REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e...

26
REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemi CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 1998-2001 pubblicazione a cura dell’Ufficio 3Y del Dipartimento Risorse e Sistemi Il presente documento riproduce con alcuni aggiustamenti formali, per facilitarne la leggibilità, il CCDI sottoscritto in data 20.9.2000, come integrato in data 25.9.2000. Il documento può essere utilizzato per consultazione e in nessun caso sostituisce il documento originale. SOMMARIO Premessa………………………………………………………………………………………………………….pag. 4 Art.1 - Disposizioni generali……………………………………………………………………………………… 6 Art.2- Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività……………………………………………………………………………………..…………………… 7 Art.3- Destinazione delle risorse……………………………………………………………………………….… 8 Art.4- Criteri di attribuzione dell’incentivazione del personale sulla base di obiettivi e program- mi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio…………………….. ” 8 Art.5- Finalità del sistema di valutazione………………………………………………………………………….“ 10 Art.6- Struttura della metodologia di valutazione……………………………………………………………….. “ 11 Art.7- Processo di valutazione………………………………………………………………………………………“ 12 Art.8- Criteri generali e modalità di valutazione delle prestazioni individuali………………………………… “ 12 Art.9- Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali…………………………………………. “ 13 Art.10- Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo…………………………… “ 13 Art.11- Procedura di esclusione …………………………………………………………………………………. 15 Art.12- Criteri per la progressione economica all’interno delle categorie…………………………………… 15 Art.13- Criteri per la mobilità verticale……………………………………………………………………………..“ 18 Art.14- Ricollocazione di particolari profili professionali………………………………………………………. .“ 18 Art.15- Accelerazione delle procedure concorsuali interne…………………………………………………… 19 Art.16- Tipologie, criteri, valori e procedure per la determinazione ed erogazione dei compensi di cui all’art.17, comma 2, del CCNL 1.4.1999 ...……………………………………………………….“ 20 Art.17- Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui alla lettera e) del l’articolo 17 del CCNL 1.4.1999………………………………………………………………………… 25 Art.18- Altre attività di cui alla lettera e) dell’articolo 17 del CCNL 1.4.1999………………………………… “ 25 Art.19- Compenso per l’incentivazione di specifiche attività e prestazioni………………………………….. “ 26 Art.20- Sviluppo delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale……………………………………………………………………………………………….“ 28 Art.21- Regole di partecipazione alle attività formative ………………………………………………………...“ 30 Art.22- Indirizzi e criteri per garantire e migliorare l’ambiente di lavoro, gli interventi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili………………………………………………………. “ 30 Art.23- Pari opportunità: finalità e competenze…………………………………………………………………“ 32 Art.24- Interventi…………………………………………………………………………………………………….“ 32 Art.25- Competenze del Comitato pari opportunità…………………………………………….. …………….“ 33 Art.26- Riduzione di orario……………………………………………………………………………………….. “ 33 Art.27- Verifiche…………………………………………………………………………………………………… “ 33 Art.28- Orario di lavoro…………………………………………………………………………………………… “ 34 Art.29- Tipologie dell’orario di lavoro…………………………………………………………………………... “ 34 Art.30- Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro…………………………………………………. “ 35 Art.31- Compensi per prestazioni di lavoro straordinario…………………………………………………… “ 35 Art.32- Rinvio disciplina istituti rapporto di lavoro……………………………………………………………. “ 36 Art.33- Applicazione del contratto decentrato e costituzione di un Osservatorio e delle conferenze di lavoro .........………………………………………………………………………………. “ 37 Art.34 – Disposizioni sulla revisione dell’organico ...........................………………………………………. 37 20/01/03 1

Transcript of REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e...

Page 1: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

REGIONE LAZIO

Dipartimento Risorse e Sistemi

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 1998-2001

pubblicazione a cura dell’Ufficio 3Y del Dipartimento Risorse e Sistemi Il presente documento riproduce con alcuni aggiustamenti formali, per facilitarne la leggibilità, il CCDI sottoscritto in data 20.9.2000, come integrato in data 25.9.2000. Il documento può essere utilizzato per consultazione e in nessun caso sostituisce il documento originale.

SOMMARIO

Premessa………………………………………………………………………………………………………….pag. 4 Art.1 - Disposizioni generali……………………………………………………………………………………… “ 6 Art.2- Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività……………………………………………………………………………………..…………………… “ 7 Art.3- Destinazione delle risorse……………………………………………………………………………….… “ 8 Art.4- Criteri di attribuzione dell’incentivazione del personale sulla base di obiettivi e program- mi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio…………………….. ” 8 Art.5- Finalità del sistema di valutazione………………………………………………………………………….“ 10 Art.6- Struttura della metodologia di valutazione……………………………………………………………….. “ 11 Art.7- Processo di valutazione………………………………………………………………………………………“ 12 Art.8- Criteri generali e modalità di valutazione delle prestazioni individuali………………………………… “ 12 Art.9- Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali…………………………………………. “ 13 Art.10- Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo…………………………… “ 13 Art.11- Procedura di esclusione …………………………………………………………………………………. “ 15 Art.12- Criteri per la progressione economica all’interno delle categorie…………………………………… “ 15 Art.13- Criteri per la mobilità verticale……………………………………………………………………………..“ 18 Art.14- Ricollocazione di particolari profili professionali………………………………………………………. .“ 18 Art.15- Accelerazione delle procedure concorsuali interne…………………………………………………… “ 19 Art.16- Tipologie, criteri, valori e procedure per la determinazione ed erogazione dei compensi di cui all’art.17, comma 2, del CCNL 1.4.1999 ...……………………………………………………….“ 20 Art.17- Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui alla lettera e) del l’articolo 17 del CCNL 1.4.1999………………………………………………………………………… “ 25 Art.18- Altre attività di cui alla lettera e) dell’articolo 17 del CCNL 1.4.1999………………………………… “ 25 Art.19- Compenso per l’incentivazione di specifiche attività e prestazioni………………………………….. “ 26 Art.20- Sviluppo delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale……………………………………………………………………………………………….“ 28 Art.21- Regole di partecipazione alle attività formative ………………………………………………………...“ 30 Art.22- Indirizzi e criteri per garantire e migliorare l’ambiente di lavoro, gli interventi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili………………………………………………………. “ 30 Art.23- Pari opportunità: finalità e competenze…………………………………………………………………“ 32 Art.24- Interventi…………………………………………………………………………………………………….“ 32 Art.25- Competenze del Comitato pari opportunità…………………………………………….. …………….“ 33 Art.26- Riduzione di orario……………………………………………………………………………………….. “ 33 Art.27- Verifiche…………………………………………………………………………………………………… “ 33 Art.28- Orario di lavoro…………………………………………………………………………………………… “ 34 Art.29- Tipologie dell’orario di lavoro…………………………………………………………………………... “ 34 Art.30- Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro…………………………………………………. “ 35 Art.31- Compensi per prestazioni di lavoro straordinario…………………………………………………… “ 35 Art.32- Rinvio disciplina istituti rapporto di lavoro……………………………………………………………. “ 36 Art.33- Applicazione del contratto decentrato e costituzione di un Osservatorio e delle conferenze di lavoro .........………………………………………………………………………………. “ 37 Art.34 – Disposizioni sulla revisione dell’organico ...........................………………………………………. ” 37

20/01/03 1

Page 2: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

Art.35 - Costituzione di un fondo per l’utilizzo delle economie di gestione…………...........……………. ” 39 Art.36- Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo……………………… ……………. ” 39 Art.37 – Norme transitorie …………………………………………………………………………………….. “ 39 Art.38 - Norma finanziaria……………………………………………………………………..……………….. ” 40

Sottoscrizione definitiva dell’ipotesi dell’accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo

1998-2001 del personale dipendente della Regione Lazio, siglato dalle delegazioni trattanti il 4 agosto 2000 (come integrato dal CCDI correttivo sottoscritto il 25 settembre 2000)

A seguito dell’autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, disposta dalla

Giunta regionale in data 19 settembre c.a., per la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo 1998/2001 del personale dipendente della Regione Lazio, siglato dalle parti contraenti in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del Collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, espressa con nota prot. n. 271/AA16 del 19 settembre c.a., il giorno 20 settembre 2000, alle ore 10, presso la sede dell’ente, in via C. Colombo, 212, ha avuto luogo l’incontro tra le seguenti delegazioni trattanti:

Delegazione Trattante P.P. Nominativi Firma

Presidente Ing. Giovanni Fiore Firmato

Componente Dr. Roberto Tittarelli Firmato

Componente Dr. Aldo Ciulla Firmato

Componente Dr. Guido Magrini Firmato

Componente Dr. Vincenzo Sagnotti Firmato

Delegazione Sindacale

RSU Titolare Claudio Del Valli Firmato

" Gianni Franco Firmato

" Chiara Belardelli Firmato

" Ferdinando Ferreri Firmato

CGIL/FP/EE.LL. Titolare Luigi Cocumazzo

Supplente Francesco Rocchi Firmato

CISL/FPS Titolare Vittorio Cao Firmato

Supplente Vincenzo Rana

UIL/EE.LL. Titolare Sandro Biserna

Supplente Carlo Ambrosini Firmato

FNEL Titolare Roberto Cano Firmato

Supplente Franco Balzerani Firmato

CSA Titolare Massimo Figorilli Firmato

Supplente Luciano De Caterini

DICCAP/CONFSAL Titolare Giorgio Flammini

Supplente Giuseppe Liberati Firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto in via definitiva l’allegato Contratto collettivo decentrato integrativo 1998/2001 relativo al personale dipendente della Regione Lazio.

