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REGIONE ABRUZZO ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO AVEZZANO Unità Operativa Territoriale – Lanciano Reg. CEE 2052/88 Mis. 4 GUIDA ALLA TARTUFICOLTURA a cura di G.CIMINI G. DE LAURENTIIS Elaborazione a cura di: Camillo Giangiulio

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REGIONE ABRUZZO ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO

AVEZZANO

Unità Operativa Territoriale – Lanciano Reg. CEE 2052/88 Mis. 4

GUIDA ALLA

TARTUFICOLTURA

a cura di

G.CIMINI G. DE LAURENTIIS

Elaborazione a cura di: Camillo Giangiulio

Premessa

L' agricoltura sta attraversando un periodo di grande difficoltà che investe diversi

aspetti:produttivi,di assetto sociale,di equilibri territoriali,di formazione del reddito.La

ricerca di un nuovo ruolo costituisce la grande sfida che il settore deve affrontare per

corrispondere alle esigenze di una società evoluta.

L' agricoltura da semplice produttrice di beni materiali e di derrate alimentari dovrà sempre

più orientare la propria offerta su una serie di servizi accessibili e fruibili da larghi strati

della popolazione.

La rapidità del processo evolutivo associata ad alcune rigidità proprie del settore hanno

prodotto una difficoltà nel processo di adeguamento che in taluni casi ha portato ad un

vero collasso della precedente struttura.

Nelle aree interne si avverte,talvolta con manifesta drammaticità,lo scollamento fra le

attese degli addetti e le occasioni concrete di ripresa della locale agricoltura. E' lecito

allora chiedersi se possono essere praticate vie diverse per un rilancio del settore.

Se la funzione produttiva ancorata alle vecchie colture agrarie non pare essere

riproponibile in quanto l'apertura dei mercati internazionali espone ad una concorrenza

insostenibile, allora bisogna ricercare sbocchi diversi e, in primo luogo,sviluppare quelle

opportunità che il territorio locale e le tradizioni hanno saputo conservare e che potranno

essere riproposte in una nuova veste e in funzione dei bisogni evoluti di popolazioni

sempre più urbanizzate.

La ricchezza delle aree mediterranee e delle zone interne è in larga parte legata alla storia

degli insediamenti ed al lungo processo che ha portato allo sviluppo di colture e tradizioni

che costituiscono punti di riferimento culturali e civili.

E' necessario riscoprire questi valori ricercando quegli elementi della nostra tradizione che

maggiormente ne esprimono i contenuti.

L' agricoltura produttiva intensiva ha portato ad una forte omogeneizzazione del settore,

bisogna invece ritrovare le specificità proprie di ciascuna area e promuovere destinazioni

d'uso in sintonia con le vocazioni territoriali.

Le coltivazioni minori possono, in questo quadro, essere rivalutate a condizione che

queste possano trovare una giusta valorizzazione locale che ingranino con il complesso

dell ' economia.

Le aree montane possono e devono ricercare queste nuove opportunità e darsi una

strutturazione, modulando una pluralità di offerte in cui il bene fisico e materiale ne è solo

una parte e talvolta neppure la più importante.

In questo senso è indispensabile sviluppare nuove professionalità che sappiano cogliere

le occasioni che la crescita economica complessiva rende accessibili a strati sempre più

consistenti di popolazione, per riorientare un flusso di redditi verso aree che nel corso

degli ultimi cinquanta anni hanno subito una costante e consitente spoliazione di risorse e

funzioni.

Donatantonio De Falcis

NOZIONI GENERALI Il tartufo è il corpo fruttifero (carpoforo), di funghi che vivono sotto terra (funghi ipogei). E'

costituito da una parte esterna chiamata scorza o peridio e da una interna detta polpa o

gleba. La scorza può essere più o meno spessa, liscia o rugosa, di colore chiaro o scura;

la polpa o gleba può essere di colore variabile dal bianco, al marrone, al grigio, al rosa, al

nero ed è percorsa da venature più o meno grandi e ramificate che delimitano gli alveoli in

cui sono contenute grosse cellule (aschi) che contengono le spore (ascospore), queste

ultime sono considerate organi paragonabili ai semi delle piante.

Le caratteristiche della scorza, della polpa, degli aschi e delle spore unitamente alle

dimensioni e ai caratteri organolettici, permettono di identificare la specie di tartufo.

Il tartufo vive sempre in simbiosi con alcune essenze arboree, poichè il fungo è privo di

clorofilla e quindi impossibilitato ad elaborare la sostanza organica necessaria allo

sviluppo dello stesso.

Infatti, da questa unione, entrambi i soggetti traggono vantaggi e il fenomeno prende il

nome di miccorrizia; l'insieme delle radici invase dal micelio del fungo dicesi micorriza,

questa può essere

ectotrofica o endotrofica a seconda se gli elementi del micelio (ife) che avvolgono la

radice, enetrano negli spazi intercellulari dei primi strati della corteccia radicale, oppure in

profondità e nell'interno delle cellule corticali.

La simbiosi tra il micelio e la pianta, consiste in uno scambio di sostanze tra i due

soggetti,in particolare la pianta offre al fungo: zuccheri, amino acidi e sostanze ormoniche,

mentre il micelio, attraverso il suo intreccio di ife, cede alla pianta acqua e sali minerali.

Poichè il micelio ha la capacità di diffondersi anche a parecchi metri dalla pianta,

quest'ultima trae vantaggi dal punto di vista nutritivo avendo a disposizione una maggiore

massa di terreno. Nel corso dell' anno e in condizioni pedoclimatiche confacenti,alcune ife

si intrecciano e danno origine al tubero nella cui polpa si diffèrenziano le spore in grado di

dare origine ad un nuovo micelio (micelio primario). Dalla fusione tra due micelii primari

compatibili tra loro, si origina un micelio secondario in grado di formare nuove micorrize

unendosi con altre radici.La diffusione delle spore in natura avviene soprattutto ad opera

degli animali.

CLASSIFICAZIONE DEL TARTUFO

-Regno Funghi

-Classe Ascomiceti

-Ordine Tuberali

-Famiglia Tuberacee

-Genere Tuber

-Specie Varie

SPECIE PIÙ DIFFUSE

1 -Tuber melanosporum Tartufo nero pregiato

2- Tuber magnatum Tartufo bianco pregiato

3 -Tuber aestivum Tartufo estivo o scorzone

4 -Tuber uncinatum Tartufo di Borgogna o suareccio

5 -Tuber mesentericum Tartufo nero ordinario

6 -Tuber macrosporum Tartufo nero liscio

7 -Tuber brumale Tartufo nero invernale

8 -Tuber brumale moschatum Tartufo moscato

9 -Tuber borchii Tartufo bianchetto o marzuolo

1 -TUBER MELANOSPORUM

Rappresenta il più pregiato tra i tartufi neri, le dimensioni variano fino a raggiungere quelle

di una grossa mela o di una arancia. Ha forma globosa con il peridio o scorza di colore

bruno-nero con verruche piramidali, poco rilevate e piuttosto piccole; la polpa o gleba è

normalmente di colore grigio-bruno o nerorossastro solcato da venature sottili ad

andamento ramificato. A maturità emana un gradito odore aromatico ed ha un sapore

squisito che si manifesta dopo breve cottura. Vegeta normalmente in terreni calcarei fino

alla profondità di circa 30 cm. in particolare sotto querce, noccioli e carpini neri. Matura, a

seconda delle aree, da Novembre a Marzo.

