Pari opportunità, prassi e culture organizzative

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Pari Opportunità, prassi e culture organizzative III Modulo 27 maggio 2008 Le Politiche europee in materia di pari opportunità Prof.ssa Francesca Longo Dott.ssa Oriana Giuffrida

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Pari Opportunità, prassi e culture

organizzative

III Modulo27 maggio 2008

Le Politiche europee in materia di pari opportunità

Prof.ssa Francesca Longo

Dott.ssa Oriana Giuffrida

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Outline

1. Cos’è l’Unione Europea (UE)? Un sistema politico multi-livello

2. Il policy-making dell’UEIstituzioni e atti normativi: la centralità

della Commissione europea

3. La politica europea per le pari opportunitàEvoluzione e contenuto della politica

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La natura dell’Unione Europea

Organizzazioni

internazionali

Stati nazionali

UNIONE

EUROPEA

Sistema politico sopranazionale in cui

istituzioni formali e attori privati, gruppi di

pressione ed esperti interagiscono e

contribuiscono alla governance europea

+_

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L’Unione Europea come sistema politico multi-

statale

UE

STATI

ENTITA’ SUB-

STATALI

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L’UE come sistema politico

Politica pubblica europea come output del sistema politico UE:Insieme coerente di decisioni e azioni che allocano valori in un determinato settore di interesse della società

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Il policy-making europeo (metodo comunitario)

Atti normativi che

danno vita alle

Politiche Pubbliche

Parlamento

Europeo Consiglio

Commissione europea

Procedura

- di co-decisione;

- di cooperazione.

Procedura di

consultazione

Iniziativa legislativa

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Gli atti normativi dell’UE

� RegolamentiAtti obbligatori in tutti i loro elementi; sono direttamente applicabili in tutto il territorio dell’Unione;

� DirettiveAtti che vincolano i governi degli stati membri; questi devono trasporne il contenuto nel diritto nazionale secondo forme e mezzi propri;

� Raccomandazioni e pareriAtti non vincolanti

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I metodi del policy-making dell’UE

� Armonizzazione delle normative nazionali attraverso la legislazione comunitaria� metodo hard (domina fino agli anni ’70)

� Mutuo riconoscimento ogni stato membro non può impedire la circolazione dei prodotti degli altri stati membri che abbiano caratteristiche equivalenti a quelle previste dalla propria legislazione (la legislazione comunitaria indica i requisiti minimi dei prodotti che circolano nel mercato comune)

� Open method of coordination attraverso il ‘metodo aperto del coordinamento’ di politiche nazionali gli stati membri negoziano la formazione di standards per il raggiungimento di obiettivi comuni, l’UE effettua un continuo monitoraggio dei progressi compiuti � metodo di governance soft (si afferma negli anni ’90 in settori non di competenza esclusiva dell’UE sui quali gli stati non intendono perdere le proprie prerogative, es. il lavoro)

Pari opportunità più come valore/ principio orizzontale dell’UE che come norma sancita da testi scritti giuridicamente vincolanti.

Ciononostante, a livello sociale l’UE ha promosso grandi cambiamenti comportamentali.

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Commissione europea e policy-making

Un’istituzione centrale nel sistema politico dell’Unione perché:

�attraverso i suoi ruoli di agenda-setter, policy entrepreneur, policy

manager agisce da motore dell’integrazione.

Un’istituzione unica perché:

� non è un governo, ma ha molte caratteristiche di un governo;

� coniuga la dimensione intergovernativa (nazionale) con quella

sovranazionale (europea);

� racchiude responsabilità politiche e amministrative.

