REGOLAMENTO (CE) N.555/2008 -...

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1 Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena Legislazione Vitivinicola Gabriele Testa REGOLAMENTO (CE) N.555/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008. Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM VINO) A.A. 2011/12

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Università degli studi di Bologna Facoltà di Agraria-Polo di Cesena

Legislazione Vitivinicola Gabriele Testa

REGOLAMENTO (CE) N.555/2008 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2008.

Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del

mercato vitivinicolo (OCM VINO)

A.A. 2011/12

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Il regolamento in sintesi E’ un regolamento applicativo della riforma della OCM vino. Il regolamento disciplina quattro aspetti della riforma; Potenziale produttivo (all’interno dei quali è inserito il piano sulle estirpazioni); Il piano si sostegno (a cui è legata enveloppe finanziaria, piano nazionale con criteri per l’utilizzo del budget destinato dalla U.E. all’Italia); Regole sui controlli; Regole sui documenti di accompagnamento:

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Articolo 1 Campo di applicazione e significato dei

termini Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008: a) le misure di sostegno (titolo II); b) gli scambi con i paesi terzi (titolo IV); c) il potenziale produttivo (titolo V); d) l’inventario previsto all’articolo 109; e) i controlli nel settore vitivinicolo (art. 117); f) la misurazione delle superfici come previsto dall’art. 121;

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TITOLO II-PROGRAMMI DI SOSTEGNO CAPO I-Procedura di presentazione

Articolo 2 Prima presentazione dei programmi di sostegno Articolo 3 Modifiche dei programmi di sostegno.

CAPO II- Misure ammissibili Sezione 1 Promozione sui mercati dei paesi terzi

Articolo 4 Azioni e mercati ammissibili I vini di cui all’articolo 10, sono ammessi al beneficio di misure di promozione sui mercati dei paesi terzi a condizione che: a) siano destinati al consumo diretto, esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario e presentino un alto valore aggiunto; b) l’origine del prodotto sia indicata nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione nel caso di un vino a indicazione geografica; c) l’azione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, l’operazione di marketing e la spesa stimata; d) il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo; e) il messaggio di promozione e/o di informazione si basi sulle qualità intrinseche del vino ed è conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato; f) i beneficiari dispongano della capacità sufficiente per far fronte alle specifiche esigenze del commercio con i paesi terzi e possiedano le risorse necessarie per garantire l’applicazione quanto più efficace possibile della misura. Gli Stati membri verificano in particolare che vi sia una sufficiente disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale. I beneficiari possono essere imprese private e organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, organizzazioni inter-professionali o, in funzione della decisione dello Stato membro, enti pubblici. Gli Stati membri non designano in nessun caso un ente pubblico come il solo beneficiario della misura di promozione. La preferenza va data alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Articolo 5 Procedura di selezione

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Sezione 2 Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Articolo 6 Definizione Per “rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale ”si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.” Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.

Articolo 7 Procedura e domande Articolo 8 Livelli dell’aiuto

Articolo 9 Gestione finanziaria Articolo 10 Misure transitorie

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Sezione 3 Vendemmia verde Articolo 11 Definizione di vendemmia verde

La mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde. Inoltre, la superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica.

Articolo 12 Condizione di attuazione della vendemmia verde

Articolo 13 Procedura di domanda Articolo 14 Compensazioni

Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla raccolta verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

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Fondi di mutualizzazione Articolo 1 5 Livello dell’aiuto

Sezione 5- Assicurazione del raccolto Articolo 1 6 Condizioni di ammissibilità

Sezione 6- Investimenti Articolo 1 7 Misure ammissibili

Le spese ammissibili sono le seguenti: a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili; c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acqui-sizione di brevetti e licenze. l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile, il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.

Articolo 1 8 Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti. Articolo 1 9 Gestione finanziaria

Articolo 20 Compatibilità e coerenza Non degli allegati I, V e VII del presente regolamento.

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Sezione 7 Eliminazione dei sottoprodotti

Articolo 21 Fissazione di una percentuale minima di alcole. Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in: a) 8,0 % per la zona A;b) 8,5 % per la zona B; c) 9,0 % per la zona C I; d) 9,5 % per la zona C II; e) 10,0 % per la zona C III.

Articolo 22 Eliminazione dei sottoprodotti. I produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva,

Articolo 23 Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione. I produttori possono adempiere l’obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva conferendo i sotto-prodotti alla distillazione.

Articolo 24 Oggetto dell’aiuto L’aiuto comprende un importo forfettario.

