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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 495 del 15/06/2018 PROPONENTE: Direttore Sanitario OGGETTO: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO - REVOCA DELIBERAZIONE 851 DEL 06/12/2017 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 495 del 15/06/2018

PROPONENTE: Direttore Sanitario

OGGETTO: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO - REVOCA DELIBERAZIONE 851 DEL 06/12/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: Direttore Sanitario

OGGETTO: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO - REVOCA DELIBERAZIONE 851 DEL 06/12/2017

Il Direttore Sanitario Dott.ssa Rosa Martino

Premesso

che con delibera 851 del 06/12/2017 questo Istituto ha approvato il Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI)

Vista la normativa in materia ed in particolare:

D. Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni;

CC.CC.NN.LL. dei Dirigenti del ruolo sanitario 94/97, 98/2001 e 2002/2005;

D.P.C.M. 27.03.2000 Atto di indirizzo e coordinamento;

Delibera Giunta Regionale della Campania n.4061 del 07.09.2001;

Legge 248/2006;

Delibera Giunta Regionale della Campania n.214 del 23/02/2007 “Linee guida regionali in applicazione del comma 1 art. 9 CC.CC.NN.LL. Sanità del 3.11.05 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza SPTA. - Allegato E “Schema tipo di regolamento aziendale in materia di Attività Libera Professionale Intramuraria (ALPI)”;

Legge n. 120 del 3 agosto 2007;

Legge n. 189 dell'08 novembre 2012;

Decreto Ministero della salute 21 febbraio 2013;

Legge n.161 del 30 ottobre 2014;

DCA n.34 del 08 agosto 2017;

Ravvisata

la necessità di apportare alcune integrazioni e modifiche al Regolamento che disciplina l'Attività Libero Professionale Intramuraria, adottato con delibera 851 del 06/12/2017 ;

Redatto da Rosa Martino il 13/06/2018 13.15.18

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Dato atto

che in data 14/05/2018 le OO.SS della dirigenza medica hanno approvato le modifiche e integrazioni da apportare al Regolamento;

che con comunicazione via email del 07/06/2018 è stata data informativa alle OO.SS. del personale del Comparto e dell’Area Dirigenza Medica e dell’Area Dirigenza Sanitaria del testo modificato e integrato del Regolamento;

Ritenuto di adottare il nuovo Regolamento ALPI, così come risulta dal testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato degli allegati ivi indicati;

Ritenuto inoltre, di disporre che il nuovo Regolamento ALPI, oggetto della presente deliberazione, trovi concreta applicazione a far data dal 01/06/2018 ;

PROPONE

di approvare il Regolamento ALPI, come risulta dal testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di disporre che il Regolamento ALPI, oggetto della presente deliberazione, trovi concreta applicazione a far data dal 01/06/2018;

di dare mandato all’Ufficio ALPI e alla SC Organizzazione dei Servizi Assistenziali Ospedalieri di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’implementazione del nuovo Regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli con decreto della Giunta Regionale della Campania n. 212 del 10.10.2016 (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016);

Letta e valutata la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Sanitario;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Scientifico f.f. e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto di:

1. Approvare il Regolamento ALPI, secondo quanto esposto in narrativa, così come risulta nel testo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Dare atto che il nuovo Regolamento ALPI approvato con la presente deliberazione sostituisce quello adottato con deliberazione n. 851 del 06/12/2017;

3. Disporre che il Regolamento ALPI, oggetto della presente deliberazione, trovi concreta applicazione a far data dal 01/06/2018.

4. Dare mandato all’Ufficio ALPI e alla SC Organizzazione dei Servizi Assistenziali Ospedalieri di predisporre tutti gli atti consequenziali per l’implementazione del nuovo regolamento.

Redatto da Rosa Martino il 13/06/2018 13.15.18

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5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

6. Notificare il presente provvedimento con l’allegato testo regolamentare alla SC Organizzazione dei Servizi Assistenziali Ospedalieri, alla SC Gestione Risorse Umane, alla SC Gestione Risorse Economico Finanziarie, al Collegio Sindacale, al CIV; nonché ai Direttori di Dipartimento e di UOC per opportuna conoscenza e affinché ne diano massima diffusione all’interno dell’Istituto.

Direttore Generale

Dott. Attilio A. M. Bianchi

Redatto da Rosa Martino il 13/06/2018 13.15.18

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REGOLAMENTO PER L’ATTIVITÀ

LIBERO PROFESSIONALE

INTRAMOENIA

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Sommario TITOLO I ..................................................................................................................................................... 4

NORME GENERALI .................................................................................................................................. 4

Cap.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .................. 4

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................. 4

Art. 2 - FINALITÀ ............................................................................................................... 5

Art. 3 - TIPOLOGIA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ............................................. 5

Art. 4 - CONDIZIONI .......................................................................................................... 9

Cap.2 ORGANIZZAZIONE ............................................................................................................. 11

Art. 5 - GOVERNO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI .......................... 11

Art. 6 - COMMISSIONE PARITETICA PER L’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE ... 12

Art. 7 - UFFICIO ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA ........................... 12

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI ............................................................................................... 14

Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLE ÈQUIPES ..................................................................... 15

Art. 10 - DIVIETI ............................................................................................................... 16

Art. 11 - CONSULENZE E CONSULTI ............................................................................. 16

Cap.3 ATTRIBUZIONE ECONOMICA ........................................................................................ 17

Art. 12 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE TARIFFE ....................... 17

Art. 13 - RIPARTIZIONE PROVENTI ............................................................................... 20

Art. 14 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ........................................................................ 21

Cap.4 ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA ............................................................................... 22

Art. 15 - PUBBLICITÀ ...................................................................................................... 22

Art. 16 - CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE/ UFFICIO RICOVERI ............................ 22

Art. 17 - INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE ................................................................ 22

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ........................................................... 23

TITOLO II .................................................................................................................................................. 23

REGIME DI RICOVERO ......................................................................................................................... 23

Cap.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ................ 23

Art. 19 - NORME GENERALI ........................................................................................... 23

Art. 20 - TARIFFARIO ...................................................................................................... 26

Art. 21 - SERVIZI ALBERGHIERI .................................................................................... 28

Cap.2 ORGANIZZAZIONE ............................................................................................................ 28

Art. 22 - MODALITÀ OPERATIVE ................................................................................... 28

Art. 23 - FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ................................. 29

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Art. 24 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE .......................................................... 30

Art. 25 - DOMANDA DI RICOVERO................................................................................. 30

Art. 26 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ........................................................................ 30

TITOLO III ................................................................................................................................................. 31

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ............................................................................................. 31

Cap.1 GESTIONE E REVISIONE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ............................ 31

Art. 27 - CONTROLLO DI GESTIONE ............................................................................. 31

Art. 28 - CALENDARI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ........................................ 31

Art. 29 - SPAZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ......... 31

Art. 30 - ORARIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ............................................... 32

Art. 31 - DEBITO ORARIO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ ALPI IN ORARIO

ISTITUZIONALE ............................................................................................................... 32

Art. 32 - LIMITE ORARIO MASSIMO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ............ 33

Art. 33 - REVISIONE TARIFFE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE ......................... 33

Art. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE33

Cap.2 ALPI E LISTE DI ATTESA .................................................................................................. 34

Art. 35 - RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA .............................................................. 34

Cap.3 NORME TRANSITORIE ..................................................................................................... 35

Art. 36 - DISCIPLINA TRANSITORIA .............................................................................. 35

Art. 37 - NORMA FINALE ................................................................................................ 35

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TITOLO I

NORME GENERALI

Cap.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il presente documento si regolamenta l'esercizio dell'attività libero-professionale

intramoenia (di seguito denominata ALPI) di tutti i Dirigenti Medici e Sanitari (da ora:

Dirigenti Sanitari) dipendenti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli Fondazione G.

Pascale, con rapporto di lavoro esclusivo sia a tempo indeterminato che determinato,

espletata nel rispetto delle norme vigenti, in particolare:

D. Lgs. 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni;

CC.CC.NN.LL. dei Dirigenti del ruolo sanitario 94/97, 98/2001 e 2002/2005;

D.P.C.M. 27.03.2000 Atto di indirizzo e coordinamento;

Delibera Giunta Regionale della Campania n.4061 del 07.09.2001;

Legge 248/2006;

Delibera Giunta Regionale della Campania n.214 del 23/02/2007 “Linee

guida regionali in applicazione del comma 1 art. 9 CC.CC.NN.LL. Sanità del

3.11.05 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza

SPTA. - Allegato E “Schema tipo di regolamento aziendale in materia di

Attività Libera Professionale Intramuraria (ALPI)”;

Legge n. 120 del 3 agosto 2007;

Legge n. 189 dell'08 novembre 2012;

Decreto Ministero della salute 21 febbraio 2013;

Legge n.161 del 30 ottobre 2014;

DCA n.34 del 08/08/2017

Le disposizioni, relative all’ALPI e alle modalità per garantire la progressiva riduzione

delle liste d’attesa per le attività istituzionali, si applicano a tutto il personale della

Dirigenza Sanitaria (Medico, Odontoiatra, Veterinario, Farmacista, Biologo, Chimico,

Fisico e Psicologo), nonché, ai soli fini dell’attribuzione degli incentivi economici, al

restante personale sanitario e degli altri ruoli che collabora per assicurare l’esercizio

dell’attività ALPI.

Il presente Regolamento si fonda sui seguenti principi:

a. l’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero-professionale;

b. devono essere salvaguardate le esigenze di servizio e deve essere

garantita la prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti

istituzionali;

c. devono essere rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione

regionale ed aziendale;

d. devono essere assicurati i volumi prestazionali ed i tempi di attesa

concordati con le equipe (D.G.R.C. 4061/2001), nel rispetto dei limiti di cui

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alla normativa vigente, nonché di quelli fissati secondo le modalità del

presente Regolamento;

e. devono essere individuate le prestazioni non differibili in ragione della

gravità e complessità della patologia che dovranno essere prioritariamente

garantite in ambito istituzionale.

Art. 2 - FINALITÀ

L’attività libero professionale intramoenia della dirigenza sanitaria medica e sanitaria (di

seguito denominata ALPI) costituisce un’area assistenziale di erogazione di servizi a

pagamento offerti sul mercato sanitario ad integrazione e supporto dell’attività

istituzionalmente dovuta al fine di:

garantire il diritto del cittadino alla libera scelta del medico o dell’Equipe

all’interno di una Struttura Sanitaria;

contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a

disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse

organizzative, tecnologiche e strutturali dell’Istituto, nell’ambito di un sistema di

prestazioni e servizi sanitari complessivamente intesi;

garantire il diritto sancito dalla vigente normativa al personale sanitario, che opti

per il rapporto di lavoro esclusivo, all’esercizio dell’attività libero professionale

intramoenia nell’ambito dell’Istituto sia in modo diretto che in forma partecipativa

ai proventi derivanti da rapporti instaurati con soggetti terzi ai sensi dell’art. 55,

comma 1 lett. c/d e dell’art. 58, comma 2, dei CC.CC.NN.LL: 1998/2001 delle

due Aree contrattuali: Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria;

valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza medica e

sanitaria;

introdurre, contestualmente all’esclusività del rapporto, condizioni che

favoriscono la motivazione del personale e il “senso di appartenenza” all’Istituto;

fermo restando che l’Istituto si impegna alla ricognizione di strutture e spazi

idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali

in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività è consentito

l’utilizzazione del proprio studio professionale secondo le disposizioni normative

vigenti e con le modalità indicate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189; l’autorizzazione

non deve comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell’Istituto;

ridurre le liste di attesa

Art. 3 - TIPOLOGIA ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

L’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria non deve essere in contrasto

con le finalità dell’Istituto; il suo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da

garantire l’integrale assolvimento dei compiti di Istituto e da assicurare la piena

funzionalità dei servizi, senza generare conflitti d’interesse.

