REGIONE LAZIO · 2015-12-01 · istituzione, modifica e ridenominazione delle strutture...

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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE Area: QUALITA' DELL'AMBIENTE E VALUT. IMPATTO AMBIENTALE DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 9711 del 19/06/2015 Oggetto: Proponente: Estensore STEFANELLI ALESSANDRA _____________________________ Responsabile del procedimento BRUNOTTI ROBERTO _____________________________ Responsabile dell' Area A. PALOMBO _____________________________ Direttore Regionale M. LASAGNA _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. 152/2006 PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE DELLA DUCHESSA Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 116 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G08312 06/07/2015

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REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

Area: QUALITA' DELL'AMBIENTE E VALUT. IMPATTO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

N. del Proposta n. 9711 del 19/06/2015

Oggetto:

Proponente:

Estensore STEFANELLI ALESSANDRA _____________________________

Responsabile del procedimento BRUNOTTI ROBERTO _____________________________

Responsabile dell' Area A. PALOMBO _____________________________

Direttore Regionale M. LASAGNA _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PARERE MOTIVATO AI SENSIDELL'ART.15 DEL D.LGS. 152/2006 PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNEDELLA DUCHESSA

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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL’ART.15 DEL D.LGS. 152/2006

PIANO DI ASSETTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONTAGNE

DELLA DUCHESSA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientali” e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la Legge regionale n.6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale

regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12/06/2013 con la quale è stato adottato il

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 recante la modifica all’art. 20 del Regolamento Regionale 6

settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito delle sopra

citate modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale strategica dalla Direzione

Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 308 del 03/10/2013 concernente “Modalità per l’esercizio

delle funzioni relative ai procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica” in virtù della quale i

procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica avviati precedentemente all’entrata in vigore del

Regolamento Regionale n. 11 del 26.06.2013 saranno portati a conclusione presso la Direzione Infrastrutture,

Ambiente e Politiche Abitative;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 06/05/2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione n.G09803 del 7 luglio 2014, concernente “Accorpamento, soppressione,

istituzione, modifica e ridenominazione delle strutture organizzative di base e delle funzioni della Direzione

Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, Modifica delle determinazioni dirigenziali

n.A05885 del 17 luglio 2013 e n.G03638 del 24 marzo 2014, revoca della determinazione dirigenziale

n.A07686 del 27 settembre 2013” che prevede l’istituzione dell’Ufficio “Valutazione Impatto Ambientale”

ordinato all’interno dell’Area “Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n.G10724 del 25 luglio 2014 con il quale è stato conferito l’incarico di

dirigente dell’Area “Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale” della Direzione Regionale

“Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” al Dott. Aldo Palombo;

CONSIDERATO che con nota prot. n.470/13 del 18 aprile 2013, acquisita con prot. n.154394/35/14 del

22/04/2013, il Comune di Borgorose in qualità di Ente gestore della Riserva naturale regionale Montagne

della Duchessa, ha trasmesso ai sensi dell’art.13, comma 1, del d.lgs. 152/2006, il rapporto preliminare

relativo al piano in oggetto, avviando la fase di consultazione;

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CONSIDERATO che con nota prot. n.353538 del 20/06/2014 integrata con nota prot.422342 del 22/07/2014

l’autorità competente ha formalizzato la conclusione della fase di consultazione preliminare di cui all’art. 13,

comma 1, del d.lgs. 152/2006;

PRESO ATTO che con nota prot. n.1116/14 del 16/07/2014, acquisita con prot.412769/03/14 del

17/07/2014, l’autorità procedente ha comunicato la proposta di Piano ai sensi dell’art.13, comma 5, del

d.lgs. 152/2006 e ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 del decreto, alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto

deposito della documentazione ai fini della consultazione del pubblico sul B.U.R. della Regione Lazio n.59

del 24/07/2014.

CONSIDERATO che il competente Ufficio dell’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto

Ambientale ha redatto la relazione istruttoria, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’espressione del parere motivato di VAS, ai sensi dell’art.15 del

D.lgs.152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area Qualità dell’Ambiente

e Valutazione Impatto Ambientale;

D E T E R M I N A

di esprimere, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n.152/2006, parere motivato condizionato di VAS sul Piano di

assetto della Riserva naturale regionale Montagne della Duchessa secondo le risultanze di cui alla relazione

istruttoria effettuata dall’Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, da considerarsi

parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle condizioni ivi prescritte.

La presente determinazione sarà inoltrata all’autorità procedente.

L’autorità procedente dovrà ottemperare a quanto indicato negli articoli 15 comma 2, 16, 17 e 18 del D.lgs.

n.152/2006.

Al fine di consentire l’attuazione di quanto previsto dall’art.17, comma 1, e 18, comma 3, l’autorità

procedente dovrà trasmettere all’autorità competente, in formato digitale, la dichiarazione di sintesi e le

misure adottate in merito al monitoraggio da inserire sul proprio sito web.

Ai sensi dell’art.18, comma 4, le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio devono essere tenute in

conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro

conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e sarà

pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104,

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore della Direzione Regionale

Ing. Mauro Lasagna

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PREMESSO che:

a) Il Piano in oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a VAS in quanto ricompreso tra i piani previsti all’art.6, comma 2, del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “decreto”);

b) Con nota prot. n.470/13 del 18 aprile 2013, acquisita con prot. n.154394/35/14 del 22/04/2013, il Comune di Borgorose in qualità di Ente gestore della Riserva naturale regionale Montagne della Duchessa (indicata di seguito come “autorità procedente”), ha trasmesso all’autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “autorità competente”), il rapporto preliminare relativo al piano in oggetto;

c) Con note prot. n.629/13 del 15/05/2013 e prot. n.832/13 del 27/06/2013, acquisita con prot. n.246829/35/14 del 28/06/2013, l’autorità procedente ha perfezionato l’istanza e trasmesso copia del versamento degli oneri istruttori istituiti con Determinazione n.4962 del 21/10/2009 (pubblicata sul B.U.R. Lazio n.43 del 21/11/2009 parte prima);

d) La trasmissione del rapporto preliminare, unitamente al perfezionamento dell’istanza, ha determinato l’avvio della fase di consultazione preliminare (scoping) di cui all’art.13, comma 1, del decreto.

e) Con nota prot. n.958 del 18/07/2013, acquisita con prot. n. 290495/00 del 26/07/2013 (ns. prot. 2935 del 09/10/2013) l’autorità procedente ha richiesto chiarimenti in merito alla identificazione dell’autorità competente per la procedura di VAS in oggetto.

DATO ATTO che:

f) A seguito della attribuzione di competenza in materia di VAS per i procedimenti avviati precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento regionale n.11 del 26/06/2013 operata con DGR n.308 del 3/10/2013, sono stati individuati congiuntamente i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicati formalmente con nota prot. n.36527 del 18/10/2013:

1) Regione Lazio – Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Parchi e Riserve Naturali

2) Regione Lazio – Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Conservazione Qualità dell’Ambiente e Bonifica Siti Inquinati

3) Regione Lazio – Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Difesa del Suolo e Mitigazione Rischio Idrogeologico

4) Regione Lazio – Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Foreste 5) Regione Lazio – Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Piani

Territoriali dei Consorzi Industriali, Piani Subregionali e Piani di Settore 6) Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici del Lazio 7) Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 8) Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e

Paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 9) Autorità di bacino del Fiume Tevere 10) Agenzia Regionale Parchi – ARP 11) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – Arpa Lazio 12) Provincia di Rieti – Settore VI Ambiente 13) Provincia di Rieti – Settore IV Urbanistica e Territorio 14) Comunità Montana VII Salto Cicolano Inoltre, ai sensi dell’art.30, comma 2, del decreto:

15) Autorità Ambientale Regione Abruzzo - Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia 16) Riserva naturale statale Monte Velino – Ente gestore

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17) Parco Naturale Regionale Sirente-Velino – Ente gestore.

PRESO ATTO che:

g) Con nota prot. n.1440/13 del 21/11/2013, l’autorità procedente ha trasmesso il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale individuati;

h) Con nota prot. n. 1534/13 del 09/12/2013, acquisita con prot. n.174216/03/14 del 17/12/2013, l’autorità procedente ha fornito attestazione di ricezione del rapporto preliminare da parte dei soggetti competenti in materia ambientale individuati;

i) Con nota prot. n.1593/13 del 19/12/2013, acquisita con prot. n.191739/03/14 del 27/12/2013, l’autorità procedente ha trasmesso il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale individuati con l’apposizione della firma digitale;

j) Con nota prot. n. 249/13 del 21/02/2014, acquisita con prot. n.112311/03/14 del 24/02/2014, l’autorità procedente ha comunicato le date utili ai fini della convocazione della prima conferenza di consultazione.

DATO ATTO che:

k) Con nota prot. n.152426 del 11/03/2014 è stata convocata, per il giorno 18 marzo 2014, la prima conferenza di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto.

DATO ATTO che:

l) Con nota prot. n.215124 del 09/04/2014 sono stati trasmessi gli esiti della prima conferenza di consultazione.

PRESO ATTO che:

m) Da parte dei soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto, i seguenti contributi utili, alla definizione della portata ed del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale:

• Nota prot. n.128804-13 del 12/02/2014, acquisita con prot. n.94343/03/14 del 17/02/2014, della Regione Lazio – Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti, Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, Piani Subregionali e Piani di Settore;

• Nota prot. n.192329/35/12 del 21/05/2013, acquisita con prot. n.192709/35/14 del 21/05/2014, della Regione Lazio – Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Conservazione Qualità dell’Ambiente;

• Nota prot. n. 187160 del 27/03/2014, acquisita con prot. n.193605/03/14 del 31/03/2014, della Regione Lazio, ARP - Agenzia Regionale per i Parchi;

• Nota prot. n.4142 del 07/04/2014, acquisita con prot. n.255967/03/14 del 05/05/2014, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio.

• Nota prot. n. 230247 del 16/04/2014, acquisita con prot. n. 230264/03/14 del 16/04/2014, della Regione Lazio, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, Area Parchi e Riserve Naturali;

• Nota prot. n. 33196 del 07/05/2014, acquisita con prot. n. 27759/03/14 del 14/05/2014, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio;

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• Nota prot. n. 15426 del 08/05/2014, acquisita con prot. n. 277775/03/14 del 14/05/2014, della Provincia di Rieti;

• Nota prot. n.9673 del 19/06/2014, acquisita con prot. n. 372950/03/14 del 30/06/2014, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del Ministero di bbeni e delle attività culturali e del turismo.

DATO ATTO CHE:

n) Con nota prot. n.353538 del 20/06/2014 integrata con nota prot.422342 del 22/07/2014 (di seguito documento di scoping) l’autorità competente ha formalizzato la conclusione della fase di consultazione preliminare di cui all’art. 13, comma 1, del decreto;

o) I contributi e le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti in fase di consultazione preliminare sono state allegati al documento di scoping. Le modalità di recepimento degli stessi sono state analizzate in sede di conferenza di valutazione ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto, come di seguito rappresentato;

p) I contributi e le osservazioni dell’autorità competente relativi alla fase di consultazione preliminare sono state riportati nel documento di scoping. Le modalità di recepimento degli stessi sono state analizzate in sede di conferenza di valutazione, ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto, come di seguito rappresentato.

PRESO ATTO CHE:

q) Con nota prot. n.1116/14 del 16/07/2014, acquisita con prot.412769/03/14 del 17/07/2014, l’autorità procedente ha comunicato la proposta di Piano ai sensi dell’art.13, comma 5, del decreto.

r) Con nota prot. n.1155/14 del 24/07/2014, acquisita con prot.437389/03/14 del 30/07/2014, l’autorità procedente ha comunicato all’autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale la data del B.U.R. della Regione Lazio contenente l’avviso ex art.14, comma 1, del decreto.

s) L’autorità procedente ha provveduto, ai sensi dell’art. 14 del decreto, alla pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito della documentazione ai fini della consultazione del pubblico sul B.U.R. della Regione Lazio n.59 del 24/07/2014, nel quale sono state date informazioni sulle sedi ove era possibile la consultazione.

CONSIDERATO CHE:

t) Ai sensi dell’art.14, comma 2, del decreto, l’autorità competente e l’autorità procedente hanno messo a disposizione del pubblico la proposta di Piano, il rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web;

u) Dalla sopracitata pubblicazione sul B.U.R.L. è decorso il periodo utile di 60 giorni di cui all’art. 14 della Parte seconda del decreto per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico.

PRESO ATTO CHE:

v) Decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione all’autorità competente sono pervenute le seguenti osservazioni:

n. Osservante Oggetto prot. e data

trasmissione prot. e data

acquisizione

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n. Osservante Oggetto prot. e data

trasmissione prot. e data

acquisizione

1 Regione Lazio- Area Difesa del Suolo e Bonifiche;

Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi art.13, D.Lgs 152/06- Piano di Assetto e Regolamento della Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”- Rapporto Ambientale- osservazioni.

486122 del 03/09/2014

494635 del 08/09/2014

2

Regione Lazio- Area Pianificazione e rappresentazione del territorio;

Osservazioni al Piano, al rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

521438 del 22/09/2014

523553 del 23/09/2014

3

Regione Lazio – Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali sub regionali e di settore

Osservazioni al Rapporto ambientale del Piano della Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”

517332 del 18/09/2014

94343/03/52 del 03/10/2014

w) Con nota prot. n.1400/14 del 15/10/2014, acquisita con prot.580216/03/52 del 20/10/2014, l’autorità procedente ha riscontrato la richiesta dell’autorità competente prot. n.556063 del 08/10/2014 ha trasmesso l’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato osservazioni ex art.14 del decreto.

DATO ATTO CHE:

x) Il Piano è sottoposto a Valutazione di incidenza, come verificato nella fase di consultazione ai sensi dell’articolo 13 del decreto e rappresentato nel documento di scoping;

y) Dovendo la valutazione dell’autorità competente dare atto, ai sensi dell’art.10, comma 3, del decreto, degli esiti della valutazione di incidenza, con nota prot. n.556069 del 08/10/2014 è stato richiesto all’Area Sistemi Naturali della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative, il parere di competenza.

CONSIDERATO CHE:

z) Ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, ha svolto, attraverso le conferenze di valutazione, le attività tecnico-istruttorie ai fini dell’espressione del parere motivato.

DATO ATTO CHE:

aa) Al termine della fase della consultazione pubblica, l’autorità competente ha provveduto, con nota prot. n.556063 del 08/10/2014, alla convocazione della prima conferenza di valutazione per il giorno 22/10/2015, come preventivamente concordato con l’autorità procedente;

bb) Con nota prot. n.605510 del 31/10/2014 è stato trasmesso il verbale redatto in sede di prima conferenza di valutazione, nel corso della quale sono emerse le seguenti inadempienze dell’autorità procedente rispetto a quanto previsto dal decreto e riportato nel Documento di scoping prot. n.353538 del 20/06/2014:

1. Il Rapporto ambientale non contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/97 ai fini della valutazione di incidenza, come richiesto nel Documento di Scoping;

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2. L’autorità procedente non ha provveduto, come richiesto nel Documento di Scoping, a prendere in considerazione nel Rapporto ambientale i contributi pervenuti da parte di tutti i soggetti competenti in materia ambientale e quelli formulati dall’autorità competente nel Documento di Scoping, fornendone evidenza delle modalità di recepimento mediante la redazione di uno specifico capitolo all’interno del Rapporto ambientale (nel rispetto di quanto previsto dall’art.13, comma 4, del decreto);

cc) Come riportato nella nota prot. n. 605510 del 31/10/2014 e nel verbale allegato, nel corso della prima conferenza di valutazione l’autorità competente e l’autorità procedente hanno concordato le attività da espletare per superare le inadempienze rilevate e per poter svolgere le attività tecnico-istruttorie di valutazione.

PRESO ATTO CHE:

dd) Con nota prot. n.212/15 del 20/02/2015, acquisita con prot.223317/03/52 del 23/04/2015, l’autorità procedente ha trasmesso lo Studio di Incidenza al soggetto competente all’espressione del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i..

DATO ATTO CHE:

ee) Ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto, a seguito dell’espletamento da parte dell’autorità procedente delle attività concordate in prima conferenza di valutazione, come da comunicazione dell’autorità procedente, acquisita con prot.171626/03/52 del 30/03/2015, l’autorità competente ha provveduto, con nota prot. n.190939 del 08/04/2015, alla convocazione della seconda conferenza di valutazione per il giorno 13/04/2015, come preventivamente concordato con l’autorità procedente;

ff) In sede di seconda conferenza di valutazione del 13/04/2015 è stato redatto il verbale, trasmesso con nota prot. n.216174 del 20/04/2015, ed è stato concordato lo svolgimento della terza conferenza di valutazione per il giorno 20/04/2015;

PRESO ATTO CHE:

gg) Con nota prot. n.456/15 del 13/04/2015, acquisita con prot.201253/03/52 del 13/04/2015, l’autorità procedente richiama quale allegato quanto concordato in sede di prima conferenza.

DATO ATTO CHE:

hh) La nota di cui al punto gg) non riporta tutti gli allegati richiamati;

ii) In sede di terza conferenza di valutazione del 20/04/2015 è stato redatto il verbale, trasmesso con nota prot. n.237823 del 30/04/2015.

PRESO ATTO CHE:

jj) Con nota prot. n.510/15 del 24/04/2015, acquisita con prot.228420/03/52 del 27/04/2015, l’autorità procedente ha sollecitato il soggetto competente all’espressione del parere di valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/1997.

DATO ATTO CHE:

kk) Come richiesto dall’autorità procedente per le vie brevi, al fine di agevolare lo svolgimento della fase

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tecnico-istruttoria relativa alla valutazione delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art.14, comma 3, del decreto, è stato concordato di procedere, nelle more dell’acquisizione del parere di valutazione di incidenza, all’esame delle osservazioni pervenute. L’autorità procedente e l’autorità competente hanno concordato il seguente calendario di incontri: quarta Conferenza di valutazione, svoltasi in data 30/04/2015; quinta Conferenza di valutazione, svoltasi in data 13/05/2015; sesta Conferenza di valutazione, svoltasi in data 14/05/2015; settima Conferenza di valutazione, svoltasi in data 15/05/2015; ottava Conferenza di valutazione, svoltasi in data 20/05/2015;

ll) In sede di ottava conferenza di valutazione, è stato redatto il verbale della fase di valutazione, trasmesso con nota prot. n.315617 del 11/06/2015.

PRESO ATTO CHE:

mm) Con nota prot. n.791/15 del 08/06/2015, acquisita con prot.313350/03/52 del 10/06/2015, l’autorità procedente ha sollecitato l’“emissione del provvedimento di VAS” per “poter concludere in tempo congruo la procedura di Deliberazione di approvazione delle controdeduzioni al piano”

DATO ATTO CHE:

nn) Con nota prot. n.316079 del 11/06/2015 l’autorità competente ha rappresentato che ai sensi dell’art.10, comma 3 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti) del decreto“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, […] contiene “[…] gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente […] dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. […]”

PRESO ATTO CHE:

oo) Con nota prot. n.325454 del 16/06/2015, acquisita con prot.331161/03/52 del 18/06/2015, l’Area Sistemi Naturali della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative ha trasmesso il parere condizionato di valutazione di incidenza ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i.;

TENUTO CONTO delle attività tecnico istruttorie svolte ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto, delle quali è stato redatto apposito verbale nel corso delle conferenze di valutazione. Di tali attività, in ottemperanza all’art.11, comma 2, del decreto si forniscono di seguito gli esiti:

I) Analisi delle modalità di recepimento dei contributi forniti in fase di consultazione

I.I) Modalità di recepimento dei contributi che i soggetti competenti in materia ambientale hanno fornito in fase di consultazione;

I.II) Modalità di recepimento dei contributi forniti nel corso delle conferenze di consultazione e riportati nei verbali;

I.III) Modalità di recepimento dei contributi che l’autorità competente ha fornito in fase di consultazione per l'impostazione e la determinazione dei contenuti del rapporto ambientale;

II) Analisi della documentazione pervenuta ad entrambe le autorità ai sensi dell’art.14, comma 3, del decreto;

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I) Modalità di recepimento dei contributi forniti in fase di consultazione:

I.I) Modalità di recepimento dei contributi che i soggetti competenti in materia ambientale hanno fornito in fase di consultazione allegati al Documento di Scoping;

SCA: Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, Piani Subregionali e Piani di Settore; Nota prot. n.128804-13 del 12/02/2014

1 Trasmissione DGC di Borgorose n.52 del 08 giugno 2010

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’ autorità procedente con una errata corrige.

In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Gli obiettivi di cui alla DGC di Borgorose n.52 del 8/6/2010 sono stati sintetizzati già nel documento preliminare e sono riscontrabili nel rapporto ambientale al capitolo 2.3 quali obiettivi specifici riconducibili ad alcune finalità generali. Tale Delibera è comunque per maggiore completezza documentale posta in allegato al Rapporto Ambientale in recepimento all’Osservazione.

2 Introduzione di un elenco dei portatori di interesse e di ogni altro soggetto da coinvolgere alla partecipazione dell’elaborazione del Piano;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che L’elenco dei portatori di interesse e di ogni altro soggetto da coinvolgere alla partecipazione dell’elaborazione del Piano in recepimento dell’Osservazione è stato integrato nel Documento preliminare nella sua revisione. Il suddetto elenco è stato inoltre inserito nel Rapporto ambientale ai paragrafi: 1.2.2. Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS e 1.2.3 soggetti competenti in materia ambientale L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti

3 Integrazione dei riferimenti alle fasi partecipative della procedura di VAS

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che I riferimenti alle fasi partecipative della procedura di VAS e alle attività di consultazione e partecipazione del pubblico sono presenti nel rapporto ambientale al paragrafo 1.2.2 Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti

3a Riferimenti alle attività di consultazione e partecipazione

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per

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del pubblico mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza l’ autorità procedente dichiara che: I riferimenti alle fasi partecipative della procedura di VAS e alle attività di consultazione e partecipazione del pubblico sono presenti nel rapporto ambientale al paragrafo 1.2.2 Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti

3b Carenza indice rapporto Ambientale

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che I riferimenti alle fasi partecipative della procedura di VAS e alle attività di consultazione e partecipazione del pubblico sono presenti nel rapporto ambientale al paragrafo 1.2.2 Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS

4 Integrazione del rapporto ambientale con schema esplicativo delle relazioni tra i procedimenti per l’elaborazione del Piano e della sua VAS;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita ed inserita all’interno del Rapporto Ambientale al paragrafo 1.2

4a Cronoprogramma di previsione

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita ed inserita all’interno del Rapporto Ambientale al paragrafo 1.2

5 Definire la relazione reciproca tra il Piano e i criteri di formazione del Piano stesso con riferimento alla pianificazione di settore già approvata e già adottata (Piano di Assestamento Forestale, Piano di gestione prati-pascolo, misure di conservazione Natura 2000 e Piano di assetto precedentemente adottato)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Per quanto concerne la relazione reciproca tra il Piano e i criteri di formazione del Piano stesso con riferimento alla pianificazione di settore esistente si specifica quanto segue: Piano di assestamento forestale: La relazione tra Piano e PGAF è stata presa in considerazione nel par. 8.4 del Piano in riferimento alle strategie di gestione per la componente forestale. Piano di gestione prati- pascolo: Il “Piano di gestione prati- pascolo” non rientra nella casistica dei piani di settore già approvati e/o adottati. La riserva dispone di una relazione tecnica definita: PIANO DI TUTELA ED UTILIZZO PRATI PASCOLO, che riporta una data di redazione finale del 30 ottobre 2003 (Convenzione d’incarico prot. N. 9351 del 5/12/2002 del Comune

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di Borgorose) che contiene una “Proposta di regolamento per l’esercizio del pascolo”, cui gli enti non hanno dato seguito formale. Lo studio è stato utilizzato, come base conoscitiva per le analisi che esso contiene. Il piano del Parco (Regolamento e Norme Tecniche), in materia, non possono e vogliono sostituire la pianificazione di settore ma definire obiettivi e livelli di tutela cui la stessa pianificazione dovrà tenere conto. Il suddetto studio fra l’altro già proponeva la Realizzazione di nuovi punti di abbeverata per evitare fenomeni di sovraccarico localizzati del cotico ed in particolare proteggere le acque e le sponde del Lago della Duchessa. In tali punti per evitare l’uso diretto delle acque dai punti di raccolta e conservazione si prevedeva la realizzazione di fontanili disposti in modo oculato sulle aree destinate al pascolo. Circa le Misure di conservazione Natura 2000, il Piano integra al suo interno, nel Regolamento, Misure di Conservazione generali e specie/habitat specifiche riguardanti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 inseriti nella Riserva Naturale. Le misure di Conservazione habitat/specie specifiche sono state formulate anche tenendo conto ed analizzando quelle inserite nel Piano di gestione dei siti Natura 2000 inclusi nella Riserva Naturale, aggiornandole e facendo riferimento agli indirizzi regionali, in itinere al momento della stesura del Piano, che hanno poi portato alla emanazione della DGR 889/2014 (proposta di misure di conservazione per le ZSC) L’autorità competente rileva che quanto sopra dichiarato in riferimento al PGAF e alle misure di conservazione dei siti Natura 2000 dovrà essere riportato nel rapporto ambientale. Inoltre evidenzia che anche la norma istitutiva del piano, tenuto conto delle sue specifiche in ordine alla zonizzazione, deve essere considerata quale pianificazione di cui fornire riscontro rispetto alle determinazioni assunte dal piano.

6 Chiarire le relazioni tra il preesistente Piano di assetto della Riserva e il nuovo Piano;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Circa i rapporti con il Piano di tutela e utilizzo del territorio del 1993, adottato e mai approvato, la raccomandazione sarà recepita e integrata nel rapporto ambientale. L’autorità competente rileva che quanto detto dovrà essere fatto con riferimento agli obiettivi perseguiti dai Piani

7 Coerenza con il Piano di Assestamento forestale 2004-2013

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La relazione tra Piano e PGAF è stata presa in considerazione nel par. 8.4 del Piano in riferimento alle strategie di gestione per la componente forestale e sarà integrato nel rapporto ambientale

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7a Coerenza con il Piano di gestione dei Siti di interesse Comunitario

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 inclusi nella Riserva Naturale (SIC e ZPS) è stato ampiamente utilizzato e integrato all’interno del Piano, sia per gli aspetti conoscitivi (aggiornandoli), sia per le strategie di gestione e le misure di conservazione da mettere in atto (integrate all’interno del Regolamento), in relazione agli habitat ed alle specie di interesse comunitario presenti. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà rendere evidenti le modalità di integrazione nel Piano di assetto degli obiettivi del Piano di gestione dei Siti di interesse Comunitario

7b Coerenza con ZPS L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza analizzato insieme al punto 7a

7c Coerenza con Piano di tutela e utilizzo dei prati pascolo della Riserva;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige

In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Il “Piano di gestione prati- pascolo” non rientra nella casistica dei piani di settore già approvati e/o adottati. La riserva dispone di una relazione tecnica definita: PIANO DI TUTELA ED UTILIZZO PRATI PASCOLO, che riporta una data di redazione finale del 30 ottobre 2003 (Convenzione d’incarico prot. N. 9351 del 5/12/2002 del Comune di Borgorose) che contiene una “Proposta di regolamento per l’esercizio del pascolo”, cui gli enti non hanno dato seguito formale. Lo studio è stato utilizzato, come base conoscitiva per le analisi che esso contiene. Il piano del Parco (Regolamento e Norme Tecniche), in materia, non possono e vogliono sostituire la pianificazione di settore ma definire obiettivi e livelli di tutela cui la stessa pianificazione dovrà tenere conto. Il suddetto studio fra l’altro già proponeva la Realizzazione di nuovi punti di abbeverata per evitare fenomeni di sovraccarico localizzati del cotico ed in particolare proteggere le acque e le sponde del Lago della Duchessa. In tali punti per evitare l’uso diretto delle acque dai punti di raccolta e conservazione si prevedeva la realizzazione di fontanili disposti in modo oculato sulle aree destinate al pascolo. Si rimanda inoltre alla premessa del Paragrafo 3.1.1 dello Studio di Incidenza. Per quanto concerne le attività legate al pascolo, in riferimento alle motivazioni espresse nelle osservazioni pervenute da parte delle Associazioni Ambientaliste relative alla scheda di intervento 02, pur nella consapevolezza della presenza di fattori di

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criticità per gli habitat e gli habitat di specie in prossimità ed in riferimento al Lago della Duchessa, dovuti all’esercizio di tale attività (come anche evidenziato dall’ARPA con nota trasmessa alla Riserva il 11 novembre 2014, protocollo 84795) si riterrebbe opportuno affrontare specificamente tale problematica (attività di pascolo) nell’ambito dello strumento ad essa dedicato (Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo), ad opportune e necessarie attività di monitoraggio ed alle altrettanto necessarie attività di concertazione tra i principali attori coinvolti (Riserva Naturale, CRA, operatori del settore).

8 Inserimento ed introduzione degli elementi principali del Piano (art.26 LR 29/97 e ss.mm.ii)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Gli indirizzi e gli elementi principali del Piano con riferimento ai suoi contenuti come delineati all’art. 26 della LR 29/97 e ss.mm.ii) saranno esplicati nel capitolo 2 Contenuti del piano di assetto del rapporto ambientale. L’autorità competente rileva che gli obiettivi dovranno poi trovare riscontro nella valutazione del Piano nel rapporto ambientale.

9 Formulazione elenco elaborati più specificatamente riferito al Piano;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Nel rapporto ambientale è presente uno specifico paragrafo 2.2 Elaborati di Piano all’interno del quale sono dettagliatamente elencati gli specifici elaborati che costituiscono il Piano di assetto della Riserva naturale Montagne della Duchessa.

10 Chiarimento delle differenze tra obbiettivi e criteri di sostenibilità

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che I criteri sono le linee guida per il raggiungimento degli obiettivi L’autorità competente rileva che l’osservazione dovrà trovare riscontro nel rapporto ambientale

10a Formulazione di criteri/ obbiettivi sulla base di norme , piani e programmi internazionali, nazionali e regionali.

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita. Nel paragrafo 5.2 Analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale, saranno citati i riferimenti normativi richiesti.

11 In riferimento analisi coerenza esterna citare tra strumenti

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per

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Pianificazione il PTRG (DGR N.258 del19/12/2000); Lo Schema Piano Parchi(DGR n.11746 del 29/12/1993); Le norme di riferimento (LR 7090, L394/91 LR 29/97, LR24/98, Dlgs 42/2004…)

mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita. Nel paragrafo 5.2 Analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale, saranno citati gli strumenti di pianificazione e i riferimenti normativi richiesti. Per il PTRG, nel rapporto ambientale alla tabella 29 saranno inseriti gli obiettivi per il sistema ambientale del PTRG. Si è provvederà inoltre ad integrare il Quadro conoscitivo con un apposito paragrafo relativo al PTRG : 9.2 Il Quadro territoriale regionale generale e con il paragrafo 9.3 Schema Piano Parchi In ogni caso si fa presente che nella Relazione di Piano, il Capitolo 9 “Reti ecologiche di area vasta e aree contigue” fa ampio riferimento al Piano dei Parchi DGR 11746/2003 ed alla successiva normativa emanata in materia, con specifico riferimento alla Rete Ecologica del Lazio. Anche all’interno del Rapporto Ambientale, pur non richiamando la DGR 11746/2013, si fa riferimento alla Rete Ecologica del Lazio, all’interno del paragrafo 2.5.

12 Coerenza del Piano di Assetto con il PTP

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Per il PTPR, nel rapporto ambientale alla tabella 29 si era fatto riferimento agli obiettivi di tutela per ciascun paesaggio presente all’interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa così come formulate alle NTA del PTPR rispettivamente agli art. 21 comma 2, 23 comma 2 e art. 25 comma 4 e integrati con alcuni obiettivi specifici delle tabelle A di ciascun paesaggio. Per maggiore completezza saranno riportati, a seguito dell’osservazione, tutti gli obiettivi della tabella A per ciascuno dei paesaggi presenti nella Riserva: paesaggio naturale, paesaggio naturale di continuità, paesaggio agrario di valore. Per il PTP nel rapporto ambientale alla tabella 29 si fa riferimento agli obiettivi di tutela di cui all’art.18 delle NTA del PTP che sono stati messi in correlazione con le finalità generali e gli obiettivi specifici del Piano di assetto della Riserva.

12a Coerenza del Piano di Assetto con il PTPR

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Per maggiore completezza saranno riportati, a seguito dell’osservazione, tutti gli obiettivi del PTPR nel rapporto ambientale

12b Conformità Piano con norme di tutela paesaggistica

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro

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dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che analizzato insieme al punto 12

13 Pianificazione comunale e il suo stato di attuazione

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita. Lo stato della pianificazione comunale sarà integrato al paragrafo 5.2 del rapporto ambientale

13.1 Valutare l’effetto del nuovo piano sull’assetto insediativo locale;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita. La valutazione dell’effetto del nuovo piano sull’assetto insediativo locale sarà integrato nel rapporto ambientale

14 Definizione dell’ambito territoriale e temporale di riferimento individuando temi e aspetti ambientali coinvolti (ALL.VI del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige L’autorità competente rileva che dovrà essere individuato l’ambito territoriale di influenza del Piano almeno per le azioni di Piano aventi impatti significativi.

15 Produrre un elenco delle informazioni già disponibili presso la Riserva (estensione territoriale, produttore, frequenza e data ultimo aggiornamento)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita. Tali informazioni saranno inserite al paragrafo 3.1 del rapporto ambientale

16 Fornire riferimenti metodologici per gli indicatori -Eterogeneità del paesaggio -Grana del paesaggio -Percentuale di elementi dell’habitat naturale;

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione è stata recepita. Tali informazioni sono state inserite al paragrafo 3.1.6 del rapporto ambientale

17 Elenco indicatori legati agli obbiettivi strategici

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Gli indicatori sono stati inseriti nel rapporto ambientale al capitolo 8 rapporto per il monitoraggio degli effetti

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18 Considerazione obbiettivi inerenti la conservazione paesaggio

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che L’osservazione è stata recepita. L’estensione di alcuni specifici paesaggi è inoltre registrata dall’indicatore uso del suolo di cui al paragrafo 8.3.2 del rapporto ambientale pag.106

19 Considerazione e valutazione dei regimi proprietari pubblici e privati, delle proprietà collettive e sugli usi civici

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Il piano è corredato della carta EC 01 Carta delle proprietà pubbliche inoltre il tema degli usi civici è trattato nel rapporto ambientale al capitolo 3.2.5.1 per quanto concerne il legnatico. Sarà integrato tale capitolo in recepimento dell’osservazione

20 Confronto degli indicatori con elenco elaborati contenuti nella DGR 765/2004 e con elenco informazioni disponibili individuando quelli di effettivo interesse e aggiornabili anche in funzione al Piano di monitoraggio

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione sarà recepita ed integrato il rapporto ambientale

21 Introduzione elementi di indagine specifici sulle aree agricole con riferimento alle componenti rilevanti per il paesaggio, anche ai fini dello sviluppo comunità locali

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione è stata recepita a pagina 48 del rapporto ambientale

22 Considerazione e valutazione con Pianificazione paesistica e urbanistica comunale, generale e attuativa

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che Vedi osservazioni 11, 12, e 13

22a Forme di cooperazione e intesa per attuazione Piano (art.1 c.5 della L.394/91)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che L’art.30 delle NTA prevede che l’Ente di gestione promuova un accordo di programma per lo sviluppo sostenibile della Riserva sulla base delle indicazione contenute nel Piano di assetto e nel Piano Pluriennale economico e sociale. Al fine di poter riscontrare

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nel Rapporto ambientale questa misura di governance trasversale a tutti gli obiettivi sarà integrato il rapporto ambientale

23 Relazioni delle zone e sottozone di promozione economica e Sociale con il PRG

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione è stata recepita. I rapporti con il PRG di Borgorose saranno integrati nel rapporto ambientale

24 Relazioni delle zone e sottozone di promozione economica e Sociale con i Piani attuativi vigenti

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che All’interno della Riserva non sono presenti piani attuativi vigenti.