20/01/03 2

Page 3: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

PREMESSA1 La riforma e la trasformazione dell’amministrazione regionale rappresentano un’esigenza

fondamentale per la modernizzazione e lo sviluppo delle realtà economiche e sociali del territorio regionale. I processi di riforma dei Ministeri, di decentramento, di riorganizzazione introdotti con le “Bassanini”

e lo stesso dibattito politico, assegnano alle Regioni un ruolo nevralgico nell’assetto istituzionale del Paese. Questi processi rappresentano, altresì, una grande opportunità rispetto alla quale la Regione Lazio è

chiamata a misurarsi. Gli obiettivi di questa trasformazione dell’Amministrazione regionale sono:

- rendere più efficienti i servizi; - fare dell’Amministrazione regionale uno dei motori che promuovono lo sviluppo territoriale anche sulla

base delle aree prioritarie di intervento previste nell’accordo tra Regione Lazio e forze sociali sull’Intesa Istituzionale di programma sottoscritto il 4 febbraio 2000;

- promuovere, agevolare e sostenere politiche volte a creare nuova occupazione. Per raggiungere questi obiettivi è essenziale che nell’Amministrazione regionale si sviluppino

sempre più le funzioni di indirizzo, programmazione, progettazione, monitoraggio, verifica e controllo. Ciò comporta una profonda trasformazione della macchina amministrativa e organizzativa regionale

fondata sulla trasparenza e sulla semplificazione delle procedure, sulla diminuzione dei “passaggi amministrativi”, sulla riaggregazione e sulla flessibilità delle funzioni, sullo sviluppo di nuove e più elevate competenze.

L’informatizzazione generalizzata degli uffici, la ridefinizione del modello organizzativo dell’Ente e la conseguente riorganizzazione su base dipartimentale della macchina amministrativa sono i primi atti (i cui risultati andranno verificati) di questo processo di trasformazione della Regione Lazio.

In questo ambito, il C.C.D.I. dell’Ente Regione Lazio si propone di definire, sulla base del processo di trasformazione già in atto e di quelli che interverranno, un’organica e più adeguata politica del personale.

**********

L’intesa per disciplinare le materie che il C.C.N.L. del Comparto “Regioni – Autonomie locali” demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, interviene in un contesto in cui l’Amministrazione, concluso il processo di riorganizzazione della propria struttura amministrativa con l’istituzione dei Dipartimenti, delle Aree e dei Servizi, procede, in applicazione del principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione amministrativa, all’attribuzione a quest’ultima della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’organo politico. Con riguardo particolare alla gestione dello sviluppo del personale, il presente contratto decentrato, in armonia con le scelte operate dalla contrattazione nazionale, definisce i criteri generali per collegare l’erogazione dei trattamenti economici accessori al raggiungimento di effettivi incrementi produttivi, a concreti miglioramenti della qualità delle prestazioni e all’affidamento di compiti e materie comportanti responsabilità di prodotto e di risultato. Persegue, pertanto, lo scopo di superare la logica dell’erogazione generalizzata degli incentivi economici, legando gli stessi e la progressione economica interna alle categorie al merito, alla qualità delle prestazioni ed al raggiungimento dei risultati, e razionalizzare l’azione amministrativa delle strutture con l’individuazione e l’affidamento delle posizioni organizzative di lavoro al personale della categoria D secondo i criteri generali che saranno definiti in sede di concertazione.

In particolare il C.C.D.I. del personale della Regione Lazio, è lo strumento per costituire e regolare il rapporto giuridico tra le parti, definisce gli istituti demandati dal C.C.N.L. 1998/2001 del comparto Regioni – Autonomie Locali in materia di: destinazione ed attribuzione delle risorse economiche finanziarie; pari opportunità; gestione dei processi di ristrutturazione; criteri per l’incentivazione della produttività dei servizi; metodologie di valutazione; corresponsione delle indennità; criteri per la progressione economica nelle categorie; criteri per le politiche dell’orario di lavoro, sua articolazione e riduzione.

Gli istituti senza obbligo di accordo o con impegno di contrattare successivamente, riguardano: l’ambiente di lavoro, i programmi formativi, l’orario di lavoro, gli assetti organizzativi e tecnologici.

Particolare rilievo assumono gli istituti demandati alla concertazione, per i quali sono stati definiti i termini di accordo, inseriti nel contratto, attinenti l’andamento dei processi occupazionali, i criteri di selezione per i passaggi tra qualifiche e/o categorie, il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e,

1 CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro CCDI: Contratto collettivo decentrato integrativo

20/01/03 3

Page 4: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

soprattutto, l’individuazione delle risorse aggiuntive per finanziare il fondo per la progressione economica e per la produttività.

Infine, l’Amministrazione è impegnata a rivedere tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i nuovi assetti normativi e contrattuali entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto e ad informare tempestivamente le OO.SS. sui disegni o proposte di legge, deliberazioni del Consiglio o della Giunta che intervengano sull’organizzazione del lavoro e/o sul rapporto di lavoro, nel totale e pieno rispetto dell’autonomia legislativa e regolamentare degli organi della Regione nonché a verificare tutti gli accordi precedentemente sottoscritti.

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il C.C.D.I. ha valenza per il periodo dalla data di sottoscrizione al 31.12.2001. L’eventuale successivo

periodo di vacanza contrattuale resta disciplinato nei termini previsti dal C.C.N.L. 1998-2001. 2. Il C.C.D.I. si applica al personale regionale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,

a tempo pieno o parziale, delle categorie professionali A, B, C, D previste nel nuovo ordinamento professionale del C.C.N.L. 31 marzo 1999. Il presente contratto non si applica ai dipendenti degli enti strumentali e sub-regionali.

3. Il presente contratto è efficace dal momento della sottoscrizione. Gli istituti in esso previsti saranno applicati dalle strutture regionali senza ulteriori autorizzazioni degli organi istituzionali.

4. Il monitoraggio per le verifiche dell’attuazione del presente contratto avverrà ai sensi del successivo art. 33.

5. Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervengano modifiche o integrazioni al C.C.N.L. ovvero disposizioni normative riguardanti le materie oggetto del presente contratto.

6. Le parti si impegnano altresì a rivedere entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto le disposizioni contenute in accordi sottoscritti prima dell’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 31.3.1999 e del 1.4.1999. Decorso tale termine le disposizioni in contrasto con le norme dei C.C.N.L. sopra citati e del presente contratto si intendono disapplicate.

7. Il protocollo d’intesa tra Regione Lazio ed organizzazioni sindacali sulla revisione del sistema delle relazioni sindacali sottoscritto in data 10.2.2000 costituisce parte integrante del presente contratto a cui viene allegato.

Art. 2 (Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività)

1. Le risorse che costituiscono il fondo di cui all’art. 15 del C.C.N.L. del 1.4.1999, per l’anno 1999, sono

così quantificate: - importi del fondo dell’anno 1998 L. 22.810.000.000 - risorse aggiuntive già destinate nell’anno 1998 ai sensi dell’art. 32 del C.C.N.L. 6.7.95

L. 1.475.000.000

- economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

L. 903.000.000

- risorse destinate per l’anno 1998 al pagamento del LED L. 1.037.000.000

- somme relative all’indennità di cui all’art. 37, comma 4, del C.C.N.L. 6.7.95 L. 1.495.000.000

- importo pari allo 0,52% del monte salari 1997 L. 665.000.000 - risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all’incentivazione di prestazioni e di risultato del personale

L. 17.236.000.000

- eventuali risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario ex art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.99

L. 138.000.000

Integrazione dell’1,2% del monte salari previsto dall’art. 15, comma 2, del CCNL del 1.4.99

L. 1.300.000.000

TOTALE del fondo 1999 L. 47.759.000.000

20/01/03 4

Page 5: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

2. Le risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, determinate secondo la disciplina dell’art. 15 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, per le finalità dell’art. 17 del medesimo contratto, sono, per l’anno 2000, oltre al fondo per il lavoro straordinario di cui al successivo articolo 31, quantificate in lire 62.893.000.000.

Art. 3 (Destinazione delle risorse)

1. L’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo precedente per l’anno 1999 è quella di cui agli accordi

sottoscritti in data 25.1.1999 e in data 11.12.1999, fatte salve le risorse destinate ai sensi dell’articolo 12, comma 16 del presente contratto.

2. Le risorse di cui all’art.2, comma 2, sono destinate nel modo seguente: A)- per la retribuzione di posizione, di risultato e per incentivare la

produttività e il miglioramento dei servizi: 1) Direzione di unità organizzativa di particolare complessità e/o lo

svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità L. 7.080.000.000

2) attività di alta professionalità e specializzazione

L. 21.366.000.000 3) incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi (Cat. A, B, C) L. 23.447.000.000

B)- per la progressione economica nella categoria L. 5.000.000.000 C)- per indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori L. 700.000.000 D)- per compensare l’esercizio di attività in con- dizioni disagiate (cat. A, B, C) L. 300.000.000

E)- per incentivare le specifiche attività e per prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art.15, comma 1, lett. k) L. 5.000.000.000

TOTALE L. 62.893.000.000

Art. 4 (Criteri di attribuzione dell’incentivazione del personale, sulla base di obiettivi e programmi di incremento

della produttività e di miglioramento della qualità del servizio)

1. Con riferimento ai compensi selettivi correlati al merito e all’impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale (piani di attività, anche pluriennali, e progetti strumentali - art.17, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 1.4.1999), l’importo indicato all’art. 3, comma 2, lettera A), punto 3) viene destinato al miglioramento della qualità del servizio.

2. Al personale delle categorie A, B, e C sono attribuiti, per l’anno 2000, ai sensi del precedente comma, legati all’apporto professionale, i compensi negli importi complessivi sotto indicati:

CATEGORIA

Produttività collettiva Produttività individuale di risultato (15%)

Totale

A L 7.846.300 L. 1.176.945 L. 9.023.245

20/01/03 5

Page 6: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

B L. 9.169.600 L. 1.375.440 L. 10.545.040 C L. 9.806.500 L. 1.470.975 L. 11.277.475

La quota relativa alla produttività collettiva è corrisposta mensilmente per 13 mensilità. La quota della produttività individuale di risultato verrà corrisposta previa positiva valutazione del dirigente effettuata ai sensi dell’articolo 5 e seguenti del presente contratto.

3. A decorrere dall’anno 2001 i compensi di cui al precedente comma saranno attribuiti secondo i criteri che verranno stabiliti tra le parti firmatarie del presente contratto entro il mese di ottobre del corrente anno.

4. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera A), punto 1), istituisce posizioni di lavoro che richiedono la direzione di unità organizzative di particolare complessità e/o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità ed elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, alle quali viene conferita una retribuzione di posizione di lire 24.000.000 annue onnicomprensive, con esclusione di emolumenti ad altro titolo corrisposti, salvo quanto previsto dall’art. 20, comma 1, del CCNL 1.4.1999.

