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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 7585 del 24/04/2014 Oggetto: Proponente: Estensore PICCOLO BRUNO _____________________________ Responsabile del procedimento MARIA LUISA SALVATORI _____________________________ Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________ Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, LOCALITA "PIAN DELLA GUARDIA" , SORIANO NEL CIMINO. Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G06180 28/04/2014

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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 7585 del 24/04/2014

Oggetto:

Proponente:

Estensore PICCOLO BRUNO _____________________________

Responsabile del procedimento MARIA LUISA SALVATORI _____________________________

Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________

Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PIANOPARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, LOCALITA "PIAN DELLA GUARDIA" , SORIANONEL CIMINO.

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G06180 28/04/2014

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OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E

SS.MM.II. PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE,

LOCALITA“PIAN DELLA GUARDIA” - SORIANO NEL CIMINO.

IL DIRETTORE DELLA DIRAZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’

E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale

regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “ Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “ Norme in materia ambientale e s.m.i.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili”;

Vista la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento del

bilancio 2011-2013”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013, con la quale è stato adottato il

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento Regionale 6

settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette

modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale strategica alla “Direzione

Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

Vista la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione, modifica e

conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e

Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione

Ambientale Strategica”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29-05-2013 con la quale è stato attribuito all’Arch. Manuela

Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

Visto l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11-10-2013 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente

dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all’Arch. Maria Luisa

Salvatori;

Vista l’istanza presentata dal comune di Soriano Nel Cimino con nota prot. n. 12865 del 13-08-2013,

acquisita con prot. n. 318559 del 19-08-2013;

Considerato che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”

ha redatto la relazione istruttoria relativa al Piano di Lottizzazione indicato in oggetto, da considerarsi parte

integrante della presente determinazione;

Ritenuto di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo il Piano

suddetto dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica

sopra citata;

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DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura di

assoggettabilità a VAS secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area

Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della

presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Del presente provvedimento si dovrà tenere conto e dare riscontro in sede di approvazione definitiva del

Piano in oggetto

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II^ del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non

sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. Regione.Lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010,

n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore

Arch. Manuela Manetti

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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

VIA GIORGIONE, 129 TEL. +39.06.5168.5807

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI 00147 ROMA FAX +39.06.5168.5879

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA www.regione.lazio.it

V IA D E L G IO R GIO N E , 1 2 9 T E L +3 9 .0 6 .5 1 6 8 5 8 0 7 WW W.R E G IO N E . LAZ IO . IT

0 0 1 4 7 R O M A F AX +3 9 .0 6 .5 1 6 8 5 8 7 9

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS EX ART.12 DEL D.LGS. 152/2006 E

SS.MM.II. PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE, LOCALITA “PIAN DELLA GUARDIA” , SORIANO NEL CIMINO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Il Piano Particolareggiato in variante al P.R.G., redatto dal Comune di Soriano nel Cimino (di seguito “Piano”), deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a V.A.S., in quanto ricompreso tra le

tipologie di Piano previste dall’art. 6, comma 3 bis, del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito il

“Decreto”).

- Con nota prot. n. 12865 del 13-08-2013, acquisita con prot. n. 318559 del 19-08-2013, il Comune di

Soriano nel Cimino ha trasmesso all’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “Autorità Competente”) il Rapporto Preliminare e lo schema di Piano

comprensivo dei relativi elaborati progettuali.

- La trasmissione del Rapporto Preliminare ha determinato l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 12 del decreto citato in oggetto.

DATO ATTO che:

Sono stati individuati congiuntamente ed integrati i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale

(SCA), comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 358826 del 30-09-2013:

Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente (Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma):

- Area Conservazione Qualità dell’Ambiente;

Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente (Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma):

- Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali;

Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica Area Urbanistica e Copianificazione

Comunale (Provincia di Viterbo) (Via del Giorgione, 129 - 00129 Roma);

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici

del Lazio (Via di San Michele, 22 - 00153 Roma);

Soprintendenza speciale per i Beni Archeologici del’Etruria Meridionale (P.le di Villa Giulia, 9 -

00196 Roma);

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina,

Rieti e Viterbo (Via Cavalletti, 2 00186 Roma);

Provincia di Viterbo - Settore Ambiente (Via Saffi, 49 - 01100 Viterbo);

Agenzia Regionale Parchi (Via del Pescaccio, 96 -00166 Roma);

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio - ARPA Lazio (Via Boncompagni, 101 –

00187 Roma);

ASL Viterbo Sez . 3 Servizio Igiene Pubblica (Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo);

Talete s.p.a. Viterbo (Via A. Gargana, 34 – 01100 Viterbo).

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PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 15851 del 10-10-2013, acquisita con prot. 19199 del 10-10-2013, l’Autorità Procedente

ha trasmesso ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati, il Rapporto Preliminare.

- Con nota n. 16302 del 21-10-2013 acquisita con nota 49460 del 24-10-2013, l’Autorità Procedente ha

fornito, all’Autorità Competente, attestazione dell’avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte

dei Soggetti Competenti in materia Ambientale concordati.

PRESO ATTO che:

da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti, ai sensi dell’articolo 12, comma 2,

del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

nota prot. n. 88395 del 12-11-2013, acquisita al prot. con n. 26885 in data 15-11-2013 dell’Agenzia

Regionale Parchi (ARP);

nota prot. n.87163 del 6-11-2013, acquisita al prot. con nota 74812 in data 6-11-2013 dell’Agenzia

Regionale Protezione Ambientale (ARPA);

nota prot. n. 30824 del 25-10-2013, acquisita al prot. con n. 90892 in data 13-11-2013 del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

nota prot. n. 9673 del 15-11-2013, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo –

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale;

nota prot. n. 62887 del 30-10-2013, acquisita al prot. con n. 81044 in data 8-11-2013 della Regione

Lazio-Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Area Conservazione Qualità

Ambiente e Bonifica Siti Inquinati;

nota prot. n.2268 del 11-11-2013 della Regione Lazio Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,

Mobilità e Rifiuti Area Urbanistica e Copianificazione Ambientale.

nota prot. n. 5773 del 3-2-2014 acquisita al protocollo con n. 73411 in data 6-02-2014, della Provincia

di Viterbo – Assessorato Ambiente;

nota n. 13/28041 del 4-12-2013 della società TALETE S.p.A.;

nota n. 50909 del 21-10-2013 della A.S.L. Viterbo;

nota prot. n. 2348 del 12-02-2014, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;

PRESO ATTO altresì che: Che il Comune di Soriano nel Cimino con nota prot. n. 19719 del 20.12.2013 – acquisita con prot. n. 194268

del 30.12.2013 - ha riscontato la nota prot. n. 30824 del 25.10.2013 della Soprintendenza per i Beni

Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. In particolare con detta nota del 20.12.2014 l’Autorità

Procedente ha evidenziato che i rilievi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici risultano

non chiari in considerazione dei contenuti della proposta urbanistica, le cui azioni di trasformazione

riguardano sostanzialmente le aree non interessate da vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO che dal Rapporto Preliminare risulta quanto segue:

L’area oggetto di Piano Particolareggiato interessa:

La Zona Omogenea di P.R.G. Vigente “Zona C3”, dalla quale il Piano Particolareggiato in Variante in

oggetto prevede il trasferimento di una quota della relativa cubatura verso una zona limitrofa,

classificata con il P.R.G. vigente a Zona agricola “E1”. Tale trasferimento di cubatura riguarda la

porzione di superficie interessata da Vincolo Paesaggistico che impedisce l’edificabilità prevista dal P.R.G. vigente.

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Una porzione di territorio che si intende “sanare” dal punto di vista urbanistico comprendente due lotti

già edificati in zona agricola del vigente PRG che usufruiscono della stessa viabilità principale di

accesso, e riclassificata dal Piano in oggetto quale zona “Zona C3 satura” con indici e parametri legati

ai volumi esistenti.

La Zona Omogenea di P.R.G. Vigente “Zona C3 Piani di Lottizzazione: 2. Pian della Guardia” già

dotata di Piano di Lottizzazione eseguito con Convenzione del 29 gennaio 1987 Rep. 9838 (Registrato a Viterbo il 13/02/1987 al n° 1602 e trascritto in Viterbo il 20/02/1987 al n° 2310/1854); interessata in

relazione alla cessione – finora non avvenuta - della strada di accesso alla lottizzazione e che servirà il

nuovo comparto. Pertanto si prevede, da parte del proprietario, la cessione gratuita di una porzione della zona sottoposta a

vincolo di inedificabilità (individuata sulle tavole di progetto come “Zona S1 – Area a Servizi”) al Comune di

Soriano nel Cimino, oltre alle aree a standard previste dal Piano.

Dal Rapporto Preliminare risulta altresì che il Piano di Lottizzazione rispetto al sistema della pianificazione

sovraordinata, risulta inquadrato come nel seguito:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del

25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6 suppl. ord. n. 14 del 14

febbraio 2008:

Tavola A-Sistemi ed ambiti del Paesaggio L’area in esame, nella tavola “A” del P.T.P.R. (“Sistemi ed ambiti del paesaggio ” Capo II

delle NTA) ricade prevalentemente nel “ Paesaggio Naturale di Continuità” , “Paesaggio

degli Insediamenti Urbani”, nonché “Ambito Punti di Visuale”.

Tavola B-Beni Paesaggistici L’area in esame, nella tav. “B” del P.T.P.R. non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici ad

esclusione della porzione di territorio ad ovest sottoposta al vincolo di cui all’art. 136 comma

1 lettera c e d oggetto di cessione. Tavola C-Beni del Patrimonio Naturale e Culturale

L’area in esame, nella tav. “C” del P.T.P.R. risulta riguardare in parte il “tessuto urbano” e la

restante parte viene indicata come “percorsi panoramici”

Piano Regolatore Generale vigente (PRG)

Il Piano Regolatore Generale vigente (approvato con D.G.R. n. 23 del 21-01- 2010) riguarda un’area

classificata quale zona “C3” di espansione edilizia urbana estensiva a bassa densità e un’area

classificata agricola “E1”.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato le seguenti caratteristiche del Piano:

L’area, ubicata a circa 1,0 km di distanza dal centro storico di Soriano nel Cimino è raggiungibile dalla SP 32

e confina a Nord con un piccolo bosco di proprietà privata, ad est con dei terreni coltivati, a sud con un nucleo di ville di remota edificazione e ad ovest con la Strada Provinciale 32.

In particolare il Piano prevede:

a) aree pubbliche;

b) aree di uso privato. Le aree pubbliche comprendono i luoghi pubblici di libero accesso quali le aree a verde pubblico, le vie e le

piazze pedonali e carrabili, le aree per attrezzature d’interesse collettivo.

Le aree ad uso privato comprendono i lotti edificabili, inclusi gli spazi impegnati dalla edificazione, spazi verdi di uso privato o pavimentati scoperti, spazi per viabilità interna privata e parcheggi privati.

Gli edifici a destinazione residenziale previsti nei singoli lotti, saranno realizzati con tipologia unifamiliare,

bifamiliare, trifamiliare ed eventualmente quadrifamiliari, con indici e parametri edilizi conformi alle previsioni del R.E.C. e alle N.T.A. del P.R.G. vigente e nel rispetto della cubatura assegnata a ciascun lotto,

con possibilità di accorpamento degli stessi.

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Nell’ambito dei singoli lotti possono essere realizzati piani totalmente o parzialmente interrati, con

destinazione d’uso non abitativa ed H max interna pari a ml 2,60. Il piano terra e il primo piano degli edifici

dovranno avere destinazione d’uso abitativo, con altezza utile interna pari ad almeno ml 2,70.

È consentita la realizzazioni di locali sottotetto ad uso non abitativo, la cui altezza media interna non dovrà superare i ml 1,80 , in alternativa, la parte di eccedenza andrà interamente computata ai fini del calcolo della

cubatura.

Potrà essere altresì consentita la realizzazione di superfici a porticato libero, in adiacenza ai singoli fabbricati, nella misura massima del 40% della superficie utile abitativa, da non computare nell’ambito della cubatura

ammissibile secondo gli indici e parametri delle vigenti NTA.

Il Piano adotta una ripartizione funzionale di viabilità urbana, aree a verde e strutture di servizi di livello

urbano e prevede la realizzazione di n. 9 lotti di 691 mq ciascuno, ad uso residenziale. La parte di territorio in cui è presente il vincolo paesaggistico dichiarativo sarà ceduta al Comune con

destinazione del suolo a “servizi”.

Dal Rapporto Preliminare si evince che:

sulla superfice territoriale di pertinenza definita (“Zona C3” di P.R.G. vigente) si applicano i seguenti indici di

edificabilità:

Zona Omogenea di P.R.G. Vigente “Zona C3” (con trasferimento di cubatura)

Superficie territoriale: mq 7.780

Superficie fondiaria: mq 6.220 Indice Territoriale 0,40 mc/mq

Indice Fondiario 0,50 mc/mq

Verde pubblico: mq 983 Parcheggi pubblici: mq 217

Superficie totale a Standard: mq 1.200

Viabilità e marciapiedi: mq 360 Volume edificabile: mc 3.112

Abitanti da insediare: n. 39

Trasferimento di cubatura mq 3.847 di superficie territoriale

Zona proposta nel P.P. “Zona C3 satura” (Zona satura – mantenimento parametri esistenti) Superficie territoriale lotto A: mq 2.050

Superficie fondiaria: mq 1.870

Volume edificato: Particella 437 = mc 1.590 circa Superficie territoriale lotto B: mq 2.440

Superficie fondiaria: mq 2.440

Volume edificato: mc 1.450 circa

Il Piano Particolareggiato in variante è caratterizzato dai seguenti dati dimensionali: PARTICOLAREGGIATO - (mq) SUPERFICIE TERRITORIALE COMPARTO - (mq) 27.574ORIALE COMPARTO - (mq) 27.574

PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE

ZONE DEL

PIAPARTICOLAREGGIATO

C3 Piani di

Lottizzazione:2

C3 C3 Satura

Superficie Territoriale (mq) 10.200 7.780 Indice Territoriale (mc/mq) 0,50 0,40 Volume ammissibile - (mc) 5.100 3.112 3.040 esistenti Abitanti di legge - (n°) 64 39 18 Standard di legge - (mq) 1.148 700

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Standard di Progetto (S2) (Verde e Parcheggi) - (mq) 58

580 1.200

Strade e marciapiedi - (mq) 360 360 Standard di Piano Particolareggiato (S1) - (mq)

3.847

Superficie Fondiaria - (mq) 9. 9.505 6.220 4.490 Indice Fondiario - (mc/mq) 0,60 0,60 0,50

Viabilità Piano Particolareggiato

(mq)

1.257

Superficie Territoriale Comparto

(mq)

27.574

Il Piano risulta in variante al P.R.G. vigente per una duplice finalità, da un lato mira alla sistemazione

urbanistica di una zona già edificata ma in zona tuttora classificata agricola (C3 satura) nel mantenimento dei

relativi parametri edilizi esistenti, dall’altro lato intende consentire il trasferimento di una parte della cubatura

della zona “C3” in una zona limitrofa - classificata con il vigente PRG: Zona agricola “E1” - in considerazione del fatto che tale quota di cubatura deriva dalla Variante Generale approvata con DGR n. 23 del 21.10.2010 a

vincolo paesaggistico di inedificabilità già presente e sulla base di atti convenzionali che il Comune intende

stipulare con la proprietà delle aree.

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare non ha evidenziato impatti significativi derivanti dal Piano in

oggetto.

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti

alla data di redazione del presente provvedimento, non hanno evidenziato impatti significativi derivanti dal

Piano di cui in oggetto, evidenziando tuttavia quanto di seguito:

Provincia di Viterbo – Assessorato Ambiente:

“….”Considerato che la linea di perimetrazione della Zona di Protezione Speciale ricade ben al di fuori della delimitazione dell’area di intervento; Visto che l’area di che trattasi non si trova all’interno

di aree a rischio di frana, né della fascia di rispetto dei fossi. Per quanto di sua competenza esprime

Parere Favorevole alla proposta di Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. in località Pian

della Guardia nel comune di soriano nel cimino.”

Regione Lazio – Area Conservazione Qualità Ambiente e Bonifica Siti Inquinati:

“…………….Tenuto conto delle caratteristiche del Piano e degli impatti determinati non si rilevano

criticità per le componenti ambientali di competenza.

Le opere dovranno comunque essere realizzate nel rispetto delle norme regionali relative all’inquinamento luminoso (L.R. n. 23/2000 e Regolamento Regionale n. 8/2005) e acustico

L.R.18/01, individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti.

A tal proposito si evidenzia che il Piano di zonizzazione acustica, ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 della L.R. 18/01, costituisce allegato tecnico al Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) e sue

varianti ed ai Piani Urbanistici Operativi Comunali, è quindi opportuno che in sede di classificazione

acustica devono essere rispettati i limiti previsti dal D.P.C.M. 1/03/1991.

I comparti di nuova realizzazione dovranno essere serviti, oltre che della prevista rete fognaria, anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che potrà essere costituito dall’allaccio al depuratore

comunale esistente, se adeguatamente potenziato, o dalla realizzazione di idoneo depuratore; nonché

dovranno essere rispettate le disposizioni dell’art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e le disposizioni contenute nel documento tecnico, approvato con D.G.R. n. 219/2011, in

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riferimento alla raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali, ove

vengono svolte attività, quali trasferimento materiali, carico e scarico merci, ecc.

In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico, come previsto dalle Norme di Attuazione

del Piano per il Risanamento della qualità dell’Aria, dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico quali misure relative agli edifici e agli impianti di riscaldamento

indicate all’art. 5 delle suddette norme e le misure di mitigazione degli impatti antropici esistenti e

nuovi che includano, tra l’altro, l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa.

Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano per il Risanamento della

Qualità dell’Aria inerenti la riduzione delle emissioni polverose diffuse.”

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale:

“…….. verificato che l’area interessata al Piano non è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della Parte Seconda e della Parte terza del D.lgs 42/2004 e successive modifiche; verificato altresì

che nell’area non sono finora note presenze di natura archeologica, come indicato anche dalla

bibliografia scientifica sulla zona ;questa Soprintendenza ritiene di poter esprimere, per quanto di stretta competenza, parere di non assoggettabilità a VAS. Questa Soprintendenza, tuttavia , ritiene

necessario, fin da ora, richiedere al Comune di Soriano nel Cimino che nel rilascio del permesso di

costruire inserisca l’obbligo di dare comunicazione di inizio lavori a questo ufficio, così che possa essere garantito il controllo degli scavi e dei movimenti di terra, al fine di salvaguardare eventuali

presenze archeologiche celate nel sottosuolo.”

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma,

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo: “……….le opere ricadono in un tratto di territorio classificato dal PTPR come “paesaggio Naturale di Continuità”, ambito costituito da porzioni di territorio che presentano un elevato valore di

naturalità anche se parzialmente edificati o infrastrutturati in cui la tutela è rivolta alla valorizzazione

delle connessioni dei paesaggi (ART. 23 NTA del PTPR) e in parte nel paesaggio degli insediamenti urbani disciplinato dall’art. 27 che alla Tab. A individua come fattori di rischio e di vulnerabilità del

paesaggio l’intrusione di elementi estranei e incongrui e costruzioni sovradimensionate rispetto

all’ambiente circostante con conseguente modificazione dell’aspetto “percettivo scenico panoramico”. L’area inoltre ricade in zona classificata dalla tavola A del PTPR come Area o punti

visuali. Considerato che parte dell’area ricade inoltre in un ambito tutelato ai sensi dell’art. 134 co. 1

lett. a del D.lgs 42/2004.

Considerato inoltre che il contesto paesaggistico ancora mantiene un elevato livello di naturalità; che nell’ambito di riferimento si riscontrano degli elementi di criticità dovuti alla presenza di

insediamenti residenziali ;non sono state specificate le alternative localizzative;….si ritiene che

l’attuazione dell’opera possa comportare un effetto significativo sul paesaggio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 e pertanto si ritiene necessaria l’assoggettabilità dell’intervento alla

Valutazione Ambientale Strategica, ove ci si riserva di esprimere ulteriori valutazioni di compatibilità

delle opere rispetto ad eventuali diverse valenze culturali e paesaggistiche dei compendi interessati, al

momento non considerate.”

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni

Culturali e Paesaggistici del Lazio:

“…..questa Direzione Regionale, per quanto di competenza, nel richiamare le motivazioni e i contenuti espressi da entrambe le soprintendenze, ritiene necessario che il Piano sia sottoposto a VAS

con la stesura del Rapporto Ambientale così come definito dagli artt. 12 e seguenti e dall’allegato VI

del D.lgs. n. 152/2006.

Agenzia Regionale Parchi (ARP):

“……..per quanto riguarda il Piano particolareggiato in variante al PRG località Pian della Guardia

nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), non si ravvisano probabilità significative di effetti rilevanti

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sulle tematiche naturalistico-ambientali di competenza; che, tuttavia, debbano essere rispettate, in

fase progettuale le seguenti indicazioni:

- per la sistemazione di eventuali aree verdi siano messe in atto misure per mantenere connessioni

ecologiche a scala locale (siepi, filari alberati), senza utilizzare essenze vegetali appartenenti a specie alloctone notoriamente invasive (quali robinia o ailanto) utilizzando, invece, specie vegetali

autoctone;

- in relazione alla sostenibilità socio-culturale dell’intervento, sia prevista un’applicazione attenta del DPR 503/1996 TITOLO II artt. 3-11 al fine di garantire una pianificazione urbanistica che preveda la

realizzazione di spazi pubblici che consenta l’uso di servizi, le relazioni sociali e la fruizione

ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria sensoriale.”

Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio:

“……..”1. RISORSE IDRICHE:….Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati presso il depuratore; dovrà essere verificata preventivamente la

capacità residua del depuratore comunale di trattare ulteriori reflui. Per quanto riguarda gli aspetti

quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà verificata la possibilità dell’acquedotto di servire le nuove utenze previste. Tenuto conto della criticità legata alla presenza dell’arsenico e fluoruri

nell’acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di servire le nuove utenze con

acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa. 2. ARIA : ….” Il Rapporto preliminare non contiene informazioni relative alle emissioni (traffico e

impianti di riscaldamento) generate dall’attuazione del Piano, il contesto ambientale non presenta

particolari criticità relative all’inquinamento atmosferico. Gli impianti relativi alla componente aria e

fattori climatici possono comunque essere in parte mitigati attraverso la realizzazione di edifici con elevate prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D. lgs 19-08-2005 n. 3192 e s.m.i.,

alle classi energetiche A+ ovvero A. In questo modo si avrebbe anche maggiore coerenza tra il Piano

e gli obiettivi nazionali e regionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra.” 3. RIFIUTI: “….la significatività dell’impatto della produzione dei rifiuti derivante dall’attuazione

del Piano, deve tener conto degli obiettivi stabiliti dal Piano di gestione dei rifiuti nella Regione

Lazio (approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 del BURL n. 10 del 14 marzo 2012) e deve essere valutata in relazione all’attuale capacità di gestione

del ciclo dei rifiuti in conformità con la normativa di settore. Il R.P. non considera il tema dei rifiuti.

Tenuto conto del dato della raccolta differenziata (71,45% a febbraio 2013-fonte dato dal sito del

Comune) e del numero di abitanti previsti si ritiene l’impatto non significativo. 4. RUMORE :”Il R.P. non valuta la coerenza con il Piano di Classificazione acustica.”

5.SUOLO:” Alla luce dei dati rilevati nell’ambito delle campagne di monitoraggio svolte dal comune

di soriano nel Cimino……….è necessario considerare nelle fasi di attuazione del piano il tema del radon………………si ritiene opportuno che siano adottati accorgimenti in grado di ridurre la

concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei livelli di riferimento stabiliti dall’OMS……..”

Regione Lazio – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e

Viterbo:

“………Ferma restando la necessità di produrre l’attestazione di inesistenza di usi civici, ai sensi della L.R. 1/86, si prende atto che l’ambito incluso nel PTP n. 3, il cui Testo Coordinato è stato

approvato con DGR n. 4473 del 30/07/1999, risulta parzialmente vincolato in virtù del DM

23710/1960 e DM 10/03/1969, relativi alla salvaguardia delle bellezze naturali d’insieme, ex L.1497/39”………….” L’esame del Rapporto Preliminare ha evidenziato che l’area vincolata risulta

corrispondere alla superficie destinata a servizi ed oggetto di cessione, pertanto non oggetto di

trasformazioni urbanistiche all’interno del programma previsto dal piano in questione; le nuove previsioni proposte in variante al PRG vigente, ricadenti in aree agricole non risultano interessate da

beni paesaggistici.”

Talete S.p.A:

“Si comunica che quanto da voi richiesto esula dalle nostre competenze.”

ASL locale Viterbo:

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“……… si conferma il parere favorevole espresso per il progetto anche per la VAS.”

ARP (Agenzia Regionale Parchi):

“ ……..per quanto riguarda il Piano particolareggiato in variante al PRG località Pian della

Guardia nel comune di soriano nel Cimino (VT), non si ravvisano probabilità significative di effetti rilevanti sulle tematiche naturalistico-ambientali di competenza, che tuttavia debbano

essere rispettate, in fase progettuale, le seguenti indicazioni:

- per la sistemazione di eventuali aree verdi siano messe in atto misure per mantenere connessioni ecologiche a scala locale (siepi, filari alberati) senza utilizzare essenze vegetali appartenenti a

specie alloctone notoriamente invasive (quali robinia o alianto) utilizzando, invece, specie

vegetali autoctone;

- In relazione alla sostenibilità socio-culturale dell’intervento, sia prevista un’applicazione attenta del DPR 503/1996 TITOLO II artt.3-11 al fine di garantire una pianificazione urbanistica

che preveda la realizzazione di spazi pubblici che consenta l’uso di servizi, le relazioni sociali e la

fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.”

VALUTATO che:

Il Piano è in variante al P.R.G. vigente con aumento di superficie territoriale interessata dalla

destinazione C3 ma nell’invarianza dei pesi insediativi;

L’area risulta compresa all’interno di un ambito urbano estensivo;

L’area interessata si colloca in un contesto parzialmente edificato ed urbanizzato..

La proposta di trasferimento della cubatura derivante dalla zona C3 di cui alla Variante Generale

approvata nel 2010 consente il mantenimento degli indici e parametri edilizi nella porzione di detta

zona urbanistica non gravata dal vincolo paesaggistico, evitando densificazioni e variazioni delle

altezze consentite, tenendo conto del vincolo paesaggistico a protezione delle visuali.

L’area di intervento non è gravata da vincolo idrogeologico.

L’area non è all’interno di aree a rischio di frana, né di fasce di rispetto dei fossi.

TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che il Piano in oggetto, sia da escludere dalla Valutazione Ambientale

Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le

prescrizioni contenute nei suesposti pareri e le ulteriori prescrizioni di seguito riportate:

1) Relativamente all’attuazione del Piano per la parte di area in cui risulta il vincolo paesaggistico e

che sarà ceduta al Comune con destinazione a Servizi, dovranno essere rispettate le previsioni cogenti di tutela paesaggistica del PTP/PTPR. A tale riguardo le NTA del Piano Attuativo dovranno

specificare la destinazione e le condizioni di utilizzazione in coerenza con dette tutele

paesaggistiche.

