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1 ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ LIBERO- PROFESSIONALE INTRAMURARIA REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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ATTO AZIENDALE

PER LA DISCIPLINA DELLA

ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

REGIONE TOSCANA AZIENDA USL 3 DI PISTOIA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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SOMMARIO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.................... .......................................................................................................................... 5

ART. 1 ...................................................................................................................................................................... 5 OGGETTO ............................................................................................................................................................... 5 ART. 2 ...................................................................................................................................................................... 5 FINALITA’ GENERALI .......................................................................................................................................... 5 ART. 3 ...................................................................................................................................................................... 5 AREA PROFESSIONALE ....................................................................................................................................... 5 ART. 4 ...................................................................................................................................................................... 6 ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO.......................................................................................................... 6

TITOLO II: ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURA RIA.............................................................................................. 7

ART. 5 ...................................................................................................................................................................... 7 SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO ALL’ESERCIZIO DELL’ALPI ............................................................... 7 ART. 6 ...................................................................................................................................................................... 7 DIRITTO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ALPI......................................................................................................... 7 ART. 7 ...................................................................................................................................................................... 8 DIRITTI DEL CITTADINO..................................................................................................................................... 8 ART. 8 ...................................................................................................................................................................... 8 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE .................................................................................................................. 8 ART. 9 ...................................................................................................................................................................... 9 AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DI ADESIONE............................................................................................... 9 ART. 10 .................................................................................................................................................................... 9 INCOMPATIBILITA’.............................................................................................................................................. 9 ART. 11 .................................................................................................................................................................. 10 LIMITAZIONI ALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE........................................................................... 10 ART. 12 .................................................................................................................................................................. 11 ORARI E LIMITI PRODUTTIVI........................................................................................................................... 11 ART. 13 .................................................................................................................................................................. 11 ISTITUTI INCENTIVANTI L’ATTIVITA’ INTRAMURARIA........................................................................... 11 ART. 14 .................................................................................................................................................................. 12 TIPOLOGIE DI ALPI............................................................................................................................................. 12 ART. 15 .................................................................................................................................................................. 13 FORME DI ESERCIZIO ........................................................................................................................................ 13 ART. 16 .................................................................................................................................................................. 13 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO..................................................................................................................... 13 ART. 17 .................................................................................................................................................................. 14 INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI AZIENDALI .................................................................................................. 14 ART. 18 .................................................................................................................................................................. 15 STUDI PROPRI...................................................................................................................................................... 16 ART. 19 .................................................................................................................................................................. 16 ESERCIZIO DELL’ALPI PRESSO ALTRE AZIENDE SANITARIE................................................................... 16 ART. 20 .................................................................................................................................................................. 16 PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ALPI............................................................................................................. 16 ART. 21 .................................................................................................................................................................. 17 CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL PERSONALE DI SUPPORTO................................................................... 17 ART. 22 .................................................................................................................................................................. 17 CAUSALIZZAZIONE ORARIA............................................................................................................................ 17 ART. 23 .................................................................................................................................................................. 18 RESTITUZIONE ORARIA.................................................................................................................................... 18 ART. 24 .................................................................................................................................................................. 18 ALPI DEI DIRIGENTI DELLA PREVENZIONE ................................................................................................. 18 ART. 25 .................................................................................................................................................................. 19 PRENOTAZIONI ................................................................................................................................................... 19 ART. 26 .................................................................................................................................................................. 20 COMUNICAZIONE ESTERNA ED INFORMAZIONE ....................................................................................... 20 ART. 27 .................................................................................................................................................................. 20 ORGANISMO DI VERIFICA ................................................................................................................................ 20 ART. 28 .................................................................................................................................................................. 21 CONTABILITA’ SEPARATA DELL’ALPI .......................................................................................................... 21 ART. 29 .................................................................................................................................................................. 21 ATTIVITA’ NON COMPRESE NELL’ALPI ........................................................................................................ 21

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TITOLO III: ATTIVITA’ AMBULATORIALE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI ........................................ ......................................... 22

ART. 30 .................................................................................................................................................................. 22 CONTINUITA’ TERAPEUTICA PRESSO IL DOMICILIO DEL CITTADINO.................................................. 22 ART. 31 .................................................................................................................................................................. 22 VISITE SPECIALISTICHE RICHIESTE DA UTENTI RICOVERATI................................................................ 22 ART. 32 .................................................................................................................................................................. 22 PERIZIE MEDICHE .............................................................................................................................................. 22 ART. 33 .................................................................................................................................................................. 23 CONSULENZE E PERIZIE RICHIESTE DALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA................................................... 23

TITOLO IV: COSTANZA DI RICOVERO - DISPOSIZIONI PART ICOLARI ............................................ ......................................... 23

ART. 34 .................................................................................................................................................................. 23 RICHIESTA DEL CITTADINO ............................................................................................................................ 23 ART. 35 .................................................................................................................................................................. 23 PREVENTIVO DI SPESA ..................................................................................................................................... 23 ART. 36 .................................................................................................................................................................. 24 PREOSPEDALIZZAZIONE .................................................................................................................................. 24 ART. 37 .................................................................................................................................................................. 24 CAMERE A PAGAMENTO .................................................................................................................................. 24 ART. 38 .................................................................................................................................................................. 24 DISPONIBILITA’ DEI POSTI LETTO ................................................................................................................. 24

TITOLO V: ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO.......... ........................................................................................................... 25

ART. 39 .................................................................................................................................................................. 25 DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AZ. A PAGAMENTO ......................................................................................... 25 ART. 40 .................................................................................................................................................................. 25 AUTOFINANZIAMENTO AZIENDALE TRAMITE TARIFFE.......................................................................... 25 ART. 41 .................................................................................................................................................................. 26 CONSULENZA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE ......................................................................................... 26 ART. 42 .................................................................................................................................................................. 26 CONSULENZA DEL PERSONALE DEL COMPARTO ...................................................................................... 26 ART. 43 .................................................................................................................................................................. 27 CONSULTO........................................................................................................................................................... 27 ART. 44 .................................................................................................................................................................. 27 CERTIFICAZIONE INAIL .................................................................................................................................... 27 ART. 45 .................................................................................................................................................................. 28 ATTIVITA’ DIDATTICA...................................................................................................................................... 28 ART. 46 .................................................................................................................................................................. 28 CESSIONI DI SERVIZI ......................................................................................................................................... 28 ART. 47 .................................................................................................................................................................. 29 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE ..................................................................... 29 ART. 48 .................................................................................................................................................................. 29 SPERIMENTAZIONI E TRIALS CLINICI ........................................................................................................... 29 ART. 49 .................................................................................................................................................................. 29 ATTIVITA’ RICHIESTE DA SOGGETTI SINGOLI PRESSO ALTRE STRUTTURE....................................... 29 ART. 50 .................................................................................................................................................................. 30 PERSONALE INTERESSATO ALL’ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO............................................ 30 ART. 51 .................................................................................................................................................................. 30 TITOLARITA’ DEI RAPPORTI DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO ....................................... 30 ART. 52 .................................................................................................................................................................. 30 DISPOSIZIONI DI RINVIO................................................................................................................................... 30

TITOLO VI: RICOVERO CON STANDARD ALBERGHIERO SUPERI ORE.................................................................................... 30

ART. 53 .................................................................................................................................................................. 30 MODALITA’ DI RICOVERO................................................................................................................................ 30 ART. 54 .................................................................................................................................................................. 31 TIPOLOGIA DEL COMFORT .............................................................................................................................. 31

TITOLO VII: LA CONTABILITA’ SEPARATA ............... .................................................................................................................. 31

ART. 55 .................................................................................................................................................................. 31 CONTABILITA’ SEPARATA............................................................................................................................... 31

TITOLO VIII: TARIFFE............................... ..................................................................................................................................... 31

ART. 56 .................................................................................................................................................................. 31

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TARIFFE APPLICABILI ....................................................................................................................................... 31 ART. 57 .................................................................................................................................................................. 32 TARIFFE AMBULATORIALI .............................................................................................................................. 32 ART. 58 .................................................................................................................................................................. 33 TARIFFE ATTIVITÀ COSTANZA DI RICOVERO............................................................................................. 33 ART. 59 .................................................................................................................................................................. 34 TARIFFE ATTIVITÀ RICHIESTE DA SOGGETTI SINGOLI PRESSO ALTRE STRUTTURE ....................... 34 ART. 60 .................................................................................................................................................................. 34 TARIFFE ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO ........................................................................................ 34 ART. 61 .................................................................................................................................................................. 34 TARIFFE COMFORT ALBERGHIERO ............................................................................................................... 34 ART. 62 .................................................................................................................................................................. 35 COSTO DEL PERSONALE DI SUPPORTO......................................................................................................... 35 ART. 63 .................................................................................................................................................................. 35 VERIFICA DEL TARIFFARIO ............................................................................................................................. 35 ART. 64 .................................................................................................................................................................. 35 FONDO DI PEREQUAZIONE............................................................................................................................... 35

TITOLO IX: PROCEDURE ORGANIZZATIVE ................. ............................................................................................................... 35

ART. 65 .................................................................................................................................................................. 35 FUNZIONI DELLA DIREZIONE AMM.VA DI ZONA........................................................................................ 35 ART. 66 .................................................................................................................................................................. 36 COMPETENZE AUTORIZZATIVE DELLA DAZ............................................................................................... 36 ART. 67 .................................................................................................................................................................. 36 COMPETENZE RELATIVE ALLE PRENOTAZIONI E RISCOSSIONI............................................................. 36 ART. 68 .................................................................................................................................................................. 37 COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ECONOMICA.......................................................................... 37 ART. 69 .................................................................................................................................................................. 37 COMPETENZE RELATIVE AI CONTROLLI...................................................................................................... 37 ART. 70 .................................................................................................................................................................. 38 MODALITA’ DI RISCOSSIONE .......................................................................................................................... 38 ART. 71 .................................................................................................................................................................. 38 ACCONTO............................................................................................................................................................. 38 ART. 72 .................................................................................................................................................................. 38 LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI........................................................................................................................ 38 ART. 73 .................................................................................................................................................................. 39 REDAZIONE DEL BILANCIO AREA PROFESSIONALE.................................................................................. 39 ART. 74 .................................................................................................................................................................. 39 SERVIZIO ISPETTIVO......................................................................................................................................... 39

TITOLO X: NORME FINALI............................. ............................................................................................................................... 39

ART. 75 .................................................................................................................................................................. 39 VERIFICA SEMESTRALE.................................................................................................................................... 39 ART. 76 .................................................................................................................................................................. 39 VERIFICA ANNUALE.......................................................................................................................................... 39 ART. 77 .................................................................................................................................................................. 40 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ .......................................................................................................... 40 ART. 78 .................................................................................................................................................................. 40 NORMA DI RINVIO.............................................................................................................................................. 40

ALLEGATI ALL’ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’ AREA PROFESSIONALE:................................ ........................ 41

A) SCHEDA TARIFFE AMBULATORIALI ...................................................................................................................... 41 B) SCHEDA TARIFFE IN COSTANZA DI RICOVERO......................................................................................................41 C) SCHEDA TARIFFE PER COMFORT ALBERGHIERO................................................................................................... 41 D) SCHEDA TARIFFE PER ATTIVITÀ AZ. A PAGAMENTO.............................................................................................. 41 E) ATTO DI ADESIONE............................................................................................................................................... 41 NOTE NORMATIVE DI RIFERIMENTO ............................................................................................................ 46

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ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ LIB ERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Atto Aziendale disciplina l’Area Professionale consistente: a) nell’esercizio del diritto allo svolgimento della attività libero professionale intramuraria,

da parte dei dirigenti medici, odontoiatri, veterinari e degli altri dirigenti del ruolo sanitario nelle forme e nei modi indicati dalla vigente normativa;

b) nell’attività a pagamento effettuata dall’Azienda non compresa nelle competenze istituzionali ordinarie, consistente nell’ erogazione da parte dell’Azienda USL 3 di prestazioni effettuabili dalle proprie strutture, previo pagamento da parte dell’utenza di tariffe predeterminate.

2. Al fine di conferire sistematicità e maggiore comprensione alla materia, si allega al

presente atto un glossario della terminologia utilizzata dalla vigente normativa e dall’Atto stesso (allegato g)

ART. 2

FINALITA’ GENERALI 1. L’Attività Aziendale a Pagamento persegue, sulla base di appositi programmi finalizzati allo

sviluppo dell’efficacia e dell’efficienza, lo sviluppo della potenzialità complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, attraverso il miglioramento dell’organizzazione generale ed il pieno utilizzo delle risorse umane, professionali e strumentali.

2. L’Attività Aziendale a Pagamento deve contribuire all’autofinanziamento aziendale, tramite il

reperimento di risorse a fronte di cessione di prestazioni. 3. I principali obiettivi di questa attività sono quelli relativi alla miglior fruibilità dei servizi,

all’estensione degli orari di apertura del servizio, all’incremento dell’attività istituzionale ordinaria ed alla riduzione dei tempi di attesa.

4. L’attività libero professionale intramuraria (ALPI) deve assicurare un’ulteriore opportunità

assistenziale per il cittadino e concorrere al miglioramento degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di accesso ai servizi.

5. L’ALPI deve essere disciplinata in modo da permettere all’Azienda un utile riferimento per

l’assistenza al cittadino e per migliorare l’organizzazione dei servizi sanitari. 6. L’esercizio dell’ALPI deve favorire la riduzione delle liste di accesso e dei tempi di attesa delle

rimanenti prestazioni erogate in regime istituzionale ordinario. L’Azienda deve provvedere ad una costante verifica del rispetto di tale condizione.

7. L’obiettivo cui tutti i soggetti coinvolti devono tendere è che il ricorso da parte del cittadino alla

libera professione sia la vera conseguenza di una libera scelta del professionista basata sul rapporto fiduciario e non sia invece forzato da una carenza dell’organizzazione dei servizi istituzionali a dare risposte sollecite al bisogno sanitario

ART. 3

AREA PROFESSIONALE 1. L’Area Professionale dell’Azienda Usl 3 comprende:

a) L’attività libero professionale intramuraria, esercitata dal personale medico e veterinario dipendente, fuori orario di servizio, con rapporto di lavoro esclusivo e dal restante

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personale della dirigenza del ruolo sanitario in favore del cittadino, o del soggetto, pagante in proprio, a seguito di sua libera scelta.

b) L’Attività Aziendale a Pagamento. Questa consiste nella cessione, dietro corrispettivo, di prestazioni e servizi, determinati dall’Azienda, a soggetti pubblici e privati. Tali cessioni possono riguardare le attività individuali dei singoli dipendenti o pacchetti di attività predefiniti.

ART. 4

ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO 1. L’Attività Aziendale a Pagamento è realizzata ed effettuata, principalmente, tramite:

a) istituto della libera professione intramuraria dei dirigenti sanitari; b) sistemi premianti aziendali previsti dai rispettivi CCNL; c) assegnazione di particolari obiettivi prestazionali incentivati;1 d) incremento del budget assegnato alla struttura che effettua l’Attività Aziendale a

Pagamento; e) utilizzo del personale fuori dall’impegno di servizio2; f) istituto dell’autofinanziamento tramite tariffe; 3 g) altri istituti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dai CCNL, compresa la

certificazione medico legale resa per conto dell’I.N.A.I.L. ai sensi dell’art. 58, comma 4 del C.C.N.L/2000.

2. L’Attività Aziendale a Pagamento ha per oggetto, principalmente, le seguenti macro

tipologie di prestazioni: a) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario; b) sperimentazioni e trials clinici; c) prestazioni di consulenza effettuate dai dipendenti dei ruoli tecnico, amministrativo,

professionale e sanitario, escluso i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo; d) cessione di servizi; e) contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione; f) consulti riservati a dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo; g) prestazioni rese in forma aggregata dai dipendenti di diverse professionalità.

ART. 4-bis STRUTTURE ORGANIZZATIVE E

LIVELLI DI RESPONSABILITA’ 1. Per la gestione della libera professione int ramuraria sono individuati i seguenti livelli di responsabilità:

Soggetto o struttura

Ruolo Competenze Responsabilità

Direttore generale Legale rappresentante dell’Azienda - Impartisce le direttive strategiche in materia

Nomina i responsabili - assegna le risorse – verifica i risultati

Alla luce delle vigenti norma legislative, è il responsabile finale dell’attuazione e della gestione dell’ALPI

Direttore amministrativo

Dirige i servizi amministrativi e tecnici – coadiuva il DG nella formazione e realizzazione delle direttive strategiche

Attiva e controlla le Aree funzionali amministrativa e tecnica per le reciproche competenze - Cura i rapporti con l’ESTAV per le specifiche competenze

Sovrintende a tutte le procedure e i processi di carattere tecnico-amministrativo

Direttore sanitario Dirige ai fini igienico-organizzativi i servizi sanitari- coadiuva il DG nella formazione e realizzazione delle direttive strategiche

Presiede il Collegio di Direzione e la Commissione paritetica

Sovrintende a livello aziendale a tutte le procedure e i processi di carattere igienico-organizzativo

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Staff della Direzione aziendale

Partecipa alla direzione aziendale supportandola nelle decisioni strategiche

Coordina, integra ed orienta le attività delle strutture operative correlate all’ALPI (negoziazione di budget, comunicazione interna ed esterna, formazione, flussi informativi, relazioni sindacali, sicurezza)

Sovrintende a tutti i processi di competenza delle UO dello Staff

Direttore di presidio ospedaliero

Funzioni di cui all’art. 4, comma 9 del d.lgs. 502/1992

Orienta l’azione dei responsabili di struttura

Diretta di tutte le procedure e i processi di carattere igienico-organizzativo interni al presidio

Direttore di dipartimento

Nella ASL 3 corrisponde alle Aree funzionali ospedaliere – realizza la programmazione aziendale – produce i servizi

Organizza le risorse assegnate e risponde dell’efficacia e appropriatezza del prodotto

Diretta del rispetto dei volumi negoziati e dell’ ottimizzazione dell’attività svolta dalle UO aggregate nell’Area

Direttore di struttura complessa

Conduzione della unità operativa quale struttura organizzativa professionale

Funzione operativa relativa agli specifici processi professionali - autorizzazione all’utilizzo di attrezzature e strumentazione in carico alla UO

Diretta del rispetto dei volumi negoziati e dell’organizzazione e buon andamento dell’ALPI svolta all’interno dei reparti

Direttore UO Tecnico-amministrativa di Z/D

Struttura organizzativa inserita nell’Area funzionale amministrativa

Cura la gestione di tutti gli aspetti ordinari amministrativo-contabili dell’ALPI svolta sotto qualsiasi forma e degli istituti collegati

Diretta di tutte le procedure e i processi amministrativi a carattere periodico

Direttore UO Politiche del personale

Struttura organizzativa inserita nello Staff della Direzione aziendale

Iniziative e gestione diretta dei percorsi sindacali

Diretta di tutto il percorso sindacale correlato all’ALPI

Posizione organizzativa “Attuazione ALPI”

Funzionario amministrativo del comparto – riferisce direttamente al Direttore amministrativo

È’ il referente per la Direzione di tutti i flussi informativi - tiene i rapporti esterni per i servizi appaltati

Diretta di tutte le procedure e i processi di carattere amministrativo affidate

TITOLO II: ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURA RIA

ART. 5

SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO ALL’ESERCIZIO DELL’AL PI 1. I soggetti titolari del diritto all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI)

sono i dirigenti del ruolo sanitario appartenenti alle aree negoziali MV e SPTA, con rapporto di lavoro esclusivo e che sono abilitati all’esercizio di tale attività con le modalità previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento. 4

2. All’inizio di ciascun anno viene determinato, in conseguenza del presente regolamento e a

seguito delle opzioni esercitate entro il 30 novembre precedente, il numero dei dirigenti del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo, che possono operare in regime libero professionale, nonché il numero di quelli che hanno attivato l’attività libero professionale. 5

ART. 6

DIRITTO ALL’ATTIVAZIONE DELL’ALPI 1. Il diritto all’attivazione dell’attività libero professionale intramuraria spetta ai dirigenti del

ruolo sanitario con rapporto di lavoro esclusivo, così come definiti nel precedente articolo. 2. Il dirigente a rapporto di lavoro esclusivo deve comunicare all’Azienda in forma scritta la

volontà di esercitare l’ALPI indicando la disciplina professionale, le prestazioni ambulatoriali, l’eventuale attività in costanza di ricovero, ed ogni altra informazione utile al processo organizzativo.