5. La retribuzione di posizione professionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera A), punto 2), in relazione alla complessità dell’attività attribuita con contenuti di alta professionalità e specializzazione anche correlata a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali, ovvero di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza, è onnicomprensiva, ad eccezione delle indennità di cui all’art. 16, in quanto spettanti, e viene così articolata: a) lire 12.000.000 b) lire 14.000.000; c) lire 20.000.000.

6. Al personale destinatario della retribuzione di cui al comma 4 del presente articolo compete altresì una

retribuzione di risultato, da erogarsi con i criteri previsti nel presente contratto, del 18% della retribuzione di posizione allo stesso attribuita.

7. Al personale destinatario della retribuzione di cui al comma 5 del presente articolo compete altresì una retribuzione di risultato, da erogarsi con i criteri previsti nel presente contratto, del 15 % delle retribuzioni di cui al medesimo comma 5.

8. Le posizioni di cui ai commi precedenti possono essere attribuite a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente contratto.

9. La corresponsione delle retribuzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo decorre dalla data di effettiva attribuzione delle posizioni.

10. Le posizione di cui al comma 4 verranno comunque attribuite entro il mese di novembre 2000. I relativi criteri generali saranno disciplinati in sede di concertazione.

11. Il trattamento fisso e continuativo di cui ai precedenti commi si intende rientrante tra le indennità, compensi ed emolumenti previsti dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

Art. 5 (Finalità del sistema di valutazione)

1. Le parti, in applicazione dell’articolo 4, comma 2, lett. b, del C.C.N.L. 1 aprile 1999, e dell’art. 6 del

C.C.N.L. 31 marzo 1999, disciplinano con il presente contratto decentrato integrativo i criteri generali delle metodologie di valutazione permanente del personale.

2. Tale sistema è finalizzato alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati delle attività dei dipendenti, anche per gli sviluppi economici interni alle categorie, rispetto alle attività ed ai compiti assegnati dai dirigenti. Costituisce, pertanto, un metodo di sviluppo gestionale per sollecitare e migliorare, da un lato, il rendimento dei dipendenti e, dall’altro, per riconoscere e valorizzare il merito

20/01/03 6

Page 7: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

attraverso incrementi economici.

3. Al fine degli effetti economici collegati al risultato, la valutazione complessiva dei dipendenti appartenenti alla medesima struttura deve essere coerente con la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi affidati al Dirigente responsabile della struttura medesima.

Art. 6 (Struttura della metodologia di valutazione)

1. Il sistema di valutazione si basa sull’analisi di singoli indicatori qualitativi e quantitativi, specificati nei

contenuti in modo univoco (basati su un singolo elemento di valutazione di immediata percezione) e comparati con standard o modelli ottimali graduati su una scala di valori variabili tra un minimo ed un massimo.

2. Il sistema di valutazione è applicato alle prestazioni e ai risultati ottenuti dai dipendenti, sia individuali che di gruppo, riferiti agli obiettivi, ai piani o programmi di attività, al prodotto e ai tempi di realizzazione predeterminati dal dirigente all’inizio del periodo di gestione.

3. Il sistema di valutazione si realizza comparando i risultati conseguiti dai dipendenti rispetto alle attività, sia individuali che di gruppo, assegnate dal Dirigente, con gli indicatori di osservazione di cui al precedente comma 1.

4. Il supporto strumentale sarà costituito da schede di valutazione al fine di consentire una rappresentazione sintetica della valutazione stessa; le suddette schede di valutazione, distinte per categorie e, se del caso, per profilo professionale, esprimono la verifica del rendimento del personale effettuata dal Dirigente alla cui struttura il personale medesimo è assegnato e sono orientate a migliorare i processi lavorativi.

Art. 7 (Processo di valutazione)

1. Il processo di valutazione comprende quattro fasi:

a) identificazione e formulazione degli obiettivi; b) individuazione delle capacità e dei comportamenti organizzativi attesi; c) valutazione della professionalità, delle prestazioni e dei risultati; d) colloquio di valutazione.

2. Ogni obiettivo deve consentire la comparazione tra risultati previsti e risultati conseguiti.

3. Il criterio di comparazione deve portare a verifiche che permettano di segnalare entità e tipologia di eventuali scostamenti dai livelli di conseguimento previsti.

Art. 8 (Criteri generali e modalità di valutazione delle prestazioni individuali)

1. Per l’individuazione degli elementi di valutazione delle prestazioni individuali, si tiene conto di fatti e

comportamenti osservabili e di criteri oggettivi predefiniti quali: a) obiettivi o compiti individuali assegnati; b) conoscenze: insieme delle conoscenze acquisite con il conseguimento del titolo di studio. c) competenze: livello delle conoscenze specifiche dimostrato nello svolgimento delle mansioni. d) professionalità: qualità del lavoro correlata alla capacità di svolgere correttamente l’obiettivo

assegnato. e) disponibilità alla crescita professionale: interventi formativi necessari a migliorare la professionalità

del dipendente. f) autonomia: capacità di individuare priorità, tecniche e strumenti al fine di ottimizzare i tempi di

realizzazione dell’obiettivo assegnato.

20/01/03 7

Page 8: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

2. Il contenuto dei criteri è esplicitato nella scheda di valutazione e comparato con la scala di valori a ciascuno attribuibili per ottenere il risultato finale della valutazione.

3. All’inizio dell’anno, i Dirigenti assegnano per iscritto a ciascun dipendente gli obiettivi individuali del proprio lavoro e procedono annualmente alla valutazione delle prestazioni individuali.

Art. 9 (Comunicazione della valutazione delle prestazioni individuali)

1. La valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti, effettuata dai Dirigenti mediante le schede di

valutazione, deve essere da questi tempestivamente comunicata per iscritto al personale ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

2. Nella comunicazione il Dirigente direttamente sovraordinato esprime le valutazioni motivate sulle prestazioni e sui risultati individuali del personale, in base ai criteri di cui all’art. 8, attraverso l’attribuzione agli stessi di un punteggio cui dovrà corrispondere un giudizio sintetico.

3. Nell’ipotesi di valutazione negativa, il Dirigente acquisisce preventivamente, in contraddittorio, le osservazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia e, successivamente, procede alla formalizzazione del giudizio.

4. Nel rispetto della procedura sopra indicata, l’esclusione dall’attribuzione del trattamento economico accessorio disposta dal Dirigente sovraordinato con atto di diritto privato, è soggetta ad approvazione o verifica da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 10 (Criteri generali e modalità di valutazione dei risultati di attività di gruppo)

1. Per l’individuazione dei fattori di valutazione dei risultati di attività di gruppo, si tiene conto di fatti e

comportamenti osservabili e di criteri predefiniti quali: a) innovazione: capacità di risposta alle esigenze di innovazione proposte dall’amministrazione; b) disponibilità alla crescita professionale: interventi formativi necessari a migliorare la

professionalità del dipendente; c) collaborazione: capacità di adattarsi al contesto lavorativo della struttura attraverso

comportamenti positivi.

2. Il piano annuale di attività predisposto dai Dirigenti, che ne assumono la responsabilità, è validato dai Direttori di Dipartimento e illustrato all’inizio dell’anno dai dirigenti al personale delle strutture.

3. In presenza di integrazioni o modifiche al piano di attività determinate da variazioni degli obiettivi strategici o interventi normativi, i Dirigenti comunicano, per iscritto, al personale le integrazioni o modifiche intervenute.

4. A fine anno i Dirigenti relazionano ai Direttori di Dipartimento sui risultati di attività conseguiti rispetto a quelli assegnati e indicano la percentuale di raggiungimento dei risultati medesimi.

5. Tale percentuale è attribuita ai dipendenti delle strutture che nel corso dell’anno hanno svolto servizio effettivo per almeno sei mesi.

6. La valutazione dei risultati delle attività di gruppo dei dipendenti, effettuata dai Dirigenti anche con l’ausilio delle schede di valutazione delle prestazioni individuali deve essere da questi tempestivamente comunicata al personale ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.

7. Il Dirigente può escludere il dipendente dall’attribuzione del trattamento economico accessorio in caso di particolare gravità degli addebiti o ridurre fino al 50% la somma da corrispondere qualora l’apporto del dipendente medesimo alla realizzazione del piano sia risultato scarso o insufficiente sulla base dei criteri sopra indicati e fatti o comportamenti oggettivi quali: 1) la mancata adesione alle direttive organizzative nonostante solleciti scritti tempestivamente

comunicati al dipendente;

20/01/03 8

Page 9: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

2) l’accumulo ingiustificato di arretrato; 3) il rallentamento delle attività dell’ufficio che abbia richiesto interventi di supporto di dipendenti

impegnati in altre incombenze; 4) dimostrazione di scarsa responsabilità; 5) censura per violazione dei doveri d’ufficio.

Art. 11 (Procedura di esclusione)

1. Nell’ipotesi di esclusione dall’attribuzione del trattamento accessorio o sua riduzione per risultati di

attività, il Dirigente comunica tempestivamente le proprie valutazioni motivate al dipendente, acquisisce preventivamente, in contraddittorio, le osservazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia e, successivamente, procede alla formalizzazione del giudizio.

2. Nel rispetto della procedura sopra indicata, l’esclusione dall’attribuzione del trattamento economico accessorio disposta dal Dirigente sovraordinato, è soggetta ad approvazione o verifica da parte del Direttore del Dipartimento.

Art.12 (Criteri per la progressione economica all’interno delle categorie)

1. I criteri per la progressione economica all’interno delle categorie, previsti dall’art. 5 del C.C.N.L.

31.3.99, sono integrati e specificati, così come richiesto dall’art. 16, comma 1, del citato C.C.N.L., secondo quanto descritto dal presente articolo.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’Amministrazione procede alla valutazione e selezione dei dipendenti ai fini della progressione economica secondo i criteri di seguito elencati.

3. Gli elementi di valutazione del personale dipendente sono riuniti in due gruppi, uno concernente elementi oggettivi, desumibili da dati di fatto in possesso dell’Amministrazione quali l’esperienza, l’arricchimento professionale, l’impegno in servizio, il grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente e le conoscenze e l’altro affidato alla valutazione del dirigente competente, costituito da elementi quali i risultati ottenuti, la qualità della prestazione e l’iniziativa personale.