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I ruoli della Commissionei membri della C. agiscono nel generale interesse della Comunità

� Ruolo di agenda-setter: potere di iniziativa legislativa (esclusivo nelle materie del c.d. I pilastro TUE, condiviso con gli stati membri nel II e III pilastro). La C. trae forza e sostegno da numerosi attori: nazionali, sub-nazionali e privati;

� Ruolo di policy-entrepreneur: proposta e sviluppo delle politiche attraverso i Libri Bianchi, il rapporto annuale sull’attività dell’UE, la partecipazione al Consiglio europeo;

� Ruolo di policy manager: funzione esecutiva che esercita attraverso l’adozione della legislazione secondaria; l’amministrazione delle finanze; il controllo sull’applicazione uniforme delle politiche comunitarie negli stati membri. Gli stati limitano l’autonomia della C. attraverso la Comitatologia.

� Ruolo di mediatore: tra le istituzioni UE e tra attori non-istituzionali, nonché tra interessi conflittuali.

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Composizione della Commissione

� Organo politico collegiale: Collegio dei Commissari, 27

membri con compiti quasi ministeriali responsabili di

alcune aree di policy� critiche alla collegialità

� Apparato burocratico: 40 Direzioni Generali e Servizi con

funzioni tecniche e specifiche (DG Agricoltura, DG

Trasporti) o di tipo orizzontale (servizio legale, di

traduzione)

Istituzione multinazionale, multiculturale, multilingue

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Direzione Generale Impiego, Affari sociali e Pari opportunità

Finalità principali della Direzione Generale (DG):

- contribuire allo sviluppo di un modello sociale europeo moderno, innovativo e sostenibile con più lavoro e lavori migliori in una società inclusiva basata sulle pari opportunità;

- promuovere l’interazione positiva tra politiche del lavoro, economiche e sociali, coinvolgendo i principali attori che possono contribuire a perseguire gli obiettivi strategici dell’UE, ovvero a rendere l’economia dell’UE la più dinamica e competitiva al mondo basandola sulla conoscenza, su una crescita economica sostenibile con più lavoro e lavori migliori e una maggiore coesione sociale;

- contribuire ad affrontare le maggiori sfide e formulare risposte concrete per raggiungere gli obiettivi strategici dell’UE, in particolare nei settori:

IMPIEGO grazie alla Strategia europea per l’impiego e agli strumenti finanziari offerti dal FSE;

STRUTTURE NEL MONDO DEL LAVORO avvicinando le legislazioni nazionali che regolano il mercato del lavoro, sviluppando il dialogo sociale a livello europeo, modernizzando i rapporti di lavoro e rendendo i lavoratori dell’UE più mobili;

ESCLUSIONE e PROTEZIONE SOCIALE rinforzando la cooperazione tra stati membri, elaborando una legislazione adeguata e adottando programmi per far fronte alle discriminazioni, promuovere i diritti fondamentali e favorire l’integrazione dei disabili;

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE producendo una legislazione adeguata, adottando programmi per migliorare le pari opportunità per uomini e donne e assicurando che le questioni di genere siano prese in considerazione in tutti gli ambiti dell’azione comunitaria (gender mainstreaming).

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La politica dell’Unione per le pari opportunità:le origini

� Gli anni ’50-’60

Trattati istitutivi UE: manca una vera e propria politica delle pari opportunità.

Trattato di Roma: art. 119 enuncia l’obbligo per gli stati membri di garantire a uomini e donne “parità salariale per uguale lavoro” (rimane lettera morta)

� dimensione socio-politica versus vocazione economica della CEE.

La CEE sviluppa programmi e iniziative legate alle questioni delle donne per:

1) aggiungere una dimensione socio-politica alla politica economica,

2) mitigare le conseguenze della crisi strutturale del mercato del lavoro delle donne. Il principio di parità retributiva tra uomini e donne fornisce la base per elaborare direttive per garantire le pari opportunità e smantellare discriminazioni indirette contro le donne. Falliscono i primi tentativi di sviluppare la dimensione sociale delle politiche comunitarie e armonizzare le politiche nazionali.

� Gli anni ’70

La Commissione elabora 3 proposte di direttive sulla parità salariale e sulla parità di trattamento. Commissione e CdG si ergono a difensore delle pari opportunità: la causa Defrenne II offre alla CdG (ex Art. 177) lo spunto per sancire la diretta applicabilitàdell’art. 119 nel 1976. La parità salariale e di trattamento sancita dall’art. 119 viene considerata un importante elemento dell’armonizzazione del mercato.

