar t . 10 - T ipo lo g ie ........................................................................................................... 14

Ar t . 11 - T ar i f fe e mo da l i t à d ’ inc a s so de i p r o ve nt i ............................................ 14

Titolo 4 - Attività libero professionale in regime di ricovero........................................................................17

Ar t . 12 – Mo de l lo o r ga n iz z a t ivo ................................................................................. 17

Ar t . 13 - T ar i f fe ................................................................................................................. 18

Titolo 5 - Altre forme di attività libero professionale ...................................................................................19

Ar t . 14 - At t iv it à l i be r o p r o fe ss io na le az ie nda le r ic h ie s t a da t e r z i. ............ 19

Ar t . 15 - At t iv it à L ibe r o P r o fe s s io na le , r ic h ie s t a da s ingo l i u t e nt i, s vo lt a in a lt r e Az ie nde d e l SSN o in s t r u t t u r a sa n it a r ia no n ac c r ed it a t a ................. 20

Ar t . 16 - At t iv it à L ibe r o P r o fe s s io na le s vo lt a a i f in i d e l la r id uz io ne de l le l i s t e d i a t t e sa ...................................................................................................................... 20

Ar t . 17 - Alt r e no r me in mat e r ia d i a t t iv i t à l ibe r o p r o fe s s io na le .................. 20

Titolo 6 - Attività diverse dall’attività libero-professionale.........................................................................22

Ar t . 18 – I nd iv id uaz io ne d e l le a t t iv it à no n r ie nt r a nt i ne l r eg ime l ibe r o p r o fes s io na le ....................................................................................................................... 22

Titolo 7- Commissione Paritetica ................................................................................................................23

Ar t . 19 – Co mp it i e fu nz io n i d e l la Co mmis s io ne Par it e t ic a ............................ 23

Titolo 8 - Sanzioni ......................................................................................................................................24

Ar t . 20 – S is t e ma sa nz io na t o r io .................................................................................. 24

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Titolo 9 - Limitazioni..................................................................................................................................25

Ar t . 21 – P r es t az io n i no n e r o ga b i l i in a t t iv it à l ibe r o p r o fe s s io na le ............. 25

Titolo 10 - Aspetti fiscali, previdenziali e contabili .....................................................................................26

Ar t . 22 – D is c ip l ina d i r i fe r ime nt o ............................................................................ 26

Allegato 1 - Criteri di ripartizione. ..............................................................................................................28

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Premessa

Il D.P.C.M. del 27 03-2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” ha stabilito i criteri per la regolamentazione dell’attività libero professionale attribuendo alle Regioni il compito di disciplinare in materia di libera professione intramuraria tenendo conto, limitatamente al corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, delle norme previste dalla nuova disciplina contrattuale nazionale.

Lo stesso D.P.C.M. ha fissato i principi e i criteri direttivi per le specifiche iniziative che i direttori generali, fino alla realizzazione di idonee strutture e spazi distinti all'interno delle aziende, sono tenuti ad assumere per reperire fuori dall'Azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l’utilizzazione di studi professionali privati ivi compresi quelli per i quali è richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, nonché i criteri direttivi per l'attivazione di misure atte garantire la progressiva riduzione delle liste di attesa.

La Regione Basilicata con D.G.R. del 6.11.2000, n. 2364, ha adottato le linee guida sull’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende sanitarie del S.S.R., che i Direttori Generali devono seguire per la elaborazione e adozione del regolamento aziendale della libera professione.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria” sono stati ridefiniti i criteri che le Regioni devono seguire per garantire l’esercizio dell’attività libero professionale delle dirigenza.

A distanza di 10 anni, stante il mutato quadro normativo di riferimento ed essendo intervenuto l’Accordo Stato-Regioni prot.198/CSR del 18.11.2010, con la D.G.R. del 30.11.2010 n. 2020 la Regione Basilicata ha proceduto ad un aggiornamento delle linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria del personale dipendente della dirigenza medica, veterinaria e del ruolo sanitario delle aziende sanitarie

In accordo alle linee guida regionali l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” ha predisposto il presente documento di aggiornamento del regolamento aziendale della libera professione intramuraria, che è stato oggetto di consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria.

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Ti tolo 1 - At tivi tà Libero Professionale Intramurar ia (ALPI)

Art . 1 - Def i niz io ne

a) Per Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) del personale medico e delle altre

professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l’attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale (ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio), di day hospital, di day surgery e di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni.

b) Per attività libero professionale intramuraria si intende, altresì, la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale nonché in altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse.

c) Per attività libero professionale intramuraria si intende, infine, la partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati.

In accordo a quanto stabilito dalle vigenti linee guida regionali, si considerano, per quelle discipline con limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi all’art. 55 comma 2 del C.C.N.L. dell’8.6.2000, come prestazioni erogate in regime libero-professionale quelle richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione delle attività istituzionali, dall’Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge. Si individuano, tra queste e non in maniera esaustiva le discipline ed attività relative alla dialisi, I.V.G., anestesia e rianimazione e radiologia.

Sono altresì considerate come erogate in regime libero professionale le prestazioni aggiuntive richieste dalle Aziende ai propri dirigenti nei casi in cui, anche a seguito di ogni intervento organizzativo volto a superare le criticità, il personale presente nella struttura interessata risulti insufficiente a consentire l’adeguato svolgimento delle attività istituzionalmente dovute (ad es. turni di servizio) e/o a fronteggiare in tempi congrui la domanda di prestazioni proveniente dall’utenza.

Lo svolgimento di tali prestazioni può essere richiesto dall’ Azienda previa verifica di quanto sopra ed in coincidenza con tutte o parte delle seguenti ulteriori circostanze: a) quando siano state bandite procedure per la copertura, a tempo determinato o indeterminato,

di tutti o parte dei posti vacanti;

b) quando non sia possibile remunerare le prestazioni effettuate con altre voci retributive (straordinario, retribuzione di risultato);

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c) nel caso in cui, nei settori interessati, si sia fatto ricorso a convenzioni con professionisti esterni, la riduzione del ricorso a tali professionisti renda disponibili economie di risorse, che vengono utilizzate per remunerare l’attività libero-professionale del personale dipendente;

d) in presenza di liste di attesa o laddove sia necessario garantire adeguati livelli di assistenza non conseguibili con l’attività ordinaria del personale in servizio.

Nei casi in cui l’applicazione del precedente punto d) si riferisca allo svolgimento di turni, le Aziende, fermo restando il limite massimo di remunerazione previsto dalla contrattazione collettiva, applicheranno tariffe differenziate ove le attività richieste siano rese in condizioni di piena operatività ovvero siano di mera attesa e/o guardia.

Le attività libero professionali rese su richiesta dell’Azienda devono comunque rispettare il rapporto con quelle istituzionali.

Sono altresì considerate attività prestate in regime libero-professionale, su richiesta dell’Azienda, quelle svolte in presenza di liste di attesa superiori agli standards prefissati e comunque comportanti un impegno quantitativamente superiore, a parità di organico, a quello effettuato nell’anno precedente o nell’anno del triennio precedente che presenti risultati quantitativamente più elevati.

L’attività libero professionale è inibita durante i turni di guardia, o di assenze dal servizio per malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedi parentali, aspettativa e comando, ferie aggiuntive per rischio radiologico (ove l’attività libero professionale determini l’esposizione a rischi radiologici), permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata e sciopero.

Non è ammessa alcuna forma di informazione o pubblicità sanitaria che non sia preventivamente approvata dall’Azienda.

Art . 2 - Categorie p ro fess ional i

L'attività libero - professionale intramuraria è svolta dai dirigenti dipendenti della Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza con qualifica di medico, farmacista, biologo, chimico, fisico ed operanti a rapporto esclusivo.

I dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo possono svolgere attività libero professionale previa convenzione tra l’AOR e altri Enti Pubblici ovvero consulenze per l’AOR (ad es. CTP), fuori dell’orario di servizio.

Art . 3 - Sogget t i dest inata r i

E’ destinatario della presente regolamento il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliera Regionale”San Carlo” di Potenza.