4. L’importanza delle singole voci all’interno degli elementi deve essere graduata secondo le percentuali indicate a fianco di ciascun elemento.

5. Ai fini della valutazione per la progressione economica all’interno delle categorie dovrà tenersi conto anche dei risultati del sistema di valutazione di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 31.3.99 ed all’art. 5 e seguenti del presente contratto.

6. Il criterio dell’esperienza sarà valutato in modo inversamente proporzionale alla categoria di appartenenza.

7. Elementi oggettivi:

A B1/B2 C1/C2

B2…B5 C2/C3

B5/B6 C3/C4

D a) Esperienza: verrà valutata l’anzianità di servizio maturata,

anche per periodi di servizio non di ruolo, presso la Regione Lazio o in altri Enti Pubblici, graduata in relazione alla carriera o qualifica di appartenenza;

40 %

25 %

15 %

b) Arricchimento professionale: verranno valutati i corsi e i titoli di specializzazione che saranno autorizzati dall’Amministrazione differenziati in ordine alla durata e alla valutazione finale.

5 %

10 % 15 %

c) Impegno in servizio: verrà graduato a seconda della presenza in servizio del dipendente; 20 %

15 % 5 %

20/01/03 9

Page 10: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

d) Grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’Ente: sarà desumibile, a seguito di affidamento formale da parte dell’Amministrazione regionale, dalla partecipazione del dipendente a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e dallo svolgimento di incarichi anche individuali;

5 % 10 %

e) Conoscenze: titolo di studio e corsi di formazione inerenti il profilo professionale posseduto. 10 %

15% 15 %

8. Tali elementi dovranno essere dichiarati dal dipendente in apposito curriculum vitae, integrato

annualmente, e verificati dall’Amministrazione. 9. Elementi di valutazione del dirigente:

A

B1/B2 C1/C2

B2…B5 C2/C3

B5/B6 C3/C4

D f) Risultati ottenuti: concerne il raggiungimento corretto e

tempestivo degli obiettivi assegnati, graduato proporzionalmente alla categoria di appartenenza e tenendo conto del sistema di valutazione di cui all’art. 4 e seguenti del presente contratto;

15 %

20 % 25 %

g) Qualità della prestazione: concerne il più o meno elevato grado di professionalità, così come definito dall’art. 7, lettera d), e raggiunto dal dipendente.

10 %

10 % 10 %

h) Iniziativa personale: desumibile, in particolare, dall’adattamento ai cambiamenti organizzativi e dalla flessibilità del dipendente nello svolgimento dei compiti assegnati.

5 %

TOTALE delle due tabelle 100% 100% 100% 10. Per la progressione economica all’interno della categoria A, nonché la progressione da B1 a B2 e da

C1 a C2, saranno valutati gli elementi oggettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonché gli elementi di cui alle lettere f) e g), graduati in relazione al livello di professionalità richiesto per la categoria e il profilo professionale di appartenenza del dipendente.

11. Non potranno conseguire alcuna progressione economica i dipendenti di cui al precedente comma che nell’anno di selezione abbiano riportato una valutazione negativa ai sensi dell’art. 5 e seguenti del presente C.C.D.I.

12. Per le ulteriori progressioni all’interno delle categorie si procederà a selezione, quale scelta comparativa formalizzata in una graduatoria, i cui posti disponibili verranno stabiliti annualmente, con la procedura di cui all’art. 4 del C.C.N.L. 1.4.99, in relazione alle disponibilità del fondo per il finanziamento della progressione all’interno delle categorie di cui all’art. 14, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 31.3.99.

13. Per le progressioni economiche nelle categorie B e C, ad esclusione dei passaggi da B5 a B6 e da C3 a C4, verranno valutati gli elementi oggettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonché gli elementi di cui alle lettere f) e g).

14. Per i passaggi all’interno della categoria D, nonché alle posizioni economiche da B5 a B6 e da C3 a C4, agli elementi di cui al comma precedente dovranno essere aggiunti quello oggettivo previsto dalla lettera d) e quello di cui alla lettera h).

15. Non potranno essere selezionati i dipendenti di cui ai precedenti commi che abbiano riportato nei due anni precedenti a quello di selezione una valutazione negativa ai sensi dell’art. 5 e seguenti del presente C.C.D.I..

16. Tenuto conto dei processi di trasformazione avvenuti per effetto della riorganizzazione delle strutture regionali in esecuzione della legge regionale n. 25 del 1996 e che hanno comportato per tutto il personale lo svolgimento di funzioni diverse e più articolate, ed al fine di garantire una rapida ed efficace introduzione dell’istituto, il primo passaggio alla posizione economica superiore avverrà a

20/01/03 10

Page 11: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

decorrere dal 1 maggio 1999, sulla base di una valutazione semplificata degli elementi oggettivi di cui alla tabella del comma 7 del presente articolo. Al fine di completare il percorso di riqualificazione del personale a seguito del suddetto processo di riorganizzazione, l’amministrazione regionale si impegna ad organizzare l’espletamento di seminari di aggiornamento professionale per tutto il personale in servizio. La partecipazione a detti seminari è condizione per l’ammissione alla successiva selezione per il passaggio nella fascia economica superiore.

17. Ai fini del secondo passaggio alla posizione economica superiore che avrà decorrenza dal 31 ottobre 2000, l’amministrazione effettuerà una selezione, sulla base dei precedenti commi 7 e 9, per il 70 % del personale in servizio.

18. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente C.C.D.I., l’Amministrazione provvederà, nel rispetto dell’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999, ad emanare gli atti generali attuativi del presente articolo.

Art. 13 (Criteri per la mobilità verticale)

1. I criteri per la mobilità verticale saranno definiti con separato accordo successivamente alla definizione

dei nuovi profili professionali.

2. L’amministrazione si impegna a definire i nuovi profili professionali entro 60 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente C.C.D.I.

3. Le parti si impegnano altresì a definire entro ulteriori 60 giorni la disciplina degli accessi interni ed esterni alle categorie e della progressione verticale, nonché il problema dell’unificazione dei ruoli regionali ai sensi della L.R. n. 25 del 1996 sulla base dei profili professionali di cui al comma 2.

Art. 14 (Ricollocazione di particolari profili professionali)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del C.C.N.L. del 31.3.1999 sono individuati e collocati nelle

conseguenti posizioni economiche interne alle categorie contrattuali, i profili professionali indicati ai commi seguenti.

2. Sono collocati nella ex quinta qualifica funzionale, con conseguente attribuzione della categoria B, posizione economica interna B3, i dipendenti in possesso del profilo professionale di dattilografo ex quarta qualifica, previa prova di idoneità.

3. Sono collocati nella ex ottava qualifica D3, i dipendenti appartenenti alla ex settima qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore del presente contratto, di uno dei profili previsti dalla legge regionale n. 41 del 1990 e dei seguenti requisiti accertati mediante selezione per soli titoli:

- laurea con abilitazione e cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; - laurea e corso regionale di accesso al profilo e cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale di

appartenenza; - laurea e specializzazione universitaria e cinque anni di anzianità nella qualifica funzionale di

appartenenza; - laurea e master di durata non inferiore a 70 ore in materie attinente al profilo professionale ricoperto ai

sensi della citata legge regionale n. 41 del 1990, e partecipazione ad un gruppo di lavoro costituito con atto formale (deliberazione, decreto assessorile, determinazione dipartimentale) e sei anni nella qualifica funzionale di appartenenza;

- laurea e partecipazione ad almeno due gruppi di lavoro o commissioni permanenti costituiti con atto formale (deliberazione, decreto assessorile, determinazione dipartimentale) e sei anni nella qualifica funzionale di appartenenza.

4. I requisiti di cui ai commi precedenti debbono essere posseduti alla data del 6.4.2000.

5. L’inquadramento nelle categorie a seguito dell’individuazione dei profili professionali da ascrivere nelle ex qualifiche funzionali, avrà la medesima decorrenza giuridica ed economica prevista per i concorsi interni.

20/01/03 11

Page 12: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

Art. 15

(Accelerazione delle procedure concorsuali interne) 1. L’amministrazione, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del C.C.N.L. 31.3.1999, si impegna ad

accelerare, sulla base della normativa vigente, l’espletamento dei concorsi interni già banditi ai sensi della legge regionale n. 6 del 1998, secondo i criteri di seguito elencati:

a) la selezione avverrà sulla base delle ex qualifiche funzionali come prevista dal precedente ordinamento; b) le selezioni per l’accesso alle qualifiche funzionali fino all’ottava, compresa, avverranno sulla base

dell’anzianità di servizio, dei titoli posseduti e successivo esame; c) per l’ammissione al corso concorso per l’accesso alla dirigenza la selezione verrà effettuata sulla base

dell’anzianità di servizio, dei titoli posseduti e successivo colloquio.

Art. 16 (Tipologie, criteri, valori e procedure per la determinazione ed erogazione dei compensi

di cui all’art.17, comma 2, del C.C.N.L. 1.4.1999) 1. In esecuzione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, lett. a), del C.C.N.L. 1 aprile 1999, sono di

seguito disciplinati i criteri per la determinazione ed erogazione dei compensi relativi al trattamento accessorio previsti dall’art. 17, comma 2, lett. d), e), f) e g) del medesimo C.C.N.L. 1 aprile 1999.

2. In attesa della definizione delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo, previsti dall’art. 17, comma 2, lett. d) e comma 6, del C.C.N.L. 1 aprile 1999, da parte della contrattazione collettiva nazionale, così come previsto dall’art. 24, comma 2, lett. c), del medesimo C.C.N.L. 1 aprile 1999, si rinvia alle disposizioni in vigore, per la parte non modificata dal presente accordo.

3. Ai sensi dell’art. 25 del C.C.N.L. 1 aprile 1999 viene costituito con il presente contratto un Osservatorio bilaterale tra OO.SS. e Amministrazione per la verifica ed il monitoraggio delle situazioni collegate all’erogazione dei compensi di cui al presente articolo e per lo studio di interventi diretti ad eliminare i fattori di rischio anche ai fini dell’art. 24, comma 2, lett. c), del C.C.N.L. 1.4.1999.

4. Il dirigente competente individua con proprio atto motivato i nominativi del personale destinatario delle indennità di cui al presente articolo, dandone informazione alle organizzazioni sindacali con le procedure di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999.