25 Struttura redazionale Piano conforme a quanto indicato nell’Allegato VI del DLgs 152/06

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’ osservazione. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che L’osservazione che era relativa al documento preliminare è stata recepita in sede di redazione del rapporto ambientale redatto in conformità a quanto prescritto nell’Allegato VI del D.Lgs 152/06 anche attraverso le ulteriori modifiche di cui ai punti precedenti. Il Rapporto Ambientale sarà ulteriormente adeguato.

Soggetto competente in materia ambientale: Area Parchi e Riserve Naturali Nota prot. n. 230247 del 16/04/2014

1 Cartografia idonea all’individuazione del territorio oggetto di pianificazione

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La raccomandazione è stata recepita. In fase di redazione del rapporto ambientale era stata inserita una carta relativa alla zonizzazione della Riserva al paragrafo 5.2. A seguito dell’incontro in sede VAS dell’ottobre 2014 si ritiene utile inserire anche una carta di inquadramento territoriale nel cap.3 .

2 Dati generali territoriali e relativi al contesto socio economico

Manca nel rapporto ambientale. L’autorità procedente informa che per mero errore materiale alcune tabelle non risultano inserite nel rapporto ambientale. Si concorda che verrà fornito riscontro dall’autorità procedente con una errata corrige. L’autorità procedente rileva che nel rapporto ambientale è presente l’analisi a pag.45 e pag.58. L’autorità competente rileva che il capitolo non fornisce riscontro della correlazione del quadro socio economico di contesto con gli obiettivi di Piano. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che

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La raccomandazione sarà recepita. I dati saranno inseriti nel cap. 3.

3 Implemento Quadro normativo di riferimento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata recepita. L’autorità procedente fornirà riscontro attraverso una nuova tabella riepilogativa del quadro normativo di riferimento In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La Raccomandazione sarà recepita. I riferimenti normativi saranno integrati al paragrafo nel rapporto ambientale L’autorità competente rileva che il quadro normativo dovrà considerare la normativa indicata nella nota prot. n.249 del 16/04/2014 dell’Area Parchi e Riserve naturali

4 Integrare il Rapporto ambientale con uno specifico studio ai sensi dell’art.5 del DPR 357/97 ai fini della Valutazione d’incidenza

L’autorità procedente dichiara che “ai sensi della normativa di settore le misure di conservazione sono state integrate nel Piano. Ciò facilita l’espressione contestuale dei pareri VAS e VINCA.” Il rapporto ambientale non ha i contenuti di cui all'allegato G del DPR 357/97 ai fini della Valutazione di Incidenza come richiesto nel Documento di Scoping. L’autorità procedente provvederà ad integrare il rapporto ambientale con i contenuti previsti per l’acquisizione del parere di Valutazione di Incidenza. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che La Raccomandazione è stata recepita attraverso la redazione dell’elaborato V04 Studio di incidenza, relazione documentata trasmesso con nota prot. 2012/15 del 24/02/2015. L’autorità competente rileva che l’espressione del parere di valutazione di incidenza è a cura dell’Area Sistemi Naturali e che i contenuti di cui al richiamato articolo dovranno essere inseriti nel rapporto ambientale

5 Valutazione dei possibili impatti ambientali effettuata sulle azioni di Piano

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata recepita e che l’informazione è presente al capitolo 6 e 7 del presente R.A. In sede di seconda conferenza L’autorità procedente dichiara che L’osservazione sarà recepita. L’informazione sarà inserita nel Rapporto Ambientale.

Soggetto competente in materia ambientale: ARP Nota prot. n. 187160 del 27/03/2014, 0 Considerare la REcoRd Lazio

approvata con determinazione B3189 del 30/06/2010

L’autorità procedente dichiara che l’indicazione è stata recepita e considerata a pag.10 del rapporto ambientale

1 Considerazione degli “ambiti di connessione” ai fini del loro potenziamento quale funzione di elementi connessione tra “aree centrali”

L’autorità procedente dichiara che l’individuazione delle zone contigue e delle aree interne alla Riserva concorre specificatamente al raggiungimento dell’obiettivo in argomento. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

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2 Considerare la presenza nella zona compresa tre monte Sarocco e Monte Cava, Bocca di Teve di “aree focali per specie sensibili montane”

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita tenendo conto delle aree focali ai fini delle determinazioni di Piano. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale.

3 Considerazione delle Pianure di fondovalle quali aree di foraggiamento invernale per mammiferi e uccelli di interesse comunitario

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita tenendone conto ai fini delle determinazioni di Piano. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale.

4 Nella classificazione del territorio in zone e nelle relative NTA considerare la presenza di specie di importanza comunitaria sui Monti Murolungo e Morrone (non tutelati da SIC)

L’autorità procedente dichiara che i territori in argomento sono stati classificati quale zona A

5 Area fa parte dell’IPA “Monti della Duchessa, Sirente-Velino”

L’autorità competente rileva che l’area classificata quale IPA dovrà essere recepita nel Piano in modo tale che ne siano garantiti gli obiettivi di tutela

6 Presenza del Geosito puntuale “ Grotta dell’Eremo”

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Un’attenzione specifica è stata dedicata al tema dei geositi, anche con un apposito progetto di valorizzazione.

6a Presenza del Geosito areale “ Lago della Duchessa”

Vedi punto 6

7 Ricca di fauna vertebrata con specie sottoposte a tutela dalle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Tutte le specie sottoposta a tutela dalle richiamate direttive sono state considerate ai fini delle determinazioni di Piano nonché richiamate nel rapporto ambientale pag.27 e seguenti

8 Prendere in considerazione il PATOM (Piano tutela orso marsicano)

L’autorità procedente evidenzia che “Il Piano dell’Orso marsicano è stato analizzato e ha contribuito alla formulazione delle misure di conservazione e del Piano di monitoraggio (vedi relazione di Piano pag. 31)”. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà evidenziare le misure poste in essere in riferimento al PATOM.

8a Prendere in considerazione il Piano di azione nazionale per il Lanario

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione nella tabella di correlazione. L’autorità procedente dichiara che è stato considerato nella relazione di Piano a pag.31 L’autorità competente rileva che le modalità di considerazione dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

8b Prendere in considerazione il Piano d’Azione per la Coturnice nel Lazio

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione nella tabella di correlazione. L’autorità procedente dichiara che è stato considerato nella relazione di Piano. L’autorità competente rileva che le modalità di

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considerazione dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

9 Prendere in considerazione gli strumenti di pianificazione del limitrofo Parco Regionale Velino Sirente

L’autorità procedente dichiara che gli strumenti di pianificazione del Sirente Velino risultano ancora in itinere. L’autorità competente rileva che dovranno essere prese in considerazione le vigenti norme di tutela relative al Parco Regionale Velino Sirente. Inoltre le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

10 Misure di conservazione elaborate dall’ARP per le ZSC di prossima approvazione

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita in modo completo per le misure di conservazione. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

11 Attenzione ad una fruizione sostenibile per il borgo di Cartore

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione nella tabella di correlazione. L’autorità procedente dichiara che ai fini della zonizzazione di piano lo stesso è stato classificato quale zona D1. Per quanto concerne la fruizione turistica del borgo, la stessa è stata analizzata nel rapporto ambientale paragrafo 4.2.7.3

11a Sviluppo ricettività diffusa, legata al recupero edifici esistenti attraverso interventi rispettosi dello stato dei luoghi in termini paesaggistici ed ambientali

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione nella tabella di correlazione. Per quanto concerne la fruizione turistica del borgo, la stessa è stata analizzata nel rapporto ambientale paragrafo 4.2.7.3

11b Creazione sistema per la mobilità integrata

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione nella tabella di correlazione. L’autorità procedente dichiara che le scelte afferenti il sistema infrastrutturale sono rappresentate al paragrafo 4.2.7.2 del rapporto ambientale

12 Riqualificazione area delle Caparnie attraverso recupero delle strutture esistenti per finalità agro silvo-pastorali e turismo escursionistico nel rispetto dello stato e delle peculiarità del luogo

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è recepita nel Piano (vedi NTA art.23 nonché art.32 del regolamento). L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale.

15 Associazione indicatori con obbiettivi di Piano e sostenibilità ambientale

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è stata recepita. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

16 Consultare la “carta delle formazioni naturali e seminaturali” della Regione Lazio e la “carta forestale su basi tipologiche”

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata recepita. L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dovranno essere rappresentate nel rapporto ambientale

Soggetto competente in materia ambientale: Area Conservazione Qualità dell’Ambiente Nota prot. n.192329/35/12 del 21/05/2013 1 Analisi del Piano di risanamento

della qualità dell’Aria L’autorità competente rileva che nel capitolo 9 del rapporto ambientale non si fornisce riscontro. L’autorità procedente dichiara che l’analisi è stata svolta nel

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paragrafo 5.2 del rapporto ambientale 2a Interconnessione tra il Piano della

Riserva, il PTAR, il PRQA L’autorità procedente, nel capitolo 9 rappresenta che “Il Piano è coerente con tali Piani, anche in considerazione dei caratteri territoriali della Riserva, sostanzialmente priva di presenze antropiche significativamente impattanti. Per le emissioni inquinanti, il Regolamento contiene, comunque, divieti significativi PG” (115)

Interconnessione tra il Piano della Riserva e le norme su l’inquinamento luminoso

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

2b Interconnessione tra il Piano della Riserva e le norme sull’inquinamento acustico

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

3 Relativamente al PRQA, al fine del contenimento dell’inquinamento atmosferico riguardo alla mitigazione degli impatti antropici esistenti e nuovi che includano tra l’altro l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e la segnaletica luminosa; e le prescrizioni dell’art. 5 relative alle misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

4 Tenere conto di quanto previsto dal DPCM del 10 marzo 1991 relativamente al Piano di zonizzazione acustica

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

5 Coerenza delle opere e degli interventi programmati con le misure e le azioni contenute nel PTAR

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

5a Coerenza delle opere e degli interventi programmati con le misure e le azioni contenute nel PRQA

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

6 Misure per il risparmio idrico (protezione della risorsa idrica attraverso la realizzazione di opere fognarie e di depurazione)

L’autorità procedente rileva che non c’è correlazione

7 Sulla base della DGR 317/2003 con la quale sono state designate le aree sensibili, l’area della Riserva ricade nel bacino drenante dell’area sensibile del “Laghi del Reatino”.

L’autorità competente rileva che tale punto non trova riscontro nel capitolo 9 del rapporto ambientale.

Soggetto competente in materia ambientale: ARPA Lazio Nota prot. n. 33196 del 07/05/2014

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1 Il rapporto ambientale deve illustrare il carico antropico presente nell’area della riserva

L’autorità procedente dichiara a pag.119 del rapporto ambientale che non sono disponibili informazioni al riguardo. In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che il cap. 3.2 e il cap.4 del rapporto ambientale contengono le informazioni richieste

2 Il rapporto ambientale deve rappresentare le modalità di gestione dei reflui (chiarire se dotazione impiantistica attuale soddisfa il fabbisogno)

L’autorità procedente dichiara a pag.119 del rapporto ambientale che nella Riserva non vi sono aree urbane. In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che il Piano di monitoraggio considera la qualità delle acque per quanto concerne la correlazione con i determinanti di Piano. Con riferimento alla problematica specifica il Piano non ha afferenza con l’infrastrutturazione in esame.

3 Il rapporto ambientale dovrà illustrarle modalità di gestione dei rifiuti coerenza con il Piano di gestione dei rifiuti nella Regione Lazio

L’autorità procedente dichiara a pag.119 del rapporto ambientale che nella Riserva non vi sono aree urbane In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che le determinazioni di Piano non comportano ripercussioni con il Piano di gestione dei rifiuti

4 Azioni che concorrono al miglioramento della qualità dell’aria (coerenza con il piano di Risanamento D.lgs 155/2010; DCR 66/2009)

L’autorità procedente dichiara che a pag.120 del rapporto ambientale “Nel Piano non sono previste azioni che concorrono ad un miglioramento della qualità dell'aria” In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che il Piano non prevede azioni che interessano in modo significativo la componente in esame. La NTA terranno conto delle NTA di PRQA

5 Il rapporto ambientale dovrà contenere descrizione di eventuale presenza di elementi pressione nel territorio (elettrodotti, stazioni radio….)

L’autorità procedente dichiara a pag.120 del rapporto ambientale che “Nella Riserva non vi sono elementi di pressione di questo tipo”

6 Specificare se il comune è dotato di Piano classificazione acustica

L’autorità procedente dichiara a pag.120 del rapporto ambientale che non sono disponibili informazioni al riguardo. In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che fornirà riscontro nel rapporto ambientale di eventuali correlazioni

7 Piano di monitoraggio individuando indicatori che abbiano dati disponibili alla scala comunale e provinciale

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che ha acquisito gli indicatori forniti da ARPA

7a Inserimento nel piano di monitoraggio dei seguenti indicatori:(allegati al parere)

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che recepirà gli indicatori ove pertinenti con i determinanti di piano

7b II Rapporto Ambientale dovrà contenere il sistema di monitoraggio del Piano, considerata la velocità delle dinamiche territoriale e la capacità di alcuni indicatori di registrare sensibili cambiamenti, si ritiene

L’autorità procedente dichiara pag. 120 del rapporto ambientale “Osservazione non recepita, in quanto il rapporto ambientale contiene già il piano di monitoraggio. La frequenza di monitoraggio degli indicatori è variabile a seconda dell’indicatore e non può essere annuale per tutti.” L’autorità competente rileva che, tenuto conto che manca la correlazione con le azioni di piano, con riferimento alla

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che la frequenza debba essere annuale.

frequenza di produzione dei report, la stessa dovrà essere resa congruente con il controllo degli effetti positivi e negativi.

7c Considerazione nel piano di monitoraggio delle azioni con ipotetici effetti nulli o positivi

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione In sede di conferenza di valutazione l’autorità procedente dichiara che considererà il monitoraggio degli effetti positivi

Soggetto competente in materia ambientale: Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio Nota prot. n.9673 del 19/06/2014 trasmessa nell’integrazione del documento di scoping prot.422342 del 22/07/2014

Considerare i vincoli di cui all’art.134 lett.b) e art.142 lett. B), c) e d)

L’autorità procedente in sede di terza conferenza di valutazione dichiara che la richiamata vincolistica è stata considerata a pag.41 del rapporto ambientale

1 Inserire all’interno del rapporto Ambientale i seguenti elaborati: la sovrapposizione della zonizzazione di Piano alle tavole A e B del PTPR, alle tavole del PRG e alle tavole del PTP

L’autorità procedente a pag.121 del rapporto ambientale dichiara ”L’osservazione risulta pervenuta fuori tempo ma è stata comunque considerata. Conseguentemente sono stati inseriti all’interno del Rapporto ambientale, le mappe di sovrapposizione della zonizzazione del Piano con le tavole A e B del PTPR. Per quanto riguarda la sovrapposizione con le tavole del PRG si fa presente che lo stesso è stato esaminato e cartografato nel Quadro conoscitivo del Piano alla tavola “QC 02 Mosaicatura degli strumenti urbanistici” e che in ogni caso ai sensi della legge 29/97 il Piano del Parco ha carattere sostitutivo delle previsioni urbanistiche in contrasto. Nella medesima osservazione sono ribaditi i contenuti delle osservazioni precedenti alle quali si è risposto ai numeri 2 e 7 della presente tabella”. L’autorità procedente dichiara in sede di terza conferenza di valutazione che è stata verificata la congruenza con il PTP(tab.29 pag.72 del rapporto ambientale)

Soggetto competente in materia ambientale: Provincia di Rieti Nota prot. n. 15426 del 08/05/2014 1 In riferimento agli impatti sul lago generati

dall’abbeveraggio degli animali si chiede un analisi delle alternative

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente non fornisce riscontro all’osservazione. autorità procedente in sede di terza conferenza di valutazione dichiara che non sono state considerate specifiche alternative in quanto saranno considerate azioni correttive ad esito di specifico monitoraggio. L’autorità competente rileva che il Piano di monitoraggio dovrà considerare un indicatore e azioni correttive rispetto alla specifica problematica

Inserimento dell’indicatore nell’aspetto ambientale acque “rilevazione della presenza di risorse idriche superficiali e profonde e valutazione della loro interazione con le attività zootecniche”

L’autorità procedente nel rapporto ambientale pag.120 dichiara che “L’interazione della zootecnica di montagna con gli ambienti della Riserva è stata affrontata in sede di piano con il progetto Gestione del pascolo di alta quota

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prevedendo specifiche attività di monitoraggio in particolare intorno al lago della Duchessa”. autorità procedente in sede di terza conferenza di valutazione dichiara che nel cap.3.3 pag.16 è stata analizzata la componente acqua. Per quanto concerne il monitoraggio è stato inserito un indicatore di stato al cap. 8.3.1 “qualità delle acque superficiali” L’autorità competente rileva che dovrà essere presa anche in considerazione la componente risorsa idrica profonda. Inoltre nel PdM si dovrà considerare la correlazione risorse idriche e zootecnia

Inserimento nell’analisi di coerenza esterna del PATOM

L’autorità procedente dichiara che”Il Piano dell’Orso marsicano è stato analizzato e ha contribuito alla formulazione delle misure di conservazione e del Piano di monitoraggio (vedi relazione di Piano pag. 31).(pg 120) L’autorità competente chiede all’autorità procedente di evidenziare le misure poste in essere in riferimento al PATOM;

Soggetto competente in materia ambientale: Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio Nota prot. n.4142 del 07/04/2014 “Potenziamento di fruibilità” nei confronti delle

diverse testimonianze archeologiche e storiche presenti sull’area mediante realizzazione di progetti specifici sulle singole presenze

L’autorità procedente dichiara a pag.117 del rapporto ambientale ”L’art. 29 delle NTA propone tra i progetti speciali quello del recupero e valorizzazione delle presenze archeologiche denominato “Gli Equi e il Cicolano”.La richiesta della Soprintendenza dei beni archeologici del Lazio è coerente con gli obiettivi del Piano ma richiede specifici finanziamenti pubblici che possono trovare opportuna collocazione nella previsione del Programma Pluriennale di Promozione Economico e Sociale di cui all’art. 30 della L.R. 29/1997 . Il progetto potrebbe trovare opportuni collegamenti e sinergie con il museo archeologico posto nel comune di Borgorose.”

Presenze antiche (resti di ville, necropoli di tombe a cumulo, chiesa di s. Lorenzo…), si richiede studio archeologico che comprenda dati bibliografici carta archeologica e quadro d’unione con posizionamento di tutte presenze ritrovate

Vedi punto 1 L’autorità procedente in sede di terza conferenza di valutazione dichiara che i beni archeologici sono stati oggetto di specifico studio che è stato considerato ai fini dei determinanti di piano

I.II) Modalità di recepimento dei contributi forniti dall’Autorità Competente e dai Soggetti Competenti in materia ambientale nel corso delle conferenze di consultazione e riportati nei verbali;

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Contributi forniti dall’Autorità Competente 1 Dovrà essere rappresentato l’iter di redazione del

piano in ordine alla normativa di riferimento ed alla procedura di VAS con particolare rifermento a quanto esposto dall’autorità procedente in sede di conferenza di consultazione e all’art. 26, comma 2 della L.R. 29/97.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Nel Rapporto ambientale sono presenti i seguenti paragrafi: 1.1 Riferimenti normativi per la Vas, 1.2 il percorso procedurale, 1.2.1 Le fasi della procedura di Vas, e paraagrafo 6.2.1.1 L’autorità competente rileva che dovrà essere rappresentato lo schema procedurale di integrazione delle procedure

2 Dovranno essere indicati, anche tenuto conto dell’art.34 del decreto, gli obiettivi di protezione ambientale e sviluppo sostenibile stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti al piano e il modo in cui gli stessi hanno contribuito alla formulazione degli obiettivi e delle azioni di piano, tenuto conto altresì della normativa istitutiva dello stesso.

L’autorità procedente dichiara che considerando che gli obiettivi di protezione ambientali hanno avuto a riferimento generale documenti e obiettivi coerenti con quelle adottate nell’ambito della Regione Lazio è implicito il loro collegamento con quelli di livello comunitario e nazionale. I collegamenti di livello internazionale sono stati tenuti in conto ed esplicitati nel rapporto ambientale con particolare riferimento alla rete natura 2000 nel paragrafo 3.1.5 e nel capitolo 7 e ad un elevato dettaglio nel paragrafo 3.1.5.2. con riferimento alle specie vegetali ed animali protette. L’autorità competente rileva che dovrà essere integrato il rapporto ambientale in congruenza con quanto stabilito dall’art.34 del decreto

3 Dovranno essere evidenziati i contenuti e le azioni di piano derivanti dagli obiettivi normativi e di sostenibilità, con particolare riferimento alla L.394/91, L.R. 29/97, DGR 765/2004 ed alla norma istitutiva della Riserva, che si intendono perseguire con lo strumento oggetto della valutazione, tenuto conto delle specificità territoriali;

L’autorità procedente dichiara che il Rapporto ambientale verrà integrato con idonee tabelle di confronto. L’autorità competente rileva che quanto sopra dovrà essere effettuato anche tenuto conto della norma istitutiva di piano ed alla correlata zonizzazione. Avendo cura di specifica le variazioni e come le stesse concorrono al miglioramento della efficacia del piano in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

4 Dovrà essere determinato un quadro di correlazione tra obiettivi generali (discendenti dalla normativa di riferimento nonché dalla legge istitutiva dell’area protetta), obiettivi specifici e singole azioni previste dal Piano, correlato agli obiettivi di protezione ambientale sopra richiamati; è opportuno che tale correlazione sia leggibile e organizzata in forma tabellare con evidenza delle azioni previste per il raggiungimento di ogni obiettivo di piano;

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi tab. 33 a p.93 L’autorità competente rileva che la tabella dovrà essere integrata con quanto rilevato al punto 2.

5 La correlazione obiettivi-azioni dovrà trovare riscontro anche nelle matrici di valutazione della coerenza esterna e interna, di valutazione degli impatti, e per la definizione del piano di

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata in parte recepita. Vedi tabelle n. 29 e 33 del rapporto ambientale, si provvederà ad inserire una analoga tabella

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monitoraggio; relativa al piano di monitoraggio

6 Evidenziare qualsiasi problema e/o sensibilità ambientale esistente, pertinente al piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Vedi cap. 4.3 Sintesi delle criticità emerse a p.59 e cap.7 Misure di conservazione per habitat e specie di interesse comunitario ai sensi delle direttive comunitarie “uccelli 79/409/CEE ed Habitat 92/43/CEE p.102; vedi inoltre lo studio d’incidenza. Gli elementi di criticità e di valore sono stati oggetto del quadro interpretativo e di sintesi vedi tavola QI 03 Carta di sintesi del sistema ambientale. Il riferimento di cui sopra sarà riportato anche nel rapporto ambientale L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale, per quanto concerne le sensibilità, dovrà fornire evidenza di come le stesse sono state considerate ai fini delle determinazioni di piano

7 Esplicitare come l’analisi delle sensibilità e valenze del patrimonio storico, culturale, paesaggistico, archeologico, naturalistico-vegetazionale e faunistico, afferenti il contesto territoriale e locale di riferimento ha determinato la scelta degli obiettivi specifici di piano;

L’autorità procedente dichiara che gli elementi di criticità e di valore sono stati oggetto del quadro interpretativo e di sintesi vedi tavola QI 03 Carta di sintesi del sistema ambientale. Il riferimento di cui sopra sarà riportato anche nel rapporto ambientale L’autorità competente rileva che dovrà essere fornito riscontro nel rapporto ambientale tenuto conto anche del punto precedente.

8 Attraverso l’analisi della coerenza esterna con altri strumenti e livelli di pianificazione di livello nazionale regionale e locale, andranno rilevate la conformità, la compatibilità o eventuali incoerenze con le finalità del piano, con particolare riferimento alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale. Di esse dovrà essere dato riscontro, mediante la possibilità di recepimento o di esclusione dal piano, di scelte pianificatorie preesistenti o di livello superiore, con particolare riferimento a:

• Schema di Piano Regionale Territoriale Generale (PTRG) adottato con D.G.R. n.3085/98 e n.2437/98

• Piano Regionale di tutela delle acque approvato con DCR n.42 del 27/09/2007

• Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato con DCR n.66 del 10/12/2009

• Piano di Gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale il 18/01/2012 e pubblicato sul S.O. n.15 del BURL n.10 del 14/03/20102

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata in parte recepita. Si provvederà ad integrare il paragrafo 5.2 Analisi di coerenza esterna con i Piani e le norme di riferimento non trattati ed a implementare la tab. 29

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• Piano Territoriale Paesistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25/07/2007 e n. 1025 del 21/12/2007;

• Piani Territoriali Paesistici approvati e vigenti

• Pianificazione vigente dell’Autorità di bacino del Fiume Tevere;

• Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale, approvato con DPCM 05/07/2013;

• Schema Piano parchi di cui adottato con DGR11746 del 29/12/1993;

• Programma di Sviluppo Rurale P.S.R. 2007-2013 della Regione Lazio

• Piani di assetto e regimi di tutela delle ANP contigue

9 Dovranno essere esplicitati i criteri finalizzati alla determinazione delle classificazioni di zona di Piano (di cui all’art.26, comma 1, lett. f) della L.r. 29/97) e, conseguentemente, le modalità di perimetrazione delle stesse, tenendo conto che queste devono risultare valutate quali azioni di piano.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi paragrafo 2.4 Criteri per perimetrazione definitiva e per zonizzazione pag.9 del rapporto ambientale nonché rapporto ambientale da pag.80 par.6.2

10 Dovranno essere esplicitati i criteri finalizzati alla determinazione delle azioni di piano in attuazione dell’art.26, comma 1, lettere da b) a g) della L.r.29/97;

L’autorità procedente dichiara che il Rapporto ambientale verrà integrato con idonee tabelle di confronto

11 I criteri dovranno fornire evidenza delle modalità di considerazione delle sensibilità ambientali, culturali e paesaggistiche presenti, e di come le finalità di tutela perseguite in virtù della legge istitutiva del Parco sono state considerate ai fini della determinazione delle classificazioni di piano e della perimetrazione dello stesso.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi paragrafo 2.4 Criteri per perimetrazione definitiva e per zonizzazione L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in maniera congruente ed esaustiva

12 Quanto al punto precedente anche con particolare riferimento alle specie faunistiche presenti;

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Questo aspetto si ritrova nella valutazione degli effetti ambientale di cui al capitolo 6 L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in maniera congruente ed esaustiva

13 Si dovrà evidenziare come gli elementi biotici, abiotici, antropici e prescrittivi hanno concorso alla definizione dei criteri di classificazione e perimetrazione.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi paragrafo 2.4 Criteri per perimetrazione definitiva e per zonizzazione pag.9 del rapporto ambientale nonché rapporto ambientale da pag.80 par.6.2 L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in

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maniera congruente ed esaustiva 14 Con riferimento ai criteri elaborati di cui al punto

precedente si dovranno evidenziare i casi di deroga agli stessi, per particolari situazioni, con indicazione delle motivazioni che hanno condotto alle determinazioni finali nonché le analisi delle alternative analizzate.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi paragrafo 6.2 Individuazione delle alternative. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in maniera congruente ed esaustiva

15 La determinazione delle classificazioni di piano, con particolare riferimento alle zone contigue (di cui all’art.10 della L.R. 29/97) dovrà fornire riscontro delle valutazioni effettuate sul comparto socio-economico del contesto territoriale interessato;

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi paragrafo 2.5 Rapporto con le aree esterne e corridoi ecologici L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in maniera congruente ed esaustiva

16 Il Rapporto ambientale dovrà prevedere la predisposizione di un piano di monitoraggio volto ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive; si ritiene a tal fine necessario che:

• la scelta di indicatori scaturisca dal sistema valutativo individuato nel Rapporto Ambientale e garantisca la verifica degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

• siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di riferimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi

• Gli indicatori individuati ed utilizzati nel piano di monitoraggio dovranno essere corredati da un set descrittivo di dati rappresentante l’azione cui l’indicatore è correlato, la fonte di provenienza, l’aggiornamento previsto, l’unità di misura, la copertura spaziale per la quale lo stesso sarà disponibile, le modalità di calcolo in caso di indicatori derivati;

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi pag.104 del rapporto ambientale, capitolo 8 rapporto per il monitoraggio degli effetti L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà recepire l’indicazione in maniera congruente ed esaustiva

17 Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare le persone responsabili dell’attuazione del monitoraggio e della redazione dei report, i tempi, le modalità di attuazione e le misure correttive per ogni azione di piano interessata dal monitoraggio stesso; Il piano di monitoraggio dovrà essere altresì corredato da un quadro economico attestante le risorse economico-finanziarie necessarie alla sua realizzazione nonché la disponibilità delle stesse.

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata recepita. Vedi capitolo 8 rapporto per il monitoraggio degli effetti. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale non fornisce riscontro di quanto richiesto e dovrà essere integrato il rapporto ambientale con il piano di monitoraggio. L’autorità procedente dichiara che la responsabilità del monitoraggio è in capo ai

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responsabili degli Uffici: Naturalistico, Pianificazione e Sorveglianza salvo eventuale stipula di convenzione con altri Enti. L’autorità competente rileva che, tenuto conto che manca la correlazione con le azioni di piano, con riferimento alla frequenza di produzione dei report, la stessa dovrà essere resa congruente con il controllo degli effetti positivi e negativi. Per quanto concerne le azioni correttive la stessa dovrà essere recepita ad esito della correlazione azioni/monitoraggio. L’autorità procedente, con riferimento alle risorse necessarie dichiara che sono disponibili e ritiene sufficienti euro 5.000. L’autorità competente rileva che il quadro economico dovrà essere inserito nel rapporto ambientale

Contributi forniti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale La Provincia di Rieti

• ha suggerito la considerazione del Piano dell’Orso Marsicano ai fini delle determinazioni di piano;

L’autorità procedente dichiara di aver considerato il richiamato Piano dell’Orso Marsicano.

• ha richiesto evidenza nel rapporto ambientale delle considerazioni che sottendono la determinazione della perimetrazione e dello zoning di Piano;

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione trova riscontro nel Rapporto ambientale da pag.9 par.2.4 e da pag.80 par.6.2.1. L’autorità competente ritiene che la richiesta debba essere esplicitata con maggior evidenza al fine di rendere univoci i criteri che hanno concorso alla determinazione delle scelte di Piano con particolare riferimento alla perimetrazione nonché allo zoning.

• ha altresì richiesto nel rapporto ambientale un’analisi di alternative rispetto alla prospettata soluzione delle criticità afferenti gli impatti sul lago derivanti dall’abbeveraggio delle comunità animali.

autorità procedente dichiara che non sono state considerate specifiche alternative in quanto saranno considerate azioni correttive ad esito di specifico monitoraggio. L’autorità competente rileva che il Piano di monitoraggio dovrà considerare un indicatore e azioni correttive rispetto alla specifica problematica

L’Area Foreste • ha suggerito una analisi puntuale delle aree interessate da usi civici al fine di evitare la non

inclusione delle stesse in zona A; L’autorità procedente dichiara che ha tenuto in considerazione il criterio riportato ma in alcuni casi ha derogato allo stesso. La motivazione della deroga sono riportate a pag. 82 par. 6.2.1.2. del rapporto ambientale

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• ha altresì suggerito che qualora il Piano abbia ricadute sulla gestione forestale, è opportuno verificare la congruenza delle azioni con il Piano di gestione forestale.

L’autorità procedente dichiara che la relazione tra Piano e PGAF è stata presa in considerazione nel par. 8.4 del Piano in riferimento alle strategie di gestione per la componente forestale.

L’Area Parchi e Riserve Naturali • Esigenze afferenti l’iter istruttorio di redazione del Piano e le correlate determinazioni del PSR

2007-2013 L’autorità procedente dichiara per quanto concerne il punto in esame che ha riscontrato a tutte le ottemperanze tecnico-istruttorie previste

I.III) Modalità di recepimento dei contributi formulati con documento di scoping che l’autorità competente ha fornito in fase di consultazione per l'impostazione e la determinazione dei contenuti del rapporto ambientale

n. Osservazione

Recepimento o controdeduzione

1 Tutte le elaborazioni del rapporto ambientale aventi a riferimento rappresentazioni di dati provenienti da banche dati dovranno essere corredate di indicazione della fonte informativa ufficiale tale da renderne univoca l’individuazione.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata recepita e sarà ulteriormente integrata. L’autorità competente rileva che l’indicazione delle fonti dovrà preferibilmente essere posta in adiacenza di immagini e tabelle

2 Integrare il quadro conoscitivo con l'analisi degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate) e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano;

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è stata recepita. L’intero capitolo 4 del rapporto ambientale è dedicato a tale aspetto. L’autorità competente rileva che tale quadro deve essere ulteriormente ampliato.

3 L'analisi di coerenza esterna dovrà essere descritta sulla base di una matrice di correlazione in cui per ogni azione di Piano sia verificata la coerenza con ognuno degli obiettivi di sostenibilità afferenti il piano e derivanti dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione sovraordinati;

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è stata recepita. Il Rapporto di coerenza esterna è evidenziato in una matrice (tab. 29 pag.72 e seguenti) che mette in correlazione le finalità e gli obiettivi della Riserva con quelli sovraordinati e di settore, le azioni di piano a loro volta sono valutate in una matrice (tab. 33 pag.93) di coerenza con gli obiettivi del Piano. L’autorità competente rileva che dovrà essere ulteriormente integrata e verificata la corretta applicazione del sistema valutativo adottato.

4 Dovrà essere verificata, tramite matrice di correlazione, l'analisi di coerenza interna, considerando che la stessa è finalizzata ad assicurare la coerenza tra obiettivi specifici del Piano e tra le azioni proposte per conseguirli, in modo tale da evidenziare eventuali incongruenze tra azioni di piano;

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è stata recepita. La matrice di coerenza interna è presente alla tab. 32 del paragrafo 6.5 pag.91 nel rapporto ambientale. L’autorità competente rileva che dovrà essere verificata la corretta applicazione del sistema valutativo adottato.