Articolo 25 Importo dell’aiuto L’importo dell’aiuto da versare ai distillatori è fissato in % vol di alcol e per ettolitro nel modo seguente: a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/%vol/hl; b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/%vol/hl.

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Sezione 8-Distillazione di alcole Articolo 26 Oggetto dell’aiuto.

L’aiuto di cui all’articolo 17 del reg. (CE) n. 479/2008 è versato, alle condizioni ivi stabilite in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ai produttori la cui attività è finalizzata all’elaborazione di distillati di vino destinati al settore dell’alcole per usi commestibili. L’aiuto può essere versato ai produttori di vino che non sono essi stessi produttori di uva. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista.

Articolo 27 Importo dell’aiuto. Gli Stati membri fissano gli importi dell’aiuto per ettaro

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Sezione 9-Distillazione di crisi Articolo 28 Definizione della misura.

Gli Stati membri che avviano la distillazione di crisi sull’intero loro territorio o parte di esso, per una o più categorie di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ne informano la Commissione attraverso una modifica dei programmi di sostegno. Gli Stati membri possono imporre l’obbligo della distillazione di crisi a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura.

Articolo 29 Modalità dell’aiuto. L’aiuto è versato, ai distillatori che trasformano il vino in alcole greggio con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol. L’aiuto può includere un prezzo minimo che i distillatori trasferiscono ai produttori di vino.

Articolo 30 Importo dell’aiuto Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto e, se del caso, l prezzo minimo per i produttori di vino In ogni caso l’aiuto è fissato in modo che il prezzo versato al produttori di vino non superi il prezzo di mercato della regione di produzione e della categoria di vino corrispondenti.

Articolo 31 Aiuti nazionali Se concedono aiuti nazionali per la distillazione di crisi, gli Stati membri conservano una registrazione dei dati relativi ad ogni domanda

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Sezione 10-Impiego di mosto di uve concentrato

Articolo 32 Oggetto dell’aiuto L’aiuto è concesso ai produttori di vino che usano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all’allegato V, sezione A, del reg. (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura.

Articolo 33 Importo dell’aiuto L’importo massimo dell’aiuto è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti: a) mosto di uve concentrato: 1,699 EUR/%vol/hl; b) mosto di uve concentrato rettificato: 2,206 EUR/%vol/hl. Gli Stati membri fissano dei limiti in base a criteri oggettivi e non discriminato.

Articolo 35 Relazioni e valutazione Articolo 36 Esclusione

Articolo 37 Termini di pagamento ai beneficiari

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TITOLO III SCAMBI CON I PAESI TERZI

CAPO I Regime dei prezzi di entrata dei succhi e mosti di uve

Articolo 38 Definizione Ai fini del presente titolo per «partita» si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico speditore ad un unico destinatario, nell’ambito di un’unica dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione può riguardare esclusivamente merci aventi una stessa origine, ai sensi della

Articolo 39 Verifica dei prezzi per ciascuna partita

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CAPO II Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e

dei mosti di uve per l'importazione Sezione 1 Disposizioni generali

Articolo 40 Documenti richiesti L’attestato e il bollettino di analisi

Articolo 41 Contenuto del bollettino di analisi Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni: a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati: i) il titolo alcolometrico volumico totale, ii) il titolo alcolometrico volumico effettivo; b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità; c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve: i) l’estratto secco totale, ii) l’acidità totale, iii) l’acidità volatile, iv) l’acidità citrica, v) l’anidride solforosa totale, vi) la presenza di varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi

produttori diretti o altre varietà non appartenenti alle specie Vitis Vinifera).

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segue

Articolo 42 Esenzioni 1. Sono esentati dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, Sezione 2 Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell’attestato e del bollettino di analisi per l’im-portazione di vini,succhi e mosti di uve

Articolo 43 Documento V I 1 Articolo 44 Descrizione dei documenti Articolo 45 Procedura semplificata

Articolo 46 Deroghe Articolo 47 Uso

Articolo 48 Elenchi degli organismi competenti . Articolo 49 Norme sull'importazione indiretta Articolo 50 Disposizioni speciali per taluni vini

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Vendemmia verde

All’interno delle misure attivabili mediante il Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo (PNS-vino), la recente riforma della Ocm vino ha introdotto la “vendemmia verde”. Con l’ultima modifica del PNS-vino ,- l’Italia ha previsto l’applicazione della misura, destinando un budget di 30 milioni di euro a partire dalla annualità 2010.