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3. Il dirigente sanitario che non abbia attivato l’ALPI o che abbia un rapporto di lavoro non esclusivo, non è esonerato dal garantire l'assistenza, durante il suo normale orario di lavoro, al cittadino pagante in proprio.

4. L’esercizio dell’ALPI può essere in qualsiasi momento disattivato, da parte del dirigente,

con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione, senza pregiudizio per la possibilità di una successiva riattivazione, ferma restando l’impossibilità di attivazione della libera professione extramuraria.

ART. 7

DIRITTI DEL CITTADINO 1. L'attività libero professionale intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino a

scegliere il proprio medico curante e/o l’equipe medica o sanitaria di fiducia, all’interno delle strutture individuate dall’Azienda per l’esercizio di tale attività.

2. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intenda usufruire delle prestazioni in

regime libero professionale, deve pagare le tariffe successivamente indicate nel presente regolamento.

3. Il cittadino viene portato a conoscenza della spesa che dovrà sostenere, già al momento

della richiesta della prestazione ambulatoriale, tramite un tariffario che potrà avere, per ogni prestazione, caratteristiche di omogeneità aziendale e regionale. Ogni singolo dirigente potrà chiedere una personalizzazione del tariffario. Le tariffe, rivisitate ed eventualmente aggiornate con cadenza semestrale, saranno pubblicizzate nei punti accoglienza e sul sito aziendale.

4. Per l’attività svolta in costanza di ricovero, al cittadino richiedente la prestazione, dovrà

essere redatto un preventivo, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante la prestazione stessa, che contenga elementi certi sui costi addebitabili al momento del rilascio del documento consuntivo.

5. L’esercizio dell’attività libera professionale non deve contrastare con l'incomprimibile diritto,

riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, l'espletamento di tale attività, deve essere organizzato in modo da non influire negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti di istituto ed è subordinato all'impegno del personale interessato a garantire la completa funzionalità dei servizi.

ART. 8

PROCEDURE DI ATTIVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

1. Ogni dirigente sanitario interessato allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria dovrà inoltrare una comunicazione al Direttore Generale, o suo delegato che, dopo aver verificato la compatibilità con quanto stabilito dalla normativa in vigore e successivamente al perfezionamento dell’Atto di Adesione indicato al successivo comma provvederà, entro 30 giorni, all’attivazione dello svolgimento dell’attività in oggetto.

2. Tale provvedimento dovrà contenere l’Atto di Adesione che indicherà, fra l’altro, le

caratteristiche dell’attività concordata, la sede di svolgimento, gli orari consentiti, le tariffe da praticare all’utenza. Tale atto è unito alle presenti disposizioni sotto la voce di “Allegato E)”

3. Il dirigente dovrà negoziare con i soggetti aziendali a ciò preposti quanto indicato nel

succitato Atto di Adesione. In tale processo di negoziazione interverrà il responsabile della struttura di appartenenza del dirigente interessato per la parte di propria competenza, evidenziata nell’Atto stessa. 6

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4. Il citato atto dovrà prevedere l’adesione da parte del dirigente, come impegno annuale, sui volumi di attività ALPI consentita ed il rispetto dell’impegno sui volumi di attività istituzionale da erogare ivi indicati. 7

5. Nel medesimo atto il dirigente dovrà aderire alla proposta effettuata da parte Aziendale per

il mantenimento di un adeguato rapporto fra i tempi di attesa relativi all’ALPI ed all’attività istituzionale ordinaria, con le modalità previste dalla Delib. GRT 355/01. 8

6. Il dirigente, in sede di Atto di Adesione, dovrà negoziare con l’Azienda il proprio onorario,

definito compenso negoziato, che andrà a comporre insieme alle altre voci la tariffa finale da praticare all’utenza, nei limiti di quanto disposto nell’art. 57, comma 2, lettera g) dei CCNL – 2000.

7. Successivamente, ogni anno, il processo di negoziazione dovrà essere integrato con il

Sistema di Budget aziendale, in particolare per gli impegni assunti nei singoli Atti di Adesione dai responsabili delle strutture appartenenti al centro di responsabilità il cui titolare partecipa direttamente alla realizzazione delle schede budget, con le procedure indicate al successivo comma. 9

8. L’Azienda, in sede di negoziazione annuale di budget, ridefinirà con i singoli dirigenti e con

le équipe interessate l’Atto di Adesione, con particolare attenzione ai volumi di attività istituzionale che devono essere, comunque, assicurati in relazione al volume dell’attività libero professionale concordata. Saranno considerate attentamente le prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia. 10

9. L'attivazione per l'esercizio della libera professione che prevede l'utilizzo di strumenti

medicali e/o delle apparecchiature necessarie per l'espletamento della medesima, è subordinata al consenso del responsabile della struttura organizzativa interessata.

10. Il singolo operatore, medico o laureato del ruolo sanitario, dovrà, comunque, rendere

immediatamente disponibili le attrezzature e gli spazi utilizzati, alla presenza di situazioni di emergenza ed urgenza del reparto e/o dello stabilimento ospedaliero nel suo complesso. Tutto ciò ad insindacabile giudizio del Dirigente Medico del Presidio o del responsabile apicale della struttura organizzativa interessata.

11. L’istruttoria della pratica è competenza della UO Tecnico-amministrativa di Z/D, come

successivamente indicato nel Titolo IX, che proporrà al Direttore Generale, o suo delegato, l’adozione del relativo provvedimento.

ART. 9

AGGIORNAMENTO DELL’ATTO DI ADESIONE 1. Il dirigente sanitario può chiedere modifiche ed integrazioni all’Atto di Adesione sottoscritto,

attivando un nuovo processo di negoziazione con le procedure indicate all’articolo precedente.

2. La richiesta di inserimento di nuove prestazioni da svolgere in ALPI, inoltrata dal dirigente,

avviene con le metodologie indicate nel Titolo IX “Procedure Organizzative” del presente Atto Aziendale.

3. I singoli dirigenti e le varie equipe possono, dietro presentazione di domanda all’Azienda,

chiedere una diversa tariffazione delle prestazioni da loro erogate, rispetto a quelle precedentemente autorizzate, sulla base di documentate motivazioni.

ART. 10

INCOMPATIBILITA’ 1. L'esercizio dell’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali

dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. 11

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2. Ai fini dell’accoglimento della richiesta inoltrata dal dirigente sanitario per l’attivazione

dell’ALPI, l’Azienda deve valutare, nella fattispecie concreta, che non vi siano situazioni di incompatibilità, in particolare concernenti conflitto d’interessi o situazioni in cui il dirigente possa trovarsi, anche solo potenzialmente, nel doppio ruolo di controllore, da una parte, e controllato o interessato al controllo dall’altra.

3. L’ALPI, come meglio precisato nell’articolo sui limiti produttivi, non può globalmente

comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. 12

4. Ferme restando le incompatibilità previste all’art. 4, comma 7 della L. 412/91, nonché all’art

72, comma 7, della legge 448/98, dai CCNL e dalla normativa, comunque, in vigore, l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente di questa Azienda, da espletare dopo avere assolto le attività istituzionali, è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale extramuraria.

5. Il dirigente a rapporto di lavoro esclusivo non può esercitare altra attività sanitaria, oltre

l’ALPI, resa a titolo non gratuito ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell’Azienda Sanitaria di appartenenza, così come stabilito dall’art. 72, c. 7, L. 448/98.

6. L’attività libero professionale extramuraria è incompatibile con quella intramuraria e - così

come disposto dall’art. 1, comma 5, della L. 662/96 nonché, dal comma 9, lettera b) e dal comma 11, dell’art. 7, Legge 448/98 - non può essere svolta presso: 2. la struttura sanitaria di appartenenza; 3. le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quelle di appartenenza; 4. le strutture sanitarie accreditate anche parzialmente.

7. Resta fermo quanto previsto dall’art. 59 della LRT N. 40/2005 nei confronti degli incarichi di direzione di strutture organizzative.

ART. 11

LIMITAZIONI ALL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE 1. Nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, di rianimazione e di unità coronariche non è

attivabile il regime della libera professione e non è consentita la libera scelta dell'operatore. In questi servizi è consentita solo la libera professione specialistica ambulatoriale.

2. Le attività sottoelencate, oltre a quelle espressamente previste dall’attuale normativa, non

sono erogabili nel regime libero professionale: a) Visite, medicazioni, e quanto altro eseguibile quale conseguenza di ricoveri ordinari; b) Ricoveri nei servizi di emergenza, di terapia intensiva, di unità coronariche e di rianimazione; c) Prestazioni che per altissima specializzazione, elevato rischio, o eccessivo costo non

possano che essere garantite gratuitamente dal SSN; d) Prestazioni alle quali non è riconosciuta una validità diagnostico terapeutica, sulla base delle

recenti conoscenze tecnico-scientifiche, a giudizio della Direzione Sanitaria dell’Azienda; e) Prestazioni effettuabili da personale che successivamente, o precedentemente, abbia svolto

competenze di controllo nella specifica materia o nei confronti dell’utente interessato; f) Prestazioni che per condizioni oggettive, strutturali, o per la necessaria organizzazione del

supporto, siano non remunerative per l’Azienda.

3. L’ALPI non è, di norma, riferibile a prestazioni non erogate nell’ambito dell’attività istituzionale ordinaria, salvo autorizzazione da parte dell’Azienda, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 30 della LRT n. 40/2005 in relazione all’autofinanziamento aziendale tramite tariffe.13

4. Altre limitazioni sono conseguenza della tipologia di ALPI esercitata o degli strumenti utilizzati

nell’attività aziendale a pagamento. A tale fine si rinvia all’art. 14 ed al Titolo V del presente Atto Aziendale.

11

5. Le attività sanitarie non oggetto di specializzazione, di cui alla parte II, capitolo IV, lettera H, del vigente PSR sono autorizzabili con le modalità indicate per l’esercizio dell’ALPI in disciplina diversa rispetto a quella di appartenenza. 14

6. Nel corso dell'attivazione dell'istituto oggetto del presente regolamento, l'Azienda USL n° 3

si riserva l'individuazione di altre tipologie di prestazioni per le quali tale esercizio è reso impossibile sulla base di accertate condizioni oggettive.

ART. 12

ORARI E LIMITI PRODUTTIVI 1. L’attività libero professionale non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un

volume di prestazioni o un volume di orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali indicato nell’Atto di Adesione. Eventuali superamenti di tali limiti saranno soggetti alle sanzioni previste nell’atto stesso. 15

2. L’erogazione di un volume di prestazioni o lo svolgimento di un volume di orario superiore a

quello assicurato per i compiti istituzionali, comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione allo svolgimento dell’ALPI.

2-bis La determinazione dei volumi prestazionali erogabili complessivamente dal personale

assegnato a ciascuna unità operativa è stabilito in sede di definizione annuale di budget. Detti volumi sono correlati ai volumi di attività istituzionale e sono funzionali alla garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa indicati dalla Regione.

3. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle

prestazioni, così come disposto dall’art.15-quinques, comma 3, D.Lgs. 229/99 e art.54, comma 5 dei CCNL 2000 Aree della Dirigenza.

4. L'attività libero-professionale, oltre al rispetto di quanto previsto dall’art. 16, non potrà

essere esercitata in occasione: • di assenze dal servizio effettuabili a titolo di:

⇒ malattia ⇒ astensioni obbligatorie dal servizio ⇒ assenze retribuite (che interessano l'intero arco della giornata) ⇒ congedo collegato al rischio radiologico ⇒ aspettative varie ⇒ sciopero ⇒ ferie

• di sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa per i dirigenti sanitari o a procedure disciplinari per il personale di supporto collocato tra le categorie A e Ds.

5. Qualora l’attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostative

elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall’Azienda, che valuterà, altresì, l’adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all’inadempienza dei dirigenti sanitari e del personale di supporto.

ART. 13 ISTITUTI INCENTIVANTI L’ATTIVITA’ INTRAMURARIA

1. L’Azienda può individuare, nell’ambito delle applicazioni delle norme contrattuali e del presente Atto Aziendale, istituti incentivanti l’attività libero professionale intramuraria, come enunciato dall’art. 1, comma 8 della L. 662/96.

2. L’Azienda garantisce, inoltre, ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo un maggior peso

nella determinazione stipendiale relativa alla posizione variabile ed alla retribuzione di risultato, così come disposto dai CCNNLL.

12

ART. 14 TIPOLOGIE DI ALPI

1. Per attività libero professionale intramuraria si intende: a) Attività libero professionale individuale.

a1) Questa attività è caratterizzata dalla specifica richiesta, inoltrata dal paziente, di essere curato da un singolo dirigente, accettando espressamente il pagamento degli onorari previsti nel tariffario del citato dirigente. a.2.) L'attività libero professionale individuale può venire esercitata in forma ambulatoriale, o in costanza di ricovero. Quella ambulatoriale può effettuarsi per attività clinica, clinico diagnostica con prestazioni strumentali, diagnostica strumentale, clinico diagnostica con esecuzione di piccoli interventi chirurgici, clinico diagnostica con prestazioni strumentali ed esecuzione di piccoli interventi chirurgici, etc. a.3.) Questa attività, di norma, è prestata nella disciplina di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l’attività libero professionale nella propria disciplina può essere autorizzato dal Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del Collegio di Direzione e consultate le OO.SS. della relativa area negoziale, in diversa disciplina, e che questa rappresenti l’unica disciplina di esercizio dell’attività libero professionale, purché l’interessato sia in possesso della relativa specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. 16 a.4.) Può essere altresì autorizzato l’esercizio delle attività non oggetto di specializzazione (medicina non convenzionale), indicate dal PSR vigente, nella parte II, cap. IV, lettera H. a.5.) Può essere altresì autorizzato all’effettuazione di prestazioni non erogabili in regime istituzionale ordinario, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 30, LRT n. 40/2005 in materia di individuazione e valorizzazione delle prestazioni. Tali prestazioni possono essere svolte anche in regime di equipe. a.6.) L'Azienda consente l'uso di apparecchiature diagnostiche strumentali purché in precedenza segnalato, concordato ed adeguatamente tariffato.

b) Attività libero professionale d'équipe.

b.1.) Questa attività è caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell’utente all’equipe, composta da dirigenti sanitari di diverse discipline e professionalità, alla quale è deputata l'erogazione della prestazione per la quale l’equipe stessa provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l’Azienda.

c) Attività richiesta dall’Azienda in regime di prestazioni incrementali

c.1.) Questa attività è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell’Azienda, ai propri dirigenti del ruolo sanitario, in forma individuale o in équipe, di prestazioni incrementali a quelle istituzionali ordinarie effettuate in regime di lavoro libero professionale, in via eccezionale e temporanea, soprattutto in presenza di carenza di organico non colmabile nel breve periodo ed esclusivamente per le discipline che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione. Il compenso deve essere liquidato con le procedure previste per gli altri compensi libero professionali intramurari. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione dei tempi di attesa, al mantenimento degli standard assistenziali, anche mediante l’aumento dei tempi di utilizzo delle apparecchiature sanitarie in dotazione, previa valutazione di economicità rispetto al ricorso a strutture accreditate per le medesime prestazioni.17 Questa attività deve essere svolta con i limiti indicati al successivo punto d).

d) Attività richiesta da terzi all’Azienda

d.1.) Questa attività è caratterizzata dalla richiesta effettuata da terzi all’Azienda, dietro corrispettivo, svolta fuori orario di lavoro sia all’interno che all’esterno delle strutture Aziendali, ed a domanda del dirigente sanitario può essere considerata come ALPI, ovvero obiettivo prestazionale incentivato, nei limiti ed alle condizioni previste nell’art. 58, comma 9, CCNL 2000 Area Medica e Veterinaria, nonché negli art. 58, comma 6, del CCNL 2000 Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa.

13

Questa attività rientra fra quelle indicate al precedente art. 4, definite Attività Aziendali a Pagamento, e viene svolta con le seguenti modalità 18: o Il dirigente può effettuare questa attività per un minimo di 5 ore mensili ed un

massimo di 34 ore mensili, nel rispetto, comunque, dei limiti globalmente concordati con l’Azienda per l’ALPI;

o L’entità del compenso dovuto al dirigente è stabilita in un Atto di Adesione integrativo a quello già sottoscritto per l’autorizzazione all’ALPI.

o Le modalità di attribuzione dei compensi, derivanti dall’Alpi esercitata nel modo indicato dal presente punto, è quella indicata dai CCNL, dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

o Per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione ai proventi, da parte degli operatori interessati, non può essere superiore al 50% della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 2, lettera d), D.Lgs 502/92.

o Lo svolgimento di questa attività libero professionale deve avvenire, di norma, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

e) Attività richiesta da terzi al dirigente da erogare presso altre strutture

e.1.) Questa attività è caratterizzata dalla richiesta effettuata da singoli utenti, solventi in proprio, al dirigente, individualmente o in equipe, da svolgersi presso strutture di altra Azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse. Questa attività, per la quale si rimanda all’art. 49, deve essere preventivamente autorizzata al dirigente, nel rispetto di quanto stabilito dalla singola convenzione e nei limiti dell’occasionalità e saltuarietà. 19

ART. 15

FORME DI ESERCIZIO 1. L’attività libero professionale intramuraria può esercitarsi nelle seguenti forme:

a) specialistica ambulatoriale, effettuata nei confronti di cittadini non ricoverati, comprendente attività clinica anche con piccoli interventi e prestazioni strumentali, ovvero con gruppi integrati di prestazioni 20, o con prestazione comprensiva di eventuale relazione medica21,

b) altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ovvero gruppi integrati di prestazioni, per pazienti non ricoverati;

c) in regime di ricovero, comprensivo di day hospital, con scelta del medico curante; d) in regime di ricovero, comprensivo di day hospital, con individuazione della équipe

medica, o medico-sanitaria (dirigenza sanitaria); e) attività esercitata per l’Azienda all’interno dell’Area Professionale, comprese le

prestazioni rese in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o in altra struttura sanitaria non accreditata, previo accordo tra Azienda e struttura esterna interessata che disciplini tale attività.

f) attività di consulenza, consulti di cui all’art. 58 dei CCNL/2000 delle Aree Dirigenziali.