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5 La valutazione della significatività degli impatti dovrà essere effettuata sulla base delle azioni di piano individuate tenendo conto che la classificazione delle zone del piano, e le eventuali modifiche del perimetro, devono risultare tra queste;

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è stata recepita. La matrice di impatto presente nel paragrafo 6.3 prende in considerazione sia le azioni di piano, sia la classificazione in zone. L’autorità competente rileva che l’indicazione dovrà trovare riscontro in una matrice di valutazione

6 Nel Rapporto Ambientale l'analisi dei potenziali impatti dovrà considerare aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita – vedi paragrafo 6.3. L’autorità competente rileva che l’indicazione, non recepita in modo esaustivo, dovrà trovare riscontro nel rapporto ambientale

7 L'analisi della significatività degli impatti deve essere valutata anche in relazione al contesto in cui ricade e alla sensibilità e criticità dello stesso: Si dovrà pertanto fornire riscontro, in ordine alle valutazioni effettuate, della considerazione delle criticità e/o sensibilità di contesto individuate.

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Le criticità delle componenti ambientali sono analizzate al par. 4.3 L’autorità competente rileva che dovrà essere integrato con gli aspetti relativi alle sensibilità

8 Illustrare le misure correttive che, sulla base degli eventuali impatti individuati, dovranno essere previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano;

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione sarà recepita. L’autorità competente rileva che l’indicazione dovrà essere recepita in modo congruente ed esaustivo

9 Per le azioni di piano aventi significativi interessamenti delle componenti ambientali, dovranno essere analizzate e descritte le alternative tenute in considerazione nell'elaborazione delle previsioni di piano nonché gli eventuali scenari futuri alternativi ipotizzabili, avendo cura di evidenziare le ragioni della scelta delle alternative individuate e di come è stata effettuata la valutazione.

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Le alternative di piano sono analizzate al par. 6.2 L’autorità competente rileva che la modalità di recepimento non risulta essere congruente ed esaustiva.

10 Il rapporto ambientale dovrà essere aggiornato con le fasi della procedura di VAS svolta e dovrà dare evidenza dello stato di avanzamento dell'iter di adozione/approvazione individuando le modalità di raccordo con la procedura di VAS.

L’autorità procedente dichiara che la Raccomandazione è stata recepita. Il rapporto ambientale, è stato oggetto di modifica a seguito dell’Adozione del Piano avvenuta con D.C.C. n. 20 del 10 luglio 2014. L’autorità competente rileva che l’indicazione dovrà essere recepita in modo congruente ed

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esaustivo 11 Nel Rapporto Ambientale dovrà infine

essere data specifica evidenza di come il procedimento di VAS ha contribuito alla integrazione di criteri ambientali nelle scelte di piano.

L’autorità procedente dichiara che nel corso della procedura di VAS il gruppo di lavoro ha potuto acquisire ulteriori elementi conoscitivi e di valutazione; in particolare in rapporto all’elaborazione della relazione di incidenza cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

12 Il Rapporto Ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/97 e alla DGR del 29 gennaio 20 lO n. 64 ai fini della Valutazione di Incidenza relativa alle aree della Rete Natura 2000 ricadenti e limitrofe all'area interessata dal piano.

Si è provveduto ad elaborare lo Studio di incidenza, relazione documentata. L’autorità competente rileva che l’espressione del parere di valutazione di incidenza è a cura dell’Area Sistemi Naturali e che i contenuti dovranno essere inseriti nel rapporto ambientale

13 Il Rapporto ambientale dovrà dare atto della fase di consultazione ed evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti come specificato nei seguenti punti Il. e I.

L’autorità procedente dichiara che la tempistica di redazione del Piano è stata estremamente stringente anche a seguito dei vincoli temporali imposti dalla tipologia di finanziamento utilizzato dalla Regione Lazio per la redazione dei Piani di Assetto delle Aree protette regionali (Piano di Sviluppo Rurale); tale aspetto ha di fatto condizionato la possibilità di espandere le attività di informazione/ confronto/concertazione con gli “stakeholder”, portatori di informazioni, conoscenze, esigenze e suggerimenti, in grado di arricchire e migliorare i contenuti del Piano. Tali limiti sono stati comunque superati nella fase di Osservazione del Piano, essendo pervenuti documenti molto articolati e documentati che sono stati attentamente valutati dal gruppo di lavoro. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà essere integrato al capitolo 9 fornendo riscontro delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti fornendo riscontro dell’art.14, comma 4, del decreto.

II) Esame delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art.14, comma 3 del decreto.

Come da nota dell’autorità competente, prot. n.556063 del 08/10/2014 di convocazione della prima conferenza di valutazione l’autorità procedente ha provveduto all’invio dell’elenco univoco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato osservazioni ai sensi dell’art.14, comma 3 del decreto. L’elenco è allegato alla nota prot. 1400 del 15/10/2014 (acquisita con prot. 580212 del 20/10/2014) e di seguito viene riportato: COD Denominazione

1 Regione Lazio- Area Difesa del Suolo e Bonifiche; 2 Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Corvaro e Santo Stefano

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Santa Anatolia

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3 Regione Lazio-ARP- Area Pianificazione e rappresentazione del territorio; 4 Associazioni: Salviamo l’Orso, Altura Lazio, Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche,

Federtrek, Gruppo naturalistici Rosciolo, Italia Nostra Lazio, LIPU, Mountain wilderness, rewilding Appennines, WWF Italia

5 Regione Lazio – Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali sub regionali e di settore 6 Sig. Francesco Di Gasbarro

L’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato all’autorità competente osservazioni ai sensi dell’art.14, comma 3 del decreto è di seguito rappresentato:

n. Osservante Oggetto Data e prot. trasmissione

Data e prot. acquisizione

1 Regione Lazio- Area Difesa

del Suolo e Bonifiche;

Valutazione Ambientale strategica (VAS) ai sensi art.13, D.Lgs 152/06- Piano di Assetto e Regolamento della Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”- Rapporto Ambientale- osservazioni.

486122 del 03/09/2014

494635 del 08/09/2014

2

Regione Lazio- Area Pianificazione e

rappresentazione del territorio;

Osservazioni al Piano , al rapporto ambientale e alla Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

521438 del 22/09/2014

523553 del 23/09/2014

3

Regione Lazio – Area Piani Territoriali dei Consorzi

Industriali sub regionali e di settore

Osservazioni al Rapporto ambientale del Piano della Riserva Naturale Regionale “Montagne della Duchessa”

517332 del 18/09/2014

94343/03/52 del 03/10/2014

Dalla disamina degli elenchi viene stilato l’elenco univo delle osservazioni pervenute all’autorità competente ed all’autorità procedente che di seguito viene rappresentato e si concorda che l’autorità procedente trasmetterà ad autorità competente le osservazioni da 4 a 6 dell’elenco di seguito riportato: COD Denominazione

1 Regione Lazio- Area Difesa del Suolo e Bonifiche; 2 Regione Lazio- Agenzia Regionale per i Parchi - Area Pianificazione e rappresentazione del

territorio; 3 Regione Lazio – Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali sub regionali e di settore 4 Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Corvaro e Santo Stefano

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Santa Anatolia 5 Associazioni:Salviamo l’Orso, Altura Lazio, Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche,

Federtrek, Gruppo naturalistici Rosciolo, Italia Nostra Lazio, LIPU, Mountain wilderness, rewilding Appennines, WWF Italia

6 Sig. Francesco Di Gasbarro Con nota prot.456 del 13/04/2015, acquisita con prot. 201253 del 13/04/15 l’autorità procedente ha trasmesso copia delle osservazioni ex art.14 del decreto. Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche

Nota prot. n. 1594 del 03/09/2014

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n. OSSERVAZIONE ESITO

1 In considerazione della presenza di forme carsiche nella Riserva e di grotte iscritte nel catasto regionale dovranno essere adottate , a norma della L.R. 20/1999, tutte le misure utili alla loro tutela

L’autorità procedente dichiara che

Nel Regolamento l’art. 29.4. recita “La salvaguardia dell’assetto idrogeologico è perseguita attraverso le norme del Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino ed attraverso le disposizioni regionali in materia.” In quest’ultime è naturalmente compresa anche la L.R. 20/1999. Si ritiene che il quadro normativo sovraordinato ed il Regolamento proposto per la Riserva contengano gli elementi necessari e richiesti per la tutela delle grotte iscritte nel catasto Regionale.

2 Gli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico dovranno essere realizzati nel rispetto del D.lgs 163/2006, LR 53/98 e DGR Lazio 4340/1996

L’autorità procedente dichiara che

Osservazione accolta. Gli interventi previsti dal piano e sottoposti alle richiamate norme saranno resi congruenti con le stesse.

3 Prevedere per la ristrutturazione di edifici esistenti o la costruzione di manufatti aperti al pubblico, l’applicazione delle Norme tecniche in materia di costruzioni in zone sismiche

L’autorità procedente dichiara che

Osservazione accolta. Gli interventi previsti dal piano e sottoposti alle richiamate norme saranno resi congruenti con le stesse.

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Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Corvaro e Santo Stefano, Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Santa Anatolia

n. OSSERVAZIONE ESITO

1 Nta Art.11.3 Disciplina prescrittiva nella zona A

Viene chiesto che l’area Lago della Duchessa non venga inserita come zona integrale ma resti come è ad oggi;

viene richiesto che vengano riviste e eliminate tutte quelle altre zone integrali istituite negli anni che ostacolano il taglio dei boschi per uso civico;

Si richiede infine di mantenete come zone integrali le aree rocciose di interesse e i costoni rocciosi.

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda le zone A, le scelte effettuate rispondono ai criteri di zonizzazione adottati (vedi rapporto ambientale).

L’autorità competente rileva che, come rappresentato in vari punti delle presenti controdeduzioni, le modalità di rappresentazione dei criteri di zonizzazione nel rapporto ambientale non sono congruenti ed esaustivi rispetto a quanto richiesto dall’autorità competente in sede di redazione del Documento di Scoping. Si ribadisce pertanto che i richiamati criteri dovranno essere esplicitati, secondo le indicazioni fornite nel richiamato documento di scoping e, laddove necessario, dovranno essere adottate le eventuali e conseguenti modifiche al piano. Il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di quanto richiesto.

Con particolare riferimento ai costoni rocciosi, presupposto che gli stessi possono costituire habitat di riferimento per specie di interesse, si dovrà porre

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particolare attenzione nella esplicitazione dei criteri al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi istitutivi del piano.

2 Nta art.12.3 Disciplina prescrittiva nella zona B Si richiede di rivedere l’art. in quanto sembra che il punto b) contraddica il punto a) e al punto d) non è chiaro cosa si intende per “realizzazione...manufatti principali” in quanto le ASBUC possiedono diversi rifugi ristrutturati o in corso di ristrutturazione per la fruizione al pubblico e ai pastori

L’autorità procedente dichiara che tale questione è stata affrontata in altri punti del presente verbale e ad essi si rimanda sulle modalità di recepimento.

3 Nta art. 12.4 Disciplina specifica per le sottozone lett. a) Si chiede di rivedere l’idea della recinzione, sia essa fissa o mobile, intorno al lago.

L’autorità procedente dichiara che si rimanda a quanto già riportato nello Studio di Incidenza, fermo restando quanto rilevato in altri punti del presente verbale afferenti la problematica in argomento.

Paragrafo 3.1.1 che riguarda Art. 11.3 Disciplina prescrittiva. Nella Zona A, comma b.

Paragrafo 3.1.4 variazione denominata 1. Intervento previsto nella scheda progetto 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago “….. in attesa della formulazione ed approvazione del Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo, si ritiene opportuno proporre la riformulazione della scheda progettuale 02, evitando di individuare nella stessa, quale azione specifica, la realizzazione della recinzione a protezione del lago e rinviando agli esiti del monitoraggio e della concertazione con i soggetti interessati, l’individuazione delle modalità più opportune di regolamentazione dell’accesso del bestiame al pascolo e all’abbeverata in prossimità del lago, confermando altresì la necessità di realizzare punti alternativi di abbeverata del bestiame, come peraltro già previsto dal Piano di Gestione del sito Natura 2000”.

4 Nta art. 13 Zona C di protezione punto d) Si chiede che l’ampliamento del 10% previsto per le aziende agricole sia previsto anche per i rifugi delle ASBUC

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Al fine di esigenze funzionali di gestione e considerando che non sono previste altre strutture nelle aree sommitali della Riserva. Si provvederà a modificare l’art.13.

L’autorità competente rileva che i richiamati ampliamenti dovranno essere correlati ad una valutazione finalizzata a giustificarne le correlate entità.

5 Nta Art. 13.4 Disciplina specifica per le sottozone lett. a), c), d) Si chiede di esplicitare che non è possibile utilizzare il filo spinato e possibilmente di

L’autorità procedente dichiara che l’art.13.4 lett. a) consente la realizzazione di recinzioni per uso agricolo e zootecnico di altezza inferiore a 1,50 m

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rimuovere quello già presente. Si chiede di rivedere il limite dimensionale minimo per l’insediamento delle nuove aziende Si chiede di rivedere quanto previsto al punto d) circa l’edificabilità dei terreni agricoli che consente che alla superficie del lotto minimo si consente che concorrano anche apprezzamenti disgiunti.

esclusivamente se realizzate con muretti a secco, secondo usi e materiali tradizionali o con steccati e paletti in legno. Comunque verrà accolta e inserita la indicazione di divieto di utilizzo del filo spinato.

Il limite dimensionale è collegato alla gestione economica delle attività agricole dato il carattere estensivo dell’agricoltura della Riserva della Duchessa e la necessità di evitare la dispersione insediativa a salvaguardia dei corridoi ecologici si ritiene che il limite non debba essere abbassato. Ciò premesso, si conferma la norma. L’appezzamento minimo previsto finalizzato al mantenimento di un’agricoltura sostenibile è di 5 ha (comma c), per fare in modo che tale limitazione non renda assolutamente inattuale la norma si prevede quanto previsto al successivo comma d.

L’autorità competente con riferimento alla problematica in argomento (Lotto minimo e concorrenza di appezzamenti disgiunti) rammenta il rispetto di quanto già evidenziato nel presente verbale.

6 Nta art. 14.3 Disciplina prescrittiva della sottozona D1 Si chiede di rivedere la realizzazione del centro servizi possibilmente utilizzando le strutture esistenti invece di realizzare nuova cementificazione

L’autorità procedente dichiara che si propone di modificare come segue l’art. 14.3 tenendo conto dell’osservazione: il centro servizi è realizzato contestualmente al recupero dei manufatti abbandonati e da recuperare presenti in Zona D1 e solo in caso di documentata impraticabilità di un loro recupero quale Centro Servizi del Parco, la realizzazione potrà avvenire mediante intervento di nuova costruzione.

L’autorità competente con riferimento alla problematica in argomento rammenta il rispetto di quanto già evidenziato nel presente verbale.

7 Nta Art. 14.4 Disciplina prescrittiva della sottozona D2 lett. a), b), c) Si chiede di eliminare la lettera b) che consente ampliamenti funzionali fino a un massimo della 30% della SUL Si chiede di rivedere la lettera c) in cui sono consentiti cambi di destinazione per uso turistico - ricettivo - sportivo precisando che si possono concedere cambi di destinazione d’uso solo per ricettività di turismo naturalistico ed educativo

L’autorità procedente dichiara che la collocazione ai margini della riserva della zona D2 , a diretto contatto con la viabilità esterna, garantisce la possibilità di effettuare tali cambi di destinazione d’uso con impatto limitato.

L’autorità competente con riferimento alla problematica in argomento rammenta il rispetto di quanto già evidenziato nel presente verbale. Si ritiene utile evidenziare ulteriormente la necessità di individuare funzioni compatibili con gli obiettivi della riserva, compatibili con le esigenze di sviluppo sostenibile del contesto in cui il piano si inserisce e di definirne un apparato normativo tale da rendere univoca l’interpretazione delle possibilità realizzative, sia in ordine alle destinazioni funzionali che ai correlati elementi

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dimensionali.

8 Nta Art. 17.12 richiamare e adeguarsi alle norme nazionali e regionali per il rischio incendio

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. All’art. 17 delle NTA verrà fatto riferimento alle norme antincendio vigenti.

9 Nta Art. 21 .1 Direttive e prescrizioni per il sistema idrologico ed idrogeologico Rivedere il fatto che l’uso dell’acqua per abbeverata di invasi naturali vada sottoposta ad autorizzazione in quanto eccessivo, si propone invece di prevedere la definizione e l’aggiornamento di un indice di bilancio idrico del lago della Duchessa e un eventuale regolamento con specifico protocollo da condividere con le ASBUC

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è parzialmente accolta. L’area del Lago è inserita in terreni di proprietà del Ministero dell’Agricoltura (CRA). L’autorizzazione dell’Ente proposta dal Piano è limitata ad aspetti di ordine ambientale collegati agli esiti del monitoraggio svolti dalla Riserva e in collaborazione con l’ARPA.

In accoglimento dell’Osservazione, al fine di limitare le procedure amministrative, la previsione dell’autorizzazione è sostituita dalla esplicita facoltà dell’Ente di emanare specifiche ordinanze di limitazione dell’abbeverata in coerenza con gli esiti del monitoraggio. Il protocollo degli usi civici è tra le azioni del Piano (NTA art. 29), in tale sede i temi richiamati dall’osservazione potranno essere specificati in maniera concertata.

L’autorità competente rileva che le operazioni sopra richiamate afferenti il monitoraggio dovranno essere incluse nel piano di monitoraggio previsto dal D.Lgs. 152/06.

10 NTA Art. 28 .1 Azioni e interventi proposti dal Piano Valutare nelle schede di gestione gli interventi proposti dal Piano

L’autorità procedente dichiara che sono stati valutati nel rapporto ambientale. Nello studio d’incidenza si prevede che ogni piano e progetto, anche se discendente dal Piano, dovrà essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza.

11 Relazione di Piano 3.2.3. Il sistema antropico Si chiede di precisare che i rifugi sono ricoveri dei pastori gestiti dalle ASBUC che potrebbero essere aperti ai turisti solo da queste. Si chiede di segnalare alcune strutture, quali il Centro Riserva e il museo di Corvaro, situate fuori dai confini della Riserva ma con essa estremamente connesse.

L’autorità procedente dichiara che il piano non può entrare nel merito di distinzioni soggettive per le quali si rinvia alle specifiche condizioni giuridiche e di fatto.

Le strutture citate sono parte del sistema della fruizione territoriale (vedi relazione) non sono rappresentate nelle carte perché le stesse rappresentano solo il confine della Riserva e l’immediato intorno.

12 Relazione di Piano 5.2 Zona A di Riserva integrale Esplicitare perché sono state aggiunte nuove aree di Riserva integrale

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Verranno ulteriormente esplicitati i criteri che hanno portato all’aggiunta di nuove aree di Riserva integrale.

L’autorità competente richiama quanto rilevato in merito ai criteri di zonizzazione.

13 Relazione di Piano 5.5.1 D1, Attrezzature di interesse pubblico per la fruizione

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è

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Si suggerisce di realizzare il centro servizi tra le strutture edilizie già esistenti e in stato di abbandono.

accolta. Si propone di modificare come segue l’art. 14.3 delle NTA tenendo conto dell’ osservazione: il centro servizi è realizzato contestualmente al recupero dei manufatti abbandonati e da recuperare presenti in Zona D1 e solo in caso di documentata impraticabilità di un loro recupero quale Centro Servizi del Parco, la realizzazione potrà avvenire mediante intervento di nuova costruzione.

L’autorità competente rileva in merito, con riferimento alla “impraticabilità” ed alla “nuova costruzione” quanto già evidenziato in altri punti del presente verbale.

14 Relazione di Piano 5.5.2 D2 Aree per attività produttive terziarie e artigianali Il cambio di destinazione d’uso per fini turistico- ricettivi- sportivi risulta troppo generico

L’autorità procedente dichiara che la collocazione ai margini della riserva della zona D2, a diretto contatto con la viabilità esterna, garantisce la possibilità di effettuare tali cambi di destinazione d’uso con impatto limitato e cmq inferiore alle attività attualmente in essere.

L’autorità competente rileva che l’indicazione dovrà trovare riscontro nella esplicitazione dei criteri di zonizzazione.

15 Relazione di Piano 7.1.1 I progetti del Piano Rivedere il progetto 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago

L’autorità procedente dichiara che si rimanda a quanto già riportato nello Studio di Incidenza

Paragrafo 3.1.4 variazione denominata 1. Intervento previsto nella scheda progetto 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago “….. in attesa della formulazione ed approvazione del Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo, si ritiene opportuno proporre la riformulazione della scheda progettuale 02, evitando di individuare nella stessa, quale azione specifica, la realizzazione della recinzione a protezione del lago e rinviando agli esiti del monitoraggio e della concertazione con i soggetti interessati, l’individuazione delle modalità più opportune di regolamentazione dell’accesso del bestiame al pascolo e all’abbeverata in prossimità del lago, confermando altresì la necessità di realizzare punti alternativi di abbeverata del bestiame, come peraltro già previsto dal Piano di Gestione del sito Natura 2000”.

16 Relazione di Piano 7.1.1 I progetti del Piano Rivedere il progetto 04 sul centro servizi; si suggerisce di realizzare il centro servizi tra le strutture edilizie già esistenti e in stato di abbandono.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Si propone di modificare come segue l’art. 14.3 delle NTA tenendo conto dell’ osservazione: il centro servizi è realizzato contestualmente al recupero dei manufatti abbandonati e da recuperare presenti in Zona D1 e solo in caso di documentata impraticabilità di un loro recupero

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quale Centro Servizi del Parco, la realizzazione potrà avvenire mediante intervento di nuova costruzione.

L’autorità competente rileva in merito, con riferimento alla “impraticabilità” ed alla “nuova costruzione”, quanto già evidenziato in altri punti del presente verbale.

17 Relazione di Piano 7.1.1 I progetti del Piano Rivedere il progetto 06 Sistema energetico civico

L’autorità procedente dichiara che l’ Osservazione non può essere accolta .Il Piano in congruenza coi suoi obiettivi, in considerazione delle specificità del territorio, intende proporre lo svolgimento futuro di uno studio di fattibilità.

Si ritiene il livello di approfondimento congruo. Gli approfondimenti sono demandati alla realizzazione dello studio di fattibilità.

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente, nel rapporto ambientale, dovrà evidenziare come la proposta si connette con gli obiettivi di piano nel rispetto della normativa vigente.

18 Relazione di Piano 7.1.1 I progetti del Piano Rivedere il progetto 07 Gestione del pascolo di alta quota, in particolare viene criticata la struttura a impatto zero prevista per attività di ricerca e monitoraggio

L’autorità procedente dichiara che si rimanda a quanto già riportato nello Studi di Incidenza, fermo restando quanto rilevato in altri punti del presente verbale afferenti la problematica in argomento.

Paragrafo 3.1.1 che riguarda Art. 11.3 Disciplina prescrittiva. Nella Zona A, comma b.

Paragrafo 3.1.4 variazione denominata 1. Intervento previsto nella scheda progetto 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago “….. in attesa della formulazione ed approvazione del Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo, si ritiene opportuno proporre la riformulazione della scheda progettuale 02, evitando di individuare nella stessa, quale azione specifica, la realizzazione della recinzione a protezione del lago e rinviando agli esiti del monitoraggio e della concertazione con i soggetti interessati, l’individuazione delle modalità più opportune di regolamentazione dell’accesso del bestiame al pascolo e all’abbeverata in prossimità del lago, confermando altresì la necessità di realizzare punti alternativi di abbeverata del bestiame, come peraltro già previsto dal Piano di Gestione del sito Natura 2000”.

19 Relazione di Piano 7.1.1 I progetti del Piano Tra i progetti speciali previsti dal Piano si chiede di specificare quello relativo al piano di azione per l’energia sostenibile della Riserva

L’autorità procedente dichiara che si tratta di un piano di settore proposto che sarà sviluppato successivamente in sede di Piano di sviluppo

L’autorità competente rileva che l’autorità

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procedente, nel rapporto ambientale, dovrà evidenziare come la proposta si connette con gli obiettivi di Piano nel rispetto della normativa vigente.

20 Relazione di Piano 8.4 Componente forestale Dare maggiori chiarimenti circa la realizzazione di una centrale termica a biomasse; specificare di che potenza sarebbe la centrale e quale il suo fabbisogno in biomassa legnosa che verrebbe prelevato

L’autorità procedente dichiara che l’ osservazione non può essere accolta. Si ritiene il livello di approfondimento congruo. Gli approfondimenti sono demandati alla realizzazione dello studio di fattibilità.

L’autorità competente rileva che l’autorità procedente dovrà esplicitare nel rapporto ambientale, come la proposta concorre al perseguimento degli obiettivi di piano, nel rispetto della normativa vigente.

21 Relazione di Piano 8.5 Componente agricola Si segnala che il macello di cui si parla è attualmente chiuso

L’autorità procedente dichiara che l’indicazione come riportata nella documentazione di piano è corretta.

22 Relazione di Piano 9 Le reti ecologiche di area vasta e la proposta di aree contigue Si chiede di rivedere l’area contigua oltre il tracciato autostradale in quanto non esistono motivi di connessione ecologica

L’autorità procedente dichiara che le motivazioni che hanno portato alla scelta dell’area contigua sono riportate a p. 73 della Relazione di Piano

L’autorità competente richiama, per il punto in questione, l’espletamento delle prescrizioni fornite in ordine ai criteri di zonizzazione.

23 NTA art.6.2 comma c)Si segnala che nella Riserva non c’è acqua per fare acquacoltura comma d) si segnala che nella riserva non sono presenti esemplari di castagno se non 1-2 individui

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Non si era trattato di una svista ma di una scelta; quella di riportare per esteso quanto previsto dalla normativa citata. In sede di Studio d’ Incidenza, si sono riviste le Misure di Conservazione, stralciando quanto non pertinente per la Riserva Naturale.

24 NTA art.6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.16 Rivedere gli articoli, alla luce di quanto presente nella Riserva.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si era deliberatamente scelto di inserire a fini di completezza e rispondenza giuridica, per intero la norma vigente derivante dal DM 17 ottobre 2007. Successive riflessioni hanno portato ad accogliere l’osservazione e nello studio di incidenza proposto sono stati eliminati i riferimenti a contesti non riferibili a quelli della Riserva Naturale.

25 NTA art. 6.18 Attività da promuovere e incentivare Specificare a quali forme di utilizzazione collettiva ci si riferisce

L’autorità procedente dichiara che il Piano si riferisce e rinvia alle prescrizioni della DGR 612/2011

26 NTA art.12 Rivedere il contesto cicolano a cui si riferisce

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione non è accolta. Il piano non definisce assolutamente i confini di questo progetto ma li demanda allo studio di fattibilità, fermo restando che il piano non

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consente la realizzazione di una centrale di biomassa nel perimetro Riserva.

27 QC_R1 Relazione quadro conoscitivo 2.3 Geositi Si segnala che la riserva da 10 anni raccoglie i dati dell’altezza del lago e l’Università di Roma Tre sta facendo degli studi sulla piovosità dell’area

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La documentazione sarà integrata.

28 QC_R1 Relazione quadro conoscitivo 7.2 Analisi delle infrastrutture esistenti e previste Alcune strade come calle Amara non sono percorribili con mezzi comuni e si chiede che il Piano ne preveda la sistemazione, anche della strada di Valle Cesa

L’autorità procedente precisa che la manutenzione delle strade fa parte degli obblighi ordinari degli enti preposti (Comune di Borgorose)

29 QC_R1 Relazione quadro conoscitivo 7.6 Zootecnia Al contrario di quanto affermato si ritiene che le strade sono fondamentali come strutture di servizio della Riserva

L’autorità procedente dichiara che nel citato paragrafo non vi sono citazioni che riguardino le strade, è quindi impossibile rispondere all’osservazione.

30 V_02 Rapporto ambientale 1.2.2 Il percorso procedurale Si ritiene che la locandina dell’incontro pubblico non sia stata adeguatamente pubblicizzata

L’autorità procedente dichiara che il processo partecipativo è stato svolto nel rispetto della normativa vigente.

31 RS_RR Regolamento Si chiede di inserire un sistema sanzionatorio delle norme indicate nel Regolamento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il sistema sanzionatorio sarà inserito nell’ambito delle controdeduzioni al Piano

32 RS_RR Regolamento Art. 6 Misure di conservazione di carattere generale Vedi n. 24- 25- 26

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si era deliberatamente scelto di inserire a fini di completezza e rispondenza giuridica, per intero la norma vigente derivante dal DM 17 ottobre 2007. Successive riflessioni hanno portato ad accogliere l’osservazione e nello studio di incidenza proposto sono stati eliminati i riferimenti a contesti non riferibili a quelli della Riserva Naturale.

33 RS_RR Regolamento art.9 Circolazione pedonale Si fa presente che manca la disciplina che riguarda i cani; si suggerisce che questi dovrebbero essere ammessi, ad esclusione delle zone A, al guinzaglio.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di incidenza si propone di integrare l’art. 9 Circolazione pedonale del Regolamento con i sotto articoli 9.3, 9.4 e 9.5 che disciplinano l’accesso dei cani all’interno della Riserva.

In particolare per le zone A, l’accesso pedonale con cani al seguito non è consentito ad esclusione delle esigenze di soccorso; l’attraversamento delle Zone A con i cani al seguito è consentito esclusivamente lungo i sentieri esistenti e purché questi siano tenuti al guinzaglio, siano dotati di microchip o di tatuaggio riconoscitivo e vaccinati.

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34 RS_RR Regolamento art.10, Accessibilità per anziani e disabili Cosa si intende per idonei vettori per andare in montagna

L’autorità procedente dichiara che tali veicoli possono essere utilizzati solo lungo la rete di sentieri, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei veicoli stessi.

35 RS_RR Regolamento art.11, Circolazione con mezzi motorizzati Sembra una follia che un proprietario che vuole lavorare il proprio campo deve chiedere autorizzazione all’Ente

L’autorità procedente dichiara che i residenti agricoli non sono sottoposti ad autorizzazione da disposizioni di normativa vigente.

36 RS_RR Regolamento art.12 Attività sportive e ricreative Cosa si intende per strutture fisse all’uopo adibite? Non ci sono e non ci dovrebbero essere

L’autorità procedente dichiara che la limitazione alle zone D e C appare sufficientemente cautelativa. La disposizione va letta in modo coordinato con le altre disposizioni del regolamento, ad esempio con l’articolo 17 “limitazione delle emissioni sonore e luminose”.

L’autorità competente rileva, come già evidenziato, che le NTA dovranno utilizzare una terminologia capace di essere interpretata in modo univoco.

37 RS_RR Regolamento art.13 Attività escursionistica accesso a cavallo e in mountain bike Per le mountain bike l’accesso deve essere consentito solo su determinate caratteristiche di larghezza e pendenza che offrano misure di sicurezza per gli escursionisti e per i praticanti di MB. Una gran massa di turisti in quota sarebbe impatto e anche disturbo per il pascolo del bestiame

L’autorità procedente dichiara che il Piano non prevede nuovi percorsi rispetto a quelli esistenti.

Nell’art. 13 al comma 5 prevede che i fruitori sono tenuti “ a non provocare disturbo alla fauna, a non attraversare prati e pascoli”.

In aggiunta a tali disposizioni sarà esplicitato che l’Ente ha facoltà di limitare il numero di accessi con specifica ordinanza in caso di comprovato disturbo al bestiame al pascolo

38 RS_RR Regolamento art.19 attività di campeggio e bivacco Si chiede di individuare delle aree specifiche, possibilmente in prossimità dei rifugi

L’autorità procedente dichiara che l’art.13.1 prevede infatti che sia attrezzata la sentieristica esistente con idonea cartellonistica. Si tratta di una previsione da attuare in fase di gestione del Piano.

39 RS_RR Regolamento art.22 Difesa della Biodiversità Dare una definizione di pianta monumentale e le dimensioni per ciascuna specie o specificare i riferimenti legislativi a cui fare riferimento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Verrà integrato l’articolo con i riferimenti richiesti.

40 RS_RR Regolamento art.24 Raccolta di specie vegetali spontanee Si specifica che i funghi non sono vegetali e che per gli stessi vanno applicate le norme della legge regionale. Citare anche i tartufi.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. La raccolta di funghi e tartufi sarà normata da un articolo specifico definendone modalità e quantità sulla base delle norme regionali già esistenti.

41 RS_RR Regolamento art.28 Gestione Forestale Si fa presente che l’autorizzazione da parte dell’Ente Gestione per la raccolta di legno morto a terra è attualmente rilasciata dalle ASBUC

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. All’art. 28 si farà riferimento all’uso civico di legnatico, in termini di svolgimento e relativamente al ruolo dell’ASBUC.

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42 RS_RR Regolamento art.29 Monitoraggio e tutela della risorsa idrica e dell’assetto idrogeologico Fare menzione degli studi e monitoraggi già intrapresi dalla Riserva e attualmente in corso

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La documentazione sarà integrata.

43 RS_RR Regolamento art.31 realizzazione e manutenzione della rete viaria e dei sentieri Si suggerisce di vietare la realizzazione di tracciati asfaltati di qualsiasi tipo nella Riserva; per la viabilità primaria di strade bianche a fondo naturale va privilegiata la manutenzione e il ripristino accompagnate dal relativo piano di manutenzione. Si chiede di rispettare le norme dettate a riguardo dalla Legge istitutiva della Riserva.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Verranno inseriti i riferimenti richiesti.

44 Si suggerisce di rivedere le informazioni di alcune tavole PR01 come sono state valutate le aree di riserva integrale? PR02 valutare anche sicurezza stradale in Val di Teve (si riferisce all'Eremo). PR03 mancano alcuni sentieri già realizzati (V. Fua, V. Amara), rete ippovie impraticabile. PR 04 Aree contigue con quale criterio sono state proposte. QC_06 mancano le localizzazioni di diverse specie importanti QC_10 mancano moltissimi punti di presenza in particolare sull'orso marsicano, lupo e aquila reale. QC_12 mancano alcuni sentieri già realizzati (V. Fua, V. Amara), rete ippovie impraticabile, aree dl sosta distrutte, inesistenti a impraticabili. QI_03 le specie ittiche alloctone a cui si fa riferimento nel lago della Duchessa non ci sono più Per l'area della Punta dell'Uccettu non si ha evidenza di particolari emergenze floristiche.

L’autorità procedente dichiara che

PR01 Osservazione non raccoglibile: impossibile da inserire in cartografia

PR02 Osservazione non accogliibile: impossibile da inserire in cartografia

PR03 la rete dei sentieri è quella esistente

PR04 Osservazione non accogliibile: impossibile da inserire in cartografia

QC06 Osservazione non accogliibile: le emergenze floristiche riportate non sono tutte quelle presenti. La selezione è stata effettuata dal dott. Iocchi, che ha studiato la flora della Riserva per 7 anni.

QC10 La tavola sarà rivista alla luce di quanto richiesto

QC12 la rete dei sentieri è stata concordata con l’Ente Riserva

QI03 La tavola sarà rivista alla luce di quanto richiesto

Per l’area della Punta dell’Accettu l’ Osservazione non accoglibile: vedi QC_06. La selezione è stata effettuata dal dott. Iocchi, che ha studiato la flora della Riserva per 7 anni.