2 -TUBER MAGNATUM

La regina dei tartufi sia per il pregio che per la grandezza che, in alcuni casi, può

raggiungere e superare i 500 grammi. Di forma quasi sempre irregolare e lobata, presenta

peridio liscio di colore giallo biancastro, grigio verdastro e solo in alcuni casi giallo

verdiccio. Il colore della polpa, solcata da venature bianche evidenti e molto ramificate,

varia dal color latte al rosa intenso a seconda del grado di maturazione e della pianta con

la quale è in simbiosi. Emana un forte profumo gradevole, aromatico superiore a tutti gli

altri tipi di tartufi, viene consumato generalmente crudo per la sua tenerezza e digeribilità.

Vive generalmente in simbiosi con pioppo, salice, quercia, tiglio, cerro e nocciolo in terreni

marnoso-argillosi o marnoso-sabbiosi ben drenati. Matura generalmente dal mese di

Settembre.

3 -TUBER AESTIVUM

E' il tartufo più rustico e comune, la cui grandezza varia da un uovo ad una piccola mela,

di forma irregolarmente rotondeggiante. La scorza è di colore bruno-nerastra con verruche

grandi di forma piramidale ben evidenti. La polpa, sempre chiara, varia dal colore nocciola

chiaro al bruno ed è attraversata da numerosissime venature bianche. Specie nettamente

calcicola, si sposa generalmente con: querce, carpini, pini, frassini, faggi e noccioli. Matura

da Maggio all'autunno ma lo si può trovare tutto l' anno.

4 -TUBER UNCINATUM

Questo tartufo appartiene alla famiglia del Tuber aestivum, in Francia è molto noto(come

truffe de Borgogne-champagne). Ha profumo e sapore meno intensi

del tartufo d'estate. Si ritrova prevalentemente su terreni ricchi di humus e argillosi.La

maturazione è concentrata nel periodo autunnale.

5 -TUBER MESENTERICUM

Di grandezza non superiore ad un uovo di gallina è di forma abbastanza regolare, il colore

del peridio è nero o brunastro con verruche molto più piccole del Tuber Aestivum. La polpa

è di colore giallastro, marrone o grigio-bruno con venature chiare e andamento a labirinto.

Poco appetitoso e quindi poco apprezzato nella nostra regione, per il forte odore non

molto gradevole assimilabile a quello dello iodoformio. Lo si trova generalmente su terreni

ricchi di calcare e matura dall'autunno all'inizio della primavera in simbiosi con querce,

carpino, faggio, acero e noccioli.

6 -TUBER MACROSPORUM

La grandezza è uguale al Mesentericum, globoso con peridio bruno rossastro e verruche

depresse; la polpa è di colore bruno tendente al purpureo con venature larghe e chiare. II

sapore è gradevole con accentuato odore di aglio. La maturazione avviene tra fine estate

e autunno in particolare tra Agosto e Settembre; lo si ritrova quasi sempre in simbiosi con

querce, carpino, pioppo, salice e ontano e in terreni tendenzialmente argillosi.

7-TUBER BRUMALE

La grandezza può superare quella di un uovo di gallina, ha peridio nero, verruche evidenti

e gleba grigio perastra con venature bianche; di odore pungente meno fine ed intenso di

quello del tartufo nero ha sapore gradevole. Preferisce terreni calcarei, profondi e ricchi di

humus in associazione con essenze quali: nocciolo, querce, faggio e carpino. La

maturazione avviene da Gennaio a Marzo.

8 -TUBER BRUMALE MOSCHATUM

Si differenzia dal Brumale per il profumo intenso dolce riconducibile al vino

moscato, di sapore piccante, preferisce terreni piu freschi e matura nel periodo Febbraio-

Marzo.

9-TUBER BORCHII

Detto anche Bianchetto o Marzuolo raggruppa specie diverse di tartufi dalle dimensioni

medio piccole caratterizzati da peridio liscio di colore biancastro; la polpa è piuttosto molle

di colore fulvo che a maturazione tende al violaceo-bruno con numerose venature sottili. Il

profumo è meno forte del bianco pregiato e si caratterizza per l'odore agliaceo. Preferisce i

terreni calcarei-argillosi e le simbiosi con querce, faggi, pini, larici e, in alcuni casi, è

possibile trovarlo in associazione con la Lupinella. Si raccoglie da Febbraio a Marzo, ma lo

si trova anche durante gli altri periodi dell' anno.

IMPIANTO E CURE COLTURALI DELLA TARTUFAIA

E' buona norma, prima di iniziare la progettazione di una tartufaia, accertarsi che nella

zona in cui si vuole operare sia presente a livello spontaneo il tartufo per una maggiore

garanzia di riuscita dell'intervento.

Poiché ogni specie di tartufo si caratterizza per specifiche esigenze podologiche è

importante provvedere alle analisi di laboratorio di un campione rappresentativo di terreno

opportunamente prelevato sull'appezzamento destinato all'impianto.

Allo scopo di facilitare la scelta dei terreni idonei ad ospitare il tartufo, si riportano qui di

seguito per le specie più diffuse, i valori di riferimento di alcuni parametri chimico-fisici.

Granulometria TuberMagnatum Tuber Melanosporum Tuber Aestivum

Sabbia % 20 -80 20 –90 20 -30

Limo % 5 –40 5 -80 35 -50

Argilla% 15- 40 5- 50 25- 35

Tuber Magnatum Tuber Melanosporum TuberAestivum

PH 6,8- 7,5 7,0- 8,5 6,1- 7,9

Humus% 1,0- 6,5 0,5- 15 5,0- 8,0

Ca CO3 totale % 1,0- 70 35- 80 0,5- 20

N totale % 1,0- 3,4 0,6- 5,8 3,0- 4,5

P ppm 0,2 -1,3 0,8- 1 ,5 0,3 -2,5

Oltre ai parametri sopra riportati è opportuno tenere presente che:

1- i migliori terreni da destinare a piante micorrizate sono gli ex seminativi, i frutteti e i prati

(di leguminose in particolare) in quanto tali colture non ospitano micorrize competitive;

2- vanno sempre eliminati e quindi distrutti i cespugli di rovo, ginepro, ecc. e le radici delle

piante arboree (querce, pioppi, ecc. ) che tendono a colonizzare il terreno da destinare

all'impianto;

3- nel caso in cui l'appezzamento interessato all'impianto confini con boschi, è

consigliabile procedere periodicamente ad una rippatura dei bordi,al fine di distruggere

radici che tendono ad invadere il terreno.

Particolare di una tartufaia coltivata (si intravedono i primi “pianelli”)

PREPARAZIONE DEL TERRENO

La lavorazione fondamentale va preceduta dalla pulizia completa del terreno,qualora su di

esso siano presenti piante, rovi o arbusti vari.

Il terreno deve essere lavorato in estate con ripper, in modo da rimuoverlo in

profondità senza tuttavia sconvolgere la stratigrafia dello stesso; successivamente

sarà opportuno effettuare una lavorazione di media profondità seguita da uno o più

erpicature al fine di sollevare e poi eliminare le radici eventualmente ancora

presenti. Se le lavorazioni vengono effettuate nei modi e nei tempi sopra descritti il sole

dell ' estate avrà modo di distruggere con le radiazioni solari funghi indesiderati e nocivi

per la tartufaia.