2. Le attività di cui ai punti a) e b) del comma precedente possono essere anche a titolo gratuito, in ragione di motivazioni deontologiche del dirigente interessato ovvero per la particolare brevità finalizzata a mero controllo. In questi casi, in ogni caso, la visita deve essere inserita nel CUPALPI con apposito codice che la distingua e ne devono essere recuperati i costi generali.

ART. 16

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 1. L'attività di che trattasi deve avvenire:

a) fuori dell'orario delle attività istituzionali, dei turni di pronta disponibilità e di guardia medica, nonché del lavoro straordinario e dell’ALPI incrementale aziendale; 22

b) garantendo, il dirigente interessato, la piena funzionalità dei servizi e l’espletamento delle competenze a lui attribuite;

14

c) mantenendo, l'interessato, i doveri di fedeltà e di esclusività, previsti dall’art. 2105 del codice civile e dagli artt.13 e 60 del D.P.R. n° 3/ 1957, nei confronti di questa Azienda;

d) all'interno delle strutture ospedaliere e territoriali, in spazi dedicati ed individuati anche come disponibilità temporale allo svolgimento dell'attività in oggetto;

e) presso strutture di altra Azienda del S.S.N., previa convenzione con la stessa che regoli le modalità di espletamento dell’attività libero professionale intramuraria - ai sensi dell’art. 9 del DPCM 27.3.2000 e del punto 8, Sezione A) della Delib. GRT 355/01 – come già indicato all’art. 19, nonché eventualmente negli ambulatori di cui all’art. 18 ed in strutture non accreditate reperite dall’Azienda in attesa di individuare idonei spazi da destinare per tale finalità.

f) Gli spazi previsti non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all’attività istituzionale, mentre la quota di posti letto da utilizzare non può essere inferiore al 5% e superiore al 10% dei posti letto della struttura, come successivamente indicato nell’art. 17;

g) Evitando che in nessun caso l'attività libero professionale svolta dal dipendente contrasti con i fini istituzionali o con gli interessi di questa Amministrazione.

2. Durante l'esercizio dell'attività libero-professionale non sono consentiti:

• l'uso del ricettario unico nazionale di cui al D.M. n. 305/88;. • l'uso di qualsiasi modulistica interna propria del regime pubblico • l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

E’ consentito l'uso di carta intestata dell'Azienda, specifica per la libera professione, il cui conseguente onere rientra nei costi di produzione. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali che dovessero derogare ai contenuti del presente comma.

ART. 17 INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI AZIENDALI

1. L’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria, di norma, deve avvenire per quanto concerne: a) l’attività di ricovero, all’interno delle strutture ospedaliere dell’Azienda, in spazi separati

e distinti, ai sensi dell’art. 6 del DPCM 27.03.2000, come precisato successivamente nella parte concernente il ricovero in ALPI. Il Direttore Generale, ai sensi del succitato art. 6 del DPCM 27.03.2000 e fino alla realizzazione di proprie strutture, in carenza della necessaria disponibilità, può reperire ed allestire spazi sostitutivi per l’attività di che trattasi anche al di fuori delle strutture Aziendali, presso strutture sanitarie non accreditate, previa convenzione con le stesse.

b) l’attività ambulatoriale, compresa quella di diagnostica strumentale e di laboratorio, in idonee strutture reperite dall’Azienda ai sensi dell’art. 7 del DPCM 27.03.2000. Tali spazi possono subire variazioni in relazione a nuove disponibilità reperibili in ambito Aziendale. Tale attività può essere svolta anche nelle strutture e negli spazi utilizzati per l’attività istituzionale, purché sia resa in orari diversi e privilegiando comunque quest’ultima attività. L’individuazione degli spazi di cui al periodo precedente viene effettuata dal Direttore generale con cadenza annua nell’ambito del provvedimento previsto dal successivo comma 5.

2. Il Direttore Generale, ai sensi del succitato art. 7 del DPCM 27.03.2000 e fino alla

realizzazione di proprie strutture, in carenza della necessaria disponibilità, può reperire ed allestire spazi sostitutivi per l’ALPI anche al di fuori delle strutture Aziendali, presso strutture sanitarie non accreditate, previa convenzione con le stesse.

3. Il Direttore Generale può reperire spazi, acquisendone il possesso, da dedicare all’ALPI

utilizzando gli strumenti giuridici contrattuali ritenuti più idonei, facendo salvo le eventuali incompatibilità e nel rispetto delle normative in vigore.

15

4. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale.

5. Il Direttore Generale, adotta ogni anno una deliberazione di ricognizione ed individuazione

dei posti letto assegnati alla attività in oggetto, verificando il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Nell’atto sopracitato il Direttore Generale dovrà verificare a consuntivo il rispetto del

principio del rendimento economico per l'Azienda ed il raggiungimento dei livelli programmati di degenza ordinaria e della domanda non soddisfatta.

7. I posti letto riservati per l’esercizio dell’ALPI e per l’istituzione delle camere a pagamento,

concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti. 23 8. Alla luce di quanto disposto dall’art. 22-bis della legge n. 248/2006, dall’art. della legge n.

120/2007 nonché dalle Linee-guida adottate dalla Regione Toscana con deliberazione n. 555 del 23.7.2007, gli spazi interni separati e distinti sono così inizialmente individuati:

o Presso il presidio ospedaliero di Pistoia: ex convento di S. Maria delle Grazie per un

totale di venti studi con punto accoglienza; o Presso il presidio ospedaliero di Pescia: porzione dell’ex Filanda Pesciatina – via

Cesare Battisti, 35 per un totale di otto studi con punto accoglienza; o Presso il Poliambulatorio di via San Marco, 24 in Montecatini per un totale di otto studi

con punto accoglienza; o Fino al completamento dei lavori di ristrutturazione e all’effettiva attivazione dei locali

dell’ex Convento di cui sopra, nel presidio di Pistoia vengono individuati i locali siti al terzo piano del Padiglione “Cassa di Risparmio” per un totale di dieci studi con punto accoglienza;

9. I locali di cui al comma precedente sono di norma utilizzabili dalle ore 9 alle ore 20 di tutti i

giorni feriali e dalle ore 9 alle ore 13 del sabato, con riserva di utilizzare le fasce orarie antimeridiane se necessario e sempre che sia compatibile con l’attività di servizio.

10. Resta impregiudicata la possibilità di svolgere l’attività libero-professionale all’interno della

struttura di appartenenza qualora lo esigano condizioni oggettive quali la necessità di attrezzature ed apparecchi intrasportabili. Le condizioni e i limiti per il ricorso a tale possibilità – che resta una eccezione da motivare rigorosamente – sono disciplinate dalle Direzioni mediche dei presidi ospedalieri previo parere del Collegio di direzione. In ogni caso si applicano le disposizioni previste dagli artt. 25 e 70.

11. I criteri di rotazione dei sanitari e l’articolazione degli orari tengono conto dei seguenti elementi: o scelta del singolo sanitario fino a concorrenza delle fasce orarie disponibili o in caso di sovrapposizione oraria avrà precedenza la scelta del soggetto con

maggiore fatturato nell’anno precedente o previsione di un comporto pari a venti minuti tra un turno e l’altro o specificità della disciplina e possibile studio dedicato.

12. Il coordinamento operativo dell’applicazione del comma precedente – con particolare

riguardo alla garanzia del diritto all’esercizio dell’ ALPI in relazione alla pianificazione dei turni di lavoro nonché alla eventuale previsione di studi dedicati a discipline assimilabili - è affidata ai responsabili delle Aree funzionali. In ogni caso, il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari è affidato al Collegio di direzione ai sensi dell’art. 1, comma 11 della legge n. 120/2007.

ART. 18

16

STUDI PROPRI (abrogato)

ART. 19 ESERCIZIO DELL’ALPI PRESSO ALTRE AZIENDE SANITARIE

1. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Delib. GRT 355/01 e del punto 9) delle Linee-guida integrative adottate con deliberazione GRT 555/07, dopo la realizzazione di idonei spazi e, comunque, dopo la data ivi prevista, l’ALPI può essere svolta presso strutture di altre aziende sanitarie regionali ospitanti previo specifica convenzione fra le aziende stesse. La possibilità di fruire di una ulteriore sede nel territorio toscano è condizionata dall’esercitare la libera-professione, in ogni caso, almeno in una sede tra quelle messe a disposizione dall’azienda all’interno delle proprie strutture.

2. La citata convenzione disciplina le modalità organizzative nonché i rapporti economici

intercorrenti fra le aziende come da allegato F) al presente Regolamento. La redazione della convenzione è competenza della azienda di appartenenza del dirigente, fermo restando una diversa regolamentazione di specifici aspetti rispetto al citato allegato concordata tra le reciproche aziende ed il recupero dei costi di cui alla lettera e) dell’art. 57;

3. L’Azienda USL 3 stipulerà con il proprio dirigente un apposito atto che andrà ad integrare

quello di adesione disciplinato dal presente “Atto Aziendale”. L’azienda si riserva la possibilità di negare l’autorizzazione in presenza di particolari circostanze debitamente motivate (debito orario non recuperato, valutazioni negative, fatti vari di natura disciplinare, ecc.) oltre nel caso indicato al precedente comma 1.

ART. 20

PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ALPI 1. Per soddisfare le esigenze connesse all’espletamento dell’attività libero-professionale deve

essere utilizzato prioritariamente il personale dipendente dell’Azienda o, in secondo luogo del Servizio Sanitario Nazionale. 24

2. Nel caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle

esigenze connesse all’attivazione delle strutture e degli spazi per l’attività libero-professionale, l’Azienda USL 3 può acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi.

3. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l’attività libro-professionale, l’Azienda può

assumere il personale medico necessario, con contratto di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all’art. 3, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

4. La validità dei contratti, di cui al precedente comma, è subordinata, a pena di nullità,

all’effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. L’Azienda deve effettuare, anche a tale fine, riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi.

5. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è

assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell’Azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza.

6. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro

con altra azienda. 25

17

ART. 21

CRITERI ORGANIZZATIVI PER IL PERSONALE DI SUPPORTO 1. L’eventuale supporto sanitario, richiesto per lo svolgimento delle attività connesse con

l’erogazione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, deve essere individuato, ove non operi nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario, prioritariamente tra il personale del ruolo sanitario operante, in via ordinaria, presso il centro di responsabilità che eroga le prestazioni e che dichiari di accettare l’effettuazione di un orario di lavoro aggiuntivo a fronte del quale sono da prevedersi specifiche quote di integrazione economica. 26

2. Tali integrazioni economiche, da prevedersi per il personale che non opera nell’ambito

dell’orario di lavoro ordinario, devono essere previste in apposito accordo aziendale che individui criteri uniformi di partecipazione degli operatori e stabilisca le modalità di ripartizione dei proventi tra i medesimi operatori. 27

3. Nell’attività ambulatoriale l’eventuale supporto sanitario dedicato, ed esplicitamente richiesto

dal dirigente per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie, è da individuarsi fra quello del centro di responsabilità ed in particolare nella struttura organizzativa di riferimento.

3-bis Il Direttore Generale adotta ogni anno una deliberazione di ricognizione ed individuazione

del personale di supporto, sulla base delle esigenze espressamente rappresentate dai dirigenti sanitari. Qualora in attuazione del comma precedente non fosse indicata alcuna necessità, viene in ogni caso definita come indispensabile la presenza di un coordinatore infermieristico per ogni sede aziendale con punto accoglienza. Tale presenza è considerata attività di supporto.

3-ter L’attività di supporto prestata dal personale del Comparto include anche lo svolgimento di

attività complementari e strumentali alla corretta esecuzione dell’ALPI. 4. Nell’attività libero professionale esercitata in costanza di ricovero il personale dipendente

ha l’obbligo di assicurare l’attività assistenziale e tecnica di supporto necessaria all’espletamento di queste prestazioni, con remunerazione ordinaria all’interno del normale orario di servizio. Può essere prevista, con apposito accordo sindacale, una quota integrativa per il personale di supporto che effettivamente partecipa direttamente alla produzione della prestazione durante il normale orario di lavoro, quale obiettivo incentivante.

5. Nella tariffa da praticare al cittadino, insieme ad ogni altra tipologia di costo, deve essere

compresa quella relativa al costo del personale di supporto sanitario e di qualsiasi altro ruolo, che direttamente o indirettamente contribuisca alla realizzazione della prestazione, come meglio indicato nei successivi articoli relativi alle tariffe.

6. Il personale dedicato ad attività di supporto all’esercizio dell’ALPI deve effettuare apposita

transazione oraria causalizzata, come precisato al successivo articolo. In caso di oggettiva impossibilità ad effettuare detta transazione si applicano le disposizioni previste nei successivi articoli.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Aziendale, si rimanda alle disposizioni

nazionali, regionali, ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro.28

ART. 22 CAUSALIZZAZIONE ORARIA

1. L’esercizio dell’ALPI, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, deve avvenire tassativamente fuori dall’orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio29, in spazi temporali definiti ed assegnati.

18

2. L’orario relativo all’ALPI, se effettuato in strutture aziendali dove è attivata la rilevazione oraria delle presenze, deve essere causalizzato in modo diverso rispetto a quello ordinario. Eventuali deroghe devono essere espressamente autorizzate.

3. Quanto disposto ai precedenti commi trova applicazione anche al personale del comparto che

effettua orario aggiuntivo al fine di erogare prestazioni di supporto all’ALPI.

ART. 23 RESTITUZIONE ORARIA

1. Il tempo lavoro destinato all’esercizio dell'attività libero professionale, sia in costanza di ricovero che ambulatoriale, deve essere aggiuntivo rispetto a quello stabilito per qualsiasi tipo di attività istituzionale, compresa la pronta disponibilità.

2. Qualora per ragioni tecnico organizzative non sia possibile l’articolazione dell’attività libero

professionale in orari differenziati, come previsto nell’Allegato 9 al CCNL 2000, Area Medica e Veterinaria, nonché nell’Allegato 4 al CCNL 2000, Dirigenza Tecnica, Professionale, Amministrativa e Sanitaria, sarà stabilito un tempo standard, corrispondente al tempo mediamente necessario all’esecuzione delle medesime prestazioni in regime istituzionale, da recuperare in relazione al numero delle prestazioni effettuate ovvero da individuare con apposita timbratura, ove possibile.

3. Per motivi eccezionali, che non consentano l’applicazione del precedente comma, e per

periodi limitati, ogni soggetto autorizzato a non causalizzare la prestazione in ALPI, deve restituire una quota oraria per ogni € 60,00 di compensi corrisposti come libera professione, la cui determinazione è stabilita da specifico accordo sindacale.

4. Tale recupero orario potrà avvenire anche con l’ausilio di apposite timbrature o con

l’inserimento, contestuale alla corresponsione dei proventi, di un debito orario come sopra determinato.

5. Quanto disposto nei precedenti commi trova applicazione, nei limiti e con i vincoli indicati,

dietro specifico accordo sindacale, anche al personale del comparto impossibilitato ad effettuare transazioni orarie causalizzate.

ART. 24

ALPI DEI DIRIGENTI DELLA PREVENZIONE 1. L’Azienda può autorizzare l’esercizio dell’attività libero professionale dei dirigenti sanitari del

dipartimento della prevenzione, comprese le strutture di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro - fatta salva la possibilità di esercizio delle attività libero professionali per le quali non si pongono problemi di incompatibilità - con le modalità di seguito indicate: a) deve essere tenuto conto di ogni singola situazione di incompatibilià prevista dall’attuale

normativa, compreso il PSR vigente, ed in particolare dall’art. 4, comma 7, L. 412/91, nonché da quelle indicate all’art. 10 del presente regolamento;

b) l’esercizio dell’attività deve avvenire con la forma di attività professionale richiesta a pagamento da terzi, acquisita ed organizzata da questa Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 11 del DPCM 27.03.2000, sulla base delle previsioni dell`articolo 59 dei CCNNLL delle rispettive aree negoziali e nel rispetto delle disposizioni della deliberazione GRT 355/01.

2. In particolare:

a) I dirigenti sanitari, direttamente addetti alle attività di prevenzione, potranno esercitare l’attività libero professionale, acquisita ed organizzata dall’Azienda, quale Attività Aziendale a Pagamento, svolta su richiesta di soggetti terzi, finalizzata ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l’attività istituzionale ai sensi dell’art. 59 dei CCNNLL delle rispettive aree negoziali;

b) A tal fine, fatta salva la possibilità di esercizio dell’attività libero professionale prevista dalle lett. a), b) e c) dell’art. 55 dei CCNL/2000 – per eventuali attività per cui non si

19

pongono problemi di incompatibilità - l’Azienda potrà individuare i dirigenti assegnati all’attività medesima, anche al di fuori delle strutture Aziendali; 30

c) Per la dirigenza sanitaria non medica le attività di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 55 dei CCNL/2000 devono essere individuate preventivamente dall’Azienda ed autorizzate dal Collegio di Direzione, con la connessa specificazione delle sedi di svolgimento delle attività stesse; 31

d) I dirigenti medici appartenenti ai servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno, essere autorizzati a svolgere attività libero professionale, in relazione alle attività previste dal D.Lgs 626/94, come medico competente o specialista in medicina del lavoro. Non potranno essere autorizzati i medici che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione, in particolare quelli con qualifica di UPG; 32

e) L’Azienda non deve autorizzare la partecipazione ad attività libero professionali o, comunque aggiuntive a quelle istituzionali ordinarie, il dirigente che, anche solo potenzialmente, possa trovarsi nel doppio ruolo di controllore, da una parte, e controllato o interessato al controllo dall’altra.

3. L’Azienda può autorizzare l’esercizio di ALPI, al di fuori dell’ambito territoriale di appartenenza, di norma, come Attività Aziendale a Pagamento.

ART. 25 PRENOTAZIONI

1. Le prenotazioni dell’ALPI, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, da parte dell’utenza deve avvenire tramite l’Azienda per mezzo di un apposito sistema di prenotazioni dedicato (definito “CUPALPI”) e distinti uffici e personale addetto, in modo da garantire modalità di accesso, per le prestazioni in ALPI, differenziate rispetto a quelle istituzionali ordinarie33.

2. Per le finalità di cui al precedente comma l’Azienda può utilizzare “call center” o,

comunque, servizi esterni previa stipulazione di idonei strumenti contrattuali da parte dell’ESTAV Centro.

3. Ciascun punto di prenotazione, inserito in un sistema dedicato all’ALPI, può gestire

direttamente le prenotazioni per l’ALPI che sono erogate nella struttura ospedaliera o ambulatoriale di propria competenza territoriale, nonché i servizi erogati presso altre strutture, compresi gli studi privati autorizzati, sulla base di un’assegnazione effettuata dall’Azienda per logica territoriale, gestionale, organizzativa.

4. Uno schema riepilogativo delle prenotazioni ricevute sarà comunicato al dirigente tramite

modem, fax, posta elettronica o, in assenza di ogni altra possibilità, per telefono certificando, in questo caso, da parte dell’operatore, l’avvenuta comunicazione, in modo preventivo alla data di effettuazione delle prestazioni.

