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Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 9 luglio 2019, n. 449 Ferrovia Roma-Lido di Ostia. Valutazione di non fattibilita' della proposta di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell'infrastruttura, presentata dalla RATP DEV ITALIA, mandataria della costituenda ATI proponente 16/07/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 57 - Supplemento n. 1

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Regione LazioAtti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 luglio 2019, n. 449

Ferrovia Roma-Lido di Ostia. Valutazione di non fattibilita' della proposta di partenariato pubblico privato dicui all'articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all'affidamento in concessione dellaprogettazione, costruzione e gestione dell'infrastruttura, presentata dalla RATP DEV ITALIA, mandatariadella costituenda ATI proponente

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OGGETTO: Ferrovia Roma-Lido di Ostia. Valutazione di non fattibilità della proposta di partenariato

pubblico privato di cui all’articolo 183, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativa all’affidamento

in concessione della progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura, presentata dalla RATP DEV

ITALIA, mandataria della costituenda ATI proponente.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statuaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni e

integrazioni;

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e

contabilità della Regione Lazio”;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13: “Legge di Stabilità regionale 2019”;

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio

2019-2021”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 861 del 28 dicembre 2018: “Bilancio di previsione finanziario

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 28 dicembre 2018: “Bilancio di previsione finanziario

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di

entrata e di spesa”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 16 del 22 gennaio 2019: “Applicazione delle disposizioni di

cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del

regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del

r.r. n. 26/2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 5 febbraio 2019: “Bilancio di previsione finanziario

della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai

sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13,

comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n.131023 del 18 febbraio 2019 e le altre e

successive integrazioni, con le quali sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio

regionale 2019-2021;

VISTA la Legge 18 giugno 1998, n. 194: “Interventi nel settore dei trasporti”;

VISTA la Legge regionale 26 giugno 1980, n. 88: “Norme in materia di opere e lavori pubblici con le

successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753: “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità

dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

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VISTO il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422: “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,

n. 59”;

VISTA la Legge regionale 16 luglio 1998, n. 30: “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e

successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche

nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n.

190/2014”;

VISTA la delibera CIPE 1° dicembre 2016, n. 54: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo

infrastrutture” (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014);

VISTA la delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 26, che stabilisce che il limite temporale dell’articolazione

finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 è fissato all’anno 2025, in luogo del precedente limite

riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine

per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019, già stabilito

dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016;

VISTO il Regolamento n. 1370/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,

relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del

Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.L. 24 aprile 2017, n. 50: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, e in particolare

l’art. 47: “Interventi per il trasporto ferroviario”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 300 del 26 settembre 2013 che, tenuto conto delle previsioni

dell’art. 14 della L.R. n. 4 del 28 giugno 2013, modifica il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002

ed attribuisce alle Direzioni le funzioni amministrative esercitate dai soppressi Dipartimenti;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 145 del 31 marzo 2016, nonché le Direttive del Segretario

Generale n. 182669 e n. 182673 del 07 aprile 2016 con le quali è stato modificato l’assetto organizzativo e la

denominazione della Direzione regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” in Direzione regionale

“Territorio, Urbanistica, Mobilità”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla deliberazione

di Giunta regionale n. 252 del 1° giugno 2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale

ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale ed alla relativa

rideterminazione delle direzioni regionali, istituendo, tra le altre, la Direzione regionale “Infrastrutture e

Mobilità”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito

l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità” al dott. Stefano Fermante;

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VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11501 del 10 ottobre 2016, con cui è stato conferito l’incarico di

Dirigente dell’Area “Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi” della Direzione regionale “Infrastrutture e

Mobilità” all’Ing. Carlo Cecconi;

VISTA la “Relazione tecnica sulla proposta di project financing da parte della società Ratp Dev Italia” (di

seguito “Relazione tecnica”), allegata alla presente deliberazione e di cui è parte integrante e sostanziale,

elaborata dai competenti Uffici regionali, che descrive, in modo puntuale, tutti i passaggi motivazionali e

temporali oggetto del presente atto;

ATTESO CHE

Con nota di trasmissione del 30 giugno 2014, ns. prot. n. 375058 del 1° luglio 2014, la ANSALDO STS spa,

quale mandataria della costituenda ATI con ANSALDOBREDA spa, RATP DEV ITALIA srl, SALCEF spa,