DENSITA' D'IMPIANTO

La densità d' impianto dipende dall' ambiente di coltura e dalla specie vegetale che si

intende mettere a dimora; la piantagione può essere realizzata in quadrato o a quinconce,

oppure a filare o a siepe; in quest' ultimo caso sono facilitate le operazioni di irrigazione,

coltivazione del suolo e raccolta.

Nel caso del tartufo nero, utilizzando carpino, roverella, nocciolo, le distanze consigliate

variano da m t 4 x 5 a m t 6 x 6 per l'impianto a quinconce; nel caso di impianto a siepe, si

andrà da 2 a 4 m t sulla fila a m t 6 -8 tra le file.

Per il tartufo bianco, le distanze saranno maggiori utilizzando farnia e pioppi, minori nel

caso in cui vengono messe a dimora salici e noccioli. I sesti più indicati variano da

m t 3 x 4 a 6 x 7.

SCELTA DELLE PIANTE

Di fondamentale importanza è la scelta oculata delle piante micorrizate; queste dovranno

provenire da vivai altamente qualificati e in grado di rilasciare idonea certificazione.

Per la produzione del tartufo nero pregiato le specie forestali che meglio si prestano sono:

-roverella che per la sua rusticità si adatta a terreni calcarei, ghiaiosi, aridi, superficiali e

comunque nelle zone più povere, difficili e fredde. L' entrata in produzione della tartufaia è

prevista intorno al 10° anno;

-nocciolo di buona rusticità si presta ad essere coltivato ad altitudini anche superiori ai

1000 m; rispetto alla roverella presenta un più rapido accrescimento e quindi un possibile

inizio di produzione intorno al 6° anno dalla messa a dimora, inoltre, consente una

produzione di nocciole da non sottovalutare;

-carpino nero adatto anche a terreni poco fertili e con pendenze elevate, ha uno sviluppo

piuttosto lento.

Nel caso del tartufo bianco pregiato le essenze che meglio rispondono sono:

-cerro adatto nelle zone più aride con terreni a PH elevato, con accrescimento

lento e quindi con inizio della produttività marcatamente tardiva;

-farnia questa specie di quercia vegeta in terreni freschi, profondi, permeabili e dotati di

buona fertilità naturale; rifugge da terreni non sufficientemente drenati. Induce una tardiva

entrata in produzione della tartufaia;

-pioppo nero e bianco preferiscono terreni freschi, profondi, permeabili e non

eccessivamente umidi. L'entrata in produzione è prevista tra i17° e i19° anno;

-salici idonei per ambienti freschi, soffrono la prolungata siccità e resistono alle basse

temperature invernali, si prestano ad essere piantati lungo torrenti, fossi di scolo e pendici

esposti a nord e nord-ovest. Sono piante a rapido sviluppo e con inizio produzione dal 7°

al 9° anno;

Piantine di salice micorrizate con Tuber Magnatum pronte per la messa a dimora.

-tiglio rustico e a rapido sviluppo si adatta in zone più asciutte e meno fertili,comunque

bene esposte. L'inizio della produzione avviene generalmente tra il 10° e il 12° anno.

PERIODO E TECNICA D'IMPIANTO

Nell' ambiente pedoclimatico abruzzese è consigliabile effettuare l' impianto nel

periodo di fine autunno e più precisamente dal mese di Novembre fino a oltre la

metà di Dicembre, a seconda dell' andamento climatico. Tutto ciò al fine di consentire al

terreno, durante il periodo invernale, di assestarsi intorno alla zolla delle piante favorendo

un attecchimento elevato. Tuttavia, poiché le piantine micorrizate vengono fornite sempre

in vaso e/o in fitocella, quindi con pane di terra, l'impianto potrà anche essere effettuato in

periodi diversi, sempreché si è in grado di assicurare le cure colturali necessarie con

particolare attenzione alle irrigazioni di soccorso.

La tecnica d'impianto, una volta effettuato lo squadro e la picchettatura al sesto prescelto,

consiste nella apertura di buche dimensionate in funzione della grandezza della zolla e

della piantina, in modo che il colletto della stessa conservi a dimora la medesima

profondità del contenitore. Particolare attenzione va posta, ad evitare la rottura del "pane

di terra", durante la posa in opera della piantina e ciò al fine di impedire possibili danni alla

micorriza. La piantina, contemporaneamente alla messa dimora, va assicurata ad un

tutore e localmente irrigata.

CURE SUCCESSIVE ALL'IMPIANTO

Una volta effettuata la messa a dimora delle piantine micorrizate, è importante provvedere

ad una serie di operazioni colturali che hanno lo scopo di conservare e migliorare le

condizioni allo sviluppo della micorriza e favorire, di conseguenza, l' entrata in produzione

della tartufaia; inizia in questo modo la gestione della tartufaia. Le principali operazioni

colturali riguarderanno: la lavorazione del terreno, l'irrigazione, la potatura e la lotta ai

parassiti.

Nel corso dei primi anni, le lavorazioni dovranno eliminare qualsiasi vegetazione estranea

che possa in qualche modo entrare in competizione con la piantina, evitando in ogni caso

la compattazione del terreno, dannosa per lo sviluppo delle radici e in particolare della

micorriza. Per tale motivo, è bene evitare l 'uso delle macchine nelle immediate vicinanze

della pianta e ricorrere alI 'uso di piccole attrezzature manuali; negli interfilari invece si

prestano bene gli erpici di vario tipo che, ad una lavorazione superficiale, assicurano un

sufficiente controllo delle erbacce. E' da evitarsi l'uso di diserbanti. Nel caso dei tartufi neri,

l' entrata in produzione della tartufaia viene segnalata dalla formazione del cosiddetto

pianello, cioè di un'area circolare attorno alla pianta priva di vegetazione; da questo

momento bisogna interrompere le lavorazioni all'interno del pianello. Da questa fase le

lavorazioni nella tartufaia potranno essere fatte periodicamente; in alternativa o anche in

associazione a queste,si potrà ricorrere allo sfalcio delle erbe per lasciarle sul posto come

pacciamante.

Esempio di ”pianello” formatosi sotto roverella micorrizata con Tuber Melanosporum.

IRRIGAZIONI

Le irrigazioni, soprattutto nei primi 3-4 anni della tartufaia, hanno lo scopo favorire un

rapido sviluppo della vegetazione e la conseguente formazione delle micorrize; in tal modo

si anticipa al massimo l' entrata in produzione dell'impianto. Negli anni successivi, il

mantenimento di una adeguata riserva idrica nel suolo, con adeguati apporti idrici nei

periodi di siccità estiva, consente di mantenere costantemente elevato il livello produttivo,

è noto infatti che : estati siccitose seguono produzioni di tartufi piuttosto scadenti.

POTATURA DELLE PIANTE

Avrà il duplice scopo di permettere la massima utilizzazione della luce ed minimo

ingombro per le operazioni colturali. I tagli saranno fatti alla ripresa vegetativa

cercando di formare un tronco verticale con una vegetazione tronco-conica o

a vaso sufficientemente equilibrata. Le operazioni quindi consisteranno nel

taglio dei polloni al ceppo della pianta, nella eliminazione dei secchioni dei

rami secchi o lesionati, nel diradamento della chioma nelle parti di maggio

densità.Gli interventi da effettuare dovranno anche tener conto del fatto che i

tartufi bianchi richiedono terreni più umidi( quindi è preferibile un maggiore

ombreggiamento da parte delle piante) ,mentre quelli neri preferiscono terreni

più soleggiati ed asciutti.