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Art . 4 - T ipo log ie

L’esercizio dell’attività libero professionale avviene fuori dall’impegno di servizio e si può svolgere, ai sensi dell’art. 55 comma 1 del CCNL, nelle seguenti forme: a) individuale b) in equipe c) richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altre

aziende del SSN o altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse; d) richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende e enti) all’Azienda anche al

fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con l’equipe dei servizi interessati;

e) su richiesta dell’Azienda nei casi e/o per le finalità di cui alla precedente lettera d, ovvero per far fronte alla necessità di adeguati livelli di assistenza.

Il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento delle seguenti tipologie di attività libero professionale intramuraria: 1. attività specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, di

laboratorio e di riabilitazione svolta in spazi interni all’azienda o in strutture esterne non accreditate;

2. attività ambulatoriale svolta negli studi professionali privati; 3. attività di ricovero sia in regime ordinario che a ciclo diurno (day hospital e day surgery); 4. attività aziendale a pagamento richiesta da terzi; 5. attività libero professionale a pagamento svolta in altre Aziende del SSN o in strutture non

accreditate; 6. attività integrative richieste dall’azienda ai propri dirigenti.

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Ti tolo 2 - ALPI svol ta in spazi interni a l l ’azienda o in strutture esterne non accreditate

Art . 5 - T ipo log ie

a) L’Azienda provvede alla individuazione di idonee strutture e spazi interni per garantire lo svolgimento dell’attività libero professionale.

b) In carenza di spazi, l’attività libero professionale può essere svolta anche negli spazi destinati all’attività istituzionale, purché in orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale) privilegiando e garantendo quella istituzionale.

c) Solo in caso di documentata carenza di spazi interni si provvederà ad individuare fuori dell'azienda spazi sostitutivi in case di cura ed altre strutture pubbliche e private non accreditate con le quali stipulare apposite convenzioni.

d) Il professionista autorizzato all’attività libero professionale strumentale nell’Azienda può richiedere di essere autorizzato all’utilizzo di attrezzature e/o apparecchiature di sua proprietà. L’autorizzazione può essere concessa solo a seguito di parere positivo da parte del Servizio di Ingegneria Clinica ed a seguito di stipula, da parte del richiedente, di apposita polizza assicurativa.

e) L’individuazione di spazi sostitutivi è altresì possibile nei casi in cui l’attività intramoenia da svolgersi richieda l’utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni che già risultano nell’AOR utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali in maniera tale da non consentire la sovrapposizione tra le due tipologie di attività ovvero nei casi in cui lo stesso Collegio di Direzione, con adeguata motivazione, lo ritenga opportuno.

Art . 6 - T ar i f fe

a) Le tariffe libero professionali delle prestazioni specialistiche sono definite dall’Azienda in contradditorio con i dirigenti interessati.

b) Le tariffe non possono comunque essere di importo inferiore a quelle previste dalle normative vigenti in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale.

c) Le tariffe sono omnicomprensive di costi e compensi, rappresentando il costo totale della prestazione per il paziente. Per le tariffe è stabilito, di norma, il tetto massimo che viene così definito:

- Visite specialistiche max € 150,00; - Prestazioni strumentali e di laboratorio possono essere incrementati fino ad un massimo

del 100% rispetto al valore previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente. d) Eventuali deroghe possono essere assentite previo parere positivo del Collegio di Direzione. e) Rimangono confermate le tariffe eventualmente superiori al limite di cui al precedente punto c)

già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. f) Nella determinazione delle tariffe e nelle modalità della loro ripartizione va inoltre garantita una

percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell'attività libero-professionale intramuraria, al netto delle quote a favore dell'azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione

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per quelle discipline mediche che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria individuati dalla Commissione Paritetica.

g) Le somme di cui sopra vengono ripartite tra i dirigenti individuati, i quali in rapporto alle somme erogate abbiano svolto volumi aggiuntivi di attività ovvero abbiano partecipato ad appositi progetti obiettivo ovvero, ancora, abbiano garantito lo svolgimento di prestazioni ulteriori rispetto alle attività di specifica competenza. A tale scopo, annualmente ed entro il mese di febbraio, vengono definiti ed approvati appositi programmi la cui attuazione determina la corresponsione delle somme in misura prestabilita. Le somme da corrispondersi non possono comunque essere superiori a quelle medie percepite dai dirigenti che espletano l’attività libero professionale intramuraria. La mancata o parziale attuazione dei programmi comporta l’incameramento da parte dell’Azienda delle somme non corrisposte.

h) Sul fondo di perequazione gravano altresì i compensi da attribuirsi al personale interno per l’attività resa quale componente del Comitato Paritetico. La misura del compenso è stabilita nell’ambito dei programmi annuali di cui al precedente punto e comunque in misura non superiore al 10% del fondo.

In considerazione delle palesi difficoltà di svolgere una analisi precisa dei costi sottesi ad ogni prestazione effettuata in regime di ALPI (anche in ragione dello svolgimento delle attività intramurarie negli stessi spazi dedicati alle attività istituzionali), per la prima annualità di applicazione del presente Regolamento, tenuto conto che nelle direttive regionali è stabilita una metodologia di ripartizione percentuale, nonché in base alla pregressa esperienza (a mente della quale la parte preponderante delle attività svolte in regime intramurario è riferibile a visite specialistiche, aventi un minimo impatto sui costi sostenuti dall’Azienda), si ritiene di operare una ripartizione strutturata in termini percentuali.

La determinazione della ripartizione percentuale riportata nella tabella che segue, tiene quindi conto dei complessivi costi aziendali derivanti dall’attività libero professionale (materiali, ammortamenti, manutenzioni, costi amministrativi etc.), individuando un diverso valore percentuale in riferimento alla diversa incidenza della componente professionale per ogni specifica prestazione (ad una attività in cui assume rilievo assorbente il ruolo del professionista – ad es. visite ambulatoriali – corrisponde una minore percentuale a favore dell’Azienda; ad una attività in cui più rilevante è l’apporto della componente strumentale e/o di supporto, corrisponde una maggiore percentuale a favore dell’Azienda e del personale di supporto). In ogni caso l’Azienda affida alla Commissione Paritetica il compito, entro il termine della prima annualità, di procedere ad una analitica verifica della congruità dei valori percentuali indicati nella tabella seguente e quindi quello di:

- confermare le percentuali previste nella tabella che segue, ovvero;

- proporre una diversa articolazione delle percentuali, ovvero;

- proporre una diversa metodologia di definizione delle tariffe e delle relative ripartizioni.

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Nella tabella seguente è riportata la scomposizione delle tariffe per le diverse tipologie di prestazioni:

Tariffe per prestazioni Azienda

1)

Fondo perequazione

2)

Fondo spettante al personale di

supporto 3)

Quota spettante al personale di

supporto indiretto 4)

Quota spettante al

Dirigente 5)

Visita specialistica individuale 10 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Consulti 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Certificazioni 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Laboratorio analisi 40 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Fisioterapia 40 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Riabilitazione 20 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Radiologia convenzionale 40 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Densitometria ossea (MOC) 40 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

TAC 50 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

RMN 50 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Ecografie – Ecodoppler 20 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Endoscopie digestive 20 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Anestesia per interventi di piccola chirurgia – Terapia del dolore

20 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Altri esami strumentali 20 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

Interventi di piccola chirurgia 30 % 5 % € 27,00/ora 5 % ___

1) la quota è calcolata sull’intera tariffa 2) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda 3) la quota è calcolata sull’intera tariffa 4) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda 5) risultato al netto delle decurtazioni precedenti.

Le quote destinate al fondo perequazione, al personale di supporto ed al dirigente ricomprendono ogni onere comunque dovuto dall’Azienda sulle somme corrisposte (ad es. IRAP, oneri contributivi etc.); per cui sulle somme da liquidare al personale va detratta la suddetta quota percentuale di oneri

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Ove l’attività libero professionale sia svolta presso strutture esterne non accreditate, la ripartizione è stabilita negli appositi atti convenzionali, fermo restando in ogni caso la ripartizione minima di seguito prevista.

Tariffe per prestazioni Azienda

1)

Fondo perequazione

2

Quota spettante al personale di

supporto indiretto 3

Quota spettante al Dirigente

Prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali

5 % 5 % 5 % ___

1) la quota è calcolata sull’intera tariffa 2) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda e della

Struttura autorizzata 3) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda e della

Struttura autorizzata 4) risultato al netto delle decurtazioni precedenti.