CILIA ITALIA srl, ARCHITECNA ENGINEERING srl, presentava una proposta di project financing

mediante procedura ad iniziativa privata ai sensi dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,

per l’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione relativa all’infrastruttura di

trasporto ferroviario Roma-Lido di Ostia;

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, la riferita ATI, con nota trasmessa via PEC in data 28

aprile 2016, confermava l’interesse all’avanzamento della procedura di cui alla proposta di finanza di

progetto, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del citato decreto;

Con D.G.R. n. 437 del 27 luglio 2016, la Regione Lazio valutava non fattibile la proposta presentata dalla

costituenda associazione temporanea di imprese in quanto, all’esito dell’approfondita attività di analisi e

istruttoria effettuata dagli uffici competenti dell’Amministrazione regionale, venivano nel complesso rilevate

una serie di criticità ritenute insuperabili, come puntualmente illustrate nella richiamata “Relazione tecnica”

allegata alla presente Deliberazione;

RILEVATO CHE

A seguito di ricorso presentato da RATP DEV ITALIA Srl, CILIA ITALIA Srl e ARCHITECNA

ENGINEERING Srl, il T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-quater, con sentenza n. 5702/2017, senza

pronunciarsi nel merito in ordine alle motivazioni che hanno supportato la D.G.R. n. 437/2016, ha disposto la

riattivazione del procedimento per la valutazione di fattibilità della proposta;

La Regione Lazio – in ottemperanza alla richiamata sentenza del giudice amministrativo e seppure

contestualmente alla sua impugnazione in grado di appello (proc. R.G. n. 6701/2017) – ha proceduto alla

riapertura del procedimento de quo;

CONSIDERATO CHE

Con il perspicuo intento di garantire il contraddittorio tra le parti, la Regione Lazio – a seguito di apposita

richiesta da parte del proponente – ha provveduto a trasmettere un ampio flusso di informazioni,

confermando di operare secondo criteri di diligenza e di collaborazione finanche superiori a quelli imposti

dalla natura del procedimento attivato, anche in riferimento a dati dalla stessa non detenuti e nonostante le

difficoltà operative e le tempistiche di cui si è fatta carico l’Amministrazione nell’acquisizione dei predetti

dati dal gestore;

CONSIDERATO, PERTANTO, CHE

In ossequio alla richiamata sentenza del T.A.R. Lazio, fin dalla riattivazione del procedimento, che si è posto

in linea di continuità con l’attività fin allora espletata, l’Amministrazione ha dimostrato di operare nel rispetto

dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, secondo criteri di diligenza e di collaborazione,

garantendo il più ampio contradditorio tra le parti;

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DATO ATTO CHE

Con comunicazione del 1° aprile 2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 254675 del 2 aprile 2019, il

Proponente – pur dinanzi al termine ultimativo di cui alla nota del 20 febbraio 2019, successivamente

prorogato con nota del 7 marzo 2019 per garantire la possibilità di presentare adeguata proposta – ha formulato

cinque “possibili scenari di Progetto”, diversamente modulati e con presupposti ed assunzioni di base

differenti, non corredati dalla documentazione di cui all’art. 183, comma 15, D.Lgs. 50/2016 (progetto di

fattibilità, bozza di convenzione, PEF asseverato);

Con nota prot. n. 0342024 del 6 maggio 2019, la Regione Lazio ha inviato un primo preavviso ex art. 10-bis L.

241/1990, paventando l’esistenza di ragioni ostative all’accoglimento della proposta, stante l’assoluta

indeterminatezza del riscontro fornito dal Proponente e la mancata presentazione della proposta unica, con

conseguente impossibilità per l’Amministrazione di effettuare alcuna valutazione di fattibilità;

Ciononostante, con il precipuo intento di garantire il più ampio contraddittorio procedimentale, con il

medesimo provvedimento ex art. 10-bis L. 241/1990 veniva assegnato al Proponente un ulteriore termine di 10

giorni al fine di consentire comunque la presentazione della proposta definitiva, anche se il termine

precedentemente assegnato in via ultimativa risultava inutilmente spirato al 1° aprile 2019;

Con nota del 15 maggio 2019, il Proponente ha presentato la proposta definitiva, come puntualmente illustrata

nella citata “Relazione tecnica”;

RILEVATO CHE

La necessità di concludere il procedimento, nel tempo significativamente protrattosi, è stata evidenziata sin

dalla nota del 22 novembre 2018 e che pertanto il Proponente ha potuto contare, anche in virtù delle proroghe

accordate e della remissione in termini concessa nel primo preavviso ex art. 10-bis L. 241/1990, su un

considerevole lasso di tempo utile per presentare la proposta definitiva;

La riattivazione del procedimento di verifica di fattibilità sulla nuova proposta modificata, a fronte di tutti gli

elementi di novità introdotti e della conseguente oggettiva diversità della stessa rispetto a quella originaria, ha

comportato un ampio e completo scrutinio della medesima sotto tutti i profili richiesti, in cui la Regione Lazio

era onerata a tener conto delle modifiche di fatto e di diritto medio tempore intervenute, ed in particolare

dell’approvazione del Decreto-Legge 24 aprile 2017 n. 50, come successivamente modificato e convertito in

legge;

DATO ATTO CHE

A seguito del compimento dell’attività istruttoria preordinata allo scrutinio di cui sopra, con nota del 28

maggio 2019 la Regione Lazio inviava la seconda comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, evidenziando

una serie di criticità, anche di carattere strettamente tecnico, come compiutamente descritte nella “Relazione

tecnica” allegata alla presente, e assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione per iscritto di

osservazioni corredate eventualmente da documenti;

CONSIDERATO CHE

Con nota del 7 giugno 2019, acquisita al protocollo regionale con il n. 440227 del 10 giugno 2019, il

Proponente ha replicato una serie di eccezioni e motivazioni ostative all’operato della Regione Lazio,

puntualmente richiamate all’interno della citata “Relazione tecnica”;

RILEVATO PRELIMINARIMENTE CHE

La Regione Lazio, a riscontro di quanto replicato dal Proponente, ha osservato le proprie eccezioni,

debitamente illustrate all’interno della “Relazione tecnica” ivi allegata e che qui sinteticamente si

richiamano:

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- la natura del procedimento, per come delineato all’art. 183, c. 15, del D.Lgs. 50/2016, richiede agli

operatori economici di presentare proposte su iniziativa della stessa parte privata, non presenti negli

strumenti di programmazione delle amministrazioni;

- pertanto, trattandosi di proposta ad iniziativa privata, non può configurarsi in capo

all’Amministrazione un onere di predeterminazione, reperimento, elaborazione e trasmissione di

informazioni al Proponente, al pari di quanto avviene nell’ambito delle ordinarie procedura di scelta

del contraente;

- la tesi del Proponente secondo cui l’Amministrazione sarebbe onerata a segnalare le ragioni di un

eventuale rigetto con la precipua finalità di consentire ad libitum al Proponente un continuo

adeguamento “in corsa” della proposta, è impedita dalla delineata natura del procedimento, di

iniziativa di privata. e che, pertanto, prescinde da una manifestata volontà di concludere un

determinato contratto da parte dell’Amministrazione; la medesima tesi, per di più, contrasta con i

principi di buon andamento, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e con la necessità di

concludere il procedimento in tempi certi e in ogni caso ragionevoli;

- inoltre, aderendo ad una simile tesi, si giungerebbe alla conclusione, certamente non accettabile sotto

il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, ed in ogni caso non avente cittadinanza

nell’ordinamento, per cui in carenza di un rifiuto espresso del Proponente ad apportare modifiche

alla proposta -alla P.A. sarebbe sempre impedita l’emanazione di un provvedimento di diniego;

- a voler – per ipotesi scolastica – aderire alla prospettazione del Proponente, si finirebbe senz’altro

per snaturare l’istituto del project financing, che invece si fonda sull’assunzione consapevole di

rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all'interesse pubblico;

- da ultimo, poiché l’adesione ad una simile tesi si tradurrebbe in un indiretto obbligo di positiva

valutazione della proposta, ciò determinerebbe un’evidente ed inammissibile violazione dei principi

di trasparenza e non discriminazione;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

Fermo quanto sopra premesso, le suddette osservazioni del Proponente non possono essere condivise e non

risultano idonee a superare le criticità riscontrate per le ragioni puntualmente descritte nella citata “Relazione

tecnica”, che qui sinteticamente si richiamano:

- risultano infondate le censure in ordine alla correttezza dell’operato amministrativo. Infatti, fin dalla

riattivazione del procedimento l’Amministrazione ha dimostrato di operare nel rispetto dei principi

di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, secondo criteri di diligenza e di collaborazione;