LOTTA Al PARASSITI

In generale si raccomanda di adottare tutte quelle pratiche agronomiche

necessarie a mantenere le piante e le relative micorrize nelle migliori

condizioni, al fine di evitare qualsiasi intervento chimico.Nel caso si dovesse

far uso di prodotti per il controllo dei parassiti,si raccomanda di ricorrere

possibilmente a prodotti di tipo biologico o,in mancanza degli stessi,di

contatto;sono assolutamente da evitare i formulati sistemici.

Tra i parassiti vegeta li delle piante possiamo citare: i cancri corticali, l'

antracnosi, le batteriosi e l' oidio; nei confronti dei primi tre si potrà

intervenire con il Rame, mentre per l' oidio si potrà fare uso dello Zolfo o

anche del Dinocap. Tra i nemici animali si ricordano i lepidotteri defogliatori

(Ifantria, Falena e Limantria) contro cui si potrà usare il Bacillus Thuringensis

o anche prodotti selettivi come il Phosalone e il Diflubenzuron; nel caso di

attacchi di afidi si presta piuttosto bene il Methidation, mentre per le

cocciniglie si consiglia Olio Bianco attivato con Parathion. In merito ai

parassiti che attaccano direttamente il tartufo, si rammenta di evitare le

colture di Liliacee (aglio in particolare) in vicinanza delle tartufaie, in quanto

queste colture possono ospitare la mosca (Suillia univittata) che allo stato di

larva provoca delle gallerie nella polpa del tartufo, causando poi l'insorgenza

di muffe, batteri o lieviti che alterano il prodotto.

LA RACCOLTA DEL TARTUFO

Le disposizioni legislative in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi sono

disciplinate dalla Legge quadro nazionale n° 752 del 16.12.1985 e dalla Legge Regionale

no22 del 15.02.1988 che si riportano in allegato e a cui si rimanda per ogni specifica

esigenza. La raccolta del tartufo, sia di quello spontaneo che coltivato, va effettuata con l'

ausilio di un cane idoneamente addestrato per la ricerca.

Il cane: un insostituibile amico dell’uomo nella ricerca del tartufo

In passato all'uso del cane si affiancava anche l'utilizzo del maiale, altro animale idoneo

per la ricerca. In particolare si usavano solo le femmine essendo queste attratte dall' odore

che ricorda l' ormone sessuale emanato dal verro. Per tale motivo non necessitano di

addestramento, sono più efficaci e resistenti del cane nella raccolta e non vengono

distratte dalla selvaggina. Tuttavia, alcune Regioni, tra cui l' Abruzzo hanno vietato 1 'uso

del maiale, essendo questo un animale difficilmente controllabile e potendo arrecare in

conseguenza danni alla tartufaia.

Il cane invece rappresenta l' animale ideale per la ricerca del prezioso tubero in quanto,

docile per natura, è sempre molto legato al proprio padrone a cui ubbidisce con un

semplice gesto; a differenza del maiale non ha necessità di essere

tenuto a guinzaglio durante il lavoro. In genere per la raccolta dei tartufi si impiegano cani

di razze da caccia o gli incroci da esse derivati, in particolare: Pointer, Bracco e Spinone.

Nel corso degli anni è stata selezionata una razza di cani da riporto "il Lagotto" che è

diventato il cane da tartufo per eccellenza. Infatti questo cane, di taglia medio-

piccola,molto docile ed affettuoso, risulta anche molto rustico e resistente alla fatica,

inoltre nel lavoro di ricerca, a differenza di altri cani, non viene distratto dalla selvaggina.

CENNI SULLA COMMERCIALIZZAZIONE

La commercializzazione non avviene quasi mai alla luce del sole, in considerazione sia

dell 'individualismo dei cercatori e tartufai in genere, che della ritrosia degli stessi a parlare

apertamente dell'attività; da tutto ciò scaturisce la scarsa propensione alla costituzione di

forme associative per la commercializzazione e quindi anche una difficile quantificazione

della produzione sia a livello locale che nazionale. Il mercato, anche quello abruzzese, è

caratterizzato da un lato da tartufai a tempo pieno, part-time e hobbisti e dall'altro da pochi

operatori commerciali, grossisti e industrie di trasformazione e conservazione. Tra queste

due categorie si inseriscono schiere di intermediari, i quali contattano i tartufai e

provvedono anche al ritiro del prodotto. Presso le principali aree di produzione si sono

costituite "associazioni di tartufai" dedite più alla organizzazione dei mercati all'origine

attraverso la programmazione di manifestazioni come: sagre, fiere, mostre, attività

gastronomiche e convegni che attività di promezione commerciale per conto dei soci.

OBIETTIVI PROGETTO TARTUFI

(Reg. CEE 2052/88 Obiettivo 1 Misura 4)

Obiettivo dell'intervento è dimostrare che l'impianto di specie tartufigene consente non

solo di ottenere un sicuro reddito integrativo di notevole significato, ma può svolgere una

funzione vitale per l' equilibrio ecologico, la tutela dell' ambiente, la prevenzione alI'

erosione e alla desertificazione. Attraverso l'impianto di una tartufaia nei terreni sottratti

alle normali attività agricole, si potrà contribuire da un lato alla riduzione delle produzioni

eccedentarie e dall'altro al mantenimento di attività economiche e quindi dell'occupazione

in aree rurali altrimenti destinate allo spopolamento o alI' esercizio di attività agricole di

sopravvivenza. Infatti molti terreni, agricoli una volta, oggi marginali e abbandonati, offrono

condizioni ideali per il rimboschimento con latifoglie micorrizate con tartufo, ne sono la

prova la diffusione in tali zone di diverse tartufaie naturali o spontanee e l'interesse

crescente degli operatori agricoli di queste aree verso questo settore. Gli impianti realizzati

avranno il duplice scopo di suggerire per le aree limitrofe nuovi processi produttivi

alternativi rispetto a quelli tradizionali non più coerenti con il mercato e, al tempo stesso, di

fornire ulteriori informazioni sull' ecologia dei tartufi e sulle pratiche agronomiche più

rispondenti, al fine di condurre a fruttificazione la simbiosi tra la pianta e il fungo.

DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE

Le superfici interessate ai campi pilota e di confronto varietale di specie tartufigene,

ricadono nei comprensori di attività delle Comunità Montane "Medio Sangro", "VaI Sangro"

e " Aventino Medio Sangro" e più precisamente nei comuni di: Montenerodomo,

Pennadomo, Borrello, Monteferrante, Colledimezzo, Villa S.Maria, Roccascalegna,

Colledimacine e Roio Del Sangro.

Nel corso del 1992 sono state svolte attività relative alla realizzazione di n. 6 campi pilota:

1 -incontro di tutti i tecnici della U .O. T. per stabilire criteri e metodi di scelta dei campi

pilota da realizzare;

2 -sopralluoghi alle varie aziende disponibili ad attuare gli interventi;

3 -prelievo campioni di terreno e successive analisi di laboratorio per verifica dei requisiti

indispensabili per l'impianto;

4- rilievi dell'appezzamento e lavorazioni utili per l'impianto.