Le quote destinate al fondo perequazione, al personale di supporto ed al dirigente ricomprendono ogni onere comunque dovuto dall’Azienda sulle somme corrisposte (ad es. IRAP, oneri contributivi etc); per cui sulle somme da liquidare al personale va detratta la suddetta quota percentuale di oneri

I costi per l’eventuale utilizzazione e per la fornitura, preventivamente autorizzata, di dispositivi medici all’assistito (ad es. manufatti protesici) sono posti a carico dell’Azienda che vi provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla concorrenza degli stessi.

Art . 7 - Modal i tà d i p re notaz ione e cassa

a) Le tabelle delle prestazioni ambulatoriali con le relative tariffe devono essere inserite nella procedura aziendale CUPALPI, quale sistema aziendale di prenotazione e cassa. L’Azienda si riserva di rendere disponibili alla prenotazione le tabelle sull’intero territorio regionale, ove si renda attivo il sistema CUP regionale anche per l’ALPI.

b) L’Azienda provvede all’apertura delle casse CUPALPI al fine di garantire l’incasso delle somme versate dai cittadini che usufruiscono delle prestazioni in regime libero professionale. Durante l’apertura delle casse è possibile versare le somme dovute anche per prestazioni libero professionali effettuate presso gli studi privati.

c) Nei casi di documentata impossibilità a versare le somme dovute tramite le casse, il Dirigente è abilitato a rilasciare ricevute provvisorie, con l’obbligo di emettere e recapitare all’utente quelle definitive; in tali casi il Dirigente è tenuto a versare l’intero importo delle somme riscosse alle casse CUPALPI entro i sette giorni successivi all’emissione della ricevuta.

d) L’Azienda può rendere disponibili modalità di versamento dei proventi in collaborazione con l’Istituto Tesoriere o altri partners, al fine di facilitare gli adempimenti amministrativi e finanziari e migliorare nel contempo le condizioni di monitoraggio secondo gli indirizzi normativi e contrattuali per tempo vigenti. In caso di attivazione da parte dell’Azienda, il personale interessato è tenuto ad utilizzare gli strumenti/applicazioni per l’incasso dei proventi con modalità distribuite o decentrate per cui non sono posti oneri a carico del personale stesso, a pena di revoca dell’autorizzazione rilasciata, avendo titolo ad usufruire delle eventuali facilitazioni complementari; invece il personale ha facoltà di utilizzo di tali strumenti/applicazioni qualora siano previsti oneri a carico.

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Art . 8 - At t i vi tà d i s upporto d i re t t o

a) Il personale di supporto all'attività libero-professionale in regime ambulatoriale è individuato nel personale paramedico dipendente dell’azienda che ha dichiarato, attraverso formale richiesta, la propria disponibilità a svolgere tale attività. La scelta del personale di supporto deve essere effettuata, quando possibile, secondo criteri di rotazione al fine di garantire una equa partecipazione dello stesso alle attività. Sono escluse dai criteri di rotazione del personale quelle attività che richiedono una specifica competenza professionale del personale di supporto (ad esempio ad attività di endoscopia digestiva).

b) Il personale individuato a supporto dell’attività libero professionale svolge tale attività fuori dall’orario di servizio. La stessa deve essere comunque registrata attraverso la timbratura del cartellino o la tessera magnetica attraverso un apposito codice.

c) La liquidazione delle competenze maturate dal personale di supporto che partecipa allo svolgimento dell’attività libero professionale avviene contestualmente a quella dei dirigenti.

d) L’acquisizione di personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con Società cooperative di servizi nonché l’assunzione di personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale, sarà regolamentata con appositi e successivi atti. In ogni caso può procedersi all’acquisizione solo in caso di oggettiva ed accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero professionale, l’azienda provvede ad ovviarvi avvalendosi delle diposizioni di cui all’art. 2 del decreto Legislativo 28/7/2000 N. 254, acquisendo personale del ruolo sanitario e personale amministrativo e di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato. I relativi costi sono a carico della gestione contabile separata per l’attività libero professionale e devono trovare pertanto compensazione nei ricavi prodotti dall’attività stessa (art. 3 comma 6 legge 23/12/94 N. 724). La validità dei contratti, è subordinata, a pena di nullità, all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione.

Art . 9 Fondo specia le per i l supporto ind i re t to

a) E' previsto un fondo per remunerare il personale, del comparto e della dirigenza SPTA, che partecipa in maniera indiretta all'effettuazione della prestazione e che collabora direttamente all'organizzazione della libera professione intramuraria (art.12, comma c, DPCM 27/03/2000).

b) II fondo è costituito da una quota pari al 5% dei compensi previsti per il professionista o per l’equipe e per il personale di supporto (in precedenza definito nella determinazione delle tariffe “quota incentivante”).

c) Il suddetto fondo, decurtato di una quota 50% per le attività esternalizzate per il servizio di gestione dell’ALPI nell’ambito dell’Ospedale San Carlo di Potenza e del 30% per il medesimo servizio svolto per l’Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano (che unitamente alla quota stabilita in favore dell’Azienda per la copertura dei costi sottesi è utilizzata per compensare i costi sostenuti complessivamente dall’Azienda) è suddiviso tra il personale e con le modalità di seguito indicate.

d) La suddivisione del fondo e l'individuazione dei dipendenti, secondo le modalità dall’allegato 1 considera che il personale interessato è costituito dai dipendenti per i quali sussista un nesso preciso, anche se non diretto, tra le mansioni svolte e l'attività libero professionale (va tra esso

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incluso il personale che partecipa a vario titolo all'organizzazione ed alla gestione dell'attività libero professionale come ad esempio l'Ufficio Gestione ALPI, il personale addetto alle prenotazioni ed alla riscossione delle tariffe, il personale addetto alle liquidazioni ed alla contabilizzazione separata, ecc.). Il personale individuato partecipa alla quota del "fondo", con attribuzione di quote differenziate a seconda della categoria di appartenenza e dell'apporto quali - quantitativo all'attività.

e) Tale beneficio economico sarà comunque corrisposto in misura non superiore al 50% dello stipendio tabellare.

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Ti tolo 3 - At tivi tà l ibero professionale svolta negl i s tudi professionali pr ivati

Art . 10 - T ipo log ie

a) L’attività libero professionale intramuraria negli studi professionali privati, anche extraregionali, può essere autorizzata dal Direttore Generale in caso di impossibilità a reperire adeguati spazi interni all’azienda o in strutture esterne non accreditate, nelle more del completamento delle ristrutturazioni edilizie necessarie per la disponibilità degli spazi, ovvero per particolari motivi di interesse dell’azienda (ad es. finalità di recupero della mobilità)

b) L’attività libero professionale intramuraria negli studi professionali deve essere svolta di norma in una unica sede nell’ambito del territorio della regione o fuori regione.

c) Il dirigente può essere autorizzato dal Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione e la Commissione paritetica, allo svolgimento dell’attività anche in più sedi, tenuto conto della specifica attività svolta, delle esigenze di continuità assistenziali nei confronti dei pazienti, della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l’attivazione delle singole sedi ovvero per particolari motivi di interesse dell’azienda (ad es. finalità di recupero della mobilità).

d) Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria negli studi professionali privati il dirigente deve produrre istanza di autorizzazione al Direttore Generale dell’Azienda, che la rilascia, dopo aver sentito il Collegio di Direzione, solo nel caso in cui la stessa riporti quanto segue:

1. le motivazioni alla base di tale richiesta; 2. la sede e l’orario di svolgimento della stessa nel rispetto prioritario delle esigenze di

servizio; 3. le singole prestazioni specialistiche e strumentali che si intendono erogare in regime

libero professionale, individuate dall’apposito codice riportato nel tariffario unico regionale, con le relative tariffe proposte dal dirigente;

4. i calendari di attività da inserire nel sistema CUPALPI di prenotazione e cassa; 5. l’attestazione della presenza nello studio privato del sistema che consente la gestione

di tutte le operazioni di prenotazione, emissione e stampa ricevute di pagamento, utilizzando la procedura informatica in uso;

e) L’autorizzazione è comunque subordinata al preventivo parere del Direttore del Dipartimento di afferenza circa la non compatibilità dell’attività libero professionale con gli spazi e le attrezzature necessarie.