� Gli anni ’80:

La politica sociale rimane una prerogativa degli stati membri: forti resistenze dei governi nazionali nei confronti di una politica di genere europea che porti a modificare politica del lavoro (e diritti dei lavoratori) e politica sociale. La politica di genere è una priorità della Commissione presieduta (dal 1985) da J. Delors.

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Importanti cambiamenti:

- 1995: allargamento ai paesi scandinavi (Finlandia e Svezia) e all’Austria;

- adozione della strategia di gender mainstreaming (una dimensione di genere in ogni area di intervento pubblico UE) � rischio: “ p.o. in tutte e in nessuna politica”

� Nel 1991 il Consiglio Europeo di Maastricht firma un Protocollo sulla Politica Sociale che viene allegato al Trattato di Maastricht (1993). L’art. 6 offre la base legale per direttive sulle pari opportunità tra uomini e donne sul luogo di lavoro

� le questioni delle pari opportunità sono legate alle politiche del lavoro;

� Nel 1994 la Commissione elabora il Libro Bianco sulla politica sociale che contiene, tra l’altro, numerose proposte per aiutare le donne a coniugare famiglia e lavoro;

� Il Trattato di Amsterdam (19971999) incorpora il Protocollo sulla politica sociale:

- la parità di genere si conferma come un obiettivo prioritario dell’UE (art. 2);

- la Commissione ha il compito di promuovere la parità di genere in tutte le sue attività (art. 3);

- il concetto di discriminazione include quelle basate su razza o etnia, credo o religione, handicap, età o orientamenti sessuali (art. 13);

- il Consiglio vota a MQ su questioni di lavoro e occupazione (art 141, ex art. 119).

� Il Trattato di Nizza (2001) consegue risultati deludenti.

La politica dell’Unione per le pari opportunità:la svolta degli anni ‘90

NEW

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Il Trattato Costituzionale (2004)

� La Convenzione che elabora la prima bozza non ha istituito un gruppo di lavoro ad hoc sull’Europa sociale � la politica sociale è competenza di più gruppi.

� Contenuto del testo finale:• La lotta alla discriminazione e la promozione della parità tra uomini e donne rientrano

tra gli obiettivi dell’Unione;

• La Carta dei Diritti Fondamentali viene incorporata nel testo del trattato;

• Si prevede la strategia di coordinamento aperto tra gli stati membri in materia di occupazione; l’Unione promuove la cooperazione tra stati (con strumenti legislativi o diffusione delle informazioni) senza perseguire l’obiettivo di armonizzare le norme dei regimi statali.

Si formalizza definitivamente lo stretto rapporto tra politiche del lavoro, economiche e sociali già definito dalla Commissione europea.

Politiche economiche e politiche sociali sono finalizzate al perseguimento dello stesso obiettivo: il lavoro.

2007: Anno europeo delle pari opportunità per tutti

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Approcci alla Politica di Genere

� Uguale trattamento

� Azioni Positive

� Gender Mainstreming (trasversalità)

Approcci alla Politica di Genere

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Come muta la concezione di ‘uguaglianza di genere’

3 periodi storici:

1. Art. 119: “parità di retribuzione a parità di lavoro”: parità di genere come parità di trattamento salariale: tutela individuale � ciò non si traduce nella reale eliminazione delle disuguaglianze);

2. Anni ‘80: il quadro politico viene concertato in collaborazione con i movimenti sociali nel quadro della tutela dei diritti delle donne come gruppo. Approccio che richiede azioni positive per le donne per favorire le donne e cambiare i comportamenti degli uomini (es. programmi speciali);

3. Con il Tr. di Amsterdam: gender mainstreaming, le questioni di genere diventano prioritarie in tutte le politiche dell’UE. Si vogliono eliminare le strutture delle discriminazioni anziché promuovere diritti individuali o di gruppo, quindi si eliminano gli svantaggi senza negare la diversità: l’uguaglianza di genere come principio orizzontale. Nel 2000 la Commissione enuncia lo stretto rapporto tra politiche del lavoro, economiche e sociali, ma cambia la strategia di attuazione della politica di p.o. � metodo aperto di coordinamento (metodo meno vincolante di quello più rigido delle direttive).

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1. Sentenze della Corte di giustizia in materia di pari opportunità

2. Fondo sociale europeo: iniziativa EQUAL

3. Ricette per il mainstreaming

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Una Roadmap per l’uguaglianza tra uomini e donne – 2006 - 2010Comunicazione della Commissione europea adottata l’1 marzo 2006, COM(2006)92 def.,

preludio al Patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio Europeo, Marzo 2006

Settori prioritari

� Uguale indipendenza economica per uomini e donne;

� Giusto equilibrio tra vita privata e professionale;

� Pari rappresentanza nel processo decisionale;

� Eliminazione di tutte le forme di violenza basate sul genere;

� Eliminazione di stereotipi basati sul genere;

� Promozione della parità di genere nelle politiche esterne e di sviluppo.

Azioni chiave

Rafforzare il gender mainstreaming; promuovere l’imprenditorialità femminile;

Elaborare una Comunicazione sulla demografia; offrire fondi strutturali; sostenere le professioni nei settori sociali;

Rafforzare il gender mainstreaming; creare una rete di donne con incarichi decisionali;

Elaborare una Comunicazione sulla criminalità; sostegno agli stati e a ONGs;

Agire sull’istruzione, sulla cultura e sul mercato del lavoro;

Implementare l’acquis sulle pari opportunità; misure specifiche attraverso ENP, le relazioni esterne e le politiche di sviluppo.

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1. Sentenze della Corte di giustizia in materia di

pari opportunità

Corte di giustizia delle Comunitàeuropee

� Corte di giustizia

� Tribunale di primo grado

� Tribunale della funzione pubblica

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Composizione

Vassilios SkourisPresidente

Antonio Tizzano

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Le varie forme di procedimenti:

� Il rinvio pregiudiziale

� Il ricorso per inadempimento

� Il ricorso di annullamento

� Il ricorso per carenza

� L’impugnazione

� Il riesame

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[Udienza; relazione d’udienza]

[Conclusioni dell’avvocato generale]Deliberazione dei giudici

Sentenza

Fase orale

Il giudice relatore prepara la relazione preliminare

Riunione generale dei giudici e degli avvocati generali

Rinvio della causa a un collegio giudicante

[Mezzi istruttori]

Decisione di rinvio del giudice nazionale

Traduzione nelle altre lingue ufficiali dell’Unione europea

Pubblicazione delle questioni pregiudiziali nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C)

Notifica alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni comunitarie, agli Stati del SEE e

all’autorità di vigilanza EFTA

Osservazioni scritte delle parti, degli Stati e delle istituzioni

[Domanda di gratuito patrocinio]

Designazione del giudice relatore e dell’avvocato generale

Ricorso

Notifica del ricorso al convenuto a cura della cancelleria

Pubblicazione del ricorso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C)

[Provvedimenti provvisori] [Intervento]

Controricorso/comparsa di risposta entro 1 mese

[Eccezione d’irricevibilità][Replica e controreplica]

Fase scritta

Renvois préjudicielsRicorsi diretti e impugnazioni

Il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia

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La Corte nella vita del cittadino

europeo

� Libera circolazione delle merci

� Libera circolazione delle persone

� Libera prestazione dei servizi

� Diritti fondamentali

� Cittadinanza europea

� Pari opportunità

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Parità di retribuzione

� Art. 141 ( ex art. 119 ) Trattato CE

Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso

lavoro o per un lavoro di pari valore

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� Direttiva 75/117/CEE

Art. 1 “il principio della parità di retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall’art. 119 del Trattato, implica per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito lo stesso valore, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni. In particolare qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni fondate sul sesso”.

Art. 3 “gli Stati membri dovranno sopprimere le discriminazioni fra donne e uomini derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative contrarie al principio ed adottare i provvedimenti necessari affinché tali disposizioni siano nulle”.

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Sentenze in materia di parità di

retribuzione

� Defrenne II

� Jenkins

� Bilka ( Kowalska )

� Mary Murphy

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Parità di trattamento

� Direttiva 76/207/CEE

Art. 1 “Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compreso la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro. Tale principio è denominato qui appresso « principio della parità di trattamento ».”

Art. 2 “il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia -La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio , il sesso rappresenti una condizione determinante, né le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità . -La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la paritàdelle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne.”

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Sentenze in materia di parità di

trattamento

� Marshall I

� Kalanke

� Marschall

� Barber (pensioni)

� Dekker (gravidanza)

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La Corte di giustizia delle Comunità europee

nell’ordinamento giuridico comunitario

� Applicazione diretta del diritto comunitario

� Supremazia del diritto comunitario

� Responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario

� Tutela dei diritti dei cittadini europei

� Ruolo di policy maker

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Direttiva 2006/54/CE:

rifusione

riguarda l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego .

A decorrere dal 15 agosto 2009, le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE sono abrogate. Tali direttive, infatti, dovendo essere ulteriormente modificate, sono rifuse per chiarezza e per raggruppare in un unico testo le principali disposizioni in materia, nonchégli sviluppi risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

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2. Fondo sociale europeo: Iniziativa EQUAL

L'FSE è uno strumento che serve a creare maggiori e migliori opportunità occupazionali

L'FSE si dedica alla promozione dell'occupazione nell'UE, aiutando gli Stati membri a preparare al meglio la forza lavoro e le aziende di fronte alle nuove sfide globali. In breve:

� il finanziamento viene fornito in particolare a Stati membri e regioni in cui lo sviluppo economico è più arretrato;

� si tratta di un elemento chiave della strategia europea per la crescita e l'occupazione, la cui finalità è migliorare la vita dei cittadini comunitari offrendo loro nuove competenze e maggiori opportunità di lavoro;

� si pensi che tra il 2007 e il 2013 regioni e Stati membri dell'UE si divideranno un totale di 75 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi prefissati.

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Il FSE è uno dei quattro Fondi strutturali dell’UE :

� il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), che contribuisce essenzialmente ad aiutare le regioni in ritardo nello sviluppo o in fase di riconversione economica e in difficoltà strutturali;

� il Fondo europeo per l’agricoltura, orientamento e garanzia (FEAOG), che sostiene lo sviluppo strutturale delle zone rurali in ritardo, migliorando l’efficacia delle strutture di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

� lo Strumento Finanziario di orientamento per la Pesca (SFOP), che interviene per lo sviluppo strutturale nel settore della pesca.

Page 34: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

� Cofinanziamento significa che il sostegno economico dell'UE viene sempre fornito in concomitanza a una forma di finanziamento nazionale pubblico o privato. Il livello di intervento dell'UE dipende ovviamente dalla situazione esistente: a seconda di un certo numero di fattori socio-economici, infatti, il cofinanziamento può variare fra il 50% e l'85% del costo totale degli interventi.

� Gestione condivisa significa invece che le linee guida per le azioni dell'FSE vengono stilate a livello europeo, mentre la loro attuazione viene gestita dalle pertinenti autorità nazionali o regionali in ciascuno Stato membro. Tali autoritàdefiniscono i programmi operativi e in seguito selezionano e monitorano i progetti.

Page 35: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

� Con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell’UE-25, Sicilia,Calabria, Puglia e Campania sono ammissibili nell’ambito dell’obiettivo Convergenza.

� La Basilicata è una regione “phasing-out” con un PIL pro capite superiore al 75 % della media UE, ma inferiore al 75 % della media dell’UE-15.

� La Sardegna è una regione “phasing-in” con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell’UE-15 nel periodo 2000-2006, ma superiore nel periodo 2007-2013.

� Tutte le altre regioni hanno un PIL pro capite superiore al 75 % della media dell’UE-25 e sono ammissibili nell’ambito dell‘obiettivo Competitività regionale e occupazione.

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Piano finanziario, 2007-2013 (euro)

15 320 983 077

8 382 975 1816 938 007 896Totale

528 023 484290 920 515237 102 969Assistenza tecnica

387 877 913207 334 640180 543 273Capacitàistituzionale (solo per le regioni di convergenza)

410 852 008232 917 421177 934 587Transnazionalità e interregionalità

5 027 626 7062 705 914 1912 321 712 515Capitale umano

1 355 167 370757 960 349597 207 021Inclusione sociale

5 199 801 8172 824 945 9922 374 855 825Occupabilità

2 411 633 7791 362 982 0731 048 651 706Adattabilità

Totale finanziamentoControparte nazionaleFinanziamento comunitario

Asse prioritario

Page 37: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

Priorità 1: Adattabilità� Migliorare la competitività preparando al cambiamento, incentivando le nuove attività e sostenendo le PMI nel mercato

globale� Sviluppare sistemi di formazione continua, migliorando al contempo la qualità e l’organizzazione del lavoro� Incoraggiare la mobilità geografica e professionale

Priorità 2: Occupabilità� Combinare la flessibilità e la sicurezza del mercato del lavoro, concentrandosi sullo sviluppo locale e sul sostegno mirato a

gruppi quali gli immigrati� Promuovere l’accesso sostenibile delle donne al mercato del lavoro� Migliorare i servizi per l’occupazione e favorire i par-tenariati nazionali e locali tra attori pubblici e privati� Ridurre il lavoro sommerso tramite specifiche misure

Priorità 3: Inclusione sociale� Rimuovere gli ostacoli che impediscono ai gruppi vulnerabili di trovare e mantenere un

impiego, fornendo “percorsi personalizzati» al lavoro� Aiutare i più svantaggiati a ottenere un impiego com-battendo contro la discriminazione

sul posto di lavoro, anche basandosi su progetti precedenti finalizzati alla promozione delle pari opportunità (ad esempio, Equal )

Priorità 4: Capitale umano� Concentrarsi sulla qualità, sulla gestione e sull’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e del sistema occupazionale� Approntare programmi di certificazione e valutazione per gli enti di formazione in modo da assicu-rare un’istruzione e una

formazione migliori� Migliorare l’istruzione superiore puntando su reti fra uni-versità, centri di ricerca e aziende, ovvero rispondendo ai bisogni

dell’economia della conoscenza� Ridurre l’abbandono scolastico tramite specifiche misure (nell’ambito dell’obiettivo Convergenza)

Priorità 5: Transnazionalità e interregionalità� Scambi di buone pratiche nel campo dell’occupazione� Agevolare progetti congiunti transnazionali e interre-gionali� Priorità 6: Capacità istituzionale (solo per le regioni di convergenza)� Potenziare le amministrazioni locali: assicurare servizi pubblici migliori formando i funzionari e migliorando il coordinamento

fra i vari enti

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Iniziativa EQUAL

L'iniziativa comunitaria EQUAL mira a promuovere nuovi strumenti per lottare contro le discriminazioni e le diseguaglianze di ogni tipo sul mercato del lavoro in un contesto di cooperazione nazionale e favorire l'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.

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5 pilastri:1. La capacità di inserimento professionale

a) Facilitare l'accesso al mercato dell'occupazione di coloro i quali incontrano difficoltà a integrarsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro. b) Lottare contro il razzismo e la xenofobia sul mercato del lavoro.

2. Lo spirito d'impresac) Aprire a tutti i processi di creazione di imprese, fornendo gli strumenti necessari per creare un'impresa e per individuare nuove possibilità di occupazione nelle zone urbane e rurali. d) Potenziare l'economia sociale (terzo settore) e segnatamente i servizi d'interesse pubblico concentrandosi sul miglioramento della qualità dei posti di lavoro.

3. La capacita di adattamentoe) Promuovere la formazione durante l'intero arco della vita e le procedure di inserimento incoraggiando l'assunzione e il mantenimento del posto di lavoro per coloro i quali subiscono discriminazioni o diseguaglianze di trattamento nel mondo del lavoro. f) Favorire la capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori dipendenti ai cambiamenti economici, nonché l'utilizzazione delle nuove tecnologie dell'informazione.

4. La parità di opportunità per le donne e gli uominig) Conciliare la vita familiare con quella professionale, favorire l'occupazione delle donne e degli uomini che hanno lasciato il mondo del lavoro, sviluppando forme più efficaci e flessibili di organizzazione del lavoro e servizi di assistenza alle persone. h) Ridurre le differenze di trattamento tra le donne e gli uomini e promuovere l'apertura professionale.

5. Favorire l'integrazione dei richiedenti asilo (tenendo conto dello status ufficiale del richiedente asilo - settore particolarmente complesso, trattato in diversa maniera nei vari Stati membri. L'aiuto può riguardare nuovi strumenti per facilitare l'accesso al mercato del lavoro o consistere nel fornire formazioni ai richiedenti asilo non accettati, prima della loro partenza dal paese).

Page 40: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

www.nonpensareasessounico.it

Page 41: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

EQUAL ARTE/ ETNA

Ministero del Lavoro - Iniziativa Comunitaria EQUALMainstreaming Agenda in ATS con capofila AIRA s.r.l.Settembre 2002 - Giugno 2005Il progetto intende contribuire alla costruzione di un nuovo modello di proposta turistica, fondato sull'integrazione dell'offerta turistica e quella culturale, e sulla promozione on-line dei prodotti collegati alla nuova concezione di turismo-culturale. Così esso rappresenta la giusta risposta ad un'esigenza territoriale che denuncia l'emarginazione delle imprese di settore, che non si sono adattate all'avvento delle ICT. In questo contesto il progetto ARTE si pone un duplice obiettivo: da un lato, favorire l'adattamento dei lavoratori e delle imprese del settore turistico-culturale all'utilizzo di sistemi tecnologicamente innovativi e, dall'altro, promuovere la diffusione del "turismo culturale".

Page 42: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

3. Ricette per il mainstreaming

4° Conferenza Mondiale sulla Donna Pechino (1995)

« Il rafforzamento del potere di azione delle donne e la loro piena partecipazione su base paritaria a tutti i settori della vita sociale, inclusa la partecipazione ai processi decisionali e il loro accesso al potere, sono fondamentali per il raggiungimento dell’uguaglianza, dello sviluppo e della pace».

Dichiarazione di Pechino, punto 13.

Page 43: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

Comunicazione della Commissione (1996)“Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini

nell’insieme delle politiche e azioni comunitarie”

la parità fra le donne e gli uomini «gender perspective» deve essere sistematicamente presa in considerazione in tutte le politiche e in tutte le azioni comunitarie, fin dal momento della loro concezione e in materia attiva e visibile «gender mainstreaming»

=

la parità di opportunità diventa un’azione trasversale

Page 44: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

Approccio integrato basato su 3

elementi:

� Mainstreaming

� Azioni positive

� Empowerment

Punto di snodo per le politiche di pari opportunità

Page 45: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

TIPI DI RICETTE

� Promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per donne e uomini in tutte le politiche e attività (1-13)

� Mobilitare gli attori socioeconomici per realizzare le pari opportunità per le donne e per gli uomini (14-21)

� Promuovere le pari opportunità in una economia di cambiamento (22-35)

� Conciliare la vita familiare e la vita lavorativa/professionale (36-42)

� Promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale (43-46)

� Rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti alla parità (47-56)

Page 46: Pari opportunità, prassi e culture organizzative

Siti utili:

� http://europa.eu

� www.pariopportunita.gov.it

� www.donnatv.it

� www.retepariopportunita.it

� http://www.lavoro.gov.it/

� www.nonpensareasessounico.it