1. Per attività libero-professionale intramuraria del personale si intende:

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a. l’attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell’orario

di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica

strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, in

favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di

assicurazioni o dei fondi integrativi del SSN (art. 9 del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 e

successive modificazioni)

b. la partecipazione ai proventi di attività professionali richieste a pagamento da

terzi all’Istituto, quando le predette attività consentano la riduzione dei tempi di

attesa, valutata la compatibilità con le attività istituzionali, secondo programmi

predisposti dall’Istituto stesso sentito le équipes interessate.

c. Le prestazioni richieste, ad integrazione delle attività istituzionali, dall'Istituto ai

propri Dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni

aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico, in accordo con le

équipes interessate.

d. Le attività libero professionali, comunque intese, sono svolte al di fuori dell’orario

di servizio e nel rispetto dell’equilibrio tra attività istituzionali e libero

professionali.

Pertanto, si distinguono le seguenti tipologie di attività libero-professionale intra-moenia:

A. attività ambulatoriale: viene esercitata dai Dirigenti Medici/Sanitari attraverso

l’erogazione di prestazioni a cittadini non ricoverati, in strutture ambulatoriali dell’Istituto.

Comprende: visita specialistica, visita con relazione, prestazioni diagnostico-

strumentali, prestazioni diagnostico-terapeutiche strumentali, interventi di piccola

chirurgia, prestazioni di medicina legale e di medicina del lavoro (perizia, visita

necroscopica, idoneità lavorativa, pareri medico-legali, ecc.), rese anche a domicilio del

paziente/utente su specifica richiesta, prestazioni di laboratorio, e, più in generale, tutte

le prestazioni erogabili secondo il nomenclatore tariffario regionale. Essa si espleta

nelle seguenti forme:

A.1 - individuale, che viene espletata dal Dirigente Medico/Sanitario individuato

direttamente dal cittadino che esercita la libera scelta. Non rientrano in questa

fattispecie le C.T.U. disposte dall'A.G.;

A.2 – divisionale o dipartimentale, che viene espletata dai Dirigenti

Medici/Sanitari riuniti in Équipe, definita quale aggregato funzionale mono o

polispecialistico, per l’esecuzione di particolari prestazioni medico-chirurgiche o

di prestazioni diagnostico-strumentali.

A.2.1 - Rientra in questa fattispecie l’attività ambulatoriale richiesta

dall’Istituto ai propri Dirigenti, in via eccezionale e temporanea, qualora la

domanda dell’utenza abbia saturato le liste di attesa dell’attività

ambulatoriale istituzionale o per ottemperare a particolari esigenze di

accertamenti previsti da apposite normative.

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B. attività in regime di ricovero ordinario, Day Hospital e Day Surgery: viene

espletata dai Dirigenti Medici/Sanitari attraverso l’erogazione di prestazioni medico-

chirurgiche che necessitano di ricovero in Unità Operativa attrezzata, individuata nelle

strutture dell’Istituto. Esse prevedono una forma nella quale il paziente sceglie solo il

professionista o l’équipe e una forma nella quale il paziente sceglie anche il comfort

alberghiero, qualora l’Istituto sia in grado di offrirlo.

C. attività di consulenza: L’Istituto è l’unico titolare di ogni rapporto di collaborazione

con aziende pubbliche e private e con soggetti diversi da privati cittadini. L’attività di

consulenza è prestata nei confronti di altro Istituto, Ente o Istituzione pubblica, struttura

sanitaria privata non accreditata (art. 55 lett. c) C.C.N.L. 2000) o Istituzioni Socio

Sanitarie senza scopo di lucro, con i quali l’Istituto abbia stipulato apposite convenzioni;

è riservata ai Dirigenti che hanno optato per l’ALPI ed è disciplinata dai vigenti C.C.N.L.

della Dirigenza Medica-Veterinaria, Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.

Tale attività rientra, compatibilmente con i volumi di attività stessa correlabile, nei

compiti istituzionali dell’Istituto; solo nel caso in cui tale attività sia svolta al di fuori del

normale orario di lavoro si può considerare ALPI ed i compensi derivanti sono

assimilati, ai fini fiscali, a quelli di lavoro dipendente. L’attività di consulenza, resa per

conto dell’Istituto, è regolata da apposite convenzioni, possibilmente nel rispetto dei

principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le

prestazioni, fatta salva la compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali e

fatto salvo l’eventuale recupero orario quantificato secondo i principi di seguito

specificati. Tali convenzioni debbono prevedere la quantità e la tipologia delle

prestazioni, le tariffe, inclusive di ogni onere a carico dell’Istituto, le modalità di

versamento dei compensi correlati ed il numero degli operatori interessati, oltre alle

caratteristiche indicate dalla normativa vigente.

L’attività, quindi, viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate:

C.1 - In servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante

apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini i limiti orari minimi

e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle

sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro, il compenso e

le modalità di svolgimento;

C.2 - Presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie

senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali

che attesti che l’attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali

del SSN e disciplini durata della convenzione, natura della prestazione, che non

può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere

occasionale, limiti di orario dell’impegno, che devono essere compatibili con

l’articolazione dell’orario di lavoro, entità e modalità di corresponsione del

compenso, motivazioni e fini della consulenza onde accertarne la compatibilità

con l’attività d’Istituto.

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C.3 - Presso aziende pubbliche o private non sanitarie per attività connesse

alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in applicazione della normativa vigente in

tema di sicurezza del lavoro, previa apposita convenzione che disciplini compiti,

limiti orari, compenso e modalità di svolgimento.

C4 - Presso strutture sanitarie private autorizzate e non accreditate,

localizzate nel territorio della regione, mediante apposita convenzione come al

punto C.2.

C.5 - Certificazione resa dall’Istituto per conto dell’Istituto Nazionale degli

Infortuni sul Lavoro ( INAIL ) a favore degli infortunati sul lavoro, ai sensi del DPR

n.1124/65, assicurando, per quanto possibile, la rotazione dei Dirigenti sanitari

coinvolti. Gli emolumenti saranno corrisposti ad avvenuto rimborso da parte

dell’Istituto.

D. attività di consulto: espletamento di prestazioni professionali da parte di un

dirigente sanitario specificamente indicato dall’utente nella richiesta all’Istituto.

Per consulto si intende, in particolare, un giudizio-parere straordinario e specialistico

prestato a favore del singolo utente, così come stabilito dai vigenti C.C.N.L., ed

effettuato, in ogni caso, fuori dell’orario di servizio. L’onorario del consulto, inclusivo di

ogni onere a carico dell’Istituto, è stabilito d’intesa con il Dirigente interessato che

provvederà direttamente alla riscossione ed al successivo versamento all’Istituto

rilasciando la ricevuta dell’avvenuta prestazione. L’attività di consulenza e consulto è,

altresì, prestata, ai sensi dell’art. 58, comma 9 C.C.N.L. Dir. Medica e art. 58 comma 6

C.C.N.L. Dir. Non Medica nei confronti di aziende private, sanitarie e non sanitarie (di

cui ai punti a) e b) del comma 2 – art. 58 cit.), previa verifica d’insussistenza di conflitto

d’interesse e/o cause di incompatibilità.

Nell’ambito della gestione del contenzioso, rientrano in tale fattispecie le eventuali

nomine di propri dipendenti quali consulenti dell’Istituto avanti l’Autorità giudiziaria

ovvero in occasione di richiesta di autorizzazione alla definizione transattiva delle

vertenze di danno avanzata dalla Compagnia di assicurazione all’Istituto stessa.

E. attività ad integrazione di quella istituzionale: nelle discipline per le quali vi sia

documentata carenza di organico alla quale l’Istituto abbia tentato di sopperire con atti

appropriati senza esito positivo. Tale attività deve essere finalizzata alla riduzione delle

liste di attesa o ad assicurare continuità di servizi essenziali, deve essere programmata

per tempi definiti e concordata tra i Dirigenti e l’Istituto che ne fa richiesta nel rispetto

delle direttive regionali in materia e secondo le procedure stabilite dalla commissione

paritetica. Tali attività non potranno essere svolte dai Dirigenti che abbiano optato per

l’extramoenia.

F. Attività di medicina legale. L’ALPI svolta in campo medico-legale costituisce uno

specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal S.S.N. che,

comunque, concorrono a migliorare l’offerta quali-quantitativa dell’Istituto. Tali attività

sono quelle peritali di parte, intese ad assicurare assistenza medico-legale e/o

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specialistica in ambito civile e penale ad utenti paganti in proprio (CTP). Le prestazioni

rese al di fuori delle sedi autorizzate (aule giudiziarie e/o studi privati) dovranno essere

fatturate come per le prestazioni di visita domiciliare. Non fanno parte dell’ALPI le

prestazioni rientranti nei compiti di Istituto la cui validità legale discende proprio dallo

stato giuridico di incaricato di pubblico servizio-medico certificatore.

G. Attività di medico competente. Fermo restando le limitazioni previste ai sensi di

legge in materia di incompatibilità, possono essere erogate al di fuori delle strutture

aziendali prestazioni rese quale medico competente ai sensi della legge 626/94 e succ.

modifiche, attraverso appositi atti convenzionali.

2. Non rientrano fra le attività libero-professionali, ai sensi dell’art. 60 del CCNL 1998-

2001, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le

seguenti attività:

a) partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, di perfezionamento e

master, scuole di specializzazione, in qualità di docente;

b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e

Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui

all’articolo 5, comma 2, del D.lgs 278/1998 ed alle commissioni invalidi civili

costituite presso le aziende sanitarie di cui alla L. 295/1990, etc.);

d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

e) partecipazione ai comitati scientifici;

f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o

sindacale;

g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese

sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale,

organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di

lucro, previa comunicazione all’Istituto della dichiarazione da parte

dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;

h) attività di CTU.

3. Le attività di cui al comma che precede possono essere svolte previa comunicazione

all’Istituto e autorizzazione da parte del medesimo (ad eccezione dell’autorizzazione di

cui alla lettera h punto 2), che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della

gravosità dell’impegno richiesto, non siano incompatibili con l’attività e gli impegni

istituzionali (art. 58, comma 7, D.Lgs. 29/1993).

Art. 4 - CONDIZIONI

1. Condizione necessaria ed indispensabile per l’esercizio dell’ALPI è l’esplicita

espressione da parte dell’utente della sua volontà di affidarsi alle prestazioni di uno o

più Dirigenti sanitari di sua fiducia, nominativamente prescelti tra quanti operano

nell’Istituto.

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2. L’attività ALPI deve essere esercitata al di fuori dell’orario di lavoro, ivi compreso il

lavoro straordinario, i turni di pronta disponibilità e di guardia, con separati sistemi di

contabilizzazione.

3. L’esercizio di fatto dell’ALPI è vietato in caso di assenza dal servizio, per:

assenze dal servizio effettuabili a titolo di:

malattia

astensione dal servizio ai sensi delle leggi a tutela della maternità

permessi retribuiti (che interessano l’intero arco della giornata)

congedo collegato al recupero biologico

sciopero

aspettative

congedo ordinario

sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati a procedure

disciplinari;

per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto (part-time) - art.4 comma

12 CCNL 22/02/2001.

4. L’esercizio dell’ALPI all’esterno delle strutture dell’Istituto ha luogo previa

autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale, valida fino alla individuazione di

spazi distinti e separati disponibili, e non oltre il termine previsto dalla legge n°189

dell’08/11/2012 e salvo i casi previsti al comma 5 dell’art. 57 del CCNL1998/2001

(prestazione domiciliare).