5. Gli importi dei fondi, determinati ai sensi dell’art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999 e destinati alle finalità di cui al comma 1, sono ripartiti come segue:

lett. d) : turno, rischio, reperibilità, maneggio valori L. 700.000.000 lett. e) : attività disagiate (cat. A, B, C) L. 300.000.000 lett. g) indennità corrispondente alle risorse di cui

alla lettera k) dell’art. 15 L. 5.000.000.000 TOTALE L. 6.000.000.000

6. L’indennità di turno viene corrisposta ai dipendenti di categoria A, B, C e D, questi ultimi ad eccezione

del personale di cui all’articolo 4, comma 4, che svolgono i servizi che, previa concertazione con le organizzazioni sindacali a livello dipartimentale, prevedono una erogazione di prestazioni per almeno 10 ore giornaliere, tra cui: a) protezione civile e servizi connessi; b) gestione acquedotti; c) servizi tecnologici indispensabili al funzionamento delle sedi regionali (centrale termica, impianti

elettrici); d) servizio fitosanitario; e) servizi di autoparco e guida automezzi di proprietà dell’Amministrazione; f) servizi generali (U.R.P., centralino, portineria, posta, centro stampa); g) servizio prevenzione e sicurezza – decreto legislativo 626/94.

20/01/03 12

Page 13: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

7. Sono confermati i criteri applicativi previsti dall’accordo decentrato temporaneo siglato in data 26 maggio 1998, con le modifiche di seguito elencate: a) la prestazione lavorativa può qualificarsi come “turno” a tutti gli effetti giuridici ed economici a

condizione che sia caratterizzata dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario, ad eccezione delle attività necessitate in giorni festivi le quali, se autorizzate, sono considerate turni a tutti gli effetti anche se non sono cicliche fermo restando il diritto al riposo compensativo;

b) i turni verranno programmati con riferimento al periodo di trenta giorni o per il più breve periodo per il quale sono ritenuti necessari;

c) i diversi turni, ognuno commisurato all’orario della durata del tempo di lavoro dei partecipanti, non possono sovrapporsi per oltre trenta minuti tra loro o con l’inizio o con il termine del normale orario di lavoro effettivo degli altri dipendenti della stessa sede;

d) l’orario di lavoro espletato a turni non può essere soggetto a flessibilità; e) il numero dei turni pomeridiani non potrà superare nel mese la metà delle giornate lavorative

effettuabili, dedotti gli eventuali turni notturni o festivi; f) nell’individuazione del personale da inserire in turni sarà privilegiata, compatibilmente con le

esigenze di servizio, l’adesione volontaria, fermo restando che, una volta manifestata, comporta l’obbligatoria partecipazione ai turni medesimi;

g) la presenza ai turni è controllata con le stesse modalità previste per le prestazioni normali; h) non si fa luogo a prestazioni di lavoro straordinario qualora le esigenze di servizio possano essere

soddisfatte mediante turnazione dell’orario di lavoro; i) il Dirigente della struttura interessata propone al Direttore di dipartimento, che dispone in merito con

proprio atto, l’articolazione dell’orario di lavoro in turni in relazione alle reali esigenze di servizio; j) l’indennità di turno viene corrisposta esclusivamente al personale interessato in ragione del lavoro

effettivamente prestato in turnazione, con esclusione delle sei ore antimeridiane di orario di servizio e con le maggiorazioni previste dall’art. 13, comma 7, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268.

8. L’indennità di rischio è finalizzata alla remunerazione di prestazioni comportanti condizioni di rischio ed è da rapportare ai periodi di effettivo svolgimento di tali prestazioni.

9. L’indennità di cui al precedente comma è corrisposta al personale delle categorie A e B ai sensi dell’allegato B) del D.P.R. n. 347 del 1983, tra i quali gli addetti a:

a) servizi tipografici e litografici; b) servizi forestali che comportano la conduzione di mezzi meccanici e/o l’uso di attrezzature

meccaniche; c) osservatorio per le malattie delle piante con esposizione diretta e continua a reagenti chimici e

loro composti; d) servizio acquedotti; e) servizio prevenzione e sicurezza – decreto legislativo 626/94; f) protezione civile.

10. L’indennità di reperibilità viene corrisposta ai dipendenti di categoria A, B, C e D, per quest’ultima ad

eccezione del personale di cui all’art. 4, comma 4, che svolgono i seguenti servizi: a) protezione civile e servizi connessi; b) gestione acquedotti; c) servizi tecnologici indispensabili al funzionamento delle sedi regionali (centrale termica, impianti

elettrici); d) servizio prevenzione e sicurezza - decreto legislativo 626/94.

11. L’istituto della reperibilità si applica al di fuori dell’orario di servizio e si attua realizzando una

condizione prefissata (reperibilità) presso il proprio domicilio, tramite telefono, o, in qualsiasi luogo, tramite telefonia mobile, che consente all’Amministrazione di chiamare in servizio il lavoratore in reperibilità per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che devono essere soddisfatte immediatamente; la messa in reperibilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi: a) il dipendente, se chiamato, deve raggiungere la sede di servizio entro sessanta minuti; b) non si può essere messi in reperibilità per più di sei giorni al mese; c) nell’individuazione del personale da porre in stato di reperibilità sarà privilegiata, compatibilmente

con le esigenze di servizio, l’adesione volontaria ed, in ogni caso, assicurando la professionalità richiesta per l’espletamento dell’eventuale servizio e la necessaria rotazione tra gli addetti;

d) il servizio prestato a seguito di chiamata durante il periodo di reperibilità è considerato orario di servizio ordinario che dà diritto al riposo compensativo;

20/01/03 13

Page 14: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

e) la struttura che utilizza l’istituto della reperibilità è obbligata alla tenuta di un apposito registro nel quale deve essere annotato il recapito del dipendente soggetto a reperibilità e le eventuali variazioni, il numero di telefono e di telefonia mobile in dotazione, nonché tutte le notizie necessarie per la reperibilità della stessa;

f) il dipendente che durante il periodo di reperibilità deve allontanarsi, per una causa di forza maggiore, dal luogo prefissato dove è reperibile, deve assicurare di essere telefonicamente raggiungibile tramite familiari o con altri sistemi tecnici dandone espressa comunicazione all’Amministrazione. La comunicazione deve essere annotata sul registro di cui al punto precedente;

g) nel caso di parziale indisponibilità, (congedo ordinario, congedo straordinario, malattia, attività di carattere professionale e di altri casi di impedimento), il dipendente deve darne immediata comunicazione alla struttura di appartenenza che provvede ad annotarla nel registro citato;

h) l’onere, anche economico, di informare l’Amministrazione della variazione del recapito grava sul dipendente. La fornitura di sistemi tecnici (telefonia mobile), che facilitano la reperibilità, è a carico dell’Amministrazione;

i) il Dirigente della struttura, tenuto conto delle esigenze di effettiva disponibilità di personale risultante dal registro, predispone, mensilmente, l’ordine di servizio con il quale si provvede alla individuazione nominativa del personale in stato di reperibilità e del periodo relativo a ciascuno;

j) il Dirigente della struttura interessata è tenuto a disporre periodicamente verifiche o prove simulate al fine di accertare la immediata attivabilità del servizio per il quale si è posti in reperibilità. Tali prove possono consistere nella ricerca di parte o di tutti i componenti del Servizio stesso o nella effettiva costituzione e presenza reale dei reperiti presso il luogo abituale di lavoro o in quello che viene espressamente indicato;

k) il dipendente che non adempie alle prescrizioni contenute nei precedenti punti o che non risulti reperibile o non presente alle prove simulate, è sottoposto alle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme per l’inosservanza dei doveri di ufficio e perde il diritto alla indennità di reperibilità;

l) l’applicazione della reperibilità viene effettuata dal dirigente della struttura interessata in relazione alle reali esigenze di servizio;

m) l’indennità nell’ammontare previsto al punto g) dell’art. 34 del d.P.R. 268/87 è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria, maggiorata in tal caso del 10%.

12. L’indennità di maneggio valori viene attribuita al personale di categoria B, C e D, per quest’ultima ad eccezione del personale di cui all’art. 4, comma 4, che, in base a provvedimento formale, è adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori.

13. Gli importi di tale indennità e le modalità di erogazione sono quelle dell’art. 4 del D.P.R. 5/5/75 n. 146.

14. Per i compensi al personale assegnato agli uffici operanti all’esterno si rinvia ad un successivo accordo tra le parti da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

Art. 17 (Attività svolte in condizioni particolarmente disagiate di cui alla lettera e) dell’articolo 17 del CCNL 1.4.1999)

1. Sono individuate come attività “particolarmente disagiate” quelle svolte dal personale dipendente delle

categorie A, B e C, che rientrano tra le seguenti: a) attività di sportello nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, l’ufficio postale e la

portineria; b) attività per le quali è stata già riconosciuta una delle indennità di cui all’art. 17, lettera d) del CCNL

1.4.1999 (turno, rischio, reperibilità, maneggio valori), con esclusione del personale assegnato alle segreterie politiche e dei gruppi consiliari e agli autisti.

2. L’erogazione del compenso per le attività disagiate è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio.

3. Il dirigente competente individua con proprio atto motivato i nominativi del personale destinatario dell’indennità di cui trattasi, dandone informazione alle organizzazioni sindacali con le procedure di cui all’art. 7 del C.C.N.L. 1.4.1999.

20/01/03 14

Page 15: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

4. In fase di applicazione del 2° biennio economico del vigente CCNL, le parti si impegnano a rivedere il meccanismo di attribuzione del compenso per il disagio di cui al precedente comma sulla base del monitoraggio dell’applicazione del presente contratto e dei risultati della sperimentazione dell’istituto in questione.

Art. 18 (Altre attività di cui alla lettera e) dell’articolo 17 del CCNL 1.4.1999)

1. Agli autisti è corrisposta un’indennità onnicomprensiva in funzione delle prestazioni svolte secondo la

seguente disciplina: A) indennità di lire 18.650.000 agli autisti che svolgono il loro servizio assicurando le prestazioni del

seguente “modulo potenziato”: - 20 ore di prolungamento dell’orario di servizio ordinario, mensili; - reperibilità di sei giorni mensili; - turnazione per 6 giorni.