L’autorità competente rileva che, per quanto concerne gli elaborati cartografici aventi afferenza con i criteri di zonizzazione, gli stessi dovranno trovare correlazione nella modalità di esplicitazione dei richiamati criteri. Quanto detto anche con riferimento agli elaborati cartografici conoscitivi e rappresentativi del territorio in esame.

Si invita inoltre, con riferimento agli elementi conoscitivi richiamati, ad effettuare ulteriori verifiche al fine di escludere possibili assenze di

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considerazione di elementi utili ai fini delle determinazioni di piano.

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Regione Lazio – Area Pianificazione e rappresentazione del territorio

Nota prot. n. 521438 del 22/09/2014

n. OSSERVAZIONE ESITO

1 Integrare il Rapporto Ambientale motivando adeguatamente in termini di fattibilità economica e normativa la scelta di consentire la realizzazione di nuova edificazione nel borgo di Cartore, oppure modificare le NTA prevedendo la realizzazione di Servizi risultati necessari esclusivamente tramite l’utilizzo/ recupero delle strutture esistenti.

L’autorità procedente dichiara che si propone di modificare come segue l’art. 14.3 delle NTA tenendo conto dell’ osservazione: il centro servizi è realizzato contestualmente al recupero dei manufatti abbandonati e da recuperare presenti in Zona D1 e solo in caso di documentata impraticabilità di un loro recupero quale Centro Servizi del Parco, la realizzazione potrà avvenire mediante intervento di nuova costruzione.

L’autorità competente rileva che per quanto concerne la “nuova edificazione” e la “documentata impraticabilità” siano rispettate le prescrizioni in merito formulate dalla stessa nel presente verbale. Per quanto attiene la richiesta di motivazione adeguata rispetto agli aspetti economici e normativi si ritiene che la stessa debba essere recepita.

2 Fare attenzione alla realizzazione dell’area di sosta temporanea posta presso il confine sud ovest della Riserva (art. 24.2 NTA), vista la presenza di habitat d’interesse comunitario nell’area adiacente e la classificazione dell’intera Riserva come IPA (important plant areas); assicurare che non vi siano ricadute negative sull’area interessata dall’habitat

L’autorità procedente dichiara che l’area di sosta temporanea non prevede una scheda progetto perché va considerata un’area agricola a tutti gli effetti, salvo che durante la stagione estiva, quando si intensificano le attività escursionistiche organizzate ed è ragionevole pensare che siano organizzate specifiche manifestazioni nell’area D1 del Borgo di Cartore, l’area può essere semplicemente sfalciata e battuta per renderla idonea alla sosta e al trasferimento dei passeggeri dall’auto privata a un servizio navetta. Tale modalità di utilizzo è tipica delle aree rurali e non va considerata come una forma di urbanizzazione. Il divieto di pavimentazione e impermeabilizzazione è sottinteso nella natura di zona agricola, ma può essere anche esplicitato nelle NTA, all’art. 26 con riferimento alle “aree temporanee di sosta”.

L’autorità competente rileva che dovranno essere verificati preliminarmente i possibili impatti derivanti dalla funzione prevista al fine di escludere significative ripercussioni sulle componenti interessate.

3 Vista l’importanza delle pianure di fondovalle quali aree di foraggiamento invernale per mammiferi e uccelli di interesse comunitario: fare particolare attenzione alle problematiche legate alla realizzazione di nuovi agricampeggi e aziende agricole in zona C2 (art.13.3 NTA)

L’autorità procedente dichiara che, fermo restando che si considera congrua l’attribuzione tipologica di Zonizzazione C2 per il comprensorio in oggetto (Valle Ruara), proprio per le caratteristiche territoriali e di uso che lo caratterizzano “Aree dei paesaggi agroforestali complessi”, si ritiene però opportuno modificare le Norme Tecniche di Attuazione in riferimento alla Disciplina specifica per la Zona C2, in considerazione della necessità di limitare interferenze con il corridoio ecologico

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specificando nel rapporto ambientale le valutazioni alla base dello sviluppo oppure modificando le NTA escludendo la nuova edificazione di manufatti. Per le aziende agricole verificare la coerenza con il PTPR. Per gli agri campeggi specificare nel rapporto ambientale le valutazioni sull’entità della fruizione e valutare la possibilità di realizzazione in adiacenza a strutture preesistenti da adibire a servizi. Considerare inoltre l’opportunità di definire l’intervento in una specifica scheda progetto

dell’Orso nella Valle Ruara e quindi di limitare la diffusione nel territorio di attività e manufatti, anche agricoli e agrituristici, preferendo, al contrario una loro concentrazione a ridosso delle aree e dei nuclei già insediati. Sarà integrato l’art. 13 delle NTA, con il comma 5, applicando la normativa del PTPR di cui alla tabella B) paesaggio naturale che risulta di conseguenza coerente al Piano. Tutto ciò è stato esplicitato nello studio di incidenza-relazione documentata consegnato.

Il Piano è coerente con la disciplina del PTPR. La realizzazione di agricampeggi è normata nel Piano all’art. 13, comma h delle NTA e all’ art. 19 del Regolamento; le limitazioni poste dalla legge regionale sono state riferimento per il piano; questo aspetto sarà esplicitato anche nel rapporto ambientale. Si ritiene opportuno lasciare all’iniziativa privata l’organizzazione dell’agri campeggio; altra cosa è la previsione di aree di campeggio promosse dall’ente per il borgo di Cartore per cui si rinvia alla tavola sulla fruizione e alle NTA collegate. L’autorità competente rileva che l’indicazione fornita debba essere recepita in modo esaustivo e congruente.

4 Vista la ricca presenza di fauna vertebrata con moltissime entità tutelate dalle direttive comunitarie 92/43/CEE: Citare nel Rapporto Ambientale informazioni presenti nel Quadro conoscitivo Nel rapporto ambientale mettere in evidenza le scelte progettuali riguardo alle strutture ed alle modalità di fruizione dell’area protetta (sentieri, ippovie, percorsi mountain bike..) in relazione alla presenza delle specie di interesse comunitario Nel Regolamento normare le modalità di fruizione in relazione alla presenza delle specie di interesse comunitario

L’autorità procedente dichiara che la raccomandazione è stata accolta. Il Regolamento terrà conto della presenza delle specie di interesse comunitario in relazione alle modalità di fruizione.

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5 Specificare nel rapporto ambientale le valutazioni alla base della realizzazione delle recinzioni intorno al lago, argomentando in particolare come si intende regolare l’accesso del bestiame e della fauna selvatica del Lago

L’autorità procedente dichiara che si rimanda a quanto già riportato nello Studio di Incidenza. Paragrafo 3.1.1 in premessa che riporta “Per quanto concerne le attività legate al pascolo, in riferimento alle motivazioni espresse nelle osservazioni pervenute da parte delle Associazioni Ambientaliste relative alla scheda di intervento 02, pur nella consapevolezza della presenza di fattori di criticità per gli habitat e gli habitat di specie in prossimità ed in riferimento al Lago della Duchessa, dovuti all’esercizio di tale attività (come anche evidenziato dall’ARPA con nota trasmessa alla Riserva il 11 novembre 2014, protocollo 84795) si riterrebbe opportuno affrontare specificamente tale problematica (attività di pascolo) nell’ambito dello strumento ad essa dedicato (Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo), ad opportune e necessarie attività di monitoraggio ed alle altrettanto necessarie attività di concertazione tra i principali attori coinvolti (Riserva Naturale, CRA, operatori del settore). Paragrafo 3.1.1 che riguarda Art. 11.3 Disciplina prescrittiva. Nella Zona A, comma b. Paragrafo 3.1.4 variazione denominata 1. Intervento previsto nella scheda progetto 02 Distribuzione punti di abbeveraggio e protezione del Lago “….. in attesa della formulazione ed approvazione del Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo, si ritiene opportuno proporre la riformulazione della scheda progettuale 02, evitando di individuare nella stessa, quale azione specifica, la realizzazione della recinzione a protezione del lago e rinviando agli esiti del monitoraggio e della concertazione con i soggetti interessati, l’individuazione delle modalità più opportune di regolamentazione dell’accesso del bestiame al pascolo e all’abbeverata in prossimità del lago, confermando altresì la necessità di realizzare punti alternativi di abbeverata del bestiame, come peraltro già previsto dal Piano di Gestione del sito Natura 2000”. L’autorità competente rileva, con riferimento all’argomento, quanto già rappresentato nel presente verbale.

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Associazioni: Salviamo l’Orso, Altura Lazio, Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche, Federtrek, Gruppo naturalistici Rosciolo, Italia Nostra Lazio, LIPU, Mountain wilderness, rewilding Appennines, WWF Italia

N. OSSERVAZIONE ESITO

PREMESSA

1 Non sono state prese in considerazione e L’autorità procedente dichiara in sede di

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attuate le previsioni contenute nella legge istitutiva della Riserva (Legge Regionale Lazio 7 Giugno 1990, n. 70) riguardo a misure, prescrizioni o interventi previsti

conferenza di valutazione che i contenuti della Legge Istitutiva sono alla base della Delibera di indirizzo al Piano da cui ha preso l’avvio il processo di scoping ed il documento preliminare della VAS. Il Piano ne ha richiamato esplicitamente alcuni aspetti fondamentali, come la previsione del Piano Pasci Pascolo, attualmente in corso di approvazione. A distanza di 25 anni dalla legge istitutiva, il Piano ha però affrontato le problematiche della Riserva tenendo conto di fattori evolutivi e dell’esperienza di gestione dell’Ufficio Riserva nel frattempo maturata.

L’autorità competente rileva che l’osservazione non appare recepita in modo congruente ed esaustivo per la parte afferente l’attuazione da parte del Piano. Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro dell’attuazione da parte del Piano di tutte le previsioni contenute nella legge istitutiva.

2 Mancata attuazione del PAF e PTUT nella forma attuale e obbligatoria di legge.

L’autorità procedente dichiara in sede di conferenza di valutazione:

Piano di assestamento forestale: La relazione tra Piano e PGAF è stata presa in considerazione nel par. 8.4 del Piano in riferimento alle strategie di gestione per la componente forestale. In ogni caso il piano di assestamento citato è scaduto nel 2013 e quindi non più vigente.

3 La base documentale e fattuale è obsoleta e imprecisa

L’autorità procedente dichiara in sede di conferenza di valutazione che sono state recuperate tutte le informazioni disponibili; a tal riguardo occorre evidenziare che, in occasione della stesura della parte conoscitiva del Piano, in riferimento alle indicazioni ricevute dalla committenza, sono stati tenuti rapporti telefonici e telematici con gli uffici naturalistici della Riserva, a seguito dei quali sono stati trasmessi files ed informazioni, che sono quindi state utilizzate. E’ stata fatta richiesta all’ARP dei dati naturalistici in suo possesso che sono stati puntualmente trasmessi e utilizzati. In generale per tutti i dati naturalistici sono stati utilizzati anche i dati del piano di gestione ZPS del 2004. Per la flora e vegetazione sono stati inoltre considerati i dati

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della campagna di rilevazione e monitoraggio svolti fino al 2013 dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università Roma3. Per la Fauna, a seguito della osservazione sono stati trasmessi dati ulteriori da parte della Riserva, tra cui una relazione sulla presenza dell’orso, che saranno integrati nel Quadro Conoscitivo e che sono stati considerati nella relazione motivata per lo Studio di Incidenza. L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro dello stato dell’arte degli studi disponibili e della considerazione degli stessi all’interno degli elaborati e rappresentare eventuali ulteriori esigenze conoscitive

4 non sono state effettuate indagini ad hoc in occasione della redazione del Piano e sono spesso ignorati i dati più aggiornati esistenti

L’autorità procedente dichiara in sede di conferenza di valutazione sono state effettuate diverse giornate di campo finalizzate all’analisi degli habitat, alla comprensione del territorio e delle principali criticità. Per la flora e vegetazione sono stati inoltre considerati i dati della campagna di rilevazione e monitoraggio svolti fino al 2013 dal gruppo di lavoro del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università Roma3. Per la Fauna, a seguito della osservazione sono stati trasmessi dati ulteriori da parte della Riserva, tra cui una relazione sulla presenza dell’orso, che saranno integrati nel Quadro Conoscitivo e che sono stati considerati nella relazione motivata per lo Studio di Incidenza

L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di quanto rappresentato

5 Particolarmente grave risulta l’esclusione dalle consultazioni preliminari delle due Amministrazioni Separate per i Beni di Uso Civico (ASBUC), nonostante le decisioni strategiche di Piano ne influenzino in modo determinante il territorio le attività, entrando nel merito della gestione delle risorse tipicamente assegnate a tali Istituti (risorse forestali e risorse pascolive).

L’autorità procedente dichiara in sede di conferenza di valutazione che le ASBUC non sono state escluse dalle consultazioni preliminari, che si sono svolte presso l’aula del Consiglio Comunale. Rappresentanti delle ASBUC erano presenti agli incontri.

L’autorità competente rileva che, per quanto concerne il procedimento di VAS, non sono configurabili come SCA

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO – ELABORATO PR RG RELAZIONE DI PIANO

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A1 Ci si sarebbe aspettati di trovare una esposizione dei dati di presenza turistica almeno in particolari periodi dell’anno (Pasqua, 1° maggio, Ferragosto) e la presenza durante tutto il periodo estivo di gruppi organizzati, in particolare Scout; e sulla base di questi, eventuali considerazioni circa punti di debolezza, criticità, potenzialità inespresse, e strategie per il superamento dei limiti specifici individuati

L’autorità procedente dichiara in sede di conferenza che la Riserva non era in possesso di dati verificati, ma di stime relative alle presenze, in particolare di gruppi organizzati. Su tali stime si sono basati i principali elementi di organizzazione del sistema della fruizione del Piano.

Le stime, in accoglimento dell’osservazione, saranno richiamate nella Relazione di Piano e nel rapporto ambientale.

L’autorità competente rileva che l’osservazione deve essere recepita in modo esaustivo e congruente. Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro delle valutazioni effettuate a valle dell’acquisizione dei dati come indicato e rappresentare le eventuali ripercussioni di tali considerazioni sulla formulazione di piano.

Tenuto conto, inoltre, delle correlazioni di tali informazioni con le future formulazioni di piano nonché sugli eventuali impatti su flora e fauna, dovrà essere integrato il piano di monitoraggio con indicatori atti a tenere sotto controllo tali determinanti.

A2 Lo studio entomologico sembra basarsi esclusivamente su studi effettuati circa 15 anni or sono nel PTUT e nel PAF.

L’autorità procedente dichiara che sono stati utilizzati gli studi disponibili, tutte le informazioni bibliografiche pubblicate e tutti i dati trasmessi dalla Riserva e dall’ARP.

In generale per tutti i dati naturalistici sono stati utilizzati anche i dati del piano di gestione ZPS del 2004.

L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di quanto rappresentato

A3 Non viene citata la Rosalia alpina, specie presente in più zone della Riserva (Valle Amara, Pratone della Cesa, Val di Teve, perfino in Valle Ruara). Si ricorda che Rosalia alpina è specie di interesse comunitario prioritaria inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE). ANFIBI Nell’area il Tritone punteggiato è al momento assente ma non da escludere la sua presenza in pozze temporanee o fontanili

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La Rosalia alpina non è stata citata in quanto non vi erano evidenze documentali della sua presenza e delle località di presenza. La segnalazione sarà riportata nella relazione del Quadro conoscitivo e nella Relazione di Piano.

L’autorità competente rileva che il Piano e il rapporto ambientale dovranno fornire riscontro della considerazione della specie rappresentata al fine di garantirne gli obiettivi di tutela come previsti dalla normativa vigente.

Il Piano di monitoraggio dovrà prevedere

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modalità di verifica della specie non sottoposta a tutela

A4 Uccelli. Questi dati sono obsoleti, risalenti allo studio effettuato per il primo Piano di Assetto e oramai superati. Sarebbe stato sufficiente inserire una stima aggiornata anche utilizzando le risultanze dello studio per l’atlante degli uccelli nidificanti appena effettuato dalla SROPU e per il quale sono già disponibili i dati preliminari.

L’autorità procedente dichiara che i dati utilizzati sono quelli disponibili in bibliografia. Al momento della stesura degli elaborati lo Studio della SROPU era in fase di completamento ed i dati sarebbero stati parziali, nonché di proprietà dell’Associazione citata.

I risultati dello studio saranno integrati sia nello studio conoscitivo che nella relazione di Piano, individuando eventuali specifiche misure di conservazione per specie particolarmente rilevanti, se non precedentemente considerate.

L’autorità competente rileva che quanto rappresentato dovrà trovare riscontro nel rapporto ambientale e essere congruente con gli obiettivi istitutivi e sovraordinati di Piano.

A5 Aquila reale. Tale presenza, che è oggetto di un programma di monitoraggio specifico e permanente in collaborazione con l’Associazione ALTURA, interessa la totalità del territorio della Riserva. Si vedano anche le ulteriori osservazioni al quadro conoscitivo

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda l’aggiornamento del quadro conoscitivo sui rapaci ci siamo avvalsi della collaborazione di Massimo Brunelli, esperto dell’area ed esperto in materia. Lo stesso ha realizzato, ai fini della redazione del piano uno specifico rilievo nel 2013. Quanto da noi riportato non ci sembra in contrasto con l’osservazione effettuata.

L’autorità competente rileva che dovrà essere verificata la valenza e rappresentatività del monitoraggio rappresentato e laddove utile e/o necessario lo stesso dovrà essere utilizzato quale documento conoscitivo di piano e trovare riscontro nel rapporto ambientale

A6 Lanario. L’elusività di questa specie, e le dimensioni del complesso roccioso della Val di Teve, rendono tuttavia difficile fare ipotesi in assenza di un adeguato sforzo di monitoraggio

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione verrà recepita e il piano di monitoraggio terrà conto della specie in argomento.

A7 Picchio dorsobianco. Il picchio dorsobianco (Dendrocopos leucotos) specie comunitaria in Allegato I della Direttiva Uccelli, è stato più volte avvistato nei boschi di cresta dell’area di Maglia Cupa, Monte Fratta e Valle di Malito, è nidificante probabile nei cedui invecchiati, anche se la nidificazione non è ancora accertata (L. Carotenuto, M.C. Notarmuzi, I. Pizzol, D. Valfrè, 2010. Importanza conservazionistica a scala regionale e sovraregionale del comprensorio Monte

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Anche nell’osservazione viene confermato che la nidificazione della specie nell’area non è stata accertata. Le località di presenza certa indicate sono esterne alla Riserva.

Riporteremo in ogni caso queste informazioni nel quadro conoscitivo e nella relazione di Piano.

L’autorità competente rileva che il Piano di

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Rotondo - Valle di Malito - Monte Fratta - Maglia Cupa - Monte Calata - Valle del Rio Torto (RI)). E’ stato segnalato anche per il Sirente Velino da Spinetti (Spinetti M., 1997. Fauna del Parco Regionale Sirente Velino. Uccelli – Mammiferi – Anfibi – Rettili. Quaderni Parconatura 2, Contributi alla conoscenza del patrimonio naturale del Parco Regionale Sirente - Velino), in particolare per la Val di Teve.

Monitoraggio dovrà prevedere modalità di verifica della presenza della specie in argomento e il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle misure correttive previste nel perseguimento degli obiettivi di tutela della specie.

A8 Mammiferi. Non vengono citate specie di rilevante interesse faunistico come Puzzola, Donnola, Moscardino, Arvicola rossastra, Arvicola terrestre, Talpa romana e Lepre italica, quest’ultima specie oggetto di indagine a livello regionale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Solo alcune delle specie citate possono essere ritenute di interesse naturalistico. Integreremo il quadro conoscitivo, la relazione di piano nonché il rapporto ambientale.

A9 Orso. Per quanto riguarda la presenza dell’orso marsicano (Ursus arctos marsicanus) l’importanza della presenza continua della specie all’interno della Riserva e nei territori adiacenti sembra sottostimata.

Non viene dato giusto rilievo alle azioni previste nel PATOM e dal LIFE ARCTOS se non un brevissimo accenno all’importanza della Riserva come area di connessione.

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi si ritiene di aver correttamente inquadrato l’importanza naturalistica della Riserva Naturale per la conservazione di questa rilevante specie. Integreremo inserendo le azioni previste dal PATOM e dal LIFE ARCTOS, sia nella relazione conoscitiva che nella relazione di Piano, nonché nel rapporto ambientale. Per quanto riguarda questa specie la Riserva Naturale ha prodotto una relazione conoscitiva sulle attività di monitoraggio condotte dall’Ufficio Naturalistico della Riserva, di cui si è tenuto conto nella relazione motivata dello Studio di Incidenza. In accoglimento dell’osservazione sarà in ogni caso integrato il quadro conoscitivo e il rapporto ambientale.

A10 Orso. Non sono prese in considerazione le DGR della Regione Lazio che prevedono azioni e monitoraggi in favore dell’orso marsicano (si veda Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2013, n. 463. Conservazione dell'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus): istituzione del Comitato Tecnico dei Direttori regionali e approvazione delle Linee guida per l'attuazione delle priorità di intervento; Determina del Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Ambiente N° A02132 del 19/03/2013. Adozione delle "Linee guida per la conduzione della pratica zootecnica compatibile con la conservazione dell'Orso bruno marsicano". Azione A1 Life Arctos; Determina Dipartimento Istituzionale e Territorio Direzione Ambiente N° A0475 del

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di incidenza vengono proposte integrazioni alle “misure di Conservazione” che tengono conto dell’osservazione e quindi dei contenuti delle DGR citate. Correlatamente sarà modificato il Piano e se ne darà riscontro nel rapporto ambientale.

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06/06/2013. Adozione delle “Linee guida per la gestione degli aspetti sanitari connessi alla tutela delle popolazioni di Orso bruno marsicano”. Azione A2 Life Arctos)

A11 Sistema antropico. All’interno della Riserva non esistono percorsi di trekking, intesi come itinerari articolati su più giorni di cammino, ma solo quelli escursionistici della rete del CAI, la cui segnaletica necessita di rifacimento, intervento che è stato avviato ma non completato per mancanza di risorse. Alcuni sentieri di nuova realizzazione (http://www.riservaduchessa.it/itinerari/rifacimento_sentiero.html) non sono riportati in cartografia (elaborato PR03). L’unico itinerario per mountain bike, identificato nella viabilità rurale della Valle Ruara, non è ben segnalato e poco pubblicizzato.

L’autorità procedente dichiara che la Carta della fruizione riporta la rete di sentieri promossa dalla Riserva, ma non si occupa del loro livello di manutenzione, che rientra tra i compiti di gestione ordinaria della Riserva.

A12 La “rete di ippovie” è di fatto inesistente: innanzitutto non può chiamarsi propriamente ippovia in quanto la definizione corrente di tale termine indica un itinerario percorribile in più giorni; inoltre, non si integra né si collega ad altri percorsi equituristici esistenti, come quelli del massiccio del Sirente Velino o quelli della vallata di Tornimparte e del comprensorio di Campo Felice. L’insieme dei percorsi è poco fruibile (e di fatto è stato poco fruito) per la scelta illogica dei percorsi (ad esempio il cosiddetto “Percorso di avvicinamento” da Cartore a Valle Amara, o i tratti con pendenze eccessive come quello in località Le Ripi) e comunque gran parte degli itinerari è impraticabile a causa della vegetazione che impedisce il passaggio della sagoma di un uomo a cavallo.

L’autorità procedente dichiara che la Carta della fruizione riporta la rete di sentieri promossa dalla Riserva, ma non si occupa del loro livello di manutenzione, che rientra tra i compiti di gestione ordinaria della Riserva.

L’autorità competente rileva che ai fini della promozione e fruizione dell’area, nel rispetto degli obiettivi di tutela, dovrà essere considerato quanto osservato.

A13 Inoltre, quasi tutte le strutture in legno che corredavano gli itinerari sono distrutte, in particolare le aree di sosta con tavoli e staccionate realizzate in quota (al di sopra dei 1700 – 1800 m. slm) sono state distrutte dalle neve fin dalla prima stagione invernale, e finite di demolire dal bestiame domestico che le usa come grattatoi. Quello che ne rimane è in stato di completo abbandono, ed i materiali di risulta rimasti in loco costituiscono a volte un vero elemento di degrado del territorio. Manca un regolamento all’utilizzo delle ippovie, previsto ma mai realizzato. Pertanto la “rete di ippovie” non è mai partita e nemmeno è stata promossa. Dalla descrizione fatta nei Documenti di Piano,

L’autorità procedente dichiara che il Piano indica la localizzazione dei punti di ristoro e sosta ma non si occupa della manutenzione, che rientra tra i compiti di gestione ordinaria della Riserva.

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nessuna di queste criticità viene esposta e discussa, ma si fa credere che tutto stia funzionando alla perfezione

A14 I Rifugi di cui si fa menzione sono ricoveri dei pastori gestiti dalle ASBUC (Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico) e non sono normalmente fruibili dai turisti. Al momento sono in fase di ristrutturazione e non è possibile sapere se dopo saranno anche solo parzialmente fruibili da turisti ed escursionisti. Le strutture pastorali in pietra di cui si fa cenno in località Caparnie sono stati oggetto di un recupero da parte della Riserva negli anni ’90 ma attualmente sono in totale stato di disfacimento ed abbandono.

L’autorità procedente dichiara che le strutture in argomento non sono di proprietà della Riserva e pertanto non sottoposte ad attività di manutenzione da parte della Riserva.

Il Piano, in congruenza alle funzioni ad esso assegnate, prevede attività di promozione del turismo scientifico e naturalistico.

A15 Non vengono esposte in dettaglio e discusse le motivazioni che hanno portato ad ampliare le aree di Riserva Integrale e quali siano stati i criteri di scelta. Non si spiega perché è stata eliminata la zona A1 precedentemente prevista dalla legge istitutiva della Riserva (L.R. 7 Giugno 1990, n. 70).

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si specificheranno i criteri utilizzati per l’individuazione delle zone, in particolare per le zone A, nonché si espliciteranno gli indicatori ed il percorso logico utilizzati per la classificazione delle zone al par. 4.3 e al cap. 5 della Relazione nonché nel rapporto ambientale. L’esposizione dei verrà ulteriormente dettagliata, in particolare relativamente alla zona A.

L’autorità competente rileva che le modalità di recepimento dell’indicazione dovranno fornire riscontro dei contributi dell’autorità competente forniti con documento di scoping

A16 La enunciazione dei criteri effettuata al capitolo 5 utilizza termini eccessivamente generici e ripetitivi (“valore più elevato”, “più spiccata sensibilità”, ecc.), tanto da non consentire una adeguata comprensione delle motivazioni né delle zone incluse né di quelle escluse dalla tutela integrale

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si specificano i criteri utilizzati per l’individuazione delle zone, in particolare per le zone A, nonché si esplicitano gli indicatori ed il percorso logico utilizzati per la classificazione delle zone al par. 4.3 e al cap. 5 della Relazione nonché nel rapporto ambientale. L’esposizione dei verrà ulteriormente dettagliata

L’autorità competente rileva che anche in recepimento delle indicazioni già fornite dall’autorità procedente con il documento di scoping, il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro della metodologia adottata ai fini della determinazione della zonizzazione di piano in modo tale da rendere oggettiva la comprensione della stessa.

A17 Ciò che qui viene chiamato “Orto botanico”, in realtà denominato Giardino botanico, non è una realizzazione compiuta come qui si lascia

L’autorità procedente dichiara che il Piano mantiene la funzione già prevista. La Riserva opererà ai fini della risoluzione delle

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intendere. I lavori, eseguiti a più riprese per differenti realizzazioni (dapprima serra, poi aula didattica per educazione ambientale, poi un percorso per disabili motori e non vedenti, infine svariate nuove costruzioni fra cui un’altra serra e un caseificio didattico, non si sono mai conclusi, la struttura non è stata mai fruibile e tuttora non lo è. Molte delle piante messe a dimora nel 2014 si sono seccate per mancanza di irrigazione e di interventi di manutenzione.

problematiche evidenziate.

A18 La sovrapposizione nel tempo di numerose realizzazioni progettuali nella zona di Cartore non solo non ha sopperito alla mancata efficacia degli interventi precedenti, ma ha anche determinato un sovraffollamento di strutture non coordinate fra loro, che non sono funzionali ad una fruizione soddisfacente dell’area. Aggiungere una nuova struttura, senza nemmeno elencare i problemi di realizzazione e gestione delle strutture esistenti che si sono già incontrati negli anni passati, sembra una scelta insensata, che non tiene conto di quanto già sperimentato senza successo e che rischia di aumentare lo spreco di risorse pubbliche.

Bisogna inoltre osservare che la nuova gestione dei “Casali di Cartore” sta già realizzando, benché inizialmente non fosse previsto, un punto ristoro, per cui prevederne altri non sembra ricadere nei servizi “essenziali”. Inoltre presso la struttura conosciuta come “Ecoalbergo” di Cartore (ristrutturazione finanziata con fondi regionali, completata e mai gestita da anni) è già previsto un ristorante. Sarebbe bene che prima di ipotizzare un nuovo punto di ristoro per una piccola frazione come Cartore, o qualunque altro servizio ritenuto opportuno, si attivassero le realtà economiche e le strutture già presenti, e poi eventualmente si valutasse l’ipotesi di costruire ulteriori strutture.

L’autorità procedente dichiara che le strutture presenti o in corso di realizzazione non prevedono la presenza di una sala multifunzionale adeguata ad accogliere gruppi mediamente numerosi (50-60 persone).

La previsione è funzionale a potenziare il nucleo di Cartore come riferimento principale di coordinamento e organizzazione della fruizione della Riserva.

L’autorità competente rileva che la possibilità di nuova costruzione deve essere collegata ad una preventiva valutazione della effettiva efficacia, sul fronte dei ritorni, derivanti dalla realizzazione della stessa nonché ad una preventiva valutazione della impossibilità di riuso del patrimonio esistenti con riscontri il più possibile oggettivi.

A19 Appare prioritario che tale struttura venga individuata tra le varie strutture edilizie già esistenti e in stato di abbandono o anche pericolanti, piuttosto che come nuova costruzione. Questa scelta avrebbe anche la funzione di recupero del degrado dell’area.

L’autorità procedente dichiara che in accoglimento all’Osservazione la realizzazione della nuova struttura potrà essere avviata solo in caso di documentata impossibilità a realizzarla recuperando edifici esistenti. I parametri concorrenti alla determinazione di tali azioni saranno connessi con fattori tipologici, dimensionali ed ecologiche nonché afferenti a problematiche giuridico-

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amministrative.

Saranno quindi modificate le NTA e la Scheda d’intervento relativa a Cartore ed esplicitati tali parametri.

A20 In questo paragrafo si vietano ampliamenti in zona D2, anche se al paragrafo 14.4. delle NTA (Disciplina prescrittiva della sottozona D2) tali interventi vengono autorizzati (si veda il punto corrispondente nelle osservazioni alle NTA) a palese favore dell’unica azienda presente in area D2 (Agorà).

L’autorità procedente dichiara che sono consentiti esclusivamente ampliamenti per adeguamento funzionale. La previsione è cautelativa e coerente con la funzione della zona D2 di sviluppo economico e sociale.

L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle motivazioni che sottendono la scelta del parametro dimensionale nonché quelle afferenti la destinazione sportiva. Si richiede inoltre di specificare in dettaglio le destinazioni funzionali attuabili.

A21 Il piano prima vieta il cambio di destinazione d’uso poi lo autorizza per fini turistico – ricettivi – sportivi. La descrizione degli usi consentiti è molto generica, quindi si potrebbe autorizzare una lottizzazione (turistico), come pure un ristorante e beauty farm (ricettivo) o una piscina o un campo da calcio (sportivo), finalità non propriamente coerenti con quelle della Riserva.

L’autorità procedente dichiara che la posizione della Zona D2 ai margini della Riserva non evidenzia problemi di impatto rilevante. L'azienda svolge già attività di servizio nel campo dell’organizzazione di eventi. Una sua eventuale riconversione ad uso ricettivo o sportivo potrebbe determinare un vantaggio per l’ambiente della Riserva.

L’autorità competente rileva che il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro delle motivazioni che sottendono la scelta afferente la destinazione sportiva, nel rispetto degli obiettivi di piano.

A22 I due sentieri natura sono in totale stato di abbandono con la segnaletica danneggiata e mancante da tempo. Sugli stessi non è stata mai realizzata una legenda descrittiva dei punti di interesse lungo il percorso (depliant o tabella in situ)

L’autorità procedente dichiara l’osservazione non è afferente le funzioni di piano.

L’autorità competente rileva che il piano di monitoraggio dovrà considerare indicatori atti a tenere sotto controllo le ripercussioni derivanti dalla problematica evidenziata. Anche in ordine alla efficienza dello stesso.

A23 Ulteriori itinerari per mountain bike sarebbero effettivamente possibili, ma ne andrebbe valutato attentamente l’impatto in termini di disturbo, eventualmente regolamentando l’accesso

L’autorità procedente dichiara che la strategia di fruizione della Riserva punta a consolidare il sistema di itinerari e percorsi esistenti e organizzare la fruizione di gruppo prevalentemente intorno al nucleo e alla Piana di Cartore

A24 La frase “ricordiamo che il campeggio libero nell’area protetta non è consentito”, come pure “Si raccomanda infine la massima prudenza”, sembrano più consone ad un depliant destinato all’utenza che ad una relazione tecnica di piano. A parte la nota

L’autorità procedente dichiara che il campeggio e bivacco sono vietati dal regolamento fatti salvi i casi di deroga previsti dall’art.19, sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’Ente di gestione.

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stilistica, sembra inopportuno non porre limiti alle zone in cui può essere autorizzato il bivacco, che dovrebbe comunque essere vietato nelle aree a riserva integrale, e soggetto ad autorizzazione, con differenti permissività, nelle altre zone della Riserva. Ad esempio per le aree in quota potrebbe essere concesso con nulla osta per brevi periodi esclusivamente in prossimità dei rifugi (Caparnie, Fonte la Vena, P. S. Rocco). Per il fondovalle si potrebbe prevedere un punto all’imbocco di Valle Amara (area di parcheggio auto) e uno a Cartore. Tutto ciò dovrebbe essere normato in dettaglio nel Regolamento, che invece non affronta la problematica con il dovuto approfondimento, come commentato nelle osservazioni specifiche.

A25 Per quanto riguarda Cartore, visto che in genere il campeggio viene effettuato da gruppi organizzati numerosi (scout), con anche più di 50 persone che sostano diversi giorni, esiste il problema igienico-sanitario delle deiezioni fecali che vengono effettuate dai partecipanti in giro per il bosco o in fosse estemporanee, comunque sempre nel bosco. Questa problematica non viene adeguatamente discussa.

L’autorità procedente dichiara che la strategia di fruizione della Riserva punta a organizzare la fruizione di gruppo prevalentemente intorno al Borgo di Cartore, dove assicurare i servizi essenziali.

A26 Sarebbe opportuno, oltre i punti citati, che il Piano di Assetto prevedesse, esclusivamente a Cartore, la possibilità di creare una piccola area di servizio per il campeggio, gestita, con strutture minime non invasive (punto luce/acqua – doccia – WC). Tale area potrebbe essere anche utilizzata dai camper, che altrimenti non hanno opportunità di sostare.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto è stato affrontato nello studio di incidenza i cui esiti saranno acquisiti nel piano e volti alla risoluzione della problematica evidenziata.