Art . 11 - T ar i f fe e modal i tà d ’ incasso de i prove nt i

a) Le tariffe delle prestazioni erogate negli studi professionali sono definite dall’Azienda in contradditorio con i dirigenti interessati.

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b) Le tariffe non possono comunque essere di importo inferiore a quelle previste dalle normative vigenti in materia di prestazioni sanitarie erogate in regime ambulatoriale.

c) Le tariffe sono omnicomprensive di costi e compensi, rappresentando il costo totale della prestazione per il paziente. Per le tariffe è stabilito, di norma, il tetto massimo che viene così definito:

- Visite specialistiche max € 150,00;

- Prestazioni strumentali e di laboratorio possono essere incrementati fino ad un massimo del 100% rispetto al valore previsto dal Nomenclatore Tariffario vigente.

d) Eventuali deroghe possono essere assentite previo parere positivo del Collegio di Direzione.

e) Rimangono confermate le tariffe eventualmente superiori al limite di cui al precedente punto c) già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

f) I dirigenti provvedono alla riscossione degli importi corrisposti dagli utenti ed a rilasciare apposita ricevuta utilizzando la procedura informatica in uso. L’Azienda può rendere disponibili modalità di versamento dei proventi in collaborazione con l’Istituto Tesoriere o altri partners, al fine di facilitare gli adempimenti amministrativi e finanziari e migliorare nel contempo le condizioni di monitoraggio secondo gli indirizzi normativi e contrattuali per tempo vigenti. In caso di attivazione da parte dell’Azienda, il personale interessato è tenuto ad utilizzare gli strumenti/applicazioni per l’incasso dei proventi con modalità distribuite o decentrate per cui non sono posti oneri a carico del personale stesso, a pena di revoca dell’autorizzazione rilasciata, avendo titolo ad usufruire delle eventuali facilitazioni complementari; invece il personale ha facoltà di utilizzo di tali strumenti/applicazioni qualora siano previsti oneri a carico.

g) In caso di mancato funzionamento della procedura informatica e degli strumenti/applicazioni di incasso distribuito/decentrato, il Dirigente è abilitato a rilasciare ricevute provvisorie, con l’obbligo di emettere e recapitare all’utente quelle definitive; in tali ipotesi, ed in ogni caso, il Dirigente è tenuto a versare l’intero importo delle somme riscosse alle casse CUPALPI entro i sette giorni successivi all’emissione della ricevuta.

h) Nella determinazione delle tariffe dell’attività libero-professionale intramuraria negli studi professionali e delle modalità della loro ripartizione va comunque garantita:

- una quota del 5% a favore dell’azienda;

- una quota del 5% da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

- una quota del 5% da destinare alle attività di prenotazione, incasso e liquidazione delle somme incassate dal dirigente;

i) I costi per l’eventuale utilizzazione di personale a supporto sono posti a carico dell’azienda che vi provvede con i proventi tariffari del dirigente e fino alla concorrenza degli stessi.

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Le somme versate dai dirigenti saranno ripartite secondo il seguente prospetto:

Tariffe per prestazioni Azienda

1)

Fondo perequazione

2)

Quota spettante al personale di

supporto indiretto 3)

Quota spettante al Dirigente

4)

Prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali 5 % 5 % 5 % ___

1) la quota è calcolata sull’intera tariffa 2) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda 3) la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda 4) risultato al netto delle decurtazioni precedenti.

Le quote destinate al fondo perequazione, al personale di supporto ed al dirigente ricomprendono ogni onere comunque dovuto dall’Azienda sulle somme corrisposte (ad es. IRAP, oneri contributivi etc.); per cui sulle somme da liquidare al personale va detratta la suddetta quota percentuale di oneri

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Ti tolo 4 - At tivi tà l ibero professionale in regime di r icovero

Art . 12 – Model lo organ izzat i vo

a) Il percorso relativo al ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero professionale è attivato a seguito di specifica istanza dell’utente, rivolta alla Direzione Sanitaria, in cui risulti indicato il medico prescelto. La Direzione Sanitaria invita il medico prescelto ad assumere contatti con il paziente per la programmazione dell’iter clinico diagnostico da seguire e la formulazione del relativo preventivo analitico di spesa, in conformità alla tariffa di cui al successivo articolo. Il preventivo è sottoposto all’attenzione del paziente e firmato dallo stesso per accettazione prima del ricovero.

b) La prenotazione del ricovero si effettua, di norma, a cura dello stesso medico di fiducia attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazioni libero professionale e camere a pagamento all’Ufficio incaricato, che provvede a definire, sulla base delle richieste ricevute, una lista di prenotazione, formata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste e la disponibilità di posti letto.

c) Il giorno del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente, o chi ne fa le veci, dovrà pagare il deposito cauzionale pari al 50% della tariffa stabilita per il trattamento previsto. Il pagamento avviene con le stesse modalità previste per l’attività ambulatoriale libero professionale svolta all’interno dell’Azienda. Al momento della dimissione il paziente dovrà provvedere al saldo con le stesse modalità.

d) Nel caso in cui il paziente ritenga di avvalersi, d’intesa con il medico di fiducia ed in corso di degenza, dell’opera di uno specialista nominativamente indicato tra quanti operano presso l’Azienda, dovrà firmare l’apposito modulo “Richiesta visita di consulenza” recante l’indicazione dell’onorario previsto. La consulenza potrà consistere in una visita (o in una serie di visite) ovvero nella interpretazione di una prestazione di diagnostica strumentale (anche se eseguita da altri) o anche in una prestazione terapeutica fornita dallo specialista consulente.

e) Il passaggio interno del paziente dal ricovero in regime libero professionale a quello ordinario deve essere motivato per iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo clinico, informando del trasferimento la Direzione Sanitaria.

f) Durante il normale ricovero non a pagamento è possibile esclusivamente da parte del paziente la scelta di "camera a pagamento" per il solo maggior comfort alberghiero e viceversa.

g) Non sono effettuati in regime libero professionale i ricoveri nei servizi di emergenza-urgenza e terapia intensiva (unità coronariche, rianimazione e pronto soccorso).

h) Poiché le prestazioni in favore dei pazienti ricoverati in regime libero professionale debbono essere effettuate al di fuori del normale orario di servizio, si stabilisce forfettariamente nella misura di n. 60 minuti giornalieri il tempo che il medico deve recuperare per ogni giorno di ricovero del paziente, ferma restando la presenza in servizio istituzionale del medico nelle stesse giornate di ricovero. Il mancato recupero dell’orario comporta la decurtazione dello stipendio per l’importo corrispondente e, se reiterata, ogni altra conseguenza di natura

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disciplinare, ivi compresa la sospensione dall’attività libero professionale.

i) Analoghe modalità amministrative saranno attuate per quanto concerne la richiesta di solo comfort alberghiero in camere a pagamento, rispetto alle quali il deposito cauzionale consisterà nell’anticipo del 50% delle giornate di degenza previste ed il saldo dovrà avvenire prima della materiale dimissione del paziente. Il personale addetto alle camere a pagamento dovrà provvedere al ritiro delle ricevute di pagamento ed a trasmetterle, unitamente al foglio di dimissione, all’ufficio incaricato per il prosieguo dell’attività amministrativa.

j) La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale è pari al 5% dei posti letto dell’AOR, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L’attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero è garantita in camere di degenza individuate all’interno delle singole UU.OO. di degenza. La quota del 5% ricomprende i posti letto per le camere a pagamento.

k) La precisa individuazione, anche delle UU.OO. cui i posti letto del punto precedente afferiscono, è definita dal Collegio di Direzione.

l) I posti letto individuati per l’attività libero-professionale concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

m) Per ricoveri a favore di utenti non assistiti dal SSN, la tariffa – calcolata nei modi di cui al successivo articolo – deve contemplare il 100% del valore del DRG corrispondente alla prestazione a favore dell’Azienda, anziché il 30%

Art . 13 - T ar i f fe

a) Le tariffe delle prestazioni libero professionali erogate in regime di ricovero ordinario, di day hospital e day surgery vanno definite tenendo conto della tariffa regionale di DRG vigente. La partecipazione alla spesa da parte della regione viene fissata nella misura del 70 % delle tariffe di cui sopra mentre il 30 % risulta a carico del paziente.

b) La tariffa a carico dell’utente risulta pertanto così composta: - Onorario èquipe; - 10% dell’onorario riconosciuto all’èquipe, funzionale alla gestione operativa interna del

ricovero; - 5% dell’onorario riconosciuto all’èquipe per il fondo di perequazione - 5% dell’onorario riconosciuto all’èquipe per il fondo relativo al supporto indiretto; - 30% del valore del DRG a ristoro delle spese generali sostenute dall’Azienda; - Costo dell’eventuale trattamento alberghiero. Alla tariffa come sopra determinata sono aggiunti gli eventuali costi diretti per materiale protesico ove non compresi nella relativa tariffa DRG.