Nel 1993 sono proseguite le attività ed in particolare si è provveduto a:

1 -recinzione degli appezzamenti con la messa in opera di pali di castagno, rete metallica

elettro saldata e filo di ferro spinato;

2 -squadro, picchettatura e messa a dimora della piante (in primavera);

3- cure colturali e rilievi successivi all'impianto.

Le schede con dati tecnici specifici, oltre che le foto relativi ai campi, sono riportati da pag.

22 a pag. 39.

Sempre nel corso del 1993 e precisamente nel periodo Novembre-Dicembre sono stati

svolti incontri divulgativi sul settore tartuficolo e dei prodotti delle aree interne. Gli

incontri,della durata di quattro giorni ciascuno, si sono tenuti presso le sedi delle Comunità

Montane di Villa S. Maria, Palena e Quadri ed hanno interessato gruppi di circa 25

agricoltori per area. I temi qui di seguito riportati sono stati trattati dai tecnici dell'ERSA,

della UOT e dal Prof. Pacioni dell'università degli studi dell' Aquila:

-politiche comunitarie e possibilità di nuove colture nelle zone interne

-i funghi nel miglioramento della produzione forestale

-la tartuficoltura nelle aree interne

-forestazione e prodotti del bosco nell' economia delle zone interne.

Le richieste di partecipazione sono state superiori ai posti disponibili e quindi nei

programmi futuri saranno programmati ulteriori incontri anche in considerazione delle

prove attuate sul territorio.

Nel 1994, sono stati realizzati n. 3 campi pilota ricadenti nei comuni di Roio Del Sangro,

Colledimacine e Villa S. Maria con messa dimora delle piante nel periodo autunno-inverno.

COSTO IMPIANTO TARTUFAIA ARTIFICIALE

(costi riferiti al 1994 e ad un ettaro di tartufo nero pregiato)

1 -Lavori di decespugliamento e pareggiamento del terreno £. 1.100.000

2- Rippatura, aratura superficiale e ripasso “ 1.800.000

3 -squadratura e picchettatura “ 300.000

4 -Analisi terreno “ 250.000

5 -Recinzione materiali:

a) pali di castagno altezza m.2,50 posti alla distanza

di m.2,50 n° 200 x L.7.000 cad. £. 1.400.000

b) rete metallica elettrosaldata a maglie

dell'altezza di m. 1,50 £. 1.800.000

c) filo di ferro spillato posto alla distanza di cm.20

n.3 ordini £. 250.000

d) apertura buche £. 400.000

e) materiali di consumo per recinzione £. 50.000

£. 3.900.000

6 -Manodopera per recinzione £. 700.000

7- Acquisto e posa in opera piantine, compreso palo tutore,

sesto 4x5 -n. 500 x L.25.000 cad. £. 12.500.000

8- Cure colturali lo anno (irrigazioni di soccorso, lavorazioni ecc.) £. 1.200.000

9- Spese generali e imprevisti £. 1.750.000

TOTALE £. 23.500.000

CAMPO PILOTA AZ. AMBROSINI REMO MONTEFERRANTE-CH Superficie impegnata Ha. 0.20.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Leccio micorrizato con tartufo nero pregiato tuber

melanosporum Sesto: 5,00 x 5,00 SCHEMA DELL’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI MONTEFERRANTE – CH

Monteferrante Tartufaia coltivata – Az. Ambrosiani Remo

CAMPO PILOTA AZ. PASQUARELLI LEANDRINO MONTENERODOMO -CH Superficie impegnata Ha. 0.24.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Cerro micorrizato con tartufo bianco pregiato tuber

magnatum Roverella micorizzata con tartufo nero pregiato tuber

melanosporum SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI MONTENERODOMO – CH

Montenerodomo: tartufaia coltivata – Az. Pasquarelli Leandrino.

CAMPO PILOTA AZ. SIMONETTI EDUARDO COLLEDIMEZZO -CH Superficie impegnata Ha. 0.25.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Leccio micorizzata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Sesto 3,80 x 4,20 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI COLLEDIMEZZO – CH

Colledimezzo: tartufaia coltivata – Az. Simonetti Eduardo.

CAMPO PILOTA AZ. RANALLI VINCENZO PENNADOMO -CH Superficie impegnata Ha. 0.47.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo bianco pregiato tuber magnatum Roverella micorizzata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Sesto 5,00 x 5,00 (roverella) 4,00 x 5,00 (nocciolo) SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI PENNADOMO – CH

Pennadomo: tartufaia coltivata – Az. Ranalli Vincenzo.

CAMPO PILOTA AZ. GIANGIORDANO ROBERTO ROCCASCALEGNA -CH Superficie impegnata Ha. 0.20.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Roverella micorizzata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Sesto 4,50 x 5,00 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI ROCCASCALEGNA – CH

Roccascalegna: tartufaia coltivata – Az. Giangiordano Roberto.

CAMPO PILOTA AZ. RANALLI ANTONIO BORRELLO -CH Superficie impegnata Ha. 0.32.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Aprile 1993 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo bianco pregiato tuber magnatum Cerro micorizzato con tartufo bianco pregiato tuber magnatum Sesto 5,00 x 4,00 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI BORRELLO – CH

Borrello: tartufaia coltivata – Az. Ranalli Antonio.

CAMPO PILOTA AZ. FALCONE VITANTONIO COLLEDIMACINE -CH Superficie impegnata Ha. 0.21.00 Lavorazione terreno: Agosto 1992 Messa a dimora piante: Dicembre 1994 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo bianco pregiato tuber magnatum Cerro micorizzato con tartufo bianco pregiato tuber magnatum

Nocciolo micorrizato con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Roverella micorrizata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum

Sesto 4,00 x 4,50 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI COLLEDIMACINE – CH

Colledimacine: tartufaia coltivata – Az. Falcone Vitantonio.

CAMPO PILOTA AZ. DI CARLO SABATINO ROIO DEL SANGRO -CH Superficie impegnata Ha. 0.21.00 Lavorazione terreno: Agosto 1994 Messa a dimora piante: Dicembre 1994 Essenza forestale: Roverella micorrizata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum

Nocciolo micorrizato con tartufo nero pregiato tuber melanosporum Roverella micorrizata con tartufo estivo tuber aestivum

Nocciolo micorrizato con tartufo estivo tuber aestivum Sesto 4,00 x 4,50 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI ROIO DEL SANGRO – CH

Roio del Sangro: tartufaia coltivata – Az. Di Carlo Sabatino.

CAMPO PILOTA AZ. BARUFFAL PIETRO VILLA SANTA MARIA -CH Superficie impegnata Ha. 0.20.00 Lavorazione terreno: Agosto 1994 Messa a dimora piante: Dicembre 1994 Essenza forestale: Nocciolo micorrizato con tartufo nero pregiato tuber melanosporum

Nocciolo micorrizato con tartufo estivo tuber aestivum Roverella micorrizata con tartufo nero pregiato tuber melanosporum

Roverella micorrizata con tartufo estivo tuber aestivum Sesto 4,00 x 4,50 SCHEMA D’IMPIANTO

COROGRAFIA ZONA D’INTERVENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CAMPO PILOTA DI VILLA SANTA MARIA – CH

Villa Santa Maria: tartufaia coltivata – Az. Baruffal Pietro.

LEGGE QUADRO

NAZIONALE e REGIONALE

sulla

TARTUFICOLTURA

21-12-1985 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – N. 300

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752. Normativa quadro in materia dI raccolta, coltivazione e commercio del tartufi freschi o conservatl destinati al consumo.

La Camera dei deputati, ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

La seguente legge: Art. 1.

Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui agli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge. Sono fatte salve le competenze che nella suddetta materia hanno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. E' fatta, altresì, salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2. I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco; 2) Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato; 3) Tuber brumale var. moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato; 4) Tuber aestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone; 5) Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato [Numero così sostituito dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]; 6) Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

7) Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo; 8) Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio; 9) Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario. Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge. L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.

Art. 3. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata". Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato. I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro.

Art. 5. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità. Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo. Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia. L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni. Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà. E' in ogni caso vietato: a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; b) la raccolta dei tartufi immaturi; c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta; d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali.

Art. 6. Le regioni provvedono a disciplinare la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno pubblico. Le regioni provvedono, inoltre, ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme per la disciplina degli orari, dei calendari e delle modalità di raccolta e per la vigilanza. La raccolta è consentita normalmente nei periodi sottoindicati: 1) Tuber magnatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre; 2) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo; 3) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo; 4) Tuber aestivum, dal 1° maggio al 30 novembre; 5) Tuber uncinatum, dal 1° ottobre al 31 dicembre [Numero così modificato dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]; 6) Tuber brumale, dal 1° gennaio al 15 marzo; 7) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile; 8) Tuber macrosporum, dal 1° settembre al 31 dicembre; 9) Tuber mesentericum, dal 1° settembre al 31 gennaio. Le regioni possono provvedere, con apposita ordinanza, a variare il calendario di raccolta sentito il parere di centri di ricerca specializzati di cui all'articolo 2. E' comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art. 7. I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I "pezzi" ed il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerate "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e "tritume" quelle di dimensione inferiore. Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna

specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8. La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata: 1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2; 2) dai consorzi indicati nell'articolo 4; 3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 9. I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10. I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11. I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L'impiego di altre sostanze, purché non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 12. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13. Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum [Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 17 maggio 1991, n. 162 (Gazz. Uff. 25 maggio 1991, n. 121)]; b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee; d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14. E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.

Art. 15. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

Art. 16. Per le violazioni della presente legge è ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Detta oblazione è esclusa nei casi in cui non è consentita dalle norme penali. Le regioni, per le somme introitate dalle violazioni della presente legge, istituiranno apposito capitolo di bilancio.

Art. 17. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale annuale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 5. Il versamento sarà effettuato in modo ordinario sul conto corrente postale intestato alla tesoreria della regione. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 4, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

Art. 18. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denunzia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa e pecuniaria. La legge regionale determina misure e modalità delle sanzioni amministrative e pecuniarie per ciascuna delle seguenti violazioni: a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino prescritto; b) la lavorazione andante del terreno e la apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche o frazione di cinque aperte e non riempite a regola d'arte; c) la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici; d) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; e) la raccolta di tartufi immaturi; f) la raccolta dei tartufi durante le ore notturne; g) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta; h) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale; i) la raccolta di tartufi nelle zone riservate ai sensi degli articoli 3 e 4. Per le violazioni degli articoli 515 e 516 del codice penale, copia del verbale è trasmessa

dall'amministrazione provinciale alla pretura competente per territorio.

Art. 19. Le regioni, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, devono adeguare la propria legislazione in materia.

Art. 20. La legge 17 luglio 1970, n. 568, è abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 1985

COSSIGA CRAXI, Presidente del

consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE ABRUZZO PARTE I,II,III;IV. - L’AQUILA, 20 giugno 1988- Si pubblica

di regola, ogni decade

Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge:

Art.1 (Oggetto della legge)

La Regione, nell'ambito di quanto disposto dalla L. 16.12.1985, n. 752, disciplina con la presente normativa -la raccolta, la coltivazione ed il commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Art. 2 (Tartufi destinati al consumo da freschi)

I tartufi destinati al consumo da fresco devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo: 1) Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico) 2) Tartufo nero pregiato (Tuber melanospo rum Vitto) 3) Tartufo moscato (Tuber brumale var. moscatum De Ferry) 4) Tartufo d'estate o scorsone (Tuber aestivum Vitt.) 5) Tartufo uncinato (Tuber aestivum var. uncinatum Chatin) 6) Tartufo nero d'inverno o trifolanera (Tuber brumale Vitt.)

7) Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt. O T. albidum Pico) 8) Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.) 9) Tartufo nero ordinario (Tuber mesentericum Vitt.) Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate, sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge. L 'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato 1) e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore o del peridio eseguito a cura del Centro Sperimentale di tartuficoltura di S. Angelo in Vado del Ministero dell' Agricoltura e Foreste, o del Centro per 10 studio della micologia del terreno del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di Scienze Agrario Forestali, di Scienze naturali od ambientali delle Università, mediante rilascio di certificazione scritta.

Art.3 (Disciplina della raccolta)

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti con la presente legge. Nelle aree rimboschite diverse dalle tartufaie controllate o coltivate, la raccolta dei tartufi è consentita dopo quindici anni dal rimboschimento. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene

in rapporto alla reale situazione del territorio. Si intendono invece, per tartufaie coltivate, quelle impiantate ex novo nel rispetto della normativa regionale in materia. Sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate ha diritto di proprietà il conduttore del fondo. Il Settore Agricoltura e Foreste della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per riservarsi il diritto di raccolta dei tartufi, i conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, devono delimitare le tartufaie con apposite tabelle di dimensione minima di 40 centimetri di larghezza e di 30 centimetri di altezza, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra «RACCOLTA DI TARTUFI RISERVATA>>. Le tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute potranno essere tabellate integrando la dicitura di cui al comma precedente con la dicitura «TARTUFAIA CONTROLLATA» o «TARTUFAIA COLTIVATA » , a seconda del caso. Le tabelle di cui ai commi precedenti debbono essere collocate su pali o altri sostegni morti. I proprietari, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che conducano a qualsiasi titolo, possono costituire associazioni e Consorzi volontari per la difesa del tartufo, la razionale raccolta e la commercializzazione, nonchè per l'impianto di nuove tartufaie. Nel caso di contiguità dei loro fondi di tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio interessato. L 'abbattimento di alberi coltivati come piante tartufigene, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli artt. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e 9 del R.D , 26 febbraio 1928 n. 332.