A27 Si lamenta nuovamente la mancanza di qualunque elemento oggettivo utile a comprendere quali siano state le criticità passate e come si intende superarle per poter arrivare ad offrire all’utenza i servizi di cui si ipotizza la realizzazione.

L’autorità procedente dichiara che il Piano non può risolvere criticità gestionali. Delle stesse si è tenuto conto, però, ad esempio, prevedendo la possibilità di realizzare la sala multifunzionale di Cartore anche mediante finanza di progetto.

L’autorità competente rileva che il piano di monitoraggio dovrà prevedere indicatori atti a tenere sotto controllo quanto evidenziato al fine di garantire l’ attuazione delle previsioni di piano.

A28 Il documento non specifica se le 30 unità di veicoli a motore che accedono in Riserva si intendono su base giornaliera o su quale base. In ogni caso, per le giornate festive o del

L’autorità procedente dichiara che le 30 unità devono intendersi quale presenza giornaliera.

L’autorità competente rileva che il piano di monitoraggio dovrà prevedere modalità di

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periodo luglio-agosto la previsione è sottostimata. Non è specificata con esattezza la localizzazione del parcheggio “presso il confine sud ovest” né se si intende realizzarlo esterno alla Riserva o interno.

controllo dei flussi al fine di verificare che le previsioni formulate siano congruenti con le stime effettuate.

A29 Non sono descritte quali possano essere le “opere” che realmente possano “consentire il ritardo della risalita del bestiame”. Se si intende ritardare la salita del bestiame, è sufficiente che il Regolamento ritardi la data di inizio del periodo di alpeggio

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto è stato affrontato nello studio di incidenza. A esito dello studio di incidenza si prevede di eliminare la scheda progetto relativa agli interventi di recinzione del lago e rimandando gli aspetti di gestione del pascolo al “Piano dei pascoli”, nel rispetto degli obiettivi di piano e salvo verifica preventiva.

A30 Interventi che impediscano effettivamente l’accesso al lago, oltre che non adeguatamente motivati da esigenze di conservazione, sono impraticabili sia dal punto di vista della fattibilità che dell’impatto paesaggistico; inoltre impedirebbero l’abbeverata al lago anche da parte della fauna selvatica di grossa taglia.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Tale aspetto è stato affrontato nello studio di incidenza. Ad esito di tale studio si prevede di eliminare la scheda progetto relativa agli interventi di recinzione del lago e rimandando gli aspetti di gestione del pascolo al “Piano dei pascoli”, nel rispetto degli obiettivi del Piano della riserva e salvo verifica preventiva, pur continuando a ritenere motivata l’esigenza di protezione del lago dal pericolo di inquinamento (vedi relazione dell’ASL).

A31 I siti in questione sono solo piccole buche, verosimilmente saggi minerari, non vi è stato mai uno sfruttamento dei giacimenti come per altre aree del massiccio del Velino. I siti sono tutti in aree impervie e delicate dal punto di vista faunistico e floristico. Pertanto sarebbe poco opportuno condurvi persone (si dovrebbero realizzare tra l’altro sentieri ex novo) e mettervi della cartellonistica.

L’autorità procedente dichiara che il sito è di interesse scientifico e fruitivo anche se non oggetto di precedente sfruttamento minerario. Si prevede la possibilità di cartellonistica didattica.

A32 Non è specificato quali siano gli “espedienti tecnologici per garantire ai fruitori della struttura benessere e comfort”, una dizione così generica potrebbe riferirsi anche solo ad un impianto di condizionamento/riscaldamento.

Non è chiaro cosa si intenda per “architettura bioclimatica” e quali possano essere le “strutture innovative realizzate con materiali naturali e sostenibili”. L’architettura da promuovere, nel caso fosse necessario, è quella in pietra a faccia vista tipica dei borghi storici e rurali dell’Appennino laziale-abruzzese.

L’autorità procedente dichiara che esistono numerose certificazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale (ITACA, CASA CLIMA; LEED; etc). Il regolamento, in accoglimento dell’osservazione, farà riferimento agli standard internazionali e a letteratura di settore.

Il regolamento, al fine di tutelare la tradizione architettonica e l’uso di materiali locali detta specifiche norme (art.23 NTA e art.32 del regolamento).

L’autorità competente rileva che le NTA di piano dovranno dettagliatamente prevedere le modalità di intervento sul patrimonio storico-architettonico-testimoniale ad esito di specifica

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indagine conoscitiva.

A33 La proposta è esposta in modo poco chiaro e contraddittorio. Sembrerebbe che si voglia realizzare una centrale termica a biomasse per soddisfare le esigenze delle utenze di uso civico (quindi sostanzialmente di privati cittadini residenti), ed organizzare la relativa filiera locale, ma l’elaborato non dà ulteriori dettagli che consentano di valutare la fattibilità o il potenziale impatto di tale intervento. Andrebbe verificata la corrispondenza fra la potenza della centrale e il suo fabbisogno in biomassa legnosa in funzione della produttività sostenibile dei boschi di proprietà delle ASBUC.

L’autorità procedente dichiara che il Piano in congruenza coi suoi obiettivi, in considerazione con le specificità del territorio, intende proporre lo svolgimento futuro di uno studio di fattibilità. La scheda chiarisce però alcuni aspetti di fondo (soggetti coinvolti, etc) e specifica che l’eventuale realizzazione dell’impianto a biomasse dovrà essere esterno alla Riserva.

A34 Tale intervento, dietro un titolo apparentemente rivolto al settore zootecnico, contiene in realtà una proposta di nuova edificazione in quota, in contrasto con la più consolidata normativa paesaggistica, in quanto la frase “La struttura dovrà preferibilmente essere realizzata mediante il recupero o la ricostruzione di manufatti preesistenti” lascia intuire che se il recupero o la ricostruzione di manufatti preesistenti non sarà possibile questa potrà essere realizzata ex-novo. Andrebbe poi specificato cosa si intende per manufatti preesistenti: se rientrano in tale fattispecie anche i mucchi di pietre che testimoniano la presenza di uno stazzo, il Rifugio potrebbe essere realizzato quasi ovunque, anche in zone molto delicate. Oltre all’impatto diretto sul terreno, si andrebbe a costituire una fonte di disturbo diretto in aree che normalmente non vedono la presenza umana nelle ore più delicate del crepuscolo e della notte. Inoltre, se previsto, va considerato il prolungamento della viabilità stradale per servire tale struttura (per lo meno per la fase di realizzazione), per non parlare della gestione dei reflui, dell’approvvigionamento idrico, del combustibile per la cucina e per il riscaldamento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. L’avverbio preferibilmente sarà eliminato. Tale aspetto è stato affrontato anche nello studio di incidenza. Ad esito di tale studio si propone di eliminare la scheda progetto relativa all’intervento in questione.

L’autorità competente rileva che l’indagine conoscitiva di cui al punto A32 dovrà essere realizzata anche ad utilità della problematica rilevata.

A35 C’è un evidente conflitto di funzioni della struttura: se si tratta di una “stazione di monitoraggio e sperimentazione” che “dovrebbe accogliere ricercatori” non si comprende a chi sia destinata la “stanza museo in cui predisporre, poster e pannelli che illustrino i risultati delle loro ricerche e descrivano il territorio ed i suoi usi”. I due tipi

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto è stato affrontato anche nello studio di incidenza. Ad esito di tale studio si propone di eliminare la scheda progetto relativa all’intervento in questione.

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di utilizzo hanno prevedibilmente impatti diversi e, in particolare, la seconda funzione, quella museale, necessiterebbe per lo meno di una valutazione sui potenziali impatti ambientali.

A36 Sarebbe opportuno specificare che si intende per piano d’azione per la gestione energetica degli spazi aperti, delle risorse naturali e delle acque, e soprattutto dei rifiuti, per i quali una “gestione energetica” è del tutto incompatibile con le finalità di una area protetta.

L’autorità procedente dichiara che il tema della gestione energetica della Riserva attiene all’adozione di tutte le misure auspicabili (veicoli elettrici, risparmio energetico, etc) per realizzare una forma di gestione ambientale di elevato livello. L’indicazione è di tipo generale e dovrà essere oggetto di specifiche iniziative nell’ambito delle politiche di sviluppo e marketing della Riserva.

A37 La raccolta della genziana, che viene accanitamente praticata pur nella clandestinità, dovrebbe essere piuttosto normata come riportato nelle osservazioni al Regolamento.

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda la raccolta della genziana non essendovi una normativa specifica in materia si rimanda all’art. 24 del Regolamento che norma la raccolta di specie vegetali spontanee. Tale articolo sarà opportunamente modificato per consentire la raccolta entro certi quantitativi da definire compiutamente, salvo preliminare verifica di eventuali limiti.

A38 Correttamente viene riportato, in questo paragrafo, un trafiletto sull’importanza della gestione razionale del pascolo per il mantenimento di taluni habitat di grande interesse conservazionistico. E’ pertanto ancora più inspiegabile per quale motivo non si è tenuto conto di ciò nel definire le strategie e le azioni di pianificazione.

L’autorità procedente dichiara che il Piano ha tenuto conto dei problemi di gestione del Pascolo, ad esempio rispetto ai problemi di sovrapascolo e calpestio intorno al lago e richiamando il Piano Pasci Pascolo previsto dalla Legge istitutiva ed attualmente in itinere.

In particolare si segnala che il piano prevede punti di abbeveraggio distribuiti in modo tale da ridurre la attrattività del lago.

Il Problema è inoltre stato oggetto di considerazione nella Relazione motivata per lo studio di Incidenza.

A39 Il problema del calpestio nelle vallette nivali, per il quale si propone la soluzione della definizione sentieristica, ha un senso per gli escursionisti, ma nessun senso per il pascolo: non vi è modo di costringere gli animali a restare su un sentiero. L’unico modo di evitare un sovrapascolo o un calpestio eccessivo del bestiame in tali zone, è la prescrizione della custodia permanente degli armenti al pascolo: proprio il problema del quale si è evitato accuratamente di parlare laddove sarebbe stato estremamente opportuno farlo, per giustificare invece interventi di dubbia utilità e finalità poco chiare

L’autorità procedente dichiara che la specifica problematica è rimandata al Piano Pasci Pascolo previsto dalla Legge istitutiva ed attualmente in itinere.

L’autorità competente rileva che il piano in oggetto dovrà prevedere misure finalizzate alla riduzione della problematica evidenziata.

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A40 Oltre le aree rupestri, non vengono menzionate altre aree importanti del Vallone di Teve, dove si riproducono la Rosalia alpina, il lupo, la martora, la donnola e probabilmente il gatto selvatico. Sulle rupi nidifica anche il picchio muraiolo, non citato.

L’autorità procedente dichiara l’osservazione è accolta. Tali aree verranno menzionate integrandole nella Relazione conoscitiva e nella Relazione di Piano nonché nel rapporto ambientale.

A41 Doveroso segnalare, invece, la presenza di un vecchio nido di aquila, attualmente inutilizzato da anni ma che, alla luce delle recenti risultanze del monitoraggio, potrebbe costituire un elemento di grande attenzione nel caso venisse nuovamente occupato da una giovane coppia. Per la Valle di Fua si segnala inoltre la presenza della puzzola e la nidificazione del corvo imperiale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Tali aspetti verranno menzionati integrandoli nella Relazione conoscitiva e nella Relazione di Piano, nonché nel rapporto ambientale.

A42 Manca in questo capitolo un riferimento alla Valle Amara dove sono presenti orso, lupo, gatto selvatico, martora, puzzola.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto verrà menzionato integrandolo nella Relazione conoscitiva e nella Relazione di Piano nonché nel rapporto ambientale.

A43 Curioso quindi che dopo aver trattato così dettagliatamene la robinia, non si vada ad affrontare con analogo dettaglio la situazione dei cardi, presenti ad esempio come infestanti invadenti in prossimità della Fonte vecchia di Cartore.

L’autorità procedente dichiara l’osservazione è accolta. Per quanto riguarda la problematiche delle specie alloctone, trattata al par. 8.2 della relazione di Piano, verrà ulteriormente approfondita per quanto concerne l’effettiva invasività dei cardi nei confronti dell’habitat 6210

A44 Per quanto riguarda la fauna, come abbiamo detto è infondata l’affermazione che sia il lago la zona di maggiore fragilità.

I gracchi corallini frequentano indistintamente tutta la prateria sommitale e non hanno alcuna predilezione per le sponde del lago; analogamente non risulta da nessuna parte che le sponde del lago siano cruciali per la vipera dell’orsini.

L’autorità procedente dichiara che il lago presenti situazioni di fragilità ecologica è confermato sia dai documenti del Piano di Gestione sia dalla recente relazione prodotta dalla ASL, sia dai sopralluoghi effettuati.

I pascoli prossimi al lago in particolare, come altre porzioni delle praterie sommitali, risultano di rilevante interesse per i gracchi corallini. Per quanto riguarda la Vipera dell’Orsini non abbiamo mai parlato delle sponde ma dei pascoli situati nell’area del Lago della Duchessa, che risultano rilevanti per la presenza della specie.

A45 Si fa presente che il macello è chiuso da diverso tempo.

L’autorità procedente dichiara che l’indicazione come riportata nella documentazione di piano è corretta.

A46 I tralicci elettrici ancora presenti in località Curolo e Brasile andrebbero definitivamente smantellati e/o messi in sicurezza per la pericolosità nei confronti dell’avifauna ed in particolare nei confronti del gufo reale, come previsto (obbligo) dall’art. 5, comma 2, lett a)

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Tale aspetto è stato affrontato nello studio di incidenza proposto. Ad esito di tale studio il Piano proporrà, nelle Misure di Conservazione, nelle attività da promuovere e incentivare, di

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del D.M. 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) ), valido per tutte le ZPS per le linee aeree ad alta e media tensione.

smantellare/mettere in sicurezza i tralicci nelle località citate.

A47 Non viene specificata la tipologia dell’impianto di trasmissione elettrica (bassa, media o alta tensione) con una stima dell’altezza dei sostegni (tralicci).

L’autorità procedente dichiara che tale aspetto è stato affrontato nello studio di incidenza proposto. Ad esito di tale studio il Piano proporrà, nelle Misure di Conservazione, nelle attività da promuovere e incentivare, di smantellare/mettere in sicurezza i tralicci nelle località citate.

A48 Non sono chiare le motivazioni che hanno guidato il pianificatore nella scelta di alcune aree e nell’esclusione di altre. Sarebbe parso logico includere fra le aree contigue, ad esempio, anche le colline di S. Anatolia, in quanto area di presenza di lepre italica, capriolo, cervo, lupo e orso marsicano (l’area è inserita come area di monitoraggio per l’orso, nella sub area Cicolano, dalla Regione Lazio/ARP). Inoltre occorre ricordare l'importanza delle colline anche come area di caccia/reperimento per aquila, grifone, gufo reale, falco pellegrino e falco grillaio.

L’autorità procedente dichiara che una delle motivazioni che l’ hanno guidata nell’individuazione della proposta delle aree contigue è stata quella di andare ad includere aree rilevanti dal punto di vista naturalistico e che consentissero di pervenire alla definizione di una perimetrazione che avesse più possibilità di essere facilmente riscontrata sul territorio. In tal senso facendo riferimento inoltre al fatto che la Riserva nella Rete Ecologica del Lazio svolge il ruolo ecologico-funzionale di “area di connessione”, si è arrivati alla formulazione della proposta di “aree contigue” che prevede il coinvolgimento dei seguenti ambiti territoriali:

• Area del Monte Cava: Dal punto di vista ecologico-funzionale queste praterie montane costituiscono importanti habitat riproduttivi per diverse specie ornitiche di interesse comunitario tra cui la Tottavilla e la Coturnice, qui segnalata con almeno 3-6 coppie nidificanti su un totale di 20-40 stimate per l’intera Riserva Naturale, e per altre specie ornitiche tipicamente associate a questi ambienti quali Allodola, Codirosso spazzacamino, Codirossone, Culbianco, Fanello, Spioncello. Queste praterie costituiscono inoltre rilevante habitat trofico per il Grifone e l’Aquila reale che, da circa due anni, viene osservata frequentare con una coppia di immaturi non nidificanti in tale comprensorio (Montagne della Duchessa, il Monte Cava e la Val Malito).

• Piana di Corvaro. Area di grande interesse ornitologico per la presenza di alcune specie a priorità di conservazione quali

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Tottavilla e Calandro. Tra le specie di interesse regionale questa area ospita l’unica popolazione nota di Passera lagia del Lazio. L’area inoltre viene frequentata a scopi trofici dal Gracchio alpino e dal Gracchio corallino durante il periodo invernale rivestendo così un insostituibile ruolo ecologico-funzionale per queste popolazioni

L’autorità competente rileva che anche in recepimento delle indicazioni già fornite dall’autorità procedente con il documento di scoping, il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro della metodologia adottata ai fini della determinazione della zonizzazione di piano in modo tale da rendere oggettiva la comprensione della stessa.

A49 Assolutamente ridicolo il riferimento all’acquacoltura. Deve evidentemente trattarsi di uno dei numerosi refusi di un documento realizzato attraverso copia-incolla da altre relazioni, e mai revisionato da persona che abbia anche una minima conoscenza dei luoghi.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Non si era trattato di una svista ma di una scelta; quella di riportare per esteso quanto previsto dalla normativa citata. In sede di Studio di Incidenza, si sono riviste le Misure di Conservazione, stralciando quanto non pertinente per la Riserva Naturale

A50 Anche in questo caso questa prescrizione sembra inadatta al contesto della Riserva. Si fa presente infatti che all’interno della Riserva non ci sono esemplari di castagno, se non alcune piante abbandonate nella zona di Cartore.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Non si era trattato di una svista ma di una scelta; quella di riportare per esteso quanto previsto dalla normativa citata. In sede di Studio di Incidenza, si sono riviste le Misure di Conservazione, stralciando quanto non pertinente per la Riserva Naturale Saranno modificati la relazione al cap. 10 e i relativi articoli del Regolamento.

A51 In questo caso sono state ricopiate le norme del D.M. 17 ottobre 2007, senza aver constatato che non ci sono né sono previste discariche, impianti eolici, impianti di risalita, cave all’interno della Riserva.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Non si era trattato di una svista ma di una scelta; quella di riportare per esteso quanto previsto dalla normativa citata. In sede di Studio di Incidenza, si sono riviste le Misure di Conservazione, stralciando quanto non pertinente per la Riserva Naturale

A52 La repressione del bracconaggio anche attraverso forme di utilizzazione sostenibile ed economica della fauna selvatica ed iniziative a carattere sociale derivanti da tale utilizzazione;

Per poter esprimere una qualunque valutazione su questo punto, bisognerebbe verificare quali siano queste forme di utilizzazione e come debbano essere esercitate.

L’autorità procedente dichiara che anche in questo caso è stato riportato quanto previsto dal DM 17 ottobre 2007. In questo caso si è ritenuto opportuno mantenere quanto previsto dalla norma.

A53 In tutti i documenti del Piano di Assetto L’autorità procedente dichiara che non si

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esaminati, la Rosalia alpina viene citata solo in questo articolo di regolamento

avevano informazioni sulle località di presenza della specie all’interno della Riserva Naturale. Si era ritenuto opportuno comunque prevedere specifiche Misure di Conservazione per la specie. In sede di Studio di Incidenza proposto le Misure di Conservazione sono state implementate con specifici riferimenti alle località di presenza conosciute. La zonizzazione di piano è stata ritenuta congruente.

A54 Il programma di monitoraggio qui esposto sembra eccessivamente ambizioso, visto che quasi tutti i monitoraggi sono previsti a cadenza annuale, soprattutto considerando che l’ufficio naturalistico è costituito da una sola persona. Il ricorso costante a personale tecnico esterno potrebbe risultare insostenibile data l’esiguità del bilancio dell’Ente. Potrebbe trattarsi di una dichiarazione d’intenti resa per dimostrare impegno su questo aspetto, ma in realtà impraticabile.

L’autorità procedente dichiara che viene proposto uno schema che identifica quelle che vengono ritenute le priorità ai fini del monitoraggio; si ritiene che possa costituire un utile elemento di riferimento.

L’autorità competente rileva che dovranno essere previste modalità di integrazione del piano di monitoraggio in argomento con il piano di monitoraggio di cui al d.lgs.152/2006 e previsto nel rapporto ambientale

A55 “Uno specifico aspetto da monitorare riguarda l’evoluzione degli ambienti pascolivi di alta quota”.

Non viene specificato in che modo, con quali mezzi e quale personale si intende effettuare questo importantissimo monitoraggio, che deve tener conto sia del valore naturalistico che del valore pabulare degli ambienti in questione, in funzione dell’utilizzo pastorale; due valori indissolubilmente legati fra loro. Sarebbe stato opportuno prevedere una collaborazione o almeno una intesa con le ASBUC a riguardo.

L’autorità procedente dichiara che si inseriranno le opportune integrazioni nel Piano di monitoraggio.

A56 Qui si segnala che il contesto di riferimento della filiera energetica, precedentemente riferita alle utenze private locali, viene esteso a tutto il Cicolano.

L’autorità procedente dichiara che il piano non definisce i confini di questo progetto ma li demanda allo studio di fattibilità, fermo restando che il piano non consente la realizzazione di una centrale di biomassa nel perimetro Riserva.

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO –PR NT NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

B1 Art. 9. Le ASBUC vengono viste come soggetti unicamente passivi del Piano (“recepiscono ed attuano” le prescrizioni del Piano. Non si prevede una loro partecipazione attiva a processi gestionali (contrariamente a quanto è consentito e previsto per una pluralità di soggetti, pubblici e privati, per varie iniziative di sviluppo), nemmeno per la

L’autorità procedente dichiara che il Piano al fine di potenziare la partecipazione attiva delle ASBUC ai processi gestionali propone la sottoscrizione di un protocollo d’intesa sugli usi civici (NTA, art.29.2).

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determinazione del carico di bestiame (si vedano note all’art. 11).

L’autorità competente rileva che il protocollo dovrà essere congruente con gli obiettivi di Piano

B2 Art. 11. Fra i geositi da includere nelle aree di riserva integrale, sarebbero da considerare anche l’anfiteatro glaciale del M. Morrone e le pareti esterne e interne del Murolungo. Desta invece qualche perplessità l’inclusione del Cau di Cartore: sebbene la vegetazione di questa formazione sia degna di tutela (faggeta depressa in dolina), tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante un livello normativo meno stringente purché specifico.

L’autorità procedente dichiara che ad esito delle analisi condotte e volte alla determinazione della zonizzazione di piano, le parti “dell’anfiteatro glaciale del M. Morrone e le pareti esterne e interne del Murolungo” che sono stati riconosciuti come concorrenti ai fini della tutela conservazionistica, sono stati inclusi nella zona A a tutela integrale. Le parti non concorrenti alla tutela conservazionistica di habitat prioritari, tenuto conto delle specifiche peculiarità, sono stati inclusi in zona B

In ordine alle specifiche peculiarità e valenze, nel rispetto degli obiettivi di piano, si è previsto di selezionare il Cau di Cartore in zona A.

B3 Art. 11. Fra le aree da includere per ragioni floristiche, si rileva come l’area individuata a ridosso di Punta dell’Uccettu non presenta nessuna concentrazione di emergenze floristiche ne tantomeno di habitaT comunitari, mentre le aree con “soprassuoli secolari di faggio” non sono certo limitate al solo Coppo dei Ladri.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è parzialmente accoglibile. La scelta delle aree di valore naturalistico per la vegetazione sono conseguenti anche agli studi fatti dall’Università degli Studi di Roma 3 che è stato possibile consultare. Ad esempio, da questi studi (condotti per 7 anni fino al 2013) risulta che l’area a ridosso di Punta dell’Uccettu è di estremo valore in riferimento alla concentrazione di specie vegetali di interesse conservazionistico ed interamente occupata da habitat di interesse comunitario. Ad ogni modo saranno forniti al cap. 5 della relazione, ulteriori chiarimenti in merito all’inclusione o meno di aree di interesse in zona A.

B4 Art. 11. Infine l’ultimo criterio, sotto la lettera d), determina caratteristiche talmente vaghe che potrebbero comportare l’inclusione dell’intera Riserva in zona A (o almeno di tutta la Valle Ruara che ospita siti di rendez-vous di lupo ed è zona di alimentazione dell’orso). In ogni caso, sarebbe opportuno prendere in considerazione le aree rocciose/boscose del Ginepro e di Valle Amara in quanto importanti, in particolare, per la riproduzione di diverse specie: astore, lupo, orso, gatto selvatico.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è parzialmente accoglibile. Per quanto riguarda il rapporto tra zone e valori delle aree va ricordato che le zone rappresentano delle aree a differente grado di tutela. La zonizzazione risulta cioè da una integrazione tra una ricognizione conoscitiva e una valutazione sul tipo di gestione ottimale. Ad ogni modo saranno forniti al cap. 5 della relazione, ulteriori chiarimenti in merito all’inclusione o meno di aree di interesse in zona A.

La definizione della lettera d, sarà riformulata per rendere più espliciti i criteri di

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individuazione.

L’autorità competente rileva che, come rappresentato già in altre controdeduzioni, si ritiene che il rapporto ambientale dovrà ottemperare alle richieste formulate dall’autorità competente in sede di redazione del documento di scoping, per quanto concerne l’ esplicitazione dei criteri di zonizzazione.

B5 Art. 11, Si segnala anche l’inopportunità di includere, in un articolo di NTA la descrizione di cosa sia lo Psylliodes picipes, e di inserire piuttosto tali considerazioni nel Quadro conoscitivo o nella Relazione generale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Le NTA verranno modificate come evidenziato nello studio di incidenza.

B6 Art.11. Nel complesso non vi è una corrispondenza esaustiva fra i criteri identificati per la delimitazione delle zone di Riserva Integrale e la zonizzazione effettuata: vi sono aree di grande valore che ne sono rimaste fuori, ed aree che potrebbero tranquillamente restarne fuori senza pericolo per la conservazione. Restano quindi poco chiari i reali criteri che hanno guidato le scelte del pianificatore.

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda il rapporto tra zone e valori delle aree va ricordato che le zone rappresentano delle aree a differente grado di tutela e non esclusivamente una gradazione di valore delle aree. La zonizzazione risulta cioè da una integrazione tra una ricognizione conoscitiva e una valutazione sul tipo di gestione ottimale. Ad ogni modo saranno forniti al cap. 5 della relazione, ulteriori chiarimenti in merito all’inclusione o meno di aree di interesse in zona A.

L’autorità competente rinnova la richiesta già formulata in precedenza per punti di analoga questione.

B7 Art.11. Nelle zone di riserva integrale dovrebbe essere previsto il divieto di accesso fuori dai sentieri segnalati e, comunque, con cani.

L’autorità procedente dichiara che tale previsione è presente nell’art.9 del Regolamento.

B8 Art. 11. Per quanto riguarda la regolamentazione del pascolo, le NTA non specificano nulla, a parte stabilire un generico divieto (peraltro del tutto inappropriato in una zona tradizionalmente interessata dalla pratica dell’alpeggio e illegittimo a causa dall’esistenza di usi civici), rimandando la determinazione di parametri fondamentali quali il carico di bestiame ad un successivo monitoraggio da effettuarsi a cura del CRA (Ente di Ricerca del Ministero dell’Agricoltura).

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il Piano sarà integrato con considerazioni afferenti la problematica indicata al fine di individuare elementi cardine da sottoporre ad una specifica definizione, anche mediante concertazione con i portatori di interesse, nel redigendo Piano del Pascolo previsto dal Decreto istitutivo della Riserva.

B9 Art. 11. Violazione del conflitto di interesse: il CRA, che possiede una notevole estensione di terreni in quota, dal momento che li affitta per il pascolo, non può essere incaricato di determinare il carico accettabile

L’autorità procedente dichiara quanto dichiarato al punto precedente.

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B10 Art. 11. Le NTA devono contenere indicazioni precise e circostanziate (es. identificare già il carico massimo in termini di UBA), gli eventuali monitoraggi necessari dovevano essere effettuati durante l’acquisizione dati per il quadro conoscitivo; al più, per argomenti complessi come la gestione di pascoli e boschi, si può rimandare nella norma alla successiva e propedeutica elaborazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (che prevede anche la sezione relativa al pascolo)

L’autorità procedente richiama quanto dichiarato al punto B8.

L’autorità competente rileva che gli approfondimenti conoscitivi effettuati per l’approfondimento delle misure di cui al punto B8 dovranno confluire nel piano di monitoraggio di cui all’art.18 del decreto

B11 Art. 11. Non è corretto identificare, nelle NTA, un soggetto esterno con cui si intende portare avanti una collaborazione discriminandone altri aventi pari (se non maggiore) diritto a riguardo

L’autorità procedente richiama quanto dichiarato al punto B8.

L’autorità competente rileva che quanto evidenziato nell’art.11, comma 3, lett.c) delle NTA di Piano dovrà confluire nel piano di monitoraggio ex art.18 d.lgs.152/2006, tenuto conto di quanto rilevato al punto B10.

B12 Art. 11, Più sensato sarebbe stabilire che all’interno della zona A il pascolo è normato da un Piano di utilizzo dei pascoli, da redigere in stretta collaborazione e d’intesa con ASBUC e CRA e da sottoporre a successiva Valutazione di incidenza.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta secondo quanto indicato al punto B8.

L’autorità competente rileva che si dovrà operare nel rispetto della normativa vigente.

B13 Art. 12.3. Il punto b) contraddice il punto a). Dapprima si dichiara che sono vietate le nuove realizzazioni, poi si apre un’ eccezione descritta in modo talmente vago da inficiare l’efficacia del divieto appena posto. Ambigua inoltre le dizioni di “manufatti principali” e di “corretto inserimento” utilizzate al punto d).

L’autorità procedente dichiara che la tecnica di definire un divieto generale e le specifiche eccezioni è cautelativa e ampiamente utilizzata nella normativa di settore in quanto consente di chiarire che al di fuori dei casi previsti vige il divieto.

L’autorità competente rileva che l’osservazione relativa alla non univoca interpretazione dei termini richiamati deve essere risolta.

B14 Art. 12. L’utilizzo delle recinzioni fisse lungo il confine con le zone A, proposto come unico strumento per la gestione della complessa attività di pascolo, è inefficace e controproducente, oltre che illegittimo sotto il profilo degli usi civici

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. L’art.12 sarà modificato secondo quanto indicato al punto B8

B15 Art. 12. Favorire genericamente i processi di successione naturale nelle zone B2 e B3 potrebbe determinare impatti negativi su alcuni habitat di interesse comunitario; tali interventi, qualora vengano ritenuti necessari, dovrebbero essere accuratamente progettati e sottoposti singolarmente a Valutazione di incidenza, non possono essere approvati in tale forma generica

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Sarà integrato l’art. 12.4 con il riferimento alla progettazione ed alle necessarie valutazioni di dettaglio.

B16 Art. 12. Errato anche un riferimento presente al comma 12.4, dovrebbe richiamare l’art. 17 e non il 16.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita, e verrà richiamato

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Laddove si consentono “interventi per la fruizione sostenibile”, occorrerebbe specificare meglio cosa si intende. Non è accettabile, in sede di NTA, lasciare le definizioni così vaghe.

l’articolo corretto.

Le modalità di fruizione sono specificate nel regolamento al Capo 1 “Norme generali di utilizzo e fruizione”.

L’autorità competente rileva che si deve rendere univoca l’interpretazione delle terminologie utilizzate

B17 Art. 13. Viene consentita in zona C la realizzazione di “ricoveri per le stazione di posta per l’escursionismo a cavallo”, una definizione assolutamente non chiara

L’autorità procedente dichiara che la previsione va letta insieme alle norme del PTPR e delle norme di settore.

L’autorità competente rileva che si deve rendere univocamente identificabile la definizione delle terminologie utilizzate

B18 Art. 13 Nella sua attuale formulazione, tale norma contraddice il punto precedente in quanto sembra consentire nuove edificazioni, come confermato dalla norma che consente l’ampliamento delle aziende agricole mediante presentazione di un PUA.

L’autorità procedente dichiara che i “ricoveri per le stazione di posta per l’escursionismo a cavallo” non sono da intendersi quale nuova edificazione e pertanto le NTA verranno modificate per specificare questo punto.

L’autorità competente rileva che, per quanto concerne il parametro premiale di ampliamento delle aziende agricole tramite PUA, lo stesso, nel rispetto degli obiettivi di Piano, dovrà essere nel rapporto ambientale motivato.

L’autorità competente rileva inoltre che, dovrà essere rispettato quanto previsto dall’art.12, comma 2, della L. n.394/1991.

B19 Art. 13. A tal riguardo si segnala nuovamente l’utilizzo di terminologia ambigua laddove si parla di “superfici utili” aziendali, senza specificare se si tratta della SAU, della SUL già edificata, o di altro riferimento.

L’autorità procedente dichiara che il termine superfici utili è riferito ai fabbricati dell’azienda agricola.

L’autorità competente rileva che si deve rendere univocamente identificabile la definizione delle terminologie utilizzate

B20 Art. 13. Si prevede un limite dimensionale minimo di 5 ha per l’insediamento di nuove aziende agricole, ma non è chiaro quale sia la finalità di tale prescrizione

L’autorità procedente dichiara che la dimensione minima è una soglia atta a garantire la non eccessiva frammentazione delle aziende, coerentemente con il carattere estensivo del paesaggio e delle coltivazioni.

L’autorità competente rileva che tale scelta dimensionale dovrà essere confortata nel rapporto ambientale da una analisi della dimensione media delle aziende presenti nel contesto di riferimento, fermo restando il richiamo al rispetto della L. n.394/1991.

B21 Art. 13. Nello stesso articolo è inclusa una norma assai insidiosa con cui di fatto si concede l’edificabilità dei terreni agricoli. Gli elementi di criticità, suscettibili di generare impatto, sono

L’autorità procedente dichiara che per superficie abitativa si intende superficie utile lorda. La specifica sarà inserita nell’articolo.

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diversi: anzitutto l’ambiguità del parametro urbanistico, definito come “superficie abitativa”, un termine non tecnico che non specifica se si tratti di Superficie Utile Lorda o di Superficie Coperta; poi il fatto che alla superficie del lotto minimo possono concorrere anche appezzamenti disgiunti, considerando perfino quelli in area C3 che pure non è direttamente edificabile

La previsione del riferimento a superfici non contigue va letto insieme alla previsione dell’appezzamento minimo di 5 ettari e costituisce una soluzione che si ritiene equilibrata.

L’autorità competente rileva che dovrà essere preliminarmente verificata anche mediante ipotesi di scenario, la ripercussione della richiamata proposta al fine di verificare la congruenza con gli obiettivi di Piano.