Il diradamento dei grappoli d’uva, a volte sin dall’allegagione, è una pra-tica agricola che, osteggiata dai viticoltori negli anni 1980, ha preso sempre più piede, specie nei comprensori ad alta vocazione vitivinicola. Il diradamento dei grappoli, secondo alcuni autori, non è altro che il completamento della potatura invernale. In inverno la stima del carico produttivo per ceppo si fa lasciando un numero di gemme proporzionale al vitigno, alla forma di allevamento, all’esposizione, alla densità d’im-pianto e a vari altri fattori. Le condizioni climatiche dell’annata possono però influenzare notevolmente il carico produttivo. Inoltre il dirada-mento consente di regolare la produzione alla superficie fogliare. Si tratta certo di un’operazione colturale onerosa, perché da effettua-re assolutamente manualmente, con manodopera specializzata o quantomeno addestrata. Infatti il personale addetto al diradamento deve non solo saper riconoscere quanti grappoli togliere, dato che può essere fornito dall’agronomo, ma anche quali. Generalmente è prassi indicare nei mal esposti, in quelli eccessivamente grandi o piccoli, quelli da eliminare.In aggiunta a queste operazioni si può intervenire, in produzioni di elevatissima qualità, a mutilazioni del grappolo (racemi apicali, ali laterali) basate sul fatto che talune parti del grappolo, in varietà di elevate dimensioni, tendono a maturare in ritardo o a non maturare affatto.

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segue Per “vendemmia verde” l’Ue intende la completa distruzione o elimi-

nazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, in modo da ridurre a zero la resa dell’intera unità vitata. A fronte di questa pratica - che dovrà essere effettuata in ogni caso prima dell’invaiatura e del rispetto per il primo anno dalla riscossione dell’aiuto delle norme sulla condizionalità - i produttori riceveranno un aiuto forfettario ad ettaro che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% della somma data dai costi di eliminazione dei grappoli e la per-dita di reddito conseguente. La superficie oggetto di intervento dovrà essere misurata nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 75 del Rego-lamento 555/08 (superficie GIS misurata da palo a palo).

La misura è di applicazione regionale. Le Regioni e Provincie Autonome, oltre a decidere se applicare o meno la misura, dovranno stabilire la superficie minima e/o massima oggetto dell’intervento, decidere se escludere o meno alcune aree o categorie di vigneti o varietà di uva, fissare le priorità per le eventuali graduatorie, il metodo da attuare per la eliminazione dei grappoli (manuale, meccanico o chimico), i tempi e modalità per la presentazione delle istanze.

II decreto ha stabilito che l'importo dell'aiuto dovrà essere deter-minato dalle Regioni, tenendo conto sia del Regolamento Comunitario (in particolare art. 14 del Reg. 555/08) sia dei criteri individuati da un ap-posito Comitato Il decreto ha stabilito anche la ripartizione delle risor-se tra le Regioni che viene pubblicata in tabella. I produttori interes-sati dovranno presentare una domanda di preadesione alla propria Re-gione e successivamente, solo a seguito di effettiva attivazione della misura e positivo inserimento nella eventuale graduatoria, presentare la domanda di aiuto all’Organismo Pagatore competente.

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segue

L’Organismo pagatore avrà il compito di effettuare i dovuti controlli (a campione o mediante telerilevamento per quanto riguarda l’esistenza del vigneto e la effettiva coltivazione dell’unità vitata, o sistematici e in loco per la verifica delle effettiva e completa eliminazione dei grappoli e del metodo utilizzato). I controlli in loco saranno comunque effettuati entro il 31 luglio di ogni anno. Verificato il rispetto delle condizioni pre-viste, i produttori riceveranno l’aiuto.

I viticoltori che vorranno beneficiare della sovvenzione dovranno pre-sentare domanda entro il 15 aprile. La Regione più attiva e più recettiva è stata la Sicilia che ha annunciato che agli agricoltori verranno stan-ziati degli incentivi non inferiori ai 1300 euro per ettaro per l’elimina-zione dei grappoli in eccesso. Le linee da seguire per poter accedere al bando prevedono un limite minimo di un ettaro di superficie su cui ef-fettuare la vendemmia verde ed un limite massimo di sei ettari per cui richiedere il contributo. I produttori che hanno appezzamenti di dimen-sioni superiori ai sei ettari, potranno chiedere dei contributi per i ter-reni in eccesso, nella misura del 20 per cento in base agli ettari oltre i sei previsti. Gli aiuti, comunque, verranno stanziati per superfici non superiori ai 15 ettari d'insieme.Nell’avviso per la presentazione della domanda per i benefici si legge che per vendemmia verde si intende “la distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a matu-razione, riducendo a zero la resa dell’unità vitata interessata”, tale operazione dovrà essere effettuata manualmente e nel periodo com-preso tra il 20 maggio ed il 10 giugno. Inoltre non sarà possibile mettere a vendemmia lo stesso impianto per cui si sono chiesti gli aiuti per più di un anno.