5. Il dirigente si impegna ad utilizzare esclusivamente il CUPALPI e non potrà accogliere

prenotazioni direttamente, ma dovrà indirizzare gli utenti presso il punto di prenotazione o, qualora ciò non sia possibile per oggettive circostanze, dovrà provvedere direttamente a comunicare l’avvenuta prenotazione precedentemente all’erogazione della prestazione. Potranno anche essere previsti limitati accessi non programmati.

6. Il dirigente sanitario, in particolare per l’ALPI ambulatoriale, non può effettuare alcuna

prestazione in assenza di preventiva prenotazione. 7. Il dirigente deve provvedere in modo autonomo qualora, per cause soggettive, necessiti

l’annullamento di tutte le prenotazioni relative ad un giorno o periodo. 8. In ciascuna sede, dove si effettua l'attività libero professionale, nonché presso i punti di

prenotazione, devono essere a disposizione degli utenti l’elenco nominativo dei

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professionisti, le prestazioni, le tariffe, gli orari e l’ubicazione degli studi e gli orari, indirizzi e recapiti telefonici dei punti di prenotazione.

9. In ogni caso il sistema di prenotazione deve garantire la separazione fra la prenotazione,

precedente l’erogazione della prestazione, ed il successivo pagamento. Qualora il pagamento, per motivate esigenze tecnico-organizzative, avvenga direttamente al dirigente, da parte dell’utente, la prenotazione deve essere completamente separata e sotto la gestione aziendale, o di struttura a ciò incaricata.

10. L’Azienda, mensilmente, al momento dell’elaborazione dei dati relativi all’ALPI, effettua

l’analisi comparata di coerenza fra le prestazioni prenotate e quelle erogate, come precisato nel capitolo del presente Atto concernente le procedure organizzative.

11. L’Azienda deve attivare appositi sistemi di controllo a campione, o individuali dietro

motivate esigenze, anche con verifica presso le strutture eroganti le prestazioni, al fine di esercitare l’analisi di coerenza indicata al precedente punto.

12. Per le finalità di cui ai precedenti punti l’Azienda deve coinvolgere l’organismo di verifica

indicato al successivo art. 28. Può, inoltre, assegnare questa funzione a strutture aziendali.

13. La rilevazione di difformità fra prenotato ed incassato, comunque evidenziata, deve

essere comunicata alla Direzione Aziendale per i conseguenti provvedimenti.

ART. 26 COMUNICAZIONE ESTERNA ED INFORMAZIONE

1. L’Azienda USL 3 provvede ad effettuare apposite iniziative di comunicazione che illustrano, oltre alle prestazioni offerte in via istituzionale ordinaria dalle varie strutture ed equipe aziendali, le possibilità di accesso, su richiesta specifica ed a pagamento del richiedente, alle prestazioni svolte in libera professione intramuraria dalla dirigenza sanitaria aziendale. 34

2. L’Azienda USL 3 provvede alla stampa di un opuscolo concernente tutta l'attività libero

professionale svolta nell'Azienda 3, con indicate le varie modalità di accesso per il cittadino e per gli altri soggetti interessati.

3. I punti di prenotazione, indicati al precedente articolo, effettuano attività informativa e

relazionale sull’ALPI all’utenza che ne inoltri richiesta. 4. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è a disposizione dell’utenza per provvedere ad

un’esauriente risposta nel caso che il punto di prenotazione non abbia dati o informazioni sufficienti per esaurire la richiesta.

5. Nella fattispecie precedente l’URP dovrà interfacciarsi con la struttura dedicata alla

gestione dell’ALPI, presso le UO Tecnico amministrative di Zona/distretto, o con gli altri servizi aziendali per garantire all’utenza, entro breve tempo, ogni informazione necessaria in relazione alla richiesta informativa inoltrata.

ART. 27

ORGANISMO DI VERIFICA 1. La verifica delle attività svolte in regime libero professionale, nonché il rispetto dei vincoli

indicati nell’Atto di Adesione, avverrà, per quanto concerne l’ALPI, sulla base delle informazioni fornite dalla UO Tecnico-amministrativa di Z/D e dalla Direzione Sanitaria, per quanto di propria competenza, da un organismo paritetico, previsto dall’art. 5, comma 2, lettera h) del DPCM. Sanità 27.3.2000, nonché dall’art. 54, comma 6 dei C.C.N.L./2000 Aree della Dirigenza, composto da: a) Direttore Sanitario o suo delegato con funzioni di Presidente;

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b) 2 rappresentanti dell’Azienda, nominati dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario;

c) 3 dirigenti sanitari in rappresentanza delle OO.SS. di cui due della Dirigenza Medica e Veterinaria ed uno della Dirigenza Sanitaria.

2. Le verifiche in ordine ai livelli di attività istituzionale assicurata di cui alle schede negoziate

sono effettuate trimestralmente dall’ Organismo paritetico di verifica. 3. Il mancato mantenimento dei volumi di attività istituzionale e/o degli impegni assunti

comporterà una penalizzazione dell’attività libero professionale intramuraria a partire dal ricevimento della comunicazione sull’esito della verifica trimestrale effettuata.

4. All’ Organismo suddetto compete quindi l’adozione, in contradditorio con il dirigente, di una

proposta al Direttore generale di penalizzazione, consistente anche in provvedimenti di sospensione dell’attività libero professionale, fermo restando che le penalizzazioni potranno essere applicate solo dopo che il dirigente, entro il trimestre successivo a quello della verifica, non abbia provveduto ad aumentare proporzionalmente le prestazioni istituzionali fino al totale riequilibrio del rapporto tra attivita’ istituzionale e libero professionale.

ART. 28

CONTABILITA’ SEPARATA DELL’ALPI 1. L’Azienda deve tenere un’apposita contabilità separata per le attività svolte in Area

Professionale, come precisato nel Titolo VII, in tale contabilità saranno evidenziate in modo separato la gestione relativa alle attività svolte all’interno dell’Area Professionale tramite l’istituto dell’ALPI, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero, nonché la gestione delle camere a pagamento, come disposto dalla L. 724/94, art. 3, commi 6, 7.

2. La contabilità. di cui al precedente comma, deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti e non dovrà, comunque, presentare disavanzo, salvo quanto stabilito per le attività integrative a quelle istituzionali (ALPI_Incrementale).

3. Nel caso che l’indicata contabilità separata presenti un disavanzo, il Direttore Generale

assumerà i provvedimenti indicati al successivo articolo 55.

ART. 29 ATTIVITA’ NON COMPRESE NELL’ALPI

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Atto Aziendale, in conformità a quanto espresso dai CCNL delle Aree della Dirigenza35 ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività: a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e

diploma, in qualità di docente; b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali; c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri; d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi; e) partecipazione ai comitati scientifici; f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale

non in veste di dirigenti sindacali; g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute,

a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra

quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del D.Lgs

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29/ 199336, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere

svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

4. Le perizie e le consulenze richieste dall’Autorità Giudiziaria, qualora non disciplinate da

specifiche disposizioni di legge, rientrano nella disciplina riguardante le attività saltuarie ed occasionali e quindi da autorizzare ai sensi dell’art. 58, D.Lgs 29/93 e smi. Qualora effettuate con frequenza professionale sono disciplinate nel successivo articolo 33.

TITOLO III: ATTIVITA’ AMBULATORIALE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 30

CONTINUITA’ TERAPEUTICA PRESSO IL DOMICILIO DEL CIT TADINO 1. Al fine di garantire la continuità terapeutica in situazioni di particolare e documentata gravità, è

consentito al dirigente, al di fuori dell`impegno orario, continuare la propria attività libero professionale anche presso il domicilio del paziente impedito a raggiungere la sede ambulatoriale, così come stabilito, all’articolo 15 quinquies comma 2 lett. d) del D.Lgs 502/92, come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs n° 254/00 .

2. A richiesta dell’assistito il dirigente può erogare, a domicilio dello stesso, prestazioni in regime

di attività libero professionale, oltre che per continuità terapeutica, anche per altri motivi di carattere occasionale o straordinario, o in relazione al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l’assistito con riferimento all’attività libero professionale già svolta, individualmente o in équipe, nell’ambito dell’Azienda, con le modalità previste nel presente articolo.

3. Nella fattispecie il sistema tariffario rimane invariato, pur potendo il dirigente chiedere

l’autorizzazione per un proprio compenso differenziato rispetto alle prestazioni ordinarie. 4. Per le modalità di riscossione e rilascio della relativa ricevuta o fattura si fa riferimento a

quanto previsto dall’art. 70 del presente Atto Aziendale. 5. Tale attività non potrà, comunque, superare quantitativamente il volume delle prestazioni

autorizzate dall’Azienda nell’Atto di Adesione. 6. Qualora il dirigente non abbia richiesto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto del

presente articolo è, comunque, autorizzata l’erogazione di prestazioni al domicilio del cittadino entro il 1% del totale delle prestazioni libero professionali erogate globalmente dal dirigente. Nella percentuale indicata devono rientrare anche le attività di consulto e quelle relative alle visite di cui al successivo articolo 31.

ART. 31

VISITE SPECIALISTICHE RICHIESTE DA UTENTI RICOVERAT I 1. Le procedure indicate nel precedente articolo, concernente le visite domiciliari, sono applicabili

anche nelle ipotesi di richieste, inoltrate da utenti ricoverati presso i P.O. di questa Azienda, di visite specialistiche/consulti, da effettuarsi nel reparto di degenza ove l’utente stesso si trova ricoverato. Il numero delle prestazioni così eseguite rientra nel budget di prestazioni autorizzate all’interno dell’Atto di Adesione.

ART. 32

PERIZIE MEDICHE 1. Le prestazioni realizzate dalla dirigenza sanitaria, a rapporto di lavoro esclusivo, aventi la

caratteristica della perizia, della relazione, della consulenza di parte, del resoconto sugli elementi esaminati, vanno effettuate tassativamente fuori dall’orario di lavoro e sono soggette alla seguente metodologia:

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a) disciplina ordinaria della libera professione ambulatoriale, con recupero costi analogo a quello della visita specialistica, incrementato dai costi eccedenti la prestazione della visita; 37

b) a tal fine il dirigente può redigere la perizia su propria carta intestata. c) La tariffazione e la metodologia di prenotazione e riscossione saranno le medesime di

quelle relative all’attività specialistica ambulatoriale con la precisazione che si tratta di visita specialistica con relazione o perizia

d) Il dirigente dovrà negoziare in precedenza il compenso con l’Azienda al fine della tariffazione della prestazione il cui importo viene riportato nell’Atto di adesione.

2. Relazioni o perizie non richieste al singolo dirigente e non rientranti nelle fattispecie

normalmente erogate come ALPI devono essere considerate quali prestazioni oggetto di Attività Aziendale a Pagamento, disciplinata nei successivi articoli del presente Atto.

3. E’ vietato espletare attività di medicina legale in favore di soggetti che hanno un contenzioso

con l’Azienda USL 3. La violazione di tale principio costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell’art. 2105 del cc.

ART. 33 CONSULENZE E PERIZIE RICHIESTE DALL’AUTORITA’ GIUDI ZIARIA

1. Le perizie e le consulenze richieste dall’Autorità Giudiziaria, qualora non disciplinate da specifiche disposizioni di legge, rientrano nella disciplina riguardante le attività saltuarie ed occasionali e quindi da autorizzare ai sensi dell’art. 58, D.Lgs 29/93 e smi.

2. Il dirigente sanitario che eserciti l’ALPI, nella disciplina oggetto della consulenza o perizia di cui

al precedente comma, espleta l’attività a favore dell’autorità giudiziaria, come libera professione per Attività Aziendale a Pagamento qualora la richiesta non abbia la caratteristica dell’occasionalità, seguendone le modalità organizzative.

3. Eccezionalmente, dietro espressa motivazione, L’Azienda può autorizzare le prestazioni

oggetto del presente articolo come ALPI, provvedendo ad un recupero costi differenziato rispetto a quello ordinario, applicato alle visite specialistiche.

TITOLO IV: COSTANZA DI RICOVERO - DISPOSIZIONI PART ICOLARI

ART. 34

RICHIESTA DEL CITTADINO 1. Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intende usufruire del ricovero o di day-

hospital in regime libero professionale, nelle modalità indicate dal presente Atto Aziendale, dovrà formulare la propria espressa volontà tramite una richiesta scritta utilizzando appositi moduli.

2. Il cittadino per il ricovero in ALPI dovrà sostenere, oltre alla quota da attribuire all’Azienda,

stabilita nella misura minima del 10% della tariffa per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per l’erogazione della prestazione, come indicato nel Titolo VIII.

3. Il Servizio sanitario regionale parteciperà, alla spesa sostenuta dal cittadino con una quota

percentuale stabilita nel 65% della tariffa stabilita dalla regione per la erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale stesso, come stabilito dalla L. 488/99, art. 28, comma 1) e dalla deliberazione GRT 355/01, settore C), punto 2.

ART. 35

PREVENTIVO DI SPESA 1. Il dirigente medico prescelto dal paziente per l’erogazione di prestazioni sanitarie in attività

libero professionale, in regime di ricovero, dovrà compilare un’apposita modulistica al fine

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di consentire la redazione di un preventivo delle spese in base al tariffario delle prestazioni e dei servizi.

2. Tale preventivo deve essere consegnato, in modo anticipato rispetto all’accesso al

ricovero, al cittadino richiedente le prestazioni con le modalità indicate al citato Titolo VIII, per quanto concerne la determinazione tariffaria, ed al successivo Titolo IX per le metodologie organizzative.

3. Il preventivo dovrà contenere l’indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione, o le

prestazioni, richieste e degli eventuali costi per servizi sanitari o alberghieri connessi. 4. Per servizi connessi devono intendersi i seguenti optionals:

a) prestazioni sanitarie, normalmente erogate dal servizio sanitario nazionale, che il cittadino richiede espressamente con la modalità di erogazione in ALPI;

b) altre attività richieste a pagamento, con scelta del dirigente o dell’equipe, inerenti il medesimo DRG di ricovero;

c) altre prestazioni richieste in ALPI aggiuntive rispetto a quelle normalmente erogate all’interno del DRG del ricovero;

d) camera a pagamento con comfort alberghiero superiore a quello ordinario.

ART. 36 PREOSPEDALIZZAZIONE

1. Le prestazioni, strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, erogate al paziente in regime di preospedalizzazione sono remunerate dalla tariffa omnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione di spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario di ricovero, come previsto dal comma 18, dell’art. 1, della L.662/96.

ART. 37

CAMERE A PAGAMENTO 1. All’interno dei presidi ospedalieri una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% del

totale dei posti letto è riservata per l’attivazione delle camere a pagamento, così come disposto dall’art. 4, comma 10, D.Lgs 502/92.

2. La gestione delle camere a pagamento, come disposto dalla L. 724/94, art. 3, commi 6, 7,

deve essere rendicontata in apposita contabilità separata, che non può presentare disavanzo, come già indicato al precedente art. 28.

3. Il ricovero nelle camere, di cui al precedente comma, comporta il pagamento da parte del

ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse. La composizione di tale retta è individuata nel successivo articolo 61.

4. Il pagamento della camera a pagamento è indipendente rispetto alla possibilità di accesso

all’ALPI, in costanza di ricovero. 5. Nel caso di ricovero richiesto in attività libero professionale l’utilizzo della camera a pagamento

è un optional il cui costo è aggiuntivo rispetto a quello delle prestazioni sanitarie richieste.

ART. 38 DISPONIBILITA’ DEI POSTI LETTO

1. La disponibilità dei posti letto per l'attività libero professionale programmata non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura, così come stabilito dall'art. 5, comma 3, del DPCM 27.3.2000.

2. Il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attivita' istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali.

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3. Fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero, l’Azienda può reperire, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale, di laboratorio, riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, come stabilito nel citato DPCM 27.3.00, art. 6, comma 3.

4. Il ricovero del Paziente in regime libero professionale, o con le altre modalità previste nel presente Titolo è, in ogni caso, subordinato alla effettiva disponibilità dei posti letto a tale fine individuati, nei vari reparti di degenza.

5. Tali posti letto concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall’art. 2, comma 5, della L. 549/95, nonché dall’art. 6, comma 5, del DPCM 27.3.2000.

TITOLO V: ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO

ART. 39

DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AZ. A PAGAMENTO 1. Si definisce Attività Aziendale a Pagamento l’insieme di prestazioni e servizi, che l’Azienda

USL 3 può immettere a pagamento sul mercato, sanitario e non, richieste da terzi, tramite accordi contrattuali di tipo privatistico, così come indicato anche all’art. 55, comma 1, lettera d), all’art. 58, comma 9, del CCNL 2000 Area Medica e Veterinaria, ed all’art. 55, comma 1, lettera d) ed all’art 58, comma 8, del CCNL 2000 Area della Dirigenza SPTA, nonché alla Sezione D) della delib. GRT 355/01.

2. Nel precedente art. 4 è stato indicato un quadro generale di riferimento, non esaustivo,

delle metodologie tramite cui realizzare l’Attività Aziendale a Pagamento, nonché alcune fra le macro tipologie di prestazioni oggetto dell’attività stessa.

3. L’Azienda può organizzare le attività professionali dei propri dirigenti, anche al di fuori della

ordinaria attività istituzionale. Tali attività sono rese in forma individuale o di equipe, con le modalità e nelle forme indicate dal presente Atto e dalla normativa in vigore, purché richieste a pagamento da terzi e svolte al di fuori dell’impegno di servizio dei medesimi dirigenti.

4. Le predette attività sono finalizzate al miglioramento della produttività, dell’economicità e

dell’efficienza dei propri servizi e sono organizzate secondo programmi predisposti dalle direzioni aziendali, sentite le equipe dei servizi interessati.

5. L’attività oggetto del presente articolo deve assicurare un utile aziendale determinato nella

misura minima del 5% del prezzo di vendita. 38 6. Per motivazioni di interesse sociale o nel caso di attività richiesta da enti pubblici, detta

misura minima può essere ridotta.39 7. L’Azienda istituisce un’apposita contabilità separata che dovrà evidenziare, fra l’altro, gli

utili conseguenti allo svolgimento dell’Attività Aziendale a Pagamento, come disciplinato nel Titolo VII.

ART. 40

AUTOFINANZIAMENTO AZIENDALE TRAMITE TARIFFE 1. L’Azienda, all’interno dell’Area Professionale, oltre alle attività indicate al precedente

articolo, nell’ambito dei propri fini istituzionali e nell’interesse pubblico, può fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, a favore di istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente devono essere contabilizzate nei confronti dei

beneficiari ed i relativi introiti formano autofinanziamento aziendale.

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3. L’Azienda può erogare, oltre a quanto sopra indicato, prestazioni previste dai livelli uniformi ed essenziali di assistenza in regime di ALPI dei dipendenti, prevedendone la valorizzazione tariffaria sulla base delle disposizioni della Regione Toscana.

4. Quanto previsto nei precedenti commi deve essere attivato nei limiti di quanto disposto

dall’art. 30 della LRT 40/2005 e forma attività da conteggiare all’interno della contabilità separata prevista per l’Attività Aziendale a Pagamento.

ART. 41

CONSULENZA DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 1. L'attività di consulenza dei dipendenti del ruolo dirigenziale, per lo svolgimento di compiti

inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c) dei rispettivi CCNL – 2000 40.