B) indennità di lire 27.700.000 attribuita agli autisti che svolgono il proprio servizio presso cariche istituzionali assicurando le prestazioni del seguente “modulo istituzionale”:

- 40 ore di prolungamento dell’orario di servizio ordinario mensile; - reperibilità di sei giorni mensili; - turnazione per 6 giorni.

2. Nei moduli di cui ai precedenti commi rientrano anche le prestazioni da effettuarsi, se richieste,

mensilmente per due sabati ed una domenica.

3. Gli importi, come determinati al comma 2 lettere A) e B) si riducono proporzionalmente per ogni ora di tempo prolungato non prestata di un importo corrispondente al compenso orario per il lavoro straordinario della corrispondente categoria di appartenenza del dipendente.

4. L’indennità del “modulo istituzionale” è riconosciuta agli autisti che svolgono il loro servizio presso le cariche istituzionali e l’indennità del “modulo potenziato” è attribuita a tutto il restante personale con la qualifica di autista.

5. Il limite di protrazione oraria massimo indicato, di 40 ore, non è derogabile. Eventuali ulteriori esigenze di servizio dovranno essere coperte mediante rotazione del personale. I titolari di tale indennità non possono essere autorizzati all’effettuazione di lavoro straordinario.

6. Le modalità di funzionamento del servizio di autista autoparco saranno disciplinate con apposito regolamento da sottoscrivere entro 60 giorni dalla firma del presente contratto.

7. Con successivo separato accordo sarà determinato il compenso accessorio onnicomprensivo per il personale delle strutture di supporto ai direttori di dipartimento.2

Art. 19 (Compenso per l’incentivazione di specifiche attività e prestazioni)

1. Per il personale delle categorie A, B, C e D del C.C.N.L. 1.4.1999, sono individuati i seguenti

compensi: a) compensi di cui all’art. 18 della legge n. 109 del 1994; b) compensi di natura professionale agli avvocati di cui all’articolo 69 comma 2, D.P.R. 268/87 ed

all’art. 52, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1988; c) compensi per il personale addetto all’assistenza fiscale dei dipendenti; d) remunerazione dell’attività di segreteria a supporto del Presidente della Giunta regionale, dei membri

dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Assessori, dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, e dei Gruppi consiliari dall’art. 22 della legge regionale n. 57 del 1998.

2 Con riserva RSU, CGIL, CISL, UIL

20/01/03 15

Page 16: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

2. Al personale con qualifica di avvocato e avvocato cassazionista spettano i compensi di natura professionale previsti dal R.D. 27.11.1933, n.1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

3. Entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, con atto di Giunta regionale e previa contrattazione con le organizzazioni sindacali verranno disciplinati i criteri e le procedure di attribuzione dei compensi di cui alle lett. a), b) e c). Fino a quella data, per i compensi di cui alla lett. a), resta in vigore la normativa contenuta nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 8955 del 29 dicembre 1997 e n. 6677 dell’1 dicembre 1998, n. 4632 del 6.8.1999.

4. Per il personale delle segreterie politiche e tecniche del Presidente della Giunta regionale, dei membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Assessori, dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e dei Gruppi consiliari sono corrisposte le seguenti indennità onnicomprensive in funzione delle prestazioni svolte:

a) segreterie del Presidente della Giunta regionale, dei membri dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Assessori, dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente

Personale di cat. B L. 19.913.000Personale di cat. C L. 21.504.000Personale di cat. D L. 26.500.000

b) Segreterie dei gruppi consiliari

Personale di cat. B L. 15.259.000 Personale di cat. C L. 16.392.000 Personale di cat. D L. 20.872.000

5. Qualora dovesse essere previsto nelle segreterie di cui ai commi precedenti personale della categoria A,

il relativo trattamento economico sarà oggetto di apposito accordo.

6. Per le segreterie di cui alla lettera a) l’indennità remunera una prestazione di 40 ore mensili di prolungamento dell’orario di servizio ordinario, per quelle di cui alla lettera b) remunera una prestazione di 20 ore mensili di prolungamento dell’orario di servizio ordinario. Nelle prestazioni suddette rientrano anche quelle, se richieste, per due sabati al mese.

7. Al responsabile delle segreterie dei Presidenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, degli Assessori, dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente e dei Gruppi consiliari compete un’indennità onnicomprensiva di lire 34.500.000, che retribuisce un prolungamento orario di 400 ore annue. 3

8. I limiti di protrazione oraria massimi indicati, rispettivamente di quaranta e venti ore, sono derogabili nei limiti e per i soggetti previsti dal CCNL in corso di definizione.

9. Gli importi come determinati ai commi 4 e 7 si riducono proporzionalmente per ogni ora di tempo prolungato non prestata di un importo corrispondente al compenso orario per il lavoro straordinario della corrispondente categoria di appartenenza del dipendente.

10. Al personale non dipendente da pubbliche amministrazioni, assunto con contratto a tempo determinato è altresì attribuita una maggiorazione sul trattamento economico spettante ai sensi dei commi 4 e 7, pari al 30%, in considerazione della temporaneità del rapporto. Fermo restando che il contratto di lavoro si risolve automaticamente con il cessare dalla carica dei titolari delle strutture presso cui prestano servizio, in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in tempo indeterminato.

Art.20

(Sviluppo delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale)

3 Con riserva RSU, CGIL, CISL, UIL

20/01/03 16

Page 17: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione dell’apparato della Regione Lazio, occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane che può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento.

2. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale sono, pertanto, assunti come metodo permanente: a) per assicurare il costante adeguamento delle competenze; b) per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato; c) per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata

responsabilità; d) per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.

3. L’Amministrazione si impegna a contrattare le linee di programma, in conformità con il Piano regionale

integrato, in base alle quali verrà presentato il programma annuale entro i due mesi successivi alla pubblicazione del bilancio preventivo annuale.

4. Nella prospettiva della formazione permanente, i moduli formativi avranno per obiettivo l’accrescimento e l’aggiornamento professionale dei dipendenti privilegiando la programmazione formativa all’interno della Cabina di regia – gruppo tecnico, nell’ottica della metodologia integrata di pianificazione.

5. Per una programmazione orientata al costante adeguamento delle competenze, la struttura regionale preposta alla Formazione utilizzerà il lavoro svolto dai referenti formativi, individuati all’interno di ciascun dipartimento, affinché i contenuti dei moduli formativi siano attinenti alle mansioni ed ai profili dei destinatari dei corsi.

6. Ogni corso programmato sarà monitorato dalla struttura regionale preposta alla Formazione in relazione ai contenuti, alla metodologia didattica ed allo svolgimento, al fine di garantire la qualità del servizio prestato e favorire la successiva programmazione.

7. Nel caso in cui i corsi siano utilizzati per i processi di progressione economica orizzontale e verticale, la partecipazione agli stessi dovrà prevedere la presenza obbligatoria, debitamente accertata e documentata, e, secondo la tipologia del corso, la verifica finale sul grado di formazione conseguito dai dipendenti.

8. L’Amministrazione ricercherà possibili collaborazioni e sinergie, in particolare con le altre regioni ed enti pubblici, per allestire processi formativi comuni al fine di un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi e per un possibile utilizzo dei fondi comunitari.

9. Per realizzare concretamente l’accrescimento e l’aggiornamento professionale dei dipendenti, l’Amministrazione, in adesione ai contenuti dell’art.23 del C.C.N.L. 1 aprile 1999, si impegna a prevedere nel bilancio annuale una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale, riferita al monte salari 2000, da destinare allo sviluppo delle attività formative.

10. Sulla base delle analisi dei fabbisogni, l’Amministrazione ripartirà le risorse destinate allo sviluppo delle attività formative, in quote da assegnare, rispettivamente, ai Dipartimenti e alla formazione globale, previo confronto con le OO.SS.

11. Le eventuali economie che si determineranno sul fondo dell’1% confluiranno sul fondo medesimo per l’anno successivo.

Art. 21 (Regole di partecipazione alle attività di formazione)

1. La formazione rappresenta un diritto dovere del dipendente.

2. La partecipazione agli interventi formativi è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti in misura pari alla

durata effettiva di svolgimento.

3. La partecipazione all’attività formativa comporta il vincolo di frequenza nell’orario stabilito.

20/01/03 17

Page 18: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

4. Il dirigente motiva la mancata autorizzazione alla partecipazione all’attività formativa per esigenze di servizio.

5. L’amministrazione al fine di garantire a tutti le stesse opportunità di partecipazione si impegna a dare ampia pubblicità, anche con l’utilizzo delle reti informatiche, alle iniziative di informazione.

6. Per definire le linee fondamentali dell’attività di formazione le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine dell’anno corrente.

Art. 22 (Indirizzi e criteri per garantire e migliorare l’ambiente di lavoro, gli interventi di prevenzione e sicurezza sui

luoghi di lavoro e l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili)

1. L’art.19, comma 1, del d. lgs. 626/94 prevede la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza in ordine a vari adempimenti, tra i quali:

• valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;

• designazione degli addetti al Servizio Prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;

• organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di pronto soccorso e di evacuazione dei lavoratori.

2. Le modalità per l’esercizio delle funzioni del rappresentante per la sicurezza di cui al comma 1, art.19, d.lgs. 626/94, sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale (comma 3, art.19, d.lgs. 626/94).

3. Il rappresentante per la sicurezza, oltre a partecipare alle riunioni periodiche (almeno una volta l’anno) di cui all’art.11 del d.lgs. 626/94, ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, al documento di cui all’art.4, commi 2 e 3 del medesimo decreto (documento sulla valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione, dei DPI, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza), e al registro infortuni sul lavoro di cui al comma 5, lettera o), del medesimo articolo.

4. L’art.10 del d.lgs. 3/2/1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le amministrazioni pubbliche “informano” la rappresentanze sindacali sulla qualità dell’ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

5. Su loro richiesta, le stesse amministrazioni pubbliche incontrano le rappresentanze sindacali per l’esame delle predette materie, ferme restando l’autonoma determinazione definitiva e le responsabilità dei Dirigenti nelle stesse materie. L’eventuale “esame” deve espletarsi entro il termine “tassativo” di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza, decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni.