5. L’attività ALPI non può globalmente comportare, per ciascun Dirigente sanitario, un

volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti

istituzionali. Per l’attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e

complessità delle prestazioni.

6. L’attività ALPI non può mai configurarsi come concorrenziale all’attività istituzionale.

Qualunque iniziativa volta a promuovere la scelta del regime libero-professionale a

scapito di quello ordinario configura esercizio di attività concorrenziale, perseguibile

con sanzioni disciplinari e con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività

stessa.

7. In ciascuna struttura devono essere reperiti spazi distinti e separati e dedicati

esclusivamente all’attività ambulatoriale per l’ALPI, compatibilmente con le esigenze

dello svolgersi delle attività istituzionali.

8. La quota di posti letto da utilizzare per l’attività libero-professionale all’interno

dell’Istituto, non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta,

superiore al 10% dei posti letto dell’Istituto.

9. L’attività ALPI è prestata esclusivamente nella disciplina di appartenenza. In

considerazione della mission dell’Istituto e della sua organizzazione per patologia

d’organo, è consentita l’esecuzione di prestazioni chirurgiche in ALPI per patologia

differente rispetto a quella istituzionale della Struttura di appartenenza, nella misura

massima del 10%, previa autorizzazione della Direzione Sanitaria. Solo in questi casi

sarà consentito l’inserimento in lista di attesa di pazienti con patologia d’organo

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differente da quella istituzionale del professionista e nel rispetto del Cap. 2 art. 35 del

presente Regolamento circa i tempi di attesa. Ovvero, per il Dirigente che propone la

prestazione chirurgica in ALPI, la lista di attesa di riferimento sarà quella specifica

della patologia e non quella della Struttura di appartenenza.

I Dirigenti che in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza non

possono esercitare la relativa attività, possono essere autorizzati, con il parere

favorevole del Collegio di Direzione, su proposta della commissione ALPI, ad

esercitare l’attività in una altra disciplina, purché in possesso della specializzazione o

di una anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina stessa.

10. L’attività ALPI non è consentita per:

tutte le attività previste per le emergenze, per cui non sarà possibile effettuare

“scavalchi di lista” per la convocazione a ricovero in libera professione per

pazienti che versino in condizioni di emergenza;

le prestazioni non riconosciute istituzionalmente dal SSN. Per le prestazioni

previste dal SSN e non effettuate nell’Istituto, il Dirigente sanitario può essere

autorizzato qualora sia disponibile a garantire le stesse prestazioni anche in

regime ordinario entro tempi e modalità da concordare con l’Istituto;

prestazioni che, ad un esame obiettivo dei costi diretti ed indiretti da sostenere

ed in relazione alle problematiche organizzative che comportano, risultino

economicamente non remunerative per l’Istituto;

le prestazioni nelle seguenti unità operative presenti in Istituto dove si

prefigurano le emergenze:

Terapia intensiva

11. La Direzione Generale con atto a parte, di concerto con le OO.SS. di categoria

interessate, individua eventuali incompatibilità.

12. Il presente atto regolamenta l’attività ALPI che per sua caratteristica è attività a titolo

non gratuito. Al dirigente è consentito effettuare prestazioni a titolo gratuito con la

rinunzia della sola quota di sua spettanza.

Cap.2 ORGANIZZAZIONE

Art. 5 - GOVERNO DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

L’attività libero professionale rispetto all’attività istituzionale non può comportare un

volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività libero professionale viene esercitata nella salvaguardia:

a) della prevalenza dei volumi di attività necessari per i compiti istituzionali;

b) dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale;

c) dei tempi d’attesa concordati;

d) di tutti i costi aggiuntivi, comunque, sostenuti dall’Istituto.

L’ALPI non può comportare una produttività superiore a quella assicurata per l’attività

istituzionale, nonché, per ogni dipendente, un impegno orario complessivo superiore a

quello previsto dall’art.14 comma 1 della legge 161/2014.

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È garantito il diritto di qualità assistenziale del trattamento sanitario tra pazienti

richiedenti prestazioni in ALPI ed i pazienti in regime di attività istituzionale con

riferimento a tutte le prestazioni previste o che si rendono necessarie ai fini

dell’assistenza sanitaria, sia ordinarie che urgenti.

Art. 6 - COMMISSIONE PARITETICA PER L’ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE

1. Al fine di assicurare che l’attività ALPI comporti la riduzione delle liste d’attesa e la

piena funzionalità dei servizi, il Direttore Generale o suo delegato, in sede di

definizione annuale del budget, negozia i volumi di attività istituzionale che devono

essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e, di conseguenza,

concorda con i singoli Dirigenti e con le équipe interessate i volumi di attività ALPI

che, in ogni caso, non possono superare i volumi di prestazioni per attività

istituzionale a quello assicurato per i compiti di Istituto, secondo il modello

organizzativo aziendale.

2. Viene istituita una Commissione Paritetica (definita Commissione ALPI) alla quale

sono affidati compiti di organizzazione, promozione, verifica e modifiche del

regolamento e di osservatorio sulla ALPI costituita da 6 Dirigenti medici di cui almeno

uno dell’area sanitaria che vengono indicati dalle OO.SS. di categoria maggiormente

rappresentative in sede locale, da 6 Dirigenti nominati dal Direttore Generale e

presieduta dal Direttore Sanitario o da suo delegato.

In particolare, alla Commissione Paritetica spetterà:

a) verificare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di libera

professione e delle norme contenute nel Regolamento;

b) il monitoraggio del bilanciamento dei volumi prestazionali erogati in ALPI ed in

regime istituzionale, nel rispetto di quanto espresso dalle linee guida regionali e

dal presente Regolamento;

c) il controllo degli spazi richiesti e concessi ai singoli professionisti;

d) la formulazione alla Direzione Generale di proposte di modifica ed integrazione

del Regolamento aziendale a seguito di provvedimenti legislativi e/o per gli effetti

dovuti a modificazione e/o attivazione in regime ordinario di nuovi livelli

assistenziali ed innovazioni tecnologiche sanitarie;

e) la individuazione annuale del tetto preventivo delle attività e degli orari possibili

da effettuare in ALPI e la verifica degli stessi, svolta a consuntivo.

Art. 7 - UFFICIO ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

L’Istituto costituisce una articolazione organizzativa dedicata alla libera professione, con

apposito ufficio denominato “Ufficio ALPI” con compiti di verifica della corrispondenza

dell’esercizio dell’ALPI, così come disciplinata dal presente Regolamento, e garante del

controllo degli obiettivi relativi all’espletamento della stessa.

Il suddetto Ufficio è strutturato a supporto della Direzione Sanitaria e si avvale della

collaborazione di personale specificatamente formato, come attività aggiuntiva al

proprio compito istituzionale.

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L’ufficio:

supporta la Commissione Paritetica nello svolgimento delle sue attività,

comprese quelle di segreteria;

provvede ad accogliere le istanze dei professionisti in materia di libera

professione, istruendo le relative pratiche da sottoporre all’autorizzazione del

Direttore Generale dopo il parere del Direttore Sanitario;

ha rapporti con i professionisti e con le entità esterne all’Istituto per l’area delle

prestazioni a pagamento;

detiene l’elenco dei professionisti autorizzati, costituendo apposito fascicolo che

contenga copia dell’autorizzazione e tutta la documentazione di riferimento,

provvedendo alla pubblicazione sul sito aziendale dell’elenco con le discipline di

riferimento e l’orario degli ambulatori;

verifica la rispondenza dell’esercizio dell’ALPI alle indicazioni del presente

Regolamento;

rileva i volumi delle prestazioni erogate in libera professione in relazione ai

volumi delle corrispondenti prestazioni effettuate in attività istituzionali ed i relativi

tempi d’attesa, monitorando l’attività anche dal punto di vista statistico e fornendo

alla Commissione Paritetica i dati di attività ai fini di una verifica di congruità

rispetto all’autorizzazione, La Direzione Generale si riserva di revocare

l’autorizzazione qualora si verifichi costante insussistenza dell’attività;

verifica che eventuali prestazioni ALPI erogate dal professionista in funzione

della propria disciplina che non vengono erogate in regime istituzionale nella

Struttura a cui afferisce, non superino il 10% dell'intero volume di prestazioni

ALPI rese dal medesimo professionista;

procede alla adozione dei provvedimenti di liquidazione delle competenze,

comprese le attribuzioni delle quote relative alla perequazione e al fondo

comune, come da Regolamento;

collabora con i professionisti per la stesura dei preventivi eventualmente richiesti;

fornisce indicazioni sulle attività di informazione rivolte all’utenza;

accoglie le richieste di convenzionamento per attività di consulenza, istruendo le

relative pratiche amministrative;

propone soluzioni organizzative in collaborazione con le Unità Operative

interessate;

vigila sull’adeguatezza tra quantità di spazi richiesti (e concessi) ai singoli

professionisti e reale utilizzo degli stessi;

monitora l’equilibrio economico dell’ALPI in base alle risultanze dell’apposita

contabilità separata, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., che

deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti, nonché delle spese alberghiere

relative all’esercizio dell’ALPI (art. 3 comma 6 della Legge 724/94);

predispone la modulistica d’uso;

fornisce a ciascun professionista il report di attività retribuita nel mese di

riferimento messo a pagamento.

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Art. 8 - AUTORIZZAZIONI

1. L’attività ALPI, in tutte le sue tipologie, è soggetta ad autorizzazione del Direttore

Generale e deve intervenire entro 30 giorni dalla data di presentazione delle relative

istanze, previo nullaosta del Direttore di Dipartimento , cui è assegnato il richiedente,

il cui diniego va motivato.

2. L’autorizzazione deve indicare per ciascuna Equipe o singolo Dirigente

Medico/Sanitario: sede, giorni ed orari in cui è espletata tale attività, numero delle

prenotazioni per ora, nonché l’elenco nominativo dell’eventuale personale del

comparto sanitario di supporto, espressamente richiesto, la cui partecipazione è

volontaria.

3. I Dirigenti Medici/Sanitari che intendono svolgere l’attività libero professionale

intramoenia devono presentare formale domanda di autorizzazione. La richiesta

sottoscritta deve essere redatta sugli appositi moduli forniti dall’ufficio ALPI.

4. Nella domanda per l’esercizio della libera professione ambulatoriale d’équipe oltre ai

dati ed elementi di cui sopra deve essere precisato:

il nominativo del referente dell’équipe;

i nominativi dei professionisti associati;

i nominativi del personale di supporto;

le quote dei proventi di competenza che verranno assegnate al personale

interessato secondo accordi interni all’équipe che a seguito di ratifica avranno

validità annuale.

5. La richiesta deve essere sottoscritta dal referente e da tutti i componenti dell’équipe

sugli appositi moduli forniti dall’ufficio ALPI.

6. L’autorizzazione tanto per l’attività professionale del singolo sanitario che delle

équipe viene inviata dall’ufficio ALPI in copia:

a) al Direttore del Dipartimento;

b) al Dirigente medico responsabile dell’unità operativa di appartenenza;

c) all’ufficio del personale;

d) all’ufficio economico finanziario.

7. L’attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi, svolta sia all’interno che

all’esterno delle strutture aziendali, è acquisita e organizzata dall’Istituto e viene

autorizzata ai sensi del presente regolamento a condizione che non comporti un

incremento delle liste d’attesa per l’attività istituzionale.