2. L’attività di consulenza, resa per conto dell’Azienda a soggetti terzi, rappresenta una

particolare forma di Attività Aziendale a Pagamento regolata da apposite convenzioni fra quest’ultima e l’istituzione pubblica interessata, nel rispetto della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali, nonché con quanto espresso nei CCNL.

3. L’attività della prestazione consulenziale è uno fra gli istituti che consentono la

realizzazione dell’Attività Aziendale a Pagamento, come indicato al precedente comma 2, di cui segue le metodologie organizzative, nel rispetto dei limiti stabiliti dai singoli CCNL in relazione al ruolo di appartenenza del dipendente interessato.

4. Tale attività può svolgersi, di norma, individualmente o in forma di équipe 41 presso:

a) servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto; b) istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro.

5. L’attività oggetto del presente articolo deve essere attuata nei casi e con le modalità indicate

nell’art. 58, comma 2, dei CCNL 2000 delle Aree della Dirigenza. 6. Il compenso per le attività di cui al presente articolo deve affluire all’Azienda che, dopo

avere provveduto al recupero dell’utile aziendale, stabilito nella misura del 5%, e dei costi diretti ed indiretti sostenuti, calcolati anche in modo forfetario, provvederà ad attribuirne il restante 95% al dirigente sanitario, quale prestatore in ALPI della prestazione. Ai dirigenti professionali tecnici ed amministrativi, nonché al personale del comparto sanità, che ha prestato attività di consulenza, al di fuori dell’impegno di servizio, è attribuito il medesimo compenso di cui sopra. 42 43

7. Per i dirigenti a cui è riconosciuto il diritto ad esercitare la libera professione intramuraria

l’attività di consulenza, nel rispetto dell’occasionalità indicata nell’art. 58, comma 2, lettera b) dei CCNL 2000 Aree della Dirigenza Sanitaria, viene ad essere cumulata con quella libero professionale ai fini della rilevazione dei volumi di attività svolta e delle relative conseguenze.

8. Per il restante personale dirigente l’Azienda valuterà la durata temporale delle prestazioni

erogate compatibilmente all’attività di istituto, nel rispetto dell’occasionalità indicata nell’art. 58, comma 2, lettera b) del CCNL 2000 Area della Dirigenza SPTA cui rimanda l’art. 62 di detto CCNL.

ART. 42

CONSULENZA DEL PERSONALE DEL COMPARTO 1. Per il personale del Comparto l'attività di consulenza è consentita esclusivamente in relazione

al profilo professionale di appartenenza per lo svolgimento dei compiti inerenti i fini istituzionali dell'azienda.

2. Il compenso affluito all'Azienda, nel caso di attività esterna, recuperato l’utile aziendale, deve

essere attribuito al dipendente prestatore della consulenza nella medesima percentuale del

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95%, stabilita per il personale dirigenziale, previo recupero dei costi diretti ed indiretti. 3. Il personale del comparto può svolgere attività di supporto alle prestazioni consulenziali della

dirigenza sanitaria analogamente a quanto disciplinato per l’ALPI. 4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda all’art. 27 del D.P.R. n° 270/87 ed

alla successiva normativa attualmente in vigore.

ART. 43 CONSULTO

1. Per consulto si intende la prestazione, avente le caratteristiche della singolarità, unicità ed occasionalità, il cui oggetto consiste nella cessione delle sole conoscenze scientifico-professionali nella disciplina di appartenenza, richieste da singoli utenti al dirigente o ad un’equipe professionale individuata, presso strutture di altra azienda sanitaria pubblica o privata non accreditata. 44

2. Il consulto è reso esclusivamente fuori dell’orario di lavoro e da parte dei dirigenti sanitari di cui

al comma precedente, con rapporto di lavoro esclusivo e non può superare, di norma, le 10 prestazioni per anno, nel rispetto del limite massimo di attività di ciascun dirigente, indicato, nell’Atto di Adesione, per le attività professionali sanitarie richieste da soggetti singoli presso altre strutture, di cui all’art. 49.

3. In relazione alla particolarità ed eccezionalità del consulto, nonché alla esigenza di rapidità di

esecuzione dello stesso, l'effettuazione deve avvenire, da parte del dirigente o dell’equipe richiesti dal singolo utente, con la sola autorizzazione della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di appartenenza che provvederà, d’intesa con il dirigente o i professionisti interessati, a stabilire la relativa tariffa. Quest’ultima sarà disciplinata con le medesime modalità di quelle relative alla libera professione intramuraria esercitata a favore di attività aziendali a pagamento.

4. La Direzione Sanitaria sopra indicata dovrà provvedere a stipulare un accordo con la struttura

all’interno della quale si trova ricoverato l’utente richiedente, anche tramite reciproco scambio di fax.

5. Nell’accordo di cui al precedente comma oltre a quanto stabilito nell’art. 49, per le attivita’

professionali sanitarie richieste da soggetti singoli presso altre strutture, sarà indicata la modalità di pagamento della tariffa, tenendo conto, di norma, di quanto disciplinato dall’art. 9, comma 3, DPCM 27.3.2000.

ART. 44

CERTIFICAZIONE INAIL 1. L’attività di certificazione medico-legale resa per conto dell’INAIL da parte della dirigenza

medica, con rapporto di lavoro esclusivo, a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del DPR 1124/65 e dei successivi accordi sindacali che disciplinano la materia, rientra tra le attività di consulenza. 45

2. Il compenso per le attività di cui al precedente comma deve affluire a quest’Azienda che, dopo

avere provveduto al recupero dei costi diretti ed indiretti sostenuti, calcolati in modo forfetario nella misura del 13% del compenso, nonché al calcolo dell’utile aziendale nella misura del 5% sempre del compenso, provvederà a attribuirne il restante 82% al dirigente, quale prestatore della certificazione. Gli introiti di questa attività alimentano la contabilità dell’Attività Aziendale a Pagamento.

3. Alla luce del principio dell’onnicomprensività della retribuzione e visto il diritto alla percezione di

uno specifico compenso extracontrattuale, la compilazione dei certificati è atto medico che deve essere personalmente e materialmente compiuto dal dirigente.

4. Il tempo necessario alla compilazione dei certificati secondo il format richiesto dall’INAIL è

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oggetto di restituzione oraria secondo modalità e criteri stabiliti dalla Direzione sanitaria aziendale, in contraddittorio con i dirigenti interessati.

5. La definizione di quanto previsto al precedente comma 4 avviene previo contratto integrativo

aziendale che ne stabilisce i criteri generali e con in quale viene data risoluzione anche alle eventuali situazioni pregresse.

ART. 45 ATTIVITA’ DIDATTICA

1. Per il personale della dirigenza l’attività di docenza esercitata come partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione non rientra fra l’ALPI, come disciplinato dall’art. 60, comma 1, lettera a) di entrambi i CCNL 2000 delle Aree dirigenziali.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra

quelli previsti dal comma 7 dell’articolo 72 della legge n. 448 del 1998, ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell’azienda ai sensi dell’articolo 58, comma 7, del D.Lgs. 29/1993 46, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell’impegno richiesto, non siano incompatibili con l’attività e gli impegni istituzionali.

3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere

svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito. In tal caso vale il principio dell’omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato. 47

4. Attività di docenza o formazione richiesta all’Azienda, qualora da quest’ultima ritenuta

strategica rispetto agli obiettivi aziendali, è disciplinata dal presente Atto Aziendale come Attività Aziendale a Pagamento, in assenza di specifica normativa, con gli strumenti previsti per l’attuazione di detta Attività.

5. Le attività di cui al precedente comma devono essere dirette al perseguimento di interessi

pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata. 6. Il presente articolo si applica anche al personale del comparto. 7. Quanto sopra disciplinato deve essere applicato nel rispetto di quanto disposto dai CCNL per

le casistiche ivi indicate, ed in particolare: a) per il personale del comparto dall’art. 29, comma 17, CCNL 7.4.99; 48 b) per la dirigenza medica e veterinaria dall’art. 33, CCNL 5.12.1996; c) per la dirigenza STPA dall’art. 32 CCNL 5.12.1996.

ART. 46

CESSIONI DI SERVIZI 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare economie

gestionali, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, l’Azienda USL 3 può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari così come stabilito dalla L. 449/97, art. 43.

2. Il 50 per cento dei ricavi netti delle cessioni sopra citate, dedotti tutti i costi, ivi comprese le

spese di personale, costituisce economia di bilancio che deve seguire le indicazioni previste dall’attuale normativa.

3. Parte delle risorse derivanti dalle cessioni di cui al comma 1, al netto di tutti i costi diretti ed

indiretti, viene utilizzato per l’incremento dei fondi della produttività e del risultato del personale, così come previsto dai contratti collettivi di lavoro sotto evidenziati: a) per il personale del comparto dall’art. 38, comma 4, lettera a), CCNL 1999; b) per la dirigenza medica e veterinaria dall’art. 52, comma 5, lettera a) CCNL 2000; c) per la dirigenza STPA dall’art. 52, comma 5, lettera a), CCNL 2000.

29

ART. 47

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E COLLABORAZIONE 1. l’Azienda USL 3 può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con

soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 49

2. La stipulazione dei contratti di cui al comma 1 deve essere finalizzata a migliorare l’organizzazione aziendale e la qualità dei servizi, nonché a realizzare maggiori economie.

ART. 48

SPERIMENTAZIONI E TRIALS CLINICI 1. Le sperimentazioni ed i trials clinici, attivati tramite contratto tra l’Azienda USL 3 ed il

soggetto esterno richiedente, sono compresi fra le attività aziendali a pagamento, di cui seguono la disciplina prevista nel presente Atto. 50

2. Il personale dirigente sanitario, interessato allo svolgimento di quanto indicato al

precedente comma, è remunerato tramite l’istituto dell’ALPI, ferma restando la necessità che, al netto di tutti i costi, almeno un 5% della tariffa all’utente costituisca utile aziendale, così come previsto per l’Attività Aziendale a Pagamento.

3. L’attività di indagine epidemiologica, statistica, o per qualunque altra finalità, richiesta da

terzi a dirigenti medici con elaborazione di dati di proprietà o in possesso dell’Azienda, qualora rientri tra le finalità di quest’ultima, ed avvenga dietro pagamento dell’incarico professionale, può essere autorizzata, considerandola come Attività Aziendale a Pagamento.

4. Il personale del comparto che, eventualmente, collabora direttamente fuori orario di

servizio, è remunerato con le metodologie concordate con le OO.SS. relative al personale di supporto all’ALPI.51.

ART. 49

ATTIVITA’ RICHIESTE DA SOGGETTI SINGOLI PRESSO ALTR E STRUTTURE 1. Le attività professionali sanitarie richieste a pagamento da singoli utenti al dirigente

sanitario e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, devono essere disciplinate da convenzione. 52

2. Tale convenzione deve contenere:

a) le informazioni necessarie per l’esatta individuazione della struttura presso cui viene erogata la prestazione;

b) i relativi costi, espressi anche come percentuale sul compenso del dirigente o dell’equipe;

c) le istruzioni per lo svolgimento della prestazione; d) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi; e) la quota della tariffa spettante all’Azienda; f) l’utile aziendale stabilito nella misura minima del 5% della tariffa all’utente; g) quanto altro ritenuto utile per un corretto rapporto convenzionale.

3. La convenzione può avere caratteristiche di atto contrattuale privatistico, avente forma scritta contenente la sottoscrizione delle parti, perfezionato anche con scambio di volontà tramite corrispondenza.

4. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente

autorizzate dall'Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione. 5. Gli onorari del dirigente sono incassati dalla struttura presso la quale ha erogato la

prestazione, la quale deve rilasciarne ricevuta su bollettario fornito da questa Azienda USL 3.

30

6. La struttura di cui al precedente punto, dopo avere recuperato quanto di propria

competenza, trasferisce la tariffa a questa Azienda USL 3 che provvederà alla ripartizione del compenso al proprio dirigente, con la metodologia prevista per l’ALPI.

7. L'Azienda nell’autorizzare il dirigente deve tenere conto, in conformità al presente Atto

Aziendale: a) del limite massimo di attività per ciascun dirigente individuato, di norma, in 10

prestazioni annue, comprensive anche dei consulti, tenuto comunque conto delle altre attività svolte;

b) dell'entità del compenso negoziato dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione.

ART. 50

PERSONALE INTERESSATO ALL’ATTIVITA’ AZIENDALE A PAG AMENTO 1. Le attività necessarie per lo svolgimento dell’Attività Aziendale a Pagamento sono svolte dal

personale della dirigenza sanitaria, dal personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alle prestazioni e dal personale che collabora allo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi stabiliti dall’Azienda secondo le modalità, le forme ed i criteri di partecipazione stabiliti nel presente Atto Aziendale, sulla base delle disposizioni nazionali e regionali ed in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In particolare si rinvia a quanto previsto nel presente Atto Aziendale in merito all’attività libero

professionale intramuraria, nonché ai sistemi di utilizzo e gestione delle risorse indicati in ciascuna macro tipologia di prestazioni, nonché al precedente art. 4.

3. L’Azienda deve fare un’analisi delle possibili incompatibilità dell’attività svolta rispetto ai fini

istituzionali in relazione al personale utilizzato. 4. La valutazione sulle incompatibilità del personale, applicando i principi indicati

precedentemente per l’ALPI in quanto compatibili, e gli altri espressi dalla normativa in vigore, deve trovare attuazione nei confronti di tutto il personale interessato allo svolgimento di attività fuori dall’impegno di servizio ed in particolare per l’erogazione di attività aziendali a pagamento.

ART. 51

TITOLARITA’ DEI RAPPORTI DELL’ATTIVITA’ AZIENDALE A PAGAMENTO 1. L’Azienda è l’unico titolare dei rapporti negoziali generati dall’Attività Aziendale a

Pagamento, rimanendo a carico del personale che contribuisce allo svolgimento dell’attività stessa ogni responsabilità di tipo professionale o, comunque, personale, nel rispetto dell’attuale normativa in vigore.

ART. 52

DISPOSIZIONI DI RINVIO 1. Per tutto quanto non compreso nel presente regolamento, in merito all’attività di

consulenza, consulto, ed alle altre precedentemente indicate si rinvia a quanto stabilito dalla normative in vigore, nonché in particolare dall’art. 9 del DPCM 27.3.2000, dagli articoli 58, 62 del CCNL 2000 della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa e dall’art. 58 del CCNL 2000 della dirigenza medica e veterinaria.

TITOLO VI: RICOVERO CON STANDARD ALBERGHIERO SUPERI ORE

ART. 53

MODALITA’ DI RICOVERO 1. Si possono individuare, all’interno dell’Attività Aziendale a Pagamento, le seguenti modalità

di ricovero, oltre a quello in regime ordinario: a) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario;

31

b) ricovero con standard alberghiero ordinario con scelta, da parte dell'utente, del dirigente e/o dell'equipe; c) ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta da parte del paziente, del dirigente e/o dell'equipe.

ART. 54

TIPOLOGIA DEL COMFORT 1. Per standard alberghiero superiore a quello ordinario si intende:

a) Camera singola con un letto dotata di attrezzature di maggiore comfort; b) Camera singola a due letti, per un solo paziente, dotata di attrezzature di maggiore

comfort;

2. Il ricovero del paziente con standard alberghiero superiore a quello ordinario è in ogni caso subordinato all’effettiva disponibilità dei posti letto a tal fine individuati nei vari reparti di degenza.

TITOLO VII: LA CONTABILITA’ SEPARATA

ART. 55

CONTABILITA’ SEPARATA 1. L’Azienda deve tenere un’apposita contabilità separata per le attività svolte in Area

Professionale e disciplinate dal presente regolamento. 2. In tale contabilità saranno evidenziate in modo separato le gestioni relative alle seguenti

attività: a) attività svolta tramite l’istituto dell’ALPI, sia ambulatoriale che in costanza di ricovero,

sia come esercizio diretto del dirigente, che come Attività Aziendale a Pagamento; b) Attività Aziendale a Pagamento, così come definita nel presente Atto Aziendale; c) gestione delle camere a pagamento, come disposto dalla Legge 724/94, art. 3, commi

6, 7; d) attività libero professionale svolta a favore dell’Azienda e da quest’ultima utilizzata al

proprio interno ad integrazione ed incremento delle attività istituzionali.

3. Tale contabilità deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti e non dovrà, in ogni modo, presentare disavanzo, salvo quanto stabilito per al precedente comma 2, punto d), concernente le attività integrative a quelle istituzionali.

4. Nel caso che l’indicata contabilità separata presenti un disavanzo, il Direttore Generale

assumerà tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio concernente le erogazioni delle prestazioni sanitarie. Quanto esposto si applica anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. 53

TITOLO VIII: TARIFFE

ART. 56

TARIFFE APPLICABILI 1. Le tariffe applicabili, per ciascuna prestazione libero professionale o per le prestazioni

erogate tramite l’Attività Aziendale a Pagamento, sono quelle stabilite dalla Direzione Aziendale, sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione GRT n° 355/01 e del punto 12) delle Linee-guida integrative adottate con deliberazione GRT 555/07, della Legge n° 662/1996, della Legge n. 488/99, dei CCNL e nell e altre disposizioni normative in vigore e, in particolare, della legge n. 120/2007.

2. Le tariffe per l’attività libero professionale devono, comunque, essere determinate secondo

criteri generali di seguito esposti. I criteri per la determinazione della tariffa, nonché le modalità di ripartizione della stessa, saranno oggetto di consultazione o di contrattazione

32

con le OO.SS. del personale della dirigenza sanitaria, nei limiti e con i vincoli stabiliti dai singoli CCNL. 54

3. Le quote di integrazione economica per il personale del comparto, a fronte di orario

aggiuntivo a quello di servizio, sono quelle determinate da specifico accordo con le organizzazioni sindacali legittimate alla trattativa. 55

ART. 57

TARIFFE AMBULATORIALI 1. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate in regime di ALPI, e previa libera scelta

sono totalmente a carico del cittadino richiedente. 2. Nella determinazione delle tariffe per l’attività ambulatoriale l’Azienda deve tenere conto: 56

a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale intramoenia (compenso negoziato);

b) dei costi aziendali complessivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come di seguito indicati: b1) i costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i consumi e i costi generali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della libera professione intramoenia; b3) i costi relativi al personale di supporto, compresi quelli del supporto sanitario richiesto, relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alle prestazioni e al personale che comunque collabora; b4) i costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la dirigenza sanitaria nelle rispettive aree contrattuali;

c) della quota della tariffa da attribuire all’Azienda, determinata nella misura minima del tredici per cento della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale; tale quota minima è determinata a livello aziendale per l’erogazione di prestazioni multiple o non comprese nel nomenclatore tariffario;

d) delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e dell’articolo 28 della legge 488/99, commi 4, 5, 6 e 7.

e) delle quote da porre a carico dei sanitari dipendenti di altre Aziende Sanitarie che svolgono l’attività ambulatoriale presso l’Azienda USL 3 e cioè: - dieci per cento (10%) del nomenclatore tariffario, come utile aziendale in aggiunta alla quota prevista per i propri dipendenti; - quota rilevata da rendicontazione a consuntivo da conguagliare sul compenso spettante, come recupero costi diretti ed indiretti; - tre e cinquanta per cento (3,50%) sulla tariffa finale, come recupero costi amministrativi , in aggiunta alla quota prevista per i propri dipendenti.