B22 Art. 13. Ambiguo anche il punto 13.3 g) dove dice che è consentito l’ampliamento delle “superfici utili all’azienda” (senza specificare se ci si riferisca alla SAU, alle superfici di annessi agricoli esistenti o a superfici abitative esistenti o di nuova realizzazione) anche per le attività “connesse e complementari” (oltre ovviamente alla possibilità di realizzare stalle e ricoveri prettamente agricoli mediante PUA); A tale proposito, mancando nel Rapporto ambientale o negli altri elaborati analitici e descrittivi qualunque elemento circostanziato di valutazione dell’impatto di tale scelta, è stato elaborato un semplice scenario, ipotizzando che tutta la superficie in area agricola venga equamente ripartita fra soggetti che, acquistando superfici pari al lotto minimo richiesto, decidano di insediare nuove aziende agricole, e che ciascuno decida di fruire della possibilità di edificazione. La zona della Valle Ruara e Tricagli interessata dalle zone C2, C3 e C4 assomma approssimativamente a 2 kmq. Applicando il generico “indice” di 0.005 mq/mq, ne risulterebbero 40 nuove abitazioni di 250 mq ciascuna. Ma la norma non impone alcun lotto minimo per le aziende esistenti, per cui anche senza l’insediamento di nuove aziende, se ipotizziamo che in zona vi siano 10 soggetti proprietari di terreni per un totale di 2 ha (disgiunti) ciascuno, questi potrebbero realizzare 10 nuove abitazioni di 100 mq! Senza contare la possibilità dell’ampliamento offerta dal punto 13.3 g), che potrebbe attivarsi semplicemente dichiarando di voler intraprendere attività agrituristica. Se le superfici indicate fossero interpretate come SC, aprirebbero uno scenario di vera e propria speculazione edilizia, in area regolarmente frequentata da specie prioritarie quali lupo ed orso, nonché interessata da superfici coperte da habitat di interesse comunitario, anche prioritari

L’autorità procedente dichiara che la previsione va letta insieme alle norme del PTPR e delle norme di settore.

L’autorità competente rileva che le terminologie utilizzate nelle NTA devono essere univocamente determinabili. Per quanto concerne la possibilità di insediamento di nuove aziende agricole il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di una valutazione complessiva atta, nel rispetto degli obiettivi di piano nonché delle esigenze del comparto agricolo locale, a evidenziare la sostenibilità delle scelte effettuate. Quanto detto nel rispetto della L. 394/91.

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(6210*). In ogni caso, sarebbe stato tecnicamente corretto specificare un parametro di cubatura, o di altezza massima, ed una specifica relativa alla tipologia architettonica e stilistica; e, in fase analitica, esaminare la maglia fondiaria e la distribuzione delle proprietà (in forma anonima) per analizzare in dettaglio quali possibili scenari sarebbero derivati da questa scelta pianificatoria.

B23 Art. 13 . Al punto 13.3 g) si prevede inoltre un ampliamento del 10% (sempre sulla generica “superficie aziendale”), dietro presentazione di un semplice PUA e rilascio di nulla osta. Sarebbe stato opportuno esplicitare a quali criteri deve rispondere il PUA presentato e/o a quali criteri deve attenersi l’Ente per rilasciare o negare il nulla osta.

L’autorità procedente dichiara che la previsione va letta insieme alle norme del PTPR e delle norme di settore.

L’autorità competente rileva quanto al punto B22

B24-B25

Art. 13. Consentire la realizzazione di agri-campeggi (punto h) è nuovamente in contraddizione con il punto a) che vieta la realizzazione di nuovi insediamenti. I campeggi hanno necessariamente strutture quali il blocco servizi, e devono essere serviti da qualche tipo di sistema di smaltimento dei reflui. La eventuale realizzazione di una struttura di questo genere dovrebbe essere soggetta a Valutazione di incidenza e nulla osta dell’Ente, e non semplicemente ad una “positiva valutazione” dell’“inserimento paesaggistico”.

L’autorità procedente dichiara che la previsione va letta insieme alle norme del PTPR e delle norme di settore.

In accoglimento dell’osservazione e ad esito dello studio di incidenza, le NTA verranno modificate per la parte relativa alle zone C2.

L’autorità competente rileva che l’art.13.3 lett.h) dovrà essere reso congruente alla L.394/91

Inoltre le definizioni di “insediamento” e “agricampeggio” dovranno essere determinate univocamente e/o ricondotte alla normativa vigente.

B26 Art. 13. Facciamo presente infine che le nuove strutture edilizie previste in Zona C (come a Cartore) sono in contrasto con il PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), infatti per quanto riguarda i paesaggi naturali e paesaggi naturali di continuità le norme e le prescrizioni del PTPR vietano nuove strutture edificabili.

L’autorità procedente dichiara che la previsione va letta insieme alle norme del PTPR e delle norme di settore.

In ogni caso la relazione sull’orso ha suggerito, tenendo conto dell’osservazione, una proposta di revisione complessiva della norma contenuta nella relazione motivata dello Studio di Incidenza.

L’autorità competente rileva che dovrà essere verificata la congruenza del richiamato articolo con il PTPR e con la L.394/1991, nel rispetto degli obiettivi di Piano.

B27-B28

Art. 14. Si prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato di servizi a Cartore per complessivi 300 mq. Si vedano le considerazioni già illustrate nel punto corrispondente della Relazione Generale di Piano. Le strutture già realizzate, negli anni, a Cartore, con fondi pubblici, sono

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta con proposta di riformulazione del Piano. Nello studio di incidenza infatti si è previsto di modificare sia le NTA che la scheda relativa all’intervento. si prevede pertanto di modificare l’art.14.3, lettera C, come segue:

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costantemente sottoutilizzate o in stato di abbandono. L’Ecoalbergo, che nel piano viene descritto come in fase di completamento, è in realtà finito da anni e da anni inutilizzato (non sono state nemmeno allacciate le utenze). Resta ambigua la destinazione d’uso della ex chiesa di S. Lorenzo, ricostruita a partire dai ruderi di una antica abbazia ed attualmente in comodato d’uso alla Riserva, ma per la quale non si prevede alcuna utilizzazione.

E’ consentita e incentivata la realizzazione di un centro servizi per l’accoglienza, la fruizione, ivi inclusa la presenza di un punto ristoro, l’educazione ambientale, la cultura e l’espressione artistica, la ricerca scientifica, la formazione in campo ambientale, la valorizzazione delle tradizioni e delle produzioni tipiche secondo le specifiche tecniche contenute nella Scheda-Progetto SP 04 per una superficie utile complessiva di 200 mq. Il centro servizi è realizzato su iniziativa pubblica o privata entro 5 anni dall’approvazione del Piano. Esso è realizzato contestualmente al recupero dei manufatti abbandonati e da recuperare presenti in Zona D1 e solo in caso di documentata impraticabilità di un loro recupero quale Centro Servizi del Parco, la realizzazione potrà avvenire mediante intervento di nuova costruzione. L’immobile è gestito sulla base di apposita convenzione con l’Ente Gestore e vincolato all’apertura al pubblico quale centro servizi. La realizzazione del centro servizi costituisce intervento di pubblico generale interesse ai sensi dell’art.26, comma 6 della Legge 29/1997. In caso di inerzia è facoltà dell’Ente di Gestione acquisire al patrimonio pubblico l’area o l’immobile da recuperare nella zona D1, in base al progetto di dettaglio approvato, e destinarla a centro servizi. È aggiunta inoltre la lettera a): Nella zona D1 è consentita l’attrezzatura di piazzole di sosta per tende e camper per un numero massimo di 24 piazzole e 60 ospiti, le attrezzature dovranno essere realizzate minimizzando le emissioni nell’ambiente in termini di emissioni sonore e luminose mediante l’utilizzo dei più opportuni accorgimenti tecnici, al fine di migliorare la gestione complessiva della fruizione e limitare l’azione di disturbo e degrado, in un contesto così importante per la Fauna.

L’autorità competente rileva che le NTA dovranno definire in modo dettagliato la modalità del ricorso a nuova edificazione, ad esito di una disamina del patrimonio edilizio esistente.

Quanto detto anche per la chiesa di San Lorenzo ai fini della individuazione ad essa idonea e congruente con gli obiettivi di Piano.

B29 Art.14. Lo stesso articolo consente anche una L’autorità procedente dichiara che sono

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maggiorazione di ben il 30% al capannone industriale, che data la superficie attualmente occupata si traduce in centinaia di metri quadri in più, con la possibilità di un cambio di destinazione d’uso quasi universale (turistico-ricettivo-sportivo).

consentiti esclusivamente ampliamenti per adeguamento funzionale. La previsione è cautelativa e coerente con la funzione della zona D2 di sviluppo economico e sociale.

La posizione della Zona D2 ai margini della Riserva non evidenzia problemi di impatto rilevante. L'azienda svolge già attività di servizio nel campo dell’organizzazione di eventi. Una sua eventuale riconversione ad uso ricettivo o sportivo potrebbe determinare un vantaggio per l’ambiente della Riserva.

L’autorità competente rileva che la dicitura “adeguamento funzionale” deve essere univocamente definita nelle NTA di Piano.

Nel rapporto ambientale dovrà essere motivato il parametro dimensionale e funzionale scelto, nel rispetto degli obiettivi di Piano.

B30 Art. 16 “l’Ente di Gestione promuove reintroduzioni e ripopolamenti…”: non vi sono, né emergono dagli elaborati di piano, i presupposti fattuali che dimostrino la necessità di effettuare questo tipo di interventi.

L’autorità procedente dichiara che non si può ipotizzare o escludere se saranno necessari in futuro; prevedere tale possibilità non significa realizzare necessariamente interventi che sono subordinati al monitoraggio.

L’autorità competente rileva che reintroduzioni e/o ripopolamenti, tenuto conto della rilevanza ai fini del perseguimento degli obiettivi di piano, dovranno trovare riscontro quali misure correttive all’interno del piano di monitoraggio.

B31 Art. 16. Per quanto riguarda la raccolta non autorizzata di campioni vegetali, si evocano generiche sanzioni previste dalle “norme vigenti”: è necessario specificare a quali norme si fa riferimento, tanto più che, come già notato nella premessa, il Regolamento manca completamente di una parte sanzionatoria.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La parte sanzionatoria sarà inserita nel Regolamento.

B32 Art. 17 si ipotizza che i residui delle lavorazioni forestali possano essere “abbruciati”, senza alcuna considerazione per il rischio incendio relativo a tale pratica, né per l’importanza che la necromassa legnosa riveste per l’entomofauna, anche di interesse comunitario

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. All’art. 17 delle NTA verrà fatto riferimento alle norme antincendio vigenti.

B33 ’Art. 18, nel trattare del pascolo, sembra imporre solo alle ASBUC il rispetto delle norme di Natura 2000, che sono invece di validità generale.

L’autorità procedente dichiara che tale restrizione alle ASBUC non è presente nei commi 18.1, 18.2, 18.3.

L’autorità competente rileva che le NTA dovranno essere redatte nel rispetto delle norme sovraordinate.

B34 L’Art. 21 stabilisce che l’uso dell’acqua per abbeverata di (fra l’altro) “invasi naturali” è da

L’autorità procedente dichiara che la

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sottoporre ad autorizzazione. Questo livello di controllo è eccessivo, sarebbe più opportuno stabilire una soglia quantitativa al prelievo idrico, sotto la quale non è necessario richiedere particolari autorizzazioni. La sostenibilità dell’abbeverata rispetto alla risorsa idrica disponibile dovrebbe essere inclusa nelle più generali valutazioni della sostenibilità del carico di bestiame al pascolo, e valutata in relazione al diverso fabbisogno idrico delle varie specie di bestiame; valutazioni purtroppo assenti dagli elaborati di Piano

previsione di autorizzazione ha valore cautelativo. Per la regolamentazione dell’abbeverata nel Lago del bestiame al pascolo il Piano prevede, in coerenza con il Piano di Gestione del 2004 la creazione di punti di abbeverata alternativi.

L’autorità competente rileva che ai fini delle determinazione di piano debbano essere effettuate valutazioni specifiche in merito alla disponibilità della risorsa idrica, alle comunità di bestiame al pascolo ed alle correlate esigenze

B35 Art. 21.1. Specifica norme relative ai “prelievi in alveo” che devono rispettare il Deflusso Minimo Vitale, un gravissimo refuso dato che non vi sono corsi d’acqua superficiali nella Riserva.

L’autorità procedente dichiara che si tratta di una norma cautelativa. Si può eliminare in accogliemento dell’osservazione.

B36 Art. 28 rimanda esplicitamente alle schede progetto, rendendole così parte integrante del Piano stesso.

L’autorità procedente dichiara che le Schede progettuali sono parte del Piano.

L’autorità competente rileva che, per quanto concerne le schede progetto, fermo restando la congruenza con la normativa vigente, sia esplicitata, per le stesse, la correlazione con gli obiettivi di piano.

OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI PIANO – ELABORATO RS_RR REGOLAMENTO

C1 Confusione si può generare dal fatto che la ZPS e i confini della Riserva non coincidono esattamente (una parte della Valle della Ruara è esterna alla ZPS), creando cosi un’area esigua con norme diverse.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di incidenza le Misure di Conservazione (incluse quelle previste dal DM 17 ottobre 2007) vengono estese all’intera Riserva Naturale

L’autorità competente rileva che, in ottemperanza a quanto richiesto con documento di scoping, in riferimento ai criteri di zonizzazione, il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di quanto richiesto.

C2-C3

Segnaliamo che non sono state prese in considerazione e attuate le previsioni contenute nella legge istitutiva della Riserva (Legge Regionale Lazio 7 Giugno 1990, n. 70) riguardo a misure, prescrizioni o norme di salvaguardia previste.

Assurda la mancanza di un sistema sanzionatorio delle norme indicate nel Regolamento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La parte sanzionatoria nel Regolamento sarà inserita d’intesa con gli uffici della Riserva.

L’autorità competente rileva che, in ottemperanza a quanto richiesto con documento di scoping, in riferimento al perseguimento degli obiettivi della legge istitutiva della Riserva, il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro di quanto richiesto.

C4 Al punto 6.2 lettera b), bisognerebbe comunque prevedere l’esclusione dalla zootecnia di specie

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di

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animali non autoctone totalmente estranee alla tradizione pastorale appenninica, quali yak, lama, vigogna, ecc. Con questo comma si autorizzerebbero così immissioni azzardate come quella dello yak proposta anni fa dal CRA

incidenza l’art. citato viene proposto il testo modificato come segue:

b) le attività zootecniche, fermo restando il divieto di immissione di specie estranee alla tradizione pastorale appenninica la cui presenza potrebbe entrate in conflitto con le specie di ungulati selvatici presenti nella Riserva Naturale

C5-C6-C7-C8

Al punto 6.2 lettera c), invece, si parla di acquacoltura: come già osservato altrove, non ci sono corsi d’acqua o bacini (tranne il lago della Duchessa, inidoneo a tale scopo per ragioni climatiche) e la risorsa acqua è molto scarsa. Il punto 6.2 lettera d) è invece interamente dedicato a problematiche relative al castagno. Si fa presente che all’interno della Riserva non ci sono esemplari di castagno se non alcune piante abbandonate nella zona di Cartore. Ai punti 6.4, 6.5, 6.6 vengono riportate pedissequamente le norme del D.M. 17 ottobre 2007 senza aver constato che non ci sono impianti eolici, né impianti sciistici, né cave o discariche all’interno della Riserva. Per gli impianti eolici destinati ad autoconsumo, deve essere esplicitamente esclusa la finalità industriale anche considerando un effetto cumulo; tutte le altre realizzazioni devono essere vietate senza eccezioni. Veramente ridicolo, al punto 6.12, il riferimento alle risaie, come pure quello ai canali di irrigazione al punto 6.16.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Come già precedentemente spiegato si era deliberatamente scelto di inserire a fini di completezza e rispondenza giuridica, per intero la norma vigente derivante dal DM 17 ottobre 2007. Successive riflessioni hanno portato ad accogliere l’osservazione e nello studio di incidenza proposto sono stati eliminati i riferimenti a contesti non riferibili a quelli della Riserva Naturale.

C9 Al punto 6.14 si sarebbe potuto specificare che i tralicci elettrici, ancora presenti in località Curolo e Brasile, andrebbero definitivamente smantellati e/o messi in sicurezza per la pericolosità nei confronti dell’avifauna ed in particolare nei confronti del gufo reale, come per le linee aeree ad alta e media tensione.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è parzialmente accolta. Tali misure non possono avere carattere prescrittivo per i soggetti gestori. In ogni caso, nello studio di incidenza, tra le attività da promuovere e incentivare previste dalla Misure di Conservazione al punto 6.18 è stata inserita proposta la seguente:

• la rimozione di elettrodotti dismessi; prioritario si ritiene lo smantellamento e/o la messa in sicurezza dei tralicci ancora presenti in località Curolo e Brasile, per la pericolosità nei confronti dell’avifauna ed in particolare nei confronti del Gufo reale.

C10 Punto 6.18. Occorre specificare, e non solo nel regolamento ma anche negli altri elaborati, quali possono eventualmente essere le “forme di utilizzazione sostenibile ed economica della fauna selvatica”

L’autorità procedente dichiara che è quanto prevede il DM 17 ottobre 2007.

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C11 L’art. 8 è l’unico punto, in tutti i documenti del Piano, dove viene citata la Rosalia alpina.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Come già detto, verranno integrati la relazione conoscitiva e la relazione di Piano, nonché il rapporto ambientale con le informazioni disponibili relative alla Rosalia alpina.

C12 Al punto 8.7, riferito alla Vipera dell’Orsini, in assenza di una definizione rigorosa di cosa sia il sovrapascolo in qualunque parte del piano, risulta impossibile anche far rispettare un generico “obbligo di contenimento” ove pure fosse di vitale importanza per questa specie.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di incidenza si propone di eliminare l’articolo citato.

C13 Nell’art. 9.1, sarebbe stato meglio specificare più direttamente che l’accesso pedonale è consentito a scopo escursionistico esclusivamente lungo la rete sentieristica individuata nel Piano del Parco, senza divagazioni

L’autorità procedente dichiara che l’articolo, così come riportato, appare sufficientemente chiaro e non sembra dar adito a fraintendimenti.

C14 Manca qualsiasi disciplina che riguarda l’accesso dei cani: occorrerebbe distinguere la casistica fra i cani da lavoro o soccorso, e i cani al seguito dei visitatori

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nello studio di incidenza sono stati proposti i seguenti tre nuovi sottoarticoli: 9.3. (sottoarticolo ex novo) L’accesso pedonale con cani al seguito nella Zona A (Riserva integrale) non è consentita ad esclusione delle esigenze di soccorso. L’attraversamento delle Zone A con i cani al seguito è consentita esclusivamente lungo i sentieri esistenti e purché questi siano tenuti al guinzaglio, siano dotati di microchip o di tatuaggio riconoscitivo e vaccinati. 9.4. (sottoarticolo ex novo) L’accesso pedonale con cani da lavoro, a seguito del bestiame al pascolo o per la ricerca del tartufo, è assentito dall’Ente al momento della richiesta della necessaria autorizzazione degli operatori facenti richiesta. 9.5. (sottoarticolo ex novo) L’accesso pedonale con cani al seguito dei visitatori non residenti lungo la sentieristica esistente è consentito purché questi siano tenuti al guinzaglio, siano dotati di microchip o di tatuaggio riconoscitivo e vaccinati.

C15 All’art. 10 si parla di vettori elettrici per persone a ridotta capacità motoria. Non è chiaro se si preveda l’utilizzo di tali veicoli per l’accesso alla montagna

L’autorità procedente dichiara che tali veicoli possono essere utilizzati solo lungo la rete di sentieri, compatibilmente con le caratteristiche tecniche dei veicoli stessi.

C16 –C17

All’art. 11.1, la distinzione fra viabilità ordinaria e viabilità “esistente” legittima

L’autorità procedente dichiara che l’Osservazione è parzialmente accolta. Nello

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l’utilizzo indiscriminato delle piste estemporanee rese poi permanenti, fenomeno particolarmente evidente in Valle Ruara. E’ piuttosto preferibile mantenere l’attuale divieto di circolazione e sosta dei mezzi motorizzati e meccanici al di fuori della viabilità ordinaria, che deve intendersi quale viabilità primaria che non presenti tracciati di penetrazione verso le quote più elevate del territorio come previsto dalla legge istitutiva. Anche nelle zone D la circolazione motorizzata dovrebbe limitarsi alla viabilità ordinaria comunale ed interpoderale. In contraddizione con il permissivismo del punto precedente, l’applicazione pedissequa del punto 11.2, lettere d) ed e) porterebbe all’obbligo, per un proprietario che vuole lavorare il proprio campo o mietere il fieno, di chiedere ogni volta autorizzazione all’Ente. Troppo generica, peraltro, la lettera f).

studio di incidenza è stata proposta la revisione dell’art. 11 come di seguito riportato ART. 11 CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI (Revisione dell’articolo) a) 11.1. Fatto salvo quanto previsto dal

successivo comma 2, la circolazione e la sosta con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo è consentito:

• nelle Zone B e C esclusivamente nell’ambito della viabilità ordinaria che deve intendersi quale viabilità che non presenti tracciati di penetrazione verso le quote più elevate del territorio;

• nelle Zone D su tutta la viabilità esistente . 11.2. Al di fuori della viabilità di cui al comma 1, l’accesso motorizzato è consentito, previa autorizzazione dell’Ente di gestione, esclusivamente per i seguenti motivi: Il resto dell’articolo resta invariato.

L’autorità procedente dichiara inoltre che i residenti agricoli non sono sottoposti ad autorizzazione da disposizioni di normativa vigente.

C18 L’art. 12.1 è poco chiaro, andrebbe specificato quali siano le “attività sportive e ricreative”, oltre ciò “strutture fisse all’uopo adibite” non sono presenti all’interno della Riserva e non ci dovrebbero essere.

L’autorità procedente dichiara che la limitazione alle zone D e C appare sufficientemente cautelativa. La disposizione va letta in modo coordinato con le altre disposizioni del regolamento, ad esempio con l’articolo 17 “limitazione delle emissioni sonore e luminose”.

C19 L’art. 12.2 ha una formulazione mal strutturata che lo rende assurdo, in quanto porterebbe a vietare in tutta la zona B lo scialpinismo, escursionismo, sci di fondo escursionistico, uso delle ciaspole, alpinismo invernale, che invece potrebbero essere anche inserite in una rete di percorsi invernali.

A parte l’arrampicata sportiva e il canyoning, che sarebbero da vietare, sarebbe opportuno regolamentare l’attività sportiva agonistica e le manifestazioni sportive.

Le attività sportive dovrebbero essere vietate nella Zona A al di fuori della rete sentieristica presente.

L’autorità procedente dichiara che tali attività non sono vietate ma sottoposte ad autorizzazione.

Nella zona A non è consentito circolare fuori del sistema della sentieristica esistente, come previsto all’art.9.2 del regolamento.

C20 Nell’art. 13.1, che regolamenta l’accesso in L’autorità procedente dichiara che l’art.13.1

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mountain bike, sarebbe opportuno consentirlo solo su determinati tracciati, individuati dall’Ente Gestore in base a caratteristiche di larghezza e pendenza che offrano misure di sicurezza per gli escursionisti e per i praticanti della MB.

prevede infatti che sia predisposta idonea sentieristica. Si tratta di una previsione da attuare in fase di gestione del Piano.

C21 Il punto 13.4 ripete quanto già espresso all’art 9.1 e 9.2, creando confusione. Non si capisce perché si ripeta questo comma dedicato all’accesso a piedi nell’articolo dedicato all’accesso a cavallo e mountain bike.

L’autorità procedente dichiara che l’art. 13 è dedicato a “Attività escurionistica, accesso a cavallo e in mountain bike”.

C22-C23-C24

L’Art. 16 parla dell’introduzione di armi ed esplosivi e strumenti di cattura. L’art 16 comma 1 recita “È vietata ai privati la circolazione e il transito con armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza specifica autorizzazione dell’Ente”. Sarebbe innanzitutto importante citare anche il divieto di trasporto in maniera specifica ed aggiungere che nel territorio della Riserva è vietato il trasporto, a qualunque titolo, di balestre o archi da caccia. Andrebbero poi esclusi da tale divieto, ad esempio, i soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773, le armi indicate nel predetto articolo 42; gli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all’Unione europea e degli altri Paesi; i dottori in veterinaria esercenti la relativa professione i quali possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand’anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti. L’articolo 16 comma 2 prevede che “Ai residenti nella Riserva è consentita la detenzione di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza”. Sarebbe bene precisare che su richiesta degli interessati, l’Ente Gestore autorizza gli esercenti l’attività venatoria e i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati all’interno della Riserva, ad attraversare l’area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da tiro o da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia o tiro

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione parzialmente accolta. Nello studio di incidenza viene proposta una revisione dell’art. 16 come di seguito riportato.

ART. 16 INTRODUZIONE DI ARMI ED ESPLOSIVI E STRUMENTI DI CATTURA (Revisione dell’articolo) 16.1. Nel territorio della Riserva Naturale sono vietati ai privati la circolazione, il trasporto e il transito con armi, esplosivi, e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, compresi archi e balestre, senza specifica autorizzazione dell’Ente. Sono esclusi da tale divieto 1) i soggetti cui le leggi vigenti accordano, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con r.d. 18.6.1931, n. 773) le armi indicate nel predetto articolo 42; 2) gli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all’Unione europea e degli altri Paesi; 3) i dottori in veterinaria esercenti la relativa professione i quali possono detenere e portare nel territorio del Parco gli strumenti che, quand’anche catalogati e/o classificati come armi, sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti. 16.2. Ai residenti nella Riserva è consentita la detenzione di armi, ivi comprese quelle da caccia, purché regolarmente denunciate a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza. Su richiesta degli interessati, l’Ente Gestore autorizza gli esercenti l’attività venatoria e i componenti delle società di tiro a segno riconosciute, domiciliati all’interno della Riserva, ad attraversare l’area protetta, sempre che non vi siano percorsi alternativi, con armi da tiro o da caccia o altri strumenti utilizzabili a scopo

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posti all’esterno della Riserva o da quelli far ritorno nel luogo di residenza o domicilio. Gli interessati al trasporto di armi per uso sportivo debbono rivolgere apposita domanda all’Ente Gestore, producendo copia della licenza del Questore rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo), specificando i luoghi per il raggiungimento dei quali chiedono di essere autorizzati al trasporto delle armi sportive, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, nonché i calendari stabiliti per le esercitazioni e le gare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire. Gli interessati al trasporto di armi da caccia debbono rivolgere apposita domanda all’Ente Gestore, specificando le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire, il numero di eventuali cani che intendono trasportare. L’autorizzazione è personale e limitata all’annata venatoria o all'anno solare per la quale è concessa. Essa è rilasciata per il trasporto, con l’automezzo o gli automezzi indicati nella domanda, di non più di due fucili tra quelli dichiarati nella domanda, smontati e in custodia e di eventuali cani debitamente iscritti all’anagrafe canina. Essa è altresì limitata al trasporto sulla strada indicata all’atto della richiesta nonché alle giornate di caccia consentite nella regione di destinazione. L’autorizzazione riguarda anche il trasporto dai luoghi di caccia alla residenza della selvaggina abbattuta secondo le modalità indicate nell’autorizzazione stessa. Qualunque violazione alla presente disposizione comporta, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, l’immediata revoca dell’autorizzazione ed il diniego della stessa per 2 anni consecutivi. L’art 16 comma 3 prevede che “Ai soli privati regolarmente autorizzati dall’Ente è consentito l’attraversamento del territorio della Riserva con armi esclusivamente lungo la viabilità principale e purché esse siano smontate e conservate in apposita custodia”. Tale norma sarebbe da eliminare totalmente in quanto NON si parla di residenti all’interno

venatorio, per recarsi nei luoghi di caccia o tiro posti all’esterno della Riserva o da quelli far ritorno nel luogo di residenza o domicilio. Gli interessati al trasporto di armi per uso sportivo debbono rivolgere apposita domanda all’Ente Gestore, producendo copia della licenza del Questore rilasciata ai sensi dell’art. 3 della Legge 25 marzo 1986, n. 85 (Norme in materia di armi per uso sportivo), specificando i luoghi per il raggiungimento dei quali chiedono di essere autorizzati al trasporto delle armi sportive, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, nonché i calendari stabiliti per le esercitazioni e le gare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire. Gli interessati al trasporto di armi da caccia debbono rivolgere apposita domanda all’Ente Gestore, specificando le aree per il raggiungimento delle quali chiedono di essere autorizzati al trasporto di armi da caccia, il modello e numero di matricola delle armi che intendono trasportare, le autovetture che intendono utilizzare, il percorso che intendono seguire, il numero di eventuali cani che intendono trasportare. L’autorizzazione è personale e limitata all’annata venatoria o all'anno solare per la quale è concessa. Essa è rilasciata per il trasporto, con l’automezzo o gli automezzi indicati nella domanda, di non più di due fucili tra quelli dichiarati nella domanda, smontati e in custodia e di eventuali cani debitamente iscritti all’anagrafe canina. Essa è altresì limitata al trasporto sulla strada indicata all’atto della richiesta. L’autorizzazione riguarda anche il trasporto della selvaggina abbattuta dai luoghi di caccia alla residenza, secondo le modalità indicate nell’autorizzazione stessa. Qualunque violazione alla presente disposizione comporta, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, l’immediata revoca dell’autorizzazione. Il seguente comma viene abrogato. 16.3. Ai soli residenti regolarmente autorizzati, dall’Ente, secondo quanto previsto nel comma precedente, è consentito l’attraversamento del territorio della Riserva con armi esclusivamente lungo la viabilità principale e purché esse siano smontate e conservate in apposita custodia.

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della Riserva. Con questa norma si autorizzerebbe un qualsiasi privato, anche non residente all’interno della Riserva, quindi nel Comune o in altri Comuni, ad attraversare la Riserva per andare a caccia altrove. Ad esempio, un cacciatore residente a Borgorose o Corvaro potrebbe andare a caccia ai Prati di Cerasuolo (in Abruzzo) passando per la Valle Amara.

C25 L’art. 19, in particolare i punti 2 e 3, è contraddittorio, in quanto il primo punto sembra escludere in modo categorico il campeggio in zona A, mentre il punto 3 sembra aprire questa possibilità, dietro nulla osta, per il “bivacco”, concetto apparentemente differente ma non definito con esattezza. Sarebbe opportuno escludere ogni pernottamento in tutte le aree di riserva integrale (Zona A) e sottoporre a nulla osta il campeggio in tutto il resto della Riserva.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è parzialmente accolta. Nello studio di incidenza viene proposta una revisione dell’art. 19 come di seguito riportato.

ART. 19 ATTIVITÀ’ DI CAMPEGGIO E BIVACCO (Revisione dell’articolo) 19.1. Il campeggio libero ed il bivacco sono vietati salvo le disposizioni dei commi successivi 19.2 Il campeggio con tende, camper ed altri mezzi di soggiorno è vietato nella Zona A; nelle altre zone è consentito esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate ed autorizzate. 19.3. Il bivacco, inteso come accampamento notturno all’aperto è consentito in zona C e D, è vietato in Zona A ed è consentito nelle aree all’interno della Zona B, per pernottamenti limitati (nella numerosità delle persone e nella durata), esclusivamente in prossimità dei rifugi (Caparnie, Fonte la Vena, Prato S. Rocco), previa autorizzazione da parte dell’Ente.

C26 L’art. 20 prevede che la Riserva predisponga contenitori per la raccolta dei rifiuti all’interno della Riserva e in particolare a Cartore. Riteniamo assolutamente inopportuna tale scelta, per il rischio di degrado e di interferenza con la fauna selvatica nei periodi di maggior affollamento; da preferire invece la predisposizione di punti di raccolta esterni secondo le modalità di raccolta differenziata in vigore nel Comune. Vanno predisposti appositi pannelli informativi che spieghino dove portare i rifiuti motivando e spiegando il perché.

L’autorità procedente dichiara che la concentrazione della fruizione sul Borgo di Cartore rende opportuna una organizzazione non casuale della raccolta rifiuti, da concordare con il gestore dei servizio.

C27 Anche al punto 22.4, relativo alla difesa delle piante monumentali, la mancanza di una definizione rigorosa e comprensibile di tale categoria (es. diametro) rende vana la possibilità di comprendere la norma o di rilevarne violazioni. Se la definizione è ripresa

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Come indicato nello studio di incidenza, l’art. 22 viene modificato come di seguito indicato: ART. 22 DIFESA DELLA BIODIVERSITÀ (Revisione dell’articolo) 22.1.L'Ente di gestione promuove interventi

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da altra fonte normativa, questa andrebbe citata. finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all’eradicazione delle specie alloctone vegetali. 22.2. L'Ente di gestione, in conformità alle indicazioni della normativa vigente in materia, promuove la predisposizione di un elenco degli esemplari arborei od arbustivi presenti nel territorio della Riserva, aventi caratteristiche di particolare rilevanza storico-culturale, estetica e/o dimensionale, anche su diretta segnalazione di terzi soggetti. Tale elenco dovrà essere corredato di apposita cartografia georeferenziata riportante l’esatta ubicazione dei suddetti alberi o arbusti. 22.3. L'Ente di gestione ha la facoltà di individuare esemplari arborei od arbustivi da assoggettare a particolare tutela qualora, anche se non rispondenti ai requisiti di cui al comma 1, risultino pregevoli sotto l' aspetto paesaggistico e/o scientifico-didattico. 22.4. È vietato tagliare o danneggiare le piante monumentali o di particolare pregio gli esemplari arborei od arbustivi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, o parti di essi. 22.5. In deroga a quanto indicato nel precedente comma, il taglio delle piante di cui sopra o di parti di esse, può essere effettuato esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.

In ogni caso si farà riferimento al Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 «Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento»

C28 Il divieto totale di raccolta di qualunque elemento della flora spontanea (punto 24.1) sembra decisamente eccessivo. Esiste come in altre parti d’Italia una consolidata tradizione di raccolta dei vegetali spontanei che, nella misura in cui non costituisce minaccia per la conservazione, va fatta salva (eventualmente limitandola ai residenti) e normata. Sarebbe utile includere un elenco dettagliato di specie di cui consentire la raccolta della pianta (es. tarassaco, cicoria, piantaggine, ortica, ecc. senza dimenticare gli “orapi”, chenopodiacea comune negli stazzi, molto ricercata per la gastronomia locale). Occorrerebbe parimenti normare, limitandola al consumo domestico, anche la raccolta dei frutti spontanei, ma pare anche in questo caso eccessivo il ricorso

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Come indicato nello studio di incidenza l’art. 24 modificato come di seguito specificato. ART. 24 RACCOLTA DI SPECIE VEGETALI SPONTANEE (Revisione dell’articolo) 24.1. In tutto il territorio della Riserva non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea. Sono fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e dal Piano di tutela ed utilizzo dei prati-pascolo, quelli finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all’eradicazione delle specie alloctone vegetali, nonché le ordinarie pratiche agrosilvopastorali,

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sistematico all’autorizzazione dell’Ente. oltre agli interventi finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall’Ente di gestione o dallo stesso autorizzati. 24.1 bis In deroga a quanto indicato nel precedente comma è consentita la raccolta di specie vegetali eduli, medicinali ed officinali secondo le modalità e quantitativi indicati nei commi seguenti. Il resto dell’articolo resterebbe invariato

Si approfondiranno, in ogni caso, ulteriormente le criticità inerenti la raccolta di specie vegetali normandone modalità e quantità nel Regolamento.

C29 Per precisione tassonomica, e per le differenti problematiche annesse, la raccolta di funghi e tartufi (trattata sommariamente al punto 24.3 insieme a generici “prodotti del bosco”) dovrebbe essere trattata separatamente dal capitolo dedicato alla flora. Inoltre per i funghi ed i tartufi vanno applicate le norme della legge regionale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La raccolta di funghi e tartufi sarà normata ad un articola specifico definendone modalità e quantità sulla base delle norme regionali già esistenti.

C30 Per tutte quelle specie su cui sussiste il rischio di sovra sfruttamento, andrebbero specificate le quantità consentite esclusivamente ai naturali del luogo titolari di diritti di uso civico, entro limiti quantitativi giornalieri o settimanali, tenendo conto di quanto raccolto dai familiari al seguito, ma specificando che non costituisce raccolta il consumo sul posto. Solo nella zona A ogni tipo di raccolta dovrebbe essere vietata salvo quella a scopo scientifico, da autorizzare in modo specifico.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. All’art. 24 si approfondiranno le criticità inerenti la raccolta di specie vegetali normandone modalità e quantità

C31 Sarebbe auspicabile ad esempio regolamentare e portare nella legalità la tradizionale raccolta delle specie appartenenti al genere Genziana, attraverso limiti quantitativi al prelievo di radice ipogea, attraverso il rilascio di una specifica autorizzazione nominale dell'Ente Gestore (patentino) che ne stabilisca condizioni di scavo e prelievo temporale (es. 1 kg ogni 15 giorni a partire dal mese di ottobre). In parallelo si potrebbero prevedere sanzioni onerose per ogni quantitativo eccedente il limite, eventualmente rendendole proporzionali alla quantità in eccesso.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. All’art. 24 si approfondiranno le criticità inerenti la raccolta di specie vegetali normandone modalità e quantità

C32 Oltre alle piante eduli tradizionalmente raccolte, si potrebbe sottoporre a regime di autorizzazione, limitatamente alla zona C, la raccolta di piante medicinali ed officinali.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. All’art. 24 si approfondiranno le criticità inerenti la raccolta di specie vegetali normandone modalità e quantità

C33 Perfino la raccolta di legna secca, che è un diritto L’autorità procedente dichiara che

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di uso civico, al punto 28.5 viene sottoposta ad autorizzazione. Sarebbe stato invece sufficiente dettarne le modalità di svolgimento

l’osservazione è accolta. All’art. 28 si farà riferimento all’uso civico di legnatico, in termini di svolgimento e al ruolo dell’ASBUC.

C34 All’art. 31, che tratta della manutenzione di strade e sentieri, non si specifica a carico di quale Ente (Comune o Riserva) tale manutenzione sia. Ricordiamo che la strada sterrata che conduce a Cartore è viabilità comunale ordinaria.

L’autorità procedente dichiara che il Piano deve limitarsi a specificare le esigenze per una corretta fruizione. Le competenze amministrative e finanziarie sono regolate dalle leggi o da accordi interistituzionali.

C35 Inoltre dovrebbe essere esplicitamente vietato, durante le opere di manutenzione, di scavare con mezzi meccanici la spalletta a monte delle strade sterrate allo scopo di ricavare terreno per il livellamento delle buche, per evitare il peggioramento di dissesti localizzati.

L’autorità procedente dichiara che una indicazione di tale dettaglio appare eccessiva nel Piano. Trattasi di specifica da inserire nei contratti di servizio con gli appaltatori dei lavori di manutenzione.

C36 L’art. 31.8, che consente la manutenzione dei tracciati asfaltati, non tiene conto del fatto che non ce ne sono all’interno della Riserva se non per poche decine di metri all’ingresso della Riserva in località Curolo. Andrebbe vietata comunque la realizzazione di tracciati asfaltati di qualsiasi tipo, anche di tipo ecologico, per evitare qualsiasi fenomeno di impermeabilizzazione. Per la viabilità primaria di strade bianche a fondo naturale, va privilegiata la manutenzione costante ed il ripristino prevedendo un apposito piano di manutenzione.

L’autorità procedente dichiara che l’ipotesi dell’asfalto ecologico consente di contenere i costi di gestione.

La costanza della manutenzione delle strade bianche attiene alla gestione ordinaria. Il regolamento ne raccomanda l’esecuzione almeno 1 volta l’anno (art. 31.11)

C37 Il punto 31.11 prevede che si esegua una volta l’anno su tutta la rete sentieristica una serie di interventi manutentivi piuttosto impegnativi nonché potenzialmente impattanti (decespugliamento). L’impegno richiesto appare sproporzionato alle dotazioni umane, strumentali ed economiche della Riserva, che non ha potuto riparare con la sostituzione di pochi bulloni il tratto di catena che assiste la progressione in alcuni tratti del sentiero di val di Fua, e che risulta danneggiata da anni. La manutenzione prevista da questo comma è più indicata per un parco urbano che per una riserva naturale.

L’autorità procedente dichiara che la costanza della manutenzione delle strade bianche attiene alla gestione ordinaria. Il regolamento ne raccomanda l’esecuzione almeno 1 volta l’anno (art. 31.11).

Il taglio della vegetazione è limitato ai sentieri del sistema di fruizione individuati nell’eleborato PR03; non si ritiene possa avere un impatto significativo sull’ambiente della Riserva.

C38 La chiusura di sentieri per motivi di pubblica incolumità, di cui si tratta al punto 31.12, deve essere disposta con Ordinanza Sindacale, eventualmente su segnalazione della Riserva. In genere per sentieri interrotti per lungo tempo si appone specifica segnaletica all’inizio del sentiero ed in prossimità dell’interruzione. E’ esagerato e poco pratico verificare ad intervalli di tempo “adeguati” l’integrità degli sbarramenti (punto 31.13), è sufficiente segnalare che chi oltrepassa tale sbarramenti lo

L’autorità procedente dichiara che la specifica non è in contrasto con il dispositivo del Regolamento. L’accertamento periodico dell’integrità degli sbarramenti costituisce un elemento di sicurezza aggiuntivo.

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fa a proprio rischi e pericolo

C39 All’art. 32 sarebbe opportuno inserire una norma che incentivi il recupero e l’eliminazione delle perimetrazioni con filo spinato, che giacendo in stato di abbandono in molte aree della Riserva costituiscono pericolo per le persone o per la fauna.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta

OSSERVAZIONI ALLE SCHEDE PROGETTO

D1 Oltre a quanto rilevato nella Relazione generale, per l’intervento sul Borgo di Cartore si segnala il seguente grave errore: si afferma che il borgo è stato ristrutturato a fini turistici nel 2012. Tale affermazione errata e semplicistica non tiene conto della lunga storia di interventi pubblici e privati, non sempre coordinati fra loro (casali ristrutturati con fondi regionali, affidati alla comunità montana e poi a privati; casale utilizzato dalla comunità parrocchiale di Torre Angela; case private; ricostruzione della Chiesa di S. Lorenzo; ecc.) che hanno tentato a più riprese di recuperare il patrimonio edilizio esistente per finalità turistiche, con risultati molto inferiori alle aspettative.

L’autorità procedente dichiara che il testo è basato su informazioni assunte presso la Riserva. Le stesse saranno verificate e ulteriormente precisate e laddove necessario verrà aggiornata la documentazione di progetto.

D2 Nella scheda progetto sul sistema energetico civico, superflua l’introduzione relativa al ben noto fenomeno generale dello spopolamento delle aree interne, o le considerazioni di carattere generale: trattandosi di una scheda progetto, dovrebbero essere delineati con sufficiente dettaglio gli aspetti progettuali (che mancano completamente, trattandosi di uno studio di fattibilità), mentre ogni discussione introduttiva dovrebbe essere contenuta nella Relazione Generale.

L’autorità procedente dichiara che si ritiene il livello di approfondimento congruo. Gli approfondimenti sono demandati alla realizzazione dello studio di fattibilità.

D3 Gestione pascoli. Della natura ambigua di tale intervento abbiamo già discusso nei commenti alla relazione generale. Anche se la volontà dell’Ente CRA fosse realmente quella di portare avanti progetti di ricerca (che peraltro il CRA non ha quasi mai realizzato, nonostante disponga della proprietà dei terreni e, apparentemente, delle competenze per farlo), quel che serve a tal scopo non è certo un alloggio in quota, quanto soprattutto fondi per finanziare la ricerca sul campo, borse per tesi di laurea e dottorato, attingendo attraverso progetti concreti e circostanziati alle fonti di finanziamento specifiche per questo settore. Di tutto ciò, nessuna traccia nella trattazione di questo punto, che risulta pertanto una semplice

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Ad esito dello studio di incidenza viene stralciata la realizzazione di nuove costruzioni in quota.

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speculazione edilizia mascherata attraverso la descrizione di uno scenario di sviluppo tanto idilliaco quanto non fondato su elementi concreti. Proprio l’Ente di Ricerca, infatti, che avrebbe potuto negli anni già realizzare gli interventi di cui si accenna, ma non ha mai realizzato nulla di tutto ciò, se non fantasiose proposte per la introduzione di erbivori esotici, concluse nel nulla, viene qui dipinto come l’ultima speranza per la salvaguardia dei pascoli, in assenza del quale l’allevamento locale andrebbe a scomparire. La realtà dei fatti è tutt’altra, e somiglia molto all’esatto opposto. Se l’Ente di Ricerca avesse realmente avuto la possibilità di realizzare quanto dichiarato nella scheda progetto, avrebbe già potuto farlo. Se non lo ha fatto, ci sono state evidentemente delle condizioni ostative, che non vengono discusse in alcun modo in questa sede, ma che sarebbero da approfondire se lo scopo è realmente quello di superare lo stallo presente e avviare la Riserva verso un modello di sviluppo sostenibile.

D4 Il rapporto fra vegetazione e pascolo è già oggetto di uno specifico studio coordinato dal Prof. Theurillat, che ha incluso la Riserva in una rete internazionale di siti di studio per il cambiamento climatico (LTER), il tutto senza oneri per la Riserva e senza alcuna edificazione. Di questo prestigioso progetto di ricerca tuttora in corso, nessun cenno viene fatto.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La documentazione sarà integrata.

D5 Ecoturismo scientifico: si fa una gran confusione, qui, fra il turismo naturalistico per appassionati e l’attività di ricerca vera e propria. Nel primo caso, il normale piano di marketing territoriale già previsto è più che sufficiente per intercettare questa tipologia di turisti. Nel secondo caso, quel che serve non è assolutamente un piano specifico o una campagna di informazione, né infrastrutture ed accesso incontrollato, ma fondi per la ricerca, come già evidenziato altrove. Si sottolinea inoltre che la frequentazione incontrollata di ricercatori “fai da te” sul territorio della Riserva non solo non porta lustro (queste persone pubblicano per conto proprio anche senza informare la Riserva) ma porta potenziali impatti (disturbo alla fauna). L’attività di ricerca scientifica vera e propria rientra fra le finalità istituzionali dell’Area protetta, che ne deve conservare pienamente la regia, scegliendo con oculatezza i soggetti esterni più

L’autorità procedente dichiara che per il particolare interesse conservazionistico e biogeografico si ritiene che una specifica attività rivolta alle università e alle associazioni scientifiche e centri di ricerca costituirebbe un’attività di rilievo per la Riserva.

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idonei alla collaborazione su progetti specifici. Questa scheda progetto è pertanto superflua come oggetto a sé stante, in quanto rientra in parte nella valorizzazione turistica generale ed in parte nella attività istituzionale dell’Ente.

OSSERVAZIONI AL QUADRO CONOSCITIVO

E1 Il consulente evidentemente ignora che la Riserva da circa 10 anni raccoglie i dati dell’altezza del livello delle acque del lago e ne ha effettuato un rilevamento batimetrico per tutta la superficie, elementi che consentirebbero, con qualche ulteriore elaborazione, una stima più precisa della consistenza della riserva idrica in relazione al livello. Inoltre da anni è in atto una ricerca da parte dell’Università degli Studi di Roma Tre e in collaborazione con la Riserva, mirata al monitoraggio della ricchezza floristica e della distribuzione altitudinale delle specie in relazione ai dati climatici dell’area, che prevede il rilevamento mensile di dati da stazioni termopluviometriche.

L’autorità procedente dichiara che per quanto riguarda il Lago sono stati acquisiti nell’ottobre 2014 i dati di ARPA.

Le attività e i dati raccolti dall’Università di Roma 3 sono stati consultati e valorizzati nel quadro conoscitivo del Piano.

Verranno richiamati, a seguito di specifica verifica, gli ulteriori dati citati nell’osservazione.

L’autorità competente rileva che ad esito delle verifiche richiamate si dovrà, nel rispetto dei criteri di zonizzazione e degli obiettivi di piano, verificare la congruenza delle determinazioni di piano, laddove necessario.

E2 In questo capitolo dedicato ai Geositi, non si menziona affatto il Cau di Cartore, che pure è esplicitamente menzionato al paragrafo 11.2. Componenti territoriali della Relazione di Piano (PR RG), ove si asserisce che le aree classificate in zona A comprendono: a) geositi di elevata qualità paesaggistica quali il complesso del Lago della Duchessa e la Dolina “Cau di Cartore”. Questo è un ulteriore elemento a riprova del fatto che il documento finale è stato assemblato senza una revisione complessiva. Tra l’altro pare eccessiva la classificazione in Zona A del Cau di Cartore in quanto non necessita di aggiuntiva protezione in quanto già geosito.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La menzione al Cau di Cartore sarà riportata nel capitolo.

E3 Per quanto riguarda gli invertebrati al paragrafo 5.1, particolarmente grave in questo punto la mancata citazione della Rosalia alpina, specie di interesse comunitario prioritaria inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE).

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La relazione verrà integrata riportando le informazioni disponibili sulla presenza della specie nella Riserva.

E4 Nelle informazioni relative agli Anfibi al paragrafo 5.2.2, viene elencata come località di rilevamento anfibi anche Fonte dei Copelli, che però non è all’interno della Riserva. Sarebbe stata opportuna una verifica dei dati rilevanti per il Piano, anche in collaborazione con lo stesso Ufficio Naturalistico, piuttosto che fare un utilizzo acritico dei dati reperiti.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Verranno richiamati, a seguito di specifica verifica, gli ulteriori dati citati nell’osservazione.

L’autorità competente rileva che ad esito delle verifiche richiamate si dovrà, nel rispetto dei criteri di zonizzazione e degli obiettivi di

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piano, verificare la congruenza delle determinazioni di piano, laddove necessario.

E5 Per la distribuzione e stato di conservazione dell’aquila reale nel Lazio comunichiamo che dal 2013 al Navegna l’aquila è nidificante. Per quanto riguarda la distribuzione e stato di conservazione dell’aquila reale nel sito, si vedano le considerazioni già esposte precedentemente nelle osservazioni alla relazione di piano. Le comunicazioni personali di cui si fa menzione in questo punto devono essere evidentemente datate, visto che lo stesso Fabio Borlenghi è impegnato in prima persona nel programma di monitoraggio dell’aquila reale nella Riserva.

L’autorità procedente dichiara che le informazioni riportate non sembrano in contrasto con quanto riportato nelle osservazioni a pag.169 dell’elaborato QCR1, la relazione del quadro conoscitivo.

E6 Nel paragrafo riguardante i mammiferi (5.2.5), la scelta di riportare in maniera distinta i dati provenienti da diverse fonti, anche se riferiti allo stesso gruppo, e mantenere distinte anche le relative considerazioni (e cartografie), evidenzia la mancanza di un tentativo di sintesi delle informazioni contenute in set di dati diversi, che tentasse, almeno formalmente, di pervenire ad una visione globale della situazione reale.

L’autorità procedente dichiara che il quadro conoscitivo propedeutico alle determinazione di piano è stato realizzato tenuto conto delle informazioni a disposizione nonché nell’ottica di una rappresentazione dello stato di fatto

E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13

Come riportato, le fonti di dati citate risalgono spesso a rilievi effettuati più di un decennio fa (PAF e Piano di Gestione ZPS), che per specie in fase di colonizzazione o espansione (cervo e capriolo), o soggette a prelievo venatorio nelle aree limitrofe (cinghiale) oppure con home range di gran lunga più vasti dell’Area Protetta, difficilmente possono descrivere un reale quadro della consistenza e distribuzione o frequentazione delle specie all’interno della Riserva. Nel paragrafo 5.2.5.2 è assolutamente imprecisa la descrizione della distribuzione del lupo, che frequenta ampiamente la Val di Teve e l’area sommitale, anche di inverno, dove si rinvengono piste su neve di esemplari singoli come pure di branchi (4-6 esemplari). Malgrado la quasi totalità dei campioni fecali siano composti da peli di cinghiale in alcuni casi sono stati documentati campioni con peli di ungulati (cervo e capriolo). Di fatto, non essendo mai stato effettuato un programma di monitoraggio fecale sistematico nell’area, tali affermazioni sono puramente speculative. Esiste probabilmente un altro branco distinto, composto da 3 a 6-7 individui, nell’area di valle di Malito, Valle Amara, Valle dell’Asina.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione viene accolta e le informazioni in essa riportate saranno sottoposte a verifica al fine di determinare un quadro di sintesi esaustivo dell’attuale situazione reale. Laddove lo stesso dovesse apportare incrementi conoscitivi concorrenti al perseguimento degli obiettivi di Piano si provvederà al suo aggiornamento.

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Dal momento che gli elementi conoscitivi sono gravemente carenti, anche le conclusioni sulla stima numerica e le fonti trofiche sono del tutto inesatte. Inoltre l’affermazione (… dal punto di vista qualitativo non sembra invece inutile considerare con favore l’ipotesi di una integrazione (ripopolamento?) del Capriolo, oggi presente in modo limitato, ma di notevole interesse come alternativa al Cinghiale), risente direttamente della natura obsoleta dei dati utilizzati. Negli ultimi anni cervo e capriolo hanno subito una notevole espansione, e attualmente il capriolo è tutt’altro che “presente in modo limitato”, come sarebbe stato evidente effettuando una semplice passeggiata in Valle Ruara. In ogni caso, parlare di una ipotesi di ripopolamento in maniera così discorsiva e senza alcun approfondimento, sembra del tutto fuori luogo, come se tale affermazione derivasse piuttosto da un appunto frettoloso fatto in bozza ma mai rivisto. Per quanto riguarda l’orso marsicano si rimanda a quanto già osservato al capitolo corrispondente nella Relazione Generale. Si aggiunge che il paragrafo del quadro conoscitivo, da cui ci si aspetta un certo livello di approfondimento su una tematica così delicata, si rifà completamente ad un vecchio Piano di Gestione di SIC e ZPS (PdG), relegando ad un trafiletto la mole di segnalazioni e dati che si sono succedute dal 2004 in poi. Le considerazioni sulle risorse trofiche quali quercia, faggio, specie domestiche, ramno sono del tutto errate e superficiali, come pure quelle sulla concentrazione di formicai.

E14 Nel paragrafo 7.2 (Analisi delle infrastrutture esistenti e previste), precisiamo che la valle Amara non è assolutamente percorribile con mezzi comuni. La descrizione della viabilità non include la sterrata che parte dalla strada di collegamento Tornimparte-Campo Felice, in località Prato Capito, e si connette alla viabilità della Riserva in località Prato S. Rocco, e costituisce un ulteriore punto di accesso direttamente in quota.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La descrizione sarà integrata.

E15 Neanche nel quadro conoscitivo vengono riportati i sentieri di più recente realizzazione.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La descrizione sarà integrata.

E16 Nel paragrafo 7.6 (zootecnia) si asserisce: “Miglioramento della viabilità. Questo aspetto riveste una importanza particolare in quanto la

L’autorità procedente dichiara che non si prevedono nuovi percorsi.

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carenza di vie di comunicazione porta inevitabilmente ad un abbandono delle attività silvo-pastorali, pertanto, mette in serio pericolo la sopravvivenza degli stessi prati-pascoli creando notevoli difficoltà nel mantenere la risorsa”. Questa è una tesi molto suggestiva che purtroppo ha provocato notevoli danni in tutto l’Appennino senza peraltro ridurre significativamente il declino della zootecnia estensiva. All’interno della Riserva c’è già una rete viaria che conduce in quota presso i principali rifugi utilizzati dai pastori locali. Non c’è ragione di prevedere un ulteriore ampliamento della rete viaria.

OSSERVAZIONI AI DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

F1 Al paragrafo 1.2.2, per quanto riguarda Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS la locandina in oggetto (18 luglio 2014 ore 17 c/o Comune) non è mai stata pubblicizzata adeguatamente ne a Borgorose, Corvaro e nelle altre frazioni, ne sui siti web del Comune e della Riserva. L’incontro in questione ha riguardato esclusivamente il quadro conoscitivo e non sono state discusse o illustrate le linee strategiche di pianificazione.

L’autorità competente rileva che il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS è stato svolto secondo la normativa vigente di riferimento.

F2 Al paragrafo 2.5, in merito al rapporto con le aree esterne e corridoi ecologici e alla formulazione della proposta di “aree contigue”, si vedano le considerazioni già espresse nel quadro conoscitivo relativamente all’importanza di ulteriori aree.

L’autorità procedente dichiara che una delle motivazioni che ci hanno guidato nell’individuazione della proposta delle aree contigue è stata quella di andare ad includere aree rilevanti dal punto di vista naturalistico e che consentissero di pervenire alla definizione di una perimetrazione che avesse più possibilità di essere facilmente riscontrata sul territorio. In tal senso Facendo riferimento inoltre al fatto che la Riserva nella Rete Ecologica del Lazio svolge il ruolo ecologico-funzionale di “area di connessione”, si è arrivati alla formulazione della proposta di “aree contigue” che prevede il coinvolgimento dei seguenti ambiti territoriali:

• Area del Monte Cava: Dal punto di vista ecologico-funzionale queste praterie montane costituiscono importanti habitat riproduttivi per diverse specie ornitiche di interesse comunitario tra cui la Tottavilla e la Coturnice, qui segnalata con almeno 3-6 coppie nidificanti su un totale di 20-40 stimate per l’intera Riserva Naturale, e per altre specie

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ornitiche tipicamente associate a questi ambienti quali Allodola, Codirosso spazzacamino, Codirossone, Culbianco, Fanello, Spioncello. Queste praterie costituiscono inoltre rilevante habitat trofico per il Grifone e l’Aquila reale che, da circa due anni, viene osservata frequentare con una coppia di immaturi non nidificanti in tale comprensorio (Montagne della Duchessa, il Monte Cava e la Val Malito).

• Piana di Corvaro. Area di grande interesse ornitologico per la presenza di alcune specie a priorità di conservazione quali Tottavilla e Calandro. Tra le specie di interesse regionale questa area ospita l’unica popolazione nota di Passera lagia del Lazio. L’area inoltre viene frequentata a scopi trofici dal Gracchio alpino e dal Gracchio corallino durante il periodo invernale rivestendo così un insostituibile ruolo ecologico-funzionale per queste popolazioni

L’autorità competente rileva che, come già richiesto nel documento di scoping, il rapporto ambientale dovrà fornire riscontro dei criteri sottesi alla determinazione della zonizzazione di Piano.

F3 Per quanto riguarda l’analisi delle componenti ambientali al paragrafo 3.1, redatta in base al DataBase dell’Ente gestore della Riserva e dal Piano di Tutela e Utilizzazione del Territorio (PTUT)”, viene indicata solo qui, fra tutti gli elaborati, la presenza della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), specie al momento non presente all’interno della Riserva. L’unica segnalazione per l’area è di Silvio Bruno negli anni 70, indicata tra Fonte Salomone e il lago della Duchessa, ripresa anche da Spinetti 1997. Al momento non sembrano esserci più le condizioni ecologiche idonee, dovute probabilmente all’eccessiva antropizzazione dell’area. Non viene citata invece la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) segnalata per la Val di Teve sempre da Spinetti. (Spinetti M., 1997. Fauna del Parco Regionale Sirente Velino. Uccelli – Mammiferi – Anfibi – Rettili. Quaderni Parconatura 2, Contributi alla conoscenza del patrimonio naturale del Parco Regionale Sirente – Velino; Bruno S., 1971. Gli Anfibi e Rettili dell’Appennino abruzzese con particolare riferimento alle specie del Parco Nazionale dì

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Verranno effettuate le correzioni indicate e integrato il quadro conoscitivo.

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Abruzzo. Lavori della Società italiana di Biogeografia. Il popolamento animale e vegetale dell’Appennino centrale. 697 – 782). In ogni caso tali considerazioni avrebbero dovuto essere inserite nel quadro conoscitivo e non nel solo rapporto ambientale.

F4 Al paragrafo 3.1.5.6 (Presenza di grandi carnivori) per quanto riguarda il lupo facciamo presente che la consistenza numerica del lupo è largamente sottostimata, come già esposto nelle osservazioni al quadro conoscitivo, mentre per l’orso si rimanda alle osservazioni già effettuate per il quadro conoscitivo.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La relazione verrà integrata in tal senso, come pure il quadro conoscitivo.

F5 Pag. 11 e segg.: la tabella che illustra le azioni del piano è poco leggibile, probabilmente si è verificato un disallineamento fra le colonne.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta

F6 Pag. 15: la trattazione climatica, che non cita le fonti, è approssimativa, e si conferma la mancata conoscenza dei dati raccolti sia all’interno della Riserva dal progetto dell’Univesità Roma 3, sia i dati di stazioni meteo vicine quali quella di Rosciolo.

Del tutto irrilevante riportare i dati di qualità delle acque del fiume Salto a Fiamignano. Se non vi sono corsi d’acqua in Riserva, questo è il dato di fatto da cui partire.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La trattazione sarà integrata a seguito di verifica dei dati indicati.

F7 Pag. 37: La lista delle specie ornitologiche non tiene conto degli studi più aggiornati realizzati, come già evidenziato in altri punti.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta.

F8 Pag. 41-42: In base alla definizione della categoria “habitat naturale” riportata, sembra strano che vi ricada ben il 36% del territorio. Tutte le praterie sommitali, essendo interessate dal pascolo, sono soggette ad attività umana; quasi tutte le superfici boscate, essendo interessate dal taglio boschivo, anche. Forse sarebbe stato opportuno distinguere con esempi concreti ciò che si intende per attività diretta ed indiretta.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si darà una spiegazione più approfondita al par. 3.1.6.4

F9 A pag. 44 si dichiara che è in fase di predisposizione un “piano per la difesa dagli attacchi parassitari”. Non vi sono altre citazioni in altri documenti di piano, che possano far capire di cosa si tratti. Tale affermazione risulta particolarmente preoccupante se si considera che proprio nell’area percorsa da incendio, e proprio grazie alla copiosa necromassa presente, è stato rinvenuto il Cerambyx cerdo, e come si è già detto in precedenza, è diffusa la Rosalia alpina.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Sarà corretto il riferimento in quanto il piano in argomento non è giunto a compimento.

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Anche ammesso che avesse senso un piano per la difesa dagli attacchi parassitari in area protetta, tale piano dovrebbe essere sottoposto senz’altro a Valutazione di Incidenza

F10 A pag. 45, si parla di una strada carrabile in Val di Fua, in realtà inesistente. La lettura del testo evidenzia un equivoco fra questa valle e la vicina Val di Cesa. Vi sono altri errori nella citazione di toponimi, ad esempio la località dove conduce la strada di Val di Teve è Capo Teve, non Bocca di Teve, che ne è l’inizio, e per inciso è un luogo che si trova in Abruzzo. Se dobbiamo considerare l’accessibilità dall’Abruzzo, allora ha senso indicare anche la già citata strada che arriva a Prato S. Rocco di cui si è detto in precedenza. Sull’accessibilità carrabile in Valle Amara si è già detto in precedenza.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il testo verrà integrato e corretto a seguito di verifica dei toponimi.

F11 A pag. 47 e seguenti, dove si tratta del comparto agricolo, vengono riportati col semplice copia-incolla i dati ISTAT così come sono visualizzati sul sito, senza nemmeno applicare una formattazione che li renda leggibili. Utilizzare tali dati è inoltre riduttivo e fuorviante, in quanto sono riferiti all’intero territorio comunale, ben più esteso e diversificato rispetto al solo territorio della Riserva. Per le utilizzazioni del suolo si sarebbe potuto tentare una classificazione da foto aerea o analoga elaborazione ad hoc. Lo stesso discorso vale anche per la zootecnia, per la quale anche i dati di fida pascolo non possono essere presi in modo acritico in quanto interessano estensioni non trascurabili di territorio esterno alla Riserva

L’autorità procedente dichiara che nel Quadro Conoscitivo è stata effettuata un’analisi dell’uso del suolo su base 1:10.000.

Per la zootecnia sono stati utilizzati dati reperibili.

L’autorità competente rileva che deve essere verificata la disponibilità di ulteriori dati a scala inferiore.

F12 Nessuna considerazione viene fatta, nemmeno qui, sul diverso impatto del carico di pascolamento da parte di bovini/equini rispetto agli ovini, ed alle differenti esigenze di tali specie che determinano un impatto completamente differente a parità di carico di UBA.

L’autorità procedente dichiara che per tali aspetti di dettaglio si rinvia al Piano del Pascolo in itinere.

F13 La trattazione delle selvicoltura, a pag. 49-50, è anch’essa superficiale ed approssimativa, quando anche da documenti esistenti quali il PAF potevano essere tratti dati utili a discutere più in dettaglio le problematiche del settore

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il capitolo sarà aggiornato.

F14 Anche a pag. 52 si ripete l’affermazione che non esistano dati meteorologici utili per la zona.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Eventuali dati aggiuntivi saranno integrati nella descrizione.

F15 A pag. 53, contestiamo l’affermazione che il Piano non può incidere sulla qualità delle acque:

L’autorità procedente dichiara che l’affermazione va riferita alle acque profonde

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la previsione di nuovi insediamenti e costruzioni, e la frequentazione non adeguatamente normata del territorio, pone proprio questo tipo di problema.

per le quali le previsioni di Piano, tendenti a una gestione estensiva del territorio e prive di previsioni insediative minimamente significative, risultano non rilevanti.

F16 Per quanto riguarda i fenomeni di erosione del suolo, l’affermazione che il Piano incida positivamente andrebbe contestualizzata per poter essere verificata

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. L’affermazione sarà ulteriormente circostanziata.

F17 Quando si tratta di uso del suolo, sarebbe necessario non limitare l’analisi alla sola urbanizzazione. Sono usi del suolo anche la selvicoltura e la zootecnia. L’assenza di misure adeguate comporterà sicuramente una alterazione della matrice paesaggistica e ripercussioni negative su habitat e specie

L’autorità procedente dichiara che, consapevoli della relazione tra le attività richiamate e l’interessamento di componenti ambientali, le stesse sono state normate all’art.18 delle NTA.

F18 Il paragrafo su rischio idraulico/geomorfologico è sostanzialmente una duplicazione del paragrafo suolo, e curiosamente non accenna in alcun modo all’elevato rischio idraulico presente in Valle Amara, che alcuni anni fa ha causato danni da allagamento fin dentro l’abitato di Corvaro

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto sarà meglio specificato.

L’autorità competente rileva che tale aspetto deve essere considerato anche ai fini delle determinazioni di piano.

F19 La sagomatura e gestione della sede stradale di Valle Amara, che insiste direttamente in alveo, avrebbe dovuto essere discussa dettagliatamente in tale sede.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto sarà meglio specificato.

F20 A pag. 54 l’affermazione che le misure del Piano saranno atte a preservare la biodiversità non vertono su una base fattuale e analitica affidabile, né tale valutazione emerge da strumenti di valutazione consolidati, come già dimostrato ampiamente dalle osservazioni esposte finora. Sarebbe stato più corretto, in tale sede, elencare sinteticamente tali misure, evidenziando in che modo specifico si ritenga che ogni singola misura del piano contribuisca a raggiungere l’obiettivo globale di conservazione

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. A seguito dell’accoglimento di gran parte delle osservazioni sopra riportate, saranno elencate ed evidenziate, per ogni misura del Piano, come le stesse concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione.

F21 Non si può non evidenziare, inoltre, che in assenza di determinate misure gestionali sarà proprio l’evoluzione spontanea degli ecosistemi a portare ad un abbattimento della biodiversità, data la forte dipendenza di molte specie dalla presenza di idonei ambienti aperti e l’attuale tendenza alla chiusura ed al degrado degli stessi

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta.

F22 Del tutto fuori luogo, inoltre, è parlare di pascolo solo nel capitolo “Beni paesaggistici ed identitari”. Il pascolo è un fattore ecologico ben riconosciuto, soprattutto all’interno di un sito Natura 2000. In questo paragrafo si può accennare anche all’aspetto culturale ed

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Sarà inserito un paragrafo dedicato al Pascolo quale fattore ecologico.

L’autorità competente rileva che le eventuali considerazioni effettuate a fronte delle ulteriori

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identitario, ma la trattazione di questa problematica va affrontata in altra sede, ed in modo più approfondito di quanto sia stato fatto in qualunque parte degli elaborati di Piano

analisi, comportanti correlazioni con gli obiettivi di piano, e pertanto richiedenti adeguamenti dello stesso, dovranno trovare riscontro nel rapporto ambientale.

F23 A pag. 56 si afferma che mancano dati sull’evoluzione del paesaggio, tale affermazione non tiene conto di una tesi di laurea magistrale in ecologia vegetale avente per titolo “Cartografia della vegetazione e cambiamenti di uso del suolo sulle Montagne della Duchessa”

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Non è stato possibile ottenere la pubblicazione citata.

F24 Nell’analisi delle componenti socio-economiche andrebbe evidenziata la scarsa capacità imprenditoriale presente sul territorio, che ha determinato l’incapacità in passato di sfruttare occasioni preziose per il rilancio dell’economia locale e dello sviluppo rurale: ci si riferisce in particolar modo alla mancata formazione di un GAL locale nell’ambito del programma LEADER del passato periodo di programmazione, con conseguente non disponibilità, per il contesto territoriale di riferimento della Riserva, di cospicue risorse economiche

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Considerazione pertinente in generale allo sviluppo del comprensorio del Cicolano. Da approfondire nell’ambito del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale.

L’autorità competente rileva che la problematica evidenziata deve essere considerata.

F25 Né si fa menzione dei punti di forza e debolezza emersi con la realizzazione e gestione della PIT nell’ambito del PSR 2007-2013. Ogni ulteriore ipotesi di coinvolgimento o potenziamento dell’imprenditoria locale dovrebbe partire da una analisi delle esperienze passate, tener conto dei limiti emersi e prevederne il superamento attraverso strumenti idonei nei settori della formazione, dell’aggiornamento professionale, dell’animazione territoriale. Non è corretto, ai fini dell’accuratezza dell’analisi, evidenziare unicamente i reali o presunti punti di forza

L’autorità procedente dichiara che la considerazione è pertinente in generale allo sviluppo del comprensorio del Cicolano. Da approfondire nell’ambito del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale.

L’autorità competente rileva che la problematica evidenziata deve essere considerata.

F26 A pag. 58 si afferma che non sono disponibili i dati sulle aziende zootecniche; a ciò si sarebbe facilmente potuto ovviare attraverso una rapida indagine personale presso le aziende insistenti sul territorio della Riserva, che avrebbe consentito di corredare il piano di una analisi realistica e non ipotetica sull’evoluzione di tale settore. Si sarebbe così potuto considerare l’orientamento produttivo prevalente di ciascun comparto zootecnico esistente evidenziando, ad esempio, che i capi ovini e bovini allevati sono di razze vocate alla produzione di carne e non di latte, per una serie di ragioni largamente non influenzabili da qualsivoglia azione di Piano. Di conseguenza risulterebbe poco realistico ipotizzare il successo di una strategia di sviluppo del comparto basata

L’autorità procedente dichiara che le affermazioni sono tratte da dati e consultazioni del CRA-MIPAF.

L’autorità competente rileva che la problematica evidenziata deve essere considerata.

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sul supporto alla trasformazione lattiero-casearia, come sembra essere intenzione dell’Ente nel momento in cui decide di realizzare un caseificio didattico.

F27 Per quanto riguarda il comparto selvicolturale, la trattazione, consistente in appena tre righe di testo, si limita a considerare solo i dati del fabbisogno di legna da ardere, ignorando completamente tutta la documentazione tecnica del PAF.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 4.2.7.5 saranno approfondite le tematiche relative agli aspetti selvicolturali

F28 Non si prende in esame la attuale tendenza generalizzata di incremento nell’utilizzo di sistemi di riscaldamento a legna, che potrebbe determinare un aumento della domanda di legna locale, o la recente diffusione degli impianti a pellet, che potrebbero viceversa diminuire la domanda di legna locale perché non trasformata in pellet.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione recepita. Al par. 4.2.7.5 saranno approfondite le tematiche relative agli aspetti selvicolturali

F29 Né viene discusso o menzionato l’impatto socio-economico che potrebbe avere una eventuale prescrizione di utilizzo esclusivo o predominante degli animali da soma per l’esbosco, sia in termini di maggiori costi di esbosco, sia in termini di maggiori opportunità di lavoro per aumento della manodopera richiesta

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione recepita. Al par. 4.2.7.5 saranno approfondite le tematiche relative agli aspetti selvicolturali

F30 Per quanto riguarda la matrice di criticità, a pag. 58 e segg., non è chiaro chi siano gli esperti che hanno effettuato le valutazioni sintetiche. Se si tratta degli stessi componenti il team di progettazione, la valutazione risulterebbe falsata, avendo ovviamente gli stessi un parere favorevole sulla validità del lavoro svolto.

L’autorità procedente dichiara che i redattori del rapporto ambientale sono indicati in copertina.

F31 Il semplice riassunto tramite icone colorate non rende più attendibili dei dati che sono gravemente falsati in partenza

L’autorità procedente dichiara che la rappresentazione mediante icone di Chernoff è da intendersi quale metodologia sintetica di rappresentazione delle valutazioni effettuate e meglio descritte dalla lettura coordinata dell’intero documento.

L’autorità competente richiama il rispetto delle indicazioni fornite in merito con documento di scoping.

F32 Il quadro normativo sulle criticità, esposto a pag. 61, dovrebbe prendere in considerazione, piuttosto che il POR 2007-2013 ormai agli sgoccioli, il nuovo POR 2014-2020, e prima della sua pubblicazione i documenti preparatori correlati (es. regolamenti comunitari, accordo di partenariato, Strategia per le Aree Interne, e quant’altro disponibile al momento).

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 4.3 saranno analizzati gli strumenti suggeriti e laddove utile e/o necessario saranno aggiornati gli elaborati di piano.

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F33 Per quanto riguarda il carico di bestiame, è la modalità di conduzione degli allevamenti una delle maggiori criticità; è forse opportuno un richiamo anche ai regolamenti di polizia veterinaria o alle norme igienico-sanitarie sul benessere animale e sulla conduzione di allevamenti, visto che una delle criticità del comparto zootecnico in area montuosa è proprio l’adeguamento a tali norme

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 4.3 saranno analizzati gli strumenti suggeriti e laddove utile e/o necessario saranno aggiornati gli elaborati di piano.

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Inoltre, visto che si richiamano anche gli strumenti di programmazione passata, un cenno al PSR 2007-2013 sarebbe opportuno, come pure sarebbe corretto far riferimento alla normativa di Natura 2000 sulle misure di conservazione dei siti alla voce “politiche ambientali in corso per la risoluzione/mitigazione delle criticità in atto”. Parimenti mancano i riferimenti al Piano regionale per le Aree Protette e alla Rete Ecologica Regionale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 4.3 saranno analizzati gli strumenti suggeriti e laddove utile e/o necessario saranno aggiornati gli elaborati di piano.

F37 Gli indicatori da tenere presenti per il comparto naturalistico non possono prescindere dal concetto di “Stato di conservazione soddisfacente” dettagliatamente descritto in normativa e documenti interpretativi relativi alla Rete Natura 2000 e richiamato solo in una sezione separata del documento

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 4.3 saranno analizzati gli strumenti suggeriti e laddove utile e/o necessario saranno aggiornati gli elaborati di piano.

F38 Anche nell’analisi di coerenza esterna, a p. 64 e segg., manca il riferimento a PSR 2007-2013, nonché alla normativa relativa a Natura 2000, al Piano Regionale per le Aree Protette ed alla Rete Ecologica Regionale.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 5.2 saranno analizzati gli strumenti suggeriti e laddove utile e/o necessario saranno aggiornati gli elaborati di piano.

F39 Nella individuazione delle alternative, a pag. 73: la definizione delle zone contenuta nella legge istitutiva è obsoleta, superata dal dettato della legge regionale 29/97, in quanto ad esempio non tiene conto di quanto ampiamente evidenziato negli ultimi 25 anni dalla ricerca scientifica in materia di contributo del pascolo e dell’agricoltura al mantenimento di ecosistemi di grande valore ecologico, ed al conseguente recepimento di tali concetti in tutto l’impianto della normativa relativa a Natura 2000, che già dalla direttiva Habitat riconosceva il ruolo della gestione attiva nella conservazione degli habitat seminaturali. Il pascolo non deve pertanto assolutamente essere considerato solo come una qualsiasi “attività antropica” da limitare e regolamentare, ma come uno strumento di gestione da promuovere e guidare. In generale la tutela dell’ambiente naturale in Appennino non

L’autorità procedente dichiara che la valutazione delle alternative è a pag. 86 e non 73.

L’autorità competente rileva che la modalità di espletamento di individuazione e analisi delle alternative non appare effettuata modo congruente ed esaustivo con quanto richiesto dall’autorità competente in sede di redazione del documento di scoping.

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deve necessariamente passare per la totale esclusione di qualunque attività antropica, poiché attività come la pastorizia e l’agricoltura sono parte integrante delle dinamiche naturali in atto.

F40 In tale ottica, inserire il lago in una zona di riserva integrale così definita può vanificare ogni ulteriore sforzo messo in campo per la promozione della zootecnia di montagna, data la scarsità di risorse idriche alternative, anche dopo la realizzazione di tutti gli interventi possibili per la loro moltiplicazione.

L’autorità procedente dichiara che la previsione di porre il lago in zona A è determinata dalla prevalenza della esigenza conservazionistica dello stesso. La problematica afferente la promozione della zootecnia è stata risolta mediante la previsione di punti di abbeverata alternativi. Quanto rappresentato nell’ottica dello sviluppo sostenibile e nel rispetto della priorità di obiettivi perseguiti dalle norme istitutive del parco.

F41 E’ riduttivo considerare per le aree pedemontane aperte il solo valore paesaggistico (pag. 77 e 78): ospitano specie legate agli ambienti aperti, anche di notevole interesse conservazionistico (varie orchidee, averla piccola, ecc.). La loro tutela, sempre da intendersi come forma di gestione attiva in collaborazione con la proprietà fondiaria, è motivata anche dal dettato della normativa Natura 2000, non solo dalla bellezza estetica. Sono anche aree di alimentazione regolarmente frequentate dalla popolazione di ungulati selvatici, che contribuisce al mantenimento di tali ambienti aperti; per non parlare della presenza sistematica di lupo ed orso.

L’autorità procedente dichiara che le aree in argomento sono state, ai fini delle determinazioni di piano, considerate nell’insieme delle loro valenze ambientali.

F42 La problematica complessa del danno alle colture agrarie da parte degli ungulati selvatici non è stata minimamente affrontata dal Rapporto.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Tale aspetto sarà integrato nel rapporto ambientale.

F43 In definitiva, nell’esame delle possibili alternative non viene presa in considerazione alcuna scelta strategica differente, ma viene solo paragonato il Piano così come è stato redatto, rispetto all’assenza di piano

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 6.3 tale aspetto sarà esplicitato in modo più chiaro.

L’autorità competente rileva che laddove, ad esito delle analisi delle alternative si manifesti la necessità, nel rispetto degli obiettivi di piano, di apportare modifiche allo stesso, queste dovranno essere evidenziate nel rapporto ambientale.

F44 A pag. 83 si afferma che “non si è a conoscenza di altri piani o progetti che possano influire in maniera sinergica con il Piano d’assetto della Riserva”. E’ impossibile che i progettisti non siano a conoscenza dell’esistenza dei Fondi Strutturali UE 2014-2020, che fra l’altro proprio nel prossimo periodo di programmazione vedranno una stretta sinergia fra POR FESR e

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Al par. 6.4 saranno citati per completezza i Piani segnalati.

L’autorità competente rileva che laddove, ad esito della integrazione si manifesti la necessità, nel rispetto degli obiettivi di piano, di apportare modifiche allo stesso, queste dovranno essere evidenziate nel rapporto

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PSR nella definizione di misure a sostegno della gestione della Rete Natura 2000.

ambientale.

F45 Inoltre il team dovrebbe essere a conoscenza del progetto di asfaltatura della strada di Cartore, che potrebbe alterare in modo notevole le modalità di fruizione del territorio e che, in abbinamento al potenziamento delle strutture ricettive previsto dal Piano, non può non avere alcun impatto.

L’autorità procedente dichiara che il Piano prevede un sistema di fruizione articolato, che prevede limitazioni all’accesso di mezzi motorizzati, anche a Cartore.

F46 Nell’analisi di coerenza interna, a pag. 84, bisognerebbe rilevare il contrasto fra promuovere la zootecnia e precludere l’accesso del bestiame al lago, oppure fra aumentare il flusso turistico e tutelare gli ecosistemi. Date le carenze riscontrate nella base analitica, anche tale sintesi è viziata da superficialità.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. L’analisi verrà rielaborata con riferimento alle indicazioni fornite.

L’autorità competente rileva che laddove, ad esito della integrazione si manifesti la necessità, nel rispetto degli obiettivi di piano, di apportare modifiche allo stesso, queste dovranno essere evidenziate nel rapporto ambientale.

F47 A pag. 85, si fa menzione dell’impatto negativo relativo all’aumento delle superfici antropizzate (legato evidentemente alle nuove edificazioni a Cartore), ma il fatto viene liquidato in due righe scarse né si discute del perché non necessiti di mitigazione.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione recepita. Al par. 6.5 saranno presi in esame e valutate le tematiche suggerite

F48 Si deve arrivare a pag. 95, quando ormai il contenuto del Piano è stato dettagliatamente enunciato e discusso, e perfino dopo la matrice riepilogativa conclusiva, per trovare un capitolo dedicato alle misure di conservazione sensu Direttiva Habitat. E’ stridente il contrasto fra la necessità di integrazione degli obiettivi di conservazione nei piani dei Parchi, e la struttura di questo documento, che ignora ogni cenno a tale argomento nel corpo della trattazione, ma lo inserisce come capitolo separato. Vi è una profonda contraddizione nel trattare in un capitolo separato il problema dell’integrazione delle misure di conservazione di Natura 2000

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è recepita. Il capitolo relativo all’integrazione delle misure di conservazione sarà inserito adeguatamente nel documento.

F49 Non è fondata l’affermazione (pag. 96) in base alla quale sarebbe sufficiente la fase di screening per evitare la Valutazione di Incidenza: per quanto emerge dal presente Rapporto ambientale, viceversa, è assolutamente necessario assoggettare il presente Piano a Valutazione di Incidenza per verificare la coerenza dello stesso con gli obiettivi di conservazione tipici dei siti Natura 2000

L’autorità procedente dichiara che alla luce delle osservazioni pervenute è stato predisposto uno specifico e dettagliato studio di incidenza.

F50 A pag. 112, nella tabella in cui si dà conto del recepimento delle indicazioni fornite dai soggetti

L’autorità procedente dichiara che il regolamento prevede (art.20) che sia

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competenti in campo ambientale, si risponde alle prescrizioni in materia di rifiuti e qualità delle acque in modo eccessivamente semplicistico: se da un lato è vero che in Riserva non sono presenti aree urbane, non si può però non tener conto dell’incremento delle strutture ricettive di Cartore, che produrranno indubbiamente un volume di rifiuti e reflui superiore all’attuale, del quale rendere opportunamente conto relativamente alla loro corretta gestione, come già evidenziato in altri punti di queste osservazioni.

organizzato un sistema di raccolta dei rifiuti con particolare riferimento al Borgo di Cartore.

L’autorità competente rileva che la problematica evidenziata deve essere ulteriormente valutata e considerata.

Conclusioni

F51-F52

Il livello di tutela proposto è pertanto eccessivamente stringente per alcune aree (es. Lago della Duchessa e Val di Fua), mentre non sembra tutelare a sufficienza altre aree critiche il cui valore è sistematicamente sottostimato in mancanza di analisi territoriali idonee (es. Valle Ruara, Valle Amara).

L’autorità procedente dichiara che come illustrato in precedenza saranno specificati i criteri utilizzati per l’individuazione delle zone, in particolare per le zone A, nonché si espliciteranno gli indicatori ed il percorso utilizzati per la classificazione delle zone al par. 4.3 e al cap. 5 della Relazione ed anche nel Rapporto Ambientale.

L’autorità competente rileva utile che l’indicazione fornita sia debitamente considerata nella formulazione dei criteri.

F53 Tutta la zona C2 è divenuta negli ultimi dieci anni un’area di importanza strategica per l’orso marsicano; punti cruciali di alimentazione, caratterizzati per esempio da pietre rovesciate, da rami spezzati, da unghiate, da escrementi, vengono regolarmente rilevati in quasi tutta la Valle Ruara, esattamente da Petto le Forche fino al Cau. La zona C2 è anche un punto vitale per il lupo: qui sono stati localizzati anche dei rendezvous e comunque segni di presenza, in particolare punti di marcatura con escrementi e urina, si rinvengono in Valle Ruara tutto l’anno senza soluzione di continuità. Tutto ciò sta a indicare due aspetti: l’altissima idoneità dell’area per l’orso marsicano soprattutto dal punto di vista trofico, l’altissima idoneità per il lupo come area di permanenza stabile di un branco, l’assenza di disturbo antropico. Qualunque struttura insediativa, per quanto a impatto paesaggistico basso o addirittura nullo, rappresenterebbe certamente un fattore di disturbo sia durante la fase di cantiere sia, soprattutto, durante la fase di utilizzazione da parte dei turisti

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Ad esito delle valutazioni effettuata con lo studio di incidenza verranno modificate le NTA al fine di, in considerazione della problematica evidenziata, rendere congruenti le misure di tutela con le esigenze conservazionistiche.

F54 La mancanza di esame delle alternative prescritto dalla normativa in materia di VAS, rendono problematico l’emendamento degli elementi critici emersi dalla valutazione del documento.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione recepita. Al par. 6.3 saranno presi in esame e valutati ulteriori scenari strategici rispetto a quello proposto dal

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piano

L’autorità competente rileva, nuovamente, quanto già rappresentato con riferimento alla problematica evidenziata

F55 Nel caso l’Ufficio competente ritenga comunque di approvare il Piano dietro adeguamento a prescrizioni, le scriventi Associazioni ritengono che sia opportuno invitare il proponente, oltre che ad effettuare una seria revisione di bozze del documento, anche a dare adeguata risposta a tutte le osservazioni puntuali e generali sollevate nel presente documento. Chiedono inoltre che la eventuale pronuncia valutativa interessi specificamente solo quelle parti dotate di sufficiente completezza da poter essere sottoposte ad una reale valutazione degli effetti; stralciando pertanto esplicitamente ogni parte che espone idee progettuali indefinite o contraddittorie.

L’autorità procedente dichiara che il piano, per quanto concerne la procedura in oggetto, sarà adeguato, come prescritto dalla normativa vigente, alle prescrizioni indicate nel parere motivato.

L’autorità competente rileva che, per quanto concerne gli aspetti conoscitivi che non hanno ricevuto adeguato approfondimento, come richiamato nelle prescrizioni formulate, dovranno essere risolti e trovare riscontro nel rapporto ambientale nonché negli elaborati di piano laddove, le ulteriori acquisizioni informative comportino modifiche alle determinazioni dello stesso.

F56 La eventuale realizzazione di interventi quali quelli ipotizzati nelle schede progetto, come pure quelli accennati in modo isolato in varie parti dei documenti di piano (es. ripopolamento di ungulati, piano per la difesa parassitaria, ecc.) dovrà necessariamente seguire il normale iter di valutazione di incidenza (nel caso di progetti) oppure di VAS (nel caso di piani)

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Nello studio di incidenza proposto viene ribadito che qualsiasi piano o progetto, anche se previsto nel Piano, deve essere sottoposto a Valutazione di Incidenza e/o a VAS.

Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, Piani Subregionali e Piani di Settore;(la numerazione segue la numerazione delle osservazioni in fase di scoping, i numeri mancanti sono stati ritenuti dal Soggetto competente in materia ambientale esaustivamente trattati nel rapporto ambientale )

N. Osservazione

ESITO

2 Riferimento alla DGR N.308 del 3/10/2013

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Si propone di inserire il richiamo della Norma al paragrafo 1.1 Riferimenti normativi per la VAS

3 Descrizione delle procedure di pubblicità e partecipazione alla formazione del Piano

L’autorità procedente dichiara che i riferimenti alle fasi partecipative della procedura di VAS e alle attività di consultazione e partecipazione del pubblico sono saranno integrate nel rapporto ambientale al paragrafo 1.2.2 Il processo partecipativo nell’ambito della procedura di VAS. A tale proposito si deve notare che la tempistica di redazione del Piano è stata estremamente stringente anche a seguito dei vincoli temporali imposti dalla tipologia di finanziamento (Piano di Sviluppo Rurale) utilizzato dalla Regione Lazio per la redazione dei Piani di Assetto delle Aree protette regionali; tale aspetto ha di fatto condizionato la possibilità di espandere nel modo dovuto

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le attività di informazione/confronto/concertazione con gli “stakeholder”, portatori di informazioni, conoscenze, esigenze e suggerimenti in grado di arricchire e migliorare i contenuti del Piano.

5-6 Approfondimento sui punti di continuità, divergenza ed eventuale conflitto del Piano con le previsioni del:

Piano di Assestamento Forestale,

Piano di Gestione prati- pascolo,

misure di conservazione Natura 2000

Piano di assetto precedentemente adottato.

L’autorità procedente dichiara che il Piano di assestamento forestale: La relazione tra Piano e PGAF sarà integrata nel par. 8.4 del Piano in riferimento alle strategie di gestione per la componente forestale.

In ogni caso il piano di assestamento citato è scaduto nel 2013 e quindi non più vigente.

Piano di gestione prati- pascolo: Il “Piano di gestione prati- pascolo” non rientra nella casistica dei piani di settore già approvati e/o adottati. La riserva dispone di una relazione tecnica definita:

PIANO DI TUTELA ED UTILIZZO PRATI PASCOLO,che riporta una data di redazione finale del 30 ottobre 2003 (Convenzione d’incarico prot. N. 9351 del 5/12/2002 del Comune di Borgorose) che contiene una “Proposta di regolamento per l’esercizio del pascolo”, cui gli enti non hanno dato seguito formale. Lo studio è stato utilizzato, come base conoscitiva per le analisi che esso contiene. Il piano del Parco (Regolamento e Norme Tecniche), in materia, non possono e vogliono sostituire la pianificazione di settore ma definire obiettivi e livelli di tutela cui la stessa pianificazione dovrà tenere conto. Il suddetto studio fra l’altro già proponeva la Realizzazione di nuovi punti di abbeverata per evitare fenomeni di sovraccarico localizzati del cotico ed in particolare proteggere le acque e le sponde del Lago della Duchessa. In tali punti per evitare l’uso diretto delle acque dai punti di raccolta e conservazione si prevedeva la realizzazione di fontanili disposti in modo oculato sulle aree destinate al pascolo.

Circa le Misure di conservazione Natura 2000, il Piano integra al suo interno, nel Regolamento, Misure di Conservazione generali e specie/habitat specifiche riguardanti gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 inseriti nella Riserva Naturale. Le misure di Conservazione habitat/specie specifiche sono state formulate anche tenendo conto ed analizzando quelle inserite nel Piano di gestione dei siti Natura 2000 inclusi nella Riserva Naturale, aggiornandole e facendo riferimento agli indirizzi regionali, in itinere al momento della stesura del Piano, che hanno poi portato alla emanazione della DGR 889/2014 (proposta di misure di conservazione per le ZSC)

Circa i rapporti con il Piano di tutela e utilizzo del territorio del 1993, adottato e mai approvato, la raccomandazione è stata recepita e integrata nella premessa del rapporto ambientale.

8-9 Non sono presenti tavole relative L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata

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alla perimetrazione definitiva ed all’individuazione delle aree di proprietà pubblica e privata (art.26 c I lett. a e b della LR 29/97 e ss.mm.ii)

recepita. Costituiscono infatti, parte integrante del Piano gli elaborati per la Consultazione ovvero le tavole EC 01 Carta delle proprietà pubbliche, EC 02 Carta della Zonizzazione su base catastale e EC 03 Confronto tra il perimetro istitutivo e quello proposto, contenenti le indicazioni di cui all’ art.26 della LR 29/97 e ss.mm.ii. sarà quindi aggiornato il paragrafo 2.2. elenco elaborati e saranno inserti nel paragrafo 2.3. del Ra gli stralci delle suddette tavole.

8-9 Le motivazioni sulla perimetrazione definitiva non sono presenti nella relazione di Piano

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è stata recepita. Le motivazioni saranno contenute nel rapporto ambientale al paragrafo 2.4 Criteri per perimetrazione definitiva e per zonizzazione.

8-9 Le motivazioni adottate a supporto della scelta di non modificare il confine istitutivo della Riserva non sembrano applicabili al confine meridionale ed alla porzione nord ovest dell’autostrada

L’autorità procedente dichiara che per il confine sud è stato valutato di proporre delle aree contigue mentre per il confine nord la presenza di un elemento fisico quale l’autostrada è stato ritenuto un limite.

Nell’ambito della redazione del piano si può mettere a punto un aggiustamento del confine non un suo completo stravolgimento. Per quanto riguarda le aree contigue, la scelta fatta di inserire l’area del Monte Cavo e della Piana di Corvaro, fa riferimento al fatto che a Rete Ecologica Regionale (REcoRD) del Lazio individua l’area della Riserva come “ambito di connessione” al cui interno è presente un’”area centrale secondaria” con presenza di “aree focali per specie sensibili montane” e per entrambe le aree sono disponibili dati di presenza di specie che rientrano in questa categoria (Monte Cavo: area trofica per Aquila reale. Piana di Corvaro: sito riproduttivo di Passera lagia ed area trofica per Gracchio corallino).

L’autorità competente rileva che i criteri di piano dovranno essere esplicitati in modo da evidenziare la risoluzione di tale indicazione.

8-9 Individuazione aree ad uso civico non riportate tra i vincoli ope legis nel rapporto ambientale e non individuate nella tav. QC 01 Carta dei vincoli

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione recepita. Si provvederà a integrare la tav. QC 01 Carta dei vincoli con l’individuazione delle aree ad uso civico e gli stessi saranno inseriti nell’elenco di cui al paragrafo 3.1.6.1. Beni paesaggistici e identitari del Rapporto ambientale.

10- 11

Non vengono definiti gli “obiettivi/criteri di sostenibilità”

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Gli obiettivi saranno integrati nel paragrafo 5.2 Analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale.

10- 11

Non sono riportati gli obiettivi per il PRG di Borgorose per il quale sono prevedibili effetti del Piano

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. I rapporti con il PRG di Borgorose saranno integrati al paragrafo 5.2 del Rapporto ambientale

10- 11

L’analisi dello schema del PTRG e dello schema di Piano dei Parchi

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Nel rapporto ambientale alla tabella 29 saranno inseriti gli obiettivi per il sistema ambientale del PTRG. Si provvederà inoltre ad integrare il Quadro conoscitivo con appositi paragrafi relativi al

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PTRG : 9.2 Il Piano territoriale regionale generale e 9.3 Schema di Piano dei Parchi

10- 11

Riferimento ad un quadro di norme che possano condizionare obbiettivi e scelte di Piano per i singoli aspetti e temi ambientali

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Nel paragrafo 5.2 Analisi di coerenza esterna del Rapporto Ambientale, saranno citati gli strumenti di pianificazione e i riferimenti normativi richiesti.

12 Non è chiaro come gli obiettivi siano stati “sintetizzati” dal PTPR, dal PTP e dagli altri piani, nè come sia stata valutata la coerenza

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Il Rapporto di coerenza esterna è evidenziato in una matrice (tab. 29) che mette in correlazione le finalità e gli obiettivi della Riserva con quelli sovraordinati e di settore, le azioni di piano a loro volta sono valutate in una matrice (tab. 33) di coerenza con gli obiettivi del Piano.

Per il PTPR, nel rapporto ambientale alla tabella 29 si era fatto riferimento agli obiettivi di tutela per ciascun paesaggio presente all’interno della Riserva Naturale Montagne della Duchessa così come formulate alle NTA del PTPR rispettivamente agli art. 21 comma 2, 23 comma 2 e art. 25 comma 4 e integrati con alcuni obiettivi specifici delle tabelle A di ciascun paesaggio. Per maggiore completezza sono stati riportati, a seguito dell’osservazione, tutti gli obiettivi della tabella A per ciascuno dei paesaggi presenti nella Riserva: paesaggio naturale, paesaggio naturale di continuità, paesaggio agrario di valore.

Per il PTP nel rapporto ambientale alla tabella 29 si fa riferimento agli obiettivi di tutela di cui all’art.18 delle Nta del PTP che sono stati messi in correlazione con le finalità generali e gli obiettivi specifici del Piano di assetto della Riserva.

Quanto richiesto sarà ulteriormente specificato.

12 Alcuni obbiettivi del PTPR, del Piano Energetico Regionale e del POR Lazio 2007- 2013 sono privi di valutazione di coerenza.

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. La tabella verrà aggiornata.

13 Non sono presenti elementi di analisi e/o valutazione del PRG del Comune di Borgorose

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. I rapporti con il PRG di Borgorose saranno integrati al paragrafo 5.2 del Rapporto ambientale. Nella tabella 29 inoltre saranno messi in correlazione gli obiettivi del PRG con le finalità generali e gli obiettivi specifici del Piano di assetto della Riserva.

13 Non sono presenti informazioni relative allo stato di attuazione della pianificazione comunale e la vigenza di eventuali piani attuativi

L’autorità procedente dichiara che nella Riserva non esistono Piani attuativi. I riferimenti al PRG saranno integrati al paragrafo 5.2

Si sottolinea inoltre che il principale elemento di attuazione del PRG consiste nel recupero di una parte dei casali storici preesistenti e nella realizzazione di strutture per l’accoglienza e la fruizione.

13 Relazione tra le zone di PRG e quelle del Piano di Assetto (servizi pubblici, verde

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. I rapporti con il PRG di Borgorose saranno integrati al paragrafo 5.2

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attrezzato, zone A e B ex DM 1444/68)

15 Mancanza di un elenco delle informazioni utilizzate e delle relative fonti

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si provvederà ad inserire nel rapporto ambientale un apposito paragrafo sulla bibliografia di riferimento (cap. 9)

16 In riferimento agli indicatori indicare quali/e unità sia/siano assunte come riferimento spaziale per il calcolo

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Le informazioni saranno inerite.

i Introduzione di bibliografia cui ricondurre i riferimenti riportati nel testo

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Si provvederà ad inserire nel Ra un apposito paragrafo sulla bibliografia di riferimento (cap. 9)

ii Riferimento nel cap. 2.3 alla LR 29/97

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il richiamo sarà inserito nel paragrafo 2.3

iii Chiarimento delle relazioni tra finalità generali e obiettivi specifici

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Il chiarimento verrà inserito nel paragrafo 6.5

iv Non è chiaro se le criticità rappresentate in tab. 27 siano attribuite alle componenti ambientali ai temi o agli indicatori

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione accolta. Le criticità sono riferite agli indicatori e si provvederà alla specifica.

V Presenza di indicatori poco significativi

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Saranno aggiunti alcuni indicatori già presenti nel piano di monitoraggio.

vi Inserimento dell’elenco degli effetti attesi prima della Tab. matrice delle interazioni

L’autorità procedente dichiara che l’osservazione è accolta. Si modificherà quanto indicato.

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Sig. Francesco Di Gasbarro

N. Osservazione ESITO

1 Il richiedente ha una coltivazione di frutti di bosco con una tettoia di 16 mq con autorizzazione provvisoria e da oltre 3 anni aveva depositato un progetto per la costruzione di un manufatto. Chiede di rivedere l’art. 13.3 lett a)-c) che vieta la realizzazione del manufatto.

L’autorità procedente dichiara che le NTA di piano adottate tendono alla tutela e conservazione del paesaggio e dei corridoi ecologici al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di piano, tenuto conto della funzione che tali valenze svolgono ai fini del perseguimento degli obiettivi afferente la fauna, la flora e la vegetazione.

L’osservazione in esame non appare congruente con le finalità del procedimento in oggetto. La stessa verrà valutata in sede di controdeduzione al piano.

L’autorità competente rileva che la valutazione dovrà avvenire nel rispetto delle

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indicazioni ad esito del procedimento in oggetto.

Dovendo la valutazione dell’autorità competente dare atto, ai sensi dell’art.10, comma 3, del decreto, degli esiti della valutazione di incidenza, si allega alla presente relazione quale parte integrante il parere di valutazione di incidenza formulato dalla competente Area Sistemi Naturali della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative con prot. n.325454 del 16/06/2015 prescrivendo che le condizioni ivi riportate costituiscono prescrizioni del parere motivato.

VISTO l’art.5, comma 1, lett. m-ter) del decreto che definisce il parere motivato quale il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

TENUTO CONTO delle attività tecnico-istruttorie di cui all’art.15, comma 1, nonché degli esiti delle consultazioni sopra.

PRESCRITTO CHE le dichiarazioni dell’ autorità procedente e quanto rilevato dall’autorità competente nella fase di cui all’art.15, comma 1, del decreto, costituiscono parte integrante della valutazione e rappresentano presupposto alla sostenibilità del Piano e pertanto condizione del presente parere motivato.

CONSIDERATO CHE il rapporto ambientale, integrato con quanto stabilito e concordato in fase di valutazione nonché con le prescrizioni del presente parere motivato, in ottemperanza all’art.13, comma 4, del decreto assolve ai contenuti di cui all’allegato VI.

CONSIDERATO CHE il Piano, integrato con quanto stabilito e concordato in fase di valutazione nonché con le prescrizioni del presente parere motivato, integra considerazioni ambientali finalizzate all’ottenimento di un elevato livello di protezione ambientale e di uno sviluppo antropico compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile.

CONSIDERATO CHE il piano di monitoraggio, integrato con quanto stabilito e concordato in fase di valutazione nonché con le prescrizioni del presente parere motivato, risponde in termini di adeguatezza a quanto previsto dall’art.18 del decreto.

SI PROPONE di esprimere, ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n.152/2006, parere motivato condizionato di VAS sul Piano di assetto della Riserva naturale regionale Montagne della Duchessa nel rispetto degli esiti della fase di cui all’art.15, comma 1, del decreto e delle seguenti prescrizioni:

1) Il rapporto ambientale e il Piano dovranno essere modificati e/o integrati in congruenza con le dichiarazioni dell’autorità procedente e quanto rilevato dall’autorità competente nella fase di cui all’art.15, comma 1, del decreto;

2) Il Piano dovrà essere rimodulato integrando tutte le considerazioni ambientali di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell’art.15, comma 1, del decreto al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente contribuendo allo sviluppo sostenibile.

3) Tutti i contributi/osservazioni (di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell’art.15, comma 1) che non hanno ricevuto un recepimento congruente ed esaustivo dovranno essere recepiti ed in integrati nel Rapporto Ambientale, avendo cura, laddove il loro recepimento comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il piano ha posto le sue determinazioni, di fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate al Piano;

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4) Il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro delle modalità di accoglimento e/o recepimento delle osservazioni/contributi di cui agli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell’art.15, comma 1. Laddove il loro recepimento comporti delle modifiche al quadro di riferimento su cui il piano ha posto le sue determinazioni, dovrà fornire evidenza delle eventuali ulteriori valutazioni effettuate e/o delle eventuali modifiche apportate al Piano;

5) Tenuto conto della rilevanza della definizione dei criteri di zonizzazione, anche come evidenziato dagli esiti delle attività della fase di valutazione svolte ai sensi dell’art.15, comma 1, gli stessi dovranno essere esplicitati nel rapporto ambientale in modo tale da rendere il processo decisionale effettuato comprensibile e riscontrabile. A tal fine l’esplicitazione dovrà essere effettuata in correlazione con le classificazioni degli elaborati conoscitivi di Piano redatti, nonché fornire riscontro delle modifiche apportate alla zonizzazione istitutiva;

6) Quanto al punto precedente nel congruente ed esaustivo recepimento dei punti 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del contributo dell’Autorità competente in sede di conferenza di consultazione, come da nota prot. n.215124 del 09/04/2014;

7) Tenuto conto della particolare valenza che la formulazione degli obiettivi specifici di piano comporta ai fini delle determinazioni dello stesso, nonché dei contributi apportati e delle correlate modalità di ricezione, il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro, in particolare, in modo esaustivo, dei seguenti contributi:

a. Area Piani Territoriali dei Consorzi Industriali, Piani Subregionali e Piani di Settore; Nota prot. n.128804-13 del 12/02/2014, n.10;

b. Contributo Autorità Competente nella conferenza di consultazione n.3;

c. Osservazione Associazioni: Salviamo l’Orso, Altura Lazio, Circolo per la valorizzazione delle terre pubbliche, Federtrek, Gruppo naturalistici Rosciolo, Italia Nostra Lazio, LIPU, Mountain wilderness, rewilding Appennines, WWF Italia n.1;

8) Quanto al punto precedente anche tenuto conto di quanto stabilito dall’Art.34, del decreto.

9) Il piano dovrà essere formulato nel rispetto della normativa e della pianificazione vigente, con particolare riferimento alla L.394/91. Inoltre, tenuto conto delle osservazioni afferenti le categorie di intervento previste dal Piano, in correlazione con le singole classificazioni di zona, il Rapporto Ambientale dovrà fornire specifica evidenza del rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle singole casistiche evidenziate dalle osservazioni stesse;

10) Il Piano dovrà essere formulato nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n.317/2003 e il Rapporto Ambientale dovrà fornire riscontro delle modalità di considerazione della stessa;

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