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LA RIPARTIZIONE FONDI PER LA VENDEMMIA VERDE ANNO 2010 (Valori in euro)

Piemonte 2.246.700,00 Val d'Aosta 31.100,00 Lombardia 1.008.100,00 Trentino AA 661.400,00 Bolzano226.900,00 Trento 434.500,00 Veneto 3.020.700,00 Friuli VG 867.000,00 Liguria 84.200,00 Emilia Romagna 2 .533.900,00 Toscana 2.690.700,00 Umbria 574.400,00 Marche 807.800,00 Lazio 1.131.200,00 Abruzzo 1.444.800,00 Molise 270.000,00 Campania 1.206.000,00 Puglia 4.159.600,00 Basilicata 177.500,00 Calabria535.700,00 Sicilia5.240.200,00 Sardegna1.309.000,00 ITALIA 30.000.000,00

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Vendemmia verde Scadenza presentazione domanda venerdì 15 aprile 2011

Anche quest'anno è possibile aderire a questa nuova misura finalizzata al sostentamento del mercato del vino, che consiste nel finanziamento della pratica di eliminazione del 100% dei grappoli non giunti a matura-zione dal vigneto o porzione di vigneto aziendale. I metodi da attuare per l'eliminazione dei grappoli possono essere di tipo manuale o mecca-nico. L'aiuto è concesso in forma forfettaria comprensiva di un importo che non può superare il 50 % dei costi diretti della distruzione o elimi-nazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa; i costi delle operazioni di “vendemmia” dovranno essere giustificati tramite auto-certificazione (se operazione manuale) o fattura del terzista (se opera-zione meccanica). La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per venerdì 15 aprile 2011. La domanda dovrà essere fatta con riferimento alla superficie vitata presente sul fascicolo aziendale e successivamente il vigneto verrà rimisurato in fase di collaudo per la liquidazione del premio. La superficie minima oggetto dell'intervento è stabilita in 2.000 mq; si specifica inoltre che il vigneto, o sua por-zione, finanziato con vendemmia verde nel 2011 non potrà accedere alle medesima domanda di contributo nei successivi anni; ciò vale anche per chi ha presentato domanda per il 2010 e vuole presentare nuova doman-da nel 2011 che quindi risulterà finanziabile solo se interesserà superfici vitate differenti dall'anno precedente. La domanda potrà essere pre-sentata unicamente per via telematica tramite SIARL, per la compila-zione rivolgersi al nostro ufficio. Entro il 5 maggio la Provincia comu-nicherà tramite raccomandata a tutti i richiedenti l'ammissibilità del finanziamento, l'importo del contributo concesso e la posizione in gra-duatoria.

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segue L’eliminazione dei grappoli dovrà essere effettuata tra il 15 maggio

ed entro e non oltre il 15 giugno 2010, manualmente (con forbici o a mano) oppure meccanicamente (vendemmiatrice, defogliatrice o altro).

Limiti per poter aderire al contributo:- il vigneto deve avere alme no 4 anni di età; deve essere –correttamente registrato nel fascicolo azien-dale / catasto vitivinicolo ; deve essere sta-ta presentata, almeno nel-l’anno precedente, la dichiarazione di vendemmia; deve avere una super-ficie minima di 2000 mq - se l’azienda aderisce anche alla misura 214 del PSR, dovrà rinunciare al contributo di 500 euro ad ettaro di tale misura, ovviamente la rinuncia riguarda esclusivamente le particelle su cui si richiede la misura di vendemmia verde; l'impegno agroambientale dovrà comunque essere mantenuto per cinque anni come previsto all’ini-zio della domanda di PSR-214. Il contributo sul costo della vendemmia verde è al 50% della spesa effettiva, per-tanto la spesa sostenuta dall'azienda dovrà essere il doppio di quanto finanziato; se l'eventuale fat-tura del terzista sarà di importo inferiore il contributo verrà de-curtato fino al 50% dell’imponibile fattura, ad esempio se la fattura del terzista è in totale di 500 € ad ettaro verrà riconosciuto il contributo massimo di 250 € ad ettaro nonostante i riferimenti di fi-nanziamento siano maggiori. Il contributo calcolato come da tabella che segue,sarà liquidato sul conto corrente bancario delle aziende entro il 15 otto-bre 2011

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OCM VINO: IL PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER IL SETTORE