8. Ovviamente per il professionista, al quale, per carenza di spazi nell’ambito delle

strutture dell’Istituto, è stata concessa l’autorizzazione ad effettuare l’attività

intramoenia allargata presso il proprio studio professionale, questa può essere

revocata laddove il numero di prestazioni annue è pari o inferiore a 30 poiché le

stesse, data la saltuarietà, possono essere effettuate nei limitati tempi necessari

presso gli spazi messi a disposizione dall’Istituto, regola che non viene applicata ai

medici che hanno avuto l’autorizzazione all’attività libero professionale per il primo

anno.

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9. Gli spazi messi a disposizione dall'Istituto per l'esercizio in sede dell'ALPI

ambulatoriale, al sopraggiungere di successive esigenze, correlate ai volumi di

attività riscontrati ed all'ampliamento dell'offerta da parte di tutti gli specialisti

dell'Istituto, andranno ridistribuiti, indipendentemente dall'assegnazione già

riconosciuta, nei vari piani disponibili dell'Ed. Day Hospital e, per esigenze legate

all'utilizzo di apparecchiature dedicate, anche presso l'Ed. Degenze.

10. La ridistribuzione degli spazi ambulatoriali è subordinata alla verifica dei volumi di

attività esercitati da ogni singolo professionista. Per i professionisti per i quali si

riscontrano volumi di attività insussistenti, avendo reso un numero di prestazioni

annue pari o inferiore a 20, gli spazi ambulatoriali saranno assegnati “una tantum”, in

funzione della disponibilità individuata dalla Direzione Sanitaria.

Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLE ÈQUIPES

1. L’équipe può essere costituita da dirigenti afferenti alla stessa struttura o disciplina o

da dirigenti afferenti a più unità operative anche con risorse a tempo determinato.

Nell’équipe potrà essere inserita una figura infermieristica (strumentista), individuata

tra il personale afferente, per competenza, alla Sala Operatoria o alla Struttura di

Endoscopia, con remunerazione distinta da quella del personale di supporto.

L’équipe va costituita ed autorizzata una volta l’anno, sebbene gli operatori coinvolti

verranno specificati di volta in volta, in relazione della prestazione da effettuare.

2. L’équipe designa al suo interno un referente / coordinatore che tiene i rapporti con

l’Istituto. Per prestazioni che richiedono la presenza dell’anestesista dovrà essere

assicurata, pena la mancata autorizzazione, la disponibilità, oltre l’orario di servizio,

anche di questa figura professionale.

3. Il personale di supporto tecnico-sanitario, infermieristico, all’esercizio della libera

professione è tenuto a formalizzare su apposito modulo predisposto la propria

disponibilità all’effettuazione di tale attività qualora prestata fuori orario di lavoro,

secondo le modalità concordate con la Direzione di appartenenza; l’eventuale revoca

di disponibilità da parte del dipendente, sarà effettiva solo dopo 60 giorni dall’istanza,

per consentire di erogare le prestazioni già programmate.

4. In caso di dichiarata carenza di personale di supporto, il Direttore Sanitario provvede

a reclutare le figure necessarie allo svolgimento delle attività, mediante avviso

interno contenente gli specifici requisiti professionali richiesti, dando priorità al

personale già appartenente alla stessa U.O. o ad una U.O. affine a quella per la

quale si dichiara la disponibilità ad offrire il proprio supporto per l’attività ALPI.

5. Il personale sanitario di supporto partecipa al riparto degli introiti dell’ALPI mediante

la quota appositamente prevista nella tabella di ripartizione, proporzionalmente

all’impegno orario prestato.

6. Il fabbisogno del personale di supporto è uguale quantitativamente e

professionalmente a quello normalmente utilizzato per le medesime attività in regime

istituzionale

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Art. 10 - DIVIETI

Durante l’esercizio dell’attività libero professionale non sono consentiti:

l’uso del ricettario unico nazionale;

l’attivazione di procedure d’accesso in regime S.S.N. ai servizi difformi da quanto

previsto dalla normativa vigente;

riscossioni di proventi o esercizio di attività libero professionale in forme diverse

da quelle disciplinate dal presente regolamento.

La violazione di detti divieti comporta grave responsabilità e da luogo alla esclusione

dalla libera professione.

I dirigenti che non hanno optato per il rapporto esclusivo non possono effettuare

prestazioni libero professionali, anche di natura occasionale e periodica diretta e di

èquipe.

Art. 11 - CONSULENZE E CONSULTI

1. L’attività di consulenza, resa per conto dell’Istituto, è riservata ai Dirigenti che hanno

optato per l’attività ALPI, rientra nei compiti istituzionali, e, se effettuata fuori

dall’orario di lavoro, è considerata attività libero-professionale intramuraria e quindi

sottoposta alla intera disciplina de qua.

2. Essa è regolata da appositi accordi o convenzioni stipulate con i terzi interessati, nei

limiti della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali.

3. Tale accordo deve prevedere:

a) I limiti minimi e massimi dell’impegno orario di ciascun dirigente, comprensivi

anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con

l’articolazione dell’orario di lavoro;

b) l’entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove

l’attività abbia luogo fuori dell’orario di lavoro, e l’eventuale rimborso spese dallo

stesso sostenute, ove l’attività abbia luogo nell’orario di lavoro ma fuori della

struttura di appartenenza;

c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;

d) nel caso di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la

partecipazione non può eccedere il 60% della tariffa.

4. Rientra in questa stessa attività di consulenza l’attività di certificazione medico-legale

resa per conto dell’I.N.A.I.L. a favore degli infortunati sul lavoro, nei termini previsti

dal presente articolo.

5. I Consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le seguenti modalità:

a) Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni

caso, fuori dall’orario di lavoro.

b) L’onorario del consulto, fissato dall’Istituto d’intesa con il dirigente interessato,

viene riscosso, fatturato, versato, contabilizzato e liquidato all’interessato

secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.

c) Sono escluse dalla presente regolamentazione le Consulenze richieste da Enti

pubblici, le C.T.U. richieste dall’A.G. e regolamentate da specifiche disposizioni

di legge.

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Cap.3 ATTRIBUZIONE ECONOMICA

Art. 12 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE TARIFFE

1. Nella fissazione delle tariffe occorre tenere conto dei seguenti criteri generali:

a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di

laboratorio, le tariffe sono riferite alla singola prestazione ovvero a gruppi

integrati di prestazioni;

b) le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Istituto e

devono, pertanto, evidenziare:

Compenso del professionista prescelto

Compenso dell’équipe ove partecipante

Compenso del personale di supporto diretto, ove partecipante

Fondo di perequazione dei Dirigenti medici e Fondo di perequazione

dei Dirigenti sanitari che ai sensi dell’art. 57 dei rispettivi CCNL

1998/2001 non può essere inferiore al 5% della massa di tutti i proventi

dell’attività libero professionale, al netto delle quote a favore

dell’Istituto.

Fondo comune comparto, ove partecipante

Quota per l’amministrazione per i costi generali, per il materiale di

consumo, per l’ammortamento e per la manutenzione delle

apparecchiature ove utilizzate.

IRAP sulle voci di spesa per il personale dipendente interessato.

c) a tal fine viene predisposta una scheda (Allegato A) che riporta lo schema

precedente e che viene utilizzata in sede di contrattazione delle tariffe con i

Dirigenti interessati onde stabilire l’esatta incidenza delle varie voci nell’ambito

della tariffa stessa;

d) le tariffe non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli

previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa

sanitaria per le corrispondenti prestazioni;

e) relativamente alle prestazioni libero professionali in regime di ricovero, ordinario

e di day hospital, rese individualmente o in équipe, la tariffa è forfettaria a carico

dell'utente ed è così costituita:

una quota giornaliera fissa, qualora l’utente scelga di usufruire del trattamento

diversificato di tipo alberghiero;

una tariffa omnicomprensiva composta dalla somma delle seguenti voci:

del compenso spettante a titolo di onorario per l’opera professionale

prestata dal Medico o dal Chirurgo ( o da altri professionisti) prescelto

dallo stesso paziente alle cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi;

qualora l’attività sia svolta in equipe, tale onorario viene ripartito tra i

componenti con modalità indicate dall’equipe stessa; di tutti i costi

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sostenuti dall’Amministrazione per l’effettuazione delle prestazioni

aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al D.R.G.

trattato;

di una quota pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione

istituzionale, restando a carico della Regione Campania la rimanente

quota del 70% della tariffa stessa relativa al D.R.G. trattato, ai sensi della

DGR n.1541/2001 e della circolare 1266 del 04.02.02 della Regione

Campania Area Generale di Coordinamento;

dello specifico compenso spettante al personale di supporto coinvolto fuori

dal normale orario di lavoro e individuato in sede di contrattazione

decentrata con le OO.SS. di categoria;

delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del

personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle

prestazioni libero professionali in qualità di componente di un’equipe;

delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del

personale che collabora all’attuazione dell’A.L.P.I.;

di una quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale

specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della

dirigenza medica e sanitaria (da individuarsi in sede di contrattazione

integrativa) che non possono accedere alla libera professione intramuraria

e alla formazione permanente (ECM);

il dettaglio della tariffa deve essere riportato sia in fase di prenotazione-

accettazione sia in fase di fatturazione.

f) Per le prestazioni libero professionali in regime di ricovero e D.H., rese

individualmente o in equipe, in Struttura di altra Azienda del SSN, la quota di cui

al precedente punto 3 art.11prevede una quota a carico dell’utente pari al 75%

delle tariffe stabilite dalla Regione Campania.

g) Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell’art. 3, comma 7 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724.

h) Nell’attività libero professionale di équipe la distribuzione della quota parte

spettante ai singoli componenti avviene su indicazione dell’équipe stessa.

i) Le tariffe dell’attività ALPI individuale, svolta in strutture dell’Istituto o in altra

struttura del SSN o in struttura privata non accreditata, comprensive di eventuale

relazione medica, sono definite dall’Istituto nel rispetto dei vincoli ordinistici, in

contraddittorio con i Dirigenti interessati.

j) Per le attività svolte in équipe, di cui alla lettera i, la tariffa è definita dall’Istituto,

previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai

soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi.

k) Relativamente alla tipologia prevista dall'art. 55 lett.”a” del CCNL 1998-2001,

ALPI individuale sia di sole visite che di prestazioni erogate all’interno della

struttura aziendale, la quota di pertinenza dell’Istituto è prevista nella percentuale

del 30% a copertura dei costi generali di organizzazione e degli oneri fiscali a

carico dell'Istituto.

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l) Per tutte le attività di cui alle lettere del presente comma, a tale percentuale è

aggiunto il rimborso dei costi del materiale di consumo e del personale di

supporto, ove richiesto.

m) Una quota della tariffa pari al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività ALPI,

al netto delle quote a favore dell’Istituto, è accantonata quale fondo aziendale da

destinare alla perequazione per i Dirigenti Medici individuati in sede di

contrattazione integrativa, fatto salvo quelli già individuati ope legis, che non

possono accedere all’attività ALPI o che abbiano una limitata possibilità di

esercizio della libera professione intramoenia ovvero tra quei Dirigenti Medici

che, per caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione, non

possono accedere alle attività ALPI ed alla costituzione di un fondo finalizzato

alla formazione e all’aggiornamento professionale, secondo percentuali da

definire dopo il primo anno di attività.(CCNL Dirigenza Medica-Veterinaria art.57

comma 2 lett.i). Analogo fondo di perequazione con le medesime finalità è

istituito per l’attività ALPI della Dirigenza Sanitaria. (CCNL Dirigenza Sanitaria

art.57 comma 2 lett.i)

n) Un’altra quota pari al 5% dei proventi è vincolata alla riduzione delle liste di

attesa in applicazione del D. Lgs. 158/2012, così come convertito con L.