- priva di pregio risulta l’osservazione secondo cui la Regione Lazio non avrebbe garantito un

effettivo contraddittorio, conformemente a quanto disposto dalla pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma,

n. 5702/2017;

- la Regione Lazio ha più volte prorogato il termine per la consegna della proposta definitiva, e si

sottolinea che il T.A.R. Lazio non ha imposto all’Amministrazione di effettuare una valutazione

positiva del progetto, ma di garantire un effettivo contraddittorio procedimentale che è stato

effettivamente assicurato;

- non rilevante è l’osservazione secondo cui i motivi ostativi prospettati con nota del 28 maggio 2019

sarebbero aggiuntivi rispetto alla DGR 437/2016 e, pertanto, intempestivi, caratterizzandosi la

proposta definitiva avanzata dal Proponente per l’evidente novità del progetto;

- non può ritenersi condivisibile l’osservazione secondo cui vi sarebbe l’effettivo trasferimento del

rischio d’impresa in capo al concessionario;

- non condivisibili sono le osservazioni in merito alla insussistenza dei requisiti di cui all’art. 180,

comma 6, D.Lgs. 50/2016;

- non condivisibili sono le osservazioni relative alla c.d. clausola sociale;

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- non condivisibile è l’osservazione secondo cui la proposta sarebbe sostenibile rispetto alle

disponibilità economico finanziarie dell’Amministrazione;

- è assolutamente destituita di fondamento l’osservazione secondo cui, con la D.G.R. n. 67/2019,

sarebbero stati affidati a RFI, in qualità di soggetto attuatore, anche opere civili e non solo interventi

di “ammodernamento tecnologico”;

- in ordine alla prospettata incompatibilità della tempistica di sub-ingresso del Proponente nella

gestione del servizio, non può essere condivisa l’osservazione secondo cui l’Amministrazione

avrebbe dovuto tenere conto della presenza di taluni scenari presentati, ai sensi dei quali veniva

talvolta previsto un tempestivo sub ingresso;

- non può essere condivisa l’osservazione del Proponente circa la non applicabilità della finanza di

progetto nel settore del TPL;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE

Gli Uffici regionali competenti muovono ulteriori rilievi nei confronti delle osservazioni poste dal

Proponente, riportati in dettaglio nella citata “Relazione tecnica” allegata alla presente e di seguito

sinteticamente richiamati:

- in ordine alla contestata mancata indicazione nel Piano Economico Finanziario della sorte dei

contributi pubblici relativi all’attuazione degli interventi nn. 1, 2, 8 e 10 di cui alla Convenzione

approvata con la D.G.R. 67/2019 la Proponente non fornisce alcun chiarimento;

- è necessario confutare l’osservazione in ordine al restyling architettonico richiamato, che risulta

eccessivamente oneroso e per lo più non necessario. Si osserva come tale rilievo era stato già

contestato con la precedente D.G.R. n. 437 del 27 luglio 2016;

- relativamente alla questione della vita utile dei treni MA300, si ribadisce la non correttezza delle

assunzioni del Proponente. Allo stesso modo, non si comprendono le valutazioni del Proponente

riguardo al fatto che i treni MA200 non fornirebbero la continuità e la qualità necessaria in termini di

comfort;

CONSIDERATO CHE

Le criticità sopra evidenziate sono state segnalate con comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 e non

risultano superate dalle osservazioni avanzate dal Proponente;

VALUTATO, PERTANTO, CHE

La generica disponibilità del Proponente a presentare un’ulteriore modifica della proposta, previa

“condivisione” con l’Amministrazione, in costanza di tutti i motivi ostativi come sopra evidenziati, risulta

incompatibile – come ampiamente riferito nel presente provvedimento e nella Relazione tecnica allegata –

sia con la delineata natura del procedimento, sia con la preminente esigenza di garantire la continuità dei

servizi nell’ambito di un affidamento stabile e di durata congrua, costringendo peraltro l’Amministrazione a

provvedere con affidamenti precari e maggiormente onerosi, con evidente pregiudizio per l’interesse

pubblico;