6. L’amministrazione regionale si impegna a dare applicazione alla legge 104/1992, per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la flessibilità degli orari e la facilitazione della mobilità personale, in modo da garantire le migliori condizioni di lavoro a tutto il personale che presta servizio nella Regione Lazio.

7. E’ costituita una Commissione bilaterale per il monitoraggio dell’applicazione della legge n.104/92, e successive modifiche e/o integrazioni, nell’Ente Regione.

Art. 23 (Pari opportunità: finalità e competenze)

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a conseguire una reale parità tra uomini e donne all’interno

dell’amministrazione regionale, le parti negoziali definiscono con il presente contratto gli interventi concreti a favore delle lavoratrici anche per le finalità di cui alla legge 10 aprile 1991, n.125.

2. Le parti si impegnano a rivedere il regolamento del Comitato delle pari opportunità, anche al fine di rinnovarne le componenti.

20/01/03 18

Page 19: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

Art. 24 (Interventi)

1. Per l’approfondimento di tematiche specifiche concernenti, in particolare, l’organizzazione del lavoro,

l’ambiente, l’igiene e la sicurezza del lavoro e i servizi sociali, il Comitato per le pari opportunità formula proposte di cui le delegazioni trattanti firmatarie del presente contratto, tengono conto al momento degli accordi sulle misure da adottare per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che considerino anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia.

2. Dette misure riguardano, in particolare: a) l’accesso e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale; b) la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali; c) il perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di

cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

Art. 25 (Competenze del Comitato pari opportunità)

1. Il Comitato pari opportunità relaziona, almeno una volta all’anno, sulle condizioni oggettive in cui si

trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento e ai nuovi ingressi.

2. Il Comitato promuove le iniziative volte ad attuare le direttive Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

Art. 26

(Riduzione di orario) 1. Al personale adibito a regimi di programmazione plurisettimanale di orario o articolato in più turni,

finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali, in particolare, all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali.

2. I costi aggiuntivi che derivano dall’applicazione della riduzione di orario di cui al comma precedente verranno finanziati con le economie realizzate sul fondo destinato al lavoro straordinario.

Art. 27 (Verifiche)

1. Il nucleo di valutazione, nell’ambito delle competenze attribuitegli, verifica che il comportamento

dell’amministrazione regionale sia coerente con gli impegni assunti ai sensi del precedente articolo e segnala eventuali situazioni di scollamento dandone comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCDI.

Art. 28 (Orario di lavoro)

1. In conformità all’articolo 2 della direttiva 93/104/CE del 23 novembre 1993, per “orario di lavoro” si

intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alla legislazione nazionale ed alle

20/01/03 19

Page 20: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto “Regioni – Autonomie locali”.

Art. 29 (Tipologie dell’orario di lavoro)

1. L’articolazione dell’orario di lavoro del personale è regolato dalle norme contenute nei contratti decentrati

ed accordi attualmente vigenti, ivi compreso quello del 3.2.2000 relativo ai buoni pasto, che si allegano al presente contratto.

2. L’accordo del 3 febbraio 2000 deve essere interpretato nel senso che il diritto alla corresponsione del buono pasto è connesso ad una prestazione lavorativa giornaliera di ore 7,01, comprensiva dei trenta minuti di pausa pranzo, verificabile attraverso i sistemi obiettivi di rilevazione delle presenze adottati dall’Amministrazione Regionale.

Art. 30 (Criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro)

1. Le politiche dell’orario di lavoro perseguono il fine di armonizzare il miglioramento quali – quantitativo dei

servizi e dell’attività degli uffici avuto riguardo all’organizzazione strutturale amministrativa regionale.

2. Le politiche dell’orario di lavoro, con riguardo alle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei dipendenti, si prefiggono, altresì, di garantire nell’ambiente di lavoro l’esistenza e la permanenza delle condizioni di protezione sanitaria e di sicurezza soddisfacenti.

3. Le articolazioni dell’orario di servizio, così come saranno definite in sede di concertazione ai sensi dell’art.8, comma 1, lett. a), C.C.N.L. 1.4.1999, devono tenere conto degli obiettivi sopra indicati e della opportunità di contemperare l’efficienza e l’efficacia del lavoro degli uffici con le necessità sociali, ambientali, familiari, personali e di salute del personale.

4. Per esigenze particolari collegate a motivazioni di salute o all’applicazione di leggi nazionali, le parti si impegnano a disciplinare in sede di contrattazione integrativa forme sperimentali di orario di lavoro rispetto a quelle vigenti.

Art. 31 (Compensi per prestazioni di lavoro straordinario)

1. Le risorse finanziarie da utilizzare dal 1.1.2000 per la corresponsione dei compensi relativi alle

prestazioni di lavoro straordinario è stabilita per l’anno 2000 in L. 2.063.000.000.

2. Il fondo di cui al comma precedente, detratto del 10% per esigenze impreviste e eccezionali, è ripartito tra i dipartimenti all’inizio di ogni anno, ovvero in sede di assegnazione ai direttori di dipartimento, degli obiettivi , utilizzando i seguenti criteri: - il 50% del fondo sarà assegnato in proporzione al numero delle unità di personale in servizio; - il 50% del fondo sarà assegnato ai dipartimenti in proporzione alla carenze di personale risultante

dalla dotazione organica.

3. Le parti convengono di incontrarsi trimestralmente per monitorare l’applicazione del presente istituto a livello di ente.

Art. 32 (Rinvio disciplina istituti rapporto di lavoro)

20/01/03 20

Page 21: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

1. L’amministrazione si impegna a rivedere con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, per adeguarla alla normativa vigente, la disciplina interna degli istituti del rapporto di lavoro, di seguito elencati: - tempo parziale; - telelavoro; - lavoro interinale; - contratti di formazione-lavoro.

2. Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a disciplinare gli istituti di cui al comma

precedente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto.

3. Le parti suddette si impegnano altresì, entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, a costituire uno o più gruppi di lavoro paritetici che dovranno presentare delle proposte di regolamentazione nelle materie di seguito elencate: - aspettative e permessi, in particolare per i dipendenti disabili o con aggravi familiari; - congedi parentali; - diritto allo studio; - cause di servizio ed equo indennizzo; - sanzioni disciplinari; - mobilità interna; - patrocinio legale; - forme di copertura assicurativa; - rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 16 del CCNL 6.7.1996; - dimissioni ed istituti collegati; - mobilità.

4. L’amministrazione si impegna a costituire entro l’anno 2000 l’ufficio per la gestione del contenzioso del

lavoro ai sensi dell’art. art.12-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie di lavoro.

5. Per quanto attiene l’attuazione delle norme disciplinari, in attesa di dettare una nuova disciplina, resta confermata quella attualmente prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale 19.6.1996, n. 199, che si allega al presente contratto. Si allega altresì il codice dei diritti e dei doveri dei dipendenti della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 236 del 9.10.1996.

6. Sono disapplicate le circolari interne in contrasto con le norme di cui alla legge n. 104 del 1992.

7. Si applicano ai dipendenti che ne facciano documentata richiesta, le norme nazionali e regionali sul volontariato.

Art. 33 (Applicazione del contratto decentrato e costituzione di un Osservatorio e delle conferenze di lavoro)

1. E’ costituito un Osservatorio bilaterale per il monitoraggio semestrale dell’applicazione del presente

contratto.

2. La composizione dell’Osservatorio è paritetica e comprende la partecipazione di un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente contratto.

3. L’amministrazione si impegna, a seguito di apposita intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, a indire conferenze di lavoro con lo scopo di motivare e responsabilizzare il personale in ordine ai cambiamenti degli assetti istituzionali e del processo di riorganizzazione dell’ente.

Art. 34

(Disposizioni sulla revisione dell’organico)

1. Al fine di favorire un riequilibrio nella distribuzione del personale in servizio nelle categorie e porre le premesse per una revisione della pianta organica, l’amministrazione, subordinatamente all’emanazione di una specifica norma legislativa, si impegna ad adottare gli atti necessari per il riconoscimento al

20/01/03 21

Page 22: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

personale della categoria D, che ha maturato i requisiti per il trattamento di quiescenza, di un beneficio economico secondo quanto di seguito disposto.

2. Il beneficio di cui al comma precedente si applica per il periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione del presente contratto ed il 30 settembre 2001.

3. Sono destinatari della presente beneficio i dipendenti regionali che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità contributiva di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per accedere al pensionamento di anzianità;

b) da un minimo di uno a tre anni al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo d’ufficio (65 anni).

4. Il personale regionale che intende usufruire del beneficio di cui al presente articolo dovrà presentare, dopo l’emanazione dell’apposito avviso pubblico da parte dell’amministrazione, domanda, irrevocabile, con la quale chiede di usufruire del beneficio di cui trattasi.

5. La domanda dovrà indicare la data di cessazione dal servizio, nel rispetto della normativa vigente, e dovrà pervenire al Dipartimento Risorse e Sistemi della Regione Lazio almeno trenta giorni prima la data della cessazione dal servizio.

6. Al personale suddetto, in aggiunta a quanto già spettante ai sensi della normativa vigente, verrà corrisposta una somma lorda onnicomprensiva così scaglionata: 4

Tre o più anni al compimento del limite massimo dell’età pensionabile

L. 80.000.000 Due anni al compimento del limite massimo dell’età pensionabile

L. 50.000.000 Un anno al compimento del limite massimo dell’età pensionabile

L. 20.000.000 7. L’indennità di cui al comma precedente è calcolata sulla base dei requisiti posseduti al momento della

effettiva cessazione dal servizio. 5

8. I posti che si renderanno vacanti per effetto dell’applicazione del presente articolo sono indisponibili in attesa della soppressione degli stessi in sede di revisione della pianta organica.

9. La copertura finanziaria del suddetto beneficio sarà garantita nel corso dell’esercizio 2001 con le economie derivanti dalla soppressione dei corrispondenti posti in organico.

10. In sede di revisione della pianta organica, le parti si riservano di valutare la possibilità di applicazione dei benefici del presente articolo anche per l’anno 2002, eventualmente estendendoli anche al restante personale.

Art. 35 (Costituzione di un fondo per l’utilizzo delle economie di gestione)

1. E’ costituito con il presente contratto un fondo tecnico in cui confluiranno tutti i residui e le economie di

gestione relativi alle risorse di cui agli articoli 3 e 31 del presente contratto il cui utilizzo potrà avvenire solo nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.

2. Sono fatte salve quelle disposizioni del presente contratto per la destinazione delle eventuali risorse a fondi speciali.

4 Con riserva RSU, CGIL, CISL, UIL 5 Con riserva RSU, CGIL, CISL, UIL

20/01/03 22

Page 23: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

Art. 36 (Interpretazione autentica del contratto decentrato integrativo)

1. Per le controversie sull’interpretazione del presente contratto si fa rinvio all’articolo 4 del protocollo

d’intesa tra Regione Lazio ed organizzazioni sindacali sulla revisione del sistema delle relazioni sindacali sottoscritto in data 10.2.2000.

Art. 37 (Norma transitorie)

1. Per il personale proveniente da altre amministrazione e trasferito alla Regione Lazio nel periodo di

vigenza del presente contratto, l’applicazione degli istituti in esso previsti verrà effettuata previa verifica tra le parti firmatarie dello stesso al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei benefici contrattuali.

2. Al personale della cat. D continuerà ad essere corrisposto, sino all’attribuzione delle nuove posizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del presente contratto, il trattamento economico in godimento salvo conguaglio da effettuarsi a fine esercizio 2000.

3. L’amministrazione si impegna a valutare la possibilità di anticipare l’erogazione del trattamento di fine rapporto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 38 (Norma finanziaria)

1. Le risorse finanziarie previste dagli articoli 2, comma 2, e 31 del presente contratto trovano copertura: - per lire 51.393.000.000 sul cap. 14111; - per lire 2.063.000.000, per il lavoro straordinario, sul cap. 14150; - per lire 5.000.000.000 sul cap. 14109; - per lire 6.500.000.000 sul cap. 11102.

2. Le rimanenti risorse saranno reperite con apposita variazione di bilancio.

NOTA CONGIUNTA L’amministrazione regionale del Lazio e le OO.SS. convengono che i compensi, le indennità e gli emolumenti fissi e continuativi erogate al personale dipendente hanno caratteristiche analoghe alle indennità di posizione dirigenziali ascrivibili alla quota “A” della pensione erogata dall’INPDAP. Nella considerazione di quanto sopra l’amministrazione regionale assumerà tutte le iniziative in sede di conferenza Stato – Regioni e, ove necessiti anche in sede giurisdizionale, affinché tali indennità siano valutate dall’INPDAP stesso nella quota “A” della pensione del personale dipendente. Roma 4.8.2000

L’Amministrazione Le OO.SS. CGIL –FP CISL UIL RSU FNEL C.S.A. CONFSAL

20/01/03 23

Page 24: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

RISERVE sull’articolato del CCDI SIGLATO

La CGIL F.P., la CISL F.P.S., la UIL F.P.L. e la R.S.U. siglano il presente accordo con le seguenti forti riserve, anche alla luce delle proposte di modifica formulate dalla AMMINSISTRAZIONE che hanno modificato l’equilibrio della precedente intesa del 6-4-2000: Art. 4, comma 6: modificare 18% in 20%; Art. 12, comma 17: modificare 70% in 80% o in subordine: 70% del personale in servizio alla data del 31-3-99; Art. 14 proseguire il comma con “e comunque entro il corrente anno”; Art. 15 introdurre lettera d) con la data dell’inizio dei concorsi; Art. 18, comma 7, dopo la parola accordo aggiungere “da stipularsi entro la data del 30 agosto”; Art. 34, comma 6: aumentare la cifra di L. 20.000.000 almeno a L. 25.000.000; Art. 34, comma 7: dopo la parola calcolata inserire “alla data di presentazione della domanda” cancellando da “sulla base ….. a …… dal servizio”.

Firmato UIL CGIL-FP CISL RSU

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGIL F.P., la CISL FPS, la UIL EE.LL. di Roma e Lazio e la RSU dei dipendenti dell’Ente Regione Lazio, esprimono una forte riserva sulla entità delle indennità al personale delle segreterie particolari degli assessorati e dei gruppi consiliari, pur riconoscendo la particolarità e la complessità dei loro compiti, in quanto squilibrate in eccesso rispetto a quelle del restante personale, che risponde di precise responsabilità amministrative p. la CGIL F.P. p. la CISL FPS p.la UIL EE.LL. p. la RSU

SINDACATO AUTONOMO Di.C.C.A.P.-CONF.SAL.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Il Sindacato autonomo Di.C.C.A.P.-CONF.SAL. nel riconfermare le dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative per il contratto collettivo decentrato integrativo 1998-2001, sottolinea le parti ritenute illegittime e precisamente: 1) Art. 12 - Tale articolo prevede per il passaggio alla categoria apicale D5 un limite del 70% del personale

in servizio con la qualifica 8^ - anche se riveste l’incarico di direttore di sezione. Al riguardo va tenuto presente che l’incarico di direttore di sezione è stato affidato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale in applicazione della L.R. 36/85 a seguito di apposita selezione per titoli. Tale personale appartenente alla categoria pre-dirigenziale ha titolo per essere inquadrato nella categoria D5 senza alcuna limitazione in analogia a quanto previsto per il personale di 7^ q.f. (D1) munito di laurea per il quale è previsto il passaggio alla categoria D3 senza alcuna limitazione. Diversamente parte del personale in questione passerebbe da una posizione apicale ad una posizione inferiore venendosi a determinare in tal modo una ingiustificata discriminazione.

2) Art. 14 – il 3° comma dell’art. 14, come già fatto presente nel corso delle trattative, va soppresso in

quanto per l’accesso alla ex 8^ qualifica funzionale (D3) è stato bandito apposito concorso che

20/01/03 24

Page 25: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

attualmente risulta sospeso da un’Ordinanza del TAR del Lazio emanata a seguito di ricorso presentato da dipendenti regionali sperequati. Con ciò si vuole aggirare l’ostacolo attribuendo la ex qualifica funzionale 8^ (D3) al personale appartenente alla ex qualifica funzionale 7^ (D1) prima dell’espletamento del concorso per la 8^ qualifica funzionale bandito nel 1998 e senza che nel frattempo sia intervenuta la perequazione stabilita dall’8 omma dell’art. 22 della L.R. 25/96. c

3) Art. 15 – Con tale articolo l’Amministrazione s’impegna a rivedere le modalità di svolgimento di concorsi

interni con i criteri nello stesso indicati. Al riguardo va tenuto presente che i concorsi di cui trattasi risultano sospesi con Ordinanze emanate dal TAR del Lazio in sede cautelare a seguito di ricorsi presentati da dipendenti regionali sperequati di cui all’art. 22 comma 8° della L.R. 25/96. Per quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giuridica al riguardo. Roma 4.8.2000

Di.C.C.A.P.-CONF.SAL. CSA

NOTA A VERBALE La F.N.E.L. appone la propria firma al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1998 – 2001 con riserva di verificare la legittimità e la conformità al C.C.N.L. del 1/4/1999. Dette riserve sono espresse in base all’articolato in nostro possesso e potranno essere integrate dopo una attenta lettura del testo consegnato in data odierna se in quest’ultimo dovessero riscontrarsi sostanziali modifiche e scostamenti rispetto a quello esaminato.

Art. 2

Carenza di specificazione dei fondi dell’esercizio finanziario 1999. Ad esempio manca la specifica relativa all’art. 12 comma 2.

Art. 3 (Destinazione delle risorse. (adeguamento della norma al C.C.N.L.))

Modifica del comma 2 lettera A) facendo diventare il punto 3) lettera B) con lo scivolamento alfabetico delle altre lettere dell’articolo.

Art. 4

Comma 1., secondo rigo: … “centri di costo” ….. trattasi di struttura tipica delle Circoscrizioni del Comune di Roma e non della Regione Lazio. Comma 8. “Le posizioni di cui ai precedenti commi possono essere attribuite …” manca l’indicazione di chi le attribuisce e con quali criteri oggettivi.

Art. 12

Non è considerata, anche se l’emendamento era stato accettato in sede di trattativa, la valutazione della posizione predirigenziale, raggiunta a seguito di selezione per soli titoli, attribuita con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 14 – Art. 15 (da stralciare)

Istituti non previsti dal contratto e quindi non soggetti a contrattazione decentrata ma, caso mai, riservati alla concertazione.

20/01/03 25

Page 26: REGIONE LAZIO Dipartimento Risorse e Sistemiww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzet… · in data 4 agosto 2000, nonché della positiva certificazione del

Non ci assumiamo la responsabilità di osservazioni o bocciatura dell’intero contratto da parte dell’ARAN.

Art. 19 Al di là delle reazioni emotive e del giudizio morale che non intendiamo esprimere; non è specificato il capitolo di spesa con il quale si erogano i compensi trattati nell’articolo e, al comma 10. Per dare un senso compiuto all’intero comma, al primo rigo, dopo la parola “…assunto con contratto di tempo determinato..” va inserito l’inciso” nelle strutture di cui ai precedenti commi,”

Art. 34

Stesse osservazioni come per gli art. 14 e 15. La F.N.E.L., inoltre, esprime la propria insoddisfazione relativamente a: - l’esclusione del personale cui non è stata attribuita l’indennità per le funzioni pluridisciplinari e

complesse dai benefici contrattuali di cui all’art. 32 in quanto non individuate dall’Amministrazione almeno a decorrere dal 1.1.2000;

- la mancata individuazione delle posizioni organizzative a partire, almeno, dal 1.1.2000; - La mancata anticipazione a giugno 2000 del secondo scorrimento orizzontale dell’80% e la

fissazione della data al 31.1.2001 del successivo scorrimento per il personale che non ha beneficiato di quello precedente.

C.S.A.

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (C.S.A.)

DICHIARAZIONE A VERBALE Il “Coordinamento Sindacale Autonomo” ribadisce quanto – ripetutamente evidenziato in sede di trattative per il C.C.D.I. – di seguito riportato: “ai sensi dell’art.3, comma 7 dell’Accordo nazionale per la revisione del sistema di classificazione del personale, per i profili professionali che secondo la disciplina del D.P.R. 347/83 come integrato dal D.P.R. 333/90 potevano essere ascritti alla ottava qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3”.

Firmato

20/01/03 26