189/2012 art. 2 comma e).

o) In attesa della concertazione delle tariffe, con le modalità previste nel presente

articolo, viene utilizzato il seguente schema nel quale l’importo delle tariffe stesse

viene suddiviso su base percentuale tra i seguenti gruppi:

AMM Amministrazione

DSTP/E Dirigente Sanitario Titolare della Prestazione/Équipe

FPDS Fondo di Perequazione dei Dirigenti Sanitari

FCC Fondo Comune Comparto

FPSS Fondo Personale Sanitario di Supporto

FALA Fondo Abbattimento Liste di Attesa

QOI Quota oneri Istituto (8.5% costi personale- aggiuntiva alla

tariffa base)

p) Le prestazioni vengono raggruppate in quattro classi omogenee per tipologia

A. Visite specialistiche, Prestazioni medico-legali e di medicina del lavoro,

Sedute di psicoterapia, Colloquio anamnestico psico-diagnostico,

Counseling/colloqui di sostegno psicologico, ecc.

B. Prestazioni diagnostiche e di laboratorio ad alto contenuto tecnologico e

conseguente costo elevato per l'Amministrazione (es. TAC, Patologia Clinica,

Radiologia, Radioimmunologia, Medicina Nucleare, Virologia, esami strumentali,

ecc.).

C. Prestazioni diagnostiche e di laboratorio a costo contenuto per

l'Amministrazione (es. Anatomia Patologica, Citogenetica, Terapia Fisica,

Recupero - rieducazione funzionale, ecc.).

D. Interventi chirurgici in ambulatorio.

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E. Visite specialistiche svolte in Alpi “allargata”

Nella tabella che segue sono indicate le percentuali di ripartizione rispetto alla tariffa

intera:

AMM DSTP/E FPDS FCC FPSS FALA QOI

A 10 % 70 % 5 % 2 % 8 % 5% 8.5%

B 25 % 53 % 5 % 2 % 10 % 5 % 8.5%

C 10 % 68 % 5 % 2 % 10 % 5 % 8.5%

D 25 % 53 % 5 % 2 % 10 % 5 % 8.5%

E 8% 80% 5% // 2% 5% 8.5%

q) Le tariffe per le attività in regime di ricovero vanno comunque predisposte con

le procedure indicate nel presente articolo così come richiamate e ulteriormente

precisate nel presente regolamento.

Art. 13 - RIPARTIZIONE PROVENTI

1. L’attribuzione dei relativi proventi ai Dirigenti interessati nonché al personale che

presta la propria collaborazione avviene nei due mesi successivi all’erogazione della

prestazione in regime ALPI.

2. Il valore della tariffa per la prestazione, ambulatoriale o in costanza di ricovero, è

forfettario ed omnicomprensivo.

3. Ai fini della ripartizione della quota spettante, nell’istanza di comunicazione della

costituzione dell’équipe e di autorizzazione, devono essere comunicate la

composizione delle équipes afferenti a ciascuna UO con indicazione delle quote

percentuali spettanti a ciascun componente.

4. La quota denominata Amministrazione è di competenza dell’Istituto, ed è intesa a

totale copertura delle maggiori spese per rendere utilizzabili strutture logistiche e

attrezzature, cioè Ambulatori, Diagnostiche e Sale Operatorie. Essa non comprende

quote a favore del personale di supporto. Una parte di questa stessa quota, pari

all’1% viene destinata al personale, dirigenziale e del comparto, delle strutture

amministrative di supporto e al personale della struttura centrale intramoenia (Ufficio

ALPI), che svolge questa funzione come attività aggiuntiva al proprio compito

istituzionale.

5. La quota percentuale denominata Fondo Comune Comparto è intesa come ristoro

per le maggiori incombenze svolte in orario ordinario da tutte le figure sanitarie del

comparto che svolgono attività generiche che consentono il corretto espletamento

dell’attività ALPI.

6. La quota percentuale denominata Fondo Comune Dirigenti Medici/Sanitari di

Perequazione è destinata alla perequazione per quei Dirigenti che per

caratteristiche professionali legate alla sede di assegnazione non possono accedere

alle attività ALPI e che vengono individuati in sede di contrattazione decentrata. Tale

quota percentuale viene accantonata, e successivamente perequata, sia in caso di

utilizzo, per l’attività libero professionale, di spazi aziendali, sia di studi professionali

privati, sia di strutture pubbliche e private non accreditate con le quali l'Istituto stipula

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apposite convenzioni e sia presso terzi richiedenti, ossia ovunque viene erogata la

prestazione. Il fondo di perequazione dovrà essere annualmente distribuito tra i

Dirigenti medici ed altre professionalità, individuate secondo i rispettivi CC.NN.LL.,

che non possono ovvero hanno limitata possibilità di effettuare attività libero

professionale. Le OSS proporranno in sede di contrattazione decentrata

l’individuazione specifica delle Strutture i cui Dirigenti non possono effettuare attività

libero professionale.

7. La quota percentuale denominata Fondo Personale Sanitario di Supporto è

destinata al personale sanitario del comparto che entra a far parte dell’Équipe o

perché chiamato direttamente dal Dirigente medico/sanitario oppure in quanto

normalmente coinvolto nella prestazione per mansioni professionali (tecnici,

infermieri, ecc.) e/o amministrativi. Qualora la prestazione venga effettuata senza

l’ausilio di personale di supporto, la quota relativa viene assegnata per metà al

Fondo Comune Dirigenti Sanitari e per l’altra metà al Fondo Comune Comparto.

8. La quota percentuale denominata Dirigente Sanitario Titolare della

Prestazione/Equipe è destinata al Dirigente medico/sanitario o all’equipe scelti

dall’utente, compreso il ferrista laddove individuato nell’equipe. La quota viene

attribuita per intero al Dirigente, se unico, oppure all’Equipe secondo le indicazioni

fornite in sede di costituzione dell’equipe stessa.

9. Relativamente alle prestazioni in regime di ricovero, qualora la tariffa concordata sia

superiore al valore del DRG regionale corrispondente, la quota prevista al punto 4

viene sempre calcolata sul valore del DRG regionale, indipendentemente dalla tariffa

globale concordata.

Art. 14 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

1. L'Istituto contabilizza tutti i proventi riscossi, con criterio di cassa, ivi compresi:

- gli incameramenti da rinunce, per la quota parte di prestazioni di cui il paziente

ha usufruito;

- le somme incassate dai Dirigenti Sanitari per prestazioni domiciliari e per le

prestazioni effettuate presso gli studi professionali privati – previa convenzione

ex L. 189/2012 (vedi successivo art. 30);

- gli importi pagati dalle Compagnie di Assicurazione a tal fine convenzionate con

l’Istituto;

e provvede a liquidare e pagare i dipendenti interessati entro il secondo mese

successivo all’incasso e/o a completamento della documentazione di supporto,

effettuando altresì le ritenute di legge, riportando le voci relative nello statino - paga

della retribuzione mensile.

2. Il pagamento delle prestazioni domiciliari deve essere effettuato esclusivamente

attraverso modalità autorizzate dall'Istituto che consentano la tracciabilità dello

stesso, ovvero mediante bonifico bancario o mediante assegno, bancario o postale,

non trasferibile.

3. Nei casi di attività di consulenza a favore di terzi, le modalità di liquidazione dei

corrispettivi verranno regolate dall’apposita convenzione.

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Cap.4 ACCESSIBILITÀ E TRASPARENZA

Art. 15 - PUBBLICITÀ

1. L’Istituto fornisce adeguata pubblicità circa le modalità pratiche di accesso al regime

di attività libero-professionale (elenco del personale e delle équipes autorizzati per

discipline, modalità di erogazione e relative tariffe), provvedendo anche ad elaborare

apposita pubblicazione, sul sito aziendale, contenente tutti i dati del servizio.

2. All’Utente/paziente è garantito, in ogni momento, il diritto di recedere dal regime

ALPI, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già rese e previamente accettate in

quel regime.

3. Al momento della prenotazione della prestazione secondo le modalità di cui al

presente Regolamento, l’utente/paziente deve sottoscrivere un apposito modulo in

cui dichiara che “è consapevole che la prestazione poteva essere erogata in via

istituzionale ma di aver liberamente scelto di ottenere la prestazione in regime di

libera professione”

4. La fattura per l’attività ALPI comunque rilasciata dall’Istituto, dal professionista o

dall’équipe deve riportare in calce la seguente dicitura: “Il paziente ovvero l’utente è

consapevole che la medesima prestazione poteva essere erogata in via istituzionale

ma di aver liberamente scelto di ottenere la prestazione in regime di libera

professione”. Il paziente ovvero utente è tenuto a sottoscrivere la parcella.

5. L’Ufficio ALPI predispone la modulistica d’uso.

6. L’indicazione dei locali messi a disposizione per l’attività libero-professionale è

competenza della Direzione Sanitaria.

Art. 16 - CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE/ UFFICIO RICOVERI

1. L’accesso alle prestazioni in regime ALPI relative ai tutti i Dirigenti Sanitari e a tutte le

équipes interessate avviene su apposita lista di prenotazione attraverso il Centro

Unico di Prenotazione (CUP), per le prestazioni ambulatoriali, attraverso l’Ufficio

Ricoveri per i ricoveri ordinari e la Stanza 12 per i ricoveri diurni chirurgici. L’accesso

diretto da parte dell’utente richiedente al Dirigente Sanitario o all’équipe è consentito

limitatamente alle prestazioni erogate presso i rispettivi ambulatori.

2. Per le prestazioni ambulatoriali, individuali o di équipe, il pagamento dell’importo

relativo deve essere effettuato al momento della fruizione della prestazione.

All’utente viene rilasciata una fattura attestante l’avvenuto pagamento, l’esatta

prestazione da fruire e, oltre alla tariffa versata, la quota onorario dello specialista.

Tale fattura viene esibita all'infermiere addetto all'accoglienza o direttamente al

Dirigente, all’atto della effettuazione della prestazione.

3. L’utente può richiedere preventivo di spesa per le prestazioni chirurgiche sanitarie in

regime di ALPI attraverso la compilazione di un modulo (allegato A1) che deve

contenere apposita sottoscrizione per accettazione.

Art. 17 - INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE

L’Istituto, tramite:

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a) Ufficio ALPI, che assicura una adeguata informazione ai cittadini per le

prestazioni rese in regime di ricovero.

b) C.U.P. – Centro Unico di Prenotazione. Assicura una adeguata informazione ai

cittadini specificamente per le prestazioni ambulatoriali in ordine:

- ai tempi di attesa delle prestazioni rese dall’Istituto, al fine di consentire una scelta

consapevole tra la prestazione ambulatoriale resa a livello istituzionale ovvero la

prestazione ambulatoriale, erogata in regime libero professionale;

- alle modalità di accesso ed alla tipologia delle prestazioni rese in regime

ambulatoriale libero professionale;

- alle tariffe applicate dai dirigenti sanitari per la prestazione richiesta;

- alle condizioni e modalità di pagamento.

Le prestazioni libero professionali individuali erogate all’interno dell’Istituto sono

prenotate tramite il C.U.P., per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali, tramite la

Stanza 12, sita a piano terra della palazzina degli ambulatori, per i ricoveri in regime di

Day Surgery, tramite l'Ufficio Ricoveri per i ricoveri ordinari.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali dei dirigenti e del personale di comparto, pertinenti l’esercizio

della libera professione intramuraria formano oggetto di trattamento da parte degli

organi e degli uffici dell’azienda al fine di consentire l’esercizio delle funzioni

istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate dalla normativa di materia.