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE

A fronte dell’imminente scadenza dei contratti di servizio in essere, anche in virtù degli oneri imposti

dall’art. 7 del Regolamento 1370/2007/CE e della conseguente necessità di avviare con congruo anticipo

l’attività propedeutica all’affidamento, sussiste l’obbligo inderogabile di garantire continuità al servizio di

TPL che, in quanto servizio pubblico essenziale, non può in nessun caso essere interrotto;

Pertanto – a fronte delle preminenti ragioni di pubblico interesse tese a non pregiudicare, a danno della

cittadinanza, la necessaria continuità nell'erogazione del servizio di TPL – l’Amministrazione ritiene

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l’ulteriore procrastinamento ad libitum del termine di conclusione del procedimento de quo incompatibile

con il perseguimento dell’interesse pubblico;

DELIBERA

Per le ragioni descritte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

a) di prendere atto della “Relazione tecnica sulla proposta di project financing da parte della società

Ratp Dev Italia”, allegata alla presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale;

b) di valutare non fattibile, tenuto conto degli esiti delle valutazioni condotte dagli Uffici regionali

competenti, analiticamente riportate nella Relazione tecnica di cui al punto a), la proposta presentata

dalla costituenda associazione temporanea di imprese fra ANSALDO STS spa, HITACHI RAIL

ITALY spa, RATP DEV ITALIA srl, SALCEF spa, CILIA ITALIA srl e ARCHITECNA

ENGENEERING srl, relativamente all’affidamento in concessione della progettazione, costruzione e

gestione dell’infrastruttura di trasporto ferroviario Roma-Lido di Ostia, conformemente a quanto

previsto dall’articolo 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

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1. non coerente con “la messa a disposizione della Regione dei beni individuati come essenziali”, secondo quanto previsto dalla Delibera 49/2015 del 17 giugno 2015 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), poiché tali beni non sono completamente nelle competenze della Regione Lazio, in quanto il deposito di Magliana è di proprietà del Comune di Roma Capitale, come la quasi totalità dei materiali rotabili sono di proprietà di ATAC S.p.A.;

2. non coerente con i lavori effettuati e/o previsti e già finanziati dalla Regione Lazio, in quanto prevede ilcompleto rifacimento di parti dell’infrastruttura già ammodernate e potenziate (stazioni, sottostazioni elettriche, sistema di segnalamento, ecc.);

3. non coerente con un adeguato rischio d’impresa, in considerazione anche della mancata assunzione diresponsabilità degli incassi da bigliettazione e dell’efficienza del controllo al fine della riduzione dell’evasione tariffaria, atteso che secondo la proposta tali attività risultano in capo alla proprietà;

4. non coerente la proposta di trasformazione da ferrovia a metropolitana con gli interventi progettualiprospettati (manca, ad esempio, la realizzazione di catenaria rigida e banchinetta d’emergenza, elementi che

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sono stati ritenuti importanti per la sicurezza dell’infrastruttura oltre a comportare una riduzione dei costi operativi);

5. non coerente in quanto dall’analisi della nuova proposta appare rispetto alla precedente un aumento deicosti, una frequenza diminuita con conseguente aumento dei tempi tra partenze successive e la tendenziale riduzione della produzione chilometrica a discapito dell’utenza;

6. non coerente in quanto le modifiche al progetto da ultimo presentato, rispetto alla versione precedentementeconsegnata il 30/06/2014, “rimodulato al fine di renderlo inferiore al costo di gestione della linea per l’attuale servizio”, in realtà evidenziano invece un aumento del canone”

“l’Amministrazione "può" e non "deve" invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione […] Non è, dunque, in discussione il potere riservato all'Amministrazione di valutazione ampia di tutti gli aspetti che investono l'iniziativa di partenariato pubblico/privato, oltre che al fine di individuare il possibile soddisfacimento dei fabbisogni della collettività nell'ammodernamento della struttura ferroviaria già esistente […] residuando in capo all’Amministrazione il potere di riesame in ragione della ampia discrezionalità che connota la scelta amministrativa

garantito al proponente una partecipazione consapevole in relazione alla fase del procedimento in corso di svolgimento”

de quo

sono cambiati i requisiti di base che hanno portato alla proposta iniziale perché (…) il D.L. 50/2017 ha comunque introdotto un altro attore, che è RFI”;

presso le aree dei depositi, inclusi uffici e magazzini, aree dedicate al personale sia amministrativo che operativo e tecnico, comprensive di officine e aree di parcamento vetture; strutture e attrezzature per la manutenzione ordinaria e straordinaria con relative aree dedicate al personale sia amministrativo che operativo e tecnico; ogni altra area, struttura o attrezzatura connessa e funzionale alla gestione ed operatività della Roma Lido

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Il termine ultimo per la presentazione della proposta spontanea di Project Financing è fissato in 30 giorni dalla trasmissione della presente”

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non coerente con un adeguato rischio d’impresa

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ha inteso avviare in sostanza un ennesimo iter di valutazionedella Proposta, non considerando l’attività posta in essere fino a giugno 2018 dalla stessaAmministrazione”;

considerato gli sviluppi dell’iter di valutazione della proposta compiuti fino a giugno2018 avviato una corrispondenza priva di alcuna prescrizione ai fini della fattibilità dellaproposta ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Codice, con l’unica novità rispetto al passato diconsentire al proponente di poter accedere parzialmente alle aree interessate dalla proposta (consopralluoghi organizzati in due giornate) e ai dati pubblici sullo stato dei treni

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nessuna richiesta di modifica della proposta è stata formulata dalla Regione

non rilevanochiaramente ai fini del calcolo dell’investimento, comprendendo tra l’altro gli oneri di serviziopubblico l’art. 180 comma 6 cit., nel quantificare il limite massimo del 49%, fa espressamenterifermento al contributo pubblico versato a titolo di ‘prezzo’ ai sensi del medesimo art. 180 comma6. Si tratta, con ogni evidenza, del contributo in fase lavori

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ad libitum

rispetto ai tipici moduli contrattuali pubblicistici, la complessiva disciplina dell’istituto del project financing si contraddistingue perché in questo caso l’iniziativa non è assunta dall’amministrazione stessa, ma dal privato

project financing

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medio tempore

unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle linee regionali”.

qua

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non coerente con un adeguato rischio di impresa”

nel caso in cui il traffico effettivo di ciascun anno di riferimento risulti inferiore al Traffico Programmato del medesimo anno di riferimento, e l’ADSCR

risulti inferiore a 1, il Concessionario utilizzerà prioritariamente le somme accantonate su base annuale di cui al periodo precedente, in difetto riceverà dal Concedente a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico il valore differenziale il cui effetto finanziario netto consenta il raggiungimento di un ADSCR pari a 1, nei limiti delle somme annualmente stanziate dal Concedente a titolo di Ricavi Tariffari come previsto nel PEF il Canone sarà dovuto dal concedente, indipendentemente da qualsiasi sospensione, interruzione o altra circostanza afferente all’erogazione del Servizio di trasporto definitivo le parti si danno atto e convengono che, in caso di inadempimento del concessionario nell’erogazione del Servizio di trasporto definitivo, il concedente non potrà sospendere il pagamento del canone

prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della p.a.”

Tale clausola si giustifica, infatti, in ragione della necessità di tutelare il lavoro, avente rilevanza costituzionale, al quale in questo periodo storico può legittimamente attribuirsi prevalenza rispetto alla libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., che ne resta pertanto scalfita. […] Va poi evidenziato che le norme in questione risultano conformi anche al diritto comunitario in materia

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la possibilità della contemporanea "pendenza" e validità di plurime proposte di finanza di progetto, presentate dallo stesso promotore e riferite alla concessione del medesimo servizio, va esclusa per contrasto con principi generali e con norme specifiche che presiedono alla materia dei contratti ad evidenza pubblica

a partire dal 43° mese dalla stipula della convenzione di concessione

le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto

“in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture

in base al principio di "prevalenza funzionale" di cui all'art. 28 primo comma, primo periodo del

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d.lgs. n. 50/2016”

“l’art. 169 recepisce gli artt. 20, 21 e 22 della direttiva 23, a partire dall’affermazione di principio che le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto

il regolamento n. 1370/2007, che riguarda esclusivamente i servizi di trasporto di passeggeri su strada e ferrovia, prevede modalità di intervento nell’ambito dei regimi generali di appalti pubblici, come quelli disciplinati dalla direttiva 24/2014 o dalla direttiva 25/2014. Tale regolamento contiene quindi norme speciali che sono destinate a sostituirsi alle norme generali della direttiva 24/2014 o della direttiva 25/2014”

il PEF contempla già la corretta allocazione dei contributi pubblici in questione”,

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