I costi di cui alla precedente lettera b1) devono essere recuperati sulla base delle ore di assegnazione degli spazi indicate nell’atto di adesione, anche se non risultano effettivamente utilizzate, fatte salve le cause non dipendenti dalla volontà del sanitario. I costi di cui alle precedenti lettere b2), b3) e b4) sono recuperati soltanto sulle prestazioni fatturate o effettivamente svolte.

3. L’Azienda determina o aggiorna le tariffe per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1)

sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l’equilibrio delle contabilità separate;

4. In alternativa all’utilizzo di costi analitici ed ai fini della tenuta delle contabilità separate,

L’Azienda può determinare forfettariamente gli elementi di costo assumendo, per le quote relative ai costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i consumi e i costi generali (precedente comma 2, lettera b), punto b1), le incidenze percentuali di tali voci di costo sulla tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario nelle misure indicative riportate negli Allegati 1 e 2 alla Delib. GRT 355/01, previa verifica e revisione in sede aziendale delle effettive incidenze, condotta anche in riferimento alle quote di costo rilevate negli anni precedenti.

33

4-bis Poiché nella tariffa vanno recuperati tutti i costi diretti ed indiretti che possono essere

analiticamente quantificati soltanto a consuntivo, nella liquidazione mensile verrà applicato in via provvisoria il ribaltamento forfetario pari al 30 % dell’importo del nomenclatore tariffario, ovvero le altre percentuali di cui alla tabella allegata alla deliberazione G.R.T. n. 355 del 2.04.2001, fermo restando che, se al momento della rendicontazione a consuntivo dovessero risultare costi non coperti, si procederà ai relativi conguagli sul compenso negoziato nell’ambito delle prime liquidazioni spettanti fino a concorrenza dell’importo dovuto. Di tale circostanza si terrà conto in sede di revisione semestrale delle tariffe per il dovuto adeguamento.

5. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla Deliberazione GRT 355/01, alle Linee-

guida integrative adottate con deliberazione GRT 555/07, ai CCNL delle Aree della Dirigenza, al CCNL del Comparto, alla normativa in vigore.

6. In allegato al presente Atto Aziendale è unita una scheda che sintetizza la composizione della

tariffa ambulatoriale

ART. 58 TARIFFE ATTIVITÀ COSTANZA DI RICOVERO

1. Nella determinazione della tariffa per l’ALPI in costanza di ricovero (CRIC) l’Azienda deve escludere, dalla composizione totale della tariffa, gli oneri posti a carico del Servizio sanitario regionale, per una quota complessiva del 65% della tariffa stabilita dalla Regione per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del SSR. 57

2. I costi da considerare per la determinazione della tariffa da addebitare al cittadino per la

prestazione libero professionale sono determinati tenendo conto: a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione libero professionale

intramoenia (compenso negoziato); b) dei costi aziendali aggiuntivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività, come

di seguito indicati: b1) i costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della libera professione intramoenia; b3) i costi da sostenere per l’equipe di supporto, ivi compresi quelli relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alla prestazione; b4) i costi da sostenere per la remunerazione del personale che comunque collabora all’erogazione delle prestazioni; b5) i costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi previsti dalla contrattazione nazionale per la dirigenza sanitaria nelle rispettive aree contrattuali;

c) della quota della tariffa da attribuire all’Azienda determinata nella misura minima del dieci per cento della tariffa stabilita per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale;

d) delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e all’articolo 28 della legge 488/99, commi 6 e 7.

3. Nella composizione della tariffa la determinazione della quota parte spettante ai singoli

componenti dell’équipe avviene, da parte dell’Azienda, su indicazione dell’équipe stessa, o previo accordo che ne stabilisca la percentuale di distribuzione.

4. In attesa dei risultati della contabilità analitica, i costi per l’allestimento, ammortamento e

conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali, nonché quelli relativi al personale che non opera fuori orario di lavoro, in modo dedicato all’ALPI e il cui costo non sia possibile da determinare, nonché tutti gli altri costi diretti ed indiretti aggiuntivi e non determinabili vengono forfettariamente determinati in una quota pari al 35% della tariffa stabilita dalla Regione per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del SSR.

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5. La forfetizzazione sopra indicata consente il recupero dell’intero DRG, riservando la parte dello

stesso, relativa alle prestazioni aggiuntive pagate direttamente dall’utente, a copertura dei maggiori costi necessari all’erogazione delle prestazioni richieste.

6. L’Azienda determina o aggiorna le tariffe per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1)

sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l’equilibrio delle contabilità separate.

7. In allegato al presente Atto Aziendale è unita una scheda che sintetizza la composizione della

tariffa ambulatoriale.

ART. 59 TARIFFE ATTIVITÀ RICHIESTE DA SOGGETTI SINGOLI PRES SO ALTRE

STRUTTURE 1. Nella determinazione della tariffa per le attività sanitarie richieste a pagamento da singoli

utenti, di cui al precedente articolo 49, svolte dal personale della dirigenza sanitaria di questa Azienda, in strutture di altra Azienda del SSR, in regime di costanza di ricovero, si deve tenere conto, oltre a quanto indicato nel precedente articolo 58 in merito alle tariffe attività costanza di ricovero, di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che stabilisce che il SSR partecipa per una quota complessiva massima del 25% della tariffa stabilita dalla Regione per l’erogazione delle medesime prestazioni a carico del SSR.

ART. 60

TARIFFE ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO 1. Le tariffe relative a tutte le metodologie con le quali si realizza l’Attività Aziendale a

Pagamento devono, oltre a recuperare tutti costi diretti ed indiretti assicurare un utile aziendale, nella percentuale minima indicata nell’art. 39.

2. La contabilità separata, di cui al Titolo VII dovrà evidenziare gli utili conseguenti allo

svolgimento di quest’attività. 3. L’Azienda provvede alla determinazione del prezzo di vendita delle attività professionali di

cui al punto 1), totalmente a carico dei terzi richiedenti, con la contabilizzazione della tariffa realizzata come per le altre attività precedentemente elencate, tenendo, comunque, conto: a) del compenso concordato con gli operatori eroganti la prestazione professionale; b) dei costi aziendali complessivi da sostenere per assicurare lo svolgimento delle attività,

come di seguito indicati: b1) i costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e tecnologie, compresi i consumi, i costi generali e tutti i costi aggiuntivi sostenuti dall’Azienda per lo svolgimento delle attività professionali; b2) i costi relativi alle voci imposte e tasse nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio dell`attivita` professionale; b3) i costi relativi al personale;

c) degli utili aziendali determinati nella misura minima indicata all’art. 39 del presente Atto; d) delle disposizioni di cui all`articolo 3, commi 6 e 7, della legge 724/94 e dell`articolo 28

della legge 488/99, commi 4, 5, 6 e 7. 4. Nelle attività di cui al punto 1), per la distribuzione dei compensi al personale, deve essere

tenuto conto delle specificità indicate dai CCNL, in particolare per le consulenze, ed indicate negli articoli del presente Atto che disciplinano tali prestazioni.

ART. 61

TARIFFE COMFORT ALBERGHIERO 1. Nella determinazione delle tariffe giornaliere per la fruizione delle camere a pagamento,

l’Azienda deve tenere conto: a) dei costi effettivamente sostenuti per l’allestimento e la gestione delle attività relative,

anche attraverso più classi tariffarie differenziate, in relazione ai servizi erogati;

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b) della quota dei proventi da attribuire all’Azienda; c) dell’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata, come indicato nell’articolo del

presente Atto concernente la tenuta delle contabilità, che non può presentare disavanzo. 58 2. Le tariffe per ricovero, per ciascuna giornata di degenza con standard alberghiero

superiore, sono classificate come di seguito indicato, la loro determinazione economica è stabilita nella scheda di sintesi allegata al presente Atto: a) Camera singola con un letto dotata di attrezzature di maggiore comfort, comprensiva di

due pasti giornalieri per l’accompagnatore; b) Camera singola a due letti, per un solo paziente, dotata di attrezzature di maggiore

comfort comprensiva di due pasti giornalieri per l’accompagnatore.

ART. 62 COSTO DEL PERSONALE DI SUPPORTO

1. Il costo del personale dipendente del comparto che effettua attività di supporto, che sarà contabilizzato all’interno della tariffa a carico dell’utente, è stabilito da uno specifico accordo aziendale stipulato con i soggetti sindacali del Comparto.

2. L’accordo attualmente in vigore potrà essere rinegoziato annualmente sulla base di appositi

monitoraggi.

ART. 63 VERIFICA DEL TARIFFARIO

1. L'Azienda semestralmente deve verificare la congruità delle tariffe, riservandosi, altresì, la possibilità di modificare il tariffario con aggiornamenti periodici sulla base delle risultanze della contabilità separata e di quell’analitica. 59

2. In ogni caso, la tariffa delle prestazioni offerte all'utente non potrà essere determinata sotto

una soglia minima che garantisca che l'offerta non diventi antieconomica per l'Azienda e sia, nel contempo, conforme alla vigente normativa in materia di tariffe ordinistiche.

ART. 64

FONDO DI PEREQUAZIONE 1. I proventi derivanti dalla quota di perequazione del 5%, calcolata sulla massa di tutti i

proventi dell’ALPI, al netto delle quote a favore delle aziende, come precedentemente indicato, costituiscono un fondo finalizzato alla perequazione delle discipline mediche e veterinarie e della dirigenza sanitaria (nel rispetto delle Aree Contrattuali di appartenenza) che abbiano una limitata possibilità di esercizio dell’ALPI. 60

2. Dalla distribuzione del fondo di cui al precedente comma, non può derivare per i singoli

destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l’ALPI. 61

3. La contrattazione integrativa aziendale con le OO.SS. delle rispettive aree negoziali deve

stabilire i criteri per l’individuazione delle discipline di cui al comma 1), nonché per la determinazione del quantum economico previsto al comma 2. 62

TITOLO IX: PROCEDURE ORGANIZZATIVE

ART. 65

FUNZIONI DELLA DIREZIONE AMM.VA DI ZONA 1. La UO Tecnico-amministrativa di Z/D (TAZD), ha la competenza, nel rispetto degli atti di

organizzazione aziendali, di applicare e gestire l’Area Professionale, con particolare riguardo all’ALPI.

36

2. Per assolvere alle competenze necessarie all’applicazione del presente Atto Aziendale, le UO Tecnico-amministrativa di Z/D devono rapportarsi tra di loro e con tutte le strutture aziendali comunque coinvolte nel processo al fine di una migliore uniformità procedurale fra le due Zone. Garante di tale uniformità è il Dirigente della UO Tecnico-amministrativa della Z/D pistoiese.

ART. 66 COMPETENZE ATTUATIVE DELL’ALPI

1. Le principali competenze relative ai processi attuativi e negoziali dell’ALPI sono le seguenti: a) Ricevere le domande, del personale interessato all’esercizio dell’ALPI, contenenti il

giorno previsto per lo svolgimento dell’attività, la fascia oraria, il tempo indicativo per ogni prestazione con relativa cadenza oraria, nonché la proposta dell’onorario (compenso negoziato), che dovrà essere formato in contradditorio con l’Azienda63 e quanto altro necessario per comporre la tariffa all’utente, nel rispetto delle procedure negoziali indicate dal presente Atto Aziendale e dai CCNL.

b) Istruire compiutamente la pratica supportando la struttura aziendale delegata alla negoziazione dei vari Atti di Adesione.

c) Rilevare l’eventuale esistenza di cause di incompatibilità o di altri impedimenti, verificando le situazioni personali dei singoli dipendenti presso gli uffici competenti, previo parere della Direzione Sanitaria, o suo delegato, al fine di concedere l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività.

d) Trasmettere, con immediatezza, un rapporto informativo, alla Direzione Aziendale, anche ai fini dell’attivazione del Servizio Ispettivo di cui all’art. 1, comma 26, L. 662/96, sulla conoscenza di presunte cause di incompatibilità o di altri impedimenti, di cui la struttura, sia venuta a conoscenza durante il processo autorizzativo iniziale o durante lo svolgimento dell’ALPI da parte del dirigente sanitario interessato.

e) Predisporre la proposta di atto da sottoporre all’adozione del Direttore generale, o suo delegato, comunicando, successivamente, ai punti di prenotazione l’inizio dell’ALPI oggetto del provvedimento.

f) Provvedere alla comunicazione dell’Atto di Adesione e del provvedimento che lo contiene, nonché delle eventuali modifiche ed integrazioni aventi carattere sostanziale al dirigente sanitario interessato, al responsabile della struttura di appartenenza di quest’ultimo, alla U.O. Gestione delle Risorse umane ed alle altre strutture aziendali eventualmente interessate.

g) Ricevere le richieste di integrazioni o modifiche di prestazioni sanitarie da parte dei singoli professionisti, con conseguente aggiornamento della scheda autorizzativa, unita all’Atto di Adesione, previo parere favorevole del Direttore Sanitario.

h) Tenere una gestione anagrafica dei provvedimenti autorizzativi dell’ALPI e degli Atti di Adesione, con indicazione del tipo, della specialità, dei giorni di ricevimento con i relativi orari e tariffe.

i) Predisporre la modulistica necessaria per la gestione delle autorizzazioni, dei preventivi, dei fogli lavoro, delle schede etc.

ART. 67

COMPETENZE RELATIVE ALLE PRENOTAZIONI E RISCOSSIONI 1. Le principali competenze relative al sistema di prenotazione e conseguenti riscossioni

tariffarie sono le seguenti: a) Provvedere all’istituzione, gestione e manutenzione di un sistema relativo alle

prenotazioni, in applicazione dei principi indicati nel presente Atto Aziendale e, comunque, garantendo, di norma, la separazione del momento della prenotazione da quello della riscossione della prestazione.

b) Provvedere ad istituire un sistema di riscossione delle prestazioni che garantisca la separazione di cui al precedente punto, nonché la corretta gestione del flusso di cassa conseguente.

c) Disporre la liquidazione al dirigente dopo la verifica di coerenza fra prenotato e riscosso.

37

d) Attivare le procedure necessarie al fine dell’automatismo applicativo della precedente lettera c).

ART. 68

COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE ECONOMICA 1. Le principali competenze relative alla gestione economica dell’Area Professionale sono le

seguenti: a) Determinare, nell’ALPI in costanza di ricovero, in quella ambulatoriale ed in quella

comunque esercitata nel rispetto del presente Atto Aziendale, la suddivisione dei proventi, dietro indicazione dell’equipe medico-sanitaria interessata, o sulla base di accordi sindacali, o in applicazione dei singoli Atti di Adesione, di disposizioni aziendali e contrattuali.

b) Provvedere ad inviare la risultanza economica delle elaborazioni tariffarie all’U.O Amministrazione del Personale per l’immissione dei proventi nelle procedure stipendiali e nel bilancio del personale.

c) Gestire i contratti, le convenzioni e gli altri strumenti applicativi dell’Area Professionale, rapportandosi con la U.O. Contratti e Convenzioni.

d) Determinare, per ciascun dirigente, l’ammontare dei proventi corrisposti per l’ALPI svolta, eccezionalmente e nel rispetto del presente Atto Aziendale, in orario di servizio, calcolando il relativo debito orario sulla base di quanto stabilito dal precedente art. 23, rapportandosi con il settore relativo alla gestione delle assenze-presenze della UO Tecnico-amministrativa di Z/D.

e) Gestire la procedura informatica della contabilità separata dell’intera ALPI, in collaborazione con il Controllo di Gestione e la UO Gestione delle Risorse economiche, finanziarie e strumentali per quanto di loro competenza.

f) Comunicare all’UO Gestione delle Risorse economiche, finanziarie e strumentali, alla UO Gestione delle Risorse umane ed alla U.O. Controllo di gestione, ed alle altre eventuali strutture organizzative interessate, i resoconti mensili della contabilità.

g) Elaborare il preventivo di spesa per le prestazioni di attività libero professionali in costanza di ricovero.

h) Emettere le richieste di pagamento per le prestazioni previste dal presente Regolamento.

i) Gestire le attività derivanti dagli strumenti relativi all’Attività Aziendale a Pagamento. j) Predisporre, all’interno della UO Tecnico-amministrativa di Z/D, il sistema delle

contabilità separate, di concerto con la UO Gestione delle Risorse economiche, finanziarie e strumentali ed il Controllo di gestione, al fine di realizzare un omogeneo flusso informativo che consenta al citato Controllo di Gestione la composizione del Bilancio Annuale Aziendale delle contabilità dell’Area Professionale.

ART. 69

COMPETENZE RELATIVE AI CONTROLLI 1. Le principali competenze relative ai controlli dell’Area Professionale sono le seguenti:

a) Controllare lo svolgimento delle attività negli orari e nei modi assegnati, utilizzando anche sistemi di rilevazione a campione.

b) Provvedere ad istituire, con apposito provvedimento, delle metodologie di controllo fra prenotazioni e riscossioni, adattandole alle specifiche situazioni di Zona.

c) Esercitare un’analisi di coerenza fra le prestazioni prenotate e quelle erogate, con comparazione del flusso relativo al sistema delle prenotazioni con quello delle tariffe incassate, anche coinvolgendo l’organismo di verifica di cui all’art. 27, anche per le fattispecie relative al successivo articolo 70, comma 4, come meglio precisato al comma 5 del citato articolo.

d) Assegnare le competenze di controllo, indicate all’art. 25, con possibilità di istituire, a tale fine, apposite funzioni organizzative.

e) Rilevare trimestralmente per ogni branca specialistica il volume delle attività svolte in ALPI, comunicandolo alla Direzione Aziendale per il monitoraggio trimestrale previsto dalla delibera GRT 355/01.

f) Provvedere alla rilevazione delle cause di incompatibilità che si venissero a presentare successivamente al momento autorizzativo.

38

g) Verificare, in collaborazione con la UO Gestione delle Risorse umane e la U.O. Risorse Umane, periodicamente, ogni variazione che si riscontri nella posizione giuridica del dipendente rilevante ai fini dell’ALPI.

h) Predisporre un flusso informativo con le strutture operative sopracitate per rilevare ogni variazione dello stato giuridico del dipendente utile ai fini del presente regolamento.

ART. 70

MODALITA’ DI RISCOSSIONE 1. Le somme corrisposte dai beneficiari dell'attività in oggetto sono incassate direttamente

dall’Azienda USL n° 3, o da strutture da quest’ulti ma delegate nel rispetto di quanto indicato nel presente Atto Aziendale.

2. La riscossione delle somme, dovute dai singoli cittadini, avverrà, per le prestazioni erogate

in regime di ricovero e/o per il solo comfort alberghiero superiore con il pagamento tramite apposito bollettino di c/c, presso gli sportelli della Tesoreria di questa Azienda, o tramite bonifico bancario.

3. Per l’attività ambulatoriale il paziente, dopo avere assolto alla prenotazione, dovrà

provvedere al pagamento, con le metodologie individuate espressamente dall’Azienda, in relazione alle varie ipotesi di attività, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Atto Aziendale.

4. soppresso. 5. La UO Tecnico-amministrativa di Z/D predispone appositi controlli a campione per

verificare il rispetto del principio di coerenza fra prenotato ed incassato nel caso di cui al precedente comma 4.

6. L’Azienda provvede alla certificazione dell’avvenuto pagamento tramite ricevute o fatture, ai

sensi dell’attuale normativa. 64 7. Non è consentito ai dirigenti sanitari di percepire direttamente dall’utenza il pagamento

delle tariffe libero-professionali.

ART. 71 ACCONTO

1. In base al preventivo di spesa, il cittadino, o chi lo rappresenta, nel caso di ricovero, dovrà effettuare un versamento in acconto pari al 50% del costo presunto rilevabile da un preventivo elaborato dalla Direzione Amministrative di Zona, presso gli sportelli della Tesoreria di questa Azienda.

2. Quanto sopra è valido anche per il solo ricovero con standard alberghiero superiore. 3. Al momento della dimissione del paziente sarà provveduto, da parte del dirigente scelto dal

cittadino, alla determinazione dei componenti di costo per l’elaborazione, da parte della UO Tecnico-amministrativa di Z/D, del consuntivo concernente la spesa complessiva addebitabile all’utente, in conformità a quanto sopra regolamentato.

ART. 72

LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI 1. La UO Tecnico-amministrativa di Z/D deve provvedere a comunicare alla UO Gestione

delle Risorse umane gli elaborati mensili relativi alle liquidazioni dei compensi negoziati, all’accantonamento dei fondi di perequazione, alle liquidazioni del personale di supporto e quanto altro necessario per l’inserimento in busta paga dei proventi per ciascun dipendente, operante al di fuori del normale orario di lavoro, nonché per l’eventuale ripartizione delle quote dei fondi di incentivazione al personale.

39

2. I proventi, relativi al personale della dirigenza sanitaria, derivanti da ALPI sono assimilati, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente, così come disposto dall’art. 1, comma 7, della L. 662/96.

3. La UO Tecnico-amministrativa di Z/D deve provvedere ad organizzare il flusso informativo

che consenta, in sede di liquidazione dei proventi, la determinazione del Bilancio delle attività relative all’Area Professionale da parte del Controllo di Gestione, con particolare riguardo all’accantonamento del recupero costi ed al controllo di questi ultimi.

ART. 73

REDAZIONE DEL BILANCIO AREA PROFESSIONALE 1. La U.O. Programmazione e Controllo di gestione deve provvedere ad organizzare un flusso

informativo che consenta la tenuta di una contabilità separata per l’attività in oggetto, provvedendo ad organizzare idonei strumenti di collegamento procedurale con le strutture interessate.

ART. 74

SERVIZIO ISPETTIVO 1. Il Servizio Ispettivo di cui all’art. 1, comma 26, L. 662/96 deve, fra gli altri compiti, provvedere

ad effettuare verifiche a campione, fra il personale della dirigenza sanitaria autorizzata a svolgere l’ALPI in relazione ad eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi, di effettuazione di prestazioni sanitarie non autorizzate, di quanto altro possa risultare in contrasto con i principi espressi nella L. 662, art. 1.

2. Il Servizio Ispettivo previsto al comma precedente deve attivarsi anche dietro richiesta, oltre

che della Direzione Aziendale, della UO Tecnico-amministrativa di Z/D.

TITOLO X: NORME FINALI

ART. 75 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il dipendente che svolge attività libero professionale intramuraria è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati effettuati in tale attività, così come disposto dall’attuale Regolamento Aziendale sulla Privacy adottato con deliberazione n. 924/05, in particolare all’art. 4, commi 6-7-8-9.

2. La struttura competente in merito alla gestione dell’attività libero professionale intramuraria

(ALPI) deve inserire, nell’atto di autorizzazione a tale attività, la nomina a responsabile del trattamento del dipendente interessato, il quale dovrà provvedere a nominare eventuali incaricati.

3. Eventuali variazioni e modifiche che potranno avvenire nel testo del suddetto regolamento,

anche a seguito di indicazioni regionali, modificheranno automaticamente il presente atto organizzativo.

ART. 76

VERIFICA SEMESTRALE 1. Gli effetti delle norme introdotte dal presente regolamento verranno verificate con le OO.SS.

entro sei mesi dalla sua esecutività.

ART. 77 VERIFICA ANNUALE

1. Il Direttore Generale verificherà annualmente, con il Consiglio dei Sanitari e le OO.SS., uno specifico programma per il rinnovo delle attrezzature, tenendo conto, altresì, dell'entità delle entrate derivanti dall'ALPI e dalla Attività Aziendale a Pagamento. In tale sede verrà concordata in via preventiva la finalizzazione di una parte delle stesse per attrezzature afferenti le equipe che determinano tali entrate.

40

ART. 78

ASSICURAZIONE E RESPONSABILITA’ 1. Il personale interessato allo svolgimento dell’attività oggetto del presente regolamento,

assume ogni responsabilità personale in ordine alle prestazioni erogate in regime libero professionale intramurario.

2. L’Azienda, provvede alla stipulazione di polizza integrativa o estensiva RCT a quella ordinaria il

cui costo sarà inserito nella composizione delle tariffe. 3. Il personale interessato dovrà provvedere alla stipulazione di specifica polizza relativa agli

infortuni. 4. Il dirigente sanitario si assume la responsabilità, ferma l’attuale normativa, dell’assolvimento

delle competenze derivanti dall’iscrizione a casse previdenziali.

ART. 79 MEDICI CONVENZIONATI

1. Il presente Atto aziendale si applica anche ai soggetti titolari di convenzione nei confronti dei

quali i rispettivi Accordi collettivi nazionali prevedono il diritto allo svolgimento della libera-professione intramuraria.

2. L’applicazione avviene per gli istituti, le modalità e le procedure che siano compatibili con il diverso rapporto di lavoro dei convenzionati.

ART. 80

NORMA DI RINVIO 1. Per tutto quanto non compreso o normato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa

vigente in materia, ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in vigore, agli atti nazionali e regionali.

ART. 81 NORMA FINALE

1. L’ inadempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Atto di adesione nonché

qualsiasi altro comportamento attivo od omissivo che costituisca violazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali che disciplinano la materia dell’ALPI, sono oggetto di intervento sanzionatorio secondo le clausole contrattuali vigenti, fatti salvi i casi già descritti negli artt. 27, comma 4 e 32, comma 3.

* * *

41

ALLEGATI ALL’ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’ AREA PROFESSIONALE:

A) scheda tariffe ambulatoriali

B) scheda tariffe in costanza di ricovero

C) scheda tariffe per comfort alberghiero

D) scheda tariffe per attività az. a pagamento

E) atto di adesione

F) convenzione interaziendale

G) glossario

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Allegato A) SCHEDA SINTETICA TARIFFE ATTIVITÀ AMBULATORIALE

ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’AREA PROFESSI ONALE: ART. 57 Luogo di erogazione delle prestazioni: ---------------------- Generalità dell’utente: --------------------- Codice Nomenclatore ----------------- Valore : --------------------- Descrizione Prestazione: ------------------------------------ Costi da considerare:

A) onorario per il dirigente sanitario erogante la prestazione ALPI, individuale o di equipe;

compenso negoziato

B1) costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e delle relative tecnologie, compresi i consumi e i costi generali; 1 2

percentuali indicate nella delib. GRT 355/01, Sezione B), Allegato 1), o rilevati con Contab. Analitica

B1.2) ulteriori costi non forfetizzati necessari per l’erogazione della prestazione

variabili in relazione alla richiesta dell’utente

B2) costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della ALPI;

10% del compenso negoziato

B3) costi da sostenere per il personale sanitario di supporto che direttamente concorre alla prestazione o che comunque collabora;

accordo orario aggiuntivo del personale del comparto

B4) costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi;

5% del compenso negoziato

C) quota della tariffa da attribuire all’Azienda 10% del Valore nomenclato

E) - utile aziendale (in aggiunta alla quota prevista per i propri dipendenti) - recupero costi diretti e indiretti - recupero forfettarario dei costi amministrativi (in aggiunta alla quota prevista per i propri dipendenti)

- 10% del nomenclatore tariffario quota rilevata da rendicontazione a consuntivo da conguagliare sul compenso spettante - 3,50% della tariffa finale

La determinazione analitica dei costi può determinare applicazioni diverse in relazione alla tipologia della prestazione erogata, nonché alle richieste aggiuntive dell’utente rispetto allo standard previsto nel Nomenclatore. In particolare l’utilizzo di presidi medico-chirurgici o di farmaci comporta una determinazione analitica del costo.

1 L’Azienda determina o aggiorna le tariffe per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l’equilibrio delle contabilità separate. 2 La forfetizzazione sopra indicata è determinata in applicazione della Delib. GRT 355/01,Sezione b), Allegato 1). L’Azienda può modificare le percentuali ivi determinate calcolando l’effettiva incidenza dei costi tramite la contabilità analitica.

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Allegato B) SCHEDA SINTETICA TARIFFE ATTIVITÀ COSTANZA DI RICOVERO

ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’AREA PROFESSI ONALE: ART. 58 Stabilimento Ospedaliero erogatore delle cure: ---------------------- Generalità dell’utente: --------------------- DRG Prestazione ----------------- Valore DRG: --------------------- Descrizione Prestazione: ------------------------------------ Costi da considerare:

A) onorario per i dirigenti sanitari eroganti la prestazione ALPI, individuale o di equipe;

compenso negoziato

B1) costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture specifiche e delle relative tecnologie, ivi compresi i consumi specifici e i connessi costi generali; 3 4

35% del DRG

B1.2) ulteriori costi non forfetizzati necessari per l’erogazione della prestazione

variabili a richiesta dell’utente

B2) costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della ALPI;

10% del compenso negoziato

B3) costi da sostenere per l’equipe di supporto, ivi compresi quelli relativi al personale del ruolo sanitario che direttamente concorre alla prestazione;

accordo orario aggiuntivo del personale del comparto

B4) costi da sostenere per la remunerazione del personale che comunque collabora all’erogazione delle prestazioni;

accordo orario aggiuntivo del personale del comparto

B5) costi per assicurare gli oneri relativi ai fondi perequativi;

5% del compenso negoziato

C) quota della tariffa da attribuire all’Azienda 10% del DRG

La determinazione analitica dei costi può determinare applicazioni diverse in relazione alla tipologia del ricovero, alle richieste aggiuntive dell’utente rispetto allo standard previsto nel DRG. La richiesta di presidi medico-chirurgici o protesici diversi rispetto a quelli ordinari comporta una rilevazione analitica del costo.

3 L’Azienda determina o aggiorna le tariffe per l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle relative attività e della necessità di assicurare l’equilibrio delle contabilità separate. 4 La forfetizzazione sopra indicata consente il recupero dell’intero DRG, riservando la parte dello stesso, relativa alle prestazioni aggiuntive pagate direttamente dall’utente, a copertura dei maggiori costi necessari all’erogazione delle prestazioni richieste.

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Allegato C)

SCHEDA SINTETICA TARIFFE CONFORT ALBERGHIERO ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’AREA PROFESSI ONALE: ART. 61

Stabilimento Ospedaliero di: ---------------------- Camera con confort n° ---------------------- Generalità dell’utente: ---------------------- Giorni di utilizzo n° --------------------- Costi da considerare: Per ciascuna giornata di degenza con standard alberghiero superiore, con determinazione economica stabilita in modo forfetario, senza costi relativi a prestazioni di confort aggiuntive:

c) Camera singola con un letto comprensiva di due pasti giornalieri per l’accompagnatore € 77,47

d) Camera singola a due letti, per un solo paziente comprensiva di due pasti giornalieri per

l’accompagnatore. € 103,29

45

Allegato D) SCHEDA SINTETICA TARIFFE ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

ATTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL’AREA PROFESSI ONALE: ART. 60 Riferimento contrattuale o convenzionale: ---------------------- Generalità del contraente: ---------------------- Descrizione Prestazione: ------------------------------------ Costi da considerare: 65

A) costi relativi al personale dirigente erogante la prestazione professionale; 66

compenso negoziato

B1) costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e delle relative tecnologie, compresi i consumi e i costi generali e tutti i costi aggiuntivi;

percentuali indicate nella delib. GRT 355/01, Sezione B), Allegato 1), o rilevati con Contab. Analitica

B1.2) ulteriori costi necessari per l’erogazione della prestazione

variabili in relazione alla richiesta dell’utente

B2) costi relativi alle voci imposte e tasse, nonché agli adempimenti contabili ed assicurativi connessi con l’esercizio della ALPI;

variabili in relazione al modello utilizzato

B3) costi da sostenere per il personale accordo orario aggiuntivo del personale del comparto

C) utili aziendali minimo 5% della tariffa all’utente

La determinazione analitica dei costi può determinare applicazioni diverse in relazione alla tipologia della prestazione erogata, nonché alle richieste aggiuntive dell’utente rispetto allo standard previsto nel Nomenclatore. In particolare l’utilizzo di presidi medico-chirurgici o di farmaci comporta una determinazione analitica del costo

46

Allegato E)

ATTO DI ADESIONE

RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA (ALPI)

PREMESSO

- che con Deliberazione n. 434 del 19 luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato l’Atto Aziendale che definisce le modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI);

- che con deliberazione n. ……. del …… sono state apportate all’Atto Aziendale di cui sopra le modificazioni ed integrazioni rese necessarie dall’entrata in vigore delle Linee adottate con deliberazione di GRT n. 555 del 23 luglio 2007;

- che il suddetto Atto Aziendale subordina l’effettivo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria alla sottoscrizione da parte di ciascun dirigente di un apposito ATTO INDIVIDUALE di adesione all’organizzazione allo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria.

L'Azienda U.S.L. n. 3 di Pistoia, dal giorno succes sivo a quello

di sottoscrizione del dirigente per accettazione

DA’ ATTO CHE

Il Dirigente Sanitario _______________ _ nato a ________________

il ________________ matricola ________________ in servizio presso la ASL 3 nella

disciplina di _ _______________ e assegnato alla UO _______________

_

svolgerà l’attività libero professionale intramuraria secondo le modalità stabilite dall’Atto

Aziendale sopra citato e dall’attuale normativa legislativa e contrattuale, con le seguenti

particolarità e condizioni definite:

DISCIPLINA DI ESERCIZIO = _______________ _

SEDE, GIORNI E ORARIO DI SVOLGIMENTO =

giorno

prima sede aziendale

seconda sede aziendale

eventuale ulteriore sede fuori territorio

orario proposto

Lun. dalle alle

Mar. dalle alle

Mer. dalle alle

Gio. dalle alle

Ven. dalle alle

Sab. dalle alle

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TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI E TARIFFE =

descrizione della prestazione

codice nomenclatore

regionale

compenso negoziato

tariffa per l’utente

UTILIZZO PERSONALE DI SUPPORTO =

o SI se si, specificare profilo _______________ _ o NO

ATTREZZATURE = Indicare quali attrezzature si prevedono di utilizzare nell’esercizio di tale attività libero-professionale : 1) …………………………………………………………………………………………….. 2) …………………………………………………………………………………………….. 3) …………………………………………………………………………………………….. 4) …………………………………………………………………………………………….. 5) …………………………………………………………………………………………….. L’esercizio dell’ALPI non può comportare globalmente un volume superiore a quello

assicurato per i compiti istituzionali. Fino all’entrata a regime delle modalità di computo

dei volumi prestazionali secondo i contenuti della scheda 9 allegata all’Atto aziendale

adottato con Deliberazione n. 434 del 19 luglio 2001, i limiti sono fissati sulla base

dell’orario settimanale prestato effettivamente dal dirigente, ai sensi dell’art.12 dell’Atto

Aziendale. In tal senso la comparazione e la determinazione del volume orario di ALPI

insuperabile tiene conto delle 34 ore di debito orario assistenziale dalle quali vanno

detratte tutte le assenze a qualsiasi titolo effettuate, ai sensi dell’art. dell’Atto Aziendale.

Il Dirigente :

48

• dichiara di essere a conoscenza della normativa nazionale e regionale che disciplina

l’esercizio della libera-professione intramuraria nonché dell’Atto Aziendale deliberato

dalla Azienda USL 3 di Pistoia di cui rilascia con la presente adesione ricevuta di una

copia;

• si impegna a contribuire a mantenere un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per

l’erogazione delle prestazioni rese in ALPI e quelli relativi alle medesime prestazioni

rese in regime istituzionale ordinario con la propria attività e con quanto in suo potere

effettuare al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato;

• dichiara di essere consapevole che qualsiasi violazione dei contenuti del presente atto

di adesione comporta la possibilità di essere oggetto delle sanzioni previste dalla

vigente normativa e in particolare dei provvedimenti di cui al punto E) della scheda 9

allegata all’Atto aziendale adottato con Deliberazione n. 434 del 19 luglio 2001 che

dichiara formalmente di conoscere;

• dichiara, inoltre, di essere consapevole che nella tariffa vanno recuperati tutti i costi

diretti ed indiretti che possono essere analiticamente quantificati soltanto a consuntivo,

per cui nella liquidazione mensile verrà applicato in via provvisoria il ribaltamento

forfetario pari al 30 % dell’importo del nomenclatore tariffario, fermo restando che se al

momento della rendicontazione a consuntivo dovessero risultare costi non coperti, si

procederà ai relativi conguagli sul compenso negoziato nell’ambito delle prime

liquidazioni spettanti fino a concorrenza dell’importo dovuto e di tale circostanza si

terrà conto in sede di revisione semestrale delle tariffe;

• dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’assegnazione degli spazi interni indicati

nel presente atto comporta la formale revoca contestuale delle eventuali autorizzazioni

rilasciate in passato per l’utilizzo di studi privati.

Il Direttore generale: dott. Alessandro Scarafuggi …………………………………. Per accettazione : Il Dirigente Dr. __________________ …………………………………. Pistoia li, ______________________

49

Allegato F)

Convenzione

per l’esercizio distaccato della libera professione intramoenia

L'anno……………………,il giorno………………..del mese di…………………..,in ………………, presso……………….

TRA

Le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

- Azienda USL 3 di Pistoia con sede in Pistoia, Via Sandro Pertini n. 708, C.F./P.IVA 01241740479, rappresentata dal Direttore Generale dott. Alessandro Scarafuggi, nato a Firenzuola (FI), il 30.08.1952, C.F. : SCRLSN52M30D613R;

E

- Azienda …………………………………………… con sede in ………………………….., C.F./P.IVA ……………………………………., rappresentata dal Direttore Generale ………………………………………………………..….., nato a ………………………………………….., il ………………………………C.F.: ………………..;

Visti:

• Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all’art. 15 quinquies;

• Il DPCM del 27 marzo 2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”;

• La Legge 248 del 4.08.2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);

Richiamate:

• La Deliberazione G.R.T. n. 376 del 7.4.1997 ,e successive modifiche, che detta la disciplina in materia di attività libero professionale, revocando le precedenti deliberazioni n. 1515 e n. 1516 del 18.11.1996;

• La Deliberazione G.R.T. n.355 del 2.4.2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, ed in particolare l’art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l’esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell’Azienda di appartenenza, e, dunque, presso

50

l’Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;

• La Deliberazione G.R.T. n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all’art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l’attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all’esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;

Dato atto che gli atti aziendali delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero-professionale presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, di seguito denominata “ALPI”, dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati “dirigenti”, in ruolo presso l’Azienda usl 3 di Pistoia di seguito denominata “di provenienza”, presso le strutture dell’ Azienda sanitaria ………………………………………………..di seguito denominata “ospitante”.