2. Allo scopo di promuovere, negoziare, instaurare e attuare specifici

accordi/convenzioni con terzi (associazioni, società, enti pubblici e privati, etc.)

interessati ad acquisire prestazioni sanitarie a pagamento in regime libero

professionale, l’Azienda può procedere al trattamento dei seguenti dati personali dei

dirigenti sanitari autorizzati all’esercizio dell’ALPI: nome e cognome, unità operativa

di appartenenza, specialità, prestazioni, sede di attività, giorni, orari e tariffe.

TITOLO II

REGIME DI RICOVERO

Cap.1 DEFINIZIONI, PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 19 - NORME GENERALI

1. Si rinvia a tutte le norme degli articoli precedenti del presente Regolamento, ove non

diversamente stabilito negli articoli che seguono

2. Qualsiasi prestazione è erogabile in regime di libera professione in costanza di

ricovero, escluse quelle per le quali la normativa vigente vieta l’espletamento

dell’ALPI, nonché quelle di cui al comma 10 dell’art. 4, nonché quelle prestazioni che,

per altissima specializzazione, elevato rischio o eccessivo costo, non possono

essere garantite, ovvero quelle per cui l'organizzazione di supporto necessaria risulti,

ad un esame obiettivo ed in relazione ai costi dei fattori produttivi impiegati,

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economicamente non remunerativa per l'Istituto. Queste ultime prestazioni verranno

individuate con apposito provvedimento dell’Istituto.

3. La tipologia delle prestazioni che è possibile erogare in regime di ricovero viene

concordata con i Dirigenti interessati in sede di contrattazione delle tariffe che viene

effettuata in applicazione di quanto previsto all'art.12. Le risultanze di tale

contrattazione saranno oggetto di apposito provvedimento dell’Istituto con cui

verranno approvate prestazioni ALPI e rispettive tariffe dei singoli professionisti

interessati.

4. Non possono essere ricoverati in regime libero-professionale pazienti per i quali

vadano applicate misure di isolamento.

5. Tale attività libero-professionale, esclusivamente medica e chirurgica, è espletata

all'interno delle strutture dell'Istituto in tutte le UU.OO. dotate di posti letto.

6. Potranno essere utilizzati a tale scopo, il 10% dei posti letto globalmente autorizzati,

con troncamento all'unità inferiore; con differenziazioni tra le UU.OO. in diretto

rapporto con i posti letto presenti a quella data nelle stesse.

7. Detti posti-letto vengono garantiti in spazi distinti e separati definiti, anche

prescindendo da riferimenti di comfort alberghiero.

8. Le prestazioni libero-professionali in regime di ricovero si concretizzano nella

possibilità del paziente di accedere alle seguenti forme:

a) Ricovero ordinario o di day hospital o di day surgery, in spazi definiti all'interno

della UO o in struttura attrezzata interna all’Istituto e scelta del professionista e/o

dell’équipe

b) Ricovero ordinario o di day hospital o di day surgery, in spazi definiti all'interno

della UO o in struttura attrezzata interna all’Istituto, scelta del professionista e/o

dell’équipe e scelta del comfort alberghiero

9. Tali posti-letto, riservati all’esercizio della libera professione intramuraria e per

l’istituzione delle camere a pagamento, concorrono ai fini dello standard dei posti-

letto per mille abitanti, di ciascuna U.O. interessata (Art. 2, comma 5, Legge n°549

del 28/12/95).

10. Il numero di posti-letto utilizzabili per ciascuna U.O. è indicato nella relativa

autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dal Direttore Generale.

11. I Direttori/Responsabili delle Unità Operative stabiliscono, in accordo con la

Direzione Sanitaria, nel rispetto delle specifiche esigenze istituzionali ed in relazione

alle effettive richieste, le modalità di utilizzo dei posti letto e delle sale operatorie.

12. Fanno comunque parte di tale tipologia tutte le ulteriori prestazioni professionali

mediche effettuate durante il ricovero o per il ricovero da altri Sanitari, anche dei

Servizi, quali Anestesia, Anatomia patologica, Radiologia, Cardiologia, Laboratori e/o

Centri trasfusionali, ecc., purché siano sempre correlate al ricovero stesso.

13. Limitatamente alle sole prestazioni di Laboratorio concorrono a queste prestazioni

di supporto od integrative anche Chimici e Biologi. Le prestazioni in favore dei

pazienti ricoverati in regime ALPI, che di norma vengono effettuate nel corso del

normale orario di servizio, comportano la prestazione di un tempo aggiuntivo

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effettivo, da espletare in relazione e compatibilmente con i piani di lavoro prefissati

per l’équipe interessata o per il singolo operatore.

14. Il ricovero in libera professione va considerato a tutti gli effetti quale prestazione del

SSN, anche ai fini della compensazione tra aziende sanitarie della stessa regione o

tra regioni diverse, secondo le corrispondenti tariffe del DRG (art. 3, comma 6, L.

724/94).

15. Il dirigente operante in regime libero-professionale e prescelto dal paziente,

essendo Medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe ed ha diritto di scegliere i

componenti che formeranno l’équipe stessa (2° operatore, anestesista, strumentista,

anatomo-patologo, proponendola all’approvazione del paziente e informandone il

Medico responsabile della UO ove il paziente stesso sarà ricoverato. Egli è

responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della

cartella clinica, della SDO e di ogni certificazione relativa al ricovero.

16. La partecipazione all’équipe è di norma consentita nell’ambito della disciplina di

titolarità, fatte salve le eccezioni del caso.

17. Possono partecipare alla formazione delle équipes tutti i Dirigenti Medici e Dirigenti

Sanitari dipendenti dell’Istituto a rapporto esclusivo ad eccezione di quelli a cui, in

base alla normativa vigente non è consentito l’esercizio della libera professione

intramuraria, che hanno diritto alle quote del Fondo di perequazione.

18. Il Medico di fiducia informa il dirigente della UO ove il paziente viene ricoverato sui

piani diagnostico-terapeutici formulati prima del ricovero e verifica la corretta

attuazione dei piani stessi e la qualità delle prestazioni rese, nonché il rispetto delle

norme di legge e di quelle previste dal presente regolamento a tutela dei diritti del

paziente.

19. Il Medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase

precedente il ricovero, durante il ricovero e nella eventuale fase di follow-up. Gli

esami diagnostico-strumentali effettuati per la preparazione ad un trattamento

medico/chirurgico eseguito in regime di ALPI, rientrano nella stadiazione prevista dal

DRG. Eventuali procedure richieste durante il ricovero non a carattere di urgenza, al

di fuori delle procedure previste per il controllo del decorso post-operatorio, o

eventualmente richieste dal paziente, potranno essere remunerate in aggiunta a

quanto pattuito, con facoltà di scegliersi il professionista e pagare la relativa tariffa.

20. Nell'attività ALPI non rientra il servizio di guardia medica divisionale od

interdivisionale ospedaliera continuativa durante la degenza, che pertanto è fornito

gratuitamente dall’Istituto.

21. Nell’attività ALPI non rientrano le prestazioni di Terapia Intensiva.

22. Altrettanto gratuitamente è fornita l'assistenza infermieristica ed ausiliaria.

23. Le prestazioni di cui al precedente punto 22, saranno remunerate in sede di

ripartizione periodica della quota Fondo comune comparto appositamente

accantonata e ripartita secondo appositi accordi sindacali.

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Art. 20 - TARIFFARIO

1. Il Nomenclatore Tariffario per le prestazioni in costanza di ricovero viene deliberato

dal Direttore Generale in contraddittorio con i Dirigenti interessati relativamente alle

prestazioni autorizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall’Azienda e devono,

pertanto, evidenziare:

- Compenso del professionista prescelto

- Compenso dell’équipe, ove partecipante

- Compenso del personale di supporto, ove partecipante

- Compenso per eventuali prestazioni erogate da altri Dirigenti in Équipe

(Diagnostica strumentale, ecc) secondo tariffari appositamente concordati

- Fondo di Perequazione dei Dirigenti Sanitari ( 5% della tariffa)

- Fondo per l’abbattimento Liste di attesa (5% della tariffa)

- Fondo comune comparto (5% della tariffa) ove partecipante

- Quota per l’amministrazione per i costi generali (30% della tariffa DRG)

comprensiva dei:

a) Costi – pro quota – per il materiale di consumo;

b) Costi – pro quota – per l’ammortamento, ove vigente;

c) Costi – pro quota – per la manutenzione delle apparecchiature

- Oneri dell’Istituto pari all’8,50% dei costi del personale

Secondo il seguente schema:

una quota giornaliera fissa, qualora l’utente scelga di usufruire del trattamento

diversificato di tipo alberghiero;

una tariffa omnicomprensiva composta dalla somma delle seguenti voci:

a) del compenso spettante a titolo di onorario per l’opera professionale prestata dal

Medico o dal chirurgo ( o da altri professionisti) prescelto dallo stesso paziente alle

cui cure esclusive egli ha voluto affidarsi; qualora l’attività sia svolta in equipe, tale

onorario viene ripartito tra i componenti con modalità indicate dall’equipe stessa:

l’onorario del 2° operatore non potrà essere inferiore al 25% dell’onorario del capo

equipe, l’onorario dello strumentista è fissato nella misura del 5% dell’onorario

dell’equipe chirurgica, gli onorari dell’anestesista, dell’anatomo-patologo,

dell’endoscopista, del medico nucleare e di eventuali altri operatori saranno

concordati con il capo equipe in ragione della complessità delle procedure svolte; di

tutti i costi sostenuti dall’Amministrazione per l’effettuazione delle prestazioni

aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza relativi al D.R.G. trattato.

b) di una quota pari al 30% della sola tariffa prevista per la prestazione istituzionale,

restando a carico della Regione Campania la rimanente quota del 70% della tariffa

stessa relativa al D.R.G. trattato, ai sensi della DGR n.1541 /2001 e della circolare

1266 del 4..2.02 della Regione Campania Area Generale di Coordinamento

c) dello specifico compenso spettante al personale di supporto coinvolto fuori dal

normale orario di lavoro, individuato in sede di contrattazione decentrata con le

OO.SS. di categoria;

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d) delle quote incentivanti da determinare in sede aziendale a favore del personale

sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero

professionali in qualità di componente di un’equipe;

e) delle quote incentivanti da determinare in sede Aziendale a favore del personale che

collabora all’attuazione dell’ALPI;

f) di una quota, da determinare in sede di contrattazione integrativa, quale specifico

fondo Aziendale perequativo (accantonato comunque in generale, nella misura non

inferiore al 5%, al netto delle quote a favore dell’Istituto, della massa di tutti i proventi

dell’attività libero-professionale) da destinare alla dirigenza medica/sanitaria (da

individuarsi in sede di contrattazione integrativa e fatto salvo quelli già individuate

ope legis) che non possono accedere all’esercizio della libera professione

intramuraria e alla formazione permanente (ECM);

g) di una quota, pari al 5% della tariffa del Dirigenti Medici e Sanitari componenti le

equipe che costituirà il Fondo per l’abbattimento Liste di attesa previsto dalla Legge

08 novembre 2012 n. 189;

h) di una quota tesa a ristorare gli oneri dell’Istituto pari all’8,5 % da calcolarsi sulle

quote destinate al personale.

4. A tal fine viene predisposta, di volta in volta per ciascun paziente, una scheda che

riporta lo schema precedente e che viene utilizzata in sede di contrattazione delle

tariffe con i Dirigenti interessati onde stabilire l’esatta incidenza delle varie voci

nell’ambito della tariffa stessa.