Le quote destinate al fondo perequazione, al personale di supporto e ai dirigenti ricomprendono ogni onere comunque dovuto dall’Azienda sulle somme corrisposte (ad es. IRAP, oneri contributivi etc.); per cui sulle somme da liquidare al personale va detratta la suddetta quota percentuale di oneri

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Ti tolo 5 - Altre forme di at t ività l ibero professionale

Art . 14 - At t i v i tà l ibero profess ionale az iendale r ic hiesta da te rz i .

a) L‘attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all’azienda e svolta fuori dall’orario di lavoro, sia all’interno che all’esterno delle strutture aziendali, ove richieda lo svolgimento di prestazioni eccedenti i debiti istituzionali (ad esempio orario di lavoro e/o budget) può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero-professionale intramuraria e regolamentata come le altre attività libero professionali ovvero può essere considerata come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

b) Per tali prestazioni svolte in regime di attività libero-professionale per conto dell’Azienda il provvedimento aziendale :

deve di norma garantire la rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

deve definire i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro;

deve stabilire l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione ove l’attività abbia luogo fuori dall’orario di lavoro e l’eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute nel caso in cui l’attività abbia luogo nell’orario lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;

deve riportare le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese in accordo ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) In caso di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la quota spettante al dirigente è pari al 50 per cento della tariffa per le specifiche prestazioni, fermo restando l’integrale ristoro dei costi sostenuti dall’Azienda.

d) L’assistito può chiedere all’azienda che la prestazione sia resa direttamente al domicilio del paziente da parte del dirigente scelto. Le somme derivanti dalla suddetta attività vengono incassate dal dirigente che ha effettuato la prestazione, che ne rilascia ricevuta al paziente su apposito bollettario dell’azienda. Le somme vengono versate nei successivi 5 giorni nelle casse dell’azienda che ne accredita il 95 % al dirigente stesso con la retribuzione del mese successivo;

e) L’attività di certificazione medico - legale resa dall’azienda per conto dell’Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (l.N.A.l.L.) rientra nel regime libero professionale a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, sempre che sia possibile assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione.

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Art . 15 - At t i vi tà L ibero Pro fess ionale , r ic hiesta da s i ngo l i utent i , s vo l ta in a l t re Azie nde de l SSN o in s t rut t ura sa ni ta r ia no n accred i ta ta

Le attività professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, anche extraregionale, o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da apposita convenzione tra l’azienda e i soggetti interessati nella quale sono definite:

- il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte; - l’entità del compenso dovuto al dirigente e/o all’equipe che ha effettuato la prestazione; - le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi ai professionisti interessati; - la quota della tariffa spettante all’azienda.

Art . 16 - At t i vi tà L ibe ro Profess ionale s vo l ta a i f ini de l la r iduz ione de l le l is te d i a t tesa

Il Direttore Generale può richiedere ai propri dirigenti, ad integrazione delle attività istituzionali, l’effettuazione di prestazioni ambulatoriali in regime di attività libero professionale intramuraria allo scopo di ridurre le liste di attesa, concordando i volumi e/o i tempi (espressi in ore) di attività libero-professionale da svolgersi. A tal fine l’Azienda, avvalendosi del Collegio di Direzione:

a) programma e verifica le liste di attesa con l’obiettivo di pervenire a soluzioni organizzative, tecnologiche e strutturali che ne consentano la riduzione;

b) effettua, in applicazione del dettato della L n. 120/2000, punti d e g del comma 4 - art.1, il monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell’ambito dell’attività istituzionale per assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti e per il progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione, al fine di assicurare che il ricorso a quest’ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale

c) assume le necessarie iniziative per la razionalizzazione della domanda; d) assume interventi diretti ad aumentare i tempi di utilizzo delle apparecchiature e ad

incrementare la capacità di offerta dell’azienda; e) individua, ove necessario, specifici incentivi di carattere economico per il personale di

supporto.

Art . 17 - Al t re norme i n mate r ia d i a t t ivi tà l ibero profess io nale

a) Nello svolgimento dell’attività libero professionale deve essere garantito un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale. L’attività libero professionale concordata in sede di budget non può comportare per singolo dirigente un volume di prestazioni o un impegno orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali (art. 54 comma 5 e 6 del C.C.N.L). La Commissione Paritetica provvederà

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a quantificare i tempi necessari per effettuare le singole prestazioni onde garantire il rispetto della norma di cui sopra.

b) L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che intenda esercitare attività libero-professionale in disciplina diversa da quella di appartenenza, fermo restando il possesso della relativa specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione.

c) La libera professione per sua caratteristica è attivata a titolo non gratuito. Nel rispetto dell’art. 58 del codice deontologico, il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al ristoro delle spese ed in tal caso, è tenuto a fatturare al paziente al netto della sola quota di propria competenza.

d) L’autorizzazione allo svolgimento delle attività libero professionali è valida ed efficace fino a revoca della stessa ovvero fino all’eventuale assenso ad una richiesta del dirigente modificativa e/o integrativa di quella precedentemente assentita.

e) Le autorizzazioni già in essere alla data di adozione del presente Regolamento sono confermate.

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Ti tolo 6 - At tivi tà diverse dall ’at t ivi tà l ibero-professionale

Art . 18 – Ind i viduazione de l le a t t ivi tà no n r ie nt ra nt i ne l reg i me l ibe ro profes s ionale

Non rientrano tra le attività libero-professionali disciplinate dal presente regolamento, ancorché comportino la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

1. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;

2. collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; 3. partecipazioni a commissioni presso Enti e Ministeri (Commissione Medica di verifica del

Ministero del tesoro, di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 29 giugno 1998, n. 278, ed alle Commissioni Invalidi Civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla Legge 15 ottobre 1990 n. 295);

4. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; 5. partecipazione a comitati scientifici; 6. partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale; 7. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a

favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

8. attività prestata in nome e per conto dell’Azienda in spazi messi a disposizione da strutture private accreditate nell’ambito di accordi volti a politiche di riduzione della mobilità sanitaria passiva

Le attività e gli incarichi, ancorché a carattere non gratuito, sebbene non rientranti tra quelli assoggettati ad autorizzazione, richiedono comunque il preventivo assenso da parte dell’Azienda che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto e comunque in ragione del preminente interesse alla piena funzionalità dei servizi, non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali.

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Ti tolo 7- Commissione Pari tet ica

Art . 19 – Compi t i e f unz ioni de l la Commissione Pa ri te t ica

Entro 30 giorni dall’esecutività del presente regolamento si provvederà alla costituzione di una commissione paritetica quale organismo di promozione e verifica, costituita da dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e rappresentanti dell'azienda. La Commissione, presieduta dal Direttore Sanitario Aziendale, è composta da 5 rappresentanti aziendali nominati dal Direttore Generale e da 5 rappresentati designati dalle OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza medica e veterinaria e delle dirigenza sanitaria La Commissione svolge attività di verifica e controllo sui volumi di attività, sulle liste di attesa, sull’utilizzo degli spazi, dei posti letto e delle attrezzature, anche in applicazione dei rapporti stabiliti tra volumi prestazionali in ALPI e quelli istituzionali, per come anche indicati dall’Accordo Stato-Regioni prot.198/CSR del 18.11.2010. La Commissione riferisce almeno annualmente al Direttore Generale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale

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Ti tolo 8 - Sanzioni

Art . 20 – Sis te ma sa nz ionato r io

In caso di ipotizzata violazione delle disposizioni e dei protocolli d’intesa per la disciplina dell’organizzazione della libera professione intramoenia, l’Azienda avvia un procedimento a carico del dipendente, garantendo comunque il contraddittorio, al fine di verificare la veridicità dei fatti. In caso di accertata violazione, e in rapporto alla gravità e reiterazione della stessa, potranno essere inflitte al dirigente le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto; - trattenuta economica sui proventi dell’attività libero professionale da 250 a 500 Euro; - sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 1, - sospensione dell’autorizzazione dell’attività libero professionale per mesi 2; - sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale da 3 a 6 mesi, - revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale,

fatta salva comunque, ricorrendone i presupposti, l’azione di recesso ai sensi dell’art.36 del CCNL 5.12.96 e/o ogni altra azione e/o civile che l’amministrazione avesse da intraprendere nei confronti del dipendente. Si ritiene comunque di tipizzare le seguenti sanzioni a) Svolgimento dell'attività libero professionale fuori dall'orario autorizzato: diffida formale

all'interessato; se reiterata, una sanzione amministrativa pari al valore corrispondente al 50% degli emolumenti riscossi durante l’orario contestato; se reiterata ancora, la sospensione dell'attività per un mese;

b) Mancato riscontro tra attività prenotata ed effettuata ma non pagata: in tal caso si deve effettuare il recupero forzoso di una quota pari a quella non incassata e la contestuale sospensione dell'attività per un mese. A tal proposito ed al fine di evitare di incorrere nella sanzione, l'interessato dovrà, entro cinque giorni, far pervenire all’Ufficio Gestione ALPI la giustificazione delle visite prenotate ma non effettuate e quindi non pagate;

c) Attività svolta durante i turni di pronta disponibilità o di guardia, o di assenze dal servizio per malattia, infortunio sul lavoro, maternità e congedi parentali, aspettativa e comando, riposo settimanale, riposo compensativo, ferie, ferie aggiuntive per rischio radiologico, permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata e sciopero: in tal caso viene recuperata forzosamente una quota pari a quella incassata e applicata la contestuale sospensione dell'attività per un mese.

Le diffide sono di competenza del Direttore Generale; le sanzioni sono irrogate dal Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione. La proposta di sanzioni può essere avviata, oltre che dal Direttore Generale, dai Direttori dei Dipartimenti e dalla Commissione Paritetica

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Ti tolo 9 - Limitazioni

Art . 21 – Presta z ioni non e rogabi l i in a t t ivi t à l ibero profess io nale

Non possono essere erogate in regime di attività libero professionale le seguenti tipologie di prestazioni:

a) i ricoveri nei servizi di emergenza e terapia intensiva (Unità coronariche, rianimazione e pronto soccorso);

b) le attività di altissima specializzazione ad elevato rischio e con alti costi di gestione; c) quelle non riconosciute ufficialmente valide dal punto di vista diagnostico terapeutico; d) altre specifiche prestazioni individuate dal Direttore Generale.

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Ti tolo 10 - Aspetti f iscal i , previdenzial i e contabi l i

Art . 22 – Disc ip l i na d i r i fe r i me nto

Le prestazioni sanitarie per diagnosi e cura e riabilitazione esercitate in regime libero professionale e rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie rientrano nel regime di esenzione dell'imposta sul valore aggiunto (art. 10 n.18 del DPR n.633/72), fatta eccezione per le restanti prestazioni che restano assoggettate alle vigenti disposizioni fiscali.

Le prestazioni, anche se esenti da IVA, devono essere oggetto di fatturazione (ex art.21 n.6 del DPR n.633/72).

Sono escluse dall’esenzione IVA (Circ. Agenzia delle Entrate n. 4 del 28 gennaio 2005) le seguenti prestazioni:

a) Consulenze e perizie;

b) Rilasci di certificati o referti sullo stato di salute a fini amministrativi;

c) Prestazioni delle commissioni mediche di verifica per istanze di pensioni di invalidità;

d) Certificazioni per assegni di invalidità o pensioni di invalidità ordinaria;

e) Certificazioni di idoneità a svolgere generiche attività lavorative;

f) Certificazioni peritali per infortuni, redatte su modello specifico;

g) Certificazioni per riconoscimento di invalidità civile;

h) Prestazioni di medicina legale come consulenze tecniche presso i Tribunali;

i) Accertamenti medico legali atti al riconoscimento di causa di servizio;

j) Prestazioni di natura peritale e arbitrati.

Per poter operare correttamente, al medico che svolge attività in regime intramoenia e che prevede di effettuare prestazioni soggette ad IVA, è fornito un bollettario con avvisi di fatturazione che, compilato in ogni sua parte ed in triplice copia, sostituirà la ricevuta. Tale modalità è operativa fino alla piena implementazione delle procedure di fatturazione informatica.

I compensi percepiti dai professionisti per attività libero professionale intramoenia, ivi compresa quella esercitata dal personale autorizzato ad operare presso studi privati o strutture non accreditate, sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (in base all'art.47, comma 1, lettera e) del T.U.I.R. - D.P.R. 22/12/1986 n.917). In tal senso è il chiarimento reso dal Ministero delle Finanze con circolare n.69/E del 25.3.1999 in G.U. n.80 del 7.04.1999.

Sono quindi applicate le disposizioni normative e fiscali vigenti – Legge n.388 del 33.12.2000 e Legge finanziaria 2000 – che all'art. 2, ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, prevede una abbattimento forfetario del 25% dell'ammontare degli onorari introitati per le spese sostenute nell'anno dal professionista per l'attività resa presso il proprio studio professionale (cosiddetta intramoenia allargata).

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I soggetti che svolgono attività libero professionale intramuraria ed i cui proventi, come sopra chiarito, sono inquadrati tra quelli assimilati ai redditi da lavoro dipendente non sono assoggettati all'obbligo di richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA, né di procedere all'istituzione delle relative scritture contabili obbligatorie.

Come espressamente precisato nella circolare del 28/09/2001 n.83 dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, i proventi derivanti dall'attività libero professionale intramuraria non concorrono a formare la base imponibile IRPEG in quanto anche per detta attività opera la decommercializzazione prevista dall'art.88, comma 2, lett. b) del T.U.I.R. sopracitato per le altre attività delle Aziende sanitarie.

Tutti i proventi relativi all'attività libero professionale sono assoggettati ad IRAP, da calcolarsi sugli importi effettivamente corrisposti, nella misura del 8,50% e da versarsi all’Ente avente titolo.

I compensi spettanti al personale di supporto diretto e quelli rivenienti dalla suddivisione del fondo del personale di comparto che non partecipa direttamente all'effettuazione della prestazione sono considerati come voci retributive connesse alla produttività collettiva e come tali assoggettati, non soltanto all'IRAP ma anche alla contribuzione previdenziale.

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Allegato 1 - Cr iter i di r ipar tiz ione.

Il personale di supporto indiretto si compone degli addetti al CUP e degli uffici amministrativi per operazioni di prenotazione, incasso, fatturazione, controllo, organizzazione e quant'altro serve al funzionamento dell'istituto contrattuale, compresi i dirigenti SPTA, nonché di tutto il personale del comparto di supporto indiretto. A tal proposito l'amministrazione suddivide la quota risultante dall’applicazione dell’art. _______, lett. c, che è destinata all'attività indiretta amministrativa e di organizzazione e funzionamento, nel 50% al comparto e nel 50% alla dirigenza SPTA, che partecipa in via indiretta all'ALPI (art. 57 del CCNL 8/06/2000 dell’area dirigenziale SPTA). A - Dirigenza I dirigenti interessati si identificano nei seguenti: Direttore U.O. Personale; Direttore U.O. Economico - Finanziaria; Le relative quote sono determinate in parti uguali. Ciascun Direttore di UU.OO., fra quelle sopra citate puo’ attribuire una quota fino al 50% destinato alla dirigenza ad altri dirigenti in servizio presso la propria unità operativa, in relazione al grado di collaborazione ed impegno nell’espletamento dei compiti afferenti all’ALPI. Si procede comunque alle liquidazioni previa verifica di un esubero orario pari ad almeno 6 ore al mese ( h6x12m =72h) Nel caso in cui tale percentuale non possa essere erogata confluisce nella quota parte destinata al personale del comparto coinvolto nelle operazioni indirette all’ALP. B - Comparto Determinazione del personale del comparto interessato: a) il personale che cura direttamente i procedimenti presso i CUP, le casse con compiti di

prenotazione ed incasso e di sorveglianza, che redige e firma i provvedimenti di liquidazione che cura la redazione del cedolino stipendia e la procedura di liquidazione delle competenze; la cui individuazione è rimessa al direttore della U.O. Gestione e Sviluppo risorse Umane e al Direttore della U.O. Economico Finanziaria;

b) il personale del comparto di supporto indiretto, la cui individuazione è rimessa al direttore della U.O. Gestione e Sviluppo risorse Umane e al Direttore della U.O. Economico Finanziaria. La somma totale complessiva destinata al personale del comparto si suddivide in due tranches pari al 60% a favore del personale di cui alla lettera a ed il 40% a favore del personale di cui alla lettera b;

c) ulteriore eventuale personale che ha svolto funzioni di supporto indiretto, individuato annualmente dal Direttore Sanitario o Amministrativo.

Per il personale di cui alla lettere a e c la liquidazione dei compensi avverrà in parti uguali previa verifica di un esubero orario pari ad almeno 6 ore al mese (h6x12m =72h). Per il personale di cui alla lettera b, il fondo accantonato sarà quindi attribuito secondo il seguente criterio : valutazione dell’effettivo coinvolgimento per l’attività di collaborazione finalizzata al buon

andamento dell’attività libero professionale;

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presenza di orario aggiuntivo nel mese di almeno 3 ore; ripartizione in presenza di ambedue le condizioni surriportate secondo la categoria di

appartenenza applicando i seguenti parametri, giusta accordo integrativo: Cat. A - 1,10 Cat. B - 1,35 Cat. BS - 1,60 Cat. C - 1,80 Cat. D - 1,95 Cat. Ds - 2,20.

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CONVENZIONE

TRA

L’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo, con sede in Potenza, via Potito Petrone (codice fiscale 01186830764), di seguito A.O.R., rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore ing. Giovanni De Costanzo,

E

(denominazione struttura) ________________________________________________________ sito in __________________________________________, Cod. Fiscale ______________________________, nella persona del _____________________________________________, legittimato a rappresentare la Struttura in qualità di __________________________________________;

PREMESSO CHE:

Il Regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria vigente presso l’A.O.R. stabilisce che: - in caso di documentata carenza di spazi interni si provvederà ad individuare fuori dell'azienda spazi

sostitutivi in case di cura ed altre strutture pubbliche e private non accreditate con le quali stipulare apposite convenzioni.

- l’individuazione di spazi sostitutivi è altresì possibile nei casi in cui l’attività intramoenia da svolgersi richieda l’utilizzazione di apparecchiature e strumentazioni che già risultano nell’A.O.R. utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionali in maniera tale da non consentire la sovrapposizione tra le due tipologie di attività ovvero nei casi in cui lo stesso Collegio di Direzione, con adeguata motivazione, lo ritenga opportuno;

al fine di consentire ai dirigenti dell’A.O.R., nel caso in cui si verifichi la sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto, la possibilità di esercitare attività libero professionale, la stessa A.O.R. ha pubblicato sul sito internet aziendale uno schema di convenzione per adesione rivolto alle strutture sanitarie autorizzate e non accreditate;

con nota assunta al prot. n. _______________ del _________________________ (denominazione struttura) ________________________________________ (di seguito Struttura) ha chiesto di aderire alla convenzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

1. La presente convenzione, in attuazione di quanto stabilito dal Regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria vigente presso l’A.O.R., disciplina i rapporti tra la stessa A.O.R. e la Struttura sanitaria autorizzata e non accreditata denominata _______________________________________________.

2. Allo scopo la Struttura dichiara: di essere stata autorizzata allo svolgimento di attività sanitarie con D.G.R. n. ________ del

_________________________; che l’autorizzazione è stata concessa per le seguenti branche:

o _______________________________; o _______________________________;

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o _______________________________; o _______________________________; o _______________________________;

Art. 2 Obblighi della Struttura

1. La Struttura inoltre si impegna a: a) a consentire, previo parere favorevole del Direttore Sanitario della Struttura, ai dirigenti dell’A.O.R.

con rapporto di lavoro esclusivo, l’esercizio dell’attività professionale attraverso la partecipazione ai proventi di attività resa nella Struttura e richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe al di fuori dall’impegno di servizio, nel rispetto dei principi e dei vincoli della presente convenzione e dalla normativa di riferimento;

b) a consentire l’attività di cui al precedente punto a) esclusivamente nelle branche per le quali la Struttura risulta autorizzata;

c) non fare istanza, per il periodo di vigenza della presente convenzione, di accreditamento; d) comunicare all’A.O.R. qualsiasi variazione, ampliamento ed adeguamento delle attività della

Struttura; e) diffondere nella Struttura il materiale promozionale dell’A.O.R., delle sue attività scientifiche e di

studio o di seminari e convegni promossi; f) porre a disposizione dell’A.O.R., per situazioni di emergenza e temporanee, la struttura e le

apparecchiature, a titolo gratuito con il solo rimborso spese del materiale di consumo; g) fornire ogni informazione richiesta dall’Ufficio Libera Professione Intramuraria per le proprie finalità; h) indicare, nel materiale divulgativo, informativo e promozionale della Struttura, i professionisti medici

dipendenti dell’A.O.R. e l’esistenza del regime di convenzione tra i due istituti per l’attività libero-professionale;

i) collaborare in ogni forma di controllo sull’attività dei medici dell’’A.O.R. presso la struttura secondo quanto potrà essere richiesto dal comitato paritetico previsto dal regolamento aziendale per l’esercizio dell’attività libero-professionale;

j) porre a disposizione dei dirigenti dell’A.O.R. autorizzati allo svolgimento di prestazioni presso la Struttura: o personale di segreteria; o personale tecnico sanitario a supporto delle prestazioni eseguite; o materiali di consumo; o sistema informatico o idonei spazi in rapporto alla tipologia delle prestazioni; nonché le seguenti apparecchiature, allo stato dichiarate presenti dalla Struttura, e di quelle che eventualmente dovessero essere rese disponibili: o ___________________________________; o ___________________________________; o ___________________________________; o ___________________________________; o ___________________________________; o ___________________________________;

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o ___________________________________; o ___________________________________; o ___________________________________;

Art. 3 Autorizzazioni e tariffe

1. I dirigenti dell’A.O.R. possono svolgere attività libero professionale presso la Struttura solo se previamente autorizzati.

2. Il dirigente, in sede di richiesta di autorizzazione dovrà partitamente indicare: - la tipologia di prestazioni che intende svolgere presso la Struttura, coerentemente con le branche

per le quali la stessa è autorizzata; - le tariffe che intende applicare, che dovranno essere coerenti con quanto previsto nel Regolamento

aziendale per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria vigente presso l’A.O.R.; le tariffe comprendono la quota percentuale stabilita nel punto 1 del successivo art. 5;

- i giorni e le fasce orarie settimanali nei quali intende svolgere le prestazioni; - la disponibilità massima di prestazioni erogabili nelle fasce orarie indicate; - di accettare integralmente a quanto stabilito nella presente convenzione.

3. Alla richiesta dovrà allegarsi il parere favorevole del Direttore Sanitario della Struttura. 4. Ogni eventuale, successiva variazione di quanto dichiarato in sede di richiesta di autorizzazione deve

essere previamente autorizzata dall’A.O.R..

Art. 4 Prenotazione delle prestazioni presso la Struttura

1. L’utente può prenotare le prestazioni in regime libero-professionale dei dirigenti dell’A.O.R. autorizzati all’esercizio dell’attività libero professionale presso la Struttura, tramite CUPALPI.

2. La prenotazione può avvenire anche tramite la Struttura che, allo scopo, è abilitata dall’A.O.R. all’accesso al sistema di prenotazione tramite CUPALPI.

Art. 5

Adempimenti relativi agli incassi 1. L’A.O.R., in relazione ad ogni singola prestazione svolta da dirigenti autorizzati, riconosce alla Struttura

le seguenti percentuali (che assumono valore indicativo e fatto salvo un diverso accordo), rispetto alle tariffe indicate dal dirigente, a ristoro, forfettariamente individuato e comprensivo di IVA, di tutti i costi sostenuti dalla Struttura stessa per l’utilizzazione degli spazi, attrezzature, personale e di ogni altro mezzo, strumento o servizio necessario ed occorrente:

Visita specialistica 20% Consulti 10% Certificazioni 10% Prestazioni di laboratorio analisi 50% Prestazioni di fisioterapia 50% Prestazioni di riabilitazione 30% Radiologia convenzionale 50% Densitometria ossea 50%

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TAC 60% RMN 60% Ecografie/Ecodoppler 30% Endoscopia digestiva 30% Anestesia per interventi di piccola chirurgia e terapia del dolore 30% Altri esami strumentali 30% Interventi di piccola chirurgia 40%

Le prestazioni sopra indicate sono da ritenersi consentite solo nei limiti e per le branche previste nella autorizzazione regionale.

ovvero L’A.O.R., in relazione ad ogni singola prestazione svolta da dirigenti autorizzati, riconosce alla Struttura, a ristoro, forfettariamente individuato e comprensivo di IVA, di tutti i costi sostenuti dalla Struttura stessa per l’utilizzazione degli spazi, attrezzature, personale e di ogni altro mezzo, strumento o servizio necessario ed occorrente, i seguenti costi:

TIPOLOGIA COSTO A PRESTAZIONE

Visita specialistica Consulti Certificazioni Prestazioni di laboratorio analisi Prestazioni di fisioterapia Prestazioni di riabilitazione Radiologia convenzionale Densitometria ossea TAC RMN Ecografie/Ecodoppler Endoscopia digestiva Anestesia per interventi di piccola chirurgia e terapia del dolore Altri esami strumentali Interventi di piccola chirurgia

Le prestazioni sopra indicate sono da ritenersi consentite solo nei limiti e per le branche previste nella autorizzazione regionale.

2. Le parti convengono che: a) la Struttura provvede ad incassare le somme che gli utenti pagheranno per le prestazioni fruite,

rilasciando ricevuta per l’integrale corrispettivo in nome dell’A.O.R.; b) le somme riscosse dalla Struttura sono giornalmente versate all’AOR, alla chiusura contabile

giornaliera, nella misura corrispondente al totale degli importi spettanti all’AOR con riferimento alle singole prestazioni in base alla tabella sopra riportata e tramite RID (Rapporto Interbancario Diretto) all’Istituto Tesoriere dell’Azienda da eseguirsi entro il giorno successivo;

c) le funzioni informatiche relative alle ricevute, gestione degli incassi e chiusura contabile giornaliera saranno garantite dal software messo a disposizione dall’A.O.R.;

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d) il personale addetto al CUPALPI pone a disposizione dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria, entro il giorno 8 di ogni mese, un rendiconto contenente l’indicazione dei volumi di prestazioni resi nel mese precedente da ognuno dei dirigenti autorizzati all’esercizio dell’attività libero professionale presso la Struttura, con evidenza dell’elenco e delle tipologie di prestazioni erogate dai sanitari, delle tariffe applicate, della quota a ristoro dei costi prevista nel precedente comma 1 e della quota residua da ripartirsi secondo quanto stabilito dal successivo comma 4;

e) con cadenza bisettimanale la Struttura emette fattura differita riepilogativa delle quote spettanti e trattenute, in applicazione del precedente punto b), a ristoro dei costi sostenuti nelle due settimane precedenti; la fattura è trasmessa all’A.O.R. entro il 5° giorno successivo all’emissione;

f) l’IVA per la fattura di cui al precedente punto e) è compresa nella quota di cui al comma 1 del presente articolo;

g) l’Azienda, entro 20 giorni dal termine di cui al precedente punto d), provvede alle verifiche di corrispondenza tra il rendiconto delle attività svolte (di cui alla precedente lett.d) e le fatture pervenute (di cui alla precedente lett. e); nel caso in cui siano verificati errori o anomalie gli stessi vengono segnalati alla Struttura al fine della loro definizione.

3. L’A.O.R. provvede mensilmente al pagamento di quanto dovuto ai dirigenti per l’attività libero professionale resa presso la Struttura.

4. Il pagamento ai dirigenti avviene mediate inserimento nelle apposite procedure stipendiali. Il personale addetto al CUPALPI provvede a trasmettere all’’U.O. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane idonei prospetti riepilogativi entro il giorno 12 di ogni mese. Le somme da inserire nella procedura stipendiale sono al netto delle percentuali ed oneri stabiliti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria vigente presso l’A.O.R. Allo stato, fatte salve eventuali, successive modificazioni, le somme da corrispondersi sono al netto delle seguenti quote percentuali: - 5% da destinarsi all’Azienda (la quota è calcolata sull’intera tariffa); - 5% da destinarsi al fondo di perequazione (la quota è calcolata sulla massa di tutti i proventi, al netto

delle quote a favore dell’Azienda e della Struttura) - 5% da destinarsi al fondo spettante al personale per il supporto indiretto (la quota è calcolata sulla

massa di tutti i proventi, al netto delle quote a favore dell’Azienda e della Struttura) - percentuale IRAP stabilita dalle norme di riferimento.

Art. 6

Privacy, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Responsabilità

1. Ai fini di quanto previsto in materia di privacy e protezione dei dati sensibili (D.Lgs. n. 196/03) e limitatamente al trattamento dei dati personali trattati nell’ambito del presente contratto, il Direttore Generale dell’A.O.R. nella sua veste di “titolare “ ai fini della privacy, nomina “responsabile” il rappresentante legale della Struttura; il responsabile a sua volta individua e nomina “incaricati” i propri collaboratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente contratto. Gli incaricati che svolgono operazioni di trattamento di dati sensibili utilizzando elaboratori connessi in rete, sono autorizzati all’accesso agli strumenti ed alle operazioni di trattamento, attenendosi alle norme di sicurezza ed ai regolamenti adottati al suo interno dall’A.O.R. per tali trattamenti e per tali modalità di trattamento.

Il “responsabile” fornirà all’A.O.R. in forma scritta l’elenco nominativo del personale che dovrà essere formato ed abilitato all’uso del sistema CUPALPI e provvederà a comunicare tempestivamente e in

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Regolamento Aziendale per lo svolgimento dell’Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) 35

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forma scritta l’eventuale cessazione dal compito di un operatore, onde provvedere alla immediata disabilitazione dello stesso all’accesso al CUPALPI.

2. L’A.O.R. non assume alcuna responsabilità per danni che il dirigente autorizzato dovesse provocare a cose o persone, ovvero subire, durante l’espletamento dell’attività libero professionale svolta presso la Struttura.

3. L’A.O.R. non assume altresì alcuna responsabilità derivante dall’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito della Struttura.

Art. 7 Durate e Revoca

1. La durata della presente convenzione è fissata in 36 mesi decorrenti dalla data di stipula. 2. La presente convenzione è valida dalla data di stipulazione ed è efficace dalla data in cui la Struttura e

l’AOR abbiano provveduto alla completa fruibilità e funzionamento delle presupposte procedure informatiche e RID.

3. La convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, previa adozione di atti formali espressi da ambedue le parti.

4. La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempimento anche parziale rispetto agli obblighi reciprocamente previsti.

5. E’ comunque il recesso unilaterale della convenzione previa comunicazione da inviare almeno 30 gg prima.

6. La presente convenzione potrà, inoltre, essere modificata ed aggiornata a richiesta delle parti per effetto di variazione della normativa vigente o per sopraggiunte necessità.

7. L’inosservanza dei criteri e modalità previsti dalla presente convenzione debitamente contestati, ne determinano l’automatica risoluzione senza corresponsione di indennità e/o risarcimenti di sorta.

Potenza, addì _____________________

Per la _______________________________ _____________________________________

Il Direttore Generale - Ing. Giovanni De Costanzo -

_____________________________________