Art. 2 - Condizioni generali di esercizio

1. L’ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d’istituto e la funzionalità dei Servizi;

2. La presente convenzione è sottoscritta tra le parti a seguito della presentazione da parte del singolo dirigente interessato, all’Azienda di appartenenza, di apposita richiesta per l’esercizio dell’ALPI in regime ambulatoriale presso altra Azienda. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla definizione del futuro rapporto convenzionale;

3. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell’Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia (opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, esercizio altre attività libero- professionali intramoenia, e rapporto con i volumi di attività istituzionale ordinaria, ecc.), è presupposto necessario per la sottoscrizione e il conseguente perfezionamento della presente convenzione;

4. I dirigenti interessati sottoscrivono il presente atto per accettazione.

Art. 3 - Modalità organizzative

51

1. Con il presente atto, il Direttore Generale dell’Azienda ospitante concede in uso la struttura ambulatoriale individuata nell’allegato 1 alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale – comprensivo della denominazione ed ubicazione della stessa nonché delle attrezzature ivi esistenti, con il calendario settimanale/mensile meglio specificato nel medesimo allegato 2 alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale –, ai dirigenti dipendenti delle Aziende che sottoscrivono, dettagliatamente individuati nel citato allegato 2 unitamente alla disciplina di appartenenza e quella di svolgimento della libera-professione (qualora diversa) nonché delle prestazioni dai medesimi erogate e le relative tariffe;

2. Il Direttore Generale dell’Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3. Il Direttore Generale dell’Azienda ospitante garantisce, infine, che sono vigenti presso la loro azienda specifiche polizze assicurative che coprono la RCT anche per l’attività svolta dai dirigenti ospitati.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Le tariffe dell’attività libero-professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale e dal regolamento dell’Azienda ospitante, sono determinate sulla base della richiesta del dirigente, tenuto conto, in ogni caso, che le stesse devono essere conformi alla vigente normativa in materia di tariffe ordinistiche e, in ogni caso, non possono essere inferiori alle tariffe fissate dal nomenclatore-tariffario regionale e/o aziendale per le prestazioni erogate in regime istituzionale;

2. Fra i costi che compongono le tariffe si computa altresì la quota di spettanza dell’Azienda sanitaria ospitante, per la copertura degli oneri sulla stessa gravanti, consistente nella misura del 10% della tariffa come sopra determinata;

3. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero-professionali elencate e descritte nell’allegato 3 alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale – e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo;

4. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dalla Azienda Sanitaria ospitante sulla base dell’apposito programma informatico fornito dall’Azienda di provenienza.

Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali

1. L’Azienda sanitaria ospitante trasferisce all’Azienda di provenienza, con cadenza mensile, le somme incassate in relazione all’attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza ed il compenso spettante all’eventuale personale di supporto diretto;

2. L’Azienda sanitaria di provenienza, trattenuta la quota di propria spettanza, provvede a corrispondere al dirigente medico, entro il mese successivo a quello del ricevimento, il compenso concordato al netto dell’IRPEF ed effettuare il versamento dell’IRAP;

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3. E’ di competenza dell’Azienda di provenienza l’attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall’Azienda ospitante in relazione all’attività libero professionale del dirigente interessato.

Art. 6 - Modalità prenotazione e accesso

1. Le prenotazioni, per l’attività libero-professionale in oggetto, si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall’Azienda ospitante all’attività libero–professionale intramoenia (CUPALPI), pertanto, il dirigente, con la sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, si impegna formalmente ad utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione;

2. Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe alle casse dell’Ufficio ticket, alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari convenzionati o alle casse aziendali decentrate dell’Azienda sanitaria ospitante. E’, pertanto, fatto assoluto divieto al dirigente di percepire direttamente dall’utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali.

Art. 7 – Responsabilità

1. L’Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico sia per l’uso degli immobili indicati nell’allegato 1 e delle attrezzature ed arredi ivi esistenti, sia per l’attività libero-professionale espletata dal citato dirigente medico, nonché per eventuali danni occorsi al dirigente medico nel raggiungimento della sede, di cui alla presente convenzione;

Art. 8 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro

1. I Dirigenti di cui all’allegato 2, ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 626/1994 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti dell’Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest’ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 9 – Dati personali

1. Le parti, con la firma della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso ai sensi del d.lgs. 196/2003 al trattamento dei rispettivi dati personali, e si impegnano, altresì, al rispetto dei principi e precetti del d.lgs.196/2003, anche con riferimento a qualunque dato personale, anche di terzi, trattati in conseguenza del predetto accordo.

Art. 10 – Norma finale

1. Ai fini della applicazione dell’art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all’azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell’azienda ospitante;

2. I contenuti della presente convenzione non si applicano ai dirigenti a tempo determinato.

53

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla stipula della stessa;

2. Le Aziende stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata anche al dirigente interessato;

3. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all’esercizio dell’attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi;

4. La presente convenzione può essere sottoposta a rinnovo espresso solo per la durata di un anno.

Art. 12 – Spese

1. Il presente atto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo sono, in parti uguali, a carico delle Aziende che sottoscrivono; quelle di registrazione in caso d’uso a carico del richiedente.

Art. 13 - Divieto di cessione della convenzione

1. E’ vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 14 - Foro competente

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell’applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell’azienda ospitante

La presente convenzione si compone di n. 14 articoli.

…………..…….., li……….

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Per L’Azienda USL 3 Per L’Azienda ……………

Il…………………………….. Il……………………………..

Dr………………………….. Dr…………………………..

Per accettazione:

dott. …………………..

dott .………………….

dott. …………………..

54

Allegato 1

STRUTTURE AZIENDALI DEDICATE ALL’ALPI

- Azienda USL …………………………

…………………………… ……………………………

pag. 55

Allegato 2

Dott. ……………………………….

Descrizione della prestazione Codice

nomenclatore

Giorni orari

Dott. ……………………………….

Descrizione della prestazione Codice

nomenclatore

Giorni orari

Allegato G)

GLOSSARIO ALPI = acronimo di attività libero-professionale intramuraria. Attività libero-professionale extramuraria = è quella che può essere esercitata dai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro non esclusivo. Non ha limiti di volumi né di condizioni, consente di avere la partita IVA. E’ detta anche libera-professione pura. Attività libero-professionale intramoenia = sinonimo di Attività libero-professionale intramuraria (vedi). Attività libero-professionale intramuraria = è quella che può essere esercitata dai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo. La prenotazione, la gestione, la riscossione sono di completa responsabilità dell’azienda sanitaria. Gli oneri sono totalmente a carico del cittadino richiedente. Attività libero-professionale intramuraria allargat a = era l’attività consentita fuori delle strutture aziendali in studi privati in attesa del reperimento degli spazi idonei. La legge n. 120/2007 ha prorogato fino all’1.1.2009 l’ALPI “allargata” con in vincolo che tutta l’attività di prenotazione, gestione e riscossione sia in mano all’azienda sanitaria. Attività libero-professionale intramuraria aziendal e = è l’attività richiesta dall’azienda sanitaria ai propri dirigenti (art. 55, comma 2 CCNL 8.6.2000). E’ detta anche “ALPI incrementale” o “prestazioni aggiuntive”. Gli oneri sono a carico del bilancio dell’azienda. Atto aziendale = è il regolamento dell’azienda con il quale viene disciplinato lo svolgimento della libera-professione (art. 54, comma 1 CCNL 8.6.2000). Atto di indirizzo e coordinamento = atto regolamentare adottato dal Governo con DPCM per regolamentare alcuni aspetti della libera-professione. Quello vigente è del 27 marzo 2000. Gli artt. 5-14 del decreto perdono la loro efficacia dall’entrata in vigore della disciplina regionale. Autorizzazione = passaggio necessario per svolgere la libera-professione in una disciplina diversa da quella di appartenenza. E’ competenza del Direttore generale con il parere favorevole del Collegio di direzione e consultate le OO.SS. E’ altresì oggetto di autorizzazione da parte del Diretore generale lo svolgimento in attività mediche non convenzionali Collegio di direzione = organismo aziendale cui è affidato il compito di collaborare nell’organizzazione dell’ALPI e nell’individuazione degli spazi nonché, ai sensi della legge n. 120/2007, di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria. Commissione paritetica = organismo aziendale preposto alle verifiche sui volumi prestazionali (art. 54, comma 5 CCNL 8.6.2000) e alla adozione in contraddittorio delle penalizzazioni in caso di scostamento. Compenso negoziato = onorario richiesto dal singolo sanitario per la sua prestazione. Contabilità separata = procedura contabile dalla quale deve risultare tutta la rendicontazione dei costi diretti ed indiretti connessi all’espletamento della libera-professione. Tale contabilità non può presentare disavanzo. Contrattazione integrativa = fase delle relazioni sindacali che presume un accordo scritto finale. In relazione all’ALPI la c. i. riguarda i criteri generali per l’adozione dell’Atto aziendale. Trattandosi di materia non direttamente implicante l’erogazione di trattamenti economici, l’art. 4, comma 5 CCNL 8.6.2000 prevede che dopo 30 giorni – aumentati a 60 con il consenso delle parti – queste riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa. Costi diretti = sono tutti quelli che concorrono direttamente allo svolgimento della libera-professione. Indicativamente sono: allestimento, affitti, utenze, ammortamento e manutenzione di immobili e attrezzature, materiale di consumo, fatture eventuale ditta esterna. I costi sono recuperati in modo analitico o, in alternativa, in via forfettaria sulla base del 30 % dell’importo previsto dal nomenclatore tariffario. Costi indiretti = sono tutti quelli che non concorrono direttamente allo svolgimento della libera-professione ma che interagiscono comunque con essa e devono essere integralmente recuperati. Indicativamente sono: costi amministrativi generali e specifici (assicurativi, fiscali), compensi al personale di supporto, trattenuta per il fondo di perequazione, quota di utile aziendale, costi altro personale dedicato alla gestione dell’ALPI.

CUPALPI = acronimo di centro unico di prenotazione per l’attività libero-professionale intramuraria Disciplina di appartenenza = è la disciplina di assunzione nella quale si viene incardinati giuridicamente. La libera-professione si esercita di norma soltanto in essa e le eccezioni previste sono oggetto di specifica autorizzazione (vedi) Fondo di perequazione = fondo contrattuale alimentato da una trattenuta sul totale dei proventi per l’ALPI – al netto delle quote per l’azienda – non inferiore al 5 %. E’ destinato ai dirigenti sanitari che hanno una limitata possibilità oggettiva di accesso alla libera-professione. Tali profili sono individuati in sede di contrattazione integrativa (art. 55, comma 2 CCNL 8.6.2000). Linee di indirizzo regionali = fonte normativa specifica per la disciplina dell’ALPI indicata dall’art. 56, comma 2 CCNL 8.6.2000 e dall’art. 1, comma 3 del DPCM 27.3.2000. IRAP = imposta regionale sulle attività produttive. E’ pari all’8, 5 % della base imponibile. Il soggetto passivo è l’azienda sanitaria che ne recupera l’onere ribaltandolo sulla tariffa. Nomenclatore regionale = elenco completo di tutte le prestazioni erogabili dal servizio sanitario regionale. Onorario = sinonimo di compenso negoziato. Dopo la legge n. 248/2006 (cosiddetta legge Bersani) non esistono più i minimi ordinistici cui fa riferimento la lettera g) dell’art. 57, comma 2 CCNL 8.6.2000). Opzione = scelta individuale legata al passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa. Deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno. Personale di supporto = personale del comparto che collabora allo svolgimento della libera-professione. Il supporto può essere diretto (infermiere, tecnico sanitario) o indiretto (infermiere coordinatore, amministrativo, operatore tecnico, ecc.). I dipendenti del comparto nel prestare il supporto alla libera-professione svolgono attività istituzionale – e non libera-professione – e, qualora operanti nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario, vengono individuati con criteri trasparenti e su base volontaria e remunerati con specifiche quote di salario accessorio definite in sede di contrattazione integrativa. Tale costo viene ribaltato sulla tariffa. L’azienda, in caso di impossibilità di reperimento può ricorrere (art. 15-septies, comma 5-bis del d.lgs. 502/92 e s.i.m.) Spazi aziendali = locali e strutture dove viene svolta la libera professione. Devono essere distinti e separati – anche in termini di orari di utilizzo - da quelli ove si svolge l’attività istituzionale. Tariffa = costo della prestazione per il cittadino. E’ composto dall’onorario del medico e dal recupero di tutti i costi diretti ed indiretti. Il tariffario completo deve avere la massima diffusione e accessibilità da parte dell’utenza. Utile aziendale = costo indiretto da recuperare nella costruzione della tariffa. E’ determinato in misura minima al 10 % dell’importo del nomenclatore tariffario. Volumi prestazionali = tetto di attività per la libera professione. Può essere prestazionale o orario.

NOTE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 58, comma 9; Dirig. Sanit. art. 58, comma 6. 2 Del. GRT 355/01, sezione D), punto 1. CCNL-2000, Aree della Dirigenza, art. 58, comma 2; art. 62 (Dir. PTA) 3 LRT 40/05, art. 30. 4 DPCM 27.3.2000, art. 3, comma 1. 5 DPCM 27.3.2000, art. 5, comma 2, lettera c). 6 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 6. 7 Delib. GRT 355/01, Sezione A), punto 4). 8 Delib. GRT 355/01, Sezione A), punto 5). 9 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 6. 10 DPCM 27.3.2000, art. 10; CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 6. 11 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 5. 12 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 5. 13 Delib. GRT 355/01, Sezione A), punto 10. 14 idem 15 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 54, comma 5. 16 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza art. 55, comma 3; D.M. 31.7.97 art. 1, comma 4; Delib. GRT.355/01, Sezione A), punto 10). 17 Delib. GRT.355/01, Sezione A), punto 12). 18 CCNL – 2000, Aree della dirigenza sanitaria, art. 58, comma 10, comma 7(Dir. San). 19 CCNL – 2000, Aree della dirigenza sanitaria, Art. 58 comma 7, comma 4(Dir. San.). 20 CCNL – 2000, Aree della dirigenza sanitaria, Art. 57 comma 2, lettera a). 21 CCNL – 2000, Aree della dirigenza Medica e Veterinaria, Art. 57 comma 2, lettera g). 22 DPCM 27.3.2000, art. 1, comma 1. 23 L. 662/1996, art. 1, comma 16. 24 D.Lgs 28.7.2000 n.254, art. 2. 25 Idem 26 Delib. GRT 355/01, Sezione B), punto 6); Sezione C), punto 7); Sezione D), punto 2). 27 Idem 28 CCNL – 2000 Area Medica e Veterinaria, art. 57, comma 1; comma 2, lettera c); Allegato 9), punto B), comma 2, lettera c); CCNL – 2000 Area Dirigenza STPA, Allegato 4), punto B), comma 3); DPCM 27.3.00, art. 5, comma 2, lettera d). 29 CCNL - 2000 Aree della Dirigenza art. 54, comma 4. 30 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza art. 59. 31 CCNL – 2000 Area dirigenza STPA, art. 59, comma 3. 32 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 55, comma 3. 33 Delib. GRT 355/01 Seziona A), punto 2); DPCM 27.3.2000, art. 5, comma 2, lettera f). 34 Delib. GRT 355/01, Sezione A), punto 2). 35 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza art. 60. 36 Attualmente confermato all’art. 53 del D.Lgs 165/01. 37 CCNL – 2000 Area Medica e Veterinaria, art. 57, comma 2, lettera g). 38 Delib. GRT 355/01, Sezione D), punto 5), lettera c). 39 Delib. GRT 355/01, Sezione D), punto 5), lettera c). 40 CCNL – 2000 Area Medica e Veterinaria, art. 58; Area Dirigenza SPTA, artt. 58 (Dir. Sanit) e 62 (Dir. PTA). 41 CCNL – 2000 Area Medica e Veterinaria, art. 58, comma 2, art. 62 comma 2 (Dir. PTA) rimandano alle ipotesi previste all’art. 55, lettera c). 42 CCNL – 2000 Area della Dirigenza SPTA, art. 62; Personale del Comparto DPR 270/97, art. 27. 43 Delib. GRT 355/01, Sezione D), punto 5), lettera c). 44 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 58, comma 7, comma 4 (Dir. Sanit) 45 CCNL – 2000 Area Medica e Veterinaria, art. 58, comma 4. 46 Attualmente confermato all’art. 53 del D.Lgs 165/01. 47 CCNL – 2000 Aree della Dirigenza, art. 60, comma 3. 48 Art. 29, comma 17, CCNL 7.4.99 “L’attività didattica, se svolta fuori orario di lavoro, è remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L 50.000 lorde, comprensivo dell’impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione alle attività degli organi didattici. Se l’attività in questione è svolta durante l’orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20 % per l’impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati, in quanto effettuato fuori

dell’orario di lavoro.” 49 L. 449/97, art. 43, comma 1. 50 CCNL – 2000 Aree della dirigenza, Dichiarazioni congiunte n° 10, n° 14 (Dir. San.); Delib. GRT 355/01 , Sezione A9, punto 6). 51 Delib. GRT 355/01, Sez. A, punto 6, Sez. D, punto 3, lettera d). 52 CCNL – 2000 art 58, comma 7-8, comma 4 -5 (Dir. San) 53 come enunciato dall’art.3, comma 7 della Legge n° 724/1994, richiamato ed esteso dal DPCM 27.3.2000, art. 7, comma 5, nonché dalla Delib. GRT 355/01. 54 Consultazione preventiva: DPCM 27.3.00, art. 5, comma 6. Contrattazione integrativa: CCNL – 2000 Aree della dirigenza, art. 4, comma 2, lettera g) e 54. 55 Delib. GRT 355/01, Sezione B), punto 6); Sezione C), punto 7); Sezione D), punto 3, lettera d). 56 Delib. GRT 355/01, Sezione B), punto 2. 57 Legge 488/99, articolo 28, comma 1; GRT 355/01, Sezione C), punti 2, 3. 58 Legge 724/94, articolo 3, commi 6 e 7. 59 Legge 724/94, art. 3, comma 7. 60 CCNL – 2000, Aree della Dirigenza, art. 57, comma 2, lettera i). 61 idem 62 CCNL – 2000, Aree della Dirigenza, art. 57, comma 3. 63 CCNL – 2000, Aree della Dirigenza, art. 57, comma 2, lettera g). 64 DM 31.7.97 (G.U. 5.8.97) art. 3, comma 2, lettera c); DPCM 27.3.00, art. 7, comma 4, lettera f); CCNL – 2000, Aree della Dirigenza, art. 56, comma 1, lettera c). 65 L’Azienda provvede alla determinazione del prezzo di vendita delle attività professionali di cui al punto 1), totalmente a carico dei terzi richiedenti, con la contabilizzazione della tariffa realizzata come per le altre attività precedentemente elencate, tenendo, comunque, conto 66 Nelle attività di cui al punto 1), per la distribuzione dei compensi al personale, deve essere tenuto conto delle specificità indicate dai CCNL, in particolare per le consulenze, ed indicate negli articoli del presente Atto che disciplinano tali prestazioni.