2) Gli elaborati di Piano dovranno contenere apposito Studio di compatibilità paesaggistica che approfondisca il tema del rispetto delle previsioni di Piano in relazione alle specifiche prescrizioni

cogenti di cui alle sopra citate tutele paesaggistiche.

3) In relazione al contenuto della proposta urbanistica, nell’atto di approvazione, il Comune dovrà specificare gli elementi della la congruità della proposta medesima - tenendo conto della possibilità

effettiva di utilizzazione a servizi della suddetta area sottoposta a vincolo paesaggistico – in

considerazione delle finalità di interesse pubblico. 4) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata nel rispetto delle

Norme di attuazione per il piano di risanamento della qualità dell’aria, del Piano della tutela delle

acque regionale e della zonizzazione acustica del territorio comunale.

5) Le aree a verde dovranno essere piantumate con specie vegetale autoctone conservando nuclei arborei ed arbustivi presenti, non dovranno essere utilizzate essenze vegetali appartenenti a specie

alloctone notoriamente invasive (quali robinia o ailanto).

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6) In merito agli spazi pubblici dovrà essere preso in debita considerazione il DPR 503/96 (Titolo II,

artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o

impedita capacità motoria o sensoriale.

7) Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell’aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse.

8) Il Piano dovrà adottare gli opportuni provvedimenti al fine di ottenere un corretto coordinamento

della viabilità interna con quella esterna al perimetro, con particolare riferimento alle intersezioni, tenendo conto degli incrementi di flusso veicolari derivanti dal Piano, anche al fine di non

determinare aggravi sulla qualità dell’aria.

9) Per quanto attiene all’adeguamento della viabilità proposta dal Piano, questa dovrà rispettare le

disposizioni del Codice della Strada e delle Norme Funzionali e geometriche per la costruzione delle strade ai sensi del DM 5 novembre 2011.

10) Ogni opera idraulica eventualmente prevista nel progetto sia autorizzata dall’Autorità competente.

11) La realizzazione degli edifici dovrà presentare elevate prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D. Lgs. 192/2005, alle classi energetiche A+ ovvero A.

12) Gli scarichi idrici dovranno essere collettati presso la pubblica fognatura ed efficacemente trattati

presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare tenendo conto anche degli aumenti del carico insediativo previsti dagli altri piani attuativi.

Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà verificata

preventivamente la possibilità dell’acquedotto di servire le nuove utenze previste.

13) Il tema del rischio di gas radon, in considerazione del livello di azione individuato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrà essere considerato nell’ambito delle successive

fasi di attuazione del Piano adottando gli accorgimenti in grado di ridurre la concentrazione detto

gas radon e rispettare le prescrizioni a tutela della salute nella distribuzione edilizia. 14) Sia previsto nelle aree destinate a Verde Pubblico un idoneo piano manutentivo del “verde” al fine

di conservare decorosamente le caratteristiche fisiche e morfologiche dell’area stessa.

15) Siano sempre salvaguardate le alberature esistenti con l’obbligo di piantumazione compensativa almeno in numero doppio in caso di espianto, previa autorizzazione degli organi competenti.

16) Le recinzioni in genere non devono pregiudicare la continuità della visuale del paesaggio.

17) Sia prevista adeguata illuminazione lungo i percorsi pedonali e le aree di sosta.

18) Siano eseguiti solo gli sbancamenti strettamente necessari per le trasformazioni previste, salvo quelli volti ad indagini archeologiche, prevedendo inoltre adeguate opere di sistemazione

paesaggistica dei luoghi.

19) Siano previste opere di mitigazione per la fase di cantierizzazione degli interventi previsti dal Piano. 20) La viabilità interna sia provvista di marciapiedi laterali per il transito pedonale prevedendo altresì

piantumazione di alberature lungo i suoi margini.

Il Dirigente dell’Area

f.to Arch. Maria Luisa Salvatori