5. Le quote relative al Fondo di Perequazione dei Dirigenti Sanitari, al Fondo Comune

comparto e all’Amministrazione vengono determinate con valore fisso pari al 5% del

valore della tariffa relativa alla prestazione, nella quota di competenza

dell’Amministrazione sono compresi gli oneri fiscali.

6. Su tale base, l’Utenza è tenuta al pagamento dell’intera quota.

7. Qualora l’Utenza scelga la modalità di ricovero con confort alberghiero, è tenuta a

corrispondere inoltre la relativa retta giornaliera descritta al successivo art. 20.

8. La ripartizione dei proventi avviene sulla base delle quote prestabilite nella scheda di

tariffa compilata secondo le istruzioni del presente articolo.

Nella tabella che segue è illustrata la composizione della tariffa per le prestazioni in

regime di ricovero:

(AMM )

30 % del (DRG)

DSTP/E FPDS FCC FPSS FALA QOI

8.50%

76% 5 % 5 %

9 %

5%

La quota del 9% del fondo di supporto per i DRG chirurgici verrà così distribuita:

7% agli infermieri che partecipano direttamente alle attività di sala operatoria e 2% al

personale OSS di sala operatoria.

Le modalità di ripartizione della quota del 5% del FCC spettante al personale di

comparto coinvolto durante l’orario di lavoro ordinario, saranno definite in sede di

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contrattazione decentrata con le OO.SS. e comunque la distribuzione del fondo terrà

conto dei profili professionali e quindi indirettamente delle responsabilità connesse ad

essa per una più equa distribuzione dei compensi.

Art. 21 - SERVIZI ALBERGHIERI

1. La Retta giornaliera standard è pari a € 120,00 + IVA e prevede, oltre ai servizi

ospedalieri di base:

- sistemazione in camera singola con bagno

- disponibilità di letto o poltrona da riposo aggiunti per accompagnatore,

- vitto per l'eventuale accompagnatore,

- telefono in camera abilitato solo in entrata.

2. La Retta giornaliera super è pari a € 150,00 + IVA e prevede, oltre ai servizi della

tipologia standard:

- televisore a colori (portatile con telecomando) in camera,

- telefono diretto per esterno con contatore (scatti contabilizzati a parte).

3. Le quote derivanti dalla retta giornaliera non sono soggette a ripartizione, restando di

esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Cap.2 ORGANIZZAZIONE

Art. 22 - MODALITÀ OPERATIVE

1. L'Utenza accede alla Unità Operativa scelta per il ricovero previa prenotazione

effettuata su apposita lista presso l’Ufficio Ricoveri.

2. Nella prenotazione dovrà essere esplicitamente indicata: l'accettazione del

Regolamento, delle Tariffe praticate con le distinti voci di composizione delle stesse,

del costo globale previsto, il nominativo del Dirigente Sanitario prescelto ovvero la

Unità Operativa scelta quale pagante in proprio, nonché il riferimento alla

dichiarazione di cui all’art. 15 – comma 3 – che precede.

3. In questa stessa occasione l'Utente sottoscrive per accettazione il modello di

preventivo spese relativo alla prestazione programmata e versa un importo pari al

20% dell’intero ammontare, ivi compresi gli oneri per servizi alberghieri ove richiesti,

a titolo di ACCONTO/DEPOSITO CAUZIONALE, presentando la relativa ricevuta al

Dirigente Sanitario di fiducia.

4. Detto importo di «acconto/deposito cauzionale» verrà trattenuto dall'Amministrazione

in caso di rinuncia dell'Utente non intervenuta entro i 30 giorni dalla data convenuta

per l’erogazione della prestazione.

5. Il giorno fissato per il ricovero, l'Utente si presenta agli Uffici della Direzione Sanitaria

ove ha effettuato la prenotazione, presentando la ricevuta del versamento (effettuato

con le modalità di cui all’art. 30 del presente Regolamento) del restante 80%

dell’intero ammontare della prestazione già preventivato.

6. Nei casi di ricovero ordinario, la data della dimissione predisposta dal Dirigente

Sanitario prescelto deve essere comunicata all’Ufficio Ricoveri nella giornata

immediatamente precedente, allo scopo di:

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- consentire l'esatta contabilizzazione delle giornate di degenza, nonché degli

ulteriori costi sostenuti;

- aggiornare la disponibilità di posti-letto in libera attività.

7. In questa occasione l'Utente è invitato a versare l'eventuale conguaglio.

8. L’eventuale restituzione di eventuali somme versate dal paziente non dovute, avverrà

con apposito bonifico a favore del paziente stesso a cura dell’UOC SEF su

indicazione dell’ Ufficio ALPI.

9. In ogni caso di “auto dimissioni” contro il parere dei Sanitari prescelti,

l'Amministrazione tratterrà comunque l'intera somma già introitata.

Art. 23 - FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Dirigente medico di fiducia provvede alla formazione e sottoscrizione del contratto

che dovrà necessariamente riportare: il Codice Diagnosi, il Codice Intervento, il DRG

e la corrispondente Tariffa.

2. Il contratto sottoscritto dal dirigente medico dovrà essere trasmesso all’Ufficio ALPI,

per le dovute verifiche, al fine della sottoscrizione dello stesso da parte del paziente.

3. L’ufficio provvede ad acquisire l’accettazione da parte del paziente delle tariffe

praticate, del costo complessivo previsto, del nominativo del Dirigente Sanitario

prescelto e l’U.O. in cui verrà effettuato il ricovero, e appone il relativo visto, in qualità

di delegato dalla Direzione Generale.

4. All’atto della sottoscrizione del contratto il paziente si impegna a versare il 100%

dell’importo totale delle prestazioni sanitarie (30% del DRG più onorario del medico

e/o equipé), con acconto pari al 20% del valore presunto del trattamento medico-

chirurgico all’atto della prenotazione e saldo all’atto del ricovero.

5. Il pagamento dovrà essere effettuato integralmente, prima del ricovero, come

previsto dal Regolamento.

6. A fronte del pagamento, all’utente viene rilasciata ricevuta indicante gli estremi

dell’intero importo pagato e la descrizione delle prestazioni fornite.

7. Non è consentita la riscossione diretta dei compensi da parte del professionista che

esercita l’attività libero-professionale o da altro operatore coinvolto.

8. Nel caso si verifichi la non corrispondenza tra il DRG di entrata ed il DRG di uscita

tale da determinare una tariffa superiore a quella prevista nel contratto e versata

dall’utente, l’Azienda non potrà chiedere nessuna differenza all’utente rispetto a

quanto riportato nel contratto. In tal caso la differenza è a carico dell’azienda e alla

Regione Campania dovrà essere comunicato il DRG di uscita riportato nella SDO.

9. In caso di autodimissioni del paziente contro il parere dei Sanitari prescelti, l’Azienda

tratterrà comunque quanto incassato.

10. Gli obblighi di informativa all’Utente in merito al ricovero in Alpi, si intendono

assolti con la sottoscrizione del contratto.

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Art. 24 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il dirigente operante in regime libero professionale prescelto dal paziente è

responsabile di tutti i compiti inerenti il ricovero, ivi compresi la compilazione della

cartella clinica, della SDO e di ogni altra certificazione relativa al ricovero.

2. La cartella clinica riporterà sul frontespizio la dicitura ALPI unitamente al codice della

tipologia di ricovero prescelto.

3. Le cartelle cliniche dovranno essere consegnate, a cura di ciascuna U.O. all’Ufficio

ALPI che provvederà alla verifica della regolarità della documentazione, sia sanitaria

che contabile.

4. La verifica è preventiva alla corresponsione dei proventi agli operatori interessati.

L’ufficio economico-finanziario, infatti, disporrà il pagamento dei proventi al medico

e/o all’equipe su nulla osta del Responsabile Ufficio ALPI successivamente alla

verifica di cui sopra.

5. La verifica finale dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto dall’Utente è di

competenza dell’ ufficio ALPI che in caso di non assolvimento, attiverà, tramite i

servizi competenti, le procedure di recupero credito.

Art. 25 - DOMANDA DI RICOVERO

1. L’istanza di ricovero ALPI, successiva alla visita medica effettuata da un Dirigente

Medico dipendente dell'Istituto e corredata della dichiarazione di cui dell’art. 15 –

comma 3 – che precede, deve essere consegnata, a cura del medesimo paziente o

del Dirigente Medico dal medesimo prescelto, all’Ufficio Ricoveri, nel caso di ricovero

ordinario, alla Stanza 12, nel caso di ricovero diurno chirurgico.

2. La modulistica relativa alla domanda di ricovero deve precisare e documentare che il

paziente:

a) è a conoscenza delle condizioni normative e dell’onere finanziario presunto che

dovrà sostenere;

b) si impegna a versare il corrispettivo dovuto secondo le seguenti modalità:

acconto pari al 20% del valore presunto del trattamento medico-chirurgico all’atto

della prenotazione;

saldo all’atto del ricovero.

Art. 26 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

1. L’ufficio ALPI contabilizza tutti i proventi riscossi mensilmente, e provvede alla

liquidazione entro il secondo mese, sullo statino-paga di ciascun dipendente

interessato.

2. L’Ufficio ALPI provvederà a fornire mensilmente a ciascun Dirigente la specifica delle

quote retribuite per le singole prestazioni.

3. Le quote di cui al comma 4 dell'art. 20 del presente regolamento sono di esclusiva

pertinenza dell'Amministrazione.

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TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Cap.1 GESTIONE E REVISIONE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Art. 27 - CONTROLLO DI GESTIONE

Al fine di garantire un costante controllo della quantità e qualità dei servizi erogati in

regime di attività libero professionale, oltre che per adeguare in modo costante la

programmazione delle prestazioni rese saranno rilevati i dati relativi:

a) alle liste d’attesa;

b) ai volumi di attività riguardanti i singoli dirigenti interessati e le relative aree di

riferimento;

c) alla tipologia delle prestazioni ( sono inviati mensilmente all’unità Ufficio ALPI che

a sua volta provvederà a trasmetterli agli uffici competenti).

Art. 28 - CALENDARI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

I calendari autorizzati per l’esercizio di attività libero professionale devono essere

rispettati e le assenze dei sanitari e/o delle équipe devono essere tempestivamente

comunicate all’utenza.

Art. 29 - SPAZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

All’interno delle strutture dell’Istituto sono individuati, in subordine e compatibilmente

alle esigenze istituzionali, spazi da dedicare anche all’esercizio dell’attività libero

professionale:

a) ambulatoriale;

b) di ricovero ordinario;

c) di day hospital;

d) di day surgery.

Sono preventivamente individuati gli spazi da destinare all’attività libero professionale.

La quota di posti letto da utilizzare per l’attività libero professionale è definita nella

misura del 10% dei posti letto ordinari dell’Istituto.

A tali effetti vengono considerati separati e distinti gli spazi temporalmente disponibili:

a) purché adeguati dal punto di vista logistico e del comfort;

b) a condizione che l’attività libero professionale venga svolta in fasce orarie

compatibili con l’esigenza di rendere agevole l’accesso alle prestazioni da parte

dell’utente.

Le modalità di accesso alle sale operatorie vengono definite preventivamente dalla

Direzione Sanitaria previo accordo dei dipartimenti coinvolti con la direzione strategica

dell’Istituto.

L’individuazione degli spazi riservati all’attività libero professionale è disposta con atto

separato dell’amministrazione entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di entrata

in vigore del presente regolamento.

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Art. 30 - ORARIO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

L’attività ALPI e quella istituzionale sono svolte in fasce orarie differenti.