Art.4 (Calendario ed orario di raccolta)

Sul territorio della Regione Abruzzo la ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi: l) Tartufo nero pregiato (T. Melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo; 2) Tartufo bianco (T. magnatum Fico), dal 15 ottobre al 3l dicembre;

3) Tartufo d'estate o scorzone (T. aestivum Vitt.), dal 15 giugno al 15 settembre e dal 15 novembre al 15 dicembre; 4) Tartufo bianchetto o marzuolo (T .borchii Vitt. o T. albidum Fico), dal 15 gennaio al 30 aprile; 5) Tartufo nero d'inverno o trifola nera (T. Brumale Vitt.), dal 1° gennaio al 15 marzo; 6) Tartufo moscato (T. Brumale var. moschatum De Ferry), dal 1° dicembre al 15 marzo; 7) Tartufo uncinato (T .aestivum var. uncinatum Chatin), dal 15 ottobre al 15 marzo; 8) Tartufo nero liscio (T. macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 3l dicembre; 9) tartufo nero ordinario (T. masentericum Vitt.), dal 15 ottobre al 15 marzo. Nelle zone ove è presente il tartufo bianco (tuber magnatum Fico) è vietata la raccolta di qualsiasi specie di tartufo, dal 30 settembre al 14 ottobre e dal 31 dicembre al 15 gennaio. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Cons. Agricoltura e sentito il parere dei centri di ricerca di cui al precedente art. 2 può, con propria ordinanza, in relazione a specifiche e motivate situazioni ed usanze locali, variare il calendario e l'orario di ricerca e raccolta, anche per singoli terreni sub regionali, e su proposta degli Enti locali interessati. È vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartUfo fresco nei periodi in cui non è consentita la raccolta.

Art.5 (Modalità di ricerca e di raccolta)

La ricerca del tartufo può essere effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato, ed ogni raccoglitore autorizzato all'attività di ricerca e/o raccolta può condurre un numero massimo di due cani. Per la raccolta del tartufo può essere impiegato esclusivamente il «vanghetto" o «vanghella" e lo zappetto con punta rotondeggiante di dimensioni del taglio massime di cm 15 per cm. 4. Lo scavo della buca nel terreno può effettuarsi solo dopo che sia stata localizzata la presenza del tartufo da parte del cane e deve essere limitato al punto in cui il cane lo abbia iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi devono essere subito dopo riempite con la stessa terra rimossa ed il terreno deve essere regolarmente livellato. È vietata la raccolta dei tartufi non maturi o avariati e le lavorazione andante del suolo tartufigeno.

La raccolta giornaliera complessiva in forma libera ed individuale, è consentita entro il limite massimo di un chilogrammo. Il superamento di tale limite è tollerato solo con l'aggiunta del peso di un solo altro tartufo raccolto nella giornata. È abrogato l'art. 17 della L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 20 giugno 1980, n. 66). Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario e al coltivatore del fondo, ai membri delle rispettive famiglie, ai lavoratori da essi dipendenti, regolarmente assunti per la coltivazione del fondo nonchè, per i terreni condotti in forma associata, ai soci degli organismi di conduzione ed ai loro familiari, laddove si tratti di tartufaie controllate e/o coltivate riconosciute dalla Regione e tabellate.

Art.6 (Autorizzazione alla raccolta)

Per praticare la raccolta dei tartufi in forma libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, i raccoglitori debbono essere muniti di apposito tesserino di idoneità, conforme al tesserino-tipo che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi dell'art. 5 della legge 16.12.1985, n. 752, il tesserino di idoneità autorizza il titolare dello stesso alla ricerca ed alla raccolta di tartufi sull'intero territorio nazionale. Sul tesserino di idoneità debbono essere riportate le generalità e la fotografia vidimata del raccoglitore autorizzato. Il tesserino di idoneità viene rilasciato agli aspiranti raccoglitori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ed abbiano superato un esame inteso ad accertare, nel candidato la conoscenza delle specie e delle varietà dei tartufi, degli elementi fondamentali della biologia degli stessi, delle modalità di ricerca, di raccolta e di commercializzazione e delle norme relative. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana apposite direttive entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulle modalità di espletamento dell'esame di cui al comma precedente. L 'esame deve essere sostenuto innanzi a Commissioni provinciali costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale - con durata sino alla fine di ogni 1egislatura –e composte: -dal Capo dell'Ispettorato regionale delle Foreste, o suo delegato, con funzioni di presidente; -dall'Ispettore Ripartimentale delle Foreste; o suo delegato, con funzioni di Vice-Presidente;

-da un Funzionario tecnico del Settore Agricoltura della Giunta regionale, di qualifica non inferiore alla settima; -da un esperto micologo designato dalla facoltà di scienze naturali dell'università dell' Aquila; -da un funzionario dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con funzioni di Segretario. L 'aspirante raccoglitore di tartufi deve essere sottoposto all'esame di idoneità entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o dal perfezionamento della stessa. Il processo verbale delle prove di esame, unitamente alla documentazione viene trasmesso entro i dieci giorni dalla data della prova al Settore Agricoltura della Giunta regionale che provvede al rilascio del tesserino di idoneità. Gli aspiranti raccoglitori che non hanno superato la prova di esame, possono ripeterla non prima di quattro mesi. Sono esentati dalla prova di esame coloro che alla data del 4 gennaio 1986 erano già muniti di tesserino rilasciato da altre Regioni in base a proprie leggi. Il nuovo tesserino va comunque richiesto consegnando il precedente unitamente alla domanda. Il tesserino di idoneità si intende rinnovato annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione di cui al successivo art. 17. Sino ad un anno dall'entrata di concessione di cui al successivo art. 17. Sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia le autorizzazioni già regolarmente rilasciate. Si applicano, altresì, le norme di cui all'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Art.7 (Miglioramento e sviluppo della tartuficoltura) Il miglioramento e l'impianto ex novo di tartufaie; si considerano miglioramenti strutturali arborei e le operazioni relative sono ammesse a beneficiare degli aiuti finanziari previsti dalle norme vigenti in materia di coltivazioni arboree di cui agli artt. 46 e 47 della L.R. 31/82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.8 {Raccolta sul demanio regionale)

La ricerca e la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale è autorizzata dalla Giunta regionale. L 'autorizzazione è concessa, per un numero limitato di permessi di raccolta, alle associazioni e alle cooperative che si impegnino a rilasciare permessi nominativi e per l'intero periodo annuale di raccolta, ai propri soci in disagiate condizioni economiche per i quali la raccolta del tartufi

costituisca integrazione del reddito familiare e che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente articolo 6.

Art.9 (Vendita dei tartufi freschi)

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità. I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati. I tartufi interi devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà. Sono considerati «pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm.0,5 di diametro «tritume" quelle di dimensione inferiore. Sui tartufi freschi interi, in pezzi od in tritume, esposti al pubblico per la vendita deve essere indicato -su apposito cartoncino a stampa -il nome latino ed italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nel precedente articolo 2, nonchè la zona geografica di raccolta.

Art.l0 (Lavorazione)

La lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita può essere effettuata: 1) -dalle ditte iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2; 2) -dai Consorzi indicati nel nono comma del precedente art. 3; 3) -da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo; Per la realizzazione e la gestione degli impianti di lavorazione, i soggetti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 possono accedere ai contributi e/o benefici previsti dalle leggi vigenti in agricoltura per le strutture di lavorazione e commercializzazione di prodottti agro-alimentari.

Art. 11 (Classificazione dei tartufi conservati)

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12 (Vendita dei tartufi conservati)

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta recante: -il nome della ditta che li ha confezionati; -la località ove ha sede lo stabilimento;

-il nome del tartufo in latino ed in italiano secondo la denominazione indicata nell'art. 2; -la classifica di cui al precedente articolo Il ; -il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati; -l' indicazione di «pelati. quando i tartufi siano stati liberati dalla scorza e delle sostanze eventualmente aggiunte secondo quanto stabilito al successivo articolo 13; -la data di confezionamento e di scadenza.

Art. 13 (Confezionamento )

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale, o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere Sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori. L 'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili. È vietato in ogni caso 1 'uso di sostanze coloranti. Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5% . Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche: a) liquido di governo, o di copertura, limpido, di colore scuro nel T. melanosporum, T. brumale e T. moschatum, e giallastro più o meno scuro nel T. magnatum, T. aestivume T.Mesentericum; b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie; c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee; d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art.14 (Divieti)

È in ogni caso vietato: a) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto; b) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato o con ausiliari diversi da esso, o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto, o senza l'autorizzazione prescritta, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla presente legge; c) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge;

d) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; e) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati; f) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3 da parte di raccoglitori non aventi diritto; g) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni; h) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'art. 8; i) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi; l) la non riempitura delle buche aperte nella raccolta e/o l'apertura di buche in soprannumero o non riempite con la terra prima estratta per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte; m) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta; n) la vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; o) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

Art.15 (Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana, rurale ed assimilati, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto. Per la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e per l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 si applicano le norme vigenti in materia di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Art. 16 (Sanzioni)

Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti

dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta, oltre alla confisca del prodotto raccolto lavorato o commercializzato, le seguenti sanzioni e provvedimenti amministrativi: A) la sanzione amministrativa da L. 500 mila a L. 2 milioni per chi esercita: 1) a ricerca e/ o la raccolta dei tartufi in periodo di divieto; 2) la ricerca e/o la raccolta senza l'ausilio del cane a tal fine addestrato, o con ausiliari diversi da esso o con più di due cani, o senza il prescritto attrezzo (vanghetto o vanghella) o zappetto per come previsto nella presente legge; 3) la ricerca e/o la raccolta senza l'autorizzazione prescritta; 4) la raccolta, il consumo ed il commercio dei tartufi appartenenti a specie diverse da quelle indicate nell'art. 2 della presente legge; 5) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba; 6) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle zone riservate a norma del precedente art. 3; 7) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite, per un periodo di 15 anni da quello di rimboschimento; 8) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi nei terreni del demanio regionale senza l'autorizzazione di cui all'arto 8 della presente legge; 9) il commercio dei tartufi freschi fuori del periodo di raccolta; 10) la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza provvedere alla riempitura delle buche aperte per la raccolta, od aprendole in soprannumero senza riempirle con la terra prima estratta, per decara di terreno lavorato e per ogni cinque buche, o frazione di cinque, aperte e non riempite a regola d'arte; 1l) la raccolta dei tartufi superando il limite giornaliero fissato nel precedente arto 5, con le eccezioni ivi riportate, e per ogni 500 grammi o frazione di 500 grammi di eccedenza di prodotto raccolto. In caso di recidiva per una qualsiasi delle violazioni di cui alla presente lett. a), si applica la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 nonchè la sospensione dell'autorizzazione alla raccolta per un anno. In caso di ulteriore recidiva, la sanzione da L. 2.000.000 a lire 7.000.000, con la revoca definitiva del tesserino di idoneità. Le sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 della precedente lett. a), non si applicano ai soggetti previsti nell'ultimo comma dell'art. 5 della presente legge, e per i casi in esso contemplati.

B) La sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 7.000.000 per chi: 12) esercita la lavorazione andante del terreno periodo di raccolta dei tartufi. C) La sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 700.000 per chi: 13) effettua la raccolta dei tartufi immaturi od avariati. In caso di recidiva per la violazione del divieto di cui al n. 13, si applica la sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 1.400.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 800.000 a lire 2.800.000. D) La sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chi esercita: 14) la vendita dei tartufi al mercato pubblico senza l'osservanza delle norme prescritte; 15) la messa in commercio dei tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli artt. 515 e 516 del codice penale. In caso di recidiva delle violazioni di cui ai numeri 14 e 15, si applica la sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 2.000.000 e, in caso di ulteriore recidiva, la sanzione amministrativa da L. 1.800.000 a L. 4.000.000. E) La sanzione amministrativa di L. 5.000 per ogni tabella per chi contravviene alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all'art. 3. F) La sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 400.000 per chi viola le disposizioni non espressamente richiamate nel presente articolo. Nel caso di più violazioni per le quali sono previste sanzioni in misura diversa, si applica la sanzione maggiore. Per coloro che esercitano la ricerca e/o la raccolta dei tartufi senza aver versato la tassa annuale di concessione regionale si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di tributi e di tasse sulle concessioni regionali. Coloro che hanno il tesserino di idoneità ed intendono praticare la ricerca o la"raccolta del tartufo, sono tenuti al rinnovo annuale previo pagamento della tassa prevista. La tassa annuale di concessione deve essere versata entro il31 gennaio dell' anno cui si riferisce e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del rinnovo annuale, deve essere allegata al tesserino. Il tesserino ha la validità di anni 6 e viene rinnovato su domanda la quale deve essere indirizzata al Settore Agricoltura della Giunta regionale e corredata: a) del tesserino scaduto; b) del certificato comprovante la residenza in uno dei comuni della Regione;

c) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa annuale di concessione; d) di due foto del richiedente, di cui una autenticata. In caso di rinuncia all'autorizzazione, l'interessato deve restituire il tesserino, prima del31 gennaio dell'anno di riferimento, al Settore Agricoltura della Giunta regionale. Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il versamento per le sanzioni amministrative irrogate ai sensi delle precedenti norme, va effettuato sul conto corrente postale n. 10466670 intestato a Regione Abruzzo, Servizio di Tesoreria «violazione ai tributi propri- L'Aquila. Per le controversie relative all'applicazione delle sanzioni ed alle ingiunzioni di pagamento è competente il Servizio operante presso il Settore Agricoltura della Giunta regionale.

Art. 17 (Tassa di concessione regionale annuale )

Per il rilascio e la convalida annuale del tesserino di idoneità viene istituita, ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, .e dell'art. 17 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa di concessione regionale annua nella misura di L. 18.000. Il versamento della predetta tassa va effettuato sul conto corrente postale n. 10462679 intestato a: Regione Abruzzo -Servizio di Tesoreria «tassa sulle concessioni regionali,. - L' Aquila, prima del rilascio del tesserino di idoneità ed entro il 31 gennaio dell'anno di convalida cui si riferisce. La tassa di concessione di cui sopra non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o, comunque, da essi condotti nè ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del penultimo comma dell'art. 3, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo Consorzio.

Art. 18 (Disposizioni finanziarie)

Al finanziamento degli interventi previsti dai precedenti articoli 7 e 10- secondo comma -, si fa fronte rispettivamente con gli appositi stanziamenti annualmente iscritti ai capitoli 102443 e 102442 dello stato di previsione della spesa, in attuazione del disposto di cui agli articoli 46 e 47 -Titolo IX -e di cui all'art. 41 -Titolo VIII

-della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche, integrazioni e proroghe, il cui finanziamento è tratto dalle assegnazioni statali derivanti dalla legge 3 novembre 1986, n. 752.

Art.19 (Norma transitoria)

Coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di tartufaie devono attenersi a quanto disposto dal precedente art. 3, commi 3 e 6, entro il15 novembre 1988.

Art. 20 La Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dalla presente legge, può rilasciare autorizzazioni agli Enti di cui al precedente art. 2, su domanda motivata degli stessi e per comprovate necessità di studio e di ricerca.

Art.21 (Urgenza)

La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo. Data a L' Aquila, addì 16 febbraio 1988.

MATTUCCI