Il documento contiene dettagli sulle 11 misure pre-viste, dai sistemi di pagamento destinati ai coltiva-tori alla promozione sui mercati, dalla ristruttura-zione e riconversione dei vigneti ad altri fondi ed ad altro ancora. L’accordo politico del 19 dicembre 2007 in seno al Consiglio dei Ministri agricoli dell’Ue ha assegnato all’Italia per finanziare il Programma Nazionale di So-stegno 238 milioni di euro per il 2009, 298 milioni per il 2010, 294 milioni per il 2011, 341 milioni per il 2012 e 337 a partire dal 2013. Il Piano prevede l’attivazione di 11 misure che possono essere classificate in due tipologie: le misure perma-nenti, la cui applicabilità è prevista per tutto il periodo di funzionamento della nuova OCM e le misure transitorie, che, se attivate, possono restare operative solo per un periodo limitato di tempo.

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Programma di sostegno: obiettivi 1) accompagnare la transizione dal vecchio al nuovo regime attenuando gli effetti sui redditi dei pro-duttori di uva e di vino; 2) realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera; 3) consolidare il livello qualitativo della produzione e migliorare la competitività del settore al fine di avvicinarsi ad un equilibrio di mercato; 4) sostenere la viticoltura in aree sensibili dal punto di vista paesaggistico e tutelare il valore e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivi-

nicola.

Il Piano prevede anche la fissazione di una cosiddetta “Riserva”, che ha una dotazione di 10 milioni di euro l’anno che potrà essere utilizzata o per l’attivazione di una eventuale distillazione di crisi, nel caso si verificassero le condizioni, oppure per aumentare le risorse a favore delle altre misure, in primis verso quella di ristrutturazione dei vigneti.

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Il quadro comunitario Ogni Paese membro aveva predisposto e sottoposto alla Commissione un unico programma nazionale quinquennale, per la prima volta entro il 30 giugno 2008, rispondente alle peculiarità

regionali. Il programma nazionale di sostegno si compone di un preciso elenco di elementi individuati dall’art. 6 del regolamento quadro: a) una dettagliata descrizione delle misure proposte con la quan-tificazione dei loro obiettivi; b) i risultati delle consultazioni tenute; c) una valutazione degli impatti tecnici, economici, ambientali e sociali attesi; d) uno scadenziario di attuazione delle misure; e) una tabella finanziaria generale, indicante le risorse da stan-ziare e la ripartizione indicativa tra le misure; f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare per l’attività di monitoraggio e valutazione, oltre ai passi da intraprendere per assicurare che il programma sia implementato in maniera appro-priata ed efficace; g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti a cui è affidata l’attuazione del programma.

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Il programma nazionale Le 11 misure previste possono essere classificate in due tipologie: le misure permanenti, la cui applicabilità è prevista per tutto il periodo di funzionamento della nuova OCM e le misure transitorie, che, se attivate, possono restare operative solo per un periodo limitato di

tempo.

Misure permanenti: - Schema pagamento unico a sostegno dei coltivatori di vite - Misure di promozione sui mercati dei paesi terzi - Regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Vendemmia in verde - Fondi di mutualizzazione - Assicurazione del raccolto - Investimenti - Distillazione dei sottoprodotti

Misure transitorie: - Distillazione per l’alcole ad uso bocca - Distillazione di crisi - Impiego di mosti concentrati

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Applicazione OCM vino, misure di sostegno (in euro)

Misure previste per sostegno al mercato

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aiuto disaccoppiato ai viticoltoriPromozione (*) 7.000.000,00 35.015.687,00 48.444.438,00 82.380.817,00 102.164.449,00 102.259.267,11Ristrutturazione e riconversione 69.778.699,86 88.108.114,00 86.450.967,00 103.636.786,00 104.392.740,00 104.465.903,17Vendemmia verdeFondi di mutualizzazioneAssicurazioneInvestimenti 14.513.527,00 23.854.429,00 44.270.888,00 77.720.199,00 77.780.439,00Distillazione sottoprodotti (*) 39.498.000,00 43.450.000,00 42.848.646,00 42.848.646,00 42.291.270,00 42.324.049,34Aiuto accoppiato ai produttori di vino che distillano

38.639.523,41 33.864.896,00 23.854.429,00 11.057.722,00

Distillazione di crisiAiuto ai mosti 73.141.435,00 73.143.435,00 58.514.748,00 46.811.798,00Riserva (*) 10.165.342,00 10.167.341,73 294.134.998,73 341.173.998,73 336.735.999,73 10.167.341,73

Totale 238.223.000,27 298.263.000,73 578.102.655,73 672.180.655,73 663.304.657,73 336.997.000,35

(*) Gli importi relativi a queste misure non saranno suddivisi a livello regionale