Tutto il personale coinvolto nell’erogazione di prestazioni libero professionali, a garanzia

della netta separazione dell’ALPI rispetto alle altre attività istituzionali, è tenuto a

svolgere tale attività al di fuori:

a) del proprio orario di lavoro;

b) dei turni di pronta disponibilità;

c) dei turni di guardia medica.

Per ragioni organizzative alcune prestazioni - quali ad es. piccola chirurgia,

accertamenti diagnostici di laboratorio e strumentali, prestazioni erogate a utenti degenti

- possono essere effettuate all’interno del normale orario di lavoro e, quindi, delle

timbrature.

Il personale dipendente coinvolto nell’erogazione della prestazione libero professionale

dovrà timbrare quotidianamente al fine di:

a) consentire una chiara distinzione e definizione delle prestazioni orarie rese per

l’attività libero professionale da quella istituzionale;

b) recuperare il tempo impiegato.

Nel caso delle prestazioni rese all’interno del normale orario di lavoro il tempo da

recuperare verrà definito in base al numero delle prestazioni secondo un tempo

standard preventivamente stabilito per ciascuna tipologia di attività, tempo standard che

sarà soggetto a verifica ed a eventuale ritaratura annuale.

Art. 31 - DEBITO ORARIO AGGIUNTIVO PER LE ATTIVITÀ ALPI IN ORARIO

ISTITUZIONALE

1. Nei casi in cui, per ragioni tecnico-organizzative, non è possibile l’articolazione

dell’attività libero-professionale al di fuori dell’orario di servizio, come risulta

dall’autorizzazione ALPI, ciascun professionista è tenuto al recupero del debito orario

aggiuntivo per assicurare le attività svolte in ALPI.

2. Per le prestazioni dei laboratori di analisi, del servizio immuno-trasfusionale, e

dell’anatomia patologica, per le quali è impossibile effettuare tale rilevazione il

calcolo del debito orario viene stabilito con un tempo standard corrispondente al

tempo mediamente necessario all’esecuzione delle medesime prestazioni in regime

istituzionale. Si definisce convenzionalmente che per ogni mese si prende come

riferimento il fatturato e che l’orario da recuperare è a pari a 5 minuti per ogni 10 euro

incassati.

3. Il calcolo delle ore aggiuntive da rendere per le attività svolte in ALPI d’equipé in

orario ordinario verrà calcolato, come stabilito dai commi precedenti del presente

articolo, dall’Ufficio ALPI avvalendosi delle informazioni che verranno fornite del

Servizio Economico Finanziario, dall’Ufficio Personale. L’Ufficio Alpi,

successivamente, comunicherà al Responsabile dell’equipé e all’Ufficio Gestione

Risorse Umane il numero di ore che dovranno essere recuperate.

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Il Responsabile dell'equipé informerà il personale della U.O. circa il numero di ore

aggiuntive da rendere per le attività svolte in ALPI.

3. Il recupero orario da parte di ciascun componente dell’equipe dovrà essere

documentato mediante timbratura utilizzando il badge con codice specifico. L'Ufficio

Gestione Risorse Umane provvederà a verificare la reale effettuazione delle ore

aggiuntive.

4. La liquidazione delle somme aggiuntive avverrà a seguito di comunicazione da parte

del Servizio Economico-Finanziario.

5. La ripartizione dei relativi proventi avverrà secondo quanto previsto dal vigente

regolamento ALPI.

Art. 32 - LIMITE ORARIO MASSIMO DI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Per ciascun dirigente viene previsto, in ragione delle esigenze dell’Istituto, un limite

massimo di ore settimanali da dedicare ad attività di consulenza, consulto o altra attività

libero professionale, sia in orario di servizio che al di fuori dell’orario di servizio.

Tale limite è comprensivo dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili

con l’articolazione dell’orario di lavoro.

Il limite orario viene definito dall’Ufficio ALPI con cadenza semestrale:

a) nel mese di dicembre per il semestre da gennaio a giugno;

b) nel mese di maggio per il semestre da giugno a dicembre.

Fermo restando che le prestazioni in ALPI in ogni caso non possono comportare un

impegno orario superiore al 50% del normale orario di lavoro.

Art. 33 - REVISIONE TARIFFE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

Annualmente, entro il mese di dicembre, l’Amministrazione sulla base:

a) dei programmi dell’Istituto;

b) dei volumi dell’attività istituzionale e di quella in regime libero professionale;

c) dei costi di gestione;

propone alle OO.SS di categoria la conferma o la revisione, in aumento o diminuzione,

delle percentuali delle singole voci di competenza dell’Istituto che compongono le

tariffe, contrassegnate ut supra dalle lettere a e b.

In ogni caso le tariffe non possono essere inferiori alle tariffe previste dal Nomenclatore

Tariffario vigente.

Art. 34 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI LIBERA

PROFESSIONE

Il pagamento delle, prestazioni può avvenire, esclusivamente:

- presso gli sportelli (anche automatici) per le prestazioni rese all’interno

dell’Istituto, che rilascia quietanza che costituisce fattura esente da IVA ai sensi

dell’art. 10, c. 18 del DPR 633/72;

- presso banche e/o uffici postali a mezzo di bonifico

- presso gli studi privati al dirigente che ha effettuato la prestazione, tramite POS.

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Il pagamento da parte dell’utente deve essere effettuato prima dell’erogazione della

prestazione libero professionale.

Qualora il Dirigente, con il consenso dell’utente e informandolo sulle tariffe applicate,

effettui ulteriori prestazioni, oltre a quelle già pagate, lo stesso dovrà invitare il paziente

interessato a presentarsi preventivamente all’ufficio cassa per il pagamento delle nuove

prestazioni.

L’invito al pagamento, per le prestazioni rese in regime di ricovero, verrà effettuato su

apposita modulistica, predisposta dall’Istituto, nella quale saranno riportati gli estremi

identificativi dell’utente, dei Dirigente Sanitario, l’esatta tipologia delle prestazioni fornite

e ove necessario le tariffe relative.

Qualora il professionista rinunci all’onorario a lui spettante, sarà comunque dovuta la

quota di spettanza dell’amministrazione, dei fondi e del supporto.

Cap.2 ALPI E LISTE DI ATTESA

Art. 35 - RIDUZIONE DELLE LISTE D’ATTESA

L’Amministrazione trimestralmente monitora la domanda di prestazioni e le liste d’attesa

ed in relazione alle esigenze ed al fine di fornire prestazione sempre più tempestive, in

accordo con la direzione interessata, la direzione dipartimentale e la direzione sanitaria

valuta e dispone motivatamente nell’ordine:

una diversa articolazione dell’orario di lavoro;

un diverso e più ottimale utilizzo delle apparecchiature e strumentazioni affidate;

l’acquisizione di prestazioni aggiuntive dei dirigenti.

Nell’interesse del cittadino, al fine di ridurre le liste e i tempi d’attesa l’amministrazione

può, in ogni caso, stipulare accordi con i professionisti affinché gli stessi possano

concorrere a soddisfare la domanda di prestazioni.

Qualora i tempi di attesa istituzionali, per l’80% dei pazienti ricoverati per una data

prestazione, siano contenuti entro quello previsto per la relativa classe di priorità, dalle

vigenti norme sui tempi di attesa, la condizione di equilibrio è assicurata. In pratica in

caso di livello di priorità A,B,C che prevedono ricovero entro i tempi stabiliti dalla

normativa (rispettivamente 30, 60, 180 gg), se in una data Unità Organizzativa l’80% dei

pazienti ricoverati ha avuto, al massimo, un tempo di attesa previsto (rispettivamente

30,60,180 giorni) che prevede ricovero entro 30 gg, in una data unità organizzativa

l’80% dei pazienti ricoverati ha avuto, al massimo, un tempo di attesa di 30 giorni si

ritiene che l’equilibrio tra tempi di attesa istituzionali e in ALPI è soddisfatto. Nel caso di

superamento dei limiti suddetti, si stabilisce che il tempo di attesa, per ciascun ricovero

ALPI, non potrà essere inferiore alla metà del tempo che hanno atteso l’80% dei

pazienti iscritti nella lista di attesa istituzionale a parità di livello di priorità. Il

monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni di ricovero viene eseguito con

metodologia ex post effettuata mensilmente utilizzando i dati contenuti nel data base

della procedura utilizzata in Istituto per la gestione dell’ADT.

Analoga modalità di gestione dell’equilibrio tra tempi di attesa istituzionali e tempi di

attesa in ALPI viene applicata anche al regime di ricovero diurno.

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Cap.3 NORME TRANSITORIE

Art. 36 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. In applicazione dell'art. 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs 229/99,

e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale sanitario con rapporto

esclusivo è consentito lo svolgimento dell’attività libero-professionale all’interno

dell’Azienda, nell’ambito delle strutture aziendali.

2. L’Azienda, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture, comprese le attrezzature

necessarie, e spazi distinti e separati per l’esercizio dell’attività ALPI in regime di

ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera, deve intraprendere tutte le

iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai Dirigenti l’esercizio della

ALPI, anche fuori dall’Istituto mediante l’acquisizione di spazi sostitutivi tramite

l’acquisto, la locazione o la stipula di convenzione con altre aziende o strutture sanitarie

non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è

richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (art.2 DL 158/2010 e smi.).

3. L’esercizio dell’Alpi fuori dell’azienda (Alpi sperimentale) dovrà avvenire nel rispetto

di quanto previsto dalla Legge 08 novembre 2012 n. 189.

4. A far data dell’approvazione del Regolamento non saranno concesse ulteriori

autorizzazioni all’esercizio dell’attività di cui sopra (ALPI Sperimentale), salvo deroghe

per situazioni particolari.

Art. 37 - NORMA FINALE

1. Il presente regolamento ha validità triennale. Trascorso tale periodo esso è

tacitamente rinnovato fino a nuove determinazioni da parte dell'Azienda. Prima di tale

termine, la Commissione ALPI può proporre tutti i correttivi che si rendessero

necessari per una migliore organizzazione dell'attività stessa o qualora siano

intervenute modifiche normative o dell'assetto aziendale.

2. L’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è demandata a tutti i

Dirigenti sanitari che ne risponderanno all’Istituto quale responsabilità dirigenziali da

valutarsi nelle sedi competenti e con le modalità in essere, nonché ai competenti

organi dello Stato in caso di responsabilità di diverso titolo.

3. Le procedure di comunicazione del presente regolamento e delle successive

variazioni, integrazioni, disposizioni, chiarimenti e comunicazioni non possono

seguire la via gerarchica propria delle comunicazioni di servizio, ma avvengono

direttamente nei confronti dei Dirigenti interessati o a mezzo di comunicazione

sostitutiva ( es. apposite bacheche, albo pretorio) proposte dalla commissione

paritetica.

4. Il presente atto viene corredato da appositi documenti operativi che ne costituiscono

parte integrante ma che saranno singolarmente modificati, se ed in quanto

necessario, secondo l’evolversi delle condizioni, delle modalità organizzative nonché

della normativa vigente.

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5. Il presente atto annulla ogni altro provvedimento aziendale in materia di Attività

Libero Professionale.

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“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 495 del 15/06/2018

PROPONENTE: Direttore Sanitario

OGGETTO: ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA - INTEGRAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO - REVOCA DELIBERAZIONE 851 DEL 06/12/2017

Pubblicata dal 18/06/2018al 28/06/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Direttore Responsabile S.C. Affari Generali dr.ssa Elisa Regina

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:Rosa Martino - Direttore SanitarioMariano Carmine - Direttore AmministrativoGerardo Botti - Direttore ScientificoAttilio Bianchi - Direttore GeneraleRegina Elisa - U.O.C.`` Affari Generali``                                                       

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa