REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO...

19
REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO Prot. n. 2293 del 10.07.2017

Transcript of REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO...

Page 1: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI

DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

AI SENSI DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Prot. n. 2293 del 10.07.2017

Page 2: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

2

INDICE

Art. 1. (Generalità) ............................................................................................................................... 3

Art. 2. (Titoli di accesso) ....................................................................................................................... 3

Art. 3. (Competenze di accesso e loro verifica)..................................................................................... 4

Art. 4. (Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio) .............................................. 5

Art. 5. (Curricoli e piani di studio) ......................................................................................................... 5

Art. 6. (Obiettivi formativi) ................................................................................................................... 6

Art. 7. (Programmazione didattica) ..................................................................................................... 6

Art. 8. (Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione) .............................................................. 7

Art. 9. (Propedeuticità e sbarramenti) ................................................................................................. 7

Art. 10. (Tipologie delle forme didattiche) ........................................................................................... 8

Art. 11. (Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto) ................................... 8

Art. 12. (Commissioni per gli esami) .................................................................................................... 9

Art. 13. (Commissione per la prova finale) ......................................................................................... 10

Art. 14. (Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo) ..................... 10

Art. 15. (Obblighi di frequenza e deroghe) ......................................................................................... 12

Art. 16. (Studenti a tempo parziale) ................................................................................................... 12

Art. 17. (Contemporanea iscrizione Conservatorio-Università) .......................................................... 13

Art. 18. (Modalità di riconoscimento dei crediti) ............................................................................... 14

Art. 19. (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero) ....................................... 16

Art. 20. (Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana) ...................................................... 17

Art. 21. (Uditori) ................................................................................................................................. 18

Art. 22. (Docenti a contratto) ............................................................................................................. 19

ALLEGATI

Tabella A: programmi delle prove di ammissione ai corsi di studio attivati o attivabili e competenze

richieste nell’ambito delle discipline Teoria, ritmica e percezione musicale e Teoria dell’armonia e

analisi.

Tabella B: curricoli, obiettivi formativi, tipologie didattiche degli insegnamenti: vedi piani

dell’offerta didattica allegati al Regolamento didattico

Page 3: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

3

Art. 1

(Generalità)

Il presente Regolamento, proposto dalle Strutture Didattiche competenti, approvato dal Consiglio

Accademico, è redatto in conformità all'articolo 17 del Regolamento Didattico del Conservatorio di

Piacenza approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

(Titoli di accesso)

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI PRIMO LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:

a) candidati in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.

b) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.

2. In caso di spiccate capacità e attitudini, possono essere ammessi studenti non ancora in

possesso del diploma di maturità che dovranno comunque conseguire prima di sostenere la prova

finale.

3. Non è consentito iscriversi al Corso di Diploma Accademico di primo livello a coloro che siano già

in possesso del medesimo diploma di Conservatorio del previgente ordinamento (V.O.).

CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO

1. Possono presentare domanda di ammissione:

a) coloro che siano in possesso di un diploma del Vecchio Ordinamento unitamente a quello di

scuola secondaria superiore o titoli equipollenti.

b) coloro che siano in possesso di un Diploma Accademico di primo livello, conseguito presso

Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati.

c) coloro che siano in possesso di qualsiasi laurea o titolo equipollente.

d) cittadini stranieri in possesso di titoli equipollenti a quelli sopracitati.

2. Gli studenti interni diplomandi del Vecchio Ordinamento e del Diploma Accademico di I livello

che prevedono di sostenere la prova finale entro la sessione di Febbraio, possono sostenere

l’esame di ammissione al Biennio Specialistico e, in caso di idoneità, tenuto conto dei posti

disponibili, essere iscritti con riserva e seguire le lezioni. Non potranno comunque sostenere esami

di profitto del Biennio Specialistico, fino a che non abbiano conseguito il Diploma del Vecchio

Ordinamento o il Diploma Accademico di primo livello.

3. Nel caso in cui lo studente non consegua il titolo di accesso necessario di cui al precedente

comma entro l'ultima sessione di esami, non potrà proseguire il corso di Diploma Accademico di

secondo livello a cui è iscritto con riserva.

4. Tutti i candidati stranieri hanno l'obbligo di presentare una “dichiarazione di valore in loco” dei

Page 4: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

4

propri titoli di studio, rilasciata dall'Ambasciata Italiana del paese di provenienza.

Art. 3

(Competenze di accesso e loro verifica)

1. L’ammissione ai Corsi di Diploma Accademico è subordinata al superamento di una prova di

selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. (REG. DID. Art. 24

comma 3 Ammissione ai Corsi di Studio)

2. Le competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio sono stabilite nella Tabella “A” allegata al

presente regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

3. L’esame di ammissione per il Diploma Accademico di primo livello e quello per il Diploma

Accademico di secondo livello sono finalizzati alla formazione di una graduatoria di idoneità. Il

numero di posti disponibili è individuato sulla base della programmazione effettuata annualmente

dall’Istituzione.

4. L’esame di ammissione è definito da programmi specifici per ogni corso di Diploma Accademico

di primo e secondo livello ed è articolato in prove teorico pratiche da sostenersi davanti ad una

commissione.

a) Per il diploma accademico di primo livello è prevista una verifica delle conoscenze musicali

di base per coloro che non sono in possesso di idonei attestati rilasciati da un Conservatorio

o da un Istituto Superiore di Studi Musicali. Il risultato della verifica non è comunque

vincolante per il superamento dell'esame d'ammissione, ma servirà solo ad accertare

eventuali debiti.

b) Per il diploma accademico di secondo livello è previsto un test scritto o un colloquio

esclusivamente sulle materie di base per coloro che non sono in possesso di un Diploma

accademico di primo livello o di un Diploma di previgente ordinamento. Il risultato del test

o del colloquio non è comunque vincolante per il superamento dell'esame d'ammissione,

ma servirà solo ad accertare eventuali debiti.

Qualora il numero delle domande di ammissione non superi il numero dei posti disponibili,

gli studenti iscritti al Conservatorio “Nicolini” che abbiano conseguito nell'ultimo anno

accademico il Diploma accademico di primo livello o il Diploma di Ordinamento previgente

sono esentati dal sostenere l'esame di ammissione al Biennio per lo stesso insegnamento. (Delibera di Consiglio accademico del 13.06.2014)

Si specifica inoltre che qualora il numero delle domande di ammissione superi il numero

dei posti disponibili, gli studenti diplomandi nella sessione invernale iscritti con riserva al

Conservatorio “Giuseppe Nicolini” non sono comunque esentati dal sostenere l’esame di

ammissione secondo le modalità previste.

5. Il candidato, il giorno dell'esame, dovrà esibire alla commissione un valido documento di

identità e un programma dettagliato ove previsto.

Page 5: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

5

6. La commissione dell’esame di ammissione per ogni singolo Corso Accademico di primo e di

secondo livello è formata da almeno tre docenti, con la presenza obbligatoria di almeno un

docente della disciplina caratterizzante principale.

7. La valutazione dell’esame di ammissione è espressa in trentesimi e con una delle seguenti

indicazioni: “idoneo”, “idoneo con verifica debiti formativi”, “non idoneo”. Per i candidati

riconosciuti “idonei con debiti formativi” i Consigli di corso1, recependo i risultati delle commissioni

degli esami di ammissione, indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi e stabiliscono le

modalità e i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo

studente, entro i limiti prefissati dal comma seguente. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti

costituisce impedimento al proseguimento della carriera. (REG. DID. Art. 25 Debiti e ammissione

condizionata)

8. L’assolvimento del debito deve avvenire entro la sessione estiva del secondo anno nel caso dei

corsi di diploma accademico di primo livello (trienni) ed entro la sessione autunnale del primo

anno nel caso dei corsi di diploma accademico di secondo livello (bienni). Nel frattempo lo

studente potrà sostenere qualsiasi esame, fatte salve le propedeuticità2. Il mancato

soddisfacimento del debito sarà di ostacolo al proseguimento della carriera3. (Delibera di Consiglio

accademico del 5.3.2012)

9. Il Conservatorio provvede ad istituire corsi per l’assolvimento dei debiti formativi eventualmente

attribuiti agli studenti.

Art. 4

(Durata normale dei corsi e conseguimento del titolo di studio)

1. Per conseguire il Diploma Accademico di I livello lo studente deve aver acquisito

complessivamente almeno 180 crediti. Per conseguire il Diploma Accademico di II livello lo

studente deve aver acquisito complessivamente almeno 120 crediti.

2. Se al termine del Corso di diploma accademico di primo o di secondo livello lo studente non ha

raggiunto il numero di crediti previsti per poter sostenere la prova finale, entra in regime di “fuori

corso”.

Art. 5

(Curricoli e piani di studio)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l’articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con

l’indicazione degli insegnamenti attivati e attivabili, delle attività formative obbligatorie, degli

eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi e

1 Il Consiglio accademico, con delibera del 30.1.2012, ha indicato nel consiglio di corso la struttura didattica

competente. 2 Per le propedeuticità si rimanda alla Guida assolvimento debiti.

3 Lo studente non potrà sostenere altri esami fino all’assolvimento del debito.

Page 6: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

6

piani di studio individuali)

2. I curricoli dei singoli Corsi di Studio offerti agli studenti sono descritti nell'allegata Tabella “B” al

presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma

precedente, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte

autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici. (REG. DID. Art. 26

Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

4. È possibile inserire per ogni annualità dei piani di studio dei Corsi di diploma accademico di

primo livello altri "Stages e tirocini" (3 CFA) anche all’interno delle attività formative “a scelta dello

studente”, oltre a quelli previsti nelle attività "ulteriori" fino a un massimo di 9 crediti complessivi

nel triennio4. (Delibera di Consiglio accademico del 19.7.2012)

5. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio individuale alla competente Struttura

Didattica entro il 15 ottobre per i nuovi immatricolati, entro il 31 luglio per le iscrizioni ad anni

successivi al primo.

6. Il piano di studio dello studente è approvato dalla Commissione didattica in collaborazione con il

consiglio di corso competente, e potrà prevedere da un minimo di 45 a un massimo di 75 crediti

annuali, fatto salvo il totale complessivo di 180 crediti nei tre anni (triennio) o 120 crediti nei due

anni (biennio). (Delibera di Consiglio accademico del 30.1.2012)

7. Lo studente può chiedere di essere ammesso a frequentare attività didattiche aggiuntive

rispetto al piano di studio prescelto che, in caso di superamento delle relative prove d’esame,

costituiscono crediti riconoscibili secondo la normativa vigente. (REG. DID. Art. 26 Ordinamenti dei corsi

e piani di studio individuali)

Art. 6

(Obiettivi formativi)

1. Gli obiettivi formativi specifici, i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa dei

singoli Corsi di Studio sono descritti nell'allegata Tabella “B” al presente Regolamento. (REG. DID. Art.

17 Regolamento dei Corsi di studio)

Art. 7

(Programmazione didattica)

1. Calendario e durata dell'anno accademico:

a) Il calendario accademico è emanato dal direttore, previa approvazione e delibera del

Consiglio Accademico, di norma entro il 30 settembre.

b) L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre; è fatta salva ogni diversa

4 La delibera trova la sua motivazione nell’intenzione di preservare il minimo del 5% di discipline a scelta dello

studente previsto dall’art. 9 del DPR 212/2005.

Page 7: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

7

articolazione delle attività didattiche prevista o consentita dal regolamento didattico. (STATUTO Art. 30 Anno accademico)

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dai Consigli di corso,

programma le attività dei corsi accademici di primo e di secondo livello e di ogni altro corso da

attivare nel successivo anno accademico. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono

essere previste differenti scansioni, funzionali all’organizzazione didattica. (REG. DID. Art. 7

Programmazione didattica)

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal

Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. (REG. DID.

Art. 7 Programmazione didattica)

Art. 8

(Insegnamenti dei corsi di studio e loro articolazione)

1. L'elenco degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e delle altre attività formative è quello

risultante nell'allegata Tabella “B” al presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di

studio)

2. Le eventuali articolazioni in moduli degli insegnamenti previsti sono stabilite annualmente dalle

Strutture Didattiche di norma entro il mese di ottobre.

3. Ulteriori attività formative sono stabilite annualmente dal Consiglio Accademico di norma entro

il mese di ottobre.

Art. 9

(Propedeuticità e sbarramenti)

1. Per i corsi di insegnamento che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso a

frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non

abbia sostenuto con esito positivo l’esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista

per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive

alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle

annualità precedenti. (REG. DID. Art. 21 Propedeuticità e sbarramenti)

2. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell’eventuale obbligo formativo aggiuntivo

(debito) attribuito allo studente costituisce impedimento al proseguimento della carriera

accademica. (REG. DID. Art. 21 Propedeuticità e sbarramenti)

3. Non è consentito acquisire crediti per discipline inserite nei piani dell’offerta didattica in

annualità successive a quella di iscrizione ove esistano propedeuticità dichiarate nei programmi

dei corsi e nella relative tabella (Delibera di Consiglio Accademico del 13.6.2014), salvo specifiche deroghe

stabilite dai singoli consigli di corso.

Page 8: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

8

Art. 10

(Tipologie delle forme didattiche)

1. Le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa sono indicate alla Tabella “B” allegata

al presente regolamento. (REG. DID. Art. 20 Tipologia delle forme didattiche)

2. L'elenco delle tipologie didattiche di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa sono

specificate nell'allegata Tabella “B” del presente Regolamento. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi

di studio)

Art. 11

(Tipologia delle forme degli esami e delle altre verifiche del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti

solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto

le attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli

deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi. (REG. DID. Art. 22 Esami e

altre forme di verifica del profitto)

2. Le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti, ai

fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite sono assunte dalle

Strutture Didattiche competenti su indicazione dei docenti delle discipline specifiche. (REG. DID. Art.

22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

3. Agli studenti che sostengono esami per i quali sono previste esecuzioni di gruppo, viene

attribuito un voto o una valutazione di idoneità sulla base dell'apporto individuale. (REG. DID. Art. 22

Esami e altre forme di verifica del profitto)

4. Per le attività didattiche articolate in forme diverse o in più moduli, le Strutture Didattiche

potranno prevedere un’unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per

ciascuna delle suddette attività, su indicazione dei docenti delle specifiche discipline. (REG. DID. Art.

22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

5. Gli esami danno luogo a votazione, mentre le verifiche consistono in un giudizio di idoneità. (REG.

DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto). Si rimettono ai consigli di corso le modalità di

effettuazione delle verifiche per l’accertamento delle idoneità ove non sia prevista l’attribuzione di

un voto. (Delibera di Consiglio accademico del 15.11.2011)

6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l’esame s’intende superato con una votazione minima

di diciotto trentesimi. Al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita la

lode solo in caso di unanimità. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

7. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dall’intera commissione; lo studente è

tenuto a firmare il verbale all’atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presentazione

alla prova. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

Page 9: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

9

8. La votazione è riportata a cura della commissione esaminatrice e a firma di uno dei suoi

componenti sul libretto dello studente, che deve essere presentato all’atto della prova sostenuta. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

9. L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in

cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. (REG. DID. Art. 22

Esami e altre forme di verifica del profitto)

10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione

della valutazione finale di profitto. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

11. Non è concesso allo studente di ripetere un esame non superato nella stessa sessione di esami. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di verifica del profitto)

12. Gli esami sostenuti nel periodo da febbraio ad aprile dell’anno accademico successivo sono

pertinenti all’anno accademico precedente e non richiedono reiscrizione. (REG. DID. Art. 22 Esami e

altre forme di verifica del profitto)

13. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato. (REG. DID. Art. 22 Esami e altre forme di

verifica del profitto)

14. Le sessioni d’esame sono tre: febbraio-aprile, giugno-luglio, settembre-ottobre; per ogni

sessione d’esame possono essere previsti più appelli. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)

15. Sono previste forme di attribuzione di crediti formativi per attività diverse da quelle stabilite

nel piano di studio dello studente per attività artistiche e/o formative anche esterne al

Conservatorio. La Commissione per la valutazione delle altre attività formative opera sulla base di

criteri predefiniti ed è formata dal Direttore, o da un suo delegato, e da due docenti indicati dal

Consiglio Accademico. La Commissione stabilisce prioritariamente se la documentazione prodotta

dallo studente consente il riconoscimento dei crediti entro i limiti previsti. In caso affermativo,

oltre a riconoscere i crediti, assegna una valutazione in trentesimi correlata alla qualità e tipologia

dell’attività svolta; diversamente segnala allo studente la necessità di integrare le attività

documentate. (REG. DID. Art. 31 Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

Art. 12

(Commissioni per gli esami)

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l’esame di profitto si svolge di fronte ad una

commissione. Gli esami sono pubblici, salvo il caso in cui vengano proposte prove che non

debbano essere udite o conosciute in anticipo da altri candidati, e si svolgono nei modi e nelle

forme previste per ciascuno di essi. Per competenza funzionale, il Presidente di commissione

stabilisce l'ordine di svolgimento dell'esame. (REG. DID. Art. 5 Commissioni per gli esami di profitto)

2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti e comunque in

numero dispari, di cui almeno uno titolare o esperto della disciplina di esame, sono nominate dal

Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti esterni della

Page 10: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

10

materia, solo in casi eccezionali e previa autorizzazione del Direttore. Qualora il Direttore o suo

delegato faccia parte della commissione ne assume la Presidenza. (REG. DID. Art. 5 Commissioni per gli

esami di profitto)

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione. (REG. DID.

Art. 5 Commissioni per gli esami di profitto)

Art. 13

(Commissione per la prova finale)

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque

componenti e comunque in numero dispari. (REG. DID. Art. 6 Commissioni per la prova finale)

2. La commissione, nominata dal Direttore, è composta dallo stesso o suo delegato, che la

presiede, da uno o più relatori, e da professori del Conservatorio. Possono far parte della

commissione anche esperti della materia esterni all’Istituzione. (REG. DID. Art. 6 Commissioni per la

prova finale)

3. La commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione. (REG. DID.

Art. 6 Commissioni per la prova finale)

Art. 14

(Caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la

funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo

studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal

piano di studi. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

2. Può presentare domanda di prova finale lo studente diplomando dei corsi di Diploma accademici

di primo e secondo livello che non debba acquisire più di 10 crediti ad esclusione della disciplina

caratterizzante la scuola. Per lo studente diplomando nelle sessioni estiva ed autunnale i requisiti

devono essere rispettati entro la scadenza dei termini di presentazione della domanda della prova

finale. Per lo studente diplomando nella sessione invernale i requisiti devono essere rispettati

entro il 31 ottobre. (Delibera di Consiglio accademico del 22.6.2017)

3. La prova finale è costituita da una parte interpretativa-esecutiva e/o compositiva svolta

nell’indirizzo caratterizzante del corso di studi. Le suddette modalità devono essere integrate dalla

discussione di un elaborato di carattere artistico-scientifico. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di

studio e prova finale)

4. La prova finale è costituita da:

a) esecuzione pubblica di un programma da concerto (discipline a indirizzo interpretativo) o

presentazione di una composizione originale (discipline a indirizzo compositivo);

b) presentazione di un elaborato afferente al proprio indirizzo, correlato alla prova pratica di

Page 11: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

11

esecuzione (discipline a indirizzo interpretativo) o alla composizione originale (discipline a

indirizzo compositivo). Tale elaborato avrà dimensioni e caratteristiche variabili, come

minimo l’equivalente di un programma di sala di un concerto, come massimo l’equivalente

di una tesi di laurea. Il peso della valutazione di tale elaborato è disciplinato dal comma 4. (Delibera di Consiglio accademico del 23.5.2012)

5. Il voto finale di diploma accademico è stabilito dalla commissione ed è espresso in centodecimi.

La commissione ha la facoltà di assegnare sino a un massimo di 7 punti da aggiungere alla media

ponderata espressa in centodecimi, raggiunta dallo studente nel corso degli studi, e integrata di

punti 0,15 per ogni lode ricevuta, ove ritenga che tale media si discosti per difetto da un punteggio

ritenuto congruo alla luce del rendimento dimostrato nel corso della prova finale. Tali 7 punti

possono essere assegnati secondo le seguenti modalità:

a) fino a 7 punti per la prova di esecuzione/composizione di cui al comma 3.a);

b) fino a 2 punti secondo la consistenza e la qualità della prova di cui al comma 3.b). (Delibera di

Consiglio accademico del 23.5.2012)

L’attribuzione della lode deve essere approvata all’unanimità dalla commissione. (REG. DID. Art. 23

Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

6. La commissione, nel caso abbia conferito la lode, può attribuire con decisione unanime anche la

“menzione d’onore”. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

7. Ai fini del conseguimento del diploma accademico di primo e di secondo livello è necessario il

punteggio minimo di 66 centodecimi. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

8. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico di primo e di secondo livello è pubblico

e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale. Lo studente può ritirarsi dall’esame fino

al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di

voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei. (REG. DID. Art. 23

Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

9. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo

modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo

seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso. (REG. DID. Art. 23 Conseguimento del titolo di studio

e prova finale)

10. E’ facoltà dello studente scegliere il relatore e un eventuale secondo relatore per la prova

finale.

11. L’elaborato, (tesi scritta, supporto multimediale, partitura di una composizione, ecc...) deve

essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 10 giorni prima dell'esame, in numero di cinque

copie. Tra l’ultimo esame curricolare e la prova finale devono intercorrere, di norma, almeno 15

giorni. (Delibera di Consiglio accademico del 22.5.2014)

12. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello

relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il mese di aprile dell’anno accademico

successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico

Page 12: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

12

precedente senza necessità di reiscrizione. (REG. DID. Art. 7 Programmazione didattica)

Art. 15

(Obblighi di frequenza e deroghe)

1. Lo studente ammesso ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello dovrà

frequentare ciascuna disciplina in misura non inferiore all' 80% delle ore di lezione previste per la

medesima. (REG. DID. Art. 17 Regolamento dei Corsi di studio)

2. L’assenza superiore al 20% delle lezioni di una disciplina comporta la non ammissione al relativo

esame o verifica di idoneità.

3. In casi di particolare e comprovata difficoltà da parte dello studente a frequentare almeno l' 80%

delle ore di lezione previste è data facoltà al singolo docente di concordare una minore frequenza

con l’aggiunta di un maggior carico di lavoro individuale. (REG. DID. Art. 20 Tipologia delle forme

didattiche) Sono escluse da tale discrezionalità la disciplina caratterizzante principale e le discipline

di musica di insieme.

4. L’accesso all’esame e la conseguente attribuzione dei crediti da parte del docente sono

subordinati all’attestazione della frequenza minima prevista o concordata, così come deve risultare

dalle firme di presenza apposte dallo studente nell’apposito registro.

5. Nel caso in cui lo studente abbia ottenuto il parziale riconoscimento di crediti formativi in una

disciplina, l’obbligo di frequenza è ridotto proporzionalmente secondo le seguenti modalità:

numero delle ore previste per la disciplina diviso il numero dei crediti relativi alla stessa; il risultato

ottenuto moltiplicato per il numero di crediti da conseguire determina il numero di ore di

frequenza residua.

Art. 16

(Studenti a tempo parziale)

1. Può chiedere la qualifica di studente impegnato a tempo parziale ogni studente immatricolato o

iscritto agli anni ordinari del corso di Diploma accademico di primo o secondo livello e del biennio

di specializzazione che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, ritenga di non essere nelle

condizioni per poter avanzare nella carriera accademica nei tempi normali previsti dal

Regolamento didattico del Conservatorio di Piacenza.

2. Lo studente impegnato a tempo parziale si impegna ad acquisire entro la terza sessione d’esame

di ciascun anno, nel doppio della durata normale del corso di studi, non meno di 15 e non più di 45

crediti formativi accademici per ciascun anno, indipendentemente da quanti inseriti all’interno del

piano di studi presentato. Lo studente ottiene contestualmente il prolungamento dello stato di

studente in corso e l’esenzione dal pagamento della seconda rata. I crediti formativi accademici

acquisiti all’atto del superamento dei relativi esami di profitto saranno interamente computati

nell’anno accademico nel quale lo studente sosterrà l’esame.

Page 13: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

13

3. La scelta del tempo parziale deve essere specificatamente espressa dallo studente all’atto

dell’iscrizione. La durata del corso per gli studenti a tempo parziale non potrà superare il doppio

della durata normale. Sarà consentito il recesso dalla scelta del tempo parziale nell’anno

accademico successivo. La domanda di rinuncia alla qualifica di studente impegnato a tempo

parziale va inoltrata all'atto dell’iscrizione ad un successivo anno accademico. Lo studente a tempo

parziale che acquisisca meno di 15 o più di 45 crediti formativi accademici in anno, perde la

qualifica del tempo parziale; in questo caso e qualora lo studente voglia completare il percorso di

studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo

parziale, è tenuto a corrispondere il pagamento della seconda rata per la quale aveva goduto di

esenzione. Nel caso in cui le strutture didattiche competenti approvino deroghe agli obblighi di

frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti

non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono anche gli obblighi sostitutivi da soddisfare e

li commisurano in crediti.

4. Lo studente che richieda la sospensione degli studi o presenti domanda di ritiro perde la

qualifica di studente impegnato a tempo parziale ed è tenuto a corrispondere il pagamento della

seconda rata.

5. La domanda della qualifica di studente impegnato a tempo parziale non può essere presentata

per l’anno accademico nel quale lo studente intende usufruire di servizi quali la mobilità

internazionale o la collaborazione a tempo parziale. (REG. DID. Art. 15 Durata dei corsi di studio; tempo

pieno e tempo parziale, Delibera di Consiglio accademico del 4.4.2012)

Art. 17

(Contemporanea iscrizione conservatorio-università)

1. È consentita la contemporanea iscrizione di uno studente a un corso accademico del

Conservatorio e a un corso dell’Università. Tale doppia iscrizione si considera compatibile ai sensi

della legge 240/2010, art. 29, comma 21 ed è disciplinata dal DM 28.09.2011.

2. L’intenzione di avvalersi della contemporanea iscrizione presso le suddette istituzioni deve

essere specificatamente espressa dallo studente all’atto dell’iscrizione. In seguito, nei tempi

indicati dalle due Istituzioni, lo studente presenterà i piani di studio previsti dai rispettivi

ordinamenti.

3. La Commissione didattica in collaborazione con le strutture didattiche interessate verifica i piani

di studio presentati, nonché la loro compatibilità con la contestuale frequenza e con l'impegno

richiesto allo studente per ciascun anno di corso. A seguito della predetta verifica, i piani di studio

sono approvati da entrambe le Istituzioni. Eventuali modifiche ai piani di studio, richieste dallo

studente, sono approvate con le medesime modalità. Fino all'approvazione dei piani di studio, lo

studente è iscritto con riserva ed è ammesso alle attività formative in entrambe le Istituzioni. Nel

caso in cui lo studente iscritto contemporaneamente al Conservatorio e all’Università presenti un

Page 14: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

14

piano di studi che prevede l’acquisizione in Conservatorio di un numero di crediti pari o inferiore a

45 per anno, può chiedere di essere considerato studente a tempo parziale.

4. Ciascuna Istituzione ha l'obbligo di trasmettere all'altra ogni informazione relativa alla

frequenza, al percorso, alla carriera di studio dello studente. Le attività formative svolte dallo

studente per ciascun anno accademico nelle due istituzioni e l'acquisizione dei relativi crediti

formativi non possono superare il limite complessivo di 90 per anno, fatti salvi quelli conseguiti

per le discipline valutabili in entrambi gli ordinamenti. (D.M. 28.9.2011; delibera di Consiglio accademico

del 4.4.2012)

Art. 18

(Modalità di riconoscimento dei crediti)

1. Il riconoscimento crediti è effettuato dalla Commissione didattica in collaborazione con i Consigli

di Corso.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) il superamento delle prove d’esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine

delle diverse attività formative contemplate nell’ordinamento didattico;

b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;

c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di

ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;

d) il superamento della prova finale. (REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)

3. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell’ordinamento didattico

del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su

presentazione di idonea documentazione. (REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)

4. Nel caso di trasferimento da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, la

Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di corso opera il riconoscimento totale o

parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:

a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino alla concorrenza del

numero dei crediti della stessa area disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del

corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, dei crediti maturati in

attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l’istituto e per le quali

non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare. (REG. DID. Art. 29

Acquisizione e riconoscimento crediti)

5. Il Conservatorio, secondo criteri predeterminati dalle Strutture Didattiche competenti e su

richiesta dello studente formulata all’atto dell’iscrizione, può riconoscere come crediti nell’ambito

degli stage e tirocini/attività a scelta dello studente le conoscenze e abilità professionali maturate

esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione. (REG. DID. Art. 29 Acquisizione e

riconoscimento crediti)

Page 15: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

15

6. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formative o

lavorative già svolte, è lasciata all’autonomia del Conservatorio la possibilità di abbreviare la durata

normale dei corsi di studio, contemplando la possibilità di iscrizioni ad anni successivi al primo. (REG. DID. Art. 29 Acquisizione e riconoscimento crediti)

7. Il massimo dei C.F.A. riconoscibili per l’attività formativa o lavorativa già svolta corrisponde ai 2/3

C.F.A. dei crediti totali nel caso di diploma accademico di primo livello, al 50% C.F.A. dei crediti

totali nel caso dei corsi di diploma accademico di secondo livello; dal momento

dell'immatricolazione al momento dell'esame finale deve trascorrere almeno un anno accademico

e in ogni caso non verranno riconosciuti i C.F.A. riguardanti l'ultimo anno della materia

caratterizzante. (Delibera di Consiglio accademico del 5.3.2012 modificata il 4.10.2013)

8. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal

Conservatorio, contribuisce alla maturazione dei crediti secondo modalità stabilite dalla

Commissione per la valutazione delle altre attività formative. (REG. DID. Art. 31 Attività artistica e altre

attività soggette a valutazione in crediti)

9. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private,

stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei

corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti. (REG. DID. Art. 31 Attività

artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

10. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento nel Conservatorio, la Commissione

didattica in collaborazione con i Consigli di corso competenti valuta il riconoscimento totale o

parziale dei crediti in precedenza acquisiti e l’eventuale debito formativo da assolvere. (REG. DID. Art.

33 Trasferimenti)

11. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova

finale per il conseguimento del titolo di studio o che abbiano sostenuto la sola prova di

ammissione. (REG. DID. Art. 33 Trasferimenti)

12. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque

anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di

corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, con il riconoscimento totale o parziale dei

crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio. (REG. DID.

Art. 34 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

13. Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di corso scade

contemporaneamente al termine della presentazione della domanda di ammissione al nuovo

corso, termine stabilito annualmente dal consiglio accademico5. (Delibera di Consiglio accademico del

23.5.2012. Modificata il 22.06.2017)

14. La Commissione didattica in collaborazione con il Consiglio del corso di studio al quale lo

5 “I passaggi ad altri corsi di studio sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione” (REG. DID.

art. 34, c. 3)

Page 16: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

16

studente intende trasferirsi delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il

riconoscimento dei crediti conseguiti validi per il nuovo curriculum e indica l’anno di corso al quale

lo studente è ammesso. I crediti acquisiti, ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del

titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell’interessato. (REG. DID.

Art. 34 Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

Art. 19

(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente

livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni. (REG. DID. Art. 35

Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all’estero è tenuto a indicare le attività

formative che intende svolgere presso l’istituto convenzionato. Tale proposta deve essere

approvata dall’Ufficio ERASMUS in collaborazione con la Commissione didattica sulla base di

documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero

di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.). (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio

effettuati presso altro istituto italiano o estero)

3. I periodi di studio (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:

a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l’istituto convenzionato;

b) frequenza effettuata presso l’istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna

di profitto, anche prevedendo integrazioni ove ritenute necessarie;

c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

d) tirocinio e altre attività formative.

4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze

indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio

effettuati presso altro istituto italiano o estero)

5. Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita, le

strutture didattiche interessate deliberano il riconoscimento delle attività formative svolte

all’estero. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

6. All’atto dell’iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività

formative compiute all’estero. (REG. DID. Art. 35 Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o

estero)

7. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell’Unione Europea e degli

accordi internazionali, i titoli conseguiti all’estero possono essere riconosciuti ai fini della

prosecuzione degli studi. (REG. DID. Art. 36 Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero)

Page 17: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

17

8. Il riconoscimento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio Accademico, sentite le

strutture didattiche competenti. (REG. DID. Art. 36 Riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero)

Art. 20

(Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, apposite attività formative per

l'apprendimento, ove obbligatorio, di una lingua dell'Unione Europea. (REG. DID. Art. 30 Lingua

comunitaria e conoscenza delle lingua italiana)

2. Alla positiva conclusione delle attività formative, viene rilasciato un apposito attestato che

contiene una valutazione corrispondente al livello conseguito. (REG. DID. Art. 30 Lingua comunitaria e

conoscenza della lingua italiana)

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalla

Commissione didattica in collaborazione con i Consigli di corso competenti anche sulla base di

certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio. (REG. DID.

Art. 30 Lingua comunitaria e conoscenza della lingua italiana)

4. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di ulteriori crediti relativi alla conoscenza di

altre lingue straniere della Comunità Europea, relativi ad esami o test già sostenuti presso

Istituzioni di pari livello o superiore.

5. Gli studenti stranieri, all’ammissione, sono sottoposti alla verifica per la conoscenza della lingua

italiana. Nel caso siano riscontrate carenze non pregiudizievoli sarà attribuito un debito formativo

da compensare nell’ambito degli studi con l’obbligo di frequenza al corso di lingua italiana per

stranieri e al superamento dei relativi esami; in alternativa alla frequenza del corso istituzionale lo

studente potrà certificare l’iscrizione e la frequenza a un corso esterno di italiano per stranieri,

fermo restando l’obbligo di superamento degli esami interni. (REG. DID. Art. 30 Lingua comunitaria e

conoscenza della lingua italiana). Lo studente straniero dovrà di conseguenza, entro la fine del primo anno

di Corso di diploma accademico sia di primo, sia di secondo livello, superare l’esame di verifica

dell’avvenuta acquisizione del livello di conoscenza della lingua italiana corrispondente al Livello

B1 del Quadro di riferimento europeo (Common European Framework del Consiglio d'Europa).

Il mancato superamento dell’esame di verifica impedisce allo studente di sostenere ulteriori

esami. Sono esonerati dall’esame di lingua italiana i cittadini non comunitari residenti all’estero

che possiedono uno dei titoli elencati di seguito:

diplomi di scuola secondaria superiore rilasciati al termine di 4-5 anni di corso dalle scuole

italiane con sede all’estero;

diplomi di scuola secondaria rilasciati dalla Repubblica Argentina insieme ai cosiddetti

certificati complementari che attestano la frequenza di un corso di scuola secondaria

comprendente lo studio dell’italiano per almeno 5 anni;

diplomi di lingua e cultura italiana rilasciati dalle due Università per Stranieri di Perugia e

Siena al termine di un corso di studi di almeno un anno;

Page 18: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

18

diplomi di competenza in italiano che, rilasciati dall’Università di Roma Tre o dalle Università

per Stranieri di Perugia e di Siena, corrispondano ai livelli C1 o C2 del Framework Europeo del

Consiglio d’Europa (tali diplomi possono essere rilasciati anche a seguito di specifici accordi

con gli Istituti Italiani di Cultura all’Estero o con altre organizzazioni);

attestati di frequenza di corsi di italiano emessi da altre università italiane che abbiano

istituito propri corsi di lingua italiana in forma autonoma oppure in collaborazione con altre

istituzioni educative o con enti regionali e locali (il grado di competenza linguistica deve

corrispondere ai livelli C1 e C2 del Framework Europeo del Consiglio d’Europa);

certificazione di competenza linguistica PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)

rilasciata dalla società Dante Alighieri;

i titoli conseguiti in Slovenia, Croazia e Svizzera presso le scuole di frontiera a gestione

pubblica, dove l’insegnamento è impartito in lingua italiana, sono accettati purché nel paese

al cui ordinamento si riferiscono risultino validi per l’ammissione a corsi analoghi a quelli per i

quali si chiede l’iscrizione in Italia.

In caso di certificazione/titoli acquisiti anteriormente al triennio precedente la domanda di

ammissione, la commissione dell’esame di verifica, potrà sottoporre il candidato a una prova al

fine di verificare la non obsolescenza dei contenuti didattici acquisiti. (Delibera di Consiglio accademico

del 4.10.2013)

Art. 21

(Uditori)

Presso il Conservatorio è ammessa la figura dell’uditore:

Uditore per l'intero anno accademico

a) I docenti entro il 15 novembre comunicano alla Segreteria la disponibilità ad accogliere

uditori nella propria classe indicando, nel contempo, il numero massimo di ammissibili.

Gli utenti e gli studenti interessati presentano in Segreteria Didattica, a partire dal primo

giorno di lezione dell’a.a., la domanda di frequenza redatta in carta semplice e rivolta al

Direttore.

Gli uditori saranno ammessi in base ai posti disponibili nelle classi richieste.

b) L'uditore ha diritto di frequentare le classi della disciplina caratterizzante e le classi delle

discipline affini e integrative relative al corso prescelto nonché ha diritto di frequentare

anche solamente le classi delle discipline affini e integrative.

c) L'uditore può assistere alle lezioni solo negli orari concordati con il docente.

d) L'uditore non può usufruire delle aule del Conservatorio per studio personale.

e) L'uditore non ha diritto a ricevere lezioni.

f) Al termine dell'a.a. all'uditore sarà rilasciata, su richiesta, una dichiarazione di frequenza.

g) Il candidato inadempiente perde ogni diritto per l'a.a. in corso.

Page 19: REGOLAMENTO DEI CORSI DI STUDIO ACCADEMICI DI PRIMO …wp.conspc.it/wp-content/uploads/2018/02/Regolamento-dei-Corsi-di... · accademico di primo livello o di un Diploma di previgente

19

Uditore per breve periodo

a) E' consentita la frequenza in qualità di “Uditore per breve periodo” a coloro che sono

interessati ad assistere alle lezioni di uno o più insegnamenti del Conservatorio. Saranno

accolti con modalità analoghe agli uditori per l'intero a.a., sentita la disponibilità del

docente interessato.

Potranno essere accolti in qualsiasi periodo dell'anno e frequentare per un periodo

massimo di 3 (tre) mesi.

L’Uditore è tenuto al pagamento dei contributi nella misura determinata dal Consiglio di

Amministrazione. (Delibera di Consiglio accademico del 7.6.2013)

Gli studenti interni possono frequentare, senza costi aggiuntivi, uno o più corsi in qualità di uditori.

Art. 22

(Docenti a contratto)

I docenti a contratto partecipano a pieno titolo alle riunioni dei consigli di corso ai quali le loro

discipline afferiscono. Possono partecipare alle riunioni di dipartimento e ai collegi dei professori

senza diritto di voto.